AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2010
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,10.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione appena conclusa: in primo luogo, la prossima settimana sarà iniziato l'esame dei disegni di legge n. 1655 e 1656 aventi ad oggetto modifiche degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle relative procedure di revisione. Inoltre, sarà programmata - per la settimana prossima - l'audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, dello schema di regolamento n. 183 concernente contributi all'editoria.
Comunica infine che è stato assegnato alla Commissione, per l'esame dei presupposti costituzionali ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 1974 di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2010.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati circa 640 emendamenti, allegati al resoconto della seduta. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione delle proposte di modifica.

Il senatore BODEGA (LNP) illustra l'emendamento 1.85 il quale, intervenendo sulla legge n. 559 del 1993, prevede che le riscossioni dei proventi derivanti dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici siano versate dai gestori al bilancio dello Stato, con una quota alla Regione interessata. Tale norma produrrebbe un effetto virtuoso, facendo emergere fenomeni di illegalità diffusa, anche considerando che i gestori saranno tenuti a versare al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco.
Si sofferma quindi sull'emendamento 10.0.8, che, modificando il testo unico sugli enti locali, è volto a prevedere come facoltativa e non più obbligatoria la nomina del segretario comunale e provinciale da parte dei rispettivi enti.
Quanto all'emendamento 2.11, osserva che il regime di concessione di cui è titolare Radio Radicale per la trasmissione radiofonica di sedute parlamentari, pur prorogato, dovrebbe in ogni caso cessare nel 2012 quando i servizi di informazione di interesse generale dovranno essere inderogabilmente garantiti da una concessionaria radiofonica, pubblica o privata, che risulti aggiudicatrice di una gara pubblica secondo le procedure comunitarie e nazionali.
Illustra quindi l'emendamento 3.5 che, per le Province interessate dalla proroga di cui al comma 5 dell'articolo 3, ovvero quelle di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fino alla riorganizzazione degli uffici territoriali del Governo, non sia prevista l'istituzione di prefetture ma le competenze siano mantenute in capo agli uffici territoriali che le esercitavano precedentemente, fatta salva la possibilità di istituire sportelli per l'espletamento dei servizi alla cittadinanza. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.80, volto ad abolire il contributo unificato per le cause di lavoro, introdotto con la legge finanziaria per il 2010, si sofferma sugli emendamenti 1.140 e 1.137 a firma dei senatori Gasparri e Bricolo, finalizzati a un trasferimento di fondi a vantaggio del Fondo unico giustizia per una specifica destinazione al finanziamento del comparto sicurezza e difesa, in particolare allo scopo di introdurre, soprattutto nelle zone più a rischio, strumenti avanzati di videosorveglianza.

Il senatore VITA (PD) illustra gli emendamenti 2.26, 2.27, 2.0.8 e 2.0.7, che vertono in particolare in materia di contributi all'editoria. In particolare l'emendamento 2.0.7 proroga di un biennio l'entrata in vigore della norma, contenuta nella legge finanziaria per il 2010, finalizzata a modificare la situazione tabellare del fondo di finanziamento all'editoria. La ratio dell'intervento appare particolarmente evidente anche in considerazione dell'esame, in sede consultiva, dello schema di regolamento in materia all'esame della Commissione. Poiché il regolamento prevede anche una modificazione dei criteri di erogazione dei contributi, prima della sua entrata in vigore occorre, a suo avviso, assicurare in ogni caso la sopravvivenza delle testate già beneficiarie del fondo. Si sofferma infine sull'emendamento 2.27 il quale proroga all'annualità 2011 il diritto dei canali satellitari di percepire i contributi spettanti in base alla normativa vigente.

Il senatore PARDI (IdV) nell'illustrare l'emendamento 1.44, volto a sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto, esprime la propria contrarietà alla proroga del cosiddetto scudo fiscale. Dopo essersi soffermato brevemente sull'emendamento 1.46, che sopprime i commi 22 e 23 dell'articolo 1 relativi al mantenimento in bilancio del fondo per le piccole opere, si sofferma sull'emendamento 2.7 che sopprime i commi 6 e 7 dell'articolo 2, in materia di riordino dell'ente irriguo di Puglia, Lucania e Irpinia. Si sofferma quindi sull'emendamento 5.17 che sopprime il comma 2 dell'articolo 5. Tale norma rinvia di un ulteriore anno l'entrata in vigore della disposizione che vieta ai titolari di patente B, per il primo anno di rilascio, di guidare veicoli di particolare potenza. Al riguardo ritiene che tale ulteriore proroga, permettendo ai neopatentati di guidare vetture aventi cilindrata elevata, comporta un grave rischio per le esigenze di sicurezza stradale e di prevenzione della mortalità sulle strade.
Quanto all'emendamento 5.19, volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 5, censura la scelta di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore della norma che riguarda il divieto di utilizzare gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di contratti pubblici.
Dopo aver espresso alcune riserve sull'emendamento 5.47 che delega il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di incentivazione all'utilizzo di percorsi autostradali, si sofferma sull'emendamento 9.8, finalizzato ad anticipare di sei mesi il termine ivi previsto per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche cosiddetti "nuovi".
L'emendamento 10.1 è volto a correggere un riferimento legislativo erroneo, mentre l'emendamento 10.0.2 ha, a suo avviso, una particolare finalità di carattere umanitario consentendo ai lavoratori che si sono ammalati per esposizione all'amianto dopo il 15 giugno 2005, il diritto di poter effettuare la domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici di legge previsti. In caso contrario si realizzerebbe una violazione del principio di uguaglianza, con una disparità di trattamento a danno di lavoratori che si sono ammalati in un periodo successivo.
In riferimento all'emendamento 7.6, osserva che la disposizione è finalizzata a prorogare di ulteriori quattro anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito a ricercatori universitari in un contesto di riordino del reclutamento dei ricercatori medesimi. Ciò consentirebbe di scongiurare il collasso di un settore - quale quello della ricerca - che appare sempre più in crisi.
Dopo aver espresso le sue riserve sull'emendamento 8.3, il quale prevede una sanatoria generalizzata per un numero consistente di abusi edilizi, illustra l'emendamento 1.48 volto a semplificare e razionalizzare le procedure di accertamento e di riscossione delle infrazioni al codice della strada. Quanto all'emendamento 1.49, rileva che esso introduce delle opportune detrazioni fiscali a fronte di spese di riqualificazione energetica degli edifici.

Il senatore BIANCO (PD), intervenendo in primo luogo sull'ordine dei lavori, auspica che la Presidenza sia rigorosa nel giudizio di ammissibilità degli emendamenti, soprattutto tenendo conto che, trattandosi di conversione di un decreto-legge, il criterio della estraneità per materia dovrebbe operare in modo particolarmente severo.
Passa quindi all'illustrazione di alcuni degli emendamenti presentati, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 9.22 volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 9 relativo alle zone franche urbane. Al riguardo valuta positivamente la convergenza di quasi tutti i Gruppi parlamentari sulla opportunità di ripristinare lo status quo ante alla entrata in vigore del decreto-legge.
Si sofferma quindi sull'emendamento 3.10, volto a prorogare le graduatorie del concorso per vigili del fuoco, bandito nel 1998, uniformando così lo status degli idonei di tale concorso a quello degli altri concorsi anteriori e successivi, le cui graduatorie sono state nel tempo sempre prorogate. In riferimento all'emendamento 6.19, rileva il particolare significato umanitario della disposizione, che consente di estendere i diritti riconosciuti, in ambito lavorativo, ai donatori di sangue anche ai donatori di organi e ai pazienti nei trapianti, che paradossalmente risultano privi delle analoghe garanzie.
Illustra infine l'emendamento 7.14, che proroga i finanziamenti per gli istituti tecnici superiori ai quali viene anche riconosciuta personalità giuridica e autonomia amministrativa.

La senatrice GERMONTANI (PdL) illustra l'emendamento 1.138 volto a migliorare e razionalizzare le procedure di controllo per quanto concerne gli omessi versamenti, attraverso l'acquisizione della posizione debitoria dei singoli contribuenti senza dover attendere la fase dichiarativa e l'eventuale liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Ricorda che la stessa Agenzia delle entrate, consapevole del problema, ha provveduto ad emettere apposita direttiva in materia.
L'emendamento 2.31 è volto a sanare la situazione di un numero limitato di dipendenti dell'Università che facevano parte della cosiddetta "ex-direttiva" e che, pur essendo risultati idonei a concorsi per dirigente, non sono stati assunti nella qualifica e debitamente inquadrati, benché posseggano un'elevata competenza giuridica e notevoli requisiti culturali.
Illustra quindi l'emendamento 2.0.9, che interviene sulle incompatibilità tra rapporto di pubblico impiego e esercizio delle libere professioni. Dopo aver ripercorso il complesso sovrapporsi di norme legislative e regolamentari succedutesi in materia, si sofferma sulla ratio della proposta modificativa volta a salvaguardare le posizioni medio tempore acquisite tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione della medesima incompatibilità avvenuta con la legge n. 339 del 2003.
Si sofferma infine sull'emendamento 6.21, finalizzato a offrire al settore termale un quadro di riferimento certo, sia sul piano finanziario sia sul piano normativo, facendo salve le esigenze di controllo della spesa sanitaria pubblica per le cure termali. La proposta è volta a sostenere il turismo termale, che rappresenta un settore economico di particolare importanza per l'Italia, Paese che per struttura geologica ha un numero elevatissimo di località termali.

Il senatore ASTORE (Misto) formula in primo luogo un auspicio affinché sia soppresso il comma 4 dell'articolo 9, avente ad oggetto le zone franche urbane, censurando la ingiustificata disparità di trattamento che si determina tra diverse aree del Paese, alcune delle quali, pur essendo state ugualmente colpite da eventi calamitosi, non sono dichiarate zone franche e quindi non beneficiano delle agevolazioni finanziarie di cui dovrebbero godere.
Illustra quindi l'emendamento 9.7, volto a far decorrere dal mese di marzo 2010 il termine per la presentazione, da parte dei comuni, nel cui territorio ricadono le zone franche urbane, dell'istanza per l'erogazione dei contributi previsti.

Il senatore PASTORE (PdL), pur riconoscendo alcune incongruenze nella disposizione sulle zone franche urbane, ritiene che non possano essere disattese le legittime aspettative dei comuni coinvolti, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto-legge. Richiama l'attenzione, quindi, sui numerosi emendamenti - suoi e del relatore - volti a introdurre nel decreto, ad ogni riferimento legislativo, l'esplicito richiamo, anche in modo sintetico, al contenuto delle norme; ciò, oltre ad attuare pienamente quanto dispone in materia l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, rappresenta un contributo di chiarezza utile al legislatore, agli interpreti e ai cittadini.
Illustra quindi l'emendamento 9.0.15, finalizzato a prorogare al 30 giugno 2010, per gli esperti contabili, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. Dal 1° luglio 2010 gli esperti contabili saranno invece obbligati a iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.
Illustra infine l'emendamento 10.0.46 che interviene in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi". In particolare si sofferma sulla prima parte dell'emendamento che reca modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedendo, alla lettera b), la soppressione degli enti pubblici non economici con dotazione organica di almeno 50 unità i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 30 giugno 2010. Tale intervento si rende necessario dal momento che era prevista l'esclusione dalla soppressione per quegli enti pubblici fosse stato approvato un regolamento di riordino, anche solo in via preliminare. Senza una ulteriore indicazione temporale sulla adozione definitiva dei regolamenti si determinerebbe l'effetto paradossale di mantenere in vita enti privi di un regolamento di riordino perché mai adottato in via definitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria della Commissione, già prevista domani alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 27 gennaio, con l’esame in sede consultiva, per il parere sui presupposti costituzionali, del disegno di legge n. 1974 (decreto-legge n. 3 del 2010).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1955

ordini del giorno


G/1955/1/1
PERTOLDI, SANNA, ADAMO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A. S. 1955)

Premesso che:

allo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato già esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto, l'articolo 1, comma 4, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2009, ha già prorogato il termine entro il quale i centri di raccolta di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 28 aprile 2008, devono conformarsi alle disposizioni di cui allo stesso decreto dell'8 aprile 2008;

impegna il Governo:

a prorogare, al 31 dicembre 2010, il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, al fine di permettere agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti».

G/1955/2/1
VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA, RANDAZZO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1955)

Premesso che:

il comma 62 dell'articolo 2 della finanziaria per l'anno 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) stabilisce che i contributi e le provvidenze per l'editoria spettano esclusivamente nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo;
al fine di consentire la suddetta ripartizione proporzionale, l'importo di ciascuna annualità può essere rimodulato assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento;
tali disposizioni destano particolare preoccupazione fra i soggetti benefici ari delle provvidenze e dei contributi per l'editoria, in particolare dell'editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito, la cui continuità operativa è ora a forte rischio;

Tenuto conto che:

nel corso degli ultimi anni il fabbisogno delle risorse per far fronte al diritto soggettivo dei beneficiari dei contributi e delle provvidenze per l'editoria ha registrato un significativo contenimento. Ciò a fronte dell'incremento consistente della platea dei giornali beneficiari, tra le quali testate che hanno una foliazione inconsistente o una inconsistente presenza in edicola;
occorre provvedere con massima urgenza ad una attenta riforma della disciplina relativa alla concessione di contributi e provvidenze per l'editoria allo scopo di garantire l'effettivo pluralismo dell'informazione e la sopravvivenza di diverse testate, altrimenti destinate a sparire dalla scena, tra le quali i veri giornali di partito, molte testate «storiche», cooperative di giornalisti e non profit, nazionali o locali;

tutto ciò premesso

impegna il Governo:

a prorogare, almeno fino alI gennaio 2012, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
a presentare, entro il 30 giugno 2010, un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, atte a ridurre il fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo e a ristabilire in modo pieno il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato».

emendamenti al testo del decreto-legge


Art. 1


1.44
PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.99
BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.1
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».

1.199
SARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».

1.148
MUSSO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN, BUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».

1.52
D'ALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».

1.122
SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».

1.51
BUGNANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al predetto articolo 10, entro la data del 30 settembre 2010, limitatamente all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, ed all'articolo 182 del Codice».

1.118
MICHELONI, BARBOLINI, PEGORER, BERTUZZI, CECCANTI, ROILO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 12 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri, in relazione ai fondi assimilabili al trattamento di fine rapporto versati ai lavoratori medesimi dalle casse pensioni aziendali e alle somme detenute all'estero sui conti correnti nei quali sono versati lo stipendio o il salario, nonché ai soggetti che percepiscono pensioni versate dalle casse pensioni aziendali estere.

2-ter. Alle minori entrate di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.
2-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,29 per cento''».

1.137
GASPARRI, BRICOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, una quota pari all'1 per cento delle maggiori risorse derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 affluisce al Fondo unico giustizia per essere specificamente destinata al finanziamento del comparto sicurezza e difesa.».

1.100
BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate».

1.96
IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 4 dopo la parola: «del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 10, sostituire le parole: «di soggetti» con le seguenti: «dei soggetti».

Al comma 14, sostituire le parole: «articolo 18 del decreto» con le seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto».

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: «previsionali» con la seguente: «previsionale».

Al comma 17 sopprimere le parole: «del medesimo articolo».

Al comma 18 sopprimere le parole: «che è soppresso alla data di entrata in vigore del presente decreto,» e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione è soppresso».

1.65
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti».

Conseguentemente le dotazione di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotti del 7 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

1.53
D'ALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è abrogato».

1.123
SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 20,'' sono sostituite dalle seguenti: ''el 30 giugno 2010'';
c) al comma 1-bis, alinea, le parole; ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''10 maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

1.209
IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I termini in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2010.».

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

1.48
LANNUTTI, PARDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di notifica, da parte dei concessionari per la riscossione, di cartelle esattoriali relative a verbali di contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, nonché di altri debiti comunali o erariali, anche in caso di definizione agevolata delle stesse, spetta unicamente all'amministrazione finanziaria, anche tramite i concessionari per la riscossione, e non al contribuente, l'onere di accertare che i predetti verbali non presentino vizi o irregolarità nell'atto di notifica, ovvero che le somme richieste facciano riferimento a verbali iscritti a ruolo con cartella di pagamento notificata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.32
BATTAGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 36, comma 1-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 14, le parole: ''entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro la fine dei suddetti corsi speciali''».

