SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIV LEGISLATURA --------------------


2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)


294a seduta: martedì 2 dicembre 2003, ore 14,45
295a seduta: mercoledì 3 dicembre 2003, ore 15
296a e 297a seduta: giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,45 e 14,30


ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:

1. Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento. - Relatore alla Commissione Antonino CARUSO.
(Pareri della 1a, della 6a, della 8a, della 10a e della 14a Commissione)
(1243)
2. PASTORE ed altri. - Revisione del procedimento disciplinare notarile. - Relatore alla CommissioneBUCCIERO.
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 10a e della 13a Commissione)
(1596)Esame e rinvio
3. GUBETTI ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). - Relatore alla Commissione ZICCONE.
(Parere della 1a Commissione)
(1899)
4. Paolo DANIELI. - Riforma dell'istituto della legittima difesa. - Relatore alla Commissione ZICCONE.
(Parere della 1a Commissione)
(2287)
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BETTAMIO ed altri. - Disciplina della professione di investigatore privato. - Relatore alla Commissione BUCCIERO.
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(490)
2. GIULIANO ed altri. - Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati. - Relatore alla Commissione FEDERICI.
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 8a, della 10a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(817)
3. Luigi BOBBIO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). - Relatore alla Commissione CIRAMI.
(Parere della 1a Commissione)
(1769)
4. Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. - Relatore alla Commissione Luigi BOBBIO.
(Parere della 1a Commissione)
(2408)
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Modifiche al codice di procedura civile (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).
(Pareri della 1a, della 5a e della 6a Commissione)
(2430)

2. CALVI ed altri.- Modifiche al codice di procedura civile.
(Parere della 1a Commissione)
(487)
3. COSTA.- Modifica degli articoli 591-bise 591-ter del codice di procedura civile.
(Pareri della 1a e della 13a Commissione)
(836)
4. CAVALLARO.- Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo.
(Parere della 1a Commissione)
(1438)
5. MUGNAI.- Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada.
(Pareri della 1a, della 8a, della 10a e della 14ª Commissione)
(2047)
- Relatore alla Commissione SEMERARO
IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COMPAGNA ed altri. - Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
(Pareri della 1a, della 3a e della 14a Commissione)
(498)
2. Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola).
(Pareri della 1a e della 3a Commissione)
(2441)Seguito esame congiunto e rinvio
- Relatore alla Commissione ZICCONE.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. MEDURI ed altri. - Norme per contrastare la manipolazione psicologica.
(Parere della 1a Commissione)
(800)
2. ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale.
(Pareri della 1a e della 12a Commissione)
(1777)
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.
- Relatore alla Commissione ZICCONE.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. MAGISTRELLI ed altri. - Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a e della 10a Commissione)
(1368)
2. PEDRIZZI ed altri. - Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari
(Pareri della 1a, della 6a e della 10a Commissione)
(839)
- Relatore alla Commissione BUCCIERO.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. NANIA ed altri. - Disciplina delle professioni intellettuali.
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a, della 11a, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(691)
2. PASTORE ed altri. - Disciplina delle professioni intellettuali.
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a, della 11a, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(804)

3. BATTISTI ed altri. - Legge quadro sulle professioni intellettuali.
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a, della 11a, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1478)
4. CALVI. - Disciplina delle società tra professionisti.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a e della 14ª Commissione)
(1597)
5. PASQUINI ed altri. - Riforma delle professioni intellettuali.
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a, della 11a, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2204)
- Relatori alla Commissione CAVALLARO e FEDERICI.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

FASSONE ed altri. - Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). - Relatore alla CommissioneZANCAN.
(Pareri della 1a, della 5a e della 12a Commissione)
(375-B)


GIOVEDI' ore 8,45
PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO


        CALVI, PILONI, PIZZINATO, MACONI, PIATTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

