AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012
438ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 8,35.


IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive
(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
(17) BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive
(26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige
(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime
(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione
(104) THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento
(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza
(257) AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
(624) BERSELLI e BALBONI. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità
(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(976) CASELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci
(2048) PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(2049) FIRRARELLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
(2063) CASELLI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero
(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica
(2303) FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n, 533
(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
(2811) D'ALIA e GIAI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione
(2846) FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco
(3406) SOLIANI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie
(3410) CALDEROLI ed altri. - Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3418) BELISARIO. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3424) PISTORIO e OLIVA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3476) VIESPOLI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo
(3477) FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3477, 3484, 3485 e 3486, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 26, 624, 976, 2048, 2049, 2063 e 2303 e con l'esame dei disegni di legge n. 2811 e n. 3476, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di esaminare i disegni di legge nn. 26, 624, 976, 2048, 2049, 2063, 2303, il cui esame congiunto era iniziato il 5 luglio 2011, nonché i disegni di legge nn. 2811 e 3476 - dei quali dà conto in breve - congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato, sono stati presentati 222 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato. Anche in considerazione dell'auspicio, espresso dal Presidente del Senato, di concludere l'esame in Commissione entro la fine del mese di ottobre, propone che l'illustrazione degli emendamenti abbia luogo nelle sedute odierne, per poi procedere alle votazioni nella prossima settimana.

Il senatore CALDEROLI (LNP), in considerazione del numero significativo degli emendamenti presentati e tenendo conto dei profili di assoluta rilevanza e complessità tecnica della materia, ritiene opportuno che anche le sedute della settimana prossima siano dedicate alla illustrazione degli emendamenti, per consentire i necessari approfondimenti.
L'adozione del testo base da parte della Commissione ha già rappresentato, a suo avviso, una inequivoca volontà, da parte di tutte le forze politiche, di procedere celermente alla riforma del sistema elettorale vigente, recependo così le sollecitazioni provenienti dall'opinione pubblica e raccogliendo gli inviti, espressi in diverse occasioni, dal Capo dello Stato. Ritiene, pertanto, che una eccessiva compressione dei tempi di esame in Commissione, oltre a non essere necessaria, possa compromettere il proficuo lavoro compiuto in queste settimane.

Il senatore PASTORE (PdL), nel condividere le osservazioni del senatore Calderoli, auspica che anche nelle sedute della prossima settimana possa proseguire l'illustrazione degli emendamenti, anche considerando che alle sedute fissate il giovedì pomeriggio si rileva una scarsa partecipazione, in ragione di concomitanti impegni dei senatori nei rispettivi territori di provenienza. Appare, pertanto, opportuno non concludere l'illustrazione oggi, per consentire a tutti i senatori, presentatori di emendamenti, di intervenire.

Il senatore BIANCO (PD) ritiene opportuno contemperare due esigenze: da una parte, la necessità, rappresentata dal Presidente Vizzini, di procedere speditamente nell'esame, anche in considerazione delle sollecitazioni pervenute dal Capo dello Stato e dal Presidente del Senato; dall'altra, occorre consentire il necessario approfondimento ed assicurare a tutti i senatori la possibilità di intervenire nella fase dell'illustrazione, tenendo conto della complessità e del rilievo del tema trattato.

Il PRESIDENTE, raccogliendo le sollecitazioni pervenute, propone di dare inizio, fin dalla seduta odierna, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che potrà proseguire nel pomeriggio e nelle sedute della prossima settimana. Ribadisce, in ogni caso, l'esigenza, formalmente rappresentata da autorevoli dichiarazioni del Presidente del Senato, di procedere speditamente nell'esame.

La Commissione conviene.

Interviene per illustrare i propri emendamenti il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), che si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1.22: in primo luogo, esso prevede che il premio di maggioranza, non configurandosi come un premio di governabilità, sia assegnato alla lista e non alla coalizione di liste. Quanto alla modalità di attribuzione del premio, la proposta delinea un premio di entità variabile, direttamente proporzionale rispetto ai voti conseguiti da quella lista. Tale soluzione, nel temperare possibili effetti distorsivi a danno della rappresentanza, sembra venire incontro, a suo avviso, alle obiezioni espresse dalla Corte costituzionale circa la compatibilità costituzionale dei meccanismi premiali nei sistemi elettorali.
L'emendamento 1.40 si riferisce alle modalità di manifestazione del voto attraverso le preferenze. In proposito, dopo aver ribadito la sua contrarietà al sistema dei collegi, in ragione di una eccessiva torsione maggioritaria che mortifica la rappresentanza democratica, propone che ogni elettore possa esprimere un solo voto di preferenza, al fine di evitare il perverso sistema delle alleanze tra candidati che, in caso di preferenze multiple, può alterare gravemente la competizione elettorale.
Si sofferma quindi sull'emendamento 1.106, nel quale è definito un sistema alternativo di attribuzione dei seggi tra la lista cosiddetta "bloccata" e la lista con le preferenze. In particolare, i seggi attribuiti alla lista bloccata crescono proporzionalmente al numero di voti ottenuto complessivamente dalla lista stessa. Ciò al fine di indurre anche i candidati inseriti nel "listino" ad impegnarsi nella campagne elettorale con la medesima intensità dei candidati inseriti nella lista con le preferenze.
Infine, illustra l'emendamento 1.54, che limita la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni: pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.

La senatrice BLAZINA (PD) illustra l'emendamento 1.17, volto a favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena. In proposito, ricorda che l'articolo 26 della legge n. 38 del 2001 ha riconosciuto a tale minoranza il diritto a una tutela particolare nella rappresentanza politica, al pari delle altre minoranze linguistiche. Peraltro, segnala che in Slovenia la minoranza italiana dispone addirittura di un seggio garantito. Nel ricordare che in Italia, fino ad oggi, la rappresentanza di quella minoranza è stata assicurata dalla disponibilità dei partiti nazionali a favorire l'elezione, nelle proprie liste, di cittadini di lingua slovena, ritiene però necessario introdurre nell'ordinamento meccanismi certi di tutela. Quanto alla modalità attraverso cui assicurare tale rappresentanza, l'emendamento da lei proposto prevede che sia costituita una circoscrizione elettorale coincidente con un territorio che comprenda i trentadue comuni del Friuli-Venezia Giulia, ove sono presenti minoranze linguistiche.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) si sofferma sui propri emendamenti, anch'essi finalizzati a tutelare, in ossequio all'articolo 6 della Costituzione, le minoranze linguistiche presenti in Valle d'Aosta, in Trentino Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia. In proposito, esprime il proprio apprezzamento sulla scelta, compiuta dal senatore Malan come pure dal senatore Bianco, di conservare, in ambedue i testi proposti, il sistema vigente al Senato per il Trentino Alto Adige, il quale prevede tre collegi per la Provincia di Trento, tre per la Provincia di Bolzano e un seggio assegnato su base proporzionale. Al riguardo, l'emendamento 1.19 prevede che, anche per la Camera dei deputati, così come per il Senato, la circoscrizione elettorale regionale del Trentino Alto Adige sia costituita da collegi uninominali, quattro nella Provincia di Trento e quattro nella Provincia di Bolzano, e che i relativi seggi siano attribuiti in base al sistema maggioritario previsto dalle disposizioni speciali per il Trentino Alto Adige contenute nel decreto legislativo n. 533 del 1993. Al fine di tutelare la minoranza slovena, gli emendamenti 1.100 e 1.103 e prevedono un sistema volto a favorire liste rappresentative di minoranze linguistiche che si siano collegate a liste o a coalizioni di liste e che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi.
Infine, l'emendamento 1.80 prevede la riduzione dal 20 al 15 per cento della soglia di voti validi richiesta, a livello circoscrizionale, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, al fine di concorrere al riparto dei seggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 9,25.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486



NT1
MALAN, relatore

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 7, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) i componenti delle Giunte regionali;»;

e) all'articolo 18-bis,il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.»;

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista.

3. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85.»;

g) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

h) all'articolo 58:

1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere la preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe.»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

i) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.

2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»;

l) all'articolo 71, primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

m) all'articolo 77:

1) al comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età.»;

2) al comma 2, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce il premio fra le liste ammesse al riparto di cui al numero 3) seguendo il procedimento di cui al numero 4);

6) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 5);

7) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo il totale dei voti per il numero dei seggi spettanti, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione;

2) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3;

3) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1, numero 5), qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella circoscrizione, assegna i seggi a tale lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 1), del presente articolo. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del citato comma 1, numero 1). L'esito delle operazioni di cui al presente comma è comunicato agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.»;

p) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 2.».

2. In sede di prima applicazione della previsione di cui alla lettera a-bis) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente articolo, la causa di ineleggibilità ivi prevista non ha effetto qualora le funzioni esercitate siano cessate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.

2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.

1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 9, comma 4, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

c) nel titolo II, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.

4-ter. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 2, comma 1-bis, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 2, comma 1-bis, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

4-quater. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista.

4-quinquies. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

e) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

f) all'articolo 11, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta; l'elettore può esprimere l'eventuale voto di preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe di cui all'articolo 11, comma 3.

2. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso uno o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;

b) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze; a parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione;

3) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 4;

4) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

5) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero 1) del presente comma»;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 5).».

Art. 3.
(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma.»;

b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.».

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486

ordini del giorno


G/2-3-17-26-27-28-29-93-104-110-111-257-624-696-708-748-871-976-1105-1549-1550-1566-1807-2048-2049-2063-2098-2293-2294-2303-2312-2327-2357-2634-2650-2700-2811-2846-2911-2938-3001-3035-3076-3077-3122-3406-3410-3418-3424-3428-3476-3477-3484-3485-3486/1/1
FANTETTI, GIORDANO

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dal relatore Malan all'atto Senato n. 2 e connessi, recante misure in materia elettorale,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;
tali modifiche innovano solo parzialmente le modalità di voto all'estero;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un nuovo regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che determini le più efficaci modalità di votazione e di scrutinio, con l'obiettivo di garantire il massimo rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, e la maggiore partecipazione democratica possibile.


emendamenti

Art. 1

1.1
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

1.2
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati). – 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957'', è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel secondo turno.
2. Il territorio nazionale è ripartito in seicentodiciotto collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico''.

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall'eventuale contrassegno proprio del candidato, può essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o piu contrassegni, devono essere uguali''.

4. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati''.
5. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 13. – 1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal presidente della corte d'appello anche tra i magistrati della corte d'appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione''.

6. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente: ''I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendano presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma debbono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono presentare il candidato''.
7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
8. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

''Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. I candidati che sono presentati dai partiti o gruppi politici di cui all'articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o gruppo politico di cui all'articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazione della candidatura con dichiarazione accompagnata dall'accettazione del candidato a cui favore è fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.
3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all'articolo 4, sono preferiti, dopo l'eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l'ordine ai dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all'articolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.
4. Per ogni candidato nei collegi deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo.
5. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
9. La scheda per il secondo turno comprende il nome e il cognome dei candidati, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti il contrassegno proprio del candidato e i contrassegni dei partiti o gruppi politici che ne hanno presentato o ne sostengano la candidatura''.

9. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica''.

11. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 68. –1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale''.

12. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 77. – 1. L'ufficio elettorale centrale nazionale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piò esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.
2. Qualora nessun candidato venga proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia di uno dei due candidati che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.
4. La rinuncia di cui al comma 3 può essere effettuata entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, con dichiarazione effettuata nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.
5. Al secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età''.

13. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 86. – 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenere in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.
2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati''».

1.3
BELISARIO, PARDI, CARLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). – 1. AI testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.'';

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;
2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.'';

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi o dicittire, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.'';

d) l'articolo 14-bis è soppresso;
e) l'articolo 18-bis è sostituito con il seguente:

''Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.'';

f) l'articolo 19 è sostituito con il seguente:

''Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.'';

g) l'articolo 31 è sostituito con il seguente:

''Art. 31. – Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominal e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.'';

h) le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 sono abrogate;
i) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

''Art. 77. –1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal canditato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.'';

i) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo 8 ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale e dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse di riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). AI termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare e depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.'';

I) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato detto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine nelle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinchè si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.'';

m) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

''Art. 86. – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della Iegislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri. Qualora il termine di novanta giorni cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.
3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.''».

Conseguentemente, l'articolo 6 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogato e a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 47, 42, 45, 48, 53, 59, 62, 63, 64, 64-bis, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 104 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

1.4
SANNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). – 1. AI testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto e uguale, libero e segreto, sulla base del voto espresso nei collegi uninominali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione.
3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario in un turno unico di votazione se il candidato più votato ottiene un numero di voti validi non inferiore al 40 per cento dei votanti, ovvero attraverso un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno di votazione.
4. Gli ulteriori seggi assegnati alla circoscrizione sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, ovvero il 3 per cento dei voti validi espressi in caso di dichiarazione unica di collegamento con uno o più gruppi di candidati, effettuata prima dello svolgimento del secondo turno di votazione, ai sensi dell'articolo 14-bis''.

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali. Il medesimo decreto indica, per ciascuna circoscrizione, il numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con il recupero proporzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché il numero massimo di candidati dello stesso sesso che ciascun gruppo di candidati, in relazione alla sua consistenza numerica, può contenere ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2.'';

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Ogni elettore dispone di un solo voto per la scelta del candidato nel collegio uninoninale.'';

d) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dar seguente:

''1 I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. In esso è fissato:

a) la data della votazione, composta dei giorni della domenica e del lunedì seguente; il decreto specifica gli orari di apertura dei seggi, su un arco non inferiore a quindici ore il primo giorno e non superiore a sette ore nel secondo giorno;
b) il giorno della votazione eventuale di ballottaggio, che cade nella seconda domenica successiva alla data di cui alla lettera a).'';

e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare gruppi di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno coi quale dichiarano di voler distinguere i candidati medesimi nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.'';

f) l'articolo 14-bis, è sostituito dai seguente:

''14-bis. 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione dei gruppi di candidati da essi rispettivamente presentati. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche e conformi.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutti i gruppi di candidati aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona che intendono sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco dei gruppi di candidati ammessi, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.''.

g) l'articolo 18-bis, è sostituito dal seguente:

''18-bis. 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà e non superiore al numero dei collegi uninominali della circoscrizione. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Ciascun gruppo di candidati non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La sussistenza del requisito di cui al presente comma, come verificata in sede di presentazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, è condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità di tutte le candidature del gruppo nella circoscrizione di riferimento.
3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre cento venti giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.'';

h) l'articolo 19, è sostituito dal seguente:

''Art. 19 – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare ovvero la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.'';

i) l'articolo 20, è sostituito dal seguente:

''Art. 20. – 1. I gruppi di candidati devono essere presentati, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35º giorno alle ore 20 del 34º giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Insieme con i gruppi di candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle . candidature; i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori,
3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sotto scrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura
5. Nella dichiarazione di presentazione del candidato deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.'';

l) all'articolo 58, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, il segno è apposto nel rettangolo del candidato prescelto tra i due concorrenti.'';
m) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

''Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina per ogni collegio la cifra individuale assoluta di ciascun candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti dal candidato nelle singole sezioni del collegio;
b) verifica, per ciascun collegio, se almeno un candidato ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 40 per cento dei votanti.

2. Qualora risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera b), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel relativo collegio il candidato che ha ottenuto la più alta cifra individuale assoluta. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. Qualora non risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera b), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, individua, ai fini dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, i due candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali assolute. In conformità ai risultati accertati nello scrutinio di ballottaggio, è proclamato eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti validi.
4. Dell'avvenuta proclamazione ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al candidato proclamato ovvero ai candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
5. L'ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti esistenti fra i gruppi di appartenenza dei candidati proclamati eletti ovvero dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio.'';

n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali dei gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;
b) individua, quindi, i gruppi di candidati che abbiano una cifra elettorale corrispondente a non meno del cinque per cento del totale nazionale dei voti di lista validamente espressi, nonché i gruppi di candidati collegati che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e li dichiara ammessi all'attribuzione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84.'';

o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione dei gruppi di candidati ammessi all'attribuzione dei seggi, procede al riparto tra essi, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, dei seggi non assegnati nei collegi uninominali. In riferimento alla votazione che ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, provvede immediatamente agli adempimenti di cui al presente articolo se non vi sono stati, nella circoscrizione, ammissioni al secondo turno di ballottaggio. In caso di una o più ammissioni al secondo turno, gli adempimenti predetti hanno corso solo dopo che l'ultima proclamazione in esito ai ballottaggi ha avuto luogo.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, procede alla determinazione, limitatamente ai gruppi di candidati individuati ai sensi dell'articolo 83, lettera b), della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.
3. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno di votazione dai rispettivi candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti ottenuti al primo turno di votazione dai candidati proclamati eletti. In caso di elezioni al primo turno ai sensi dell'articolo 77, comma 2, tale importo è aumentato della differenza tra il numero di voti ottenuti al primo turno rispettivamente dai candidati proclamati eletti e dai secondi più votati candidati non eletti nei medesimi collegi.
4. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, il non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
5. L'Ufficio centrale circoscrizionale opera, quindi, nel modo seguente:

a) divide la cifra elettorale di ciascun gruppo per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere;
b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;
c) calcola i seggi spettanti ai gruppi di candidati in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato al gruppo di candidati che ha ottenuto la-maggiore cifra elettorale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascun gruppo ai sensi della lettera c) del comma 5, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascun gruppo.
7. Per ciascun gruppo, in corrispondenza del numero dei seggi ad esso attribuiti ai sensi della lettera c) del comma 5, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.
8. Qualora a un gruppo spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.
9. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria. generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.'';

p) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

''1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, se appartenente alla quota di seggi attribuiti mediante recupero proporzionale, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui all'articolo 84, comma 5, lettera b). Negli altri casi, è attribuito a seguito dello svolgimento di elezioni suppletive''».

