SENATO DELLA REPUBBLICA
----------------------- XVI LEGISLATURA ------------------

6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


263ª seduta: martedì 7 giugno 2011, ore 14,30
264ª seduta: mercoledì 8 giugno 2011, ore 15,45
265ª seduta: giovedì 9 giugno 2011, ore 15


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni. Svolte

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999. - Relatore alla CommissioneFANTETTI.
(Osservazioni della 3a e della 14a Commissione) Seguito esame e rinvio
(n. COM (2011) 135 definitivo)
2. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. - Relatore alla CommissioneSCIASCIA.
(Osservazioni della 3a e della 14a Commissione)
(n. COM (2011) 121 definitivo)
IN SEDE REFERENTE


I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. GERMONTANI. - Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici. - Relatore alla CommissioneGERMONTANI.
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione) Seguito esame, congiunzione con i disegni di legge m. 2102 e 2639 e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto.
(324)
2. MARAVENTANO. - Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa. - Relatore alla CommissioneFERRARA.
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1231)
3. BARBOLINI e Marco FILIPPI. - Misure in favore delle attività professionali. - Relatore alla CommissioneCOSTA.
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(1717)
4. GERMONTANI. - Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi. - Relatore alla CommissioneGERMONTANI.
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(2028)
5. CAFORIO ed altri. - Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).- Relatore alla Commissione SCIASCIA.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione) Seguito esame e rinvio
(1551)
6. D'ALIA. - Trasferimento del punto franco istituito nella zona falcata del porto di Messina con legge 15 marzo 1951, n. 191 (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare UDC, SVP e Autonomie, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).- Relatore alla CommissioneFERRARA.
(Pareri della 1a, della 5a, della 8a, della 10a e della 14a Commissione)
(2583)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. BARBOLINI e PEGORER. - Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(486)
2. CHITI ed altri. - Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti.
(Pareri della 1a, della 5a, della 7ª, della 11ª e della 12a Commissione)
(1366)
- Relatore alla Commissione BARBOLINI.


III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(413)
2. GIOVANARDI. - Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a e della 10a Commissione)
(465)
3. BARBOLINI ed altri. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(508)
- Relatore alla Commissione MURA.


IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. PEGORER ed altri. - Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(466)
2. COSTA. - Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(745)
3. BENEDETTI VALENTINI. - Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(782)
4. GIARETTA e Paolo ROSSI. - Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(792)
5. Alberto FILIPPI e VACCARI. - Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(821)

6. COSTA. - Nuova disciplina in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(2575)
- Relatore alla Commissione SCIASCIA.
V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(412)
2. RAMPONI. - Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana. (Pareri della 1a, della 3a e della 5a Commissione)
(827)
3. D'ALIA. - Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1099)
4. AMORUSO. - Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni.
(Pareri della 1a, della 3a e della 5a Commissione)
(1168)
5. BARBOLINI. - Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1461)
- Relatore alla CommissioneCONTI.


VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Disposizioni in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 10a Commissione)
(437)
2. BARBOLINI e PEGORER. - Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(709)
3. COSTA. - Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(799)
4. LANNUTTI ed altri. - Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(926)
5. GERMONTANI ed altri. - Disposizioni in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(940)
6. Paolo FRANCO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(1084)
- Relatrice alla Commissione BONFRISCO.


VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. RAMPONI ed altri. - Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
(Pareri della 1a, della 5a e della 7a Commissione)
(1985)
2. BUTTI. - Disposizioni per il finanziamento del Comitato olimipico nazionale italiano e delle attività sportive.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione)
(650)
- Relatore alla Commissione CUTRUFO.


