BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2013
103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE
(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di giovedì 7 novembre.


Il presidente AZZOLLINI comunica che, nel corso della seduta, avrà luogo la replica del rappresentante del GOVERNO e sarà avviato l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Fa inoltre presente che, nel prosieguo della procedura in corso, interpreterà in maniera rigorosa la disciplina regolamentare in tema di sostituzioni, con particolare riferimento alla necessità che le relative comunicazioni scritte siano consegnate alla Presidenza prima dell'inizio della seduta. Propone quindi di concordare preventivamente le sedute nel cui ambito avranno luogo le votazioni, in maniera tale da agevolare l'ordinato corso dell'esame.

La Commissione conviene.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede quale sia l'effetto della eventuale mancata illustrazione degli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE precisa che l'illustrazione rappresenta una mera facoltà del proponente, il cui mancato esercizio non comporta conseguenze procedurali. Dà quindi la parola al rappresentante del GOVERNO per lo svolgimento della replica.

Il vice ministro FASSINA osserva, in primo luogo, che la manovra finanziaria registra, sul piano macroeconomico, un'inversione di tendenza rispetto agli interventi del recente passato, come si evince dai dati sull'indebitamento, in crescita per il 2014 rispetto al livello tendenziale: la finalità perseguita dal Governo è quella di introdurre misure di segno espansivo ed anticiclico, sia pure nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità di finanza pubblica.
In tale ottica, occorrerebbe a suo avviso riconsiderare gli auspici per l'adozione di misure cosiddette shock, attesa anche la necessità di raggiungere, tra il 2014 e il 2015, l'obiettivo del pareggio di bilancio.
Quanto al tema della spesa pubblica, rileva che la spesa primaria corrente delle pubbliche Amministrazioni risulta già in riduzione in termini reali, e che la manovra contempla anche misure aggiuntive volte al contenimento delle spese per il personale. Al contempo, il Governo non ha trascurato di rifinanziare voci di spesa di grande rilievo politico e sociale, quali ad esempio il Fondo per le non autosufficienze e il cosiddetto "cinque per mille", ed ha altresì evitato che divenissero operative le clausole di salvaguardia finanziaria introdotte da interventi normativi del passato.
Ulteriori misure restrittive sulla spesa pubblica, a suo avviso, vanno accuratamente valutate non solo in termini di sostenibilità da parte del sistema, ma anche per ciò che concerne l'incidenza sull'economia reale, considerato l'effetto moltiplicatore della spesa.
Pone in rilievo che, nelle condizioni finanziarie date, la manovra si fa carico anche di introdurre misure specifiche a sostegno della domanda e degli investimenti, ad esempio in materia di IRPEF sul lavoro dipendente e di riduzione del costo del lavoro gravante sulle imprese. Tra gli interventi a sostegno dell'economia, cita anche le misure a favore della patrimonializzazione delle imprese e l'allentamento del Patto di stabilità interno, finalizzato a garantire margini di spesa più ampi agli enti locali. Soggiunge che sarebbe altresì opportuno prevedere interventi a garanzia delle banche, funzionali a consentire in maniera più agevole l'accesso al credito da parte degli operatori economici.
Sottolinea che la manovra segna un'inversione di tendenza anche per quanto attiene a una delle voci più rilevanti della spesa sociale: la spesa sanitaria, che non è oggetto di ulteriori restrizioni. Ciò è stato reso possibile anche per gli effetti derivanti dall'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari.
Pone in evidenza che un contributo assai rilevante al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è assicurato dalle misure in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico, nonché da quelle in materia pensionistica, sebbene su tale ultimo versante il Governo abbia avuto cura di concentrare sulle pensioni di livello più elevato il blocco delle indicizzazioni.
Quanto infine all'imposizione fiscale sulla prima casa, fa presente che dal nuovo sistema prefigurato deriverà una riduzione di gettito di circa un miliardo, rispetto alla quale lo Stato si farà carico di interventi compensativi nei riguardi degli enti locali.
Conclude assicurando la disponibilità del Governo a sostenere ogni emendamento migliorativo che si ponga in sintonia con la ratio della manovra: sostenere la ripresa economica e supportare sia le fasce sociali più deboli sia le imprese, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il senatore SPOSETTI (PD) auspica che i rappresentanti del GOVERNO possano fornire risposta ai quesiti che egli ha già avuto modo di porre circa il decreto ministeriale riguardante i concessionari dei servizi di trasporto ferroviario e in merito al quadro riepilogativo delle provvidenze economiche in favore dell'editoria.

Il vice ministro FASSINA si riserva di rispondere al quesito relativo al citato decreto ministeriale.

Il sottosegretario LEGNINI comunica che fornirà le informazioni richieste, in merito alle provvidenze per l'editoria, quando si passerà all'esame delle disposizioni del disegno di legge riguardanti la materia.

La senatrice LEZZI (M5S) chiede per quale motivo le misure inerenti alla svalutazione dei crediti di banche e compagnie di assicurazione siano considerate dal Governo foriere di maggiori entrate.

Il vice ministro FASSINA fornisce i chiarimenti richiesti, facendo presente che sul punto può essere consultata, per ulteriori ragguagli, anche la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara inammissibili, per quanto concerne le proposte emendative al disegno di legge di bilancio (A.S. 1121), i seguenti emendamenti: 2.Tab.2.8.5, 2.Tab.2.9.5, 2.Tab.2.10.5, 2.Tab.2.13.5, 2.Tab.2.31.5, 2Tab.2.32.5 e 2.Tab.2.33.5.
Domanda, quindi, se vi siano richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dà per illustrati tutti gli emendamenti e propone di rinviare il seguito dell'esame, anticipando l'inizio della seduta pomeridiana alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 17, è anticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,25.


ORDINI DELGIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1121


G/1121/1/5
DI BIAGIO, AUGELLO

La 5a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, involgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.
Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;
sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi delI'articolo 2 della legge 92 del 2004.

G/1121/2/5
DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5 Commissione permanente del Senato,

premesso che:

le risorse finanziarie stanziate con la legge di stabilità 2012, n. 183 del 2011 (euro 4,7 milioni per il 2012 ed euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64 per cento per l'anno 2012 e al 57 per cento a decorrere dal 2013;
l'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo forestale dello Stato e della polizia penitenziaria presso la DIA, per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo posto alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;
l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla 1 Commissione Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio...»,

impegna il Governo:

a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine pubblico e sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

G/1121/3/5
DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5 Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero delI'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;
è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali; piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

2.Tab.2.1.5
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla tabella 2, missione (1) Politiche economiche-finanziarie e di bilancio, al programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1.1), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: + 10.000.000;
2015: + 10.000.000;
2016: + 10.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), al programma Fondi di riserva e speciali 25.2 (25), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: – 10.000.000;
2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000.

2.Tab.2.2.5
ZIN

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.000;
2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), apportare le seguenti modificazioni:

2014: + 1.000.000;
2015: + 1.000.000;
2016: + 1.000.000.

2.Tab.2.3.5
GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) programma 1.3, Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 9, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generati per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2.Tab.2.1.6
LA COMMISSIONE

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000:000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2.Tab.2.4.5
GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4), apportare le seguenti variazioni

2014:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

2015:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

2016:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per l'amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000:000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2.Tab.2.2.6
LA COMMISSIONE

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variaz;oni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2.Tab.2.3.6
LA COMMISSIONE

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2.Tab.2.5.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) programma 2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali (3.7), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

2015:

CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

2016:

CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2015:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2.Tab.2.6.5
GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) programma 5.1 Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica (7.5), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsIone del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2.Tab.2.7.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) programma 8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), apportare le seguenti variazioni

2014:

CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

2015:

CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

2016:

CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: - 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25..000.000

2015:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2.Tab.2.8.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 9 Diritto alla mobilità (13) programma 9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2015:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2016:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione 10 Fondi da ripartire (33) programma 10.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri-missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2015:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2.Tab.2.9.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) programma 10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (13.8), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione 10 Fondi da ripartire (33) programma 10.1; Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2.Tab.2.10.5
DI BIAGIO

Alla tabella 2, alla missione (10) Infrastrutture Pubbliche e Logistica per il programma Opere Pubbliche e infrastrutture (10.1), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: + 5.000.000.
2015: + 5.000.000
2016: + 5.000.000

Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25)per il programma Fondi di riserva e speciali (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: – 5.000.000.
2015: – 5.000.000
2016: – 5.000.000

2.Tab.2.11.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 12 Ricerca e innovazione (17) programma 12.1 Ricerca di base e applicata (17.15), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2.Tab.2.12.5
GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) programma 17.3 Sostegno alla famiglia (24.7), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2.Tab.2.13.5
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla tabella 2, missione (17) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma sostegno alla fumiglia (17.3), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: + 5.000.000;
2015: + 5.000.000;
2016: + 10.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), al programma fondi di riserva e speciali (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: – 5.000.000;
2015: – 5.000.000;
2016: – 10.000.000.

2.Tab.2.14.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 24.3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 24.4 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (2) Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) programma (2.1) Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 170.000.000;
CS: + 170.000.000.

2015:

CP: + 170.000.000;
CS: + 170.000.000.

2016:

CP: + 170.000.000;
CS: + 170.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.
Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2015:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2.Tab.2.15.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.
Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione 4 Fondi da ripartire (33) programma 4.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 2 Diritto alla mobilità (13) programma 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.

2015:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.

2016:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2.Tab.2.16.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (4) Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) programma (4.2) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ltaly (16.5), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.

2015:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.

2016:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.
Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2015:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2.Tab.2.17.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.600.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione (5) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (5.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:
CP: – 10000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014;

CP: – 20.000.000.
CS: – 20.000.000.

2015:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione (4) Fondi da ripartire (33), programma (4.1) Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2015:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2016:

– CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000:000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma (1.7) Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2016:

CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2.Tab.2.18.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 competitività e sviluppo delle imprese (11), programma 1.3 incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2016:

CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missone 7 Fondi da ripartire (33), programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2.Tab.2.19.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000:000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000:000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000:000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000:000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000:000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000:000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11), apportare le seguenti variazioni

2014:

CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.

2015:

CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.

2016:

CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.

2.Tab.2.20.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:
2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1)- Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11), programma 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2015:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2016:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2.Tab.2.21.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma 25.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (4) Ordine pubblico e sicurezza (7), programma (4.1) Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste (7.7), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2015:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2016:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2.Tab.2.22.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2015:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2016:

– CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.1) Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2015:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2016:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2.Tab.2.23.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000000;
CS: – 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14) programma (1.5) Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2015:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2016:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2.Tab.2.24.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma 25.1 – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20:000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemnte, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.3) Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2015:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2016:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2.Tab.2.25.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2015:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2016:

– CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Conseguentemente,

alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2015:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente,

alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (3) Casa e assetto urbanistico (19) programma (3.1) politiche abitative, urbane e territoriali (19.2), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2015:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2016:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2.Tab.2.26.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2015:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2016:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2.Tab.2.27.5
DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Istruzione Scolastica (1) programma Istruzione prescolastica (1.2), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (25) fondi da ripartire, programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2015:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2016:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.28.5
DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (1) Istruzione Scolastica programma Istruzione primaria (1.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione fondi da ripartire (25) programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2015:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2016:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.29.5
DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione Istruzione scolastica (1) programma Istruzione secondaria di primo grado (1.4) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione fondi da ripartire (25) programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2015:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2016:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.30.5
DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Istruzione scolastica (1) programma Istruzione secondaria di secondo grado (1.5), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (25) fondi da ripartire, programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2015:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2016:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.31.5
DI BIAGIO, ALBERTINI

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (3): Ordine pubblico e sicurezza programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (3.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

2015:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

2016:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014:

– CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

2015:

– CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

2016:

– CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

2.Tab.2.32.5
DI BIAGIO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2015:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2016:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.33.5
DI BIAGIO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2015:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2016:

– CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.34.5
DI BIAGIO, AUGELLO

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (1) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma (1.10) Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

2015:

CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

2016:

CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014:

– CP: – 70.000;
CS: – 70.000.

2015:

– CP: – 70.000;
CS: – 70.000.

2016:

– CP: – 70.000;
CS: – 70.000.

2.Tab.2.35.5
GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione (27), al programma Giustizia tributaria (27.1), apportare le seguenti modificazioni:

2014:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente alla tabella 6, stato di previsIone del Ministero degli affari esteri missione (2)Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma: (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

3.Tab.3.1.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (3) Regolazione dei mercati (12) programma: (3.1) Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

3.Tab.3.2.5
TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (7) Ricerca e innovazione (17) programma (7.1) Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

3.Tab.3.3.5
LAI, TOMASELLI, FORNARO

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (8) Comunicazioni (15) programma (6.7) Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione (15.8), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

6.Tab.6.1.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2015:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2016:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (5) Ricerca e innovazione (17) programma (5.1) Ricerca nei settore dei trasporti (17.6) apportare le seguenti variazioni

2014:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

6.Tab.6.2.5
FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

2015:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 20.000.000.

