GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005
473ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti
(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale preliminarmente giudica condivisibili gli obiettivi perseguiti dall'iniziativa in titolo, quali l'inasprimento significativo delle sanzioni da irrogare in relazione a condotte colpose lesive correlate alla circolazione stradale, e l'accelerazione dei tempi dei procedimenti diretti all'accertamento delle relative responsabilità penali e civili, anche se preannuncia, sin d'ora, che l'articolato in alcuni punti offre soluzioni tecniche non corrette sulle quali è opportuna una maggiore riflessione.
Si sofferma quindi sull'articolo 1 del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per richiamare l'attenzione sulle previsioni che elevano i limiti edittali con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per i casi di lesione personale o di omicidio colposo. Se, da un lato, gli appare encomiabile in proposito l'obiettivo perseguito, di contro sottolinea come la procedibilità a querela dei reati in esame fa dipendere l'irrogazione della sanzione accessoria dall'iniziativa della persona offesa rispetto all'esigenza di assicurare in ogni caso l'applicazione nella predetta sanzione alla luce della gravità rivestita dalle ipotesi considerate, aspetto questo che a suo avviso introduce un elemento di contraddittorietà. Sarebbe altresì opportuno prevedere anche minimi edittali specifici per la sanzione della sospensione della patente al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità.
Con riferimento all'articolo 2, dopo aver richiamato l'attenzione sulle disposizioni che elevano i limiti edittali di pena per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, si interroga ancora una volta sull'opportunità che condotte così rilevanti siano ancora perseguibili a querela, invitando la Commissione ad una riflessione sul punto.
Quanto all'articolo 3 - che rende applicabile il rito del lavoro alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali - pur non manifestando una contrarietà in termini di principio all'innovazione, si chiede se le peculiarità delle vertenze in esame, nell'ambito delle quali si svolgono accertamenti peritali talora complessi, siano compatibili con le caratteristiche del processo del lavoro.
L'articolo 4 dispone una abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio perseguendo in tal modo un obiettivo pregevole, ma con molta probabilità di scarsa efficacia poiché manca la previsione di sanzioni efficaci per il mancato rispetto dei termini. Si tratta di una innovazione che invece potrebbe indebolire l'azione dell'accusa ed in ultima analisi la stessa punibilità dei fatti e invita conseguentemente anche in tal caso la Commissione ad una riflessione sul punto.
L'articolo 5 dispone la possibilità di una liquidazione anticipata di somme nei giudizi diretti all'accertamento di responsabilità in caso di incidenti stradali. La novella, riferita all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, permetterà ai danneggiati, anche non in stato di bisogno, di ottenere una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 ed il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza sulla base di un sommario accertamento dal quale risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.
Si sofferma quindi sull'articolo 6 che interviene sul decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - cosiddetto "codice della strada" - introducendo con il nuovo articolo 224-bis la facoltà per il giudice che pronuncia sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione del codice, di disporre anche la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un intervento che suscita perplessità di tipo sistematico e tecnico. Andrebbe chiarito se la sanzione possa trovare applicazione nei casi di sospensione condizionale della pena o di avvenuto risarcimento del danno, ma più in generale occorrerebbe verificare se tale previsione non introduca una differenziazione nel trattamento sanzionatorio di tali condotte di difficile giustificazione rispetto a quello previsto con riferimento ad illeciti di pari o maggiore offensività. Invita quindi la Commissione ad approfondire la problematicità dell'innovazione introdotta con l'articolo 6, preannunciando sin d'ora la sua contrarietà all'intervento così come attualmente delineato.

Il senatore GUBETTI (FI), intervenendo in discussione generale, esprime perplessità con riferimento alle previsioni di cui al nuovo articolo 224-bis, ritenendo preferibile che sia il condannato a optare per il lavoro di pubblica utilità eventualmente in sostituzione di altra sanzione. Ritiene inoltre eccessivamente generica l'indicazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni lavorative dei condannati, auspicando un maggiore legame con i fatti interessati, come potrebbe essere l'impiego in attività di volontariato in favore delle vittime di incidenti della strada.

