VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015
487ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
La seduta inizia alle ore 9,50.
IN SEDE REFERENTE
(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità che venga chiesto alla Presidenza del Senato di differire il termine fissato per la presentazione all'Assemblea degli emendamenti ai disegni di legge in titolo.
Il PRESIDENTE, nel condividere la proposta della senatrice Comaroli, assicura presente che si attiverà in tal senso.
Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del disegno di legge di stabilità.
La relatrice ZANONI (PD) formula parere contrario sugli emendamenti da 17.1 fino a 17.16.
Il Rappresentante del GOVERNO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
Dopo che la Commissione ha respinto la proposta emendativa 17.1, il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) ritira l'emendamento 17.2, dichiarando altresì di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.17.
Successivamente la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 17.3, 17.4 e 17.5.
La senatrice BLUNDO (M5S) ritira l'emendamento 17.8, dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.17.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15 e 17.16.
Il senatore BARANI (AL-A) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.17.
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera l'accantonamento della proposta emendativa 17.17.
Successivamente la relatrice ZANONI (PD) formula il proprio avviso contrario sugli emendamenti da 17.18 fino a 17.48.
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 17.18 e 17.30.
Successivamente la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27 e 17.28.
Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 17.31, 17.32 e 17.33.
Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 17.34, 17.37, 17.42 e 17.45, li ritira.
La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 17.35, 17.36, 17.39, 17.40, 17.41, 17.43, 17.44, 17.46, 17.47 e 17.48.
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) ha invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 17.49 (testo 2), il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 17.49 (testo 2) e 17.50 (testo 2).
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento dell'emendamento 17.52.
La relatrice ZANONI (PD) formula il proprio avviso contrario sull'emendamento 17.53 e successivamente il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi a tale parere.
La Commissione respinge l'emendamento 17.53.
La Commissione su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento dell'emendamento 17.54.
La relatrice ZANONI (PD) formula il proprio avviso contrario sugli emendamenti da 17.55 a 17.58.
Il vice ministro MORANDO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
La Commissione, con separate votazioni respinge gli emendamenti 17.55, 17.56, 17.57 e 17.58.
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento dell'emendamento 17.59.
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 17.60, 17.61 e 17.62.
Il rappresentante del GOVERNO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 17.62.
Successivamente vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 17.60 e 17.61.
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento dell'emendamento 17.63 (testo 2).
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 17.65, 17.66 e 17.67.
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 17.65.
Il senatore LAI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 17.67, lo ritira.
La Commissione respinge l'emendamento 17.66.
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento degli emendamenti 17.68 e 17.70.
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 17.76 e 17.78.
Il vice ministro MORANDO si conforma ai pareri testé espressi dalla relatrice.
La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 17.76 e 17.78.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.
Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 17.0.1, lo ritira.
La relatrice ZANONI (PD) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.0.2.
Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 17.0.2, lo ritira.
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario agli emendamenti 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.6, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 17.0.4 nonché, dopo aver aggiunto la firma, l'emendamento 17.0.7, specificando che i firmatari dell'emendamento in questione sottoscrivono l'emendamento 22.38.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 17.0.6, preannunciando la trasformazione dello stesso in ordine del giorno.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 17.0.3. e 17.0.5.
La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 17.0.8, proponendo la trasformazione dello stesso in ordine del giorno.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 17.0.8, preannunciando la trasformazione dello stesso in ordine del giorno.
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sull'emendamento 17.0.9, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.
La Commissione respinge l'emendamento 17.0.9.
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sull'emendamento 17.0.13, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.
La Commissione respinge l'emendamento 17.0.13.
La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 17.0.14.
Il senatore BARANI (AL-A) ritira gli emendamenti 17.0.14 e 17.0.15, preannunciando, rispetto a quest'ultimo, la trasformazione dello stesso in ordine del giorno.
Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge di stabilità.
Prende la parola il vice ministro MORANDO, sottolineando preliminarmente che il Governo nell'ambito della manovra finanziaria in questione non è intervenuto sui meccanismi di flessibilità in uscita dal lavoro, sui quali peraltro sono state autorevolmente prospettate delle proposte da parte del presidente dell'INPS. Su tale tematica l'Esecutivo rinvia ogni valutazione al prossimo anno.
In materia previdenziale il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ha focalizzato l'attenzione sui profili inerenti agli "esodati", alla cosiddetta "opzione donna", all'agevolazione del part-time per i soggetti vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e infine alla creazione di una "no tax area" per le pensioni più basse.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime il proprio avviso contrario sugli emendamenti 18.3 e 18.4, ai quali si conforma il rappresentante del GOVERNO.
La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 18.3 e 18.4.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7 e 18.8.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sulla proposta 18.9.
Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suo e ritira l'emendamento 18.9.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, viene poi posta ai voti e respinta la proposta emendativa 18.10.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 18.11.
Il senatore RUTA (PD) si dichiara disponibile a ritirare il suddetto emendamento, relativo alle misure di salvaguardia del lavoratori per l'accesso al sistema pensionistico, e a trasformarlo in ordine del giorno, qualora il Governo sia disponibile ad accoglierlo.
Il vice ministro MORANDO si riserva di valutare l'eventuale ordine del giorno una volta che lo stesso venga formalizzato.
Avendo il senatore RUTA (PD) chiesto la votazione, l'emendamento 18.11 è infine posto ai voti e respinto.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO sono poi messe separatamente in votazione e respinte le proposte 18.12, 18.13 e 18.14.
Le relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO formulano parere contrario sull'emendamento 18.15.
La senatrice PARENTE (PD) sottolinea l'importanza dell'emendamento, che si propone di sanare il vulnus derivante dalla vicenda dei cosiddetti lavoratori esodati, rispondendo così alle giuste attese di molte persone in grave difficoltà economico-sociale. Richiama in proposito anche la conclusione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione lavoro del Senato e auspica la dovuta attenzione delle relatrici e del Governo.
Ritira quindi l'emendamento in esame, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, in esito a distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33 e 18.34.
Avendo la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO espresso parere contrario sulla proposta 18.35 (testo 2), il senatore SANTINI (PD) la fa sua e la ritira.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), dopo aver ricordato di aver già aggiunto la propria firma all'emendamento, insiste per la sua votazione.
Posto quindi ai voti, l'emendamento 18.35 (testo 2) risulta respinto.
Previo parere negativo della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52 e 18.53, mentre il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa sua la proposta 18.54 e la ritira.
Con il parere contrario delle RELATRICI e del vice ministro MORANDO, sono poi poste separatamente in votazione e respinte le proposte 18.56, 18.58, 18.59, 18.60 e 18.61.
Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO hanno formulato parere contrario sulla proposta 18.62 (testo 2), interviene in dichiarazione di voto il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) che sostiene l'emendamento, segnalando l'esigenza di risolvere in maniera definitiva il problema ormai annoso dei lavoratori esodati.
L'emendamento 18.62 (testo 2) è pertanto messo ai voti e respinto.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, in esito a distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69 e 18.71.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.72, ai fini di una migliore valutazione.
Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.72 viene quindi accantonato.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 18.73 e a convergere sulla proposta 18.72 testé accantonata, di identico tenore.
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) fa suo e ritira l'emendamento 18.73, aggiungendo la propria firma al 18.72.
I senatori MARINELLO (AP (NCD-UDC)) e GUALDANI (AP (NCD-UDC)) sottoscrivono anch'essi l'emendamento 18.72.
Su richiesta della senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, è poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 18.75.
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene che l'emendamento 18.75 abbia problemi di copertura e potrebbe essere dichiarato inammissibile.
La relatrice ZANONI (PD) assicura che i profili di copertura dell'emendamento sono oggetto di attenta valutazione.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 18.76 (testo 2) e a convergere sulla proposta 18.75, di identico contenuto.
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 18.76 (testo 2) e sottoscrive il 18.75, insieme ai senatori LAI (PD), BROGLIA (PD) e DEL BARBA (PD).
Con il parere negativo della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, in esito a separato scrutinio, sono respinti gli emendamenti 18.0.2, 18.0.5, 18.0.7 e 18.0.8.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 19.
Avendo la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO pronunciato un parere contrario sulla proposta 19.1, la senatrice CATALFO (M5S) la ritira, riservandosi di trasformarla successivamente in un ordine del giorno.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, in esito a distinti scrutini sono indi respinti gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7, mentre la proposta 19.8 è ritirata dalla senatrice PARENTE (PD), che preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno formulato un parere contrario, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.10, 19.11, 19.15, 19.16, 19.23, 19.24 e 19.25.
La relatrice ZANONI (PD) propone l'accantonamento della proposta 19.27 (testo 2), volta a favorire il rifinanziamento dei benefici previsti per l'acquisto di servizi di babysitting. Evidenzia l'importanza del tema, che dovrebbe essere esaminato insieme a quello connesso del congedo parentale.
La senatrice PADUA (PD) aggiunge la firma all'emendamento.
Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 19.27 (testo 2).
Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 19.29, il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suo e ritira l'emendamento 19.29-bis mentre, con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.29, 19.31, 19.33 e 19.34.
La senatrice CATALFO (M5S) ritira la proposta 19.35 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento della proposta 19.38.
Il senatore SPOSETTI (PD) esprime perplessità per la suddetta richiesta di accantonamento, posto che il Governo ha già affermato l'intenzione di non voler procedere a modifiche del testo in materia previdenziale durante la prima lettura in Senato, al fine di riservarsi una migliore valutazione per eventuali interventi da apportare nell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiarisce che l'emendamento 19.38 non concerne la materia pensionistica ma altre questioni di carattere più puntuale, per le quali è quindi possibile valutare insieme al Governo modifiche da apportare nell'attuale fase di esame.
Con l'avviso conforme del vice ministro MORANDO, la Commissione delibera l'accantonamento della proposta 19.38.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, sono poi poste separatamente ai voti e respinte le proposte 19.39, 19.40, 19.43, 19.45 e 19.46.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l'accantonamento dell'emendamento 19.48 (testo 2), che interviene sulle prestazioni termali per gli assicurati INPS e INAIL. Invita nel contempo i presentatori di emendamenti di tenore analogo a ritirarli e a sottoscrivere la suddetta proposta.
Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione delibera l'accantonamento della proposta 19.48 (testo 2).
Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario sulla proposta 19.49, interviene in dichiarazione di voto il senatore CERONI (FI-PdL XVII), sostenendo l'esigenza di estendere la cosiddetta no tax area per tutti i soggetti che dichiarano reddito complessivo inferiore a 12 mila euro, il che risponde a inderogabili esigenze di equità sociale, viste anche le attuali sperequazioni tra le varie categorie.
Il vice ministro MORANDO conferma il parere contrario, evidenziando che nel testo del disegno di legge di stabilità vi sono comunque misure tese a omogeneizzare le esenzioni fiscali per alcune categorie di soggetti.
Posto ai voti, l'emendamento 19.49 è respinto.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario sulla proposta 19.50.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 19.50, analoga alla successiva 19.0.9 e tesa ad anticipare al 2016 l'elevazione delle detrazioni per i redditi di pensione ai fini IRPEF previste nel testo.
La proposta 19.50, posta ai voti, è infine respinta.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.51, 19.52, 19.53 e 19.54.
La senatrice PARENTE (PD) ritira le proposte 19.55 e 19.56.
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, è poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 19.57.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, è posta ai voti e respinta la proposta 19.58, mentre il senatore LAI ritira l'emendamento 19.59.
Avendo la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il rappresentante del GOVERNO formulato parere contrario, sono indi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.60, 19.63 e 19.64.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) si pronuncia in senso contrario sulla proposta 19.65, invitando a ritirarla e a sottoscrivere la successiva 19.66, anch'essa tesa a incrementare le dotazioni del fondo per le politiche attive del lavoro, che propone di accantonare.
La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive le proposte 19.65 e 19.66.
La senatrice PARENTE (PD) ritira l'emendamento 19.65.
I senatori Laura PUPPATO (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), Maria Teresa BERTUZZI (PD), Cristina DE PIETRO (Misto), Elisa BULGARELLI (M5S), Venera PADUA (PD) e LAI (PD) aggiungono la firma all'emendamento 19.66.
La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 19.66.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.67 e 19.0.2.
La relatrice ZANONI (PD), intervenendo in ordine alla proposta 19.0.3, concernente misure per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare, osserva che la stessa presenta problemi di onerosità che rendono inevitabile l'espressione di un parere negativo, pur dichiarando di condividerne nel merito le finalità.
Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.
I senatori BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiungono la firma all'emendamento, al fine di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.
Il senatore DEL BARBA (PD) aggiunge anch'egli la firma all'emendamento, preannunciando la volontà di sottoscrivere anche l'eventuale ordine del giorno.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) osserva che l'eventuale trasformazione in ordine del giorno dovrebbe essere confermata dai proponenti originari dell'emendamento.
La senatrice DE PIETRO (Misto), in qualità di firmataria, ritira l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.
Dopo il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e dal vice ministro MORANDO, il senatore MILO (CoR) fa suo e ritira l'emendamento 19.0.4, mentre è poi messo in votazione e respinto l'emendamento 19.0.5.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) si esprime in senso contrario sull'emendamento 19.0.7, invitando al ritiro.
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.
Avendo il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) insistito per la votazione, e previa verifica del numero legale su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), la proposta 19.0.7 viene posta ai voti e respinta.
Avendo la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO espresso parere contrario sull'emendamento 19.0.9 (testo 2), il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) chiede se il Governo sia disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno sullo stesso tema.
Il vice ministro MORANDO si riserva di valutare la questione, qualora il suddetto ordine del giorno sia effettivamente formalizzato. Sottolinea comunque che le misure previste nell'emendamento per l'incremento delle pensioni a favore dei soggetti disagiati risultano estremamente onerose.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira il suddetto emendamento 19.0.9 (testo 2), riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.
Con parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.0.10 (testo 2), 19.0.11, 19.0.12, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.19, 19.0.22, 19.0.23 e 19.0.24.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 20.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO, in esisto a distinti scrutini, sono respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO formulano altresì parere contrario sulla proposta 20.3.
Il senatore URAS (Misto-SEL), intervenendo in dichiarazione di voto, chiede una riflessione sul tema del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, particolarmente rilevante sia per l'estensione della platea dei beneficiari avvenuta a seguito della crisi economica degli ultimi anni, sia per l'incidenza che l'istituto presenta in alcune zone del Paese (ad esempio alcune province della Sardegna).
La proposta 20.3 è posta in votazione e respinta.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 20.4 e 20.6 (testo 2).
La senatrice PARENTE (PD) ritira l'emendamento 20.7, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro della proposta 20.9 per convergere sull'emendamento 20.10 di analogo tenore.
Il senatore RUVOLO (AL-A) ritira l'emendamento 20.9 e aggiunge la firma alla proposta 20.10.
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, viene quindi accantonato l'emendamento 20.10.
I senatori BARANI (AL-A), URAS (Misto-SEL), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Cristina DE PIETRO (Misto), DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) e GUALDANI (AP (NCD-UDC)) aggiungono la firma all'emendamento 20.10.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del Governo, in esito a distinto scrutinio, sono poi respinte le proposte 20.11, 20.12, 20.13, 20.14 e 20.15.
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, è successivamente disposto l'accantonamento dell'emendamento 20.17.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro MORANDO, in esito a distinto scrutinio, sono indi respinti gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.3.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, in materia di prestazioni termali INPS e INAIL, e a sottoscrivere l'emendamento 19.48 (testo 2) precedentemente accantonato.
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 20.0.4 e sottoscrive la proposta 19.48 (testo 2).
Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l'emendamento 20.0.5 e sottoscrive a sua volta la proposta 19.48 (testo 2).
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 20.0.6 e sottoscrive a sua volta la proposta 19.48 (testo 2).
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 20.0.7 e aggiunge la firma alla proposta 19.48 (testo 2).
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 20.0.8 e 20.0.9, aggiungendo anch'egli la firma alla proposta 19.48 (testo 2).
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinto scrutinio, sono indi respinti gli emendamenti 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.018, 20.0.19 e 20.0.20.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
Previa espressione del parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinto scrutinio, sono respinti gli emendamenti 21.1 (testo 2), 21.2 e 21.7.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, è poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.8.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 21.9, mentre il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la proposta 21.10, aggiungendo la firma alla 17.59, precedentemente accantonata.
La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO formulano parere contrario sulla proposta 21.12.
In replica a una richiesta di chiarimenti da parte del senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) fa presente che le questioni sottese all'emendamento, relative alle misure a favore delle Regioni del Sud Italia, saranno affrontate in misura più organica nella seconda lettura presso la Camera dei deputati.
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 21.12, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, con separata votazione sono quindi respinti gli emendamenti 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19 e 21.20.
Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, è poi posto in votazione e approvato l'emendamento 21.21.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, in seguito a distinto scrutinio sono quindi respinti gli emendamenti 21.22, 21.23, 21.25, 21.26, 21.27 e 21.28.
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa sua e ritira la proposta 21.29.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 21.30 e 21.31.
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la proposta 21.32.
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sulla proposta 21.33, il senatore RUTA (PD) interviene in dichiarazione di voto, sostenendo l'emendamento, che propone una soluzione al problema ormai indifferibile delle biblioteche provinciali e dei relativi dipendenti.
La relatrice ZANONI (PD) osserva che la questione rientra in quella più generale del riparto delle funzioni fra le Regioni e le Province. Invita pertanto a ritirare la proposta per trasformarla in un eventuale ordine del giorno.
Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 21.33, riservandosi di presentare un ordine del giorno.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, sono poi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 21.34, 21.39, 21.40 e 21.41, mentre il senatore LAI (PD) ritira la proposta 21.42.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, è quindi accantonato l'emendamento 21.43.
A seguito del parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 21.49 e 21.50.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.51 (testo 2), che stanzia fondi per la nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma.
Le senatrici BLUNDO (M5S) e MUSSINI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 21.51 (testo 2).
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, sono successivamente posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 21.53, 21.55 e 21.56, mentre la proposta 21.57 è ritirata dal senatore LAI (PD).
Il senatore SANTINI (PD) fa suo e ritira l'emendamento 21.58. Accogliendo poi la richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), sottoscrive e ritira altresì la proposta 21.59.
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene disposto indi l'accantonamento dell'emendamento 21.60.
La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 21.61, in materia di riduzione dei proventi spettanti alla SIAE, cui aggiungono la propria firma anche i senatori Elena PUPPATO (PD), BARANI (AL-A), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Lucrezia RICCHIUTI (PD), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), ARRIGONI (LN-Aut) e FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
Prende la parola il senatore MILO (CoR) rilevando l'opportunità di evitare che anche le discoteche possano diventare associazioni di volontariato e quindi di usufruire delle agevolazioni previste da tale proposta.
Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO l'emendamento 21.61 viene quindi accantonato.
La relatrice ZANONI (PD), invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 21.64 e 21.65, chiedendo di convergere sull'emendamento di analogo contenuto 17.68, precedentemente accantonato, cui aggiungono la propria firma i senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), GUALDANI (AP (NCD-UDC)), CONTE (AP (NCD-UDC)), DALLA TOR (AP (NCD-UDC)), MANCUSO (AP (NCD-UDC)), PAGANO (AP (NCD-UDC)), TORRISI (AP (NCD-UDC)) e DE POLI (AP (NCD-UDC)). Vengono quindi ritirati gli emendamenti 21.64 - dal senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), che lo ha fatto proprio - e 21.65.
Dopo un breve dibattito sull'emendamento 21.66 - volto a prevedere incentivi a favore della Fondazione teatro Reggio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, cui aggiungono la propria firma i senatori MANDELLI (FI-PdL XVII), BARANI (AL-A) e URAS (Misto-SEL) - nel quale prendono la parola i senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), URAS (Misto-SEL) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S) - la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ne chiede l'accantonamento.
Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, l'emendamento 21.66 viene accantonato.
Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 21.67 e 21.68 - quest'ultimo da parte del senatore SANTINI (PD), dopo averlo fatto proprio - vengono distintamente posti ai voti e respinti, previo parere contrario da parte della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 21.69 e 21.70.
Il senatore LAI (PD) ritira le proprie proposte emendative 21.71 e 21.72.
Con separate votazioni e previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 21.73 e 21.75.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e con avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.78, mentre il senatore SANTINI (PD) - dopo averlo fatto proprio - ritira l'emendamento 21.79.
Dopo un breve intervento del senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) sull'ordine dei lavori, la relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 21.81 (testo 2) - pubblicato in allegato - sul quale appone la propria firma anche il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII).
Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 21.81 (testo 2) viene quindi accantonato.
Il senatore MILO ritira l'emendamento 21.82 (testo 2).
Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 21.
Il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII), nel ritirare la propria proposta emendativa 21.0.2, preannuncia la sua trasformazione in ordine del giorno.
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del GOVERNO, il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritira la proposta emendativa 21.0.4 e aggiunge la propria firma sull'emendamento 22.38, volto a prevedere analoghe misure di sostegno a favore degli istituti di studi musicali.
Con separate votazioni e, previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 21.0.6 e 21.0.9.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal Rappresentante del GOVERNO, è accantonato l'emendamento 22.2, volto ad istituire un apposito Fondo denominato "Fondo per i cammini di pellegrinaggio" al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio, anche in occasione del Giubileo della Misericordia.
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 22.6; anche gli emendamenti 22.7 e 22.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Con distinte votazioni e, previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 22.11, 22.12 e 22.13.
Sull'emendamento 22.15, volto alla costituzione di un fondo da destinarsi ad un contributo finalizzato alla produzione diretta di libri per gli ipovedenti, si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola il vice ministro MORANDO - il quale ricorda la disponibilità del Governo ad approvare un emendamento di analogo tenore, che sarà presentato dalla senatrice Comaroli - il senatore SPOSETTI (PD), il quale chiede alle relatrici di dar corso alla loro promessa di presentare un emendamento relativo all'articolo 22 del disegno di legge in titolo, nonché la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), la quale conferma l'impegno a presentare una proposta emendativa su questo tema e invita il proponente a ritirare la proposta in oggetto, al fine di poter far convergere l'impegno della maggioranza sull'approvazione dell'emendamento che la senatrice Comaroli presenterà su tale argomento.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira quindi l'emendamento 22.15; il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 22.16.
Con separate votazioni, previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 22.18, 22.22 e 22.26, mentre vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 22.19, 22.21, 22.23, 22.24 - quest'ultimo fatto proprio dal senatore SANTINI (PD) - e 22.25.
Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori da parte della senatrice PUPPATO (PD), che chiede al Governo di valutare l'opportunità di prevedere misure a favore della Biblioteca italiana per ipovedenti, si passa alla votazione dell'emendamento 22.28, su cui la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario in ragione del significativo impatto sui conti pubblici che l'eventuale approvazione della proposta in oggetto potrebbe determinare. Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), viene posto in votazione e respinto l'emendamento 22.28.
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 22.29 e 22.31.
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, l'emendamento 22.33, recante semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria, cui aggiungono la firma le senatrici PEZZOPANE (PD) e PUPPATO (PD), viene accantonato.
Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori da parte del senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), viene ritirato dal proponente l'emendamento 22.36.
Con ili parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 22.37 viene posto ai voti e respinto.
Su proposta della relatrice ZANONI (PD) e con avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 22.38, al quale aggiunge la propria firma, oltre al senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)), anche la senatrice PEZZOPANE (PD), viene accantonato.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 22.41 viene posto ai voti e respinto.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e con avviso favorevole del vice ministro MORANDO, gli emendamenti 22.44 - cui aggiungono la firma i senatori SANTINI (PD), LAI (PD), BROGLIA (PD), LUCHERINI (PD), MANCUSO (AP (NCD-UDC)), GUALDANI (AP (NCD-UDC)) e DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) - e 22.47, sono accantonati.
Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 22.42, 22.43, 22.45 22.48, 22.50, 22.0.2 e 22.0.4, quest'ultimo fatto proprio dal senatore SANTINI (PD).
Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 23.
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 e 23.7.
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del GOVERNO, viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 23.6.
La relatrice ZANONI (PD) chiede altresì di poter accantonare anche l'emendamento 23.8 (testo 2) - volto a prevedere interventi finanziari a favore di italiani residenti all'estero - chiedendo altresì che su questo emendamento possano convergere anche i presentatori dei successivi, analoghi emendamenti 23.10, 23.16, 23.17 e 23.18, che invita a ritirare. Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO e dopo che alla proposta emendativa in oggetto hanno aggiunto la firma i senatori URAS (Misto-SEL), Stefania PEZZOPANE (PD), Cristina DE PIETRO (Misto), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Fausto Guilherme LONGO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), l'emendamento 23.8 (testo 2) viene accantonato. Successivamente vengono ritirati gli emendamenti 23.10, 23.16, 23.17 e 23.18.
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 23.11, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.
Dopo che il PRESIDENTE ha revocato la precedente dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 23.13 - fatto proprio dal senatore BARANI (AL-A) - gli emendamenti 23.12 e 23.13 vengono accantonati, su proposta della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO.
Il senatore MICHELONI (PD) ritira l'emendamento 23.14, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.
Viene poi respinto, previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 23.15, mentre sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 23.0.1, 23.0.2 e 23.0.3, quest'ultimo fatto proprio dal senatore LAI (PD).
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal Rappresentante del GOVERNO viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 23.0.4.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 24.1 (testo 2).
Il vice ministro MORANDO segnala che la proposta assume un peculiare rilievo poiché costituisce un'alternativa alle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, che si incentra sull'istituzione del reddito di cittadinanza. Fa peraltro presente che la condivisibile finalità di contrasto alla povertà e di attenuazione del disagio sociale è perseguita anche dalle politiche che l'Esecutivo ha posto in essere. Per tale ragione esprime parere conforme a quello della relatrice.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) auspica una analoga attenzione, anche rispetto ad altre proposte emendative che intervengono su temi portanti di politica economica.
La senatrice LEZZI (M5S) prende atto con soddisfazione dell'attenta analisi che è stata svolta dell'emendamento in discorso e auspica che esso possa costituire quantomeno uno spunto di riflessione.
Posto ai voti, l'emendamento 24.1 (testo 2) è respinto.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 24.5.
Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l'emendamento 24.7.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.8, 24.9, 24.10, gli identici 24.11 e 24.12, e 24.13.
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), sono accantonati gli emendamenti 24.14 e 24.15.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.16, 24.17, 24.18, 24.19 e 24.20.
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), sono accantonati gli emendamenti 24.21 e 24.22, al quale aggiunge la firma il senatore LAI (PD).
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.23 e 24.24.
La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 24.25.
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) insiste per la votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 24.25 è respinto.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.26, 24.27, 24.28, 24.29 e 24.30.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.31 (testo 2).
Il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 24.32.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.34 (testo 2).
Il senatore LAI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.35.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.36 e gli identici 24.37 e 24.38.
La relatrice ZANONI (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 24.39, sostituendo le parole: "povertà minorile ed educativa" con le seguenti: "povertà educativa minorile", sul quale il parere sarebbe favorevole.
Il senatore SANTINI (PD) accede all'invito della relatrice e riformula tale proposta in un testo 2, al quale aggiungono la firma i senatori RUTA (PD), LAI (PD), URAS (Misto-SEL) e le senatrici PEZZOPANE (PD), DE PIETRO (Misto) e PADUA (PD).
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.39 (testo 2).
Posto ai voti, l'emendamento 24.39 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 24.40.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.41.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.42, 24.43, 24.44 e 24.45.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) è accantonato l'emendamento 24.46.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.47, 24.48, 24.49 e 24.50 (con dichiarazione di voto favorevole della senatrice COMAROLI (LN-Aut)).
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.52.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) sono accantonati gli emendamenti 24.53 (testo 2) e 24.54.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.55, 24.56, 24.57, 24.58 e 24.59.
La relatrice ZANONI (PD) invita il firmatario a ritirare l'emendamento 24.61 (testo 2) e a sottoscrivere l'emendamento 24.53 (testo 2), già accantonato, sulla materia della Croce Rossa.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.61 (testo 2). Insieme al presentatore di detta proposta, sottoscrive l'emendamento 24.53 (testo 2).
Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 24.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.0.1.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8 e 25.9.
La relatrice ZANONI (PD) rileva la necessità di una riformulazione, tesa a una maggiore chiarezza dispositiva, dell'emendamento 25.10.
Il vice ministro MORANDO osserva a sua volta la necessità di intervenire relativamente alle persone orfane senza ampliare eccessivamente la platea dei beneficiari.
La senatrice DE BIASI (PD) osserva che la propria proposta emendativa tendeva proprio nella direzione delineata dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 25.10.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 25.11.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 25.12 e, insieme con l'altro sottoscrittore dello stesso, aggiunge la firma all'emendamento 25.10.
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 25.13 e, insieme con gli altri presentatori, sottoscrive a sua volta l'emendamento 25.10.
Anche la senatrice BENCINI (Misto-Idv) e i senatori BARANI (AL-A) e LAI (PD) aggiungono la firma all'emendamento 25.10.
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.14. Insieme all'ulteriore presentatore della proposta, sottoscrive a sua volta l'emendamento 25.10.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 25.15 e, insieme all'ulteriore presentatore della proposta, sottoscrive l'emendamento 25.10. Segnala l'esigenza, trattata nell'emendamento testé ritirato, di sostenere adeguatamente i malati di SLA.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 25.16 e, insieme agli ulteriori presentatori della proposta, sottoscrive l'emendamento 25.10.
Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 25.17 e, insieme all'ulteriore presentatore della proposta, sottoscrive l'emendamento 25.10.
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.18. Insieme all'ulteriore presentatore della proposta, sottoscrive a sua volta l'emendamento 25.10.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.19 e 25.20.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.21.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.22, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30 e 25.31.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.32, a cui aggiunge la firma il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) ritira l'emendamento 25.33 e, insieme con gli ulteriori presentatori, sottoscrive l'emendamento 25.32.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.34, 25.35, 25.36 e 25.37.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.38.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.39 e 25.40.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.41.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.42.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.45.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.46 e 25.47.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.48, a cui aggiungono la firma la senatrice DE PIETRO (Misto) e il senatore BARANI (AL-A).
Dopo che l'emendamento 25.49 è stato ritirato, il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 25.51 e, insieme con gli ulteriori presentatori, sottoscrive l'emendamento 25.48.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 25.52, 25.53 e 25.56. Insieme con gli ulteriori sottoscrittori degli stessi, aggiunge la firma all'emendamento 25.48.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.54 e 25.55.
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 25.57.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.58 e 25.59.
Il Senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 25.60 e, insieme con gli ulteriori sottoscrittori dello stesso aggiunge la firma all'emendamento 25.21.
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 25.61 e, insieme con gli ulteriori sottoscrittori dello stesso aggiunge la firma all'emendamento 25.21.
La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro dell'emendamento 25.62, poiché sulla medesima materia è in corso di esame una proposta di legge presso la Camera dei deputati.
La senatrice BERTUZZI (PD) fa presente che gli interventi proposti dall'emendamento tendono al reinserimento lavorativo delle persone autistiche anche mediante le attività agricole.
La senatrice PADUA (PD) sottolinea a sua volta la rilevanza dell'emendamento dal punto di vista dell'inclusione sociale delle persone affette da autismo.
La relatrice ZANONI (PD) ribadisce come sia preferibile portare a conclusione l'esame della proposta di legge citata.
La senatrice BERTUZZI (PD) ritira l'emendamento 25.62.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 25.65.
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.66.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.67, 25.68, 25.69 e 25.72.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), l'emendamento 25.73 è accantonato.
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene altresì accantonato l'emendamento 25.74 (testo2).
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 25.
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.0.1 (con dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PIETRO (Misto)), 25.0.3, 25.0.4, 25.0.6, 25.0.7 e 25.0.11.
Si passa all'esame agli emendamenti riferiti all'articolo 26.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 26.1, preannunciando che analogo invito sarà formulato relativamente a quelle proposte che intervengono su specifici eventi calamitosi.
Il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 26.1.
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritira l'emendamento 26.2.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.3.
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) viene accantonato l'emendamento 26.4.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 26.5 era stato dichiarato parzialmente inammissibile.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) suggerisce una riformulazione di tale emendamento nella parte ammissibile e ne propone pertanto l'accantonamento.
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 26.5.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.6.
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritira l'emendamento 26.7.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.8, 26.9 e 26.10.
Il PRESIDENTI ricorda che l'emendamento 26.11 era stato dichiarato parzialmente inammissibile.
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 26.11.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18 e 26.19.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 26.20, facendo presente che è in corso un confronto sul tema delle assicurazioni contro gli eventi calamitosi.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) sottolinea l'importanza del tema.
Il vice ministro MORANDO si associa all'invito della relatrice, condividendo l'esigenza di un approfondimento.
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 26.20.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.28, 26.29, 26.30, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34 e 26.35 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore CERONI (FI-PdL XVII)).
Il senatore MILO (CoR) ritira gli emendamenti 26.36 e 26.37.
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 26.38 e lo trasforma in un ordine del giorno che sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.39.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira a sua volta l'emendamento 26.40 e lo trasforma in un ordine del giorno che sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge la firma, ritira l'emendamento 26.41 e lo trasforma in un ordine del giorno che sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.44.
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 26.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.0.1.
La senatrice BULGARELLI (M5S) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 26.0.2 e lo trasforma in un ordine del giorno che sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.0.3.
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), viene accantonato l'emendamento 26.0.6.
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.0.8, 26.0.9, 26.0.10, 26.0.11 e 26.0.12.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 26.0.13 poiché il termine ivi indicato può essere stabilito anche con un provvedimento amministrativo.
Il senatore RUTA (PD) aggiunge la firma all'emendamento in discorso, sottolineandone comunque l'importanza.
Il senatore SANTINI (PD) fa presente che l'emendamento risponde ad un'esigenza di celerità segnalata dalle imprese agricole a causa di emergenze fitosanitarie.
Il vice ministro MORANDO fa presente che i presentatori ben potrebbero formulare un impegno al Governo ad agire in tal senso.
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 26.0.13 e lo trasforma in un ordine del giorno, al quale aggiungono la firma i senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), LAI (PD), BARANI (AL-A), FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e FAZZONE (FI-PdL XVII).
Il vice ministro MORANDO accoglie tale ordine del giorno.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana già convocata per oggi alle ore 15, è posticipata alle ore 18.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,50.
N. 2111
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;
il decreto legislativo specifica anche la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione (articolo 35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di ciascuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;
la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);
considerato che:
la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un percorso identico a quello previsto per l'altro personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specializzazione accedono alle scuole di specializzazione di area sanitaria esclusivamente tramite concorso pubblico;
i laureati in medicina, in particolare, durante il percorso formativo di specializzazione, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un. trattamento economico, nonché della copertura previdenziale e della maternità;
i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non hanno, al contrario, né la medesima posizione contrattuale né agli stessi è assegnato alcun trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;
considerato, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo economico in favore della formazione medica post laurea (direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005 e con successivo decreto 4 febbraio 2015, ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con il decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
la ratio del decreto ministeriale 1° agosto 2005 e 4 febbraio 2015, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico;
peraltro, il citato decreto ministeriale del 2006 individua, fra i presupposti di ciascuna scuola di specializzazione dell'area sanitaria, la copertura economico-finanziaria e prevede inoltre un comune denominatore organizzativo fino ad individuare un osservatorio nazionale unico per le discipline mediche e non mediche;
ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata tale equiparazione, in quanto detti riferimenti non comportano in termini espressi ed non equivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di specializzazione ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch'essi ammessi ad un scuola di specializzazione;
si evince pertanto una assoluta equiparazione che trova successivamente ed ingiustificabilmente una divaricazione nel diritto;
la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole di specializzazione dovrebbe, invece, prevalere sulla disparità di trattamento tra le due categorie di specializzandi della medesima area sanitaria per i quali è previsto l'accesso alle scuole di specializzazione esclusivamente per concorso;
rilevato, infine, che:
la preparazione professionale per gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;
le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavorativa all'interno del Servizio sanitario nazionale sono obbligate, al pari delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione;
impegna il Governo
ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il trattamento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in discipline dell'area sanitaria in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;
a promuovere l'adeguamento della citata normativa agli articoli 3, 34, 35, 36, 97 e 117 della Costituzione.
G/2111/140/5
ai sensi dell'art. 16 bis della L. 502/1992, come modificata dal D.Lgs. 229/1999, è stato previsto l'obbligo per i professionisti sanitari di formazione continua in medicina, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta a tutela della salute dei pazienti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
successivamente, l'art. 7 del D.P.R. 137/2012 ha esteso l'obbligo di aggiornamento a tutte le professioni intellettuali, prevedendo che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, pena una specifica responsabilità professionale;
a causa di tale obbligo i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare diverse spese per la partecipazione ai suddetti corsi di formazione;
si tratta di un investimento culturale necessario oltreché obbligatorio, che incide sul reddito professionale dei professionisti;
a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziate finalizzate a prevedere la deducibilità delle spese relative alla partecipazione di- corsi di formazione ed aggiornamento professionali sostenute dai professionisti per obbligo di legge.