            il quotidiano «la Repubblica» del 28 febbraio 2002 ha pubblicato una intervista al procuratore della Repubblica di Milano dottor Gerardo D’Ambrosio nella quale viene lanciato un allarme sulle gravissime difficoltà nelle quali si dibatte quella procura a causa della persistente carenza di personale, sia amministrativo (circa 100 unità in meno rispetto all’organico previsto) sia di magistrati;
            tutto ciò sta causando un enorme accumulo di procedimenti arretrati – 200.000 fascicoli mai aperti – in danno dei cittadini e del normale svolgimento dei lavori;
            lo stesso dottor D’Ambrosio ha dichiarato di avere inviato al Ministro in indirizzo numerose note e di aver ricevuto, per tutta risposta, l’assicurazione che di qui ad un anno nessuno verrà inviato a rinforzare gli organici;
            il persistere di tale situazione verrà aggravato dalla scelta effettuata con l’ultima legge finanziaria di non riconfermare tutti i lavoratori temporanei – ex lavoratori socialmente utili – impiegati nella giustizia;
        considerato che:
            si è ancora in attesa che il Governo dia attuazione ad una legge approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura che consentirebbe un reclutamento straordinario di 1.000 magistrati;
            tale situazione ha costretto il procuratore della Repubblica di Milano ad appellarsi agli enti locali e alla regione Lombardia perché suppliscano, con eventuale personale in esubero, ai vuoti di organico del proprio ufficio;
            occorre ricordare che è compito del Ministro della giustizia dedicarsi a risolvere i problemi organizzativi degli uffici giudiziari,
        si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per supplire alla carenza di organico e consentire anche agli uffici giudiziari di Milano e della Lombardia di svolgere i propri compiti e di poter proseguire nell’azione di lotta alla criminalità e di tutela della sicurezza dei cittadini.


(3-00347)

    –BUCCIERO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Si chiede di sapere:

