GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
297ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
La seduta inizia alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore LUMIA (
PD
), ricordando che oggi ricorre la giornata contro l'omofobia, osserva che è più che mai opportuno che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, che è stato sospeso il 29 aprile 2014, pur essendo ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione.
Il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
) osserva, per altro verso, che la Commissione deve occuparsi anche di provvedimenti relativi alle materia civilistiche; tra questi ricorda i disegni di legge n. 409 e connessi sull'affidamento condiviso dei minori, in riferimento ai quali sollecita la ripresa dell'esame.
Il senatore LO GIUDICE (
PD
) si associa alla richiesta del senatore Lumia per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, che - ricorda - è stato accantonato per motivi politici; tuttavia essendo trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo per la riflessione e la valutazione che allora si richiedeva, la Commissione può ben riprendere la discussione sui provvedimenti in questione per giungere finalmente all'approvazione, anche in Italia, di un testo legislativo che contenga norme esplicite di contrasto all'omofobia e alla transfobia.
SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 59 DEL 2016
La senatrice MUSSINI chiede che si voti sulla questione di competenza relativa al disegno di legge in titolo, in quanto tale questione è già stata sollevata nell'ultima seduta della Commissione ed è opportuno che non si perda più tempo prima che la Commissione finanze proceda speditamente alla conclusione della discussione e all'esame degli emendamenti. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, nonostante esso contenga molte norme in materia civilistica sulle procedure di esecuzione forzata, che rientrano propriamente nella competenza della Commissione giustizia. Pertanto ritiene che non si debba procedere all'esame del disegno di legge in questione in sede consultiva bensì votare la questione di competenza chiedendo che il Presidente del Senato riassegni il provvedimento stesso alle Commissioni 2
a
e 6
a
riunite.
Il senatore CAPPELLETTI (
M5S
) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.
Anche la senatrice STEFANI (
LN-Aut
) ribadisce che il disegno di legge in questione contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione, modificando molte norme relative al processo civile per il quale - ricorda - è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, deve essere esaminato a breve da questa Commissione (Atto Senato n. 2284). Da questo punto di vista le modifiche apportate dal decreto-legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono altresì evidenti problemi di coordinamento normativo. Chiede pertanto che la Commissione si esprima con una votazione sulla questione di competenza alla Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 2362 possa essere riassegnato alle Commissioni 2
a
e 6
a
riunite per l'esame in sede referente.
Il senatore LUMIA (
PD
) chiede alcune delucidazioni in ordine alla procedura per sollevare la questione di competenza al Presidente del Senato.
Il presidente D'ASCOLA precisa che le norme relative ai conflitti di competenza sono contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.
Il senatore CUCCA (
PD
) osserva che, pur contenendo il decreto-legge n. 59 alcune rilevanti disposizioni di competenza della Commissione giustizia, cionondimeno nella prassi si sono verificati casi analoghi, per cui le diverse Commissioni, pur essendo competenti in ordine ad alcune delle materie trattate da determinati disegni di legge, alla fine si sono espresse sugli stessi solo in sede consultiva.
Il senatore PALMA (
FI-PdL XVII
) suggerisce di votare subito sul conflitto di competenza che deve essere sollevato al Presidente del Senato.
Il senatore BUCCARELLA (
M5S
) osserva che, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione finanze, è evidente la prevalente competenza della Commissione giustizia.
Il senatore PALMA (
FI-PdL XVII
), apprendendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato in Commissione finanze per domani, alle ore 14, e che sta per concludersi il ciclo delle audizioni, esprime perplessità sull'effettiva utilità per la Commissione di sollevare un conflitto di competenza.
In tal senso si esprime anche il senatore LUMIA (
PD
).
Il senatore CAPPELLETTI (
M5S
) osserva che, essendo stato posto il problema del conflitto di competenza la settimana scorsa, ancor prima che la Commissione finanze avviasse l'esame del disegno di legge, si deve senz'altro procedere al voto su tale questione.
Dopo alcune precisazioni del presidente D'ASCOLA (
AP (NCD-UDC)
), il senatore GIARRUSSO (
M5S
) insiste affinché si voti subito.
Il presidente D'ASCOLA mette, infine, in votazione la proposta avanzata dalla senatrice Mussini di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 2362 chiedendo la riassegnazione dello stesso alle Commissioni giustizia e finanze riunite. Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta risulta respinta.
IN SEDE CONSULTIVA
(2362)
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione
(Parere alla 6
a
Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce il senatore CUCCA sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione finanze e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere.
Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge il relatore si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della 2
a
Commissione.
Il provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il Capo II prevede misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca altre disposizioni finanziarie e infine il Capo IV reca la copertura finanziaria.
Riveste in primo luogo indubbio rilievo per la Commissione l'articolo 1 del decreto-legge, il quale disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio”. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) - non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.
L’articolo 2 reca, poi, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 48-
bis
nel testo unico bancario, la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.
L’articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia (e disciplina) il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.
Particolarmente significativo è l'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.