Il senatore BUCCIERO (AN), pur comprendendo la ratio ispiratrice dell'iniziativa in titolo e facendo riserva di esprimere ulteriori osservazioni in sede emendativa, manifesta alcune perplessità riferite a parti dell'articolato. Non gli appare convincente infatti, perché scarsamente efficace, che la sanzione accessoria della sospensione della patente consegua alla sentenza di condanna che, nonostante il tentativo di abbreviare i tempi dei procedimenti per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 4, comunque giungerà soltanto dopo molti anni. Con riferimento all'articolo 6 osserva in termini generali come sia d'accordo sull'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni accessorie. Non comprende peraltro, riferendosi al comma 4 del nuovo articolo 224-bis, la disposizione di cui al secondo capoverso.

Il senatore FASSONE (DS-U), dopo aver ricordato la competenza del giudice di pace e il correlativo impianto sanzionatorio vigente che attualmente trova applicazioni per le ipotesi di lesioni colpose anche con riferimento ai casi in cui queste derivino da violazioni del codice della strada, giudica di difficile comprensione sotto il profilo logico e razionale l'innovazione così realizzata che si risolve in una inopportuna sovrapposizione con le disposizioni già applicabili per le ipotesi di lesioni colpose e un intervento asistematico per quanto riguarda le ipotesi di omicidio colposo.
Quanto al problema della perseguibilità d'ufficio dei delitti in esame ritiene che non sia utile riconsiderare la disciplina vigente ritenendo la stessa ancora sorretta da una valida giustificazione, anche in considerazione degli effetti positivi sul carico di lavoro che da tale opzione normativa inevitabilmente derivano.

Il senatore BOBBIO (AN), in ordine all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, concorda con le perplessità già emerse nel corso del dibattito, sottolineando tra l'altro l'anomalia della previsione laddove la stessa configura come sanzione amministrativa accessoria una misura che si concretizza in una limitazione della libertà personale del condannato.
In merito all'articolo 4 ritiene poi che le considerazioni critiche del senatore Zancan si muovano su un piano generale nel quale viene in rilievo l'inefficacia degli strumenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente con specifico riferimento al tema del rispetto dei termini fissati per lo svolgimento delle indagini preliminari. Tali considerazioni critiche non possono però essere riferite ad un intervento di portata ben più circoscritta e limitata qual è quello previsto dal comma 1 del già menzionato articolo 4.
Relativamente all'articolo 1 il senatore Bobbio ritiene estremamente problematica, per le sue implicazioni dal punto di vista sistematico, la previsione contenuta nel capoverso 2-bis relativa all'ipotesi dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Da ultimo il senatore Bobbio concorda con le considerazioni svolte dal senatore Fassone in ordine alla inopportunità di estendere l'area dei delitti perseguibili d'ufficio, con specifico riferimento alle ipotesi delittuose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

Il presidente Antonino CARUSO si sofferma innanzitutto sull'articolo 3 del disegno di legge, ritenendo che il rinvio all'applicabilità delle norme concernenti il rito del lavoro ivi previsto non appaia una soluzione convincente nella materia specificamente considerata. Va innanzitutto evidenziato che le potenzialità acceleratorie di tale rito rispetto al rito ordinario si sono significativamente ridotte con l'introduzione del giudice unico di primo grado e che ancor più risulteranno ridotte una volta che saranno entrate in vigore le modifiche al processo civile ordinario di cognizione inserite nel decreto legge sulla competitività (A.S. 3344), anche con riferimento tra l'altro all'introduzione dello strumento della consulenza tecnica preventiva che potrebbe risultare particolarmente utile nelle cause relative al risarcimento dei danni per lesioni conseguenti ad incidenti stradali.
Da un altro punto di vista va sottolineato che la previsione del ricorso, come strumento introduttivo del processo nell'ambito del rito del lavoro, potrebbe in concreto produrre il rischio di effetti controproducenti sulla durata del processo medesimo, rischio che invece risulterebbe attenuato con l'utilizzo dello strumento della citazione a comparire a udienza fissa ai sensi dell'articolo 163 del codice di procedura civile, proprio dell'ordinario processo di cognizione.
In ordine all'articolo 5 il presidente Antonino Caruso ritiene che la disposizione ivi contenuta possa essere accolta, anche se affronta un problema probabilmente superato alla luce delle più recenti prassi adottate dalle compagnie assicurative.
Infine per quel che concerne l'articolo 6, ritiene che la soluzione ivi delineata possa e debba essere rivista - per risultare più convincente - prevedendo l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità solo al termine di una fase nella quale si intervenga ad un sostanziale accordo sulla pena da applicare.

