FINANZE E TESORO (6a)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

114a Seduta
Presidenza del Presidente
ANGIUS
indi del Vice Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE
(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa il 17 dicembre 1997.

Il Presidente ANGIUS ricorda che nella scorsa seduta si è chiusa la discussione generale e avverte quindi che si passerà all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al testo accolto dalla Commissione in sede referente e assunto come testo base per la discussione in sede deliberante (già pubblicato nel resoconto del 10 dicembre 1997).

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.1, finalizzato a sopprimere le disposizioni recate dal comma 2, che hanno già trovato collocazione nel disegno di legge collegato alla manovra di bilancio per il 1998, attualmente legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

L'emendamento 2.2, unitamente a tutti gli altri presentati dal senatore ROSSI, si danno per illustrati, stante l'assenza del presentatore.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.0.1, finalizzato a prevedere che i prezzi di vendita degli alloggi dello Stato assegnati alle famiglie colpite dagli eventi alluvionali di Firenze nel 1966 siano riferiti alla data di entrata in vigore della legge del 1983, la quale disponeva l'alienazione degli alloggi in questione.

Su tale emendamento interviene il senatore BOSELLO, il quale chiede al relatore di esplicitare il senso interpretativo o meno della disposizione appena illustrata.

Il relatore BONAVITA, dopo aver fornito il chiarimento richiesto, illustra l'emendamento 3.4, soppressivo del comma 4, le cui disposizioni hanno trovato già collocazione nella legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Analoga finalità è attribuita, prosegue il relatore, all'emendamento 4.1, poichè le norme da esso recate sono contenute in altro provvedimento già in vigore, concernente disposizioni in materia di valore aggiunto.

Sull'emendamento 4.4 il relatore preannunzia invece una sua riformulazione.

Prendendo atto di tale dichiarazione, il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3, di identico contenuto all'emendamento 4.4.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 4.0.1, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente al settore degli autotrasportatori, e finalizzato a tener conto dell'esigenza, per tale settore, di prevedere che l'imposta diventi esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'emendamento, peraltro, va modificato nel senso che la novella normativa contenuta dalla lettera a) non è sostitutiva del quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ma si aggiunge a tale quinto comma.

Il Presidente D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.4.

Viene quindi accantonato l'emendamento 7.0.1.

Il Presidente D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 9.1 e 9.2, finalizzati ad estendere la prevista riduzione delle accise per l'uso di combustibile per il riscaldamento delle serre adibite sia all'attività agricola e zootecnica, ovvero alle colture orto-floro-vivaistiche.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 10.1, volto a consentire l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli esportati e reimmatricolati all'estero a seguito del trasferimento della residenza. Sempre in materia di tasse automobilistiche il Relatore illustra gli emendamenti 10.2 e 10.3, volti a coordinare le disposizioni recate dal disegno di legge con quelle già presenti nella legge «collegata» 27 dicembre 1997 n. 449.

Il senatore BOSELLO invita il RELATORE a riformulare l'emendamento 10.1, la cui finalità condivide pienamente, al fine di renderne più intelligibile e chiaro il contenuto normativo.

In materia di utilizzazione degli studi di settore e in sede di accertamento, il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 11.1, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 11, finalizzato ad equiparare il contribuenti che hanno optato per la contabilità ordinaria e coloro che non hanno effettuato tale opzione. L'emendamento 11.3, prosegue l'oratore, coordina le disposizioni del comma 3 con l'emendamento testè illustrato.

