GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE 2003
265ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 20,50.
IN SEDE REFERENTE
(1296)
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità
(1050)
MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
(1226)
FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
(1258)
COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
(1259)
COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
(1260)
COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(1261)
COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
(1367)
FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
(1426)
CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
(1536)
ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.
Il senatore FASSONE dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo richiamando in primo luogo l'attenzione sul fatto che si sta discutendo della riforma dell'ordinamento giudiziario e non già di una legge qualsiasi e che anzi questa iniziativa per molti aspetti si può ritenere più importante della stessa riforma di un codice, in quanto si tratta di delineare per così dire il nuovo statuto della magistratura. A riprova della rilevanza della legge sull'ordinamento giudiziario, osserva come lo stesso legislatore costituente, alla VII disposizione transitoria della Carta fondamentale, si sia preoccupato di preannunciare un nuovo ordinamento giudiziario in armonia con i principi espressi dalla Costituzione. Deve ora constatarsi che nonostante siano passati più di cinquanta anni da allora, quella oggi all'attenzione del Parlamento non può ancora considerarsi una vera e propria riforma dell'ordinamento giudiziario quanto piuttosto una semplice novella di alcuni aspetti sia pure significativi della disciplina vigente. Si tratta comunque pur sempre di una legge che finisce per ridisegnare la figura del giudice e che come tale è destinata ad incidere e caratterizzare la magistratura, anche se purtroppo in modo negativo in quanto dall'articolato esce un modello di giudice che lascia sconfortati e che si può sintetizzare in quello del magistrato ambizioso e conformista. In proposito ricorda come nel corso dell'ultima seduta è stato inferto un ulteriore colpo al sistema che ha contribuito a delineare tale modello di giudice, riferendosi alle nuove previsioni in tema di illecito disciplinare ed in particolare alla configurazione quale illecito della cosiddetta interpretazione creativa.
Dà atto che l'iniziativa in esame presenta taluni aspetti positivi quali la riscrittura della disciplina del tirocinio, l'introduzione della figura dell'assistente del giudice, la previsione della scuola della magistratura - anche se in proposito vi è il fondato timore che la stessa possa essere un "lezionificio" - un nuovo assetto della responsabilità disciplinare, salvo alcuni aspetti che suscitano forti critiche già formulate ed alle quali il senatore Fassone fa rinvio.
Si sofferma quindi su quei punti dell'iniziativa che ritiene fortemente negativi e tali da connotare in senso fortemente critico il giudizio complessivo sull'intervento in esame. In primo luogo la previsione di concorsi separati per l'accesso alle funzioni giudicanti ed a quelle requirenti. Al riguardo il senatore Fassone si interroga su quali potranno essere quelle specifiche e diverse prove che caratterizzeranno l'accesso all'una o all'altra delle funzioni considerate, non riuscendo a pensare ad alcuna materia che non debba essere conosciuta anche da chi ambisce all'esercizio dell'altra funzione.
Ricorda poi che per l'articolo 106 della Costituzione il concorso ivi previsto è idoneo ad abilitare il magistrato allo svolgimento di tutte le funzioni che lo stesso potrà essere chiamato a svolgere e che al più sarebbe dato supporre la previsione di un ulteriore concorso per l'accesso a determinate funzioni, ma in ogni caso ben diversamente dal sistema delineato nell'articolato. Si tratta in realtà del primo passo significativo verso la separazione delle carriere.
Altro punto censurabile della riforma voluta dalla maggioranza è la nuova disciplina della progressione in carriera. E' pur vero - continua il senatore Fassone - che sussiste l'assoluta necessità di rivedere i filtri che si frappongono alla progressione in carriera dei magistrati e che sono espressi al momento dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 in quanto gli stessi si sono rivelati inefficaci alla luce dell'esperienza applicativa. In ogni caso però il sistema dei concorsi indicato dalla riforma della progressione in carriera non può ritenersi la soluzione adatta in quanto un concorso, secondo quella che è la normale accezione del termine, non può ritenersi uno strumento adeguato al fine, perchè tutto incentrato sulla verifica delle competenze tecniche del magistrato, già accertate in occasione dell'accesso in magistratura. Ed invece a rilevare sono altri aspetti che non vengono in alcun modo considerati e che il senatore Fassone indica, tra gli altri, nella tempestività nel rendere giustizia, nel tratto che il giudice deve adottare nel rapporto con le parti e tutti i soggetti che interagiscono con lo stesso e nella laboriosità.
