COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 10 Dicembre 2002

30ª seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI


        La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 2851) Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada
(A.C. 2690)
MISURACA ed altri. Delega al Governo per la revisione del codice della strada

(Parere alla IX Commissione della Camera dei deputati. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

        Il deputato GIBELLI, relatore alla Commissione, illustra un testo unificato – risultante dalle iniziative legislative in titolo ed altre – recante modificazioni alla legge di delega al Governo sul nuovo Codice della strada. In particolare all’articolo 1, dove vengono enunciati i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega, viene infatti precisato che il provvedimento è diretto ad adeguare la disciplina del «Nuovo Codice della strada» alle competenze regionali e degli Enti locali come delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ritiene che la normativa in esame non presenti aspetti problematici dal punto di vista della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La disciplina recata dal «Nuovo Codice della strada», attinente alla materia della sicurezza, è pertanto di competenza esclusiva dello Stato.

        Il relatore rileva, in particolare, che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), f), l) e m) ed all’articolo 3 riguardano la disciplina delle sanzioni penali e amministrative, l’accertamento degli illeciti e la tutela amministrativa e giurisdizionale. Tali profili, oltre ad essere funzionali al raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza, interessano anche l’ordinamento penale e la giustizia amministrativa, materie – anche queste – riservate alla competenza esclusiva dello Stato, come del resto altre materie disciplinate nello stesso comma.
        Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull’articolo 2, comma 1, lettera
a-bis), dove è prevista la facoltà, per gli enti di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di utilizzare, nelle iscrizioni apposte sulla segnaletica stradale a carattere turistico, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. Aggiunge che in alcuni Comuni si registra l’uso, già da diverso tempo, di abbinare alla lingua italiana idiomi locali per quanto concerne la cartellonistica turistica. Nella competente Commissione di merito la maggioranza ha accolto positivamente tale previsione normativa, mentre l’opposizione si è dichiarata contraria, ritenendo che in una legge di delega legislativa al Governo una simile disposizione possa ingenerare confusione rispetto alle competenze proprie degli Enti locali in materia.

        Il senatore VITALI esprime contrarietà sulla norma testé illustrata dal relatore, ritenendo eccessivo e ultroneo che una legge di delega al Governo in materia di Codice della strada disciplini la cartellonistica turistica quando, in tema di insegne stradali, cresce l’interesse non già verso gli idiomi dialettali da aggiungere alla lingua italiana, ma verso lingue straniere a larga diffusione in Europa per favorire i flussi turistici mediante interventi degli Enti locali in questa direzione.


        Il presidente VIZZINI ritiene che lo schema di parere illustrato dal relatore possa essere integrato con l’osservazione volta a limitare alla sola cartellonistica turistica la facoltà di aggiungere idiomi locali alla lingua italiana.


        Il senatore ZORZOLI condivide l’osservazione del presidente Vizzini e aggiunge di non avere comunque rilievi da formulare sullo schema di parere illustrato dal relatore, che dichiara di condividere.


        La Commissione accoglie a maggioranza un testo di parere favorevole del seguente tenore:

        «Esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato risultante dai disegni di legge in titolo; ritenuto che il citato testo sia coerente con il dettato dell’articolo 117 della Costituzione e che non determini alcuna violazione di attribuzioni delle Regioni, la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime parere favorevole ed osserva, in particolare, che la facoltà di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a-bis), potrebbe essere esercitata unicamente per quanto riguarda la cartellonistica turistica».

(A.S. 1791) DUCA ed altri. – Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri)

(Parere alla 8ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

        Riferisce alla Commissione il deputato GIBELLI che illustra brevemente i contenuti del provvedimento, evidenziando in particolare come la normativa attualmente vigente in materia di noleggio autobus con conducente risulti, per più versi, carente, in quanto reca una disciplina disorganica e non adeguatamente coordinata con le disposizioni del Nuovo codice della strada.

        Tenuto conto della rilevanza economica ed occupazionale di tale attività, il relatore evidenzia come la normativa in titolo, approfondita dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati con l’esame di due proposte di legge, sia sfociata nell’approvazione da parte dell’Aula, a larga maggioranza, di un testo unificato, e che sia attualmente in discussione in sede deliberante presso la Commissione competente del Senato.
        Per quanto attiene specificatamente ai profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, l’onorevole GIBELLI osserva preliminarmente che il testo approvato dalla Camera dei deputati tiene conto del nuovo assetto del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Enti locali delineato con la recente riforma del Titolo V della Costituzione. Il provvedimento in esame delinea, infatti, una «normativa quadro», volta a definire alcuni principi generali rientranti nella competenza legislativa statale, ferme restando le attribuzioni di Regioni ed Enti locali in materia.
        In particolare il relatore si sofferma sugli articoli 1, 3, 4, 5 ed 11.
        L’articolo 1 riconduce l’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada alla sfera delle libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione; a tale attività possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza.
        Sono garantite in particolare: la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, il libero esercizio dell’attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, nonché la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.
        L’articolo 3 affida alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il compito di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore, ed evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale. A tal fine, la Conferenza definisce, con propria deliberazione, i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole Regioni, della disciplina sanzionatoria e dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
        L’articolo 4 affida alle Regioni le competenze in materia di adozione degli atti legislativi o regolamentari atte a definire i contenuti e le modalità delle prestazioni rese dalle imprese professionali esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente, a subordinare l’effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, nonché ad assicurare condizioni omogenee per l’inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie.
        Alle Regioni sono altresì affidati compiti in materia di rilascio delle autorizzazioni e di predisposizione del registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. È previsto che le Regioni inviino annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni stesse, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento – da parte dello stesso Ministero – di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.
        L’articolo 5 subordina l’esercizio della suddetta attività al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle Regioni o degli Enti locali all’uopo delegati. In proposito, il relatore GIBELLI osserva che il rilascio dell’autorizzazione da parte dei Comuni rappresenta un’ulteriore opportunità riconosciuta alle singole Regioni le quali verosimilmente se ne avvarranno solo nell’ipotesi in cui una simile iniziativa risponda ad effettive esigenze di razionale ripartizione delle competenze.
        L’articolo 11, infine, reca alcune norme transitorie, precisando che le licenze ridette, rilasciate dalle Amministrazioni comunali prima che le Regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni previste dall’articolo 5.

        All’unanimità la Commissione accoglie un parere favorevole proposto dal relatore che è del seguente tenore:

        «La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato per quanto di competenza il testo del disegno di legge A.S. 1791, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente“; preso atto che la disciplina recata dal provvedimento tiene conto del nuovo assetto del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali delineato con la recente riforma del Titolo V della Costituzione; rilevato in particolare che – secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 – il provvedimento è diretto a stabilire principi e norme generali a tutela della concorrenza nell’ambito dell’attività di trasporti effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente e che la “normativa quadro“ delineata dal provvedimento non pregiudica le attribuzioni di Regioni ed Enti locali in materia; delibera di esprimere parere favorevole».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

        Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 17 dicembre prossimo, alle ore 14, per avviare l’indagine conoscitiva sul ruolo delle Autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali nel Paese, autorizzata dai Presidenti delle Assemblee, con l’intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e di altri rappresentanti del CNEL.

        Nella stessa seduta, fra l’altro, il relatore Nuvòli illustrerà lo schema di parere alle Commissioni Affari costituzionali del Senato e della Camera sui disegni di legge costituzionali recanti procedure di revisione degli statuti delle Regioni a statuto speciale.

        La seduta termina alle ore 14,55.