GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997
69
a
Seduta
Presidenza del Presidente
PREIONI
La seduta inizia alle ore 14,10.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21
a
, 0026°)
Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, il 23 luglio scorso, ha trasmesso la seguente lettera:
«Onorevole Collega,
ho ricevuto in data 22 luglio 1997, dal senatore Giuseppe Arlacchi, la lettera che Le invio in allegato.
Nella predetta lettera, il senatore Arlacchi comunica che assumerà, a far data dal 1
o
settembre 1997, gli incarichi di Vice Segretario generale dell'ONU, di Direttore generale degli uffici delle Nazioni Unite di Vienna e di Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite contro l'abuso delle droghe. Afferma altresì che, in base alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e delle altre convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia, concernenti i funzionari dell'ONU, tali incarichi sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare. Avendo deciso di optare per i suddetti incarichi, il senatore Arlacchi rassegna le dimissioni da senatore della Repubblica a decorrere dal 31 agosto 1997.
Poichè trattasi di un caso che non ha specifici precedenti, ho ritenuto opportuno sottoporre tale comunicazione all'esame della Giunta da Lei presieduta, affinchè la Giunta stessa esprima, con cortese urgenza, un parere al Presidente del Senato sulla situazione giuridica in cui viene a trovarsi il sen. Arlacchi a seguito della sua decisione di accettare gli incarichi indicati nella succitata lettera.».
Il PRESIDENTE fa presente che ciascun commissario riceverà elementi di documentazione in materia.
Prende quindi la parola il senatore FASSONE, per fare presente alla Giunta la necessità che si pervenga ad una decisione, in merito al caso in esame, prima della sospensione dei lavori del Senato per la pausa estiva.
ESAME DI AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL REGOLAMENTO
(A008 000, C21
a
, 0027°)
Il PRESIDENTE ricorda che, con lettera in data 23 luglio 1997, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al senatore Erminio Boso.
Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE e LUBRANO DI RICCO, che si dichiarano contrari alla costituzione in giudizio del Senato ricordando che la Giunta aveva proposto all'Assemblea di dichiarare che le opinioni espresse dal senatore Boso, non ricadono nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Intervengono quindi i senatori BERTONI, PELLEGRINO e VALENTINO, che si dichiarano favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato, sottolineando che la Corte costituzionale esprimerà i principi ai quali le Camere dovranno fare riferimento in ordine alle deliberazioni in materia di insindacabilità.
La Giunta conviene infine sull'opportunità che il Senato si costituisca in giudizio nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
Doc.
IV-
bis
, n. 15
nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno
pro tempore
, nonchè dei signori Rolando Santarelli, Gabriele D'Arcadia, Mario Venceslai, Luigi Migliozzi, Aldo Boffa e Pierpaolo Meccariello ciascuno
in parte qua
indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 351, 61, n. 9 del codice penale (violazione della pubblica custodia di cose); 2) 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio); e precisamente i signori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai, Migliozzi, Boffa ed il dottor Scotti per il primo capo di imputazione, i signori Meccariello, Santarelli ed il dottor Scotti per il secondo capo di imputazione
(R135 000, C21
a
, 0037°)
Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti ed informa la Giunta che il dottor Scotti ha depositato una memoria.
La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135-
bis,
comma 2, del Regolamento, il dottor SCOTTI, al quale rivolge una domanda il senatore PELLEGRINO.
Congedato il dottor Scotti, la Giunta ascolta, ai sensi del medesimo articolo, il generale Pierpaolo MECCARIELLO, al quale rivolge un quesito il senatore MILIO e, dopo aver congedato il generale Meccariello, il signor Aldo BOFFA.
Congedato il signor Boffa, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MILIO, RUSSO, che propone di rinviare il seguito della discussione, ed il senatore FASSONE.
La Giunta, accogliendo la proposta formulata dal senatore Russo, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.
VERIFICA DEI POTERI
Regione Toscana
(R019 000, C21
a
, 0016°)
Il senatore CORTELLONI, relatore per la regione Toscana, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, soffermandosi in primo luogo sui ricorsi presentati dai signori Niccolò Pontello, Giovannino Goretti, Alberto Moreni, Andrea Saratti e Loris Palmerini, avverso l'eleggibilità del senatore Vittorio Cecchi Gori.
Osserva che il concetto di ineleggibilità, che trova il suo fondamento positivo a livello costituzionale, nell'articolo 65 della Costituzione, non sia passibile di interpretazione analogica, trattandosi di una limitazione del diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, sancito dall'articolo 51, comma primo, della Costituzione. Inoltre per gli effetti giuridici che l'ineleggibilità, se ritenuta esistente, produce, la Giunta è chiamata ad operare con particolare rigore.
