LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 1999

373ª Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA


La seduta inizia alle ore 15.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA LEO VALIANI
(A003 000, C11a, 0004°)

Il PRESIDENTE formula, anche a nome della Commissione, espressioni di profondo cordoglio per la scomparsa del senatore a vita Leo Valiani, insigne figura di patriota e studioso, già componente della Commissione lavoro.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11a, 0126°)

Il senatore LAURO ricorda di aver chiesto sin dallo scorso 14 maggio che il Governo fosse chiamato a riferire, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, sulla mancata attuazione dell'ordine del giorno n. 400 da lui presentato insieme al senatore Donise ed accolto dall'Esecutivo nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3593, recante incentivi agli investimenti e all'occupazione.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Lauro che si farà interprete nuovamente dell'esigenza da lui prospettata presso il Governo.

IN SEDE REFERENTE

(4005) PIZZINATO ed altri. - Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate
(Esame e rinvio)


Riferisce alla Commissione il senatore RIPAMONTI, rilevando come il disegno di legge tenda a risolvere il problema delle omissioni dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate con lo Stato e gli enti locali. L'obiettivo è quello di promuovere una complessiva regolarizzazione delle posizioni contributive in un settore nel quale, per un complesso di ragioni, non sempre vi è stato un pieno rispetto da parte di tutti delle prescrizioni di legge.
A tal fine, viene previsto il beneficio della rateizzazione dei contributi dovuti con applicazione di un tasso di interesse assai basso per il versamento delle rate successive alla prima.
E' previsto poi un meccanismo di carattere più spiccatamente agevolativo per la regolarizzazione dei cittadini tossicodipendenti che lavorino nelle cooperative sociali, con la riduzione a zero delle aliquote contributive complessive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta dalle comunità terapeutiche convenzionate.
Non è esplicitato nel testo se anche per i soggetti tossicodipendenti di cui all'articolo 2 la regolarizzazione sia ammessa relativamente ai periodi contributivi maturati fino a tutto il 1998, così come previsto per la generalità degli operatori delle comunità alla stregua dell'articolo 1.
Il comma 4 dello stesso articolo 1 non indica inoltre un termine per la definizione delle domande di regolarizzazione, né contempla quali debbano essere le conseguenze sotto il profilo del procedimento in caso di rigetto delle stesse.
Per quanto riguarda la previsione, di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, in base alla quale la regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate, sarebbe opportuno evitare formulazioni suscettibili di determinare una sanatoria generalizzata. In ogni caso, appare opportuno che vengano forniti dati attendibili circa il numero dei possibili beneficiari delle regolarizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 e i minori introiti contributivi che ne deriverebbero.
Più in generale, senza voler disconoscere in alcun modo il valore sociale del provvedimento in esame, dovrebbe essere effettuata una valutazione sull'obiettiva disparità di trattamento che ogni provvedimento di regolarizzazione finisce per determinare a danno dei soggetti che hanno sempre fatto fronte agli oneri connessi all'applicazione delle normative di settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 5). - Relazione per l’adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari
(Esame e rinvio)
(R050 001, C01a, 0001°)

