AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2010
183ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI
indi della Vice Presidente
INCOSTANTE
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.


La seduta inizia alle ore 14,20.


IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

Il relatore BOSCETTO (PdL) si riserva di avanzare una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo, illustrato nella seduta del 7 luglio.
Si sofferma quindi sugli emendamenti che sono all'attenzione della Commissione di merito. Dà conto dell'emendamento 1.2001, diretto a tipizzare in modo più puntuale il divieto di pubblicazione per la documentazione relativa a comunicazioni informatiche e telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o relativi a persone estranee alle indagini. L'emendamento 1.2002 estende ai documenti, ai supporti e agli atti relativi alle riprese e alle registrazioni fraudolente la secretazione e la custodia in un luogo protetto, mentre l'emendamento 1.2003 disciplina la trattazione delle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e di quelle a contenuto non captativo che si svolgano presso il domicilio.
L'emendamento 1.1000, del Governo, prevede che l'autorizzazione a disporre le operazioni sia concessa dal tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale su richiesta del pubblico ministero corredata dall'assenso scritto del Procuratore della Repubblica. Prevede inoltre che l'autorizzazione sia data nel caso in cui sussistano gravi indizi di reato e limita le intercettazioni alle utenze intestate ai soggetti indagati e a quelle effettivamente e attualmente utilizzate ovvero a quelle intestate o in uso a soggetti diversi che risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Quanto alla precisazione che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4 e 195, commi 7 e 203 osserva che non è revocato in dubbio il presupposto dei gravi indizi di reato. Ricorda inoltre che nel caso di reati di particolare gravità l'autorizzazione è concessa se sussistono sufficienti indizi.
Commenta anche l'emendamento 1.2004, che amplia i termini per la deposizione in segreteria dei verbali e delle registrazioni, e l'emendamento 1.2005, che conferma la copertura del segreto dei documenti acquisiti, sopprimendo la qualificazione di "corpo del reato".
Ricorda anche il tema del trattamento della documentazione quando non sia confermata l'imputazione di reato in relazione alla quale era stata concessa l'autorizzazione, sul quale sono recentemente intervenute alcune sentenze della Corte di cassazione.
L'emendamento 1.2006 precisa che la punibilità della rivelazione illecita di segreti inerenti al procedimento penale fa salvo il caso che il fatto costituisca più grave reato, mentre l'emendamento 1.2008 riformula l'articolo 684 relativo alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente, prevedendo la punibilità anche della pubblicazione per riassunto. L'emendamento 1.2007 prevede il reato di riprese e registrazioni fraudolente, mentre l'1.2009 modifica la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni qualora emerga che le operazioni sono comunque finalizzate anche indirettamente ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. L'emendamento 1.1100 precisa che le disposizioni in esame non si applicano ai procedimenti pendenti perchè l'attribuzione della competenza per l'autorizzazione alle operazioni al tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale acquistano efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Conclude, riservandosi di proporre un parere relativo agli emendamenti appena illustrati.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) sottolinea i profili di rilievo costituzionale del provvedimento in esame e propone, pertanto, di svolgere, tempestivamente e solo con riguardo alle questioni di compatibilità costituzionale, un ciclo di audizioni, per acquisire il parere di esperti costituzionalisti e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Ordine dei giornalisti. Inoltre, a nome del suo Gruppo, si riserva di orientarsi in merito al parere sulla base della proposta che avanzerà il relatore, auspicando che essa tenga conto delle osservazioni e dei rilievi che i senatori del Gruppo del Partito Democratico svolgeranno nel dibattito.

Il PRESIDENTE osserva che in Commissione giustizia si prevede di iniziare domani le procedure di votazione degli emendamenti: un allungamento dei tempi per l'espressione del parere rischierebbe di determinare un ritardo e la sostanziale inutilità dell'esame in sede consultiva.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) conferma che presso la Commissione giustizia, di cui egli è componente, è intervenuto un accordo fra i Gruppi parlamentari in base al quale le votazioni sugli emendamenti avranno inizio nelle sedute programmate per domani. Invita pertanto la Commissione ad accelerare le procedure per l'espressione del parere.

