TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1880 APPROVATO IN SEDE REFERENTE
Art. 1
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per un termine pari alla durata della stessa".
Art. 2
a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»; b) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: 'Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena' ";
c) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: 'Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di cui alla norma citata purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo' ".
d) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;
e) al terzo comma, le parole: «, parimenti,» sono soppresse.
45º Resoconto stenografico
SEDUTA DI MARTEDÌ 30 settembre 2003
Presidenza del presidente Antonino CARUSO
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(1880) CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato
(Discussione e rinvio)
Bobbio Luigi (AN), relatore 3, 6, 8 e passim
* Centaro (FI) 7, 8
* Dalla Chiesa (Mar-DL-U) 5, 9
* Fassone (DS-U) 3, 9
Maritati (DS-U) 6, 8, 9
Valentino, sottosegretario di Stato per la giustizia 8
Zancan (Verdi-U) 7, 8
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)
Bucciero (AN) 12
* Fassone (DS-U) 12
Mugnai (AN), relatore 10, 12
Valentino, sottosegretario di Stato per la giustizia 11, 12
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 14
N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico. L’asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall’oratore. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l’Europa: Misto-Udeur-PE.
I lavori hanno inizio alle ore 15,35.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (1880) CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1880. Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, accolto dal Presidente del Senato.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bobbio Luigi.
BOBBIO Luigi, relatore. Colleghi, propongo di dare per acquisita la relazione illustrativa del disegno di legge formulata nella sede referente PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Dichiaro aperta la discussione generale.
FASSONE (DS-U). Colleghi, non ho mai preso la parola nel corso dell’esame del disegno di legge in sede referente non solo per il fatto che del provvedimento in esame è firmatario il senatore Calvi, che appartiene alla mia stessa parte politica, ma soprattutto perché confidavo che le perplessità suscitate da alcuni punti dell’articolato potessero emergere ed essere superate nel corso della discussione. Ciò è avvenuto solo in parte e mi vedo costretto a esprimere ora alcuni dubbi che il testo risultante dalle modifiche introdotte in esito all’esame in sede referente continua a suscitare in me. In particolare, la mia perplessità riguarda la prima proposizione di riforma del testo originario del disegno di legge, cioè quella che abbrevia sensibilmente il termine di cinque anni, attualmente previsto, affinché il reato per cui è stata concessa la sospensione condizionale si estingua.
La sospensione condizionale della pena fa parte di un’ampia serie di istituti attenuativi della sanzione principale previsti dal nostro codice ed è configurata in modo che l’estinzione del reato consegua al decorso del tempo e questa previsione ha dei contenuti assolutamente minimi, cioè si limita a chiedere al beneficiario di non commettere altri reati in quell’arco temporale. Per l’applicabilità di altri istituti similmente attenuativi della sanzione principale si richiedono invece requisiti più impegnativi. Mi riferisco, ad esempio, all’affidamento in prova, che esige l’osservanza di una serie di prescrizioni; alla liberazione condizionale, che richiede l’adempimento di obbligazioni civili e alla stessa sospensione condizionale con obblighi, che postula sempre una qualche attività da valutarsi positivamente affinché il soggetto fruisca del beneficio. Quando si fa riferimento a fattispecie per così dire semplici, come avviene nella sospensione condizionale in cui ci si limita a chiedere l’illibatezza penale del beneficiario, l’aspetto temporale finisce per costituire il vero presupposto della estinzione della pena ed è per tali ragioni che non si giustifica la previsione al riguardo di un termine troppo breve. Dobbiamo considerare che la pena sospesa può conseguire a reati di una certa gravità, tenuto conto che il patteggiamento allargato e il giudizio abbreviato con una notevole ampiezza, quale è stato disegnato dagli ultimi interventi legislativi, prevedono oggi la riconducibilità a due anni di reclusione per reati anche di un certo spessore criminale. Pertanto, anche sulla base di considerazioni di carattere sistematico, mi sembra che la riduzione a soli tre anni dell’arco temporale considerato dall’istituto relativamente ai delitti sia eccessivo. A tale considerazione di carattere generale intendo aggiungerne una di carattere più specifico: in