            se non si intenda procedere ad una immediata e puntuale verifica dei fatti e delle circostanze di seguito riportati;
            se, per detta verifica, non si intenda procedere a delegare per la raccolta di prove e informazioni chi non abbia né abbia avuto alcun rapporto, né personale, né gerarchico, né corporativo, né di «corrente» o di sindacato, con gli eventuali responsabili dei fatti riportati;
            in altri termini, se i Ministri in indirizzo, per il tramite di loro collaboratori di assoluta fiducia, non intendano provvedere preliminarmente e prudenzialmente a determinare in quali funzionari si possa riporre l’assoluta certezza che quanto i Ministri riferiranno nella Commissione competente risponda al vero;
            quali provvedimenti i Ministri, ciascuno per la propria competenza, intendano adottare ove rispondano al vero i fatti qui di seguito riportati, tutti da considerare in forma dubitativa:
            Domenico Iovino è ispettore della pubblica sicurezza attualmente in forza presso la Questura di Pesaro;
            nel 1997 egli veniva formalmente delegato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara a svolgere indagini circa l’esposto presentato dall’allora Presidente della Camera di Commercio locale, in merito ad un presunto illegittimo mutamento di destinazione di un sito agricolo, posto al confine con l’aeroporto di Pescara, poi divenuto sede del centro commerciale Auchan (La Genziana) di proprietà dell’imprenditore Fabio Maresca;
            all’atto di acquisire la documentazione relativa alla costruzione del predetto centro presso l’Ufficio Urbanistica della Provincia di Pescara, l’isp. Iovino veniva convocato dall’allora Presidente della Provincia, Luciano D’Alfonso, presso il di lui ufficio, «per un saluto», ove il D’Alfonso pronunciando le parole «dal Presidente della Provincia all’amico ispettore della DIGOS» gli consegnava un documento tecnico-amministrativo attestante la legittimità dell’operato della Provincia, peraltro già indirizzato al Procuratore della Repubblica;
            l’isp. Iovino dopo la verifica della documentazione acquisita in indagini rimetteva una nota informativa al Sostituto Procuratore incaricato dott. Pietro Mennini, in cui chiedeva di effettuare ulteriori acquisizioni, evidenziando la possibilità che fossero state commesse irregolarità nella suddetta procedura amministrativa;
            immediatamente dopo l’isp. Iovino veniva convocato dal Questore di Pescara dott. Biagio Giliberti, il quale gli ordinava «di prestare molta attenzione a quanto stesse facendo perchè il Presidente della Provincia si stava attivando, facendo notevoli sforzi per aiutarci nella realizzazione dei locali di via Pesaro, ove doveva poi trasferirsi la Questura» (ndr. la Provincia di Pescara stanziò 800 milioni di lire per agevolare il trasferimento di sede della Questura);
            con formale atto di citazione in data 18/9/98 il P.M. incaricato convocava l’isp. Iovino nel proprio ufficio e gli consegnava
brevi manu il citato documento della Provincia, chiedendogli di prenderne atto;
            l’isp. Iovino, nonostante i tentativi di condizionamento, ritenendo inconferente la memoria della Provincia, rimetteva alla procura un nota informativa da cui potavano evincersi responsabilità penali a carico del Presidente della Provincia, del dott. Mario Collevecchio, Sindaco di Pescara e cognato del Procuratore Capo della Repubblica, dott. Enrico Di Nicola, nonché di altri amministratori e tecnici;
            a seguito della suddetta informativa venivano, tuttavia, sottoposti ad indagini soltanto l’ing. Lorenzo Camplone e l’arch. Gaetano Parere, funzionari della Provincia, per i quali, nonostante intrattenessero rapporti professionali privati con il suddetto sig. Maresca, il P.M. chiedeva l’archiviazione, accolta dal GIP dott. Romandini;
            nella richiesta di archiviazione il P.M. dott. Mennini descriveva le anomalie procedurali ed i rilievi effettuati dalla DIGOS, in persona dell’isp. Iovino come «valutazioni travalicanti (...) prive di riscontri di indagine», mentre considerava l’operato dell’Amministrazione regolare in quanto era «notorio che la Provincia di Pescara si attiene ad una interpretazione estremamente estesa dei propri poteri»;
            il citato dott. Collevecchio, cognato del Procuratore Capo dott. Di Nicola, veniva poi nominato City Manager della Provincia di Pescara, con una retribuzione annua di circa lire 300 milioni;
            in data 10/2/00 veniva diffuso presso lo stadio di Pescara un opuscolo ove era pubblicato un articolo sui presunti abusi perpetrati dall’Amministrazione provinciale in ordine ai fatti suesposti, notizia peraltro ripresa dall’articolo di contenuto identico pubblicato dal quotidiano «Il Messaggero» in data 15/1/00;
            i medesimi fatti erano peraltro già da tempo stati oggetto di molteplici notizie di stampa nonché di interrogazione parlamentare proposta dall’On. Borghezio in data 19/1/00 (4-27924, annunciata nella seduta n. 654 della XIII legislatura) in merito ai rapporti tra il dott. Di Nicola e il dott. Collevecchio;
