ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005
363ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono i vice ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e Caldoro, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE
(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'Università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate. In particolare, la Commissione affari costituzionali, che si era già espressa positivamente sul testo del decreto-legge, ha espresso parere favorevole sul complesso degli emendamenti presentati. Il parere della Commissione bilancio pone invece tre condizioni sul testo (che il Presidente relatore dichiara di aver recepito con gli emendamenti 2.14, 4.2 e 8.1). Quanto agli emendamenti, la Commissione bilancio ne ha accantonati molteplici. Ha invece espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui seguenti: 1.8, 1.6, 1.7, 1.15, 1.13, 1.17, 1.14, 1.0.24, 1.0.18, 1.0.9, 2.3, 2.0.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 5.2, 5.19, 5.11, 5.22, 5.0.2, 5.0.9, 5.0.14, 5.0.19, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 7.7, 7.0.31, 7.0.28, 1.11, 1.18, 1.0.3, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.6, 1.0.23, 2.2, 2.0.3, 1.0.5, 5.15, 6.0.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 3.0.1, 5.23, 1.10, 1.0.7, 1.0.19, 1.0.11, 1.0.26, 2.6, 2.11, 2.9, 2.8, 2.10, 2.12, 3.1, 5.6, 5.7 e 5.0.6. La Commissione bilancio ha altresì posto due condizioni, rispettivamente, sugli emendamenti 3.14 e 5.12. In qualità di presentatore dell'emendamento 3.14, recepisce detta condizione presentando un nuovo testo dell'emendamento, che corregge altresì un errore contenuto nella precedente versione. Invita poi i presentatori degli emendamenti su elencati a ritirare le rispettive proposte; in caso contrario, il parere sarebbe evidentemente contrario. Per parte sua, ritira gli emendamenti 2.12, 2.11, 2.3, 2.0.1, 2.0.3, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.0.1, 5.2, 5.7, 5.22 e 7.0.31. Ritira altresì l' emendamento 7.17. Propone invece di accantonare gli emendamenti 1.18, 1.0.18, 1.0.26, in attesa di un chiarimento sulle motivazioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Quanto all'emendamento 1.0.23, ne presenta un nuovo testo che si augura possa incontrare il parere favorevole della Commissione bilancio.
Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Tit. 1 (riservandosi di presentare un emendamento di coordinamento al Titolo a conclusione delle votazioni sugli emendamenti), 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.0.10, 2.4, 2.7, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.14/1, 3.14/2, 3.14/3, 3.0.4, 5.12, 5.0.5, 6.1, 6.2, 6.11 (identico al 6.4 e al 6.9), 6.8, 6.7, 6.6, 6.3 (identico al 6.10), 6.13, 6.15, 6.17, 6.18, 6.19, 7.3, 7.5, 7.6, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.14 e 7.0.24/1.
Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.0.20 (analogo del resto all'1.0.17 a sua firma), 4.1, 5.21 e 5.18 (identici al 5.1 a sua firma), 5.4 (del resto assorbito nel caso dell'approvazione dell'emendamento 5.3 a sua firma), 5.17 e 5.20 (identici al 5.8 a sua firma), 5.10, 5.13 (a condizione che dopo le parole: "può essere destinato" siano inserite le seguenti: "anche in sovranumero", 5.0.4, 5.0.7, 5.0.23 (identico al 5.0.10), 5.0.22 (identico al 5.0.12), 5.0.21 (analogo al 5.0.13), 5.0.20, 6.12 (identico al 6.14 e al 6.16), 6.0.3, 6.0.14, 7.0.20 (analogo al 7.0.6), 7.0.21 (analogo al 7.0.7), 7.0.8, 7.0.12, 7.0.13 (a condizione che sia modificato nel senso di inserire, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", le parole: "ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"), 7.0.18, 7.0.19, 7.0.22, 7.0.24 e 7.0.29.
Quanto all'emendamento 1.9, suggerisce ai presentatori di trasformarlo in ordine del giorno in quanto il termine del 31 maggio 2005 appare addirittura eccessivo rispetto alla consueta tempistica dei bandi di concorso, tradizionalmente emanati ad aprile.
Si rimette indi al Governo sugli emendamenti 1.16, 1.12, 5.9, 5.23, 5.0.1 e 7.19.
Si riserva infine di esprimere il proprio orientamento sui restanti emendamenti, accantonati dalla Commissione bilancio, dopo l'espressione del parere da parte di quest'ultima.
Invita inoltre il Governo ad accogliere gli ordini del giorno nn. 0/3276/2/7ª e 0/3276/21/7ª. Si rimette invece al Governo sull'ordine del giorno n. 0/3276/3/7ª.
Avverte altresì che agli ordini del giorno ed agli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, sono state apportate alcune modifiche di carattere formale rispetto alla versione già pubblicata in allegato ai resoconti del 16 e 17 febbraio scorsi.

Sull'ordine del giorno n. 0/3276/2/7ª e sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge, esprime il parere del Governo il sottosegretario CALDORO, il quale accoglie anzitutto l'ordine del giorno. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.16, a condizione che la norma sia limitata all'anno 2005. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 1.12, 1.0.25 e 1.0.12. Esprime altresì rammarico per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'1.0.6, su cui il parere del Governo era invece favorevole. Quanto all'emendamento 1.0.23, esprime parere favorevole al nuovo testo presentato dal Presidente relatore. Sugli altri emendamenti, esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento Tit. 1, in attesa di verificare l'esito delle successive votazioni.

Respinge indi l'emendamento 1.1.

Sull'emendamento 1.2, il senatore MODICA (DS-U) chiede al Governo di motivare il parere contrario espresso, atteso che esso ripropone i contenuti di una lettera circolare recentemente emanata dallo stesso ministro Moratti.

Il sottosegretario CALDORO chiarisce che la contrarietà è dovuta all'inopportunità di irrigidire la procedura legificando una materia che risulta preferibile mantenere oggetto di atti amministrativi.

L'emendamento 1.2 è quindi posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.16, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) chiede al Governo di precisare in che modo intende limitare la portata della modifica all'anno 2005.

Il senatore VALDITARA (AN) ritiene che la limitazione richiesta dal Governo sia connessa al successivo emendamento 1.0.2 del Presidente relatore, che detta una diversa disciplina per la programmazione a decorrere dall'anno 2006. In tal senso, potrebbe essere disponibile ad accogliere il suggerimento del Governo.

Il senatore MODICA (DS-U) si dichiara favorevole alla versione originaria dell'emendamento 1.16, volta a preservare l'autonomia universitaria. Ritiene invece irragionevole la modifica suggerita dal Governo. L'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) non si riferisce infatti solo all'anno 2005, né la limitazione delle procedure di valutazione alla mera compatibilità finanziaria potrebbe riguardare il solo anno 2005. Qualora modificato secondo il suggerimento del Governo, l'emendamento 1.16 diventerebbe pertanto assai debole e finirebbe per non cogliere l'obiettivo originario.

Il senatore VALDITARA (AN) chiede al Governo di valutare la possibilità di mantenere l'emendamento 1.16 nella versione originaria.

Il sottosegretario CALDORO propone di accantonare l'emendamento per una ulteriore verifica.

Conviene la Commissione.

Il senatore BEVILACQUA (AN) dichiara comunque di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.16.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) ritira l'emendamento 1.8.

In sede di emendamento 1.3, il senatore MODICA (DS-U) chiede che esso sia accantonato, in attesa delle deliberazioni che la Commissione intenderà assumere in ordine all'emendamento 1.16. Trattandosi di proposta avente analoga finalità, si dichiara infatti disponibile a ritirarla, qualora fosse accolto l'emendamento 1.16 nella versione originaria.

Conviene la Commissione.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.4.

In sede di emendamento 1.9, il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) non accede all'invito del Presidente relatore a trasformarlo in ordine del giorno ed insiste per la sua votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 viene respinto.

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) ritira invece l'emendamento 1.10.

Sull'emendamento 1.5 il senatore MODICA (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che esso è volto a consentire l'aggiornamento annuale dei programmi triennali di fabbisogno del personale previsti dall'articolo 1, comma 105, della legge n. 311. Si tratta infatti di un'esigenza fondamentale, comune a tutte le fattispecie di piani pluriennali.

Il senatore VALDITARA (AN) invita il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso su tale emendamento, che sembrerebbe ragionevole.

Il sottosegretario CALDORO osserva che la possibilità di aggiornare i piani triennali è già sottesa all'emendamento 1.0.2 del Presidente relatore, che detta una nuova disciplina della programmazione a decorrere dal 2006. Invita pertanto il senatore Modica a ripresentare eventualmente l'emendamento 1.5 con riferimento alla proposta 1.0.2.

Il senatore MODICA (DS-U) manifesta perplessità, giudicando oscuro il rapporto fra la disciplina recata dall'emendamento 1.0.2 e quella di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) chiarisce che l'emendamento 1.0.2 detta una nuova disciplina a decorrere dal 2006. Le disposizioni recate dalla legge n. 311 devono pertanto intendersi superate a partire da quella data.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 viene respinto.

Il senatore MODICA (DS-U) esprime poi stupore per il parere contrario reso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.11. Quanto alla disposizione recata dall'emendamento 1.6, osserva infatti che essa riproduce il contenuto di una recente circolare ministeriale, che sarebbe pertanto illegittima in assenza di una corrispondente norma di livello legislativo. Non solo, ma la conferma della norma per l'anno 2005 è gia contenuta del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe". E' pertanto evidente l'esigenza di porre a regime la norma, come disposto dall'emendamento 1.6.
Quanto all'emendamento 1.7, esso riproduce una norma su cui la Commissione bilancio aveva già dato parere favorevole in occasione dell'ultima sessione di bilancio e che risolve il problema della sovrapposizione di due norme sulla medesima materia.
L'emendamento 1.11 reca infine idonea copertura finanziaria.

Il sottosegretario CALDORO conviene sulla ragionevolezza dell'emendamento 1.6, che il Governo sarebbe infatti disponibile ad accogliere. Resta tuttavia l'ostacolo del parere contrario della Commissione bilancio.
Quanto all'emendamento 1.7, ricorda che il Governo ebbe già modo di accogliere un ordine del giorno con cui si impegnava ad applicare in via interpretativa la norma più favorevole fra le due ricordate dal senatore Modica. Si rimette comunque alla Commissione sull'emendamento.

Il senatore FALCIER (FI) suggerisce di ritirare l'emendamento in questa sede ed adoperarsi affinché la Commissione bilancio riveda il proprio parere in vista dell'esame in Assemblea.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che, in Aula, l'approvazione di un emendamento con il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione richiede la maggioranza qualificata.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è approvato.

Il sottosegretario VENTUCCI mette in guardia dal rischio di un eventuale rinvio del provvedimento da parte del Capo dello Stato in caso di approvazione di norme prive di adeguata copertura finanziaria.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) si riserva di compiere un approfondimento prima dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 viene invece respinto.

