AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDI’ 25 NOVEMBRE 2003
153a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA


Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(2486) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) rilevando che l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, sottoscritto il 3 giugno 2002, è finalizzato a migliorare la conoscenza reciproca tra i due Paesi attraverso la collaborazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia. Nell'osservare che l'Accordo prende in considerazione tutti gli aspetti della collaborazione culturale ricorda in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo stesso, relative all'esenzione doganale e fiscale per i beni mobili e immobili necessari all'espletamento delle attività delle istituzioni culturali, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, che prevedono la cooperazione nel campo editoriale e la collaborazione inter-archivistica e inter-bibliotecaria. Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo ed autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Accordo in esame consolida la presenza culturale dell'Italia in Algeria, è propedeutico al rilancio del partenariato euromediterraneo, tendendo così al potenziamento dei rapporti scientifici e tecnologici con la Repubblica algerina. Alla luce di tali considerazioni auspica una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI auspica la pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2489) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull' osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) rilevando come il contenuto dell'Accordo italo-francese sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 tenda ad instaurare, al fine di migliorare la capacità di osservazione della Terra, una più proficua cooperazione bilaterale per la messa in orbita di una serie di satelliti.
Sottolineato il carattere di complessità dell'Accordo, che prevede sia obiettivi militari sia obiettivi civili, ciascuno degli Stati contraenti utilizzerà la tecnologia in cui è specializzato, per cui la Francia avrà la gestione di satelliti ottici mentre l'Italia gestirà quattro satelliti radar. L'Accordo costituisce il coronamento di una intensa azione volta all'istituzionalizzazione di livelli di collaborazione, sviluppatisi principalmente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana, che sono i soggetti che parteciperanno alla gestione dell'Accordo stesso.
Un'altra caratteristica significativa dell'Accordo è rappresentata dal differente impegno finanziario previsto per i due paesi, quantificato in 440 milioni di euro a carico della Parte francese ed in 570 milioni di euro a carico della Parte italiana, nel rispetto del principio della contribuzione equilibrata delle Parti. Analogamente, viene affermato all'articolo VII il principio generale di equilibrata ripartizione delle risorse del sistema duale in correlazione con i livelli di contribuzione forniti dalle Parti. All'articolo X, in base al quale per procedere a vendite e cessioni o alla concessione di licenze in relazione al programma di cooperazione, è prevista l'applicazione delle normative nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamenti.
Peraltro, è stabilito che nessuna delle Parti possa vendere, cedere, divulgare o trasferire a terzi le informazioni prodotte o gli apparati che le contengono senza il consenso dell'altra Parte. L'Accordo è destinato ad estinguersi se entro due anni non sarà stato firmato o non risulterà in vigore alcuna misura di carattere applicativo.
Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, che rappresenta un significativo passo in avanti nei rapporti di collaborazione con la Francia e potrà presentare positive ripercussioni sui sistemi economici dei due paesi.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI raccomanda la celere ratifica dell'Accordo dal momento che presso il Parlamento francese è prevista la conclusione dell'iter di ratifica per il giorno 10 dicembre del 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2372) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell' Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) rilevando come l'Accordo di coproduzione cinematografica con l'Uruguay, firmato a Montevideo il 13 marzo 2003, si inserisca nel contesto delle relazioni culturali tra i due paesi regolate in un Accordo bilaterale del 1o ottobre 1980 dando seguito alla linea di sviluppo della coproduzione cinematografica tra l'Italia e molti paesi: sono ben 22, infatti, i partner con cui l'Italia ha stipulato accordi analoghi, che hanno una valenza non solo culturale ma anche economica. Dal momento che l'Uruguay sta sviluppando una cinematografia di una certa importanza, per cui l'interesse delle produzioni italiane a lavorare in quel paese non poteva non essere regolamentato, l'Accordo recepisce l'evoluzione legislativa nel settore cinematografico a livello sia nazionale che internazionale.