Introduce l'esame il senatore DUVA, rilevando innanzitutto come da tempo si sia fatta strada nelle istituzioni e fra le forze politiche la consapevolezza del carattere ineludibile di iniziative dirette a contrastare l'ipertrofia della produzione normativa. Di ciò si è avuto riscontro prima con le conclusioni della Commissione bicamerale che esaurì i suoi lavori nel 1993 sia nella successiva Commissione che ha operato nella legislatura in corso.
L'affermarsi di una nuova sensibilità su tali tematiche riflette la percezione del rischio che l'eccesso di normazione possa alimentare tendenze antiparlamentari e la convinzione che un incisivo processo di semplificazione normativa possa contribuire al rafforzamento dell'effettività del diritto, aumentando la possibilità di conoscenza delle norme e riducendo i margini di incertezza interpretativa.
In tale contesto, è certamente apprezzabile l'impegno posto in essere da Governo e Parlamento nel corso dell'attuale legislatura per promuovere un sistematico programma di riordino normativo mirato specificamente ad assicurare la possibilità di un'ampia delegificazione. Tale impegno si colloca all'interno di un più ampio indirizzo di decongestione normativa, accompagnato da un processo di trasferimento di più ampi poteri legislativi alle Regioni.
Tutto ciò si risolve in una maggiore possibilità per il Governo di ottenere in tempi ravvicinati una decisione parlamentare sui disegni di legge di sua iniziativa considerati di importanza prioritaria, con contestuale riduzione della frequenza dei casi in cui occorre fare ricorso alla decretazione d'urgenza.
L'acquisizione di un ruolo più incisivo dell'esecutivo, che costituisce l'obiettivo di numerose ipotesi di riforma, e lo stesso maturare di una maggiore apertura presso la maggior parte delle forze politiche non sono destinate a tradursi in una mortificazione del ruolo del Parlamento, in quanto la maggiore stabilità contribuisce a rendere più limpidi i rapporti e meglio definiti i rispettivi ruoli del Governo e del Parlamento.
Alla possibilità di una maggiore efficacia operativa dell'Esecutivo fa riscontro quindi un ruolo rafforzato del Parlamento in quanto sede della grande legislazione, della definizione dell'indirizzo politico e del controllo nei confronti dell'Esecutivo.
In tale contesto, il riordino normativo avviato secondo i meccanismi definiti prima dalla legge n. 59 del 1997 e, quindi, dalla legge n. 50 di quest'anno appare un fattore di essenziale importanza ai fini della modernizzazione del Paese.
In particolare, alla stregua dell'articolo 7 di tale ultima legge, vengono fissati gli indirizzi in base ai quali, sulla base di una relazione del Governo alle Camere, quale è oggi all'esame della Commissione, si procederà, per un gruppo di materie, al riordino normativo mediante l'emanazione di testi unici.
I settori interessati dal riordino previsto dall'articolo 7 della legge n. 50 sono raggruppabili in tre categorie. In primo luogo, vengono in considerazione i settori di cui all'allegato n.3 della legge n. 50, quali l'ambiente e la tutela del territorio, l'urbanistica e le espropriazioni, le finanze e la materia tributaria, la documentazione amministrativa e anagrafica, l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, l'università e la ricerca e, infine, il rapporto di impiego pubblico del personale sottratto al regime privatistico. Una seconda categoria di materie per le quali è prevista l'emanazione di testi unici è indicata con riferimento all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997; si tratta in particolare di settori come quello dei servizi pubblici locali e delle attività economiche e industriali.
Una terza categoria attiene alle recenti modifiche introdotte al codice civile, specialmente con riferimento ai diritti politici dello straniero in condizione di reciprocità.
La relazione presentata dal Governo, oltre ad illustrare le connessioni tra l'azione di riordino prevista e gli attuali orientamenti prevalenti in sede internazionale in tema di riforma dei sistemi normativi, dà conto del quadro normativo complessivo entro il quale si inserisce lo stesso programma di riordino, precisando che questo, per ciò che attiene ai testi unici, dovrà comportare una revisione sostanziale delle discipline di settore, lasciando anche aperta la possibilità di una soppressione totale delle normative, anche alla luce di una valutazione costi-benefìci. Per ciò che attiene le priorità dell'azione di riordino, la relazione si limita a fare rinvio al programma che sarà adottato dal Governo, sulla base degli indirizzi espressi dal Parlamento.
La restante parte della relazione è dedicata infine all'illustrazione di questioni tecniche relative alla redazione dei testi unici ed al loro aggiornamento.
Quanto alla natura e all'efficacia dei testi unici stessi, la relazione sottolinea che questi non dovranno avere, come si è visto, carattere meramente compilativo, ma assicurare la possibilità di una incisiva razionalizzazione della normativa di settore. Si prevede inoltre che essi contengano in un unico contesto tanto le disposizioni di rango legislativo che quelle di carattere regolamentare, beninteso con appropriata evidenziazione della fonte di provenienza, così da agevolare l'attività dell'interprete. E' inoltre prevista una speciale forza delle disposizioni inserite nei testi unici, la cui abrogazione non potrà essere che espressa.
Passa quindi a formulare alcune valutazioni circa il documento all'esame, rilevando innanzitutto come, alla stregua dell'articolo 7 della legge n. 50, si sia già determinato un ritardo, in quanto le Camere avrebbero dovuto essere messe nella condizione di esprimersi entro lo scorso 30 giugno.
Qualche interrogativo suscita inoltre il differente orientamento che si è registrato fra la Camera e il Senato in ordine all'esame della relazione, esame che alla Camera è stato devoluto, secondo un criterio forse preferibile, ad una Commissione speciale istituita ad hoc, laddove presso questo ramo del Parlamento si è scelto invece di investire dell'esame la 1a Commissione permanente, previ pareri delle altre Commissioni.
Per quanto riguarda l'individuazione delle priorità, la relazione appare eccessivamente generica, in quanto in essa si indica come probabile l'eventualità di variazioni rispetto alle linee guida del Parlamento, in rapporto alle esigenze rappresentate annualmente nelle leggi di semplificazione, in assunto suscettibili di prevalere rispetto a quelle già definite. Anche per quanto concerne le materie "codificabili" in base alla legge n. 50 del 1999 l'ordine delle priorità viene indicato come suscettibile di variazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori delle amministrazioni competenti e del Nucleo per la semplificazione. Appare opportuno pervenire sul punto a formulazioni idonee a rendere più vincolanti gli indirizzi parlamentari circa le materie prioritarie, ai fini dell'elaborazione dei testi unici.
Va inoltre considerato il rischio che l'articolo 7, comma 2, della legge n. 50, ove interpretato in senso letterale, possa risolversi nell'attribuzione di rango legislativo a norme di natura regolamentare, il che sarebbe in palese contrasto con l'obiettivo della delegificazione perseguito dalla stessa legge n. 50.
Passa quindi a formulare talune osservazioni in ordine ai profili più specificamente rientranti nella competenza della Commissione lavoro. Al riguardo, per ciò che attiene agli interventi di riordino già avviati, sottolinea l'opportunità di evitare che l'esercizio della delega per il coordinamento delle vigenti disposizioni in materia previdenziale, di cui all'articolo 3, comma 21, della legge di riforma pensionistica n. 335 del 1995, termine da ultimo differito al 31 marzo 2000, possa subire rallentamenti in rapporto al continuo sovrapporsi di interventi di riordino.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per quanto riguarda l'esercizio della delega per il riordino delle misure recanti incentivi all'occupazione e del sistema degli ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 144 del 1999, delega la cui scadenza, come da ultimo differita, è fissata nel 30 aprile 2000.
Vengono poi in considerazione, quali ambiti di competenza interessati soltanto potenzialmente ad interventi di razionalizzazione comportanti l'emanazione di testi unici, quelli, rispettivamente, della ridefinizione dell'orario di lavoro e della sicurezza e igiene sul lavoro, tema quest'ultimo che ha formato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione lavoro del Senato in sede di trattazione del disegno di legge n. 2389.
Anche per tali settori, occorre che l'attività già avviata possa giungere a conclusione in tempi ragionevoli senza andare incontro a dannose sovrapposizioni con ulteriori, ipotizzabili interventi di riordino.
Infine, va ricordato come al Governo siano state recentemente attribuite, con la legge n. 144 del 1999, deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tratta di settori la cui disciplina è attualmente contenuta in due fondamentali testi normativi, quali, rispettivamente, il decreto legislativo n. 468 del 1997 e il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Dovrebbe pertanto aversi cura di salvaguardare l'organicità delle fonti testé richiamate, attenendosi, in sede di riordino, al metodo della novellazione, anche se al riguardo non è rinvenibile alcuna specifica prescrizione nelle norme di delega di cui alla legge n. 144 del 1999.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il parere alla 1a Commissione dovrà essere espresso entro la giornata di venerdì 24 settembre, il relatore DUVA si dichiara disponibile ad elaborare, a conclusione della seduta prevista per domani, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il senatore LAURO osserva che per una più puntuale disamina della Relazione trasmessa dal Governo sarebbe stato necessario disporre anche del testo integrale degli atti dell'OCSE e dell'Unione europea in materia di delegificazione e semplificazione normativa. D'altra parte, egli dubita della effettiva volontà del Governo di dare seguito alle indicazioni contenute in quei documenti, e, a tale proposito, ricorda che non è stato dato alcun seguito all'ordine del giorno da lui presentato in occasione della discussione del disegno di legge n. 2280, di conversione del decreto-legge n. 60 in materia di misure urgenti per favorire l'occupazione, accolto dal Governo e relativo all'osservanza dei parametri contenuti nella raccomandazione del Consiglio dell'OCSE per il miglioramento della qualità della regolamentazione dei singoli Stati adottata a Parigi il 6 marzo 1995. Egli ritiene pertanto indispensabile, per il proficuo proseguimento dell'esame del documento in titolo, la presenza di un rappresentante del Governo, anche al fine di fornire chiarimenti sullo stato di predisposizione dei testi unici in materie di competenza della Commissione, per i quali è imminente la scadenza del termine per l'esercizio della delega a suo tempo conferita, a partire dal testo unico delle disposizioni in materia di previdenza.