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 11.2, volto a prevedere che gli accertamenti in questione siano operativi ogni qual volta l'ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulti superiore all'ammontare dei ricavi dichiarati dai contribuenti. Sempre in tema di una più efficace lotta all'evasione fiscale, l'oratore illustra l'emendamento 11.4, volto a prevedere che i controlli sui contribuenti che dichiarino un reddito complessivo tra i 10 e i 50 miliardi, ovvero superiore ai 50 miliardi siano effettuati, rispettivamente, una volta ogni sei anni e una volta ogni tre anni. Egli prosegue ritirando l'emendamento 11.5, e illustrando l'emendamento 11.9, soppressivo del comma 11, facendo presente che appare opportuno prevedere che nell'elaborazione degli studi di settore si tenga conto di indicatori significativi quali il riferimento agli acquisti di beni e servizi oppure i consumi di materie prime e sussidiarie. Egli illustra poi l'emendamento 11.10, volto a prevedere che la società per azioni prevista nel comma 12 sia detenuta per una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento dal Ministero delle finanze.

Il Presidente D'ALÌ illustra l'emendamento 11.7, avente la finalità di attenuare la discrezionalità del Ministro delle finanze nella determinazione della composizione della Commissione di esperti prevista al comma 7. In relazione all'emendamento 11.8, fa presente che sarebbe opportuno che la Commissione in questione si esprima in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore.

Il relatore BONAVITA illustra gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3: nel primo caso, si tratta di una misura di delegificazione relativa alla determinazione dei criteri in base ai quali si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o di un territorio estero (cosiddetti paradisi fiscali). Nel secondo caso, invece, si tratta di disposizioni finalizzate a snellire le procedure in materia di accertamento fiscale. Nell'ultimo caso, inoltre, si tratta di tutelare l'affidamento dei contribuenti che si erano rivolti in buona fede ad associazioni sindacali e di categoria per lo svolgimento di prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale. Il relatore illustra poi l'emendamento 12.0.1, recante una norma interpretativa del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, relativamente agli atti di indirizzo politico-amministrativo del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda invece l'emendamento 12.0.2, fa presente che esso è finalizzato a consentire l'impegno di risorse disponibili su capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1997 ai fini della ristrutturazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 12.0.3.

Il relatore BONAVITA illustra congiuntamente gli emendamenti 13.2 e 17.1, richiamandosi alle esigenze di coordinamento tra il testo in discussione e provvedimenti già entrati in vigore.

Interviene quindi il senatore BOSELLO, il quale evidenzia criticamente l'esigenza di porre continuamente riparo ai guasti recati da una legislazione piuttosto confusa.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 17.0.2 per mancanza di contenuto normativo.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 18.0.1.

Il senatore CADDEO rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.0.2.

Il Presidente D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 19.1 e 19.3, finalizzati rispettivamente a sopprimere l'articolo 19 recante disposizioni in materia di accertamento e di riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo e, in subordine, a rendere meno oneroso per il contribuente la sovrattassa prevista in caso di pagamento dell'abbonamento in ritardo. Egli illustra inoltre l'emendamento 19.0.1, finalizzato a equiparare le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative relativamente alle società di capitali, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il relatore BONAVITA, dopo aver illustrato l'emendamento 21.1 volto a coordinare la normativa con le disposizioni già recate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, illustra l'emendamento 21.2, volto a snellire la procedura per l'alienazione dei beni demaniali pubblici afferenti all'Amministrazione finanziaria.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 21.0.1.

Il relatore BONAVITA illustra quindi una serie di emendamenti aggiuntivi all'articolo 21: l'emendamento 21.0.2 tende ad evitare la riapertura dei termini, prevista nella legge n. 449 del 1997 per i ricorsi dei comuni alle Commissioni censuarie; l'emendamento 21.0.3 estende al catasto dei terreni le disposizioni previste nella legge n. 662 del 1996 per il catasto urbano e rurale. L'emendamento 21.0.4, invece, disciplina il regime locativo degli immobili del demanio destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici. L'emendamento 21.0.5, prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni normative relative ad alcuni beni immobili di pertinenza degli enti di riforma fondiaria. Dopo aver ritirato l'emendamento 22.1, il relatore prosegue nell'illustrazione dell'emendamento 22.0.1, finalizzato a favorire i processi di conferimento di azienda attraverso una disciplina fiscale agevolativa.