G/2111/141/5
CATALFO, GAETTI, BULGARELLI
l'articolo 19 comma 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni di modifica dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 nonché dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, concernenti l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna);
appare necessario eliminare le disparità di trattamento attualmente esistenti tra le lavoratrici autonome rispetto alle lavoratrici dipendenti, per l'accesso alla cosiddetta "opzione donna", sia per quanto riguarda il requisito dell'età anagrafica che per quanto riguarda le finestre di accesso al trattamento pensionistico;
infatti, per quanto riguarda l'età, le lavoratrici autonome maturano il requisito a 58 anni di età invece di 57 (età prevista per le lavoratrici dipendenti) ed inoltre, possono accedere alla pensione trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, a differenza delle lavoratrici dipendenti, che possono accedere al predetto trattamento dopo 12 mesi;
tale disparità di trattamento, oltre che di dubbia costituzionalità, appare ancora più incoerente in presenza del calcolo di pensione col sistema contributivo;
la compensazione dei maggiori oneri è prodotta dal minore importo pensionistico derivante alle interessate, per l'intera durata della vita, dal sistema di calcolo contributivo, nonché da eventuali risparmi conseguiti a seguito dell'introduzione delle disposizioni relative alla "spending review";
impegna il Governo:
a prevedere la possibilità di- porre in essere-opportune iniziative al fine di modificare le normative di cui in premessa operando:
1) la parificazione del requisito anagrafico a 57 anni sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome;
2) la parificazione del termine per l'accesso alla pensione a 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi sia per le lavoratrici dipendenti che per le lavoratrici autonome
G/2111/142/5
CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI
l'articolo 19 del disegno di legge in esame reca -disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a favore delle lavoratrici, invecchiamento attivo e detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione;
in particolare, il comma 2 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato;
una delle categorie maggiormente penalizzate dalla riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono stati i cosiddetti lavoratori precoci i quali, dopo una vita lavorativa assai lunga (e dunque, una corrispondente anzianità contributiva), spesso in mansioni faticose e logoranti, hanno di colpo visto allontanarsi notevolmente la possibilità di accedere alla pensione;
appare necessaria la previsione di una misura specifica finalizzata a dare soddisfazione alle legittime aspirazioni di questi lavoratori;
considerato inoltre che:
la disciplina di cui al comma 2 citato in premessa appare potenzialmente assai poco efficace; inserendosi in un contesto normativo che già prevede misure similari. Sembrerebbe dunque necessario inserire piuttosto un'unica misura strutturale che accompagni il lavoratore- prossimo al pensionamento, garantendo per quest'ultimo il godimento del beneficio contributivo e una graduale riduzione del salario (che tuttavia gli consenta di vivere dignitosamente), e contemporaneamente aiuti il giovane all'inserimento lavorativo graduale, mediante l'utilizzo di piani nazionali già vigenti (es.: Garanzia Giovani), apprendistato e sgravi contributivi previsti a normativa vigente e/o esoneri-contributivi totali;
a valutare la possibilità di porre in essere opportune iniziative normative al fine di:
prevedere una specifica disciplina volta ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il riconoscimento della possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni;
prevedere esclusivamente nel settore privato, con esclusione del settore agricolo, in attuazione di un patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, -la possibilità per il lavoratore, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, di accettare, su base volontaria, in accordo con il datore di lavoro, una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno con riconoscimento a fronte di tale riduzione di apposita contribuzione figurativa, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, possibilità, subordinata all'assunzione, anche a- tempo parziale, di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (assunzioni non effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi), assunzioni alle quali si applichi l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 par cento per un periodo di trentasei mesi. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione, il datare di lavoro potrà provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
G/2111/143/5
DE PIETRO, BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, BENCINI, VACCIANO, BATTISTA, ORELLANA
l'Italia ad oggi è uno dei pochi paesi in Europa dove non è stata riconosciuta professionalmente e tutelata da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del caregiver familiare;
con il termine caregiver familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza, a causa dell'età, di una malattia, di una disabilità;
premesso altresì che:
l'articolo 18 del presente disegno di legge prevede accresciute tutele per i genitori che assistano figli con disabilità grave;
il caregiver familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza di un proprio caro e si trova in una condizione di sofferenza e di disagio causati da affaticamento-fisico, psicologico e solitudine;
il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi può creare problemi economici e frustrazione;
i caregiver vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale;
l'impegno costante del caregiver familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'interno nucleo familiare in cui è inserito;
come dimostrano ricerche sul tema, i caregiver familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 10% dei casi a chiedere il part-time e nel 66% a lasciare del tutto il lavoro;
i caregiver familiari operano in un quadro sociale-assistenziale drammatico, caratterizzato da: continui tagli a livello nazionale e locale dei fondi destinati al sostegno delle famiglie in cui vive una persona non autosufficiente; costi sempre maggiori delle Residenze Sanitarie assistenziali, che offrono servizi spesso non adeguati; parcellizzazione delle risposte assistenziali ormai rivolte solo ad alcune specifiche categorie;
senza il lavoro svolto dai familiari il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato.
impegna il Governo a:
adottare misure urgenti per riconoscere giuridicamente la figura del caregiver familiare, prevedendo adeguate tutele previdenziali, assicurative e sanitarie.
G/2111/144/5
RUTA, RICCHIUTI
visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l'articolo 16;
considerata l'opportunità e l'urgenza di prevedere, nell'ambito del processo di riordino della legge n. 56 del 2014, la valorizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, nonché del relativo personale;
verificato che la soluzione legislativa per realizzare tali obiettivi è riconducibile alla necessaria modifica del suddetto articolo 16 del decreto-legge n. 78 del 2015, prevedendo di includere nel previsto piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, di cui al comma 1-quater del suddetto articolo, il riferimento ai beni e alle risorse connesse al funzionamento degli istituti così come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ampliando le previsioni di cui al comma 1-quinquies a tutti i profili delle unità di personale delle province impegnate sulla funzione alla data dell'8 aprile 2014;
tutto ciò premesso e considerato, impegna il governo, a valutare ogni iniziativa utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
G/2111/145/5
ORELLANA, BATTISTA, PANIZZA, LANIECE, DE PIETRO, FRAVEZZI
i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG's) promuovono esplicitamente la dimensione locale dello sviluppo, le partnership territoriale e il ruolo delle amministrazioni locali quale strumento prioritario per il raggiungimento dell'Agenda post 2015;
in tale contesto anche l'orientamento della Commissione Europea spinge verso una Multi Level Governance territoriale (MLG) e chiede un maggiore coinvolgimento e protagonismo delle Reti Territoriali nella Cooperazione Internazionale e nell'Educazione allo sviluppo per i cittadini europei;
il comma 2 dell'articolo 23 del provvedimento in esame prevede che, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale Per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120.000.000 per l'anno 2016, di euro 240.000.000 per l'anno 2017 e di euro 360.000.000 a decorrere dall'anno 2018;
impegna il governo a:
a istituire, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito fondo, denominato: «Fondo per la dimensione locale dello sviluppo», destinato a supportare la partecipazione delle reti territoriali e degli enti locali al bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo.
G/2111/146/5
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA
La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26.0.13.
G/2111/147/5
PARENTE, CATALFO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
per accedere ai requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011, l'articolo 18, comma 2, del disegno di legge in esame prevede che:
possano accedere, nel limite di 6300 soggetti, alla c.d. "7a salvaguardia" i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n 223, e successive modificazioni, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità anche mediante il versamento dei contributi volontari entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo;
rilevato che:
la Sottocommissione Esodati della Commissione Lavoro del Senato, ha promosso, in collaborazione con l'lstat, un sondaggio on-line rivolto alle persone esodate, che si è svolto tra I'8 aprile e li 12 luglio 2015;
il periodo temporale successivo al termine della mobilità accordato per il perfezionamento dei requisiti, anche mediante l'utilizzo di Contributi Volontari è prevista per una durata massima di 12 mesi;
questo termine comporterebbe l'esclusione di persone che pur essendo state licenziate prima del 31.12.2012 in seguito ad accordi governativi antecedenti alla c.d. "riforma Fornero", al termine della mobilità non riuscirebbero a raggiungere i requisiti contributivi richiesti
a valutare l'opportunità di rivedere il termine di 12 mesi entro cui, anche mediante il versamento dei contributi volontari alla fine della fruizione dell'indennità di mobilità, sia possibile accedere ai requisiti pensionistici antecedenti il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
G/2111/148/5
PARENTE, SACCONI, PAGANO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;
tenuto conto che:
con la circolare n. 35 del 2012 l'Inps ha precisato che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si applica l'incremento di 3 mesi legato all'aumento dell'aspettativa di vita;
si tratta di una norma che si conferma utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo;
non appare, però, opportuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell'opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per quest'ultime di circa dieci anni;
a valutare l'opportunità di non fare riferimento all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita per non creare sperequazione di trattamento tra lavoratrici per una mera ragione anagrafica.
G/2111/149/5
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
a valutare a quali figure di collaboratori, a seguito di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di riordino dei contratti di lavoro, possa essere estesa, anche oltre anche il 2015, la tutela prevista dalla DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e a trovare le risorse adeguate a tal fine.
G/2111/150/5
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI
la legge 28 dicembre 2001, n.448, all'articolo 38 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'incremento, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
secondo i dati dell'Istat un pensionato su due percepisce un assegno di importo inferiore ai 1.000 euro, e circa il 14,4% percepisce una pensione inferiore sotto i 500 euro;
a distanza di oltre 10 anni, l'importo é stato solo parzialmente aggiornato all'inflazione; inoltre, nell'adeguamento non si è tenuto conto del passaggio dalla lira all'euro e dei relativi squilibri nella formazione dei prezzi da ciò derivando il crollo del potere d'acquisto dei pensionati;
l'Italia è l'unico paese europeo privo di una misura nazionale mirata a sostenere l'intera popolazione in povertà assoluta;
secondo il Rapporto Caritas sulle politiche contro la povertà, reso pubblico il 15 settembre 2015, l'attuale sistema di interventi pubblici risulta del tutto inadeguato per volume di risorse economiche dedicate e frantumato in una miriade di prestazioni non coordinate, suddivise tra una varietà di categorie e con caratteristiche diverse. La gran parte dei. finanziamenti pubblici disponibili è dedicata a prestazioni monetarie nazionali mentre i servizi alla persona, di titolarità dei Comuni che poi coinvolgono anche il terzo settore, sono sotto finanziati;
la distribuzione della spesa pubblica è decisamente sfavorevole ai poveri: l'Italia ha una percentuale di stanziamenti dedicati alla lotta alla povertà inferiore alla media dei paesi dell'area euro - 0,1% rispetto a 0,5% del Pii, l'80% in meno; inoltre, al 10% della popolazione con minore reddito è destinato il 3% della nostra spesa sociale complessiva e il 7% della spesa per protezione sociale non pensionistica;
i diversi contributi introdotti dal Governo sino ad oggi raggiungono nel loro complesso, una quota limitata delle famiglie in povertà assoluta, intorno al 20 per cento.
a valutare la possibilità di prevedere, a decorrere dal 2016, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.
G/2111/151/5
BARANI, SCAVONE, LAI
il percorso formativo per gli studenti che intendano abbracciare la professione medica prevede una tempistica accademica decisamente più lunga rispetto a quella di altre facoltà;
Una volta ottenuta la Laurea detti studenti, prima di poter esercitare la professione, devono ulteriormente approfondire il proprio percorso formativo attraverso l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione in Medicina;
alla luce delle premesse appare chiaro come l'immissione nel mondo del lavoro per quanti abbracciano la professione medica avviene in età più avanzata rispetto ad altri professionisti e di conseguenza viene ritardato anche il periodo di versamento dei relativi contributi previdenziali;
è nella prassi la facoltà per chiunque di operare il cosiddetto riscatto previdenziale degli anni universitari;
l'impegno sotto proposto determinerebbe un introito significativo per l'erario;
impegna il governo:
a valutare la possibilità di autorizzare gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e facoltà assimilate, a partire dal quinto anno di corso, all'iscrizione facoltativa al fondo generale di previdenza dei medici e degli odontoiatri con versamento dei relativi contributi volontari, anche attraverso le modalità previste dall'emendamento 17.0.15 all'A.S 2111, garantendo che dall'applicazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
G/2111/152/5
BARANI, DI MAGGIO, AZZOLLINI, TREMONTI, CANDIANI, MARIO MAURO, VICECONTE, QUAGLIARIELLO, SANGALLI, PETROCELLI, FUCKSIA, BUEMI, ZELLER, GAETTI, DE PETRIS, FATTORI, BAROZZINO, GENTILE, RAZZI, CALIENDO, MILO
il sito Sassi di Matera costituisce un ecosistema urbano dal valore straordinario, tanto da essere stato iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità UNESCO già dal 1993;
detto sito a causa della sua importanza ma anche della sua fragilità merita costante attenzione e cura ai fini della salvaguardia e del mantenimento in buono stato di conservazione;
per il 2019 Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura;
si invita il Governo:
a valutare la possibilità, tramite concrete iniziative, di favorire la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera al fine di poter meglio rappresentare nel 2019 la Capitale Europea della Cultura.
G/2111/153/5
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Il Senato
in sede di discussione del disegno dì legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura,
i borghi italiani sono luoghi della cultura radicati nei saperi e nelle tradizioni locali e costituiscono un grande giacimento sociale ed economico che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla nazione,
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa al fine di promuovere interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, attivando i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane mediante l'istituzione di un apposito Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione nei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
G/2111/154/5
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, MILO
La Commissione ,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie di cui al'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , il comma 16, concernente le riduzioni al calcolo dell'oblazione, è stato oggetto di interpretazioni non sempre univoche, tali da rendere necessario un intervento interpretativo dell'Esecutivo;
le diversità interpretative del comma 16, hanno riguardato soprattutto le costruzioni aventi destinazione diversa rispetto le semplici abitazioni , investendo quindi i luoghi commerciali e gli stabilimenti produttivi;
a valutare la possibilità di emanare un un provvedimento interpretativo dell'art. 39, comma 16 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire relativamente agli immobili aventi destinazione produttiva e commerciale, realizzati in violazione delle norme edilizie.
24.39 (testo 2)
SANTINI, LUCHERINI, RUTA, PEZZOPANE
Al comma 6, sostituire le parole: «Fondo per il contrasto della povertà educativa» con le seguenti: «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile».
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "povertà educativa" con le seguenti: "povertà educativa minorile".
26.5 (testo 2)
PEZZOPANE
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.
7-ter. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.11 (testo 2)
All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del fnanziamento agevolato.»;
al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.»;
dopo il comma 7 inserire i seguenti: «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.».
27.248
AZZOLLINI
All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:
«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.500.000 euro per il 2016.
Conseguentemente,
all'articolo 33, comma 34, le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite con le seguenti: «di 298,5 milioni di euro per il 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».
33.1
CENTINAIO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
1-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato; i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
1-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dallo gennaio 2016. sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimenti dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, alla Missione 1 «Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», al Programma 1.2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno 2016 sostituire il numero: «4.031» con il seguente: «1.031».
Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della difesa, alla Missione 2. Ricerca e innovazione, al programma 2.1 Ricerca-tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: «10.000», con le seguenti: «13.000».
All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nello specifico alla Missione 3 «Ricerca e Innovazione», al Programma 3.4 – «Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata», nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno 2016 sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «0».
Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della Difesa, alla Missione 2. Ricerca e innovazione, al programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: «10.000», con le seguenti: «13.000».
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca non predeterminate per legge.
Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni e 600 mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro nel 2017, 103 milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dei Beni e delle attività culturali non predeterminate per legge.
Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «292 milioni e 200 mila euro nel 2016 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2017».
Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dell'Istituzione, dell'Università e della Ricerca non predeterminate per legge.
Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni e 600mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro nel 2017, 103 milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
COMAROLI
Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.090 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge», con le seguenti «73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;
2016:
2017:
CS: + 50.000.000.
Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge» con le seguenti: «euro 19.921.000 per l'anno 2016, di 18.675.000 euro per l'anno 2017 ed euro 14.925.000 a decorrere dall'anno 2018 come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge».
Conseguentemente, alla tabella n. 3, sostituire il cap.2183, come segue:
BULGARELLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384».
SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, l'Osservatorio sulla Torino-Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppresso.».
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto relativo all'asse ferroviario Torino-Lione, cessa dall'incarico».
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 20003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio. dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».
MANGILI
«2-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
''Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lorde di euro cinquemila''.».
LEZZI
«2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ''Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.'', il comma 139 è soppresso».
«2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ''Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'', il comma 135 è soppresso».
SCILIPOTI ISGRÒ, MANDELLI
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1.
BONFRISCO, MILO, BRUNI, ZIZZA
Conseguentemente all'articolo 51, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.».
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, ORELLANA
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA
Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
MARINELLO, GUALDANI
A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA
Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni annui» con le seguenti: «200 milioni annui».
TOSATO, ARRIGONI
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
ORELLANA, ZELLER, BATTISTA
Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
D'ALÌ
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2016.».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro annui».
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: - 100.000.000;
2017: - 100.000.000;
2018: - 100.000.000.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «200 milioni di euro annui».
DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni»,
BIANCONI, GUALDANI
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni», con le parole: «40 milioni.
A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «240 milioni di euro».
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANTINI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, AMATI, LAI
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «17 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 33 sostituire le cifre: «17,7» e «25,1», con le seguenti: «27,7» e «35,1».
Al comma 4, sopprimere le parole da: «relativamente» fino a: «(IRPEF)».
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è soppresso».
Al comma 4, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Al medesimo articolo 47, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».
AMATI, CARDINALI, CIRINNÀ, GINETTI, FABBRI, VALENTINI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Le destinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la quota è destinata alle tipologie di interventi a diretta gestione statale individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 il secondo periodo è soppresso».
BOTTICI, PUGLIA
Dopo il comma 4 aggiungere:
«4-bis. All'articolo 47, comma 3, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985 n.222, sostituire le parole: "in proporzione alle scelte espresse" con le seguenti: "in favore dello Stato"».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 14, aggiungere infine le seguenti parole: ''con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di bandire nuovi concorsi pubblici soltanto previo scorrimento delle graduatorie vigenti"».
BOTTICI, BULGARELLI
«4-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione».
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 2.
All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiunge, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dal 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
All'articolo 33 sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «297 milioni».
ENDRIZZI
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: - 3.000.000.
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
5-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 del Codice civile.
5-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre 2014».
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
''2. Nelle stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti peri residenti nelle-regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di riclassificazione anche attraverso impianti fissi offshore''».
all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.
7-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite; entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9-agosto 2013, n. 98.
7-quater. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizioni di cui al precedente comma».
Sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.».
GAETTI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al secondo periodo, dopo le parole: ''Sant'Agostino'' sono aggiunte le seguenti: ''Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia,''.».
Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 30.000.000;
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000.
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, FUCKSIA, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le-seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94'';
b) al comma 7, primo periodo, le parole da: ''per ciascuno degli anni 2015 e 2016'' fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2015 e 25 milioni per l'anno 2016 sono destinate all'attuazione del presente articolo''.».
Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
«8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''I fondi raccolti attraverso le utenze di telefonia fissa e mobile presuppongono, da parte dei soggetti erogatori dei finanziamenti o dei contributi,. ed in deroga all'articolo 26 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui ai decreto legislativo. 30 giugno 2003, n; 196, il consenso implicito al trattamento dei; dati sensibili per il gestore telefonico e il consenso a comunicare tali dati al partito politico beneficiario della donazione perle finalità previste nella presente legge».
«8-bis. Il territorio dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, costituisce, fino al 3 dicembre 2022, territorio extradoganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni in regime di zona franca di cui al presente comma non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato».
all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto»;
all'articolo 33 sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
CIAMPOLILLO, MANGILI
«8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso».
GIOVANNI MAURO
Sopprimere i commi 9 e 10 e aggiungere il seguente:
«Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (ZFU) sull'intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della Legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000.000 per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza».
CAMPANELLA
Sopprimere il comma 9 e al comma 10 sostituire le parole: «Ministero dello sviluppo economico adotta» con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta ai bandi finanziati con le risorse stanziate per il 2016, adotta ulteriori».
Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, Tabella E, alla voce: «Decreto-legge 66 del 2014. Art. 22-bis risorse destinate alle zone franche urbane cap 7350:
2016: riduzione:
CP - ;
CS - ;
2016 rifinanziamento:
CP + 50.000.000;
CS + 50.000.000.
Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005. Art. 1 comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, apportare le seguenti modifiche:
CP + 30.000.000;
CS + 30.000.000.
Al comma 9, premettere il seguente periodo: «all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: ''della regione Emilia Romagna "sono inserite le seguenti: ''nonché dei comuni del territorio del Polesine''».
all'articolo 20, sopprimere il comma 2.
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150».
all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto».
all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
CONSIGLIO, COMAROLI
A comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento, e al finanziamento delle attività di sperimentazione per l'individuazione di zone a burocrazia zero, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per la restante parte».
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento e al finanziamento dei distretti industriali per la restante parte».
ALBANO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il territorio del Comune di Ventimiglia, è assimilato ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, come da delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10-ter. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 10-bis si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.
10-quater. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:
a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;
b) introdurre temporaneamente nelle zone franche. materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;
c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.
10-quinquies. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 10-bis, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.
10-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.
10-septies. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
10-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni. vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge, All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.
10-novies. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato».
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2030 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».
COMAROLI, CONSIGLIO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a «18.006.000» con le seguenti «323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 318.006.000»;
Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «323.002»;
b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «321.756»;
c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006».
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
«10-bis. all'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3,43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94'';
b) al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».
CIAMPOLILLO
«10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, cessano i contributi e i rimborsi degli oneri sostenuti dallo Stato a favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. Le somme a tal fine attribuite, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, alla Missione ''Comunicazioni'', programma ''Servizi di comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali'', sono riversate all'entrata del Bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente disposizione.»
CONTE
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:
a) di Genova nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale e nell'adiacente area industriale e intermodale;
b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge Il febbraio 1952, n. 75 , nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità portuale a levante del primo pontile ad est della stazione marittima;
c) di Venezia.
2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede, previa proposta di ciascuna Giunta Regionale, su rispettiva istanza dei presidenti dell'Autorità Portuale di Genova, di Napoli e di Venezia, da notificare all'Autorità delle Dogane competente e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ove la delimitazione delle aree ricomprenda anche il territorio di enti locali, oltre che quello di giurisdizione dell'Autorità Portuale, si provvede mediante gli strumenti di programma previsti dalla legge''».
«10-bis. In considerazione dei gravi danni subiti dai territori del Veneto confinanti con la regione Emilia Romagna in seguito al sisma del 2012 è istituita la zona franca comprendente i comuni Bagnolo Po, Calto, Canaro, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giaccano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta e Fiesso Umbertiano. A tal fine le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa ai cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono incrementate di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018».
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
«10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le province cessano dalle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente agli edifici in cui hanno sede le accademie di belle arti, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche. A decorrere dalla medesima data, in applicazione dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le spese corrispondenti rimangono a carico dei bilanci autonomi delle singole istituzioni. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
FUCKSIA
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Sopprimete il comma 11.
Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016.
sopprimere la allegata tabella A;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.
Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».
BONFRISCO
Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2016.»
GAMBARO
DE POLI
BRUNI, MILO
MANDELLI
Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni euro decorrere dal 2016».
MARIO MAURO
Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, SAGGESE, RUTA
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «252 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente al comma 34 sostituite le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «252 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
RUTA, RICCHIUTI, FORNARO, GUERRA
Conseguentemente al comma 34, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «252 milioni».
Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «252 milioni».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 11
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con le seguenti: «252».
GASPARRI
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «252».
AZZOLLINI, GUALDANI
Conseguentemente, al comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «252».
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «252».
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
2016: – 48.000.000;
2017: – 48.000.000;
2018: – 48.000.000.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «252 milioni di euro annui».
MOLINARI
Sopprime il comma 11.
Al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i primi due periodi sono soppressi;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Con effetto dall'esercizio finanziario 2017», con le seguenti: «Con effetto dall'esercizio finanziario 2018».
Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «obbligatori incassati dall'anno 2015», con le seguenti: «obbligatori incassati dall'anno 2016».
Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «204 milioni».
Al comma 11 sopprimere i primi due periodi.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro annui».
Al comma 11, sopprimere i primi due periodi.
Al comma 11, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro annui».
Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro» con le seguenti: «sono ridotti di 10 milioni di euro per le attività e per l'organizzazione in Italia e di 38 milioni di euro per le attività e per l'organizzazione all'estero degli stessi istituti»;
b) sopprimere l'ultimo periodo.
A copertura dei maggiori oneri, stimati in 48 milioni a decorrere dal 2017, al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per il 2016 e di 252 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di euro», con le seguenti: «18 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di euro», con le segueti: «18 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro annui».
Al comma 11, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «28 milioni di euro», e le parole: «0,183 per cento» con le seguenti: «0,193 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per il 3 per cento a decorrere dal 2016».
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA
Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
MICHELONI, PARENTE, TURANO, GIACOBBE, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI BIAGIO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEGORER, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI, GATTI, ALBANO, LAI, FATTORINI, MATTESINI, CORSINI, SANGALLI, VERDUCCI, TRONTI, MARAN, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI
Dopo il comma 11, per inserire i seguenti:
«11-bis. Al testo della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente secondo periodo: ''Gli organismi di cui al precedente periodo sono tenuti ad assumere nel proprio organico con contratti a tempo indeterminato lavoratori autorizzati in via esclusiva ad accedere alle banche dati degli enti erogatori di cui al successivo articolo 7, comma 1'';
b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), le parole: ''uno schema di'' sono sostituite con: ''un'' e le parole: ''definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,'' sono soppresse. È aggiunto in fine il seguente secondo periodo: ''Per gli istituti che svolgono anche attività all'estero il bilancio dovrà essere in ogni caso consolidato ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 considerandosi agli effetti di tale previsione come imprese controllate' gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4, restando espressamente esclusa l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 27 e 28 dello stesso decreto'';
c) all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: ''2. I soggetti promotori di cui all'articolo 2 hanno responsabilità sussidiaria e solidale con gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4, in caso di danni patrimoni ali cagionati a terzi nello svolgimento da parte di questi ultimi dell'attività all'estero'';
d) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto periodo: ''A decorrere dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti erogatori di cui al precedente articolo, 7, comma 1, si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi'' e ''L'applicazione della percentuale media delle decurtazioni rilevate negli stati in cui è stata effettuata l'ispezione, anche riscontrata per l'attività diversa da quella per la quale è prevista la certificazione di cui al periodo precedente, deve essere estesa a tutta l'attività dichiarata all'estero per tutti gli stati'';
e) all'articolo 16, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''d) siano stati violati per due anni di cinque consecutivi gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)''.
f) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) comporta la decurtazione del 50 per cento dei contributi finanziari di cui all'articolo 13, da applicarsi nell'esercizio economico successivo a quello per il quale è stato presentato il bilancio nel quale si è riscontrata la violazione''.
11-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 11-bis e dai minori stanziamenti destinati allo svolgimento delle attività ispettive all'Estero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e valutati in un importo di 15 milioni di euro annui, sono destinati al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, come previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni».
ZIZZA, MILO, BONFRISCO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso ''c- bis'', opera a decorrere dal 1º gennaio 2016 qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non abbia designato ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative, assunti direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 61 comma 1 della legge 30 marzo 2001, n.152».
«11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso ''6-bis'', non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative, assunti direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n.152».
BONFRISCO, MILO, ZIZZA, LIUZZI
«11-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione delle loro attività, all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso ''c-bis)'' secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la parola: ''2014'' è sostituita dalla seguente: ''2016''».
PAGANO, GUALDANI
«11-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione delle loro attività, all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso ''c-bis)'' secondo periodo, della legge 23 dicembre 2015 n. 190, la parola: ''2014'' è sostituita dalla seguente: ''2016''».
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo16, comma 2, lettera c-bis) le parole: ''dell'anno 2014'' sono sostituite dalle parole: ''dell'anno 2016''».
SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA, LAI
Al comma 12, sostituire le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui», con le seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».
Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:
CP: + 938.000;
CS: + 938.000;
CP: + 944.000;
CS: + 944.000;
2018:
CS: + 944.000.
ROMANO, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese di cui al presente comma e da quelli previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi previsti, sono escluse le spese sostenute per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo, a decorrere dal 2016, determinato con il decreto ministeriale di cui al periodo precedente, non potrà essere inferiore al doppio di quello sostenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 2015».
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 6.650.275;
2017: – 7.550.275.
BUCCARELLA, MANGILI, RICCHIUTI
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro per il 2016, a 8 milioni per il 2017 e 2018».
STEFANI, CENTINAIO
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA
Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «293,4 milioni di euro nel 2016 e 292,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000;
2017: – 8.000;
2018: – 8.000.
CALIENDO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «260».
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO
Sopprimere il comma 13
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «260 milioni».
Al comma 13 sostituire la parola: «6.650.275» con la seguente: «1.650.000» e la parola: «7.550.275» con la seguente: «2.550.000».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 5.000.275;
2017: – 5.000.275.
CERONI, CALIENDO
Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 3 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ''non oltre il 31 dicembre 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 31 dicembre 2017''».
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2016: - 4.000.
BUCCARELLA, BULGARELLI, MUSSINI
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per il 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2016 – 4.000.000.
Al comma 14 sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «2 milioni».
2016: – 2.000.000.
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Dopo il comma 14 inserire i seguenti:
«14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è aggiunta, in fine, il seguente comma:
''11-bis. A ciascuna unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è attribuito un trattamento economico accessorio mensile di importo fisso non inferiore all'indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva per gli impiegati civili dello Stato''.
14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis si provvede con le risorse disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»,
«14-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ''presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,'' sono inserite le seguenti: ''nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,''.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-ter si provvede con le risorse disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, le parole: ''non superiore a euro 9.296,22'' sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a euro 12.000,00''».
Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MANGILI
Al comma 15, dopo la parola: «sopraelevazione», sopprimere la parola: «ampliamento».
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI
Al comma 15, dopo le parole: «restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici», aggiungere le seguenti: «in conformità ai piani regolatori vigenti».
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI
Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché destinati ad opere di interesse collettivo e pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI, PUPPATO
Al comma 15, al capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».
RICCHIUTI, LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Al comma 15, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti, per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia».
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: ''degli esecutori degli abusi'', aggiungere le seguenti: ''ivi compresi i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001''».
CERONI
Sopprimere il comma 16.
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.
17-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per adeguare l'assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria in conformità della previsione di cui al comma 17-bis, anche mediante modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
17-quater. I decreti legislativi di cui al comma 17-ter sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 17-ter, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
17-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17-bis, 17-ter e 17-quater, è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576 400,00 annui a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2016: – 944.958,00 euro;
2017: – 973.892,00 euro;
2018: – 1.576.400,00 euro.
CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. Il relazione alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna di cui al decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
17-ter. I dirigenti di area Al attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
17-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità transitano nel ruolo di cui al comma 1. I dirigenti di istituto penitenziario attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 1 o rientrare nell'amministrazione penitenziaria.
17-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità, i meccanismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli incarichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.».
Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:
«17-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68 è sostituito dal seguente:
''La commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli, previa determinazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. il punteggio minimo da conseguire nella prova per titoli è pari a venti punti. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli''.
17-ter. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 è sostituito dal seguente:
''Art. 18. – (Valutazione di titoli di merito) – La commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli indicati nell'articolo 15, previa determinazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. Il punteggio minimo da conseguire nella prova per titoli è pari a venti punti. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli.''.
17-quater. Le disposizioni dei commi 17-bis e 17-quater si applicano anche ai concorsi per referendario di Tar e per consigliere di Stato già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia già stata completata la valutazione dei titoli.».
SANTINI, LUCHERINI, LAI, BROGLIA
All'allegato 4 (articolo 33, comma 18) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga «Bresce – legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000» è abrogata.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 18, sostituire: «2.700.528» con le seguenti: «2.600.528».
Alla Tabella «A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 0;
2017: – 100.000;
2018: – 100.000;
LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere i commi 19 e 20.
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le seguenti variazioni:
2016: – 6.000.000;
2017: – 6.000.000;
2018: – 6.000.000.
Al comma 19, sopprimere la lettera ......
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
Al comma 19, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «298 milioni di euro».
ROMANO
Al comma 20, sostituire le parole da: «rimangono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono destinate al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Conseguentemente, sopprimere il comma 22.
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
«20-bis. L'organico di ogni rappresentanza diplomatica italiana all'estero è ridotto di una unità. I risparmi derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo sono utilizzati per il funzionamento e per i servizi prestati dalle medesime rappresentanze diplomatiche.
20-ter. Le indennità del personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compresi i rimborsi per i viaggi di rappresentanza, per ricevimenti, nonché le spese di missione sono ridotte del 40 per cento».
Sopprimere il comma 21.
2016: – 20.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 22.
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
2018; – 2.000.000.
SOLLO
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che soddisfino i seguenti requisiti:
a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011;
b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011.
3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si-provvede:
a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;
b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui al comma 1;
c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre n. 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.
5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013».
SIBILIA, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ
Dopo il comma 22 inserire il seguente:
a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011 ;
b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.
3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede:
b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui ai comma 1;
4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.
5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013».
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:
«22-bis) Il comma 108 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 è sostituito dal seguente:
''108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del tasto unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti ai sensi dei comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti-assunti mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico decreto legislativo 297/94 ed i docenti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere a), b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, sempre in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia sopra citato, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, tutti docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere l'assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale sopra citato. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili è autorizzati''».
«22-bis). Al comma 73 della legge 107 del 13 luglio 2015 dopo le parole: ''all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva'' e aggiunta la seguente frase: «Per il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto a chiedere la mobilità su sede all'interno della provincia di titolarità, conservando comunque il diritto a mantenere la titolarità di sede».
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agii enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006)».
Al comma 23 sopprimere dalle parole: «e sono acquisite all'erario» fino a: «effettivamente versato» e aggiungere: «per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico».
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni nel 2016 e 300 milioni a decorrere dal 2017».
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI
Al comma 23, sostituire le parole da: «all'entrata del bilancio» fino alla fine del comma con le seguenti: «al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015 2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno per ogni alunno con disabilità, attingendo dalle graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma605 lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno2007, n. 131».
a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
«23-bis. All'articolo l della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 121 è abrogato. I risparmi conseguenti all'abrogazione di cui al precedente periodo confluiscono in un Fondo, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, denominato Fondo per la Formazione continua del personale docente. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa».
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
«23-bis). Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, disponendo che la disciplina recata dal comma 3, dell'articolo 4 del suddetto regolamento preveda che il tempo scuola della primaria sia svolto secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 30 e sino a 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, è abrogato».
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole; «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
«23-bis). Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolasti con particolare riferimento alle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, è istituito il Fondo per la didattica integrativa, con particolare riferimento alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni di euro nel 2016 e 100 milioni di euro nel 2017. Il riparto delle risorse complessivamente assegnate al Fondo, è definito per ambiti regionali, stilla base della popolazione scolastica di ogni Regione, e proporzionato al tasso di dispersione scolastica».
Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 3, sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017», con le seguenti: «1,4 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
«23-bis). Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la previsione di formare il personale ATA presente in organico di ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte alla Tabella A, Area A, con specifico riferimento all'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 47 del CCNI 2006-09».
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2016.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.
«23-bis). All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ''a statuto ordinario'', aggiungere le seguenti parole: ''e a statuto speciale'' e dopo le parole: ''fabbisogni standard'' aggiungere le parole: ''secondo le metodologie di cui alla Nota FC03U, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2015''».
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
«23-bis). Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107, confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
«23-bis). L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali».
«23-bis). In attuazione a quanto previsto dalla legge 19 giugno 1999, n. 229, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per, ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
23-bis. Il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «280 milioni».
«23-bis. Il comma 334 dell'articolo, 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».
a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: ''15 per cento'' con le seguenti: «17 per cento»;
e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
23-bis. Il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
Sopprimere il comma 24.
Sopprimere i commi 25 e 26.
ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
All'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 25 sostituire le parole: «sono versate nell'entrata del bilancio dello stato nell'esercizio finanziario 2016» con le seguenti: «dovranno essere utilizzate per le medesime finalità.»
b) sostituire il comma 26 con il seguente: «Con apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procede all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, alla quantificazione delle stesse al fine dell'assegnazione e del trasferimento delle somme non spese alle università per interventi di edilizia universitaria»
Sopprimere il comma 27.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la successiva riassegnazione agli Atenei che hanno speso almeno il 90 per cento del totale dei fondi assegnati».
a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento con le seguenti: «17 per cento».
b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)
a) all'articolo 6, comma 8, le parole; «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
Al comma 26, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministero provvede al versamento degli importi così individuati per incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo le procedure di cui all'articolo 17».
Conseguentemente sopprimere il comma 27.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
«27-bis). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 425 è modificato come segue: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 23, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
«27-bis. Per l'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
27-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.
27-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge n. 107 del 2015, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo ciclo».