1.213
IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: ''Per gli anni 2004-2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2004-2010''.
5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.66
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'obbligo della presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati di cui all'articolo 2, comma 1, secondo capoverso della determinazione direttoriale n. 25499/UD, decorre dal 1º luglio 2010».

1.176
SAIA, ZANETTA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Il punto 16), comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente deella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 33 è sostituito dal seguente:

''16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione''.

6-ter. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti posti in essere fino all'entrata in vigore del comma precedente, dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale relativamente al regime di esenzione comunque applicato alle prestazioni relative ai servizi postali.
6-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis e 6-ter si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
6-quinquies. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt) aggiungere la seguente lettera ''uu) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse connesse rese dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, tramite gli addetti al recapito, al domicilio del cliente nonché quelle effettuate attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico''».

1.172
BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Al comma 7, dopo le parole: «presentazione del modulo RW» inserire le seguenti: «o di altri quadri della dichiarazione dei redditi».

1.150
BOSCETTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), aggiungere in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2011 la franchigia è elevata a 9.000 euro''.
7-ter. Alla copertura degli oneri della modifica di cui al precedente comma, pari a 16 milioni di euro nel 2012 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.151
BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), sostituire le parole ''e 2010'' con le seguenti. '', 2010 e 2011''. Alla copertura degli oneri, pari a 15,5 milioni di euro nel 2012 e 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.175
BUTTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione gravanti sul bilancio del comune stesso. L'importo utilizzato a tale scopo andrà portato in detrazione del contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

1.173
BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, convertito in legge con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche, non sussistono per le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero».

1.188
CASOLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma l, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al31 dicembre 2010.».

1.134
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma l dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sostituire le parole: ''31 dicembre 2009'' con le parole: ''31 dicembre 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo''».

1.185
LAURO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis). Il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è sostituito dal seguente:

''10-bis. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino al 31 luglio 2012 fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001''.».

1.11
IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

1.115
LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Al comma 10, dopo le parole: «articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2009, la proroga» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 25, del decreto legge 1 luglio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: ''del 10 aprile 2009'' sono aggiunte le seguenti: ''e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009'' e le parole: ''mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti'';
b) al comma 3, le parole: ''mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti''.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.
11-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''90 per cento'';
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''.

1.127
LUSI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''2. La sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e'prorogata al 30 giugno 2010.
2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.
2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente e indirettamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.
2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-quater del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2-quater del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014''.

''10-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.
10-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''90 per cento'';
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

1.141
IZZO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori a decorrere dal 1º gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a colore che hanno effettuato le richieste ai Comuni entro il 31 dicembre 2008 e trasmesse dai Comuni ricadenti al Ministero dopo il 1º gennaio 2009, nonché a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzidette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'lVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'impostazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dal 1º gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
11-ter. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.
11-quater. Agli oneri di cui al comma 11-ter, pari a 250 min. di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia é delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.142
IZZO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.22
IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. È fissato al 15 marzo 2010 il termine entro cui è adottato il provvedimento di cui all'articolo 2 comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, per il riparto delle risorse anche a favore del CONI nonché del Comitato Italiano Paralompico per la partecipazione agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.».

1.181
FERRARA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 3, le parole: ''1º marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º maggio 2009''.
11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.182
FLERES, FERRARA, ALICATA, CENTARO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la defInizione dei tributi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, già prorogati al 31 marzo 2008 con l'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2010.
11-ter. La definizione si perfeziona entro la data di cui al comma precedente versando una ulteriore somma pari al 2 per cento di quanto previsto dall'articolo 4quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17».

1.126
LUSI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009».

1.157
PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010.
11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comm 11-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.158
PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi. anteriori al r gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010. La presente norma si applica solo per i lavoratori che hanno effettivamente versato i contributi di propria competenza entro termini di legge.
11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.114
LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 10, comma l-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 11-quater.
11-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

1.135
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1º gennaio 2010 fino allo 30 giugno 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, per l'anno 2010, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».

1.136
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

1.64
FOSSON, D'ALIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato per l'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

1.210
PASTORE

Al comma 12, dopo le parole: «legge 2 dicembre 2005, n. 248,» inserire le seguenti: «in materia di comunicazioni di inesigibilità».

1.5
NESPOLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il comma 79 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 è abrogato».

1.164
BONFRISCO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007 prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti".».

1.98
ADAMO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 è sostituito con il seguente: ''Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti''».

1.169
BIANCONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie il registro delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale di professioni regolamentate, per le quali non siano stati istituiti ordini, collegi o albi, come individuate ai sensi del successivo comma 5. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

1.39
BATTAGLIA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di inizio di operatività dell'Albo stabilita ai sensi del comma 14-ter,».
b) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti commi:

«14-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:

''14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.
14-ter. Con regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2010, la Consob stabilisce:

a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;
b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;
c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
d) la data di inizio di operatività dell'Albo, che deve comunque essere entro il 31 dicembre 2010.

14-quater. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-ter, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
14-quinquies. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;
b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
c) l'espletamento di ogni altra attività funzionate alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-sexies. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma l4-quinquies sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.;

14-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 6, le parole: ''di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari;''.
b) all'articolo l8-bis, lettera c) comma 6, le parole: ''regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d),'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari''».
c) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 7, dopo le parole: ''alla iscrizione'' sono aggiunte le seguenti parole: ''ed alla cancellazione''.
d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: ''sentite la Banca d'Italia e la Consob'', sono inserite le seguenti parole: ''ed iscritte nell'albo di cui all'articolo l8-bis'';
e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: ''si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8'' sono aggiunte le seguenti parole: ''9, 10 e 11''».

1.124
STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie il registro delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale di professioni regolamentate, per le quali non siano stati istituiti ordini, collegi o albi, come individuate ai sensi del successivo comma 5.
14-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.156
BONFRISCO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante procedure concorsuali interne da svolgere entro il 31 dicembre 2010. La CONSOB stabilisce le modalità e i termini per l'espletamento delle procedure. La maggioranza dei membri delle commissioni di esame, nominate dal Presidente della CONSOB, è scelta fra docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.
14-ter. Al personale della carriera direttiva superiore della CONSOB si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e degli articoli 1, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La CONSOB disciplina, in conformità al proprio ordinamento, le condizioni, le modalità e i termini per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
14-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».

1.45
LANNUTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. – (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. Sono nulle le c1usole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo preleva mento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unita mente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificata mente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono altresì nulle le modifiche unilaterali volte all'introduzione di clausole, in qualunque modo denominate, e volte ad introdurre nuove e diverse forme di remunerazione per messa a disposizione di fondi non previste nel contratto».

1.204
SARO

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. Alla fine del comma 119 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si aggiunge: ''Solo per i primi tre periodi di imposta, successivi a quello nel quale è stata esercita, l'opzione, il limite del 51 per cento è elevabile al 75 per cento ed il limita del 35 per cento è riducibile al 15 per cento''.
17-ter. Alla fine del comma 125 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si aggiunge: ''l regime speciale può essere esteso alle suddette società controllate da una ''SIIQ'', anche congiuntamente ad altre ''SIIQ'', per almeno il 51 per cento del diritti di voto nell'assemblea ordinaria ed il 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. In tal caso il regime speciale si applica proporzionalmente alla sola partecipazione detenuta''.».

1.155
BONFRISCO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis. Dopo il comma 41, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto il seguente:

''41-bis. Le disposizioni di cui al terzo periodo del citato articolo 30, comma 2, non si applicano ai soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata''».

1.105
DELLA SETA, FERRANTE

Sopprimere il comma 18.

1.109
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni» con le seguenti: «anche sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,».

1.110
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «e di tutela degli investimenti,» con le seguenti: «e di tutela e remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario,».

1.24
BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.54
D'ALIA

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla terzultima riga, dopo le parole: ''concessioni in essere'' inserire le seguenti: ''o ancorché scadute ma non ancora rinnovate'';
b) all'ultima riga sostituire le parole: ''31 dicembre 2012'' con le seguenti: ''31 dicembre 2015''».

1.108
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, dopo le parole: «concessioni in essere» aggiungere le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate» e sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

1.152
BONFRISCO

Al comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''il termine di durata delle concessioni in essere'' inserire le seguenti: ''o ancorché scadute ma non ancora rinnovate'';
b) le parole: ''31 dicembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».

1.67
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 18, all'ultimo periodo, dopo le parole: «concessioni in essere» inserire le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate».

1.111
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data. Entro il 31 dicembre 2014 le residue competenze in materia di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative sono interamente devolute alle Regioni».

1.112
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data.».

1.68
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 18, in fine, sostituire: «2012» con: «2015».

1.139
CURSI

Al comma 18, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012», con le altre: «entro il 31 dicembre 2015».

1.27
BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le altre: «31 dicembre 2025».

1.25
BALDINI, PISCITELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

''4. Il nuovo concessionario che subentra al precedente è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area in concessione''».

1.26
BALDINI, PISCITELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

''3. Sono opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato.''».

1.55
D'ALIA

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2011''».

1.40
IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano fino al 31 dicembre 2010 ai fini del recupero delle risorse per il trattamento accessorio ridotte ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

1.41
IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, è prorogata la rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: '', ai sensi dell'articolo 43'' fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: ''Conseguentemente,'' è soppressa».

1.46
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 22 e 23.

1.6
IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: ''6 agosto 2009, n. 133,'' aggiungere le seguenti: ''nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33'';
b) al comma 23, sostituire le parole: ''valutato in 29 milioni di euro'' con le seguenti: ''valutato in 52,5 milioni di euro''»;
c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente: ''23-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8 milioni di euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto "Roma 2009". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33''».

1.167
LATRONICO

Al comma 22, dopo le parole: «6 agosto 2009 , n. 133,» aggiungere le seguenti: «nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 »;

al comma 23, sostituire le parole: «valutato in 29 milioni di euro» con le seguenti: «valutato in 52,5 milioni di euro»;

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

1.203
SARO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis, A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 djcembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante l'aumento del 5 per cento per il medesimo anno 2010 della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.154
BONFRISCO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. A decorrere dallo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti. le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468; e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».

1.170
MASSIDDA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge».

Conseguentemente è abrogato il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.28
BOSCETTO

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».

1.82
MASSIMO GARAVAGLIA, MONTI, RIZZI, PITTONI, VACCARI, ADERENTI, BODEGA, CAGNIN, BOLDI, DIVINA, PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, LEONI, MAURO, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MURA, STIFFONI, TORRI, VALLARDI, VALLI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.174
BUTTI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)».

1.38
BATTAGLIA

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ed ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato''.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.235 euro a decorrere dall'anno dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.12
IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di una più compiuta attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nonché di una migliore difesa degli interessi economici e giuridici dei consumatori, nell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni:

a) al comma 4, le parole: ''31 agosto 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 marzo 2010'';
b) al comma 5 le parole: ''entro i trenta giorni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro i quindici giorni successivi'';
c) al comma 3, la lettera b) è abrogata e sostituita dalla seguente:

''le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro.
Nel caso in cui uno stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 detenuti da ciascun azionista o obbligazionista, si provvede ad emettere un unitario titolo di Stato aVente valore complessivo pari alla somma dei singoli importi inferiori ad euro 1.000. Tale titolo, è assegnato a Monte Titoli S.p.A. ovvero a Banca d'Italia e da questi detenuto fino alla scadenza del 31 dicembre 2012 e non è ammesso alla quotazione nei mercati regolamentati. Alla scadenza del 31 dicembre 2012, Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia provvede ad assegnare ai singoli intermediari finanziari la relativa somma dei controvalori delle azioni ed obbligazioni di taglio inferiore a euro 1000 per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui al successivo comma 5. Ciascun intermediario finanziario, contestualmente all'assegnazione da parte di Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dei singoli importi inferiori ad euro 1000 ai singoli intestatari. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.»

23-ter. Entro il termine del 15 marzo 2010 gli intermediari finanziari che, entro il termine del 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-octies, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico, devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte. Entro lo stesso termine devono, altresÌ, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal comma 5 dell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102».

1.9
IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alle partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A è soggetto attuato re ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione proquota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
23-ter. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

1.212
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: ''gennaio'' con la seguente: ''marzo'';
b) al quarto periodo l'espressione: ''È nullo'' va preceduta dalla seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011'';
c) al nono periodo, prima della parola: ''fermo'' aggiungere le seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010''; inoltre, sostituire le parole: ''entro il 31 dicembre di ciascun anno'' con la parola: ''semestralmente'';
d) dopo il nono periodo aggiungere il seguente: ''A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti alle singole Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.''».

1.7
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali relativi al patto di stabilità interno».

1.2
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.83
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al comma 7 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine,per gli enti di cui al comma 3 lettera b), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali''.
23-ter. All'onere di cui al comma 23-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010 , si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.3
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.4
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''30 aprile 2008'', ''1º gennaio 2008'', ''1º gennaio 2007'', ''16 dicembre 2008'' e ''16 marzo 2009'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010'', ''1º gennaio 2010'', ''1º gennaio 2009'', ''16 dicembre 2010'' e ''16 marzo 2011''».

1.8
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 all'articolo 2, comma 89, sostituire ovunque ricorrente la parola: ''dodici'' con la seguente: ''tre''».

1.10
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi l'Elenco l allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è integrato con l'inserimento nella colonna di sinistra, sotto il riferimento alla ''legge 31 gennaio 1994, n. 93'' e sopra quello all'''articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549'', delle seguenti parole:

– ''legge 21 marzo 2001, n. 73;
– decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;''».

1.13
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormi enti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.14
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. È fissato al 1º luglio del 2010 il termine entro il quale le Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, devono provvedere a versare all'Inpdap le differenze contributive, a qualunque titolo dovute, rispetto a quanto precedentemente versato all'Inps; per il ritardato conseguimento dei contributi complessivamente dovuti all'Inpdap per il personale delle predette Autorità non sono dovuti interessi né applicabili sanzioni. Al predetto versamento ciascuna Autorità farà fronte senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».

1.15
IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1º marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce ''Gasolio'', le parole ''euro 302,00'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 330,00'';
b) al punto 13, alla voce ''Gasolio'', le parole ''euro 302,00'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 330,00'';
c) al punto 16-bis, alla voce ''Carburanti per motori'', le parole: ''Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri'' sono sostituite dalle seguenti: ''Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri''.

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000,00 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000,00 euro per l'anno 2010 e di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000,00 euro per l'anno 2010 e di 200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-sexies. All'onere derivante dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, pari ad euro 4.600.000,00 per l'anno 2010 e ad 5.600.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)».

1.16
IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole '', senza diritto di detrazione'' sono soppresse.
23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis, pari 1 milione di euro annui si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; per ciascuno degli anni 2010 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

1.17
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2008, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, in materia di accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.».

1.18
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo'' sono sostituite dalle seguenti: ''senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo.''».

1.19
IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di sostenere la crisi di liquidità delle aziende del settore lattiero-caseario, l'importo della 6º rata, di cui alla legge n. 119 del 2003, articolo 10, commi dal 34 al 36, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, qualora non già pagato, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi.
23-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 23-bis è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.
23-quater. Gli Organismi Pagatori, provvedono con immediatezza al pagamento integrale del premio PAC 2009 ai produttori lattieri, anche in presenza di debiti relativi al prelievo quote latte iscritti nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter della legge n. 33/2009».

«23-quinquies. Ai fini di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera E) del regolamento CE n. 2007/1234 a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad Agea.
23-sexies. Detto versamento estingue le obbligazioni degli acquirenti. Le relative somme sono utilizzate da Agea secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.
23-septies. L'Agea, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella GG.UU. della Repubblica italiana».

1.21
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione ''Fondi da ripartire'' e del programma ''Fondi da assegnare'' unità previsionale di base 25.1.3 ''Oneri comuni di parte corrente'', capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.».

1.23
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di durata in carica della Commissione sul diritto di sciopero è fissato in sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del legge».

1.29
CAMBER, SARO, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera 6) della legge 29 gennaio 1986, n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorre dall'anno 2010.
13-ter. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera c) della legge 29 gennaio 1986 n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato, al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articoio 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
23-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 23-bis e 23-ter, pari a 5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leggo 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.30
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La durata, in carica, prevista dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dei componenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è prorogata, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale; tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato».

