GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
442ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi del Vice Presidente
ZANCAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vitali.

La seduta inizia alle ore 20,25.


IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato a nome di tutti i commissari il benvenuto al senatore DONADI (Misto-IdV) che entra a far parte della Commissione, avverte che si continuerà nell'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.53 del Governo.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.53/10 che, a differenza di quanto potrebbe ritenersi ad una lettura non attenta della proposta emendativa, va nella medesima direzione indicata dal Governo con riferimento alla disciplina dei rapporti tra il Consiglio superiore della magistratura e la istituenda Scuola superiore della magistratura. L'obiettivo perseguito è quello di instaurare un legame più forte tra la Scuola ed il Consiglio, prevedendo che sia attribuita a quest'ultimo in via esclusiva la competenza a formulare il giudizio, sia pure tenendo conto degli elementi di valutazione offerti dalla Scuola. Si tratterebbe dunque di una diversa soluzione, pienamente rispettosa del dettato costituzionale in quanto farebbe salve le prerogative costituzionali del Consiglio superiore della magistratura, ma al tempo stesso confermerebbe l'apprezzabile novità costituita dall'istituzione della Scuola superiore della magistratura. Si eviterebbero così alcuni inconvenienti della proposta del Governo rispetto alla quale, in particolare, non vede con favore la posizione di imbarazzo nella quale potrebbe trovarsi in molti casi il Consiglio superiore che, a seguito della formulazione di un giudizio positivo della Scuola espresso con riferimento ad un magistrato, ritenesse di concludere per una differente valutazione preferendogli un altro candidato. In tal modo infatti, oltre a favorire possibili contenziosi, sarà difficile non riconoscere che, di fatto, si pongono in discussione le prerogative costituzionali del Consiglio. Al fine di apportare un miglioramento della proposta sotto il profilo meramente redazionale, modifica i subemendamenti 2.53/3, 2.53/10, 2.53/17 e 2.53/25 riformulandoli negli emendamenti 2.53/3 (testo 2), 2.53/10 (testo 2), 2.53/17 (testo 2), e 2.53/25 (testo 2).

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN(Verdi-Un), il quale, riferendosi all'emendamento 2.53 del Governo nella parte in cui fa riferimento al giudizio espresso dalla Scuola, chiede un chiarimento sulla portata della disposizione, per capire se dall'utilizzo della terminologia impiegata possa desumersi una diversa e maggiore incidenza di tale giudizio rispetto agli altri elementi valutativi portati all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura, quali ad esempio il parere espresso dai consigli giudiziari. Si tratterebbe di capire, in altri termini, se dall'utilizzo di espressioni differenti, possa derivarne in via interpretativa l'attribuzione di una diversa rilevanza ai pareri espressi da considerare per l'espressione del giudizio finale rimesso al Consiglio superiore della magistratura.

Seguono brevi interventi del PRESIDENTE - che evidenzia come l'obiettivo perseguito dal Governo sia stato semplicemente quello di far venir meno il carattere vincolante della valutazione espressa dalla istituenda Scuola in linea con i rilievi espressi dal Capo dello Stato - e del relatore BOBBIO(AN), il quale fa presente che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato soltanto a tener conto del giudizio della Scuola e che l'effetto della riforma sarà quello di fornire al Consiglio un ulteriore elemento di valutazione, quello offerto dalla scuola, rispetto a quanto oggi previsto. Resterebbe in ogni caso ferma la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura si discosti dal giudizio espresso dalla scuola, preferendo altro candidato, naturalmente offrendo adeguata motivazione della valutazione finale.

