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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2005


103a seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.



SULL’ORDINE DEI LAVORI

Su proposta del Presidente, la Commissione concorda sull’opportunità di svolgere un’unica relazione, con conseguente dibattito, sui disegni di legge riguardanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, nonché conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Resta ferma la distinta procedura di approvazione dei due schemi di parere concernenti, rispettivamente, i disegni di legge A.S. 3613 e 3614 da un lato ed il disegno di legge A.S. 3617 dall’altro.


IN SEDE CONSULTIVA


(A.S. 3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(A.S. 3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
(Parere alla 5a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

(A.S. 3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(Parere alla 6a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)


Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI, il quale esordisce rilevando come la manovra di bilancio per l'anno 2006 affianchi ai tradizionali disegni di legge di bilancio e finanziaria, un decreto-legge finalizzato a rendere già operative importanti disposizioni sul versante delle entrate finanziarie.
I disegni di legge finanziaria e di bilancio a legislazione vigente, presentati dal Governo per l’anno 2006, si presentano ancora caratterizzati dal segno congiunturale negativo dell’economia internazionale e – dunque – nazionale.
Come già anticipato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2009, la manovra finanziaria per il 2006 è caratterizzata dall'obbligo di ricondurre gli indicatori di finanza pubblica all'interno dei parametri comunitari, senza dimenticare l'equità e lo sviluppo. Se questa manovra finanziaria di fine Legislatura non ha dunque i margini di intervento per realizzare per intero un appropriato sistema finanziario Stato-Regioni-Enti locali poiché ne mancano le condizioni, può, tuttavia, tentare di porne le premesse. Si riferisce, in particolare, alla vexata quaestio dell'integrazione sulla quale egli intende ritornare in sede di parere, conformemente agli orientamenti costanti della Commissione. Il fatto che un progetto giusto non si sia potuto ancora concretizzare, non è un buon motivo per cessare di sostenerlo.
Tornando all'esame dei disegni di legge in titolo, come è noto, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, per sua natura tipica, non rileva direttamente ai fini della competenza di questa Commissione, quantificando in modo statico gli stanziamenti dei Ministeri statali.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge finanziaria, sono qui contenute talune norme di indubbio rilievo per il ruolo e le funzioni delle Autonomie territoriali, caratterizzate dal segno del contenimento della spesa, coerentemente con il quadro di vincoli e di congiuntura sopra ricordato.