Segue un breve intervento del senatore LEGNINI (DS-U) che si riserva di intervenire ulteriormente e sottolinea come nel disegno di legge in titolo accanto ad alcuni aspetti indubbiamente positivi - come nel caso della previsione contenuta nell'appena menzionato articolo 5 del disegno di legge in merito alla quale condivide comunque le valutazioni espresse dal presidente Antonino Caruso - ve ne siano altri però che meritano un ulteriore adeguato approfondimento.
Per quanto concerne, peraltro, il rinvio alle norme proprie del rito del lavoro contenute nell'articolo 3, ritiene di potere far proprie fin da ora le considerazioni sopra svolte dal presidente Antonino Caruso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


(3397) Antonino CARUSO ed altri. - Modifica all' articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante
(Esame e rinvio)

In sostituzione del relatore designato, senatore Federici, riferisce alla Commissione il presidente Antonino CARUSO (AN).
Il disegno di legge, proponendo una modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, è volto a rendere più facilmente praticabile il ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai fini della ricerca del latitante, con riferimento ai procedimenti di competenza della corte d'assise. La proposta attribuisce al Presidente della corte d'assise, e non all'organo collegiale, la competenza ad adottare tali provvedimenti assolvendo in tal modo ad una esigenza di riservatezza richiesta dagli stessi e di tempestività, non garantita attualmente dalla organizzazione per sessioni dell'organo giudicante. Naturalmente continua ad essere attribuita alla corte d'assise nella sua composizione collegiale la competenza a dichiarare lo stato di latitanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 295.
Conclusivamente, si tratta di un provvedimento di cui raccomanda una rapida approvazione, attesa la sua indubbia utilità per il contrasto di un tipo di criminalità che si connota per la sua particolare gravità.

Dopo brevi interventi dei senatori FASSONE (DS-U) e BOBBIO (AN) che dichiarano di condividere la ratio della disposizione in esame, il PRESIDENTE relatore propone di fissare per le ore 20 del giorno 12 maggio prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(1184-B) MEDURI ed altri. - Delega al Governo per la disciplina dell' ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

In sostituzione del relatore designato, senatore Borea, il presidente Antonino CARUSO (AN), dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del disegno di legge sarà limitato soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ne illustra brevemente il contenuto. Innanzitutto al comma 2 dell'articolo 1 viene specificato che gli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino della carriera dirigenziale penitenziaria, debbano contenere una relazione tecnica sugli effetti finanziari derivanti e che gli stessi siano trasmessi, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.
Ulteriori modifiche migliorative del testo sono presenti nell'articolo 2, mentre di particolare rilievo sono quelle apportate all'articolo 3. Accogliendo la condizione posta, in sede consultiva, dalla Commissione giustizia, la Commissione affari costituzionali prima e l'Assemblea della Camera poi, ha ripristinato gli articoli da 73 a 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che il Senato in prima lettura aveva espunto mediante una riformulazione dell'intero Capo III del Titolo II della stessa legge composto dall'unico articolo 72, ritenendo i successivi non più attuali. La Camera ha quindi provveduto alla riscrittura dell'articolo 5, relativo alla copertura finanziaria, per adeguare la stessa alle disponibilità dell'esercizio finanziario in corso.
Il Presidente facente funzioni di relatore, accertato infine che non vi sono richieste di interventi in discussione generale, propone di fissare a domani, 11 maggio, alle ore 20, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(487) CALVI ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile
(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi
(836) COSTA. - Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile
(1438) CAVALLARO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo
(2047) MUGNAI. - Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, in sede di esame del decreto-legge sulla competitività (Atto Senato 3344) si intendono ritirati l'emendamento 64-bis.04, nonché gli emendamenti relativi all'articolo 64-ter del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo.
Il Presidente avverte poi che si passerà all'esame dell'emendamento 14.0.1 precedentemente accantonato. Al riguardo richiama l'attenzione sul fatto che la materia oggetto di tale proposta emendativa - proposta che peraltro contiene soluzioni tecniche interessanti sulle quali sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione - viene a sovrapporsi sostanzialmente con la delega in tema di arbitrato introdotta nel disegno di legge di conversione del già citato decreto legge sulla competitività. Propone pertanto che, allo stato, la Commissione respinga l'emendamento, ferma la possibilità che alcuni degli spunti in esso contenuti siano successivamente ripresi in considerazione anche nell'ambito del prosieguo dell'esame del disegno di legge in titolo e ferma restando altresì l'esigenza di interventi di coordinamento che li raccordino col nuovo assetto del processo civile di ricognizione.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 14.0.1.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara poi improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, per estraneità all'oggetto della discussione, gli emendamenti 68-bis.0.1, 68-bis.0.2, 68-bis.0.3, 68-bis.0.4, 68-bis.0.5, 68-bis.0.6, 68-bis.0.7, 68-bis.0.8, 69.0.1 e 69.0.2.

