GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005
486ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FEDERICI (FI) presenta ed illustra la proposta di parere che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Sulla proposta interviene il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale, pur dichiarando di condividere gran parte dei rilievi formulati dal relatore, alcuni dei quali recepiscono sue puntuali osservazioni, rileva come permangono ancora perplessità sull'impostazione complessiva dell'articolato, che non consentono di superare quelle riserve espresse nel corso della discussione, in particolare riferite alla materia disciplinare rispetto alle quali si registra la sostanziale riproposizione di una giurisdizione domestica. Preannuncia quindi un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore BOBBIO (AN) , dopo aver manifestato apprezzamento per l'insieme delle indicazioni espresse dal relatore nella sua proposta, invita a tener conto di due ulteriori osservazioni: la prima, riferita all'articolo 1, commi 3 e 4, suggerendo di dare preferenza alla dizione "competenze specifiche" in luogo di "competenze tecniche" da riconoscersi agli iscritti nelle Sezioni A e B per l'espletamento delle relative attività, in quanto la prima gli appare una espressione maggiormente aderente al riconoscimento della peculiare professionalità della categoria interessata; la seconda, di modifica del comma 1 dell'articolo 7, nel senso di elevare il numero degli iscritti previsto per l'istituzione dell'Ordine territoriale.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) , pur condividendo molti dei rilievi espressi dal relatore nella sua proposta di parere, esprime perplessità su quelle osservazioni che vanno nella direzione della riproposizione, in termini netti, di quella distinzione oggi esistente tra le due categorie di professionisti, rispettivamente iscritti nelle sezioni A e B dell'istituendo albo unico, in quanto nella sostanza depotenziano le indicazioni contenute nella delega che è chiara nel senso della unificazione degli ordini. Non si è poi voluto lasciare la definizione di molti aspetti della materia all'autonomia statutaria, come sarebbe stato invece auspicabile, attraverso previsioni ad hoc dirette a valorizzarne l'ambito di intervento. Manca inoltre la previsione di una qualsivoglia forma di coinvolgimento delle regioni che sarebbe stato astrattamente ipotizzabile e di particolare utilità. Esprime quindi perplessità sulla proposta di attribuire ai dottori commercialisti competenze in materia di levata dei protesti anche perché ritiene che non debba procedersi oltre nella direzione di un ampliamento delle riserve di attività, quanto piuttosto occorra spingere per una maggiore apertura del mercato in linea con il diritto comunitario, limitando le riserve di attività a pochi ambiti in considerazione della natura delle stesse e degli interessi coinvolti. Ritiene quindi si debba continuare ad assicurare tutela all'espressione "commercialista" in quanto ad essa si riconosce generalmente un significato univoco, potendosi altrimenti determinare abusi ed usurpazioni, e ritiene vada soppressa in quanto a rigore non pertinente la norma che fa riferimento alle varie classi di lauree specialistiche che potrebbe trovare altrove la sua considerazione.

Il senatore CALLEGARO (UDC) manifesta apprezzamento per la proposta di parere del relatore che ritiene condivisibile avendo la stessa richiamato l'attenzione sulle criticità più significative dello schema in titolo, come ad esempio l'innovazione costituita dal potere di sospensione cautelare ed il mancato rispetto del criterio di delega quanto alla disciplina del sistema di elezione dei Consigli dell'ordine.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) , pur dando atto al relatore di aver recepito molte delle sue osservazioni e pur manifestando apprezzamento per i rilievi espressi nella proposta di parere, ritiene che permangano le sue ragioni di contrarietà sul provvedimento che, realizzando l'unificazione in un unico ordine di professionisti che esercitano attività molto diverse che presuppongono a loro volta percorsi formativi differenziati, esprime una contraddizione intrinseca realizzando un "pasticcio che costituisce il prodotto di forti pulsioni corporative". Per tali ragioni preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene non accettabile il suggerimento contenuto nella lettera t) del punto 2 della proposta di parere illustrata dal relatore concernente l'attribuzione ai dottori commercialisti della levata del protesto di cambiali e di assegni bancari, nonché delle funzioni inerenti l'autentica degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione dei diritti di garanzia sui beni mobili iscritti in pubblici registri. La sua contrarietà a tale suggerimento è motivata sia da una non condivisione nel merito, ritenendo egli l'eventuale attribuzione delle funzioni considerate esorbitante dallo specifico delle attività professionali qui considerate, sia da una valutazione più generale di politica legislativa poiché il tema di una risistemazione organica nella normativa in materia di protesti è all'attenzione della Commissione in sede di esame dei disegni di legge nn. 1368 e 839.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) concorda con le considerazioni testé svolte dal presidente Antonino Caruso.