            a seguito dei succitati fatti il dott. Di Nicola in data 2/3/00 apriva d’ufficio il procedimento penale n. 2357/00 per il reato di divulgazione di segreti d’ufficio, rimettendo altresì «per opportuna informazione» una nota riservata personale al Questore di Pescara dott. Biagio Giliberti, il quale riscontrava la predetta nota comunicando di aver affidato al dott. Ennio Bruno e al Vice Questore Aggiunto dott. Enrico De Simone (dirigente della squadra mobile) l’inchiesta conoscitiva, aggiungendo: «Sarà mia cura tenerla informata sugli sviluppi delle indagini affidate ai due funzionari»;
            il procuratore Di Nicola, insieme al dott. Mennini, trasmetteva gli atti relativi al procedimento suddetto alla Procura della Repubblica di Campobasso, cui pure inviavano il 13/3/00 la nota del questore e la dott. Venditti, P.M. presso la Procura di Campobasso, delegava per le indagini la dott. Di Corpo, responsabile della polizia giudiziaria – aliquota della pubblica sicurezza presso la medesima Procura;
            in data 13/4/00 il dott. Di Nicola e il dott. Mennini, non paghi, presentavano alla Procura di Campobasso una personale denuncia contro ignoti per i medesimi fatti oggetto del procedimento sopra descritto e la dott. Venditti apriva l’ulteriore procedimento n. 897/00, delegando però le indagini direttamente al dott. De Simone, tant’è che la dott. Di Corpo con nota del 31/5/00 rendeva la delega al P.M., «in quanto erano stati presi accordi diretti tra la dott. Venditti e il dott. De Simone»;
            a seguito della delega il dott. De Simone, già anche membro della commissione di inchiesta designata dal Questore di Pescara per le indagini nel procedimento n.2357/00, riferiva al P.M. che l’informativa della DIGOS che presumibilmente era stata divulgata ai mezzi di stampa non si trovava nel fascicolo della Questura (omettendo però di precisare che non era stato formato un fascicolo della Questura ma che trattavasi del fascicolo processuale a suo tempo consegnato dal P.M. all’isp. Iovino) ma che era in possesso dell’isp. Iovino;
            detto fascicolo era effettivamente custodito presso l’ufficio dell’isp. Iovino, in quanto era prassi costante dell’ufficio DIGOS quella di formare il fascicolo della Questura solo a seguito dell’avvenuta restituzione del fascicolo al P.M. e dunque lo Iovino lo conservava in attesa di ulteriori deleghe e sviluppi;
            a seguito della nota del De Simone la Procura di Campobasso disponeva la perquisizione a carico dell’isp. Iovino, il quale consegnava spontaneamente agli inquirenti la suddetta documentazione e veniva rilevato a verbale che l’informativa incriminata era memorizzata nel sistema centrale PC operativo della DIGOS e, come tale, accessibile da tutti i componenti dell’ufficio in quanto non protetta in alcun modo;
            nonostante quanto sopra lo Iovino il 9/11/00 veniva avvisato della conclusione delle indagini preliminari in qualità di indagato non solo per il reato di cui all’art. 326 del codice penale, ma anche per quello di peculato;
            lo Iovino a questo punto rendeva l’interrogatorio il 2/2/01 e la dott. Venditti emetteva una singolare richiesta di archiviazione, in cui affermava: «Se è vero che permangono fondati sospetti sulla circostanza che sia stato l’indagato a rendersi responsabile della impropria divulgazione di notizie, è comunque vero che questi ha fornito, in sede di interrogatorio, una spiegazione alternativa alla sequenza di elementi indizianti a suo carico tale da integrare la situazione prevista dall’art. 125 delle norme di attuazione del codice di procedura penale»: il tutto senza minimamente indicare in cosa consistessero i fondati sospetti;
            l’isp. Iovino, ben conscio di cosa potesse significare per la propria carriera un provvedimento formulato in tal guisa ed a tutela della propria onorabilità, sentendosi ingiustamente perseguito, proponeva un’istanza di correzione del predetto provvedimento di archiviazione, evidenziando altresì i fatti successi ed eventuali responsabilità penali a carico dei suddetti esponenti della Procura di Pescara, che, inspiegabilmente, veniva rimessa alla stessa Procura di Pescara dalla dott. Venditti.
        Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga di accertare i fatti suesposti e, se veritieri, di darne atto nella risposta; in particolare, si chiede di sapere se sia vero:
            che in data 24/6/00 l’isp. Iovino veniva trasferito dal questore Giliberti dalla DIGOS all’ufficio del personale, con provvedimento immotivato, e che, nell’ottobre successivo, altrettanto immotivatamente veniva posto in sottordine rispetto ad un ispettore meno anziano di servizio e di età;
            che il suddetto provvedimento veniva sospeso dal TAR dell’Abruzzo, ma che tale provvedimento non veniva attuato dal Questore di Pescara dott. Lo Scalzo, il quale, anzi, trasferiva nuovamente lo Iovino dall’ufficio del personale all’ufficio denunce con l’incarico inesistente di coordinatore del medesimo;
            che tutti i predetti provvedimenti venivano assunti durante l’assenza per malattia dello Iovino;