Il relatore DUVA fa presente che in questa fase della procedura indicata all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, spetta al Parlamento fissare le linee di indirizzo e le priorità alle quali il Governo deve attenersi; si tratta, infatti, di elaborare un programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, nell'ambito del quale si colloca anche la questione dei testi unici. Di altra e diversa natura rispetto al dibattito in essere, il cui esito è rappresentato da un atto di indirizzo delle Camere rivolto all'Esecutivo, è l'esigenza rappresentata dal senatore Lauro, di ricevere una puntuale informazione, da parte del Governo, sull'attività in essere per esercitare le deleghe conferite con legge entro i termini assegnati.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che la Relazione all'esame - nella quale peraltro è esplicitato l'impegno a dare attuazione agli atti di indirizzo dell'OCSE e dell'Unione europea - è volta più a precisare i profili metodologici del processo di delegificazione e semplificazione normativa, che ad aggiornare il Parlamento sui tempi entro i quali il Governo eserciterà le deleghe già conferitegli con legge. Per quanto rientra nell'ambito delle sue competenze, la Commissione, ove condivida le preoccupazioni del senatore Lauro, può in ogni momento chiedere al Governo di riferire nel merito dell'attuazione delle deleghe, ma deve essere chiaro che si tratta di questione diversa da quella all'esame nella seduta odierna, e che conseguentemente deve essere affrontata in altra sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(2761) COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso

La relatrice PILONI ricorda che l'esame del provvedimento in titolo era stato sospeso in seguito alla richiesta, avanzata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, di acquisire la relazione tecnica del Governo sugli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione del provvedimento. Essendo la relazione tecnica pervenuta, in data 3 settembre 1999, corredata del parere favorevole del Ministero del tesoro all'ulteriore seguito del provvedimento, la Commissione bilancio ha successivamente espresso un parere di nulla osta, condizionato all'accoglimento dell'emendamento 1.1, della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il provvedimento e rivolto a prevedere non un obbligo bensì la facoltà della Cassa di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti di deliberare l'adeguamento dei trattamenti pensionistici dei propri iscritti collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1996.
Vi sono pertanto tutte le condizioni per procedere nell'esame. Tuttavia, occorre tenere presente che la relazione tecnica, pur favorevole, ha posto in luce come il provvedimento si collochi in controtendenza rispetto all'esigenza di contenimento della dinamica della spesa pensionistica. Su questo punto, a suo avviso, sarebbe opportuno ottenere dei chiarimenti ulteriori da parte del Governo, che dovrebbe essere pertanto invitato ad intervenire in Commissione per precisare la portata e le conseguenze dell'affermazione contenuta nella relazione tecnica: considerata l'attenzione di cui la materia pensionistica nel suo complesso è stata fatta oggetto negli ultimi mesi, sembra infatti opportuno che la Commissione acquisisca tutti gli elementi informativi idonei a pervenire ad una decisione ben ponderata.