1.5
CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati). – 1. L'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. — 1. Il voto è un dovere civico è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata''.

2. L'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale.
4. Gli adempi menti di cui ai commi 1 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi''.

3. L'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale, sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre''.

4. L'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può inoltre esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista prescelta. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.
3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata''.

5. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista''.

6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

''Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima''.

7. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:

''Art. 61-bis. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo''.

8. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutato re designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutato re il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutato re pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati; verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale''.

9. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

''2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)''.

10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

''2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni''.

11. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. La cifra elettorale circoscrizionale di lista è data dalla somma dei voti, compresi quelli di cui all'articolo 76, primo comma, numero 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
2) determina il numero dei voti con espressione di preferenza e il numero di voti privi di preferenza; determina altresì la somma dei voti di preferenza di ciascun candidato, formando la relativa graduatoria sulla base della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2);
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito nella circoscrizione almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;
4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione e l'esito delle operazioni di cui ai numeri 2) e 3)''.

12. L'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste in cui siano presenti liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e la lista di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali Razionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui ai numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale di tali voti;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, le liste che abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi in non meno di cinque circoscrizioni e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito negativo, procede, per ciascuna coalizione di liste, all'attribuzione dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia-ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero-di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 abbia conseguito almeno il 45 per cento di tali voti, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il citato 55 per cento dei seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per il numero di seggi pari al citato 55 per cento, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero dei seggi restanti da attribuire, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. Qualora una coalizione di liste o una singola lista abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi espressi e raggiunto almeno il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima, indipendentemente dall'applicazione del primo, secondo e terzo periodo del comma 2, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8) e 9).
7. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. L'Ufficio centrale nazionale individua altresì, per la coalizione di liste o lista non collegata ammesse al riparto dei seggi, che ha ottenuto il maggior numero di voti, il candidato che abbia conseguito in ambito nazionale il maggior numero di preferenze e ne dà comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il candidato così individuato costituisce, rispettivamente, l'unico capo della coalizione ovvero il capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione''.

13. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine:

a) per ciascuna lista moltiplica il numero delle schede per le quali siano state espresse preferenze per il numero dei seggi spettanti e divide il risultato così ottenuto per il totale dei voti ricevuti nella circoscrizione dalla lista; il nuovo risultato così ottenuto, arrotondato all'unità prossima, individua il numero dei seggi da attribuire in base alle preferenze espresse;
b) attribuisce quindi i seggi, nel numero individuato ai sensi della lettera a), in base alle preferenze espresse, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2); a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
c) attribuisce quindi i seggi residui spettanti a ciascuna lista; il numero dei seggi residui è pari alla differenza tra il totale dei seggi spettanti alla lista e il numero dei seggi ad essa attribuiti in base alla lettera a); a tal fine i seggi sono attribuiti ai candidati nell'ordine di presentazione nella lista, tra quelli cui non sia attribuito un seggio in base alla lettera a), fino a concorrenza dei seggi residui da assegnare.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima secondo la graduatoria di cui al comma 1, lettera b), fino a concorrenza del numero di seggi individuato ai sensi della lettera a) del medesimo comma 1. Proclama altresì eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione ai sensi del comma 1, lettera c), fino a concorrenza del numero dei seggi residui spettanti alla lista, tra quelli non proclamati ai sensi del primo periodo del presente comma.
3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
5. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 3 e 4 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
6. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 3 e 4 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
7. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la –portano a conoscenza del pubblico''.

14. L'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

''Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle preferenze espresse ovvero nell'ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 3, 4 e 5. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati compresi nella graduatoria delle preferenze espresse, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti della medesima Iista nell'ordine progressivo di lista.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili''».

1.6
PALMIZIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati). – 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957'', il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità inferiore. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, ferma restando l'elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi».

2. All'articolo 4 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta contestuale della lista, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nonché del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato, contraddistinto dal medesimo contrassegno, da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni di ciascuna lista''.

3. All'articolo 14 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente:

''I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati e candidate nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno unico con il quale dichiarano di voler distinguere le liste di candidati nelle singole circoscrizioni nonché i candidati nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato''.

4. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''La presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale'' sono inserite le seguenti: ''e dei candidati nei collegi uninominali'';
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore''.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito-dai seguenti:

''1. Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di cinque circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse, pena la nullità della candidatura. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica''.

6. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: ''Le liste di candidati» sono inserite le seguenti: «e le candidature nei collegi uninominali''.
7. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scèlti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione''.

8. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
3) comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste di cui al numero 2)''.

9. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito .dai seguente:

''Art. 84. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3):

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in cenformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell'elenco di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3);
2) determina la cifra individuale di ogni candidato presentato si in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;
3) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, ad essa collegati, non proclamati eletti ai sensi del numero 1), disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;
4) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 83,comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, salvo quanto previsto dai numeri 5) e 6), alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
5) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi del numero 4), sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;
6) qualora il numero di seggi conseguito nei . collegi uninominali dai candidati-collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi del numero 4), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui al numero 4) e al numero 5);
7) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del numero 5), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi del numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi del numero 5) e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 3) che non risultino già proclamati eletti.
8) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente articolo, ai fini di cui all'articolo 84-bis».

10. Dopo l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

''Art. 84-bis – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) qualora una lista abbia. esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 7), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 4). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 4);
2) comunica l'esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni''.

11. All'articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 84-bis''.
12. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente tabella A:


Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI


CircoscrizioneSede

Ufficio centrale

Circoscrizionale

Regione Piemonte
1) Province di Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, VercelliNovara
2) Provincia di Torino (salvo comune di Torino)Torino
3) Provincia di Torino (solo comune di Torino)Torino
4) Province di Cuneo, Asti, AlessandriaCuneo
Regione Lombardia
5) Province di Varese, Como, SondrioVarese
6) Province di Monza e Brianza, LeccoMonza
7) Provincia di Milano (salvo comune Milano)Milano
8) Provincia di Milano (solo comune di Milano)Milano
9) Provincia di BergamoBergamo
10) Provincia di BresciaBrescia
11) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova Pavia
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
12) Province di Trento, BolzanoTrento
Regione Veneto
13) Province di Treviso, BellunoTreviso
14) Provincia di PadovaPadova
15) Province di Verona, VicenzaVerona
16) Province di Venezia, RovigoVenezia
Regione Friuli-Venezia Giulia
17) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, UdineTrieste
Regione Liguria
18) Province di Genova, Imperia, La Spezia, SavonaGenova
Regione Emilia-Romagna
19) Province di Parma, Piacenza, Reggio EmiliaParma
20) Province di Bologna, ModenaBologna
21) Province di Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, RiminiForlì
Regione Toscana
22) Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, LivornoPisa
23) Province di Firenze, Pistoia, PratoFirenze
24) Province di Siena, Arezzo, GrossetoSiena
Regione Umbria
25) Province di Perugia, TerniPerugia
Regione Marche
26) Province di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro e UrbinoAncona
Regione Lazio
27) Provincia di Roma (salvo comune di Roma)Roma
28) Provincia di Roma (solo comune di Roma)Roma
29) Province di Frosinone, Latina, Rieti, ViterboFrosinone
Regioni Abruzzo e Molise
30) Province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, IserniaL'Aquila
Regione Campania
31) Province di Benevento, CasertaBenevento
32) Provincia di Napoli (salvo comune di Napoli)Napoli
33) Provincia di Napoli (solo comune di Napoli)Napoli
34) Province di Salerno, AvellinoSalerno
Regione Puglia
35) Province di Foggia, Barletta-Andria-TraniFoggia
36) Provincia di BariBari
37) Province di Taranto, BrindisiTaranto
38) Provincia di LecceLecce
Regione Basilicata
39) Province di Potenza, MateraPotenza
Regione Calabria
40) Province di Cosenza, CrotoneCosenza
41) Province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo ValentiaCatanzaro
Regione Sicilia
42) Provincia di PalermoPalermo
43) Province di Agrigento, TrapaniAgrigento
44) Province di Catania, MessinaCatania
45) Province di Siracusa, Caltanissetta, Enna, RagusaSiracusa
Regione Sardegna
46) Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, OristanoCagliari
47) Province di Sassari, Olbia-Tempio, Ogliastra, NuoroSassari
».

1.7
BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.
2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.79
RUTELLI, DIGILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. In ciascuna circoscrizione del territorio nazionale metà dei seggi ad essa assegnati, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita in collegi uninominali al candidato cheha riportato il maggior numero di voti; i seggi restanti sono attribuiti a candidati concorrenti in liste circoscrizionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 83 e 84. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale fra le liste concorrenti nel collegio unico nazionale e assegna alle circoscrizioni i seggi che spettano a ciascuna lista. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 83 per le liste espressione di minoranze linguistiche, all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale concorrono soltanto le liste che ottengono una cifra elettorale nazionale almeno uguale al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi'';

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi che sono attribuiti nei collegi uninominali e il numero di seggi da assegnare a candidati concorrenti in liste circoscrizionali.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, nell'ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale sono istituiti collegi uninominali in numero eguale a quello dei seggi che vi devono essere attribuiti ai sensi del comma 2 del presente articolo'';

c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

22. Ogni elettore dispone di:

a) un primo voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati dal contrassegno della lista circoscrizionale alla quale hanno dichiarato di collegarsi ai sensi dell'articolo 18.1;
b) un secondo voto per la lista circoscrizionale scelta ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno di ciascuna lista;'';

d) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e»;
2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''Non è ammessa la presentazione di contrassegni che riproducano in qualsiasi loro parte e composizione il nome; il cognome o il nome di notorietà di uno o più candidati presenti nelle liste o nelle candidature uninominali presentate dal partito o gruppo politico organizzato che presenta il contrassegno'';

e) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

''Art. 18.1 – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17, incaricato dì effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome; il cognome; il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale cui egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista cui il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune; iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi'';

f) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: ''abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e'' sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione; con arrotondamento all'unità:superiore; e non può essere maggiore del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero delle candidature è ridotto, rispettivamente, a un quinto e a un terzo, con arrotondamento all'unità inferiore, per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze Iinguistiche. Nelle liste recanti più candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima'';

g) all'articolo 2, primo comma:

1) al numero 3), le parole: ''al comma 2 dell'art. 18-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''al comma 3 dell'articolo 18-bis'';
2) il numero 7) riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

''7-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegate a una lista circoscrizionale validamente presentata'';

h) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

''Art. 24. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste; appositamente convocati; il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti; accanto al nominativo del candidato stesso;
2) stabilisce; mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnare alle liste ammesse. Le liste e il relativo contrassegno sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista e ai candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14; per la stampa delle schede medesime c per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione'';

i) all'articolo 25:

1) al primo comma le parole: ''di cui all'art. 20'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui agli articoli 18.1 e 20'' e le parole: ''due rappresentanti della lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista'';
2) al terzo comma, le parole: ''i delegati di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista'', le parole: ''del deposito delle liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati'' e le parole: ''del deposito delle liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste'';

l) all'articolo 26, primo comma, le parole: ''Il rappresentante di ogni lista di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati'';
m) all'articolo 30, primo comma:

1) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: ''tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e'';
2) al numero 6), le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi uninominali e di lista'';
3) al numero 8), le parole: ''un'urna'' sono sostituite dalle seguenti: ''due urne'';
4) al numero 9), le parole: ''una cassetta o scatola'' sono sostituite dalle seguenti: ''due cassette o scatole'';

n) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

''Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e di colore diverso per i collegi uninominali per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-bis, C e C-bis allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato con accanto il rispettivo contrassegno. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il contrassegno di ciascuna lista con accanto, nel mezzo del riquadro in cui è contenuto il contrassegno, una linea tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza.
3. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre'';

o) all'articolo 42, quarto comma, le parole: ''L'urna deve essere fissata suI tavolo stesso e sempre visibile a tutti'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti'';
p) all'articolo 58, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

''Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo e, sulla scheda per la scelta della lista, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni.
L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente le schede chiuse e la matita. Il presidente constata la chiusura delle schede e, ove queste non siano chiuse, invita l'elettore a chiuderle, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone le schede stesse nell'urna'';

q) all'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale'';
r) all'articolo 62, le parole: ''la scheda'' sono sostituite dalle seguenti: ''le schede'';
s) all'articolo 64, comma 2, le parole: ''l'urna e la scatola'' sono sostituite dalle seguenti; ''le urne e le scatole'';
t) all'articolo 67, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: ''nonché i rappresentanti'' sono inserite le seguenti: ''dei candidati nei collegi uninominali e'';
2) al numero 3), le parole: ''nella cassetta'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle rispettive cassette'';

u) all'articolo 68:

1) i commi 1 e 2 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
2) i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

''3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione'';

v) all'articolo 72:

1) il secondo comma riacquista efficacia nei testo precedente la data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
2) al secondo comma, dopo le parole: ''dei rappresentanti'' sono inserite le seguenti: ''dei candidati nel collegio uninominale e'';

z) all'articolo 73, il terzo comma è sostituito dal seguente;

''Alla cassetta, all'urna e al plico devono apparsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori'';

aa) all'articolo 75:

1) al primo comma, dopo le parole: ''dei rappresentanti'' sono inserite le seguenti: ''dei candidati nel collegio uninominale e'';
2) al terzo comma, le parole: ''della cassetta dell'urna'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle cassette, delle urne'';

bb) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

''Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei secondi voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) accerta la graduatoria dei candidati nelle liste circoscrizionali;
4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista'';

cc) all'articolo 79, commi quinto e sesto, dopo la parola: ''rappresentanti'' sono inserite le seguenti: ''dei candidati nei collegi uninominali e'';
dd) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina Ia cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;
3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste, fatto salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dall'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi all'assegnazione dei seggi;
4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse all'assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;
6) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni do sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;
7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale, come determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti cosi ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime liste, uno ciascuno fino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;
8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

8.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);
8.2) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo'';

ee) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero. dei seggi ad essa assegnati ai sensi del medesimo articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti cosi ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati, uno ciascuno fIno ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
2. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.
3. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione'';

ff) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

''Art. 85. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati.
3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico'';

gg) all'articolo 86, i commi e 2 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.
2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 2'';

hh) l'articolo 14-bis è abrogato;
ii) le tabelle A-bis e A-ter sono abrogate e le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B, B-bis, C e C-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2005, n. 270, la lettera g) del comma 7, la lettera a) del comma 25 e la lettera a) del comma 27 sono abrogate».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali previsti dagli articoli 1 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi tende a conformarsi, per quanto possibile, a unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale dell'lstituto nazionale di statistica, per iI numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Lo schema è predisposto entro due mesi dalla data dell'insediamento quando i Presidenti delle Camere procedono al rinnovo della Commissione.
5. Lo schema del decreto legislativo dì cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Qualora lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
6. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini stabiliti.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge che prevede, altresì, adeguate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14.

8. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

9. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 6, comma 2, le parole: ''In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto'' sono sostituite dalle seguenti: ''A ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 sono assegnati'';
b) all'articolo 8:

1) al comma 1, lettera b), le parole: ''nella relativa ripartizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella circoscrizione'';
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Nessun candidato può essere incluso in liste con contrassegno diverso'';

c) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: ''per ciascuna ripartizione,'' sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: ''sono stampate le righe'' sono sostituite dalle seguenti: ''è stampata una linea tratteggiata'';
3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza'';

d) all'articolo 15, comma 1, la parola: ''ripartizione'', ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: ''circoscrizione'';
e) all'articolo 16, comma 1, le parole: ''medesima ripartizione'' sono sostituite dalla seguente: ''circoscrizione'';
f) l'articolo 22 è abrogato..