Ha quindi la parola il senatore DONADI (Misto-IdV), il quale dubita che la nuova formulazione proposta dal Governo con l'emendamento 2.53 possa consentire di superare i rilievi espressi dal Capo dello Stato. Il giudizio della Scuola infatti, così come delineato, esprimerà valutazioni analitiche e questo non potrà non avere effetti condizionanti per il Consiglio superiore della magistratura, determinando una compressione delle sue prerogative costituzionali. A diversa conclusione si sarebbe potuto pervenire qualora, con espressione diversa dal termine "giudizio", si fosse attribuita alla Scuola semplicemente il potere di predisporre schede di valutazione dei magistrati sulla base di parametri obiettivi, perché questo avrebbe lasciato intatto il potere decisionale del Consiglio superiore della magistratura offrendo al medesimo un mero supporto alla sua autonoma decisione. Non si tratta dunque di una semplice questione terminologica come potrebbe ritenersi prima facie, ma di una disposizione che indicando espressamente la formulazione di un "giudizio" non potrà non condizionare e conseguentemente ledere le legittime prerogative costituzionali del Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore BOBBIO (AN) evidenzia che il giudizio che la istituenda Scuola sarà chiamata a formulare costituirà semplicemente una valutazione delle attitudini del magistrato allo svolgimento delle nuove funzioni alle quali aspira; conseguentemente nega che al giudizio della Scuola possa attribuirsi quel carattere condizionante per il Consiglio superiore che il senatore Donadi infondatamente gli riconosce. L'attenzione della Scuola si incentrerà inoltre soltanto su alcuni profili tra i numerosi che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato ad esaminare nella formulazione del giudizio finale che ben potrà con adeguata motivazione anche giungere a una indicazione diversa da quella che potrebbe desumersi dal giudizio espresso dalla Scuola.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore DONADI (Misto-IdV) che, alla luce delle considerazioni svolte dal Relatore, si chiede perché non si prenda in alcun modo in considerazione la proposta di modificare l'emendamento del Governo sul punto, evitando l'utilizzazione del termine "giudizio" che alla luce delle osservazioni svolte potrebbe dar luogo ad incertezze interpretative e che potrebbe più opportunamente essere sostituito con l'altro "profilo".

Anche il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ribadisce le sue preoccupazioni con riferimento all'emendamento del Governo, ribadendo la necessità che solo il Consiglio superiore della magistratura e non altri sia chiamato ad esprimere un giudizio sul magistrato, sia pure sulla base di indicazioni ulteriori, come quelle fornite dalla Scuola.

Il RELATORE evidenzia la portata dell'innovazione che farà sì che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato ad una più attenta valutazione da motivarsi con riferimento alla progressione in carriera, in particolare nel caso in cui intenderà disattendere l'indicazione che potrà trarsi dal giudizio espresso dalla scuola.

Il PRESIDENTE osserva che se l'istituenda Scuola funzionerà nel modo indicato dovrebbero determinarsi meccanismi virtuosi che indurranno il Consiglio superiore della magistratura ad abbandonare prassi ben note che non portano certo a privilegiare in molti casi i migliori. Rileva inoltre che non è possibile ritenere che la Costituzione possa aver delineato un Consiglio superiore della magistratura come titolare di un potere arbitrario sulla materia della progressione in carriera, quanto piuttosto un organo chiamato ad operare in piena autonomia pur sempre nell'ambito dei legittimi parametri del corretto esercizio della discrezionalità tecnica.

Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (Verdi-Un) - che ritiene puntuali e condivisibili le osservazioni espresse dal senatore Donadi, - del senatore CIRAMI (UDC) - il quale fa presente che l'istituenda Scuola superiore della magistratura così come delineata nell'articolato in esame potrà a giusto titolo ritenersi una proiezione del Consiglio superiore in armonia con il dettato costituzionale - e del senatore DONADI (Misto-IdV) - che ribadisce le sue perplessità sul ruolo attribuito alla Scuola nel sistema delineato con la proposta del Governo - ed ancora del senatore ZANCAN, il quale sottolinea come il giudizio finale della Scuola non potrà non rivestire un ruolo determinante nei fatti e questo determinerà l'esautorazione del Consiglio dalle sue prerogative.

Dopo che a nome dei rispettivi Gruppi i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), DONADI (Misto-IdV) e ZANCAN (Verdi-Un) hanno dichiarato il voto contrario sul subemendamento 2.53/1, posto ai voti tale subemendamento è approvato. Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti subemendamenti riferiti ai paragrafi 1), 2), 3) e 4) della lettera a) dell'emendamento 2.53.