L'articolo 1, in particolare, introduce una nuova definizione di prodotto cinematografico, precisando che, ai fini dell'Accordo, il termine «film» comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due paesi. Inoltre, l'allegato al testo dell'Accordo disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione, allo scopo di ottenerne l'accoglimento da parte delle autorità competenti di ciascun paese. La richiesta per l'approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due parti almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese; alla richiesta vanno allegati la sceneggiatura ed il soggetto del film, la copia del contratto di coproduzione, l'elenco del personale creativo, artistico e tecnico, la programmazione della produzione ed un bilancio preventivo dettagliato. Prima dell'inizio delle riprese del film, la sceneggiatura definitiva dovrà essere sottoposta alle autorità competenti. Tali disposizioni risultano particolarmente importanti, in quanto consentono di dare luogo a finanziamenti oculati e quindi trasparenti.
Per quanto appena esposto, auspica una pronta ratifica dell'Accordo in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SCALFARO (Misto), dichiarando il proprio apprezzamento per la esposizione del relatore, osserva come si potrebbe temere che, dietro all'onere di allegare la sceneggiatura ed il soggetto del film alla richiesta per l'approvazione dei progetti, possa celarsi un rischio di una sorta di censure preventive. Auspica quindi che le Parti contraenti interpretino questi oneri in modo tale da fugare ogni dubbio al fine di garantire una piena libertà artistica e di pensiero.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, si procede alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente relatore PROVERA (LP) rileva come, anche in base al testo dell'articolo 17 dell'Accordo, i legittimi dubbi prospettati dal senatore Scalfaro possano essere almeno in parte ridimensionati. In base a tale norma, l'importazione, la distribuzione e la proiezione di film non possono essere subordinati ad alcuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara di concordare con l'interpretazione del relatore e rileva come tale accordo rientri in una consolidata tipologia di intese che mirano a rinforzare i settori cinematografici dei Paesi contraenti, senza che l'efficacia dell'Accordo si limiti alle sole pellicole destinate esclusivamente alle sale cinematografiche, ma a film destinati ad un ampio spettro di diffusione anche televisiva. Pertanto raccomanda la pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2487) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) osservando come con il disegno di legge si intende ratificare e dare esecuzione alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Il trattamento fiscale, per quanto attiene alle imposte sui redditi dei soggetti non residenti, è regolato dal TUIR (testo unico sull'imposta sul reddito) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, quando non contemplato appositamente da regole poste in essere a livello di diritto internazionale come nel caso in esame.
Fattori quali il progresso tecnologico e lo sviluppo delle comunicazioni hanno reso più frequenti, più dinamiche e soprattutto più produttive le relazioni tra i popoli, specialmente quelle di natura economico-finanziaria. Per tale ragione si sono rese necessarie intese multilaterali o semplicemente bilaterali, quale quella in questione. Il loro perfezionamento, in sostanza, produce uno strumento flessibile per l'adeguamento del mercato alle dinamiche globali in costante trasformazione. Tra le tante intese, importanza rilevante assume la Convenzione-tipo dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), per mezzo della quale si impedisce che gli operatori vengano gravati da doppia tassazione sulla stessa operazione economico-finanziaria o commerciale. Si tratta di uno schema-tipo bilaterale, nel cui contesto vengono regolate le necessità e le prospettive dei due Paesi contraenti, per offrire le migliori garanzie agli operatori e per non intralciare la competitività. In particolare, la Convenzione in esame tra l'Italia e l'Uzbekistan appartiene all'attualità storica, in quanto questo Stato è uno dei tanti Paesi che devono la propria indipendenza allo sfaldamento dell'ex Unione Sovietica. In queste realtà vengono proposte allettanti offerte agli investitori italiani, anche in funzione della politica di privatizzazioni che la nuova classe dirigente di quei Paesi ha programmato e intende realizzare.
