GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 19 NOVEMBRE 1998

352a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Li Calzi.


La seduta inizia alle ore 15.15.


IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(100) LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati.

(1383) SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti.

(1435) SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra.

(3079) FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio.

(3519) ZECCHINO e FOLLIERI.- Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti

(3530) PERA ed altri.- Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria

(3538) MARINI ed altri.- Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura.

- e della petizione n. 186 ad essi attinente
(Seguito e sospensione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore MELONI, il quale segnala l'esigenza di recuperare l'ampio lavoro già svolto dalla Commissione nella precedente fase di esame, in sede referente, dei disegni di legge in titolo, in particolare i disegni di legge nn.1799, 2107, 100, 1383 e 1435. Nel frattempo, il dibattito che si è svolto nell'ambito della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali non ha giovato a far procedere il complessivo progetto di riforma della giustizia, anche relativamente alle tematiche delle funzioni dei magistrati. In questa materia vi sono, infatti, distanze molto ampie tra coloro che propongono l'introduzione di elementi di distinzione tra le funzioni di giudice e di pubblico ministero e coloro che, all'opposto, propongono una vera e propria separazione delle carriere. Ricorda di essere cofirmatario di un disegno di legge (A.S. n. 3538) che contiene norme di delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di introdurre la separazione dei ruoli giudicanti e requirenti degli appartenenti all'ordine giudiziario e di disciplinare le modalità del passaggio dall'uno all'altro ruolo, senza intaccare il principio in forza del quale la magistratura inquirente e quella giudicante fanno entrambe parte dell'ordine giudiziario, come organo autonomo e indipendente da ogni altro potere. E' opportuno, pertanto, che vengano nettamente segnati i confini tra l'attività del giudice e quella del pubblico ministero, senza tuttavia impedire, al ricorrere di precise condizioni, il passaggio dall'uno all'altro ruolo. Tale previsione produrrebbe, infatti benefici effetti anche sul raggiungimento della professionalità di tutti i magistrati.
Le varie proposte circa la distinzione delle funzioni o la separazione delle carriere - prosegue il senatore Meloni - non risolvono certamente tutte le problematiche del settore della giustizia. In questo contesto, infatti, l'obiettivo di maggiore importanza è costituito dalla necessità di assicurare la terzietà del giudice, spezzando tutte le forme di contiguità o di solidarietà professionale che nella pratica spesso si riscontrano tra giudice e pubblico ministero. A tal riguardo, soltanto la compiuta realizzazione del sistema accusatorio - introdotto nell'ordinamento dal codice di procedura penale del 1989 ed accolto, in una prima fase, con una certa ostilità dai pubblici ministeri - potrà assicurare le opportune garanzie di parità tra accusa e difesa, ponendo il giudice in un ruolo di effettiva terzietà rispetto alle parti.

Il presidente sospende, quindi, il seguito dell'esame congiunto.


IN SEDE DELIBERANTE

(3006-B) VALENTINO ed altri.- Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CORTELLONI, il quale rileva come il testo del disegno di legge all'esame - rispetto al quale la Camera dei deputati ha introdotto limitate modifiche - sia stato in prima lettura elaborato in seno ad un apposito Comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione. La proposta del Comitato ristretto muoveva dalla constatazione che i commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono stati dichiarati incostituzionali per eccesso di delega della Corte costituzionale con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 e che, pertanto, non sono più operanti nell'ordinamento. D'altra parte, il testo del disegno di legge intende anche abrogare l'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, che introduce una disposizione analoga al comma 4 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale per i motivi già indicati, limitandone, peraltro, l'efficacia ai procedimenti in corso. Sussistono alcune perplessità in merito alla conformità dell'articolo 225 ai principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega n. 254 del 1997 per l'istituzione del giudice unico di primo grado, in particolare per quanto attiene al rispetto dei principi e criteri intesi ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti di cui al comma 2 dell'articolo unico della stessa legge delega. Il disegno di legge all'esame si propone, dunque, di raggiungere contemporaneamente tanto l'effetto di sanare i vizi dell'articolo 599 del codice di procedura penale, censurati dalla Corte costituzionale, quanto di non limitare l'efficacia delle norme recate dal disegno di legge ai soli procedimenti in corso.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore RUSSO, il quale dichiara di condividere le due modifiche introdotte dalla Camera, delle quali l'una, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, è intesa a stabilire che l'esercizio della facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 debba avvenire con l'accordo tra procuratore generale presso la Corte di cassazione e imputato, e non, come prevedeva il testo licenziato dal Senato, tra pubblico ministero e imputato. Con l'altra modifica la Camera ha proposto l'aggiunta di un comma 5-bis all'articolo 599 del codice di procedura penale, inteso a far sì che nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, il giudice, quando ritiene che la richiesta debba esser accolta, provvede immediatamente, altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. Rileva infine che nel testo del comma 5-bis, così come contenuto nel disegno di legge in titolo, l'inciso "o a norma del comma 4" è probabilmente il frutto di un errore materiale, dovendosi la stessa espressione leggersi senza l'uso della congiunzione "o".