            che prima d’allora mai lo Iovino era stato sottoposto a procedimento disciplinare, in tanti anni di onorata carriera;
            che con provvedimenti del 25/7/00, 18 e 19/1/01 veniva negato all’isp. Iovino il congedo ordinario maturato sin dal 2000 per pretestuosi motivi e che con provvedimento del 5/2/01 veniva contestato allo Iovino, da parte del Questore, addebito disciplinare per non aver indossato la divisa, pur essendo a conoscenza del medesimo che lo Iovino non ne era stato munito dall’Amministrazione;
            che, con nota del 28/2/01, il dott. Giliberti proponeva il trasferimento ad altra sede dello Iovino sul falso presupposto che il decreto di archiviazione emesso dal GIP di Pescara contenesse il riferimento ai fondati sospetti di colpevolezza della divulgazione di notizie dell’Ufficio (fatto non vero in quanto detta circostanza era descritta nelle richiesta di archiviazione e non nel decreto), causando così «il rischio di incrinare il rapporto fiduciario tra l’ufficio DIGOS e la magistratura pescarese»;
            che dunque, a seguito di tale contestazione, lo Iovino veniva trasferito alla Questura di Pesaro, distante 200 km. dalla propria abitazione;
            che in data 13/3/00 il questore Giliberti, non ancora soddisfatto dal provvedimento di trasferimento, sempre per i medesimi fatti, promuoveva un’altra azione disciplinare nei confronti dello Iovino e che all’esito dell’istruttoria compiuta dal dott. Nardi il Capo della Polizia procedeva addirittura alla destituzione dell’isp. Iovino;
            che il decreto di destituzione veniva adottato anche sul presupposto che «il dipendente non si è presentato davanti al consiglio di disciplina nè ha prodotto alcuna documentazione comprovante il suo impedimento fisico», dimostrando così «il totale disinteresse dell’ispettore nei confronti dell’amministrazione di appartenenza», mentre lo Iovino era già in ininterrotta malattia dal 1º/3/01 e aveva fatto pervenire al predetto consiglio provinciale di disciplina in data 14/7 e 8/9/01 due comunicazioni in cui richiamava l’attenzione sulle sue precarie condizioni di salute, peraltro già documentate dalla C.M.O. di Chieti;
            che il TAR dell’Abruzzo, adito dallo Iovino con ricorso R.g. n. 52/02, annullava il provvedimento di destituzione con una sentenza duramente critica nei confronti dell’Amministrazione di pubblica sicurezza in cui è dato leggere: «Ritiene il Collegio che l’impugnato provvedimento di irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate ad un pubblico dipendente sia inficiato dalle censure di eccesso di potere con riferimento alle figure sintomatiche del difetto di motivazione, dell’errore sui presupposti, del travisamento e dell’illogicità manifesta. ...Si è irrogata la gravissima sanzione espulsiva senza preventivamente accertare e motivare adeguatamente sulla colpevolezza dell’indagato...nella relazione istruttoria...non sono state esaminate adeguatamente le controdeduzioni presentate dal ricorrente, né sono state esaminate le tesi difensive da questi sviluppate nell’interrogatorio presso il P.M. di Campobasso» (da qui apparirebbe evidente il gravissimo comportamento dei componenti del consiglio di disciplina, nei cui confronti il Ministro dell’interno non può non adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari);
            che, a completamento della persecuzione, il Questore di Pescara dott. Lo Scalzo è riuscito ad evincere dalla predetta sentenza del TAR, composta di ben 14 pagine duramente critiche nei confronti dell’operato del collegio disciplinare, la seguente dicitura, enucleata a mero titolo accademico ed eventuale dallo stesso TAR: «In ipotesi si sarebbe potuto semplicemente rimproverare la non perfetta conservazione del documento in questione (che era stato immesso nella memoria del PC ed era, per questo, consultabile da un elevato numero di dipendenti della questura) ma non certamente la volontaria divulgazione di notizie riservate», per trasformarla nella motivazione di un altro provvedimento disciplinare nei confronti dello Iovino, proponendo la sanzione ulteriore della detrazione di 5 trentesimi dello stipendio;
            che in data 29/6/02 lo Iovino si recava presso la Questura di Pescara per conferire con un sindacalista e lì veniva allontanato
manu militari dal questore Lo Scalzo in persona, facendolo poi piantonare da personale della squadra mobile affinché non gli venisse permesso l’accesso;
            che lo Iovino proponeva querela alla Procura della Repubblica di Pescara per i reati di violenza privata ed abuso d’ufficio per i fatti suesposti, ritenendo che tutti i cittadini italiani possano aver accesso alle questure seppure soltanto in alcuni uffici, ma il P.M. Barbara Del Bono, dopo, bene inteso, aver affidato le indagini alla stessa Questura di Pescara, si affrettava a richiedere l’archiviazione, in quanto proprio dalla Questura era pervenuta una giustificazione di tali eccessivi comportamenti, motivata un’altra volta sul fatto che il P.M. di Pescara aveva emesso la nota richiesta di archiviazione contenente la nota dicitura dei «fondati sospetti di rivelazione di segreti d’ufficio».