VIII. Esame dei disegni di legge:
1. CAFORIO ed altri. - Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). - Relatore alla Commissione SCIASCIA.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(1618)
2. GRANAIOLA ed altri. - Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale. - Relatore alla Commissione DE ANGELIS.
(Pareri della 1a, della 5a e della 10a Commissione)
(1709)
3. MORANDO ed altri. - Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne. - Relatore alla CommissioneGERMONTANI.
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione) Esame dei disegni di legge 2102 e 2639, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 324 e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto.
(2102)
4. LEDDI. - Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni fiscali in favore delle donne lavoratrici. - Relatore alla CommissioneGERMONTANI.
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione) Esame dei disegni di legge 2102 e 2639, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 324 e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto
(2639)
5. LUSI ed altri. - Disposizioni in materia di cambiale finanziaria. - Relatore alla CommissioneBONFRISCO.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(1670)
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell'esame del disegno di legge:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati (Approvato dalla Camera dei deputati).- Relatore alla Commissione FERRARA.
(Parere alla 1ª Commissione)
(2259)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale. - Premesso che:
da ultimo si è verificata la sconfitta di Unicredit, la banca dei derivati "avariati", con la pronuncia 5118/2011 della VI sezione civile del Tribunale di Milano che ha annullato tre collar swap stipulati il 10 gennaio 2006 fra Unicredit e il Comune di Ortona (Chieti), a cui è stato riconosciuto un risarcimento di quasi 345.000 euro, mentre il disastro derivati, proposti dalle grandi banche, continua a gonfiare i debiti degli enti locali e delle piccole imprese "taglieggiate" dagli istituti di credito, con un nozionale negativo di oltre 52 miliardi di euro al 31 dicembre 2010;
le banche infatti non hanno resistito ai consistenti profitti consentiti da altri derivati Over the counter (Otc, scambiati, cioè, fuori da mercati regolamentati), di "copertura" contro il rialzo dei tassi di interesse, venduti a enti territoriali, imprese, società finanziarie e piccoli istituti di credito nostrani. Al 31 dicembre 2010, infatti, le perdite potenziali sui derivati Otc del "sistema Italia" nei confronti degli istituti di credito (italiani e esteri con filiali in Italia) sono di 52,2 miliardi di euro. Le cifre complessive che i sottoscrittori di questi contratti dovrebbero versare ai grossi istituti di credito operanti nel Paese nel caso in cui decidessero (oppure fossero costretti a farlo) di chiudere anticipatamente gli swap, con perdite potenziali pari a 52,2 miliardi di euro, tratti dalla base informativa della Banca di Italia sul "fenomeno" derivati (swap sui tassi d'interesse e, in minima parte, sui tassi di cambio), sono stati riportati da "Il Sole 24 Ore", in un articolo pubblicato sul settimanale "Plus" da parte di un giornalista esperto ed attento come Marcello Frisone;
mentre dai dati della Banca di Italia si ricava un rischio di controparte per le banche di ben 52,2 miliardi, con i disavanzi man mano cresciuti nel corso di sei anni (dal 2005 vengono rese note le perdite in derivati in Centrale Rischi della Banca di Italia), la nuova bozza di regolamento del Ministero dell'economia (previsto dall'art. 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 203 del 2008), invece di rendere chiari i rischi per gli enti locali ed i sottoscrittori che vogliono intentare vere e proprie scommesse sull'azzardo morale, in ossequio ai desiderata dell'Associazione bancaria italiana (Abi), banche e banchieri, è ancora più oscura e meno trasparente;
nonostante il blocco dei contratti derivati sia stato attuato nel 2008 dal Governo per tutelare gli enti locali, il provvedimento che dovrebbe adesso sbloccarne la stipula perde parti importanti in merito alla trasparenza. La nuova bozza di regolamento in circolazione in queste ore, infatti, non prevede più informazioni chiare e semplici utili a individuare i rischi del derivato; anzi, il nuovo sistema aumenterà probabilmente la confusione degli enti locali che, seppure subissati di informazioni, non avranno modo di capire molto dello strumento finanziario proposto dalle banche;
Adusbef e Federconsumatori, le due principali associazioni di difesa dei risparmiatori e dei consumatori, sono indignate dalle posizioni della Consob e del Ministro dell'economia che, a giudizio dell'interrogante, sembra sia diventato il bieco esecutore esterno nonché il collettore degli esclusivi interessi delle banche, che possono così continuare a frodare, con la vendita dei derivati avariati, enti locali e piccole e medie imprese ancor più di prima;
