COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

GIOVEDÌ 5 Dicembre 2002

34ª seduta

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO


        La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

        Il PRESIDENTE comunica che, in data 3 dicembre 2002, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Domenico Bova, in sostituzione del deputato Alessandro Maran, dimissionario. Il deputato Bova subentrerà al deputato Maran nel Comitato, coordinato dal senatore Peruzzotti, sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

        Il PRESIDENTE comunica, altresì, che il Ministro dell’interno, onorevole Pisanu, ha trasmesso le relazioni sugli accessi effettuati nelle amministrazioni comunali ai fini dello scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto richiesto dalla Commissione con nota del 16 ottobre 2002. La suddetta documentazione è stata acquisita dall’Archivio della Commissione e sarà classificata nel più breve tempo possibile, anche al fine di essere sottoposta all’esame del Comitato sugli enti locali, che si riunirà al termine della seduta.
        Il PRESIDENTE avverte che è a disposizione dei commissari una ipotesi di programma delle audizioni che la Commissione effettuerà nel mese di gennaio in occasione della missione in Puglia, secondo quanto stabilito dall’Ufficio di Presidenza. A tal riguardo, l’Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi procederà alla definitiva calendarizzazione della missione.

Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia

        Il PRESIDENTE avverte che in assenza del relatore Sinisi, procederà egli stesso a svolgere la relazione orale sulle conclusioni raggiunte in seno al I Comitato.

        In via preliminare si pone la problematica dell’effettività del diritto di difesa del collaboratore di giustizia.
        La opportuna limitazione delle spese legali poste a carico del Ministero dell’interno, ai sensi della disciplina introdotta dalla legge 29 marzo 2001 n. 134 e dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, ha reso attuale il rischio di compressione del diritto di difesa dell’imputato collaboratore. Il carattere affatto peculiare del rapporto fiduciario che intercorre tra il difensore e l’assistito che collabora con la giustizia si traduce nell’esigenza che nelle diverse sedi giudiziarie venga garantito il diritto di difesa da parte dello stesso difensore. Segnatamente, il rimborso delle spese di trasferta fuori distretto non è garantito dalla disciplina innanzi richiamata, con la conseguenza paradossale che i collaboratori dovrebbero avere un difensore di fiducia diverso per ogni distretto presso la cui autorità devono rendere le proprie dichiarazioni. Alla medesima stregua, il meccanismo di liquidazione dei compensi professionali in favore dei difensori potrebbe meglio affinarsi attraverso l’individuazione in capo al Ministro dell’interno della responsabilità della stessa liquidazione, per il tramite del servizio centrale di protezione e con riferimento ad indici tariffari predeterminati.

        Il senatore CALVI aderisce alle indicazioni emerse in seno al I Comitato, in considerazione del rapporto stretto e di fiducia che sussiste tra il collaboratore di giustizia ed il proprio difensore. L’aggravio di spese susseguente a nomine diverse, relativamente ai diversi distretti presso la cui autorità giudiziaria devono rendere le proprie dichiarazioni i collaboratori di giustizia, non potrebbe essere in altro modo evitato.


        Il senatore Luigi BOBBIO esprime la condivisione personale e del Gruppo di Alleanza nazionale per dette indicazioni, le quali rispondono sia al testo sia alla logica ispiratrice dell’istituto della collaborazione di giustizia.


        Il senatore NOVI ritiene che, al di là della gestione dei collaboratori di giustizia rivelatasi in alcuni casi scandalosa, vada evitato ogni estremismo. L’equiparazione operata tra la posizione del difensore del collaboratore di giustizia e quella del difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato rischia di minare l’efficacia dello stesso istituto. L’orientamento unitario della Commissione potrebbe quindi risultare prezioso nel dibattito in Senato sulla legge finanziaria.


        Il senatore BRUTTI valuta del tutto positivamente le conclusioni emerse in seno al I Comitato ed invita il Presidente a calendarizzare l’audizione del sottosegretario Mantovano, nonché a sollecitare il Governo affinché trovino risposta positiva le indicazioni condivise dalla Commissione unanime sul termine per la redazione del verbale illustrativo della collaborazione.


        Il PRESIDENTE ritiene che l’audizione del sottosegretario Mantovano sia di indubbia utilità e ne assicura la calendarizzazione alla ripresa dei lavori successivamente alle prossime festività.


        Il senatore ZANCAN esprime assenso alle indicazioni emerse nell’odierna discussione e si richiama al percorso storico che ha portato alla sostanziale parificazione della posizione del difensore del collaboratore di giustizia a quella del difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di evitare possibili abusi e nella logica della trasparenza dovrebbe interpretarsi il riferimento agli indici tariffari predeterminati come l’espressione di una generale esigenza di acquisizione di un parere di conformità da parte del Consiglio dell’ordine in merito agli onorari.


        Il deputato MANCUSO ritiene che due possano essere i criteri sui quali dovrebbe modulare l’odierna discussione. Il primo concerne la constatazione del problema, che dovrebbe muovere da una conoscenza puntuale e complessiva degli importi, nonché del rapporto tra il libero foro e gli albi speciali. Il secondo riguarda il carattere propositivo di una ipotesi di soluzione possibile. La genericità delle indicazioni elaborate rischia di farle apparire sostanzialmente inutili. Viceversa, è il modello della difesa del collaboratore di giustizia ad introdurre la questione fondamentale del carattere atipico di tale difesa rispetto alla generalità degli imputati.