Sull'emendamento 1.11 dichiara il proprio voto favorevole il senatore MODICA (DS-U), il quale ne raccomanda l'approvazione. L'emendamento, che mantiene a tre anni il periodo che il ricercatore deve attendere prima di essere confermato, è infatti volto ad evitare che il giudizio di conferma si riduca ad una farsa. Contestualmente, l'emendamento aumenta tuttavia la retribuzione del ricercatore non confermato, onde conseguire il medesimo risultato del testo governativo in termini di riconoscimento economico.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 viene respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 1.12.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) ritira l'emendamento 1.15.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.13, prende la parola il senatore MODICA (DS-U), il quale osserva che la riduzione da tre anni ad un anno del periodo previsto per la conferma in ruolo dei ricercatori, testè deliberato dalla Commissione, dovrebbe essere per coerenza estesa anche ai professori associati e agli ordinari.

Posto ai voti, l'emendamento 1.13 viene respinto.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore AGONI (LP), dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira l'emendamento 1.17.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.14.

Sull'emendamento 1.18 il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ribadisce l'intenzione di accantonarlo in attesa di chiarimenti sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Gli emendamenti 1.19 e 1.0.1 (e connessi 1.0.1/1 e 1.0.1/2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sull'emendamento 1.0.2 il senatore VALDITARA (AN) esprime un orientamento di massima favorevole. Tuttavia, dichiara che per esprimere il pieno consenso del suo Gruppo ritiene indispensabili alcune garanzie, con particolare riferimento alla tutela dell'autonomia universitaria in ordine al fabbisogno di personale nei settori scientifico-disciplinari. Propone pertanto di aggiungere, al comma 2, dopo le parole: "I programmi delle università di cui al comma 1" le altre: "fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari".

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) accoglie tale suggerimento e presenta conseguentemente l'emendamento 1.0.2 (nuovo testo), su cui il sottosegretario CALDORO si rimette alla Commissione.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo), prende la parola il senatore MODICA (DS-U), il quale ritiene che tale proposta abroghi inopinatamente la programmazione di sistema attualmente vigente nell'ordinamento universitario, superando in modo frettoloso la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore BARELLI (FI), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 1.0.7.

Anche l'emendamento 1.0.6 è ritirato dai proponenti.

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.10 e lo ritira, in considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo.

Quanto all'emendamento 1.0.23, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda di averne presentato un nuovo testo, che sarà inviato sollecitamente alla Commissione bilancio. Ne propone pertanto l'accantonamento in attesa del nuovo parere.

Conviene la Commissione.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 1.0.24.

L'emendamento 1.0.16 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 1.0.18 è accantonato in attesa di chiarimenti sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Sull'emendamento 1.0.25 (nuovo testo), il senatore VALDITARA (AN) conviene che esso risolva un problema spinoso. Al riguardo, ricorda di essersi fatto lui stesso promotore di idonea soluzione per i casi più drammatici. L'emendamento in questione tende tuttavia a sanare la generalità dei casi, in misura forse eccessiva. Chiede quindi al Presidente relatore di introdurre una condizione secondo cui l'inserimento in graduatoria sia limitato a coloro che abbiano svolto il triennio di incarico, onde evitare di favorire coloro che non avevano i requisiti previsti dalla legge.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara di non accogliere tale suggerimento, trattandosi di una norma che si rivolge ad un numero piuttosto esiguo di interessati, tanto più in una situazione di carenza di personale. Non solo, ma analoga disposizione era già stata inserita nel decreto-legge n. 280 del 2004, non convertito nei termini costituzionali per altri motivi.

Il senatore BEVILACQUA (AN) condivide la proposta del senatore Valditara.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.0.25 (nuovo testo), senza modifiche, con l'astensione del senatore VALDITARA (AN).

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) propone indi di accantonare l'emendamento 1.0.26 in attesa di conoscere i motivi del parere contrario della Commissione bilancio. Ricorda infatti che tale emendamento era volto a sanare la posizione di quanti non avevano fatto ricorso e che risulterebbero pertanto ulteriormente penalizzati dalla mancata approvazione dell'emendamento.

Conviene la Commissione.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U), dopo avervi apposto la propria firma, ritira gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.9.

Analogamente, i senatori BEVILACQUA (AN) e FALCIER (FI), dopo avervi apposto la propria firma, ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.0.13 e 1.0.14.

Gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.15 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore FALCIER (FI) ritira gli emendamenti 1.0.19 e 1.0.11.

Con riferimento all'emendamento 1.0.12, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ne presenta un nuovo testo, che mantiene il raddoppio del punteggio solo per l'insegnamento svolto nelle carceri.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime il pieno favore del Gruppo a tale emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.12 (nuovo testo) è approvato.

L'emendamento 1.0.4 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l'emendamento 1.0.17, confluendo sull'1.0.20 di analogo tenore.

Sull'emendamento 1.0.20 il senatore MODICA (DS-U) dichiara il proprio convinto voto contrario, sottolineando l'inopportunità di sopprimere la già esigua rappresentanza - negli organi degli ordini professionali - dei laureati triennali delle sezioni B.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.20 è accolto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro POSSA esprime parere del Governo sugli emendamenti presentati, associandosi a quello già manifestato dal Presidente relatore. Esprime tuttavia rammarico per il parere contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti 2.11, 2.3 e 2.0.1, su cui il parere del Governo era invece favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.0.2. Invita infine il presentatore dell'emendamento 2.10 a ritirarlo.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.1, respinge l'emendamento 2.4 ed approva l'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.5 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sull'emendamento 2.6, il senatore MODICA (DS-U) esprime rammarico per il parere contrario della Commissione bilancio. La rete di ricerca "Consortium GARR" è infatti una delle punte di eccellenza non solo nazionali, ma anche europee e financo mondiali, che non può tuttavia essere finanziata direttamente dallo Stato per un cavillo giuridico. Il problema è peraltro nei fatti superato attraverso un aggiramento della norma, che tuttavia prima o poi finirà sotto la scure della Corte dei conti. L'emendamento 2.6 si propone pertanto di risolvere la questione, consentendo al Ministero di finanziare legittimamente la rete, anziché illegittimamente. Ne raccomanda pertanto l'approvazione, tanto più che esso è del tutto privo di conseguenze di carattere finanziario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 è invece respinto, così come, con separata votazione, l'emendamento 2.7.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore CARRARA (FI) ritira gli emendamenti 2.2 e 2.9.

Analogamente, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 2.8.

L'emendamento 2.10 è invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 2.13 e 2.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e del relativo ordine del giorno.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime il parere del Governo, accogliendo l'ordine del giorno n. 1 ed associandosi al parere già reso dal Presidente relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.2 e approva gli emendamenti 3.3 (all'unanimità) e 3.4.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, i senatori BEVILACQUA (AN) e GABURRO (UDC) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.5 e 3.7.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.6.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l'emendamento 3.1.

Con separate votazioni la Commissione accoglie poi gli emendamenti 3.8 e 3.9.

Gli emendamenti 3.13, 3.10, 3.14 nuovo testo (e connessi 3.0.14/1, 3.0.14/2, 3.0.14/3 e 3.0.14/4), 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5 (nuovo testo) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore TESSITORE (DS-U) chiede al Presidente relatore di ritirare fin d'ora l'emendamento 3.0.5 (nuovo testo).

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara preferibile attendere il parere della Commissione bilancio e mantiene pertanto l'emendamento.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore AGONI (LP), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 3.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, su cui il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e del connesso ordine del giorno n. 0/3276/3/7ª.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara anzitutto di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3276/9/7ª, cui ha apposto la propria firma il senatore CARRARA (FI). Esprime indi parere conforme al Presidente relatore sugli emendamenti. Quanto in particolare al 5.9, esprime parere contrario. Esprime altresì parere negativo sul 5.0.1, in quanto comporta una deroga all'orario di lavoro solo per certe categorie di dipendenti regionali, creando disparità di trattamento.

Si passa alle votazioni.

La Commissione approva l'emendamento 5.21 (identico al 5.1 e al 5.18).

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore FALCIER (FI) ritira l'emendamento 5.19.

Gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore GABURRO (UDC), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 5.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.8 (identico al 5.17 e al 5.20).

In considerazione del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l'emendamento 5.9.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.10.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l'emendamento 5.11, riservandosi di ripresentarlo in Aula in una versione idonea a superare la contrarietà della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore GABURRO (UDC), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 5.12. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 5.13, che modifica secondo il suggerimento del Presidente relatore.

All'emendamento 5.13 (nuovo testo) aggiunge la propria firma anche il senatore FORLANI (UDC).

Posto ai voti, l'emendamento 5.13 (nuovo testo) è approvato.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l'emendamento 5.23.

Gli emendamenti 5.14 e 5.16 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 5.15 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore GABURRO (UDC), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 5.0.2.

L'emendamento 5.0.3 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.0.4.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi apposto al propria firma, ritira l'emendamento 5.0.5.

In considerazione del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l'emendamento 5.0.1.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore BEVILACQUA (AN) ritira gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.9.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.0.7.

L'emendamento 5.0.8 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sull'emendamento 5.0.23, il senatore MODICA (DS-U) dichiara il proprio voto contrario, ritenendo assai inopportuno che proprio il Governo voglia rendere inapplicabile alla Presidenza del Consiglio dei ministri la normativa generale sul pubblico impiego, rivendicando una totale libertà di scelta dei propri dirigenti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.23 (identico al 5.0.10) è approvato.

L'emendamento 5.0.11 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie poi gli emendamenti 5.0.22 (di tenore analogo al 5.0.12) e 5.0.21 (di tenore analogo al 5.0.13).

Gli emendamenti 5.0.14 e 5.0.19 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17 e 5.0.18 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione approva infine l'emendamento 5.0.20.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1 e 6.2.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, i senatori GABURRO (UDC) e BEVILACQUA (AN) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.4 e 6.3, nonché 6.9 e 6.10.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.11, 6.8, 6.7, 6.6 e 6.13.

La Commissione approva invece l'emendamento 6.12 (identico al 6.14 e 6.16).

Con separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 6.15, 6.17, 6.18 e 6.19.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) presenta un nuovo emendamento (6.21), in materia di risoluzione del contratto di appalto, che - posto ai voti - risulta accolto.

La Commissione accoglie altresì, con separate votazioni, gli emendamenti 6.20 (con conseguente preclusione del 6.5) e 6.0.3 (cui appone la propria firma il senatore GABURRO (UDC) ).

Gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.13 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 6.0.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), dopo avervi apposto la propria firma, ritira gli emendamenti 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11 e 6.0.12.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.0.14.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7, su cui il sottosegretario VENTUCCI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore. Quanto in particolare all'emendamento 7.19, esprime parere contrario.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.3, approva l'emendamento 7.1 e respinge gli emendamenti 7.5 e 7.6.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che l'emendamento 7.4 è stato ritirato dai proponenti.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore TESSITORE (DS-U), dopo avervi apposto la propria firma, ritira gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15.