Il relatore FEDERICI (FI) si dichiara d'accordo con il presidente Antonino Caruso nel senso di eliminare dalla proposta di parere l'indicazione contenuta nella lettera t) del punto 2, mentre invece manifesta perplessità sul suggerimento formulato dal senatore Bobbio in merito all'articolo 1, commi 3 e 4.

Il sottosegretario GIULIANO, dopo aver ringraziato tutti i componenti della Commissione per il dibattito svoltosi, fa presente che il Governo terrà senz'altro conto e valuterà approfonditamente le osservazioni contenute nel parere che la Commissione si accinge a licenziare e ciò anche con specifico riferimento alla materia disciplinare e, in particolare, con riguardo al tema della sospensione cautelare su cui è stata più volte richiamata l'attenzione.
Da ultimo in merito al suggerimento avanzato dal senatore Bobbio in ordine ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 dello schema in esame, osserva che, pur essendo egli personalmente favorevole all'uso dell'espressione "competenza specifica", l'impiego dell'espressione "competenza tecnica" è il frutto di una precisa scelta al riguardo effettuata da parte del Consiglio dei Ministri.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, con il voto contrario del senatore ZANCAN (Verdi-Un) e con l'astensione dei senatori FASSONE (DS-U) e DALLA CHIESA (Mar-DL-U) , la Commissione conferisce mandato al relatore Federici a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini risultanti dalla proposta dal medesimo illustrata e tenendo conto delle ulteriori indicazioni emerse nel corso del dibattito odierno.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà luogo.
Avverte altresì che la sottocommissione pareri è ulteriormente convocata oggi pomeriggio alle ore 14,15 e che l'ordine del giorno della stessa sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2005, ove modificato e trasmesso dalla Camera dei deputati.


La seduta termina alle ore 9,35.


PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 507

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.


Innanzitutto la Commissione osserva, in conformità ai rilievi espressi dalla 1a Commissione permanente, che la delega conferita al Governo dalla legge n. 34 del 2005 non sembra autorizzare la riscrittura dell'intera disciplina degli ordini professionali in esame. In particolare, la regolamentazione delle incompatibilità, del segreto professionale, del potere disciplinare, e l'attribuzione di potestà regolamentari al Consiglio nazionale non sembrano rientrare tra gli oggetti della delega, ne si rinviene un'espressa delega al riordino o anche al solo coordinamento della materia in esame. Anche qualora si ritenesse che dall'unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali discenda implicitamente la delega a coordinare tra loro le disposizioni che attualmente regolano detti ordini professionali - interpretazione che sembra fatta propria dal Governo stando alla relazione di accompagnamento dello schema in titolo - è comunque indiscutibile che tale delega "implicita" non potrebbe che essere intesa in senso minimale. Al riguardo, e solo a titolo esemplificativo, si rappresenta che, invece, le disposizioni di cui agli articoli 4 (incompatibilità), 5 (obbligo del segreto professionale), 29 (attribuzioni del Consiglio nazionale) e 49 e seguenti (procedimento disciplinare) non si limitano a riprodurre e coordinare le disposizioni vigenti e intervenendo su di esse in modo incisivo vanno ben al di là dei limiti che sono propri di un intervento di coordinamento. Si richiama inoltre specificatamente l'attenzione sull'articolo 53 dello schema che - come peraltro esplicitamente espresso nella relazione di accompagnamento - introduce l'istituto della sospensione cautelare, non previsto nella legislazione vigente, in assenza di un espresso criterio direttivo nella citata legge n. 34.
Passando ad un esame più specifico delle disposizioni dello schema, la Commissione ritiene altresì di poter formulare i seguenti rilievi:

