COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 21 Gennaio 2004

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

Carlo VIZZINI


        La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

        Il presidente VIZZINI comunica che, con lettera del 19 gennaio scorso, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Parolo, in sostituzione del deputato Gibelli, dimissionario. A nome della Commissione ringrazia quest’ultimo per l’attività svolta e formula auguri di buon lavoro al deputato Parolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell’elettrodotto Matera / S.Sofia ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi (PT) (n. 324)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Esame. Parere favorevole con osservazioni).

         Il senatore ZORZOLI, relatore alla Commissione, osserva preliminarmente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è stata chiamata a pronunciarsi sulla proposta di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, attraverso la procedura di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

        Prima di riferire sul merito dell’atto normativo portato all’attenzione della Commissione, ritiene opportuno sintetizzare di quale procedura si tratta, soprattutto considerato che – quanto meno in riferimento agli ultimi anni e comunque a tutta la presente legislatura – è la prima volta che essa viene attivata.
         L’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stato in gran parte abrogato dalla legislazione successiva. Residua, in un contesto vagamente determinato, la previsione che se «l’intesa» – anch’essa non meglio definibile dopo le abrogazioni intervenute – non si realizza in tempi determinati, si provvede sentita la Commissione interparlamentare
(rectius: parlamentare) per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
        Quasi venti anni più tardi, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 383, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale», con disciplina di carattere generale, ha previsto, all’articolo 3, che se l’intesa tra lo Stato e la Regione interessata circa la localizzazione di opere di interesse statale non si perfeziona, viene convocata una conferenza di servizi. Se in questa sede non si raggiunge l’unanimità, si applicano le già ricordate disposizioni di cui all’articolo 81 che, con questo richiamo del citato d.P.R. 1994, ritrova nuovo riferimento normativo.
        È del tutto superfluo ricordare che successivamente è sopravvenuta – con il nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione – una profonda riforma delle competenze statali e regionali, che prevede, tra l’altro, una competenza amministrativa generale, seppur modificabile, degli enti locali.
        Il contesto normativo specifico va invece completato – prosegue il relatore – in relazione ad alcune recenti fonti di legge che disciplinano compiutamente la procedura da seguire per i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia. Si tratta dell’articolo 1
sexies – non a caso richiamato dal dispositivo dello schema di decreto trasmesso – della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, che disciplina compiutamente il procedimento di autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti.
        Va poi richiamata la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, meglio nota come «legge-obiettivo». Il riferimento è necessario, perché sulla base di questa legge è stata approvata la delibera del CIPE n. 121 del 2001, richiamata dal Governo nella relazione inviata, che inserisce la linea Matera/S. Sofia tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale.
        È il caso di ricordare – rileva il senatore ZORZOLI – che la «legge-obiettivo» è stata oggetto di una recente e rilevante pronuncia della Corte costituzionale – la n. 303 del 2003 – con la quale sono stati precisati importanti principi in materia di cooperazione tra i diversi livelli territoriali della Repubblica nei procedimenti di localizzazione dei grandi impianti di rilievo interterritoriale che, seppur riferibili soprattutto al legislatore quali strumenti per definire i parametri di costituzionalità, non di meno – ed anzi a
fortiori – valgono nei provvedimenti sostanzialmente amministrativi, come quello in esame.
        Questa lunga premessa tecnica si è resa necessaria per meglio considerare le peculiarità del coinvolgimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali in un procedimento già di per sé singolare per essere sostanzialmente amministrativo più che normativo, ma che risulta oggi inserito in un quadro ben diverso da quello del 1977 e caratterizzato da una profonda mutazione legislativa e costituzionale dei rapporti tra Stato, Regione ed altre Autonomie territoriali.
        L’espressione del parere della Commissione per le questioni regionali non può non tenere conto di questo quadro, pur essendo doveroso precisare che – quale che sia la collocabilità della procedura avviata dal Governo nel più recente contesto costituzionale e legislativo – tale espressione non vincola comunque, ai sensi di legge, le successive determinazioni dell’Esecutivo.
