GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
31ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE IN ORDINE AL DOC. XXII, N. 10
Su richiesta dell'estensore, senatore Albertini, la Commissione conviene di chiedere, a norma dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere da essa formulato nella seduta del 24 luglio 2013 in ordine al documento XXII, n. 10, concernente l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali, sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.
SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO
Il presidente
PALMA comunica che nel pomeriggio di ieri è pervenuta la risposta del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia alla richiesta di dati relativi alla popolazione carceraria inviata lo scorso 3 luglio.
Comunica altresì che il senatore Buemi ha segnalato l'opportunità di un'audizione dei responsabili del Ministero della giustizia e dell'interno in materia di applicazione e gestione dei braccialetti elettronici, del presidente delle Camere penali, dottor Valerio Spigarelli, e dei responsabili tecnici delle società che forniscono i braccialetti.
IN SEDE CONSULTIVA
(974)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1
a
e 5
a
riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore, senatore CALIENDO (
PdL
), dà lettura di una proposta di parere (allegata al resoconto di seduta) che, posta ai voti, risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(580)
FALANGA ed altri.
-
Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, il relatore, senatore Caliendo, aveva invitato i presentatori degli emendamenti (allegati al resoconto della seduta del 24 luglio scorso) a ritirarli e a convergere sui suoi emendamenti 1.100 e 2.100.
Dopo l'intervento del sottosegretario FERRI, che esprime un parere favorevole sull'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 1, pur palesando l'opinione che in sede di esame in Assemblea sia opportuno riflettere sulla possibilità di una sua migliore definizione, il senatore CASSON (
PD
) accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, valutando positivamente l'emendamento del relatore che si propone di codificare criteri nella valutazione degli abbattimenti che già sono seguiti da alcune procure della Repubblica.
Il senatore BUCCARELLA (
M5S
) non accoglie l'invito al ritiro del emendamenti. Pur apprezzando l'emendamento proposto dal relatore, ritiene che esso debba essere oggetto di ulteriori riflessioni in sede di esame in Assemblea.
Infatti se la previsione di stabilire criteri per l'ordine di priorità degli abbattimenti - in considerazione dell'impossibilità di disporre in tempi ragionevoli gli abbattimenti di tutte le opere abusive realizzate in Campania - appare di per sé idonea ad evitare irrazionalità e ingiustizie, presenta però il rischio di determinare un gran numero di ricorsi che potrebbero ostacolare l'attività di demolizione dei fabbricati abusivi, dal momento che un soggetto, già condannato in via definitiva per un reato edilizio, potrebbe resistere all'abbattimento asserendo che nello stesso Comune vi siano soggetti appartenenti ad una categoria che precede nell'ordine degli abbattimenti quella in cui egli ricade.
Il presidente PALMA ritiene che l'osservazione del senatore Buccarella sia indubbiamente fondata, per cui in sede di esame in Assemblea bisognerà valutare la possibilità di una riformulazione che elimini questo rischio.
Dopo interventi della senatrice CAPACCHIONE (
PD
) e del relatore CALIENDO (
PdL
) - i quali ritengono che sulla base delle esperienze delle procure che già adottano criteri analoghi a quelli previsti dall'emendamento per l'abbattimento dei manufatti, il rischio paventato dal senatore Buccarella sia piuttosto remoto - si passa alla votazione degli emendamenti.
Risultando ritirato l'emendamento 1.1, e risultando decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 1.3, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4, posti ai voti, non sono approvati.
E' invece approvato l'emendamento 1.100.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.
L'emendamento 1.0.1 risulta decaduto per assenza del presentatore.
Gli identici 2.100, 2.1, 2.2 e 2.3, posti ai voti, sono approvati.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.5.
Il presidente PALMA propone quindi di conferire mandato al senatore Caliendo a riferire in Assemblea sul testo proposto dalla Commissione con il seguente titolo: "Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi", autorizzandolo altresì ad apportare al testo interventi di coordinamento formale.
La Commissione approva.