2016:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.5) Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.4) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

2015:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

2016:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

6.Tab.6.3.5
ZIN

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.5) Integrazione Europea (4.7), riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (–56.000); 4544 (-200.000); 4545 (–113.312); 4547 (–296.000), apportare le seguenti variazioni:

2014: – 674.312;
2015: – 674.312;
2016: – 674.312.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione 1 L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), aumentando la dotazione dei capitoli 3031/9; 3122; 3152; 3153; 2619/2; 2619/4; 2761, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 674.312;
2015: + 674.312;
2016: + 674.312.

6.Tab.6.4.5
FAUSTO GUILHERME LONGO, NENCINI, BUEMI, PANIZZA, FRAVEZZI

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.5) Integrazione Europea (4.7), riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (–56.000); 4544 (-200.000); 4545 (–114.000); 4547 (–200.000), apportare le seguenti variazioni:

2014: – 570.000;
2015: – 570.000;
2016: – 570.000.

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), specificamente riducendo il capitolo 3153, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 100.000;
2015: – 100.000;
2016: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Monito (4), programma (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), aumentando la dotazione del capitolo 3109 ivi iscritto, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 670.000;
2015: + 670.000;
2016: + 670.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, in corrispondenza del piano gestionale 09 del capitolo 3031, dopo le parole: «...imprenditori italiani residenti all'estero» aggiungere le seguenti: «spese per la promozione e la valorizzazione del ruolo delle associazioni nazionali di emigrazione (CNE) per i connazionali, in specie giovani migranti, e per le loro famiglie e nel garantirne la loro partecipazione attiva nell'esercizio dei loro diritti. civili».

8.Tab.8.1.5
DI BIAGIO, ALBERTINI

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

2015:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

2016:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

2015:

– CP: – 8.000.000;
CS: – 8,000.000.

2016:

– CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

8.Tab.8.2.5
SCOMA, GUALDANI

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione (5) Immigrazione, accoglienza. e garanzia dei diritti, programma (5.1) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 500;
CS: + 500.

2015:

CP: + 500;
CS: + 500.

2016:

CP: + 500;
CS: + 500.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amninistrazioni pubbliche:

a) al programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 100;
CS: – 100.

2015:

– CP: – 100;
CS: – 100.

2016:

– CP: – 100;
CS: – 100.

b) al programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 400;
CS: – 400.

2015:

– CP: – 400;
CS: – 400.

2016:

– CP: – 400;
CS: – 400.

8.Tab.8.3.5
MARINELLO, MANCUSO

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione (5) – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma (5.1) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 500;
CS: + 500.

2015:

CP: + 500;
CS: + 500.

2016:

CP: + 500;
CS: + 500.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione (6) – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti modifiche:

a) al programma (6.1) Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 100;
CS: – 100.

2015:

– CP: – 100;
CS: – 100.

2015:

– CP: – 100;
CS: – 100;

b) al programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 400;
CS: – 400.

2015:

– CP: – 400;
CS: – 400.

2015:

– CP: – 400;
CS: – 400.

9.Tab.9.1.5
MARINELLO

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione (33) Fondi da ripartire, programma (1) Fondi da assegnare U.d.V.( 4.1), apportare la seguente variazione:

2014:

– CP: – 2.465.178;
CS: – 2.465.178.
Conseguentemente, alla medesima tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione (18) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma (13) Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. (1.10), apportare la seguente variazione:

2014:

CP: + 2.465.178;
CS: + 2.465.178.

10.Tab.10.1.5
D'ALÌ

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4)Fondi da ripartire, 4.1 programma: Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

10.Tab.10.2.5
BRUNO

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2)Diritto alla mobilità, programma (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4)Fondi da ripartire, programma (4.1)Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

10.Tab.10.3.5
MANDELLI

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4)Fondi da ripartire, programma (4.1)Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

10.Tab.10.4.5
D'ALÌ

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4)Fondi da ripartire, programma (4.1)Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120


1.0.1
PANIZZA, ZIN, PALERMO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

''2-quater. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.
2-quinquies. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società:

(i) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;
(ii) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
(iii) nelle quali le società di cui al paragrafo (ii) che precede detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-sexies. II divieto stabilito al prima comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile''».

2.1
MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adattano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti; ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994».

2.2
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
3-ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1º gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-bis, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni Restano esclusi: dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
3-quater. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
3-quinques. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per l'anno 2016.

2.3
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2014 le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228».

2.4
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

''17-bis. Per le aziende agricole colpite dagli eventi indicati al comma 15-bis o che si trovano in grave crisi economica a causa delle avverse condizioni di mercato, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi sulla base di criteri fissati con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze''».

2.5
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994».

2.6
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

''17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti''».

2.7
NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso».

2.8
NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il quinquennio 2014-2018 gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nonché i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 devono riservare il 50% dei propri investimenti annuali all'acquisto di immobili di proprietà dello Stato, da gestire secondo modalità che ne assicurino l'ottenimento di un reddito, ovvero all'acquisto di titoli di Stato di durata decennale».

3.1
COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «70 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

3.2
COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord».

3.3
CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».

3.0.39
TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 secondo periodo le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».


3.4
MILO, SCAVONE, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «3.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.500 milioni di euro per l'anno 2018, 6.500 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per l'anno 2020, 6.500 milioni di euro per l'anno 2021, 6.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.398 milioni di euro per l'anno 2023».

Aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. La legge di stabilità può rideterminare annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, fermo restando l'ammontare complessivo e l'anno terminale di iscrizione. Gli stanziamenti annuali sono interamente impegnabili a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023.
1-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica».

3.5
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 100 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015, 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, 5.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.100 milioni di euro per l'anno 2018, 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 6.100 milioni di euro per l'anno 2020, 6.100 milioni di euro per l'anno 2021, 6.100 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2023. Le restanti risorse sono iscritte a bilancio a partire dall'anno 2019 sulla base di una valutazione in itinere sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e degli interventi selezionati, da condurre mediante appositi meccanismi premiali.
1-ter. L'impiego delle risorse del Fondo è disciplinato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). In particolare, il CIPE dispone, con propria Delibera, i criteri di riparto delle risorse, i principi di programmazione del Fondo, le modalità di governance, sorveglianza e valutazione degli interventi, la definizione di eventuali meccanismi premiali. Tenuto conto dell'effettivo avanzamento della spesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
1-quater. Le iniziative legislative del Governo che dispongano riduzioni dell'entità della dotazione aggiuntiva, ovvero modifiche dell'arco temporale di impiego delle risorse, sono adottate previa intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ogni caso, la dotazione del Fondo è esclusa da riduzioni lineari delle spese dei singoli Ministeri per tutto il periodo di programmazione di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. Gli stanziamenti annuali di cui al comma 1 sono interamente impegnabili a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023».

3.6
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2114 e 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni, non sono considerate le spese effettuate a valere sulle somme attribuite ai sensi del presente comma. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

3.7
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale».

3.8
TARQUINIO

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».

3.9
TARQUINIO

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: ««impianti sportivi da e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale».

3.10
CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 4, dopo le parole: «e il Ministero della salute,» inserire le seguenti: «le regioni e gli enti locali».

3.11
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati degli interventi pilota, nonché le risorse destinate ai medesimi interventi, sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi disponibili in formato dati di tipo aperto».

3.12
SCALIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA provvede ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei soggetti responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.

3.13
PIZZETTI, AUGELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 sono assegnati 300.000 euro annui, per aiuti disposti, nei limiti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 1º gennaio 2014 una nuova attività economica con sede o unità locale operativa nel Comune di Campione d'Italia, con esenzione delle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2014, e con una riduzione dell'esenzione nella misura del 20% annuo per i periodi di imposta successivi».

3.14
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «764 milioni».

3.15
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono-stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

3.16
LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni per l'anno 2016» con le seguenti: «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 150 milioni per l'anno 2016».

Conseguentemente,

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «1.310 milioni di euro» con le seguenti: «1335 milioni»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 25.000.

3.17
CASTALDI, SANTANGELO, PETROCELLI, GIROTTO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «per il cinquanta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per il quaranta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante sessanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico».

3.18
RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI

Al comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».

3.19
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Al comma 6 dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».

3.20
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».

3.21
RUSSO

Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».

3.22
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».

3.23
CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere: «ed ittici».

3.24
FLORIS, CARIDI

Al comma 6 sopprimere le parole: «, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza».

3.25
LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA

All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella zona del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una "zona a burocrazia zero". I percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa hanno ad oggetto la gestione informativa del procedimento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), la semplificazione dei procedimenti, la creazione di una sede stabile di coordinamento tra gli sportelli unici e gli enti che intervengono nei procedimenti, l'organizzazione di modelli formativi per gli operatori e la redazione di linee guida applicabili in altri contesti.
6-ter. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 6-bis e 6-ter è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia ridurre gli importi:

2014: – 5.000;
2015: – 3.000;
2016: – 2.000.

3.26
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese, anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio le predette risorse, sono prioritariamente destinate al finanziamento di programmi di investimento per il consolidamento delle piccole e medie imprese operanti in comparti di attività innovativi e ad elevato contenuto tecnologico, nonché per sostenere la creazione e il consolidamento di piccole e medie imprese femminili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.27
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni per l'anno 2016» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo. Entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse stanziate ai sensi del presente comma. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative delle imprese che necessitano studio di fattibilità. da parte del settore della ricerca pubblica e privata finalizzato alla realizzazione dello stesso. Sonò ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese finalizzate all'elaborazione da parte del settore della ricerca pubblica e privata del prototipo che incorpora l'innovazione. I contributi sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. l contributi sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto. I progetti di cui al presente comma possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 25.000.

3.28
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti di alta innovazione tecnologica ed industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie della vita. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 1 sulla base delle proposte del responsabile. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato interessate dai progetti».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.29
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: « 100 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» e aggiungere in fine le seguenti parole: «in favore delle piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;
b) al comma 495, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;

7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7-quater. La maggiori entrate di cui ai commi 7-bis e 7-ter, sono destinate per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro per l'anno 2016, alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 6, e la restante quota è destinata, annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.30
FLORIS, CARIDI

Al comma 7 dopo le parole: « finanziamenti agevolati» aggiungere le seguenti: «prevedendo una quota non inferiore del 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese secondo la legislazione vigente».

3.31
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, BERTOROTTA

Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività».

3.32
SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:

«da utilizzare anche al fine di promuovere e incentivare la rimozione delle barriere architettoniche, a sostegno di una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili».

3.33
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis). Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale e facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un Fondo temporaneo di garanzia, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione di 1 miliardo di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Entro il 1º marzo 2014, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi. Entro il 1º maggio 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del suddetto comitato definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia e le modalità di rivalsa in caso di inadempimento delle imprese. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanzia menti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Entro il 31 gennaio i ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.34
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, manager o consulenti di direzione di qualificato profilo professionale, disoccupati alla data del 30 settembre 2013, sono concesse, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

a) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;
b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, per effetto dell'assunzione dei manager o consulenti di direzione.

Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, all'accesso ai mercati internazionali e al miglioramento dell'export, ovvero al ricambio generazionale nella conduzione aziendale. I contratti di assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente comma. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 fino al 2019».

Conseguentemente: .

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alte singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro» le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l3 agosto 2011, n 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.35
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tali risorse sono attribuite ad una Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati dalle banche alle micro piccole e medie imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale. la Sezione speciale del Fondo è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanzia menti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La rinegoziazione può essere concessa dalle banche e dalle società di leasing. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoria le di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. La garanzia di cui al presente comma resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse e gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa sono a carico della Sezione speciale.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale,
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.36
SCALIA, SANGALLI, ELENA FERRARA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, RUTA, SILVESTRO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''fino al 31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2014'' e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative''.
7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014'';
b) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.

7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giungo 2014'';
b) al comma 3, le parole: ''entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''.

7-quinquies. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

3.37
LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'area industriale del territorio del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
7-ter. Per il rilancio dell'area di cui al comma 7-bis, al fine di finanziare progetti di riconversione e riqualificazione industriale con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione di rilevanza strategica, al rafforzamento della struttura produttiva e al riutilizzo di impianti produttivi, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia, ridurre gli importi:

2014: – 5.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

3.38
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle micro e piccole imprese, ai soggetti che abbiano svolto un periodo di formazione o abbiano lavorato nell'impresa medesima può essere concesso uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, finalizzato al trasferimento dell'impresa. A tal fine, per la concessione del prestito d'onore sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il prestito d'onore erogato a valere sulle predette risorse è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. Ai prestiti erogati ai sensi del presente comma si applica un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti che intendano rilevare l'impresa ai sensi del presente comma da parte dei consorzi fidi. I prestiti d'onore di cui al presente comma sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

3.39
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del budget annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

3.40
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del budget annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti-devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

3.41
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 8, sostituire le parole: «50 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «75 milioni per l'anno 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 25 milioni in favore delle piccole e medie imprese per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici del mezzogiorno, a sostegno del loro processo di internazionalizzazione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 25.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

3.42
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».