(3-00860)

    –BUCCIERO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Si chiede di sapere:

            se non si intenda procedere ad una immediata e puntuale verifica dei fatti e delle circostanze di seguito riportati;
            se, per detta verifica, non si intenda procedere a delegare per la raccolta di prove e informazioni chi non abbia né abbia avuto alcun rapporto, né personale, né gerarchico, né corporativo, né di «corrente» o di sindacato, con gli eventuali responsabili dei fatti riportati;
            in altri termini, se i Ministri in indirizzo, per il tramite di loro collaboratori di assoluta fiducia, non intendano provvedere preliminarmente e prudenzialmente a determinare in quali funzionari si possa riporre l’assoluta certezza che quanto i Ministri riferiranno nella Commissione competente risponda al vero;
            quali provvedimenti i Ministri, ciascuno per la propria competenza, intendano adottare ove rispondano al vero i fatti qui di seguito riportati, tutti da considerare in forma dubitativa:
            Antonio Barile è ispettore della pubblica sicurezza presso la Questura di Teramo;
            in forza alla Questura di Palermo ne fu allontanato (insieme ad altri 150 poliziotti), per preservarlo da pericoli di ritorsioni, avendo egli prestato servizio presso la squadra mobile di Palermo, alle dipendenze dei vice questori Cassarà e Montana, partecipando alle investigazioni relative alle informative dei primi «superpentiti» (Buscetta e Contorno) ed avendo effettuato scorte e servizio di antisabotaggio ai magistrati Falcone, Borsellino, Chinnici, Palermo;
            nel 1994 egli ricevette una promozione per meriti speciali e straordinari; nel 1996 gli veniva conferita la cittadinanza onoraria con medaglia d’oro di Villa San Giovanni; nel corso di 25 anni di servizio intemerato ha ricevuto premi ed encomi solenni, oltre alla croce di bronzo;
            fu trasferito in forza alla Questura di Reggio Calabria ed ivi riuscì a disinnescare circa Kg. 440 di esplosivo, salvando così dalla morte 17 persone, predestinate vittime di associazione mafiosa;
            da Reggio Calabria venne trasferito ad Aosta e poi a Pescara;
            a Pescara, dopo pochi mesi, iniziava complesse indagini sull’omicidio di tale Lalla Marziani (commesso nel 1991 e fino ad allora rimasto irrisolto), nonché su traffici di stupefacenti e riciclaggio di denaro;
            quasi al termine di dette indagini e mentre l’ispettore Barile si apprestava a completare la relazione sull’omicidio Marziani (la circostanza era certamente nota ai superiori gerarchici del Barile), inopinatamente veniva «escusso a sommarie informazioni» dal Vice Questore Vicario dott. Luigi Savina;
            l’ispettore Barile apprendeva così di essere stato accusato dal suo dirigente dott. Mastromattei di aver riferito in giro che il capo della squadra mobile, dott. De Simone, e altri poliziotti erano collusi con la malavita pescarese; contestualmente veniva diffidato dal proseguire le indagini sull’omicidio Marziani, previo deposito di relazione in merito;
            in data 19/12/99 l’isp. Basile a ciò provvedeva depositando una dettagliata relazione nella quale indicava l’autore del predetto omicidio;
            puntualmente, pochi giorni dopo (il 5/1/00) il predetto suo dirigente dott. Mastromattei gli contestava formalmente la calunnia verso il Capo di Polizia, chiedendo la destituzione del Barile;