L'articolo 13, in particolare, nel ridurre opportunamente i costi della politica, disciplina al comma 3 la riduzione del 10 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo di tutte le Autonomie territoriali. Si tratta, come detto, di una disposizione assolutamente condivisibile nella sostanza, anche tenuto conto della finalità redistributiva evidenziata dal comma 1 dello stesso articolo che incrementa, con tali ed altri analoghi proventi, il Fondo sociale.
Tuttavia il relatore, senatore ZORZOLI, esprime dei dubbi sul fatto che la soluzione normativa possa essere la stessa per le Regioni e per gli altri Enti territoriali. Nel primo caso, infatti, gli statuti regionali rimettono alla legge regionale la disciplina delle indennità, e non è del tutto certo che la legge statale - che interviene dettando principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica - possa incidere nella previsione statutaria che conosce il solo limite posto dall'articolo 123 della Costituzione. Nel secondo caso, al contrario, lo Stato può trovare il titolo del suo intervento nella competenza esclusiva di cui alla lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Ritiene opportuno pertanto riflettere non sul merito, ma sulle modalità tecniche della scelta, e differenziare la previsione normativa tra gli Organi regionali e quelli delle altre Autonomie territoriali.
La disciplina del Patto interno è posta all'articolo 22.
Anche quest'anno - come già nella finanziaria 2005 - il Patto è disegnato in termini di spesa e non di saldo. Questa impostazione è stata criticata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha ritenuto invece che le Autonomie territoriali debbano certamente essere responsabilizzate nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica cui ci astringono i vincoli comunitari, ma ponendo tali vincoli sugli obiettivi e non sui mezzi per raggiungerli. Liberi quindi dovrebbero essere gli Enti locali di agire sulle componenti del bilancio, purché sia garantito il risultato necessario in termini di risparmio complessivo. Su questo punto, dunque, si soffermerà la relazione, come già accaduto negli anni scorsi.
Inoltre, i limiti imposti hanno un indubbio rilievo quantitativo, rispetto a quelli imposti negli anni precedenti. Sono poi inclusi - a differenza della versione attuale del Patto - i Comuni tra i 3000 e 5000 abitanti, altro punto su cui occorre un supplemento di riflessione. Infine, il comma 11 dell'articolo 22 - che prevede limiti di spesa determinati in modo più favorevole per i Comuni più virtuosi, e più sfavorevole se il livello di spesa comunale è eccessivo - rimette la relativa determinazione ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città. La previsione di un intervento dello Stato di rango sostanzialmente regolamentare, va valutata alla luce - da una parte - della previsione costituzionale (articolo 117, comma 6) che assegna allo Stato tale potere solo nelle materie di competenza esclusiva e - dall'altra - dell'articolo 119 della Costituzione, posto che la disposizione qui in esame incide sull'autonomia finanziaria dell'Ente locale. La Conferenza interviene poi non d'intesa, ma con un mero parere.
Da apprezzare - prosegue il relatore, senatore ZORZOLI - è l'esclusione della spesa sociale dagli aggregati sottoposta al vincolo e la ripartita considerazione delle spese correnti e delle spese di investimento, con una disciplina più elastica per queste ultime.
L'articolo 23 contiene disposizioni sulla compartecipazione locale all’IRPEF, confermando le attuali aliquote di compartecipazione per i Comuni (6,5 per cento) e per le Province (1 per cento): ai Comuni e alle Province, pertanto, viene attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l'anno 2005 (circa 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro alle Province). Vengono confermati anche i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2006.
L'articolo 25 modifica le attuali modalità di retrocessione agli Enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi: attualmente tale imposta viene acquisita dallo Stato che retrocede poi agli Enti emittenti il 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sugli interessi attivi. L'applicazione di tale disciplina si è rivelata - come evidenzia la relazione tecnica - causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato, e la modifica prevede pertanto il versamento diretto agli Enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita.
Il comma 3 dell'articolo 26 adegua le risorse finanziarie alle conseguenze del protocollo d'intesa Governo-sindacati del 27 maggio scorso. In via di deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, i maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del Protocollo sono accollati al bilancio statale, per un importo, a decorrere dall'anno 2006, pari a 220 milioni di euro. La norma non si applica alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli Enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono con proprie risorse. Per il riparto di queste ultime, i commi 4 e 5 rinviano a successivi provvedimenti amministrativi che non prevedono, tuttavia, neppure il parere delle Conferenze. II comma 6 riguarda gli oneri riflessi ed il comma 7 incrementa di 213 milioni di euro il contributo dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per le finalità sopra indicate.
Il comma 4 dell'articolo 27 conferma, per il personale dipendente da amministrazioni non statali, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
L'articolo 30 in esame pone alle Autonomie territoriali un vincolo alla spesa per il personale, ed il comma 8 dell'articolo chiarisce che le disposizioni dell'articolo qui in esame costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Il comma 1 chiarisce quali siano esattamente le Autonomie interessate e fissa il vincolo di spesa. Le Autonomie coinvolte sono le amministrazioni regionali e gli Enti locali, cui si aggiungono gli enti del servizio sanitario nazionale. L'aggregato di spesa è definito in parte dal comma 1 in esame, in parte dal comma 2 seguente. L'aggregato è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri riflessi (la parte a carico delle amministrazioni, non a carico del lavoratore, come ad esempio i contributi previdenziali) e dell'IRAP sulle retribuzioni. L'aggregato sottoposto alla riduzione comprende anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Il comma conferma poi il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa per il personale fissato per il 2005 dalla legge finanziaria per quell'anno. Le riduzioni di spesa fissate dal comma in esame sono da considerare - pertanto - ulteriori ed aggiuntive.
Il comma 1 dell'articolo 37 richiama e conferma gli obblighi a carico delle Regioni definiti con l'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sancita dalla relativa Conferenza il 23 marzo 2005 e la disciplina relativa all'obbligo, per le Regioni, di adottare i provvedimenti necessari al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, nei casi in cui si prospetti, sulla base del monitoraggio trimestrale, una situazione di squilibrio. Il comma 2 seguente dispone un incremento, pari a 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, della quota di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. I criteri e le modalità per il riparto tra le Regioni di tale incremento sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I suddetti criteri devono in ogni caso prevedere, per le Regioni interessate, la stipulazione di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa. Riguardo al livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale - livello al cui finanziamento concorre lo Stato - ricorda che esso - ferme restando le condizioni suddette - è determinato dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e in 91.759 milioni di euro per l'anno 2007, valori che vengono incrementati ai sensi del comma 2.

