GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.


IN SEDE CONSULTIVA

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 giugno.

I relatori illustrano una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime talune perplessità sul merito della proposta, nella parte in cui non sembra prendere in considerazione le modalità di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Il presidente PALMA invita i relatori a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere illustrata con un rilievo concernente l'elettorato attivo dei giudici della Corte costituzionale. In particolare sarebbe opportuno prevedere un ampliamento del corpo eligente al di là dei soli magistrati facenti parte delle magistrature superiori.

I relatori LUMIA (PD) e CALIENDO (FI-PdL XVII) integrano la proposta di parere nel senso suggerito dal presidente Palma.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulata dai relatori, pubblicata in allegato.


IN SEDE REFERENTE

(1119) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati
(734) CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione
(845) CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione
(1067) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione
(903) TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line
- e petizione n. 1091 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1119, pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.1.

Dopo che i senatori Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) hanno sottoscritto rispettivamente gli emendamenti 1.2 e 1.3, per evitarne la decadenza per l'assenza dei proponenti, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa quindi proprio l'emendamento 1.5, il quale, posto ai voti, non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.6, il senatore LUMIA (PD), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.7 in un testo 2, del quale la Commissione dispone l'accantonamento.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive l'emendamento 1.8, che risulta respinto.

È invece approvato l'emendamento 1.9.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11, in esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.14.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 1.15, riformulandolo in un testo 2; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) accede alla richiesta della relatrice e riformula l'emendamento 1.16 in un testo 2, che risulta approvato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma quindi agli emendamenti 1.17 e 1.18.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.17, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.18.

La senatrice MUSSINI (Misto) e il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrivono rispettivamente gli emendamenti 1.19 e 1.22 e 1.20.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore LUMIA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.23, riformulandolo in un testo 2 nel senso proposto dalla relatrice in sede di espressione del parere.

L'emendamento 1.23 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Risultano assorbiti gli emendamenti 1.24 e 1.26.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.25.

Il senatore LUMIA (PD), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.27 in un testo 2.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) si riserva invece di accedere alla richiesta di riformulazione avanzata dalla relatrice con riguardo all'emendamento 1.28.

Su sollecitazione del vice ministro COSTA, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.27 (testo 2) e 1.28.

Dopo che la senatrice MUSSINI (Misto) ha sottoscritto e ritirato l'emendamento 1.29, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.30 e 1.31.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.32.

Dopo che il senatore BUCCARELLA (M5S) ha ritirato l'emendamento 1.33, la relatrice FILIPPIN (PD) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38, tutti relativi alla competenza territoriale e per materia sui reati di diffamazione.

La Commissione conviene sulla richiesta di accantonamento.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha respinto, in esito a distinte e successive modificazioni gli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore LUMIA (PD), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.4, la Commissione approva infine l'emendamento 2.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

(859) SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali
(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che i disegni di legge in esame sono volti ad introdurre la fattispecie di reato di omicidio stradale a titolo di colpa. Tale delitto, a ben vedere, è già prevista dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale, che disciplina l'omicidio colposo, prevedendo una pena da tre a dieci anni per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo quadro si domanda se sia ragionevole l'introduzione di una nuova fattispecie al solo fine di introdurre un aumento della pena che, secondo le proposte legislative in esame, potrebbe spingersi fino a diciotto anni di reclusione. Osserva, quindi, che il lavoro del relatore e della Commissione tutta potrebbe proficuamente incentrarsi sulle misure di prevenzione piuttosto che sull'inasprimento sanzionatorio.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) chiede al rappresentante del Governo di conoscere i dati aggiornati concernenti le statistiche dei reati connessi alla circolazione stradale e riconducibili a uno stato di ebbrezza o di sottoposizione agli effetti derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il vice ministro COSTA prende atto della richiesta.