questo modo si viene a creare una disarmonia evidente con una serie di altri istituti di diritto penale, in particolare con la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva prevista dagli articoli 90 e 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In tali articoli la sospensione condizionale è ancorata ad una attivazione più positiva da parte di colui che ne beneficia, sia pure in termini più ampi perché essa si estende fino a quattro anni, ma è sospensione speciale anche perché non estingue le pene accessorie, a differenza della sospensione ordinaria; queste disposizioni non risultano coinvolte dalla normativa che la Commissione in sede referente ha licenziato, posto che quella attiene soltanto all’articolo 163 del codice penale. Quindi, avremmo una prima immediata disarmonia rispetto ad un’altra sospensione condizionale e una successiva notevole disarmonia rispetto ad altri istituti nei quali il tempo di verifica continuerà – giustamente – ad essere di cinque anni. Penso alla liberazione condizionale, ex articolo 177 del codice penale, al patteggiamento, ex articolo 445, alla revoca della riabilitazione ex articolo 180, ai condoni, tutti istituti revocabili qualora il soggetto commetta un reato di una certa gravità entro cinque anni. Il sistema considera normalmente l’intervallo di cinque anni come lasso di tempo di verifica utile affinché il benefìcio produca appieno i suoi effetti. Sotto questo profilo mi pare giustificato un ripensamento sul notevole accorciamento dei termini. Oltretutto, essendo tale previsione relativa soltanto ai delitti, si riscontra un avvicinamento notevolissimo del tempo di verifica rispetto alle contravvenzioni: per queste ultime si richiede il decorso del termine di due anni a fronte invece dei tre anni indicati per i delitti. Ritengo inoltre opportuno soffermarmi su un’altra osservazione di dettaglio che non attiene al testo originario del disegno di legge ma a una modifica apportata al provvedimento su suggerimento del relatore. Mi riferisco alla previsione di cui alla lettera b) dell’articolo 1 che attribuisce al giudice il potere di ordinare che, in presenza di taluni presupposti, l’esecuzione della pena rimanga sospesa per un termine pari alla durata della stessa. Considerando che la durata della pena può essere anche di soli cinque giorni o comunque molto breve, si rischia un effetto estintivo istantaneo; in tal caso il tempo di verifica verrebbe completamente azzerato. Queste sono le considerazioni principali che ritengo di dover evidenziare per una migliore rimeditazione sul punto della sospensione condizionale. Sul tema della riabilitazione, rilevo che è stato anche in questo caso ridotto il termine necessario affinché il soggetto possa produrre la totale estinzione degli effetti penali di una condanna precedente. Mi sembra che la disposizione non sia rispondente alla ratio legis. Richiamo invece l’attenzione sull’opportunità di limitare l’intervento alla necessità di risolvere la ben nota disparità di trattamento che oggi si verifica in sede di applicazione dell’istituto per i beneficiari della sospensione condizionale della pena. Per essi infatti si richiede per beneficiare della riabilitazione il decorso di un periodo di cinque anni dalla condanna e perciò maggiore rispetto ai condannati per i quali la pena è stata eseguita non sussistendo i presupposti applicativi della sospensione: e ciò in considerazione delle previsioni che fanno decorrere il dies a quo in modo differente nelle due ipotesi. Non appare giustificabile che chi non ha avuto i requisiti per poter beneficiare dell’applicazione della sospensione condizionale della pena possa poi essere riabilitato prima degli altri che, in quanto beneficiari dell’istituto in esame, non possono non ritenersi più meritevoli. Sembra quasi che la previsione normativa sia in posizione inversamente proporzionale alla meritevolezza del soggetto. Questa è la vera disarmonia sulla quale mi sembra necessario intervenire. Affido pertanto queste considerazioni alle ulteriori riflessioni che questa sede ci consentirà ancora di svolgere.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Forse il senatore Fassone dovrebbe guardarsi dal rispettare in maniera troppo rigorosa le gerarchie di parte, perché la nostra Commissione si nutre anche della sua dottrina e delle sue riflessioni. Le considerazioni che egli ha oggi prospettato per alcuni aspetti hanno determinato una riflessione apprezzabile che probabilmente si sarebbe potuta formulare prima sulla proposta del senatore Calvi. Vi erano alcune perplessità sulla prevista riduzione del periodo di sospensione della pena da cinque a tre anni. Infatti, al di là degli aspetti puramente tecnico-processuali, si teme che alcune previsioni, sempre nel rispetto della ratio del provvedimento, possano portare ad eccessi cui dovremo riuscire a rimediare attraverso la nostra attività in sede deliberante.
