FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2007
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(809) BENVENUTO. - Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti
(Esame e rinvio)

Il senatore BARBOLINI (Ulivo) riferisce alla Commissione sui contenuti del disegno di legge osservando che la crescita del ricorso allo strumento del credito al consumo e ai pagamenti dilazionati o differiti da parte delle persone sia fisiche sia giuridiche, da ultimo oggetto di uno studio dell'Osservatorio McKinsey, ha determinato una crescita esponenziale del numero delle frodi nel settore dei finanziamenti, tale da creare un giustificato allarme per le negative conseguenze di tale fattore.
Chiarisce in proposito che il fenomeno osservato è definibile come frode da impersonificazione (cosiddetto «furto d’identità»), che si presenta secondo diverse fattispecie identificabili in varie categorie. Innanzitutto, l’appropriazione indebita dell’identità di un altro soggetto, mediante l’utilizzo dei suoi dati personali, citando a titolo di esempio, il caso di chi intende acquistare un bene a rate e si reca presso un rivenditore utilizzando i dati anagrafici di un’altra persona. L’impersonificazione parziale, invece, consiste nella frode attuata dal soggetto che maschera parzialmente la propria identità attraverso l’utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri. È il caso tipico dell'autore della frode che richiede una carta di credito, dichiarando dati anagrafici falsi ed indirizzo vero. Infine, la dichiarazione di caratteri falsi viene attuata attraverso l’utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi (per esempio attività lavorativa, stipendio, bilancio della società e così via).
In merito agli studi condotti a livello internazionale volti a denunciare l'allarmante fenomeno cita il caso statunitense, evidenziando che nel 2004 oltre 9 milioni di persone negli Stati Uniti sono state vittime del furto di identità (circa il 4 per cento della popolazione adulta) e dando conto dei costi imposti ai cittadini per ripristinare la situazione di legalità. Analoga situazione, prosegue il relatore, si registra nel Regno Unito.
Per quanto riguarda l’Italia, il relatore osserva che alcune società del settore hanno effettuato sondaggi circoscritti a situazioni parziali, dai quali si evince comunque che la gestione dei finanziamenti comporta anche in Italia serie ripercussioni economiche riconducibili al rischio di frode, rilevando inoltre come i soggetti più colpiti siano non soltanto gli enti finanziatori (banche e intermediari finanziari), ma soprattutto i consumatori, a carico dei quali si determinano significativi danni dal punto di vista patrimoniale.
Pertanto, a suo avviso, occorre perseguire l'obiettivo di creare un modello di prevenzione e monitoraggio, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti puntando su tre direttrici: prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell’identità e della effettiva capacità di reddito del soggetto richiedente il credito; costituire un deterrente in grado di dissuadere i potenziali frodatori e, infine, ridurre il contenzioso giudiziario sia nel campo civile sia in quello penale. Tale sistema, egli prosegue, per assolvere agli obiettivi di cui sopra, dovrà quindi fornire un contributo dal punto di vista della identificazione e della autenticazione.
Passa quindi a illustrare le finalità del disegno di legge rappresentate dalla istituzione di un sistema di protezione in grado di operare, a livello centrale, sul fronte della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, e, al tempo stesso, di agevolare, a livello europeo, i punti di contatto operativi in materia di illeciti relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti transnazionali. Detto obiettivo appare realisticamente perseguibile soltanto attraverso l’introduzione di un supporto di carattere istituzionale, che consenta di rendere disponibili le informazioni detenute da amministrazioni ed enti pubblici, al fine di migliorare gli attuali processi di valutazione del rischio di credito.
Il caposaldo attorno al quale ruota il sistema di prevenzione delle frodi, nell’impianto proposto dal disegno di legge in commento, è costituito dalla possibilità di verificare la validità dei documenti comprovanti l’identità del richiedente il credito, dei dati anagrafici e di residenza e, infine, delle informazioni fornite riguardo alla posizione fiscale, contributiva e reddituale.