IN SEDE DELIBERANTE
(948)
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri
(200)
DE PETRIS ed altri.
-
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(688)
FRAVEZZI ed altri.
-
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso
(887)
GIARRUSSO ed altri.
-
Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
(957)
LUMIA ed altri.
-
Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri si era aperta una discussione su una serie di richieste, vale a dire quella dei senatori Lumia e Casson di riaprire per un'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, e quella dei senatori Caliendo e Buemi, di riaprire la discussione generale e di dare un nuovo ampio termine per la presentazione degli emendamenti.
Il senatore BUCCARELLA (
M5S
) conferma la disponibilità del Movimento 5 Stelle ad una breve riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.
Egli non accetta, poi, le critiche formulate dal senatore Barani nei confronti del Movimento 5 Stelle per aver assunto al Senato una posizione radicalmente diversa da quella assunta alla Camera.
In realtà, come risulta evidente dal dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, anche il Gruppo del Movimento 5 Stelle della Camera dei deputati aveva fortissime perplessità sul testo proposto, anche se poi in sede di votazione finale aveva prevalso l'idea di approvare un testo che comunque rimuoveva il principale ostacolo che fino ad oggi aveva reso così difficile il perseguimento dei reati di scambio elettorale politico-mafioso - la limitazione del sinallagma della promessa di voti alla sola prestazione di denaro - nonché la convinzione che dovesse essere preservato il valore rappresentato dal conseguimento dell'unanimità in questa circostanza.
Il senatore D'ASCOLA (
PdL
) ritiene che il ripensamento del Partito Democratico sulla posizione assunta in discussione generale in gran parte determinato dalle prese di posizione di alcuni organi di stampa - una manifestazione questa di quella deplorevole tendenza delle assemblee parlamentari, specialmente in materia di legislazione penale, a piegarsi a irrazionali influenze mediatiche, recentemente deplorata dal professor Giovanni Fiandaca - abbia determinato l'abbandono della linea precedentemente scelta di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche; pertanto non si può rinunciare a un'analisi più approfondita dei disegni di legge all'esame di questa Commissione, alcuni dei quali propongono delle soluzioni quanto mai discutibili alla luce dei principi generali del diritto penale.
La tutela anticipata che costituisce oggetto dei reati di pericolo, infatti, è indubbiamente essenziale all'impianto di una fattispecie incriminatoria che ha la funzione di contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel controllo e nella gestione della cosa pubblica; tuttavia tale tutela anticipata, per quanto estesa, non può rimanere priva di un oggetto materiale, come sarebbe nel caso dello scambio di semplici promesse, di voto da un lato e di sostegno politico dall'altro.
Dopo un richiamo del presidente BUCCARELLA a non entrare in questa fase nel merito dei disegni di legge, il senatore D'ASCOLA (
PdL
) conclude auspicando che la Commissione possa svolgere un esame accurato dei disegni di legge.
Dopo brevi interventi dei senatori BUEMI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
), BARANI (
GAL
) e CASSON (
PD
), il presidente PALMA ricorda che nella seduta dello scorso 16 luglio la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di scambio politico-mafioso all'unanimità, dopo dichiarazioni di voto sostanzialmente favorevoli di tutti i rappresentanti dei Gruppi.
Peraltro il testo approvato alla fine dall'altro ramo del Parlamento era sostanzialmente identico al disegno di legge n. 864 presentato al Senato dal Partito Democratico fin dallo scorso 21 giugno, prima firmataria la senatrice Ghedini.
Proprio in considerazione di tale unanimità, era parso alla Presidenza del Senato di poter ritenere che anche in questo ramo del Parlamento si sarebbe realizzata un'ampia convergenza per un'approvazione rapida, di dover assegnare il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in sede deliberante, e trasferire in questa sede i disegni di legge già giacenti in Senato sull'argomento.