Il senatore ALBERTINI dà per illustrato l'emendamento 23.1. Analogamente si esprime il Presidente D'ALÌ per l'emendamento 23.2.

Il Presidente D'ALÌ prosegue nell'illustrazione degli emendamenti 24.0.1 e 24.0.3, concernenti la composizione delle Commissioni tributarie.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 24.0.2, di identico contenuto all'emendamento 24.0.1.

Il RELATORE, dopo aver ritirato l'emendamento 26.0.1, ne illustra una nuova formulazione - 26.0.1 (nuovo testo), - recante disposizioni in materia di movimenti e partiti politici. Su specifica richiesta del senatore BOSELLO, il Presidente D'ALÌ fa presente che tale nuova formulazione dell'emendamento è stato inviato per il prescritto parere alle Commissioni 1a e 5a.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 26.0.2, finalizzato a delegificare le disposizioni relative alla idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 26.0.3, finalizzato a sopprimere l'articolo 18 della legge n. 449 del 1997 che ha introdotto l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Dopo aver ritirato l'emendamento 26.0.4, illustra l'emendamento 26.0.5, modificativo dell'articolo 21 della già citata legge n. 449, che ha sottoposto a tassazione i contributi in conto capitale ricevuti dalle imprese. L'oratore prosegue illustrando l'emendamento 26.0.6, in materia di rideterminazione del canone dell'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo. L'emendamento 26.0.7, invece, è finalizzato a sopprimere quelle disposizioni della legge n. 449 del 1997 che hanno reso più oneroso per i contribuenti la richiesta di rimborsi all'Amministrazione finanziaria. L'emendamento 26.0.8 è finalizzato ad eliminare la norma che consente il pagamento dei tributi con sistemi di pagamento diversi dal contante. Gli emendamenti 26.0.9 e 26.0.10, prosegue l'oratore, riguardano gli inquadramenti di parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 26.0.11, mentre invece viene ritirato dal presentatore l'emendamento 26.0.12.

L'emendamento 26.0.13 viene quindi illustrato dal senatore CADDEO, il quale sottolinea l'esigenza di superare l'annoso contenzioso sorto per l'occupazione di immobili appartenenti al demanio e insistenti su territori che hanno perso le caratteristiche di demanialità.
Su proposta del senatore BOSELLO, il senatore CADDEO modifica l'emendamento aggiungendo al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «previo pagamento» le parole: «di un prezzo pari alla».

Il Presidente D'ALÌ sottolinea l'esigenza di tener conto anche del demanio appartenente alle regioni a statuto speciale.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 26.0.14, finalizzato ad assegnare al giudice singolo le controversie, pendenti davanti alle Commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 26.0.15.

Il relatore BONAVITA illustra inoltre l'emendamento 26.0.16 in materia di nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze. L'emendamento 26.0.17, infine, è finalizzato a snellire le procedure per assunzioni di personale a tempo determinato nella pubblica amministrazione in relazione all'introduzione del «part-time».

Dopo l'illustrazione da parte del sottosegretario CASTELLANI dell'emendamento 26.0.18, il relatore BONAVITA ritira l'emendamento 26.0.19 ed illustra l'emendamento 26.0.20, finalizzato a prorogare la convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio degli esattori. Il relatore conclude l'illustrazione degli emendamenti dando conto del contenuto degli emendamenti 26.0.21, (che prevede una riapertura dei termini per la dichiarazione dei redditi da pensione di fonte estera) e dell'emendamento 26.0.22, finalizzato ad incentivare la mobilità del personale del Ministero delle finanze.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06a, 0020o)

Il Presidente D'ALÌ avverte che in caso di sconvocazione della seduta delle Commissioni riunite 2a e 6a, già convocata per le ore quindici di domani, la 6a Commissione potrà essere convocata in seduta pomeridiana alla stessa ora di domani, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore otto e trenta, avrà inizio alle ore nove.