La disposizione, oltre a prevedere l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, detta disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto. Ancora il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla vendita a mezzo di commissionario, limitando il numero complessivo degli esperimenti di vendita ad un massimo di tre. Importanti modifiche sono apportate, poi, alla normativa codicistica relativa all'iter di liberazione dell'immobile pignorato, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti telematici per l'espletamento delle procedure di vendita. La disposizione introduce, ancora, nel codice di rito il nuovo articolo 590-
bis
che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. Infine l'articolo esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.
L'articolo 5 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 155-
sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali: ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.
L’articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure, prevedendo la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica, inserendo tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori, nonchè rendendo possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori. E' opportuno ricordare in proposito come sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3671, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Per mera completezza espositiva, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente del contenuto dei restanti articoli del provvedimento, i quali afferiscono alla competenza della Commissione finanze.
L’articolo 7 dispone l’acquisizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 8, che apre il Capo II, definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). L'articolo 9, poi, interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme, mentre L’articolo 11 apporta modifiche alla vigente disciplina delle DTA –
Deferred Tax Assets
(imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Infine l'articolo 13 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
) osserva che risulta dagli atti che il decreto-legge n. 59 è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia. Ciò a dimostrare che la competenza afferente alla giustizia è rilevante, posto che non è stato previsto il solo concerto del Ministro della giustizia con altri. Nel merito poi esprime perplessità sulla formulazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame che prevede una serie di misure a favore della banche.
Il senatore LUMIA (
PD
) osserva che la
ratio
del provvedimento in titolo rientra nell'ambito del dibattito sulla ripresa economica del Paese. In ogni caso, le valutazioni della Commissione potranno essere fatte valere in sede emendativa.
Il senatore BUCCARELLA (
M5S
) rileva come le previsioni del decreto-legge n. 59, che sollevano questioni problematiche di non trascurabile rilievo, dal punto di vista delle competenze della Commissione giustizia, sono diverse e che il suo intervento di oggi non ha alcuna pretesa di esaurirle completamente, ma piuttosto intende soffermarsi su quella di tali previsioni che gli appare di più rilevante portata sia sotto il profilo sistematico, sia nella prospettiva applicativa in quanto suscettibile di creare consistenti difficoltà. Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge che introduce l'articolo 48-
bis
nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 385 del 1993, ai sensi del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore ed una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore nell'ambito del medesimo contratto di finanziamento. In caso di inadempimento il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto in questione, purché al proprietario sia corrisposta la differenza tra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento. La stima è affidata ad un perito nominato dal presidente del Tribunale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 48-
bis
citato. Il comma 4 del medesimo articolo 48-
bis
prevede poi che il patto in questione possa essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento ovvero, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della disposizione, per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente alla predetta iscrizione ipotecaria.
Il senatore Buccarella sottolinea come la sua parte politica sia fortemente contraria a tale innovazione normativa che appare lesiva sia della posizione del debitore - come evidente, ad esempio, in relazione alla possibilità di una stipula del patto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, addirittura, anche in riferimento ai contratti in corso - sia della posizione degli altri creditori in violazione del disposto articolo 2741 del codice civile, sia, in generale, di una corrente e trasparente gestione delle procedure di esecuzione immobiliare, essendo facilmente immaginabili le complicazioni che potrebbero derivare tanto dalla mancanza di una previsione
ad hoc
in ordine alle modalità di contestazione dell'importo del credito inadempiuto, quanto dall'assenza di previsioni che assicurino garanzie adeguate in ordine alla scelta del perito (a tale riguardo il senatore Buccarella rileva altresì che, nella realtà dei fatti, molto spesso i periti ai quali si affidano i tribunali sono soggetti che solitamente collaborano anche con i creditori istituzionali)
Il seguito dell'esame è infine rinviato
IN SEDE REFERENTE
(2153)
ALBERTINI ed altri.
-
Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio
(2259)
BUCCARELLA ed altri.
-
Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2153 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2259 e rinvio)
Riferisce il senatore CALIENDO (
FI-PdL XVII
), il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 2153 che prevede - qualora l'imputato sia prosciolto con le formule: se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanni lo Stato a rimborsare tutte le spese del giudizio che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato.
Il disegno di legge n. 2259 prevede, invece, che l'imputato prosciolto con sentenza definitiva nelle stesse ipotesi contemplate dal disegno di legge n. 2153 ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro fino ad un massimo di 5 mila euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo e deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.
Il relatore rileva come le previsioni del disegno di legge n. 2153, relative alla responsabilità del magistrato che ha esercitato l'azione penale, debbano essere coordinate in modo più adeguato con le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità civile dei magistrati mentre, ove si preferisse seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, questa parrebbe implicare alcuni vantaggi dal punto di vista della praticabilità sul piano applicativo ma deve rilevarsi che l'importo di 5 mila euro è eccessivamente contenuto e, ad avviso del relatore, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.
Dopo un breve intervento di precisazione del presidente D'ASCOLA, il senatore BUCCARELLA (
M5S
) sottolinea come la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, di cui è primo firmatario, gli appaia preferibile, in quanto la diversa soluzione prospettata dal disegno di legge n. 2153, a suo avviso, si presta chiaramente al rischio di abusi.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è ulteriormente convocato domani alle ore 16, o comunque al termine della seduta di Commissione se successivo.
La seduta termina alle ore
16,30.