Il senatore D'ASCOLA (NCD) ritiene che la creazione di un'autonoma fattispecie di reato come quella dell'omicidio stradale sulla base di un evento colposo costituisca un errore giuridico. Condividendo le perplessità già espresse dal senatore Caliendo, osserva che innanzitutto occorre coordinare le proposte legislative in esame con le norme generali del codice penale in materia di consumazione del reato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ricorda infatti che l'ordinamento vigente, agli articoli 88 e 89 del codice penale, prevede, per i soggetti che guidano in stato di ebbrezza, la responsabilità dell'evento a prescindere dalla causa accidentale o meno che ha determinato il ridotto stato di coscienza e volizione. Pertanto, alla luce di una disciplina codicistica così rigorosa, desta perplessità l'ipotesi di introdurre disposizioni che possono risultare asistematiche sovvertendo la razionalità dell'impianto codicistico.
Osserva, infine, che in materia di omicidio stradale potrebbe essere semmai opportuna l'introduzione di una disciplina che incrimina la condotta a un titolo intermedio tra colpa e dolo; si tratta della cosiddetta "sconsideratezza", sull'esempio di quanto avviene già in alcuni ordinamenti di tipo anglosassone. In tale prospettiva andrebbe considerata l'ipotesi, al limite, di atipizzare un profilo di particolare intensità della colpa.

Il senatore LO GIUDICE (PD) esprime forti perplessità circa l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nell'ordinamento. Innanzitutto si dichiara contrario alla previsione di un delitto caratterizzato soprattutto dal luogo e dalle circostanze in cui si verifica l'evento, nonché alla previsione di una pena di diciotto anni di reclusione per un reato che, di fatto, è di tipo colposo. E' noto infatti che l'ordinamento vigente prevede la pena massima di dieci anni per l'omicidio colposo. Inoltre, condividendo le perplessità già manifestate dal senatore Airola nel corso della seduta di ieri, osserva che non si può trascurare il problema della certezza della valutazione in ordine alla effettiva correlazione tra guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e stato di effettiva alienazione psico-fisica; a tale riguardo, non appaiono ancora disponibili strumenti sicuri di accertamento. Inoltre le proposte legislative in esame comportano il rischio di una notevole sproporzione tra la pena prevista per l'omicidio stradale e il fenomeno della pirateria stradale, non adeguatamente sanzionato dal legislatore.
In definitiva, è dubbio che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di disciplinare l'omicidio stradale, inseguendo la forte indignazione dell'opinione pubblica e l'onda di una pur giustificata emotività per recenti fatti di cronaca. E' altresì necessario riflettere sulla certezza della pena prevista dal testo dei disegni di legge in esame e, soprattutto, sull'ipotesi di configurazione di siffatto delitto, il quale, in ultima analisi, rischia di ingenerare confusione sia dal punto di vista giuridico che sociale.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), pur apprezzando le argomentazioni di ordine sociale e giuridico espresse dal senatore D'Ascola, ricorda che le proposte legislative in esame conseguono anche a recenti interventi giurisprudenziali i quali, con riferimento ad alcune circostanze, hanno configurato la fattispecie di omicidio stradale alla stregua di un omicidio volontario. Occorre acquisire piena consapevolezza del fatto che i soggetti che si mettono alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope pongono in essere una condotta dal forte disvalore sociale. Pertanto, l'ordinamento deve attribuire, in capo a tali soggetti, la responsabilità delle proprie azioni con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista sanzionatorio. Ritiene quindi fondata l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nel codice penale, inquadrandola in una fattispecie ibrida che si colloca a metà strada tra l'omicidio colposo e l'omicidio volontario.

Il presidente PALMA, alla luce del dibattito testè svolto, osserva che vi è diffusa contrarietà sull'ipotesi di introdurre il reato di omicidio stradale nel sistema codicistico. Quindi invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato ovvero a proporre un testo base cui potranno essere riferiti eventuali emendamenti, e invita tutti a valutare l'ipotesi di procedere allo svolgimento di un'attività istruttoria che possa fugare alcuni dei dubbi sollevati.

Il relatore CUCCA (PD) si sofferma preliminarmente sul problema del contemperamento degli opposti interessi e delle diverse circostanze che sottendono la fattispecie di reato in questione, osservando che, se, da un lato il legislatore, non deve lasciarsi condizionare da ondate di emotività, dall'altro deve necessariamente intervenire nella materia de qu. Quindi dichiara la propria disponibilità a predisporre un testo unificato che tenga conto dei diversi orientamenti manifestati sulla complessa materia in esame, avanzando nondimeno la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni con particolare riferimento agli aspetti di maggior impatto sociale riconducibili ai fenomeni in questione.