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. I commi 131 e 132 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono soppressi».
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni nel 2016 e 275 milioni a decorrere dal 2017».
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:
«27-bis. Per la valorizzazione del merito del personale Ata, in particolare, del profilo di Direttore amministrativo, si riapre la trattativa per stabilizzare gli Assistenti amministrativi facenti funzione, che da anni sostituiscono la figura di Dsga. Si riavviano le procedure concorsuali, ordinarie e riservate, sussistendo già l'autorizzazione della Corte dei Conti a 450 posti, data dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. Si riattiva anche la mobilità professionale, utilizzando, in prima applicazione, le graduatorie del personale già sottoposto a due prove selettive, che è stato dichiarato idoneo (132 aspiranti idonei che hanno superato l'ultimo concorso)».
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «295 milioni nel 2016 e 280 milioni a decorrere dal 2017».
«27-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto dall'anno 2016, i test invalsi dagli esami di licenza media.
27-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma precedente, sono destinati al fondo per le formazione dei docenti, del personale Ata e dei dirigenti scolastici».
«27-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016 e a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».
Sopprimere il comma 29.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:.
2016: – 2.700.000;
2017: – 2.700.000;
2018: – 2.700.000.
COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. L'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente: «Art. 63. – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dal F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o coIlezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dal F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico. delle leggi sulle tasse automobilistiche., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa le disposizioni di attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso la riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di auto trasporto merci, dipendenti e autonomi.
3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo commerciale da essi guidato.
4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto all'atto della prenotazione del corso stesso.
5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps; con gli organi di controllo della circolazione stradale e con l'Ania».
Sostituire il comma 31 con il seguente:
«31. I contributi ventennali di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati in favore dei soli investimenti in progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale conformi ai requisiti della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi».
Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000.
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 32, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«il secondo periodo è così sostituito: ''Quota parte dei proventi derivanti delle dismissioni previste dall'articolo 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il ministro dell'Interno, al pagamento degli oneri relativi al personale delle Forze Armate, di cui all'articolo 27, comma 1. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo vengono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente comma''».
Al comma 32, sostituire le parole: «il secondo periodo è così sostituito: ''i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione''», con le seguenti: «il secondo periodo è così sostituito: ''i proventi delle dismissioni dell'anno 2015 e 2016 sono destinati in quota di 200 milioni all'integrazione del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 17-bis e in quota di 200 milioni ad incrementare, per l'anno 2015, la dotazione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012''».
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 43 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di coordinare la formazione medica specialistica e di determinare i criteri per l'accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali che compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
1-bis. L'Osservatorio, organo consultivo del MIUR e del Ministero della Salute, al fine di sovraintendere e coordinare la formazione medica specialistica, elabora regolamenti, linee di indirizzo e proposte, volti al miglioramento della qualità della formazione medica specialistica. Inoltre, propone i criteri di distribuzione dei contratti di formazione, fatte salve le prerogative del Ministero della Salute e delle Regioni in tema di pianificazione e programmazione del fabbisogno di medici specialisti e generalisti.
1-ter. Ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, l'osservatorio definisce, determina e verifica gli standard, i requisiti e gli indicatori di performance, necessari ad accreditare le singole scuole e per effettuare il monitoraggio continuo della qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini dell'accreditamento si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;
b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38, comma 1.
g) negli indicatori di performance espressi su base regionale da ciascuna struttura afferente alla rete formativa.";
b) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. L'Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali di cui al successivo comma 3, verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione, definendo ed adottando tutti gli strumenti necessari ad assolvere a tali compiti. A tali fini, l'Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.";
c) all'articolo 43, comma 3:
a) alla lettera a), le parole: "ricerca scientifica e tecnologica" sono sostituite dalle seguenti: ''ivi incluso il Dirigente generale competente;
b) alla lettera b), la parola: ''sanità'' è sostituita dalle seguenti: ''Salute, ivi incluso il Dirigente generale competente'';
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca''.;
d) all'articolo 43, comma 4, la parola: ''sanità'' è sostituita dalla seguente: ''Salute'' e le parole: ''scientifica e tecnologica'' sono soppresse;
e) all'articolo 43, comma 5, la parola: ''sanità'' è sostituita dalla seguente: ''Salute'' e dopo la parola: ''1'' è aggiunta la seguente: ''ter''
f) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché da rappresentanti dei medici in formazione specialistica eletti tra gli iscritti ai corsi di specializzazione. Nella commissione è assicurata la presenza dei presidenti delle scuole o presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, nonché una rappresentanza dei direttori delle scuole di spedalizzazione. È garantita la rappresentanza di un medico in formazione specialistica per ciascuna delle università della regione sede di scuole di specializzazione. In ogni caso la rappresentanza degli specializzandi non può essere inferiore a tre. L'osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione. A tali fini, l'Osservatorio regionale adotta gli strumenti definiti dall'Osservatorio Nazionale, cui presenta report con cadenza almeno annuale, e può avvalersi del contributo di esperti. L'Osservatorio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 5 componenti dell'Osservatorio Regionale.";
g) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori e ne danno comunicazione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca in caso di mancata istituzione dell'Osservatorio Regionale, questi viene vicariato dall'Osservatorio Nazionale nell'espletamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.'';
h) all'articolo 44, comma 3, le parole: ''una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il competente Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute''».
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
«32-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
32-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
32-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
32-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di coi ai commi da 32-bis a 32-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato».
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
«32-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1094 è inserito il seguente:
"Art. 1094-bis. Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli.
1. All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti, compiuto il 62º anno di età, è conferita la promozione ad anzianità al grado di tenente generale o corrispondenti, previo giudizio d'idoneità da parte della competente commissione di avanzamento.
2. La promozione è effettuata in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti."
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 202 mila euro annui, si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 582 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
«32-bis). Fino alla completa revisione della disciplina degli organismi ai rappresentanza di militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, i militari eletti negli organi di rappresentanza svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio, con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza, anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in, missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2016, sono versati al bilancio dello Stato».
«32-bis). Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il ricambia generazionale nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpretano nel senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, comunque denominati, imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha efficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 66, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato».
Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
«32-bis). All'articolo 993 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. L'istituto del richiamo non è consentito nei confronti dei militari che abbiamo ricoperto l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Segretario Generale della Difesa, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Capo di Stato Maggiore di Forza Armata».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 800.0.00;
2017: – 800.000;
2018: – 800.000.
«32-bis). All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 10 per cento». I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».
«32-bis). Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono abrogati. Nei confronti del personale militare il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del primo periodo del presente comma, non inferiori a 32.000.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per, essere riassegnati, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fini dell'attuazione del secondo periodo del presente comma».
«32-bis). Al codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
2. Fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1.
3. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'Interno''.
b) Il titolo III del libro V è abrogato.
I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, non inferiori ai 9.450.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono versati al bilancio dello Stato».
«Al comma 3, dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: ''n) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818 del presente codice e di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981 n. 121''».
«32-bis. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 18, le parole: ''ove esistenti e disponibili'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero di altre amministrazioni pubbliche'';
32-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 32-bis, sono versati al bilancio dello Stato».
CROSIO
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
«33-bis. È previsto, per gli anni 2016 e 2017 nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessive di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzioni ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO
«33-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:
''8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
8-ter. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto all'esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire dell'esenzione''».
COMAROLI, CROSIO
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
«33-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radio diffusione sonora e televisiva in ambito ideale sono ridotte ad un decimo'';
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
''2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei pareri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 mila euro a decorrere dal 2016».
Sostituire il comma 33 con i seguenti
«33. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 667 è sostituito dal seguente:
''667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica''.
33-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 123-ter), aggiungere il seguente: ''123-quater) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa nonché tutte le altre pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica''».
«33-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016.
Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».
URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di .parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
DI GIACOMO, GENTILE, AIELLO
Dopo il comma 33, aggiuggere il seguente:
MARGIOTTA
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 33 aggiungere Il seguente:
«33-bis. Per assicurare il sostegno all'editoria è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2016 da destinare al fondo Interventi dell'editoria (CAP 2183)».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2016: - 30.000.000.
«33-bis. Nel programma Operativo Nazionale ''Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento'', Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle ''istituzioni scolastiche'' sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000».
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
«33-bis. Al fine di preservare il valore storico e culturale del libro, la pubblicazione in formato elettronico e-book deve avvenire almeno novanta giorni dopo l'eventuale pubblicazione del medesimo in edizione cartacea. La sola pubblicazione in formato elettronico e-book può essere seguita da quella cartacea non prima di centoventi giorni dalla immissione sul web».
Sopprimere il comma 34.
Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e Finanze legge n. 230 del 1998 articolo 19 Fondo Nazionale per il Servizio Civile, cap. 2185: apportare le seguenti modifiche:
CP + 300.000.000;
CS + 300.000.000;
CS + 300.000.000.
DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale», voce «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali», legge n. 328 del 2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:
CP + 200.000.000;
CS + 200.000.000;
CS + 200.000.000.
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2,016, 2017 e 2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 3, Tabella E allegata, Missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», legge di stabilità n. 282 del 2012, articolo 1, comma 2.08, «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000;
CS: – 100.000,000.
Conseguentemente al medesimo comma 3, Tabella E allegata, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ministero dell'ambiente», legge n. 147 del 2013, «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:
CP: + 300.000.000
CS: + 300.000.000
ARRIGONI, COMAROLI
Al comma 34, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 100 milioni di euro annui».
Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ambiente e tutela del territorio e del mare. Legge di stabilità n. 147 del 2013. Art. 1 comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (sezione 19) Difesa del suolo e tutela ambientale. (1.9-cap.75111)
apportare le seguenti variazioni:
CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000;
2019 e successivi
CS: + 200.000.000.
Al comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «è incrementato rispettivamente di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:
«34-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
34-ter. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare il decreto di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, stabilendo criteri e modalità attuative del presente comma».
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
Conseguentemente all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Soccorso civile», Programma «Protezione civile», voce «Ministero dell'Economia», decreto-legge n. 93 del 2013 – Fondo emergenze nazionali, apportare le seguenti modifiche:
CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «240 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: «Comunicazioni», Programma: «Sostegno all'editoria», voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183,7442)», apportare re seguenti variazioni:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.
PADUA, PAGLIARI, FINOCCHIARO, GRANAIOLA, ORRÙ, ALBANO, MANCONI, GIACOBBE, TURANO, ROMANO, MANCUSO, PAGANO, GUALDANI
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «265 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 6, aggiungere:
«6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di primo soccorso, la cura e l'accoglienza dei rifugiati e dei profughi extracomunitari che giungono sul territorio dello Stato via mare.
6-ter. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali delle regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è attribuito ai medesimi enti un contributo complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2016».
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «291 milioni»
Conseguentemente, dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
(Proroga delle erogazioni delle prestazioni accessorie
da parte di INPS e INAIL)
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «291 milioni».
(Erogazioni delle prestazioni accessorie da parte di INPS e INAIL)
SANGALLI, TURANO, MICHELONI, DI BIAGIO, GIACOBBE, PEGORER, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, MARAN, FAUSTO GUILHERME LONGO, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, alla Tabella C, Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy del Ministero dello Sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), apportare le seguenti modificazioni:
CP + 5.000.000
CS + 5.000.000
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «299 milioni».
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
«34-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2010, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018».
Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11)-Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
CP: - 90.000.000;
CS: - 90.000.000;
CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000;
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.
«34-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire la parola da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000».
a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Sostituire il comma 35 con il seguente:
«35. Si prevede di favorire il rifinanziamento delle risorse di cui alla legge 5 luglio 1989, n. 246 che converte, con modificazioni il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante ''Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria attraverso contributi statali a sostegno di progetti infrastrutturali che si prefiggono le finalità di cui alla legge citata''».
SCIBONA, BULGARELLI
Al comma 35, sostituire le parole da: «di ciclovie» a: «cittadina», con le seguenti: «di una rete nazionale di mobilità dolce, basata sull'intermobilità tra percorsi in bicicletta, a piedi e sulle ferrovie turistiche».
Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «alle ciclovie turistiche» con le seguenti: «ai percorsi turistici».
PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 35 sostituire le parole: «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa lavoro».
Conseguentemente, al comma 36 sostituire le parole «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa-lavoro».
CASTALDI, MANGILI, COTTI
Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici».
SCIBONA, MANGILI
Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» inserire le seguenti: «nonché per la progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati ''cammini''».
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
2016: – 10.000.000.
CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
«35-bis. È istituite, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fonda di rotazione per l'attivazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità per scopi d'interesse pubblico connessi agli interventi per la prevenzione e la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma».
2016: – 10.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
SCIBONA, COTTI, BULGARELLI, CIOFFI
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
«36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: '', ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».
SCIBONA, COTTI, MANGILI
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i)».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Per il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro così ripartita:
a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno – Cascine Vica;
b) 28 milioni di euro per la tratta Lingotto – Piazza Bengasi;
c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.
Conseguentemente, alla tabella E, missione diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del, trasporto ferroviario, voce Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
CP: – 90.000.00;
CS: – 90.000.000;
CP: – 28.000.000;
CS: – 28.000.000;
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.
E conseguentemente, alla tabella E, missione: «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma: «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: «Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (17 – cap. 7200/p)», apportare le seguenti variazioni:
CP: – 64.000.000;
CS: – 64.000.000.
«36-bis. Per il completamento delle linee metropolitane ricadenti nei territori interessati dal ''Nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione'', è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennali dello Stato (legge di stabilità 2013)- Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
CP: – 90.000.000;
CP: - 28.000.000;
CS: – 28.000;000;
E conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma: «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: «Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)», apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI
«36-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interessati».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000.
Sostituire il comma 37 con il seguente:
«37. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario con il compito di proporre, entro i successivi trenta giorni, al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui la primo periodo».
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Al comma 37, secondo periodo, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25.03.2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:
1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni mediante concorso;
2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno otto anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali;
3) abbia superato procedure selettive interne (interpelli) per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla dirigenza'';
4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico per esami a dirigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali necessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbia riportato valutazione positiva;
5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
DE PIN, CARIDI
Al comma 38 sostituire le parole da: «sono incorporate» alle parole: «ente pubblico economico», con le seguenti: «sono fuse alla data di entrata in vigore della presente legge in assumendo la denominazione Istituto Finanziario Agroalimentare Spa (IFA) e conservando la natura di ente pubblico economico».
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA
Al comma 38, primo periodo, dopo le parole: «sono incorporate», aggiungere le seguenti: «di diritto».
Conseguentemente, al medesimo comma 38, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA».
Al comma 38, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 39, sostituire le parole: «garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del CCNL applicato dall'ISMEA» con le seguenti: «garantendo l'allineamento dei livelli retributivi previsti dai rispettivi CCNL».
Al comma 39, quarto periodo, sostituire le parole: «terzo periodo», con le seguenti: «secondo periodo».
Al comma 39, quinto periodo, sostituire le parole: «alla data di incorporazione», con le seguenti: «alla data di fusione».
Al comma 39, ultimo periodo, sostituire le parole: «quinto periodo», con le seguenti: «quarto periodo».
Al comma 40, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di cui al quinto periodo del comma 39», con le seguenti: «entro il termine di cui al quarto periodo del comma 39».
DONNO, BUCCARELLA
Al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «entro centoventi giorni, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo».
Al comma 41, secondo periodo, sostituire la parola: «ISMEA», con la seguente: «IFA».
Al comma 41, terzo periodo, dopo le parole: «può nominare», aggiungere le seguenti: «esclusivamente per comprovate e documentate esigenze legate alla realizzazione dei compiti di cui al secondo e terzo periodo del comma 40,».
Sopprimere il comma 42.
CANDIANI
Dopo il comma 43 inserire i seguenti:
«43-bis. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGRA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione.
43-ter. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata ''Agenzia''.
43-quater. L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sotto posta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
43-quinquies. L'agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.
43-sexies. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari.
43-septies. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2015 ogni regione deve indicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge».
BERTUZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, CALEO, TOMASELLI
«43-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
43-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219, e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
43-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico».
Sopprimere il comma 44.
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
«44-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il comma 1-bis è soppresso».
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 46, terzo periodo, dopo le parole: «versati all'entrata del bilancio dello Stato» aggiungere, in fine, le seguenti: «per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei termini e delle modalità con le quali gli utili derivanti dalla gestione economica dell'ente vengono impiegati per la riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas.».
a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radio elettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, solo nel caso in cui l'incremento di altezza risultante per l'installazione del nuovo impianto o per la modifica dell'impianto preesistente, risultante a seguito della installazione di nuovo impianto e/o modifica di impianto preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri nel suo punto più alto, a prescindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall'antenna o da altra parte dell'impianto e la nuova installazione non realizza una superficie del lato maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi un incremento della superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri rispetto alle antenne preesistenti».
«47-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della norma di cui al comma precedente anche agli Enti locali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, mediante Accordo in conferenza stato città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le norme in materia da abrogare riferite agli Enti Locali».
Dopo il comma 50, inserire il seguente:
«50-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: ''non superiore ad un anno'', sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore a cinque anni''».
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
«49-bis. Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti ed i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».
«49-bis. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
All'articolo 33, dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:
51-bis. - A decorrere dal 1° giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. l96, comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo web denominato "Paloma", accessibile dal sito internet dell'Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.
51-ter. - A decorrere dal 1° giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la congruità del canone di locazione è attestata all'Agenzia del Demanio. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la congruità viene rilasciata solo previa attestazione della indispensabilità e indilazionabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica, da parte del responsabile dei procedimenti dell'ente, rilasciata sulla base della documentata e dichiarata indisponibilità di un immobile di proprietà pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al cui utilizzo tali enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritaria, mediante la consultazione dell'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. In caso di esito positivo, con la predetta consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In caso di inadempimento l'Agenzia del demanio non rilascerà la congruità effettuando la segnalazione alla Corte dei Conti per gli atti di competenza. I contratti stipulati senza la preventiva congruità dell'Agenzia sono nulli.
51-quater. - All'art.2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente modificata ed integrata, dopo le parole «b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.»
51-quinquies. - All'art.2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, dopo l'ottavo periodo dopo le parole l'elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi utilizzati a qualsiasi titolo" aggiungere i seguenti periodi: «L'Agenzia del demanio (di seguito Agenzia) vigila sul corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione passiva, disponendo tutti gli opportuni accertamenti ai fini della verifica del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse Amministrazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L'Agenzia opera secondo un programma di visite suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni anno dai Direttori delle Direzioni regionali, secondo linee guida stilate dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione dall'Amministrazione della Difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività possono essere escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da visitare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, alle Direzioni regionali dell'Agenzia. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si prevede per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per gli immobili condotti in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione ovvero repressione dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze vengono in apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esigenze allocative delle Amministrazioni conduttrici, l'Agenzìa provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni interessate, le quali sono tenute ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa rimozione. In difetto, l'Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.»