Infatti, a parte le disarmonie che sono state indicate ora dal senatore Fassone, credo che altre questioni – che riguardano una serie di fattispecie di reati di lieve entità, ma con una casistica assai ampia- andrebbero effettivamente meglio analizzate. La materia non può essere affrontata in maniera frettolosa, tenuto conto dei possibili rischi che le novelle al codice che si intendono introdurre possono avere sulla reiterazione di reati di microcriminalità nei casi di sospensione di pena di breve durata.
BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, vorrei brevemente replicare in qualche modo all’intervento del senatore Fassone, che ha sollevato alcuni punti che sono stati molto ben argomentati, ma che dal mio punto di vista potrebbero non essere di eccezionale ostatività al provvedimento in esame.
Ci si è soffermati prevalentemente sul tema della sospensione della pena; vorrei evidenziare che a mio avviso la sospensione della pena non può qualificarsi come un istituto alternativo alla pena. Dobbiamo ricordare che si interviene su di un istituto che interessa il momento della esecuzione della pena, ponendosi in termini ostativi rispetto ad essa. Alcune delle osservazioni avanzate dal senatore Fassone a mio avviso non sono fondate perché, esaminando la pena in concreto, l’istituto della sospensione va a incidere nel momento in cui si concretizza l’esecuzione della pena stessa. Superando questo scoglio, ci si rende conto che l’esame della sospensione non guarda più alla gravità del reato astrattamente considerato, ma alla pena concreta. Gli esempi fatti dal senatore Fassone non mi sembrano convincenti, in quanto riferiti a casistiche particolari e di minore rilievo, tanto da non poter assurgere ad una considerazione di sistematicità. Peraltro sinceramente non riesco a capire per quale motivo, a fronte di una condanna ad una pena minima – si è parlato prima di una pena di cinque giorni di detenzione-, condizionalmente sospesa, si dovrebbe comunque richiedere il decorso di un periodo di cinque anni per l’estinzione della pena.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, intendo intervenire brevemente e non toccherò i temi già affrontati dal senatore Fassone in maniera chiara. Vorrei piuttosto invitare a una riflessione sulla ratio dell’intervento di cui stiamo discutendo. Se – come ritengo – alla base del nostro intervento vi è un’esigenza, dobbiamo anzitutto chiederci qual sia l’esigenza che questo provvedimento intende soddisfare. Negli ambienti giurisdizionali, in più sedi, e anche presso questa Commissione ci siamo interrogati spesso circa la necessità di arginare il fenomeno criminale e ci stiamo adoperando, anche partendo da punti di vista diversi, perché si ricorra meno all’istituto della carcerazione. La sospensione della pena si muove in questa direzione, ma il legislatore la prevede perchè ritiene che sia possibile immaginare diverse forme attuative della pena, laddove il carcere rappresenta una condizione di extrema ratio, sempre ritenendo fondamentale il compito di recupero. Questo rappresenta un fattore di indubbia valenza. Si prevedono pertanto determinate condizioni affinchè sia possibile evitare che un soggetto ricada nella devianza e debba poi scontare l’una e l’altra pena.
Vorrei però comprendere le ragioni che hanno portato il legislatore a dettare una riduzione del termine, cosicché il soggetto che si è avvalso della sospensione della pena può tranquillamente continuare a delinquere senza dover scontare la pena stessa. Ritengo, in altri termini, che questa evoluzione sia deviante e vorrei comprendere l’interesse della società a ridurre questo termine minimo. In Commissione discutiamo spesso anche in maniera tesa dell’uso del carcere; quello al nostro esame è uno strumento che non farà altro che agevolare un ritorno al carcere, spingendo il soggetto a commettere reati e a sottrarsi alle proprie responsabilità. Non vedo alcun vantaggio sociale e quindi vorrei capire la ratio di una modifica di questo tipo.
CENTARO (FI). Signor Presidente, volevo rispondere ad alcune argomentazioni sollevate dai colleghi. Con la previsione di cui alla lettera b) dell’articolo 1 del testo licenziato in sede referente introduciamo una sorta di messa alla prova, che si basa su due presupposti: una pena non superiore ad un anno – quindi ci troviamo di fronte a reati lievi – e – altro presupposto che deve essere presente accanto alla condanna a pena predetta – il risarcimento del danno o l’eliminazione delle conseguenze dannose; un comportamento attivo, che va ben oltre il ravvedimento operoso, qualcosa di concreto che va incontro alle conseguenze del reato patite dalla vittima. Questi presupposti, uniti alla condotta irreprensibile, sono inscindibili e fanno pensare che il soggetto non intenda delinquere più, avendo comunque fatto venir meno le conseguenze dannose del reato. Quindi la previsione si sostanzia – ripeto – in una sorta di messa alla prova. Si fa riferimento sempre a due presupposti diversi: una pena molto lieve a fronte di un reato di lieve entità; sotto questo profilo si tratta di una forma di messa alla prova utile per far sì che già attraverso questo ravvedimento operoso vi sia una sorta di emenda.