Analogamente, il senatore GABURRO (UDC) ritira l'emendamento 7.7.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 7.2 e 7.18.

In considerazione del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l'emendamento 7.19.

Gli emendamenti 7.8, 7.16, 7.20, 7.0.1, 7.0.27 (identico al 7.0.2), 7.0.23 (identico al 7.0.3), 7.0.4 e 7.0.5 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con separate votazioni, la Commissione approva indi gli emendamenti 7.0.20 (di tenore analogo al 7.0.6), 7.0.21 (di tenore analogo al 7.0.7) e 7.0.8.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, i senatori AGONI (LP) e GABURRO (UDC), dopo avervi apposto la propria firma, ritirano rispettivamente gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10.

L'emendamento 7.0.11 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) propone altresì di accantonare l'emendamento 7.0.12, in quanto parzialmente coincidente con l'emendamento 5.0.8, accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

In assenza del proponente, il senatore CARRARA (FI) fa proprio l'emendamento 7.0.13, che riformula secondo l'indicazione del Presidente relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.13 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore CARRARA (FI) fa proprio anche l'emendamento 7.0.14 che tuttavia ritira, in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 7.0.15 (e connessi 7.0.15/1 e 7.0.15/2), 7.0.16 e 7.0.17 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione approva poi, con separate votazioni, gli emendamenti 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.22.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore CORTIANA (Verdi-Un) ritira il subemendamento 7.0.24/1.

La Commissione approva invece l'emendamento 7.0.24.

Gli emendamenti 7.0.25 e 7.0.26 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 7.0.28.

La Commissione approva invece l'emendamento 7.0.29, nonché - con separata votazione - l'emendamento 7.0.30.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 8, su cui il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 15 è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,15.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3276
(al testo del decreto-legge)

Art. 1
0/3276/2/7ª
VALDITARA, GABURRO

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

premesso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto la di sospendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso per ricercatori e professori universitari in attesa che le università presentino i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

per dare certezza al mondo universitario, che teme possa procrastinarsi per un tempo indefinito la sospensione delle procedure concorsuali con rischi evidenti per l'ordinato svolgimento della vita accademica,

impegna il Governo ad autorizzare la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale entro un mese dal ricevimento dei summenzionati programmi".
_____________

Tit. 1
MORO, BRIGNONE

Nel Titolo le parole: “per semplificare gli adempimenti relativi a” sono sostituite dalle seguenti: per modificare le”.
_____________

1.1
D’ANDREA, SOLIANI, MODICA, ACCIARINI

Sopprimere il comma 1.
_____________
1.2
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Ai fini della coerenza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 105, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle università strumenti e criteri omogenei per l'autovalutazione dei rispettivi programmi di fabbisogno del personale".
_____________

1.16
VALDITARA

Al comma 1, dopo le parole: "per la valutazione" inserire le seguenti: "di compatibilità finanziaria".
_____________

1.8
SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ferma restando la facoltà delle università di ricorrere alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente e alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale non docente, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.”
_____________

1.3
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La valutazione ha come oggetto esclusivo il controllo della compatibilità finanziaria del programma triennale di fabbisogno di personale con le risorse disponibili sul bilancio di ciascuna università e con il Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.”
_____________

1.4
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della valutazione sono comunque valide le procedure per l’assunzione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato deliberate dalle università nel rispetto del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza oneri per il bilancio dello Stato.”
_____________

1.9
D’ANDREA, SOLIANI, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Lo stesso Ministero rende note le proprie valutazioni entro il 31 maggio 2005.”
_____________

1.10
D’ANDREA, SOLIANI, Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dei programmi senza che il Ministero abbia espresso le proprie valutazioni, questi si intendono compatibili con le disponibilità finanziarie del Fondo di finanziamento ordinario.”
_____________

1.5
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-bis. Al comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “programmi triennali”, sono inserite le seguenti: “, aggiornabili annualmente,”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ” è inserita la seguente: “esclusivamente”.
_____________

1.6
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-bis. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole “Per l’anno 2004” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno 2004”.
_____________

1.7
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-bis. Nell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al comma 2 sono premesse le parole “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,”
_____________
1.11
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 al ricercatore universitario non confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe stipendiale della progressione economica del ricercatore universitario confermato. Conseguentemente è abrogato il terzo periodo dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.”

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole "€ 29.248.636", "€ 44.366.700", "€ 40.828.223" e "€ 16.247.604" rispettivamente con le seguenti:"€ 43.872.954 , "€ 66.550.050", " € 61.242.334" e "€ 24.371.406".
_____________

1.12
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole da “In attesa” fino a “delle università”.
_____________

1.15
D’ANDREA, SOLIANI, MODICA
Al comma 2, sostituire le parole: “di cui all'articolo 31" con le seguenti: "e per il personale docente di cui agli articoli 31 e 23".
_____________

1.13
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: “E’ parimenti ridotto ad un anno il periodo di tre anni previsto per la conferma in ruolo del professore associato e per il conseguimento dell’ordinariato da parte del professore straordinario. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.”
_____________

1.17
BRIGNONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “E’ ridotto inoltre ad un anno il periodo per il giudizio di conferma per i professori associati di cui all’articolo 23 del medesimo decreto n. 382 del 1980, risultati idonei nei concorsi espletati in data antecedente al 31 dicembre 2002, già chiamati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e valutati “a costo zero” dalle proprie università al momento della chiamata”.
_____________

1.14
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
“2-bis. I professori universitari di prima e seconda fascia che prendono servizio presso un’università provenendo direttamente dai ruoli dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche di altre università, sono inquadrati, ai fini sia giuridici che economici, rispettivamente, come professori ordinari e come professori associati confermati. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.”
_____________

1.18
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
“2-bis. L'incremento di risorse pari a € 8.811.000 previsto sul capitolo 1714 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2005, viene destinato alla parziale copertura delle assunzioni dei ricercatori delle università che siano risultati vincitori di concorso dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2004”
_____________

1.19
BRIGNONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente delle università, al personale, rimasto in servizio ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni o della legge n. 204 del 1992, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, il disposto dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 57 del 1987, convertito dalla legge n. 158 del 1987 e successive modificazioni. In particolare, a tale personale si applica, con uguale decorrenza, il disposto del comma 2 qualora ad essi sia stato attribuito quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.
_____________

1.0.1/1
MODICA

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: "7 per cento" con le seguenti: "2 per cento".
_____________

1.0.1/2
CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di spesa di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".
_____________

1.0.1
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Contributi per le università e gli istituti superiori non statali) - 1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il 2005, è incrementata del 7 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2005".
_____________

1.0.2
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Programmazione e valutazione delle Università) - 1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
2. I programmi delle università di cui al comma 1 sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
_____________

1.0.2 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Programmazione e valutazione delle Università) - 1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
_____________

1.0.7
BARELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Trattamento economico del personale universitario) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il trattamento economico del personale docente e ricercatore universitario in servizio presso le università degli studi statali e non statali, ferma restando la distinzione nelle qualifiche e fasce esistenti alla suddetta data, è onnicomprensivo ed è costituito da una componente fissa di base, relativa ad un unico regime di impegno, e da una componente accessoria graduata in relazione alla tipologia delle prestazioni qualitative e quantitative richieste dall'università. Le predette componenti sono utili ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della tredicesima mensilità.
2. La componente fissa di base è costituita dalla somma dello stipendio iniziale, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno aggiuntivo nelle misure in vigore alla data della presente legge per il regime di impegno a tempo pieno. Dalla suddetta data le classi di stipendio, gli aumenti periodici biennali nonché le classi dell'assegno aggiuntivo cessano di essere corrisposti. Il valore degli automatismi comunque in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
3. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 2 viene mantenuta al singolo docente o ricercatore anche in caso di passaggio di ruolo e di fascia della docenza sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte dell'assegno personale a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
4. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la retribuzione individuale di anzianità viene attribuita ad apposito fondo di ateneo per la retribuzione del trattamento economico accessorio e variabile. Il predetto fondo in prima applicazione è costituito dalle risorse afferenti agli appositi stanziamenti di bilancio dell'università, risultanti dal relativo conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005, afferenti all'erogazione al personale docente e ricercatore dei compensi per gli affidamenti e le supplenze e da quelle per i contratti e consulenze per l'attività didattica e di ricerca.
5. La componente accessoria del trattamento economico è definita da ciascuna università tenendo conto sia del livello di impegno didattico aggiuntivo nella didattica e nella ricerca, nonché nelle attività ritenute strategiche sulla base di appositi programmi pluriennali di attività sia dei risultati conseguiti rispetto a predeterminati obiettivi. A tale scopo le università, nell'ambito della propria autonomia e nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 4, provvedono alla graduazione dei rispettivi livelli funzionali di impegno sulla base di indirizzi di carattere generale, con indicazione, altresì, dei parametri e criteri per la valutazione dei programmi, definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.
6. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico nonché di quello dirigente delle università continua ad essere regolato contrattualmente ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
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1.0.6
TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis. (Anzianità pregressa dei ricercatori universitari) - 1. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, è riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino ad un massimo di 8 anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2005 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
_____________

1.0.10
CAVALLARO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Scuole di specializzazione) - 1. L'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, non si applica se il rettore dispone con decreto che coloro i quali hanno superato l'esame del secondo anno possono chiedere di conseguire il diploma ai soli fini previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 262, previa discussione di una dissertazione scritta. Restano ferme le norme stabilite dagli statuti delle università per il conseguimento del titolo di cui all'articolo 11, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."
_____________

1.0.23
ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali) - 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
________________

1.0.23 (nuovo testo)
ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali) - 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
________________

1.0.24
FAVARO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Disposizioni per l'alta formazione europea) - 1. Alla Scuola di ateneo per l'alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli, di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono affidate la promozione degli obiettivi del partenariato euro-mediterraneo e la disseminazione delle correlate informazioni attraverso l'attivazione e la partecipazione a reti per l'insegnamento a distanza e attraverso la realizzazione e il coordinamento di specifici progetti didattici e di ricerca.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Scuola resta abilitata ad integrare il proprio autonomo organico attraverso il trasferimento, per mobilità, di docenti e ricercatori, che ne facciano richiesta, strutturati nello stesso Ateneo, in altre università italiane e straniere, ed in istituzioni pubbliche di alta formazione e di ricerca e potrà espletare gli interventi di mobilità previsti dall'articolo 5 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. La Scuola è altresì autorizzata a costruire, con altri enti universitari e di ricerca, organismi euro-mediterranei di alta formazione e di insegnamento a distanza, a partecipare a programmi e presentare progetti comunitari, nazionali, e regionali, a svolgere ogni iniziativa pubblica e privata correlata all'area europea e mediterranea, a favorire la partecipazione di altri Atenei, italiani e stranieri, alle proprie iniziative".
_____________