La Convenzione è composta da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo e mantiene quindi la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE. È un documento che consente all'Italia di avviare con questo giovane autonomo Stato rapporti di fiducia, destinati comunque al reciproco sviluppo socio-economico. Il documento in esame, nella sostanza, rende possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto il reddito e Stato di residenza del beneficiario di esso. Naturalmente, la Convenzione vale per i soggetti (persone fisiche, giuridiche e loro associazioni) residenti in uno dei due Stati contraenti o in entrambi. Essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Pone quindi in evidenza le articolate e ben delineate risoluzioni che si riferiscono ai redditi da lavoro dipendente (articolo 14) e da lavoro subordinato (articolo 15), tassabili rispettivamente nello Stato in cui il beneficiario ha una «base fissa» e nello Stato i cui redditi vengono prodotti. Quanto convenuto dai due Stati nell'articolato dimostra quale importanza assume la Convenzione nella razionalizzazione dei rapporti fra Stati in tema fiscale e quali possibilità di crescita e di sviluppo essa è chiamata a esercitare. Nel ricordare che le determinazioni convenute sono applicabili solo dopo la ratifica del documento, raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI auspica la pronta ratifica dell'Accordo sollecitata dalle autorità uzbeke nel corso di una recente visita in quel Paese del sottosegretario Margherita Boniver.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) osservando che il testo della Convenzione di cui trattasi ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi (in Italia IRPEF) ed è caratterizzato da una struttura che, pur ricollegandosi al Modello OCSE per consimili convenzioni, se ne differenzia per taluni aspetti al fine di tener conto delle specificità del nostro ordinamento interno, nonchè della situazione economico-finanziaria della controparte.
In particolare, si segnalano alcune disposizioni che caratterizzano l’accordo de quo. Per quanto riguarda la sfera oggettiva di applicazione della Convenzione con riferimento alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3), si evidenzia la previsione delle imposte sul reddito di persone fisiche e giuridiche, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive; ciò in considerazione della esistenza di elementi di reciprocità rappresentati dalla circostanza che, in base all'ordinamento fiscale ugandese, una parte delle imposte riscosse dal Governo centrale viene successivamente ripartito presso gli enti locali, in una percentuale di circa il 25 per cento del bilancio centrale globale. In ordine alla disciplina dei redditi di impresa è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono improponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Con riferimento a tale ultimo aspetto è stata raggiunta una soluzione di compromesso; infatti, mentre è stata accolta la proposta italiana di seguire, nella sostanza, lo schema OCSE del 1963, in quanto più conveniente per l’amministrazione fiscale italiana, è stato, d’altra parte, concesso alla controparte di recepire talune disposizioni che derivano dal Modello di convenzione fiscale predisposto dall’ONU per gli Stati in via di sviluppo, il quale, come noto, tende ad assicurare basi imponibili più ampie a vantaggio dello Stato meno industrializzato.
La durata del cantiere di costruzione o montaggio – requisito per stabilire l’assoggettamento ad imposizione nello Stato presso cui viene svolta l’attività – è stata fissata in sei mesi, conformemente alla prassi in uso nei confronti di Paesi di pari grado di sviluppo.
Per i redditi da capitale, trattandosi di aspetti definiti di volta in volta in base al bilanciamento di interessi dei due partner negoziali, è stato stabilito un criterio impositivo concorrente di residenza e fonte per i dividendi (articolo 10) e gli interessi (articolo 11), fissando un’aliquota massima del 15 per cento di tassazione alla fonte per entrambe le categorie reddituali. Con particolare riferimento al trattamento convenzionale degli interessi, è stata, altresì, prevista l’esenzione per gli interessi di natura «pubblica», in linea con la nostra politica governativa in materia. Quanto, invece, al trattamento delle royalties (articolo 12), è stata stabilita la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
Nell’ambito della disciplina delle pensioni, in armonia con l’attuale normativa contenuta nell’articolo 20, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, relativamente al trattamento di fine rapporto corrisposto a soggetti non residenti, è stata inclusa nel paragrafo 2 dell’articolo 18, una disposizione in base alla quale, anche la tassazione di detto elemento reddituale trova esplicita regolamentazione nella Convenzione, prevenendo, così, possibili tentativi di natura elusiva, nonché contenziosi futuri con l’altro Stato contraente. Al fine di rendere operativa anche a livello convenzionale la disciplina antielusiva ed antievasiva dettata dalla nostra legislazione interna, si è ritenuto opportuno inserire nell’ambito dell’articolo sulla «non discriminazione» (articolo 25), una clausola che, ricollegandosi direttamente al contenuto dell’articolo 76, comma 7-bis, del citato testo unico, limita la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito derivanti da operazioni poste in essere da società collegate per finalità evasive od elusive.