1.31
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Alle vendite degli immobili retrocessi agli enti previdenziali dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblica S.r.l. (SClP) di cui all'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.33
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine previsto per la richiesta di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato al 31 dicembre 2010. Entro tale termine, i soggetti non ammessi a beneficiare della norma possono chiedere che il procedimento venga definito mediante il pagamento della somma di importo compreso tra i valori minimi e massimi indicati nel medesimo articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

1.34
LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni».

1.35
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, al punto 7, primo paragrafo della tabella – allegato B dopo le parole: ''estratti di conti correnti intestati alle amministrazioni dello Stato'' introdurre le seguenti: ''e a persone fisiche di età non inferiore ad anni sessantacinque, titolari di pensioni di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, di importo non superiore a euro mille''».

1.36
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1º gennaio 2010 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.37
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Successivamente al perfezionamento dell'atto di concessione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il prezzo delle forniture all'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ivi incluse quelle di cui all'articolo 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è determinato secondo i criteri e le procedure stabiliti nella convenzione di concessione».

1.42
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I decreti di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono emanati entro il 31 dicembre 2010; i predetti decreti hanno ad oggetto anche le modalità di applicazione dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e si applicano, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo II, capo III, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 anche nei confronti dei Ministeri.».

1.43
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Alla fine del comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, oggetto di conversione in legge, inserire il seguente periodo: ''La proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al presente comma si applica a tutti i soggetti operanti nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009, destinatari della sospensione definita con O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754''».

1.47
LANNUTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il comma 212 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.49
BUGNANO, PARDI, DE TONI, BELISARIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».

1.50
DI NARDO, PARDI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 2 per cento l'anno 2010.

1.59
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010».

1.56
D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, considerati gli effetti già prodotti in attuazione della suddetta procedura in vigore fino a luglio 2009 e successivamente modificata dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono prorogati i termini al 30 giugno 2010. Sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle Isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicate nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, presentati ai sensi della previdente disciplina, in data 23 dicembre 2008, dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle Isole minori.».

1.57
D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dallo gennaio 2011.».

1.58
D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della costituzione con l'attuale normativa in teme di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».

1.62
POLI BORTONE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale, i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».

1.60
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

1.61
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 717 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in materia di estensione di contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

1.63
POLI BORTONE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della provincia e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 20.000 abitanti;
c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dalle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010, in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipazioni a gare indette a tale fine. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.69
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1 gennaio 2011.».

1.70
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2630. Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

1.71
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2630 del codice civile sostituire le parole: ''Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio,'' con le seguenti: ''Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto,''».

1.72
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

1.73
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2010, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2010, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2009 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2010 e il 16 marzo 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura dei 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

1.74
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010''.
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2010''.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.75
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.
23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.76
MURA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.
23-ter. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal comma 23-bis, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, 190 milioni di euro per l'anno 20 Il, 220 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013».

1.77
PITTONI, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

''La domanda per la cessione di immobili ai profughi o a loro congiunti di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, può essere presentata sino al 31 dicembre 2010''».

1.78
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente ai comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 117 del 2009 e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88».

1.79
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, il gestore in regime transitorio, che abbia completato la manovra di eliminazione del cosiddetto ''minimo impegnato'', può adeguare, per le utenze domestiche, l'importo relativo alla ''quota fissa'' (ex nolo contatore) stabilito dalla delibera CIP n. 45/1974, in funzione della rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione».

1.80
MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 10, comma 6-bis è soppresso il secondo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.81
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, le parole: ''il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,'' sono soppresse.
23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro».

1.84
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e così sostituito:

''7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società per effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con popolazione sopra i 200.000 abitanti è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento dei predetti servizi per gli enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti che hanno attualmente in corso affidamenti di servizi per enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti devono adeguare, se inferiore, il proprio capitale sociale''».

1.85
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 è soppresso e così sostituito:

''1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo. 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato; una quota pari al 12,25 per cento delle riscossioni relative alle giocate effettuate in ciascuna regione viene versata al bilancio delle Regioni stesse. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco''.
23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 650 milioni di euro.''».

1.86
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. A decorre dall'anno 2008, le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione gravanti sul bilancio del comune stesso. L'importo utilizzato a tale scopo andrà portato in detrazione del contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

1.87
MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VALLI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 i redditi di cui all'art. 49, comma 1 e 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, rispettivamente derivanti e conseguenti a lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente Euro 12000. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 4 milioni per il 2010 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell1interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti. le occorrenti variazioni di bilancio».

1.88
DIVINA, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA, STIFFONI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o ibrida, elettrica, viene concessa l'esenzione dal pagamento dellaº'tassa automobilistica per 5 anni.
23ter. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.
23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 50 milioni di euro».

1.89
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 35 milioni per le autovetture'' sono sostituite con le seguenti: ''euro 25 mila per le autovetture'' e le parole: ''eccede lire 7 milioni per le autovetture'' sono sostituite con le seguenti: ''eccede euro 5 mila per le autovetture''.
23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro».

1.90
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Gli studi di settore, di cui alla legge 8 maggio 198, n. 146, a partire dal periodo di imposta 2010, costituiscono mero strumento statistico a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

1.91
MONTANI, VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.
23-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

23-quater. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.
23-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.
23-sexies. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
23-septies. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività».

1.92
VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Dopo il numero 27-sexies dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

''27-septies. Le cessioni di beni mobili ed immobili tra consorzi di comuni e comuni appartenenti al medesimo consorzio''.
23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro».

1.93
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Sui trasferimenti di denaro verso Paesi extra UE, effettuati attraverso le agenzie ''money trasfer'', è istituita un'imposta pari all'1 per cento del valore della singola operazione di trasferimento. L'importo minimo dell'imposta è di 5 euro per operazione.
23-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare uno o più decreti per stabilire le modalità operative di gestione e di riscossione dell'imposta.».

1.94
VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI, VACCARI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. AI fine di recepire la sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale, è consentita, per le persone fisiche e per le persone giuridiche, la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, di una somma pari agli importi indebitamente versati a titolo di imposta sul valore aggiunto sulla tariffa di igiene ambientale.
23-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni.
23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.».

1.95
VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. AI fine di recepire la sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale, il consumatore finale deve presentare istanza di rimborso degli importi indebitamente versati a titolo di imposta sul valore aggiunto sulla tariffa di igiene ambientale all'ente gestore della tariffa. L'ente gestore godrà di un credito di imposta di pari ammontare ai fini delle imposte sui redditi.
23-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti di avere il rimborso e agli enti gestori di godere del corrispondente credito di imposta corrispondente alle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni, entro il periodo di imposta 2010.
23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei, Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.».

1.97
ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, INCOSTANTE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.
23-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis, pari a euro 163.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 23-quater.
23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

1.101
BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma».
23-ter. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.
23-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui.».

1.102
BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Ai fIni di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se realizzati su beni di terzi laddove i contraenti intervenuti nel contratto di locazione o di affItto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, fermo restando l'insussistenza di formalità elusive.».

1.103
BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010, tale visto di conformità può essere rilasciato anche dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322''».

1.104
BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per i giornalisti della pubblica amministrazione che alla data di trasferimento obbligatorio all'INPGI avevano maturato almeno 20 anni di assicurazione INPDAP, è riconosciuta a decorrere dal 1º gennaio 2010 la ricongiunzione all'INPGI senza oneri a carico dei lavoratori.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 23-quater.
23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,28 per cento''».

1.106
GALPERTI, INCOSTANTE, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''ambito provinciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''ambito regionale''.
23-ter. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''per la durata di due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino al 31 dicembre 2010''».

1.107
GHEDINI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.113
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BAIO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, sono prorogate all'anno finanziario 2010. A tal fine sono stanziati, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 1, comma 250, Elenco l, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis dell'articolo 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''».

1.116
MONGIELLO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 1997, n. 446, salvo diverse determinazioni che intervengano d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Regioni, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».

1.117
MONGIELLO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni oltre i 200.000 abitanti.

23-ter. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
23-quater. È abrogato il comma 7-bis, dell'articolo 32, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.119
GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti Iva emergenti dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2010.».

1.120
GRANAIOLA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fIscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010, sono considerati validamente presentati».

1.121
TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 aprile 2008'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2010'';
b) le parole ''10 gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2010'';
c) le parole ''10 gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2009'';
d) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2010'';
e) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2011''».

1.125
VITALI, CECCANTI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo IlI, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

''2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.'';

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

''Art. 72. - (Riscossione) – 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le facoltà di organizzazione dell'accertamento e della riscossione previste dall'ordinamento vigente.
2. La riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso mediante ruolo, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, oppure attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata a società incaricate, purché interamente partecipate dagli enti locali impositori'';

c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78».

1.128
BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 70, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: ''contenimento delle spese di personale e ove previsto''».

1.129
GIARETTA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BARBOLINI, BAIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2007 e 2008, è prorogato al 14 maggio 2010 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008».

1.130
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: ''ai contribuenti'', sono inserite le seguenti: '', nonché per i rimborsi, da erogare ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.''».

1.131
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione: ''fisso e continuativo'' deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione, nonché di qualsiasi altra somma comunque percepita mensilmente in via continuativa, anche a titolo di assegno personale.
23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis, comunque, non dà diritto alla corresponsione di differenze retributive riferite al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.132
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

''In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.'';

b) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: ''di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6'' sono sostituite dalle seguenti. ''di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6'';
c) all'articolo 17, in fondo al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.'';
d) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: ''valore aggiunto'' sono aggiunte le seguenti: ''e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità».

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-ter si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2010».

1.133
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussitono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificaizoni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.138
GERMONTANI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli omessi versamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla modifica del modello F24 introducendo, all'interno dello stesso, un apposita sezione, ove sono evidenziati gli importi dovuti per ogni singolo tributo, anche derivante da liquidazioni, in aggiunta alla sezione degli importi versati.
23-ter. La regolarità formale delle liquidazioni, da cui scaturiscono i tributi da indicare nell'apposita sezione del Mod. F24, dovrà essere attestata con l'apposizione, sulle medesime, del visto di conformità, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23-quater. In alternativa, la regolarità di cui al precedente comma, potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, mediante l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
23-quinques. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui ai precedenti periodi comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma l, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti».

1.143
IZZO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

''3-bis. È sempre ammessa la costituzione di società che producono beni e servizi anche indirettamente funzionali ai compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, nell'ambito della ricerca tecnologica, con particolare riferimento ai rilievi satellitari a presidio della salvaguardia del governo del territorio e dell'innovazione, e l'assunzione di partecipazioni, in tali società. Tali costituzioni e assunzioni di partecipazione non devono comportare aggravi di costi per le amministrazioni medesime ed i proventi delle attività devono essere investiti per il perseguimento dei fini istituzionali''».

1.144
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''30 aprile 2008'', ''1º gennaio 2008'', ''1º gennaio 2007'', ''16 dicembre 2008'' e ''16 marzo 2009'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010'', ''1º gennaio 2010'', ''1º gennaio 2009'', ''16 dicembre 2010'' e ''16 marzo 2011''».

1.145
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''»

1.146
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.147
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.149
SPADONI URBANI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dopo la parola: ''animali.'' aggiungere le seguenti: ''Sono altresì considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da persone fisiche, anche se non possessori della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale''».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

1.153
BONFRISCO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1º gennaio 2011».

1.159
PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010. Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.165
LATRONICO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1984, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo 564/1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.166
LATRONICO

AI comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole ''entro il 31 gennaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo'';
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''le istruttorie in corso'' aggiungere le seguenti: ''al 31 dicembre 2010'';
c) le parole: ''È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio.'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011 è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio''».

1.168
BIANCONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuove attrezzature avicole-codice 251100 della Tabella Ateco, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2007, n. 296, nonché il 50 per cento del valore degli investimenti in veicoli commerciali leggeri euro 4 ed euro 5, in veicoli industriali euro 4 e 5 e in rimorchi e semirimorchi con massa superiore a 10 t., utilizzati nel settore avicolo, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione dell'emendamento, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

1.171
DELOGU

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.189
PARAVIA, ALLEGRINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010.

23-ter. Agli oneri di cui al comma 23-bis, per il 2010, si provvede mediante proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.187
LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La disposizione di cui all'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che per durata del contratto di locazione finanziaria si intende quella prevista dalle parti all'atto della stipula. Quanto prospettato non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1.186
LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: ''prescrizione del relativo diritto'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinunzia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione''. Al comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite da: ''1º gennaio 2009''. Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali modifiche.»

1.184
BORNACIN

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
23-ter. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
23-quater. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientrano nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.183
VICARI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539 della legge n. 244 del 2007, anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 1º di ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Il medesimo credito d'imposta è altresì riconosciuto, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche ai soggetti che hanno presentato analoga istanza per gli assunti a decorrere dal 1º luglio 2009. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007.
AI relativo onere, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.180
STANCANELLI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 30 giugno 2007 di cui al comma 1 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è prorogato al31 dicembre 2010».

1.179
D'ALÌ, FIRRARELLO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine previsto dall'art. 43 della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'art. 2, comma 9 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.190
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: ''le cessioni di navi'', sono inserite le seguenti: ''adibite alla navigazione in alto mare e'', e dopo le parole: ''o della pesca'', sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

''a-bis) le cessioni di navi da guerra;»;

c) alla lettera b), le parole: lidi navi e« sono soppresse;
d) alla lettera d) le parole: ''pesca costiera locale, il vettovagliamento'', sono sostituite dalle seguenti: ''pesca costiera, le provviste di bordo'';
e) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: ''di cui alle lettere a), b) e e)'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)'';
2) le parole: ''di cui alle lettere a) e b)'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui alle lettere a), a-bis) e b)'';

f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) e c) e del loro carico.».

1.191
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei gestori di servizi di pubblica utilità trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

1.192
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente: "24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale.".».

1.193
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 68 è abrogato.
23-ter. AI fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi derivanti dal precedente comma 1, con priorità nei riguardi dei soggetti che per via telematica inoltrano domanda alla Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del suo Direttore, è autorizzata, a titolo di regolazione debitori a, la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2010. AI relativo onere pari a 470 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, Gomma 250, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191. Le somme stanziate ai sensi del presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate. Ai fini della copertura del maggior onere per interessi, derivante dagli effetti sul fabbisogno conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2009, n. 191.
23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.194
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: ''ai contribuenti'', sono inserite le seguenti: '', nonchè per i rimborsi, da erogare, anche secondo criteri di forfettizazione, ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009''».

1.195
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 262 del 2006, dopo le parole: ''aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria'', sono inserite le seguenti: ''e fino al 31 dicembre 2011 per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse alla completa attuazione delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196''».

1.196
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009 n, 191, dopo le parole: ''fino al 31 dicembre 2005'' aggiungere le seguenti: ''anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti''».

1.197
SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, DE ANGELIS, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009 di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 30 dicembre 2008, n. 203; è prorogato al 31 dicembre 2010 per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze. qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a curo 20 milioni mediante corrispondente. parziale utilizzo; per l'anno 2010, della somma di 100 milioni di euro destinata alle necessità del settore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e quanto a euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, come determinata dalla Tabella C allegata alla medesima legge finanziaria n. 191 del 2009».

1.198
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''30 aprile 2008, 1º gennaio 2008, 1º gennaio 2007, 16 dicembre 2008 e 16 marzo 2009'' sono sostituite. rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010, 1º gennaio 2010, 1º gennaio 2009, 16 dicembre 2010 e 16 marzo 2011''».

1.200
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.201
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente inciso:

'', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».

1.202
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.205
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: ''In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.'';
b) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: ''di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6'';
c) all'articolo 17, in fondo al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427'';
d) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: ''valore aggiunto'' sono aggiunte le seguenti: '', e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità''.

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis si applicano alle operazioni effettuate dallo gennaio 2010».

1.206
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: ''ai contribuenti'', sono inserite le seguenti: ''nonché per i rimborsi, da erogare ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009''».

1.207
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

23-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione ''fisso e continuativo'' deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione, nonché di qualsiasi altra somma comunque percepita mensilmente in via continuativa, anche a titolo di assegno personale.
23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis, comunque, non dà diritto alla corresponsione di differenze retributive riferite al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.208
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e dell'articolo 6-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1.211
IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova Istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, quando la consistenza del territorio e della popolazione del nuovo ente superi Il 20% della consistenza degli analoghi elementi costituivi dell'ente originario oggetto della divisione''».