3.43
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare».

3.44
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sui mercati esteri, a decorrere dall'anno 2014 alle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, che rispetto alla media del triennio precedente realizzano un incremento dei quantitativi delle esportazioni nella misura minima del 5 per cento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti che sono stati destinati al raggiungimento dell'aumento delle esportazioni. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite attraverso apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

3.45
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (lSA), nell'ambito delle modalità d'intervento come definite dalla delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 65/2009, destina quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie a disposizione a favore delle imprese del settore agroalimentare che attivano processi di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri».

3.46
D'ONGHIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016 al fine di costituire una Piattaforma per la promozione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo definiti prioritari dalla politica estera italiana. All'istituzione della Piattaforma e alle sue modalità di costituzione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 1.500;
2016: – 1.000.

Voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 1.500;
2016: – 1.000.

3.47
BONFRISCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per consentire il finanziamento del collegamento stradale tra la S.R. 10 e la S.P. 500, è assegnata al Comune di Minerbe (VR) la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2014. Al maggior onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 8, per l'anno 2014».

3.48
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.
8-ter. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale''.
8-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 8-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.49
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

3.50
MANDELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per interventi di sostegno finanziario alle esportazioni a pagamento differito e all'internazionalizzazione del sistema produttivo, è incrementato di 355 milioni di euro per l'anno 2014 e di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

3.51
RITA GHEDINI, RUTA, BERTUZZI

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».

3.52
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».

3.53
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».

3.54
RUSSO

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».

3.55
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».

3.56
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».

3.57
GIANLUCA ROSSI

Al comma 10, dopo le parole: «anni» aggiungere le seguenti: «e alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012 e 2013, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

3.58
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

3.59
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

3.60
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9 sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

3.61
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono attribuite le funzioni di regolazione e controllo del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da esercitarsi sulla base delle disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481».

3.62
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 12, capoverso «5», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «40 anni» aggiungere le seguenti: «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola»;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto».

3.63
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 12, capoverso «5», al primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale».

3.64
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 12, dopo il capoverso «5» aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».

3.65
AZZOLLINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: ''Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 500;
2015: – 500;
2016: – 500.

3.66
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche agli investimenti realizzati negli anni 2014 e 2015. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:
NormaOggetto credito d'impostaDecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 1
Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

3.67
CERONI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in 'vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dallo luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2014: – 1.500 migliaia di euro;
2015: – 3.500 migliaia di euro;
2016: – 3.500 migliaia di euro.

3.68
DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1 o luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per fanno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2014: – 1.500 migliaia di euro;
2015: – 3.500 migliaia di euro.

3.69
ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica; per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.

3.70
SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente:

''Art. 4-quinquesdecies - (Disposizioni per la produzione della ''mozzarella di bufala campana'' DOP) – 1. A decorrere dal 1º giugno 2014 la produzione della mozzarella di bufala campana'', registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi dei regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata- su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro il 1º gennaio 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.
2. Sono escluse dall'obbligo previsto al comma 1 tutte le aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semi1vorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta».

3.71
RUTA, RITA GHEDINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico-ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''».

3.72
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''.

3.73
RUSSO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico-ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''».

3.74
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico-ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''».

3.75
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

3.76
LAI, CUCCA, ANGIONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1º luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per »anno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.500;
2015: – 3.500;
2016: – 0.

3.77
GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

3.78
COTTI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 – cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 80.000;
CS: + 80.000.

2015:

CP: + 120.000;
CS: + 120.000.

2016:

CP: + 140.000;
CS: + 140.000.

3.79
NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Al comma 13 premettere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014».

Allo stesso comma sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

3.80
MARTON, COTTI

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;
b) sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni»;
c) sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «130 milioni»;

Conseguentemente; alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma l: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2015:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2016:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

3.81
COTTI, MARTON

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «40 milioni»;
b) sostituire le parole: «120 milioni», con le seguenti: «60 milioni»;
c) sostituire le parole: «140 milioni», con le seguenti: «70 milioni»;

Conseguentemente, alla, tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – Art. 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342).

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 40.000;
CS: + 40.000.

2015:

CP: + 60.000;
CS: + 60.000.

2016:

CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

3.82
GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali, dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4; comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, il Ministero della difesa, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, previa programmazione triennale del fabbisogno di personale civile, è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di professionalità specifiche tecniche, finalizzate a garantire la continuità delle predette esigenze».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.

3.83
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Al comma 14, dopo le parole: «dal 2015 al 2020.», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, contributi quindicennali ciascuno di 40 milioni di euro a decorrere dagli esercizi 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2014, 680 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

3.84
RUTA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è abrogato li comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riacquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel seguente testo: ''1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci''.
14-ter. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

''3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale''».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».

3.85
CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

3.86
COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai soggetti IRPEF ed IRES sono riconosciute detrazioni per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative al consolidamento antisismico, nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

3.87
TOCCI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In attesa di acquisire i risultati delle analisi e delle attività di monitoraggio sulle diverse tipologie di interventi del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013, le disponibilità del fondo per l'anno 2014, con esclusione delle risorse del fondo rotativo. e dei finanziamenti europei, sono utilizzate esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. Le risorse in tal modo disponibili sono utilizzate per finanziare, previo apposito avviso da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)».

3.88
FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti voucher, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti:« 2,1 per mille»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze. apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

3.89
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti voucher, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3.90
ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
14-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per 'la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al precedente comma.
14-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
14-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente comma, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.

3.91
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: ''per l'anno 2009'', sono sostituite dalle parole: ''A decorrere dal 2014'', e le parole: ''100 milioni di euro'', sono sostituite dalle parole ''10 milioni di euro''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

3.92
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 14,inserire i seguenti:

«14-bis. Presso il Ministero dell'economia è istituito il ''Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili'', con una dotazione di 100 milioni nel 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni», con le seguenti: «120 milioni».

3.93
BULGARELLI, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 15.

3.94
CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo periodo, le parole: ''a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia'' sono sostituite dalle seguenti: ''a favore delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, per finalità di sostegno dell'economia;''»

3.95
BITONCI, COMAROLI

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a). Al primo periodo, le parole: ''piccole e medie imprese'', sono sostituite dalle seguenti: ''imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese''».

3.96
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: ''imprese'' sono aggiunte le seguenti: ''per finalità di sostegno dell'economia''».

3.97
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: ''imprese'' sono aggiunte le seguenti: ''per finalità di sostegno dell'economia''».

3.98
COMAROLI, BITONCI

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: ''di sostegno e dell'economia'', aggiungere le seguenti: ''nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2010, n.256''».

3.99
COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: ''di sostegno e dell'economia'', aggiungere le seguenti: ''e a favore delle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale''».

3.100
SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di agevolare l'occupazione femminilee nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.
15-ter. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.
15-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.
15-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il ''Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno'', di seguito denominato ''piano''. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.
15-sexies Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
15-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.
15-octies. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-sexies, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.
15-novies. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.
15-decies. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

''01) Per le aziende, con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.
15-undecies. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previ ste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime son autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.
15-duodecies. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, cosi come definite nel comma 15-terdecies, nelle comunità. montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, SiciIia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
15-terdecies. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
15-quaterdecies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
15-quinquiesdecies. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

15-sexiesdecies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agIi articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
15-septiesdecies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è ridetrminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
15-octiesdecies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 15-duodecies a 15-septiesdecies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
15-noviesdecies. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

''37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centraIi e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centraI e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell 'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione ''Ricerca e innovazione''.
15-vicies. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso».

3.101
CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire».

3.102
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi con sede legale nel Nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna), in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e al fine di incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.

3.103
CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ''stabilimenti balneari'' sono inserite le seguenti: ''ed i parchi di divertimento''».

3.104
CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'accesso alle risorse di cui al presente articolo è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano».

3.105
CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Ai fini dell'accesso da parte delle micro piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle fmanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

3.106
VOLPI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 15.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Parco Tecnologico ''Learning and doing-planet'' presso il Polo Fieristico di Brescia».

Conseguentemente al comma 6, dell'articolo7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «85 milioni».

3.107
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: ''per l'anno 2009'', sono sostituite dalle parole: ''A decorrere dal 2014'' e le parole: ''100 milioni di euro'' sono sostituite dalle parole: ''10 milioni di euro''».

3.108
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali, di cui al comma 1.
15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
l5-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

3.109
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
15-quinques. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

3.110
VOLPI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 10.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Museo virtuale dei siti storici, artistici, culturali e di innovazione area parcheggio Brebemi-Chiari.»

Conseguentemente, al comma 6, dell'articolo 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «90 milioni».

3.111
CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».

3.112
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 1, articolo 21, del decreto ministeriale 5 aprile 2004, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, le parole: ''dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'articolo 4 del presente statuto.'', sono soppresse.»

3.113
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili, in questo momento di crisi del comparto delle costruzione, al comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo n.163/06 ''codice dei contratti pubblici'', aggiungere il seguente periodo:

''I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà i lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale''».

3.114
BOCCA, PICCOLI, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori due anni per quelle strutture che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, possono garantire, alla data del 31 dicembre 2013, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi»

3.115
PICCOLI, BOCCA, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di agevolare la riqualificazione dell'offerta turistica dei comuni i cui territori appartengono alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese sostenute per gli interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture ricettive di tipo alberghiero collocate all'interno dei predetti territori possono essere oggetto di detrazione fiscale sino a un massimo di euro 200.000. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma in favore dei predetti comuni si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 marzo 2009, n. 191.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».

3.116
PELINO, PICCOLI, CONTE, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Laddove, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il programma per la ristrutturazione dell'impresa, ovvero per la cessione dei complessi aziendali, predisposto dal commissario straordinario ed autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico, preveda la continuità produttiva dei siti coinvolti attraverso il ricorso a finanziamenti, e tali finanziamenti non vengano accordati dagli istituti di credito coinvolti, la Cassa Depositi e Prestiti eroga a tassi di mercato, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, i finanziamenti previsti dal programma avvalendosi della garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 55, comma 2, del succitato decreto legislativo.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».

3.117
GUALDANI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15 bis. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 30 ottobre 2013 per tali impianti, al fine di consentire l'allaccio alla rete, dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 giugno 2014. Gli effetti di cui alla deliberazione 6 giugno 2013 250/2013/R/EFR dell'Autorità per l'Energia e il Gas, sono sospesi per gli impianti del punto a) fino alla data del 30 giugno 2014.».

3.118
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

3.119
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

3.120
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: ''predette finalità'' e ''si applica il regime'' sono introdotte le seguenti: ''nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche''».

3.121
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: ''predette finalità'' e ''si applica il regime'' sono introdotte le seguenti ''nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte elle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche''».

3.122
FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Devono essere versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi delle norme contenute nel presente comma:

a) tutte le somme dovute al notaio o ad altro pubblico ufficiale a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
b) ogni altra somma affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili, aziende o partecipazioni societarie.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 1.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.
15-quater. In ogni caso il deposito di cui al comma 15-bis deve essere eseguito, prima o contestualmente all'atto o all'affidamento della prestazione professionale, a mezzo assegni non trasferibili all'ordine del notaio o del pubblico ufficiale, ovvero tramite bonifico bancario o postale, o con modalità equipollenti, direttamente sul conto generale del notaio o di altro pubblico ufficiale presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui al comma successivo; il notaio o altro pubblico ufficiale, entro tre giorni lavorativi successivi al versamento, dispone l'imputazione delle somme al sotto conto all'uopo creato, con descrizione analitica della pratica cui si riferiscono; qualora le somme siano state consegnate direttamente al notaio o altro pubblico ufficiale, egli ne rilascia apposita ricevuta ed effettua il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, disponendo in conformità al periodo precedente, entro i successivi tre giorni lavorativi.
15-quinquies. Il notaio o altro pubblico ufficiale fa menzione, in ogni caso, nell'atto pubblico o nell'autenticazione della scrittura privata, dell'avvenuto deposito degli importi di cui sopra e descrive analitica mente le destinazione degli stessi, i beneficiari anche se diversi dai soggetti intervenuti in atto, nonché ogni ulteriore prestazione accessoria da eseguirsi. Per le prestazioni affidate o delegate diverse dagli atti le menzioni di cui sopra vengono riportate in separato documento debitamente sottoscritto dai soggetti interessati. Se l'atto non viene concluso nel giorno indicato dal depositante, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola le somme in favore –del''o stesso depositante, salvo che questi comunichi al medesimo la volontà di prorogare la durata del deposito.
15-sexies. Nei casi disciplinati dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a curare che la registrazione e la pubblicità dell'atto vengano eseguite nel più breve tempo possibile, in conformità all'articolo 2671 Codice Civile, delle altre disposizioni in materia e nel rispetto dell'incarico conferito.
15-septies. Eseguita la registrazione e la pubblicità nei termini di cui sopra, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo. di prezzo o corrispettivo.
15-octies. Se nell'atte le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettiva venga pagato salo dopo l'avvera mento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
15-novies. In presenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, ovvero non rilevate al momento dell'atto, il notaio o altro pubblico ufficiale ne dà senza indugio notizia alle parti e provvede, su espresso incarico delle stesse che può essere conferito anche preventiva mente e sempre che ne sussistano le condizioni, ad estinguere le eventuali passività e ad ottenere la cancellazione delle formalità, prelevando le somme necessarie dal conto vincolato, e successivamente dispone lo svincolo del residuo prezzo o corrispettivo.
15-decies. Ove non sia possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui al comma precedente, le somme restano vincolate sul conto dedicato di cui al comma 15-quater e possono essere svincolate solo su concorde volontà delle parti interessate, ovvero a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
15-undecies. Il conto generale che il notaio o altro pubblico ufficiale deve tenere presso la Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui al presente decreto e ogni sottoconto dello stesso costituiscono patrimonio separato. Gli importi depositati possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione in conformità alle causali come individuate in base al comma 15-quater, ovvero in conformità ad altre disposizioni del presente articolo. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente. impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
15-terdecies. In ogni caso di interruzione, sospensione o cessazione dell'attività, ovvero di trasferimento del notaio o altro pubblico ufficiale, il sostituto è designato dal Presidente del Consiglio Notarile della sede del notaio o dal Presidente del Tribunale in cui l'altro pubblico ufficiale ha sede.
15-quaterdecies. A tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale può provvedere anche con mezzi telematici.
15-quinquiesdecies. Nel caso di intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale per il ricevimento o l'autenticazione di un contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, il promissario acquirente deposita le somme pattuite a titolo di caparra o di acconto presso il notaio o altro pubblico ufficiale a mezzo assegni circolari intestati agli aventi diritto, che verranno consegnati dopo l'esecuzione della relativa pubblicità e l'intervenuto accertamento dell'assenza di formalità pregiudizievoli, entro i successivi cinque giorni.
15-sexiesdecies. In caso di contratto cui si applica il Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122, il deposito, per la sola parte depositata e per tutta la durata del deposito, sostituisce la fideiussione di cui all'articolo 2 del citato Decreto Legislativo. Il divieto di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 non si applica, limitatamente alle ipoteche iscritte e frazionate, allorquando le somme depositate siano sufficienti ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili che si trovano nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni, anche solo domandate, pregiudizievoli, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.
15-septiesdecies. Gli interessi sulle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a ridurre i tassi della provvista dedicata per i finanziamenti a medio termine alle PMI, e a rifinanziare i fondi di credito agevolato gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato.
15-octiesdecies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono emanate le disposizioni di attuazione dei commi da 15-bis e 15-septiesdecies».

3.123
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
8-quater Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

3.124
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
8-quater Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

3.125
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15 aggingere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole ''prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A'' e dopo le parole: ''dai medesimi promossa,'' sono aggiunte le parole: ''nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso'';
b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

3.126
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole ''prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A'' e dopo le parole ''dai medesimi promossa,'' sono aggiunte le parole ''nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso'';
b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

3.127
LANZILLOTTA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato''».

3.128
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».


3.131
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».


3.129
RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, non si applicano alle attività turistico ricettive situate nei centri storici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999».

3.130
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: ''La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma''.
15-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-sexies è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni-debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze''».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.132
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

3.133
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.134
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole ''al servizio di SACE s.p.a.'' e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole ''o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato''».

3.135
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole ''al servizio di SACE s.p.a.'' e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole ''o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato''».

3.136
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione, crescita dimensionale e accorpamento dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione di confidi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 7.500;
2015: – 7.500;
2016: – 7.500.

3.137
LANZILLOTTA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

''7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3''».

3.138
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di agevolare la produzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare, di ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza energetica del Paese, nonché di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli investimenti e l'occupazione nel settore economico di riferimento, ai soggetti produttori di tali impianti è concesso un contributo annuo di 25 milioni di euro.
15-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare le modalità degli interventi per la concessione del contributo di cui al comma 15-bis».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis, a decorrere dall'anno 2014, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

3.139
RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. L'articolo 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: ''Art. 17-bis. - (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). – All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ‘10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che presentino i seguenti requisiti:

a) rappresentano per le amministrazioni dello Stato autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, destinati ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni'''».

3.140
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.
15-ter. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
15-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
15-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento''»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.141
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. Tale Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

3.142
RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

3.143
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dai commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del presente articolo.
15-ter. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.
15-quater. L'operazione di cui ai commi 15-bis e 15-ter è strutturata come segue:

a) la tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;
b) la tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2 per cento;
c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
d) il Fondo centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia ''una tantum'' nella misura massima di:

0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

15-sexies. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.144
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contribuito è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2014.
15-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al comma 15-bis, comunque entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

3.145
RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti commi:

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
15-ter. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.
15-quater. L'operazione è strutturata come segue:

a) la tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;
b) la tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2 per cento;
c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
d) il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia «una tantum» nella misura massima di:
– 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
– 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
– 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

3.146
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue: La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti. La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2 per cento. Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina. Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia »una tantum« nella misura massima di: 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione; 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione; 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

3.147
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 214/11 di conversione del decreto-legge n. 201/11 dopo le parole: ''da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni'' sono aggiunte le parole: ''e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''. Infine sono aggiunte le parole: ''Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro; Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche; Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito; Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro; Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni; È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia; Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia è fissata in misura pari allo 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo per tutte le tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, ad esclusione di quelle per cui non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo, al fine di riequilibrare i costi a carico dell'impresa rispetto alla garanzia diretta''».

3.148
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

3.149
RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

''b-ter) estendere il rilascio della garanzia del Fondo ai finanziamenti che le piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contraggono con le banche e gli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al fine della prosecuzione dell'attività di impresa''».

3.150
FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 13 della legge n. 326 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o sode di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni''».

3.151
RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

''2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;''».

3.152
RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

''La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
d) ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
e) sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;
f) sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
h) sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto''».

3.153
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: ''Il 30 per cento'' sono sostituite con le seguenti: ''Il 50 per cento''».

3.154
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 è aggiunto il punto: ''2.bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;''».

3.155
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis . Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo 99/09 e dal decreto ministeriale 226/2011».

3.156
DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.
L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE''.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.157
DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 20013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.
L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE''».

3.158
DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto, 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

3.159
DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È costituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

3.160
DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 aggiungere il seguente comma: ''2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate. per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza''».

3.161
DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36 milioni di euro per l'anno 2014».

3.162
DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti. connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità. economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato».

3.163
DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014».

3.164
D'ALÌ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

3.165
TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitaria finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;
b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Coesione Territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;
c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)».

3.166
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: ''per l'anno 2009'', sono sostituite dalle parole: ''A decorrere dal 2014'', e le parole ''100 milioni di euro'', sono sostituite dalle parole: ''10 milioni di euro''».

3.167
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le parole: ''La garanzia dello Stato di cui al comma 2-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma''.
15-ter. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-sexies è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze''».

3.168
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni'', aggiungere le parole: ''e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''; e in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ''Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanzia menti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;
f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto''.

15-ter. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «21per cento»;
– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.169
MAURO MARIA MARINO, SCIASCIA, GIANLUCA ROSSI, OLIVERO, ZELLER

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. la nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni».

3.170
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «Il 30 per cento» con le parole: «il 50 per cento».

3.171
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: «2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.172
MATTEOLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato».

3.173
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis) Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale – ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territori e sostenere le politiche di sviluppo locale».

3.174
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-bis) «All'articolo 8-bis della legge 3 agosto 2007, n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: ''di cui al comma 7'' è aggiunto il seguente periodo: ''e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis'';
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: ''Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali'' e di contratti d'area con esiti istruttori positivi a partire dal 1º gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente».

3.175
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati ''confidi'', localizzati nei territorio delle predette Regioni, sono integrati con un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

3.0.1
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanzia menti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta- sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia-e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adegua mento che si rendessero necessarie.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma l, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Ai tini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanzia mento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera al, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, eleva bile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.
6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma l, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.
8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato:

a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 108 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b). Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;
b) in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;
c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n, 122, che può essere fruita fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura, non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.».

Conseguentemente:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

3.0.2
MANDELLI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia
e misure in tema di confidi e reti d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) il fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.
6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da Investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero-territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.
8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato, secondo modalità da definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a)e b);
b) In misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono definite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo e i criteri di concessione dei contributi di cui alla presente lettera;
c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.
9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.»

3.0.3
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Piattaforma nazionale di garanzia)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti Fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'istruzione università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
b) uno stanzia mento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.
6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b) .
7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma».

Conseguentemente:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
– All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Iegge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 18 dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano; sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17-,50».
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

3.0.4
SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione Italia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,4 per mille»; All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «20 per cento» sono sostituite dal seguente «22 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni iri diminuzione:

2014; – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.0.5
RUSSO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione Italia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanzia mento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.6
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione ltalia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalia garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.7
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione Italia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-sono dermite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma l del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.8
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.9
BONFRISCO, CERONI, MILO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui ai comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma l, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.10
GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.
5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
c) abbattimento delle barriere architettoniche;
d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;
g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.
7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

3.0.11
BRUNI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma , a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.
5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
c) abbattimento delle barriere architettoniche;
d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;
g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.
7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

3.0.12
GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, DALLA TOR, MILO, CERONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuate, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.13
COMAROLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito dei demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.14
BRUNI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.
4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
5. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».

3.0.15
GRANAIOLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità delle imprese balneari)

1. All'articolo 822 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

''Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratufto,indistinto e generalizzato, da parte della collettività.
La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante , corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiate, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.
L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.
Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività''.

2. All'articolo 28 del codice della navigazione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

''Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.
La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.
L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.
Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività''.

3. Ai sensi degli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione, come modificati dal presente articolo, le aree dell'arenile occupate da manufatti di qualsiasi genere, oggetto di concessione demaniale con finalità turistico ricreative e stabilmente destinati a tali attività, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature mobili alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'agenzia del demanio su richiesta del concessionario, ai fini della successiva vendita.
4. È riconosciuto in favore del concessionario, il diritto di opzione sull'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, da esercitarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario medesimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e manufatti. In assenza di titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi, il concessionario non può esercitare il diritto d'opzione sull'acquisto.
5. Le modalità e i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. L'Agenzia del demanio sulla base del decreto di cui al comma 5, stabilisce il prezzo di cessione sulla base del valore commerciale dell'area e dei manufatti su di essa insistenti, in contraddittorio con il concessionario e con il Comune interessati, prevedendo una percentuale di abbattimento del prezzo in base agli investimenti effettuati e alle migliorie apportate dal concessionario medesimo.
7. Il concessionario che non opti per l'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al comma 6, ha diritto al riconoscimento del valore delle migliori e apportate e deWavviamento commerciale sulla base di parametri stabiliti dall'Agenzia del demanio sentito il Comune interessato.
8. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di una procedura di assegnazione sulla base di un bando di gara fondato sui seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
c) abbattimento delle barriere architettoniche;
d) contributo alle politiche pubbli di fruizione e protezione delle spiagge.

9. Le risorse provenienti dalla vendita delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 confluiscono in un apposito fondo per lo sviluppo del turismo balneare, per essere successivamente ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economica e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente decreto sono stabilite con il decreto di cui al comma 5».

3.0.16
GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:

''5-bis. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito incrementi del canone superiori al 300 per cento, sono sospesi fino al 15 giugno 2014 i pagamenti dei relativi canoni anche nel caso in cui gli importi dovuti siano stati iscritti al ruolo esattoria le e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incar.icati alla riscossione.
5-ter. Sono altresì, sospesi fino alla data del 15 giugno 2014 i prowedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni di cui al comma 5-bis relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter calcolata in 65 milioni di euro si provvede:

a) con l'adeguamento a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti a partire dal 1º gennaio 2007, qualora non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) qualora non sufficiente quanto previsto alla lettera a) e b), con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti dalle concessioni. di cui al comma 5-bis, a partire dall'entrata in vigore della presente legge fino a 15 giugno 2014».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014, 648 milioni nell'anno 2015 e 1.358 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

3.0.17
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».

3.0.18
BONFRISCO, CERONI, MILO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demani ali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, cosi come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».

3.0.19
GASPARRI, MILO, PAOLO ROMANI, CERONI, CHIAVAROLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».

3.0.20
COMAROLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, cosi come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demani aie marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».