Dopo che il sottosegretario VITALI ha ritirato l'emendamento 70.1, senza discussione, posto ai voti è approvato l'articolo 70.

Il senatore TIRELLI (LP), alla luce delle modifiche alla legge n. 890 del 1982 introdotte con il decreto legge sulla competitività, ritira l'emendamento 71.1.

Dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrarlo, il relatore SEMERARO (AN) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 71.2 che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha anch'egli richiamato l'attenzione sulla circostanza che il tema delle modifiche da apportare alla materia delle notificazioni a mezzo posta oggetto della citata legge n. 890 del 1982 è sostanzialmente confluito nel già menzionato decreto legge sulla competitività, la Commissione respinge l'articolo 71.

Dopo che il senatore TIRELLI (LP) ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 71.0.1, il relatore SEMERARO (AN) esprime perplessità su di esso, mentre il sottosegretario VITALI invita a ritirarlo.

Il senatore TIRELLI (LP) insiste per la votazione dell'emendamento 71.0.1.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 71.0.1 e 71.0.2, dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrare anche quest'ultimo emendamento.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 74-bis.1 tale emendamento, con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI

Art. 14.
14.0.1

Cavallaro

        Dopo l’articolo 14, inserire i seguenti:


«Art. 14-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia
di giudizio arbitrale facoltativo)


        1. Dopo l’articolo 180 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

        “Art. 180-bis. - (Giudizio arbitrale facoltativo). – All’udienza di cui all’articolo 180 le parti, mediante dichiarazione resa personalmente innanzi al giudice o con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione del difensore ove munito di procura speciale, possono chiedere che l’intera controversia venga deferita al giudizio arbitrale di cui al presente articolo.

        Non è ammissibile la richiesta di deferimento parziale della controversia, ivi comprese le domande riconvenzionali e quelle dipendenti da eccezioni, da qualunque parte proposte, né il deferimento della controversia al giudizio arbitrale solo da parte di alcune delle parti del procedimento.
        Non può essere richiesto il deferimento al giudizio arbitrale facoltativo delle controversie di cui all’articolo 806.
        Tutte le parti accettano o respingono la richiesta di deferimento arbitrale nelle stesse forme della richiesta, con dichiarazione personale innanzi al giudice, con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale.
        Qualora non sia possibile acquisire il consenso o il diniego di tutte le parti all’udienza di cui all’articolo 180, il giudice istruttore oltre ad emettere i provvedimenti di cui al medesimo articolo 180 invita le parti ad esprimere il proprio consenso o dissenso alla prima udienza di trattazione.
        In tal caso, la prima udienza di trattazione deve essere fissata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 180.
        La mancata espressione di consenso o diniego entro i termini di cui al sesto comma equivale a rifiuto espresso.
        Dopo la prima udienza di trattazione il giudizio arbitrale facoltativo non è ammissibile neanche con il consenso di tutte le parti.