Il senatore BIANCO (PD) ritiene che la Commissione giustizia avverta la necessità di conoscere il parere della Commissione affari costituzionali e dunque potrebbe rinviare l'inizio delle votazioni sugli emendamenti. A suo avviso, l'articolazione del calendario dei lavori in sede consultiva non è adeguata all'importanza del provvedimento: si sarebbe dovuto avviare l'esame in sede consultiva la settimana scorsa, ma per importanti impegni politici della maggioranza il dibattito è stato rinviato. Gli emendamenti sono stati illustrati dal relatore solo nella seduta in corso e dunque è opportuno, a suo giudizio, disporre di un lasso di tempo maggiore per lo svolgimento del dibattito.

Il PRESIDENTE propone di organizzare i lavori della Commissione in modo che il dibattito possa svolgersi compiutamente sia nella giornata odierna sia domani e comunque prima dell'inizio delle votazioni da parte della Commissione giustizia alla quale rivolgerà un invito a posporre la votazione degli emendamenti, per quanto possibile.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Si apre la discussione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) sottolinea il significato che assume il parere della Commissione sul disegno di legge in titolo, che coinvolge rilevanti profili costituzionali. Anticipando il suo voto comunque favorevole sulla proposta di parere che il relatore si è riservato di avanzare, esprime dubbi sulla scelta di attribuire al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale la competenza a dare l'autorizzazione, in quanto si violerebbe il principio del giudice naturale e si determinerebbero disparità di trattamento per i cittadini.

Il senatore SANNA (PD) si sofferma sull'emendamento 1.2009, che interviene sulla legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo che le Camere hanno facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali allorchè dagli atti di indagine, quindi anche dopo l'effettuazione delle stesse intercettazioni, emerga che esse siano dirette ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. Tale procedura, a suo avviso, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per aggirare lo stesso limite posto dall'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe preferibile, allora, che la tutela per la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari fosse assicurata dalle norme che riguardano la distruzione delle intercettazioni, in particolare l'articolo 6 della stessa legge n. 140 del 2003.
Inoltre, osserva che una norma che impedisse in modo assoluto l'utilizzabilità di intercettazioni quando queste violino la sfera delle comunicazioni del parlamentare sarebbe irragionevole e contraria alla ratio dell'articolo 68 della Costituzione, diretto a proteggere la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari ma non certo ad impedire le attività di indagine nei confronti della criminalità. Sebbene attraverso alcuni subemendamenti si potrebbe individuare una formulazione più congrua e compatibile con le disposizioni costituzionali, ritiene che sarebbe opportuno accantonare la materia in attesa di una revisione organica delle disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha indicato una distinzione tra le intercettazioni del parlamentare e quelle indirette o casuali in vista della composizione equilibrata dell'interesse dello Stato a reprimere le attività criminali e di quello dei parlamentari a un libero esercizio della propria funzione.

La senatrice ADAMO (PD) condivide le perplessità illustrate dal senatore Sanna: vi è il rischio di inficiare l'attività investigativa qualora emerga, anche al termine delle indagini, che le intercettazioni riguardano conversazioni anche di parlamentari. A suo avviso, sarebbe opportuno trattare la materia in sede di revisione delle prerogative dei parlamentari.
Concorda anche con i rilievi mossi dal senatore Benedetti Valentini alla scelta di attribuire la competenza per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale. A parte i dubbi circa la funzionalità di tale procedura, visto il carico di lavoro che si concentrerebbe su una sede giudiziaria, con conseguente rallentamento delle attività della magistratura inquirente, l'obbligo di deliberare in composizione collegiale sarebbe irragionevole se si considera che l'ordinamento attribuisce al giudice monocratico competenze ben più rilevanti, ad esempio l'arresto.
Giudica incongrua la previsione che le intercettazioni possano svolgersi con il limite della dotazione finanziaria contingentata a priori per ciascuna sede giudiziaria e ritiene che il parere dovrebbe contenere l'auspicio che sia accolto l'emendamento 1.1000 del Governo, in particolare la proposta di confermare che l'autorizzazione è concessa quando sussistono "gravi indizi di reato", piuttosto che i gravi indizi di colpevolezza presupposti dal disegno di legge approvato dalla Camera. Infine, osserva che la previsione di custodire in un archivio apposito le intercettazioni al fine di evitarne la pubblicazione abusiva, non esclude l'accesso anche indebito ad altri documenti o atti processuali: si ha l'impressione che il testo in esame sia orientato piuttosto a perseguire una drastica riduzione delle operazioni di intercettazione anzichè ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni dei cittadini.