Secondo il senatore DUVA, la relazione tecnica esprime già compiutamente il punto di vista del Governo e pertanto l'ulteriore confronto sollecitato dalla relatrice potrebbe apparire non indispensabile. Tuttavia, egli non si oppone ad un ulteriore chiarimento sulla questione, nel presupposto che l'intervento del Governo sia integrativo e non correttivo del parere favorevole inequivocabilmente formalizzato nella relazione tecnica.

Il senatore PELELLA , ricordato che il fine specifico del provvedimento è di evitare il fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata attraverso la rivalutazione dei trattamenti corrisposti ai dottori commercialisti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1996, osserva che la discussione su di esso cade in un momento in cui il confronto sull'intera materia previdenziale è particolarmente acceso. Anche se dal punto di vista formale e tecnico sussistono i presupposti per una conclusione favorevole dell'esame, sembra quindi opportuno acquisire direttamente il parere del Governo sulla portata e sulla conseguenze delle scelte derivanti dall'attuazione del disegno di legge in titolo, anche in relazione alle considerazioni critiche espresse nella relazione tecnica e testé ricordate dalla relatrice, al fine di rafforzare il fondamento di una eventuale decisione favorevole della Commissione e sostenere con più fondati argomenti la discussione in Assemblea.

Secondo il senatore LAURO, già attualmente vi sono tutte le condizioni per pervenire alla conclusione dell'esame in sede referente, mentre, ove la Commissione accolga la proposta della relatrice, vi è il rischio che la persistente assenza del rappresentante del Governo si traduca in un differimento a tempo indeterminato della conclusione dell'esame in sede referente.

Il PRESIDENTE osserva che nel documento trasmesso dal Governo si pone in rilievo anche la tendenza nel lungo periodo al decremento del rapporto tra patrimonio e pensioni; è bene quindi sentire il Governo non tanto sugli effetti attuali del provvedimento, che di per sé non sembra comportare squilibri finanziari, quanto sulle tendenze al peggioramento delle condizioni finanziarie che vengono segnalate, sia pure non nell'immediato, anche per valutare se e quali misure correttive la Cassa potrebbe adottare, nell'esercizio dell'autonomia propria degli enti previdenziali privatizzati. Poiché ritiene fondata la preoccupazione espressa dal senatore Lauro, propone che la Commissione deliberi fin da ora di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nel caso in cui non sia possibile ascoltare il rappresentante del Governo entro la prossima settimana.

Convenendo con la proposta del Presidente la relatrice e la Commissione tutta, il seguito dell'esame è rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI 3-03070 e 3-0379

Il senatore LAURO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03079, sulle persistenti inadempienze nell'attuazione della legge sul collocamento obbligatorio dei disabili.

Il senatore BATTAFARANO fa presente di aver presentato anch'egli l'interrogazione 3-03070, della quale sollecita lo svolgimento, relativa all'attuazione della legge sul collocamento obbligatorio dei disabili, riguardante le cause dei ritardi nell'adozione dei provvedimenti di normazione secondaria previsti dalla legge stessa.

Il PRESIDENTE comunica ai senatori Lauro e Battafarano che già l'ufficio di segreteria della Commissione ha segnalato ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le due interrogazioni. Quanto prima, pertanto, verrà accertata la disponibilità del Governo a rispondere tempestivamente ad entrambe.

La seduta termina alle ore 16.