Per quanto attiene alla «procedura amichevole» (articolo 26), in linea con il nuovo indirizzo, è stata adottata la clausola in parola in conformità al modello OCSE, assicurandosi in tal modo al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma. Si evidenzia, inoltre, che in linea con la tendenza seguita nelle più recenti Convenzioni, è stata prevista una clausola arbitrale (articolo 26, paragrafi 5, 6, 7) che – previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla procedura arbitrale – prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole. Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali prese in considerazione dalla Convenzione parafata, sono stati condivisi i princìpi suggeriti dall’OCSE e generalmente presenti negli Accordi stipulati dal nostro Paese. Per quanto riguarda il modo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il criterio di imputazione ordinaria, in armonia con il sistema previsto dalla nostra legislazione interna.
Quanto infine all’entrata in vigore, è stato concordato di conferire efficacia retroattiva alle disposizioni contenute nella Convenzione al 1º gennaio 1998, e ciò in considerazione dei reciproci vantaggi che tale scelta comporta per i due Paesi, posto che l’applicazione delle disposizioni convenzionali in via retroattiva potrà contribuire ad incoraggiare maggiormente gli operatori italiani ad indirizzare i propri investimenti in Uganda. Per quanto esposto, auspica che la Commissione possa pervenire ad una pronta ratifica della Convenzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI osserva che l'Uganda è un Paese che fornisce ormai una forte affidabilità sul piano degli indici macroeconomici; è proprio alla luce di questo tratto distintivo della Repubblica ugandese che il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente acconsentito affinché l'Italia, insieme con altri Paesi creditori, provvedesse alla cancellazione del debito estero di quel Paese. Anche per tale ragione auspica che si pervenga ad una pronta ratifica dell'Accordo.


(2373) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) osservando come il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 e già approvato dalla Camera dei Deputati, rivesta notevole importanza in quanto si inserisce nell'ambito della strategia adottata da tutti i paesi europei per sviluppare nei paesi sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica la democrazia, l'economia di mercato e maggiori condizioni di sicurezza.
Il Trattato ricalca lo schema già applicato per altri paesi e contiene tutti i principi sanciti dalla Carta di Helsinki; si presenta come un'intesa di ampio respiro giuridico, che comprende norme programmatiche in tutti i settori suscettibili di collaborazione bilaterale. Segnala peraltro che dovrebbe essere prossimo alla conclusione un accordo bilaterale per la cooperazione culturale e tecnologica, che costituirà un completamento del Trattato in esame. Passando ai contenuti dell'Accordo, esso copre un vasto numero di aree, prevedendo, in particolare, la collaborazione economica ed industriale, la cooperazione nel settore della protezione ambientale, e quella nel cruciale settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni; è altresì sviluppata una forte cooperazione scientifica e tecnica.
