COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004



76a seduta


Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI


La seduta inizia alle ore 14.


IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.
(Parere alla 13a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce illustrando analiticamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2004 n. 144, che ha stabilito, all'articolo 1, comma 1, il differimento della disciplina contenuta nel decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 (convertito con legge 12 giugno 1993, n. 185), e successive modificazioni. Si tratta della normativa che ha attribuito alle Regioni la facoltà di derogare, per un periodo massimo di tre anni, e cioè sino al 31 dicembre 2003 - termine stabilito dall'ultimo provvedimento di modifica del citato decreto-legge, ovvero la legge n. 140/2002), all'osservanza del parametro relativo all'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione richiesto per il rilascio della certificazione di balneabilità.
Tale valore è stabilito dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva dell’Unione europea n. 160 del 1976, in una percentuale, espressa in rapporto al valore di saturazione, compresa fra 70 a 120. Il citato decreto-legge n. 109 del 1993 stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che i valori limite di ossigeno disciolto, da autorizzare con provvedimento regionale, siano - in virtù della deroga - compresi fra 50 e 170 per cento. Secondo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge, lo scostamento dai valori di riferimento è "subordinato all'accertamento che il superamento del limite dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana". A tal proposito è stato già osservato, presso la sede referente della Commissione di merito, come la nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, attualmente in fase di redazione in sede europea, non preveda l’ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari.
Il riferimento – prosegue il relatore, senatore ZORZOLI – è sostanzialmente al fenomeno dell’eutrofizzazione e si prevede l’adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.
L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame proroga dunque il termine di deroga al 31 dicembre 2006.
Il comma 2 prevede che l'applicazione del decreto-legge n. 109 del 1993 sia assicurata tramite l'approvazione o l'aggiornamento dei piani d'ambito, ovvero di quei documenti di pianificazione e strategia finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque.
Il successivo comma 3 dispone, infine, che le medesime misure devono essere contenute anche nei piani di tutela che le Regioni approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 dicembre 2004. Si tratta di misure che afferiscono, tra l'altro, alla tutela dell'ambiente e vedono pienamente coinvolte le potestà decisionale delle Regioni.
Sulla base di quanto sopra esposto, il relatore, senatore ZORZOLI, propone l’espressione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Il senatore MICHELINI concorda sulla relazione e sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.
Per quanto concerne il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, giudica praticamente inefficace la norma in esso contenuta.
Segnala inoltre come la quantità di ossigeno contenuto in acque di balneazione in bacini chiusi, qualora superi un dato limite, provochi un divieto di balneazione che dura oltre il periodo estivo, e che, di regola, viene esteso all’anno successivo rispetto al momento della rilevazione. Tale cautela non è necessaria in tutti i casi.

Il senatore ZORZOLI ritiene che tale osservazione possa essere opportunamente segnalata alla 13a Commissione permanente del Senato.

Concorda il senatore MICHELINI.

La proposta di parere favorevole viene posta ai voti ed approvata.



(A.S. 2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
(Parere alla 1a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)


Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce rilevando che il disegno di legge in titolo riguarda la conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Le disposizioni di rilievo per la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali sono contenute soprattutto negli articoli 5 e 6 del decreto-legge.
I primi 4 articoli, nonché l'articolo 8, disciplinano, infatti, prevalentemente aspetti dell'attività e dell'organizzazione di settori dell'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici nazionali.
L'articolo 7 reca norme in materia di attività sportiva dilettantistica, con riferimento a benefici di carattere fiscale. Si tratta di interventi per i quali vi è dunque una radicata competenza statale.
L'articolo 5 stabilisce che, nel pieno rispetto delle competenze proprie delle Regioni e delle Province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, rediga delle norme tecniche per garantire standard adeguati di sicurezza a livello nazionale nel campo delle costruzioni. Le norme, che dovranno avere come oggetto - tra l'altro - verifiche sismiche ed idrauliche, sono emanate ai sensi dell'articolo 52 del Testo Unico sull'edilizia. Il richiamato articolo 52 dispone che in tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbano essere realizzate in osservanza delle norme tecniche fissate con decreti ministeriali. Poiché la materia pare connettersi anche a competenze di carattere concorrente, a cominciare dal governo del territorio, va valutata l'opportunità di acquisire, pur trattandosi di norme tecniche, il parere della Conferenza unificata.
L'articolo 6 del decreto-legge in esame novella la legge 28 gennaio 1994, n. 84, inserendo un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 8 di quel provvedimento. Si interviene in questo modo sull'iter di nomina dei presidenti delle Autorità portuali. Il comma aggiuntivo stabilisce che, qualora entro trenta giorni non si sia raggiunta la prevista intesa sulla nomina con la Regione interessata, il Ministro competente possa sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri che delibera - motivando - in merito. La finalità è dunque quella di sbloccare in qualche modo un procedimento consensuale, dopo che tutto il possibile è stato fatto per raggiungere l’accordo, essendo evidente che l’accordo non è possibile.
Il presidente VIZZINI prosegue evidenziando come la normativa vigente preveda, infatti, che le nomine in questione vengano effettuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione interessata, scegliendo nell'ambito di una terna di esperti individuati dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio. La terna, nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato, è comunicata al Ministro che - con atto motivato - può chiedere di designare una seconda terna di nomi. In assenza di alcuna designazione il Ministro nomina il presidente, sempre tra le personalità in possesso degli adeguati requisiti, e sempre d'intesa con la Regione interessata. Nulla il testo previgente disponeva per il caso in cui il Ministro dei trasporti non raggiungesse la preventiva ed obbligatoria intesa sulla nomina con la Regione interessata.
È noto che la norma aggiuntiva è stata criticata dalle Regioni, che ne contestano il fondamento e l'opportunità paventando - verosimilmente - che la procedura introdotta possa neutralizzare il coinvolgimento regionale che la legge del 1994 evidentemente vuole operare. Si tratta di una preoccupazione comprensibile, che va tuttavia commisurata con l'esigenza di evitare l'opposto rischio dello stallo decisionale insuperabile.
Il disegno complessivo della legge del 28 gennaio 1994, n. 84, evidenzia un'architettura a più livelli del sistema dei porti, dove le Autorità portuali hanno una sensibile vocazione nazionale, tale da evocare la competenza statale in materia di enti pubblici nazionali. Questa circostanza e la citata esigenza di non giungere ad un blocco decisionale senza soluzione, inducono a ritenete fondato l'intervento statale.
Il presidente VIZZINI ricorda, tuttavia, come già nel 1994 (sentenza n. 317), la Corte costituzionale - dopo avere sottolineato l'attenzione della citata legge n. 84 del 1994 nel considerare il ruolo delle diverse strutture pubbliche implicate, statali, regionali e subregionali, con le relative attribuzioni - abbia auspicato l'integrazione ed il completamento della stessa. Un auspicio da richiamare tanto più oggi, nel diverso contesto costituzionale che prevede, tra l'altro, la competenza concorrente in materia di porti civili.
Non può essere infatti sottovalutato il fatto che la rilettura complessiva del procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali, quale risultante dall'intervento governativo, potrebbe porre la Regione addirittura in una posizione più debole di quella della Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio interessate. Mentre questi enti svolgono almeno una funzione certa di partecipazione al procedimento, nel definire la terna di candidati, il contributo positivo alla Regione potrebbe restare, in caso di mancato accordo, del tutto nullo.
La Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta con propria legge n. 17 del 2004, il cui articolo 9 attribuisce il potere di nomina al Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro. Sono stati annunciati ricorsi di carattere costituzionale. L'incertezza giuridica – evidentemente – non è interesse di alcuno.

Pare quindi opportuno che sia valutata l'eventualità di ridefinire l'intero complesso dell'articolo 8 della ridetta legge 28 gennaio 1994, n. 84, piuttosto che limitarsi all'aggiunta di un solo comma. La riconsiderazione potrebbe, ad esempio, portare - in caso di mancato accordo - alla previsione di una fase intermedia che faccia precedere alla decisione ministeriale definitiva un maggiore coinvolgimento della Regione nella scelta del nominativo. A tal fine sono ipotizzabili diversi meccanismi - la definizione di una nuova terna, una corsia preferenziale per un eventuale candidato "terzo", il coinvolgimento del Comitato portuale - che non spetta a questa Commissione proporre.
Sono note iniziative di revisione normativa della materia portuale. Sembrano tuttavia ricorrere gli estremi per intervenire anche nel contesto del decreto-legge in questione.

Ciò premesso, il relatore, presidente VIZZINI, propone uno schema di parere del seguente tenore:
“la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge di conversione in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che siano apportate le seguenti modificazioni al testo del decreto-legge:

che sia valutata, per quanto riguarda l’articolo 5, l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Unificata prima dell'adozione delle norme tecniche relative alle costruzioni e delle opere di cui all'articolo stesso;

che sia valutata, per quanto riguarda l’articolo 6, l'opportunità di ridisegnare il complesso del procedimento di cui all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, contemperando sia un maggiore coinvolgimento della Regione, anche attraverso la riapertura di nuove fasi procedimentali di carattere propositivo in caso di mancata intesa, che l'esigenza di non pervenire ad una paralisi dell'attività amministrativa”.

Il senatore MICHELINI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente e, in particolare, per avere condizionato la formulazione di un parere favorevole ad una compiuta riformulazione dell’articolo 6 del decreto-legge in esame, che non si limiti ad inserire un comma aggiuntivo all’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Infatti, la normativa in esame, così come approvata dal Governo, risulta chiaramente lesiva delle attribuzioni proprie delle Regioni; essa va profondamente modificata senza limitarsi ad aggiungere una norma di chiusura secondo la quale il superamento delle situazioni di incertezza vada risolto affidando semplicemente allo Stato l’individuazione delle soluzioni dei singoli casi che si presentano.

Il relatore, presidente VIZZINI, concorda sul rilievo formulato dal senatore Michelini.

Lo schema di parere illustrato, posto ai voti, risulta approvato.


La seduta termina alle ore 14,30.