La seduta termina alle ore 16,40.
2524-B

'
'
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.
2.1
Il Relatore


Sopprimere l'articolo.
2.2
Rossi


Al comma 2, dopo le parole: «nel senso che», aggiungere la seguente: «non».
2.3
Rossi


Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, comma 4 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta nei confronti dei comuni che hanno indebitamente richiesto l'applicazione dell'agevolazione.
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relative alle attestazioni di cui al precedente periodo non sono tenuti a rispondere in caso di contestazioni in merito all'applicazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo a rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo».
2.0.2
Moro, Rossi


Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato per fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali di Firenze 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni».
2.0.1
Il Relatore


Art. 3.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3.1
Rossi


Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le somme riscosse dai Comuni per effetto del comma 1, comprese quelle relative all'applicazione di sanzioni ed interessi, sono di spettanza dei comuni stessi».
3.2
Rossi


Al comma 3, sostituire le parole: «il tre per mille» con le seguenti: «l'un per mille».
3.3
Rossi


Sopprimere il comma 4.
3.4
Il Relatore


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica la medesima aliquota d'imposta”».
3.5
Rossi


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: “su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario”, sono sostituite con le seguenti: “su apposito conto corrente postale intestato al Comune”».
3.6
Rossi


Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale, è abrogato.
2. Dalla stessa data alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene applicata una addizionale del 3 per cento sulla tariffa stessa a favore delle rispettive province.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione dell'addizionale.
4. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2 è esente dall'imposta sul valore aggiunto».
3.0.1
Rossi


Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Il Relatore


Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. All'articolo 21, comma 8, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: “Le spese di emissione della fattura”, sono sostituite con le seguenti: “Le spese di emissione e spedizione della fattura”».
4.2
Rossi


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera B, paragrafo d), della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata Direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».
4.4
Il Relatore


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b) della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera b), paragrafo d), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».
4.3
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: “Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo”;
b) all'articolo 74, quarto comma, è soppresso l'ultimo periodo».
4.0.1
Il Relatore


Art. 6.

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, è aggiunta la seguente nota: “2. Sono esenti dall'imposta gli atti di notorietà, le dichiarazioni sostitutive, certificati, estratti di qualunque atto o documento rilasciati dalle amministrazioni comunali servizi di stato civile e anagrafe».
6.1
Rossi


Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) nella colonna 1 e 2, l'imposta fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 e lire 1.000.000;
a-bis) nella nota 2, atti esenti dall'imposta, è aggiunta la seguente lettera:

d) per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e loro consorzi».

Conseguentemente la nota 2 relativa alle modalità di pagamento è abrogata.
6.2
Rossi


Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «conti correnti postali», aggiungere le seguenti: «e bancari».

Conseguentemente sostituire le parole: «e che siano» con le seguenti: «o che siano».
6.3
Rossi


Sopprimere il comma 2.
6.4
D'Alì, Ventucci


Art. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.
4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.
5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. Per la sua liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
7.0.1
Il Governo


Art. 8.

Al comma 1, nell'ultimo periodo, sopprimere la parola: «Non».
8.1
Rossi


Art. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: “per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche” sono sostituite dalle seguenti: “per l'attività agricola e zootecnica”».
9.1
D'Alì, Ventucci


Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: “colture floro-vivaistiche” sono sostituite dalle seguenti: “colture orto-floro-vivaistiche”».
9.2
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di oneri deducibili)

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono essere dedotti dal reddito complessivo anche nell'anno successivo, se non dedotti nell'anno in cui sono stati sostenuti».
9.0.1
Rossi


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Detrazione d'imposta sui premi di assicurazione)

1. All'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, riguardante il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Su tale contributo l'assicurazione applica una detrazione d'imposta a titolo definitivo del 22 per cento”».
9.0.2
Rossi