La ratifica dell'accordo consentirà di rinsaldare i rapporti col giovane paese, tutt'ora sotto la duratura leadership del Presidente Akaev, come pure di dare un forte contributo di stabilità in una regione particolarmente significativa per la sicurezza internazionale, specie in considerazione della sua prossimità geografica con l'Afghanistan. In base a questi rilievi, dunque, auspica l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI auspica che si pervenga alla pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2550) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) e il Governo della Repubblica italiana concernente l' Accademia delle scienze del Terzo Mondo ( TWAS ), fatto a Parigi l' 8 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame la senatrice BONFIETTI (DS-U) rilevando come con il presente disegno di legge si intenda ratificare un Accordo tra l'UNESCO e il Governo italiano in merito al finanziamento della Third World Academy of Sciences (TWAS) da parte dell'Italia. La TWAS è stata istituita nel 1983 per iniziativa del premio Nobel pakistano Abdus Salam ed è operante a Trieste presso l'attuale Polo scientifico e tecnologico internazionale. Dal 1985 l'Accademia ha lo status giuridico di una organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dalle Nazioni Unite. Le finalità della TWAS, così come sancito nel suo statuto, sono fondamentalmente le seguenti: riconoscere, sostenere, promuovere la ricerca scientifica di eccellenza nel terzo mondo; fornire a promettenti scienziati originari del terzo mondo le strutture necessarie per la ricerca e la formazione professionale promuovendone l'attività; facilitare ed incoraggiare la cooperazione tra scienziati ed istituzioni di spicco nel terzo mondo, come pure tra essi e i loro omologhi nella Repubblica italiana.
Per realizzare questi obiettivi la TWAS si prefigge di promuovere le seguenti attività: assegnazione di contributi di ricerca per specifici progetti presentati da giovani ed attivi scienziati o da istituzioni nei PVS; assegnazione di borse di studio individuali o per associazioni di giovani ricercatori da portare avanti nel terzo mondo o in Italia; promozione della collaborazione di ricerca tra centri scientifici di eccellenza del terzo mondo e omologhi centri di eccellenza italiani; conferimento di riconoscimenti a singoli scienziati del terzo mondo che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza ed alla sua applicazione per la soluzione di problemi pratici. Per facilitare l'adempimento di tali attività, la TWAS utilizza una serie di reti costituite dall'Accademia stessa: una rete di membri della TWAS composta dai più illustri scienziati dei PVS; una rete di ministeri della scienza e della tecnologia, dei consigli nazionali di ricerca e delle accademie nei PVS; una rete dei più attivi centri di eccellenza per la ricerca e la formazione scientifica nei PVS; una rete di istituti e laboratori italiani che operano nei vari campi di scienze di base ed applicate, i quali si sono impegnati a collaborare con scienziati ed istituzioni dei PVS. Per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per mantenere in essere le attività della TWAS, l'Accordo prevede che, oltre a quelle del fondo di dotazione della TWAS e dell'UNESCO, esse siano costituite dai contributi del Governo della Repubblica italiana nonché da eventuali sovvenzioni diverse. Il contributo dell'Italia sarà erogato annualmente.
Alla guida della TWAS è un comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato dall'UNESCO, due rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica italiana, tra cui uno scienziato, e due rappresentanti dei paesi in via di sviluppo, uno designato dal direttore generale dell'UNESCO e l'altro dal Governo italiano. Il contributo del Governo italiano rappresenta il 23 per cento del totale dei finanziamenti a favore della TWAS. Occorre però considerare che dal maggio 2000 è stato deciso di trasferire presso la sede della TWAS la Inter Academy Panel (IAP), un'associazione di 80 accademie delle scienze rispettivamente di 80 paesi del mondo, che si propone come interlocutore consulente per l'azione dei paesi più sviluppati nei confronti dei grandi problemi del mondo, con particolare impegno posto nel dialogo nord-sud.
Questa decisione certamente fa onore all'attività della TWAS e, in gran parte, si deve all'impegno del professor Edoardo Vesentini, presidente dell'Accademia dei Lincei, nonché membro del comitato esecutivo dell'IAP.
Quanto al finanziamento dell'Italia, oltre al citato 23 per cento rivolto direttamente alle attività della TWAS, esso è teso anche al sostegno alle necessità finanziarie per l'insediamento e l'avvio delle attività del segretariato permanente dello IAP. Non è irrilevante sottolineare che la congruità della cifra da destinare allo IAP è stata determinata sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia. Il fatto che l'Accordo relativo alla TWAS sia stipulato dall'Italia trae origine dal fatto che dal marzo 1991 esiste un'intesa tra la TWAS e l'UNESCO secondo la quale i finanziamenti erogati a favore dell'Accademia debbono essere versati all'UNESCO. Inoltre, nel preambolo dell'Accordo ci si richiama ad una risoluzione di stanziamento adottata nella ventinovesima sessione della Conferenza generale UNESCO, in base alla quale il direttore generale è autorizzato a ricevere fondi da Governi e organizzazioni internazionali.