3.0.21
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipati va, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, dispongono adeguati interventi atti a:

a) incentivare il consumo dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, nonché l'impiego degli stessi, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
b) promuovere adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa. posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta;
c) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'idonea attività di controllo.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per:

a) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti;
b) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;
c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia interdipendenza e scambio di conoscenze;
d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva. emanati dalla regione o da enti da essa controllati; partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambienta li stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Qualora l'uso dei prodotti di cui comma 2, lettere a), b) e c) abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degliappa1ti, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.
4. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
5. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale e allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.
6. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Tale norma non si applica alla vendita di prodotti agroalimentari provenienti da sistemi di garanzia partecipativa di cui al comma 2, lettera c).
7. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale.
8. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo non si applica alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci'';
b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita'';
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio»;
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere della data di invio della stessa comunicazione'';
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
''8.-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.
8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati''.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

''17-bis. A decorrere dalla gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, In capo ai singoli-soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008''».

3.0.22
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art.3-bis
(Tassazione società agricole)

1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell'opzione di cui al primo periodo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, pur rivestendo la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili provenienti prevalentemente dal fondo».

Conseguentemente,

All'articolo 10, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

16-ter. L'erogazione della somma di sui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.».

3.0.23
CAPACCHIONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernenti piccole confezioni di prodotti sementieri, non si applicano alle confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, in quanto sementi iscritte al registro e certificate.
2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito-solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre o di olio da utilizzare per usi industriali o agronomici o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione e moltiplicazione del seme delle varietà certificate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il-cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.
6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presiente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.
7. Ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di TRC delle varietà di canapa, devono seguirsi le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo previste dalle disposizioni di cui all'allegato 4, del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 aprile 2011.
8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuato con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.
9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.24
BONFRISCO, CERONI, MILO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis
(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demani ali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura , ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di Concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

3.0.25
GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

3.0.26
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a1 31 dicembre 2017».

3.0.27
COMAROLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art 3-bis.
(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura , ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

3.0.28
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

''9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui. agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.
9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta una filiera produttiva caratterizzata-dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.
9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo''».

3.0.29
PEPE, CASALETTO, CIOFFI, BLUNDO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SIMEONI, FATTORI, MORRA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.
2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta I'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25. novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.
7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.
8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo carabinieri e/o repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.
9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.30
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Fondo per la promozione della coltivazione
e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Al fine di sostenere e a promuovere la realizzazione di una filiera nazionale della cannabis saliva è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Ai fini del presente articolo si definisce cannabis saliva la canapa proveniente da regioni tropicali ed utilizzata nelle produzioni industriali conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in vigore, avente un contenuto di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore o pari allo 0,2 per cento.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione del contributo previsto dal Fondo di cui al comma 1 per la realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione e la promozione della filiera della cannabis sativa in cinque regioni selezionate tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale, della tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa, nonché della costituzione dei soggetti richiedenti nella forma di una struttura di filiera.
4. I progetti pilota di cui al comma 3, devono essere realizzati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, e devono prevedere:

a) l'organizzazione della produzione per l'attivazione di filiere industriali;
b) la definizione di uno o più centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «49 milioni», «39 milioni» e «29 milioni».

3.0.31
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti)

1. Al fine di salvaguardare e recuperare i castagneti presenti nel territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si definiscono:

a) castanicoltori: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) castagneti da frutto: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del «castanetum»;
c) castagneti abbandonati: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.

3. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a:

a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti oggetto degli interventi di cui al presente articolo;
b) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo;
c) determinare la percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili.

4. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b) è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie:

a) mal dell'inchiostro;
b) cancro corticale;
c) balanino;
d) cydia intermedia e precoce;
e) cinipide del castagno;
f) pammene fasciano.

5. Al recupero e ripristino dei castagneti colpiti da cinipide del castagno è riservata una percentuale pari al 65 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
6. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui al comma 4.
7. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati come definiti dal comma 2, lettera c).
8. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro il cinipide, e qualunque altra forma di infestazione ed utilizzano contro di esse solamente forme e metodi di lotta biologica universalmente riconosciuti dalla scienza come valide e nelle forme certificate dalle università territorialmente competenti o che assoggettino il castagneto da frutto a forme di coltivazione biologica delle superfici agricole come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione seguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici. L'indennizzo è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e i singoli anni successivi presi in considerazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al presente comma, o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.
9. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui al comma 3, e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi previsti dal presente articolo sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Gli interventi oggetto dei benefici di cui ai commi 6, 7 e 8 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:

a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti come individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;
b) divieto assoluto di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore ai cinque anni;
c) sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura periodica e pluriennale, che rispettano le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;
d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura;
e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco ed il cotico erboso che deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a cinque centimetri.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti.
12. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 11, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui al presente articolo;
b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi;
c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi sulla base dell'istruttoria svolta a norma del sistema integrato di gestione e controllo di AGEA e su nullaosta del comune competente per territorio.

13. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dal presente articolo. Per lo svolgimento dei controlli le regioni si avvalgono di unità del Corpo forestale dello stato, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.
14. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoItore di cui al periodo precedente non è ammesso a beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi di cui alla presente legge.
15. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.
16. È fatta salva la facoltà per le regioni di predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.
17. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità determinate da ciascuna regione».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni», «35 milioni» e «25 milioni».

3.0.32
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'ISMEA e degli istituti di credito)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitame le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle Banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, da aziende agricole e da imprenditori agricoli.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui aIlo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 4 del presente articolo.
4. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''13,1 per cento'';
b) alla lettera b) le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,1 per cento'';
c) alla lettera c) le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11,1 per cento'';
d) alla lettera d) le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''9,5 per cento'';
e) alla lettera e) le parole ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8;5 per cento''.

5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
6. Fino alla data di cui al comma 5 è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento aIl'aggiudicatario».

3.0.33
TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili;
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità diaccesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
All'articolo 10, camma 37, sostituire Ie parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;
All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro.16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.0.34
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1;
b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione. ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.35
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare deIle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.36
RUSSO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.37
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Razionalizzazione dell'assetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico presso l'Autorità per l'energia elettrico e il gas)

1. Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione ed economicità del settore elettrico, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ente Cassa conguaglio per il settore elettrico è soppresso e tutte le relative funzioni, competenze, poteri nonché i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie della stessa sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che le esercita nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il rapporto di lavoro del personale del soppresso ente viene assoggettato alla contrattazione collettiva in vigore per il personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come definita dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge istitutiva le consistenze di personale necessarie a garantire le esigenze funzionali ed organizzative connesse allo svolgimento delle attività sono autonomamente definite con appositi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto del limite di cinquanta unità con conseguente riduzione delle attuali consistenze del sopprimendo Ente. Nelle more dell'adozione di detto provvedimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il personale in servizio presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico continua a svolgere le ordinarie funzioni assegnate all'Ente.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle attività assegnate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può individuare un apposito segmento della propria organizzazione la cui gestione viene demandata ad un organo distinto dal Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che mantiene su di esso poteri di indirizzo, coordinamento e direttiva.
4. Fino alla naturale scadenza il presidente e il comitato di gestione del sopprimendo Ente confluiscono, in qualità di esperti nominati ai sensi dellarticolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'organo di gestione di cui al precedente comma, così come disposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Collegio dei revisori del sopprimendo Ente, nominato ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 64/09, resta in carica fino alla scadenza prevista dalla richiamata normativa».

3.0.38
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Variazione della denominazione istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, provvede, con propria deliberazione, alla variazione della denominazione istituzionale, nella quale vengano messi in evidenza la funzione indipendente di regolazione, i settori o i servizi di pubblica utilità cui la medesima Autorità è preposta ex lege».

4.1
FILIPPIN, PUPPATO, CASSON

Al comma 1, primo rigo, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «la realizzazione di nuove opere, già definite da Protocolli d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, iI Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, le amministrazioni locali e le società partecipate, attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.» e sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.2
FLORIS

Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere» e sostituire le parole: «335 milioni» con le seguenti: «435 milioni».

4.3
D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere».

4.4
SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»;
b) al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;
c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 0;
2016: – 0;

d) alla tabella B:

voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0;

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0;

voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0;

voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

4.5
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

4.6
BISINELLA, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 - Triestina.».

4.7
MUNERATO, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 - Romea.».

4.8
MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 - Transpolesana.».

4.9
DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, sono adeguate ai criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d'intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'Amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''6,6 punti percentuali''».

4.10
BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

''23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dal corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base al criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
23-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23''».

4.11
DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
1-ter. La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-bis e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.
1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''6,6 punti percentuali''».

4.12
RUVOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo per le opere incompiute nel Mezzogiorno con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

4.13
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1310 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 10.000;
2015: – 60.000;
2016: – 60.000.

4.14
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per gli interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastruttura le dì aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 10.000;
2015: – 30.000;
2016: – 80.000.

4.15
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

Allegato A

(all'articolo 4, comma 1-bis)

1) A90 Grande Raccordo Anulare;
2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
5) A 19 Palermo-Catania;
6) RA2 Salerno-Avellino;
7) RA3 Siena-Firenze;
8) RA6 Bettolle-Perugia;
9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
10) RA9 di Benevento;
11) RA 10 Torino-aeroporto di Caselle;
12) RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
13) RA12 Chieti-Pescara;
14) RA 13 raccordo autostradale A14 – Trieste – RA 14 diramazione per Fernetti;
15) RA5 Sicignano-Potenza;

4.16
LUIGI MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. La convenzione dovrà contenere informazioni dettagliate sul progetto, comprese quelle relative al tipo di lavoro che viene svolto, alla durata complessiva e al monte ore giornaliero dell'impegno lavorativo nel quale sono coinvolti i lavoratori di cui all'articolo 4''.

b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

''Art. 3-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono essere utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di integrazione salariale ai quali non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni.
Art. 3-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
2. L'assegnazione ai progetti di L.S.U. dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o per semplice richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori assegnati ai L.S.U. sono tenuti a rispondere alla chiamata entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione''.

c) il comma 1, dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

''1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici''.

d) i commi 1 e 2, dell'articolo 8, sono sostituiti dai seguenti:

''1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-bis, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e- il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste. per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore''.

1-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 40, 41,42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:

''40. Il lavoratore destinatario di integrazione salariale, al quale non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;
b) rifiuti di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
c) non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 468/1997, come modificato dal presente emendamento;
d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
e) non riprenda il lavoro in caso di richiamo in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati''.

b) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

''43-bis. Avverso gli atti di cui al comma 41 è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso é comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.
43-ter. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276''».

4.17
COMAROLI, BISINELLA, BELLOT, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

4.18
DAVICO, COMAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 247 milioni di euro per l'anno 2015 e di 222 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 31.000
2015: – 32.000
2016: - 32.000

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 45.000
2016: – 70.000.

4.19
DAVICO, COMAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 227 milioni di euro per l'anno 2015 e di 182 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 31.000
2015: – 32.000
2016: – 32.000

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 25.000
2016: – 40.000.

4.20
DAVICO, COMAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014, di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 30.000
2015: – 30.000.

4.21
CROSIO, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – », con le seguenti: «della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina».

4.22
CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni», e le parole: «170 milioni», con le seguenti: «143,170 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della ''Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte'' – lotto ''Lavello'', da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015».

4.23
COMPAGNONE, MARINELLO, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI

Dopo il comma 2, inserire seguenti:

«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

''7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
7-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter c.c. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.
7-quinquies. Nel caso in cui l t atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3''».

4.24
COMPAGNONE, BILARDI, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, GIBIINO, ALICATA, GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI, BIANCONI, COMPAGNA, NACCARATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:
''7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
7-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo n. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e succesive modifiche ed integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.
7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro i l termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni al tra apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.''»

4.25
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria'';
b) al comma 10, dopo le parole: ''programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria.''».

4.26
SANGALLI, BROGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria'';
al comma 10, dopo le parole: ''programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria''».

4.27
D'ADDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto.»

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «50 milioni di euro nell'anno 2014».

4.28
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione del 4º lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 18.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 0.

- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

4.29
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione del 4º lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 25.000;
2016: – 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 8.000.

- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

4.30
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione del 9º lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Ornate a Svincolo di Orgia, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014, 45 per l'anno 2015, 34 per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 35.000;
2015: – 25.000;
2016: – 20.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 14.000.

- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 10.000;
2016: – 0.

4.31
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;
b) sulla promozione del traffico ferroviario ''navetta'' di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;
c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;
d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 30.000;
2016: – 80.000.

4.32
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

4.33
URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Località Uccellina Incrocio con Strada Provinciale n. 1 e n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero defluizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «147 milioni».

4.34
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000.

4.35
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano – tratto Stazzona-Lovero – 4º Lotto è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 50.000.

4.36
MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 Transpolesana e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 5.000;

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 5.000;
2015: – 10.000;
2016: – 20.000.

4.37
MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 Transpolesana, oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016».

4.38
BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'armo 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 31.596;
2015: – 32.753;
2016: – 32.753;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 62.898.

4.39
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 30.000.

4.40
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 60.000.

4.41
COMAROLI, CROSIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 – Paullese, tratti Spino d'Adda-Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 5.000;
2015: – 20.000;
2016: – 40.000.

4.42
BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastruttura le, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.».