la prima bozza del regolamento (posta in consultazione dal Ministero dell'economia dal 22 settembre al 30 ottobre 2009) conteneva disposizioni in materia di trasparenza dei contratti prevedendo che agli enti locali fosse data un'informativa basata sull'approccio probabilistico risk-based della Consob e da elaborare rispettando le metodologie allegate alla bozza stessa. Questa informativa, cioè, rappresentava in modo chiaro, breve e oggettivo se e in quale misura (appunto una probabilità) il derivato proposto avrebbe potuto migliorare o meno la situazione dell'ente legata ad una ben precisa passività finanziaria (riducendone i costi e/o i rischi). E, questo, confrontando semplicemente la posizione finale dell'ente "con" e "senza" la sottoscrizione del contratto derivato;
rispondendo alla consultazione, l'Abi ha fortemente criticato gli scenari probabilistici e ha chiesto la loro sostituzione con «l'analisi di sensitività», un altro modo di chiamare l'approccio what-if (lo stesso che è stato adottato a dicembre 2010 per i fondi strutturati della Ucits N e fortemente criticato da numerosi accademici di fama internazionale per la sua parzialità, discrezionalità e manipolabilità. Se la nuova versione della bozza (quella appunto con il what-if) verrà emanata, il numero delle tabelle che dovranno essere lette dall'ente locale aumenterà notevolmente, senza alcun beneficio rispetto all'approccio probabilistico;
rispetto alla prima bozza, il nuovo schema di regolamento non consente più agli enti locali la stipula dei Forward rate agreement ma conferma la stipula soltanto dello swap di tasso di interesse, di quello di cambio, gli acquisti di un cap (un tetto massimo oltre al quale l'ente non paga più la "rata" prevista dal derivato) e di un collar (cioè il flusso da corrispondere alla banca oscilla in un corridoio ben preciso). Nella nuova bozza è prevista la stipula di combinazioni di questi derivati, mentre sono vietate le operazioni riferite a tassi d'interesse diversi dai parametri dell'area euro e contratti che impongono tassi predeterminati in crescita (i tassi "fissi" diversi di anno in anno). Le informazioni che le banche sono tenute a dare agli enti locali devono essere redatte in italiano, mentre a sua volta l'ente locale dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione in base alla quale attesti di «aver pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione». Approccio risk-based: si tratta di un modo di informare i clienti sullo strumento finanziario che stanno acquistando. Questa informativa rappresenta in modo chiaro, breve e oggettivo quante probabilità ha il derivato proposto di migliorare o meno la situazione dell'ente. Tutto ciò si ottiene confrontando la posizione finale dell'ente locale "con" e "senza" la sottoscrizione del contratto derivato, mediante simulazioni che tengono conto di tutti i fattori di rischio sottostanti;
considerato che:
secondo un articolo di Isabella Bufacchi, pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 29 aprile 2011, il valore nozionale degli swap ammonterebbe a 360.000 miliardi fuori da ogni controllo. Nel complesso, per i derivati fuoriborsa, strumenti negoziati fuori da piattaforme e circuiti regolamentati, si sfiorano 500.000 miliardi di euro. L'Isda, associazione mondiale degli operatori in derivati otc, stima che il rischio di credito di questi contratti sia pari a 2.430 miliardi di euro. Se il mercato degli swap è immenso e senza controllo, i derivati rappresentano un possibile rischio anche per le grandi banche europee che non differiscono nelle pratiche dai colossi Usa. Ammontano infatti a 4.000 miliardi di euro i derivati nei bilanci degli istituti del Vecchio continente, un valore pari a1 20 per cento degli attivi;
l'allarme-swap del valore di 2.500 miliardi al netto delle perdite potenziali corrisponde a tre volte il debito di Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda. Entro luglio Sec e Cftc dovranno introdurre nuove regole. Già il nome desta sospetto: lo strumento derivato letteralmente "deriva" prezzo e valore da tassi d'interesse e di cambio, debiti e prestiti, materie prime e metalli preziosi, azioni, indici e persino altri derivati. È una conseguenza, un'appendice. I sospetti aumentano quando il derivato viene scambiato over-the-counter (otc), cioè fuoriborsa, negoziato fuori da piattaforme e circuiti regolamentati. I derivati con targhetta otc, principalmente gli swap, mancano di quotazioni ufficiali e prezzi trasparenti, non sono garantiti dalla cassa di compensazione con versamento di margini giornalieri, a fronte delle perdite anche potenziali per annullare il rischio controparte. Al giugno 2010 - ultima statistica Bri - i derivati fuoriborsa avevano un valore nozionale (entità delle passività o attività sottostanti) di poco inferiore a 600.000 miliardi di dollari, quasi 500.000 miliardi di euro di cui 360.000 in swap. L'Isda stima che dopo il netting (compensazione delle posizioni tra due controparti che elimina i doppioni) il rischio di credito di questi contratti è pari a 3.600 miliardi di dollari, 2.430 miliardi di curo. Tenuto conto che il 70 per cento dei derivati fuoriborsa tra istituzioni gode di garanzie collaterali, secondo gli addetti ai lavori, il rischio di perdita per colpa dell'insolvenza della controparte è di 1.100 miliardi di dollari, circa 750 miliardi di euro: pari alla somma del default di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Negli ultimi 12 mesi, intanto, i volumi sono tornati a salire a ritmi sostenuti. Una dimensione monstre che, proprio a causa dell'opacità e natura sfuggente dei derivati, preoccupa autorità di controllo e Governi in tutto il mondo: swap e derivati otc sono visti come fonte di rischio sistemico e quindi destinatari di una "rivoluzione regolamentare";