Osserva come dalla riforma venga fuori un magistrato che, ove aspiri legittimamente a fare carriera, dovrà dedicare molto tempo allo studio per preparare concorsi che sono di tipo generalista, costretto quindi ad approfondire discipline che in molti casi non sarà chiamato ad applicare nella specifica esperienza professionale, con riflessi negativi sull'attività, specialmente in tutta una fase della professione che è di regola quella più feconda e che sarà invece interessata dallo svolgimento dei concorsi.
Pur ribadendo la necessità di rivedere l'attuale disciplina della progressione in carriera, il senatore Fassone constata come le soluzioni indicate dalla maggioranza non siano adeguate e la invita a riflettere su di esse prendendo in considerazione anche talune proposte alternative dal medesimo formulate in più occasioni e che si sostanziano nel sistema dei ruoli semiaperti la cui presumibile efficacia è testimoniata anche dai timori espressi in proposito da una parte della magistratura.
Altro punto sul quale formula accenti di forte criticità è quello della nuova riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, interrogandosi in particolare sulla correttezza delle nuove previsioni che consentono al capo dell'ufficio di procura di indirizzare le indagini del sostituto, pena il ritiro della delega, e chiedendosi se le nuove disposizioni non producano piuttosto inefficienze ed effetti di tipo burocratico, specialmente per le procure di medie o grandi dimensioni, riferendosi in particolare alla necessità di richiedere per molti atti il visto del capo dell'ufficio. Si tratta - continua il senatore Fassone - di una riforma micidiale che risponde ad un obiettivo ben preciso quale è quello di verticalizzare e gerarchizzare l'ufficio di procura, anche in considerazione dei criteri di nomina del capo dell'ufficio.
Altro aspetto critico è il sostanziale svuotamento delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura che ne risulta profondamente mutilato, aspetto questo che si pone in senso contrario alle chiare previsioni sul punto della Carta costituzionale.
Il senatore Fassone si chiede quindi perché si sia intervenuto così puntualmente nel ridefinire la composizione dei consigli giudiziari per poi non attribuire ad essi compiti adeguati alla nuova configurazione, constatandosi come essi finiranno per occuparsi prevalentemente di tabelle, per non parlare, da un diverso punto di vista, del forte impatto anche di ordine economico, derivante dall'elevato numero di commissioni di concorso da istituire.
Altro punto critico è quello delle norme proposte in materia disciplinare, sul quale rinvia alle valutazioni già espresse.
Negativo è poi il giudizio sul sistema delle riserve dei posti per l'accesso alle diverse funzioni in quanto eccessivamente rigido per cui è da prevedere con quasi certezza che esso darà luogo per due o tre anni a numerose vacanze.
Osserva infine che, pur riconoscendo - come già accennato - la presenza di alcune novità positive, il giudizio complessivo del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo non può che essere fortemente negativo in quanto gli obiettivi politici della riforma sopra ricordati non sono condivisibili e determinano, in concreto, una minore indipendenza dei giudici.
Interviene il senatore ZANCAN il quale dichiara il voto contrario del Gruppo Verdi e manifesta apprezzamento per le considerazioni del senatore Fassone anche perchè magistrato e quindi testimone diretto dei problemi e delle criticità che la riforma intenderebbe risolvere. Dal disegno complessivo dell'intervento in discussione esce la figura di un magistrato penoso, di un "burocrate piccolo piccolo", schiacciato da una carriera verticistica, preoccupato piu' a fare concorsi che a lavorare, assillato da minacce di provvedimenti disciplinari, vacillante nell'esercizio delle funzioni giudicanti e di contro del tutto privato di autonomia nello svolgimento di quelle requirenti.