4.43
BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.».

4.44
BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, » aggiungere le seguenti: «e di ampliamento della rete sala blu nella misura di numero 6 postazioni supplementari per fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili.».

4.45
ARACRI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SIBILIA, FASANO, GIRO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento delle suddette risorse per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 ''Linee ferroviarie della Rete secondaria'' del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

4.46
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

4.47
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate-le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

4.48
OLIVERO, MANASSERO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «29.000.000 per l'anno 2014».

4.49
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizza delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018».

4.50
CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture di collegamento della rete ferroviaria. italiana con il Traforo del Gottardo, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 60.000.

4.51
BLUNDO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare e restituire all'uso ferroviario i tracciati per i quali è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio in qualsiasi forma di proprietà o di gestione è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi di adeguamento e ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario in un'ottica turistica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province-autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle linee ferroviarie in disuso da ripristinare a fini turistici, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di gestione ed esercizio dei tracciati e delle relative stazioni.
4-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta-giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.

4.52
BITONCI, COMAROLI, BELLOT, BISINELLA

Sopprimere il comma 5.

4.53
MANCUSO

Al comma 6, dopo le parole: «Apice – Orsara», aggiungere le seguenti: «della direttrice ferroviaria Messina, Catania, Palermo AV/AC».

4.54
DE PIN, ANITORI, GAMBARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BITONCI, MUNERATO, STEFANO, PUPPATO, COTTI, MASTRANGELI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Ordinamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzato prioritariamente al settore dei mobile, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
6-ter. Il n. 41 dell'allegato 1 – disposizioni abrogate, di cui al Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è abrogato».

Conseguentemente al comma 9, dell'articolo 4, sostituire la parola «330» con la seguente «230».

4.55
FILIPPIN, CASSON, PUPPATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, alle parole: «600 milioni nell'anno 2015» premettere le seguenti: «57 milioni di euro per l'anno 2014».

4.56
ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «43 milioni».

4.57
DALLA TOR, ZANETTIN, BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della 3 corsia autostradale A4 Venezia-Trieste, nel tratto San Donà di Piave – Portogruaro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro in ragione di 50 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 25 milioni per il 2016.»

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.

4.58
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio nonché, in diminuzione, fino al loro azzera mento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
7-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il colIegio, dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in aumento o riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis». All'articolo 2,comma 2, del decreto-legge 13 agosto 1011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.59
MANCUSO

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis). Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri ed al fine di, garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 grugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città: di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente all'articolo 3 comma 9 dopo le parole: «per essere riassegnate», sono inserite le seguenti: «nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

4.60
STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI

«Dopo il comma 7, aggiungere ,il seguente: "7-bis. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziate per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte"».

4.61
DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».

Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «50 milioni».

4.62
URAS, CERVELLINI, DE PETRIS

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro».

Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «190 milioni».

4.63
URAS, CERVELLINI, DE PETRIS

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria Spezia Parma la cosiddetta Pontremolese è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «125 milioni» e le parole «100 milioni» con le seguenti «50 milioni» e le parole «71 milioni» con le seguenti «21 milioni».

4.64
PAGLIARI, CALEO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini del completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma la cosiddetta ''Pontremelese'' è utilizzato il Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

4.65
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di opere igieniche nel settore collettori, reti fognarie, impianti di depurazione e reti idrico-potabile, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ad esclusione di quelle riferite all'istruzione, all'Università, alla ricerca e all'ambiente».

4.66
CERONI

Al comma 8 sostituire le parole: «locale e regionale» con le seguenti: «locale, regionale e interregionale».

4.67
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e regionale», inserire le seguenti: «, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia,»;
b) sostituire le parole da: «100 milioni» fino a: «2014-2016» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2015»;
c) dopo le parole: «su gomma», inserire le seguenti: «a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2014: – 10.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

4.68
MANCUSO

Al comma 8 dopo le parole: «e regionale» aggiungere il seguente periodo: «in particolare nei confronti delle regioni del Mezzogiorno ad elevato traffico pendolare».

4.69
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro» con le seguenti: «di 150 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'economia, e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

4.70
CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al coma 8, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

4.71
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 8, dopo le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 0;
2015: – 30.000;
2016: – 20.000;
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 0;
2015: – 70.000;
2016: – 80.000.

4.72
CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al coma 8, dopo le parole: «per l'anno 2014» inserire le seguenti: «e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, come segue:

– 2015: – 50.000;
2016: – 50.000.

4.73
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Al comma 8, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della vetustà del parco mezzi e della relativa classe di inquinamento».

4.74
STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».

4.75
TOMASELLI

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».

4.76
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 10.000;
2015: – 60.000;
2016: – 60.000.

4.77
CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario».

Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come segue:

– 2014: – 11.596;
2015: – 12.753;
2016: – 12.753.

4.78
MARTINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''proroga di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''proroga di cinque anni'';
b) al comma 3 le parole ''limite massimo di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''limite massimo di cinque anni''».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come cembustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere, il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopo di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compensa per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere, il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere, il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.79
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''proroga di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''proroga di cinque anni'';
b) al comma 3 le parole: ''limite massimo di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''limite massimo di cinque anni''».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

4.80
CANTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 alla lettera l) sostituire le parole: ''di 1600 milioni'' con le seguenti: ''2000 milioni''».

Conseguentemente,

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni».

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento''».

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

4.81
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: ''1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1.''»

4.82
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: ''1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1.''»

4.83
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, dopo: ''entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.'', aggiungere: ''A partire dal 1º gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma.''»

4.84
CANTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere la lettera b)».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

4.85
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, al fine di contribuire al rinnovo del materiale rotabile, automobilistico e ferroviario, nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, sono autorizzate, a utilizzare le risorse ad esse rispettivamente assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Conseguentemente, all'esercizio di tale facoltà, le Regioni e le Province autonome che vi accederanno sottoporranno al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per queste risorse, in analogia con quanto previsto al comma 8 per le risorse statali, è stabilità l'esclusione dal patto di stabilità nella misura del 50 per cento per il 2014 e del 100 per cento per gli anni 2015 e 2016.
8-ter. Per l'acquisto del materiale rotabile, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento possono procedere all'indizione di gare ad evidenza pubblica in forma associata tra due o più di esse, includendo nelle poste messe a bando, oltre alle quote derivanti dal riparto delle risorse statali assegnate, quelle da ciascuna Regione Provincia autonoma stanziate».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento'';

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

4.86
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

4.87
DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 90 milioni di euro a decorrere dal 2014».

4.88
ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

4.89
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a provvedere all'adeguamento dei sistemi di sicurezza o all'installazione di nuovi sistemi idonei a garantire, in particolare, l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.»

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

4.90
FLORIS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Sono, inoltre, escluse dalla partecipazione alle gare le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati anteriormente al 3 dicembre 2009, che non siano adeguati a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati dopo il 3 dicembre 2009, la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019. Le esclusioni precedenti non si applicano nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.''».

4.91
FLORIS

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0, 1, 2.
8-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al comma 8-bis per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati ad usi particolari».

4.92
RAZZI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge del 24 giugno 2013, n. 71, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

''8-ter.

1. Al fine di garantire la piena fruibilità del porto di Pescara da parte della locale marineria i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto 'rettangolo rosso' posto all'estremità della banchina nord del Porto.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attuare con la massima urgenza le disposizioni di cui al comma 1.''».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 14.

4.93
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».

4.94
URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agIi oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile».

4.95
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.96
PAGANO

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.97
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.98
PALERMO

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni».

4.99
FABBRI

Al comma 9, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.100
BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.101
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.102
BIANCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.103
CERONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.104
BIANCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.105
COMAROLI, BITONCI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.106
BRUNI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.107
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 15 milioni di euro da destinare a progetti per l'aggregazione imprenditoriale e la formazione professionale e ulteriori 15 milioni di euro da destinarsi all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci e al potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale».

4.108
MANCUSO

Al comma 9, dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.109
COMAROLI, BITONCI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate».

4.110
FABBRI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazioni: deduzione forfetaria per spese non documentate; riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci».

4.111
FILIPPI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il trasporto stradale di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo e con il criterio del just-in-time o del just-in-sequence, qualora avvenga in gabbie sovrapposte e solidamente collegate tra loro, è assimilato, ai fini della circolazione, alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tali trasporti si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6, lettera b-bis) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

4.112
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 5.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

4.113
SUSTA, LUIGI MARINO, FAVERO, BORIOLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale ''Pedemontana piemontese'' è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 6 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui», con le seguenti: «500 milioni di euro per gli anni 2014-2015, 550 milioni di euro per l'anno 2016».

4.114
SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, CALEO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: ''Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che. gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PlN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 4.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.

4.115
LANZILLOTTA, CHIAVAROLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

''211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30novembre, 998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione-di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207''.

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

4.116
SCAVONE, BONFRISCO, SANGALLI, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

4.117
SCAVONE, SANGALLI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

4.118
VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Sono attribuite risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «99 milioni».

4.119
DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 115, comma 2, lettera b), sostituire le parole: ''sessantotto anni'', con le seguenti: ''settanta anni''».

4.120
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le somme incassate dalla società di gestione dall'aeroporto di Trapani Birgi, quali diritti ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel periodo antecedente al rilascio della concessione per la gestione totale del predetto scalo, approvata con decreto 31 dicembre 2012, n. 507 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, sono destinate alla predetta società di gestione a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU».

Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'impegno di spesa di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

4.121
ORRÙ, FILIPPI, BIANCO, MINEO, PADUA, LAI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il parziale ristoro dei danni subiti, a seguito delle operazioni militari conseguenti al conflitto libico del 2011, dal soggetto titolare della concessione per la gestione totale, ai sensi del decreto del ministero dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012: – 10.000;
2013: – 0;
2014: – 0.

4.122
LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 10 sostituire le parole: «20,75 milioni» con le seguenti «120,75 milioni».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;
all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: « 56.000.000» con le seguenti: «26.000.000»;
all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;
all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;
all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole: «20 milioni di euro per l'anno 201.4».

4.123
CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «20,75 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «30,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

4.124
MATTEOLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi e relativo backhauling, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura-finanziaria .degli oneri derivanti dar presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».

4.125
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È, altresì, autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi infrastrutturali per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.».

Conseguentemente:

alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 5.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

4.126
FLORIS, CARIDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La spesa di cui al comma precedente deve prevedere interventi per almeno il 30 per cento del totale all'interno di aree di sviluppo industriale sprovviste di reti telematiche a larga banda in modo da favorire il superamento del digital divide di medio e lungo periodo e consentendo un recupero di competitività del tessuto produttivo locale».

4.127
CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».

4.128
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

4.129
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:

''2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza''».

4.130
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

4.131
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economi a e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

4.132
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

4.133
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».

4.134
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. È costituito il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

4.135
STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, CALEO, BORIOLI, GIBIINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 200;
2015: – 200;
2016: – 200.

4.136
MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

«11. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.
12. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L 782010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

4.137
BITONCI, COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 11.

4.138
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte la seguenti lettere:

''n-quinquies. delle spese sostenute dalla regione Calabria e dalla regione Campania a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Calabria e la regione Campania sono autorizzate ad utilizzare ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
n-sexies. delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
n-septies. delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''».

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

4.139
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'art. 8-bis, primo comma, lett. a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''adibite alla navigazione in alto mare e'' sono soppresse.»

Conseguentemente,

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

4.140
LUIGI MARINO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a far data dalla sua entrata in vigore».

4.141
FASANO, ARACRI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, SIBILIA, GIRO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente

«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h.
Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h''».

4.142
FILIPPI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25 km/h.
Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i mezzi elettrici, concepiti per Il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilancia mento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h''».

4.143
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

Dopo il comma 11 inserire il seguente;

«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con la legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

4.144
MARTINI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 138/2011 convertito nella L. 148/2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

4.145
MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

4.146
MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle pubbliche Amministrazioni».

4.147
MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche sino alla scadenza dei medesimi ed anche pro quota rispetto all'ammontare complessivo dell'emissione''.
11-ter. L'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: ''In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis''.

11-quater. L'articolo 160, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: ''I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176''».

4.148
RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

''7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.»

4.149
PAGLIARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;».

4.150
MARTINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«12. All'articolo 8-bis, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, sono soppresse le parole: ''adibite alla navigazione in alto mare e''».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singoIe voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzio penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.151
FILIPPI, CALEO, VATTUONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

''15-bis. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non eccedente quello necessario al riequilibrio del bitancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conseguenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori''.

È fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo».

4.152
ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;
b) il 50 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità è al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali ferroviarie».

4.153
RUVOLO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Si autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014 per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano.

Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro gli stanziamenti dell'allegata tabella A.

4.154
CERONI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. DaIla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

4.155
BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse».

Conseguentemente,

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

4.156
BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2015: – 20.000;
2016: – 70.000.

4.157
VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale».

Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 e, al secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249 milioni».

4.158
CERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

''4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali''».