La rapidità richiesta per l'approvazione e il presupposto che vi fosse una sostanziale unanimità indussero lui stesso a iscrivere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge non appena assegnati, ne sia testimonianza il fatto che, egli aveva fissato la relazione e la discussione generale nella seduta di lunedì 22 luglio, e che contrariamente a quanto fatto finora si era riservato il ruolo di relatore.
Nel corso della discussione generale, pur emergendo dagli interventi della quasi totalità dei senatori rilievi di vario genere sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, era emersa una volontà assolutamente prevalente di approvare il testo senza modifiche.
Infatti, avendo egli fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 23 luglio non venivano presentati emendamenti se non dal Movimento 5 Stelle.
E' evidente dunque che gli altri Gruppi non erano intenzionati a modificare il disegno di legge.
Il giorno dopo, a seguito dei noti avvenimenti, i senatori Lumia e Casson chiedevano formalmente una riapertura del termine per gli emendamenti, mentre il disegno di legge n. 864 veniva ritirato dai presentatori, e veniva invece assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 957 del senatore Lumia.
Nell'Ufficio di presidenza integrato svoltosi lo scorso giovedì, i senatori Lumia e Casson, ribadivano la richiesta di una riapertura del termine per gli emendamenti, che nella seduta plenaria di ieri è stato poi quantificata in un'ora, mentre il senatore Barani preannunciava la sua intenzione di provare a raccogliere un numero di adesioni sufficiente per chiedere la remissione all'Assemblea, ritenendo che la Commissione in sede deliberante non dovesse arrogarsi il diritto di apportare rilevnati modifiche ad un testo approvato dalla Camera dei deputati in Assemblea all'unanimità.
Nella seduta di ieri, poi, i senatori Caliendo e Buemi hanno richiesto che il disegno di legge, pur restando in sede deliberante, a fronte della intenzione manifestata da componenti importanti della Commissione di modificarlo profondamente, dovesse comunque essere oggetto di un'approfondita discussione generale anche su tutti i testi congiunti, e di un adeguato termine per gli emendamenti.
Egli ritiene che le considerazioni da loro svolte abbiano fondamento, e che pertanto debba essere svolto un supplemento di discussione generale e fissato un nuovo termine per gli emendamenti.
A tale proposito egli invita i colleghi a tener conto nel corso della discussione che i diversi disegni di legge - tra i quali in particolare il disegno di legge n. 200 conserva l'attuale testo del 416-
ter
aggiungendo indicazioni di "altra utilità " come corrispettivo della promessa di voti; il disegno di legge n. 688 incrimina anche colui che si adopera per far avere la promessa di voti e aggiunge la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione criminale, oltre all'"altra utilità" alla definizione del corrispettivo; il disegno di legge n. 957 propone una formulazione sostanzialmente analogo a quella del 688, mentre il disegno di legge n. 887 ha un impianto del tutto diverso dagli altri in quanto individua l'elemento costitutivo del reato nel solo ottenimento della promessa di voti, senza richiedere la prova di corrispettivi di alcun genere - presentano profili di estrema delicatezza; in primo luogo, infatti, occorre considerare che gli interventi sulla struttura di un reato hanno spesso effetti su altre fattispecie, e in questo caso occorre valutare con attenzione quali effetti le modifiche proposte all'articolo 416-
ter
possono produrre
.
Inoltre non va dimenticato che, a norma dell'articolo 25 della Costituzione, le norme penali devono rispondere al principio di tassatività.
Il presidente PALMA osserva poi che, essendo la sua scelta di svolgere il ruolo di relatore determinata dal presupposto che vi fosse unanimità sul testo della Camera dei deputati e che, egli ha fino ad oggi inteso rappresentare il suo ruolo di Presidente in modo assolutamente
super
partes
tanto da non partecipare alle votazioni, nonostante la prassi delle Commissioni lo consenta
,
dichiara di rinunciare alla funzione di relatore e delega a svolgerla i senatori Caliendo e Buemi.
Il senatore CASSON (
PD
) prende atto della decisione del presidente di riaprire la discussione generale in vista della fissazione di un nuovo termine degli emendamenti.
