al testo del decreto-legge
Art. 1
Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Prima dell’articolo 1 è inserito il seguente:
(Direttive in materia di trasporto aereo e di sistema aeroportuale nazionale)
a) Garantisce il rispetto dei Regolamenti emanati dall’Unione Europea.
b) Fornisce direttive in materia di capacità del sistema aeroportuale nazionale e della circolazione aerea ed esercita il controllo su Assoclearance a cui è affidata l’assegnazione degli slots.. c) Definisce, su proposta dell’ENAC, sentiti i vettori aerei, la collocazione del sistema aeroportuale italiano nel sistema europeo. d) Sottopone all’approvazione del Governo il sistema tariffario nazionale predisposto da ENAC (diritti, tasse aeroportuali, di assistenza al volo in rotta e terminali) nel rispetto delle disposizioni emanate con la legge 537/1993 e vigila sulle tariffe commerciali. e) Partecipa alla definizione degli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo. f) Esegue l’istruttoria dei piani industriali predisposti dai singoli operatori del trasporto aereo. g) Fornisce al Governo il supporto in materia legislativa. h) Verifica la conformità delle convenzioni sottoscritte dall’ENAC con i gestori aeroportuali alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle nuove esigenze di regolamentazione del settore».
1.2
L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Vigilanza sulla fornitura delle infrastrutture, degli impianti aeroportuali, dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)
a) Provvede alla stipula delle concessioni di gestione aeroportuale e alla stipula delle relative convenzioni, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 01 della presente legge.
b) Determina, in coordinamento con ENAV le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, compresi quelli operativi di assistenza al volo, adeguati alle capacità dell’aeroporto, nel rispetto delle norme ICAO. c) Ha la responsabilità sulla funzionalità e l’efficienza operativa degli impianti luminosi aeroportuali, individuati nell’Annesso 14 delle norme ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso la fornitura diretta degli impianti e il relativo inserimento nei beni affidati in concessione alle società di gestione aeroportuale. d) Adotta il regolamento di aeroporto ed il piano di emergenza aeroportuale. e) Affida in concessione le gestioni aeroportuali nel rispetto delle norme vigenti. f) Esercita la vigilanza sulle Società concessionarie aeroportuali per il rispetto delle disposizioni contenute nelle relative convenzioni e sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, le relative sanzioni. g) Esercita le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di autorizzazioni e licenze in materia aeronautica, riferite a materiali e personale, ivi i servizi di navigazione aerea attribuiti ad ENAV s.p.a. h) Istituisce in ogni aeroporto il sistema di gestione sistematica dei rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo e a terra (nel seguito Safety Management System o SMS) e ne assicura l’esercizio. i) Istituisce negli aeroporti il sistema (nel seguito Apron Management Service o AMS) che controlla la circolazione dei mezzi aerei e dei mezzi di rampa che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti, al di fuori delle aree operative delle piste e dei raccordi, secondo i criteri definiti con ENAV s.p.a. con apposito atto d’intesa. j) Esercita i controlli degli aeromobili di uno stato estero sul territorio italiano, secondo le modalità stabilite nel programma europeo SAFA (Safety Assestment Foreing Aircraft) dell’ECAC (European Civil Aviation Conference). k) Approva i programmi di ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, predisposti dalle società di gestione e ne garantisce l’esecuzione. l) Sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, programmi per la realizzazione di infrastrutture di nuovi aeroporti e la modifica del ruolo di quelli esistenti che richiedono interventi finanziari dello Stato. m) Partecipa alle riunioni tecniche in sede ICAO ed in sede europea e alla definizione degli accordi bilaterali. n) Predispone il sistema tariffario nazionale (diritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale). o) Emette la carta dei Diritti del passeggero e ne sorveglia l’applicazione».
1.3
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e dopo le parole: «regolamento (CE) n. 552/2004» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004».
1.4
Fabris
All’articolo 1, comma 1, dopo le parole «in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea», sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004».
