GIUSTIZIA (2
a
)
MARTEDÌ 1
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GIUGNO 1999
432
a
Seduta
Presidenza del Presidente
PINTO
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala
La seduta inizia alle ore 20,45.
IN SEDE REFERENTE
(4038)
Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
(Esame e rinvio)
Riferisce il senatore CALVI il quale ricorda come le ragioni alla base del provvedimento di urgenza in titolo siano state già illustrate dal Ministro di grazia e giustizia in occasione delle comunicazioni dallo stesso rese alla Commissione nella seduta del 4 maggio 1999. L'esigenza di definire per il rito monocratico un modello procedimentale diverso da quello attualmente vigente per il rito pretorile e in grado di assicurare un maggiore livello di garanzie, coerentemente con l'ampliamento della competenza in materia penale del tribunale in composizione monocratica rispetto alla sfera di competenza oggi riconosciuta al pretore, ha comportato l'esigenza di un intervento legislativo di complessità e rilievo non trascurabili che non ha potuto essere definito entro la data del 2 giugno. Da ciò è pertanto derivata la necessità dello slittamento, in primo luogo, della parte della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado concernente l'ampliamento della competenza penale del tribunale in composizione monocratica rispetto alla competenza pretorile e, conseguentemente, di tutte le norme direttamente o indirettamente connesse con tale ampliamento.
Il decreto-legge n. 145 del 1999 interviene peraltro anche su aspetti di carattere diverso, a cominciare dall'articolo 1 che modifica l'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998 aumentando ad un anno il termine entro il quale i magistrati titolari dei posti «direttivi» e «semidirettivi» nei soppressi uffici di Pretura e di Procura della Repubblica presso la Pretura possono chiedere l'assegnazione a posti vacanti ovvero la destinazione, anche in soprannumero, alle funzioni indicate nel comma 3 dello stesso articolo 37.
L'articolo 2 del decreto-legge è poi finalizzato a facilitare l'avvio della devoluzione alle Corti d'appello della competenza - già spettante al tribunale - in materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; tale devoluzione implica, infatti, l'istituzione, presso le Corti d'appello, di apposite sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questione. L'impossibilità di predisporre in tempi rapidi tali articolazioni giudiziarie rende necessario prefigurare una partenza più graduale stabilendo che, fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, introdotte prima della data di efficacia del decreto legislativo sul giudice unico, l'appello dovrà essere proposto al tribunale che giudicherà in composizione collegiale. Si tratta di una soluzione che suscita perplessità sotto il profilo sistematico, ma che può essere in certa misura accolta considerando il limitato spazio temporale interessato e le esigenze pratiche ad essa sottese.
L'articolo 3 differisce alla data del 2 gennaio 2000 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articolo 33-
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e 33-
ter
del codice di procedura penale, che, introdotte dal decreto legislativo n. 51 del 1998, concernono la ripartizione degli affari penali fra il tribunale in composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica. Fino alla data del 2 gennaio 2000, quindi, nella materia penale il tribunale in composizione collegiale giudicherà sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni previgenti, mentre il tribunale in composizione monocratica giudicherà sui reati già appartenenti alla competenza del pretore. L'articolo 3 prevede altresì il rinvio della data di efficacia di altre disposizioni quali, in particolare, quelle relative alle incompatibilità per i giudici onorari e per i viceprocuratori onorari, che esercitano la professione forense. L'aspetto sul quale, però, appare soprattutto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione è quello relativo al rinvio al 2 gennaio 2000 della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-
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dell'articolo 34
del codice di procedura penale - introdotto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 - che prevede che il giudice, che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari, non possa emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare, e, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 34, non possa partecipare al giudizio. Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità fra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante, sviluppando le indicazioni in tal senso contenute in numerose sentenze della Corte costituzionale. Al riguardo, sottolinea che, qualora nell'ambito della Commissione emergesse un orientamento favorevole a prevedere un'immediata efficacia di tale disposizione, si potrebbe senz'altro prendere in considerazione un intervento emendativo che, muovendosi in tale prospettiva, si dovrebbe inoltre fare carico dei correttivi necessari ad evitare ricadute negative sul piano del concreto funzionamento degli uffici giudiziari.
Dopo essersi soffermato sugli articoli 4 e 5 del decreto-legge, il relatore conclude il suo intervento auspicandone una rapida conversione.
Interviene quindi brevemente il presidente PINTO il quale condivide le perplessità manifestate dal relatore sul rinvio della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-
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dell'articolo 34 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998.