1) all'articolo 1, al comma 3 si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole "Sezione A Commercialisti" con le seguenti: "Sezione A Dottori commercialisti" e conseguentemente modificare gli articoli 9, 20, 25, 34,36,39 comma 1 e 2, 42, comma 3, 62,comma 1, 63, 64, 67 e 68, comma 4, in modo corrispondente;

2) all'articolo 1, al comma 3, dopo la lettera p), si propone di inserire le seguenti:
"q) la funzione di arbitro e di conciliatore nelle ipotesi disciplinate dal titolo V e VI del decreto legislativo 27 gennaio 2003, n. 5;
r) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura straordinaria, che non comportino modifiche di statuto;
s) le attestazioni, le dichiarazioni e le autentiche di firme nelle ipotesi di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 310, e successive modificazioni;
t) le funzioni di levata del protesto di cambiali e di assegni bancari, nonché le funzioni inerenti l'autentica degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione di diritti di garanzia sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
u) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B esperti contabili dell'albo";

3) si richiama l'attenzione sull'articolo 1, comma 4, lettera b) - che attribuisce, tra l'altro, agli iscritti della Sezione B Esperti contabili la competenza tecnica per l'espletamento dell'attività di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e di cura degli ulteriori adempimenti tributari - in quanto tale disposizione non appare conforme con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge delega, a norma del quale l'attribuzione di nuove competenze è consentita solo agli iscritti della sezione A dell'albo unico;

4) all'articolo 1, si propone di sostituire il comma 5 con i seguenti:
"5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuita dalla legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge che attribuiscono a soggetti diversi dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili lo svolgimento di attività indicate nei commi 1, 2, 3 e 4.";

5) all'articolo 2, al primo comma, si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole: "ragioniere commercialista" con le seguenti: "ragioniere e perito commerciale" e, conseguentemente, di modificare l'articolo 64, commi 11 e 12, nonché gli articoli 67, 68, comma 8, in modo corrispondente;

6) all'articolo 3, si suggerisce di sopprimere le parole: "sia del termine abbreviato "commercialista";

7) all'articolo 21 si propone di sostituire il comma 11 con il seguente: "Risulta eletto presidente il candidato della lista che riporta il maggior numero di voti. In base ai voti riportati vengono attribuiti ad ogni lista, con il sistema proporzionale, il numero di seggi spettanti e quindi eletti consiglieri i candidati che all'interno di ogni lista riportano il maggior numero di preferenze" e di sopprimere conseguentemente il comma 12. Si sottolinea che in mancanza di un intervento in questo senso si prospetta una palese violazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega che espressamente stabilisce che le modalità per la costituzione del consiglio nazionale e dei consigli locali devono essere definite nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività. Dovrebbero poi correlativamente essere modificate, con gli opportuni adeguamenti, le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 25;

8) con riferimento all'articolo 29, in tema di competenze del Consiglio nazionale in materia elettorale si invita ad effettuare un intervento di coordinamento della lettera l) con la disposizione di cui alla lettera p), modificando quest'ultima in senso conforme alla prima, in particolare con la previsione dell'approvazione dei regolamenti da parte del Ministro della giustizia;

9) all'articolo 34, al comma 6, si invita a valutare l'opportunità di sopprimere le parole: "o del collegio di provenienza";

10) l'articolo 41 andrebbe riformulato in quanto la disposizione in esso contenuta è evidentemente errata;

11) all'articolo 61, si invita a valutare l'opportunità di introdurre le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sopprimere le parole: "o in quello dei ragionieri e periti commerciali"
b) al comma 4 aggiungere, dopo le parole: ": l'anzianità della precedente iscrizione." le seguenti: "Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono compresi nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali sono iscritti in apposito Elenco ad esaurimento dell'Albo, conservando il titolo di ragioniere e perito commerciale.
c) al comma 6 sopprimere le parole: "Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
d) sopprimere il comma 7
e) sopprimere il comma 8