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, nonchè i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;

b) all'articolo 23, comma 1, concernente l'imputazione dei redditi fondiari al reddito complessivo dei percepenti, le parole: “indipendentemente dalla percezione”, sono abrogate;
c) all'articolo 34, comma 4-quater, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobilaire, di fatto costituiscono pertinenza”».
9.0.3
Rossi


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte per l'affitto dell'immobile utilizzato come abitazione principale, se risultante da contratto regolarmente registrato;».
9.0.4
Rossi


Art. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

“Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza. In tale caso non sussiste, a far data dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero dei veicolo o dell'autoscafo, l'obbligo del pagamento delle tasse per i periodi d'imposta successivi all'esportazione, ferma restando la responsabilità del proprietario per eventuali omessi adempimenti in materia di cancellazione dai pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi”».
10.1
Il Relatore


Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.2
Il Relatore


Sopprimere i commi 2 e 3.
10.3
Il Relatore


Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei confronti degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quella da accertare, l'ammontare dei compensi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta».
11.1
D'Alì, Ventucci


Al comma 2, le parole: «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare», sono sostituite dalla seguente: «quando».
11.2
Albertini


Al comma 3, le parole: «indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti degli esercenti attività d'impresa».
11.3
D'Alì, Ventucci


Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le parole: «L'Ufficio delle imposte procede ai controlli di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti di tutti i contibuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi, almeno una volta ogni sei anni, ed una volta ogni tre anni se di ammontare superiore a 50 miliardi».
11.4
Albertini


Al comma 6, sostituire le parole: «non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale» con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento rispetto a quelli dichiarati, costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».
11.5
Albertini


Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una Commissione composta da sei esperti, designati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su segnalazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli organi professionali».
11.6
Rossi


Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto anche delle» con le altre: «composta per almeno due terzi in base alle».
11.7
D'Alì, Ventucci


Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è chiamata ad esprimere in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore un parere in merito all'idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà a cui si riferiscono».
11.8
D'Alì, Ventucci


Sopprimere il comma 11.
11.9
Albertini


Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Essa deve essere costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali Consob ed Isvap ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese».
11.10
Albertini


Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Regime fiscale estero privilegiato)

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: “in misura inferiore” a “della stessa natura” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di iniziativa del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”».
11.0.1
Il Relatore


Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici ai sensi dell'articolo 32 comma 1, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o dell'articolo 51, comma 2, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”;

2. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le disposizioni di cui al comma quarto si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto”.

3. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

4. All'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Per l'inottemperanza agli inviti di cui al comma 2, numeri 3 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”».
11.0.2
Il Relatore


Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
11.0.3
Il Relatore


Art. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

1. Le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993».
12.0.1
Il Relatore


Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte sui capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.
2. Le somme iscritte nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sul capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1997, sono destinate, nell'anno 1998, al Fondo costituito nel predetto stato di previsione in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui ai commi 1 e 2, tra i diversi centri di responsabilità».
12.0.2
Il Relatore


Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) nelle vecchie carriere di concetto e nei nuovi profili professionali in base alla circolare 23900 del 14 ottobre 1988 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica;
a-ter) gli impiegati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette hanno diritto agli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».
12.0.3
Costa, Lo Curzio


Art. 13.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (Modifiche all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte). - 1. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole “di ordine economico” sono aggiunte le seguenti: “determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,”;
b) al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: “per i due anni” fino a: “del biennio,” con il seguente periodo: “fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado conseguente all'accertamento della condotta illecita per omesso versamento, penalmente rilevante, dei professionisti di cui al primo comma, nonchè successivamente,”».
13.1
Rossi


Sopprimere i commi 2 e 3.
13.2
Il Relatore


Art. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 4, la lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, è sostituita dalla seguente:

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi di lavoro dipendenti e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 1.000.000 annue;”».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata la lettera a).
14.1
Rossi


Art. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di rimborso interessi
ai concessionari della riscossione)

1. La lettera c), comma 6, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, è sostituita con la seguente:

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali.”».
15.0.1
Rossi


Art. 17.