        Art. 180-ter. - (Formazione della lista degli arbitri). – Il Consiglio dell’ordine degli avvocati presso ogni tribunale forma ogni tre anni la lista degli arbitri, scegliendoli – a domanda – fra gli avvocati del distretto della Corte d’appello che sono autorizzati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

        Il Consiglio forma la lista sulla base dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, che definisce le procedure di formazione della lista stessa ed i requisiti professionali necessari per l’iscrizione.
        Le ammissioni alla lista sono deliberate a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
        Per l’iscrizione alla lista, il mantenimento dell’iscrizione e l’esercizio dell’attività arbitrale si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità relative ai giudici di pace. È fatto divieto di esercitare attività di arbitro in procedimenti le cui parti abbiano avuto rapporti professionali di qualunque genere e natura ed in qualunque tempo, anche attraverso collaboratori, associati o prestanome.
        L’arbitro, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione.
        Salvo che il fatto costituisca reato e salva l’assunzione di provvedimenti disciplinari, la Violazione del divieto di cui al quinto comma comporta la nullità insanabile dell’intero procedimento arbitrale, di ogni suo atto e del lodo eventualmente emesso.

        Art. 180-quater. - (Deferimento della controversia). – Nel caso in cui le parti esprimano la volontà di deferire la controversia al giudizio arbitrale di cui all’articolo 180-bis, entro dieci giorni dall’udienza il giudice dispone la trasmissione al presidente del Consiglio dell’ordine del processo verbale contenente il consenso di tutte le parti all’avvio del procedimento arbitrale.

        Le parti nominano concordemente l’arbitro tra i soggetti iscritti nella lista di cui all’articolo 180-ter; in mancanza di accordo tra le parti, il Consiglio dell’ordine provvede entro i successivi dieci giorni alla designazione dell’arbitro, il quale comunica entro i successivi dieci giorni la propria accettazione.
        L’arbitro, appena nominato, preliminarmente emette i provvedimenti necessari alla formazione del fascicolo del procedimento ed alla costituzione delle parti presso di sé, autorizzando la parte più diligente a depositare copia autentica integrale degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte e dettando disposizioni per la loro eventuale integrazione.
        Il Consiglio dell’ordine assegna i procedimenti fra gli iscritti alla lista secondo criteri di rotazione determinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale forense.
        Il Consiglio dell’ordine dopo l’emissione del lodo liquida il compenso per l’intera prestazione arbitrale, comprensivo di spese forfetarie, eventuali rimborsi e di ogni e qualsiasi compenso anche di ausiliari, esperti e periti, fra un minimo di 500 ed un massimo di 5.000 euro, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
        Il compenso è soggetto per la parte imponibile a contributo previdenziale ed imposta sul valore aggiunto.
        Anche in caso di soccombenza, tutte le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell’intero compenso.

        Art. 180-quinquies. - (Procedimento arbitrale). – Il procedimento arbitrale si svolge secondo le disposizioni del titolo VIII, capi I, II, III, IV e V.
        Art. 180-
sexies. - (Conseguenze del rifiuto del giudizio arbitrale facoltativo). – Il rifiuto di adesione alla richiesta di giudizio arbitrale facoltativo costituisce, in caso di soccombenza, elemento idoneo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96.

        In tal caso il giudice pronuncia la condanna anche d’ufficio.
        Il risarcimento del danno, anche se liquidato in forma equitativa, non può essere determinato in misura inferiore al doppio delle spese di lite liquidate.

        2. Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di deferimento all’arbitrato facoltativo può essere proposta alla prima udienza successiva alla predetta data.

        3. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile raccogliere nell’udienza di cui al comma 2 l’adesione o il dissenso di tutte le parti, fissa a tale scopo una nuova udienza entro un termine non superiore a sessanta giorni.
        4. I giudizi in corso proseguono innanzi all’arbitro nello stato in cui si trovano.

        5. L’arbitro impartisce preliminarmente le disposizioni per la formazione del fascicolo ai sensi dell’articolo 180-quater del codice di procedura civile.

