LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004
367a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo che istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, riportata in allegato al resoconto della seduta odierna. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore CICOLANI (FI) giudica pleonastica l’osservazione formulata dal relatore alla lettera d) in merito all’obbligo da parte delle imprese contraenti generali di comunicare all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche i contratti affidati dagli appaltatori del contraente generale ad eventuali sub-appaltatori e lo invita a verificare che tale obbligo non sia già previsto dalla legge n. 109 del 1994.

La senatrice DONATI (Verdi-U) esprime preliminarmente le proprie perplessità in merito alla configurazione del general contractor nell’ordinamento giuridico italiano. Tale figura si presenta infatti nell'ordinamento come una sorta di ibrido tra un appaltatore ed un coordinatore generale, che non trova analogie in altri Paesi. Osserva poi che la capacità di prefinanziamento delle opere pubbliche da parte del contraente non è adeguatamente valutata, poichè la normativa si limita a richiedere una copertura pari al 20 per cento del valore complessivo dell’opera, privilegiando così gli aspetti relativi alla capacità costruttiva delle imprese senza tener conto di altri elementi, parimenti importanti nella realizzazione di un’opera pubblica, quali la capacità finanziaria ed organizzativa delle imprese appaltatrici. Osserva poi che i rapporti tra general contractor ed i suoi aventi causa sono regolati dal diritto privato e, qualora questi ultimi vengano meno agli impegni contrattuali, lo stesso general contractor non può incidere significativamente sul loro comportamento. Sottolinea poi la necessità di definire specificamente i requisiti attestanti la capacità progettuale del general contractor che lo schema di decreto in esame lascia invece imprecisati. Sulla base di tali considerazioni, pur apprezzando lo sforzo del presidente Grillo di operare una sintesi delle riflessioni emerse nel corso delle audizioni informali svolte la scorsa settimana, in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del Relatore.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) , considerata la proposta di parere del Relatore, propone anzitutto di aggiungere tra i requisiti di ordine speciale previsti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 20 quinquies, comma 1, una lettera che preveda un'adeguata capacità di progettazione. Prospetta inoltre la possibilità di prevedere che la pubblica amministrazione possa escludere dalla partecipazione alla gara per l'affidamento al contraente generale soggetti che con la medesima abbiano già contenziosi di natura giurisdizionale relativi all'affidamento di appalti di opere pubbliche. Per quanto riguarda poi la dimostrazione dell’idoneità tecnica ed organizzativa attraverso la presenza nell’organico dell’impresa di un determinato numero di unità dirigenziali, prevista dall’articolo 20 quinquies, comma 4, ritiene necessario riferire tale dato ad una unità di tempo definita, prendendo in considerazione l'anno precedente a quello in cui si richiede la qualificazione di contraente generale. Sarebbe inoltre opportuno rendere più graduale l’entità dei requisiti previsti dall’articolo 20 quinquies, comma 5, per ottenere la seconda e la terza classifica, che nel testo in esame risultano invece uniformati. Fa presente poi la necessità di chiarire, all’articolo 20 quinquies, comma 3, se fra i lavori certificati ai fini dell’ottenimento della qualificazione sia possibile considerare anche le opere eseguite in proprio. Suggerisce inoltre di inserire tra gli obblighi in capo al contraente generale quello di comunicare agli Uffici territoriali del Governo i dati relativi alle imprese anche con riferimento agli assetti societari a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori, e quello di prevedere un particolare sistema sanzionatorio che possa comportare la revoca degli affidamenti nel caso di mancata comunicazione delle predette informazioni. Tali principi sono infatti contenuti nel protocollo d'impresa stipulato, per esempio, per l'ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Conclude infine formulando una riserva di costituzionalità sul provvedimento in esame che incorrerebbe in un eccesso di delega.

Il senatore CHIRILLI (FI) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame non fa riferimento alla recente direttiva comunitaria n. 18 del 2004 che coordina le preesistenti procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Ritiene inoltre necessario chiarire se le imprese stabilite nella Comunità europea possano partecipare ai bandi di gara presentando la documentazione richiesta dalla stazione appaltante o se sia sufficiente la documentazione richiesta negli Stati in cui tali imprese hanno la sede giuridica. E’ opportuno chiarire altresì se tra le opere realizzate che costituiscono il curriculum dell’impresa possano essere incluse quelle aggiudicate ai sensi di una legge regionale. E’ necessario infine specificare se la capacità finanziaria del general contractor possa essere attestata mediante polizze assicurative o fideiussioni bancarie o attraverso la destinazione di un patrimonio ad uno specifico affare, secondo quanto previsto dall’articolo 2447-bis del codice civile.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il presidente GRILLO (FI) dichiara conclusa la discussione generale e si riserva di valutare le proposte di modifica per integrare la bozza di parere da lui predisposta al fine di concludere domani l’esame del provvedimento in titolo.

l seguito dell'esame è rinviato.