Il RELATORE modifica il subemendamento 2.53/32, riformulandolo nel subemendamento 2.53/32 (testo2) e con l'occasione richiama l'attenzione sulla novità costituita dalla previsione della validità temporanea attribuita al giudizio conseguito in esito alla frequenza del corso di formazione finalizzato alla progressione in carriera. Non è infatti opportuno riconoscere al giudizio una validità perpetua in quanto questo contrasterebbe con le finalità indicate dalla maggioranza, ma condivise anche dall'opposizione, circa l'esigenza di un sistema che assicuri magistrati tecnicamente preparati e di elevata professionalità.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 2.53/32 (testo 2), in quanto a tale proposta sono riproponibili quelle medesime perplessità già espresse con riguardo all'emendamento 2.53 del Governo, in particolare per il carattere di fatto determinante del giudizio di idoneità espresso dalla Scuola.

Anche il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull'emendamento, osservando che il sistema delineato dalla maggioranza non migliora certo la situazione attuale, trattandosi di un "meccanismo vessatorio che creerà sacche di inefficienza conseguenti al fatto che i magistrati saranno chiamati a partecipare a corsi ed a concorsi".

Il senatore DONADI (Misto-IdV) dichiara il voto contrario sul subemendamento 2.53/32 (testo 2), in quanto prevedere un percorso privilegiato per alcuni giudici attraverso il sistema dei concorsi e della frequenza di corsi determinerà nei fatti una svalorizzazione delle funzioni di base favorendo una corsa alla progressione in carriera che non risponde alle reali esigenze di funzionamento della macchina giudiziaria.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Governo il subemendamento 2.53/32 (testo 2) è approvato. Risultano conseguentemente preclusi i restanti subemendamenti relativi ai paragrafi da 5 a 28 incluso della lettera a) dell'emendamento 2.53.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.53/288, manifestando perplessità nei confronti della scelta del Governo di dare rilevanza come titoli ai provvedimenti adottati dal magistrato nello svolgimento delle proprie funzioni, in quanto questo non favorirà certo la produttività dei magistrati medesimi che saranno intenti a precostituire sentenze da valere come titoli, con motivazioni che per ampiezza e contenuto potrebbero non risultare in molti casi rispondenti alle caratteristiche e alla rilevanza del caso concreto.

Seguono brevi interventi del RELATORE e del senatore CENTARO (FI) i quali sottolineano come starà al Consiglio superiore della magistratura verificare, censurandole, le indubbie distorsioni evidenziate dal senatore ZANCAN(Verdi-Un), attribuendo valutazioni negative proprio ai casi sopra ricordati.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.53/200, ricordando con l'occasione le perplessità più volte espresse nel corso dell'esame sulla nuova configurazione dei consigli giudiziari. Richiama poi l'attenzione sui subemendamenti che intervengono sulla questione dell'attribuzione al ministro del potere di impugnativa delle delibere del Consiglio superiore della magistratura davanti a al giudice amministrativo.

Il presidente Antonino CARUSO osserva che il rilievo espresso dal Capo dello stato sul punto può ritenersi fondato ancorché derivante per lo più da una imprecisa formulazione della disposizione approvata dal Parlamento che non traduceva correttamente l'effettiva intenzione della maggioranza. Ritiene che al riguardo non siano fondate le perplessità sollevate anche con riferimento alla nuova proposta del Governo che invece correttamente distingue tra materia rispetto alla quale è configurabile un conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale e materia che invece potrà essere posta all'attenzione del giudice amministrativo innanzi al quale potranno essere prospettati quelli che sono i normali vizi dell'atto amministrativo. La portata innovativa della disposizione si sostanzia nell'attribuire anche al Ministro la legittimazione a ricorrere innanzi al giudice amministrativo come un qualsiasi altro controinteressato, non già lamentando il difetto del concerto o una valutazione difforme espressa in quella sede, ma, semplicemente, prospettando l'esistenza di uno dei classici vizi amministrativi dell'atto.

Rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore ZANCAN (Verdi-Un), il PRESIDENTE fa presente che la legittimazione riconosciuta al Ministro di adire il giudice amministrativo è autonoma e non adesiva ad un ricorso di un controinteressato dalle cui sorti dipenderebbe.