Allegato 1

(articolo 1, comma 1, lettera ii)

«Tabella B

em 1.79 Tabella B.pdf

Tabella B-bis

em 1.79 Tabella B-bis.pdf

Tabella C

em 1.79 Tabella C.pdf

Tabella C-bis

em 1.79 Tabella C-bis.pdf

1.8
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso a favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico e in 309 collegi uninominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio, pari a 93 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.
3. In ogni circoscrizione sono eletti i candidati nei collegi uninominali che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispettivo collegio. La quota restante di seggi spettante a ciascuna lista nella circoscrizione è attribuita ai candidati inseriti nella lista medesima, in base all'ordine di presentazione''»;

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il. contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui ali;articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

alla lettera e), sostituire i capoversi «3.» e «3-bis.» con i seguenti:

«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.
3-bis. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno f pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85.»;

dopo la lettera f) inserire le seguenti:

f-bis) all'articolo22, primo comma, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
6-ter) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e le candidature nei collegi uninominali- di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;
6-quater) dichiara nulle le candidature nelle liste circoscrizionali di candidati che hanno accettato la candidatura in più di una lista»;

f-ter) l'articolo 24 è sostituito dal- seguente:

«Art. 24. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
il contrassegno di ogni candidato sarà riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;
2) comunica ai delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
3) trasmette immediatamente alla prefettura – ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4);
4) provvede, per mezzo della prefettura – ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;

sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico rettangolo, su un'unica colonna; nello spazio accanto ad ogni contrassegno si trova a sinistra il nome del candidato nel collegio uninominale. L'ordine dei contrassegni delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;
i) alla lettera l), numero 1), sostituire le parole «e può esprimere la preferenza» sino a fine periodo con le seguenti: «e il nome del candidato nel collegio uninominale»;
sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e il nome del candidato nel collegio uninominale»;

sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è collegato e passa quindi la scheda ad altro scrutato re che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascun candidato, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.
2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dando ne pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

sostituire la lettera m) con la seguente:

m) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;
2) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
3) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);
4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste ai sensi dell'articolo 14-bis, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista che compone la coalizione, calcolate ai sensi del numero 3);
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, calcolata ai sensi del numero 3), e di ciascuna coalizione di liste, calcolata ai sensi del numero 4);

sostituire la lettera n) con la seguente:

n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di-liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione medesima;
3) individua quindi le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi. Tali liste, salvo quanto stabilito ai numeri 4) e 5), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;
4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), ammette alla assegnazione dei seggi: le liste che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi in circoscrizioni comprendenti almeno un quinto della popolazione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse; individua altresì la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata;
6) verifica se gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi. In caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati con tali proclamazioni e lo sottrae al totale di 617 seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; al risultato così ottenuto si detraggono ulteriori 93 seggi da assegnare ai sensi del numero 8); il risultato di tali operazioni costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;
7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa alla attribuzione dei seggi successivamente per 1,2,3,4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire ai sensi del numero 6) e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
8) alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata assegna ulteriori 76 seggi. Nel caso in cui gli ulteriori 93 seggi debbano essere assegnati ad una coalizione di liste, questi sono ripartiti tra le liste tra loro collegate; a tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista collegata ammessa per numeri interi successivi sino a concorrenza dei 76 seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
9) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi dei numeri 7) e 8), gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dei numeri 7) e 8) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

9.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui ai numeri 7) e 8) e secondo le modalità di cui all'articolo 84;
9.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra re liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo;
10) determina il numero totale di seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste, sommando i seggi attribuiti a ciascuna lista con le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9).

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10). A tal fine:

1) determina il quoziente elettorale nazionale della lista o della coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di maggioranza, dividendo la cifra elettorale nazionale di tale lista o coalizione di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alla medesima lista o coalizione;
2) determina il quoziente elettorale nazionale delle altre liste e delle altre coalizioni di liste ammesse alla ripartizione dei seggi, dividendo il totale delle cifre elettorali di tali liste e coalizioni di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alle medesime liste e coalizioni;
3) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista o alla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 1) del presente comma;
4) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle altre liste e alle altre coalizione di liste, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 2) del presente comma;
5) moltiplica, quindi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizioni per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste o coalizioni che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
6) accerta successivamente se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista e a ciascuna coalizione corrisponda al numero dei seggi da assegnare. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista o coalizione di liste che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste o coalizioni di liste, dalla lista o coalizione che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste e le altre coalizioni di liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista o alla coalizione in quelle circoscrizioni nelle quali tale lista o coalizione li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre la lista o la coalizione di liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non-utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste o coalizioni di liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste o coalizioni di liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista o coalizione con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste apparentate eccedentari sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li abbiano ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o alla coalizione deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascun gruppo di liste apparentate dividendo il totale –delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero di seggi assegnati al gruppo di liste apparentate nella circoscrizione ai sensi del comma 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista apparentata per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 2. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
4. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una a più circoscrizioni l'ufficio centrale circoscrizionale abbia proclamata eletti candidati nei collegi uninominali collegati alla lista in numera superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguita della assegnazione di cui al comma 3. In caso positivo, i seggi eccedenti sono sottratti alle altre liste cui spettano seggi nella medesima circoscrizione, a partire dalla lista che ha conseguita la cifra elettorale più bassa.
5. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatta, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimessa alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta; l'altra esemplare è depositata pressa la cancelleria della Carte di cassazione»;
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatta, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimessa alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositata pressa la cancelleria della Carte di cassazione»;

sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. L'ufficio. centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articola 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando. dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti casi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quella dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista attiene tanti seggi quanti sana i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuita alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista a alla coalizione di liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premia di cui all'articolo 1, comma 2;
2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sana assegnati seggi ai sensi del numera 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esita della verifica è negativa, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguita delle operazioni di cui al numera 1);
2.2) se l'esita della verifica è positivo, procede ad un nuova riparta proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo. da queste la lista a le liste per le quali la verifica ha data esita positiva. A tal fine, determina il nuova numera dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista a alle liste per le quali la verifica ha data esita positiva; ripete quindi le operazioni di cui al numera 1) sostituendo al precedente il nuovo numera dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcala non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista a delle liste per le quali la verifica ha data esita positiva.
3) L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fina a concorrenza del numera dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa. 5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale»;

sostituire la lettera p) con la seguente:

p) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella lista circoscrizionale, se risulta vacante il seggio di un deputato eletto nella lista circoscrizionale, ovvero al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), qualora risulti vacante il seggio di un deputato eletto nella graduatoria medesima. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77 , comma 1, numero 1), si dà luogo ad elezione suppletiva.
2. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

1.9
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, BASTICO, RANUCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e a candidati in collegi uninominali»;
b) alla lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali»;
c) alla lettera a), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per ciascuna lista sono eletti, per una quota pari alla metà dei seggi da attribuire nella circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati contenuti nella graduatoria dei candidati presentatisi nei collegi uninominali che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, per la restante parte i candidati inseriti nella lista circoscrizionale in base all'ordine di presentazione;

d) alla lettera c), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

e) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

''Art. 17–bis. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti: di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.''»;

f) alla lettera f), numero 2) sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate; presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a cinque. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.
3-bis. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;

g) alla lettera g), sostituire il comma «1-bis.» con il seguente: Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85«
h) alla lettera i) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico rettangolo, su un'unica colonna; nello spazio accanto ad ogni contrassegno si trova a sinistra il nome del candidato nel collegio uninominale. L'ordine dei contrassegni delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

i) alla lettera l), numero 1), sostituire le parole: «e può esprimere la preferenza» sino a fine periodo con le seguenti: «e il nome del candidato nel collegio uninominale»;
l) alla lettera l), sopprimere il numero 2);
m) alla lettera m), capoverso «Art. 68», comma 1, sostituire le parole: «contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze» con le seguenti: «nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è collegato» e sostituire le parole «ciascuna lista e di quelli di preferenza» con le seguenti: «ciascun candidato»;
n) sopprimere la lettera n);
o) sostituire la lettera con la seguente:

«o) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

''Art. 77. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;
2) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendo li nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
3) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);
4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di liste apparentate ai sensi dell'articolo 14-bis, data dalle somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista che compone il gruppo; calcolate ai sensi del numero 3);
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati detti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, calcolata ai sensi del numero 3), e di ciascun gruppo di liste apparentate, calcolata ai sensi del numero 4)''»;

p) alla lettera q) sostituire i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) con i seguenti:

«1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);
2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo;

3) l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, tenendo conto dell'assegnazione del premio di maggioranza di cui all'articolo 83, comma 1, numero 5) detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1);
4) qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa;
5) dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale».

q) alla lettera r), capoverso «1.», lettera a) sostituire le parole: «numero 1-bis)» con le seguenti: «numero 2)».

1.10
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in sede di Ufficio centrale circoscrizionale in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio variabile alla lista o coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale.
Nel caso in cui la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi a livello nazionale abbia ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi,il premio variabile può arrivare fino a 76 seggi in ragione del conseguimento del limite massimo di 346 seggi. Nel caso in cui la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi a livello nazionale abbia ottenuto meno del 42 per cento dei voti validi, il premio viene assegnato alla sola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi nella misura fissa di 31 seggi».

1.11
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il territorio nazionale è diviso nelle 32 circoscrizioni elettorali indicate nella Tabella A».


Tabella A

(Art. 1, comma 2,

Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati)

CircoscrizioneProvince
I.Piemonte 1Torino
II.Piemonte 2Vercelli, Novara, Cunero, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola
III.Lombardia 1Milano, Monza, e della Brianza
IV.Lombardia 2Varese, Como, Sondrio, Lecco
V.Lombardia 3Brescia, Bergamo
VI.Lombardia 4Pavia, Cremona, Mantova, Lodi
VII.Trentino Alto Adige
VIII.Veneto 1Verona, Vicenza, Padova, Rovigo
IX.Veneto 2Venezia, Treviso, Belluno
X.Friuli Venezia Giulia
XI.Liguria
XII.Emilia Romagna 1Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
XIII.Emilia Romagma 2Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia
XIV.Toscana 1Firenze, Pistoia, Prato
XV.Toscana 2Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara
XVI.Toscana 3Siena, Arezzo, Grosseto
XVII.Umbria
XVIII.Marche
XIX.Lazio 1Roma
XX.Lazio 2Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone
XXI.Abruzzo
XXII.Molise
XXIII.Campania 1Napoli
XXIV.Campania 2Caserta, Benevento, Avellino, Salerno
XXV.Puglia 1Bari, Foggia, Barletta-andria-Trani
XXVI.Puglia 2Lecce, Brindisi, Taranto
XXVII.Basilicata
XXVIII.Calabria
XXIX.Sicilia 1Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta
XXX.Sicilia 2Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna
XXXI.Sardegna
XXXII.
Valle d'Aosta
1.12
SANNA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il territorio nazionale è diviso nelle 232 circoscrizioni elettorali di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 535».

1.13
VINCENZO DE LUCA

All'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2 e ovunque ricorra, sostituire la parola: «circoscrizionale» con: «collegiale» e la parola: «circoscrizione» con: «collegio uninominale» e «circoscrizioni» con «collegi uninominali».

1.14
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2 sostituire le parole: «circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «in collegi uninominali a doppio turno».

1.15
DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a), al capoverso «Articolo 1» comma 2, dopo le parole: «indicate nella tabella A allegata al presente testo unico» aggiungere le seguenti: «, come ride finite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli interni, sulla base dei criteri di cui al comma 2-bis».

1.16
NESPOLI, SAIA, SARRO, PALMA, PASTORE, SALTAMARTINI, SARO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 1», comma 2 dopo le parole: «testo unico», aggiungere: «, dove sono inclusi non più di 10 candidati».

1.17
BLAZINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «AI fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la tabella di cui al presente comma individua quale circoscrizione elettorale il territorio comprendente i 32 comuni della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007».

1.18
BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito almeno il quaranta per cento dei voti espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera n), sostituire il numero 5), con il seguente:

«5) verifica poi sé la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 325 seggi. Qualora la coalizione di liste o la singola lista non abbia già conseguito almeno 325 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, a condizione che la coalizione o la lista abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi espressi. In tale caso l'Ufficio assegna 325 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza».

1.19
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 1», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «circoscrizione Estero,», aggiungere le seguenti: «alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.»;
b) sostituire le parole: «sul piano nazionale», con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente,

al comma 1, dopo la lett. a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. – 1. L'elezione nel collegio 'Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste', che è circoscrizione elettorale, e nei collegi della regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che è anche essa circoscrizione elettorale, è regolata dalla norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.'';

dopo la lettera p), aggiungere le seguenti:

''p-bis) la rubrica del titolo VI 'Disposizioni speciali per il Collegio 'Valle D'Aosta' è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni speciali per il Collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per i Collegi del Trentino-Alto Adige/Südtirol''.;
p-ter) dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis. – 1. La circoscrizione elettorale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita da otto collegi uninominali, dei quali quattro nella provincia .autonoma di Trento e quattro nella provincia autonoma di Bolzano, come definiti ai sensi della legge 276/1993. I relativi seggi sono attribuiti in base al sistema maggioritario previsto dalle disposizioni speciali per il Trentina Alto-Adige contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
I restanti seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol sono invece attribuiti su base proporzionale, secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.20
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1» comma 2, dopo le parole: «la ripartizione dei seggi è effettuata: in ragione proporzionale,» inserire le seguenti: «su base circoscrizionale,».

Conseguentemente, apportare al comma 1 le seguenti modificazioni:

alla lettera n), sostituire i numeri 4), 5), 6) e 7) con i seguenti;

«4) alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 5), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2; i seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.
5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
6) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 5)»;

alla lettera o), premettere al numero 1) i seguenti:

«01) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale circoscrizionale delle liste non collegate;
02) procede quindi all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste e quindi per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 01) successivamente per 1,2,3,4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;».

1.21
DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire le parole da: «pari a 76 seggi» sino a: «espressi sul piano nazionale» con le seguenti: «con l'attribuzione del 60% dei seggi alla coalizione che ha raccolto il 50,01% dei voti o in caso di mancate coalizioni, con un premio di maggioranza pari al 10% dei seggi al singolo partito che abbia raccolto il 40% dei voti validi espressi sul piano nazionale,».

1.22
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SCARABOSIO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 1» al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «pari a 76 seggi» con le seguenti: «In misura proporzionale ai voti ottenuti».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''I seggi da ripartire in ragione proporzionale sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi attribuiti come premio, nella misura e secondo le modalità di cui all'articolo 83.''»;

2) alla lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 4) sono apportare le seguenti modificazioni:

1. alle parole: «per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi» sono anteposte le seguenti: «procede quindi al riparto provvisorio dei seggi; a tal fine,»;
2. le parole «alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2» sono soppresse;
b) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) individua quindi la lista che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3; verifica se tale lista abbia ottenuto almeno 331 seggi nel riparto provvisorio di cui al numero 4; qualora tale verifica sia positiva, dichiara definitivo il riparto provvisorio dei seggi e procede alle operazioni di cui al numero 6); nel caso in cui tale verifica sia negativa, se la lista che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti ha ottenuto più del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi, assegna a tale lista, in aggiunta al numero dei seggi attribuiti dal riparto provvisorio, un numero di seggi pari alla differenza fra tale assegnazione ed i 331 seggi di cui al periodo precedente; qualora invece la lista che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi ha ottenuto un numero di voti pari, o inferiore ai 40 per cento del totale nazionale dei voti validi, assegna a quella lista un numero di seggi pari al 12 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati, con una progressione a scalare, sino al 2 per cento, di un punto percentuale di seggi in ragione di ciascun minore punto percentuale di voti dal 40 al 30 per cento, o inferiore; in tali calcoli tutti i valori decimali sono arrotondati all'unità più prossima; attribuisce quindi definitivamente alla lista che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi la somma dei seggi assegnati ad essa dal riparto provvisorio e dalla attribuzione del premio; procede quindi, con le- modalità di cui al numero 4, alla rideterminazione dei seggi da assegnare alle altre liste; a tal fine il numero totale dei seggi da ripartire tra le altre liste ammesse è paria 617 meno i seggi già assegnati alla lista cui è stato attribuito il premio».

1.23
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il numero «76» con «90».

1.24
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «pari a 76 seggi» aggiungere le seguenti: «, ma in ogni caso non superiore al 55 per cento dei seggi complessivi,».

1.25
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale» con le seguenti: «alla lista o coalizione di liste cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in ragione proporzionale».

Conseguentemente, alla lettera n), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) individua quindi la lista o la coalizione di liste cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in ragione proporzionale, secondo il procedimento di cui al numero 4), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione di liste, ripartisce il premio fra le liste secondo il medesimo procedimento;».

1.26
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84» con le seguenti: «non avendo raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi, ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale a norma degli articoli 77, 83 comma 3 e 84, tali da attribuire alla stessa un numero pari o superiore a 240 seggi».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 617 seggi, con l'indicazione dei 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale e dei rimanenti 76 seggi da ripartire ai fini dell'eventuale attribuzione del premio ovvero, qualora non ne ricorrano i presupposti, in ragione proporzionale unita mente ai 541 seggi. Gli eventuali seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale,''»;

b) al comma 1, lettera-n), capoverso «Art. 83» punto 4, dopo le parole: «i seggi del premio» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i presupposti»;
c) al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83» punto 5, dopo le parole: «il premio» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i presupposti».

1.27
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 45% dei voti validi espressi su piano nazionale».

1.28
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 42,5% dei voti validi espressi su piano nazionale».

1.29
NESPOLI, SAIA, PASTORE, SARO, SALTAMARTINI, SARRO, PALMA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «voti validi espressi sul piano nazionale», aggiungere le seguenti: «e comunque non meno del 42 per cento di questi,».

1.30
DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ogni circoscrizione territoriale deve avere un numero di elettori compreso tra un minimo di 300.000 ed un massimo di 400.000 aventi diritto. Nella definizione delle circoscrizioni elettorali deve essere garantita l'adiacenza territoriale ed un'equilibrata, per quanto possibile, dimensione elettorale. Sono fatte salve le norme vigenti per quanto riguarda la Valle d'Aosta».

1.31
PISTORIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per ciascuna lista circoscrizionale sono eletti i candidati in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori».