La natura di norma eccezionale di detto precetto ha determinato la dottrina, suffragata dall'orientamento della giurisprudenza costituzionale, a ritenere che perchè vi sia ineleggibilità occorre che sussistano contemporaneamente tutti gli elementi individuati dalla norma.
La disposizione normativa che interessa nella fattispecie concreta è quella posta dal comma primo dell'articolo 10 del d.P.R. 361/57 che fa riferimento a coloro che si trovano in speciali rapporti economici con lo Stato;tale previsione trova fondamento nel fatto che codesti rapporti potrebbero condizionare l'esercizio del mandato parlamentare.
I ricorsi presentati hanno ad oggetto la ritenuta sussistenza degli elementi indicati dalla citata norma poichè il senatore Cecchi Gori riveste la carica di presidente e legale rappresentante della Cecchi Gori Communication Spa, società che, secondo il ricorrente Pontello, sarebbe proprietaria dei canali nazionali Telemontecarlo e VideoMusic. A sostegno di tali affermazioni il ricorrente ha prodotto copia della visura camerale, ad uso interno dell'ufficio, della Camera di commercio di Firenze, dalla quale si evince la carica del citato senatore di presidente della società in questione.
Il senatore Cecchi Gori ha replicato in merito e, non sussistendo alcuna prova contraria, si assume rispondente al vero, che egli è titolare di azioni della società che controlla la società che a sua volta controlla la Beta Television Spa, proprietaria della Videomusic, società di capitali quest'ultima che, secondo gli assunti dei ricorrenti, sarebbe concessionaria dello Stato.
Pertanto il senatore Cecchi Gori ha un rapporto indiretto e di secondo grado con la Spa Beta Television, proprietaria di Videomusic, rapporto peraltro caratterizzato dalla mera titolarità di azioni. Conseguentemente, data la natura della citata norma che non ammette nè interpretazione estensiva, nè tanto meno applicazione analogica, per il suo carattere di precetto eccezionale, è da escludere la riconducibilità dello
status
del senatore Cecchi Gori ad alcuna delle previsioni del citato articolo 10 del d.P.R. 361/57.
Detta conclusione è altresì suffragata dalla giurisprudenza consolidata secondo la quale si può affermare la proprietà di una società per azioni solo allorchè si dimostri la titolarità dell'intero pacchetto azionario.
Detta ulteriore precisazione porta a concludere per la infondatezza degli assunti del ricorso promosso dal signor Saratti relativi alla proprietà della società, tanto più che l'azionista senza alcun altro potere, come è rispetto alla fattispecie concreta il senatore Cecchi Gori, non svolge alcuna attività di gestione contabile-amministrativa nella società alla quale partecipa.
Il senatore Cortelloni esprime inoltre perplessità in ordine alla asserita riconducibilità dei provvedimenti legittimanti i privati all'attività radiotelevisiva alle concessioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 361/57. Dette perplessità trovano fondamento nelle osservazioni formulate sulla questione dalla medesima Corte Costituzionale, oltre che dai contrasti che sul punto si sono avuti in dottrina.
La Corte costituzionale, con sentenza 112/93, affermava che a prescindere dal
nomen iuris
riconosciuto a tali atti amministrativi, i medesimi si manifestano come aventi contenuto complesso: l'aspetto tipico concessorio esclusivamente riguardo alla assegnazione delle radiofrequenze; mentre per i rimanenti profili, quale l'esercizio dell'impresa, si tratterebbe di atti autorizzanti l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quale quello di cui all'articolo 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero) e la libertà di iniziativa in campo economico. Ciò spiegherebbe la ragione per cui il legislatore talvolta discorre di concessione, talaltra di autorizzazione e/o licenza.
Il relatore osserva che, come sopra accennato, contrasti di pensiero in materia sussistono anche in dottrina: successivamente all'entrata in vigore della legge 223/90, prima espressione del pluralismo in materia, parte della dottrina ha ritenuto che l'attività di diffusione radiotelevisiva doveva essere qualificata come servizio pubblico anche se svolta da privati; altro filone, di contro, afferma che solo l'attività svolta dalla RAI è qualificabile come servizio pubblico, mentre quella spiegata da soggetti privati nel settore deve essere considerata alla stregua di una qualsiasi attività economica imprenditoriale.