1.5
Veraldi, Zanda, Scalera
Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «ENAV s.p.a certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente certificato dall’E.N.A.C.».
Conseguentemente:
All’art. 3, comma 1, eliminare la lettera a).
1.0.1
Dopo l’articolo 1 inserire il seguente articolo:
(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
2. Sono riservati al Ministro:
a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell’aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;
b) l’adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l’allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali; c) l’adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l’utilizzo delle tecnologie satellitari; d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.); e) l’approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE; f) la definizione delle linee guida per l’assegnazione degli slot; g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l’approvazione delle relative convenzioni, nonché l’esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca; h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane.» i) l’indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell’aviazione civile; j) l’allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo; k) la verifica del rispetto dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.»
1.0.2
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
(Ente nazionale per l’aviazione civile)
a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a: 1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;
2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili; 3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva; 4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea; 5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti; 6) impianti, infrastrutture e sistemi per l’assistenza al volo; 7) servizio di radiomisure; 8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi; 9) infrazioni alla normativa sull’assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni; 10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali; 11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell’aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;
b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori: 1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;
2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;
c) l’espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità , relativamente all’attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell’aviazione civile e dell’industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;
d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività; e) l’istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali; f) l’esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell’aviazione civile e promozione dell’evoluzione tecnologica; g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell’aviazione civile; h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili; i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti; l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.
2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell’ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni: a) esercita il controllo sull’ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell’aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l’accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell’aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto; c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l’ottemperanza».
1.0.3
Dopo l’articolo 1 aggiungere i seguenti:
b) l’adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l’allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali; c) l’adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l’utilizzo delle tecnologie satellitari; d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa); e) l’approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE; f) la definizione delle linee guida per l’assegnazione degli slot; g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l’approvazione delle relative convenzioni, nonché l’esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca; h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane.» i) l’indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell’aviazione civile; j) l’allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo; k) la verifica del rispetto dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.
c) l’espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all’attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell’aviazione civile e dell’industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;
2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell’ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni: a) esercita il controllo sull’ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonche’ alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell’aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l’accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell’aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto; c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l’ottemperanza.
(Ente nazionale di assistenza al volo spa)
2. L’ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:
a) l’organizzazione e l’esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza; c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l’assistenza al volo; d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro; e) l’elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione; f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l’imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo; g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all’assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti; h) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.
(Gestioni aeroportuali)
2. Il gestore aeroportuale ha l’obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di: a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza; b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell’aeroporto; c) operare e mantenere l’aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali; d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell’aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all’interno della struttura.
3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale puo emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l’ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.
(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)
2. L’Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste. 3. L’Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all’adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2».
L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Fornitura dei servizi di navigazione aerea)
a) Esercita la funzione di istruzione, addestramento e aggiornamento del proprio personale.
b) Assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio navigazione e radar in rotta e terminale ai regolamenti tecnici internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo riferiti alla qualità e all’affidabilità dei segnali irradiati. c) Fornisce il sevizio di navigazione aerea e di traffico aereo sia in rotta che terminale utilizzando apparati e sistemi propri, incluse le radio e radar assistenze istallate negli aeroporti e poste al servizio delle procedure terminali, con l’esclusione degli impianti individuati dal comma 2 del precedente articolo 1 ed affidati ad ENAC. d) Ai fini di cui alla lettera b), assicura il servizio di radio misure riferito a tutti gli apparati e sistemi sia in rotta che terminali, svolgendolo in condizione di certificazione dell’ENAC e con la presenza di personale qualificato dell’ENAC stesso che attesti la qualità dei controlli eseguiti. e) Fornisce all’ENAC proposte per l’adeguamento delle tasse di sorvolo e terminali per la predisposizione del sistema tariffario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 13. f) Definisce accordi di programma con l’Aeronautica Militare relativi ai servizi di assistenza al volo in aeroporti promiscui, alla disciplina del traffico civile e militare, al servizio radio misure; g) Verifica, in coordinamento con ENAC, le procedure di avvicinamento e decollo che insistono su aree densamente abitate per rendere minimo l’impatto ambientale. h) Partecipa, in accordo con l’ENAC, alle attività di EURO CONTROL.