            stranamente nessuna sanzione disciplinare gli veniva poi comminata; ma non basta: solo pochi mesi dopo il primo tentativo di condizionamento, e cioè il 16/10/00, il mai pago dott. Mastromattei proponeva contro il Barile altra sanzione di destituzione per non aver, il Barile, pagato un debito di ben lire 400.000: il Ministro, ovviamente, proscioglieva il Barile per mancata sussistenza del fatto; ma non è finita. In data 11/5/01 il medesimo funzionario, così solerte nei confronti del solo isp. Barile, a quest’ultimo contestava la truffa aggravata per essersi il Barile appropriato di lire 6.000, pari a mezz’ora di lavoro straordinario, secondo il funzionario non realmente effettuato: il relativo procedimento penale veniva archiviato per non aver il Barile commesso il fatto;
            il «perseguimento» del Barile, per fini ancora non chiari, si manifestò con un’altra richiesta di sanzione, sempre da parte del Mastromattei, in data 28/5/01, per pretesi comportamenti ineducati, decisamente contestati dal Barile;
            nelle more il Barile otteneva l’amara soddisfazione di veder arrestato colui che lo stesso Barile aveva prospettato come autore dell’omicidio Marziani: gli elogi per questa operazione circa un delitto irrisolto da anni si sprecarono verso tutti, salvo che per l’isp. Barile, l’unico che aveva colpito nel segno;
            ormai chiaro che l’ambiente della Questura di Pescara era per il Barile infrequentabile per tema di ulteriori vessazioni e rischi, questi chiedeva il trasferimento alla Questura di Teramo, successivamente accordato, senza che nessuno, tra i vertici della Polizia o del Ministero, si curasse di approfondire la vicenda;
            una volta trasferito a Teramo l’isp. Barile è stato in breve nominato coordinatore responsabile UPG, con ben 50 uomini da gestire.
        Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga di accertare i fatti suesposti e, se veritieri, se non si ritenga di darne atto nella risposta; in particolare si chiede di sapere:
            se sia vero che, nonostante la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avesse archiviato il procedimento penale nei confronti dell’isp. Barile perché «il fatto non sussiste» e nonostante il Barile avesse ricusato il dott. De Simone, membro del consiglio disciplinare in quanto parte in causa in altro procedimento disciplinare, dopo essere stato informato dal Ministero dell’interno in data 10710/01 che il plico sigillato prot. n. 31983/01, inviato il 14/8/01, non era mai giunto a destinazione, il capo della Polizia emanava decreto di sospensione dal servizio per la durata di tre mesi a decorrere dal 13/12/01;
            se sia vero che, nonostante in data 10/1/02 il TAR dell’Abruzzo avesse emesso ordinanza di sospensiva del decreto disciplinare suddetto, ordinando l’immediato rientro dell’isp. Barile nel posto di lavoro, il Ministero ometteva di ottemperare al predetto provvedimento;
            se sia altresì vero che, nonostante il TAR dell’Abruzzo in data 20/2/02 a seguito del ricorso R.g.n. 75/02 ordinasse al Ministero dell’interno di dare esecuzione al provvedimento suddetto entro 20 giorni – a pena della nomina di un Commissario
ad acta al fine di provvedervi –, il Ministero restava inerte;
            se sia vero che in data 14/10/02 veniva notificata all’isp. Barile la nota del Ministero dell’interno che lo escludeva dalla promozione già maturata per merito alla data del 17/4/01, nonostante l’addebito disciplinare che gli aveva provocato la sospensione del servizio fosse stato contestato in epoca successiva e cioè il 14/5/01.