Richiama quindi l'attenzione sul colpo finale inferto nel corso dell'ultima seduta quale è stato quello di configurare come illecito disciplinare l'interpretazione creativa con l'effetto di rendere il magistrato pavido ed ossequioso auspicando, in considerazione di tutto, che la riforma non entri mai in vigore.
Passa poi a considerare nel dettaglio i punti di maggiore criticità dell'articolato e osserva innanzitutto che con esso si è realizzata nei fatti la separazione delle carriere, che nuocerà all'esercizio in particolare della funzione requirente creando magistrati superpoliziotti. Altro aspetto fortemente discutibile è quello concernente il meccanismo degli esami ed il rilievo attribuito ai titoli in dette valutazioni. Si interroga su come si possa ancora attribuire tanta importanza ai fini della progressione in carriera a pubblicazioni e quant'altro riconducibile a concetto di titolo a discapito di altri criteri che non sono presi in considerazione, quali l'attività svolta. Del tutto sbagliata è poi la disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione in carriera che può dirsi contraria al decoro della magistratura medesima. Con la riforma della disciplina dei consigli giudiziari si è persa una grande occasione in quanto la soluzione adeguata sarebbe stata quella di attribuire ai consigli, maggiormente qualificati nella nuova composizione, la funzione di giudicare i magistrati ai fini della progressione di carriera. Quanto poi alla nuova disciplina dell'illecito disciplinare non si può non osservare criticamente come la maggioranza in tale materia abbia espresso il meglio di sè, con particolare riferimento alle limitazioni introdotte alla partecipazione dei magistrati ad iniziative in qualche modo collegabili a soggetti politici.
Interviene il sottosegretario VALENTINO per osservare brevemente come le limitazioni introdotte non esprimono una sfiducia nella magistratura o un disvalore dell'attività politica, in quanto si giustificano per il fatto che nello svolgimento dell'attività politica medesima si diviene parti, in contrasto con quella posizione di terzietà e di indipendenza che è propria della funzione dei giudici.
Riprende il senatore ZANCAN per ribadire come le citate disposizioni in realtà siano offensive per i magistrati poiché introducono presunzioni di parzialità non accettabili quando invece ben altre situazioni possono determinarle e andrebbero prese in considerazione, citando il caso di talune esperienze personali del magistrato che talora finiscono per condizionare il giudice nell'esercizio della giurisidizione. Quanto poi alla giurisprudenza creativa, la previsione di un illecito disciplinare in proposito riporta la magistratura indietro agli anni '60 quando ben difficilmente i giudici si discostavano dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione ed osserva come si possono ipotizzare incertezze applicative anche con riferimento ai quelli che saranno i rapporti tra i pronunciamenti di merito e di legittimità.
Altro aspetto censurabile riguarda la nuova organizzazione degli uffici di procura dalla quale in particolare deriva un sistema di sostituti deresponsabilizzati che dovranno avere l'assenso del capo per tutta un serie di provvedimenti, anche di scarso rilievo, da cui è dato ipotizzare la precostituzione di criteri standard e di parametri fissi di decisione che sono contrari ad una buona amministrazione della giustizia. Il senatore Zancan osserva poi che come avvocato non può non manifestare forti perplessità sulla nuova figura di pubblico ministero che esce dalla riforma che è nella sostanza quella di un burocrate dedito per lo più alla preparazione dei concorsi.
Ritorna quindi sul tema degli illeciti disciplinari per interrogarsi se anche per i giudici della Corte costituzionale sarà possibile ipotizzare l'illecito disciplinare di interpretazione creativa, riferendosi al cosiddetto diritto vivente elaborato in molti casi dalla Corte.
Conclude ribadendo la ferma contrarietà alla riforma voluta dalla maggioranza, che ritiene inoltre suscettibile di consentire ingerenze politiche nell'amministrazione della giustizia.
Il senatore TIRELLI dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.
Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.
La seduta termina alle ore 21,30.