2. Tutte le attività di radio misure, anche quelle non effettuate direttamente da ENAV, devono essere realizzate in regime di certificazione ENAC e con la presenza di personale qualificato ENAC, secondo quanto stabilito alla lettera d) del precedente comma 1, tranne le attività di radio misure compiute direttamente dall’Aeronautica Militare».
2.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. ENAV s.p.a, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza: a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra;
b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali.»
2.3
Al comma 1 sopprimere le parole: «e previo raccordo con il gestore aeroportuale,».
2.4
Pedrini
Alla fine del comma 1, dopo la parola «piazzali.» aggiungere le seguenti: «Il servizio è assicurato »gate to gate« dall’ENAV.».
2.5
Sopprimere il comma 2.
2.6
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell’E.N.A.C., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili.».
2.7
Sopprimere il comma 3.
2.8
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’E.N.A.C., sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2».
2.9
«3. L’E.N.A.C., sentita ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, nonché gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2».
2.10
Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del gestore aeroportuale», inserire le seguenti: «e dell’ENAV S.p.A».
2.11
Al comma 3 sostituire le parole «di aeroporto» con «di scalo».
2.12
Sopprimere il comma 4.
2.13
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. ENAV s.p.a. fornisce tempestivamente notizie all’E.N.A.C. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull’area di movimento dell’aeromobile, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea».
2.14
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Tutte le funzioni autoritative all’interno dell’aeroporto sono riservate all’autorità periferica dell’ENAC, Direttore dell’aeroporto.».
2.15
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. L’E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l’imposizione delle relative servitù».
2.16
La rubrica dell’articolo 2 è così sostituita:
«Fornitura dei servizi di controllo di navigazione aerea in ambito aeroportuale».
2.0.1
Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:
(Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.)
b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza; c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l’assistenza al volo; d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro; e) l’elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione; f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l’imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo; g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all’assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti; h) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale».
2.0.2
2. Il gestore aeroportuale ha l’obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:
a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;
b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell’aeroporto; c) operare e mantenere l’aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali; d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell’aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all’interno della struttura.
3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale puo emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l’ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese».
2.0.3
2.0.4
2.0.5
2.0.6
2.0.7
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
(Delega al Governo per il riassetto del sistema dell’aviazione civile mediante emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione)
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati. 5. I decreti legislativi devono essere informati ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (di seguito denominata «convenzione di Chicago»), di cui alla legge 17 aprile 1956, n.561. 6. I decreti legislativi di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:
a) miglioramento del livello di sicurezza del trasporto aereo;
b) razionalizzazione dell’assetto normativo nel settore dell’aviazione civile; c) chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle relative responsabilità dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.
7. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi nelle materie sotto indicate: a) ricognizione dell’organizzazione nazionale dell’aviazione civile;
b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti; c) proprietà e gestione degli aeroporti, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; in particolare individuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli aeroporti di rilevanza nazionale quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato; differenziazione del regime della proprietà degli aeroporti dal regime del loro uso; affidamento della gestione totale degli aeroporti di rilevanza nazionale, previa sottoscrizione della relativa convenzione da parte dell’E.N.A.C. che vi provvede all’esito dell’apposita istruttoria, a società di capitali individuate mediante l’espletamento di procedure concorrenziali; definizione con contratto di programma degli investimenti, delle strategie e delle politiche di sviluppo dell’aeroporto e con contratto di servizio dei servizi resi dal gestore e dei relativi livelli di qualità; verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e attribuzione di potere sanzionatorio all’E.N.A.C. nei confronti dei gestori aeroportuali per inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela ambientale; previsione di un regime transitorio che garantisca agli attuali gestori, anche a titolo di precariato, il mantenimento e l’estensione della gestione secondo le disposizioni vigenti ed in particolare in conformità al regolamento attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; d) vincoli alla proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l’adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all’Annesso XIV ICAO; e) determinazione dei canoni di concessione, dei diritti e, ove previsto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programmazione e di agganciamento ai costi; parametrazione dei canoni concessori ai diritti aeroportuali; f) semplificazione del regime di controllo degli aeromobili alla partenza e all’arrivo e di esercizio delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi; in particolare previsione di un controllo a campione dell’E.N.A.C. sugli aeromobili su basi programmatiche nazionali e internazionali e del divieto obbligatorio di partenza degli aeromobili per motivi di sicurezza emersi durante il controllo effettuato; g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione».
