SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XV LEGISLATURA --------------------
11
a
Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
49ª seduta: mercoledì 14 marzo 2007, ore 15
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
Interrogazione svolta
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:
TOFANI ed altri. - Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione del 18 ottobre 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"». -
Relatore alla Commissione
TOFANI.
(Parere della
5
a
Commissione )
Discussione e approvazione
(
Doc.
XXII, n. 7-
bis
)
INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ROILO. -
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- Premesso che:
la società Hitman Industria Confezioni S.p.A., in liquidazione, cui fanno capo la produzione e la proprietà intellettuale della Cerruti, è stata ammessa ai benefici del concordato preventivo con decreto del Tribunale di Milano del 10-11 marzo 2005;
con decreto n. 2705 del 21 settembre 2006, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di omologazione al concordato, precisando che il concordato dipendeva «dalle prospettive di realizzo, da parte della Cerruti Holding in liquidazione, del prezzo delle azioni» della controllata Cerruti France, società titolare del marchio "Cerruti 1881";
quest'ultima società è stata acquisita nell'agosto 2006 dal fondo di
private equity
Matlin Patterson, attraverso la società veicolo Toga Investment, per un corrispettivo di 95 milioni, di cui 22 milioni circa pagati subito, e la restante quota da corrispondere in rate da 12,5 milioni con scadenza il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2007. L'analisi dei flussi di Cerruti Holding, da cui risultava che le entrate previste entro fine 2007 (13,3 milioni) non avrebbero coperto nemmeno i debiti privilegiati (23,39 milioni), ha portato però il Tribunale a non omologare il concordato;
con decreto n. 40131 del 22 dicembre 2006 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, considerata la mancata omologazione del concordato, ha provveduto a concedere il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori, limitatamente al periodo dal 13 luglio 2006 fino al 21 settembre 2006;
in data 27 novembre 2006, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società Hitman Industria Confezioni S.p.A., in liquidazione, e a tal fine ha nominato Giudice delegato il dott. Vitiello e Curatore il dott. Verna;
i dipendenti della società hanno proposto appello, ai sensi dell'articolo 18 della legge fallimentare, mediante ricorso presentato il 27 dicembre 2006, avverso la suddetta sentenza dichiarativa del fallimento, ritenendo che alla base della stessa ci sia un'erronea valutazione del Tribunale di Milano in merito all'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;
nel medesimo ricorso si richiede l'apertura della procedura dell'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1999, n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274", cosiddetta legge Prodi-
bis
);
come si legge nel ricorso "il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società Hitman Industria Confezioni S.p.A. in liquidazione - anziché disporre l'apertura della Procedura di amministrazione straordinaria per la stessa società - in forza dell'assunto, del tutto erroneo, che nella fattispecie oggetto di esame, non ricorressero i requisiti dimensionali di cui al decreto legislativo n. 270, del 1999 (legge Prodi-
bis
), «dal momento che i dipendenti assommano ad un numero inferiore a duecento»";
si tratta di un'interpretazione errata in quanto la società Hitman ha avuto in media, nell'ultimo anno di esercizio, un numero di dipendenti pari a 208 (così come è ricordato nel ricorso);
ed ancora il ricorso ribadisce come il Tribunale di Milano "abbia erroneamente interpretato l'articolo 1 della legge Prodi-
bis
, laddove ha ritenuto che quest'ultima disposizione vada ad individuare un ulteriore requisito (...) ai fini dell'ammissibilità della procedura di Amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha, infatti, espressamente affermato che, nella fattispecie in esame, difetterebbe anche «il requisito funzionale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1999, posto che non v'è alcuna prospettiva di conservazione del patrimonio produttiva» della società";
anche in questo caso occorre ricordare come "gli obiettivi della procedura di Amministrazione straordinaria (...) possono essere perseguiti, come specificato nel successivo articolo 27 della stessa legge, sia attraverso un programma di ristrutturazione del complesso aziendale sia mediante quello di cessione del medesimo";
la prima udienza presso la Corte d'appello è fissata per il 5 aprile 2007. La richiesta riguarda la revoca del fallimento e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del relativo commissario giudiziale;
grazie ai benefici della procedura di amministrazione straordinaria si potrebbe far tornare all'attività una delle più importanti aziende del
made in Italy
. La Hitman possiede infatti tutti i requisiti necessari come la qualità delle produzioni, alte professionalità, la proprietà intellettuale della tradizione Cerruti, nonché un marchio proprio Flyng Cross;
considerato inoltre che il 22 gennaio 2007, in sede di esame congiunto, il Curatore ed i rappresentanti della FILTEA CGIL e della RSU hanno ribadito l'accordo "sulla richiesta di CIGS per 12 mesi con decorrenza dal 27 novembre 2006 per tutti i 196 dipendenti in forza alla data del fallimento o comunque per tutti gli aventi diritto",
si chiede di sapere quali iniziative urgenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di realizzare, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la ripresa dell'attività una delle più importanti aziende del
made in Italy
, garantendo così la salvaguardia
degli attuali livelli occupazionali e delle qualificate professionalità dell'azienda.
(3-00384)