Conseguentemente:

alla lettera c), il numero 4 è sostituito dal seguente:

«4) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.''»;

alla lettera e) i numeri 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione.
3-bis. A pena di inammissibilità della lista, nessuna dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – 1. Pena la nullità dell'elezione, nessuno può essere candidato in più di una lista con diverso contrassegno né in più di una circoscrizione, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.''»;

alla lettera h) il numero 2 è sostituito dal seguente:

«I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

alla lettera m) il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

''1-bis) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età.''»;

la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella circoscrizione, assegna i seggi a tale lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 1), del presente articolo. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del citato comma 1, numero 1). L'esito delle operazioni di cui al presente comma è comunicato agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.''»;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis), segue immediatamente l'ultimo degli eletti;''».

1.33
NESPOLI, SAIA, PASTORE, SARO, SALTAMARTINI, SARRO, PALMA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«Per ciascuna lista circoscrizionale, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti come capilista».

Conseguentemente abolire la lettera e) del comma 1.

1.32
SANNA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per ciascuna lista circoscrizionale sono eletti i candidati in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori».

1.34
DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 3, sostituire le parole: «pari ai due terzi», con le seguenti: «pari a un quinto».

1.35
PALMIZIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: «ai due terzi», con le seguenti: «a un quinto».

1.36
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 3, dopo le parole: «da attribuire», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei 90 seggi».

1.37
MALAN, RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.38
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni», con le seguenti: «ai collegi, sono distribuiti tra gli stessi».

1.39
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con arrotondamento all'unità più prossima», con le seguenti: «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

1.40
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Ogni elettore dispone di un voto per le scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti.''».

1.41
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), capoverso «2», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «fino a due voti di» con le seguenti: « un solo voto di».
b) sopprimere il terzo periodo.

1.42
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, lettera c), capoverso «2», apportare le seguenti modificazioni:

1) ai secondo periodo, sostituire le parole «due voti di preferenza» con le seguenti; «tre voti di preferenza»;
2) al terzo periodo, sostituire la parole «seconda» con le seguenti: «seconda e terza».

1.43
VIZZINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.44
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SCARABOSIO, SALTAMARTINI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) l'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis. 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata coma capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
3. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione; gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle liste presentate e dei relativi contrassegni»;

Conseguentemente,

1) all'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, secondo periodo, le parole «o alla coalizione di liste» sono soppresse;
b) alla lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista»;
2. al numero 3), le parole «o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione» sono soppresse;
3. al numero 6) le parole «o coalizione di liste» sono soppresse;

4. il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.»;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera h) capoverso «Art. 16», alla lettera a) le parole «e di ogni coalizione di liste» sono soppresse.

1.45
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, dopo lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 7, dopo il terzo comma è inserito il seguente: »La causa di ineleggibilità, di cui al primo comma, lettera a-bis), non ha effetto in caso di dimissioni del Presidente o della Giunta regionale. La Giunta dimissionaria resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «qualora le funzioni esercitate siano cessate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «quando i componenti della Giunta si siano dimessi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero si dimettano entro trenta giorni dalla medesima data. La Giunta dimissionaria resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto».

1.46
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, dopo lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 7, dopo il terzo comma è inserito il seguente: ''La causa di ineleggibilità, di cui al primo comma, lettera a-bis), non ha effetto in caso di dimissioni del Presidente o della Giunta regionale. La Giunta dimissionaria resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto''».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «qualora le funzioni esercitate siano cessate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «quando i componenti della Giunta si siano dimessi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero si dimettano entro trenta giorni dalla medesima data. La Giunta dimissionaria resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto».

1.47
SARRO

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nell'insieme del candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore e due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di cancellazione dei candidati del sesso maggiormente rappresentato eccedenti tale proporzione, a partire dall'ultimo. Nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere, a pena di variazione dell'ordine di lista in modo da introdurre tale ordine e della cancellazione dei candidati eccedenti a partire dall'ultimo».

1.48
CARLINO

AI comma 1, lettera e), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore,», con le seguenti: «alla metà».

1.117
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e) capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «e nell'ambito» fino alla fine del periodo.

1.49
BOLDRINI, CAMBER, ALICATA, FANTETTI, GIOVANARDI, MILONE, DEL PENNINO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 18-bis, è aggiunto il seguente: ''Art. 18-ter. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa o rappresentative nelle due Camere con almeno un componente per ogni Camera, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rappresentatività è atte stata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero legali rappresentanti dei medesimi''».

1.50
NESPOLI, SAIA, PASTORE, SARRO, SARO, SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19. 1. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale. É ammessa la possibilità che un solo candidato per la medesima lista possa essere presente anche in tutte le circoscrizioni. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il candidato risultato eletto in più circoscrizioni deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85».

1.51
MALAN, RELATORE

Alla lettera f), al capoverso «Art. 19», comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno, né in più di un elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo, né in più di tre elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, terzo periodo.

1.54
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.»;
b) sopprimere il comma 3.

dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis) l'articolo 85 è soppresso.

1.52
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», comma 1, sostituire le parole: «in più di tre di ciascun secondo elenco», con le seguenti: «in più di uno di ciascun secondo elenco».

1.53
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 19», comma 1, sostituire le parole: «in più di tre di ciascun» con le seguenti: «in più di uno di ciascun».

1.55
VIZZINI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera d), al comma 4-ter, sopprimere il terzo periodo.

1.56
VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il candidato eletto che decide di aderire ad altro partito potrà terminare il proprio mandato solo nel gruppo misto».

1.57
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ogni lista ha la possibilità di designare, all'atto della presentazione, un proprio candidato leader al quale è data la facoltà di essere candidato in tutte le circoscrizioni nella lista delle preferenze».

1.58
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Accanto a ogni contrassegno di lista è tracciata, all'interno del relativo rettangolo, una riga utilizzabile per l'espressione di voto di preferenza.''».

1.59
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: «due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza» con le seguenti: «una riga utilizzabile per l'espressione del voto di preferenza».

1.60
DEL PENNINO

Al comma 1 , dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) il terzo comma dell'articolo 14-bis è abrogato.

1.61
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: »L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può. esprimere la preferenza in favore del candidato compreso nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il- nome, sull'apposita riga;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

''Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita sulla apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo''».

1.62
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera h), numero 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo» con le seguenti: «il voto è nullo».

1.63
CALDEROLI, DIVINA, SANNA

Al comma 1, lettera m), numero 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «più anziano» con le seguenti: «più giovane».

1.64
PISTORIO, SANNA

Al comma 1, lettera m), numero 1, capoverso «1-bis» sostituire la parola: «anziano» con la parola: «giovane».

1.65
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire le parole: «numero 2)» con le seguenti: «numero 5)».

1.66
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, BASTICO, RANUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;
3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti-complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui-statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
4) alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 5), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2; i seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il munero dei seggi assegnati alla circoscrizione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.
5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce il premio fra le liste ammesse al riparto di cui al numero 3) seguendo il procedimento di cui al numero 7);
6) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 5);
7) determina poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale circoscrizionale delle liste non collegate;
8) procede quindi all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste e quindi per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 7) successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cura elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione''».

1.67
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
3) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) successivamente per 1,2,3,4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;
4) individua quindi la lista che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 2), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;;
5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4);
6) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tale fine per ciascuna lista di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 2). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le-circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che-abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia-ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che-non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate''».

1.68
CABRAS

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, Tale cifra è 'data dalla somma del elettorali delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate,data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le 'liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;
3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti-complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui-statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
4) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3, e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

1.69
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera n), al capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2) sopprimere le parole: «nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate».

1.70
BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, ai riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;».

1.71
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sostituire il numero: «5» con «7», il numero «7» con «8» ed il numero «4» con «7».

1.72
DIGILIO

Al comma 1), lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «un quinto della popolazione» con le seguenti: «un sesto della popolazione» e sostituire «7» con «6».

1.73
PISTORIO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione» con le parole: «in almeno 3 circoscrizioni comprendenti complessivamente non meno di un decimo della pnpolazione».

1.74
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.75
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

1.76
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sopprimere le parole: «o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione».

1.77
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sopprimere le parole: «o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione».

1.78
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), dopo le parole: «4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione» inserire le seguenti: «che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi».

1.80
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

1.81
ZANDA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), dopo le parole: «almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione» inserire le seguenti: «ovvero che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione e, nelle forme di cui all'articolo 14-bis, abbiano dichiarato il collegamento con una delle coalizioni le cui liste abbiano presentato candidature in più circoscrizioni».

1.82
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), ultimo periodo, le parole: «al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale» sono sostituite dalle seguenti: «al riparto dei seggi effettuato in sede nazionale e a cui verranno assegnati i seggi esclusivamente nella circoscrizione in cui si sono presentate».

1.83
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sopprimere le parole: «effettuato in sede circoscrizionale».

1.84
DEL PENNINO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:

«dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3-bis) Alle liste di candidati non collegate a una coalizione che abbiano conseguito un numero di voti validi non inferiore al 2 per cento è garantito un numero di seggi complessivamente non superiore a 32";

al numero 4) sostituire la parola: "seggi" con la seguente: "voti";

al numero 5) dopo le parole: "di cui al numero 3)" aggiungere le seguenti: "e di quelle di cui al 3-bis"».

1.85
BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83»,comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) per il numero di seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;».

1.86
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 2 e le liste di cui al numero 3 procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o: singola lista di cui al numero 2 e 3 per il numero dei seggi da .attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;».

1.87
PISTORIO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) procede alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 1 lettera n) punto 3 e divide la cifra ottenuta per 541, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale: Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale nazionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1 lettera a punto 2;».

1.88
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 4) sopprimere le parole: «alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;».

1.89
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito la maggior cifra elettorale nazionale di cui al numero 2). A questa lista o coalizione è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce il premio fra le liste ammesse al riparto di cui al numero 3) seguendo il procedimento di cui al numero 4);».

1.90
NESPOLI, SARRO, SAIA, PALMA, SARO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi, comunque superiore al 42 per cento, alla quale è attribuito il premio di cui al n. 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sino all'assegnazione massima di 336 seggi; nel caso si tratta di una coalizione, ripartisce i seggi del premio tra le liste che la costituiscono seguendo il procedimento di cui al numero 4);».

1.91
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5) sostituire le parole: «che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi» con le seguenti: «che abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi espressi su piano nazionale».

1.92
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5) sostituire le parole: «che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi» con le seguenti: «che abbia conseguito almeno il 42,5 per cento dei voti validi espressi su piano nazionale».

1.93
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), dopo le parole: «voti espressi per le liste» inserire le seguenti: «ammesse al riparto».

1.94
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», al numero 5) sostituire le parole: «è attribuito» con le seguenti: «attribuire».

1.95
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5) sostituire le parole: «fra le liste ammesse al riparto di cui al numero 3)» con le seguenti: «fra tutte le liste componenti la coalizione seguendo il procedimento di cui al numero 4)».

1.96
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5) sostituire le parole: «il procedimento» con le seguenti: «la procedura».

1.97
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) Qualora nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia di sbarramento prevista dall'articolo 1, comma 2, i 76 seggi previsti dal comma 2 sono distribuiti con metodo proporzionale puro tra tutte le liste presenti alle elezioni. I seggi sono assegnati secondo il seguente procedimento: viene stabilito il quoziente dividendo i voti validi ottenuti su tutto il territorio nazionale per 76 e si procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per 76, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti. In caso di parità tra le singole liste si procede a sorteggio. Si procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi. assegnati alle varie liste secondo il procedimento previsto all'articolo 83, comma 1, punto 7;».

1.98
VIZZINI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «se l'attribuzione del premio determina l'assegnazione di un numero complessivo di seggi superiore a 340, riduce il premio in misure corrispondente all'assegnazione di 340 seggi complessivi e ripartisce la quota del premio non assegnata tra tutte le liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 3), secondo il procedimento di cui al numero 4);».

1.99
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7), al settimo periodo sostituire le parole: «ai sensi del numero 6)» con le seguenti: «ai sensi del numero 4)».

1.100
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) Alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate nella circoscrizione regionale del Friuli Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'1 per cento per cento dei voti validi ivi espressi, viene assegnato uno dei seggi nella circoscrizione regionale, detraendolo prima della distribuzione regionale dei seggi.».

1.101
SARO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) Alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute, presentate nella circoscrizione regionale del Friuli Venezia Giulia, che si siano collegate prima delle elezioni a liste o gruppi di liste cui dopo le operazioni elettorali è stato assegnato almeno un seggio nella circoscrizione- regionale, e che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, viene assegnato uno dei seggi.
Nell'ambito di tali liste viene eletto il candidato con la migliore cifra elettorale individuale.».

1.102
SARO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) Nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia un seggio è assegnato alla lista espressiva della minoranza linguistica slovena, a condizione che tale lista abbia raggiunto almeno l'1 per cento dei voti validi espressi. Nell'ambito di tale lista viene eletto il candidato con la migliore cifra elettorale individuale.».

1.103
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) Alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate nella circoscrizione regionale del Friuli Venezia Giulia, che si siano collegate prima delle elezioni a liste o coalizione di liste a cui, dopo le operazioni elettorali, è stato assegnato almeno un seggio nella medesima circoscrizione, e che abbiano conseguito almeno l'1 per cento per cento dei voti validi ivi espressi, viene assegnato uno dei seggi nella circoscrizione regionale conseguito dalla lista o coalizione di liste collegata che sarebbe spettato all'ultimo candidato della stessa.».

1.104
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 84», al comma 1, alinea, sostituire le parole: «numeri 3) e 4)» con le seguenti: «numero 6)».

1.105
CABRAS

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 84», comma 1, al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui all'articolo 83, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 4) dell'articolo 83 attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;».

1.106
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 84», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis, nel numero pari alle seguenti quote:

1. quattro quinti dei seggi spettanti alla lista qualora questa abbia conseguito un numero di seggi non superiore al 10 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione;
2. tre quarti dei seggi spettanti alla lista qualora questa abbia conseguito un numero di seggi compreso fra il 10 ed il 20 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione;
3. due terzi dei seggi spettanti alla lista qualora questa abbia conseguito un numero di seggi superiore al 20 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione;

Nella determinazione delle quote di cui ai numeri 1, 2 e 3, tutti i valori decimali sono arrotondati all'unità intera più prossima.».;

b) sopprimere il numero 2).

1.107
DEL PENNINO

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, numero 1), lettera a), sostituire le parole: «ai due terzi» con le parole: «ai quattro quinti»;
al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «il capolista del secondo elenco» con le parole: «il primo eletto del primo elenco».

1.108
PISTORIO

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 84», comma 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3» con le parole: «qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il candidato del primo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3 che abbia conseguito il maggior numero di preferenze».

1.109
CABRAS

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 84», comma 1, numero 2), sostituire le parole: «il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3» con le seguenti: «il candidato con la cifra elettorale individuale più elevata del primo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3».

1.110
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 84», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numero 5)» con le seguenti: «numero 4)» e dopo le parole: «alti quozienti non utilizzati» inserire: «,».

1.111
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 86», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numero 4)» con le seguenti: «numero 3)».

1.112
CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In sede di prima applicazione della presente legge le cause di ineleggibilità previste ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto qualora le funzioni esercitate siano cessate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.113
MALAN, RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 1,» con la seguente: «dal».

1.114
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.115
SARRO, PALMA

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «ovvero entro sette giorni dalla convocazione dei comizi elettorali».

1.116
SARRO, PALMA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 non si applicano per i parlamentari in carica all'atto della convocazione dei comizi elettorali».

Art. 2

2.1
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

2.2
PALMIZIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto legislativo n. 533 .del 1993'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, i seggi assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le circoscrizioni di cui alla tabella 1 allegata al presente testo unico, dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, riportato nella più recente pubblicazione dell'Istituto nazionale di statistica, per il numero dei seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità inferiore. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17, ferma restando l'elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi''.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: ''nelle circoscrizioni regionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle circoscrizioni di ciascuna regione''.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione elettorale è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale''.

4. All'artico 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''delle liste dei candidati'' sono inserite le seguenti: ''e delle candidature nei collegi uninominali'';
b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.'';
c) al comma 5, le parole: ''per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale''.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''ufficio elettorale regionale'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''ufficio elettorale circoscrizionale'';
b) al comma 5, dopo le parole: ''delle liste di candidati'' sono inserite le seguenti: ''e delle candidature nei collegi uninominali'';
c) al comma 7, le parole: ''uffici elettorali regionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''uffici elettorali circoscrizionali''.

6. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: ''L'ufficio elettorale regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'ufficio elettorale circoscrizionale''.
7. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1933, dopo le parole: ''gli uffici elettorali regionali'', ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ''e circoscrizionali''.
8. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: ''circoscrizione regionale'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''circoscrizione elettorale''.
9. All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale''.
10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
b) comunica all'Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione''.

11. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali della regione:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;
c) comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste di cui alla lettera b)''.

12. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 17-bis. 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale regionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c):

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c);
b) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi della lettera a). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;
c) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma l, lettera c), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, ad essa collegati, non proclamati eletti ai sensi della lettera a), disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;
d) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, salvo quanto previsto dalle lettere e) e f), alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
e) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi della lettera d), sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;
f) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi della lettera d), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui alle lettere d) ed e);
g) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi della lettera e), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi della lettera a), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi della lettera e) e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui alla lettera c) che non risultino già proclamati eletti;
h) comunica all'Ufficio elettorale regionale, a mezzo di-estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente articolo, ai fini di cui all'articolo 17-ter''.

