INDUSTRIA (10a)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996


51a Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE
(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(328) COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
(461) FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(1196) VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(1402) WILDE e LAGO. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero
(1519) CAPONI ed altri. - Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente CAPONI ricorda che l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196 e 1402 era stato sospeso nella seduta del 15 ottobre. Essendo nel frattempo stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1519 ed essendo stata concessa su tutti i provvedimenti in titolo la sede redigente, propone che venga acquisito a tale sede il lavoro già svolto, procedendo alla discussione congiunta di tutti i disegni di legge.

Conviene la Commissione.

Il relatore LARIZZA riferisce sul lavoro svolto dal comitato ristretto, illustrando sinteticamente le principali differenze fra il testo da esso accolto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna e il disegno di legge n. 1155 di iniziativa governativa. In particolare si è intervenuti a modifica dell'articolo 1, definendo l'ICE come ente pubblico non economico, definizione che comporta una serie di conseguenze per l'ordinamento del medesimo. La logica che ha guidato il lavoro del comitato è stata quella di uno snellimento delle procedure, teso a rendere più operativa e funzionale l'azione dell'Istituto. Anche a livello di struttura dell'ente si è puntato ad una razionalizzazione sia a livello centrale sia sul territorio, conferendo inoltre flessibilità alle strutture all'estero, mentre il Consiglio di amministrazione, formato da persone di sicura professionalità e competenza, presenta i necessari caratteri di snellezza. Il comitato ristretto si è soffermato con particolare attenzione sull'articolo 7, mettendo a raffronto le due ipotesi di annualità o pluriennalità del piano e pervenendo poi alla decisione di mantenere il testo del Governo. Si è discusso approfonditamente anche dell'articolo 10, il cui testo -forse suscettibile di ulteriori miglioramenti - deve evitare di introdurre elementi di contraddizione. Conclude ringraziando i componenti del comitato ristretto per il lavoro costruttivo svolto.

Il presidente CAPONI, dopo avere a sua volta ringraziato i membri del comitato ed in particolare il relatore per l'impegno profuso nell'esame dei disegni di legge di riforma dell'ICE, invita la Commissione a farsi carico dell'esigenza di una rapida approvazione del testo, così da consentirne l'immediata calendarizzazione in Assemblea: ciò anche in considerazione del termine del 28 febbraio 1997 posto al commissariamento dell'ICE su impulso del Parlamento. Invita pertanto i Gruppi ad esprimersi al riguardo.

Il senatore TURINI si sofferma sulle problematiche delle esportazioni italiane nel cui ambito l'ICE è chiamato non solo a promuovere la penetrazione nei mercati ma anche il loro mantenimento. La nuova disciplina dell'Istituto deve a suo parere puntare ad un deciso miglioramento delle modalità di assistenza, al servizio delle imprese esportatrici e dell'immagine dell'Italia nel mondo. In quest'ottica il Gruppo di Alleanza nazionale effettua una valutazione complessivamente positiva del testo del comitato ristretto, il quale necessita però di alcuni emendamenti.

Il senatore NAVA esprime il consenso della sua parte politica al testo elaborato dal comitato ristretto e condivide l'invito rivolto dal Presidente alla Commissione a procedere rapidamente alla sua approvazione.

Valutazioni analoghe esprime il senatore CIMMINO a nome del Gruppo dei cristiani democratici uniti.

Il senatore ASCIUTTI dà atto al relatore Larizza della correttezza e dell'impegno con cui, in veste di relatore, ha condotto i lavori del comitato ristretto: ne è scaturito un testo di mediazione, soprattutto con riguardo ai due problemi fondamentali della struttura del Consiglio di amministrazione e del rapporto di lavoro.

Il senatore PALUMBO esprime apprezzamento per il lavoro svolto, che ha dato luogo ad un impianto normativo valido, seppure da rivedere per qualche aspetto. Si sofferma poi sull'importanza del tema dei rapporti fra Ministero degli esteri ed ICE e della riorganizzazione della rete dell'Istituto all'estero, sottolineando, quindi, come il personale dell'ICE non sia riuscito ad esprimere il livello di alta professionalità che pure lo caratterizza. Manifesta infine qualche perplessità in relazione all'articolo 10, nel cui ambito appare improprio il riferimento all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE preannuncia un emendamento teso ad aggiungere ai compiti di studio affidati all'ICE dall'articolo 2, comma 2, lettera a), quello delle normative, degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti. L'Istituto deve trovare una propria missione al servizio delle imprese attraverso l'individuazione di progetti e di risorse adeguate: a tale scopo il Gruppo di Forza Italia ha dato e darà il proprio contributo.