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(100) LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati.

(1383) SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti.

(1435) SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra.

(3079) FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio.

(3519) ZECCHINO e FOLLIERI.- Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti

(3530) PERA ed altri.- Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria

(3538) MARINI ed altri.- Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura.

- e della petizione n. 186 ad essi attinente

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa poc'anzi.

Il senatore GRECO, il quale esprime l'opinione che molti dei contrasti esistenti nella materia oggetto dei disegni di legge all'esame antecedente al dibattito svoltosi presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sono stati superati e che, pertanto, i tempi appaiono maturi per l'attuazione di una riforma attesa da anni. Ritiene che, in questo contesto, vadanoemergendo alcuni segnali anche dagli ambienti della magistratura, nel senso dell'accettazione di un principio di separazione dei ruoli giudicante e requirente al fine di meglio realizzare il principio di terzietà del giudice. Aderisce a questo riguardo alle considerazioni svolte nel corso della seduta antimeridiana dal senatore Cirami ed alle opinioni, da lui riportate, di Bettiol e di Falcone. Fa presente, inoltre, di essere cofirmatario del disegno di legge n. 3530, all'esame della Commissione, nella cui relazione illustrativa si ricorda come il senatore Giovanni Leone, nel corso del dibattito presso l'Assemblea Costituente sull'articolo 107, quarto comma, della Costituzione, sostenne che "il legislatore, in futuro, nello stesso momento in cui darà luogo ad una riforma integrale del nostro sistema penale, sarà costretto a rivedere la caratteristica di fondo del pubblico ministero" .
Riferisce, inoltre, anche il pensiero dell'illustre giurista Cambacérés, secondo il quale "essere parte accusatrice costituisce già una prerogativa importante; bisogna guardarsi dall'aggiungervi anche il diritto ad immischiarsi anche nella funzione del giudice". E' importante, dunque, salvaguardare il principio della imparzialità del giudice, ed è per questa ragione che quasi tutti i Paesi occidentali hanno da tempo adottato il sistema delle separazione delle carriere. Nella stessa Francia dove vige il sistema dell'unicità delle carriere, il pubblico ministero è posto sotto il controllo del Ministro della giustizia ed i procuratori capo sono nominati direttamente dal Consiglio dei ministri. Lo stesso Parlamento europeo, nella risoluzione sui diritti dell'uomo della parlamentare europea del Gruppo dei Verdi, Roth, dell'8 aprile 1997, approvata anche con i voti di sette europarlamentari eletti nelle liste del partito dei democratici della sinistra, ha raccomandato la separazione delle carriere come mezzo per garantire un processo equo e la terzietà del giudice. Non è possibile, infatti, consentire i rapporti di contiguità tra giudice delle indagini preliminari e pubblico ministero, nè la possibilità che il pubblico ministero, dismessa la veste dell'accusatore, passi a svolgere le funzioni di giudice nel medesimo distretto o circondario, talora come dirigente.
Occorre, in conclusione, una separazione netta delle carriere, che è l'unico strumento in grado di garantire, oltre che la terzietà del giudice, evitando che i giudici delle indagini preliminari si adagino sulle richieste del pubblico ministero, anche una maggiore professionalità investigativa dei magistrati requirenti. A questo riguardo le stesse camere penali in un documento fatto pervenire alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, hanno sostenuto il principio che in una società sempre più specialistica le qualità professionali, il tipo di cultura, le conoscenze tecniche debbono essere diverse a seconda che si sia chiamati a ricercare le prove ovvero a giudicare.