Egli ritiene però necessario replicare all'affermazione che è stata ripetuta anche oggi in Commissione secondo la quale il suo Gruppo avrebbe cambiato orientamento a seguito delle prese di posizione di alcuni organi di stampa. In proposito egli ritiene che tali prese di posizioni siano state proprio originate dalle critiche al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati formulate in discussione generale, e tanto è evidente la convinzione dei senatori del Partito Democratico di dover intervenire sul testo che, nel richiedere la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, la sua parte politica ha già depositata presso la segreteria della Commissione, sia pure fuori termine, alcune proposte emendative.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.
Il presidente PALMA comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. 160 concernente il quadro di valutazione UE della giustizia.
La seduta termina alle ore 15,50.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974
La 2
a
Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, rilevato, preliminarmente:
che le disposizioni in materia di giustizia sono sempre più spesso inserite dal Governo in decreti-legge, peraltro di contenuto attinente a materie diverse e che comporta la valutazione da parte della Commissione solo in sede consultiva;
che è opportuno, invece, che il Governo utilizzi la decretazione d'urgenza solo quando risulti strettamente necessario, privilegiando, invece, la formulazione di iniziative relative alla giustizia in disegni di legge specifici in modo che possano essere esaminati dalla Commissione in sede referente e con tempi che consentano appropriati approfondimenti e riflessioni;
considerato:
che gli articoli da 62 a 85 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, costituiscono un complesso intervento riformatore in tema di organizzazione degli uffici giudiziari e di regole processuali;
che l'inserimento del decreto legge n. 69 del 2013 tiene conto della necessità di incidere con un provvedimento complessivo sulla crisi economica e sulla possibilità di nuova capacità di crescita, eliminando anche fattori che influenzano, a livello del mercato interno e di quello internazionale, l'attività industriale o commerciale.
L'incidenza del funzionamento della giustizia civile, attestata anche dalle condanne del nostro paese per violazione della ragionevole durata dei processi, è a tutti nota;
che le disposizioni relative alla nomina di 400 giudici ausiliari con il "fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili" vanno complessivamente condivise e, in particolare, vanno apprezzate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati relativa alla possibilità di nomina di magistrati, professori universitari, avvocati e notai a riposo o cancellati dall'Albo da non più di tre anni, in modo da assicurare la nomina di soggetti con esperienza giudiziaria o professionale non lontana nel tempo, nonché alla possibilità di nominare magistrati onorari, cessati dall'incarico e che abbiano esercitato con valutazione positiva la funzione per almeno cinque anni;
che le disposizioni relative al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, sono condivisibili per la finalità di assicurare, in prospettiva, la presenza di uno stagista presso ciascun giudice tenuto conto delle positive esperienze di Milano e Firenze, realizzate con la stipulazione di apposite convenzioni, che hanno comportato, in concreto, non solo un'effettiva formazione dei tirocinanti, ma anche una positiva incidenza sulla definizione dell'arretrato.
Non può dirsi altrettanto di alcune disposizioni che disciplinano l'accesso al tirocinio e le conseguenze connesse all'esito positivo del tirocinio, anzi alcune risultano in netto contrasto con altre disposizioni in vigore e addirittura risultano di dubbia costituzionalità.
Per quanto concerne i requisiti per la nomina, mentre va apprezzata la modifica apportata dalla Camera dei deputati dell'età massima di 30 anni (che tiene conto dell'esperienza di Milano e Firenze e ha registrato l'adesione alle Convenzioni per
stage
di giovani di età tra i 26 e i 30 anni), non possono essere condivisi i requisiti di una votazione media di almeno 27/30 in alcune materie e di un punteggio di laurea non inferiore 105/110, in quanto non sussistendo, come è noto, uno standard uniforme delle Università italiane, si risolvono in requisiti aleatori e non rivelatori di una preparazione del livello che, in astratto, si vorrebbe ottenere; una contrarietà a tali requisiti che il Parlamento ha già esplicitamente manifestato nel corso dei lavori che hanno portato all'emanazione del decreto legislativo n. 160 del 2006 e che ribadisce, per le ragioni indicate.