1.0.16
MORRA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Istituto musicale di Ceglie Messapico) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile all'attuale personale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 141.000 annui, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
_________________

1.0.18
ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana) - 1. Per le esigenze dei corsi per stranieri, presso le università per stranieri di Perugia e di Siena è istituito il ruolo dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiani per non italofoni.
2. L'assunzione dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana può essere effettuata dalle università citate al comma 1, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a seguito di selezione pubblica riservata a laureati in possesso dei titoli specialistici definiti nei bandi.
3. I professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana sono assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato per un numero di ore annuo variabile da un minimo di 300 ad un massimo di 550 ore di didattica frontale.
4. I professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana possono altresì essere assunti per particolari esigenze temporanee, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un monte ore da determinare nel contratto stesso.
5. Lo stato giuridico dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università.
6. Il trattamento economico dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, sia a tempo indeterminato che determinato, è quello stabilito per i ricercatori dalla contrattazione collettiva specifica.
7. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 204 del 17 febbraio 1992, in servizio come figure ad esaurimento presso l'Università per Stranieri di Perugia, ed i docenti di italiano in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena sono ammessi nel ruolo dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con oneri a carico del bilancio delle università mantenendo lo stato giuridico ed economico in godimento.
8. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 7 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per i ricercatori".
________________

1.0.25 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Concorso riservato per dirigente scolastico) - 1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie".
________________

1.0.26 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Incarichi di presidenza) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza".
______________

1.0.3
TOGNI, MALABARBA, Tommaso SODANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Assunzione di presidi incaricati) - 1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio - oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all’insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)."
_____________

1.0.13
MAGNALBO', BONGIORNO

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Norme in materia di dirigenza scolastica) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p, Fondo per il funzionamento della Scuola di cui alle leggi n. 440 del 1997 e alla legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)."
_____________

1.0.14
FAVARO, FORLANI

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Assunzione di presidi incaricati) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio - oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerenti a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)."
_____________

1.0.5
BATTAFARANO

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Assunzione di presidi incaricati) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria, nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

1.0.9
CAVALLARO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art.1-bis. (Assunzione di presidi incaricati) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio - oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
_____________

1.0.8
SCARABOSIO, EUFEMI, JERVOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Assunzione di dirigenti scolastici) - 1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2001 - quarta serie speciale - che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni 2005-2006. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 447".
____________

1.0.15
SODANO, BOREA

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1 bis. (Assunzione di idonei al concorso per dirigenti scolastici) - 1. Il personale che ha partecipato al corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sia esso in possesso di tutti i requisiti ma che non sia stato assunto con incarico a tempo indeterminato per insufficienza di posti disponibili, sia esso inserito con riserva, ma che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso. suddetto e che risulti collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente ad esaurimento, per fasce secondo gli anni di incarico svolto, con rapporto a tempo indeterminato a partire dall' anno scolastico 2005-2006.
2. Le assunzioni di cui al presente articolo sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 447".
_____________

1.0.19
SODANO, FALCIER, GABURRO, BOREA, SALZANO

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1 bis. (Assunzione di idonei al concorso per dirigenti scolastici) - 1. I presidi incaricati che hanno partecipato al corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, siano essi in possesso di tutti i requisiti ma che non sono stati assunti con incarico a tempo indeterminato per insufficienza di posti disponibili, siano essi inseriti con riserva, ma che abbiano comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso. suddetto e che risultino collocati nelle graduatorie finali del concorso medesimo, sono assunti gradualmente ad esaurimento, per fasce secondo gli anni di incarico svolto, con rapporto a tempo indeterminato a partire dall' anno scolastico 2005-2006.
2. Termine, modalità e criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
______________

1.0.11
FALCIER, FAVARO, MAGNALBO', EUFEMI, JERVOLINO, BEVILACQUA

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 1- bis. (Assunzione di dirigenti scolastici) - 1. Le assunzioni dei dirigenti scolastici hanno luogo, dal 1° settembre 2005 per il 50 per cento dei posti disponibili tramite il corso-concorso ordinario di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il restante 50 per cento attingendo da apposite graduatorie permanenti regionali, distinte per i diversi ordini e gradi di scuole.
2. Nelle graduatorie di cui al comma 1 sono inseriti a domanda:
a) in una prima fascia, coloro che, possedendo i requisiti richiesti dal bando, abbiano conseguito l'idoneità al corso-concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100, del 20 dicembre 2002, e non si siano collocati utilmente nelle graduatorie per insufficienza dei posti disponibili;
b) in una seconda fascia, subordinatamente alla progressiva maturazione del requisito di aver ricoperto per almeno un triennio le funzioni di dirigente scolastico:
1. coloro che, essendo stati ammessi con riserva al corso-concorso riservato di cui alla lettera a), abbiano conseguito l'idoneità risultando collocati nelle graduatorie finali del concorso medesimo;
2. coloro che risultino idonei nel corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 94, del 26 novembre 2004.
3. La seconda fascia, di cui al comma 2, lettera b), è suddivisa in scaglioni corrispondenti all'anno scolastico in cui gli aspiranti hanno conseguito o conseguiranno il requisito di aver ricoperto per un triennio le funzioni di dirigente scolastico. All'interno di ciascuna fascia e scaglione, gli aspiranti sono ordinati a seconda del punteggio conseguito al termine del corso-concorso cui hanno partecipato. Ai fini della copertura dei posti disponibili, si fa ricorso alla seconda fascia solo dopo l'esaurimento della prima. Nell'ambito della seconda fascia, hanno priorità gli scaglioni corrispondenti ad anni scolastici antecedenti.
4. Ai fini della costituzione delle graduatorie, sono ammessi di diritto, per il conseguimento esclusivo dell'idoneità, al corso-concorso di cui al comma 2, lettera b), numero 2), partecipando esclusivamente alle prove orali, come prova di ammissione, al periodo di formazione e all'esame finale:
a) coloro che, privi dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, li abbiano maturati nell'anno scolastico 2002-2003;
b) coloro che abbiano comunque ottenuto almeno un incarico di presidenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Il personale di cui al comma 4, lettera b), ha diritto alla conferma dell'incarico di dirigente scolastico fino all'espletamento del concorso.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, in sede di prima applicazione le graduatorie sono destinate alla copertura dei posti rimasti vacanti nei diversi ambiti regionali dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di cui al comma 2, lettera a).
7. Termini, modalità e criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
_____________

1.0.12
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di montagna) - 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), è abrogata la lettera h)".
_____________

1.0.12 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di montagna) - 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), la lettera h) è sostituita dalla seguente:
'h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;'".
_____________

1.0.4
BRIGNONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Integrazione delle persone handicappate) - 1. Per le finalità della legge 28 gennaio 1999, n. 17, ad integrazione delle risorse di cui all’articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".
_____________

1.0.17
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Riforma dell'ordinamento delle professioni) - 1. Al fine di consentire il completamento della riforma dell'ordinamento delle professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dai relativi decreti attuativi, con il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, il Governo provvede - entro il termine di scadenza degli organi professionali fissato al 30 giugno 2005 - ad uniformare e semplificare le procedure elettorali, assicurando la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i con consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali".
_____________

1.0.20
Il GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. (Organi di ordini professionali) - 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali".
________________
Art. 2

2.1
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "Sincrotone" con la seguente: "Sincrotrone".
_____________

2.4
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sopprimere il comma 2.
_____________

2.14
ASCIUTTI, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: "non inferiore a" con le seguenti: "pari a ".
_____________

2.5
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: “Tale fondo è conseguentemente incrementato di 14 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”
_____________

2.6
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2-bis. Ai fini del contributo ordinario di funzionamento il "Consortium GARR", soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, costituito dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall’Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall’articolo 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.”
_____________

2.12
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
“2-bis. Ai fini dell’adempimento del processo di valutazione dei risultati della ricerca svolto dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le risorse finanziarie determinate a carico dei soggetti pubblici e privati di cui alla lettera c) dell’articolo 1 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 dicembre 2003 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito capitolo dello stato di previsione del MIUR.”
__________________

2.7
MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sopprimere il comma 3.
_____________

2.2
CARRARA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
"3-bis. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree montane, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2005-2007 la spesa di un milione di euro annui.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede:
a) quanto a un milione di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
b) quanto a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fIni del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca".
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2.11
ASCIUTTI, relatore

Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-bis. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se le relative convenzioni sono scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a definire con i predetti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla scadenza delle convenzioni medesime per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari almeno al 20 per cento."
________________

2.9
CARRARA, BIANCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti abilitati in forza di convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.”
_____________

2.8
FAVARO

Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-bis. Le convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, alla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all’originaria durata contrattuale pari a 5 anni, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 3 per cento".
_____________

2.3
ASCIUTTI, relatore

Aggiungere in fine i seguenti commi:
"3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'd) provvede alla organizzazione e gestione, in un sistema unico ed integrato, delle reti di monitoraggio sismologico e vulcanologico del territorio nazionale';
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'e) provvede alla ricostituzione del Gruppo nazionale per la vulcanologia e del Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti definendone i compiti e l'assetto organizzativo. La loro attività è definita in sede di predisposizione del piano triennale di cui all'articolo 4. Gli aspetti finanziari sono definiti in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione';
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Le attività di cui alle lettere a), limitatamente alla valutazione del rischio e della pericolosità sismica e vulcanica, nonché c), d) ed e) del comma 1 sono svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, determinati in sede di predisposizione del piano triennale di cui all'articolo 4, sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile e corrisposti all'INGV all'inizio di ciascun esercizio finanziario secondo modalità stabilite d'intesa tra l'INGV, lo stesso Dipartimento ed il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
3-ter. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:
'5. E' costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da sei membri di cui tre designati dal presidente dell'ente tra esperti italiani e stranieri di fama internazionale con particolare esperienza nei campi di attività dell'Istituto, due eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Ente, uno designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane tra professori universitari e ricercatori nei settori scientifico - disciplinari di geofisica e vulcanologia. Il comitato di consulenza scientifica è nominato con deliberazione del consiglio direttivo ed è presieduto dal presidente dell'ente'.
3-quater. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:
'1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127: articolo 3, comma 1, lettere e), i), m), n), o), p); articolo 17; articolo 18; articolo 20; articolo 21 commi 1, 2, 3 e 4; articolo 22, comma 1."
3-quinquies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'INGV provvederà, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, all'adeguamento dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381".
_______________

2.10
CASTAGNETTI

Aggiungere infine il seguente comma:
"3-bis. I geofisici straordinari, ordinari e associati, e i ricercatori geofisici appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, possono optare per l'inquadramento nei corrispondenti profili di dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, primo ricercatore o primo tecnologo e ricercatore o tecnologo; in tale ipotesi verrà loro riconosciuto, nel nuovo profilo, un trattamento economico complessivo corrispondente a quello in godimento".
_____________