13. Dopo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

''Art. 17-ter – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera h):

a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera g), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera d). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che-abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d);
b) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni''.

14. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, la parola: ''regionale'' è sostituita dalla seguente: ''circoscrizionale'';
b) al comma 1, dopo le parole: ''dell'ufficio elettorale regionale'', ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ''e dell'ufficio elettorale circoscrizionale'',

15. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: ''ai sensi dell'articolo 17, comma 8'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, lettera a)''.
16. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è premessa la seguente tabella 1:


Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI


CircoscrizioniSede

Ufficio centrale

Circoscrizionale

RegionePiemonte
1) Provincia di TorinoTorino
2) Province di Novara, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, VercelliNovara
Regione Lombardia
1) Provincia di MilanoMilano
2) Province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, SondrioVarese
3) Province di Brescia e BergamoBrescia
4) Province di Pavia, Cremona, Lodi, MantovaPavia
Regione Veneto
1) Province di Verona, Padova, VicenzaVerona
2) Province di Venezia, Belluno, Rovigo, TrevisoVenezia
Regione Friuli-Venezia Giulia
1) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, UdineTrieste
Regione Liguria
1) Province di Genova, Imperia, La Spezia, SavonaGenova
Regione Emilia-Romagna
1) Province di Parma, Piacenza, Modena, Reggio EmiliaParma
2) Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, RiminiBologna
Regione Toscana
1) Province di Pisa, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, GrossetoPisa
2) Province di Firenze, Prato, Arezzo, SienaFirenze
Regione Umbria
1) Province di Perugia, TerniPerugia
Regione Marche
1) Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e UrbinoAncona
Regione LazioRoma
1) Provincia di Roma
2) Province di Latina, Frosinone, Rieti, ViterboLatina
Regioni Abruzzo
1) Province di L'Aquila, Chieti, Pescara, TeramoL'Aquila
Regioni Molise
1) Province di Campobasso, IserniaCampobasso
Regione Campania
1) Provincia di NapoliNapoli
2) Province di Salerno, Avellino, Benevento, CasertaSalerno
Regione Puglia
1) Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, FoggiaBari
2) Provincia di Lecce, Taranto, BrindisiLecce
Regione Basilicata
1) Province di Potenza, MateraPotenza
Regione Calabria
1) Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo ValentiaCatanzaro
Regione Sicilia
1) Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, TrapaniPalermo
2) Province di Catania, Messina, Enna, Ragusa, SiracusaCatania
Regione Sardegna
1) Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio CampidanoCagliari
2.3
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 2. – (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero. I trecentonove seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali, pari al numero dei seggi assegnati ad ognuna di esse.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422».

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi».
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia l'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
4. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni''.
5. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta dai singoli candidati con l'accettazione della candidatura.
2. A pena di nullità della elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
3. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale si presenta e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, coni! quale intende contraddistinguersi.
4. La dichiarazione di presentazione della candidatura di collegio deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
5. La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza costituzionale di oltre cento venti giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
8. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione''.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 10. – 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. Il singolo candidato o il suo delegato può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
3. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
4. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle candidature sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
5. Contro le decisioni di eliminazione delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
6. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957''.

7. L'articolo Il del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 11. – l. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;
c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura – ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni-sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere in numero inferiore a uno e superiore a quattro.
3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
5. La scheda elettorale per l'elezione nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese''.

8. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – 1. La designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. I rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio''.

9. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 13. – 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.
4. I rappresentanti dei candidati nei collegi per l'elezione della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale''.

10. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni''.
11. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel Titolo V, è inserito il seguente:

''Art. 14-bis.1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi.
3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti validi In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.
4. La rinuncia di cui al comma 3 può essere effettuata entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, con dichiarazione fatta nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.
5. Al secondo turno è proclamato-eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età''.

12. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, presso il quale ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni''.

13. Gli articoli 17, 17-bis e 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono abrogati.
14. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediatamente-comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui agli articoli 9 e 15.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni del Senato.
4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni''».

2.4
SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi, con l'esclusione di quelli assegnati alla circoscrizione Estero, sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il territorio di ciascuna regione, fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Trentino-Alto Adige e per il Molise, è ripartito in collegi uninominali in numero pari ai due terzi dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.'';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto e uguale, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali.
2. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario in un turno unico di votazione, se il candidato più votato ottiene un numero di voti validi non inferiore al 40 per cento dei votanti, ovvero attraverso un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno di votazione. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, ovvero il 3 per cento dei voti validi espressi in caso di dichiarazione unica di collegamento con uno o più gruppi di candidati, valida per tutte le circoscrizioni regionali, effettuata prima dello svolgimento del secondo turno di votazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, indica il numero complessivo dei seggi- assegnati alle singole circoscrizioni regionali, nonché, per ciascuna circoscrizione, il numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con il recupero proporzionale, ai sensi del comma 2. Il medesimo decreto indica altresì il numero massimo di candidati- dello stesso sesso che ciascun gruppo di candidati, in relazione alla sua consistenza numerica, può contenere ai sensi dell'articolo 9, comma 3.'';

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. In esso è fissato:

a) la data della votazione, composta dei giorni della domenica e del lunedì seguente; il decreto specifica gli orari di apertura dei seggi, su un arco non inferiore a quindici ore il primo giorno e non superiore a sette ore nel secondo giorno;
b) il giorno della votazione eventuale di ballottaggio, che cade nella seconda domenica successiva alla data di cui alla lettera a).

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente al primo giorno compreso nella data di cui alla lettera a).
d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

''Art. 5-bis. – 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi uninominali si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.
3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.'';

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

''Art. 8 – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, l4-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.'';
f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta, ad opera dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
è fatta per gruppi, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà e non superiore al numero dei collegi uninominali della regione. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale alla Camera dei deputati.
3. Ciascun gruppo di candidati non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La sussistenza del requisito di cui al presente comma, come verificata in sede di presentazione, è condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità di tutte le candidature del gruppo nella circoscrizione regi(male di riferimento.
4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelleregioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
8. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati, corredata di tutti gli atti di cui all'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
9. Per le finalità di cui all'articolo 16, i partiti politici o i gruppi politici organizzati possono presentare, fino a dieci prima della data di svolgimento delle votazioni di ballottaggio, una dichiarazione unica di collegamento con uno o più gruppi di candidati, valida per tutte le circoscrizioni regionali, con le modalità di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.'';

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

''Art. 10. – L'uffIcio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
3. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.'';

h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

''Art. 11. – l. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi;
b) comunica ai delegati dei candidati nei collegi uninominali le definitive decisioni adottate;
c) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
5. La scheda elettorale per l'elezione nei collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.
6. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, l'ufficio elettorale regionale, appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, procede, per ciascun collegio interessato, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale, alle operazioni di cui al comma 1, lettera c). I nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.'';
i) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – 1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficioe1ettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.'';

l) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

''Art. 13. – 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati indipendenti votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.'';
m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di un solo voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale.
2. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, il segno è apposto nel rettangolo del candidato prescelto tra i due concorrenti. Sono vietati altri segni o indicazioni.'';

n) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

''Art. 14-bis. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale; come costituito ai sensi dell'articolo 5-bis, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) verifica se almeno un candidato ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 40 per cento dei votanti;

2. Qualora risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera c), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel relativo collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. Qualora non risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera c), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, individua, ai fini dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, e ne dà immediata comunicazione all'ufficio elettorale regionale, anche ai fini della diramazione dei relativi manifesti. In conformità ai risultati accertati nello scrutinio di ballottaggio, è proclamato eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti validi.
4. Dell'avvenuta proclamazione ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato ovvero ai candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
5. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti esistenti fra i gruppi di appartenenza dei candidati proclamati eletti ovvero dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio.'';
o) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento alla votazione che ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), provvede immediatamente agli adempimenti di cui al presente articolo se non vi sono stati, nella regione, ammissioni al secondo turno di ballottaggio. In caso di una o più ammissioni al secondo turno, gli adempimenti predetti hanno corso solo dopo che l'ultima proclamazione in esito ai ballottaggi ha avuto luogo.
2. L'ufficio elettorale regionale:

a) individua i gruppi di candidati non collegati ai sensi dell'articolo 9, comma 9, che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché i gruppi di candidati collegati che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
b) con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, procede alla determinazione, limitatamente ai gruppi di candidati individuati ai sensi della lettera a), della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra-individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo l4-bis.

3. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno di votazione dai rispettivi candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti ottenuti al primo turno di votazione dai candidati proclamati eletti. In caso di elezioni al primo turno ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, tale importo è aumentato della differenza tra il numero di voti ottenuti al primo turno rispettivamente dai candidati proclamati eletti e dai secondi più votati candidati non eletti nei medesimi collegi.
4. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 14-bis e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.'';

p) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. 1. L'Ufficio elettorale regionale procede al riparto tra i gruppi di candidati, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, dei seggi non assegnati nei collegi uninominali. A tal fine opera nel modo seguente:

a) divide la cifra elettorale di ciascun gruppo per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere;
b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;
c) calcola i seggi spettanti ai gruppi di candidati in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L'Ufficio elettorale regionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascun gruppo ai sensi della lettera c) del comma 1, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascun gruppo.
3. Per ciascun gruppo, in corrispondenza del numero dei seggi ad esso attribuiti ai sensi della lettera c) del comma 1, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.
4. Qualora a un gruppo spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.'';

q) l'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, se appartenente alla quota di seggi attribuiti mediante recupero proporzionale, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b). Negli altri casi, è attribuito a seguito dello svolgimento di elezioni suppletive.'';
r) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

''Art 24. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi;
b) comunica ai delegati dei candidati nei collegi uninominali le definitive decisioni adottate;
c) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 18;
2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
4. La scheda elettorale per l'elezione nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese''.
5. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, l'ufficio centrale circoscrizionale, appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77, comma 3, procede, per ciascun collegio interessato, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale, alle operazioni di cui al comma 1, lettera c). I nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al comma 1, lettera a)».

2.5
BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica). – 1. AI del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto legislativo n. 533 del 1993'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. - 1. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422''.

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

''Art. 8. - 1. – I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. - 1. – La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.
2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.
3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.
5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.
6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
8. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
9. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361'';

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

''Art. 11. - 1. – L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio; b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione; c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate; d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura dei Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali dei modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1;
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
5. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese''.

e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. - 1. – Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni

f) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. - 1.1. – Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni'';

g) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 15.
5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori'';

h) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. - 1.1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 15.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.
5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale''».

Conseguentemente:

a) l'articolo 8 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogato e a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 2, 6, 10, 12, 13, 15, 16 e 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
b) è abrogato il comma 5, dell'articolo 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

2.6
CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni al sistema elettorale del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di governabilità''.

2. L'articolo 7 del testo unico cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 7. - 1. – La Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
2. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente''.

3. All'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) procede, per mezzo delle prefetture uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale, sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione''.

4. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 14. - 1. – Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita''.

5. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 16. - 1. – L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste in cui siano presenti liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi''.

6. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 17. - 1. – L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati in via provvisoria alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti in via provvisoria i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
3. L'ufficio elettorale regionale trasmette i verbali relativi alle operazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 all'Ufficio centrale nazionale.
4. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, verifica se la coalizione di liste o la singola lista ammessa al riparto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale di tali voti. Procede quindi alle conseguenti operazioni ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in ogni regione. Qualora una coalizione di liste o una singola lista abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi espressi e raggiunto almeno il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotonda mento all'unità prossima, indipendentemente dall'applicazione del primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8) e 9), del medesimo articolo 83 del citato testo unico.
5. L'ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni dell'Ufficio centrale nazionale, procede quindi alla proclamazione degli eletti.
6. Ai fini della proclamazione di cui al comma 5, nel caso in cui nessuna coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi, l'ufficio centrale regionale proclama eletti, ai sensi dell'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i candidati già individuati a seguito dell'attribuzione provvisoria dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Ai fini della proclamazione di cui al comma 5, nel caso in cui una coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi, l'ufficio centrale regionale proclama eletti, ai sensi dell'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i candidati di tale coalizione o lista, già individuati a seguito dell'attribuzione provvisoria dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo; proclama inoltre eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti, gli altri candidati appartenenti alla medesima coalizione o lista secondo la graduatoria delle preferenze ovvero l'ordine di presentazione nella lista, ai sensi del predetto articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
8. Completate le operazioni di cui al comma 7, l'ufficio centrale regionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste. A tale fine divide il totale selle loro cifre elettorali regionali per il numero dei seggi restanti da attribuire, ottenendo il quoziente elettorale regionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. L'ufficio proclama quindi eletti i candidati secondo la graduatoria delle preferenze ovvero l'ordine di presentazione nella lista, ai sensi dell'articolo 84 del predetto testo unico.
9. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista ammessa al riparto facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria, che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. Qualora non sia possibile effettuare l'assegnazione dei seggi ai sensi del primo periodo, l'ufficio assegna i seggi ad altra lista che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata. Qualora sue o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio''.

7. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista ovvero per cifra elettorale individuale''».

2.7
CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

''2. L'assegnazione. dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale. Il premio è attribuito solo nel caso in cui la lista o coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 3). Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 3), il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale corrisponde al numero dei seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1.
2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma l sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione- proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima.'';

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-bis. Ogni circoscrizione regionale è ripartita in collegi in cui sono – presentate le liste. Per ciascuna lista di collegio i candidati sono eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti, in base all'ordine di presentazione.
1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, a fianco del quale sono indicati il nome e il cognome dei candidati della lista medesima nell'ordine di presentazione'';

c) nel titolo II, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

''Art. 6-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.'';

d) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.'';

e) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

''4. Ogni lista di collegio, all'atto della presentazione, deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il loro numero non può essere superiore al numero indicato nella tabella C allegata al presente testo unico né inferiore alla metà di tale numero, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati di tutte le liste di collegio della circoscrizione con il medesimo contrassegno, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.
4-bis. A pena di inammissibilità della lista, tra i candidati compresi nelle liste della circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore
4-ter. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista con diverso contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre liste di collegio con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
4-quater. Il candidato risultato eletto in più liste di collegio deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.'';

f) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis'';
2) al comma 7, le parole: ''di cui all'articolo 23 del predetto testo unico'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361'';

g) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76- del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali di tutti i collegi della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;
b) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.'';

h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;
3) individua le liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito in almeno una circoscrizione più del 6 per cento dei voti validi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono annesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale- il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), e abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per tali liste; ad essa è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
5) comunica agli uffici elettorali regionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e, ove ne ricorrano i requisiti, la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.'';

i) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 5):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce, ove ne ricorrano i requisiti, anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma2;
1-bis) procede quindi all'attribuzione dei seggi alle liste di collegio con il medesimo contrassegno, assegnando a ciascuna lista di collegio un numero di seggi in proporzione al numero dei voti conseguiti dalla lista commisurato al totale dei voti validi espressi nella circoscrizione dalle liste con il medesimo contrassegno;- a tal fine, moltiplica il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista di collegio per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste di collegio con il medesimo contrassegno e divide la cifra ottenuta per il totale dei voti validi conseguiti dalle liste di collegio con il medesimo contrassegno; la cifra intera così ottenuta indica il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista di collegio; gli eventuali seggi spettanti residui non attribuiti sono assegnati alla lista o alle liste di collegio con il medesimo contrassegno che hanno le cifre decimali più alte;
2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di collegio ha diritto, i candidati di tale lista, secondo l'ordine di presentazione;
3) in ogni caso in cui una lista di collegio abbia esaurito il numero dei candidati e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, proclama eletti i candidati compresi nella lista di collegio che segue nell'ordine delle cifre, compresi i decimali, a seguito delle operazioni di cui al numero 1-bis).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di tutte le liste di collegio con il medesimo contrassegno e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero l) del comma l e sono proclamati i candidati delle liste di collegio secondo il procedimento di cui ai numeri l-bis) e 2 del medesimo comma 1'';

l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nella lista di collegio.

2. Nel caso in cui una lista di collegio abbia esaurito i candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 4). Nel caso in cui tutte le liste di collegio con lo stesso contrassegno abbiano una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 5)''.

m) è aggiunta in fine la seguente tabella C) [...]:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.;
b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo alla assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di cinque seggi.