51-sexies. - Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica, ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2016 provvede a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su tutto il territorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell'arco del successivo biennio l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede alla pianificazione di interventi organizzativi per la realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attraverso la gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione di spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi di gestione ovvero di locazione anche utilizzando gli immobili resi disponibili da tutte le Amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT. L'Agenzia del demanio comunica alle Amministrazioni interessate la realizzazione del "Polo Funzionale" con l'esatta indicazione degli spazi a disposizione. L'Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è tenuta ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o per la revoca del contratto di locazione passiva nei tempi minimi necessari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuti devono confluire in un unico Fondo per l'efficientamento del patrimonio pubblico, istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
33.260
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
«51-bis. A decorrere dal 1º giugno 2014 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196; comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo web denominato ''Paloma'', accessibile dal sito internet dell'Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.
51-ter. A decorrere dal 1° giugno 2014 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la congruità del canone di locazione è attestata all'Agenzia del Demanio. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la congruità viene rilasciata solo previa attestazione della indispensabilità e in dilazionabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica, da parte del responsabile del procedimenti dell'ente, rilasciata sulla base della documentata e dichiarata indisponibilità di un immobile di proprietà pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al cui utilizzo tali enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritario, mediante al consultazione dell'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. In case di esito positivo, con la predetta consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In caso di inadempimento l'Agenzia del demanio non rilascerà la congruità effettuando la segnalazione alla Corte dei Conti per gli atti di competenza. I contratti stipulati senza la preventiva congruità dell'Agenzia sono nulli.
51-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente modificata ed integrata, dopo le parole: ''b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato'' sono inserite le seguenti: ''che devono ,essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni''.
51-quinques. All'articolo 2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, dopo l'ottavo periodo dopo le parole: ''l'elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi utilizzati a qualsiasi titolo'' aggiungere i seguenti periodi: ''L'Agenzia del demanio (di seguito Agenzia) vigila sul corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione passiva, disponendo tutti gli opportuni accertamenti ai fini della verifica del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse Amministrazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L'Agenzia opera secondo un programma di visite suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni anno dai Direttori delle Direzioni regionali, secondo linee guida stilate dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione dall'Amministrazione della Difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività possono essere escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da visitare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, alle Direzioni regionali dell'Agenzia La mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si prevede per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per gli immobili condotti in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione ovvero repressione dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze vengono in apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esigenze allocative delle Amministrazioni conduttrici, l'Agenzia provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni interessate, le quali sono tenute ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa rimozione. In difetto, l'Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti».
51-sexies. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica, ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2016 provvede a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su tutto il territorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell'arco del successivo biennio l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede alla pianificazione di interventi organizzativi per la realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attraverso la gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione di spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi di gestione ovvero di locazione anche utilizzando gli immobili resi disponibili da tutte le Amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT. L'Agenzia del demanio comunica alle Amministrazioni interessate la realizzazione del ''Polo Funzionale'' con l'esatta indicazione degli spazi a disposizione. L'Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è tenuta ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o per la revoca del contratto di locazione passiva nei tempi minimi necessari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuto devono confluire in un unico Fondo per l'efficientamento del patrimonio pubblico, istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
BONFRISCO, MILO
«51-bis. AI fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi, o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1º settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
51-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in, subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
«51-bis. Entro il 30 giugno 2016 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le concessioni autostradali che scadono dal 1° gennaio 2018 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel redigere le condizioni per le gare il governo può includere la realizzazione di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali margini di miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o scadute sono destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».
«51-bis. Al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le concessioni autostradali scadute o in scadenza, a tali concessioni non si applica l'articolo 153, comma 15, lettera e) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153».
«51-bis. Non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni in house a società che non siano totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni concessione o affidamento di lavori avvenuti con la procedura in house al momento in cui cede una parte delle proprie quote a un soggetto privato».
«51-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni in nessun caso possono essere esentate dalle norme sul consolidamento del debito delle pubbliche amministrazioni o sui limiti ai compensi a carico della finanza pubblica».
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
«51-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese di distribuzione di energia elettrica che abbiano meno di 25 mila clienti allacciati''».
«51-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni. Per le finalità del periodo precedente, il termine di cui al medesimo comma 568-bis, lettera a) è prorogato fino al 31 dicembre 2016».
Dopo il comma 51, aggiungere, in fine, i seguenti:
«51-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: ''non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2016''.
51-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 51-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 33, comma 34».
Dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:
«51-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni.
51-ter. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: ''non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2016''.
51-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 51-bis e 5-ter, pari 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 33, comma 34».
«51-bis. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016».
«51-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''1º gennaio 2016'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2017'';
b) le parole: ''31 dicembre 2017'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
c) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016'';
d) le parole: ''1º gennaio 2018'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2019'';
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: ''per l'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2017'';
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: '', il 2014 e il 2015'' sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014, 2015 e il 2016'' e le parole: '', 2014 e 2015;'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2014, 2015 e 2016'';
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: ''entro il 31 ottobre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre 2017''».
Conseguentemente è prorogata l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati.
LUCIDI
«51-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 28, comma 1, aggiungere il seguente periodo: ''Non può, in ogni caso, ricoprire la carica di dirigente colui che nei cinque anni precedenti ha rivestito incarichi pubblici elettivi o governativi o ha ricoperto cariche in partiti o movimenti politici ovvero in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni ad essi riferibili».
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI
«51-bis. A decorrere dall'anno 2016 al fine di razionalizzare la spesa pubblica e aumentare l'efficacia del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture le competenze delegate alla Sogesid Spa. vengono nuovamente incorporate all'interno delle funzioni dei ministeri citati avviando le procedure necessarie per la chiusura della Segesid Spa costituita con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 27 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, in data 1º febbraio 1994, n. 25 ai sensi degli articoli 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione sociale di ''SOGESID S.P.A.''».
BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI
«51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
51-ter. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
51-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
PUGLIA, BULGARELLI, LUCIDI, MANGILI
«51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonome, dipendente, o libero professionale.
51-ter. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
«51-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisrare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è ratto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali».
SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA
«51-bis. Al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinari, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della rete viaria secondaria nel territorio della Sicilia, avviati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un finanziamento per l'anno 2016 a valere dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione non superiore a 100 milioni di euro per opere e progetti da individuare entro il 30 giugno 2016 attraverso gli appositi atti della programmazione nazionale e regionale».
ORRÙ
«51-bis. Le competenze di cui al decreto del Ministro della sanità dell'ottobre 1988 n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile è di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
29-ter. Gli oneri e connessi all'attività tecnica, restano a carico della società richiedente, che provvederà al relativo versamento su capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
29-quater. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, ai fini del rilascio della stessa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali.
29-quinquies. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse idrosolubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre Amministrazioni interessate».
Al Titolo VI, dopo il Capo III aggiungere il seguente:
«Capo IV
SOPPRESSIONE ENTI INUTILI
(Abolizione dei Consorzi di bonifica)
2. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Regioni che succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Alla riscossione dei contributi vigenti provvedono gli enti che esercitano le funzioni dei consorzi soppressi con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette e attraverso appositi, regolamenti che disciplinano, tra l'altro, le forme di partecipazione dei contribuenti alla definizione degli indirizzi per l'utilizzo dei contributi versati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regionale sono riordinati i contributi finora imposti alle proprietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento delle funzioni dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
5. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 4 gli enti esistenti, i trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1, sono decurtati per un ammontare pari al 50 per cento del bilancio per il 2015 degli enti suddetti''».
(Soppressione dei Bacini imbriferi montani)
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma l sono trasferite alle Regioni.
3. A decorrere da termine di cui al comma 2 il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 è versato alle Regioni competenti''».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
(Dismissione stabilimenti terminali pubblici)
2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti, termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile; per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni»
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
2. il patrimonio degli enti soppressi, delle società poste in liquidazione, ovvero dichiarate estinte ai sensi del comma 1 è trasferito, previa sottoscrizione di apposita convenzione, con le modalità di cui ai commi 16-ter, 16-quater, 16-quinquies, 16-sexies e 16-novies dell'articolo 41 della legge 27 febbraio 2006, n. 14. La società trasferitaria è tenuta a versare entro il 30 giugno, a titolo di acconto sul corrispettivo spettante allo Stato per detto trasferimento una somma non inferiore a 200 milioni di euro tenendo conto del valore del patrimonio netto sommariamente determinato da un collegio peritale nominato dalle parti interessate sulla base dei beni, anche immobiliari, e dei debiti e crediti anche in contenzioso. Detto corrispettivo è suscettibile di conguaglio solo in aumento.
3. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti e le società di cui al comma 1 che precede, nonché la gestione del relativo contenzioso, configurano attività escluse dal trasferimento.
4. La liquidazione dei patrimoni trasferiti che costituiscono tra loro un unico patrimonio deve avvenire con lo scopo della finale monetizzazione degli attivi, della più celere definizione dei rapporti ereditari e debitori e dei contenziosi in corso, nonché del pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando ne il principio di separatezza, anche ai fini della migliore rendicontazione.
5. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, con le modalità di cui al comma 4, viene determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e l'acconto versato di cui al comma 2 che precede.
6. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 vengono individuati gli enti e le società totalmente partecipati dallo Stato, per i cui patrimoni, in quanto gravemente deficitari, non viene disposto il trasferimento. Per tali enti e società, la cui partecipazione resta in capo allo Stato, il soggetto trasferitario assume la funzione di liquidatore.
7. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da l a 7 che precedono sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono dettate, altresì, le disposizioni attuative del presente articolo.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma l sono a valere sulle capacità assunzionali di ciascuna amministrazione vigilante e, in caso di incapienza, a valere sulle capacità assunzionali di altra amministrazione individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1».
Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
(Dismissione stabilimenti termali pubblici)
2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di disegnassimo degli stabilimenti termali atttaverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilemento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La cassa depositi e prestiti spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamente di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante I'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
GASPARRI, CERONI
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativa 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla occasione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste la legislazione vigente».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN
2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile: per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'acceso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamente di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinando gli investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
COMPAGNA
2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedere di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzativo, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita incondizionata irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi e società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio del cessionari degli stabilimenti termali attraverso lo concessione di apposita garanzia pubblica che si applichino si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzazioni in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel profili bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti terminali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misure dal saldo delle amministrazioni medesime di cui ai comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e .strumentali previste a legislazione vigente».
MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI
3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti dà garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. A tal fine, il Fondo è incrementato di 10, milioni annui per il triennio 2016/2018. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia Con te medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti. termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in .pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane,. finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 10 milioni annui per il triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
Dopo l'articolo, inserire il seguente il seguente:
(Proroga prevenzioni incendi edifici scolastici e asili nido)
''Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi, per l'edilizia scolastica e per gli asili nido, sono attuate entro il 31 dicembre 2017''».
CROSIO, COMAROLI
«33-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. A decorrere dall'anno 2016, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione. di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: ''euro 128.002.000 per l'anno 2016, di 126.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 123.006.000 a decorrere dall'anno 2018''».
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente
(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 in materia di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)
– Ovunque concorra la parola: ''Associazione'' o la parola: ''Ente'' sono soppresse e sostituite dalla seguente ''C.R.I.''
– All'articolo 1, comma 1 il primo e secondo periodo sono abrogati e così sostituiti: ''L'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata CRI, è un'ente pubblico non economico su base associativa privata, con sede centrale in Roma articolata in Comitati locali e provinciali di cui all'articolo 1-bis, organismi associativi autonomi privati, nonché in Comitati Regionali Pubblici, ivi compresi i Comitati Provinciali Trento e Bolzano''.
– All'articolo 1, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
– All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con l'Associazione sono aggiunte le parole: ''che può avvalersi della propria base associativa privatizzata''.
– All'articolo 1, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: '' irapportitra la CRI e la base associativa privatizzata saranno regolamentati dal nuovostatuto della CRI''.
– L'articolo 2 è abrogato;
– All'articolo 3,comma 1, lettera b), secondo periodo, le parole: ''1ºgennaio 2016'' sono sostituite da: ''alla data di insediamento degli organi territoriali secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2''.
– All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: ''2005'' è inserito '' e successivamente le competenze definite nel nuovo Statuto della CRI di cui al successivo comma 2''.
– All'articolo 3, comma, 1 lettera b),dopo la parola: ''territoriale'' è inserito ''nonché per i Comitati locali e provinciali privatizzati, le competenze definite dallo statuto adottato dai predetti Comitati''.
– All'articolo 3, comma 1, lettera c) secondo periodo le parole: ''1º gennaio 2016'' sono soppresse e sono sostituite dalle parole: ''alla data di insediamento degli organi nazionali secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2''.
– All'articolo 3 comma 1, lettera c) secondo periodo dopo la parola: ''2005'' è inserito'' e successivamente dal nuovo statuto della CRI''.
– All'articolo 3 comma 2 al primo periodo, le parole:'' e i Vice presidenti predispongono una proposta di atto costitutivoe di statuto provvisorio dell'Associazione'' sono soppresse e sostituite dalle seguenti: '' propone un nuovo statuto dellaCRI''.
– All'articolo 3 comma2, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi e sono sostituiti dai seguenti: ''Lo statuto è approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Difesa per la parte relativa ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa. Nei quattro mesi successivi si procede all'espletamento delle elezioni ad ogni livello territoriale. Tali elezioni sono disciplinate dal nuovo statuto della CRI anche con riferimento allo statuto adottato dai Comitati locali e provinciali privatizzati''.
– All'articolo 3,comma 3, dopo la parola: ''2015'' si aggiungono ovunque ricorra: ''2016, 2017 e 2018''.
– All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: ''bilanci dei comitati'' va inserito: '' sino al 31.12.2013''.
– All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: ''bilancio di previsione'' va inserito ''della parte pubblica''.
– All'articolo 3, comma 4, il primo e il secondo periodo sono soppressi, al terzo periodo le parole: ''per entrambi i soggetti'' sono soppresse, al quarto periodo le parole:'' e da parte dell'Ente e dell'Associazione'' sono soppresse;
– All'articolo 4 al comma 1 le parole: '' fino al (31 dicembre 2015),'' sono soppresse e così sostituite: ''fino alla conclusione dellagestione separata di cui al successivo comma 2'';
– All'articolo 4 comma 1 dopo la parola: ''nominato'' le parole: ''con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello dicui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché dalla predetta data fino al (31 dicembre 2017), l'Ente'' sono soppresse e così modificate: ''con decreto del ministro della salute, presieduto dal presidente nazionale della CRI e da tre componenti designati dal presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, la CRI per le finalitàdi cui al presente articolo'';
– All'articolo 4 comma 1, lettera a) e c) dopo le parole: ''di singoli comitati'' sono inserite:'' fino al 31.12.2013'';
– All'articolo 4, comma 1, lettera d) primo periodo le parole da: ''trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1º gennaio 2016,i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e'' sono soppresse;
– All'articolo 4 comma 1, lettera d) dopo le parole: ''uso gratuito'' vengono inserite le seguenti: ''alla base associativa privatizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con oneri diretti e indiretti nonché manutentivi a loro carico i beni'';
– All'articolo 4 comma 1, lettera d) le parole: ''spese di manutenzione ordinaria a caricodell'usuario, alla medesima data quelli'' sono soppresse;
– All'articolo 4 comma 1, lettera h) è soppressa;
– All'articolo 4 comma 2, primo periodo la parola: ''concorsuale'' è sostituita dalla seguenti: ''di gestione contabile separata nella quale verranno iscritti separatamente i predetti debiti'';
– All'articolo 4comma 2, secondo periodo, le parole: '' accerta la massa passiva risultante'' sono sostituite da: ''accerta le poste passive risultanti''; le parole: ''apposita gestione separata'' vengono sostituite da: ''apposito bilancio di gestione separata'';
– All'articolo 4 comma 2, terzo periodo le parole: ''è, altresì, formata la massa attiva'' sono soppresse, e sostituite da '' sono, altresì, iscritte le poste attive'';
– AlI'articolo 5,il comma 5, è sostituito dal seguente:
''Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 è istituto un ruolo, ad esaurimento, presso la Presidenza del Consiglio di Ministri ove transitaa domandacon vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale del Corpo Militare della CroceRossa Italiana in servizio attivo, non vincitoredella selezione di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 178/2012, che alla data del 1º gennaio 2013 risulti richiamato continuativamente o senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1º gennaio 2007 nonché il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituitoai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Il predetto personale è parte del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblicoe mantiene lo status militare fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Con Decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, sentito il Ministro della Salute ed il Ministro Della difesa, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma''.
– All'articolo 5 al comma 6, aggiungere il seguente periodo: '' salvoche il personale militare ancora in servizio attivo non chieda di avvalersi di quanto previsto al precedentee comma 5.'';
– All'articolo 6 comma 6, il terzo periodo èsoppresso;
– All'articolo 6 comma 7, è aggiunto il seguente periodo ''Il personale di CRI, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previo accordo tra le parli, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo'';
– All'articolo 6 viene inserito il comma 7-bis: ''Il personale della CRI trasferito ad altre amministrazioni mantiene l'inquadramento previdenziale di appartenenza. I reciproci rapporti tra CRI e l'istituto previdenziale di appartenenza saranno definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2'';
– All'articolo 6 comma 9, terzo periodo dopo le parole: ''31 dicembre 2015'' sono inserite le parole: ''ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6'';
– All'articolo 7 ovunque ricorrano le parole: ''e successivamente sull'Ente, dell'Ente, l'Ente'' sono soppresse;
– All'articolo 8 comma 1 il primo periodo è soppresso;
– All'articolo 8 comma 1, secondo periodo le parole: ''alla predetta data'' vengono sostituite da: ''all'adozione del nuovo statuto'';
– All'articolo 8 comma, al terzo periodo le parole: '' per gli anni 2012, 2013, (2014 e 2015)'' sono soppresse;
– All'articolo 8 comma 2 dalle parole: ''a far data'' sino a ''trasferiti all'Associazione'' è soppresso;
– All'articolo 8 il comma 4 e il comma 5 sono soppressi».