1.178
SAIA, BUTTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 265, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: ''prescrizione del relativo diritto'' sono aggiunte le seguenti ''ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinunzia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione''. Al comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite dal 1º gennaio 2009''. Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari, che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''».

1.177
SAIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Gli articoli 38 e 39 del D.P.R. 5/01/1950 n. 180, sono abrogati».

1.0.1
BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La proroga è riconosciuta anche alle iniziative che hanno già usufruito delle proroghe e dei differimenti concessi ai sensi della normativa vigente.
2. Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per ventiquattro mesi i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Con successivo decreto del – Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i casi oggetto dei procedimenti di cui – al comma 2. e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. L'organo competente può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il suddetto provvedimento deve intervenire entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
I costi della Commissione saranno a totale carico delle imprese richiedenti.
4. All'articolo 36 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».
5. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127 e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».
6. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2009, pubblicato nella g.u. del 2 luglio 2009 n. 151, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

1.0.2
BATTAGLIA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma sostituire la parola: ''corso-concorso'' con la parola: ''corso'';
b) il 5 comma è sostituito dal presente:

"5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.";

c) il comma 6 è sostituito dal presente:

"6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di. amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30%.";

d) il comma 7 è abrogato.».

1.0.3
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

1.0.4
BARBOLINI, LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

1.0.5
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

1.0.6
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

''1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione,a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
1-bis. Ai soggetti di cui al primo comma con situazione difficoltà e sofferenza nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo, anche sotto forma di prestito agevolato, finalizzato alla sanatoria della morosità, delle spese e oneri connessi e al ripristino dell'efficacia della locazione prevedendo anche la forma di erogazione diretta al locatore creditore. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla ulteriore dotazione del fondo concorrono,oltre agli apporti di Regioni e Comuni con risorse proprie, i depositi cauzionali raccolti nell'ambito dei contratti di locazione abitativa, ferme restando le garanzie e le tutele cui sono finalizzati. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo per concorre alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio''.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fmi del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.7
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

''1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico''.
2. Al fine di garantire al Comune di Napoli la realizzazione del programma per l'acquisto di alloggi e per l'affitto di alloggi da destinare a locazioni temporali delle famiglie residenti sottoposte a sfratto ed in possesso dei requisiti per l'accesso ad un alloggio pubblico ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sono stanziati 11,5 milioni di euro.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, pari a euro 11,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.8
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Centri Raccolta)

1. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante: ''Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche'', come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: ''entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2010''».

1.0.9
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».

1.0.10
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.0.12
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Cinque per mille)

1. All'articolo 63-bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1, le parole: ''per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2009''».
Art. 2

2.40
BATTAGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 130, comma 3-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: ''il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni'', sono inserite le seguenti: ''e del Garante per la protezione dei dati personali''».

2.10
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 2 inserire seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano altresì per l'anno 2010.
2-ter. All'onere derivante all'attuazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

2.22
IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» con le seguenti: «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

2.1
VIZZINI

Al comma 3, sostituire le parole: «il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» con le parole: «il Centro di Produzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

2.11
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno 2012, il servizio di informazione di interesse generale, fra cui la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentare, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, e i servizi multimediali di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono garantiti, attraverso apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, dalla concessionaria radiofonica, pubblica o privata, aggiudicatrice di una gara pubblica da realizzarsi nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge.»

Conseguentemente, sostituire le parole: «Al relativo onere» con le seguenti: «All'onere di cui al primo periodo».

2.33
BENEDETTI VALENTINI, ZANETTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, al comma 1, lettera b), capoverso ''3-bis.'', dopo le parole: ''mediante l'impiego del telefono'' inserire le seguenti: ''e della posta cartacea'' e dopo le parole: ''l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario'' inserire le seguenti: ''e degli altri dati personali di cui all'articolo 129 comma 1''».

2.4
IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

2.20
VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Detta percentuale può essere modificata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'andamento produttivo risultante dalle dichiarazioni di consegna alle latterie relative ai primi 8 mesi di ciascun periodo di commercializzazione''».

2.12
VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''18 mesi''».

2.37
PASTORE

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,» inserire le seguenti: «in materia di pubblicità legale in forma cartacea».

2.9
D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole; «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».

2.44
SALTAMARTINI

Al comma 5, sostituire le parole: «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».

2.28
VITALI, SANNA

Al comma 5, sostituire le parole; «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».

2.21
VALLARDI, BODEGA

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ''e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio''».

2.7
PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 6 e 7.

2.38
PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2008, n. 205,» inserire le seguenti: «in materia di soppressione di enti pubblici».

2.13
VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto legislativo gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile''».

2.14
VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, le parole: ''uffici provinciali'' sono sostituite con le seguenti: ''uffici periferici''».

2.15
VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ''una sola volta'' sono sostituite con le parole: ''due volte''».

2.42
SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il termine per la presentazione del rendiconto delle gestioni di ammasso ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato al 31 dicembre 2010 al fine di consentire, altresì, al commissario, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 febbraio 2000, di definire i giudizi ed i rapporti della Federazione Italiana dei consorzi agrari ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge nonché di convocare l'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 2364 del codice civile. È abrogato l'articolo 5, comma 2, della legge 28 ottobre 1999. n. 410».

2.39
PASTORE

Al comma 8, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» inserire le seguenti: «in materia di graduatorie del personale della Pubblica Amministrazione».

2.31
GERMONTANI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle graduatorie per concorsi a dirigente nelle università valide al 1º gennaio 1999».

2.3
IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater del presente articolo le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, e del comma 6 del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».

2.2
COSTA, BALDASSARRI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenzia mento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.6
MUSI, BARBOLINI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. A detta graduatoria dovranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».

2.30
OLIVA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale».

2.8
LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.34
CENTARO, COMPAGNA, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente Il medesimo profilo professionale».

2.24
BARBOLINI, MUSI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate e delle Agenzie fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove di selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. Alla predetta graduatoria dovranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».

2.29
LUSI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale».

2.5
BATTAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, al comma 1, le parole: ''degli anni 2006, 2007 e 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli anni 2010, 2011 e 2012''».

2.16
MONTI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. (Uffici di diretta collaborazione). Le disposizioni concernenti i dipendenti pubblici cui sono attribuite funzioni negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le quali prevedano che il trattamento da corrispondere, sostitutivo di quello fondamentale e accessorio, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento, si interpretano nel senso che il trattamento sostitutivo non può essere in ogni caso inferiore a quello spettante presso l'amministrazione di appartenenza».

2.17
MARAVENTANO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per il triennio 2010-2012, tenuto conto della vigenza delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal comma 8 del presente articolo, l'amministrazione competente attinge agli idonei che non abbiano ancora superato il limite di età anagrafica prima di bandire nuove procedure concorsuali, procedendo unicamente per le province in cui il numero di vigili del fuoco impiegati risulti inferiore alla media nazionale».

2.18
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, al comma 12, lettera d), le parole: ''da parte di pensionati'' sono soppresse».

2.19
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''È fatto divieto alle amministrazioni interessate dalla predetta proroga di bandire nuovi concorsi prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti ed alla conseguente assunzione di tutti gli idonei».

2.23
MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: ''31 maggio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 maggio 2010''».

2.32
BUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 62 comma 1-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150, dopo le parole: ''non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso'' sono aggiunte le seguenti: ''oppure le progressioni fra le aree possono avvenire mediante procedure selettive interne da destinare al personale interno che abbia svolto servizio, per oltre quindici anni consecutivi nella medesima area e nel medesimo settore, in possesso almeno del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area immediatamente inferiore''».

2.35
ZANETTA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Il contributo previsto dall'articolo 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato per l'anno finanziario 2010.
8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 1.400.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto ad euro 1.400.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.36
PASTORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili, le parole: ''dodici per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''trentacinque per cento''. La presente modifica si applica a decorrere dal concorso a 230 posti di notaio indetto con D.D.G del 10 luglio 2006 in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006, 4 serie speciale.
8-ter. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, in materia di concorsi per trasferimento dei notai, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in un concorso non immediatamente successivo a quello concluso con la vacanza del posto''».

2.41
NESPOLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data del 30 giugno 2010''.
8-ter. All'articolo 17, comma 8, del decreto-Iegge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''30 novembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2010''.
8-quater. AlÌarticolo 17, comma 16, del decreto-legge 1º luglio 2009. n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

2.43
SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. La disciplina di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, continua, ad applicarsi anche alle operazioni di riordino fondiario effettuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

2.25
LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8-quater.
8-quater. Al comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''689 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''654 milioni di euro''».

2.26
VITA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato».

2.27
VITA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ''all'annualità 2008.'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'annualità 2011.''
8-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

2.0.1
BATTAGLIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Il personale con qualifica non dirigenziale, proveniente dal comparto ministeri, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è trasferito, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con inquadramento nell'area professionale e livello economico corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo.
A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.
I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico, permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli artt. 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del D.P.C.M. dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2.0.2
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera b) dello stesso comma. La riserva di un terzo dei posti di cui alla medesima lettera b) non opera a favore dei vincitori dei concorsi per la nomina a vice sovrintendente banditi successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2010-2012 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.
2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.''.

3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».

2.0.3
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice)

1. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti allà metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo Il, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 40,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 40,3 milioni di euro.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 22 gennaio 2001.
4. Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'efficacia del presente articolo è subordinata alla conferma da parte della Commissione della Comunità Europea, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, dell'avvenuto ricevimento della sintesi.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse esclusivamente per gli atti di trasferimento a titolo oneroso, avvenuti dopo la pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione dalla notifica degli aiuti medesimi ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, sul sito della Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea».

2.0.4
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Gasolio per serre)

1. A partire dal 3 novembre 2009, al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
3. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino a12 novembre 2019.
4. Il presente articolo è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva (CE) 2003/96, e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione del presente articolo.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17,4 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle fmanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 17,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2010».

2.0.8
BUTTI, VITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

L'entrata in vigore del comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è prorogata di 2 anni, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, 112 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

2.0.9
GERMONTANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono reiscritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339. L'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.»

2.0.5
RANUCCI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto il18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 109. – 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.
2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.
3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800.''».

2.0.6
VITALI, SANNA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,24 per cento''».

2.0.7
VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012».
Art. 3

3.3
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sopprimere il comma 1.

3.19
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 31 luglio 2005, n. 14,» inserire le seguenti: «in materia di disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet».

3.1
IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine entro cui è autorizzato per l'anno 2010, ai sensi della legge n. 329 del 1941, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per l'efficientamento delle connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. AI relativo oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.20
IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 25 marzo 2009, n. 26,» inserire le seguenti: «in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali».

3.21
PASTORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 3, secondo comma, in materia di carta d'identità, le parole: ''a partire dal 1º gennaio 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 1º gennaio 2011''».

3.4
MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dopo il comma 3 del medesimo articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è aggiunto il seguente:

''3-bis. La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 251uglio 1998, n. 286''».

3.5
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, VACCARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della riorganizzazione territoriale degli Uffici territoriali del governo, nelle Province interessate dalla proroga di cui al presente comma le funzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono mantenute in capo agli Uffici territoriali per il governo che le esercitano alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva l'apertura, nei Capoluoghi delle Province di nuova istituzione, di sportelli per l'espletamento dei servizi alla cittadinanza».

3.8
AMATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».

3.22
PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102,» aggiungere le seguenti: «in materia di concorso per direttore antincendi».

3.2
BOSCETTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.10
BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.24
SARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.23
PASTORE

Al comma 7, dopo le parole: «legge 26 febbraio 2007, n. 17,» aggiungere le seguenti: «in materia di promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato».

3.18
PONTONE, LUSI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo al 30 settembre e al 31 marzo 2009, sono prorogate, rispettivamente, al 30 settembre e al 31 marzo 2010.

3.14
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è differita allo gennaio 2011. Sotto fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici intervenuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.6
BRICOLO, GASPARRI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''Per l'anno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2009 e 2010'';
b) dopo le parole: ''100 milioni di euro,'' aggiungere le seguenti: ''per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010,''.

All'onere di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.7
AMATI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori allo gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010».

3.9
ANDRIA, MERCATALI, BARBOLINI, CECCANTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma l, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, è prorogato per l'importo di euro 800.000 per l'anno 2010 e di euro 400.000 per l'anno 2011.
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 800.000 per l'anno 2010 e di euro 400.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

3.15
BIANCONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: »La carta d'identità deve altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte».

3.16
BIANCONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In deroga alla previsione contenuta all'articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 160 del 2006, al fine di consentire il funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e della conoscenza delle due lingue, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

3.17
MORRA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non si applicano per il finanziamento delle Comunità montane comprese nelle Regioni che, non avendo legiferato secondo le modalità e nei tempi di cui al comma 17 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 144, sono incorse nella dichiarazione di incostituzionalità del comma 20 della medesima legge.
8-ter. Le Comunità montane delle regioni ricadenti nella fattispecie di cui al comma precedente continuano a ricevere da parte dello stato quote di finanziamento mensile, rapportate alla quota annua consolidata, nel limite del 30 per cento del finanziamento complessivo alle comunità montane.
8-quater. Il finanziamento alle comunità montane avverrà fino a quando le suddette regioni non avranno legiferato ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 144, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-quinquies. Il fianziamento alle comunità montane di cui ai precedenti commi avviene ad invarianza d'oneri mediante la mancata assegnazione ai comuni di quota parte del 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 187 secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191».

3.11
MICHELONI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Entro il 30 settembre 2010, il Ministero dell'interno, anche al fine di agevolare le operazioni di controllo delle identità negli aeroporti nazionali, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità per il rilascio della carta d'identità ai minori di anni 15, da utilizzarsi in sostituzione del passaporto per i trasferimenti nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea.
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.12
GHEDINI, CECCANTI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei Segretari da iscrivere all'Albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, provvederà ad incrementare il numero dei posti previsto nel Bando di concorso di cui alla G.U.R.I n. 19 del 6 marzo 2007 per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso – concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che verranno ammessi a frequentare separato corso – concorso.
8-ter: Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma2.
8-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,29 per cento''».

3.13
GHEDINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sostituire le parole: ''di cui all'articolo 17, comma 77'' con le parole: ''della Pubblica Amministrazione Locale (SSP AL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27'';
b) al secondo comma sostituire la parola: ''corso-concorso'' con la parola: ''concorso'';
c) al terzo comma sostituire le parole: ''dall'articolo 17, comma 77, della legge'' con le parole: ''dall'articolo 98 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'';
d) il 5 comma è sostituito dal presente:

''5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove'';

e) il comma 6 è sostituito dal presente:

''6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30 per cento.'';

f) il 7 comma è abrogato;
g) al comma 8 sostituire le parole: ''dall'articolo 17, comma 80, della legge'' con le parole: ''dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''.

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
8-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,29 per cento''».

3.25
IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante ''Testo unico delle, disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero'', le parole da: ''nel limite'' a ''precedente.'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato''».

3.0.2
SARRO, CORONELLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. (Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44). Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, é inserito il seguente:

''4-bis. Per evento lesivo, ai fini della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e della proroga di cui al comma 2, si intende non solo il danno diretto a beni mobili o immobili, ovvero il danno consistito in lesioni personali, ma anche il danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere la parte offesa ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione rispetto alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale''.

2. (Competenza in ordine all'espressione del parere sulla sospensione delle procedure esecutive per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

''7-bis. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione, di usura e di associazione per delinquere, che hanno causato l'evento lesivo di cui al comma 4-bis. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini della sospensione e della proroga citate, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
7-ter. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla data della comunicazione del prefetto.
7-quater. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, o di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, definito ai sensi del comma 4-bis, fino al termine di scadenza della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 o della proroga di cui al comma 2''».

3.0.5
SALTAMARTINI, PISCITELLI, CASOLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Per le province istituite nell'anno 2009 i riferimenti temporali di cui al comma precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione nonché a quelli che residuano dalla separazione".».

3.0.3
BATTAGLIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga alla previsione contenuta all'art. 13 comma 2 decreto legislativo nr. 160/2006 al fine di consentire il funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano tenuti ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e della conoscenza delle due lingue, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

3.0.4
PASSONI, CECCANTI, GHEDINI, BAIO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il finanziamento delle attività di formazione professionale stabilito dall'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è assicurato, per l'annualità 2010, per un importo di 10 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
Art. 4

4.3
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: ''quindici'' è sostituita dalla seguente: ''venti''».