Nel 2003 si prevede un impegno di spesa di 1.550.000 euro, dei quali 775 mila per la TWAS e 775 mila per lo IAP. Nel 2004 è prevista una spesa di 1.808.000 euro, di cui 1.033 per la TWAS e 775 mila per lo IAP. Nel 2005 si considera necessario un impegno di spesa pari a 2.325.000 euro, ripartiti tra 1.550.000 per la TWAS e 775 mila per lo IAP. La ratifica rivesta particolare importanza ed un carattere di urgenza, in quanto attiene al particolare ambito del trasferimento di tecnologie dai paesi più evoluti a quelli in via di acquisizioni tecnologiche. In un momento nel quale il dibattito sugli esiti della globalizzazione è da più parti sentito come centrale, iniziative come quella della TWAS o dello IAP rappresentano una strada che conviene seguire perché l'innalzamento del livello culturale e tecnologico costituisca una premessa fondamentale per garantire uno sviluppo equilibrato e tendente alla parificazione del controllo delle risorse tecnologiche.
Per le ragioni esposte, auspica la pronta ratifica dell'Accordo in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BUDIN (DS-U) si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge affinché si possa rendere operativo il finanziamento alla TWAS e alla IAP per l'anno 2004. A suo giudizio, infatti, si tratta di enti in grado di qualificare e rinsaldare la proiezione della politica estera italiana con effetti benefici anche sull'area culturale e scientifica di Trieste e dell'intero Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore MORSELLI (AN) manifesta perplessità sull'esatto ammontare del contributo erogato dall'Italia a favore della TWAS. Infatti nella relazione introduttiva, così come nella relazione del Governo al disegno di legge di ratifica risulta che le attività della TWAS sono finanziate con contributi che ammontano al 23 percento del bilancio della stessa TWAS. Pur dichiarandosi favorevole in via generale alla ratifica dell'Accordo, auspica che il Governo possa fornire gli opportuni chiarimenti sia sulla esatta incidenza del contributo italiano sul bilancio della citata Accademia, sia sul rapporto tra il contributo italiano e quello di altri paesi erogatori.

La relatrice BONFIETTI (DS-U) ribadisce l'auspicio ad una pronta ratifica dell'Accordo, ritenendo comunque utile un chiarimento del Governo sui dubbi prospettati dal senatore Morselli.

Il sottosegretario VENTUCCI, riservandosi di offrire gli opportuni chiarimenti sull'esatto ammontare in percentuale della partecipazione italiana al contributo della TWAS, auspica, comunque, che essa possa contare sul finanziamento italiano per l'anno 2004; tale obiettivo sarà raggiungibile solo provvedendo ad una pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2549) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame la senatrice BONFIETTI (DS-U) rilevando che la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 concerne il campo della veterinaria. In particolare lo scopo della Convenzione è di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari pubblici per prevenire la diffusione di malattie infettive degli animali allevati nei rispettivi territori e di facilitare, quindi, gli scambi commerciali di animali vivi e di prodotti animali e di origine animale tra l'Italia e la Repubblica tunisina.
La Convenzione si compone di un breve preambolo e di otto articoli; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una previsione delle spese derivanti dalla partecipazione di tre funzionari italiani alle riunioni della Commissione veterinaria mista istituita dall'articolo 6 della Convenzione, le cui riunioni sono previste almeno una volta l'anno alternativamente in Italia ed in Tunisia.
Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: con l'articolo uno si autorizza alla ratifica il Capo dello Stato, in base all'articolo due si dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione, infine gli articoli tre e quattro prevedono rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione della stessa in Gazzetta ufficiale. Alla luce di quanto osservato, e nel ribadire che la Convenzione risale al 1996, auspica una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI si unisce all'auspicio espresso dal relatore affinché si pervenga ad una pronta ratifica della Convenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.