2.13
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: "il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchè l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia".
_____________

2.0.1
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis (Assunzioni di personale di ricerca) - 1. Al fine di favorire l'immissione di giovani ricercatori nel settore della ricerca pubblica anche per rafforzare il ruolo nella promozione della competitività delle imprese, le istituzioni e gli enti di ricerca potranno procedere, entro il 31 ottobre 2005, alle assunzioni di personale di ricerca, a condizione che gli oneri trovino copertura finanziaria nelle proprie disponibilità di bilancio.
2. La rideterminazione organica di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dovrà realizzarsi successivamente alla data indicata al comma 1".
_____________

2.0.2
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis. (Contributo all'Azienda ospedaliera ospedali civici riuniti ) - 1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del cordone ombelicale dell'Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
_____________

2.0.3
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis. (Centro nazionale di Adroterapia Oncologica e Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia) - 1. Per le spese di compLetamento delle dotazioni strutturali e tecnologiche del Centro nazionale di Adroterapia Oncologica, di cui all'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e al decreto 1° marzo 2001 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005.
2. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), nonché per l'acquisto di attrezzature e strumenti, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
_____________

Art. 3

0/3276/1/7ª
ASCIUTTI

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

considerato che

il Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alla crescita di interesse per l'Arte contemporanea in Italia, ha da tempo istituito il DARC (Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanea) che ha attivato significative esperienze territoriali con il "Patto per l'arte contemporanea" attraverso convenzioni che coinvolgono Stato, regioni ed enti locali al fine di promuovere politiche attive nel settore, anche in applicazione di quanto sancito nel 2003 in sede di Conferenza Unificata Stato- regioni - province autonome, comuni e comunità montane,

l'Umbria è dotata di un efficiente Sistema museale regionale e che esistono importanti realtà pubbliche e private nel settore dell'arte contemporanea quali il Museo Burri e la Fondazione Palazzo Albizzini a Città di Castello, nelle due sedi di Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del tabacco, il Flash Art Museum a Trevi, la Galleria Civica d'Arte Moderna a Spoleto, il Palazzo Penna a Perugia con le raccolte del futurista Gerardo Dottori e le Lavagne di Joseph Beuys, la raccolta comunale del Comune di Terni, il Museo Emilio Greco di Orvieto, le attività espositive del Centro Espositivo Rocca Paolina della Provincia di Perugia e Spello, oltre ad altre realtà; senza dimenticare l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, una delle più artiche in Italia, e di numerosi Istituti d'Arte

in occasione di un convegno organizzato a Città di Castello nel maggio di quest'anno, dalla Fondazione Palazzo Albizzini e dalla Soprintendenza regionale è stato impostato il progetto di un "Patto per l'arte contemporanea in Umbria" con la partecipazione di rappresentanti del Ministero, della regione, del comune e di varie altre realtà pubbliche e private, progetto che tutte le istituzioni presenti hanno dichiarato di voler sviluppare e sostenere

vista la proposta del Comune di Città di Castello che, riassumendo le volontà espresse in sede di detto convegno, ha individuato le linee per creare un Laboratorio sperimentale per l'arte contemporanea in Umbria, realizzando un Centro di documentazione delle arti contemporanee, al quale concorrano il pubblico e il privato, e in particolare la Fondazione Palazzo Albizzini - Museo Burri che, con la sua esperienza, potrebbe fungere da soggetto aggregatore e coordinatore dell'iniziativa che si svilupperebbe anche nella direzione di mettere in rete le iniziative esistenti e svilupparne delle nuove, anche di carattere espositivo

considerato inoltre che

il Centro di documentazione delle arti contemporanee in Umbria svolgerebbe attività di documentazione in generale sull'arte contemporanea a livello internazionale, con bibliomediateca ed una emeroteca specializzate, oggi inesistenti nella regione, di conservazione degli archivi degli artisti umbri, di raccolta dei materiali a stampa riguardanti l'arte contemporanea in Umbria creando una vera e propria banca dati, di coordinamento e promozione di tutte le iniziative nel settore

detta iniziativa in via dì progettazione presuppone la disponibilità dì una struttura idonea ad ospitare uffici, sale di lettura e consultazione, spazi per depositi bibliotecari ed anche per esposizioni temporanee e che le istituzioni locali e regionali potrebbero assicurare le risorse finanziarie necessarie per la gestione del Centro,

a Città di Castello esiste un antico e prestigioso immobile rinascimentale, che ben si presterebbe alle finalità della creazione del Centro di documentazione delle arti contemporanee in Umbria

impegna il Governo a reperire le risorse necessarie all'acquisizione di detto immobile da destinare all'importante finalità culturale nell'ambito di una convenzione fra Stato, regione ed istituzioni locali, quale ulteriore significativa attuazione del Patto per l'arte contemporanea.
_____________

3.2
D’ANDREA, SOLIANI, FRANCO, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole: “ivi previsto”, inserire le seguenti: “, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,”
_____________

3.3
ASCIUTTI, relatore

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e a favore delle attività culturali e dello spettacolo”.
_____________

3.4
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.”.
_____________

3.5
GRILLOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali".
_____________

3.6
ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali".
_____________

3.7
GABURRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali".
____________
3.1
BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Una quota delle risorse attribuite alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ai sensi dei commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, è finalizzata alla prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264. A tal fine la medesima Società effettua i relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione delle somme ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali".
_____________

3.8
ASCIUTTI, relatore

Al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2002, n. 289" inserire le seguenti: ", e successive modificazioni,".
_____________

3.9
ASCIUTTI, relatore

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: "dall'articolo 10 del" inserire le seguenti: "regolamento di cui al".
_____________

3.11
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dalle regioni dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore delle attività teatrali, non si applica la ritenuta d'acconto prevista dal secondo comma dell'articolo 28 e dal comma 5 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni".
_______________

3.12
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Alla voce n. 119 della Tabella A, parte III, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: "teatrali" è sostituita dalle seguenti: "di cui alla successiva voce n. 123".
_____________

3.13
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
"3-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui ai nn. 1 e 4 della Tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in caso di operazioni di carattere promozionale, sono autorizzate ad adottare il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, quando sussista incompatibilità tra i sistemi di emissione dei biglietti appartenenti ai diversi soggetti che partecipano all'operazione.
3-ter. In base alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel caso di operazioni di carattere promozionale finalizzate ad effettuare sconti a favore del pubblico, in cui l'utente è autorizzato a scegliere, dopo il versamento di una somma determinata, i beni e i servizi da acquistare nell'ambito di una serie predefinita, pur se assoggettati a differenti aliquote ai fini dell'IVA, il presupposto impositivo di detta imposta è da ritenersi realizzato solo al momento della scelta effettuata dall'utente, in base all'aliquota corrispondente. Nel medesimo momento, dovrà essere emessa la certificazione fiscale, in conformità alla disciplina generale".
_______________

3.10
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale".
_______________

3.14/1
CORTIANA

All'emendamento 3.14, sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
________________

3.14/2
CORTIANA

All'emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:
"3-bis. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150".
________________
3.14/3
CORTIANA

All'emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:
"3-bis. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole 'ed a loro conto e spese.' sono aggiunte le seguenti: 'Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.".
________________
3.14/4
CORTIANA
All'emendamento 3.14, dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:
"3-septies. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole 'ed a loro conto e spese.' sono aggiunte le seguenti: 'Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.".
________________
3.14 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
“3-bis. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
'a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa'.
3-ter. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
'Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato'.
3-quater. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro». All’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "comunica al" sono sostituite dalle seguenti: "mette a disposizione del".
3-quinquies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-sexies. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato”.
___________

3.15
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Al servizio di vigilanza obbligatorio nei luoghi di spettacolo non trova applicazione il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, che lo inserisce fra i servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco intendendosi la vigilanza non come presidio fisico presso la struttura ma come servizio ispettivo e quindi propriamente di istituto per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco integrato dal servizio reso dagli addetti delle strutture formati e incaricati sulla base del decreto legislativo n. 626 del 1994 per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze la cui idoneità tecnica è attestata sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, dallo stesso Corpo dei Vigili del fuoco".
_____________

3.16
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
"3-bis. Si considerano inerenti alla produzione del reddito e sono conseguentemente integralmente deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo le spese sostenute da artisti, tecnici ed organizzatori degli spettacoli per vitto ed alloggio durante le trasferte, nonché le relative spese di viaggio, purchè idoneamente documentate.
3-ter. Agli effetti dell'articolo 164, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, i mezzi di trasporto ivi indicati, utilizzati dai soggetti di cui al comma 3-bis del presente articolo, si considerano strumentali agli effetti della produzione del reddito.
3-quater. L'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ed alle prestazioni di cui ai precedenti commi è integralmente ammessa in detrazione".
_____________

3.0.2
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
“Art. 3-bis. (Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali) - 1. All’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell’organizzazione di attività analoghe».
2. All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci», e dopo le parole: “presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali” sono inserite le seguenti: “e le direzioni generali competenti”.
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: 'Capo del Dipartimento dello spettacolo' sono sostituite dalle seguenti: 'direttore generale competente';
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: 'Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.'.
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto- legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti'.
5. All’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: “il Ministro per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalla seguente: “si”.
6. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2-bis, dopo la parola 'amministrativa' è inserita la seguente ', fiscale';
b) all'articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: 'Il rapporto di lavoro ed', e le parole: 'sono stabiliti' sono sostituite dalle seguenti: 'è stabilito'.
7. L’intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
8. L’intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all’annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l’intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
9. Al fine di completare la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l’anno 2005.
10. Per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro per l’anno 2005.
11. Per la prosecuzione o l’estensione a coste di altre regioni degli interventi di cui all’articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.300.000 euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite le relative modalità di attuazione.
12. Per i lavori di consolidamento e restauro del Castello Malaspina di Madrignano - Calice al Cornoviglio (Sp) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 700.000 euro per l’anno 2005.
13. Per progetti e spese d’investimento, è assegnato all’Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l’anno 2005 e di 600.000 euro per l’anno 2006.
14. Per il finanziamento del Piano nazionale per l’archeologia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 12.000.000 di euro per l’anno 2006.
15. Per spese d’investimento è assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo di 6.000.000 di euro per l’anno 2006.
16. Per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione è assegnato all’Ente Teatrale Italiano un contributo di 1.255.000 euro per l’anno 2006.
17. All’onere di cui ai commi da 9 a 16, pari complessivamente a 7.000.000 di euro per l’anno 2005 ed a 21.155.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi è autorizzato a favore dell'ente di cui al numero 15 dell'Allegato A della legge 29 dicembre 2003, n. 376 un contributo pari a euro 500.000 per l'anno 2005 ed euro 750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
20. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all’articolo 8» sono soppresse;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,».
21. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
22. Gli incarichi previsti all’articolo 23, commi 11 e 12, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, possono essere ricoperti sino al 31 dicembre 2008.
23. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:
a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.»;
b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi»;
c) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
«18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina».
d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente:
“18-ter. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e, a decorrere dall'anno 2006, dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
24. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006 e 2007, corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. In applicazione dell’articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario di 380.000 euro al teatro stabile Sloveno di Trieste per l’estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell’immobile adibito a teatro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 380.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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3.0.3
BARELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
"Art 3-bis. (Norme in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche) - 1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
'17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:
a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI';

b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
'h-bis) l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi';

c) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
'18-bis. Il Coni con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina'.