Sopprimere l'articolo.
17.1
Il Relatore


Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Norme in materia di trasparenza sull'erogazione di servizi pubblici)

1. I gestori ed esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi addebitati all'utente per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono, comunque, essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali».
17.0.1
Rossi


Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Sospensione delle sanzioni tributarie non penali)

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, e per i tre mesi successivi, sono sospese le sanzioni tributarie non penali per effetto del principio della retroattività delle norme più favorevoli.
2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle sanzioni già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta e non pagata ovvero sia in corso procedura esecutiva.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni».
17.0.2
Rossi


Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Trasferimento di demanio lacuale)

1. I beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali sono trasferiti al demanio dei comuni, nel cui abitato ricade lo stesso.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, i rappresentanti dei Comuni e degli enti interessati, d'intesa con quelli degli uffici del territorio delle sezioni staccate del demanio e delle direzioni compartimentali del territorio nonchè con quelli degli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici provvedono ad inviare apposita ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione
5. Onde uniformare i criteri per le determinazioni di cui al comma 4, i Comuni promuovono forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo eventualmente appositi Consorzi per le finalità in oggetto.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i Comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.
7. I Comuni, in deroga alla vigente normativa, provvedono direttamente alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».
18.0.1
Carpinelli, Capaldi


Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Trasferimento di demanio marittimo)

1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti ope legis, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del comune di Campomarino.
2. Con regolamento del Consiglio comunale, da adottarsi entro 6 mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in uno delle forme previste dall'ordinamento giuridico:

1) Il prezzo della alienazione dovrà esser predeterminato, previo parere favorevole del competente ufficio del territorio da notificare al comune entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, decorsi i quali si intende acquisito, tenendo conto della attuale destinazione urbanistica del terreno e non potrà essere inferiore a lire 500 a metro quadro e superiore a lire 2.000 al metro quadro, per i terreni destinati a verde agricolo, pubblico e privato, ed inferiore a lire 2.000 al metro quadro e superiore a lire 10.000 al metro quadro, per i restanti, in relazione alla destinazione d'uso dei terreni ed agli indici di fabbricabilità.
2) Per i terreni già edificati o in corso di edificazione il trasferimento della proprietà dovrà essere subordinato all'accertamento della regolarità urbanistica della costruzione.
3) A tutti gli aventi diritto, ai sensi della vigente legge, dovranno essere assicurate idonee forme di comunicazione individuale o collettiva, nel caso di possesso comune, delle modalità e prezzo di alienazione, con la fissazione di un termine non inferiore a 180 giorni dalla ricezione per la adesione alla proposta di vendita, pena la decadenza dai benefici della presente legge.
4) Il prezzo per l'acquisto dovrà essere interamente e direttamente versato tramite il competente ufficio del registro che ne rilascia quietanza da esibire al momento della stipula del contratto.
5) La destinazione urbanistica dei terreni trasferiti al patrimonio del comune di Campomarino ai sensi del comma 1, non può essere modificata per la durata di 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.
6) In caso di vendita da parte del comune di Campomarino dei terreni in suo possesso alla data del 30 giugno 1997, trasferiti nel proprio patrimonio, dovrà essere versato allo Stato il 50 per cento del corrispettivo».
18.0.2
Biscardi, Valletta, Caddeo


Art. 19.

