SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA -------------------
4ª Commissione permanente
(DIFESA)
200ª seduta: mercoledì 20 aprile 2011, ore 14
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
COSTA ed altri. - Innalzamento dei limiti d'età per l'ammissione alla partecipazione ai concorsi per il transito nei ruoli normali da parte degli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli speciali. -
Relatore alla Commissione
ESPOSITO.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
Esame e rinvio
(1100)
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. NEGRI. - Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. -
Relatrice alla Commissione
LICASTRO SCARDINO.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
Seguito esame e rinvio
(1282)
2. SCANU ed altri. - Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997. -
Relatore alla Commissione
DEL VECCHIO.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
Seguito esame e rinvio
(2158)
3. Deputato DI STANISLAO. - Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà
(Approvato dalla Camera dei deputati)
.
-
Relatore alla Commissione
TORRI.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione)
(2609)
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. RAMPONI. - Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(162)
2. RAMPONI. - Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione)
(168)
-
Relatore alla Commissione
TORRI.
INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
CAFORIO
,
BELISARIO.
-
Al Ministro della difesa
. - Premesso che:
gli interroganti hanno già presentato un'interrogazione a risposta orale in 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato (3-01872), relativa al diritto all'assistenza sanitaria, con oneri a carico dell'amministrazione della Difesa, per il personale militare che abbia ottenuto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), nonché nell'art. 1, comma 555, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il riconoscimento della causa di servizio per l'infermità ovvero la malattia contratta nell'espletamento delle proprie funzioni. Tale diritto è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato, mediante parere n. 3746/08 del 19 marzo 2009;
nella seduta della 4ª Commissione (Difesa) n. 183 del 23 febbraio 2011, il Governo ha provveduto a rispondere, a giudizio degli interroganti in modo insoddisfacente, a tale atto di sindacato ispettivo, limitandosi all'enunciazione di una mera serie di norme presenti nel nostro ordinamento, peraltro già conosciute dagli interroganti, senza manifestare la volontà concreta di risolvere la situazione di
impasse
burocratica che, di fatto, impedisce l'effettivo esercizio di diritti, peraltro appositamente tutelati dal legislatore, come riportato precedentemente, attraverso l'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 nonché l'art. 1, comma 555, della legge n. 296 del 2006;
considerato che:
quanto riportato in premessa non trova applicazione a causa della circolare emanata il 21 luglio 2009 dalla Direzione generale della sanità militare: con tale circolare è stata, infatti, istituita una procedura di autorizzazione alquanto macchinosa che costituisce per i militari ammalatisi in missioni internazionali di pace, un grosso ostacolo all'ottenimento concreto della copertura delle spese per le prestazioni sanitarie ed per il rimborso dei farmaci occorrenti ad assicurare l'efficacia dei periodici ed impegnativi cicli di terapie. Più precisamente, la circolare di cui sopra prevede che il concorso alle spese, nella misura dell'80 per cento da parte delle Aziende sanitarie locali, stabilito con decreto del Ministero della salute 3 novembre 1989, recante "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero", sia subordinato al parere delle stesse nonché alla loro disponibilità a contribuire;
tale procedura, che obbliga la vittima all'istruzione di due pratiche, una diretta alla Asl di appartenenza e l'altra alla Direzione generale della sanità militare, complica in modo esponenziale l'
iter
burocratico per l'ottenimento delle coperture finanziarie relative ai cicli di terapia e all'acquisto dei farmaci necessari. Uno degli aspetti, relativi alla circolare, che rallenta ovvero impedisce l'accesso al rimborso da parte del personale militare ammalatosi in missioni internazionali, è l'obbligo di emissione, da parte della struttura ospedaliera ospitante, di due fatture in formato originale, una da indirizzare alla Asl e un'altra alla Direzione generale della sanità militare. È noto a tutti, infatti, che a fronte di una transazione di qualsiasi tipo viene rilasciata fattura in un unico originale;