È evidente che resta sempre in vigore la regola generale. Vale a dire che, nel momento in cui l’autore del reato delinque nuovamente, non solo non avrà più diritto alla condizionale ma dovrà scontare anche la pena precedente. In sostanza, se la violazione avviene entro il termine di sospensione, il soggetto autore del reato dovrà pagare sia per il primo che per il secondo reato commesso. Consideriamo sempre che ci troviamo di fronte ad un reato per il quale è previsto un risarcimento, una restituzione. Ma, allora, quale è l’interesse a delinquere successivamente? Ricadere nuovamente nelle maglie della giustizia e dover di nuovo risarcire? I presupposti indicano già un atteggiamento di emenda. Infatti, diverso è l’atteggiamento di chi viola la legge senza provvedere al risarcimento e alla restituzione. A me pare che, di fronte a questo atteggiamento, tale forma di agevolazione non intacchi più di altre l’impianto del nostro ordinamento penale.
ZANCAN (Verdi-U). Intervengo per sottolineare l’assurdità pratica della modifica introdotta con il terzo comma. Vorrei esemplificare attraverso il reato, purtroppo commesso di frequente, di omicidio colposo per incidenti stradali. Per questo reato è previsto che il danno venga risarcito dalla compagnia di assicurazione. Tuttavia siamo di fronte ad un reato gravissimo, un reato di omicidio, ma la pena prevista è di otto mesi per l’autore del reato, e il danno viene risarcito non dal responsabile ma dalla compagnia di assicurazione. Al responsabile, inoltre, si concede la sospensione condizionale della pena che termina alla scadenza degli otto mesi, il che significa che il responsabile si limita semplicemente a restare in attesa per otto mesi e poi ha nuovamente licenza di andare ad investire qualcun altro. Questo è un esempio pratico che dimostra l’assurda iniquità di questo terzo comma. CENTARO (FI). Ma quel soggetto potrebbe semplicemente essere stato sfortunato. ZANCAN (Verdi-U). Se davvero è stato sfortunato la pena viene convertita in una multa che non ha bisogno di alcuna sospensione. PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. BOBBIO Luigi, relatore. Colleghi, non ho nulla da aggiungere, ma propongo di assumere quale testo base per il seguito dell’iter nella sede deliberante il testo già approvato in sede referente nella seduta notturna del 21 luglio scorso. VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concordo con il relatore, richiamandomi anch’io alle dichiarazioni svolte nella sede referente. PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Ricordo che il disegno di legge d’iniziativa del senatore Calvi è stato approvato con pressoché unanime consenso da parte della Commissione in sede referente e che la richiesta del trasferimento alla nuova sede deliberante è stata avanzata all’unanimità. Ora, è lecito cambiare opinione, è meno lecito manifestare volontà ostruzionistiche rispetto allo svolgimento regolare del nostro lavoro. Ripeto, l’assegnazione alla sede deliberante per il disegno di legge non è venuta dal Presidente del Senato, ma è stata richiesta in base a una decisione unanime di tutti i Gruppi presenti, compresi quelli dell’opposizione.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, perché parla di ostruzionismo, laddove vi è soltanto l’intenzione di chiarire meglio le questioni, senza decidere frettolosamente? PRESIDENTE. Voglio ricordare che si tratta di un disegno di legge che abbiamo esaminato in sede referente. L’assegnazione del provvedimento in sede deliberante non ha rappresentato una violenza su alcun senatore, ma – ripeto –una decisione unanime di tutti i Gruppi. Adesso non credo sia opportuno riaprire una discussione. Certo, è consentito cambiare idea. FASSONE (DS-U). Io non ho cambiato idea, Presidente, tanto è vero che risulterà agli atti la mia astensione. Sono l’unico che si è astenuto ed ho anche spiegato i motivi della mia scelta. PRESIDENTE. Colleghi, occorre fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. FASSONE (DS-U). Poiché intendo presentare solo due emendamenti non ritengo che il termine debba andare molto in là nel tempo. DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Il fatto che il senatore Fassone intenda presentare solo due emendamenti non significa che altrettanto intendano fare gli altri Gruppi. Propongo pertanto un termine di almeno 15 giorni per la presentazione degli emendamenti. PRESIDENTE. Colleghi, non capisco il perché di un termine per la presentazione degli emendamenti così ampio. Ripeto ancora una volta che il disegno di legge in esame era stato