Il senatore NIEDDU ritiene che i problemi sollevati in relazione all'articolo 10, contenente disposizioni in materia di rapporti di lavoro, possono essere superati, come indicato nel parere della 1a Commissione, nel presupposto che le disposizioni contenute nel medesimo articolo, relative al trattamento all'estero, siano destinate ad una successiva revisione in base alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria. Nel medesimo parere, si evidenzia anche che nel disegno di legge n. 1124, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono state poste in capo alle regioni potestà normative e amministrative in materia di attività promozionali all'estero rispetto alle quali si pone un problema di coordinamento: personalmente ritiene auspicabile una revisione dell'impostazione del citato disegno di legge; chiede comunque quale sia al riguardo l'orientamento del Governo.

Il senatore WILDE dichiara che la sua parte politica non è disponibile ad un esame eccessivamente accelerato del testo. La Lega Nord per la Padania indipendente è solidale con gli imprenditori interessati a promuovere l'operatività dell'ICE, ma ritiene la maggioranza responsabile della chiusura manifestata in sede di esame della manovra finanziaria rispetto ad una serie di problemi cruciali per i medesimi imprenditori da essa posti.

Il senatore Athos DE LUCA esprime il proprio sostegno ad una rapida approvazione del testo, ponendo l'accento sulla necessità di una modifica all'articolo 10 tesa a renderlo più conforme alla natura che si intende conferire all'ente.

Replica il sottosegretario CABRAS, il quale, rispondendo alla domanda formulata dal senatore Nieddu, informa che il governo si proponeva di armonizzare il testo in esame con quello del disegno di legge n. 1124 in sede di attuazione della delega in esso contenuta; in sede di esame presso la Camera dei deputati, comunque, si sta valutando anche l'ipotesi di una modifica del suddetto disegno di legge.

Il relatore LARIZZA richiama l'attenzione sul fatto che un Gruppo politico si dissocia dall'impegno comunemente e unanimemente ssunto con la richiesta del trasferimento in sede redigente, senza che siano intervenute in materia novità tali da giustificare un mutamento di ottica.

Il presidente CAPONI propone quindi che la Commissione assuma a testo base il testo del comitato ristretto e fissa per le ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.


TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1155-328-461-1196-1402-1519


Art. 1.
(Natura)

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Funzioni)

1. L'ICE conforma la propria attività a principi di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonchè i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonchè i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi con l'internazionalizzazione dell'impresa. Assume informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;
b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonchè l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;
c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri per favorire il commercio estero nazionale. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane, o estere;
d) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;
e) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;
f) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agro-alimentare, nonchè i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, in attesa del trasferimento dei predetti controlli ad altro organismo idoneo;
g) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;
h) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

Art. 3.
(Struttura organizzativa)

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

a) sede centrale;
b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;
c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonchè costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative; nonchè quelle di acquisizione e gestione delle risorse.
3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi.
4. Le unità operative all'estero hanno natura di agenzia governativa e, come tali, sono notificate alle autorità del paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica, con le quali si raccordano qualora l'attività svolta assuma rilevanza per la politica estera del Governo italiano.
5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

Art. 4.
(Organi)

1. Sono organi dell'ICE:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori;
d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;
a-bis) delibera lo statuto di cui all'articolo 1;
b) approva i bilanci dell'ICE;
c) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;
d) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;
e) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonchè i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;
f) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonchè alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;
g) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;
h) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera f), limitatamente alle unità operative all'estero, occorra anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorre il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.
5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.
6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonchè sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.

Art. 5.
(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi)

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione, sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale.
2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonchè due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.
3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.
(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della duranta di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.
2. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 7.
(Piano annuale)

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle categorie degli utenti, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonchè il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività e delle spese di funzionamento della sede centrale e della rete degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.
3. Il Ministro vigilante, approva entro settembre il piano di attività di cui al comma 2.
4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;
b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;
c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;
d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

Art. 9.
(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria)

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Art. 10.
(Rapporto di lavoro)

1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE, ivi compreso il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, è disciplinato da contratti collettivi ed individuali. Il trattamento economico, ad eccezione delle indennità accessorie per i servizi svolti all'estero, non può superare quello stabilito per il personale del comparto degli enti pubblici non economici.
2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).
3. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.
4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

Art. 11.
(Rappresentanza in giudizio)

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

Art. 12.
(Norme transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione provvede alla riorganizzazione dell'ICE, nonchè alla ridefinizione della pianta organica del personale, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonchè della riorganizzazione della rete estera. La delibera avente ad oggetto la ridefinizione della pianta organica viene sottoposta all'approvazione del Ministro vigilante. All'eventuale personale in esubero si applicano le norme che disciplinano i processi di mobilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.
4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.