4.14
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,» aggiungere le seguenti: «in materia di reclutamento sergenti,».

4.12
IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: ''Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1º marzo 2001,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,''».

4.2
FAZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 58, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 15 aggiungere, in fine, il seguente:

''15-bis. Fino al 31 dicembre 2015, in coerenza con il graduale adeguamento delle consistenze di ufficiali ai volumi organici di legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 si applicano anche ai Capitani del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito''».

4.13
PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 2 agosto 2008, n. 129,» aggiungere le seguenti: «in materia di ammissione ai corsi di laurea ad acceso programmato,».

4.15
PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,» aggiungere le seguenti: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri».

4.4
SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, PINOTTI, SERRA, AMATI, NEGRI, GASBARRI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

4.16
PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 aprile 2009, n.38,» aggiungere le seguenti: «in materia di immissione in servizio permanente di ufficiali in ferma prefissata».

4.5
SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, PINOTTI, SERRA, AMATI, NEGRI, GASBARRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «commi 3 e 5» con le seguenti: «commi 3, 5 e 5-bis».

4.7
FASANO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'art. 17 del decreto-legge dello luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole: ''controllo delle frontiere'' inserire le parole: ''dell'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già espletati''».

4.8
BIANCONI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale, in attività di servizio, che, alla predetta data, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico, di cui al primo periodo, è alimentato mediante stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-ter. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità – che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente – secondo la pianta organica allegata. L'accesso a tale ruolo normale è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al precedente comma l, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale, cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.
7-quater. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo ad esaurimento e ruolo normale unico per i motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel predetto ruolo del personale in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale di questo ruolo sono applicati i limiti di età del ruolo riserva.
7-quinquies. I ruoli normale mobile, speciale e riserva sono soppressi.
7-sexies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio della Croce Rossa».

4.9
FLERES

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''Per gli anni 2009, 2010 e 2011'' sono sostituite con le seguenti: ''Per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013'';
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma precedente non sono reintegrabili nell'arco dello stesso periodo''».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia, nonché in materia di personale della Pubblica amministrazione)».

4.10
BORNACIN

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. I mandati di tutti i giudici di pace in scadenza nel 2010, compresi quelli il cui termine è previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

4.11
BORNACIN

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Dopo il primo capoverso del comma 2 dell'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è aggiunto il seguente: ''Nei confronti di titolari delle pensioni liquidate a carico del Fondo di Previdenza per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'Ente Autonomo del Porto di Triste, sono confermati tutti i trattamenti liquidati, con le modalità a suo tempo adottate dagli enti medesimi, ivi compresi quelli con utilizzo del riscatto di periodi lavorativi prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati e con il calcolo della contingenza nella misura riconosciuta dalle Autorità Portuali''».

4.6
VITALI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale, in attività di servizio, che, alla predetta data, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico, di cui al primo periodo, è alimentato mediante stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità – che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente – secondo la pianta organica allegata. L'accesso a tale ruolo normale è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al precedente comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale, cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.
7-quater. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo ad esaurimento e ruolo normale unico per i motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel predetto ruolo del personale in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale di questo ruolo sono applicati i limiti di età del ruolo riserva.
7-quinquies. I ruoli normale mobile, speciale e riserva sono soppressi.
7-sexies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio della Croce Rossa».

4.1
BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: ''giudicati idonei, ma non iscritti in quadro'' sono inserite le seguenti: ''con una anzianità nel grado non inferiore a 10 anni''».

4.0.4
SALTAMARTINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'organizzazione del Corpo forestale dello Stato tramite la sollecita realizzazione della distribuzione del personale tra i diversi ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera b) dello stesso comma . Non ha diritto alla riserva di un terzo dei posti di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera b), il personale che consegue l'ammissione al ruolo dei sovrintendenti con decorrenza giuridica anteriore alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore in esito a concorsi banditi successivamente a tale data. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2009-2011 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.
2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni''.

3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».

4.0.1
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Accesso al credito peri produttori di latte)

1. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

4.0.2
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Restituzione somme per prelievo supplementare latte)

1. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'art. 65, letto e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre. 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA.
2. Il versamento di cui al comma 1 estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinando le a prelievo o restituendo le ai produttori.
3. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effertuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

4.0.3
GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, PROCACCI, ANTEZZA, BAIO, CECCANTI, MERCATALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per la proroga fino al 31 dicembre 2010 delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSD) di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 370 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte le maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''».
Art. 5

5.26
IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 20 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14» con le seguenti: «All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e successive modificazioni».

5.40
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» aggiungere le seguenti: «in materia di concessioni aeroportuali».

5.22
MASSIMO GARAVAGLIA, MURA, STIFFONI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, dopo l'articolo 705, è aggiunto il seguente:

«Art. 705-bis.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo, il gestore aeroportuale deve indicare in appositi spazi, in prossimità delle uscite, i costi delle tariffe convenzionate per i trasferimenti da e per l'aerostazione.''».

5.17
DE TONI, PARDI

Sopprimere il comma 2.

5.27
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere il comma 2.

5.41
PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di limitazioni alla guida».

5.18
PARDI, DE TONI

Sopprimere il comma 3.

5.42
PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di trasporto persone mediante autoservizi non di linea».

5.24
VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole: ''dall'approvazione della regione e'' sono soppresse».

5.19
DE TONI, PARDI

Sopprimere il comma 4.

5.43
PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» aggiungere le seguenti: «in materia di arbitrati».

5.44
PASTORE

Al comma 5, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di riordino del Corpo delle capitanerie di porto».

5.8
CICOLANI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2010» con le altre: «31 maggio 2010».

5.9
CICOLANI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2010» con le altre: «30 aprile 2010».

5.5
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 118, comma 3, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: ''La predetta disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera escluse dall'ambito di applicazione della presente norma''».

5.28
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere il comma 6.

5.45
PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di diritti aeroportuali».

5.34
RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto 6.2.2 dell'Allegato all'articolo 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, recante nuove norme tecniche per le costruzioni, è differita al 31 dicembre 2010».

5.46
PASTORE

Al comma 7, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» aggiungere le seguenti: «in materia di proroga del blocco delle tariffe».

5.29
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «conseguentemente, al medesimo comma,» fino alla fine del comma.

5.30
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché»

5.3
IL RELATORE

All'articolo 5, al comma 7, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché delle tariffe postali agevolate».

5.31
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico».

5.7
SARRO, NESPOLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«Il termine previsto dall'art. 32, comma 32, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003 n. 326, è fissato in via ultimativa al 31 dicembre 2010».

5.1
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 133, le parole: ''fino al 31 dicembre 2009''; sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2010''. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

5.39
SALTAMARTINI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203 sostituire le parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2009'' con le seguenti parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2010».

5.6
GRILLO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 é sostituito dal seguente:

''1. Nel registro internazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è istituita una IV Sezione cui possono essere iscritte le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche in possesso dei requisiti e secondo le disposizioni stabilite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti''.

7-ter. Il comma 2 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 é sostituito dal seguente:

''2. Qualora proprietario o armatore della nave di cui al comma 1 sia un soggetto straniero, trova espressa applicazione l'art. 18 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 Luglio 2005''.

7-quater. Il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 é sostituito dal seguente:

''3. Per effetto dell'iscrizione nella IV sezione, agli armatori e al personale delle navi di cui al comma 1 si applicano i soli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, per il resto sono disciplinati dalle norme del Decreto Legislativo n. 171 del 18 Luglio 2005''.

7-quinquies. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 sono abrogati.

5.2
BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013».
b) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'' e le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014''.
c) al comma 4, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013''.
d) al comma 5, le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014''».

5.4
VIZZINI, BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3, dell'articolo 22-sexies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000,00 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 983 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.10
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 11-septies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAM, è l'ulteriore spesa di euro 2,6 milioni per l'anno 2010.
7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997. Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) . (Art. 7) (2.3.2 – Interventi – cap. 1921/p, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

5.11
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, come modificato dall'articolo 29, comma 1-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di requisiti di accesso alla professione per i veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate, le parole: ''entro sessanta mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data del 4 dicembre 2011, di applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009''».

5.12
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le somme autorizzate dall'articolo 2, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate alla predisposizione del piano generale della mobilità, iscritte al capitolo 1096 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non impegnate entro il 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2010».

5.13
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All’articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in materia di verifica straordinaria dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g)".».

5.14
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, le parole: ''unicamente nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto'', sono sostituite dalle seguenti; ''fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010''».

5.15
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le somme impegnate e non utilizzate per gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, sono conservate al bilancio dello Stato per essere destinate ad interventi di sostegno del trasporto combinato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo Sviluppo della logistica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la ripartizione e la destinazione delle risorse suddette».

5.16
IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5, dell'articolo 55, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile».

5.20
D'ALIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203 sostituire le parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2009'' con le seguenti parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2010''».

5.21
FOSSON, D'ALIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

''a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui:euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:euro 0,144 per metro cubo''».

5.23
MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, STIFFONI, BODEGA, MAURO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, apportare le seguenti integrazioni:

a) al comma 3, lettera b), aggiungere al termine le seguenti parole: ''ed estremi del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato al medesimo vettore in data non antecedente a tre mesi'';
b) al comma 6, inserire tra le parole: ''comma 3'' e '', il contratto'' le seguenti: ''e di copia del DURC relativo all'impresa di autotrasporto, da aggiornare ogni tre mesi per i contratti aventi durata superiore ai sei mesi''».

5.36
ZANETTA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.37
ZANETTA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo periodo, dopo le parole: ''pagamento a favore degli affidatari.'', aggiungere il seguente periodo: ''la predetta disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera escluse dall'ambito di applicazione della presente norma''».

5.47
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, STIFFONI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-bis: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad incentivare l'utilizzo di percorsi autostradali alternativi per i mezzi superiori alle 12 t, che transitano lungo l'autostrada A4 nel tratto intersezione A4-A26 sino al tratto intersezione A4-A21 in entrambi si sensi di marcia''».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.35
DE LILLO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.38
FLUTTERO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2010, è sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute ai punti 4.6 e 6.2.2, sesto capoverso, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario».

5.25
MURA, STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''è destinato'', inserire le seguenti: '', quanto a 1,5 euro'';
b) al comma 3, sostituire le parole: ''disposto dal comma 2'' con le seguenti: ''nei limiti di quanto previsto dal comma 2''.

18-ter. Agli effetti derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, con riferimento alla rassegnazione delle risorse destinate ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione-e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148».

5.32
FIORONI, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Per l'anno 2010, allo scopo di fronteggiare la grave crisi del comparto dei rimorchi e dei semirimorchi, di sostenere la produzione ed incentivare la prosecuzione dello svecchiamento del parco circolante, è riconosciuto un contributo alla rottamazione pari a 3.000 euro per l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di un mezzo immatricolato prima del 31 dicembre 1992 non dotato di sistema frenante di ultima generazione. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative e i termini per l'erogazione degli incentivi.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-quater.
7-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,28 per cento''».

5.33
VITALI, MARCO FILIPPI, SANNA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203, sostituire le parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2009'' con le seguenti parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2010''.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma l0, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

5.0.1
IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Piattaforma tecnologica nazionale marittima e del Mediterraneo)

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo finalizzato alla promozione delle attività della Piattaforma tecnologica nazionale marittima (PTNM) e del Mediterraneo, per il finanziamento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, di studi d'area per il settore marittimo e per la navigazione interna.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1, è determinata, per l'anno 2010, in 2.000.000,00 di euro. Alla corrispondente spesa si fa fronte mediante l'utilizzazione di risorse rivenienti. dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7613 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, allo scopo, sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato».

5.0.2
IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2009, per il finanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ex lege n. 443/2001 e conservazione fondi per il funzionamento della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Le quote dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13, comma l, della legge 10 agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzate al 31 dicembre 2009, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
2, I contributi pluriennali. autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorrenti dagli anni 2007 e 2008 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2009, sono mantenuti in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2010.
3. Le somme iscritte al capitolo 1080 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al 31 dicembre 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

5.0.5
IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di federalismo infrastrutturale)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il comma 289, è aggiunto il seguente:
"289-bis. A decorrere dal 1° aprile 2017, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti le funioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati".».

5.0.3
MURA, TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'anno 2010, 10 milioni di euro nell'anno 2011 e 10 milioni di euro nell'anno 2012. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le macchine o le attrezzature usate e funzionanti possono essere trasferite ad altri Paesi che ne facciano richiesta nell'ambito di eventuali accordi di cooperazione che prevedano un riutilizzo di tali mezzi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 50 milioni per l'anno 2010 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 si provvede tramite utilizzo delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

5.0.4
BOLDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In attuazione del principio di salvaguardia e miglioramento del livello di sicurezza del trasporto stradale di merci pericolose classificate ADR (Agreement on the transport of Dangerous goods by Road), al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione ovvero la radiazione dal Pubblico registro automobilistico, di veicoli cisterna di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: non dotati all'origine di sistema del dispositivo di antibloccaggio delle ruote ABS; ovvero la cui cisterna presenti spessore dell'involucro inferiore a quello richiesto dalle attuali normative per il trasporto di merci pericolose; ovvero costruiti prima del 31 dicembre 1995; e la loro sostituzione con nuovi veicoli conformi alla normativa ADR vigente è concesso un incentivo di euro 15.000,00 per veicolo.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 2 febbraio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati rispettivamente in euro 10 milioni per l'anno 2010 ed euro 5 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 6

6.29
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» aggiungere le seguenti: «in materia di attività professionale intramuraria».

6.30
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2011» con le seguenti: «31 gennaio 2012».

6.2
NESPOLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. L'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende ospedaliero-universitarie è compatibile con l'opzione per il tempo pieno ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
1-ter. Ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale con rapporto esclusivo presso le Aziende ospedaliero-universitarie è riconosciuta una indennità di esclusività nella misura prevista al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
1-quater. L'esercizio delle attività libero professionale ''intramuraria allargata'' del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale, con rapporto esclusivo, non deve comportare oneri per le Aziende sanitarie né per il professionista nei confronti delle Aziende stesse. Detta attività è consentita presso studi professionali privati o strutture private non convenzionate col Servizio sanitario nazionale, anche extra regionali».

6.14
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, RIZZI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché alle Regioni che abbiano completato, entro il 31 dicembre 2010, gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 12''».

6.13
MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MARAVENTANO, BODEGA, PITTONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui le assunzioni di cui al presente comma siano effettuate attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è sospesa l'indizione di nuove procedure concorsuali fino al completo scorrimento delle graduatorie».

6.24
TOFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 17, comma 7, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''È altresì autorizzata l'assunzione, con decorrenza 1º.06.2010, dei residui 74 idonei del concorso a 795 posti di Ispettore del lavoro, bandito nell'anno 2004 dal Ministero del lavoro''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

6.25
TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione dei commi 7, 8, 9, e 10 dell'articolo 72 del decreto legge decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differita per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.11
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito del comparto sanitario, al personale delle strutture sanitarie convenzionate, sottoposte nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge a procedimento di revoca dell'accreditamento, si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.
2-ter. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle manze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.10
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine del mantenimento di una rete integrata di servizi sanitari e sociali sul territorio a garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nei confronti dei rapporti di lavoro instaurati da strutture sanitarie convenzionate interessate, nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da crisi aziendale o in stato di insolvenza, il rispetto del tetto di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ha valore unicamente a decorrere dal 1º gennaio 2011.
2-ter All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.16
IL RELATORE

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «articolo 24» inserire le seguenti: «,comma 1,»;

b) al comma 6, dopo le parole: «comma 5», inserire le seguenti: «del presente articolo».

6.31
PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici».

6.12
MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PITTONI, BODEGA

Sopprimere il comma 4.

6.32
PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di sostanze attive per la produzione medicinali».

6.33
PASTORE

Al comma 5, dopo le parole: «legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di riduzione dei prezzi dei farmaci,».

6.34
PASTORE

Al comma 7, dopo le parole: «svolgimento delle attività» aggiungere le seguenti: «di coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché di gestione dei registri nazionali».

6.26
TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure. termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
7-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
7 –quater. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
7-quinquies. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della Difesa e all'Università.

6.27
TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della Difesa e all'Università.

6.1
LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il comma 89 dell'art. 2 della Legge n.191 del 23.12.2009 è abrogato».

6.3
BENEDETTI VALENTINI, SARRO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il comma 89 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, è soppresso».