La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE
PER LO SCHEMA DI DECRETO-LEGISLATIVO N. 375


L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, lo schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375);

considerato che con il predetto schema di decreto legislativo il Governo, in attuazione della legge n. 443 del 2001, mira ad integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 190 del 2002 in materia di infrastrutture strategiche, completando il quadro normativo vigente e disciplinando la nuova figura del contraente generale, introdotta nell'ordinamento dalla citata legge n. 443 del 2001;

rilevata la necessità di istituire un sistema di qualificazione nuovo e diverso da quello degli appaltatori in considerazione della differente natura delle attività da compiere e, soprattutto, delle dimensioni, anche economiche, delle opere da realizzare;

apprezzata la circostanza che il Governo abbia esercitato la delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190 del 2002, attraverso una disciplina di rango legislativo su un argomento di particolare rilevanza e delicatezza per l'attuazione della normativa speciale in tema di infrastrutture strategiche;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 20-quater , comma 2, appare necessaria una nuova verifica dei requisiti di ordine generale, da parte degli imprenditori in possesso di una qualificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto la presunzione ivi prevista non garantisce la sostanza della procedura di qualificazione. Si consiglia pertanto la soppressione della comma 2 o l'individuazione dei requisiti da verificare nuovamente;

b) appare opportuno integrare le norme di partecipazione alla gara, previste dall'articolo 20-octies, con specifiche disposizioni in ordine alla dimostrazione della capacità progettuale da parte dei contraenti generali qualificati, all'uopo stabilendo che i soggetti aggiudicanti indichino nel bando di gara i requisiti di progettazione che debbono possedere i contraenti generali per partecipare alle gara. Tali requisiti devono essere stabiliti nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato dalle attività di servizi svolta dalla struttura tecnica del contraente generale. Qualora tali requisiti non siano posseduti, integralmente o parzialmente, il contraente generale deve avvalersi di uno o più soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni in possesso dei suddetti requisiti. Ai fini del raggiungimento dei requisiti deve essere considerata la possibilità di sommare quelli relativi all’attività svolta dalla struttura tecnica del contraente generale e quelli relativi all’attività svolta dai progettisti di cui si avvale;

c) sempre con riferimento alle norme contenute nell'articolo 20-octies, sarebbe opportuno prevedere che i soggetti aggiudicanti provvedano in autotutela qualora, anche successivamente all’aggiudicazione, emergano fatti e circostanze che comportano l’invalidazione del procedimento di scelta del contraente.

d) al fine di rendere trasparente l'intero processo di realizzazione delle opere, si suggerisce di aggiungere all'articolo 20-decies, un comma con la previsione dell'obbligo di comunicare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche i contratti affidati dagli appaltatori del contraente generale a sub-appaltatori;

e) atteso che la qualificazione dei contraenti generali - pur non essendo conseguita tramite le SOA - prevede di avvalersi in parte e temporaneamente delle qualificazioni rilasciate da tali organismi, sarebbe necessario dare ricorso celermente alla revisione del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, regolante l'attività delle SOA, indicando a tale scopo i seguenti principi:

1) che le Società organismi di attestazione (SOA), di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, siano espressamente qualificate gestori di un pubblico servizio e che ad esse spetti il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, dall’amministratore o dagli amministratori nonché dal direttore tecnico o dai direttori tecnici delle imprese da qualificare, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti per il rilascio dell’attestazione;

2) che il controllo di cui al precedente numero 1), nonché i controlli previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si svolgano richiedendo la corrispondente documentazione alle amministrazioni pubbliche che ne sono titolari. Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti che hanno rilasciato documenti necessari per ottenere l’attestazione di qualificazione, corrispondono alle richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni delle SOA in termini coerenti con quello stabilito per la conclusione del procedimento di qualificazione;

3) che la mancata effettuazione dei controlli, oltre alle conseguenti responsabilità civili e penali, costituisca motivo di annullamento dell’attestazione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e presupposto per l’avvio del procedimento di revoca, ex articolo 10, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del suddetto decreto;

4) che il potere di controllo attribuito, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in tema di qualificazione delle imprese comprenda anche il potere di annullare o rettificare le attestazioni rilasciate dalle SOA alle imprese, qualora la stessa Autorità accerti che le stesse sono state rilasciate sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti o certificazioni dei soggetti pubblici o privati che risulta averle emesse;

5) che, al fine di una maggiore chiarezza e trasparenza in ordine al certificato di esecuzione dei lavori - che costituisce il documento più importante nella fase di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 e del contraente generale nonché nella verifica dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti nei bandi di gara della legge 443/2001 - preveda che i certificati di esecuzione dei lavori affidati siano redatti dai committenti, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori oppure, durante l’esecuzione dei lavori, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto aggiudicatario, secondo un apposito modello definito dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) che, al fine di costituire una banca dati a disposizione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, delle SOA e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la stessa Autorità definisca le modalità di trasmissione per via telematica dei certificati nonché le modalità di utilizzo nel processo di qualificazione.