Cavallaro
Dopo l’articolo 14, inserire i seguenti:
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio arbitrale facoltativo)
“Art. 180-bis. - (Giudizio arbitrale facoltativo). – All’udienza di cui all’articolo 180 le parti, mediante dichiarazione resa personalmente innanzi al giudice o con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione del difensore ove munito di procura speciale, possono chiedere che l’intera controversia venga deferita al giudizio arbitrale di cui al presente articolo.
Non è ammissibile la richiesta di deferimento parziale della controversia, ivi comprese le domande riconvenzionali e quelle dipendenti da eccezioni, da qualunque parte proposte, né il deferimento della controversia al giudizio arbitrale solo da parte di alcune delle parti del procedimento. Non può essere richiesto il deferimento al giudizio arbitrale facoltativo delle controversie di cui all’articolo 806. Tutte le parti accettano o respingono la richiesta di deferimento arbitrale nelle stesse forme della richiesta, con dichiarazione personale innanzi al giudice, con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale. Qualora non sia possibile acquisire il consenso o il diniego di tutte le parti all’udienza di cui all’articolo 180, il giudice istruttore oltre ad emettere i provvedimenti di cui al medesimo articolo 180 invita le parti ad esprimere il proprio consenso o dissenso alla prima udienza di trattazione. In tal caso, la prima udienza di trattazione deve essere fissata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 180. La mancata espressione di consenso o diniego entro i termini di cui al sesto comma equivale a rifiuto espresso. Dopo la prima udienza di trattazione il giudizio arbitrale facoltativo non è ammissibile neanche con il consenso di tutte le parti.
Art. 180-ter. - (Formazione della lista degli arbitri). – Il Consiglio dell’ordine degli avvocati presso ogni tribunale forma ogni tre anni la lista degli arbitri, scegliendoli – a domanda – fra gli avvocati del distretto della Corte d’appello che sono autorizzati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Il Consiglio forma la lista sulla base dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, che definisce le procedure di formazione della lista stessa ed i requisiti professionali necessari per l’iscrizione. Le ammissioni alla lista sono deliberate a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Per l’iscrizione alla lista, il mantenimento dell’iscrizione e l’esercizio dell’attività arbitrale si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità relative ai giudici di pace. È fatto divieto di esercitare attività di arbitro in procedimenti le cui parti abbiano avuto rapporti professionali di qualunque genere e natura ed in qualunque tempo, anche attraverso collaboratori, associati o prestanome. L’arbitro, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l’assunzione di provvedimenti disciplinari, la Violazione del divieto di cui al quinto comma comporta la nullità insanabile dell’intero procedimento arbitrale, di ogni suo atto e del lodo eventualmente emesso.
Art. 180-quater. - (Deferimento della controversia). – Nel caso in cui le parti esprimano la volontà di deferire la controversia al giudizio arbitrale di cui all’articolo 180-bis, entro dieci giorni dall’udienza il giudice dispone la trasmissione al presidente del Consiglio dell’ordine del processo verbale contenente il consenso di tutte le parti all’avvio del procedimento arbitrale.
Le parti nominano concordemente l’arbitro tra i soggetti iscritti nella lista di cui all’articolo 180-ter; in mancanza di accordo tra le parti, il Consiglio dell’ordine provvede entro i successivi dieci giorni alla designazione dell’arbitro, il quale comunica entro i successivi dieci giorni la propria accettazione. L’arbitro, appena nominato, preliminarmente emette i provvedimenti necessari alla formazione del fascicolo del procedimento ed alla costituzione delle parti presso di sé, autorizzando la parte più diligente a depositare copia autentica integrale degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte e dettando disposizioni per la loro eventuale integrazione. Il Consiglio dell’ordine assegna i procedimenti fra gli iscritti alla lista secondo criteri di rotazione determinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell’ordine dopo l’emissione del lodo liquida il compenso per l’intera prestazione arbitrale, comprensivo di spese forfetarie, eventuali rimborsi e di ogni e qualsiasi compenso anche di ausiliari, esperti e periti, fra un minimo di 500 ed un massimo di 5.000 euro, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate. Il compenso è soggetto per la parte imponibile a contributo previdenziale ed imposta sul valore aggiunto. Anche in caso di soccombenza, tutte le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell’intero compenso.