        Il PRESIDENTE condivide l’esigenza di un approfondimento sul carattere pubblico o privato della difesa di coloro che collaborano con la giustizia e sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali in favore dei loro difensori. L’odierna discussione ha lo scopo non di affrontare il problema in modo esaustivo e finale, bensì di individuare quei problemi concreti ed immediati evidenziatisi in sede applicativa.


        Il senatore CALVI aderisce al rilievo del senatore Zancan sul criterio interpretativo da adottare ai fini dell’individuazione degli indici tariffari predeterminati.


        Il senatore Luigi BOBBIO precisa che gli emendamenti presentati alla legge finanziaria sono attestati sui minimi tariffari.


        Il senatore CALVI ritiene che l’individuazione del Consiglio dell’ordine quale soggetto istituzionalmente preposto all’espressione di un parere sulla determinazione dei compensi rappresenti una scelta corretta in chiave di imparzialità e terzietà dell’azione amministrativa.


        Il deputato PALMA esprime il proprio consenso alle indicazioni emerse nell’odierna discussione. Tuttavia la Commissione dovrebbe occuparsi di temi di più ampio respiro, pena lo svilimento delle stesse funzioni esercitate.


        Il deputato MANCUSO ritiene che i profili di spesa pubblica rientranti nella problematica dei difensori dei collaboratori di giustizia possano essere considerati anche nella prospettiva di un controllo da parte della Corte dei conti territorialmente competente.

        Svolgono brevi interventi sull’opportunità di rinviare la discussione più generale sul tema dei difensori dei collaboratori di giustizia i senatori BRUTTI, CALVI, ZANCAN ed il deputato PALMA.

        Al termine della discussione, il PRESIDENTE dà conto del testo che illustra le indicazioni e le osservazioni emerse nel dibattito.
        Tra i problemi applicativi della nuova disciplina relativa ai collaboratori di giustizia ha assunto particolare rilevanza e attualità la questione concernente l’effettività del diritto di difesa.

        Le nuove disposizioni sul gratuito patrocinio, introdotte dalla legge 29 marzo 2001 n. 134 e, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), hanno sostanzialmente equiparato la posizione del difensore del collaboratore di giustizia a quella del difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
        Da una parte, tale novità ha comportato una opportuna limitazione alla rilevantissima entità delle spese legali poste a carico del Ministero dell’interno, dall’altra determina il rischio piuttosto serio di compressione del diritto di difesa dell’imputato collaboratore.
        In effetti le disposizioni in questione mal si conciliano con lo speciale carattere fiduciario del rapporto tra il difensore e il suo assistito che collabora con la giustizia e, soprattutto, con la caratteristica principale della gran parte delle collaborazioni che vengono offerte ad autorità giudiziarie diverse, anche in sedi giudiziarie non ricomprese nel medesimo distretto di Corte d’appello.
        Secondo la disciplina citata non potrebbe darsi luogo al rimborso delle spese di trasferta fuori distretto, cosicché si giunge al paradosso che i collaboratori dovrebbero avere un difensore di fiducia per ciascun distretto presso la cui autorità giudiziaria devono rendere le proprie dichiarazioni.
        Allo stesso modo sembrano difficilmente compatibili con la condizione del collaboratore le procedure di liquidazione dei compensi professionali in favore dei difensori di quest’ultimo.
        La sottoposizione, anche per gli aspetti economici, allo speciale programma di protezione e la domiciliazione presso il servizio centrale di protezione suggeriscono che sia il Ministro dell’interno, per il tramite del servizio in parola, a provvedere alla liquidazione dei compensi, auspicabilmente con riferimento a indici tariffari predeterminati.
        La Commissione formula l’auspicio che il Parlamento adotti le misure necessarie per la soluzione del problema con la necessaria sollecitudine, in considerazione della rilevanza della questione.

        La Commissione unanime accoglie il documento illustrativo delle indicazioni emerse nel dibattito, dando mandato al Presidente di trasmetterlo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Sulla acquisizione di documenti

        Il senatore BRUTTI chiede l’acquisizione dei verbali dibattimentali contenenti le dichiarazioni rese dal pentito Giuffrè e di una sintesi che evidenzi tutti gli aspetti relativi alla vicenda processuale di Francesco Schiavone.


        Il PRESIDENTE assicura che sarà sua cura richiedere copia dei verbali, resi pubblici, relativi alle dichiarazioni rese da Giuffrè. Con riferimento alla vicenda processuale di Francesco Schiavone si procederà all’acquisizione di dati e all’elaborazione di un appunto che chiarisca le cause dei ritardi sia per il deposito della sentenza di primo grado, sia per l’avvio del processo di appello.


        Il deputato MANCUSO si interroga sull’utilità di acquisire gli atti relativi ad un processo in corso, anche con riferimento alla più volte richiamata delegittimazione della magistratura. Sembra, talvolta che tale questione non si avverta quando non la si voglia avvertire.


        Il PRESIDENTE precisa che va distinta l’acquisizione a titolo conoscitivo dalla possibile discussione sulla documentazione acquisita.


        Il deputato PALMA conferma l’esigenza di acquisire con la massima urgenza le dichiarazioni di Giuffrè rese pubbliche, riservandosi fin da ora un proprio intervento in sede di discussione. A tale discussione non si può più sfuggire.


        Il senatore CALVI ritiene che possano essere acquisiti gli atti ostensibili.


        Il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.


        
La seduta termina alle ore 15,35.