76a seduta Presidenza del Presidente Carlo VIZZINI
IN SEDE CONSULTIVA (A.S. 2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione. (Parere alla 13a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole) Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce illustrando analiticamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2004 n. 144, che ha stabilito, all'articolo 1, comma 1, il differimento della disciplina contenuta nel decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 (convertito con legge 12 giugno 1993, n. 185), e successive modificazioni. Si tratta della normativa che ha attribuito alle Regioni la facoltà di derogare, per un periodo massimo di tre anni, e cioè sino al 31 dicembre 2003 - termine stabilito dall'ultimo provvedimento di modifica del citato decreto-legge, ovvero la legge n. 140/2002), all'osservanza del parametro relativo all'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione richiesto per il rilascio della certificazione di balneabilità. Tale valore è stabilito dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva dell’Unione europea n. 160 del 1976, in una percentuale, espressa in rapporto al valore di saturazione, compresa fra 70 a 120. Il citato decreto-legge n. 109 del 1993 stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che i valori limite di ossigeno disciolto, da autorizzare con provvedimento regionale, siano - in virtù della deroga - compresi fra 50 e 170 per cento. Secondo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge, lo scostamento dai valori di riferimento è "subordinato all'accertamento che il superamento del limite dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana". A tal proposito è stato già osservato, presso la sede referente della Commissione di merito, come la nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, attualmente in fase di redazione in sede europea, non preveda l’ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari. Il riferimento – prosegue il relatore, senatore ZORZOLI – è sostanzialmente al fenomeno dell’eutrofizzazione e si prevede l’adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame proroga dunque il termine di deroga al 31 dicembre 2006. Il comma 2 prevede che l'applicazione del decreto-legge n. 109 del 1993 sia assicurata tramite l'approvazione o l'aggiornamento dei piani d'ambito, ovvero di quei documenti di pianificazione e strategia finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque. Il successivo comma 3 dispone, infine, che le medesime misure devono essere contenute anche nei piani di tutela che le Regioni approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 dicembre 2004. Si tratta di misure che afferiscono, tra l'altro, alla tutela dell'ambiente e vedono pienamente coinvolte le potestà decisionale delle Regioni. Sulla base di quanto sopra esposto, il relatore, senatore ZORZOLI, propone l’espressione di un parere favorevole da parte della Commissione. Il senatore MICHELINI concorda sulla relazione e sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore. Per quanto concerne il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, giudica praticamente inefficace la norma in esso contenuta. Segnala inoltre come la quantità di ossigeno contenuto in acque di balneazione in bacini chiusi, qualora superi un dato limite, provochi un divieto di balneazione che dura oltre il periodo estivo, e che, di regola, viene esteso all’anno successivo rispetto al momento della rilevazione. Tale cautela non è necessaria in tutti i casi. Il senatore ZORZOLI ritiene che tale osservazione possa essere opportunamente segnalata alla 13a Commissione permanente del Senato. Concorda il senatore MICHELINI. La proposta di parere favorevole viene posta ai voti ed approvata. (A.S. 2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. (Parere alla 1a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)