        6. Anche per i giudizi in corso, il deferimento all’arbitrato facoltativo deve essere fatto, a pena di inammissibilità, per l’intera controversia, ivi comprese quelle derivanti da domande riconvenzionali ed eccezioni di tutte le parti del procedimento.
        7. Nel caso di inadempimento del Consiglio dell’ordine al dovere di formazione della lista di cui all’articolo 180-
ter del codice di procedura civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione la lista viene formata per un triennio dal tribunale, il quale decide collegialmente in camera di consiglio con provvedimento inoppugnabile.
        8. Le disposizioni di cui all’articolo 180-
ter del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
        9. Il Ministro della giustizia adotta il regolamento che disciplina la formazione e la tenuta delle liste degli arbitri e i criteri di assegnazione dei procedimenti, di cui agli articoli 180-
ter e 180-quater del codice di procedura civile, entro due mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge. I Consigli dell’ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia gli elenchi degli arbitri formati ai sensi della presente legge.

 


Art. 64.
64-bis.04

Bucciero

        Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:


«Art. 64-sexies.

(Modifica dell’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898)


        1. All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, al comma 10, sostituire le parole: “Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza“ con le seguenti: “Il tribunale emettendo ogni provvedimento“».

 

64-ter.1

Bucciero

        Sopprimere l’articolo.

 

64-ter.2

Alberti Casellati

        Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, dopo le parole: «comparizione dei coniugi davanti a sé», aggiungere le seguenti: «, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso».

 

64-ter.3

Alberti Casellati

        Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, le parole: «ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti», con le seguenti: «ed il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Decorso inutilmente tale termine, il convenuto stesso potrà svolgere a tale udienza solo difese orali e senza produzione documentale».

 

64-ter.4

Manzione, Cavallaro

        All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al comma 6, sostituire le parole: «le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.», con le seguenti: «le dichiarazioni dei redditi relative all’ultimo triennio».

 

64-ter.5

Alberti Casellati

        Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «rispettivamente presentate», aggiungere le seguenti: «la mancata produzione verrà valutata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, secondo comma».

 

64-ter.6

Manzione, Cavallaro

        All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al comma 8, sostituire le parole: «strettamente necessario anche in considerazione della loro età», con la seguente: «necessario».

 

64-ter.7

Alberti Casellati

        Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale».

 

64-ter.8

Calvi, Legnini

        Al comma 1, capoverso «Art. 4», il comma 9 è sostituito con il seguente:

        «9. Tra la data dell’ordinanza e quella dell’udienza di trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, ridotti della metà».

 

64-ter.9

Calvi, Legnini

        Al comma 1, capoverso «Art. 4.», al comma 10 le parole: «per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, perché» sono soppresse.

 

64-ter.10

Bucciero

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «18. L’articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 è soppresso. Le disposizioni di cui ai comma 4, 8 nella parte in cui si dispone dell’audizione dei figli minori, 13, 14 e 16, nonché di cui all’articolo 5, comma 9 secondo capoverso di applicano, in quanto compatibili, ai giudizi di separazione personale dei coniugi».

 


Art. 68.
68-bis.0.1

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. All’articolo 148 del codice civile, al terzo comma, dopo le parole: “titolo esecutivo“, sono aggiunte le seguenti: “nonché titolo idoneo all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818“».

 

68-bis.0.2

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. All’articolo 155 del codice civile, dopo il quarto comma, è aggiunto seguente:

        “Nel caso in cui l’abitazione familiare di proprietà comune non sia assegnata ad alcuno dei coniugi, il giudice stabilisce quale dei due possa occuparla, ponendo a carico dello stesso un equo indennizzo a favore dell’altro. Il provvedimento conserva efficacia sino allo scioglimento della comunione“».

 

68-bis.0.3

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. All’articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al sesto comma sono soppresse le parole da: “e ordinare ai terzi“ sino alla fine del comma;

            b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

        “Il coniuge cui spetta la corresponsione dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente“».

 

68-bis.0.4

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. All’articolo 177 del codice civile, al primo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

            “d-bis) gli edifici costruiti durante il matrimonio sul fondo di proprietà di uno di entrambi i coniugi“».

 

68-bis.0.5

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. All’articolo 191 del codice civile, al primo comma, le parole: “per la separazione personale“, sono sostituite dalle seguenti: “per il deposito della domanda di separazione personale“».