Sopprimere l'articolo.
19.1
La Loggia, D'Alì, Ventucci


Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, istallato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».
19.2
Rossi


Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di pagamento dell'abbonamento oltre il termine stabilito è dovuto un interesse pari al doppio del tasso di interesse legale».
19.3
D'Alì, Ventucci


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle regioni, nel cui territorio sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuite le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».
19.4
Rossi


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle province, nei cui territori sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuiti le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».
19.5
Rossi


Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. All'articolo 23 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, recante l'indicazione degli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative, è apportata la seguente modificazione:

a) nella nota 3, dopo le parole: “per le sole società di capitali” sono aggiunte le seguenti: “nonchè per le banche popolari e le banche di credito cooperativo”».
19.0.1
D'Alì, Ventucci


Art. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 139 del codice di procedura civile, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere notificati solo alla persona interessata».
20.1
Rossi


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: “La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario”».
20.2
Rossi


Art. 21.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
21.1
Il Relatore


Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato”».
21.2
Il Relatore


Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo statale di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto dal comma 4-ter.
4-ter. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 4-bis del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
4-quater. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree ed i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale ed affidati in gestione agli Enti, alle aziende dei mezzi meccanici ed ai consorzi qualora siano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-quinques. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento dei beni e delle aree di cui al comma 4-bis. I sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 4-quater.
4-sexties. I beni immobili demaniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.
4-septies. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni di cui al comma 4-bis a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. L'affidamento deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione.
4-octies. Tutti i trasferimenti previsti per i beni di cui al comma 4-bis avvengono a titolo gratuito. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi”».
21.3
Rossi


Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007».
21.0.1
Rognoni


Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è soppresso il comma 13.».
21.0.2
Il Relatore


Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto)

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel comma 154 recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: “classificazione e classamento delle unità immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni”;
b) dopo la lettera “e) sono aggiunte le seguenti:

e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli”.

2. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, introdotto con la legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75 e l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella lege 26 febbraio 1994, n. 133.».
21.0.3.
Il Relatore


Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 7 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.».
21.0.4
Il Relatore


Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.
2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali».
21.0.5
Coviello, Micele, Bonavita


Art. 22.

Sopprimere il comma 1.
22.1
Il Relatore


Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nel caso in cui viene costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140».
22.0.1
Il Relatore


Art. 23.

Sopprimere l'articolo.
23.1
Albertini


Sopprimere l'articolo.
23.2
D'Alì, Ventucci


Art. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1o aprile 1998 non possono più essere nominati quali giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».
24.0.1
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1o aprile 1998 non possono più essere nominati quali primi giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».
24.0.2
Mantica, Pedrizzi


Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono abrogati».
24.0.3
D'Alì, Ventucci


Art. 26.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nella legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, all'articolo 3, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, da emanare entro sette mesi dal termine di scadenza stabilito per l'effettuazione della scelta determina l'ammontare del fondo da ripartire sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 e comunicati al Ministero delle finanze entro il mese precedente.”».
26.0.1
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di movimenti
e partiti politici)

1. Alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, è apportata la seguente modificazione:

All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - cap. 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
26.0.1 (Nuovo testo)
Bonavita, Vegas, Di Benedetto, Albertini, Guerzoni, Lavagnini, Peruzzotti, Semenzato, Napoli Bruno, Cimmino, Pontone


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento delle idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento.
b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;
c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale».
26.0.2
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 18, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».
26.0.3
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 18, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole da: “con decreto del Presidente della Repubblica” fino a: “regolamento” con le seguenti: “il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo”».
26.0.4
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 4, dell'articolo 21, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis). Le disposizioni del presente comma non potranno in nessun caso svolgere effetti in ordine a proventi di cui alla lettera b) conseguiti o deliberati o semplicemente richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa”».
26.0.5
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 15, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sopprimere le seguenti parole: “della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica”».
26.0.6
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 22, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».
26.0.7
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 39, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».
26.0.8
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi per dirigente del Ministero delle finanze, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche della ex carriera direttiva, che reggono uffici di livello dirigenziale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni. L'inquadramento è disposto con decreto ministeriale con decorrenza giuridica dalla data di assunzione delle funzioni di reggenza per i posti disponibili o che si renderanno disponibili, sulla base di una graduatoria che viene formata tenendo conto della successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi».
26.0.9
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».
26.0.10
D'Alì, Ventucci