approvato pressoché all’unanimità in sede referente e che il suo trasferimento alla sede deliberante è avvenuto con un voto parimenti unanime. MARITATI (DS-U). Signor Presidente, io invece non capisco tutte queste difficoltà. Si tratta di un disegno di legge che il popolo italiano certamente non sta anelando. Se vogliamo necessariamente parlare di contrapposizioni, facciamolo pure. Abbiamo chiesto due settimane di tempo per predisporre proposte emendative su un disegno di legge che non deve soddisfare esigenze impellenti, che io sappia. Ripeto, non capisco quali siano gli interessi che spingono ad una tale contrapposizione. PRESIDENTE. Senatore Maritati, non esiste alcun interesse, almeno di questa parte politica. BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, sul termine per la presentazione degli emendamenti, spogliandomi momentaneamente della veste di relatore e indossando solo quella del politico, noto con soddisfazione che vi è un vivace dibattito all’interno dell’opposizione e in particolare del Gruppo DS-U, dove mi sembra esistere una sorta di auto ostruzionismo.
Credo che la materia sia stata ampiamente sviscerata nelle varie sedi e che quindi un termine breve per la presentazioni di emendamenti sia del tutto congruo. Non ritengo opportuno chiedere due settimane per presentare quelle che presumibilmente saranno poche proposte modificative.
PRESIDENTE. Colleghi, in ogni caso, posto che non possiamo esaminare il disegno di legge in titolo nel corso della prossima settimana per la concomitanza con la sessione di bilancio, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 21, di venerdì, 10 ottobre.
Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
(78) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (528) MONTI. – Modifica dell’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 78 e 528, sospeso nella seduta del 2 luglio 2003.
Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede. Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Propongo di acquisire l’iter già svolto alla nuova fase procedurale. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Passiamo pertanto all’esame degli articoli nel testo già approvato in sede referente, assunto come testo base nella già menzionata seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.
MUGNAI, relatore. Signor Presidente, voglio brevemente illustrare gli emendamenti da me presentati, tendenti a stabilire nuovi e precisi criteri all’interno dei rapporti condominiali. Con l’emendamento 01.1, si prevede di aggiungere un secondo comma all’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, prevedendo che per la riscossione della sanzione irrogata l’amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Con l’emendamento 1-bis.1, si prevede che, in caso di ripetuta infrazione, la sanzione non possa comunque essere superiore complessivamente a 500 euro per ogni anno, ciò al fine di evitare che si possa arrivare a carichi eccessivi addebitati al singolo nell’ambito del rapporto di condominio; laddove questo condomino sia già stato sanzionato per più di quattro volte, ovvero per un importo complessivamente superiore a 250 euro, si prevede – con l’emendamento 1-bis.2 – che debba essere preventivamente approvata un’ulteriore sanzione dall’assemblea con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune. Come relatore mi sono posto anche il problema che numerosi regolamenti condominiali quantificano ancora la sanzione in vecchie lire. Ovviamente è necessario attenersi alla realtà, considerando che tali specifiche previsioni da parte del regolamento condominiale rappresentano una facoltà e non un obbligo. Non potevamo agire in maniera generalizzata, perché non tutti i regolamenti condominiali vi facevano riferimento. Con l’emendamento 2.0.1 propongo quindi un meccanismo di adeguamento automatico dell’importo della sanzione, rideterminato nella somma di euro 50. Tenuto conto poi che molti immobili sono in affitto e che molte delle infrazioni in realtà sono commesse dal detentore dell’unità immobiliare non condomino, occorre considerare le situazioni speciali in cui la sanzione può essere a carico del solo conduttore o può essere applicata al proprietario non conduttore, ferma restando la responsabilità del conduttore. Con l’emendamento 1-bis.0.1 si prevede che le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al detentore non condomino e che in tali casi il condomino è solidalmente responsabile e qualora abbia pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione. Do per illustrati i restanti emendamenti.