I commi 1, 2, 3 e 5, dell'articolo 38 disciplinano il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi regionali e fissano norme sui tempi di attesa. Il comma 1 prevede una spesa, a titolo di regolazione debitoria, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, ai fini del concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. Tale stanziamento è posto esplicitamente in deroga alla disciplina generale, secondo cui gli oneri di ripiano dei disavanzi in oggetto sono a carico delle Regioni. Il comma 2 specifica che la quota sopra menzionata è ripartita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e subordina l'attribuzione della medesima alla stipulazione, entro il 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008; da parte della Conferenza Stato-Regioni di un'intesa relativa all'attuazione, da parte delle stesse Regioni, del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. Piano da adottare e da allegare all'intesa.
Il comma 3 vieta alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di sospendere l'attività di prenotazione delle prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Si demanda, tuttavia, alle Regioni ed alle Province autonome la definizione, sentite le associazioni dei consumatori, di una disciplina per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni suddette sia legata a motivi tecnici. Il successivo comma 5 prevede sanzioni amministrative pecuniarie - tra l'altro - per la violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni. Il comma 4 prevede l'istituzione di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.
L'articolo 39 interviene nel settore sanitario, con diversi interventi, anche di natura puntuale. In particolare - sostiene il senatore ZORZOLI - occorre valutare se la disposizione di cui al comma 1 - con cui si introduce un vincolo specifico nell'utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria - riserva ad interventi relativi a presidi per acuti o per lungodegenza, con numero di posti letto predeterminato - abbia o meno natura di principio fondamentale, essendo altrimenti incompatibile con l'autonomia regionale.
L'articolo 40 dà attuazione al cosiddetto "accordo di Reggio Calabria" raggiunto tra le Regioni nel luglio scorso, circa l'applicazione del decreto n. 56 che ripartisce più di 30 miliardi di euro di compartecipazione all'IVA a fronte dei trasferimenti a suo tempo soppressi.
Il testo è sostanzialmente condiviso e dà veste normativa ad un lodo a lungo ricercato, pur senza costituire la parola definitiva su una questione che resta al centro dell'attuazione del federalismo fiscale.

L'articolo 44 stanzia 1,14 miliardi di euro a favore della famiglia. Intervento assai condivisibile nel merito, ma dubbio dal punto di vista della compatibilità costituzionale, posto che la Corte costituzionale - con sentenza n. 423 del 2004 - ha dichiarato l’incostituzionalità della legge finanziaria 2004 nella parte in cui riservava quote del Fondo per le politiche sociali, utilizzandone le risorse per ambiti di competenza regionale e ribadendo chiaramente la non praticabilità di stanziamenti statali in materie, come quella condivisibilissima di cui all'articolo 44, che restano pur sempre regionali anche alla luce della dichiarata finalità dello sviluppo socio-economico.