Prende poi la parola il senatore RUSSO il quale ritiene che le motivazioni dello slittamento della data di efficacia del comma 2-
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dell'articolo 34 del codice di procedura penale vanno probabilmente individuate nelle difficoltà di ordine pratico che potrebbero sorgere nelle ipotesi in cui, alla data del 2 giugno 1999, risulti già fissata o addirittura iniziata un'udienza preliminare davanti a un giudice che risulterebbe incompatibile alla stregua della disposizione sopra richiamata. È peraltro innegabile che tali situazioni avrebbero dovuto essere previste e che ad esse si sarebbe dovuto far fronte in anticipo, consentendo l'immediata operatività della nuova norma a partire dal 2 giungo 1999. A suo avviso, dovrebbe comunque essere possibile individuare una soluzione che faccia salvo il principio di consentire l'immediata applicazione del comma 2-
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dell'articolo 34, con alcuni correttivi idonei ad evitare ricadute negative sul piano operativo.
Il senatore CENTARO non riesce a comprendere la necessità di prevedere uno slittamento della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-
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dell'articolo 34 del codice di procedura penale e sottolinea la possibilità di evitare tale slittamento, predisponendo al tempo stesso quei rimedi che potrebbero scongiurare conseguenze inopportune nel concreto espletamento dell'attività giudiziaria. Prosegue giudicando incomprensibile anche lo slittamento della data di efficacia delle norme relative alla competenza delle Corti di appello in materia di controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie ed osservando come la soluzione adottata determini inevitabilmente una discrasia dal punto di vista sistematico. Per quanto concerne, infine, la problematica dei cosiddetti «perdenti posto», l'ampliamento del termine previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998 costituisce, a suo parere, un vero e proprio cedimento a pressioni lobbistiche.
Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore PERA, cui rispondono il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di domani, mercoledì 2 giugno 1999, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999.
Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente: Disposizioni correttive alla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (n. 469)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Esame. Parere favorevole)
(R139 b00, C02
a
, 0009
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Il relatore CALVI riferisce in senso favorevole sullo schema di provvedimento in titolo, chiarendo che l'intervento proposto riguarda la tabella A allegata al decreto legislativo n. 51 del 1998 recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado». Le modifiche proposte dal Governo non comportano la creazione ovvero la soppressione di alcuno degli uffici giudiziari ivi indicati, bensì la ridefinizione del territorio di due sezioni distaccate dei tribunali. Ciò al fine di procedere alla correzione di meri errori materiali occorsi nella fase di stesura del decreto legislativo in questione, al fine di rendere le disposizioni ivi contenute ancor più rispondenti ai principi e criteri della delega di cui alla legge n. 254 del 1997.
Con la modifica introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 si fanno rifluire nella sede centrale del tribunale di Treviso alcuni Comuni, già ricompresi nel mandamento di Oderzo, che nella redazione della tabella A erano stati attribuiti al territorio della sezione distaccata di Conegliano, mentre il comune di Oderzo - accogliendo in senso strettamente letterale il parere della Commissione giustizia della Camera - veniva ad afferire alla sede centrale del tribunale di Treviso. L'esperienza pratica di simile interpretazione letterale ha rivelato conseguenze negative in quanto si è venuta a creare una realtà territoriale e funzionale non unitaria e disomogenea creando notevole disagio sia per l'organizzazione degli uffici giudiziari che per le necessità degli utenti della giustizia, di tal che è apparso opportuno ricomporre l'originaria unità territoriale con Oderzo nell'ambito della sede centrale del tribunale di Treviso.
Con il comma 2 del medesimo articolo 1 vengono fatte afferire al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, i comuni di Marsciano e Deruta, attualmente attribuiti alla sede centrale del tribunale di Perugia. La sezione distaccata di Todi - prosegue il relatore Calvi - è stata istituita con il decreto legislativo n. 51 del 1998 e, in tale occasione, i comuni di Marsciano e Deruta richiesero di essere inseriti nell'elenco dei Comuni ricompresi nella competenza dell'istituenda sezione distaccata, unitamente a quelli già facenti parte del mandamento della precedente sezione distaccata della pretura circondariale di Perugia. Anche in questo caso, con l'inserimento di tali Comuni nel territorio nella sezione distaccata di Todi si pone rimedio a un mero errore materiale, arrecando altresì innegabili vantaggi per l'amministrazione della giustizia, derivanti dalla deflazione del carico di lavoro della sede centrale del tribunale di Perugia.
Infine il relatore Calvi ricorda che per il Comune di Luino esistono ancora problemi di collocazione funzionale.
Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale si passa al conferimento del mandato al relatore.
I senatori FOLLIERI e GRECO preannunziano, a nome rispettivamente dei Gruppi del Partito popolare italiano e di Forza Italia, il voto favorevole.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore Calvi a redigere un parere favorevole.
La seduta termina alle ore 21,45.