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 45-bis del codice della navigazione, introdotto con il comma 2 dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, dopo le parole: “attività secondaria nell'ambito della concessione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di tutte le attività oggetto della concessione, quando queste siano complementari o comunque collegate a un complesso aziendale localizzato in area confinante con quella in concessione. In tale ultimo caso l'affidatario è obbligato in solido con il concessionario per il pagamento del canone”».
26.0.11
Biscardi


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a quattro anni.
2. È fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2, articolo 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604, da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano aver stipulato l'atto di compravendita entro il 15 gennaio 1994.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di norme relative all'agevolazione della formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere agevolazioni sia di carattere tributario sia in termini di servizi, con l'obiettivo di favorire prioritariamente i giovani imprenditori agricoli e le cooperative agricole;
b) semplificare le procedure di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la concessione delle agevolazioni tributarie, secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127».
26.0.12
Caddeo


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento di un pezzo pari all'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione».
26.0.13
Caddeo, Biscardi, Valletta, Parola, Biasco, Sartori, Mignone


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Modifiche delle disposizioni transitorie di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992, è inserito il seguente:

“Art. 44-bis. - 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1o aprile 1996 dinanzi alle commissioni di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate o decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali”.

2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è inserito il seguente comma:

“1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal precente comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, lettera a) del decreto legislativo n. 545 del 1992 ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al Collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioini del decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle dal capo II, ma il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48 comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma vanno trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali”».
26.0.14
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto, è differito al 31 ottobre 1998, la relativa delibera ha effetto dal 1999».
26.0.15
Villone


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. È abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495».
26.0.16
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.
2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti.
3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi».
26.0.17
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nell'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola “inferiore” è sostituita dalla seguente: “superiore”».
26.0.18
Il Governo


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 23, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunte alla fine le seguenti lettere:

d) nel comma 204 le parole ‘1993, 1994 e 1995' sono sostituite dalle seguenti: ‘1992, 1993, 1994 e 1995';
e) nel comma 206 le parole ‘1993, 1994, 1995 e 1996' sono sostituite dalle seguenti: ‘1992, 1993, 1994, 1995 e 1996'”».
26.0.19
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: “30 aprile 1998“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”».
26.0.20
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997 è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1o dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1o dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1o dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1o dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.
2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996 secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, possono usufruire, per i redditi avuti nel 1996, delle modalità introdotte con l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 408 del 29 dicembre 1990, anche nel caso non abbiano effettuato la dichiarazione dei redditi. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento».
26.0.21
Il Relatore


Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
(Incentivi per la mobilità del Personale)

1. Le norme contenute nei commi 198 e 199 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vanno intese nel senso della loro applicabilità, senza la necessità di dover accertare l'effettivo disagio di cui al comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale del Ministero delle finanze di cui al comma 197 del medesimo articolo 3 ed altresì, con precedenza, al personale il cui trasferimento è funzionale all'attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, nonchè ai dirigenti che abbiano obbligo di partecipare alle procedure di avvicendamento nelle funzioni dirigenziali previste dall'articolo 22 del CCNL.
2. Nei confronti di tutto il personale indicato al comma 1, per il quale non risulta comunque possibile procedere all'assegnazione di un alloggio ai sensi dei commi 199 e 200 dell'articolo 3 citato al predetto comma 1, si procede all'attribuzione di una ulteriore indennità pari alla metà del canone necessario per acquisire in locazione un alloggio similare sul libero mercato. Criteri, modalità, e requisiti per la quantificazione e la corresponsione dell'indennità, che non può comunque avere durata superiore ai tre anni, sono fissati con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La spesa per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è quantificata in lire 5.400 milioni per il 1998 e in lire 8.400 milioni per il 1999 ed alla sua copertura si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal conseguente potenziamento dell'attività di accertamento degli uffici».
26.0.22
Il Relatore