Art. 180-quinquies. - (Procedimento arbitrale). – Il procedimento arbitrale si svolge secondo le disposizioni del titolo VIII, capi I, II, III, IV e V. Art. 180-sexies. - (Conseguenze del rifiuto del giudizio arbitrale facoltativo). – Il rifiuto di adesione alla richiesta di giudizio arbitrale facoltativo costituisce, in caso di soccombenza, elemento idoneo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96.
In tal caso il giudice pronuncia la condanna anche d’ufficio. Il risarcimento del danno, anche se liquidato in forma equitativa, non può essere determinato in misura inferiore al doppio delle spese di lite liquidate.
2. Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di deferimento all’arbitrato facoltativo può essere proposta alla prima udienza successiva alla predetta data.
3. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile raccogliere nell’udienza di cui al comma 2 l’adesione o il dissenso di tutte le parti, fissa a tale scopo una nuova udienza entro un termine non superiore a sessanta giorni. 4. I giudizi in corso proseguono innanzi all’arbitro nello stato in cui si trovano.
5. L’arbitro impartisce preliminarmente le disposizioni per la formazione del fascicolo ai sensi dell’articolo 180-quater del codice di procedura civile.
6. Anche per i giudizi in corso, il deferimento all’arbitrato facoltativo deve essere fatto, a pena di inammissibilità, per l’intera controversia, ivi comprese quelle derivanti da domande riconvenzionali ed eccezioni di tutte le parti del procedimento. 7. Nel caso di inadempimento del Consiglio dell’ordine al dovere di formazione della lista di cui all’articolo 180-ter del codice di procedura civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione la lista viene formata per un triennio dal tribunale, il quale decide collegialmente in camera di consiglio con provvedimento inoppugnabile. 8. Le disposizioni di cui all’articolo 180-ter del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 9. Il Ministro della giustizia adotta il regolamento che disciplina la formazione e la tenuta delle liste degli arbitri e i criteri di assegnazione dei procedimenti, di cui agli articoli 180-ter e 180-quater del codice di procedura civile, entro due mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge. I Consigli dell’ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia gli elenchi degli arbitri formati ai sensi della presente legge.
Bucciero
Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:
(Modifica dell’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898)
64-ter.1
Sopprimere l’articolo.
64-ter.2
Alberti Casellati
Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, dopo le parole: «comparizione dei coniugi davanti a sé», aggiungere le seguenti: «, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso».
64-ter.3
Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, le parole: «ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti», con le seguenti: «ed il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Decorso inutilmente tale termine, il convenuto stesso potrà svolgere a tale udienza solo difese orali e senza produzione documentale».
64-ter.4
Manzione, Cavallaro
All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al comma 6, sostituire le parole: «le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.», con le seguenti: «le dichiarazioni dei redditi relative all’ultimo triennio».
64-ter.5
Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «rispettivamente presentate», aggiungere le seguenti: «la mancata produzione verrà valutata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, secondo comma».
64-ter.6
All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al comma 8, sostituire le parole: «strettamente necessario anche in considerazione della loro età», con la seguente: «necessario».
64-ter.7
Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale».
64-ter.8
Calvi, Legnini
Al comma 1, capoverso «Art. 4», il comma 9 è sostituito con il seguente:
«9. Tra la data dell’ordinanza e quella dell’udienza di trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, ridotti della metà».
64-ter.9
Al comma 1, capoverso «Art. 4.», al comma 10 le parole: «per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, perché» sono soppresse.
64-ter.10
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18. L’articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 è soppresso. Le disposizioni di cui ai comma 4, 8 nella parte in cui si dispone dell’audizione dei figli minori, 13, 14 e 16, nonché di cui all’articolo 5, comma 9 secondo capoverso di applicano, in quanto compatibili, ai giudizi di separazione personale dei coniugi».
Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:
68-bis.0.2
“Nel caso in cui l’abitazione familiare di proprietà comune non sia assegnata ad alcuno dei coniugi, il giudice stabilisce quale dei due possa occuparla, ponendo a carico dello stesso un equo indennizzo a favore dell’altro. Il provvedimento conserva efficacia sino allo scioglimento della comunione“».
68-bis.0.3
a) al sesto comma sono soppresse le parole da: “e ordinare ai terzi“ sino alla fine del comma;
b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
“Il coniuge cui spetta la corresponsione dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente“».
68-bis.0.4
“d-bis) gli edifici costruiti durante il matrimonio sul fondo di proprietà di uno di entrambi i coniugi“».
68-bis.0.5
68-bis.0.6
“L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre, dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e dal padre naturale in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre legittimo“.».
68-bis.0.7
“L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal padre naturale negli stessi termini previsti per il marito“.».
68-bis.0.8
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“3-bis) chi ha volontariamente commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;“».
69.0.2
“3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale, a norma dell’articolo 330, nei confronti della persona della cui successione si tratta;“».
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 70. – 1. All’articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».
Tirelli
«Art. 71 – 1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, sulla quale dovranno figurare le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio.
Nei casi in cui l’Ufficiale giudiziario si avvalga per la notifica di sistemi telematici la sottoscrizione e sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso“.
2. All’articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il secondo comma è sostituito dal seguente: “L’avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l’autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell’atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. il telegramma o l’invio telematico dell’avviso di ricevimento deve essere spedito a cura dell’agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il plico con l’indicazione della relativa qualifica, i quali, all’atto della consegna del plico, debbono firmare il relativo registro“. 3. All’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e sostituito dai seguenti: “Se le persone abilitate a ricevere il plico, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il plico è depositato nel medesimo giorno nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso in busta chiusa del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda e provvede nel giorno successivo a dare notizia al destinatario, secondo le modalità indicate all’articolo 2 della legge, delle formalità eseguite e del deposito dell’atto con comunicazione in busta chiusa spedita a mezzo di raccomandata con avviso di recevimento.
Di tali attività, nonchè dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzionie sull’avviso di ricevimento che accompagna il plico e che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è untio al plico medesimo“.
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in raccomandazione senzhe che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del plico, l’avviso di ricevimento relativo al plico notificato è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione al mittente, con l’indicazione ’plico non ritirato’. Il plico resta in deposito presso l’ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di novanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il plico, datato e sottoscritto dall’agente postale, è subito restituito in raccomandazione al mittente con l’indicazine ’non ritirato al novantesimo giorno’“. c) il quarto comma è sostituito dal seguente: “La notificazione si ha eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in raccomandazione“ d) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Quando il plico risulta ritirato entro il termine di cui al quarto comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tal caso, l’impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione“. e) il sesto comma è sostituito dal seguente: “I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti“».
71.2
Callegaro
All’alinea, dopo le parole: «all’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890», aggiungere le seguenti parole: «come modificato dall’articolo 174 del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196» e alle lettere a) e b) le parole: «dai seguenti» sono sostituite con: «dal seguente».
71.0.1
Dopo l’articolo 71, e inserito il seguente:
“Il notificante che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal D.lg. 23 gennaio 2002, n. 10 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445“. Nel caso di cui al comma 1: a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relata di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;
b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendovi in calce alle stesse il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia, o le copie, nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione all’avvocato notificante; c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale da conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto».
71.0.2
Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:
a) unificazione di tutte le normative sulle notificazioni a mezzo posta;
b) estensione, con gli eventuali ed opportuni adattamenti, delle disposizioni contenute nel decreto 13 febbraio 2001, n. 123, riguardante la formazione, la comunicazione e la notificazione d’atti mediante documenti informatici, a tutte le normative e fattispecie richiamate nella precedente lettera a), considerando i tempi necessari per l’organizzazione di tale attività».