6.4
GALIOTO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 8 comma 2-bis del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i., aggiungere la seguente lettera:

''c) al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, l'anzianità di servizio e di esperienza professionale, relativa all'attività prestata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, è valevole anche per la quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione''».

6.5
BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Le graduatorie dei concorsi espletati presso gli Istituti zoo- profilattici in scadenza nell'anno 2010, sono prorogati di un anno».

6.6
SARRO, NESPOLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'art. 31 DPR 6 giugno 200l, n. 380, al comma 5 è inserito in coda il seguente comma:

''Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità stitica ed igienico sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.
Analoga procedura è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.

6.20
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».

6.7
LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della Difesa e all'Università.

6.8
BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il termine per la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 marzo 2008 è fissato al 30 giugno 2010. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.».

6.9
IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: ''entro ventiquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro trentasei mesi''».

6.21
GERMONTANI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

6.22
GERMONTANI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
9-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
9-quater. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
9-quinquies. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

6.23
GERMONTANI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
9-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
9-quater. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

6.15
ALBERTO FILIPPI, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA''».

6.17
RUSCONI, LEGNINI, MARCO FILIPPI, MORANDO, MARIAPIA GARAVAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 7 milioni di euro per l'anno 2010 e di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.18
RUSCONI, LEGNINI, MARCO FILIPPI, MARIAPIA GARAVAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 7 milioni di euro per l'anno 2010 e di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.19
BAIO, BIANCO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. Al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458 che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458.
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.35
SARO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'Albo degli Odontoiatri."».

6.0.1
ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni relative al settore farmaceutico)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma è riportato il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo ed il relativo luogo di produzione.
2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.
3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.
4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma l e confezionati prima del 31 marzo 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012.
5. All'articolo 116, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo il punto 3), inserire il seguente:

''4) l'informazione sul luogo di produzione del principio attivo; nella pubblicità scritta e sulla stampa quotidiana, la comunicazione è svolta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3).»

6.0.2
DE LILLO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le leggi regionali emanate al fine di dare attuazione all'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1º aprile 2009, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (G.U. n. 98 del 29 aprile 2009), possono prevedere interventi di trasformazione edilizia e territoriale, con disposizioni aventi validità temporale definiti, anche mediante il riconoscimento di forme di incentivazione volumetrica e di semplificazione, sebbene non previsti nella vigente normativa in materia di governo del territorio, anche superando le previsioni contenute negli atti di pianificazione regionale o comunale».

6.0.3
IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le leggi regionali emanate in attuazione dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1º aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, possono prevedere, con disposizioni aventi validità temporale definita, interventi di trasformazione edilizia e territoriale, in particolare mediante il riconoscimento di forme di incentivazione volumetrica e di semplificazione, anche in deroga alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti in materia territoriale e urbanistica».

6.0.4
ZANETTA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Regime fiscale delle associazioni di volontariato)

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) del comma 2 è soppressa;
2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

''3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) Le disposizioni di cui all'art. 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;
b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'arto 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate''».

Art. 7

7.35
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «Il termine» aggiungere le seguenti: «di scadenza del mandato del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».

7.30
FIRRARELLO

Dopo il comma 1 dell'art. 7, inserire il comma 1-bis nel testo seguente:

(All'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 10.11.2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».).

7.36
PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 9 gennaio 2009, n. 1,» aggiungere le seguenti: «in materia di proroga di disposizioni per il reclutamento dei ricercatori universitari,».

7.25
BEVILACQUA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. (Proroga della durata massima per il rinnovo di assegni di ricerca). È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto nel terzo periodo del suddetto comma sono abrogate le parole da: ''ovvero'' fino a: ''ricerca''».

7.6
GIAMBRONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto al terzo periodo del predetto comma 6 dell'articolo 51 della legge 449 del 1997 sono abrogate le parole da: ''ovvero'' fino a: ''ricerca''».

7.20
PISCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis AI fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 16 gennaio , n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.
2-ter. Tale mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

7.21
PISCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. AI fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i componenti del CUN che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti.

7.17
ADAMO, RUSCONI, VITA, LEGNINI, DELLA SETA, BAIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e in scadenza il 31 dicembre 2009 sono prorogati di ulteriori 4 anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10,, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis dell'articolo 7, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,25 per cento''».

7.7
D'ALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto nel terzo periodo del suddetto comma sono abrogate le parole da: ''ovvero'' fino a: ''ricerca''».

7.31
IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è prorogato fino al riordino della disciplina del sistema universitario e comunque non oltre il 31 dicembre 2010».

7.37
PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» aggiungere le seguenti: «in materia di proroga delle convenzioni per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale,».

7.32
IL RELATORE

Al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

7.33
IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

ª4-bis. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010».

7.13
IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» inserire le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al».

7.29
FIRRARELLO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, al secondo periodo, dopo le parole: ''trattamento economico'', sono aggiunte le seguenti: '', comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,''».

7.26
BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il personale docente incaricato della Direzione di una Istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale nell'anno accademico 2000/2001 che abbia svolto ininterrottamente tale funzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di Direttore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 13 giugno 2003 fino al collocamento in quiescenza.
Il provvedimento non comporta aggravio di spesa per il bilancio dello Stato».

7.22
IZZO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010, 2011, 2012.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011,2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.23
BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 1800000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

7.24
BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2010, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, lettera c) sesto e settimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.28
BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti. delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.
5-ter. Tale mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.
5-quater. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i componenti del CUN che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica. sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

7.27
VALDITARA, AUGELLO, ZANETTA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il personale docente e non docente delle scuole statali che, entro il 30 aprile 2010, con decorrenza dal successivo 1 settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di un'età pari o superiore ad anni 60, di una anzianità contributiva pari a superiore ad anni 34 e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 35 e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 38.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.
5-ter. L'erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il dipendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al predetto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà di cui al medesimo comma.
5-quater. All'onere di cui al comma valutato in 8 milioni di euro per il 2010, in 24 milioni per il 2011 e in 16 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

7.14
BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2008, n. 86, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino a131 dicembre 2010. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5 dell'articolo 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

7.18
TOMASELLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di cui all'articolo 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono stanziati ulteriori 258.000 euro per l'anno 2010.
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a euro 258.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.19
VITA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 17 dicembre 2002; al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 22 novembre 2004 e al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la prova di selezione o che, pur non avendo prodotto alcun ricorso, rientrano nella suddetta platea sulla base delle reiterate sentenze del Consiglio di Stato, per cui gli atti generali o collettivi fondati su causa indivisibili operano non solo nei confronti delle parte che sono state in giudizio ma, anche, di coloro che, sebbene rimaste estranee al processo, si trovino nelle medesime condizioni di ricorrenti, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatoria regionali.
5-ter. Ai fIni dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato on line dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le risorse fInanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.
5-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''».

7.15
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: ''trattamento economico'' sono inserite le seguenti: '', comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,''».

7.16
ADAMO, RUSCONI, VITA, LEGNINI, DELLA SETA, BAIO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti nell'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis dell'articolo 7, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

7.1
BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni, richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato per tre anni».

7.2
BATTAGLIA, VICARI, D'ALÌ, FIRRARELLO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per la continuità nell'esercizio delle relative funzioni, è indetto un concorso a posti di dirigente scolastico, riservato a coloro che ricoprono un incarico dirigenziale nelle istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 2009-2010 o hanno ricoperto a decorrere dall'anno 2001-2002 e che non risultano utilmente inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinario e riservati tuttora vigenti ai sensi della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
«5-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono stabilite le modalità di espletamento del concorso finalizzate alla verifica della professionalità acquisita e delle capacità organizzative nello specifico settore della scuola.
5-quater. Sono messi a concorso tutti i posti che si renderanno disponibili e vacanti dall'anno scolastico 2010-2011, detratti i posti occorrenti per l'applicazione della citata legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il contingente di posti destinato al concorso riservato è detratto dal numero di posti, non inferiore al 50 per cento del numero di posti destinato alla procedura riservata di cui alla presente legge, da coprire mediante espletamento del concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008».

7.3
BARELLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la regolare offerta del servizio scolastico, il personale lavoratore solitamente utile che, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore della presente legge è impegnato, da non meno di dieci anni continuativi, in compiti di carattere amministrativo o tecnico nelle scuole pubbliche statali, è stabilizzato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2010-2011, nella provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto, part time al cinquanta per cento, dei corrispondenti ruoli organici. La stabilizzazione è disposta previo superamento di un'apposita procedura concorsuale, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della stabilizzazione si tiene conto dell'anzianità maturata nella scuola di attuale servizio ed i relativi contratti continuano ad essere prorogati sino al completamento del procedimento concorsuale predetto, mentre a far data completamento del procedimento concorsuale predetto, mentre a far data dall'intervenuta stabilizzazione i dirigenti scolastici non potranno più sottoscrivere alcun contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Alla relativa spesa, stimata in 19 milioni di euro annui, si fa fronte con una corrispondente quota di risorse tratta dai finanziamenti destinati alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7.4
BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 sono così modificati: gli Istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte. Gli istituti tecnici e professionali capofila di poli formativi che si sono costituiti in fondazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 nelle regioni privi dei piani territoriali è attribuita la denominazione Istituto Tecnico Superiore con l'indicazione del settore di riferimento di polo ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2007. All'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 viene aggiunto il seguente sesto comma:

''Il finanziamento per il triennio 2007/2009 viene assegnato anche alle regioni privi dei piani di cui all'articolo 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a condizione che nella regione vi opera almeno un Istituto Tecnico Superiore o una sezione staccata dello stesso. A partire da subito non ha più efficacia il comma primo dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008''».

7.5
GIAMBRONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.8
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'ultimo periodo le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

7.9
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2010, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, lettera c) sesto e settimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.10
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis All'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

7.11
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, possono presentare istanza entro il 31 marzo 2010 e sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia di graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2010-2011».

7.12
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, DIVINA, PITTONI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239 le parole: ''entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro la data del 30 aprile 2010''».

7.34
FIRRARELLO, SARRO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante: ''Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il finanziamento per il triennio 2007-2009 viene prorogato al 31 dicembre 2010. Tale finanziamento viene assegnato alle regioni in cui sono state costituite fondazioni, ai sensi del presente decreto, che abbiano ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'interno. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli Istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila dei poli formativi".».

7.0.1
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Proroga di termini di cui all'articolo 182
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: ''30 ottobre 2008'' con le seguenti: ''30 giugno 2010'';
b) alla lettere a), sostituire le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420'' con le seguenti: ''al 30 giugno 2010'';
c) alle lettere b), c), d) sostituire le parole: ''31 gennaio 2006'' con le seguenti: ''30 giugno 2010'';
d) alla lettera d-bis) sostituire le parole: ''30 giugno 2007'' con le seguenti: ''30 giugno 2010''».

7.0.2
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Proroga di termini di cui all'articolo 182
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Il termine di cui al comma 1-bis, dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è prorogato al 30 giugno 2010».
Art. 8

8.45
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 13,» aggiungere le seguenti: «in materia di piani di gestione delle autorità di bacino nazionali,».

8.46
PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 13,» aggiungere le seguenti: «in materia di autorizzazione ad assumere per l'ISPRA,».

8.2
BATTAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2010» aggiungere le seguenti: «Nel triennio 2010-2012 l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative».

8.23
TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le convenzioni di gestione di interventi in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 23-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 52 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, riferite alle Regioni a Statuto speciale, sono prorogate fino al recepimento nei relativi statuti, delle norme in materia di decentramento amministrativo».

8.27
AUGELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, dopo le parole: ''31 dicembre 2010'' aggiungere le seguenti: ''Nel triennio 2010-2012 l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative''».

8.15
CECCANTI, MERCATALI, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative».

8.49
CECCANTI, MERCATALI, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative».

8.16
MAZZUCONI, FERRANTE, DELLA SETA

Sopprimere il comma 3.

8.47
PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 13,» aggiungere le seguenti: «in materia di tariffa integrata ambientale,».

8.40
SALTAMARTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.24
VITALI, SANNA

Al comma 3, sostituire le parole «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.19
GRANAIOLA, MERCATALI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.6
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.30
BONFRISCO

Al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.4
D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.12
BARBOLINI, BAIO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, D'UBALDO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare, in misura proporzionale, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in quattro periodi d'imposta, a decorrere dalle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2010.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-quater.
3-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,22 per cento''».

8.13
BAIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238 del 2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,26 per cento''».

8.26
VITALI, CECCANTI, BARBOLINI, MERCATALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

''2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.'';

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

''Art. 72. - (Riscossione). – 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le facoltà di organizzazione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, previste dall'ordinamento vigente.'';

c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78».

8.38
PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro sette anni».

8.39
PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: ''entro cinque anni'' con le seguenti: ''entro sei anni''».

8.17
FERRANTE, DELLA SETA

Sopprimere il comma 4.

8.48
PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,» aggiungere le seguenti: «in materia di applicazione di valori limite all'emissione di composti organici volatili».

8.28
ALLEGRINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''entro cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro sei anni'' e le parole: ''sei mesi prima'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattro mesi prima''».

8.31
SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. l soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono tenuti all'iscrizione all'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa».

8.32
SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei gestori, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, devono adeguarsi alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per le annualità successive».

8.33
MENARDI, FASANO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, o alla necessità di segretezza o riservatezza dei procedimenti ai fini della lotta alla criminalità organizzata o alla contraffazione di prodotto, il contratto possa essere affidato unicamente ad operatori economici determinati''».

8.3
SARRO, NESPOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazione, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono eliminate le parole: ''dei beni ambientali e paesistici''.
4-ter. Dopo l'articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti commi:

''27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione previst dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.
27-ter. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze''».

8.41
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I poteri e le competenze attribuiti al Commissario delegato di cui dell'O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3489, e successive modificazioni, sono prorogate per la gestione ordinaria delle opere e degli interventi fino al completamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Al finanziamento delle predette funzioni si provvede a valere sulla gestione contabile già attribuita al Commissario delegato. I provvedimenti emessi dal Commissario delegato di cui alla medesima O.P.C.M. n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono adottati nell'ambito di poteri di verifica della compatibilità tra interesse generale tutelato, di natura ambientale e paesaggistico, e l'intervento progettato e realizzato, anche derogando rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le autorizzazioni concesse dal Commissario delegato per la realizzazione delle strutture nell'ambito delle attività di cui all'O.P.C.M. n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, stante le ragioni di pubblica utilità delle stesse, costituiscono titolo autorizzativo anche in luogo delle autorizzazioni di cui (agli articoli 146, e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché agli articoli 10 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di quelle di competenza degli enti locali nel cui territorio sono localizzate le strutture realizzate».

8.7
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di compensare possibili fluttuazioni del mercato dei Certificati verdi a seguito delle novità normative introdotte prima dall'articolo 27, commi 18 e 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e poi dall'articolo 7, comma 2-bis della legge n. 166 del 2009 il termine contenuto nel decreto Ministero sviluppo economico 18 dicembre 2008 all'articolo 15, commi 1 e 2 relativo al periodo transitorio per il riacquisto annuale dei Certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010, è esteso alle produzioni riferite fino a tutto il 2013 con le medesime modalità.
4-ter. Ai fini di poter accedere al meccanismo transitorio di cui al precedente comma negli stessi modi e tempi previsti per gli altri operatori e di evitare la penalizzazione degli investimenti già avviati, i soggetti titolari del diritto di allungamento del periodo di incentivazione di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, possono, su richiesta del medesimo, vedere riconosciuta per la equivalente quantità i Certificati verdi non ottenuti a causa delle fermate disposte dalle competenti Autorità. Tale possibilità è subordinata alla certificazione della ricostruzione delle mancate produzioni sulla base di meccanismi certi individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

8.8
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: ''31 dicembre 2010'' con le seguenti: ''31 dicembre 2011'' e le parole: ''31 dicembre 2009'' con le seguenti: ''31 dicembre 2011''».

Conseguentemente le dotazione di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotti del 7 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

8.5
D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis Le vittime del disastro del 1º ottobre 2009 che ha colpito la città di Messina nelle sue frazioni di Giampilieri, Altolia e Molino, nonché i Comuni di Scaletta Zanclea, Itala e Briga, siano esse persone offese o danneggiate, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, limitatamente ai procedimenti civili e penali connessi e collegati a detto disastro».