 

68-bis.0.6

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. All’articolo 235 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

        “L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre, dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e dal padre naturale in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre legittimo“.».

 

68-bis.0.7

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. All’articolo 244 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        “L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal padre naturale negli stessi termini previsti per il marito“.».

 

68-bis.0.8

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:


«Art. 68-ter.

        1. L’articolo 253 del codice civile è abrogato».

 


Art. 69.
69.0.1

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 69-bis.

        1. All’articolo 463 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

        “3-bis) chi ha volontariamente commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;“».

 

69.0.2

Alberti Casellati

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 69-bis.

        1. All’articolo 463 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

        “3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale, a norma dell’articolo 330, nei confronti della persona della cui successione si tratta;“».

 


Art. 70.
70.1

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 70. – 1. All’articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».

 


Art. 71.
71.1

Tirelli

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 71 – 1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il secondo comma è sostituito dal seguente:
        “Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, sulla quale dovranno figurare le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio.

        Nei casi in cui l’Ufficiale giudiziario si avvalga per la notifica di sistemi telematici la sottoscrizione e sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso“.

        2. All’articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il secondo comma è sostituito dal seguente:
        “L’avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l’autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell’atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. il telegramma o l’invio telematico dell’avviso di ricevimento deve essere spedito a cura dell’agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il plico con l’indicazione della relativa qualifica, i quali, all’atto della consegna del plico, debbono firmare il relativo registro“.
        3. All’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
            
a) il secondo comma e sostituito dai seguenti:
        “Se le persone abilitate a ricevere il plico, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il plico è depositato nel medesimo giorno nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso in busta chiusa del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda e provvede nel giorno successivo a dare notizia al destinatario, secondo le modalità indicate all’articolo 2 della legge, delle formalità eseguite e del deposito dell’atto con comunicazione in busta chiusa spedita a mezzo di raccomandata con avviso di recevimento.

        Di tali attività, nonchè dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzionie sull’avviso di ricevimento che accompagna il plico e che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è untio al plico medesimo“.

            b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
        “Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in raccomandazione senzhe che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del plico, l’avviso di ricevimento relativo al plico notificato è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione al mittente, con l’indicazione ’plico non ritirato’. Il plico resta in deposito presso l’ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di novanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il plico, datato e sottoscritto dall’agente postale, è subito restituito in raccomandazione al mittente con l’indicazine ’non ritirato al novantesimo giorno’“.
            
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
        “La notificazione si ha eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in raccomandazione“
            
d) il quinto comma è sostituito dal seguente:
        “Quando il plico risulta ritirato entro il termine di cui al quarto comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tal caso, l’impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione“.
            
e) il sesto comma è sostituito dal seguente:
        “I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti“».

 

71.2

Callegaro

        All’alinea, dopo le parole: «all’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890», aggiungere le seguenti parole: «come modificato dall’articolo 174 del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196» e alle lettere a) e b) le parole: «dai seguenti» sono sostituite con: «dal seguente».

 

71.0.1

Tirelli

        Dopo l’articolo 71, e inserito il seguente:


«Art. 71-bis.

        Dopo il punto dell’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è inserito il seguente:

        “Il notificante che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal D.lg. 23 gennaio 2002, n. 10 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445“.
        Nel caso di cui al comma 1:
            
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relata di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;

            b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendovi in calce alle stesse il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia, o le copie, nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione all’avvocato notificante;
            
c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale da conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto».

 

71.0.2

Callegaro

        Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:


«Art. 71-bis.

        1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica saranno emanate, entro 90 giorni, le seguenti disposizioni:

            a) unificazione di tutte le normative sulle notificazioni a mezzo posta;

            b) estensione, con gli eventuali ed opportuni adattamenti, delle disposizioni contenute nel decreto 13 febbraio 2001, n. 123, riguardante la formazione, la comunicazione e la notificazione d’atti mediante documenti informatici, a tutte le normative e fattispecie richiamate nella precedente lettera a), considerando i tempi necessari per l’organizzazione di tale attività».

 


Art. 74.
74-bis.1

Il Governo

        Sopprimere l’articolo.