nella seduta di Commissione sopra citata il primo firmatario della presente interrogazione ha fatto cenno, sempre in riferimento agli ostacoli burocratici che impediscono al personale militare che abbia contratto infermità o malattie gravi durante l'espletamento delle proprie funzioni di accedere ai benefici dovuti, alla richiesta di transazione bonaria di risarcimento presentata, nel 2008, dal maggiore C. C. nei confronti del Ministero della difesa. Richiesta alla quale, ancora oggi, non è stata fornita alcuna risposta, pur essendosi costituito, in proposito, il precedente relativo al maresciallo D. per il quale, a fronte di una citazione, si è deciso di accettare, per la chiusura dell'
iter
di risarcimento, la formula della transazione bonaria;
il maggiore C. C. in data 9 marzo 2011 ha presentato, presso il Tribunale di Brindisi, ricorso
ex
art. 700 codice di procedura civile per il mancato rilascio, come stabilito nella circolare di cui sopra, da parte della Asl di Brindisi dell'autorizzazione per cure all'estero, da effettuarsi presso il centro di altissima specializzazione Breakspear Hospital di Londra. Dopo essere stata rilasciata per la prima volta con nota prot. n. 1070 dell'8 gennaio 2010, la stessa Asl provvedeva con successiva nota prot. n. 34573 del 27 maggio 2010, al rinnovo dell'autorizzazione, disponendo il ricovero di C. presso la struttura di cui sopra, dal 3 giugno 2010 al 3 luglio 2010. Registrandosi notevoli miglioramenti dello stato di salute del maggiore, il Breakspear Hospital procedeva alla fissazione di un nuovo ciclo di terapie che la Asl di Brindisi, con nota prot. n. 56773 del 17 settembre 2010, non autorizzava, considerando necessaria la ricalendarizzazione della frequenza dei controlli, cui doveva e deve necessariamente ancora sottoporsi l'interessato, perché programmati ad intervalli di tempo troppo vicini. Nonostante ciò, lo stesso C. decideva di ricoverarsi, dal 19 settembre al 16 ottobre 2010, presso il Breakspear Hospital, sostenendo interamente i costi delle cure;
con lettera datata 12 novembre 2010 il maggiore C. chiedeva alla Asl di Brindisi il rimborso delle spese sostenute per il ricovero dal 20 settembre al 16 ottobre 2010, quantificate in 52.678,11 euro, specificando che, successivamente alle dimissioni, la fattura era stata anche verificata ed approvata dal Consolato generale d'Italia a Londra. Inoltre, stante l'inerzia dell'amministrazione, con successiva istanza del 7 marzo 2011 il maggiore C. reiterava la richiesta di rimborso, facendo anche presente che lo stesso era stato costretto a sopportare la ulteriore spesa di circa 37.500 euro per un ennesimo ricovero dal 15 al 26 febbraio 2011;
ritenuto che lo Stato ha il dovere di assistere in modo totale (non solo nella misura del citato 80 per cento) coloro i quali abbiano inconsapevolmente sacrificato la propria vita al suo servizio. A giudizio degli interroganti, uno Stato che, rispetto a tali problematiche, non esita a comparire ai funerali dei nostri valorosi ragazzi ovvero in mere e sterili passerelle televisive, limitandosi a celebrare il sacrificio e la generosità di chi è stato colpito e risultando, invece, colpevolmente e volontariamente assente nel momento del bisogno,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre urgentemente in essere al fine di risolvere la situazione di
impasse
burocratica che, di fatto, impedisce l'effettivo esercizio dei diritti appositamente tutelati dal legislatore italiano;
quali azioni intenda intraprendere affinché venga disposto, nel più breve tempo possibile, il rimborso delle spese sanitarie sostenute autonomamente, negli ultimi mesi, dal maggiore C., nonché la chiusura della transazione bonaria inoltrata dallo stesso ovvero da altri militari gravemente ammalatisi durante la partecipazione alle missioni internazionali di pace: militari che, nel non adire le vie legali, hanno ulteriormente dimostrato un grande senso dello Stato e amor patrio;
quali azioni intenda altresì intraprendere a carico di quei funzionari che, con il loro comportamento ostativo, hanno costretto il personale militare in oggetto a ricorrere alla magistratura, provocando ulteriori danni erariali.
(3-01982)