4. Successivamente alla. prima determinazione dei collegi plurinominali ai sensi del comma 2 si procede alla revisione del numero dei collegi per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
6. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 sostituisce la tabella C allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Tabella Allegata C
I Circoscrizione - PIEMONTEnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Torino4
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Torino ad esclusione del comune di Torino7
Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Novara, Vercelli, Biella, Alessandria e Verbano Cusio Ossola7
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Asti e Cuneo4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione22
II Circoscrizione - LIGURIAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Genova3
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di La Spezia, Imperia, Savona e i comuni della provincia di Genova,5
Numero totaie seggi spettanti alla circoscrizione8
III Circoscrizione - LOMBARDIAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Milano6
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano:Baranzate, Basiano, Basiglio, Bellinzago, Lombardo, Bollate, Bresso, Bussero, Cambiago, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de'Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Colturano, Cusano Milanino, Dresano, Gessate ,Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate di Triulzi, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vapriod'Adda, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Milano escluso il comune di Milano e i comuni ricompresi nel collegio n. 25
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Monza e della Brianza4
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Como e Lecco5
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Bergamo e Sondrio6
Collegio n. 7 Comprende i comuRi della provincia dì Brescia6
Collegio n. 8 Comprende i comuni della provincia Varese4
Collegio n. 9 Comprende i comuni delle province di Cremona e Mantova4
Collegio n. 10 Comprende i comuni di Pavia e Lodi4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione49
IV Circoscrizione - VENETOnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Verona.5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Vicenza.4
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Padova5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Rovigo e Venezia.5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Treviso e Belluno5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione24
V Circoscrizione - TRENTINO ALTO ADIGEnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione7
VI Circoscrizione - FRIULI VENEZIA GIULIAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione7
VII Circoscrizione - EMILIA ROMAGNAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia.6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Modena e Ferrara5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Bologna:5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Ravenna6
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione22
VIII Circoscrizione - TOSCANAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1: comprende i comuni delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa5
Collegio n. 2: comprende i comuni della provincia di Firenze5
Collegio n. 3: comprende i comuni delle province di Arezzo, Pistoia e Prato4
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Livorno, Grosseto e Siena4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione18
IX Circoscrizione - MARCHEnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Ancona e Pesaro e Urbino.4
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione8
X Circoscrizione - UMBRIAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale.7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione7
XI Circoscrizione - LAZIOnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1: Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, pontej-parione, Regola, Sant'Eust-achio, Pigna, Campitelli, SaRt'Angelo, –Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino,Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, San Saba, Prati, Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Nomentano, Tiburtino, Gianicolense Q AtJrelio Q, Trionfale Q, Della Vittoria Q, Monte Sacro, Trieste, Tor di Quinto Q, Pietra lata, Collatino, Primavalle, Monte-Sacro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Tor di Quinto S, Gianicolense S, Aurelio S, Trionfale S, Della Vittoria S, Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor San Giovanni, Settecamini, Tor Cervara, La Pisana, Castel di Guido, Casalotti, Santa Maria di Galeria, Ottavia, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa , Labaro, Prima Porta, Polline Martignano.7
Collegio n. 2: Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Testaccio, Prenestino Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Portuense Q, Prenestino Centocelle,-Ardeatino, Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli, Giuliano Dalmata, Europa Eur, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Portuense S, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana, Torre Maura, Torrenova, Torre Gaia, Capannelle, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Fonte Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, Torrino, Tor De'Cenci, Castel Porziano, Castel Fusano, Mezzocamino, Acilia Nord, Acilia Sud, Casal Palocco, Ostia Antica, Tor di Valle, Magliana Vecchia, Ponte Galeria.7
Collegio n. 3: Comprende i comuni della provincia di Roma ad esclusione del comune di Roma.7
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione28
XII Circoscrizione - ABRUZZOnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 7
XIII Circoscrizione - MOLISEnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale2
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 2
XIV Circoscrizione - CAMPANIAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 comprende il comune di Napoli5
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Napoli: Giugliano in Campania, Casoria, Pezzuoli, Afragola, Marano di Napoli, Casalnuovo di Napoli, Acerra, Arzano, Caivano, Quarto, Melito di Napoli, Frattamaggiore, Sant'Antimo, Mugnano di Napoli, Bacoli; Villaricca, Qualiano, Volla, Cardito, Casavatore, Grumo Nevano, Ischia, Frattaminore, Forio, Casandrino, Monted:i Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Napoli ad esclusione del comune di Napoli e dei comuni che compongono il collegio n. 25
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Caserta5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Avellino e Benevento4
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Salerno5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 29
XV Circoscrizione - PUGLIAnumero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Bari6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Brindisi e Taranto5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provinda-di Barletta-Andria-Trani e i comuni della provincia di Foggia5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Lecce4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 20
XVI Circoscrizione - BASILICATA
numero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 7
XVII Circoscrizione - CALABRIA
numero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Cosenza e Crotone5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 10
XVIII Circoscrizione - SICILIA
numero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 2: Comprende i comuni della provincia di Palermo6
Collegio n. 3: Comprende i comuni della provincia di Catania6
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta5
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Agrigento e Trapani4
Collegio n. 1: Comprende i comuni delle province di Messina e di Enna5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 25
XIX Circoscrizione - SARDEGNA
numero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Collegio n. 1: Comprende i comuni delle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias e Medio Campidano Collegio4
3: Comprende i comuni delle province di Sassari e Olbia-Tempio, Oristano Nuoro Ogliastra 4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 8
XX Circoscrizione - VALLE D'AOSTA
numero massimo
dei candidati nelle liste
di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale1
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione 1
2.8
DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle D'Aosta, è ripartito in collegi uninominali in base ai seggi assegnati alla regione. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti gli ambiti territoriali di ciascun collegio uninominale'';

2) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali'';

b) all'arlicolo 2, comma 1, le parole: ''nelle circoscrizioni regionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei collegi uninominali'';
c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso ii seguente:

''Art. 6-bis. – 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni, si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.
3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.'';

d) al titolo II alla rubrica, dopo la parola: ''elettorali'' sono inserite le seguenti: ''circoscrizionali e'';
e) all'articolo 7, comma 1, le parole da: ''nominati'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''nominati dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi'';
f) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: ''delle liste di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi uninominali'';
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 250 e non più di 500 elettori per ogni collegio uninominale. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà'';

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i candidati nei collegi uninominali contrassegnati da un diverso simbolo se collegati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter, con un gruppo di candidati in cui sia presente almeno un partito o gruppo politico contrassegnato dal simbolo del partito o gruppo politico indicati nel primo periodo del presente comma'', al terzo periodo, le parole: ''della lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati'' e, al quarto periodo, le parole: ''delle liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati'';
4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

''4. Nessuno può essere candidato in più di una regione e di un solo collegio uninominale, a pena di nullità dell'elezione.
5. Le candidature nei collegi uninominali e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, con osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.'';

g) all'articolo 10:

1) la parola: ''regionale'', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ''circoscrizionale'';
2) al comma 2, le parole: ''I delegati delle liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''I delegati di cui all'articolo 9, comma 1,'';
3) al comma 5, le parole: ''delle liste di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ogni candidato in un collegio uninominale'';
4) al comma 7, la parola: ''regionali'' è sostituita dalla seguente: ''circoscrizionali'';

h) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, la parola: ''regionale'' è sostituita dalla seguente: ''circoscrizionale'';
2) alcomma 1, lettera a), le parole: ''di lista'' sono soppresse, le parole da: ''alle coalizioni e alle liste non collegate'' fino a: ''delle liste della coalizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''a ogni candidato nel suo collegio uninominale, nonché l'ordine dei contrassegni dei partiti o gruppi politici collegati al candidato'' e le parole: ''di ciascuna lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ciascun partito o gruppo politico collegato al candidato'';
3) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: ''i contrassegni delle liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''i nemi dei candidati nei collegi uninominali e i contrassegni dei partiti o gruppi politici ad essi collegati'';
4) al comma 1, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente:

''2) alla stampa dei manifesti con i nomi dei candidati con i relativi contrassegni per ogni collegio uninominale, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione'';

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le schede, che sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e devono contenere, per ogni collegio uninominale, i nomi dei candidati con accanto i contrassegni dei partiti o gruppi politici ad essi collegati. Sulle schede, accanto al nome del candidato, i contrassegni dei partiti o gruppi politici collegati sono riprodotti in linea orizzontale, uno accanto all'altro su un'unica riga o al massimo due. L'ordine delle candidature nei collegi uninominali è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni sono riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre'';

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4-ter. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 9, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature. È ammesso il collegamento tra candidati aventi diversi contrassegni'';

i) all'articolo 12, comma 1, le parole: ''dei rappresentanti della liste di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei rappresentanti dei singoli candidati nei collegi uninominali'';
l) all'articolo 13, comma 3, le parole: ''delle liste di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidatLnei collegi uninominali'';
m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o dei gruppi collegati al candidato.'';

n) l'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

''Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6-bis, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50,01 per cento dei votanti.
3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al candidato eletto e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

Art. 16-bis. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto; in duplice copia, apposito verbale: una copia è inviata subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. La seconda copia è depositata nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale regionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.'';

o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;
b) determina la cifra elettorale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi dell'articolo 16. La cifra individuale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei voti validi espressi nel collegio.
3. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla regione ai gruppi di candidati collegati, in base alla cifra elettorale raccolta da ciascun gruppo.
4. L'ufficio elettorale regionale divide successivamente il totale delle cifre regionali dei gruppi di candidati per il numero dei seggi attribuiti alla regione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare ai gruppi di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
5. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se il gruppo di candidati che ha ottenuto in assoluto, prescindendo dallo scorporo di cui al comma 1, il 50,01 per cento dei voti validi espressi nell'ambito della regione abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggLassegnatialla regione con arrotondamento all'unità superiore, calcolando sia i seggi assegnati ai candidati del gruppo già proclamati-eletti in sede circoscrizionale, sia quelli che sarebbero attribuiti in sede regionale.
6. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, o nessun gruppo di candidati abbia raggiunto il 50,01 per cento dei voti attribuiti in sede regionale, l'ufficio elettorale regionale procede; quindi, al riparto, tra i gruppi di candidati, dei seggi attribuiti alla regione, secondo quanto stabilito ai commi 3 e 4.
7. Nel caso in cui Ia verifica di cui al comma 5 abbia dato esito negativo e un gruppo di candidati abbia ottenuto il 50,01 per cente di voti, l'ufficio elettorale regionale assegna a detto gruppo di candidati un numero di seggi ulteriore, rispetto a quelli conseguiti in sede di collegi uninominali, necessario per raggiungere il 60 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
8. I restanti seggi sono ripartiti tra gli altri gruppi di candidati. A tale fine, l'ufficio eletterale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali gruppi calcolate in base a quanto stabilito al comma 1 per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte jrazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità diresti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.'';

p) l'articolo 17-bis è abrogato;
q) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato il più anziano di età. L'ufficio elettorale regionale dà poi notizia della proclamazione della segreteria del Senato e alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, affinché, a mezzo dei sindaci, siano informati gli elettori, e rilascia attestazione ai senatori proclamati.'';

r) all'articolo 19:

1) al comma 1, dopo le parole: ''il seggio'' sono inserite le seguenti: ''assegnato ai sensi dell'articolo 17'' e le parole da: ''nell'ambito'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''in sede regionale al candidato primo escluso dello stesso gruppo che ha ottenuto la maggior cifra individuale'';
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella Regione e non sia quindi possibile attribuirgli il seggio vacante si procede alle elezioni di un nuovo candidato nel medesimo collegio rimasto vacante'';

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. In caso di seggio assegnato ai sensi dell'articolo 16 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, si procede ad una elezione suppletiva nel medesimo collegio. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il 50,01 per cento dei voti. Se nessun candidato raccoglie il 50,01 per cento dei voti, è proclamato eletto il candidato dello stesso gruppo di candidati della prima elezione che ha ottenuto la maggior cifra individuale, considerando anche quella raccolta dal candidato nelle elezioni suppletive.'';

s) al titolo VI, alla rubrica, dopo la parola: ''elettorale sono inserite le seguenti: ''circoscrizionale e''».

2.9
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

''2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporziDnale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio pari 46 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'insieme delle regioni, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.
2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima e i collegi uninorninali, in un numero pari al cinquanta per cento del totale dei seggi in palio nel territorio nazionale, con arrotondamento all'unità più prossima''».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), sostituire i capoversi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. In ogni circoscrizione sono eletti i candidati nei collegi uninominali che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispettivo collegio. La quota restante di seggi spettante a ciascuna lista nella circoscrizione è attribuita ai candidati inseriti nella lista medesima, in base all'ordine di presentazione.
1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

alla lettera d), sostituire i capoversi 4, 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi.
4-bis. La presentazione delle candidature nei collegi uninorninali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della tessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi. Per ogni can.didat.o nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circocrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge-21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura dee essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
4-ter. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

alla lettera f), sostituire le parole da: «tracciate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «indicati i nominativi dei candidati nei collegi uninominali.»;
sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale.''»;

sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che abbia ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;
b) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);
d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della regione e la cifra elettorale regionale di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 3).''»;

sostituire le lettere i), l) ed m) con le seguenti:

«i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno,da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;
3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno l'8 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi elìèttuato in sede circoscrizionale;
4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.''»;

«l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 17-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 7), facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle Operazioni di cui al numero 1);
2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad urrnuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numera dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nel collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste perle quali la verifica ha dato esito positivo.

3) L'Ufficio centrale regionale proclama detti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1).
4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.
5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale.''»;

«m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;
b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.
2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 5)''».

2.10
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio alla lista che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. Il premio è determinato in misura proporzionale ai voti conseguiti. I seggi da attribuire in ciascuna regione con ripartizione proporzionale sono determinati come differenza tra 1l numero dei seggi assegnati alla regione e quelli assegnati come premio in quella regione dall'Ufficio centrale nazionale.''».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17 – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
3) individua quindi la lista che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 2), alla quale è attribuito ilpremio di cui all'articolo 1, comma 2;
4) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui alnumero 2), e la lista cui è attribuito il premio ai sensi del numero 3).''»;

b) sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) l'articolo-17-bis è sostituito dai seguenti:

''Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4) procede al riparto provvisorio dei seggi; a tal fine, per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. 2. Comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi assegnati in via provvisoria a ciascuna lista.

Art. 17-ter. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente verifica se lista di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3, abbia ottenuto. complessivamente. almeno 164 seggi nel riparto provvisorio di cui all'articolo 17-bis; qualora tale verifica sia positiva comunica tale esito agli uffici elettorali regionali perché procedano alla assegnazione definitiva dei seggi; nel caso in cui tale verifica sia negativa, se la lista, che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti ha ottenuto più del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi, assegna a tale lista, in aggiunta al numero dei seggi attribuiti dal riparto provvisorio, un numero di seggi pari alla differenza fra tale assegnazione ed i 164 seggi di cui al periodo precedente; qualora invece la lista che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi ha ottenuto un numero di voti pari, o inferiore al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi, assegna a quella lista, un numero di seggi pari al 12 per cento del totale dei seggi del Senato, con una progressione a scalare, sino al 2 per cento, di un punto percentuale di seggi in ragione di ciascun minore punto percentuale di voti dal 40 al 30 per cento, o inferiore; in tali calcoli tutti i valori decimali sono arrotondati all'unità più prossima; procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alla lista di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3 nelle singole regioni in cui quella lista ha presentato proprie candidature; a tal fine divide la popolazione di ciascuna regione indicata all'articolo 1, comma 1, per il numero di seggi assegnati come premio, ottenendo così il quoziente nazionale della assegnazione dei seggi premio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la popolazione di ciascuna regione per il quoziente nazionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare alla lista nella rispettiva regione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle regioni per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano la popolazione la maggiore.
2. Comunica agli uffici elettorali regionali il numero di seggi premio assegnati nella rispettiva circoscrizione alla lista di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 17-quater. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 17-ter, comma 1, dichiara definitivo il riparto provvisorio dei seggi effettuato ai seni dell'articolo 17-bis e procede alla proclamazione degli eletti.
2. Qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia proceduto alla assegnazione dei seggi premio, l'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 17-ter, comma 2, attribuisce a quella lista un numero di seggi pari a quelli ad essa spettanti in base al riparto provvisorio, aumentati del numero di seggi premio assegnati alla regione dall'Ufficio centrale nazionale; procede quindi alla assegnazione dei seggi residuali alle altre liste ammesse; a tal fine ripete le operazioni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, limitatamente alle altre liste ammesse e per un numero di seggi diminuito di quelli complessivamente assegnati alla lista di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3.''».

2.11
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio variabile alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti validi espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.
Nel caso in cui la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'insieme delle regioni abbia ottenuto almeno il quarantadue per cento dei voti validi, il premio variabile può arrivare fino a 37 seggi in ragione del conseguimento del limite massimo di 173 seggi. Nel caso in cui la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'insieme delle regioni abbia ottenuto meno del quarantadue per cento dei voti validi, il premio viene assegnato alla sola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi nella misura fissa di 15 seggi.».

2.12
BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2», con in seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione di liste o la singola lista che abbia conseguito nell'insieme delle regioni almeno il quaranta per cento dei voti validi espressi, per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali a norma degli articoli 16 e 17. A tal fine l'Ufficio centrale verifica che la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi non abbia già conseguito almeno 163 seggi. In caso di verifica negativa, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, sempre che la coalizione o la lista abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi espressi».

2.13
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire il numero: «37» con «50».

2.14
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», al primo periodo, dopo le parole: «pari a 37 seggi» aggiungere le seguenti: «, ma in ogni caso non superiore al 55 per cento dei seggi complessivi,».

2.15
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire le parole: «lista o coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3),» con le seguenti: «lista o coalizione di liste cui sia stato attribuito nell'insieme delle regioni il maggior numero di seggi in ragione proporzionale, secondo il procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4).».

Conseguentemente, alla lettera i), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) individua quindi la lista o la coalizione di liste cui è stato attribuito nell'insieme delle regioni il maggior numero di seggi in ragione proporzionale, secondo il procedimento di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 1), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione di liste, ripartisce il premio fra le liste secondo il medesimo procedimento;».