Il senatore DE SENA (PD) ricorda che alcune recenti operazioni investigative che hanno condotto all'arresto di pericolosi criminali hanno confermato la validità dello strumento delle intercettazioni. In particolare, si è trattato di attività svolte in un lasso di tempo più ampio rispetto ai termini previsti dal provvedimento in esame che, a suo avviso, potrebbe ostacolare le azioni investigative.
Condivide le perplessità del senatore Benedetti Valentini relative alla competenza a concedere l'autorizzazione: l'attribuzione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale comporta il trasferimento dei voluminosi documenti che talvolta supportano la richiesta di autorizzazione da una sede giudiziaria all'altra e difficoltà nella costituzione del collegio, anche a causa delle possibili incompatibilità dei magistrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, nell'intesa che il dibattito proseguirà in una seduta da convocare per domani alle ore 8,30 e quindi, sulla base di una proposta di parere del relatore, nella seduta pomeridiana di domani, che sarà anticipata alle ore 13,30.


IN SEDE REFERENTE

(272) INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza
(278) CARLONI e CHIAROMONTE. - Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle "unità di prossimità" per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani
(308) CENTARO. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani
(344) BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale
(760) SAIA ed altri. - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale
(1039) D'ALIA. - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale
- e petizione n. 313 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto nella seduta del 21 aprile.

Il relatore SAIA (PdL), nell'illustrare il testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile, sottolinea l'oggetto e la finalità del provvedimento, cioè la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità mediante il concorso degli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il coordinamento tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale. L'articolo 2 qualifica le politiche locali per la sicurezza come azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale esercitate attraverso le competenze dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni; individua le politiche integrate per la sicurezza quali azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza e la responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Si sofferma quindi sul capo III, che riforma organicamente la polizia locale, disponendo sia in merito alle funzioni sia riguardo agli aspetti più propriamente ordinamentali, nel rispetto delle specifiche prerogative locali. In particolare, l'articolo 8 definisce le funzioni di polizia locale come insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali. Per la prima volta vengono elencate le specifiche e molteplici attività della polizia locale. L'articolo 9 individua le qualifiche del personale che esprimono una funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle di derivazione statale, sia quelle di polizia amministrativa.
L'articolo 10 disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale, introducendo importanti novità anche di tipo operativo: innanzitutto, richiama l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, per attribuire ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la titolarità delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. Con riguardo all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, si conferma la disciplina vigente con alcune precisazioni e integrazioni, mentre con riguardo alle attività di pubblica sicurezza si ribadisce la dipendenza dalle competenti autorità, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale. Si ribadisce, inoltre, che il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna le direttive per la realizzazione dei piani coordinati di controllo del territorio da attuare con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale. Infine l'articolo 10 disciplina le operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, consentite in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
L'articolo 11 ribadisce la potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel definire l'organizzazione della polizia locale e attribuisce alle Regioni la disciplina di una serie di ambiti in attuazione della potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale.
Per quanto riguarda la disciplina dell'armamento, sottolinea l'opportunità di ammettere il porto dell'arma anche all'esterno del territorio di appartenenza anzitutto come segno di riconoscimento della dignità dell'attività svolta e tenuto conto che in molti casi gli agenti di polizia municipale operano in luoghi diversi da quelli di residenza. Ricorda che si tratta di una proposta diversa da quella elaborata, in forma alternativa, dall'altro relatore Barbolini. Una limitazione al porto dell'arma in ogni caso non dovrebbe limitare il diritto alla difesa personale degli agenti che spesso operano anche nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria.
Dopo aver ricordato l'articolo 18, che dispone sulla patente di servizio, e l'articolo 19, che esenta dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio gli apparati radiotrasmittenti dei corpi di polizia locale, si sofferma sull'articolo 20, che detta disposizioni in materia di contrattazione. In particolare la proposta da lui avanzata, anche sotto questo aspetto diversa da quella dell'altro relatore Barbolini, sancisce il rientro della polizia locale nel contratto di natura pubblica, ma con specifiche e autonome disposizioni ordinamentali.
A proposito dell'articolo 22, in materia di accesso alle banche dati da parte dei corpi di polizia locale, sottolinea il rilievo di una maggiore comunicazione, che agevolerebbe, fra l'altro, anche l'alimentazione e l'arricchimento di quelle banche dati da parte degli agenti di polizia locale nell'ambito delle attività istituzionali.