4.159
NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro armui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2014: – 6.000;
2015: – 6.000;
2016: – 6.000.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasparti, apportare le seguenti variazioni:

– 2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

4.160
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica''.».

4.161
BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

4.162
CROSIO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di auto limitazione a 6 km/h'';
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. I proprietari dei velocipedi che abbiano apportato o fatto apportare modifiche atte a consentire ai velocipedi stessi il superamento della velocità massima di cui al comma precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro''».

4.163
CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

''I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi - acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi dell'articolo 214-ter del codice della strada, prima dell'alienazione ai custodi - acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nella modalità on line, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.
La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati è disposta con provvedimento dell'agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533 e 534 del codice di procedura civile ed affidata all'Istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile''».

4.164
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole: ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'', e il numero: ''200'' è sostituito con il numero: ''50'';
b) al comma 2, le parole comprese tra ''individua'' e ''determinate'' sono sostituite con le parole ''determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata'';
c) al comma 2-ter, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'' e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50''».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;
– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'Imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.165
LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

All'articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«12. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'', e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50'';
b) al comma 2, le parole comprese tra ''individua'' e ''determinate'' sono sostituite con le parole ''determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata'';
c) al comma 2-ter, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'' e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50''».

4.166
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'', e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50'';
b) al comma 2, le parole comprese tra ''individua'' e ''determinate'' sono sostituite con le parole ''determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata'';
c) al comma 2-ter, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'' e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50''».

4.167
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per anticipare l'avvio dei cantieri delle opere prioritarie indicate all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché al fine di attuare la seconda fase degli interventi di cui alla Delibera CIPE n.103 del 2009 relativa alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è utilizzato il Fondo revoche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dal comma 6, dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alimentati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, per un valore complessivo di 460 milioni di Euro».

4.168
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalla delibera del ClPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del ClPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012 e n. 60/2012, è differito al 31 dicembre 2014».

4.169
D'ALÌ, MANDELLI

All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3 e 4 la parola: ''2008'' è sostituita dalla seguente: ''2010'' e dopo le parole: ''n. 443,'' sono inserite le seguenti: ''e le assegnazioni ad investimenti previsti nei piani pluriennali di investimento delle autorità portuali e quelle derivanti dai risparmi di mutuo registrati sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'';
b) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Tali risorse sono finalizzate esclusivamente alle opere inserite nell'allegato di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni'';
c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: ''6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul fondo di cui al comma 6''».

4.170
BRUNO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«12.Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

4.171
MILO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. 1.Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno. degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.
2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui ,alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.
5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2» aggiungere: «con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021».

4.172
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge 724/94 , nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

4.173
MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m, legge 23 dicembre1996 n. 662 , deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva , commerciale , artigianale e comunque ,diversa da quella residenziale».

4.174
CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000
2015: – 6.000
2016: – 6.000

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 15.000
2016: – 15.000

4.175
BRUNO

All'articolo 4, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

4.176
RAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di salvaguardare l'integrità delle Aree marine protette in Italia rispetto alle legittime esigenze del settore pesca, con la presente legge vengono avviate forme sperimentali tese al graduale adeguamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca ad un sistema orientato alla salvaguardia ambientale.
11-ter. Relativamente all'anno 2014, viene dunque concesso un contributo di euro 500 mila euro al Consorzio di gestione delle vongole Abruzzo per finanziare l'acquisizione di attrezzature ecocompatibili in luogo delle turbo-soffianti e per assicurare la dismissione delle imbarcazioni che utilizzano detto sistema di pesca.
11-quater. Al termine della fase sperimentale il Ministero per le politiche agricole predisporrà un apposito regolamento a valere sull'intero territorio nazionale teso a disciplinare gli incentivi al settore pesca per l'adozione di strumenti eco-compatibili a partire dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99.500 milioni di euro».

4.177
RAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. È autorizzata la spesa di 100 mila euro, di cui 50 mila euro per l'anno 2013 e 50 mila euro per l'anno 2014, in favore dell'area marina protetta Torre del Cerrano, finalizzata alla realizzazione del Museo del mare ed interventi di adeguamento della stessa Torre.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 0,1 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in via proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
11-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occortenti variazioni di bilancio».

4.178
GIBIINO, FLORIS, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

4.179
GIBIINO, FLORIS, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo permanente di consultazione del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. Dall'attuazione della presente disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.180
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo. non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge n. 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo è ripartito con Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.
11-ter. Il comma 3, dell'articolo 45, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso».

4.181
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di euro».

4.182
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «64 milioni di euro».

4.183
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che, a seguito di accertamenti non risultino efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, dispone la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza.''».

4.0.1
BORIOLI, ZANONI, FORNARO, STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Integrazione territoriale del Terzo Valico dei Giovi)

1. Al fine di ottimizzare il processo di integrazione tra gli obiettivi di sistema correlati alla realizzazione. della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, e le potenzialità di sviluppo legate all'intermodalità e alla logistica delle aree territoriali coinvolte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti, istituisce un Osservatorio tecnico, costituito secondo le modalità e con le funzioni, prerogative e compiti dell'Osservatorio già a suo tempo previste per la linea ferroviaria AC Torino-Lione. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Allo scopo di dar corso a quanto previsto dall'Accordo procedimentale sulla logistica della Valle Scrivia e dell'Alessandrino, collegato all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo, sono stanziati 300.000 euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni per il 2016, finalizzati a completare le attività di programmazione della piattaforma logistica a servizio del sistema dei porti liguri e a realizzare le infrastrutture di collegamento tra la rete ferroviaria e il sistema stradale e autostradale.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, a valere sulle risorse che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e sono assegnati, per la parte relativa all'attualizzazione e al completamento della programmazione della piattaforma logistica, a RFI spa e, per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento, agli enti locali rispettivamente competenti».

4.0.2
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.
4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.
5. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è integrato con la seguente dicitura successiva all'ultimo periodo: ''Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza''.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.
7. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.
8. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa».

4.0.3
DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.
4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.
5. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: ''Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi sei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa''».

4.0.4
BROGLIA, ZANONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone, indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo, articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.''».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

4.0.5
DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.''».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

4.0.6
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.''».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''21 per cento''».

4.0.7
VACCARI, PANIZZA, PALERMO, BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIECE, TONINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero)

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenzia mento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastruttura le del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e del trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.
3. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nel piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.
4. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.
5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.
6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata al sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
8. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge, 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.
9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziano di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.
10. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui ai comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato al sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile».

4.0.8
ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 13,000;
2015: – 0;
2016: – 0.

4.0.9
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al codice della strada)

1. L'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''enti proprietari delle strade,'' è così riformulato: ''possono essere da questi destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a opere di viabilità o a interventi finalizzati al miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico''.
2. All'articolo 61, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: ''18 m.'' sono sostituite dalle seguenti: ''18,75 m.''».

4.0.10
BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, SONEGO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa anche in società regionali. Dalla stessa data, si estendono, alle Società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, i poteri di soggetto concedente su tutte le concessioni ricadenti sui rispettivi territori regionali».

4.0.11
FILIPPI, CALEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: ''1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di promozione dell'incremento dei traffici e, ferme rimanendo le competenze dell'Autorità marittima, svolge funzioni di coordinamento verso tale finalità di tutte le attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, del soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto''.
2. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: ''Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali'';
3. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente: ''h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo ,a, tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro 1, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercita bili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale''.
4. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: ''Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici''.
5. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6, inserire il seguente: ''6-bis. L'attività di rappresentanza e difesa delle Autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione è attribuita all'ufficio legale interno delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui l'organigramma delle stesse preveda apposito ufficio dedicato a tale attività''.
6. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: ''1-bis. Fatto salvo, ed in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, a decorrere dal 2014 alle Autorità portuali i cui porti hanno realizzato un incremento delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate superiore del 10 per cento rispetto all'anno precedente, è attribuito un ulteriore 1 per cento dell'IVA dovuta all'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di quel porto. Ove l'incremento superi il 20 per cento la quota di IVA aggiuntivamente, attribuita all'Autorità Portuale è pari al 2 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni», all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

4.0.12
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Misure per favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)

1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
3. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) ''impianto sportivo'': l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso-multifunzionale:
c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio.
d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, Impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente: deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:

a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale. ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastruttura le e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. L'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cosiddetto project financing.
11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».
12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

15. Il progetto per la realizzazione di compiessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore».

4.0.13
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ricetta medica elettronica)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».

4.0.14
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Agenzia Italia digitale)

1. L'Agenzia prevista dal decreto-legge n. 83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppressa.
2. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2009, n. 177 nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il personale dipendente, anche in posizione di comando, delle amministrazioni di cui al comma precedente, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture medesime compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. I rapporti di lavoro in essere proseguono fino alla naturale scadenza. Le risorse finanziarie non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti e i residui registrati in bilancio non riconducibili a contratti in essere o a posizioni di contenzioso già avviato alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. Il Collegio dei revisori dei conti della Agenzia presenta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione di chiusura della soppressa Agenzia entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando tra l'altro le risorse e i rapporti da trasferire, il fondo necessario per sostenere eventuali contenziosi in essere e le risorse indisponibili.
5. Gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n.83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono abrogati».

4.0.15
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di commercio elettronico)

1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che. garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 1 gennaio 2014.
3. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-sexies. – (prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. La determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».

4.0.16
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Pagamenti elettronici)

L'articolo 5 del decreto legislativo n.82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguente:

"Art 5. – 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti, a far data dal 1º giugno 2014, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, esclusivamente se effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento e nel rispetto di quanto prescritto dal richiamato decreto legislativo.
A tal fine si avvalgono esclusivamente di prestatori di servizi di pagamento abilitati dalla Banca d'Italia, o da questa riconosciuti nell'ambito del principio del mutuo riconoscimento dell'Eurosistema, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.
2. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.
La Banca d'Italia, definisce la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, e le modalità attraverso le quali il prestato re dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo e definisce le specifiche tecniche, funzionali e economiche che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti adutilizzare per la selezione, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici del prestatore dei servizi di pagamento.
3. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per utilizzare in via sperimentale i servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis"».

4.0.17
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui alle procedure per la selezione di sponsor secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 103, sono integralmente assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante».

5.1
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «31 dicembre 2013» sopprimere dalla parola: «comunque» alla parola «euro» incluse.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

5.2
PUPPATO, CALEO, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni».

5.3
CIOFFI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «conferendo priorità alle aree classificate a rischio R3 e R4».

5.4
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

5.5
BRUNI

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

5.6
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

5.7
TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».

5.8
TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma.».

5.9
RITA GHEDINI, ANGIONI

Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della rifinalizzazione di cui al periodo precedente, il 50 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di interventi attuati mediante-progetti di ingegneria naturalistica o piani forestali regionali, da realizzarsi prioritariamente nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e secondo una ripartizione delle risorse tra le regioni che si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».

5.10
ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010».

5.11
URAS, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Piano straordinario triennale per il lavoro)

1. È istituita, in via sperimentale per gli anni 2014-2017, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, una Agenzia nazionale per il rilancio dell'occupazione (in seguito denominata "Agenzia") per fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali.
2. L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri coadiuvato da un consiglio direttivo di 5 membri ciascuno dei quali è nominato dai ministri di cui al comma 1. Il Presidente ed i membri del direttivo non percepiscono nessuna forma di compenso aggiuntivo per la loro attività. Il personale necessario all'Agenzia, stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferito dai ministeri di cui al comma 1 senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.
3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa annuale di 3 milioni di euro.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, previo intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma triennale che comprende:

a) azioni di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, e mediante la redazione e approvazione di un Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio;
b) la messa in sicurezza degli edifici scolastici con priorità per quelli esposti al rischio sismico;
c) il sostegno allo sviluppo di un agricoltura multifunzionale;
d) un Piano per l'autonomia energetica degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili;
e) un Piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici.

5. Nel Programma di cui al comma 4 sono altresì stabilite:

a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse, di cui al Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro, e dei disoccupati da avviare alle attività;
b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
c) le modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
d) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente del lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 4;
g) le modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui al comma 6.

6. Sulla base delle priorità e dei criteri individuati dal Programma di cui ai commi 4 e 5, le Regioni e gli enti locali, le associazioni Onlus, le strutture della Protezione civile ed altri eventuali soggetti, incluse società private, individuati dal Programma, possono richiedere all'Agenzia sulla base di progetti della durata massima di tre anni, entro due mesi dalla pubblicazione del Programma, l'autorizzazione di usufruire di personale assunto dall'Agenzia, salvo quanto previsto dal comma 11, con contratti a tempo determinato non superiore ai tre anni di vigenza del Programma stesso, indicandone le qualifiche e le competenze professionali.
7. L'Agenzia sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 14, ripartisce tali risorse tra i vari progetti ed i vari ambiti territoriali sulla base dei tassi di disoccupazione, stabilisce i criteri di assunzione, il numero delle persone da assumere, il livello della retribuzione, i settori cui assegnarle. Il personale di cui al comma 6, salvo quanto previsto dal comma Il, è dipendente dell'Agenzia. Le assunzioni vengono effettuate e gestite su scala locale, da comuni, regioni, enti del volontariato, servizi del lavoro, e da altri eventuali soggetti individuati dal Programma di cui al comma 4.
8. L'Agenzia nazionale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, vaglia i progetti e le richieste dei territori e delle imprese, dando priorità ai progetti che hanno le seguenti caratteristiche:
a) la focalizzazione sugli obiettivi del Programma triennale di cui al comma 4;
b) la ricaduta occupazionale, ma anche produttiva in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
c) l'integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, di azioni di contesto collegate e di misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;
d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato;
5) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni, con particolare riguardo al coinvolgimento dei comuni e delle regioni;
6) l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili e femminili.