8.9
MURA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: ''concessi'' aggiungere le seguenti: '', sull'intera produzione,'' ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: ''alla data del 31 dicembre 2008. La limitazione riferita alla parte organica dei rifiuti, prevista dal successivo comma 137, non si applica ai finanziamenti e agli incentivi previsti nel primo periodo del presente comma. La procedura di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per quanto compatibile con le previsioni del presente articolo.''».

8.34
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

8.35
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''.
4-ter. All'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni il secondo periodo è soppresso. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»

8.36
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante ''Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche'', come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: ''entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2010''».

8.37
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La scadenza del 1º gennaio 2009 prevista dall'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 1º gennaio 2011».

8.10
VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

8.11
VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

8.20
PERTOLDI, SANNA, ADAMO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 28 aprile 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.»

8.21
GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 14-bis, comma 1, della legge agosto 2009, n. 102 le parole: ''Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione''».

8.25
VITALI, SANNA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,24 per cento''».

8.22
SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

''1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRl, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:

a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto.
b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici.
d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici''.».

8.14
BERTUZZI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per il solo anno 2010, i comuni della provincia di Ferrara possono utilizzare le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, inutilizzabili per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per spese correnti e spese in conto capitale necessarie a far fronte alle gravi emergenze climatiche che hanno colpito il loro territorio nel mese di gennaio 2010.
4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

8.1
D'ALÌ, SARO, CAMBER, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato al 31 Dicembre 2010».

8.18
MERCATALI, FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del D.M. 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole ''di cui all'articolo 7 tutti gli impianti'' aggiungere le seguenti parole: ''per i quali vengono conclusi i lavori ed è richiesto l'allacciamento alla rete entro il 31 dicembre 2010, nonché quelli...''
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in euro 25 milioni per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.
4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,29 per cento''».

8.42
BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

8.43
BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso. Sono fatti. salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

8.44
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''10 gennaio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2011''».

8.0.1
ALICATA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per le Regioni e gli Enti Locali, così come definiti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.
2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di Euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.»
Art. 9

9.73
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «fondo di garanzia» aggiungere le seguenti: «per le piccole e medie imprese».

9.47
MASSIDDA, DELOGU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 luglio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

9.21
BAIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192''».

9.74
PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» aggiungere le seguenti: «in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche».

9.8
PARDI, DI NARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti: «30 giugno 2010».

9.40
MUSSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«-bis. Le convenzioni di gestione di interventi in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 23-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 52 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, riferite alle Regioni a Statuto speciale, sono prorogate fino al recepimento nei relativi statuti, delle norme in materia di decentramento amministrativo».

9.64
IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: ''Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6''.
3–ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articola 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto''».

9.9
LANNUTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 345-quater della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. In caso di decesso del sottoscrittore della polizza, si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. decorrente dalla data del decesso del sottoscrittore».

9.49
SAIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3 bis. al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 265, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: ''prescrizione del relativo diritto'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinunzia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione''. AI comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite da ''1º gennaio 2009''. Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari, che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.51
FLERES

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2010-2011-2012 non si applicano alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e agli enti morali, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari».

9.54
ZANETTA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2010 sono confermati gli interventi previsti dall'articolo 24, comma 4, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; a tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2010».

9.50
STANCANELLI, FLERES, FIRRARELLO, DI STEFANO, TOFANI, PASTORE, D'ALÌ

Sopprimere il comma 4.

9.12
D'ALIA

Sopprimere il comma 4.

9.10
MASCITELLI, PARDI

Sopprimere il comma 4.

9.22
BIANCO, BONINO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

Sopprimere il comma 4.

9.35
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 4.

9.62
PASTORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della L. 27/12/2006 n. 296 (in materia di zone franche urbane) decorre dal 1º marzo 2010».

9.5
ASTORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere al!'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n, 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 199b, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1º marzo 2010».

9.20
IL RELATORE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

lettera a), numero 1), dopo la parola: «parametrato» sopprimere la seguente: «a»;

lettera a), numero 2), sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abrogate»;

dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 341-bis le parole: ''delle agevolazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''del contributo''».

9.36
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 4 dopo le parole: «di cui al predetto comma 341» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle lettere c) e d)» indi, sopprimere i numeri 1 e 2 lettera a) e la lettera b).

9.23
SANNA, BIANCO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

Al comma 4, sostituire le parole da: «del contributo di cui al predetto» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 341, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010, in aggiunta alle risorse frnanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14 del 2009. Il termine per la presentazione delle istanze decorre dal 1 marzo 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,24 per cento''».

9.26
ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 4, sostituire le parole da: « conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006» fino alla fine del comma con le seguenti: « Per le medesime finalità sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,26 per cento''».

9.41
MUSSO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.63
CURSI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per uguale termine i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i singoli casi destinatari di revoca dei contributi concessi e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del procedimento finale il quale può decidere anche con le modalità di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241.
All'articolo 36 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.
All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127 e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2010''.
All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2009, pubblicato nella g. u. del 2 luglio 2009 n. 151, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2010''».

9.52
LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862 della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, già prorogato al31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 43, comma 7-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011».

9.55
CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine di applicazione, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, delle disposizioni relative all'obbligo di effettuare una sorveglianza radiometrica, al fine di rilevare la presenza di livelli anormali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, sui prodotti semilavorati metallici di importazione, cui sono tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano l'attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, di cui all'articolo 157, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, modificato dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, è differito al 7 ottobre 2010.
4-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo di sorveglianza radiometrica e l'individuazione dei prodotti semilavorati metallici di importazione da sottoporre a controllo, di cui al comma 1».

9.56
CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Fatti salvi gli adempimenti già effettuati in attuazione dell'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il completamento della procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è defrnito entro il30 giugno 2010.»

9.57
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le operazioni di denaturazione del bioetanolo per l'anno 2009, facente parte del programma triennale di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinato alla produzione di etere etilterbutilico (ETBE) o ad essere immesso in consumo come carburante e per il quale la norma medesima dispone una riduzione dell'aliquota di accisa, possono essere effettuate fino al 30 giugno 2010, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 5 agosto 2009 , n. 128.»

9.59
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
4-ter. Sino al 31 dicembre 2011 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
4-quater. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.».

9.61
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'art. 8, comma f) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dopo la parola: ''alimentato'' è inserita la seguente: ''anche''; dopo la parola: ''fornito'' sono inserite le seguenti: ''per la quota parte riconducibile a biomasse e/o geotermia''».

9.60
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. All'art. 29, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola ''alimentate'', inserire la seguente: ''anche''»; dopo la parola: ''impegnata'' inserire le seguenti: ''per la quota parte riconducibile a biomasse e/o geotermia''».

9.58
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas sono riassegnate, anche nell'esercizio successivo, all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori''.

9.53
ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al comma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo Il settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negavo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».

9.42
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione della liquidazione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2009 è prorogata al31 dicembre 2010.».

9.43
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione della liquidazione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2009 è prorogata al 31 dicembre 2010.
4-ter. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionanlento del sistema telematico delle Borse merci italiane, ed il Consorzio è conseguentemente soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione.
4-quater. decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4-ter determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fme di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2. La riscossione dei contributi per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio è effettuata mediante ruolo.
4-quinquies. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 4-ter sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed h) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. La predetta società di gestione individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione di tali funzioni e comunque istituisce a tal fine un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante della medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4-ter, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.
4-sexies. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

9.44
LATRONICO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

9.45
LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per l'anno 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, per il medesimo anno. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.46
LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.39
COSTA, SAIA, PICHETTO FRATIN, AUGELLO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenzia mento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (G.U. 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

9.1
TOFANI, ALLEGRINI, AUGELLO, BARELLI, CIARRAPICO, CICOLANI, CURSI, CUTRUFO, DE ANGELIS, DE LILLO, DINI, FAZZONE, GRAMAZIO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 165, secondo periodo, le parole: ''Sardegna e Sicilia'' sono sostituite dalle seguenti: '', Lazio, Sardegna e Sicilia''».

9.65
SARO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dell'articolo 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apporta le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: ''nonché i benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni'';
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché i benefici di cui al decreto, legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni'';
c) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il Comitato nazionale permanente per il Microcredito svolge funzioni di assistenza e monitoraggio dell'impiego delle risorse attribuite secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8».

9.48
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti la determinazione per l'anno 2009 del fatturato per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti ai fini del versamento del diritto annuale, nonché la relativa compensazione delle conseguenti minori entrate per il sistema camerale nel limite di 1,5 milioni di euro, sono prorogate anche relativamente all'anno 2010. Al fine di semplificare i relativi adempimenti anche per le imprese che non hanno ancora usufruito di tale agevolazione per l'anno 2009, le modalità di applicazione di tale disposizione e la deduzione di accise da dedurre dal fatturato sono determinate anche in termini forfettari o per fasce di fatturato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio».

9.66
SALTAMARTINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto- legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009,'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

9.67
SARO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 20021 n. 137''. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010''»;
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420''; sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parola: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.68
IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate''».

9.69
PISCITELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013''.
All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'' e le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalla seguenti: ''1º gennaio 2014''.
All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013''.
All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalla seguenti: ''1º gennaio 2014''».

9.70
IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

''9. La EXPO 2015 S.p.A, sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati''».

9.75
IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 7 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, per gli enti di cui al comma 3 lettera b), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali''».

9.2
CONTI, ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 7 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, per gli enti di cui al comma 3 lettera b), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali''».

9.3
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 20021 n. 137''. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010''»;
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420''; sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parola: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.71
BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per i titoli abitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
4-ter. Sino al 31 dicembre 2001 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
4-quater. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1º gennaio 2009 e il31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».

9.72
FIRRARELLO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le iniziative agevolate finanziate a valere sul decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2010, nel rispetto dei limiti di spesa previsti. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

9.4
NESPOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

9.6
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ulteriormente modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole: ''disciplinare entro il 31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''disciplinare entro il 31 dicembre 2010''».

9.11
DI NARDO, MASCITELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 2 per cento per l'anno 2010.

9.37
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per l'anno 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.38
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011 . Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.13
D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009,'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

9.14
D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 20021 n. 137''. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010''»;
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420''; sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parola: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.15
D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli interventi edilizi di all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali sono in corso studi per la ottimizzazione degli effetti e la possibile ricollocazione, dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, è riaperto, fino a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.16
MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'agevolazione di cui al all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è estesa, per il triennio-2010-2012, agli investimenti effettuati per la sostituzione di macchine di pressocolata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, mediante l'acquisto di apparecchiature di nuova tecnologia e fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. Le apparecchiature ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n0 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.17
MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per l'acquisto di macchine di pressocolata di nuova fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, in sostituzione di macchine di presso colata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, è riconosciuto, per l'anno 2010, un contributo pari al 25 per cento del prezzo di listino. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione».

9.18
VALLARDI, BODEGA, CAGNIN, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45, senza l'applicazione della riduzione tariffaria, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del medesimo decreto ministeriale, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei dodici mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa».

9.19
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4.-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.27
CHITI, MERCATALI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali sono in corso studi per l'ottimizzazione degli effetti e la possibile rilocalizzazione, dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2011».

9.28
LEGNINI, MERCATALI, CECCANTI, BARBOLINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante di criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, continuano ad applicarsi a favore dei soggetti pubblici fino al 31 dicembre 2011, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.
4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,29 per cento''.

9.30
SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'' e dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' sono inserite le seguenti: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''.
4-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''.
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

9.31
RANUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Entro il 31 dicembre 2010, al fine di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico nazionale, è istituita presso il Ministero del turismo la Scuola superiore di alta formazione per il turismo. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con appositi decreti ministeriali, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinate le modalità per la costituzione e l'organizzazione della Scuola superiore di alta formazione per il turismo, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, in coerenza con la normativa comunitaria e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.32
RANUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».
4-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''90 per cento'';
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

9.33
RANUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per la quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.«».
4-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

9.34
LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.29
MERCATALI, CECCANTI, BARBOLINI, LEGNINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante di criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto impianto fotovoltaico e presentato al gestore della rete la richiesta di connessione alla rete elettrica.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in euro 25.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.
4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,29 per cento''.

9.24
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''entro il 31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2012'';
b) al secondo periodo, le parole: ''entro il 31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2012'';

4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.
4-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

9.25
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI, CHIURAZZI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2011.
4-ter. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: ''Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2010. Entro questo termine è consentita l'integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvate procedono al ricalco lo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria».
4-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-quinquies. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

9.0.1
ASTORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Ulteriori interventi a favore delle zone terremotate del Molise e di Foggia)

1. Le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal comma 341 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro-imprese esercenti attività economica nell'ambito delle Zone franche urbane, sono estese nei confronti dei territori del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-Iegge, sono determinati le condizioni e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 1.
3. L'applicazione della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»,

9.0.3
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

9.0.4
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i segretari comunali e provinciali in possesso dei requisiti di anzianità per il collocamento a riposo permangono in servizio, oltre i limiti di età per essi previsti, sino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato, qualora raggiungano i predetti requisiti nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del mandato».

9.0.5
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».

9.0.6
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Cinque per mille)

1. All'articolo 63 bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1 le parole: ''per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2009''».

9.0.7
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art.9-bis.
(Centri Raccolta)

1. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante ''Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche'', come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: ''entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2010''».

9.0.8
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Fondo bieticolo-saccarifero)

1. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata, per l'anno 2010, dell'importo di 27,336 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 27,336 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 27,336 milioni di euro».

9.0.11
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

9.0.12
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 90 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 45 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''».

9.0.13
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle opere previste dal Piano Irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''».

9.0.15
PASTORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per gli Esperti Contabili di cui alla Sezione B dell'Albo previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è protratto al 30 giugno 2010.
2. A far data dal 1º luglio 2010, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli Esperti Contabili di cui al comma 1. Dalla medesima data, i contributi da essi eventualmente versati alla gestione separata INPS sono trasferiti alla suddetta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, a domanda degli interessati, ed integralmente imputati alla loro nuova posizione previdenziale.
3. In coerenza alla previsione di cui al comma precedente ed in attuazione dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la predetta Cassa potrà modificare direttamente il proprio ordinamento anche per quanto riguarda la denominazione.
4. Dalla scadenza di cui al comma 2, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, appartengono tutti i Dottori Commercialisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili in qualunque tempo abilitati, i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili».

9.0.16
ZANETTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di qualifica di restauratore dei beni culturali)

All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, apportate le seguenti modifiche: ''al comma 1, lettera c), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'', sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 30 giungo 2010''; al comma 1-bis, lettera d), le parole: ''31 gennaio 2006'', sono sostituite dalla seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.0.17
ZANETTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di concessioni idroelettriche)

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. Conseguentemente, si riconferma il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ed inoltre, per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse».

9.0.18
LATRONICO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Per gli Esperti Contabili di cui alla Sezione B dell'Albo previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è protratto al 30 giugno 2010. A far data dal 1º luglio 2010, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli Esperti Contabili di cui al comma 1. Dalla medesima data, i contributi da essi eventualmente versati alla gestione separata INPS sono trasferiti alla suddetta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, a domanda degli interessati, ed integralmente imputati alla loro nuova posizione previdenziale.
2. In coerenza alla previsione di cui al comma precedente ed in attuazione dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la predetta Cassa potrà modificare direttamente il proprio ordinamento anche per quanto riguarda la denominazione.
3. Dalla scadenza di cui al comma 2, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, appartengono tutti i Dottori Commercialisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili in qualunque tempo abilitati, i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili».

9.0.19
AUGELLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini esecuzione sfratti)

È prorogata al 31/12/2010 la sospensione dell'esecuzione per gli sfratti per finita locazione riguardanti immobili adibiti all'uso abitativo. Ne possono fruire gli inquilini con ''reddito annuo lordo complessivo familiare'' inferiore a 27 mila euro e che non siano possessori di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica ai i nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.
La sospensione opera nei seguenti Comuni:

1) Comuni capoluogo di provincia
2) Comuni ad alta tensione abitativa (delibera Cipe n. 87/03).
La sospensione dell'esecuzione ha luogo in concreto a seguito della presentazione alla Cancelleria del Giudice procedente o all'Ufficiale giudiziario procedente dell'autocertificazione redatta con le modalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti. Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore, oltre all'lstat e agli oneri accessori, un canone aumentato del 20 per cento, che non esime lo stesso dal risarcimento dell'eventuale maggior danno, e decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria stabilita dal Giudice.
Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che decide con decreto avverso il quale può proporsi opposizione al Tribunale collegiale. Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando – sempre
tramite specifico ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che decide con decreto avverso il quale è consentita opposizione al Tribunale collegiale – di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all'inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di necessità sopraggiunte dell'abitazione.
Durante la sospensione dell'esecuzione i canoni percepiti dal proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della Delibera Cipe n. 87/03».