        Sull’atto normativo in titolo, il relatore senatore ZORZOLI si limita a pochi cenni, vista l’esaustività della documentazione allegata, rispetto alla quale, tuttavia, osserva il fatto che non consente di disporre di materiale autografo degli Enti territoriali opponenti.
        Il Consiglio dei Ministri – nella riunione del 5 dicembre scorso – ha condiviso la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di attivare il procedimento previsto dall’articolo 81, ribadendo la primarietà del completamento dell’elettrodotto Matera/Santa Sofia per il trasferimento in sicurezza verso la Campania dell’energia elettrica prodotta in Puglia e di quella importata dalla Grecia. Ai fini del completamento dell’opera – che prevede il passaggio dell’elettrodotto per settantotto chilometri in territorio lucano – vi è evidenza di una complessa istruttoria nel corso della quale sono stati accolti ed inseriti nel progetto gli indirizzi della Soprintendenza per i beni architettonici per un migliore inserimento dell’opera nell’ambiente e nel territorio.
        L’elettrodotto Matera/S. Sofia – programmato per entrare in esercizio entro il 1994 – è stato realizzato per il novantacinque per cento dell’opera complessiva: il mancato completamento limita, per motivi di sicurezza, a soli 150 MW la capacità di importazione dalla Grecia, vanificando la potenzialità degli ulteriori 350 MW.
        La ragione del mancato completamento della residua parte della struttura – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – consiste nel dissenso di alcune Autonomie territoriali, in particolare quelle comunali, sul cui territorio corre parte delle strutture.
        Al riguardo, si sono definite due posizioni diverse. Da una parte, un apposito gruppo tecnico ha individuato una soluzione alternativa denominata «piccola variante», prevedendo un tracciato di circa sei chilometri parallelo alla rete stradale e distante ottanta-novanta metri dalle abitazioni. Dall’altra parte, gli enti dissenzienti si facevano promotori di una diversa ipotesi di variante, la cosiddetta «grande variante», che prevedeva la demolizione di un tratto consistente dell’elettrodotto già realizzato e la costruzione di un nuovo tracciato pari a circa ventotto chilometri.
        Il progetto di piccola variante al tracciato originario risulta comprensivo delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della regione Basilicata, che pure si era opposta.
        Neppure a seguito di diverse riunioni si è potuto procedere alla firma del Protocollo, per la persistente opposizione delle Autonomie contrarie al progetto della «piccola variante».
        Dal punto di vista del rilievo statale della questione, la relazione osserva come la mancata utilizzazione della linea elettrica interessata dall’opera pregiudica fortemente tutto il complesso della rete di trasmissione nazionale dell’area meridionale. Per quanto concerne il rispetto del diritto alla salute, il Governo ha reso noto come i valori d’induzione magnetica lungo il tracciato siano dieci volte inferiori al limite fissato dalla vigente normativa.
        Il relatore osserva inoltre che il ridetto atto normativo del Governo va considerato – secondo quanto richiamato nella parte iniziale della sua esposizione – alla luce dei principi desumibili dalla normativa vigente, citata e richiamata dal Governo, nonché dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, nel nuovo contesto del novellato Titolo V della Parte seconda della Costituzione. L’insegnamento che si può trarre è che se, da una parte, deve essere esperito ogni sforzo per la ricerca di una soluzione consensuale tra i livelli di governo territoriale coinvolti, dall’altra non appare congruo lasciare indefinitamente bloccata la procedura quando l’opera sia configurata come di interesse o di preminente interesse statale. La regolamentazione appare oggi tale da consentire al Governo di procedere nel senso risultante dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione trasmesso, attesa la sussistenza delle due condizioni principali, vale a dire che il superamento del dissenso sia stato informato al principio di leale collaborazione, onde offrire agli enti territoriali dissenzienti la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto e che l’opera sia ritenuta di interesse o di preminente interesse statale. Questo emerge dal più recente quadro costituzionale e legislativo.
        Quale che sia dunque il ruolo e la funzione dell’articolo 81 invocato, al relatore senatore ZORZOLI appare comunque ragionevole, alla luce delle argomentazioni esposte, che l’azione del Governo per la realizzazione delle opere di cui si tratta prosegua. Tuttavia, è del tutto ragionevole anche prevedere che – nel rispetto del principio di leale collaborazione – si coinvolga il Comune nella fase realizzativa del prosieguo del procedimento, fermi restando i termini di realizzazione previsti, coinvolgimento che lo schema di decreto sottoposto non sembra prevedere.
        Tutto ciò premesso, il relatore senatore ZORZOLI dà lettura di uno schema di parere del seguente tenore:

        «la Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza,

            visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell’elettrodotto Matera/S. Sofia ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi (PT)» , atto del Governo n. 324;

            udita la relazione svolta in data odierna;
            premesso che dalla documentazione allegata risulta che il superamento del dissenso emerso nel corso del procedimento, di cui al citato schema di decreto, è stato informato al principio di leale collaborazione, onde offrire agli enti territoriali dissenzienti la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto e che l’opera è ritenuta di interesse o di preminente interesse statale;

        esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
            che sia valutata – analogamente a quanto sancito nell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 – l’opportunità di prevedere un qualificato intervento procedimentale dell’ente territoriale interessato allo schema di decreto, prima della sua approvazione definitiva o, successivamente, nel corso della sua esecuzione, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall’articolo 3 dello schema di decreto stesso. Che sia altresì valutata la possibilità di prevedere che la Regione competente possa promuovere accordi per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale».

        L’onorevole POTENZA premette che la sua parte politica non è affatto contraria alla realizzazione dell’elettrodotto oggetto del provvedimento in esame. Tralasciando i dati normativi di dettaglio che regolano la complessa procedura, esprime perplessità in ordine all’atteggiamento del Governo che, nell’ottobre del 2003, aveva mostrato disponibilità in direzione della realizzazione di variazioni dell’opera denominate «grande variante» e, successivamente, ha optato per eseguire una variazione di minore entità, tenuto conto dell’asserita limitatezza delle risorse a disposizione: tutto ciò mentre gli accordi intervenuti con la Regione e con le altre Autonomie territoriali mostravano la percorribilità della prima tra le due soluzioni indicate.

        Dichiara, pertanto, il voto contrario della componente politica UDEUR – Alleanza Popolare sullo schema di parere illustrato dal relatore.

        Il senatore VITALI condivide le valutazioni formulate dall’onorevole POTENZA e preannuncia il voto contrario del Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra – l’Ulivo allo schema di parere sopra illustrato. Esprime tuttavia apprezzamento per l’impostazione problematica data dal relatore alla questione in esame, nonché per il tenore dell’osservazione – volta a coinvolgere sia le Regioni sia le Autonomie territoriali interessate nel procedimento di decisione e di esecuzione dell’elettrodotto – proposta dal relatore.

        Più in particolare, osserva che l’annosa vicenda dell’elettrodotto Matera/S.Sofia, che autorizza la costruzione dell’opera secondo la cosiddetta «piccola variante», suscita rinnovate preoccupazioni. Si tratta in effetti di una situazione che si protrae da dieci anni e la cui complessità è possibile desumere anche dalle stesse premesse dello schema di decreto in esame. Mentre sembrava che nell’autunno 2003 la situazione si fosse sbloccata con un accordo di sostanza fra gli Enti locali e l’ENEL, ovvero con l’accettazione da parte di quest’ultimo della cosiddetta «grande variante», che allontanava l’elettrodotto dai centri abitati, a cominciare da quello del comune di Rapolla, ora si sembra tornati ad un’ipotesi di percorso che lascia invariati i termini del problema.
        Questa scelta è peraltro in contrasto anche con la sentenza n. 195 del 2003 della Corte d’appello di Potenza che aveva disposto l’inibizione della messa in esercizio del tratto di elettrodotto che interessava le abitazioni del comune di Rapolla. Ora la «piccola variante» non fa che spostare il problema da un gruppo di abitazioni ad un altro, riproponendo gli stessi rischi e apprensioni per le popolazioni interessate. L’unica soluzione ragionevole pare, a questo punto, quella di disporre senz’altro la realizzazione della «grande variante» – in linea di principio accettata dall’ENEL – senza ambigue «soluzioni ponte» che vedono la contrarietà delle popolazioni, dei Comuni interessati e della stessa regione Basilicata.

        Ai Commissari intervenuti replica il relatore senatore ZORZOLI il quale, preso atto delle dichiarazioni di voto contrarie allo schema di parere testé illustrato, riconosce lo spirito costruttivo che emerge dai loro interventi.

        Del resto, l’osservazione che integra la bozza di parere da lui formulata contiene l’individuazione di ulteriori due sedi atte a favorire un accordo tra il Governo e le Autonomie territoriali, sia a livello regionale sia a livello comunale, tenuto anche conto dello spreco di risorse che accompagnerebbe la scelta della cosiddetta «grande variante» che presuppone la demolizione di ventotto chilometri dell’elettrodotto già costruito.

        Dopo che l’onorevole POTENZA ha nuovamente ricordato che, soltanto il 24 ottobre 2003, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva sottoscritto l’impegno ad adottare la soluzione della «grande variante», preferita dalle popolazioni e dalle amministrazioni locali, il presidente VIZZINI riassume i termini del dibattito.

        Dato atto all’onorevole POTENZA ed al senatore VITALI di avere con chiarezza espresso rilievi e riserve di Gruppi parlamentari di opposizione sullo schema di parere favorevole sopra riportato, ritiene che esso potrebbe essere accolto a maggioranza dalla Commissione e comunicato, unitamente al resoconto della seduta odierna, ai Presidenti delle Camere per la trasmissione al Governo, ai sensi dell’articolo 139-bis, secondo comma, del Regolamento.
        La proposta del Presidente è accolta dalla Commissione.
        Il documento in titolo risulta approvato a maggioranza.

        La seduta termina alle ore 14,30.