Il senatore CALLEGARO rinnova la proposta, da lui già avanzata nel corso della precedente fase d'esame dei provvedimenti, diretta ad ampliare agli esponenti degli ordini forensi la partecipazione ai consigli giudiziari, anche senza necessariamente concedere loro il diritto di partecipare alle deliberazioni. Ciò al fine, nella prospettiva di inserire con maggiore incisività tali organi nel procedimento valutativo dei magistrati, di aggiungere quegli elementi di valutazione che solo gli avvocati possono fornire, nella loro figura di naturali interlocutori dei magistrati e che, per la quotidianità dei rapporti che con i medesimi intrattengono, sono in grado di valutarne la concreta professionalità. Osservato, quindi, che il sistema giudiziario risulta già particolarmente compromesso dalla totale irresponsabilità dei magistrati, aspetto sul quale nemmeno un referendum ha potuto incidere, sottolinea come occorra porsi in una prospettiva di massimo pragmatismo per poter trovare una soluzione che garantisca i valori fondamentali costituiti dalla certezza della terzietà del giudice e della completa parità fra accusa e difesa. Tale risultato può essere raggiunto per strade diverse e con soluzioni diversamente graduate, tenendo comunque ferma l'impostazione della comune appartenenza all'ordine giudiziario del giudice e del pubblico ministero.

La senatrice SCOPELLITI inquadra il proprio intervento in una sua più generale attitudine a valutare il dibattito in corso con interesse ma, al tempo stesso, con profondo scetticismo. Le appare infatti poco comprensibile il perchè di una discussione che immotivatamente si dilata nel tempo, laddove le appare con chiarezza come siano invece maturi i tempi per tirare le fila di un discorso che ha compiutamente acquisito tutti gli elementi per giungere alle dovute conclusioni.
Infatti, è a tutti nota la profonda trasformazione del ruolo dei pubblici ministeri, in ciò assecondati da un assetto normativo che, vuoi attraverso le sentenze della Corte costituzionale, vuoi mediante alcuni interventi legislativi ha favorito la parificazione degli elementi di conoscenza acquisiti fuori del dibattimento dal pubblico ministero stesso alle prove formate dinanzi al giudice nel contraddittorio fra le parti. Pertanto prima di proporre soluzioni che si rivelano espedienti di natura puramente tecnica, occorre preliminarmente compiere una scelta di campo decisa rispetto al risultato ordinamentale che si vuole conseguire. E' sua convinzione che tale risultato debba essere quello di un sistema nel quale il giudice sia realmente terzo e imparziale e nel quale il giudizio si svolga rispetto ad un'accusa e ad una difesa che siano su un piede di assoluta parità. Purtroppo, deve constatare che all'interno dei Gruppi di maggioranza non vi è omogeneità di vedute sulle scelte di fondo che si vogliono compiere, tanto che alcuni esponenti del Gruppo dei Democratici di sinistra - l'Ulivo hanno in recenti occasioni sostenuto l'opportunità della separazione delle carriere. D'altra parte non sarebbe aliena dal prendere in considerazione soluzioni ancora diverse da quelle proposte nei provvedimenti in titolo, ispirandosi a quanto avviene in altri Paesi europei oppure negli Stati Uniti, ove gioca un ruolo importante il principio dell'elettività del pubblico ministero. Dopo aver rinnovato perplessità e scetticismo sulla possibilità di intervenire in modo che non sia radicalmente innovatore su un sistema giudiziario gravemente compromesso e che permette di privare, anche senza prove, un cittadino della sua libertà, conclude preannunziando che sottoporrà in prosieguo alla Commissione la proposta di affrontare separatamente la materia della Scuola di formazione della magistratura: infatti l'aspetto relativo ai percorsi di formazione dei magistrati non potrà che essere affrontato dopo avere effettuato senza incertezze la scelta relativa ai principi che si vogliono realizzare.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.20.