2.0.8
(Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali)
2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l’E.N.A.C. in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge. 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’E.N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l’inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell’ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche. 4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all’E.N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci percento dell’importo complessivo dei diritti accertati per l’uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l’espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217».
2.0.9
(Le Società di gestione degli aeroporti)
a) Forniscono i servizi affidati in concessione, garantendo il piano rispetto dei Regolamento comunitari sulla liberalizzazione dei mercati, ed assumendone la totale responsabilità.
b) Garantiscono l’efficienza delle infrastrutture e degli impianti nel rispetto delle Norme vigenti nazionali, emanate dall’ENAC, ed internazionali ICAO. c) Forniscono supporto tecnico al Direttore dell’Aeroporto per l’esercizio della propria attività. d) Garantiscono con contabilità separata, l’impiego delle risorse finanziarie che le norme legislative hanno destinato ad interventi di ammodernamento degli aeroporti ed alla sicurezza del volo. e) Sottopongono all’approvazione dell’ENAC programmi per la prevenzione in materia di sicurezza (safety e security) dell’utente aeroportuale, delle installazioni aeroportuali e delle operazioni a terra, riferiti sia al passeggero che alle merci circolanti. f) Garantiscono la piena attuazione delle condizioni stabilite nella carta dei servizi. g) Assicurano l’esecuzione dei progetti finanziati dallo Stato in materia di infrastrutture ed impianti aeroportuali. h) Forniscono supporto al Direttore dell’Aeroporto per l’attuazione dei piani di emergenza aeroportuale. i) Forniscono i servizi specifici richiesti dai vettori, assumendone la responsabilità. j) Trasferiscono all’ENAC tutti i dati relativi per la statistica del traffico aereo. k) Gestiscono l’Apron Management Service preventivamente approvato dall’ENAC».
2.0.10
(L’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo)
a) Esegue inchieste tecniche su incidenti aerei e mancati incidenti.
b) Trasmette all’ENAC le raccomandazioni derivanti dall’inchiesta per il recepimento degli Enti competenti nelle rispettive materie; in caso di disaccordo la decisione finale è assunta dal Dipartimento della Navigazione Aerea. c) Fornisce annualmente al Dipartimento della Navigazione Aerea lo stato della sicurezza del trasporto aereo, derivante dall’analisi dell’attività svolta, indicando gli interventi regolamentari e/o legislativi riferiti ai sistemi ove sono apparse eventuali carenze».
2.0.11
(Esercizio della Vigilanza)
2.0.13
(Il Direttore dell’Aeroporto)
a) Assicura compiti e funzioni contemplati dal vigente codice della navigazione aerea.
b) E’ il garante, dei diritti dell’utente, stabiliti nella carta dei servizi. c) Segnala a tal fine all’ENAC eventuali inadempienze del gestore per l’applicazione delle relative sanzioni. d) Predispone il piano di emergenza aeroportuale e ne gestisce l’esecuzione, con il supporto della Società di gestione. e) Presiede il controllo operativo del Safety Management System (nel seguito Safety Management Control o SMC), nominando un proprio diretto collaboratore su proposta dalla Società di gestione e segnala all’ENAC le eventuali correzioni e/o integrazioni al sistema. f) Promuove indagini su eventi ripetuti che incidono sulla regolarità del servizio di trasporto aereo».
Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:
a) “Art. 801. Controllo degli aeromobili. 1. L’E.N.A.C. effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari gli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo ritenuti obbligatori dalla normativa vigente“. b) “Art. 802. Divieto di partenza. 1. L’E.N.A.C. vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall’articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle Autorità competenti che l’esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale“».
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
(Disposizioni attuative e finanziarie)
2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con quello dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
a) il nuovo piano organico dell’ENAC per assumere le nuove attribuzioni;
b) la ripartizione delle tasse di avvicinamento terminale tra ENAC ed ENAV s.p.a. per compensare il costo degli apparati e sistemi aeroportuali affidati ad ENAC e del relativo servizio attribuito ad ENAV s.p.a.; c) la composizione del Safety Management Control (SMC); d) la costituzione dell’Apron Management Service (AMS).
3. Il decreto ministeriale del comma 2 del presente articolo assicurerà l’invarianza della spesa determinando, sulla base del tariffario di ENAV s.p.a. e del regolamento (CE) n. 550/1004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione, certificazione e vigilanza inerenti alle funzioni trasferite ad ENAC.
4. Nella prima applicazione della presente legge l’ENAC è autorizzato ad assumere personale, dai ruoli pubblici e da quelli dell’ENAV, entro i limiti stabiliti nel decreto, di cui al comma 1, tramite concorso pubblico per titoli riferiti alla specifica conoscenza dei sistemi di controllo del traffico aereo e senza limitazione di età».
4.2
Al comma 2, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004».
4.3
Al comma 3, eliminare le parole: « In sede di prima applicazione e».
4.4
Al comma 3, sostituire le parole: «può avvalersi», con le seguenti: «si avvale».
4.5
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. In deroga all’art. 3, comma 53, legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero di 60 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l’ENAC nelle categorie e nei profili corrispondenti nonché il personale di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.
3-ter. I costi relativi all’attuazione del precedente comma sono a totale carico del bilancio dell’ENAC.».
4.6
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti».
4.7
«3-bis. In deroga all’art. 3, co. 53 L. 24 dicembre 2003 n. 350 per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell’Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente Poste Italiane attualmente in posizione di comando presso l’Enac.».
4.8
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, l’ENAC si avvale anche del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica e già in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale è inquadrato nel numero di 50 unità nei ruoli del personale dell’ENAC nelle categorie e nei profili corrispondenti.».
4.9
Greco, Guasti, Carrara
All’art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. In deroga all’art. 3, comma 53 legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003 e che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato con effetto immediato e nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili PI1, C1, B1 corrispondenti».
4.10
Viserta, Montino
«4. In deroga all’art. 3, comma 53 l. 24 dicembre 2003 n. 350 per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del personale dell’Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti.»
4.11
Meduri, Menardi
«4. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Enac alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del personale dell’Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti.»
4.0.1
Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
(Sanzioni)
2. Le sanzioni comminate alla Società aeroportuale, per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell’ENAC a norma del decreto legislativo 250/1997. 3. L’entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC che entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva il codice delle sanzioni. 4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’ENAC».
4.0.2
(Privatizzazione delle società di gestione aeroportuale)
2. I ricavi derivanti dalla privatizzazione delle quote di capitale pubblico delle Società di gestione dovranno essere destinati, entro l’aliquota minima dell’80% ad interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione dei rispettivi aeroporti, tenendo anche in considerazione la sicurezza del sistema, la protezione ambientale ed i collegamenti della struttura al territorio».
4.0.3
(Estensione delle convenzioni vigenti)
2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l’ENAC in data antecedente della presente legge. 3. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l’ENAC adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l’inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell’ambiente, provvedendo, ove del caso alle conseguenti integrazioni e modifiche. 4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all’ENAC il canone annuo nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo dei diritti accertati per l’uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l’eslpetamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999 recante il regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217».