Peraltro per la selezione degli aspiranti si possono riconoscere come preferenze, oltre alla minore età anagrafica e ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successive alla laurea, già previsti, la laurea magistrale e il maggior periodo svolto, al momento della domanda, del dottorato di ricerca, del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, di frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Netta contrarietà si manifesta poi alla previsione del comma 12 secondo cui l'esito positivo dello
stage
o lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.
Una previsione che anche alla luce di quanto previsto dal successivo comma 13 risulta del tutto in contrasto con l'attuale disciplina dell'accesso al concorso per magistrato ordinario, che richiede, fra l'altro, essere avvocati iscritti all'albo o essere dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale. Come si può parificare l'esito positivo dello
stage
alla qualifica professionale di avvocato quando addirittura il successivo comma 13 valuta l'esito positivo dello
stage
di 18 mesi solo un anno di tirocinio professionale? E perché dopo l'inserimento da parte della Camera dei deputati del comma 5-
bis
che prevede che l'attività di formazione sia condotta in collaborazione con i Consigli dell'ordine degli avvocati, dovrebbe essere riconosciuta una diversa valenza al tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato rispetto a quello svolto presso un eccellente studio professionale sotto la sorveglianza del Consiglio dell'ordine? Si tratta perciò di una disposizione (il comma 12) che deve essere soppressa.
La previsione, poi, del comma 15 secondo cui l'esito positivo dello
stage
costituisca titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, consente di formulare un'osservazione in ordine alla mancata previsione della possibilità di svolgere il tirocinio presso gli uffici requirenti.
Va invece espressa condizione negativa per la disposizione di cui al comma 4 relativa ai magistrati formatori secondo cui l'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi. La norma non solo risulta in contrasto con quanto previsto dal successivo periodo per i magistrati formatori presso gli organi della giustizia amministrativa, ma risulta distonica rispetto alla disponibilità a svolgere tale attività, che presuppone passione e attitudine all'insegnamento, nonché all'assistenza e ausilio che il medesimo magistrato riceve, senza necessità di sottolineare le possibili conseguenze negative che potrebbero derivare dalla disponibilità a svolgere tale attività solo per i benefici previsti;
che l'introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione potrà assicurare un aiuto per l'eliminazione dell'arretrato di cause civili pendenti, ma non risulta risolutiva, mentre dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di istituire per legge la sezione tributaria le cui pendenze e sopravvenienze incidono fortemente su quelle generali delle cause civili. Una sezione che, come avvenne per la sezione lavoro, possa contare su organico stabile e adeguato al numero dei ricorsi in modo da incidere seriamente sull'arretrato;
che i Capi IV, V, VI, VII, VIII e IX non presentano disposizioni ostative all'espressione di un parere favorevole anche se un maggior tempo avrebbe potuto assicurare qualche osservazione o miglioramento, nell'ottica di una proficua interlocuzione che dovrebbe sempre intercorrere tra parlamento e Governo nell'individuazione di riforme che assicurino ai cittadini effettiva tutela dei diritti e una giustizia amministrata in conformità al precetto costituzionale della ragionevole durata.
Esprime per quanto di competenza parere non ostativo, a condizione che all'articolo 73 sia soppressa, al comma 1, la previsione della votazione media degli esami fondamentali e il voto di laurea quali requisiti per l'accesso al tirocinio giudiziario; al comma 4 sia soppresso il quarto periodo nel quale si stabilisce che l'attività di magistrato formatore sia considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito; sia soppresso il comma 12, secondo il quale l'esito positivo del tirocinio stesso nonché di quello svolto presso l'Avvocatura dello Stato costituiscano titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.
La Commissione osserva infine che sarebbe opportuno consentire lo svolgimento del tirocinio della formazione presso gli uffici giudiziari del predetto articolo 73 anche presso gli uffici requirenti.