GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDI' 23 LUGLIO 2003
252ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 252)
(
Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole
)
Riferisce alla Commissione il presidente Antonino CARUSO il quale ricorda che l'atto del Governo sottoposto al parere parlamentare provvede al riparto di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia a favore di enti, associazioni e fondazioni. Per la quasi totalità dell'importo, e più precisamente per un valore pari a 137 mila euro, il Ministro della giustizia ha individuato per l'anno 2003 quale ente destinatario del contributo il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, che riceve contributi statali per le sue attività ormai da molti anni.
Nella relazione sul bilancio per il 2002, allegate al documento in esame, sono enumerate le attività svolte da Centro relativamente a ricerche, consulenze scientifiche, all'organizzazione di convegni, incontri e dibattiti in materia giuridica, che giustificano la richiesta di contributi anche per l'anno in corso.
Il Presidente relatore sottolinea peraltro come, nel corso degli anni sia in qualche misura venuto meno il generale consenso che ha accompagnato questa istituzione fin dal suo nascere, anche per effetto di una sua spiccata caratterizzazione politica. Ritiene comunque di poter esprimere un parere favorevole sul documento in esame, avuto riguardo allo stanziamento iscritto in bilancio allo scopo e alle necessità gestionali del Centro per l'anno 2003, pur sottolineando che nello svolgimento delle sue attività, finanziate dallo Stato, esso dovrebbe garantire un maggior rispetto delle diverse aree culturali impegnate negli studi giuridici.
Interviene quindi il senatore DALLA CHIESA, il quale nel dichiarare il suo consenso alla proposta del Presidente, sottolinea come questa istituzione meriti il finanziamento per l'indubbio prestigio scientifico conquistato all'interno del mondo giuridico italiano.
Dopo un breve intervento del senatore ZANCAN - al quale replica il PRESIDENTE - sulle diverse fonti di finanziamento di analoghi Enti ed organismi, ha la parola il senatore FASSONE per sottolineare come l'unico parametro per valutare l'opportunità della concessione del finanziamento debba essere il valore del contributo dottrinario offerto dal Centro di Milano - contributo che egli ritiene di elevato livello scientifico - e non invece il gradimento che le iniziative del Centro incontrano presso le diverse forze politiche.
Dopo una breve replica del PRESIDENTE relatore, che precisa - tra l'altro - come in termini di utilizzo delle risorse a disposizione del Centro solo il 20 per cento di esse sia stato destinato alla produzione scientifica e la restante parte invece al funzionamento della struttura, lo stesso Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire in senso favorevole sul documento in titolo.
Conviene, all'unanimità, la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1296)
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità
(104)
MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze
(279)
PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma
(280)
PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta
(344)
BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
(347)
MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
(382)
VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
(385
) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto
(454)
GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa
(456)
GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
(502
) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona
(578)
FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino
(740)
CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca
(752)
VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
(771)
PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
(955)
MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
(970)
FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
(1050)
MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
(1051)
FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari
(1226)
FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
(1258)
COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
(1259)
COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
(1260)
COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(1261)
COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
(1279)
IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
(1300)
CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
(1367)
FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
(1411)
FASSONE
. -
Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
(1426)
CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
(1468)
CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo
(1493)
Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino
(1519)
CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia
(1555)
CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara
(1632)
CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo
(1536)
ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati
(1668)
CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce
(1710)
GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna
(1731)
CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta
(1765)
CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma
(1843)
MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta
(2172)
DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il senatore DALLA CHIESA illustra l'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo. La proposta origina da un'esigenza di chiarezza sul tema della distinzione delle funzioni giudicanti da quelle requirenti, rispetto alla quale il dibattito sin qui svolto ha dimostrato non esservi una pregiudiziale contrarietà da parte delle opposizioni. I dubbi nascono semmai dalle continue dichiarazioni di rappresentanti autorevoli del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio, sulla volontà di procedere nel corso dell'iter del provvedimento all'esame nella definizione legislativa di una netta separazione delle carriere. Diviene quindi necessario comprendere se il lavoro che dialetticamente la Commissione sta portando avanti da mesi, possa essere da un momento all'altro stravolto da una iniziativa governativa, finora solo annunciata.
L'oratore sottolinea quindi i maggiori punti critici dell'articolo che si intende sopprimere, mettendo in particolare rilievo la filosofia punitiva ad esso sottesa, nonchè il disposto della lettera c) relativa alla validità, per un periodo non superiore a tre anni, della idoneità conseguita per concorrere al conferimento di una funzione diversa.
Il senatore DALLA CHIESA illustra quindi il subemendamento 5.1000/1 volto a contrastare la eccessiva gerarchizzazione dell'azione del pubblico ministero, sottesa alla proposta contenuta nell'emendamento 5.1000, dalla quale potrebbero discendere possibili e non opportuni condizionamenti nella modalità di esercizio dell'azione penale.
Il senatore MARITATI, dichiara di voler aggiungere la propria firma al subemendamento 5.1000/1.
Il senatore DALLA CHIESA dichiara quindi di ritirare il subemendamento 5.1000/4 e illustra i subemendamenti 5.1000/6 - al quale aggiunge la propria firma il senatore MARITATI - e 5.1000/12 per i quali si richiama alle considerazioni già svolte, nonché i subemendamenti 5.1000/9 e 5.1000/10, in riferimento ai quali sottolinea di ritenere ingiustificata la previsione che gli atti d'ufficio che incidono sui diritti reali, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296
Art. 4.
4.51 (nuovo testo)
Il Governo
Sostituire la lettera
h)
con la seguente:
«
h)
prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera
l),
da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, dal Consiglio universitario nazionale, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione nel distretto, dal Consiglio dell’ordine del capoluogo del distretto, o nel quale rientra la maggior estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, e due nominati dal Consiglio regionale della Regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo Consiglio, nonchè da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;».
4.65 (nuovo testo)
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, alla lettera
n),
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e che i componenti non possano essere immediatamente confermati».
Art. 5.
5.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
5.1000/1
Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa
All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera
a).
5.1000/4
Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa
All’emendamento 5.1000, alla lettera
b),
sopprimere le parole:
«sulla base di criteri predeterminati».
5.1000/6
Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa
All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera
c).
5.1000/9
Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa
All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera
d).
5.1000/10
Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa
All’emendamento 5.1000, alla lettera
d),
sopprimere le parole:
«su diritti reali o».
5.1000/12
Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa
All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera
f).
5.1000
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)
Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b-
bis), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b)
prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;
c)
prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati devono attenersi nell’adempimento della delega;
d)
prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale;
e)
prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio venano attribuite impersonalmente allo stesso;
f)
prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera
a)
, acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la corte di cassazione;
g)
prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione oltre che nel caso di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, nei casi di reiterate violazioni di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali, e di poteri di coordinamento in caso di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circolari».