2.16
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire le parole: «il maggior numero di voti» con le seguenti: «almeno il 45 per cento dei voti validi».

2.17
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 42,5 per cento dei voti validi».

2.18
NESPOLI, SAIA, PASTORE, SARO, SALTAMARTINI, PALMA, SARRO

Al comma 1, lettera a) capoverso «2», comma 1, dopo le parole: «maggior numero di voti,» aggiungere: «e comunque non meno del 42 per cento di questi,».

2.19
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire le parole: «nelle singole circoscrizioni regionali» con le seguenti: «nei singoli collegi uninominali».

2.20
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera a), capoverso «2» e ovunque ricorra, sostituire la parola: «circoscrizionale» con la seguente: «collegiale» e la parola: «circoscrizione» con le seguenti: «collegio uninominale» e la parola: «circoscrizioni» con le seguenti: «collegi uninominali».

2.21
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Per la regione Molise, che a norma dell'articolo 57 della Costituzione ha diritto a due senatori, entrambi i seggi sono assegnati in ragione proporzionale. Per le a1tre regioni a cui, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, viene riservata una quota pari a 7 seggi, 6 di questi sono assegnati in ragione proporzionale e 1 è da attribuire come premio».

2.22
NESPOLI, SAIA, PASTORE, SARO, SARRO, PALMA, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis aggiungere le seguenti parole: «, individuando sub-circoscrizioni elettorali dove sono inclusi non più di 10 candidati.».

2.23
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia sono suddivise nelle circoscrizioni subregionali di cui alla Tabella 1.»


Tabella 1

(Art. 1, comma 4-bis,

Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica)

CircoscrizioneProvince
Piemonte 1Torino
Piemonte 2Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola
Lombardia 1Milano, Monza e della Brianza
Lombardia 2Varese, Como, Sondrio, Lecco
Lombardia 3Brescia, Bergamo
Lombardia 4Pavia, Cremona, Mantova, Lodi
Veneto 1Verona, Vicenza, Padova, Rovigo
Veneto 2Venezia, Treviso, Belluno
Emilia Romagna 1Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
Emilia Romagna 2Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia
Toscana 1Firenze, Pistoia, Prato
Toscana 2Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara
Toscana 3Siena, Arezzo, Grosseto
Lazio 1Roma
Lazio 2Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone
Campania 1Napoli
Campania 2Caserta, Benevento, Avellino, Salerno
Puglia 1Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani
Puglia 2Lecce, Brindisi, Taranto
Sicilia 1Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta
Sicilia 2Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna
2.24
DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''La regione Trentino-Alto Adige prevede l'elezione di sette senatori secondo le modalità valide nelle altre regioni''».

2.25
PISTORIO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-bis. Per ciascuna lista circoscrizionale, sono eletti candidati in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori.
1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.''»;

conseguentemente:

La lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

''4. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione.
4-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.
4-ter. Pena la nullità dell'elezione, nessuno può essere candidato in più di una lista con diverso contrassegno, né in più di una circoscrizione, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica''.

Alla lettera g) il numero 2 è sostituito dal seguente:

''2. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso uno o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.'';

la lettera h è sostituita dalla seguente:

«h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;
b) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze; a parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.''»;

la lettera I) è sostituita dalla seguente:

«I) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria nel quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;
2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto i candidati che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
3) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero 1) del presente comma»;

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti''».

2.26
NESPOLI, SARRO, SAIA, PASTORE, SARO, PALMA, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: «Per ciascuna lista circoscrizionale, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti come capilista».

Conseguentemente, alla lettera d) sopprimere il numero 4).

2.27
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, BASTICO, RANUCCI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), comma 1-bis sostituire le parole: «ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori» con le seguenti: «ai risultati ottenuti nei collegi uninominali»;
b) alla lettera b), sostituire il comma 1-ter con il seguente:

«1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

c) alla lettera d) sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a cinque. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi.
4-bis. 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
4-ter. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

d) alla lettera 1), numero 2, comma 3, le parole: da «sono tracciate» sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati i nominativi dei candidati nei collegi uninominali»;
e) alla lettera g) capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: «il contrassegno della lista» sino a fine periodo con le seguenti: «il nominativo del candidato nel collegio uninominale»;
f) alla lettera g) capoverso «Art. 14» sopprimere il comma 2»;
g) alla lettera h) sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che abbia ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;
b) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);
d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della regione e la cifra elettorale regionale di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 3)»;
h) alla lettera l) sostituire il capoverso «Art. 17-bis.» con il seguente:

«Art. 17-bis. 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 7), facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla Circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);
2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.

3) L'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, tenendo conto dell'assegnazione del premio di maggioranza di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4) detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1).
4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica all'Ufficio centrale nazionale il risultato della prima attribuzione provvisoria dei seggi».

2.28
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «fino a due voti» con le seguenti: «esclusivamente un voto;

sopprimere l'ultimo periodo».

2.29
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «fino a due voti» con le seguenti: «esclusivamente un voto».

2.30
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: «due voti di preferenza» con le seguenti: «tre voti di preferenza»;
2) al terzo periodo, sostituire la parola: «seconda» con le seguenti: «seconda e terza».

2.31
CARLINO

AI comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore», con le seguenti: «alla metà».

2.32
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: «, e nell'ambito» fino alla fine del periodo.

2.33
NESPOLI, SAIA, PASTORE, SARO, SALTAMARTINI, SARRO, PALMA

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

«4-ter. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale. È ammessa la possibilità che un solo candidato per la medesima lista possa essere presente anche in tutte le circoscrizioni.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-quater.».

2.34
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso 4-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno,»;
b) sopprimere il capoverso 4-quinquies.

2.35
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, lettera d), al capoverso 4-ter, sostituire le parole: «in più di tre di ciascun secondo elenco», con le seguenti: «in più di uno di ciascun secondo elenco».

2.36
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-sexies. Ogni lista ha la possibilità di designare, all'atto della presentazione, un proprio candidato leader al quale è data la facoltà di essere candidato in tutte le circoscrizioni nella lista delle preferenze».

2.37
VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-quinquies aggiungere il seguente:

«4-sexies. Il candidato eletto che decide di aderire ad altro partito potrà terminare il proprio mandato solo nel gruppo misto».

2.38
BOLDRINI, CAMBER, ALICATA, FANTETTI, GIOVANARDI, MILONE, DEL PENNINO

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

''Art. 9-bis. – Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa o rappresentative nelle due Camere con almeno un componente per ogni Camera, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rappresentatività è atte stata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero legali rappresentanti dei medesimi''».

2.39
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire le parole: «due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza» con le seguenti: «utilizzabile per l'espressione del voto di preferenza».

2.40
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SALTAMARTINI, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 14», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sostituire le parole: ''o dei candidati prescelti compresi'' con le seguenti: ''compreso'' e le parole ''sulle apposite righe'' con le altre: ''sull'apposita riga'';
b) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: ''il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita sulla apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto.'' e il penultimo periodo con il seguente: ''Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene''».

2.41
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 14», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo» con le seguenti: «il voto è nullo».

2.42
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le lettere h), i) e l), con le seguenti:

«h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione rispettivamente dalla lista;
b) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze; a parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzodì estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione'';

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
3) individua quindi la lista che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 2), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
4) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 2), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 3).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione'';

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2''».

2.43
PISTORIO, SANNA

Al comma 1, lettera h), capoverso ''Art. 16», lettera b), sostituire la parola: ''anziano» con la seguente: ''giovane».

2.44
CALDEROLI, DIVINA, SANNA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art 16», lettera b), sostituire la parola: «anziano» con la seguente: «giovane».

2.45
ZANDA, SANNA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «alla determinazione della cifra elettorale nazionale concorrono anche le cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1;».

2.46
CALDEROLI, DIVINA, SANNA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art 17», sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

3) individua la lista che abbia conseguito nella circoscrizione almeno il 6 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale.
4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste che abbiano raggiunto la soglia di cui al punto 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2.

2.47
PISTORIO

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1 numero 3), sostituire la parole: «che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi» con le seguenti: «che abbiano conseguito, in almeno una circoscrizione, almeno l'8 per cento dei voti validi».

2.48
DIGILIO

Al comma 1), lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «un quinto della popolazione» con le seguenti: «un sesto della popolazione» e sostituire: «7)» con: «6)».

2.49
VINCENZO DE LUCA

Al comma 1), lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 3), sostituire il numero «5)» con «7)», il numero «7» con «8)» ed il numero «4)» con «7)».

2.50
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

2.51
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 3), sopprimere le parole: «o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione».

2.52
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 3), sopprimere le parole: «o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione».

2.53
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 3), dopo le parole: «4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione» inserire le seguenti: «che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi».

2.54
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti:«15 per cento».

2.55
D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito la maggior cifra elettorale nazionale di cui al numero 2). A questa lista o coalizione è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2».

2.56
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 4), sostituire le parole: «maggior numero di voti» con le seguenti: «almeno il 45 per cento dei voti validi».

2.57
RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 4), sostituire le parole: «maggior numero di voti» con le seguenti: «almeno il 45 per cento dei voti validi».

2.58
VIZZINI

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «se l'attribuzione del premio determina l'assegnazione di un numero complessivo di seggi superiore a 170, riduce il premio in misura corrispondente all'assegnazione di 165 seggi complessivi e ripartisce la quota del premio non assegnata alle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 3), secondo il procedimento di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 1);».

2.59
RUTELLI, DIGILIO

All'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia di sbarramento prevista dall'articolo 2, comma 1, i 37 seggi previsti dal comma 2 sono distribuiti con metodo proporzionale puro tra tutte le liste presenti alle elezioni. I seggi sono assegnati secondo il seguente procedimento: viene stabilito il quoziente dividendo i voti validi ottenuti su tutto il territorio nazionale per 37 e si procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per 37, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti. In caso di parità tra le singole liste si procede a sorteggio. Si procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste secondo il procedimento previsto all'articolo 17-bis».

2.60
NESPOLI, SAIA, SARRO, PASTORE, SARO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi, comunque superiore al 42 per cento, alla quale è attribuito il premio di cui al n. 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sino all'assegnazione massima di 167 seggi; nel caso si tratta di una coalizione, ripartisce i seggi del premio tra le liste che la costituisco».

2.61
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 17», comma 1, numero 5), sostituire le parole: «centrali circoscrizionali» con le seguenti: «elettorali regionali».

2.62
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, BASTICO, RANUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;».

2.63
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3 ,4, ... sino a concorrenza dei seggi da attribuire nella regione. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;».

2.64
MALAN, RELATORE

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: «numero 4)» con le seguenti: «numero 5)».

2.65
BELISARIO, PARDI

AI comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale».

2.67
CABRAS

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», comma 1, numero 3), sostituire le parole: «proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma» con le seguenti: «il candidato con la cifra elettorale individuale più elevata compreso nel primo elenco di candidati di cui al medesimo comma 4».

2.71
PISTORIO

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», comma 1, numero 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il candidato del primo elenco di candidati di cui al medesimo comma 4 che abbia conseguito il maggior numero di preferenze».

2.66
SARO

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia un seggio è assegnato alla lista espressiva della minoranza linguistica slovena, a condizione che tale lista abbia raggiunto almeno l'1 per cento dei voti validi espressi. Nell'ambito di tale lista viene eletto il candidato con la migliore cifra elettorale individuale.

2.68
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate nella circoscrizione regionale del Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi ivi espressi viene assegnato uno dei seggi nella circoscrizione regionale, detraendolo prima della distribuzione regionale dei seggi».

2.69
SARO

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.Alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute, presentate nella circoscrizione regionale del Friuli-Venezia Giulia, che si siano collegate prima delle elezioni a liste o gruppi di liste cui dopo le operazioni elettorali è stato assegnato almeno un seggio nella circoscrizione regionale, e che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, viene assegnato uno dei seggi.
Nell'ambito di tali liste viene eletto il candidato con la migliore cifra elettorale individuale».

2.70
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, D'ALIA

AI comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate nella circoscrizione regionale del Friuli-Venezia Giulia, che si siano collegate prima delle elezioni a liste o coalizione di liste a cui, dopo le operazioni elettorali, è stato assegnato almeno un seggio nella medesima circoscrizione, e che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi ivi espressi, viene assegnato uno dei seggi nella circoscrizione regionale conseguito dalla lista o coalizione di liste collegata che sarebbe spettato all'ultimo candidato della stessa».

2.72
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, SCARABOSIO, SALTAMARTINI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) dopo l'articolo 17-quater, inserire il seguente:

«Art. 17-quinquies. – 1. L'ufficio elettorale regionale, completata l'assegnazione dei seggi alle liste, procede alla proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»:

''a) i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), nel numero pari alle seguenti quote:

4. quattro quinti dei seggi spettanti alla lista qualora questa abbia conseguito un numero di seggi non superiore al 10 per cento dei seggi assegnati alla regione;
5. tre quarti dei seggi spettanti alla lista qualora questa abbia conseguito un numero di seggi compreso fra il 10 ed il 20 per cento dei seggi assegnati alla regione;
6. due terzi dei seggi spettanti alla lista qualora questa abbia conseguito un numero di seggi superiore al 20 per cento dei seggi assegnati alla regione;

Nella determinazione delle quote di cui ai numeri 1, 2 e 3 tutti i valori decimali sono arrotondati all'unità intera più prossima;

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).
3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi della assegnazione definitiva di cui all'articolo 17-bis, comma 1, ovvero all'articolo 17-quater, comma 2».

2.73
DE ECCHER

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«m-bis) all'articolo 20, al comma 1:

1) le parole: ''e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige'' sono soppresse;
2) la lettera b) è soppressa;

m-ter) l'articolo 21-bis è abrogato;
m-quater) all'articolo 21-ter:

1) al comma 1, le parole ''o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige'' sono soppresse;
2) il comma 7 è abrogato».

2.0.1
PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i sindaci, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco.».

2.0.2
SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero di ciascuna regione, per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;
c) i collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;
e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione ovvero della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione ovvero della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi uninominali compresi nella circoscrizione ovvero nella regione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera d) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale ovvero dalla media regionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione ovvero regione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 50 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, entro venti giorni dalla ricezione del medesimo. Laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione, da sottoporre all'esame delle Assemblee. In caso di mancata approvazione della relazione a maggioranza assoluta da parte di almeno una Camera, il Governo è tenuto a conformarsi al parere della commissione di esperti. Negli altri casi, qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, è tenuto ad inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con nonne di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari».

Art. 3

3.1
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

3.2
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). – 1. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''delle liste'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''delle candidature''.
2. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''della lista dei candidati'' sono soppresse.
3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''Le liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le candidature nei collegi'';
b) al secondo comma, le parole: ''Insieme con le liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per le candidature nei collegi'' e le parole: ''della lista dei candidati'' sono sostuite dalle seguenti ''delle candidature nei collegi'';
c) al terzo comma, le parole: ''l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.'';
d) al quinto comma, le parole: ''di lista'' sono soppresse;
e) al sesto comma, le parole: ''di una lista di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''di una candidatura di collegio'';
f) al settimo comma, le parole: ''della lista di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''della candidatura nei collegi'' e le parole: ''la lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''la candidatura nei collegi.'';
g) l'ottavo comma è abrogato.

4. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''della lista dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle candidature nei collegi'' e le parole: ''a ciascuna lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''a ciascuna candidatura nei collegi''.
5. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: ''delle liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle candidature nei collegi'';
b) al primo comma, numeri l) e 2); le parole; ''le liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''le candidature nei collegi''
c) al primo comma, numero 3), le parole: ''le liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''le candidature nei collegi'' e le parole: ''riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e'' sono soppresse;
d) al primo comma, numero 4), le parole: ''cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali'' sono sostituite dalle seguenti: ''dichiara non valide le candidature nei collegi, per le quali'';
e) al primo comma, numero 5), le parole: ''cancella dalle liste i nomi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dichiara non valide le candidature nei collegi'';
f) al primo comma, il numero 6) è abrogato;
g) al primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto, in fine, il seguente:

''6-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi di candidati già presentatisi in altro collegio.'';

h) al secondo comma, le parole: ''di ciascuna lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ciascun candidato nei collegi'';
i) al terzo comma, le parole: ''delle liste contestate o modificate'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati contestati''.

6. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi'' e al secondo comma le parole: ''di liste o'' sono soppresse.
7. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2 è premesso il seguente:

''02) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio'';

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

''2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 02), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, salvo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3'';

c) al numero 3), le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi'';
d) al numero 4), le parole: ''le liste ammesse'' sono sostituite dalle seguenti: ''i nominativi dei candidati nei collegi'';
e) ai numero 5), le parole: ''delle liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei nominativi dei candidati nei singoli collegi'' e le parole: ''alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio''.

8. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole. ''i delegati di cui'' sono inserite le seguenti: ''all'articolo 17-bis'' e le parole: ''della lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''del candidato nel collegio'';
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi'' e le parole: ''delle liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle condidature nei collegi''; al secondo periodo, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi'' e le parole: ''delle liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle candidature nei collegi''.

9. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''di ogni lista di candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ogni candidato nel collegio''.
10. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: ''le liste dei candidati della circoscrizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''i nominativi dei candidati nel collegio'';
b) al numero 6), le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nel collegio''.