Il relatore BARBOLINI (PD) si sofferma sul capo II che individua strumenti e modalità relazionali tra i vari soggetti pubblici in modo da integrare le rispettive politiche in materia di sicurezza. Grande rilevanza è riservata agli accordi che possono essere promossi e stipulati in sede locale per intervenire in una serie di campi ed ambiti individuati dall'articolo 4. Nei medesimi campi di intervento è prevista la possibilità di accordi tra Regioni e Ministero dell'interno. La verifica dello stato di attuazione di tali accordi ai sensi dell'articolo 5 ha cadenza almeno annuale. Resta confermata la possibilità di disporre la collaborazione della polizia locale con le forze di polizia statali per specifiche operazioni e si sottolinea l'importanza dell'attività di scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali nonché del coordinamento delle politiche in materia di sicurezza integrata da parte delle conferenze regionali previste all'articolo 7.
Ricorda che l'articolo 13 promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale stabilendo il limite minimo di 15 operatori per ciascuna struttura: qualora i comuni con meno di 15 operatori non provvedano ad associarsi, le Regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio eventualmente prevedendo l'attribuzione alla Provincia delle funzioni di polizia locale previo accordo tra il Presidente della Provincia e il sindaco del Comune interessato.
L'articolo 15, al fine di qualificare i comandanti di polizia locale prevede che essi seguano un corso di formazione per conseguire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna Regione. L'articolo 16 introduce norme interpretative relativamente alla facoltà dei Comuni di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi.
L'articolo 17 avanza due diverse soluzioni normative - elaborate rispettivamente dai due relatori - in materia di armamento. La sua proposta è nel senso di stabilire che gli operatori di polizia locale portino le armi di dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati e, solo limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da quel territorio.
Per quanto riguarda la materia della contrattazione, trattata all'articolo 20, egli propende per una valorizzazione delle specificità delle strutture di polizia locale, attraverso l'inquadramento in apposite sezioni del comparto contrattuale di riferimento, cui sono destinate risorse finanziarie proprie.
L'articolo 21 estende al personale di polizia locale alcune disposizioni previste per le forze di polizia nazionali, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. E' inoltre prevista la corresponsione di un'indennità di polizia locale e l'adozione di un decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale.
Infine il capo IV contiene disposizioni sulla copertura finanziaria, disposizioni finali e transitorie e disposizioni abrogative.

Il PRESIDENTE esprime il proprio ringraziamento ai relatori per l'esauriente illustrazione del testo unificato che, in virtù della convergenza che si è determinata, agevolerà il tempestivo esame del provvedimento.

Anche il senatore BIANCO (PD) si compiace per il risultato conseguito dai relatori e auspica che l'esame in Commissione proceda speditamente in modo da assicurare l'approvazione del testo da parte del Senato entro l'estate.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di lunedì 10 maggio e di affidare ai relatori il compito di indicare una lista di esperti e rappresentanti di enti e associazioni da convocare per un ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


SUI TERMINI PER LA DELIBERAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

La senatrice ADAMO (PD), rivolgendosi al sottosegretario Mantovano, domanda se il Governo abbia intenzione di intervenire per prorogare il termine per la deliberazione dei bilanci degli enti locali e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di fornire informazioni a tale riguardo.


CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 28 aprile, alle ore 8,30. Avverte inoltre che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, sarà anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 16,30.