Seguono brevi interventi del relatore BOBBIO (AN) - il quale fa presente che la disposizione soddisfa l'interesse generale in base al quale agli incarichi direttivi devono accedere i migliori, facendo venir meno quelle prassi non commendevoli che caratterizzano l'attuale sistema - del senatore CIRAMI (UDC) - il quale osserva che l'innovazione "fa piazza pulita dei meccanismi di mercificazione correntizia all'interno del Consiglio superiore della magistratura" - e del PRESIDENTE, il quale sottolinea l'importanza dell'innovazione che contrasta prassi deplorevoli, lasciando, peraltro, come è ovvio, alla magistratura amministrativa la valutazione della legittimità degli atti del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sul subemendamento 2.53/187, in quanto attribuisce al Ministro un potere autonomo di impugnazione che appare senza precedenti ed in contrasto con il sistema che legittima al ricorso i controinteressati.

Il senatore DONADI (Misto-IdV) dichiara il voto di astensione sul subemendamento 2.53/187 in quanto ritiene le motivazioni espresse dal Presidente serie e in larga parte convincenti. Purtuttavia non si sente di dare una valutazione positiva al subemendamento in quanto nell'insieme esso realizza comunque uno svuotamento di poteri del Consiglio superiore della magistratura che non trova corrispondenza nel dettato costituzionale.

Posto ai voti, con il parere favorevole del GOVERNO, il subemendamento 2.53/187, è approvato.
Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti subemendamenti riferiti alla lettera a), paragrafo 30, dell'emendamento 2.53.

Il RELATORE modifica il subemendamento 2.53/204, riformulandolo nel subemendamento 2.53/204 (testo 2), osservando che la modificazione introdotta al n. 1 della lettera b) è strettamente correlata al subemendamento 2.53/32 (testo 2).

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ritira i subemendamenti 2.53/209, 2.53/212 e 2.53/215.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il suo voto contrario sul subemendamento 2.53/204 (testo 2), esprimendo perplessità per l'incidenza delle numerose verifiche di professionalità previste nel nuovo sistema sulla efficacia dell'attività giudiziaria.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto di astensione sul subemendamento in esame in quanto, pur permanendo irrisolto il problema dei rapporti tra Consiglio superiore della magistratura e la istituenda Scuola, è stato fatto uno sforzo apprezzabile per conformare il testo approvato dalle Camere, al dettato costituzionale in adesione ai rilievi espressi dal Capo dello Stato.

Anche il senatore DONADI(Misto-IdV), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto di astensione sul subemendamento 2.53/204 (testo 2).

Con il parere favorevole del Governo il subemendamento 2.53/204 (testo 2) è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i subemendamenti riferiti alle lettere b) e c) dell'emendamento 2.53 del Governo.

I senatori ZANCAN(Verdi-Un), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e DONADI(Misto-IdV), a nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il voto contrario sull'emendamento 2.53.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 2.53, come modificato, è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del disegno di legge, ad eccezione degli emendamenti 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.254, 2.255, 2.286, 2.362, 2.361, 2.365, 2.363, 2.364, 2.366, 2.376 e 2.375, del subemendamento 2.441/1 nonché degli emendamenti 2.441, 2.442, 2.443, 2.444, 2.445, 2. 447, 2.448, 2.446, 2.449, 2.453, 2.450, 2.454, 2.455, 2.456, 2.457, 2.458, 2.464, 2.463, 2.459, 2.462, 2.465, 2.466, 2.460, 2.461.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


La seduta termina alle ore 22,45.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/
bis
2.53/3 (testo 2)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

 

2.53/10 (testo 2)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 2, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

 

2.53/17 (testo 2)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 3, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

 

2.53/25 (testo 2)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 4, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

 

2.53/32 (testo 2)

Il Relatore

        All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:

        5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti:
        3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
            3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati gidicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera
f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

            3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
            3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
            3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
            3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
            3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
            3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
            3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

        4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
            4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera
f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

            4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
            4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
            4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1 ) ed espletato nello stesso anno;
            4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
            4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
            4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
            4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

        7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestìto, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
            7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera
f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposilo corso dl formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

            7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano consegu to l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso.
            7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
            7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1 ) ed espletato nello stesso anno;
            7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

        9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
            9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera
f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

            9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguilo l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
            9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno.
            9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
            9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali;

        e aggiungere dopo il numero 10) il seguente:
        10-
bis) l’esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.

 

2.53/204 (testo 2)

Il Relatore

        All’emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti.

            b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) alla lettera
o) dopo le parole: «a funzioni superiori» sono inserite le seguenti: «il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l), numero 10-bis)»;
                2) alla lettera
t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);
            
c) al comma 9, alla lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1)».