Il relatore, senatore ZORZOLI, riferisce successivamente sul disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo, che contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Il decreto d'urgenza consta di 13 articoli, compresa la disposizione relativa all'entrata in vigore, che riguardano per la gran parte la materia fiscale e quindi attengono alla relativa competenza statale esclusiva.
Menzione specifica merita l'articolo 1, relativo alla partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale. Esso attribuisce ai Comuni una quota dei proventi derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale.
Il comma 1, in particolare, conferisce ad essi il 30 per cento - quale partecipazione all'accertamento fiscale - delle somme riscosse a titolo definitivo relativamente a tributi statali, e ciò al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 2 prevede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città .
Con tale provvedimento sono definite: le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione, anche in via telematica, ai Comuni di copia delle dichiarazioni dei residenti; le modalità tecniche della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1, quello - sembra così doversi intendere il disposto - relativo a tributi statali;le ulteriori materie per cui i Comuni partecipano all'accertamento fiscale. In tal caso, il provvedimento è adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza e può prevedere anche un'applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. Non è esplicito se le ulteriori materie possano comportare ulteriori tributi. Se l'intendimento dovesse comunque essere quello di allargare, eventualmente, l'area della partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento, occorre valutare se il primo comma non debba comprendere anche tale eventuale possibilità, oltre a quella relativa ai tributi statali.
L'articolo 2 contiene alcune norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.
L'intendimento e la logica di queste disposizioni, certamente opportune, vanno - ad avviso del relatore, senatore ZORZOLI - estesi all'articolo 1. Se l'intensificato accertamento richiede più risorse umane alle Agenzie fiscali e quindi allo Stato, altrettanto deve avvenire per i Comuni il cui concorso lo Stato chiede. In questo senso intende orientare lo schema di parere che si appresta ad illustrare.
L'articolo 3 concerne disposizioni in tema di servizio nazionale della riscossione, gli articoli 4, 5, 6, e 7 riguardano disposizioni tese alla perequazione delle basi imponibili, con particolare riferimento alle plusvalenze finanziarie delle societa', alle banche ed alle assicurazioni, nonché alle spese di manutenzione degli immobili di proprieta' delle imprese.
L'articolo 8 istituisce un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari ed interviene in funzione compensativa relativamente al previsto esonero dal versamento dei contributi sociali. Benché si versi in ambito di previdenza complementare, l'aspetto funzionale da ritenere prevalente è quello dell'intervento finanziario a compensazione degli effetti del rilevante spostamento di risorse dalla disponibilità delle imprese, che si verifica a seguito dell'implementazione del sistema dei fondi per la previdenza integrativa, il che qualifica l'intervento dello Stato in relazione alla relativa competenza esclusiva in tema di mercato finanziario.
L'articolo 9, che riguarda la programmazione finanziaria nel settore sanitario ed in particolare le condizioni di finanziamento cui concorre lo Stato, nel rispetto del necessario equilibrio economico-finanziario: l'ambito è pertanto quello del coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo giova ricordare la sentenza n. 36 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha giudicato circa la costituzionalità di talune norme contenute nella legge finanziaria per il 2003, nonché nella legge finanziaria per il 2004, che subordinano l’accesso delle Regioni all’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale alla preventiva adozione di determinati provvedimenti. La Corte ha considerato in quella occasione il quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute, specialmente nell’ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome, e ciò, in particolar modo, alla luce del perdurante regime transitorio di applicazione dell’articolo 119 della Costituzione, non rinvenendo - in tale contesto - alcun contrasto con le norme costituzionali.
Gli articoli 10 e 11 riguardano infine la materia previdenziale, di competenza esclusiva dello Stato.

Il senatore VITALI, pur rilevando la propria contrarietà all'approvazione delle due proposte di parere predisposte dal relatore senatore Zorzoli e limitandosi ad un atteggiamento di astensione sul merito delle osservazione formulate dal relatore stesso, suggerisce l'utilità di inserire un'osservazione aggiuntiva al testo della legge finanziaria 2005 (A.S. 3613), volta a prevedere, all'articolo 22, la definizione dell'aggregato relativo alla "spesa sociale", esclusa dai vincoli del Patto, in termini più ampi, tali da riflettere sostanzialmente il cospicuo intervento effettuato dai Comuni in materia.

Il senatore GUERZONI, condividendo l'atteggiamento sopra espresso dal senatore Vitali, suggerisce, a sua volta, l'inserimento di un'osservazione aggiuntiva al testo del secondo parere predisposto dal relatore senatore Zorzoli, concernente il decreto-legge in titolo (A.S. 3617). In particolare, l'osservazione è volta a prevedere che sia compiuta ogni attività necessaria per implementare e completare il trasferimento ai Comuni delle funzoni relative al sistema catastale.

Il relatore, senatore ZORZOLI, dà quindi lettura di due proposte di parere che sono di seguito riportate, comprendenti due osservazioni aggiuntive proposte dai senatori Vitali e Guerzoni.
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge A.S. 3613, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e A.S. 3614, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

richiamato il proprio parere espresso in data 12 ottobre 2004 sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per l’anno 2005, anche per quanto concerne la convinzione che la legge finanziaria costituisca la sede per la determinazione, da parte dello Stato, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come conferma l'articolo 68, comma secondo, nonché altre disposizioni puntuali del testo;