BIANCONI
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
a) All'articolo 5 comma 5 primo periodo dopo le parole: ''nel ruolo di cui al comma 3'' è aggiunto il seguente periodo'' resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con Croce: Rossa Italiana''.
b) All'articolo 5 comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: '', fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,''.
c) All'articolo 5 comma 5, secondo periodo dopo le parole: ''e il trattamento dei corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personale riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva''.
d) All'articolo 6, comma 6, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
All'articolo 6, comma 6, dopo il primo periodo, dopo le parole: ''165.'' è aggiunto il seguente: ''Al personale civile e militare della Croce Rossa e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8 comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5 comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 178/2012. I processi di mobilità previsti del articolo 7 comma 2-bis del 192/2014 si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3 comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale''.
e) L'articolo 6 comma 7 è soppresso e sostituito dal seguente:
''Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani dirientro dai deficit sanitari o ai piani operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento in relazione alle proprie esigenze, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimiper un periodo non inferiore a 5 anni. Tali mobilità sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, dalla quota di contributo del MEF erogata annualmente alla CRIe quindi all'Ente.
Al personale della C.R.I. e dunque dell'Ente,assunto dalle amministrazioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 30 comma 2-quinquies del D.lgs 165/2001.
Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale di CRI sopradetto.
Il personale di CRI, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento, economico e normativo'';
f) all'articolo 6 viene inserito il comma7-bis: ''I rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale CRI sono definiti in sede diapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale''.
g) all'articolo 6 comma 9 terzo periodo dopo le parole: ''31 dicembre2015'' sono inserite le parole: ''ovverofino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6'';
h) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''gestione liquidatoria'' è aggiunto ''il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale di Croce, Rossa entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dai commi di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31, dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, salvo applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165''
i) all'articolo 8 comma 2, secondo periodo, le parole: ''; il predetto personale'' sono soppresse e sostituite da: ''ilpersonale, ad eccezionedi quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso''.
2. Al decreto-legge 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
– all'articolo 7 comma 2-bis, le parole: ''Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427, 428'';
3. All'articolo 4 comma 2, ultimo periodo dopo la parola: ''legge'' è, aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli''».
Al comma 1, dopo la parole: «Regioni», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «a statuto ordinario» e aggiungere infine il seguente periodo: «Per le Regioni a statuto speciale si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.2
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome»;
b) al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e Province autonome»;
c) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
d) al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per la Regione Trentino –Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
e) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Dopo il comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:
''400-bis. Il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al precedente comma 400 si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e secondo quanto previsto al nuovo comma 4-septies dell'articolo 79 dello testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, aggiunto dal punto 4) della lettera e) del comma 407 della presente legge.''».
34.3
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e le Province autonome»;
b) al quarto periodo, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento è di Bolzano»;
c) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.4
a) al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL», con le seguenti: «in base ai costi standard definiti dalla società per gli studi di settore SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 e sue modifiche e integrazioni le parole: ''tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente», sono sostituite con le seguenti: ''in base ai costi standard definiti dalla Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio.2011, n. 68''».
34.5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento»;
«1-bis. All'articolo 46, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, le parole: ''tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente'' sono sostituite con le seguenti: ''in base ai costi standard ed in maniera inversamente j1roporzionale alla spesa di funzionamento''».
34.6
TAVERNA, BULGARELLI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «considerando anche» fino a: «Servizio sanitario nazionale».
34.7
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».
34.8
Al termine del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 34 è aggiunto il seguente: «e quelle di cui» all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».
34.9
STEFANI, COMAROLI
Dopo il comma 1 inserire il segnunte:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2016 è escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 20-12 n.78, è convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, l'importo di euro 175.000.,000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare di cui il comma precedente può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.».
Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «125 milioni».
34.10
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo e terzo peri0do, la parola: ''2018'' è sostituita dalla seguente: ''2016'';
b) al terzo periodo dopo le parole: ''milioni di euro annui'' sono inserite: ''a decorrere dall'anno 2017 è pari a 2000 milioni di euro annui''.
All'onere si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni, di euro a decorrere da12016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».
34.11
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Al comma 6 dell'articolo 46del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazini, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo e terzo periodo, la parola: ''2018'' è sostituita dalla seguente: ''2016'';
b) al terzo periodo dopo le parole: ''milioni di euro annui'' sono inserite: ''a decorrere dall'anno 2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui''.
All'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».
34.12
Al comma 3, prima delle parole: «è realizzato per l'anno 2016», inserire le seguenti: «e quelle di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,».
34.13
LAI, DIRINDIN, FORNARO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle Regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono calcolati di diritto al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile in luogo di ogni altro tasso applicabile per legge o convenzionale. sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento non i debitori e i pagamenti di interessi già intervenuti. Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso applicabile per legge o convenzionale a far data dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».
34.14
«5-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».
34.15
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
«5-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
''8-ter. Le spese per gli interventi realizzati, direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constata la necessità dell'intervento, e nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».
Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
34.16
«5-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
''9-bis. I Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilavante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non-sono considerati, per un importo complessivo di 1,2 miliardi all'anno, gli interventi effettuati da province e comuni In materia di edilizia scolastica''».
34.17
«5-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 18-3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
''8-ter. Le spese per gli Interventi realizzati direttamente dal comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constata la necessità dell'intervento, o nel tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».
Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni- di spesa di cui alla Tabella C sono riposte in maniera lineare per un importo parla 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
34.18
''9-bis Nel caso in cui il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di-stabilità dell'anno 2014 dei .comuni sia da attribuirsi a erogazioni di contributi regionali in conto capitale sospese per i vincoli del Patto di stabilità regionale, certificate sia dal comune sia dalla regione di appartenenza, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 183 del 2011 e relative riscossioni del comuni, oggetto delle suindicate certificazioni, non rilevano al fini del patto di stabilità interno per gli anni successivi''».
Conseguentemente, le dotazioni relative alle. autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
34.19
«5-bis. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della. Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi, Il obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione alle esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche».
Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
34.20
MORGONI
«5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati. L'esclusione opera nei limiti di complessivi di 70 milioni di euro per l'anno 2016 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
34.21
MORGONI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, TOMASELLI
«5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190, le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati di interesse regionale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, e di altri siti inquinati. L'esclusione opera nei limiti di complessivi di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».
34.22
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
«5-bis. La compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, riferita al periodo 2011/2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto con la regione autonoma Valle d'Aosta in data 21 luglio 2015, è regolata in ragione di euro 113,8 milioni per ciascun anno dal 2016 al 2020. Le quote per gli anni 2016 e 2017 sono riconosciute, per il medesimo importo annuo, mediante riduzione degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali disposti ai sensi della legislazione vigente».
34.23
«5-bis. Per la compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione, il trasferimento di cui all'articolo 1, comma 525, della legge di stabilità 2015 è incrementato, a decorrere dal 2016, di 70 milioni di euro».
34.24
«5-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno 2015''».
34.25
RUTA
«5-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole: ''nei sette esercizi successivi a quote costanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificata dall'art. 1, comma 538, lettera b), n. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
Conseguentemente, all'artico 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»; all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, camma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versata dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
34.26
«5-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni Prima dell'entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri''».
34.27
MILO
«5-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: ''fino a sei milioni di abitanti'' con le seguenti: ''fino a cinque milioni di abitanti''; a 60 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000;
2018: - 2.000.000.
34.0.1
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
(Nuova assegnazione, a titolo oneroso delle concessioni idroelettriche in scadenza e adeguamento della normativa in materia al diritto comunitario)
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicono una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso, per un periodo di trenta anni''.
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
''1-bis. Tale procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933''.
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
''1-ter. Ogni soggetto interessato deve pertanto, presentare la domanda di nuova concessione entro il predetto termine di cinque anni dallo scadere della concessione in essere, ovvero entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decadenza, rinuncia o revoca; domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili, presentate dopo tale termine, non sono accettate e dichiarate concorrenti.
1-quater. la domanda deve essere corredata unicamente da un'offerta economica, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione richiesta, che egli offre per aggiudicarsi la concessione e ottenere l'uso, di concessione trentennale, delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933.
1-quinquies. Ai fini del presente articolo s'intende per ricavo annuo: il prodotto tra la quantità d'energia immessa in rete nell'anno, certificata dal gestore della Rete di Trasporto Nazionale Tenia Rete Italia S.p.a., moltiplicata per il prezzo medio zonale di vendita nell'anno, calcolato dal Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) per la zona geografica in cui è sito l'impianto.
1-sexies. Vince la procedura concorrenziale il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui e la concessione gli è assegnata con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della concessione in essere. La procedura concorrenziale deve concludersi entro i termini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e successive modificazioni.
1-septies. Il vincitore della procedura concorrenziale può accedere a ogni documento inerente la concessione presso le amministrazioni competenti e ha diritto di accedere agli edifici di centrale, ai macchinari e a tutte le opere inerenti la concessione stessa, secondo modalità concordate con l'amministrazione concedente e il concessionario uscente, avuto riguardo alle necessità di funzionamento e sicurezza delle opere e degli impianti.
1-octies. Entro sei mesi dall'assegnazione della concessione, esperite le necessarie indagini tecniche, geologiche e ambientati, l'assegnatario presenta:
i) un programma di potenziamento, in cui illustra quali modifiche intenda eventualmente apportare allo schema e alle principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione e quale potenziamento dell'impianto stesso, in termini di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, si ottenga con l'esecuzione di quanto proposto;
ii) un progetto di massima, a scopo autorizzativo, che descrive nel dettaglio le opere da realizzare ex-novo e le innovazioni e migliori e da apportare ad opere esistenti nell'ambito del programma di potenziamento di cui al punto i). Il progetto di massima non è necessario per quanto attiene alla sostituzione di macchinari, impianti o apparati elettromeccanici esistenti;
iii) il piano industriale, in cui illustra il costo delle opere da realizzare o modificare, la producibilità media attesa dalla nuova concessione e le modalità di vendita dell'energia prodotta e attesta la sostenibilità economica del programma di potenziamento.
1-nonies. Il costo del programma di potenziamento, approvato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, è suddiviso in trentesimi ed è detratto annualmente dall'offerta economica per l'aggiudicazione della concessione e l'uso delle opere, fino a una percentuale massima del 35 per cento della stessa, ottenendo così l'offerta economica netta, d'importo variabile, che il concessionario è obbligato a pagare annualmente per tutta la durata della concessione. Se un progetto prevede lo spostamento in sotterraneo di condotte forzate o sale macchine o altre consistenti opere in sotterraneo, il termine di cui al comma 1-octies è aumentato a un anno e la percentuale massima detraibile è aumentata al 50 per cento.
1-decies. Contestualmente all'approvazione del programma di potenziamento e del relativo progetto di massima, l'amministrazione concedente notifica all'assegnatario il valore dell'offerta economica netta, inizialmente calcolata in base ai valori medi dei dati di produzione e di prezzo dei cinque anni solari precedenti alla notifica. Entro novanta giorni dalla notifica, sono dovute all'amministrazione, concedente tre annualità anticipate dell'offerta economica netta. Dall'entrata in vigore della nuova concessione, l'offerta economica netta è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente, con successivo conguaglio.
1-undecies. Le risorse provenienti dall'offerta economica netta sono destinate al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, a misure di compensazione territoriale e alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali. Le misure di compensazione territoriale saranno prioritariamente destinate allo sviluppo rurale e al sostegno dell'agricoltura di montagna. La mancata definizione della destinazione ditali risorse non osta al rilascio della concessione al nuovo titolare.
1-duodecies. Per quanto riguarda le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui al comma 1, già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione o che scadono entro il 15 febbraio 2021, ogni soggetto interessato deve presentare domanda di nuova assegnazione della concessione entro il 15 febbraio 2016 e la procedura concorrenziale ad evidenza pubblica è indetta a partire da tale data.
1-terdecies. Nell'ambito di una procedura concorrenziale, l'amministrazione concedente potrà definire diverse condizioni di esercizio della derivazione, al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge e in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica e dalla normativa ambientale vigente'';
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Le domande pendenti relative a grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, presentate entro il 31 dicembre 2015 e tecnicamente incompatibili con una o più concessioni in scadenza, sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Se la pubblicazione non è ancora avvenuta entro il 31 dicembre 2015, di dette domande si dà pubblico avviso entro il 31 gennaio 2016 e si osservano, anche per le eventuali domande presentate nei termini in concorrenza, le disposizioni di detto regio decreto. In caso di esito positivo dell'istruttoria, è assentita una nuova concessione''.
e) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
''2-bis. In caso di esito negativo della procedura di cui al precedente comma 2, si osservano le disposizioni di cui ai commi da, 1-bis a 1-terdecies e la procedura ivi prevista è bandita entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito negativo della procedura di cui al comma 2.
2-ter. Le domande relative a grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico presentate dopo il 31 dicembre 2015 e tecnicamente incompatibili con una o più concessioni in scadenza, sono istruite a norma del comma 2 se, rispetto alle concessioni in scadenza, comportino una più razionale utilizzazione delle risorse idriche o consentano di ridurre l'impatto ambientale delle derivazioni. Non sono ammissibili domande presentate oltre i termini previsti dall'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ovvero dal comma 1 e dal comma 1-duodecies del presente articolo''.
2. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui ai commi da 1 a 1-terdecies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni, prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, che risultino necessari all'esercizio di una nuova concessione. Per il trasferimento di tali beni, al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado. Il corrispettivo sarà determinato da un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo concessionario, da quello uscente e dall'amministrazione concedente; in attesa della definizione del corrispettivo si attua comunque il trasferimento della titolarità dei beni dal concessionario uscente al nuovo concessionario''.
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati, dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti. L'indennità corrisponde, al massimo, al valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'ammortamento usuali del settore; essa sarà determinata da un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo concessionario, da quello uscente e dall'amministrazione concedente ed è a carico del nuovo concessionario''».
34.0.2
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, MANGILI
«Art. 34-bis.
a carico degli Enti Locali)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute datali enti per le operazioni di cui al comma 3.
3. Le operazioni per cui si prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 sono le seguenti:
a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzata una più oculata pianificazione territoriale;
b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;
e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico interno specializzato;
i) gli interventi di rimozione di materiali contenti amianto.
4. L'Art bonus di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in: Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: ''Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. è prorogato fino al 31 dicembre 2021''.
«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari) – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura-del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni il conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
34.0.3
(Misure per incentivare la buona gestione della spesa corrente)
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 8 all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
34.0.4
2. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
34.0.5
(Misure per ridurre la spesa per interessi)
34.0.6
35.1
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti» con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al-mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.2
PERRONE, MILO
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli precedenti» con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.3
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti», con il seguente periodo: «. Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.4
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti», con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.5
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».
35.6
35.7
35.8
35.9
SANTINI, DEL BARBA, LAI
35.10
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.11
COMAROLI, ARRIGONI
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abituati continua ad applicarsi l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.008 abitanti continua ad applicarsi l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.12
ARRIGONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:
''3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento del servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'interno''».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016».
35.13
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 170 ''documento unico di programmazione'' comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: ''il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi'', sono aggiunte le parole: ''entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2016''».
35.14
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di vendita di energia elettrica non hanno la disponibilità delle entrate relative ai canoni incassati fino al riversamento all'erario del canoni medesimi.».
35.15
BUEMI, LO MORO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare, l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale''».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.
35.16
«3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal comma 463, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
35.17
«3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal comma 463, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
35.18
ARRIGONI, MALAN
«3-bis. Dall'applicazione del precedente comma restano esclusi i comuni con meno di 1000 abitanti».
35.19
«3-bis. Dall'applicazione del precedente comma sono esclusi i comuni con meno di 1000 abitanti».
35.20
Al comma 4, dopo la parola: «spesa», sopprimere le seguenti: «al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento».
35.21
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti-parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti».
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.22
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il prospetto allegato il bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione» con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.23
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti nel corso dell'anno 2016».
Conseguentemente al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.24
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti nel corso dell'anno 2016», conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.25
SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA
35.26
GINETTI, LAI, CANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, CUOMO, FORNARO, SCALIA, PEZZOPANE, CASSON, ALBANO, SOLLO, BORIOLI, ANGIONI, AMATI, DI GIORGI, FAVERO, VALDINOSI, ASTORRE
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Limitatamente al medesimo anno 2016, tra le spese finali non sono, altresì, computate le spese di investimento finanziate a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato e da quello ad esse destinato».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: ''e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «, il 10 per cento per l'anno 2015 e 18 per cento a decorrere dall'anno 2016».
35.27
Al comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite le parole: «300 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
35.28
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città-metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
35.29
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
35.30
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
35.31
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le Regioni valgono le disposizione di cui alla lettera c), del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
35.32
Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per le Regioni valgono le disposizioni di cui alla lettera c), del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
35.33
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165S/2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.
4-ter. Le acquisizioni del personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».
35.34
Al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione», con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.35
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, i prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.36
«5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese in conto capitale, in qualunque modo finanziate, relative alla tutela, manutenzione e conservazione degli immobili di interesse storico e artistico sostenute dalle città che l'Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanita».
Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».
35.37
«5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 3, non sono altresì considerate le spese in conto capitale finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente».
Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
35.38
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro».
35.39
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «di edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e di manutenzione delle infrastrutture, anche stradali, al fine di contrastare i rischi sui territori e di ripristino di edifici e strutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi»;
b) dopo le parole: «L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro», inserire le seguenti: «per gli interventi sull'edilizia scolastica e di 125 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di ripristino di cui alle lettere d) ed e)»;
c) dopo le parole: «Struttura di missione per i coordinamento e l'impulso degli interventi di edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
d) dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) manutenzione delle infrastrutture, anche stradali al fine, di contrastare i rischi sui territori;
c-ter) spese sostenute dai comuni per gli interventi di ripristino di edifici è strutture pubbliche conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c-quater) spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eventi di cui alla lettera precedente».
Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Ai fini della copertura dei 125 milioni di euro si fa ricorso alla riduzione lineare degli importi di cui alla tabella C del presente provvedimento».
35.40
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e per interventi cimiteriali», e al secondo periodo sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «505 milioni».
35.41
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute delle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.42
Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.43
35.44
35.45
«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi ai edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n.190 del 2014».
35.46
Al comma 6, dopo le parole: «di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «e di opere cimiteriali».
35.47
SANTINI, LUCHERINI, DEL BARBA
35.48
Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'articolo 23 citato si applica ai soli interventi di recupero edilizio scolastico e di prevenzione del dissesto idrogeologico».
35.49
BROGLIA, VACCARI, GUERRA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANTINI, SPOSETTI, BERTUZZI
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Per gli anni 2016 e 2017 le risorse presenti nelle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, destinate al finanziamento degli interventi previsti in favore dei territori colpiti dal sisma, nonché i relativi utilizzi, trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che provvedono, ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012 per conto dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati agli interventi previsti in favore dei territori colpiti dal sisma, non rilevano ai fini del saldo individuato ai sensi del comma 3, degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.