è però il paradosso. I derivati nascono per gestire i rischi e proteggere istituzioni finanziarie, Stati, aziende e risparmiatori dall'andamento avverso di cambi, merci, tassi, prezzi di azioni oppure obbligazioni. E invece sono loro stessi ora un rischio. Questo perché sono stati "snaturati" quando hanno cessato di servire ai soli fini di copertura e si sono prestati alla speculazione, alimentando le scommesse, le opportunità di profitto o i rischi di perdita. Nulla di illecito, ma questo ha fatto sì che i derivati e i loro utilizzatori siano lievitati, tra copertura, speculazione e arbitraggio. I volumi dell'industria dei derivati, regolamentati e non, sono in costante crescita: la più grande crisi economico-finanziaria dal dopoguerra, scaturita dalle cartolarizzazioni sui mutui subprime, non li ha messi fuori uso. E nessuno intende ora sopprimerli. Solo domarli. I derivati "buoni", come i futures, sono stati inquadrati in un sistema collaudato da decenni per evitare l'opacità e disinnescare il rischio-controparte. Sono negoziati in Borsa con contratti standardizzati che garantiscono quasi sempre la liquidabilità (compravendita per grandi volumi) e quotazioni trasparenti. Per ogni contratto future, una delle due controparti è sempre la cassa di compensazione, la clearing house che durante la giornata o a fine seduta calcola le perdite della controparte operatore finanziario e pretende il versamento di margini a fronte delle perdite virtuali. Margini che si riducono o si annullano quando le perdite svaniscono, ma che si attivano quando i contratti chiudono in perdita. Se una controparte fallisce, il future viene sempre onorato. Annullato il rischio di credito, i futures sono entrati comunque nell'occhio del ciclone: sulle commodities sono additati per aver esasperato, a fini speculativi, il rialzo dei prezzi delle materie prime, come petrolio e prodotti alimentari. La stretta dei regolatori è in arrivo e sarà inevitabile. Nel mirino delle autorità sono ora finiti i derivati otc. Gli swap, per esempio, in Italia sono oggetto di contenzioso tra le banche, la clientela costituita da piccole e medie imprese e gli enti locali. Serve a tutt'oggi un chiarimento da parte degli organi di controllo o del Ministero dell'economia e delle finanze che aiuti a identificare con esattezza la remunerazione del servizio bancario e la copertura dei costi e dei rischi ai quali si espone la banca, all'interno delle condizioni del contratto. Agli swap e ai derivati otc verrà imposta in prospettiva la registrazione delle operazioni, la standarizzazione dei contratti, la negoziazione in borse regolamentate, a clearing house e il pagamento di margini. Perché il rischio sistemico, come emerso dalle cartolarizzazioni subprime, si nasconde tra le pieghe della complessità e opacità finanziaria,
si chiede di sapere:
se il Governo sia in grado di confermare che, a seguito delle critiche dell'Abi agli scenari probabilistici più chiari e trasparenti per i sottoscrittori, sia stata subito cambiata la bozza di regolamento sui derivati con «l'analisi di sensitività», un altro modo di chiamare l'approccio what-if;
se non ritenga che l'emanazione della nuova versione della bozza (quella appunto con il what-if), che aumenta il numero delle tabelle sottoposte all'ente locale, non porti alcun beneficio rispetto all'approccio probabilistico, ma crei confusione ed artifizi collaterali lesivi dei diritti dei contraenti, con indubbi vantaggi per gli interessi dei banchieri adusi a speculare nell'opacità;
se risponda al vero che il Ministro dell'economia, d'intesa con la Consob, stia cercando di modificare il regolamento sui derivati, la cui prima bozza conteneva disposizioni in materia di trasparenza, prevedendo che agli enti locali fosse data un'informativa sull'approccio probabilistico risk-based con le reali probabilità di perdita e/o di guadagno nella sottoscrizione del derivato, in favore delle banche, dell'Abi e dei banchieri, che intendono continuare ad operare nella opacità più totale, ad avviso dell'interrogante per frodare enti locali e piccole e medie imprese con contratti capestro di derivati avariati con posticce analisi di "sensitività" chiamate in gergo wath-if;
se siano veritiere le accuse mosse dalle associazioni Adusbef e Federconsumatori;
quali misure urgenti il Governo intenda adottare per evitare che fenomeni così gravi come quelli descritti in premessa, di speculazione finanziaria con la creazione del denaro dal nulla, possano continuare legittimati da un regolamento fraudolento della trasparenza contrattuale e di una legalità violata e calpestata, a giudizio dell'interrogante con il concorso dei distratti controllori, quali Consob e Banca di Italia;
quali misure urgenti si intendano attuare per prevenire fenomeni speculativi a danno degli enti locali e delle piccole medie imprese da parte di un sistema bancario aduso a frodare e truffare i cittadini, a giudizio dell'interrogante con la complicità del Governo e delle distratte autorità di controllo.
(3-02130)