12) all'articolo 62 si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2;

13) all'articolo 64 si invita a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole "la carica di vice presidente è riservata ai ragionieri commercialisti della sezione A Commercialisti dell'albo" con le seguenti: " la carica di vice presidente è riservata ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito elenco ad esaurimento dell'Albo;
b) al comma 8, si suggerisce di valutare l'opportunità di sopprimere le parole: "eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici";

14) ancora all'articolo 64, coerentemente con quanto già osservato in tema di sistema elettorale, si propone di sopprimere il comma 15 e di sostituire il comma 16 con il seguente: "Risulta eletto presidente il candidato presidente delle lista che riposta il maggior numero di voti. In base ai voti riportati vengono attribuiti ad ogni lista, col sistema proporzionale, il numero dei seggi spettanti e quindi eletti consiglieri i candidati che all'interno di ogni lista riportano il maggior numero di preferenze.

15) all'articolo 65 si invita a valutare l'opportunità di sopprimere i commi 4, 5 e 6.


16) all'articolo 68 si invita a valutare l'opportunità di introdurre le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 sostituire la sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista con apposito elenco ad esaurimento dell'Albo col titolo di ragioniere e perito commerciale;
b) al comma 8 sostituire le parole "consiglieri ragionieri commercialisti" con le parole: "ragionieri e periti commerciali"; e sopprimere le parole: "eventualmente tra loro collegate a soli fini programmatici";
c) sostituire il comma 18 con il seguente: "Per la seconda elezione si applicano le norme già indicate per la prima elezione";
d) sostituire il comma 19 con il seguente: " In caso di collegamento ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista non si sommano i voti ottenuti dalla lista collegata.", poiché il collegamento è ai soli fini programmatici e non può incidere sui diritti elettorali;

17) ancora all'articolo 68, coerentemente con quanto già osservato in tema di sistema elettorale, si propone di sostituire il comma 21 con il seguente: Risulta eletto presidente il candidato presidente della lista che riporta il maggior numero di voti. In base ai voti riportati vengono attribuiti ad ogni lista, col sistema proporzionale, il numero dei seggi spettanti e quindi eletti consiglieri i candidati che all'interno di ogni lista riportano il maggior numero di preferenze.

18) all'articolo 75, al comma 4, si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole: "ripartiti in misura paritaria" con le seguenti: "ripartiti in misura proporzionale agli iscritti ai rispettivi albi nazionali";

- all'articolo 78 si invita a valutare l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2008 i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono riferiti agli iscritti della sezione A Dottori commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i richiami contenuti agli iscritti negli "albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" si intendono agli iscritti all'apposito Elenco ad esaurimento dell'Albo.


Alla luce delle considerazioni che precedono e fermi restando i suggerimenti formulati, la Commissione ritiene però, in conclusione, di dover sottolineare soprattutto l'esigenza di una riscrittura dello schema in titolo che si collochi, quanto agli aspetti non espressamente oggetto dei criteri di delega indicati negli articoli 3 e 6 della legge n. 34 del 2005, nei limiti di un intervento di coordinamento normativo da intendersi in modo assolutamente minimale, conformemente ai già ricordati rilievi svolti sul punto dalla 1a Commissione permanente. In questa prospettiva la Commissione ritiene indispensabile che, nell'ambito considerato, il legislatore delegato si limiti alla sola riproposizione delle disposizioni vigenti attenendosi il più possibile alla lettera delle medesime con le sole innovazioni ineludibilmente imposte da esigenze di coordinamento. Al riguardo, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle già ricordate previsioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), e all'articolo 53 dello schema che appaiono palesemente prive di qualsiasi copertura nella legge delega e concernono una materia estremamente delicata come quella disciplinare.
La Commissione richiama infine l'attenzione sull'importanza delle proposte modificative già prospettate e relative all'articolo 1, commi 4 e 5, e alle disposizioni concernenti il sistema elettorale sotto il profilo della proporzionalità e rappresentatività dello stesso, il cui recepimento sembra indispensabile per correggere previsioni che nella loro attuale formulazione si pongono obiettivamente in contrasto con la legge delega.