11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ''nelle tabelle A-bis e A-ter allegate'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella tabella B allegata'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Le schede per l'elezione dei deputati nei collegi riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del candidato.'';

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate''.

12. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi''.
13. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''delle liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi'' ed al secondo comma le parole: ''di liste'' sono soppresse.
14. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi'';
b) al settimo comma, le parole: ''le liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''i candidati nei collegi''.

15. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''delle liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi'' e le parole: ''della circoscrizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''del collegio''.
16. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati''.
17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matia, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiudere inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventivamente istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere''.

18. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

''Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta un voto individuale''.

19. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni al numero 2), terzo periodo, le parole: ''delle liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi''.
20. All'articolo 71 del decreto- del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: ''dei voti di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei voti per i candidati nel collegio'';
b) al secondo comma, le parole: ''per le singole liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i singoli candidati nei collegi''.

21. All'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nel collegio''.
22. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''della circoscrizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''del collegio'', e le parole ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nel collegio''.
23. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''delle liste presenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nel collegio'';
b) al secondo comma, le parole: ''alle liste'' sono sostituite dalie seguenti: ''ai candidati''.

24. All'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: ''delle liste presenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nel collegio''.
25. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ''della circoscrizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''del collegio'';
b) al quinto e al sesto comma, le parole: ''delle liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi''.

26. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''di lista presenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi''.
27. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''delle liste dei candidati'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi''.
28. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: ''di lista'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei candidati nei collegi''».

3.3
PALMIZIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Delega al Governo per la determinazione dei collegi). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato- dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della citata Commissione il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni- dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo- contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri-di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con apposita legge, nel caso-di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

3.4
CASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 3. - 1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''Il Ministero dell'interno, non oltre ventisei giorni prima della data stabilita per levotazioni in Italia, invia agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6'';

b) i commi 2 e 3 sono soppressi;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'Interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento''».

3.5
GIAI, D'ALIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.6
FANTETTI, GIORDANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «per l'elezione delle Camere» inserire le seguenti: «della diciottesima legislatura repubblicana».

3.7
FANTETTI, GIORDANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: «votano in Italia» con le seguenti: «possono esercitare il diritto di voto in Italia».

3.8
MICHELONI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, ciascuna di esse composta da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente''».

3.9
MICHELONI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza''».

3.10
FANTETTI, GIORDANO

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

«0b) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5''».

3.11
FANTETTI, GIORDANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «6», sopprimere le seguenti parole: «, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno,».

3.12
MICHELONI, RANDAZZO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e alla fotocopia,».

3.13
MICHELONI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

''Art. 12-bis. – 1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, ai quali compete il controllo di ciascuna delle operazioni previste dagli articoli Il e 12.
2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione.
3. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione delle buste di cui all'articolo 12, comma 6, di controllo e di custodia di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale perla circoscrizione Estero competente per la ripartizione.
4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro le 48 ore succesve alla denuncia dei fatti''».

3.14
GIAI, D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.
(Istituzione, composizione e funzioni dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero)

1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria è istituito presso ciascuna circoscrizione consolare presente in ogni Stato estero un comitato di controllo dello svolgimento delle elezioni, di seguito denominato ''comitato di controllo''.

2. Fanno parte di diritto dei comitati dì controllo:

a) il console;
b) il presidente del Comitato degli italiani all'estero (Comites) locale;
c) i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) rappresentanti del territorio, ove presenti.

3. I comitati di controllo sono integrati, qualora il delegato della lista presente alla competizione elettorale lo ritenga necessario, dai rappresentanti di lista scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali consolari. I delegati di lista sono autorizzati a designare direttamente, o tramite persone da essi autorizzate mediante atto pubblico, i rappresentanti della lista medesima nella circoscrizione Estero.
4. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

5. Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, i membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmeRt:e o collegialmente, a:

a) assistere a tutte le operazioni svolte nel consolato; o svolte dal consolato relative al voto, comprese le operazioni preliminari all'assegnazione del contratto di appalto per la stampa delle schede elettorali, nonché per la preparazione e la spedizione dei plichi elettorali;
b) chiedere di verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato, senza prendere annotazioni private sui nominativi di coloro che, per tale motivo, non partecipano alle consultazioni elettorali e referendarie;
c) mettere a verbale eventuali osservazioni;
d) comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle operazioni di cui al presente comma».

3.15
MICHELONI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dalla XVIII legislatura».

3.16
MICHELONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Hanno diritto ad accedere ai rimborsi elettorali soltanto le liste che hanno conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nell'ambito della Circoscrizione Estero,».

3.17
CECCANTI, MORANDO, TONINI, VITALI, NEGRI, ADAMO, CHITI, GIARETTA, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, BASTICO, RANUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) sono applicate a partire dalle seconde elezioni per le Camere successive all'entrata in vigore della presente legge e per referendum che siano indetti dopo l'1 gennaio 2014».

3.0.9
D'ALIA, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incompatibilità dei parlamentari a cariche elettive o di governo in altri enti territoriali)

1. Al di fuori dei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, negli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato, elencati al comma 2, i membri del Parlamento italiano non possono ricoprire la carica di componente di assemblee legislative o elettive, né qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo, né la carica di componente di nomina politica nei predetti organi di governo.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica:

a) agli Stati esteri, incluse le cariche nelle rispettive assemblee legislative, sia nazionali che regionali;
b) all'Unione europea, inclusa la carica di componente del Parlamento europeo;
c) alle cariche in regioni, province, città metropolitane;
d) alle cariche in comuni aventi, secondo l'ultimo censimento che ha avuto luogo prima della data di indizione delle elezioni, popolazione superiore a 20.000 abitanti.

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di provincia i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1-ter. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1-bis non hanno effetto se l'interessato cessa dal mandato parlamentare per dimissioni non oltre novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature, ovvero 15 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali in caso di fine anticipata della durata dell'organo elettivo.''.

4. All'articolo 71, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Il candidato sindaco, se il comune è di proporzione superiore ai 20.000 abitanti, presenta altresì una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incandidabilità o di decadenza. L'ufficio elettorale competente ricusa la candidatura depositata in violazione del primo periodo.''.

5. All'articolo 72, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Il candidato sindaco altresì presenta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incandidabilità o di decadenza di cui al presente testo unico. L'ufficio elettorale competente ricusa la candidatura depositata in violazione del primo periodo; nel caso di cui all'articolo 62, l'ufficio trasmette al prefetto la decisione di ammissione della candidatura, per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 70, comma 2.''.

6. All'articolo 74, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Il candidato presidente di provincia presenta altresì una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incandidabilità o di decadenza di cui al presente testo unico. L'ufficio elettorale competente ricusa la candidatura depositata in violazione del primo periodo; nel caso di cui all'articolo 62, l'ufficio trasmette al prefetto la decisione di ammissione della candidatura, per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 70, comma 2.''.

7. Ai fini del presente articolo si intende per:

''a) ente di diritto pubblico uno dei seguenti soggetti:

1) Stato, regioni, province, comuni, altri enti pubblici territoriali, loro organi od articolazioni ovvero amministrazioni ad ordinamento autonomo;
2) organismi di diritto pubblico come definiti dall'articolo, 1 paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza comunitaria, ivi comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
3) imprese o aziende pubbliche'';

''b) ente di diritto privato uno dei seguenti soggetti:

1) società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale;
2) imprese o società sottoposte alla vigilanza dello Stato, che abbiano come finalità la promozione delle attività produttive e delle politiche del lavoro e dell'occupazione, anche a sostegno delle regioni e degli enti locali;
3) imprese o società che gestiscano servizi di qualunque genere per conto di una delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende pubbliche e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
4) imprese o società che gestiscano servizi di pubblico interesse per conto delle istituzioni universitarie, degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, degli Istituti autonomi case popolari, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro associazioni, ovvero di un ente di diritto pubblico tra quelli di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a);
5) imprese o società che partecipino agli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
6) imprese o società che gestiscano servizi di pubblico interesse per conto di una o più regioni, delle comunità montane, dei loro consorzi o associazioni, ovvero alle quali sia affidata la gestione, anche mediante società controllate, di servizi pubblici locali in territori appartenenti a più regioni;
7) imprese o società attraverso le quali la provincia o il comune esercitino una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
8) enti privati o altre formazioni sociali, anche di natura associativa o privi di personalità giuridica, ai quali lo Stato contribuisca finanziariamente in via ordinaria, direttamente o indirettamente''.

8. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato, cariche o uffici di qualsiasi specie negli enti di diritto pubblico o in enti di diritto privato di cui al comma 7.
9. l membri del Parlamento italiano non possono ricoprire una delle seguenti cariche-o esercitare una delle seguenti funzioni in uno degli enti di diritto pubblico di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 7 ed in uno degli enti di diritto privato di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7:

a) componente dell'organo esecutivo dell'ente;
b) nelle-società di capitali, componente del consiglio di amministrazione, componente del comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, componente del consiglio di gestione di cui all'articolo 2409-novies del codice civile, ovvero componente del consiglio di sorveglianza di cui all'articolo 2409-duodecies del codice civile;
c) sindaco o revisore;
d) direttore generale o centrale, institoreo altrimenti dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento;
e) consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente.

10. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire una delle seguenti cariche o esercitare una delle seguenti funzioni in uno degli enti di diritto privato di cui alla lettera b) del comma 7:

a) amministratore delegato. È fatta salva l'applicabilità dell'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto;
b) nelle società di capitali, presidente del consiglio di amministrazione, presidente del comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, presidente del consiglio di gestione di cui all'articolo 2409-novies del codice civile, ovvero presidente del consiglio di sorveglianza di cui all'articolo 2409-duodecies del codice civile.

11. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ai membri del Parlamento italiano che rivestano le cariche o esercitino le funzioni ivi previste in:

a) istituti bancari o società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede;
b) fondazioni costituite ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, fino a quando tali fondazioni, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, rimangano titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrano al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

12. Sono escluse dal divieto di cui ai commi da 8 a 11 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
13. Sono escluse dal divieto di cui ai commi da 8 a 11 le cariche derivanti da nomine compiute dal Governo,in base a norma di legge; su designazione delle organizzazioni di categoria.
14. L'imprenditore la cui impresa individuale soddisfa i requisiti di cui alla lettera b) del comma 7 provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, entro un mese dalla proclamazione della propria elezione a deputato o senatore.
15.Per i parlamentari che, al momento della proclamazione della propria elezione, versano nel divieto di cui al comma 9, lettera d):

a) in ragione del loro rapporto di pubblico impiego, non si dà luogo a declaratoria di incompatibilità laddove siano stati collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le relative norme;
b) in ragione del loro rapporto privato di lavoro dipendente, non si dà luogo a declaratoria di incompatibilità laddove abbiano avanzato richiesta di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

16. I membri del Parlamento italiano non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.
17. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore.
18. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità parlamentari previste dai commi dall'1 al 17 sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore.
19. Le cause di ineleggibilità del parlamentare, sorte posteriormente alla elezione, determinano nei riguardi del mandato parlamentare:

a) la incompatibilità, nei casi in cui la posizione sopravvenuta può essere rimossa dalla volontà dell'eletto mediante opzione;
b) la decadenza, nei casi in cui la posizione sopravvenuta non può ssere rimossa dalla volontà dell'eletto.

20. L'opzione per eliminare la incompatibilità è esercitata nei termine di un mese dalla comunicazione all'interessato da parte degli organi competenti aì sensi del comma 18. Decorso tale termine, si fa luogo alla decadenza.
21. Quando si versi in caso di incompatibilità prevista direttamente dalla Costituzione o da trattato internazionate ii cui ordine di esecuzione sia recato per legge o da atto normativo comunitario, il termine di cui al comma 20 può essere compresso, da parte dell'organo competente ai sensi del comma 18, fino a due giorni dalla comunicazione all'interessato.
22. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli accertamenti e alle istruttorie sulle incompatibilità parlamentari previste dalle altre leggi vigenti in ogni caso:

a) resta vietato il cumulo delle competenze parlamentari con ogni altro emolumento derivante dalla carica od ufficio rivestito precedentemente all'assunzione del mandato parlamentare, ovvero dalla diversa data di assunzione della carica od ufficio se sopraggiunta;
b) fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento economico per la carica od ufficio dichiarato incompatibile dalla competente Giunta;
c) nulla è pregiudicato in ordine alla competenza del giudice ordinario'sull'altra carica, ufficio o ft:mzione rivestita dal parlamentare, il cui diritto di opzione è esercitato a seguito della proposizione dell'azione popolare ai sensi delle vigenti norme di legge.

23. La legge 13 febbraio 1953, n. 60 è abrogata. Restano ferme tutte le altre incompatibilità contenute nelle leggi vigenti, oltre alle incompatibilità previste dalla Costituzione.
24. L'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148 è abrogato.
25. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le incompatibilità di cui ai commi da!l'1 al 17 si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successivemodificazioni».

3.0.1
CARUSO, PASTORE, ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Presentazione delle liste alle elezioni e dichiarazioni dei candidati)

1. Insieme con le liste dei candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica deve essere presentata la dichiarazione di ciascun candidato, da rendere ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, atte stante se nei confronti del medesimo, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia pendente un procedimento penale in relazione al quale sia pervenuta l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 369 del codice di procedura penale, sia stato notificato l'avviso previsto dall'articolo 419, comma 1, del codice di procedura penale, sia stato comunque disposto il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non-revocata né annullata, ovvero se egli si trovi in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero se sia stato condannato con sentenza anche non definitiva, ovvero ancora se sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, allorquando tali condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) delitti di estorsione ai sensi dell'articolo 629 del codice penale e di usura ai sensi dell'articolo 644 del codice penale;
3) delitti di riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita ai sensi degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
4) delitto di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5) delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
6) delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero commessi nei confronti dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea;

b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) si trovi in condizione di incandidabilità ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ovvero sia stato sospeso, dichiarato decaduto o rimosso ai sensi degli articoli 59 e 142 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, fermi restando gli ulteriori effetti previsti dalle predette disposizioni nelle ipotesi dalle medesime considerate;
e) si trovi in condizione di incandidabilità ai sensi del comma 11 dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fermi restando gli ulteriori effetti previsti da tale disposizione nelle ipotesi dalla medesima considerate.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 attesta altresì se il coniuge del candidato, i suoi parenti entro il secondo grado o gli affini entro il primo grado siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a), ovvero se gli stessi si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di misure cautelari personali o di pene detentive.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione di misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 3-ter. - (Ineleggibilità e decadenza). – 1. La mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 3-bis, ovvero l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dallo stesso previsti, ovvero ancora la non veridicità della dichiarazione resa costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis tale disposizione si applica soltanto nel caso in cui la non veridicità della dichiarazione derivi da una consapevole omissione da parte dell'interessato.
2. Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3-quater. - (Giudizi relativi a cause di ineleggibilità al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati). – 1. Il Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, i giudizi relativi alla causa di ineleggibilità di cui al comma 1 dell'articolo 3-ter».

3.0.6
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità Istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) attività organizzate perii traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

3.0.2
PARDI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità
alla carica di deputato o di senatore)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al capo II del titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

''Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla'';

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Candidabilità ed eleggibilità''.

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto-del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

3.0.3
BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità
alla carica di deputato o di senatore)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al capo II del titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

''Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva per un delitto non colposo.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla'';

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Candidabilità ed eleggibilità''.

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, infine, il «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1952, n. 361».

3.0.4
BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici)

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Un'apposita sezione istituita presso la Corte dei conti provvede alla redazione del modello di bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali delle associazioni di cui al comma 1.
3. I bilanci e i rendiconti da sottoporre al controllo della sezione di controllo di cui al comma 2 devono essere certificati da organismi esterni riconosciuti.
4. Il rimborso delle spese elettorali e ogni forma di accesso alle risorse pubbliche, ivi comprese quelle a favore dell'editoria di partito, è attribuito esclusivamente all'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui al comma 2 alle associazioni di cui al comma 1.
5. Agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti».

3.0.5
BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità
alla carica di deputato o di senatore)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al capo II del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Candidabilità ed eleggibilità»;
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

''Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla''.

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''».

3.0.10
ADAMO, INCOSTANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: ''di euro 52.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 26.000'' e le parole: ''della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01'' sono sostituite dalle seguenti: ''della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: ''di euro 1,00'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 0,20''».

3.0.11
INCOSTANTE, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure per favorire la parità di genere nell'accesso ai mezzi di comunicazione)

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 51 della Costituzione'';
b) all'articolo 4, comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''d-bis) per ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria, gli spazi sono ripartiti in misura uguale tra i generi''».

3.0.7
D'ALIA, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sanzioni per il superamento dei limiti delle spese elettorali)

1. Se viene accertato che il candidato alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e risultato eletto abbia superato i limiti delle spese elettorali stabiliti dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 15 della medesima legge sono aumentate fino ad un massimo di 1.000.000 euro, anche a rivalersi direttamente sulle indennità del parlamentare».

3.0.8
D'ALIA, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993, è sostituito dal seguente:

''1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dal prodotto di euro 0,10 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta''».

Art. 4

4.1
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

4.2
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 4. - (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto medesimo, deve inviare al Parlamento una relazione contenente una adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993 le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché norme per la semplificazione e l'abbreviazione del procedimento elettorale.
6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 secondo le modalità ivi previste. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione, formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede, altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».