BONFRISCO
- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il ricorso da parte degli enti locali a strumenti di finanza derivata nella gestione dell'indebitamento ha provocato rilevanti perdite per gli stessi enti e per la finanza pubblica più in generale - ad oggi quantificabili solo prudenzialmente - non essendo stati rispettati gli obiettivi (di riduzione del costo finale del debito e dei rischi di mercato) posti dalla normativa in materia, vigente fin dalla metà degli anni '90;
tale normativa è stata, prima, rivista dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), che ha innovato il citato articolo, bloccando sostanzialmente l'attività di negoziazione svolta fino ad allora dagli enti locali e fissando i criteri e le modalità operative per una rinnovata disciplina della materia;
il rinnovato articolo ha altresì previsto che la nuova disciplina in materia dovesse attuarsi mediante specifico regolamento del Ministero, che ne ha redatto uno schema sottoposto ad una procedura di consultazione pubblica dal settembre 2009;
nel corso di un'apposita indagine conoscitiva, recentemente svolta dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, è emerso che l'utilizzo da parte delle amministrazioni locali degli strumenti di finanza derivata non sempre è stata pienamente corrispondente ai criteri di sana e prudente gestione finanziaria, a causa dell'inadeguata competenza degli enti in ordine al funzionamento ed agli strumenti dei mercati finanziari;
dall'indagine è altresì emerso criticità rilevanti in ordine alle procedure impiegate dalle amministrazioni locali per l'utilizzo degli strumenti derivati ed in particolare l'individuazione degli advisor chiamati a fornire una specifica consulenza, caratterizzate «in molti - e rilevanti - casi da un generalizzato e sostanziale "aggiramento" delle procedure di gara previste (...) cui hanno contribuito anche gli advisor scelti che in molti - e rilevanti - casi non hanno ricoperto quella posizione di terzietà tra l'ente e l'intermediario creditizio, come previsto dalla vigente normativa, essendo in molti casi addirittura emanazione degli stessi intermediari»;
una sentenza della Corte dei conti dell'aprile del 2010 ha affermato il principio che anche per gli intermediari creditizi potesse configurarsi la fattispecie del danno erariale, essendo essi in grado di indirizzare le scelte dell'ente, grazie al rapporto fiduciario instauratosi;
durante il 2010 la magistratura ordinaria ha aperto alcuni fascicoli contro istituti di credito, ipotizzando reati come la truffa ai danni di diversi Comuni ed enti locali;
più recentemente, alcuni di tali Comuni hanno chiamato in causa le istituzioni creditizie con le quali avevano sottoscritto prodotti derivati, in relazione alla scarsa chiarezza ed opacità presenti nelle condizioni contrattuali,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni per le quali, dopo circa due anni, lo schema di regolamento di cui al richiamato art. 62 non sia ancora stato definito;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, anche alla luce degli avvenimenti giudiziari richiamati, rafforzare i principi di correttezza, trasparenza e tutela dell'affidamento degli amministratori pubblici, indicati peraltro espressamente dalla citata Commissione, intesi come criteri cui ispirare il riordino della normativa di settore;
se non ritenga, altresì, opportuno che le amministrazioni possano avvalersi di adeguati strumenti operativi che rendano più evidente la sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse del valore delle passività finanziarie con e senza l'operazione in derivati e, pertanto, consentano una valutazione più adeguata dell'impatto dell'operazione in derivati sui rischi relativi ai e alla variabilità dei flussi di cassa.
(3-02172 )