Sui concreti meccanismi di operatività del sistema antifrode, il relatore chiarisce che il provvedimento pone opportunamente l'accento sul ruolo dell’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle finanze (cosiddetto «UCAMP»), al quale si prevede l'attribuzione del compito di fungere da «centrale di raccordo, di verifica e di riscontro» dei dati forniti alle banche e alle finanziarie dai clienti, rappresentando per il settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti una occasione significativa di collaborazione tra pubblico e privato nell’attività di contrasto delle frodi. Va infatti avvertito, egli prosegue, che gli esponenti del mondo finanziario hanno manifestato una precisa volontà di contribuire sul piano economico alla realizzazione dell’iniziativa, condividendo la proposta di subordinare la consultazione dell’istituendo archivio al pagamento di un contributo in quota fissa.
L’intervento del legislatore in materia permette pertanto, senza determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituire un servizio utile alle finanziarie ed al consumatore e di rafforzare le iniziative già poste in essere dall’UCAMP per impostare il sistema di prevenzione. Infatti, il gruppo di lavoro specificamente istituito presso l’Ufficio ha individuato gli enti che apportano le informazioni utili all’attività di prevenzione delle frodi: il Ministero dell’interno, con riferimento agli estremi dei documenti di identità delle persone fisiche, l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, con riferimento ai dati relativi ai numeri dei supporti plastici su cui vengono stampati i suddetti documenti, l’Agenzia delle entrate, con riferimento ai dati relativi ai numeri delle partite IVA e dei codici fiscali delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché a quelli relativi ai redditi denunciati e, infine, gli enti previdenziali e assicurativi, con riferimento ai numeri delle posizioni contributive delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Per quanto concerne l’articolazione dei flussi di interscambio di informazioni, il relatore pone in evidenza il ruolo dell’UCAMP come «collettore di informazioni» da e verso gli utenti e gli enti pubblici fonte di dati.
Passa poi all'illustrazione degli articoli del disegno di legge, rilevando che l’articolo 1, nell’istituire il sistema di prevenzione, individua, nell’archivio centrale informatizzato e nel gruppo di lavoro, i fattori essenziali, ponendo in capo all’UCAMP la titolarità e la gestione dell’archivio e configurando tale struttura amministrativa come ufficio di livello dirigenziale generale. Il comma 4 individua poi i soggetti che possono partecipare al sistema.
L’articolo 2 struttura l’archivio centrale informatizzato in due sezioni e definisce le finalità della suddetta ripartizione, mentre l’articolo 3, comma 1, definisce la natura e le caratteristiche generali dei dati destinati ad alimentare l’archivio centrale.
L’articolo 4, al comma 2, stabilisce che ogni singola richiesta di verifica è assoggettata al pagamento di un contributo.
L’articolo 6 prevede l’adozione di un regolamento di attuazione, sotto forma di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, al fine di precisare le competenze e l’organizzazione dell’UCAMP e disciplinare la procedura di revisione del regolamento stesso. Lo stesso articolo 6 prevede la possibilità, riservata al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro.
Nel ribadire conclusivamente la propria positiva valutazione sull’impianto del disegno di legge, il relatore auspica che la Commissione svolga un ampio confronto su una tematica di grande interesse quale la tutela dalle frodi in danno del consumatore, sottolineando al riguardo l'opportunità che il Governo possa informare la Commissione sull'applicazione della legge n. 166 del 2005, che rimette allo stesso UCAMP le competenze in materia di prevenzione delle frodi attuate mediante le carte di credito.
Si dichiara, infine, favorevole a valutare un possibile ampliamento del novero dei soggetti coinvolti nel sistema antifrode, che potrebbe, a suo avviso, essere esteso anche ai fornitori dei servizi di comunicazione e alle assicurazioni, auspicando un confronto aperto e approfondito, stante la delicatezza e l'importanza dei profili del disegno di legge, e ritenendo opportuno, ove la Commissione dovesse convenire, programmare una serie di audizioni informali dei soggetti interessati, primi fra tutti l'ABI e l'Assofin.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Secondo quanto stabilito dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione svolta in data odierna, il presidente BENVENUTO avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.