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole a nome del Governo su tutti gli emendamenti presentati dal relatore. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento tendente a premettere un articolo all’articolo 1 del disegno di legge. (Il Presidente accerta la presenza del numero legale). Metto ai voti l’emendamento 01.1, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 1.
E’ approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 1-bis, su cui sono stati presentati due emendamenti nonché un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1-bis.
Metto ai voti l’emendamento 1-bis.1, presentato dal relatore.
Metto ai voti l’emendamento 1-bis.2, presentato dal relatore.
Metto ai voti l’articolo 1-bis, nel testo emendato.
Metto ai voti l’emendamento 1-bis.0.1, presentato dal relatore.
Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui è stato presentato un emendamento, nonché un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo.
Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal relatore.
Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.
Metto ai voti l’emendamento 2.0.1, presentato dal relatore.
Colleghi, ai fini di una migliore lettura del provvedimento, presento la proposta di coordinamento 1.1.
MUGNAI, relatore. Esprimo parere favorevole. VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole. PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento 1.1, da me presentata.
È approvata.
Passiamo alla votazione finale.
BUCCIERO (AN). Desidero esprimere la mia soddisfazione per il fatto che finalmente, dopo tanti anni, si è arrivati alla conclusione di questa vicenda e si è stabilito un punto fermo su tale argomento. FASSONE (DS-U). Intervengo per esprimere il mio favore sul disegno di legge in esame. PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 78 nel suo complesso, nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 528.
I lavori terminano alle ore 16,25.
d’iniziativa del senatore Calvi
Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (Testo approvato in sede referente)
a) le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per un termine pari alla durata della stessa».
a) al primo comma dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, su richiesta del condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;
b) al secondo comma le parole: «salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse; c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163».
a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena»; c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di cui alla norma citata purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo»;. d) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»; e) al terzo comma, le parole: «, parimenti,» sono soppresse.
DISEGNO DI LEGGE n. 78
d’iniziativa dei senatori Bucciero e Antonino Caruso
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (Testo approvato dalla Commissione in sede referente)
«La somma di cui al primo comma può essere rivalutata dall’amministratore del condominio secondo l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, determinato dall’Istituto nazionale di statistica, su base annua, senza necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento».
Il Relatore
All’articolo 1 anteporre il seguente:
“Per la riscossione della sanzione irrogata per infrazioni al regolamento di condominio l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione“».
1-bis.1
Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole:
«È fatto divieto all’amministratore di disporre nei confronti di ciascun condomino sanzioni per infrazioni al regolamento di condominio per somme superiori complessivamente a euro 500 ogni anno».
1-bis.2
«Nei casi in cui l’amministratore intenda disporre una nuova sanzione nei confronti di un condomino già sanzionato per più di quattro volte ovvero per un importo complessivamente superiore a 250 euro nei dodici mesi precedenti, la relativa determinazione dovrà essere preventivamente approvata a pena di nullità dall’assemblea con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune».
1-bis.0.1
All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al detentore non condomino. In tali casi il condomino è solidalmente responsabile e qualora abbia pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione».
2.1
Al comma 1 sostituire le parole da «La somma di cui» fino alla fine con le seguenti:
«Gli importi di cui al primo comma si intendono automaticamente aggiornati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.»
2.0.1
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Coord. 1.1
Il Presidente
Sostituire gli articoli 1, 1-bis, 2 nonchè l’emendamento 1-bis 0.1 con il seguente:
“Art. 70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a cinquanta euro. La somma è devoluta, al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. La sanzione può essere aumentata fino al triplo in caso di infrazione ripetuta nonostante i richiami. È fatto divieto all’amministratore di disporre nei confronti di ciascun condomino sanzioni per infrazioni al regolamento di condominio per somme superiori complessivamente a euro 500 ogni anno. Nei casi in cui l’amministratore intenda disporre una nuova sanzione nei confronti di un condomino già sanzionato per più di quattro volte ovvero per un importo complessivamente superiore a 250 euro nei dodici mesi precedenti, la relativa determinazione dovrà essere preventivamente approvata a pena di nullità dall’assemblea con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al detentore non condomino. In tali casi il condomino è solidalmente responsabile e qualora abbia pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione. Gli importi di cui al primo comma si intendono automaticamente aggiornati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente“».