d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente comma:
'18-ter. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni'.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in un milione di euro a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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3.0.4
MORO, BRIGNONE

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese) - 1. In considerazione delle finalità di promozione sociale e nell’ambito dell’attività di volontariato dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Audax-Sanrocchese di Gorizia è assegnato un contributo straordinario per spese di investimento in impiantistica sportiva di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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3.0.5 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche) - 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo. Il decreto prevede anche la riduzione percentuale dei contributi per le fondazioni che non raggiungono gli obiettivi previsti.
3. A decorrere dall’anno 2006 le fondazioni lirico-sinfoniche sono rappresentate dall’ARAN ai fini della stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, ai sensi dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il relativo Comitato di settore è costituito nell’ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini dell’applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura una ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.
5. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo nazionale e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
6. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali.
7. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato, non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.
8. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: “pubblici” è sostituita dalla seguente: “statali”;
b) all’articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da “o musicale” sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto.”;
c) all’articolo 13, comma 2, dopo la parola “collaboratori” sono inserite le seguenti: “, tra cui il direttore musicale,”;
d) all’articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze:
a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità.”.
9. Il comma 3-sexies dell’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato".
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3.0.1
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis. (Promozione della qualità architettonica) - 1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e tutelano la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, quale esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico e garantisca l’armonico inserimento dell’opera nel paesaggio e nell’ambiente circostante.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di 3,5 milioni di euro per il finanziamento delle spese per l’espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l’attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che siano destinate ad attività culturali o siano ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale. Possono fruire del finanziamento i soggetti pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un comitato tecnico paritetico con il compito di definire criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2.
4. Per l’attuazione del comma 2 è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, una spesa di 3,5 milioni di euro annui. Per l’attuazione del comma 3 è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, una spesa di 15.000 euro annui.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono al concorso di idee o di progettazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i programmi triennali di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, alle Soprintendenze competenti, ai fini dell’individuazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Le altre amministrazioni pubbliche, in sede di approvazione del programma triennale previsto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individuano le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o di progettazione.
6. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono provvedere, altresì, all’ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico delle amministrazioni richiedenti, salvo l’intervento del fondo di cui al comma 2.
7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche. Il Piano è redatto con cadenza biennale, individua le linee di intervento per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1 ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all’attuazione del Piano. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, una spesa di 2,5 milioni di euro annui.
Art. 3-ter. (Opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune, provvede, sulla base dei criteri e degli standard di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti previsti dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all’autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell’opera, nonché al comune nel cui territorio l’opera è ubicata.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni dell’opera dichiarata ai sensi del comma 1, sono comunicate alle amministrazioni interessate affinchè verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.
Art. 3-quater. (Incentivazioni economiche e riconoscimenti alle opere di architettura contemporanea) - 1. Il contributo in conto interessi di cui all’articolo 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma dell’articolo 3-ter e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse disponibili. La revoca della dichiarazione di cui all’articolo 3-ter comporta la restituzione del contributo.
2. Possono essere conferiti riconoscimenti, di carattere non economico, ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi dell’articolo 3-ter, progetti ed opere di rilevante interesse architettonico, o comunque iniziative di rilevante qualità architettonica.
Art. 3-quinquies. (Conoscenza, studio e valorizzazione delle opere di architettura contemporanea) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni curano, anche in via telematica, la predisposizione, l’aggiornamento e l’accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere dichiarate ai sensi dell’articolo 3-ter e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all’articolo 3-quater4.
2. Le regioni istituiscono apposite strutture per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le quali operano in collaborazione tra loro e con il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. In particolare, al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie relative alle opere di architettura contemporanea, le regioni realizzano, nell’ambito del proprio sito informatico, una specifica sezione dedicata alle predette attività, collegata con le strutture regionali e con il Centro predetti.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, sono emanate disposizioni specifiche per garantire l’uniformità delle informazioni e dei dati ed il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
4. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell’articolo 3, riportano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l’indicazione del nome del progettista, del committente e dell’esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore artistico.
5. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, con riferimento al settore dell’architettura nonché, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell’urbanistica, svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con le strutture regionali di cui al comma 2, nonché con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore:
a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all’architettura e all’urbanistica moderne e contemporanee, nonché gli archivi di professionisti del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;
b) promuovere, d’intesa con le regioni e in collaborazione con le università, e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l’architettura e per l’urbanistica moderna e contemporanee;
c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell’architettura e dell’urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore;
d) promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.
6. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, una spesa di 2 milioni di euro annui. Per le spese di funzionamento del Centro di cui al comma 5, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, una spesa di 50.000 euro annui.
Art. 3-sexies. (Modifiche alla disciplina del diritto d’autore ed alla disciplina degli appalti di lavori pubblici) - 1. Al fine di assicurare un’adeguata tutela delle opere dell’architettura, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, numero 5), dopo la parola: «disegni» sono inserite le seguenti: «, i progetti»;
b) all’articolo 12-ter, dopo la parola: «industriale» sono inserite le seguenti: «ovvero un progetto dell’architettura»;
c) la rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: «Diritti relativi ai progetti di lavori dell’architettura e dell’ingegneria»;
d) all’articolo 99, il primo comma è sostituito dal seguente: «All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, nonché all’autore di opere dell’architettura e dell’ingegneria, ovvero all’autore di disegni e progetti dell’architettura, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico, ovvero il disegno e il progetto dell’architettura, a scopo di lucro senza il suo consenso»;
e) all’articolo 99, secondo comma, dopo le parole: «sopra il piano o disegno» sono inserite le seguenti: «ovvero sopra il progetto e l’opera dell’architettura», e dopo le parole: «il deposito del piano o disegno» sono inserite le seguenti: «o del progetto»;
f) dopo l’articolo 99 è inserito il seguente:
«Art. 99-bis. – 1. Gli autori del progetto e dell’opera dell’architettura, anche nel caso in cui essi siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualifica professionale e del loro contributo all’opera, siano menzionati sull’opera, nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa».
2. Al fine di perseguire la qualità architettonica dei lavori, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «preventivamente accertati» sono inserite le seguenti: «laddove possibile fin dal documento preliminare»;
2) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «caratteristiche dell'opera » sono inserite le seguenti: «e delle soluzioni architettoniche,»;
3) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «costruttivi» sono inserite le seguenti: «e decorativi»;
4) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la verifica dei progetti definitivi ed esecutivi avviene in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di progettazione»;
b) all’articolo 17:
1) al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «aggiudicazione» sono inserite le seguenti: «, nonché ai concorsi di progettazione»;
2) al comma 13, primo periodo dopo le parole: «concorso di idee» sono inserite le seguenti: «dovendo in difetto motivare le ragioni in base alle quali ritengono di procedere all’affidamento mediante appalto»;
c) all’articolo 21, comma 6, alinea, le parole: «alle seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle seguenti»;
d) all’articolo 27, è aggiunto infine il seguente comma:
«2-ter. Il direttore dei lavori, ai sensi del comma 1, può avvalersi di un assistente con funzioni di direttore operativo, nella persona del progettista, il quale dà le direttive in merito all’accettazione dei materiali, descritti nei particolari costruttivi e decorativi di interesse architettonico del progetto esecutivo e delle relative lavorazioni, nel rispetto del progetto e del contratto. In caso di appalto di più livelli di progettazione, il predetto incarico è assegnato al soggetto affidatario della progettazione definitiva».
Art. 3- ­septies. (Copertura finanziaria) - 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3-bis, commi 2 e 7, nonché, quanto alle spese di parte capitale, dell’articolo 3-quinquies, comma 5, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3-bis, comma 3, e, quanto alle spese di funzionamento, dell’articolo 3-quinquies, comma 5, pari a 65.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
________________
Art. 4

4.1
TESSITORE, PAGANO, ACCIARINI

Al comma 2, dopo le parole: "evidenza pubblica" inserire la seguente: "laddove".
_____________

4.2
ASCIUTTI, relatore

Al comma 2, dopo le parole: "sono prorogate" inserire le seguenti: "nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1".
_____________

Art. 5
0/3276/3/7ª
FIRRARELLO

"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

premesso che la Ferrovia Circumetnea

da 110 anni è l'unico mezzo di comunicazione su rotaia che collega i paesi del cono dell'Etna da Catania fino a Riposto, attraversando importanti centri come Adrano, Bronte, Randazzo e Giarre

possiede la preziosa peculiarità di collegare Comuni ricadenti nei territori di tre parchi (dell'Etna, dei Nebrodi e della Valle dell'Alcantara);

ogni giorno viene utilizzata da tantissimi cittadini, lavoratori e, in particolare, studenti pendolari che possono raggiungere, grazie alla Circumetnea, le proprie scuole ed i posti di lavoro;

considerato che

è assolutamente necessario ed indispensabile potenziare il servizio su rotaia nella fascia pedemontana dell'Etna, caratterizzata da un bacino di traffico pari a circa 350.000 abitanti e da una significativa presenza di insediamenti artigianali, commerciali ed industriali fino ad oggi palesemente penalizzati rispetto ad altri insediamenti del territorio nazionale, essendo assente un valido trasporto merci;

il territorio servito dalla Ferrovia soffre di una cronica carenza di viabilità moderna al punto da compromettere lo sviluppo economico e sociale del territorio;

rilevato che

da circa 10 anni non si effettuano interventi consistenti di manutenzione alle infrastrutture della Ferrovia;

allo stato attuale questa è caratterizzata da un significativa diminuzione delle proprie caratteristiche funzionali, in particolare nel tratto tra Adrano e Riposto;

recentemente si sono verificati deragliamenti ferroviari causati dalle ormai critiche condizioni della sovrastruttura ferroviaria, non più in grado di garantire ottimali condizioni di sicurezza, anche a causa dell'evidente consumo delle rotaie nelle curve di raggio minore;

si sono recentemente verificati incidenti con autoveicoli che attraversano i tanti passaggi a livello senza barriere costringendo la Ferrovia a ridurre i tempi di percorrenza delle corse per aumentare i livelli di sicurezza;

gli attuali tempi di percorrenza per coprire i 71 chilometri che separano Randazzo da Catania, pari ad oltre 2 ore ed 15 minuti, sono sicuramente anacronistici rispetto ai tempi che impone una più efficiente e moderna mobilità pubblica;

una ferrovia efficiente rappresenterebbe un efficace volano di sviluppo per il turismo, soprattutto in un territorio che vanta il castello di Nelson, la Pineta di Linguaglossa, il centro storico di Randazzo e così via;

considerato che

con il passare del tempo e ritardando gli interventi necessari la situazione non potrà che peggiorare;

il miglioramento dei servizi ferroviari nel territorio consentirà di deviare su rotaia parte della domanda di mobilità esistente, riequilibrando l'attuale situazione, oggi totalmente a favore del trasporto privato e su gomma;

recentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto di adeguare gli impianti dei passaggi a livello alle nuove norme UNIFER in materia, e pertanto, considerato che gli attuali impianti della Ferrovia Circumetnea non rispondono ai predetti requisiti, occorre intervenire tempestivamente sia per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza sia per l'adeguamento degli impianti alle predette norme;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano finanziati i 25 milioni di euro indispensabili per la sicurezza degli utenti della Ferrovia e per il rilancio economico sociale e turistico della zona etnea;

ad avviare un piano di rilancio dell'intero settore ferroviario della Ferrovia, tale da consentire l'integrazione delle infrastrutture del bacino etneo quali: aeroporto, porto, interporto e rete ferroviaria nazionale.
_____________