Il presidente PALMA accede alla richiesta del relatore, invitando i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a indicare quanto prima i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1504 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La correlatrice ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) svolge alcune considerazioni di merito sulla proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati, volte a integrare quanto già chiarito dalla correlatrice Filippin nel corso della seduta di ieri. Ricorda in via preliminare che i tempi lunghi previsti dal nostro ordinamento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio hanno determinato, negli ultimi anni, il fenomeno del "turismo divorzile"; per effetto della normativa comunitaria che prevede il riconoscimento reciproco delle pronunce giurisdizionali di ciascuno Stato membro, numerose coppie si sono recate all'estero per ottenere in tempi brevi lo scioglimento del matrimonio celebrato. Peraltro, nel contesto europeo solo pochi Paesi come Polonia, Irlanda e Malta, prevedono una disciplina articolata su tempi lunghi per ottenere il divorzio. In particolare, solo le legislazioni irlandese e maltese stabiliscono l'obbligo della separazione prima di accedere al divorzio. Tale obbligo non è previsto in Paesi come la Francia e il Regno Unito, dove il tempo medio necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio ammonta a circa sei mesi. In Germania, dove pure è previsto il vincolo di separazione prima della sentenza giudiziale di divorzio, i tempi sono molto ridotti rispetto a quelli che si registrano in Italia sulla base della legislazione vigente. La normativa spagnola prevede poi tempi assai rapidi per pervenire allo scioglimento del matrimonio che, al ricorrere di certi presupposti, è addirittura alternativo rispetto alla separazione. Si registra, infine, che in alcuni Paesi del Nord Europa, quali Finlandia, Norvegia e Olanda lo scioglimento del vincolo coniugale è immediato. Ciò contribuisce al fatto che, sempre più frequentemente, coppie di cittadini italiani trasferiscono la propria residenza all'estero al solo fine di ottenere il divorzio in tempi brevi.
In questo quadro non vi è dubbio che il legislatore debba rivedere la disciplina del 1970, ormai obsoleta rispetto ai mutamenti dei costumi e della società. Tuttavia, la relatrice esprime alcune perplessità, soprattutto di ordine giuridico, sull'articolato approvato e trasmesso al Senato dall'altro ramo del Parlamento. Innanzitutto, rileva che la riduzione del termine da tre anni a dodici mesi dell'obbligo di separazione ai fini dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non è compatibile con i tempi degli uffici giudiziari, se davvero si vuole far decorrere tale termine - come prevede il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati - dalla notificazione della domanda di separazione. Esprime altresì forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 che novella l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le disposizioni transitorie, attribuendo in capo allo stesso giudice la competenza sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sottolinea, quindi, le criticità che possono derivare dalla concreta applicazione della novella all'articolo 191 del codice civile, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove tale norma prevede lo scioglimento della comunione, in caso di separazione, dopo l'autorizzazione del presidente del tribunale a condurre vita separata.
La relatrice auspica, infine, che insieme alla correlatrice Filippin e agli altri componenti della Commissione si possano apportare le necessarie modifiche al testo approvato dalla Camera, al fine di redigere, in materia di divorzio breve, una legge di immediata applicabilità e che non comporti involontari effetti distorsivi sui procedimenti civili in materia.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO volto a prospettare l'opportunità di chiarire una volta per tutte se la separazione tra i coniugi debba considerarsi condizione procedimentale per pervenire al divorzio, o soltanto un elemento di accelerazione eventuale della procedura per lo scioglimento degli effetti del matrimonio, le relatrici propongono di proseguire l'esame del disegno di legge n.1504, congiuntamente con il seguito del procedimento legislativo sui disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNODI LEGGE N. 1429

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:






EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119
Art. 1

1.7 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il direttore o''», con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''o non siano palesemente false''».
1.10 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al terzo comma dopo le parole: ''che ha riportato la notizia cui si riferisce'', sono aggiunte in fine le seguenti: ''purché non siano palesemente false''».
1.11 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano palesemente false».
1.15 (testo 2)
MALAN, ALBERTI CASELLATI
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato''».
1.16 (testo 2)
CALIENDO
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
''Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza''».
1.23 (testo 2)
CAPACCHIONE, LUMIA
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».
1.27 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».
Art. 2
2.3 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», sono inserite le seguenti: « a titolo di colpa»;