L'acceso dibattito esistente in materia preclude di poter affermare con certezza che i provvedimenti in questione siano riconducibili all'area di operatività dell'articolo 10 del dPR 361/57. Se lo fossero, attenendosi alla pronuncia della Corte Costituzionale secondo la quale l'aspetto concessorio sarebbe limitato all'assegnazione delle frequenze, lo sarebbero esclusivamente riguardo all'assegnazione delle frequenze.
Queste ultime difetterebbero però del profilo della « notevole entità economica e l'adempimento ad obblighi specifici» richiesto dall'art. 10 citato. Assumendo, infatti, come rispondente al vero quanto affermato dal senatore Cecchi Gori nella memoria del 26 luglio 1996, agli atti della Giunta, i canoni per le frequenze delle emittenti nazionali possono avere un costo, considerato nel suo massimo, pari a qualche miliardo di lire.
Inoltre dell'eventuale concessione di frequenze sarebbe comunque titolare non la Cecchi Gori Communication, di cui il Senatore Cecchi Gori risulta Presidente e legale rappresentante, bensì la Beta Television, alla quale il senatore Cecchi Gori è legato solo indirettamente e con rapporto di secondo grado.
Il senatore Cortelloni non ritiene, inoltre, neppure pacifico che la Beta Television-Videomusic sia beneficiaria di un provvedimento amministrativo di concessione di frequenze. Infatti l'assegnazione delle frequenze è stata censita dalla legge 223/90, ma il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze risulta dalla legge 422/93 «in attesa di essere attuato». Conseguentemente, a suo avviso, l'unico aspetto che si condivide essere di natura realmente concessoria, essendo il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze ancora in fase di attuazione, non è certo che promani da un atto amministrativo.
Per i suddetti motivi il senatore Cortelloni propone di respingere tutti i ricorsi proposti avverso l'eleggibilità del senatore Cecchi Gori.
Il senatore Cortelloni illustra quindi il ricorso proposto dal signor Pontello avverso l'elezione dei senatori eletti in quota proporzionale per il gruppo del Polo per le libertà. Osserva che il ricorso appare generico, non avendo indicato le sezioni elettorali nelle quali risulterebbero verificate le presunte irregolarità degli scrutini..
Risulta peraltro un elevato distacco tra il ricorrente e il candidato Ulivi, che lo precede come primo dei non eletti nell'ordine di graduatoria del Polo per le libertà e tra il ricorrente e il senatore Marri, ultimo degli eletti nella medesima graduatoria.
Inoltre, la percentuale di annullamento dei voti e delle schede, in rapporto ai votanti, è pressochè uguale nei tre collegi e pertanto non sussiste una differenza, tra le schede annullate nel collegio del ricorrente e quelle annullate nel collegio del candidato che lo precede in graduatoria, tale da poter indurre a considerare non determinante l'argomento rappresentato dal forte distacco in graduatoria in termini di recupero dei voti.
Il senatore Cortelloni propone quindi di respingere il ricorso del candidato Pontello relativo all'ordine di graduatoria in quota proporzionale del Polo per le libertà.
Si apre quindi la discussione, nella quale interviene il senatore FASSONE, che dichiara di concordare con le conclusioni esposte dal relatore in ordine all'elezione del senatore Cecchi Gori, facendo tuttavia presente la necessità di un intervento legislativo che adegui la normativa in materia, risalente al 1957, alla realtà attuale, nell'ambito della quale deve essere portata una speciale attenzione al problema del conflitto di interessi nell'esercizio del mandato elettorale.
Il senatore BRUNI esprime il proprio accordo con le osservazioni svolte dai senatori Cortelloni e Fassone.
Il senatore PELLEGRINO formula alcuni rilievi sulla interpretazione dell'articolo 10 del D.P.R. n. 361 del 1957, relativamente al caso in cui l'eletto sia titolare di quota azionaria che consente il controllo delle società.
Il senatore CORTELLONI fa presente che l'articolo 10 del D.P.R. n. 361 del 1957 fa riferimento alla proprietà della società e non a partecipazioni azionarie.
Il senatore BERTONI osserva che i casi esaminati in precedenza dal Senato in ordine all'applicazione del'articolo 10, più volte citato, sono diversi da quello riguardante il senatore Cecchi Gori.
Il senatore SENESE condivide le conclusioni del senatore Cortelloni, considerando che la società Cecchi Gori Communication non intrattiene rapporti concessori con lo Stato.
Il senatore RUSSO, nel proporre di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione, dichiara di non essere persuaso che l'attività televisiva svolta dalla società riferibile al senatore Cecchi Gori possa essere sottratta alle concessioni amministrative.
Il senatore VALENTINO si dichiara contrario ad un rinvio.