5.2
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: “da porre a carico delle imprese destinatarie”.
________________
5.1
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. All'articolo, 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: 'decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250', sono inserite le seguenti: 'decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39'.
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo".
_____________

5.21
Il GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo".
_____________
5.18
FALCIER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: "decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni" .
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo"
_____________
5.19
FALCIER, EUFEMI, MAGNALBO', JERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", sono inserite le seguenti: "di contrattazione separata".
_____________

5.3
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi.”.
1-ter. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: “, anche presso amministrazioni statali,”, sono aggiunte le seguenti: “comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od”.
1-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.”.
_____________

5.4
FAVARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.”.
_____________

5.5
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dirigenti di seconda fascia statali di ruolo che, alla data del 1° gennaio 2005, ricoprano da almeno due anni incarichi, anche con funzioni vicarie, di direzione di uffici nell’ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
_____________

5.6
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si intende nel senso che al pubblico dipendente che abbia subito un procedimento penale conclusosi con il suo pieno e totale proscioglimento deve essere calcolato, nella rideterminazione della pensione comunque già attribuitagli, un ulteriore periodo pari alla sospensione subita, al fine del riconoscimento del miglior trattamento pensionistico".
_____________

5.7
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla medesima posizione in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda in tal senso. Il passaggio diretto è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. Dal momento in cui si perfeziona la cessione, al lavoratore spettano soltanto i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi applicati dall’amministrazione cessionaria”.
_____________

5.8
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. All’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica” sono soppresse.”
_____________

5.17
MAGNALBO', BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. All’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica” sono soppresse.”
_____________

5.20
FABBRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: " Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse.
_____________
5.9
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
_____________

5.10
IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
“1-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro ".
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso."
1-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni ".
1-quinquies. All'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
"5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34 comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273".
_____________

5.11
MAGNALBO', BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al secondo periodo, dopo le parole: "Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo il corso di accesso in carriera già in atto."
_____________

5.12
EUFEMI, JERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
1-ter. Ai dirigenti dell'area operativa tecnica di cui al comma 1, è riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile dell'Interno".
_____________

5.13
TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. L'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative".
_____________

5.13 (nuovo testo)
TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. L'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato anche in soprannumero a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative".
_____________

5.23
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità, del personale dipendente dall'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, e dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, del personale dipendente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) alla data del 7 luglio 2002, nonché dagli ex dipendenti del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dei Segretari comunali e provinciali in disponibilità, nel limite complessivo di 440 unità. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e l'Avvocato generale dello Stato, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le suddette amministrazioni.
1-ter. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni di controllo sulla gestione delle amministrazioni locali, attribuite alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché in relazione alle esigenze collegate agli ulteriori compiti attribuiti alla Corte medesima dall'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dagli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, dagli articoli 23 e 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall' articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Presidente della Corte dei conti, è rideterminata la dotazione organica del personale amministrativo della Corte, anche con riguardo alle risorse umane assegnate ai sensi del comma 1-bis, nel limite massimo di 250 unità.
1-quater. Per le esigenze di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2005 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, da destinare alle amministrazioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
1-quinquies. Il personale dipendente dell' Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003 e dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004.
1-sexies. Per la determinazione del trattamento economico del personale trasferito ai sensi dei commi 1-bis e 1-quinquies si applica l'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

5.14
LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il personale che ha partecipato con riserva al corso - concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbia conseguito l'idoneità al corso-concorso suddetto e risulta collocato con riserva nelle rispettive graduatorie di merito regionali, distinte per i diversi ordini di scuole, verrà assunto in ruolo, gradualmente, a partire dagli anni 2005/2006, fatta salva l'assunzione dei presidi incaricati che, possedendo i requisiti previsti dal bando, abbiano conseguito l'idoneità al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100, del 20 dicembre 2002, e non si sono collocati utilmente nelle graduatorie per insufficienza dei posti disponibili. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
_____________

5.15
LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:
"3-bis. A decorrere all'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio - oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Agli eventuali maggiori oneri derivanti si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)".
_____________

5.16
LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni 2005/2006, fatta salva l'assunzione di coloro che, possedendo i requisiti previsti dal bando, abbiano conseguito l'idoneità al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002, e non si siano collocati utilmente nelle graduatorie. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-ter. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità dei posti, viene inserito in una apposita graduatoria regionale, ad esaurimento, valida per coprire i posti che si renderanno vacanti a seguito del collocamento a riposo dei vincitori del suddetto concorso riservato".
_____________

5.22
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 42, comma 5, settimo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo le parole: 'non può superare la durata complessiva di due anni:' sono inserite le seguenti: '; in caso di più figli disabili, il richiedente può usufruire di un ulteriore periodo di congedo di due anni, per un periodo complessivo non superiore a quattro anni".
_____________

5.0.2
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di camere di commercio e Unioncamere) - 1. Al comma 116 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Unioncamere che abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro per le attività produttive del 24 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004”.
_____________

5.0.3
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Funzioni degli uffici metrici provinciali) - 1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro per le attività produttive d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Alle Camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009”.
_____________

5.0.4
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - 1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
_____________

5.0.5
FAVARO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) - 1. Al comma 2 dell'articolo 204 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000, dopo le parole "amministrazione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "dai consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959".
_____________

5.0.1
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di orario di lavoro) - 1. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"e) prestazioni rese a supporto degli organi politici ed istituzionali e di massimo vertice amministrativo;
f) dipendenti addetti al trasporto delle persone preposte agli organi politici ed istituzionali;
g) dipendenti che svolgono attività di commessi, uscieri, guardiani, portinai e tecnici al fine di assicurare le attività degli organi istituzionali".
2. Il regime sanzionatorio previsto all'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decorrenza 1° luglio 2005".
_____________

5.0.6
MAGNALBO', BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Interventi per agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle parole: "cessione del contratto di lavoro";
b) al comma 2, infine è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.";
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
"2-bis. Salva diversa previsione dei contratti collettivi, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
_____________

5.0.7
MAGNALBO', BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell'Agensud) - 1. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore".
_____________

5.0.8
MAGNALBO', BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - 1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: "o su designazione della stessa".
2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione".
_____________

5.0.9
MAGNALBO', BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Trattamenti di quiescenza dell'INPDAP) - 1. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze prevedono un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate".
_____________

5.0.23
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). - l. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonchè particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri".
______________

5.0.10
FALCIER, MAGNALBO'

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) - l. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi e ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
_____________

5.0.11
FALCIER, EUFEMI, MAGNALBO', JERVOLINO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Facoltà di permanere in servizio) - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, al secondo periodo le parole: «con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse. E' altresì soppresso il terzo periodo.
2. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003".
_____________

5.0.22
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137). - 1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: 'sono collocati obbligatoriamente' sono sostituite dalle seguenti: 'possono essere collocati'".
______________

5.0.12
FALCIER, MAGNALBO'

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - 1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".
_____________

5.0.21
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) - 1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
'a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente';
b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo".
________________

5.0.13
FALCIER, MAGNALBO'

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ) - 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 è sostituita dalla seguente:
"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente".
2. Al comma 5 dell'articolo 3 della predetta legge n. 376 del 2000, sono aggiunte infine le seguenti parole: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a)".
____________

5.0.14
PICCIONI

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Blocco delle assunzioni) - 1. All'articolo 1, comma 95, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "assunzioni dei segretari comunali o provinciali nonché al personale" sono sostituite dalle seguenti: "assunzioni del personale".
_____________

5.0.15
COMPAGNA

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Incarichi dirigenziali) - 1. Nell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti a dirigenti dipendenti da società a prevalente partecipazione pubblica entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia”.
_____________

5.0.19
FABBRI

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Incarichi) - 1. In relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'anno 2005, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre ai contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell' 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia e nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale a tempo determinato."
_____________

5.0.16
PEDRIZZI

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Incarichi di esperti) - 1. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazione, si interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, come da articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".
_____________

5.0.17
EUFEMI, JERVOLINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Incarichi di esperti) - 1. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, come da articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".
____________
5.0.18
FABBRI

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Incarichi) - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo possono conferire incarichi a dirigenti iscritti in altri ruoli, previo collocamento in aspettativa del dirigente da parte dell'amministrazione di appartenenza. Non si applica la limitazione di cui al comma 5-bis dell'articolo 19".
_____________

5.0.20
FIRRARELLO

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di prioritaria immissione in servizio) - 1. All'articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'economia e delle finanze, delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
_____________

Art. 6

6.1
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.
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6.2
D'ANDREA, SOLIANI, VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: “previo parere delle competenti Commissioni parlamentari".
_____________

6.11
ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: "previa intesa con la Conferenza Unificata",
_____________

6.4
GABURRO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata".
____________

6.9
GRILLOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "previa intesa con la Conferenza Unificata".
_____________

6.8
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere le parole: "anche in parte temporaneamente".
________________

6.7
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "comunque sospesa" inserire le seguenti: "da almeno un anno".
_____________

6.6
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, dopo le parole: "comunque sospesa." inserire le seguenti: "Gli schemi dei decreti contenenti l'individuazione delle opere sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dall'assegnazione ".
_____________
6.3
GABURRO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "commissari straordinari" aggiungere le seguenti: "anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo".
____________

6.10
GRILLOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "commissari straordinari" inserire le seguenti: "anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo".
_____________

6.13
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: "della città o".
________________

6.12
GABURRO

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: "città", aggiungere la seguente: "metropolitana".
____________

6.14
ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: "città" aggiungere la seguente: "metropolitana".
________________

