COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004


80a seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI




La seduta inizia alle ore 14,30.



IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.
(Parere alla 1a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)


Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce rilevando come il disegno di legge di conversione in titolo consti di tre articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono norme che riguardano, rispettivamente, il personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) in relazione alle sue esigenze funzionali e le misure fiscali di cui al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.
Si tratta di interventi su materie sulle quali non sussistono profili di rilievo per le Autonomie territoriali, la prima relativa ad enti nazionali, la seconda ad imposte statali.
L’articolo 3 del decreto-legge riguarda il Fondo per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, disposta con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
L'intervento di urgenza del Governo tiene conto - come chiarisce la relazione governativa - delle richieste formulata dalle Autonomie territoriali, a loro volta portatrici delle esigenze manifestate dalle numerose imprese interessate.
L'articolo in esame – rileva il presidente VIZZINI – proroga così dall'11 agosto al 31 dicembre 2004 il termine di presentazione delle domande relative alle agevolazioni previste per le imprese danneggiate. Le imprese interessate sono in particolare quelle nei cui confronti sono state assunte, da parte degli aziende di credito, deliberazioni di revoca dei contributi sugli interessi sui finanziamenti concessi, e che possono presentare domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
La possibilità di presentare domanda di riammissione è stata prevista dall’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, tra l’altro, ha stabilito che nell’ambito delle residue disponibilità il contributo al pagamento degli interessi fosse concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell’attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, comprese tutte le spese sostenute per l’estinzione di finanziamenti connessi all’attività delle imprese prima del novembre 1994.
Il susseguente Regolamento ministeriale 10 dicembre 2003, n. 383, ha dato attuazione a tale disposizione legislativa, fissando il termine dell'11 agosto che viene, con il decreto-legge la cui conversione è in esame, prorogato.
Ciò premesso, e fermo restando che la materia di quanto disposto con l'intervento governativo di urgenza potrà giovarsi di eventuali contributi dei parlamentari nel corso dell'esame di merito, il relatore, presidente VIZZINI, ritiene non emergano particolari profili di rilievo per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali; pertanto propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge di conversione in titolo.

Nessuno chiedendo la parola, il parere, posto ai voti, risulta approvato.


La seduta termina alle ore 14,50.