(3-00861)

    –BUCCIERO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

            che dalla stampa («Gazzetta del Mezzogiorno» dell’8/4/2003) si apprende che un detenuto nel carcere di Bari ha ferito sette agenti della polizia penitenziaria in un accesso di furia incontrollata;
            che il centro clinico giudiziario di Aversa ha più volte avuto occasione di ricoverare il detenuto in premessa;
            che ciò nonostante il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria continua a rimandare il detenuto nel carcere ordinario,
        si chiede di conoscere le diagnosi effettuate sul detenuto e di chi siano le eventuali responsabilità del ferimento dei sette agenti.


(3-00991)

    –BUCCIERO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

            nel 1997 Domenico Iovino, ispettore di Pubblica Sicurezza presso la Questura di Pesaro, sarebbe stato incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara di indagare su un presunto illegittimo cambio di destinazione di un sito agricolo di proprietà dell’imprenditore Fabio Maresca, posto al confine con l’aeroporto di Pescara e divenuto sede del centro commerciale Auchan – La Genziana;
            a conclusione di dette indagini l’ispettore Iovino, nonostante i condizionamenti che avrebbe subito dal Questore di Pescara, Dott. Biagio Giliberti, avrebbe consegnato alla Procura una nota informativa, nella quale avrebbe rilevato responsabilità penali emerse a carico del Presidente della Provincia, del Sindaco di Pescara, Dott. Mario Collevecchio (già imparentato con il Procuratore Capo della Repubblica e di seguito nominato City Manager della Provincia di Pescara), e di altri amministratori e tecnici che avrebbero concorso a vario titolo;
            in seguito all’esame di detta informativa, la Procura della Repubblica, nella persona del P.M. incaricato, Dott. Mennini, dopo aver sottoposto a indagini l’ing. Lorenzo Camplone e l’arch. Gaetano Parere, sarebbe pervenuta ad una richiesta di archiviazione accolta dal GIP, dott. Romandini, nella quale le fattispecie individuate dall’ispettore Iovino sarebbero state definite «valutazioni travalicanti... prive di riscontri di indagine» e l’operato dell’Amministrazione Provinciale sarebbe stato considerato regolare in quanto relativo «ad una interpretazione estremamente estesa dei propri poteri»;
        considerato che i rapporti sopraesposti che sarebbero intercorsi tra il Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Di Nicola, e il Dott. Collevecchio erano stati oggetto di analoga interrogazione parlamentare presentata nel corso della XIII legislatura dall’On. Borghezio, n. 4-27924 in data 19.01.2000, oltre che di numerosi articoli di stampa, tra cui quello pubblicato da «Il Messaggero» in data 15.01.2000, il cui contenuto sarebbe stato, tra l’altro, analogo a quello di un opuscolo diffuso allo stadio di Pescara in data 10.02.2000;
        preso atto che:
            a seguito di detti fatti il Dott. Di Nicola, in data 2.03.2000, avrebbe aperto un procedimento penale (n. 2357/00) per il reato di divulgazione di segreti d’ufficio trasmettendo gli atti, insieme alle comunicazioni riservate-personali intercorse con il Questore di Pescara, Dott. Biagio Giliberti, alla Procura della Repubblica di Campobasso, presso la quale la P.M. Dott.ssa Venditti avrebbe incaricato delle indagini la responsabile della Polizia Giudiziaria, Dott.ssa Di Corpo;
            in data 13.04.2000 il P.M. Venditti, a seguito di personale denuncia del Dott. Di Nicola e del Dott. Mennini, presentata alla Procura della Repubblica di Campobasso a carico di ignoti per i medesimi fatti già oggetto del procedimento sopracitato, avrebbe incaricato delle indagini il Dott. De Simone, già membro della commissione d’inchiesta designata dal Questore di Pescara per il già citato procedimento n. 2357/2000, provocando la rimessione dell’incarico da parte della Dott.ssa Di Corpo stante «gli accordi diretti» tra la Dott.ssa Venditti e il De Simone;
            a seguito delle indagini del Dott. De Simone, la Procura della Repubblica di Campobasso avrebbe rilevato nei comportamenti dell’ispettore Iovino gli estremi per il reato di cui all’art. 326 codice penale e per peculato;
            dopo l’interrogatorio dell’indagato, reso in data 2.02.2001, la Dott.ssa Venditti sarebbe giunta alla richiesta di archiviazione in base alla motivazione che, «se è vero che permangono fondati sospetti sulla circostanza che sia stato l’indagato a rendersi responsabile della impropria divulgazione di notizie, è comunque vero che questi ha fornito, in sede di interrogatorio, una spiegazione alternativa alla sequenza di elementi indizianti a suo carico tale da integrare la situazione prevista dall’art.125 delle norme di attuazione del codice di procedura penale», ma avrebbe omesso di indicare quali fossero i fondati sospetti cui si riferisce;
        rilevato che:
            l’ispettore Iovino, a sua volta, avrebbe proposto, a tutela della sua persona e della sua carriera, un’istanza di correzione del predetto provvedimento di archiviazione nella quale avrebbe riferito i fatti come da sua conoscenza indicando anche eventuali responsabilità e omissioni;
            l’ispettore Iovino avrebbe subito una lunga serie di azioni dannose alla sua carriera che lo avrebbero visto oggetto di procedimenti di trasferimento e di destituzione tanto che lo stesso sarebbe pervenuto alla determinazione di proporre querela alla Procura della Repubblica di Pescara per i reati di violenza privata e abuso d’ufficio;
            la P.M. Barbara Del Bono della Procura della Repubblica di Pescara, dopo aver affidato le indagini del caso alla stessa Questura di Pescara, sarebbe anch’essa giunta a richiedere l’archiviazione in quanto, proprio dalla Questura di Pescara, sarebbe pervenuta la giustificazione ai fatti con la ulteriore motivazione, già usata nel citato provvedimento, relativa ai «fondati sospetti di rivelazione di segreti di ufficio»,
        l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e, del caso:
            se intenda procedere al fine di verificarne la veridicità e, in base alle risultanze, se intenda procedere alle opportune ispezioni al fine di accertare e di individuare eventuali responsabilità e omissioni;
            se non ritenga necessario operare richiedendo le necessarie informative utili al raggiungimento della verità a persone diverse da quelle citate nelle premesse e, comunque, non coinvolte nei fatti esposti, al fine di evitare che gli stessi interessati possano fornire versioni difformi dalla realtà.


(3-01054)