richiamato altresì il proprio parere espresso in data 20 luglio 2005 sul Documento di programmazione economica e finanziaria, nella parte in cui si soffermava sull’opportunità di disciplinare – tra le riforme strutturali necessarie all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in tema di federalismo fiscale, analogamente a quanto a suo tempo operato per l'"Alta Commissione" di cui all'articolo 3 della legge finanziaria 2003 – la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riservando ad un successivo intervento sulle fonti regolamentari le procedure di espressione dello speciale parere ivi previsto;

tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite all'A.S. 3613, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

sia valutata l’opportunità – per quanto concerne la riduzione dei costi della politica disciplinata dall'articolo 13 – di differenziare la previsione normativa di cui al comma terzo, tra gli organi regionali e quelli delle altre autonomie territoriali, alla luce della attribuzione che molti statuti regionali - coperti da tutela costituzionale - fanno della materia alla legge regionale, e potendo dunque - per gli organi regionali - la norma in questione essere interpretata come non self-executing, ma bisognosa di successivo intervento regionale;

sia valutata l’opportunità, per quanto concerne il Patto di Stabilità, disciplinato dall'articolo 22:
al comma 1, di esentare i Comuni tra i 3000 e i 5000 abitanti;
ai commi 2 e 3 di riformulare i limiti - fermi restando gli obiettivi finanziari di contenimento - in termini non di spesa ma di saldo;
di definire l'aggregato relativo alla "spesa sociale", eslcusa dai vincoli del Patto, in termini più ampi, tali da riflettere sostanzialmente il cospicuo intervento effettuato dai Comuni in materia;
al comma 11, che prevede limiti di spesa determinati in modo più favorevole per i Comuni più virtuosi, e più sfavorevole se il livello di spesa comunale è eccessivo - di prevedere non il parere, ma l'intesa con la Conferenza Stato-Città;

sia valutata l’opportunità, per quanto concerne l'articolo 26, che adegua le risorse finanziarie alle conseguenze del protocollo d'intesa Governo-sindacati del 27 maggio scorso, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle Conferenze nei provvedimenti di ripartizione delle risorse aggiuntive stanziate, di cui al comma 3, anche nella mera forma del parere;

per quanto concerne la partecipazione dello Stato al Fondo sanitario nazionale, sia esperito ogni ulteriore tentativo di quantificarne il concorso in relazione alle esigenze del settore in termini reali, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per l'anno di riferimento e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore;

sia valutata inoltre la compatibilità – per quanto concerne l'articolo 39, relativo al settore sanitario - delle norme di natura puntuale, come la disposizione di cui al comma 1 con cui si introduce un vincolo specifico nella utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria, consistente in una riserva ad interventi relativi a presidi con numero di posti letto predeterminato, con il dettato costituzionale che limita ai principi fondamentali gli interventi statali in materie concorrenti;

sia valutata l’opportunità – per quanto concerne il fondo a favore delle famiglie di cui all'articolo 44 – di poter utilizzare almeno parte delle relative risorse attraverso interventi regionali effettuati senza vincolo, a valere sul Fondo delle politiche sociali, finalizzando eventualmente altre risorse verso interventi più chiaramente spettanti alla competenza statale quali - ad esempio - le imprese familiari.

sia valutata l’opportunità di modificare l'articolo 3 della legge finanziaria 2003 - anche alla luce degli adempimenti effettuati dalla ivi istituita Alta Commissione per il federalismo fiscale - subordinando la compiuta attuazione del federalismo fiscale all’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali da effettuare contestualmente e comunque per via legislativa, fermo restando l’intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda gli speciali effetti procedurali previsti dall’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e ciò anche tenuto conto dei tempi di entrata in vigore previsti dalla riforma costituzionale all'esame delle Camere".

La seconda proposta di parere, concernente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è del seguente tenore:

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge di conversione in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che sia valutata la possibilità di inserire nell'articolo 1, in materia di concorso dei Comuni al recupero dell'evasione fiscale, una disposizione che consenta ad essi, proprio al fine di concorrere a tali finalità, di superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente in tema di assunzioni di personale e relative spese;

che sia compiuta ogni attività necessaria per implementare e completare il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative al sistema catastale".

Il PRESIDENTE pone successivamente in votazione le due proposte di parere testé illustrate dal relatore senatore Zorzoli.
Entrambe risultano approvate a maggioranza, dopo che i senatori Vitali e Guerzoni hanno espresso il loro voto contrario.

La seduta termina alle ore 15.