6.16
GRILLOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: "città" inserire la seguente: "metropolitana".
_____________
6.15
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: "anche se in parte temporaneamente sospesa".
________________

6.17
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta".
________________

6.18
DONATI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: "anche provvedendo diversamente" inserire le seguenti: "incluso l'annullamento del provvedimento commissariale".
________________

6.19
DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_______________

6.21
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: "Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al precedente comma non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti".
___________
6.20
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, sostituire le parole da: "le funzioni" fino a: "ed integrazioni." con le seguenti: "determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori".
_____________

6.5
ASCIUTTI, relatore

In subordine all'emendamento 6.20, al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, sopprimere le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni".
_____________

6.0.1
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa) - 1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti".
_____________

6.0.2
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.) - 1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento".
__________
6.0.3
COMPAGNA, GRILLO, ROLLANDIN

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti) - 1. L’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Definizione delle controversie) - 1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, anche di concessione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dell’articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. In tali casi il giudizio è demandato a un collegio arbitrale composto da tre membri. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato d’accordo dalle parti o dagli arbitri.
3. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente legge, scegliendo il terzo arbitro nell’albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi arbitrali costituiti ai sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione dei collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni anche previste da leggi speciali che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2.
6. Sono fatti salvi i lodi già pronunciati e le procedure già compiute nell’ambito di giudizi arbitrali che, quand’anche difformi dalla previgente normativa, siano conformi alle disposizioni del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 31-bis ed al presente articolo si applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-ter dell’articolo 31-bis, per il caso previsto dal comma 1, lettera e), dell’articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354".
_____________

6.0.4
FIRRARELLO

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Interventi urgenti per la messa in sicurezza della Ferrovia Circumetnea) - 1. E' autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 25.000.000, da destinare alla messa in sicurezza degli impianti della Ferrovia Circumetnea.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
_____________

6.0.5
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art.6-bis. (Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile) - 1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, dopo la lettera c-ter), aggiungere la seguente:
"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente";
b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento".
_____________

6.0.6
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art.6-bis. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale). 1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.»
_____________

6.0.7
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
"Art 6-bis. (Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
_____________

6.0.8
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».
_____________

6.0.9
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.»
_____________
6.0.10
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
"Art 6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

6.0.11
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 1, comma 148, della legge 311 del 30 dicembre 2004 le parole da «i trattamenti economici» fino a «datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria".
_____________

6.0.12
VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
"Art.6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni".
__________________

6.0.13
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova) - 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorità portuale di Genova.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando:
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
_____________

6.0.14
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) - 1. L'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di euro 1 a passeggero.
2. L'incremento dell'addizionale di cui al presente articolo è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".
_____________

Art. 7

7.3
MORO, BRIGNONE

Sopprimere l'articolo.
_____________

7.1
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «quelli di cui all'allegato» con le seguenti: «gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati».
_____________

7.4 (Ritirato)
TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, sostituire le parole da: "la massima semplificazione" fino a: "ricomprese nell'articolo 1" con le seguenti: "il gettito erariale previsto dall'articolo 1" e sopprimere le parole: "mediante la materiale applicazione di marche,".
_____________

7.5
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: "non avente natura regolamentare".
_____________

7.6
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: "di natura non regolamentare".
_____________

7.9
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

7.10
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

7.11
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

7.12
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 11, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

7.13
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

7.17
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, articolo 13, sotto la voce: «Note», la numerazione: "3-bis" è sostituita dalla seguente: "1".
_____________

7.14
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 20.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

7.15
TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), sopprimer l'allegato 2-quinquies.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
_____________

7.7
GABURRO

Al comma 1, lettera b), allegato 2-sexies, le note al punto 2.1.4 e al punto 7.1 sono soppresse.
____________

7.8
GABURRO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) all'articolo 1, il comma 367 è sostituito dal seguente:
"367. La riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, è disciplinata dalla presente legge e regolamentata tramite specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio di cui al comma 371";
b-ter) all'articolo 1, comma 369, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti fra soggetti dotati delle convenzioni di cui al comma 371 per ottemperare alla medesima richiesta del soggetto per conto del quale l'acquisizione stessa è stata effettuata";
b-quater) all'articolo 1, comma 371, le parole: "modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito" sono sostituite dalle seguenti: "modalità e termini della raccolto e della conservazione dei dati".
____________

7.2
ASCIUTTI, relatore

Al comma 2, sostituire le parole da: "di cui all'articolo 1-bis" fino alla fine del comma con le seguenti: "di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni".
_____________

7.16
COMPAGNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 368, dopo le parole :"anche in copia o parzialmente" sono soppresse le seguenti: "o previa elaborazione nella forma o nel contenuto";
b) al comma 369, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni, prima di essere ceduti a terzi, siano stati elaborati nella forma o nel contenuto.";
c) al comma 371, dopo le parole: "della conservazione" sono soppresse le seguenti: "della elaborazione dei dati".
_____________

7.18
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente".
_____________

7.19
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: 'alla riscossione' sono inserite le seguenti: 'riservato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere'".
_____________

7.20
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: 'Al fine di' fino a 'suddette anagrafi' sono sostituite dalle seguenti: 'Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativi dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi'".
_____________

7.0.1
TOFANI, MAFFIOLI, PERUZZOTTI, MALAN

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia) - 1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al Comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
_____________

7.0.27
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis. (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). 1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004- 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
_____________

7.0.2
TOFANI, FALCIER, MAGNALBO', EUFEMI, JERVOLINO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). - 1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
_____________

7.0.23
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I) - 1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453".
_____________

7.0.3
TOFANI, FALCIER

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7- bis. (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I) - 1. I decreti e le sentenze di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453".
_____________

7.0.4
FAVARO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas) - 1. I benefici del prolungamento del periodo transitorio previsti dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono cumulabili laddove conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004."
_____________

7.0.5
FAVARO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas naturale) - 1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dell'ente locale concedente, il gestore uscente avrà diritto di ritenzione degli impianti e di continuare nella gestione del servizio finché l'ente locale non avrà pagato al gestore uscente l'indennizzo dovuto per il riscatto.
2. La proroga del servizio di distribuzione del gas concessa dall'ente locale per ragioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 comporta la rinuncia da parte dell'ente locale ad esercitare la facoltà di riscatto anticipato del servizio.
3. Il riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas naturale non può essere esercitato prima del termine minimo di scadenza del periodo transitorio previsto da decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dalla legge n. 239 del 2004".
_____________

7.0.20
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Tenuta delle liste elettorali) - 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell' elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";
b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".
______________

7.0.6
FALCIER, MAGNALBO'

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo) - 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";
b) al sesto comma, le parole: "le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, " sono sostituite dalle seguenti: "le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4 e 5".
_____________

7.0.21
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari) - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT".
_____________

7.0.7
GUASTI, FALCIER, MAGNALBO'

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Misura del canone) - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con valenza per l'esercizio 2005, i comuni, con proprie deliberazioni, rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT".
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7.0.8
TIRELLI, BRIGNONE

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Pubblicità negli impianti per manifestazioni sportive dilettantistiche) - 1. Al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, dopo le parole: 'decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640' sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni'".
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7.0.9
TIRELLI, BRIGNONE

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Operazione di permuta) - 1. Al comma 114 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, dopo le parole: 'né alienati o permutati', sono inserite le seguenti: ', ad esclusione di operazioni di permuta per l'acquisizione di beni immobili da destinarsi ad uso governativo o per interessi nazionali e/o governativi".
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7.0.10
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie) - 1. Il comma 551 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso."
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7.0.11
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Determinazione della rendita catastale) - 1. Al comma 540 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “anche se fisicamente non incorporati al suolo” sono soppresse".
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7.0.12
FABBRI

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione) - 1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere la seguente lettera:
"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione".
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7.0.13
FABBRI

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Monopoli di Stato) - 1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
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7.0.13 (nuovo testo)
FABBRI

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis (Monopoli di Stato) - 1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
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7.0.14
FABBRI

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Restituzione dei contributi) - 1. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore."
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7.0.15/1
DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'emendamento 7.0.15 con il seguente:
"Art. 7-bis (Istituzione del reddito sociale minimo) - 1. Al fine di garantire a ciascun cittadino un'esistenza libera e dignitosa, per sé e la sua famiglia, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, si istituisce il reddito sociale minimo.
2. Dal 31 gennaio 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia da almeno due anni;
b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;
d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente del nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.
3. L'importo massimo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è di 8 mila euro, nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
4. L'importo indicato dal comma 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.
5. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. E', in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.
7. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell’Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.
8. Per l’attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui".

Conseguentemente, aggiungere i seguenti articoli:
"Art. 7-ter. 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Art. 7-quater. 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva al 25 per cento.
Art. 7-quinquies. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45” sono sostituite dalle seguenti: “e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro”;
b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato".
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7.0.15/2
MONTAGNINO

All'emendamento 7.0.15, sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: 'il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti', sono sostituite con le seguenti: 'il limite degli stanziamenti già previsti'".
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7.0.15
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Reddito minimo di inserimento) - 1. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.
2. Le somme non spese da parte dei Comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
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7.0.16
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria) - 1. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: “30 aprile 2005” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2005”.
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7.0.17
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Italia lavoro S.p.A) - 1. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all’articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale, quale ente strumentale, di Italia Lavoro S.p.A.
2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.”
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7.0.18
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Norma di interpretazione autentica) - 1. L’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l’attività di monitoraggio effettuata dall’INPS volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto."
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7.0.19
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7 bis. (Modifiche alla disciplina del Collegio dei sindaci dell’ENPALS) - 1. Il collegio dei sindaci dell’ENPALS è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente."
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7.0.22
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse) - 1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeri aie in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L' erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi".
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7.0.24/1
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.24 sopprimere la lettera a).
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7.0.24
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis. (Forniture di interesse nazionale). - 1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall' Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.»".
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7.0.25
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis. (Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) - 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente.».
________________

7.0.26
Il GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7- bis (Proroga di termini in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose). 1. All'articolo 22, comma l-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
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7.0.31
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Trattamento di malattia degli autoferrotranvieri) - 1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso il secondo periodo".
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7.0.28
FAVARO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7- bis. (Trattamento di malattia degli autoferrotranvieri) - 1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è soppresso".
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7.0.29
IL GOVERNO

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Proroga dei termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi). 1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, è prorogato di diciotto mesi, purchè conformi alla previgente normativa.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, è differito di dodici mesi, purchè conformi alla previgente normativa".
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7.0.30
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis. (Disposizioni in materia di tessera sanitaria) - 1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8";
b) nel comma 8, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica";
c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8 bis. La mancata trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata; l'accertamento della violazione stessa è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato".
________________
Art. 8

8.1
ASCIUTTI, relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
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