9.0.9
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Promozione internazionale prodotti agroalimentari)

1. Al fine di sostenere le azioni promosse dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo e la promozione dei prodotti agro alimentari di qualità nei mercati internazionali gestiti è autorizzata la spesa per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, pari a l0 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di l0 milioni di euro».

9.0.14
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 2 comma 49, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, le parole: ''al 31 luglio 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2011. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 240,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120,2 milioni per l'anno 2010 e a 240,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,22 per cento''».

9.0.10
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, RIZZI, PITTONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1955, n.797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10% in presenza di tre o più figli.
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 15.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 10

10.1
PARDI

Al comma 1, sostituire le parole «legge 22 dicembre 1990, n. 441», con la seguente: «legge 22 dicembre 1990, n. 401».

10.2
IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «n. 441» con le seguenti: «n. 401 ».

10.0.20
GRANAIOLA, MARCUCCI, CECCANTI, MERCATALI, BALDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga di termini relativi alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca)

1. Il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Il termine previsto dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3834 del 22 dicembre 2009, per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza medesima, decorre dal mese di gennaio 2011.
3. Il termine previsto dall'articolo 2 comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3834 del 22 dicembre 2009, relativo alla sospensione delle rate in scadenza di mutui, leasing e finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente danneggiati, è prorogato al 31 dicembre 2010».

10.0.1
LAURO, PASTORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

10.0.2
PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di estensione dei benefici di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, le parole: ''entro il 15 giugno 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2010'', e le parole: ''e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale'' sono soppresse;
b) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo devono presentare apposita domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

10.0.3
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008. n 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010».

10.0.4
FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''dal 1 gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro'' sono sostituite con le parole: ''dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 240,4 milioni di euro''».

10.0.5
FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi)

1. Il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010».

10.0.6
DIVINA, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni sui prodotti alimentari tradizionali)

1. I prodotti alimentari confezionati artigianalmente, cosiddetti: ''tradizionali'' ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173 devono riportare sulla confezione un'etichetta con la seguente avvertenza: ''prodotto secondo tradizione in deroga agli standard europei sull'igiene dei prodotti alimentari''.
2. In caso di prodotti da vendere sfusi o al taglio, la medesima avvertenza deve risultare sui recipienti che li contengono o nei comparti dove sono esposti.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo della etichetta di cui all'articolo l, nonché le modalità per l'apposizione della stessa».

10.0.46
PASTORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Termini in materia di ''taglia-enti'' e di ''taglia-leggi'')

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento ''taglia-enti'', nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti di ricerca, nonché con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore tra il 29 aprile 2008 e il 31 ottobre 2009. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di riordino con regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, adottati ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.'';
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ''Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 30 giugno 2010.''».

2. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo, concernente il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di regolamento di riordino di enti ed organismi pubblici statali è soppresso.
3. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari''».

10.0.47
IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifiche all'art. 3, comma 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: ''Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero'', le parole da: ''nel limite'' a ''precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato''».

10.0.31
IZZO, CORONELLA, SARRO, DE ANGELIS, NESPOLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 6, comma 6 della Legge 6 febbraio 2009, n. 6, recante: ''Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti'' è aggiunto il seguente periodo: ''I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta''».

10.0.34
BONFRISCO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di prorogare le attività avviate con il contributo di cui all'art. 31, comma 3-bis, della legge 22 novembre 2007, n. 222, è autorizzata la spesa di un milione di Euro, per l'anno 2010, in favore dell'Ente Nazionale Sordi – Onlus. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

10.0.35
BONFRISCO, CANTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di prorogare le attività delle linee di ascolto e di remittenza gestite dall'ente morale: ''SOS-Telefono azzurro'', a tutela dei minori vittime di situazioni di disagio, emergenza, abuso o maltrattamento, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per il 2010. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

10.0.36
GIORDANO, CASELLI, NICOLA DI GIROLAMO, DI GIACOMO, CALABRÒ

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dello gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. e successive modificazioni, come determinato dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aumentato a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.»

10.0.37
FERRARA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 10 dicembre 2009 n. 179, sono integrate con quelle previste nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 recante: ''approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e architetto'' e nel regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, recante: ''regolamento per l'esercizio della professione di chimico''».

10.0.38
COMPAGNA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle finalità di cui all'Elenco 1, all'ottavo riquadro le parole: ''articolo 1 della Legge16 marzo 2001, n. 72'' sono sostituite dalle seguenti: ''Legge 28 luglio 2004, n. 193''».

10.0.39
ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.
(Finanziamento Ente italiano montagna)

1. Per assicurare il funzionamento dell'Ente italiano montagna (EIM) è assegnato, al pertinente capitolo 2115, u.p.b. 21.3.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo di 2,5 milioni di euro per 1'anno 2010 il cui onere è posto a carico delle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, u.p.b. 3.3.6, capitolo 7236 come determinate alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

10.0.40
ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.
(Finanziamento Ente italiano montagna)

All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2010, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.41
ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.
(Fondo Comuni confinanti)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e successive modificazioni, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ''Trento e Bolzano'', aggiungere le seguenti parole: ''nonché con la Confederazione Elvetica''».

10.0.42
ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.
(Incremento dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Comuni e dei Consorzi dei bacini imbriferi montani)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste».

10.0.43
ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.
(Sovracanoni idroelettrici a favore dei Comuni e dei Consorzi dei bacini imbriferi montani)

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: '', e fino alla concorrenza di esso'', sono soppresse».

10.0.44
ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.
(Norme in materia di centrali cogenerative)

1. Le disposizioni di cui all'art. 30, comma 11, della legge del 23 luglio 2009, n. 99,sono riconosciute, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti, anche in presenza di default del fruitore termico e tale evenienza sarà considerata come »modifica dell'impianto«, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59».

10.0.48
SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43.017.000 euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria e per l''importo di 43.017.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

10.0.8
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: ''Art. 97, comma 1, dopo le parole: ‘ il Comune e la provincia hanno ', sono inserite le seguenti: ‘ la facoltà di avvalersi di '''».

10.0.9
VALLARDI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo Europeo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP))

1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'Organismo Pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.
2. L'onere a carico del Fondo di rotazione, è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete Rurale Nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006».

10.0.10
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Rimodulazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119)

1. Al fine di sostenere la crisi di liquidità delle aziende del settore lattiero-caseario, l'importo della sesta rata di cui all'articolo 10, commi dal 34 al 36, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, qualora non già pagato, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.
3. Gli Organismi Pagatori provvedono con immediatezza al pagamento integrale del premio p AC 2009 ai produttori lattieri, anche in presenza di debiti relativi al prelievo quote latte iscritti nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

10.0.11
RIZZI, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Raccolta e commercializzazione funghi epigei spontanei)

1. In assenza di apposita disciplina regionale i comuni della regione Sardegna possono regolamentare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge nazionale 23, agosto 1993, n. 352».

10.0.12
RIZZI, MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, BODEGA, MAURO, LEONI, MONTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'''accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, Legge 147/97)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 50 per cento dei fondi disponibili nel Fondo di Riserva di cui alla legge n. 147 1997 rimangono disponibili per le finalità previste dalla legge stessa, che si intende prorogata sino ad esaurimento dei fondi stessi.
2. Quota parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'lNPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è impiegata per il riconoscimento di un ''bonus'' una tantum, al momento del pensionamento, pari ad un'annualità stipendiale lorda, ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1 gennaio 2002.
3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'lNPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2009, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del ''Frontalierato'' al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ristorno dei frontalieri.
4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di Lavoro di Esperti del Settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea Svizzera».

10.0.13
TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO, PITTONI, VACCARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione
sull'aiuto alimentare)

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2004 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, da ultimo già differito al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2005, n. 231.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2010.
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fmanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.14
MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riforma del contratto di soccida semplice)

1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, comma 3 del codice di procedura penale.
2. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettantegli.
3. In caso di epizoozia degli animali, la quota degli indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.
4. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
5. Si presuomono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;
b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;
c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
7. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

a) derogare alle previsioni di cui all'articolo 1;
b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso».

10.0.15
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti i commi:

''2-bis. La rimodulazione delle risorse e delle dotazioni inerenti le opere essenziali di cui alla tabella 1 allegata al decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può essere modificata su proposta della Società di gestione EXPO 2015 s.p.a., previa comunicazione al Commissario straordinario delegato del Governo di cui all'art. 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 aprile 2009, tenendo conto delle esigenze concrete emerse nell'ambito del Tavolo Lombardia, nel rispetto degli importi complessivi dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e del finanziamento previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come ripartito dai decreti del presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e 7 aprile 2009. Le proposte di variazione al programma degli interventi sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se le opere non rientrano nel programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 161, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Qualora le opere rientrino nel programma delle infrastrutture strategiche, all'approvazione delle modifiche delle assegnazioni delle risore e delle dotazioni si provvede con deliberazione del CIPE, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative ad ogni singolo intervento.
2-ter. Fermo restando il finanziamento integrale delle opere, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la EXPO 2015 s.p.a. è soggetto attuatore, può essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese di funzionamento della stessa Società, ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato''».

10.0.16
PITTONI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

''3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni nonché dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981 n. 763, compresi quelli realizzati ai sensi del decreto legislativo CPS 10 aprile 1947 n. 261 con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali ed adottativi; collaterali ed affini sino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto Speciale e della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, quali ne siano stati o ne siano gli Enti proprietari, leggi di finanziamento e le date di costruzione: a tali predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati dall'ex Opera Profughi, dall'ex Egas e dall'ex Ente Nazionale Trevenezie. Per la determinazione delle condizioni di vendita, compresa la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, così come modificato dall'articolo 5 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 649. Per i canoni degli immobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale ne sia l'ente proprietario, la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995 n. 415, convertito con modificazioni della legge 29 novembre 1995 n. 507. Gli immobili predetti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzati per frnalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da Amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 comma 15 della legge 244 del 24 dicembre 2007''.
''3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati o utilizzati a qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o siano state svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione di scopi statutari ed anche degli enti soppressi di cui al comma 3. Per l'acquisto dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno diritto all'acquisto alle condizioni previste dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani e fiumani-dalmati, di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001 n. 72 e successive modificazioni, indica all'Ente proprietario l'Associazione o Centro culturale avente personalità giuridica, a cui l'immobile va trasferito. Nell'esercizio della potestà regolamentare riservata alle Regioni, anche a Statuto Speciale, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e agli altri Enti Locali le disposizioni del presente comma e del precedente attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione''».

10.0.17
MONTI, PITTONI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni relative al servizio pubblico di distribuzione del gas)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: '' Per i procedimenti di gara avviati nelle more dell'individuazione degli ambiti territoriali minimi entro il predetto termine del 31 dicembre 2012, gli Enti locali possono procedere al definitivo affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della gara di cui trattasi''».

10.0.18
MURA, PITTONI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Gestione dei libri genealogici)

1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fmo al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafi ci di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.»

10.0.19
MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazione dei laboratori e dell'utilizzo
di materiali strutturali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2010, è sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute ai punti 4.6 e 6.2.2, sesto capoverso, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29, S.O».

10.0.21
LEGNINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è inserito il seguente:

''1-bis. Gli articoli 55-bis e 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti dall'articolo 69 del presente decreto, si applicano a tutti i procedimenti disciplinari per i quali gli organi dell'amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del presente decreto''».

10.0.22
LEGNINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) i lavori catastali, topo grafici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano'';

b) dopo il comma 1, dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Tutte le competenze che formano oggetto della professione di perito agrario sono anche riferite al settore dei boschi e delle foreste e alle aziende boschive e forestali'';

c) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero della giustizia, ed è composto di quindici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni'';

d) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Per la designazione dei membri del consiglio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti quindici candidati, espressione di specifici ambiti territoriali individuati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale''».

10.0.23
NEROZZI, ROILO, DELLA MONICA, BAIO, VITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Istituzione del Fondo di garanzia per l'anticipazione
dei crediti di lavoro)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il ''Fondo di garanzia per l'anticipazione dei crediti di lavoro'', con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, di seguito denominato Fondo, con lo scopo di anticipare, anche parzialmente, i crediti maturati dai lavoratori in caso di insolvenza dell'impresa nel pagamento delle retribuzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo si sostituisce al lavoratore nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati a titolo di anticipazione del credito.
3. Al Fondo possono accedere a domanda, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, i'lavoratori delle imprese oggetto di specifici accordi governativi stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che abbiano maturato crediti di lavoro per un ammontare corrispondente ad almeno quattro mensilità alla data di presentazione della domanda.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottarsi entra venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e le modalità di accesso al Fondo.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo alla società Stretto di Messina Spa di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnato, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1».

10.0.24
GRANAIOLA, BALDINI, MARCUCCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore delle famiglie delle vittime
del disastro ferroviario di Viareggio)

1. È assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio la somma di 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse precedentemente assegnate, e destinata:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subìti;
b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a), è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
3. L'elargizione di cui al comma 1, lettera b), è disposta anche a favore dei cittadini di Viareggio che in conseguenza del disastro, abbiano subito danni a proprietà mobili o immobili anche qualora essi non siano residenti nella zona colpita.
4. Il Commissario di cui al comma 1 adotta i provvedimenti di elargizione e di finanziamento di cui alla presente legge sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera b).
5. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali altre società che utilizzano la rete stessa.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 8
8. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,29 per cento''».

10.0.25
IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Termine finale per la compilazione e la pubblicazione
degli elenchi dei lavoratori agricoli)

1. Fino alla data del 31 maggio 2010 sono compilati e pubblicati gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'art. 9-quinquies del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 valevoli per l'anno 2009. A decorrere dal periodo di paga gennaio 2010 sono abrogate le disposizioni relative alle modalità di accredito contributivo per i soli operai agricoli a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, comma 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 e relativo decreto interministeriale di attuazione 2 giugno 1982, le disposizioni relative all'accertamento di giornate nel settore agricolo a mezzo degli elenchi anagrafi ci annuali dei compartecipanti familiari e piccoli coloni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 11 del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché la formazione degli elenchi principali e suppletivi per gli anni 1995 e precedenti di cui all'articolo 9-quinquies, comma 20 del decreto legge n. 510 del 1996, sopra citato.
2. A decorrere dal periodo di paga gennaio 2010 l'accertamento al fini previdenziali, assistenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni, avviene sulla base delle dichiarazioni di manodopera occupata di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, inviate dai datori di lavoro all'INPS, che provvede a dare opportuna pubblicità, con modalità telematiche».

10.0.26
IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga termine in materia di integrazione logistica nel settore del welfare)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 30 aprile 2010. In tale ambito le amministrazioni riconoscono alle amministrazioni conduttrici canoni agevolati con importi ridotti del 30% rispetto al valore minimo fissato dall'Osservatorio del mercato inunobiliare e comunicano i contratti di locazione all'Agenzia del Demanio».

10.0.27
IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Continuità delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori portuali)

1. Fino al 31 dicembre 2010, al fine di assicurare la continuità dei benefici di carattere sociale di integrazione salariale già riconosciuti dalle pregresse leggi per gli anni 2006 e precedenti, nell'ambito delle risorse finanziarie già impegnate allo scopo, i trattamenti previsti per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono riconosciuti ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1 lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ancorché le stesse siano state autorizzate ad effettuare operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni».

10.0.28
IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga finanziamento attività di formazione professionale dell'ISFOL)

1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10.0.29
IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 7.3, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Il termine per il pagamento della sanzione di cui al comma 3 in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è fissato in novanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione ed è subordinato al versamento di una somma aggiuntiva, pari ad euro 100 per ciascun lavoratore, destinata annualmente al potenziamento delle attività svolte dai Servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze''».

10.0.30
IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga dotazione organica Istituto Affari sociali)

1. Nelle more dell'attuazione dei processi di riordino di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la dotazione organica dell'Istituto affari sociali vigente alla data del 29 settembre 2002 è prorogata al 30 novembre 2010. Entro il 31 dicembre 2010 l'Istituto affari sociali provvede all'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133».