COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 11 Febbraio 2004

Presidenza del Presidente

Carlo VIZZINI


        Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Gagliardi.
        La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 4360) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

        Il relatore senatore ZORZOLI esordisce rilevando come il disegno di legge in titolo sia volto a promuovere interventi per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, attraverso l’attivazione di nuovi soggetti imprenditoriali, nonché la ridefinizione organizzativa di alcuni organismi operanti in questo settore.

        A tal fine, l’articolo 1 prevede la creazione di sportelli unici all’estero che dovranno raccordare le attività svolte dagli uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati, delle Unità operative dell’ICE, dagli Uffici esteri dell’ENIT e dalle altre strutture del settore, come le Camere di commercio italiane e i loro Uffici esteri e quelle delle Regioni. Si costituiranno, quindi, degli appositi edifici polifunzionali dove gli utenti troveranno le strutture preposte all’erogazione dei servizi legati all’internazionalizzazione. Il disegno di legge in titolo demanda ad un futuro regolamento ministeriale la definizione delle modalità organizzative di queste strutture, che svolgeranno la loro attività in stretta connessione con le ambasciate ed i consolati italiani, così come già prevede la normativa vigente. Gli sportelli unici all’estero dovranno operare anche coerentemente con gli obiettivi di politica internazionale e con le altre iniziative di sostegno all’immagine del nostro Paese. I responsabili di queste strutture sono scelti dal Ministero delle attività produttive ed inserite all’interno delle rappresentanze diplomatiche consolari.
        Il disegno di legge in titolo intende promuovere, inoltre, una serie di iniziative territoriali decentrate, nel quadro della legislazione vigente – con particolare riferimento a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, concernente il Regolamento sui benefici per lo sviluppo delle esportazioni – in ottemperanza alle rispettive competenze statali e regionali delineate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        In particolare, con l’articolo 2, viene attribuito al Ministero delle attività produttive il compito di istituire le strutture idonee per la formazione del personale operante presso gli sportelli unici all’estero, con riferimento anche agli sportelli regionali, previsti dal citato Regolamento n. 161 ed organizzati tramite accordi tra il Ministero competente – oggi quello delle attività produttive – e ciascuna Regione. Il disegno di legge in esame prevede di favorire questi sportelli regionali in stretto raccordo con le Regioni, disponendo un sostegno finanziario, nonché prevedendo l’utilizzo dell’Istituto diplomatico per la formazione del personale.
        Inoltre, al fine di favorire la sinergia tra l’università e il mondo imprenditoriale e considerando tra l’altro gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni, il disegno di legge in titolo, all’articolo 3, prevede che il Ministro delle attività produttive svolga un’azione di coordinamento al fine di realizzare una reta informatica all’estero per la diffusione dei dati in materia di internazionalizzazione delle imprese.
        L’articolo 4 – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – prevede, inoltre, che lo stesso Ministero promuova le attività di sostegno dei prodotti italiani all’estero, in stretto collegamento con gli enti operanti nel settore, tra cui Camere di commercio, tavoli di settore e Regioni. A tal fine il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, promuove forme di raccordo con le Camere di commercio e coordina, sulla base di accordi di programma con le Regioni stesse, investimenti anche pluriennali per accrescere la competitività nazionale; si prevede, infatti, lo stanziamento di quattro milioni di euro per il 2003 e di quattro milioni e novecentomila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
        L’articolo 5 prevede una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi ai fini della razionalizzazione e del riordino degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, anche in funzione del nuovo assetto delle compentenze Stato-Regioni definito dalla riforma del Titolo V della Costituzione, e nel rispetto dei compiti dei Dicasteri coinvolti. I decreti legislativi dovranno essere adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
        Il testo in esame prevede, all’articolo 6, alcune modifiche alla normativa vigente, per evitare che le istituzioni finanziarie internazionali trovino difficoltà nel finanziare piccoli progetti di imprese italiane all’estero.
        L’articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento, distinta per le diverse finalità del disegno di legge.
        Il disegno di legge in esame – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – incide, principalmente, nell’ambito di due materie, politica estera e commercio con l’estero, che il novellato Titolo V attribuisce a diversa competenza: la prima, alla competenza esclusiva dello Stato; la seconda alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
        L’articolato evidenzia una ponderata consapevolezza del rilievo e del ruolo che le Regioni hanno nel settore del commercio con l’estero. Le strutture regionali risultano pienamente coinvolte nei diversi aspetti organizzativi e nella predisposizione del complesso delle risorse destinato a realizzare un efficace intervento. La legge costituzionale n. 3 del 2001 è citata espressamente ed appare chiaramente tenuta presente nel definire l’impianto normativo.
        La compatibilità con il nuovo assetto delle competenze, non solo del disegno di legge, ma anche della ulteriore fase di attuazione, appare dunque assicurata dal coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, che è chiamata a raggungere le previste intese con il Governo sui vari temi di rilievo regionale.
        Il relatore rileva, infine, ad ulteriore garanzia della coerenza costituzionale dell’intervento, che la più recente giurisprudenza della Consulta – soprattutto la sentenza n. 14 del 2004 – ha chiarito che l’intervento dello Stato per il sostegno delle imprese a fini di politica economica generale è un intervento legittimamente reso, specialmente quando – come in questo caso – si prospetta come un intervento sistematico e di carattere generale, indirizzato al mondo delle imprese per finalità complessive di sviluppo economico del Paese. Ritiene quindi l’intervento proposto condivisibile sul piano dell’opportunità, ma anche perché realizzato con un impianto procedurale cui partecipa a pieno titolo la componente regionale.
        Da un punto di vista tecnico, va valutata l’opportunità di raccordare l’impianto normativo proposto con quanto già stabilito dall’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che dispone organicamente circa l’attività internazionale (o di rilievo internazionale) delle Regioni, tra l’altro anche in relazione ad accordi tra Regioni e Stati esteri finalizzati a favorire lo sviluppo economico.
        Inoltre, l’articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, di cui l’articolo 5 del disegno di legge in titolo propone la modificazione, andrebbe piuttosto formulato nel senso di adeguare le disposizioni, in primo luogo all’assetto costituzionale dato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, e poi al quadro risultante dal decreto legislativo n. 143 del 1998, e non nell’ordine opposto come risulta nel testo trasmesso, e ciò per evidenti ragioni di gerarchia delle fonti.
        Infine il relatore senatore ZORZOLI dà lettura di uno schema di parere del seguente tenore:

        “La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni concernenti meri aspetti di tecnica legislativa: valuti la Commissione di merito l’opportunità di raccordare l’articolato del disegno di legge con quanto già disposto dall’articolo 6, terzo comma, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Valuti altresì l’opportunità di formulare l’articolo 5, nella parte in cui introduce un comma 1-ter, lettera a),all’articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nel senso di riferire l’obiettivo di adeguamento normativo, in primo luogo alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e quindi a quelle di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143“.
        Nessuno chiedendo la parola, il testo, posto ai voti, risulta approvato.

(A.C. 3673) RICCIO e TARANTINO – Interventi nel campo della riabilitazione dei minorati della vista

(parere alla XII Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazione)

        Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce evidenziando come la proposta di legge in esame intenda concedere all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR: un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale dotata di personalità giuridica), un contributo annuale di un milione di euro. In seguito all’esame parlamentare presso la Camera dei deputati, la proposta è recentemente confluita in un testo unificato insieme con altre iniziative legislative, non assegnate alla Commissione per le questioni regionali per il parere. Il testo predisposto prevede la concessione di un contributo per interventi in favore dei minorati della vista, attraverso un Fondo destinato ad associazioni ed organismi che operano in questo settore. Risultano così beneficiari non solo il ricordato Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, ma anche l’Istituto europeo ricerca, formazione e orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.) e la Lega del Filo d’oro.

        Ricorda, oltre alla ridetta circostanza che solo una delle iniziative legislative è stato assegnata alla Commissione per le questioni regionali, che la prima Commissione permanente della Camera ha espresso parere favorevole sul testo unificato, argomentando che, pur essendo gli interventi previsti indirettamente riferibili alle materie della formazione e dell’assistenza, essi appaiono tuttavia direttamente riconducibili alla materia «sistema contabile», che rientra nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato.
        Ciò premesso, e per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il relatore presidente VIZZINI ritiene di proporre un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserire nel testo una norma di indirizzo che inviti gli enti beneficiari a realizzare le iniziative a favore dei minorati di vista, così finanziate, in stretto raccordo con le attività dei competenti Organi regionali e comunali.

        Propone pertanto il seguente testo:
        “La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminata la proposta di legge in titolo e per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l’opportunità di introdurre nel testo normativo una disposizione di indirizzo che inviti gli enti beneficiari a realizzare le iniziative a favore dei minorati di vista, finanziate con gli interventi in esame, in stretto raccordo con le attività dei competenti Organi regionali e comunali“.
        Posta ai voti la proposta risulta accolta.
        
La seduta termina alle ore 14,25.