La Giunta quindi, con l'astensione del senatore Senese, eletto nella regione, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera:
a)
di respingere i ricorsi dei signori Niccolò Pontello, Alberto Moreni, Andrea Saratti e Margherita Trotto, avverso l'eleggibilità del senatore Vittorio Cecchi Gori e di non dar corso ai rilievi formulati in proposito negli esposti dei signori Giovannino Goretti e Loris Palmerini;
b)
di respingere il ricorso del signor Niccolò Pontello avverso l'ordine di graduatoria per la quota proporzionale per il gruppo Polo per le libertà;
c)
di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Arlacchi, Baldini, Bassanini, Bettoni Brandani, Boco, Bosi, Bucciarelli, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Del Turco, Marchetti, Marri, Passigli, Pera, Petrucci, Salvato, Senese e Turini.
Regione Campania
(R019 000, C21
a
, 0017°)
Il senatore SENESE, relatore per la regione Campania, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, soffermandosi sui ricorsi proposti avverso i risultati elettorali di detta regione. Riferisce in primo luogo sul ricorso proposto dal senatore Michele Florino, candidato al Senato per il Polo per le Libertà nel collegio n. 3, risultato secondo in sede uninominale, (nella quale sede è risultata eletta la senatrice Maria Grazia Pagano per il gruppo l'Ulivo), e proclamato senatore per il Polo delle Libertà per la quota proporzionale, che lamenta un elevato annullamento di schede nel suo collegio, in violazione delle recenti disposizioni di legge in materia, e chiede pertanto la revisione delle schede nulle del collegio n. 3, con il conseguente ricalcolo della sua cifra individuale. Il senatore Senese osserva che detto ricorso risulta estremamente generico, non essendo indicato nè quali puntuali disposizioni della legge elettorale sarebbero state violate dagli uffici elettorali nell'annullamento dei voti, nè in quali sezioni elettorali si sarebbero verificate le presunte irregolarità.
Quanto alla posizione del ricorrente, il relatore rileva che la distanza che lo separa dalla senatrice Pagano, eletta nel collegio uninominale n. 3 nel quale egli si è candidato, è superiore al totale delle schede nulle dell'intero collegio.
Inoltre, la percentuale di annullamento delle schede e dei voti del collegio n. 3 è tra le più basse dei collegi della regione Campania. Circostanza che fa presumere l'adozione di rigorosi criteri di annullamento da parte degli Uffici elettorali e che non consente di ipotizzare un'ampia possibilità di recupero di voti validi a favore dei diversi candidati.
Peraltro, ricorda che il ricorrente Michele Florino è comunque risultato eletto senatore nella quota proporzionale per il Polo delle Libertà.
Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto dal senatore Florino.
Il senatore Senese illustra quindi il ricorso proposto dal signor Raffaele Iannuzzi, risultato primo dei non eletti nella quota proporzionale per il Gruppo del Polo delle Libertà, avverso i risultati del collegio n. 4, nel quale si è candidato e dove è risultato eletto per il Gruppo Progressisti il senatore Marino.
Il relatore fa presente che la distanza che separa il ricorrente dall'eletto in sede uninominale è molto elevata, come pure risulta notevolmente elevata la distanza che separa il ricorrente dal senatore Michele Florino, ultimo degli eletti del Polo delle Libertà nella quota proporzionale.
Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto da signor Iannuzzi.
Il senatore Senese riferisce quindi sul ricorso del candidato Vittorio Lemmo, presentatosi nel collegio n. 6 e risultato secondo dei non eletti per la quota proporzionale nel Gruppo del Polo delle Libertà, avverso sia l'elezione del senatore Giovanni Lubrano di Ricco nella quota uninominale, per il Gruppo dell'Ulivo, sia dei senatori eletti nella quota proporzionale per il Polo delle Libertà, nel cui ambito risulta ultimo degli eletti il senatore Michele Florino.
Il ricorso appare formulato genericamente nella parte in cui adduce l'errata interpretazione della normativa regolante la valutazione dei suffragi e il conseguente presunto erroneo annullamento di numerosissime schede. Il ricorrente si limita infatti a denunciare semplicemente l'illegittimità di annullamenti determinati da ipotesi diverse da quelle indicate dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato, disciplinante le modalità di espressione del voto, senza però precisare quali erronei criteri di annullamento siano stati applicati ed in quali sezioni elettorali sarebbero avvenute le addotte irregolarità.
Il relatore rileva che la distanza che separa il ricorrente dal senatore Lubrano di Ricco è superiore al totale delle schede nulle del collegio.
