AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2008
66ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,30.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa: in quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno per l'esame in sede referente il disegno di legge n. 952 (Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario), d'iniziativa del senatore Tofani e di altri senatori, il disegno di legge n. 1126 (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia), d'iniziativa dei senatori Saro e Vaccari, e il disegno di legge costituzionale n. 1092 (Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo), d'iniziativa della senatrice Adamo e di altri senatori.
Inoltre, informa che il Ministro dell'interno ha annunciato per martedì 13 gennaio la disponibilità a intervenire in Commissione per il seguito del dibattito sulle sue comunicazioni, sospeso nella seduta del 24 giugno.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, quindi, esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione, sin dall'inizio della legislatura, sia stata impegnata in un'attività eccezionalmente intensa, che peraltro non aveva consentito, sinora, di dedicare la necessaria attenzione anche a disegni di legge d'iniziativa parlamentare, come quelli appena inseriti nell'ordine del giorno per la ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno e quelli d'iniziativa popolare, di cui sarà avviato immediatamente l'esame, anche per assolvere l'obbligo derivante dal Regolamento del Senato. In proposito ricorda che sono assegnati alla Commissione due disegni di legge (Atti Senato n. 2 e n. 3), già presentati nella scorsa legislatura e dei quali, a norma di Regolamento, non è necessaria la ripresentazione nella legislatura successiva: essi furono abbinati, a suo tempo, nell'esame congiunto con altri disegni di legge in materia elettorale, in corso di esame all'atto dello scioglimento anticipato delle Camere. Nella fase attuale, poiché la Commissione non ha tuttora programmato di inserire l'argomento nel proprio calendario dei lavori, quei disegni di legge saranno intanto considerati distintamente, restando impregiudicata ogni successiva determinazione al riguardo, compresa la congiunzione dell'esame con altri disegni di legge assegnati alla Commissione.

La Commissione prende atto.


IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive
(Esame e rinvio)

Il senatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione per l'accesso in condizioni di uguaglianza dei cittadini e delle cittadine alle assemblee elettive. In particolare, le norme sul riequilibrio nelle candidature si applicano alle competizioni elettorali relative alle assemblee elettive delle Regioni a statuto ordinario e degli enti locali, nonché alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Sottolinea che ai sensi dell'articolo 3 le candidature sono costituite da un numero uguali di donne e uomini disposte in ordine alternato per sesso, salvo che vi sia disparità numerica, nel qual caso lo scarto ammissibile è di una unità. Ove le liste o i gruppi di candidati non rispettino tale regola, sono irricevibili; in proposito, ritiene che sarebbe preferibile prevedere la non ammissibilità.
Infine, commenta l'articolo 4, che disciplina le candidature nei collegi uninominali: a pena di inammissibilità, le candidature contraddistinte dal medesimo contrassegno sono costituite da un numero uguale di donne e di uomini, eccetto che nell'ipotesi di disparità numerica, per cui lo scarto può essere di una unità.
Conclude, ricordando che nella scorsa legislatura è stato introdotto un sistema di riequilibrio dei generi nelle candidature, che si applica nell'elezione dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, che suscita diverse osservazioni sotto il profilo della compatibilità costituzionale. L'articolo 1 stabilisce l'ineleggibilità per chi sia stato eletto per due volte all'ufficio di membro del Parlamento. Tale disposizione, senza opportuni limiti o deroghe (ad esempio nel caso di interruzione anticipata delle legislatura), contrasterebbe con l'articolo 3 della Costituzione, in particolare con il diritto di elettorato passivo. È vero che preclusioni analoghe sono disposte, per esempio, per i sindaci e i presidenti di Provincia, quando il mandato sia stato già esercitato per due volte consecutive, ma si tratta di cariche esecutive e la condizione di ineleggibilità viene meno una volta interrotta la serie consecutiva di elezioni.
L'articolo 1 propone anche la sospensione perpetua dall'elettorato passivo per chi sia stato condannato con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva per reato colposo, peraltro assimilando alla condanna l'eventuale patteggiamento della pena. Tale norma, che si applicherebbe a un numero assai ampio di elettori, compreso il promotore dell'iniziativa legislativa popolare, violerebbe l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato: una volta espiata la pena non può non applicarsi il principio di uguaglianza e quindi il diritto di elettorato passivo.
Si sofferma anche sull'articolo 2, secondo il quale la Camera di appartenenza sospende i membri che abbiano riportato una condanna anche precedentemente alla proclamazione dell'elezione; in proposito, sarebbe rilevante anche una condanna non definitiva e ciò appare in contrasto con un altro precetto dell'articolo 27 della Costituzione, che enuncia la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. Il comma 4, inoltre, stabilisce che il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza a deliberare la sospensione e, in caso di omissione, il successivo comma 5 prevede che lo stesso Presidente della Repubblica possa disporne lo scioglimento. Osserva che, qualora la deliberazione della Camera di appartenenza si configuri come un obbligo e non come una mera facoltà, la formulazione sarebbe impropria: infatti con legge ordinaria non si potrebbero introdurre obblighi per organi costituzionali come le Camere. Si determinerebbe anche una violazione degli articoli 87 e 88 della Costituzione: l'invio di messaggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica rappresenta una facoltà e non un obbligo da prevedersi con legge ordinaria, tanto più se la legge pretende di determinare il contenuto di quegli atti; né potrebbero essere stabiliti con legge limiti e condizioni alla generale potestà riconosciuta al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti.
Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge disciplinano l'introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (anche se per l'elezione di quest'ultima Camera tale modalità di voto non è stata mai applicata), stabilendo, per il Senato, che a parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conclude, sottolineando che, sebbene il disegno di legge presenti numerosi profili di dubbia costituzionalità, merita l'attenzione della Commissione, in quanto riflette i sintomi di un malessere diffuso presso un numero limitato ma rispettabile di elettori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 14,55.