Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.53/10 (testo 2)
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 2, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.53/17 (testo 2)
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 3, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.53/25 (testo 2)
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 4, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.53/32 (testo 2)
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:
5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti: 3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati gidicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso; 3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno; 3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno; 3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli; 3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso; 4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno; 4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1 ) ed espletato nello stesso anno; 4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli; 4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestìto, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposilo corso dl formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano consegu to l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso. 7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno; 7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1 ) ed espletato nello stesso anno; 7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguilo l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso; 9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno. 9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno; 9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali;
e aggiungere dopo il numero 10) il seguente: 10-bis) l’esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.
2.53/204 (testo 2)
All’emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti.
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera o) dopo le parole: «a funzioni superiori» sono inserite le seguenti: «il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l), numero 10-bis)»; 2) alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); c) al comma 9, alla lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1)».