6-ter. Al fine di, agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2016 non sono considerate nel saldo individuato ai sensi del comma 3 le spese sostenute per gli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, dai comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016.
6-quater. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione. L'esclusione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2016. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
35.50
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui allÍL'articolo 2, camma 239 della legge 23 dicembre7009, n. 191, dai parte dei Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».
35.51
CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese, erogate a seguito di sentenza o a transazione conseguente a vertenza giudizi aria, sostenute dagli enti locali per i pagamenti relativi all'indennità di riscatto delle reti del gas. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.
6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta di ANCI e UPI, entro il 31 gennaio 2016, gli obiettivi di ciascun ente».
Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
35.52
«6-bis. Per l'anno 2016, nei saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi finalizzati alla bonifica di Siti inquinati di interesse regionale, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Il gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, o di altri siti inquinati, quando gli enti locali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate a valere sull'avanzo dell'amministrazione e su risorse rinvenenti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 80 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma prevedendo l'accesso su istanza dei sindaci interessati. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste».
35.53
«6-bis. Le spese sostenute dalle regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
35.54
«6-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con. modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 21 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».
35.55
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di natura edilizia pubblica a carattere d'urgenza effettuati a valore sull'avanzo di amministrazione risultanti dal rendiconto 2015 e anni seguenti, nel limite massimo di 50 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione;
2016: – 50.000.000
35.56
«6-bis. Per l'anno 2016, sono escluse, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, le spese per le opere, e gli interventi cofinanziati concernenti interventi di edilizia scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 104 del 2013. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro».
Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 100 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.57
PUPPATO, SANTINI, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA
Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».
35.58
SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI
«6-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 153.
Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo '''La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica'' di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Le eventuali somme residue sono traferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di comma 158».
35.59
«6-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato. Residenze Sanitarie Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017; fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».
35.60
«6 bis. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'artico 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovano nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni».
35.61
«10-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: ''primo documento unico di programmazione è adottato con rifermento agli esercizi 2016 e successivi'' sono aggiunte le seguenti: ''entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2016».
35.62
«10-bis. Al fine di agevolare il-rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2016».
35.63
Al comma 11, lettera a), il secondo periodo è soppresso.
35.64
Al comma 11, lettera a), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».
Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: «dalle medesime Regioni o Province autonome», con le seguenti: «dalle medesime Regioni».
35.65
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. All'articolo 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''.».
35.66
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. È disposta la sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento 'disciplinare da part-e dall'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in-capo a funzionari e a dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.
15-ter. È disposta la revoca dell'incarico e il divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna non definitiva al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
35.67
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 119 è soppresso. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 550 è soppresso. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera g-bis) è soppressa. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso».
Conseguentemente all'articolo 51:
Alla tabella E, Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», Programma «Incentivazione del sistema produttivo», voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 3, comma 4, apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:
Cp: + 140 milioni;
Cs: + 140 milioni;
Cp: + 120 milioni;
Cs: + 120 milioni;
Cp: + 116 milioni;
Cs: + 116 milioni.
35.68
FUCKSIA, MANGILI
Al comma 16, sostituire le parole: «possono autorizzare» con le seguenti: «autorizzano».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «conto capitale» inserire-le seguenti: «per interventi di messa in sicurezza del territorio connessi al dissesto idrogeologico».
35.69
Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «un aumento degli impegni di spesa in conto capitale», inserire le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi eli messa in sicurezza operativa e di bonifica quando gli enti territoriali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
35.70
Al comma 16, sostituire le parole: «la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta» con le seguenti: «la Regione siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia».
35.71
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il dispositivo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it/ appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che eccedono, spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero».
35.72
PERRONE
«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'', appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http;//pareggiobilancioentiterritoriali. tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».
35.73
«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedano di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari tesi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di Amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari ai cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi-finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
Nel caso in cui sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 percento dell'utilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».
35.74
«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoririali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguìto dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisito, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
35.75
«18-bis. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003., n. 326, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla ,base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario».
Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
35.76
«18-bis. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2016, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».
35.77
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: ''nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo'' sono aggiunte le seguenti: ''con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge'';
b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: ''nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo molo'' sono aggiunte le seguenti: ''con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge''».
35.78
LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
«19-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 466, numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente in conto capitale''».
all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento»;
all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
35.79
«19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''».
35.80
«19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni''».
35.81
Al comma 20, sopprimere le seguenti parole: «Valle d'Aosta».
35.82
«20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: ''al 31 dicembre 1996'', sono aggiunte le seguenti: ''e alla conversione dei prestiti obbligazionari''.
20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: ''Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con tondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili'' sono soppresse.
20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate cori entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».
35.83
20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: ''il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili'' sono soppresse.
20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturaziorie dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».
35.84
«20-bis. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo le parole: ''al 31 dicembre 1996'' aggiungere le seguenti: ''e alla conversione dei prestiti obbligazionari''.
20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, sopprimere le seguenti parole: ''Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili''.
20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizionl contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebita mento''».
35.85
20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: ''Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili'' sono soppresse.
20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento''».
35.86
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
«20-bis. Al fine di promuoverne l'utilizzo efficiente, i comuni possono elevare l'aliquota IMU applicata al patrimonio immobiliare ove risulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
20-ter. Ai sensi del comma 20-bis, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato, in modo continuativo è prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
20-quater. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al comma 20-bis ad un fondo per interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e realizzazione di aree a verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità».
35.87
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI
«20-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità.
20-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 20-bis avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:
a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;
b) i rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 20-bis, sono regolati da apposito contratto;
c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 20-bis dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori;
d) previsione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 20-bis, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;
e) previsione da parte degli enti di cui al comma 20-bis di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;
f) al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza, equità e proporzionalità;
g) la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».
35.88
«20-bis. All'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole: ''Equitalia S.p.A.'' sono inserite le seguenti: ''e Riscossione Sicilia SpA'', e le parole: ''determina, approva e pubblica sul proprio sito'' sono sostituite dalle seguenti: ''determinano, approvano e pubblicano sui propri siti».
20-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. L'Agenzia delle Entrate e la Regione siciliana definiscono apposito accordo volto ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A il contributo previsto dal comma 5 in conformità a quanto ivi stabilito per Equitalia S.p.A''».
35.89
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
(Omesso versamento di ritenute certificate)
(Omesso versamento di IVA)
35.90
«20-bis. Il decorso dei termini relativi agli adempimenti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti all'attività istruttoria dagli organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
20-ter. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
35.91
«20-bis. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.
20-ter. La proroga dei termini di cui al comma 1 opera altresì in caso di mancata pubblicazione, anche sui siti internet degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento degli obblighi indicati nel medesimo comma».
35.92
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. Per i comuni con meno di 5000 abitanti cui è stata concessa l'anticipazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2016 tale debito, per una somma totale di euro 15.262.838,50 da estinguere negli anni di riferimento del mutuo stesso, è trasferito a carico dello Stato che lo imputa proporzionalmente al capitolo di riferimento del Fondo di rotazione medesimo;
b) i comuni sono obbligati a destinare l'intero importo delle risorse derivanti dalla cancellazione delle rate di mutuo ad attività ed opere finalizzate a prevenire il dissesto idrogeologico, nonché al contrasto della criminalità con azioni mirate di prevenzione e recupero del tessuto sociale dei rispettivi territori amministrati;
c) l'applicazione delle disposizioni di cui al punto a), è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro dell'Interno, di specifici programmi di intervento, relativi agli obiettivi di cui al punto b), presentati dai Sindaci i quali sono altresì tenuti a trasmettere, annualmente, dettagliata relazione sui risultati ottenuti».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 15 milioni di euro complessivi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35.93
PAGLIARI, PEZZOPANE
«20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni;, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 35 della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».
Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei, monopoli;».
35.94
«20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 201G e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
35.95
«20-bis. Il pagamento, delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5; commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodi di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sono ridotte fino a concorrenza dell'onere.
35.96
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente-legge, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali; le spese a sostenute, qualsiasi titolo da tali enti per la prevenzione del dissesto idrogeologico nonché per il ripristino e la riqualificazione del territorio».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari al milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».
35.97
FASANO, MANDELLI
«20-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: ''speciali'' sono aggiunte le seguenti: ''consortili, anche qualora le stesse siano state trasformate in società a totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 115''».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».
35.98
«20-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, inserire i seguenti:
''7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennali dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa. benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità''».
35.99
«20-bis All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, inserire i seguenti:
''7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'enteper i debiti censiti nel piano di riequilibro pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla: data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto, a titolo di capitale, accessori e spese.
7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data è le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario, di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità''».
35.100
«20-bis. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di gestione del Servizio sanitario regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai seni dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni. in materia di trasparenza dei, conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al comma 3 del presente articolo».
35.101
«Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore innovativo delle PMI nelle aree della Sicilia orientale, con particolare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle acque reflue zootecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti provenienti dai caseifici, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro. Le predette risorse sono da destinare al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Regusa e iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma».
35.102
«20-bis. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere a seguito di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, a favore dei soggetti responsabili dei patti territoriali generalisti e dei responsabili unici dei contratti d'area che hanno ottenuto risorse finanziarie rivenienti da rinunce e revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti istruttori positivi a partire dal 1º gennaio 2013, da riconoscere nella misura del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già, concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
35.103
«20-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:
''2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte del Corpo forestale dello Stato dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Corpo forestale dello Stato verifica; altresì, la corretta apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 328 del codice penale''».
35.104
«20-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:
''2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell'articoli 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione''».
35.105
«20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
35.106
«20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
35.107
«20-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il seguente comma:
''2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione''».
35.108
Aggiungere in fine, il seguente comma:
«20-bis. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: ''attivate nell'anno 2015'' sono sostituite da: ''attivate negli anni 2015 e 2016'' e le parole: ''dal 1º gennaio 2016'' sono sostituite da: ''dal 1º gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016'';
b) al secondo periodo, le parole: ''entro il 28 febbraio 2015'' sono sostituite da: ''entro il 29 febbraio 2016''».
35.109
«20-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inserire il seguente periodo: ''Le riduzioni o le esenzioni possono altresì riguardare il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. In tal caso, previa comunicazione di cittadini singoli o di associazione, il comune versa all'erario l'importo del canone di abbonamento televisivo, in luogo del soggetto tenuto al pagamento''».
35.110
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
«20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.111
35.112
35.113
35.114
«20-bis. Le Regioni a statuto speciale che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori,le modalità attuative del presente articolo, anche avuto riguardo ai meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento del saldo e alle modalità di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».
35.115
«20-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:
''7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».
35.116
«20-bis. Al fine di consentire alla regione Veneto il completamento delle opere già avviate o in corso di avvio necessarie al recupero e al ripristino ambientale e socio economico, dell'intero territorio regionale colpito dai gravi eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata al 31 dicembre 2018».
35.117
«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.118
35.119
All'articolo 35, inserire, in fine, il seguente comma:
35.120
35.121
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai commi con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.122
«20-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L, 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma:
''2-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica, al solo fine di procedere alla copertura di tali posti''».
35.123
«20-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''ivi compreso il personale di cui al comma 558'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014,''».
35.124
GIUSEPPE ESPOSITO
«20-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli atti delle Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottati successivamente alla data del 31 dicembre 2012 producono i loro effetti sino all'insediamento degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».
35.125
«20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: ''ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle'' sono sostituite da: ''delle''».
35.126
«20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: ''ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle'', sono sostituite da: ''delle''».
35.127
«20-bis. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
35.128
«20-bis. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario nonché le acquisizioni commesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3 , della legge 12 novembre 2011, n. 183».
35.129
«20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016».
35.130
35.131
«1. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: ''Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti''».
35.132
«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016, saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alla comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in. Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
35.133
«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
35.134
35.135
«20-bis. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al. comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.».
35.136
«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere. utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».
35.137
«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».
35.138
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per le pese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».
35.139
35.140
«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».
35.141
35.142
«20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98».
35.143
«20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98».
35.144
«20-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie, lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».
35.145
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti».
35.146
DE SIANO, CERONI
«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti».
35.147
«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti''».
35.148
«20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: ''è costituito dal quinto livello'' è aggiunto il seguente periodo: ''Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello''».
35.149
35.150
35.151
«20-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello''».
35.152
«20-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi'' sono aggiunte le seguenti: ''entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2016''».
35.153
«20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza. procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
35.154
«20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara ali 'unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
35.155
''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara ali Unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
35.156
«20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere il seguente comma:
''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
35.157
«2-bis. I comuni che hanno concluso processi di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 2 dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione».
35.158
«20-bis. All'articolo 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari'', aggiungere le seguenti: ''ivi incluso l'Erario''».
35.159
«20-bis. All'articolo 258 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole: ''può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari'', aggiungere le seguenti: ''ivi incluso l'Erario''».
35.160
35.161
«20-bis . Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:
''7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuata ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».
35.162
«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.163
35.164
35.165
35.166
35.167
35.168
SANTINI, SPOSETTI, BROGLIA
35.169
«20-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dagli enti locali, al fine di garantire la sostenibilità dell'equilibrio finanziario degli stessi».
35.170
«20-bis. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: ''i canoni di locazione'', sono inserite le seguenti: ''che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane''».
35.171
«20-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima periodo, dopo le parole: ''i canoni di locazione'' sono inserite le seguenti: ''che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane''».
35.172
35.173
35.174
«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.175
35.176
35.177
35.178
35.179
35.180
35.181
35.182
35.183
35.184
«20-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sostituire le parole: ''a tutti i tributi locali'', con le seguenti: ''all'lMU alla Tasi ed alla maggiorazione Tares''».
35.185
(Estinzione anticipata di prestiti)
35.186
«20-bis. L'indennizzo previsto in casa di estinzione anticipata, totale a parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».
35.187
«20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».
35.188
35.189
b) l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2, 3».
35.190
«20-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: ''per l'acquisto di beni e servizi'', sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);
c) l'articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);
d) comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».
35.191
a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: ''per l'acquisto di beni e servizi'' sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».
35.192
«20-bis. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:
c) l'articolo 15 è abrogato.(Riduzione spese per autovetture);
35.193
«20-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati».
35.194
«20-bis. All'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati».
35.195
«20-bis. E' soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante ''Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''.».
35.196
«20 bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere i commi 30, 31 e 32».
35.197
«20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma 1 è abrogato».
35.198
«20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato».
35.199
35.200
«20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato».
35.201
35.202
«20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere il comma 8».
35.203
«20-bis. La lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata».
35.204
«20-bis. La lettera d), del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è abrogata».
35.205
«20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 n. 267, il comma 5 è abrogato».
35.206
«20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, il comma 5 è abrogato».
35.207
«20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n, 267, il comma 5 è abrogato».
35.208
«20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».
35.209
35.210
35.0.1
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.
2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».
35.0.2
dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):
35.0.3
(Modifiche al Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
35.0.4
(Riduzione spese organi di governo regionale e locale)
''7. Le disposizioni di cui al comma 1 e 3 della presente legge si applicano soltanto qualora il rapporto di lavoro risulti in essere 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature.''
2. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
''4. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica il rimborso delle spese di viaggio di cui al presente articolo non è dovuto ai componenti dei consigli e delle giunte regionali''.
3. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
''e) eliminazione del rimborso spese di viaggio e di rappresentanza per i componenti dei consigli e delle giunte regionali a partire dal 30 giugno 2016;
4. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
''1-bis. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati i costi standard e i fabbisogni standard per il funzionamento dei consigli regionali delle regioni a stato ordinario, ponderati sulla base della popolazione e del numero dei consiglieri eletti;
1-ter. I trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1-bis, verranno decurtati dell'ammontare doppio del valore dello scostamento tra il valore effettivo e il valore standard''.
5. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 2, le parole: ''parametri di cui la comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''parametri di cui ai commi 1 e 1-bis''».
35.0.5
sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finalizzate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante per tali tipologie di spesa, dall'ultime rendiconto approvato;
2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti recedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assolute e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».
35.0.6
(Revisione delle conseguenze amministrative della omessa dichiarazione per renderle coerenti alla recente riforma dei reati tributari)
''7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo precedente si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione dell'imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta''.
2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'';
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'';
c) all'articolo 2, comma 3, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'';
d) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è presentata entro il termine dì presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'';
e) all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo''.
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
''c) ad un quarto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.''.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli successivi».
35.0.7
a) al comma 5, primo periodo, le parole:''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014'';
b) al comma 5, lettera b), le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni'';
c) al comma 7, le parole: ''20 giugno 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''26 febbraio 2016'';
d) al comma 10, le parole: ''18 luglio 2014''' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2016''».
«A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a ereditò del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
35.0.8
(Disposizioni in tema di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate)
a) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso;
b) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella pubblica amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le agenzie fiscali;
c) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprie Regolamento di Amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla dirigenza'';
d) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolte valutazioni della gestione del risultati continuativamente positive;
e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data, di entrata in vigere della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambite del contenziose riferite all'illegittimità della revoca dell'incarico, dirigenziale in precedenza conferite.
2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede con le finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri pubblica».
35.0.9
SOLLO, LAI
(Disposizioni in tema di contenziosi pendenti)
''87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dai possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare disparità di trattamento tra ricorsi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88-bis. Le assunzioni di cui al comma precedente sono riservate a coloro che abbiano superano positivamente la prova di cui all'articolo 87-bis e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio.2015, n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis.
90-bis. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanzia mento di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.''».
35.0.10
35.0.11
(Fusione Comuni sotto 3000 abitanti)
''1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Comuni con numero di abitanti inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi con altri comuni limitrofi.
2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui al comma 1, può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni con delibera da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le fusioni da realizzare in ottemperanza della presente legge.
4. Su proposta della Regione, con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere previste deroghe alla fusione di cui al comma 1, in relazione alla natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni interessati.
5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni interessati sono commissariati sino allo svolgimento delle prime elezioni degli organi di governo del Comune al quale sono stati incorporati o del Comune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai 3000 abitanti».
35.0.12
(Semplificazione dell'impiego dei proventi
da sanzioni al Codice della strada)
2. Il comma 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ''Nuovo codice della strada'', sono abrogati».
35.0.13
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni
al Codice della strada)
35.0.14
35.0.15
(Sospensione termini gestioni associate)
35.0.16
35.0.17
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
(Autorità di bacino)
35.0.18
(Gestioni Governative Ferroviarie)
35.0.19
35.0.20
2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».