Quanto alla posizione del ricorrente nella graduatoria per la quota proporzionale, egli risulta secondo dei non eletti, dopo il candidato Raffaele Iannuzzi e l'eletto senatore Michele Florino, con una distanza molto elevata rispetto sia al primo dei non eletti che al senatore eletto.
Il ricorrente chiede, seppure in via del tutto subordinata, di esercitare il diritto di accesso e di consultazione delle schede nulle, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, in virtù della sua qualità di candidato alle elezioni.
Il senatore Senese osserva che, secondo la giurisprudenza della Giunta, la legge n. 241 del 1990 non è applicabile alle funzioni attinenti alla verifica dei poteri, nell'ambito delle quali devono invece applicarsi, semmai, i principi di tutela del contraddittorio propri della funzione giurisdizionale. Nella prassi il problema della garanzia del contraddittorio si è posto in ordine alla fase della revisione delle schede elettorali, dopo che, sulla base degli elementi emersi dal ricorso, la Giunta ha deliberato di procedere a tale riesame. Attraverso gli strumenti procedurali previsti dal Regolamento per la verifica dei poteri come, ad esempio, l'istituzione di un Comitato inquirente, ai sensi dell'articolo 13, può consentirsi agli interessati, ricorrente ed eletto, di prendere visione delle schede riesaminate dalla Giunta e di formulare le loro osservazioni. Se invece non si ritiene di procedere alla revisione delle schede elettorali, perchè gli elementi del ricorso non consentono di ritenere utile tale riesame, non vi è ragione di consentire al ricorrente la visione delle schede elettorali, che la stessa Giunta ha ritenuto di non dovere, nell'ambito delle sue funzioni, riesaminare.
Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto da signor Lemmo.
Il senatore Senese illustra il ricorso proposto dal senatore Francesco Pontone, eletto nella quota proporzionale per il Polo delle Libertà, avverso i risultati in sede uninominale del collegio n. 1, nel quale egli si è candidato, risultando secondo dopo il senatore Massimo Villone eletto per il Gruppo l'Ulivo.
Il ricorso risulta generico, essendo indicate non meglio precisate violazioni della legge elettorale nell'annullamento delle schede e dei voti, senza specificare quali disposizioni di legge sarebbero state violate nè in quali sezioni elettorali si sarebbero verificate le irregolarità.
Si fa presente che il senatore Pontone ha un distacco rilevante rispetto al senatore Villone e che la percentuale di annullamento del collegio n. 1 è la più bassa riscontrata nella regione Campania; infine il ricorrente risulta eletto senatore nella quota proporzionale.
Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto dal senatore Pontone.
Il senatore Senese riferisce infine sul ricorso del signor Vincenzo Pascale avverso l'elezione del senatore Alessandro Meluzzi, adducendo l'ineleggibilità del medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto risulterebbe consulente abituale e permanente della società Fininvest Mediaset, titolare di concessioni televisive.
Il senatore Meluzzi, nella memoria trasmessa alla Giunta ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha chiarito che i suoi rapporti con le società Fininvest-Mediaset sono consistiti nella partecipazione, come ospite a titolo gratuito, ad alcune trasmissioni e nell'aver pattuito, a titolo di rimborso spese, la collaborazione pubblicistica per la realizzazione di un programma nell'elaborazione di testi.
Non risulta pertanto riconoscibile, nel caso del senatore Meluzzi, la fattispecie dell'articolo 10 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che prevede l'ineleggibilità dei «consulenti legali e amministratori che prestino in modo permanente la loro opera alle società titolari di concessioni».
Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto dal signor Pascale.
La Giunta, con l'astensione dei senatori Bertoni, Lubrano di Ricco, Palumbo e Pelella, eletti nella regione, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera:
a)
di respingere il ricorso presentato dal candidato Michele Florino;
b)
di respingere il ricorso dal candidato Raffaele Iannuzzi;
c)
di respingere il ricorso dal candidato Vittorio Lemmo;
d)
di respingere il ricorso dal senatore Francesco Pontone;
e)
di respingere il ricorso dal signor Vincenzo Pascale;
f)
di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione e cioè: Bertoni, Carcarino, Cimmino, Conte, Cozzolino, De Martino Guido, Demasi, De Santis, Diana Lorenzo, Donise, D'Urso, Florino, Iuliano, Lauro, Lubrano di Ricco, Mancino, Marino, Masullo, Meluzzi, Napoli Roberto, Nava, Novi, Pagano, Palumbo, Pelella, Pinto, Pontone, Reccia, Villone e Zecchino.
È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.
La seduta termina alle ore 16,15.