9. L'Agenzia definisce le modalità e i criteri per individuare enti, imprese e associazioni da coinvolgere nel progetto, identifica i meccanismi di sostegno alla realizzazione del progetto e ogni altra misura di regolamentazione e di contesto utile per l'attuazione degli interventi, detemùna i tempi di realizzazione.
10. I soggetti che usufruisconodi ammortizzatori'sociali possono essere assunti ai sensi del comma 6. In questo caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione ordinaria il contratto di lavoro stipulato con l'Agenzia si intende come distacco del lavoratore dalla società del quale è dipendente di cui pertanto conserva il relativo posto di lavoro.
11. Le imprese private che intendono partecipare al Programma di cui al comma 4, possono richiedere l'autorizzazione ad assumere personale con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia. In questo caso l'Agenzia non assume il personale relativo ma contribuisce fmo ad un massimo del 50 per cento del suo costo complessivo. Per le assunzioni riguardanti personale femminile questo limite massimo può raggiungere il 70 per cento del costo. Nel caso di cooperative composte interamente da giovani di età inferiore ai 35 anni il contributo di può raggiungere il 90 per cento del costo complessivo.
12. Il soggetto responsabile dei diversi progetti approvati dall'Agenzia è l'ente territoriale. Nella scelta dei progetti da parte dell'Agenzia è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in maniera adeguata i cittadini interessati, e Per i quali sono previste procedure di controllo dei cittadini stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti secondo le modalità stabilite dal Programma di cui al comma 4. Per presentare i progetti all'Agenzia gli enti territoriali possono consorziarsi se tale modalità operativa è funzionale all'attuazione dei progetti presentati.
13. I progetti di cui al comma 6 possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali. In questo caso l'Agenzia può autorizzare a sue spese corsi di laurea specifici, dottorati di ricerca, incarichi di ricerca, corsi di formazione.
14. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro con risorse pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni dieuro per l'anno 2016, di cui 3 milioni euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 3. Le risorse del Fondo nazionale possono essere integrate in relazione a progetti ricadenti sui rispettivi territori da contributi a carico degli enti territoriali.
15. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
16. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 6 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
17. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 16, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
18. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2015, e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
19. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dalnstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. l contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profllo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

All'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza. e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

e, di conseguenza, sopprimere:

Sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 11. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembe 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

5.12
DE PETRIS, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «1.040 milioni».

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «305 milioni» e sopprimere il comma 5.

5.13
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Piano straordinario triennale per il lavoro)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2014-2016, sono autorizzate spese pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività ;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piarii di cui al comma 2;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d);

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
5. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui alrarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi fmanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 6, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
8. I regimi di esenzione esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse fmanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

All'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

e, di conseguenza; sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale.
7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

5.14
DIVINA, COMAROLI

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «230 milioni», le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

5.15
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

5.16
ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «129 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».

5.17
FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dagli enti locali per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

5.18
MARGIOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i fondi in favore degli enti locali che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con la legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".
24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

5.19
BITONCI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa stipula di apposito accordo di programma con la regione, per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

5.20
CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 – del lago di Como e dello Spluga».

5.21
ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco».

5.22
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».

5.23
MARINELLO, CALEO, COMPAGNONE, DE PETRIS, NUGNES, ARRIGONI, DALLA ZUANNA, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.

5.24
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le regioni e le province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

5.25
RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

5.26
MARINELLO, BRUNI, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

5.27
MARINELLO, PICCOLI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE, nonché al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi riferiti alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico, è data facoltà alle Autorità di bacino, istituite con la legge 18 maggio 1989, n. 183 e prorogate ai sensi dell'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, di rinnovare la scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino a un massimo di tre anni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.».

5.28
PICCOLI, BRUNI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

5.29
MARINELLO, PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico, per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-quater, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.30
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

5.31
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 7 e dell'articolo 19-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, così come convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014.».

5.32
COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».

5.33
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BULGARELLI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'esercizio 2014, 100 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 100 milioni di euro-per l'esercizio 2016».

Conseguentemente all'articolo 9 sopprimere i commi 6 e 22

5.34
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

5.35
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 2, primo periodo, alla parola: «straordinario» aggiungere la seguente: «infrastrutturale» e sopprimere le parole da: «di tutela» fino a: «prioritariamente a» incluse.

5.36
PUPPATO, CALEO, VACCARI

Al comma 2, sostituire le parole: «la potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani» con le seguenti: «alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque».

5.37
ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi».

5.38
DIVINA, COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «individua gli interventi necessari» inserire le seguenti: «il responsabile unico».

5.39
VOLPI, CROSIO, COMAROLI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.».

5.40
PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano deve anche dimostrare l'equilibrio economico e finanziario del servizio, nel periodo successivo all'intervento, in-termini di autonoma sostenibilità della gestione, a mezzo della tariffa del Servizio Idrico Integrato.».

5.42
NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2-ter. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 10 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 60 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.
2-quater. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto, delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

5.43
MARTINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014,»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 0;
2016: – 0;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli .di Stato.

5.44
FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare. a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.».

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 0;
2016: – 0.

5.45
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato »Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera« al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro nel 2014, di 50 milioni di euro nel 2015 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

5.46
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni nell'anno 2015 e 1345 milioni di euro».

5.47
NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il conuna 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2-ter. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.
2-quater. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

5.48
PUPPATO, CALEO, VACCARI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 1 e 2 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60».

5.49
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza terra dei fuochi in Campania e».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

5.50
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza "terra dei fuochi" in Campania e».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «695 milioni» e all'articolo 4, comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti «30 milioni».

5.51
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, MANGILI

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015» con le parole: «80 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9 e alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguente variazione:

– 2015: – 30.000.

5.52
FLORIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».

5.53
BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 3, primo periodo, in fine, dopo le parole: «procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2007» aggiungere le seguenti: «assicurando priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi"».

5.54
RAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.
3-ter. I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reaIe, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dall'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 64 come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3-quater. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.
3-quinquies. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
3-sexies. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazioni finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.
3-septies. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come "area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare" è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali gerierali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza; c) normale valenza; d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;
b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

3-octies. Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.
3-novies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1) anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.
3-decies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangone di competenza dello Stato al sensi dell'articolo 56-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combinato disposto dell'articolo 56-bis, comma 1, e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a).
3-undecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
3-duodecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.
3-terdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».

5.55
DE PETRIS, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
3-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 3-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 3-bis sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.
3-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono riconosciute, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;
b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
f) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

5.56
DE PETRIS, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014".

c) il comma 9 è abrogato.

3-ter. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-bis. A decorrere, dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
24-ter. A decorrere. dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I cammi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1966, n. 625, sono abrogati».

5.57
BARANI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».

5.58
CUOMO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, aventi codice cer 19.12.10 - 19.12.12 - 19.05.01 - 19-05.03 - 20.03.01 - 20.03.99, fino al completamento degli impianti necessari allo smaltimento degli stessi.
3-ter. Al fine di riequilibrare su base regionale l'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione predispone ogni anno il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singola Provincia o ATO, che è preso in considerazione per la determinazione della tariffa.
3-quater. Al fine di proseguire al riordino di tutte le attività connesse all'intero ciclo integrato dei rifiuti, come stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per garantire la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio delle ecoballe e delle discariche in post gestione operativa, con particolare riferimento al servizio di vigilanza e guardiania notturna, le Società Provinciali e le successive ATO, previste dalla relativa legge regionale, devono avvalersi del personale degli ex Consorzi di Bacino attualmente sotto-impiegati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.

5.59
DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
3-quater. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 3-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.»

5.60
CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per il produttore o il detentore di residi di cui alla presente lettera che, in considerazione della provenienza o della destinazione di impiego non rientrano nella fattispecie di esclusione, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la qualifica dei residui medesimi come sottoprodotti".
3-ter. La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si presume fino a prova contraria.»

5.61
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti comma:

"6-bis. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera d) "incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing", l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva.individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.
6-ter. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico».

5.62
ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sforamento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile.».

Conseguentemente, alla tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

5.63
RUTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, conuna 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di. tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».

5.64
CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando sia dimostrate lo status di imprenditore agricolo del titolare dell'impianto e quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto, in ogni caso, delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."».

5.65
DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dll'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».

5.66
FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009. n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).».

5.67
CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono considerati trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale, ai fini della dimostrazione dei requisiti indicati dall'articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i processi e le operazioni normalmente in uso nel comparto produttivo o nello specifico stabilimento diretti a rendere compatibili i residui produttivi, sotto il profilo ambientale e merceologico, con i processi produttivi propri dell'impresa utilizzatrice, senza che si determini mutamento della struttura e della costituzione del residuo medesimo. Rientrano, in ogni caso, nella nozione di normale pratica industriale le operazioni di: insufflazione di aria, essiccazione, lavaggio, fermentazione naturale, omogeneizzazione, triturazione, raffinazione, centrifugazione, sedimentazione, disidratazione e chiarificazione condotte nel luogo di produzione, o presso l'utilizzatore successivo, o effettuate da intermediari, quando tali operazioni siano parte integrante del processo di produzione o di destinazione e siano effettuate con l'ausilio di sostanze naturali non pericolose.»

5.68
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

5.69
CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

5.70
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «762 milioni».

5.71
BRUNI, MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo da ripartire "per le esigenze di tutela ambientate connesse al miglioramento della qualità ambientate dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «65 milioni».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 35, sostituite le cifre: «3.000» e «7.000» rispettivamente con: «3.035» e «7.035».

5.72
BARANI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei tribunali già provvisti di mezzi automatici per rilevare e disciplinare l'orario di lavoro del personale pubblico (badge - tornelli), l'obbligo di registrazione è esteso a tutti i magistrati che vi prestano servizio, con la sola esclusione del Presidente del tribunale. In mancanza di mezzi automatici si procede alla rilevazione giornaliera attraverso appositi registri».

5.73
MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, supplemento ordinario, in materia di incetivazione della produzione di energia. elettrica da impianti solari fotovoltaici (cosiddetto Quinto Conto Energia), sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi».

5.74
ORRÙ, FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

5.75
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

«3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

5.76
CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, è così sostituito: "Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Detti impianti debbono comunque rispettare, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le seguenti condizioni:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW;
b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza intermedia non inferiore a 500 metri».

5.77
BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, FISSORE, ELENA FERRARA, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA, CHITI, CASSON

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle ulteriori risorse da destinarsi agli specifici interventi di bonifica, previsti per i siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente gli enti pubblici che intendano procedere con risorse proprie alla rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento possono farlo, senza che le risorse a tale scopo impiegate siano assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno.
3-ter. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto dal demanio dello Stato al demanio degli enti pubblici territoriali ricadenti nel sito di interesse nazionale di cui al precedente comma 3-bis, deve essere preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero deve essere accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

5.78
PICCOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalla seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3";
b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3"».

5.79
ARACRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti moditicazioni:

a) comma 3-bis all'ultimo capoverso dopo le parole "non superiore a 5 MW.", aggiungere le seguenti: "Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.";
b) comma 3-bis.1, in fine, dopo le parole "energia immessa nel sistema elettrico" aggiungere le seguenti: "quale valore medio annuo di produzione."».

5.80
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

5.81
MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine proette, di cui al comma 1, lettere f), h) e p) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite».

Conseguentemente al comma 37 dell'articolo 10, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «152 milioni».

5.82
MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

5.83
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali.
All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente.
Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientaIe, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.
Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative.
Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».

5.84
SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 0.

5.85
VACCARI, SANGALLI, FABBRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. l'articolo 10 del DM 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - (cumulabilità). – 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».

5.86
CUOMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, per la regione Campania il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 4/2007, e s.m.i. rientra nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti, che le Società provinciali e gli ATO devono prevedere nella determinazione della tariffa sui rifiuti».

5.87
CUOMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, come modificato dalltarticolo 3, comma 3-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è differito al 30 giugno 2014».

5.88
VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, aggiungere il seguente periodo: "Si applicano ai consorzi di bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni i regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative".».

5.89
ZIZZA, IURLARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza sito di interesse nazionale di Brindisi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura lo svolgimento delle iniziative individuate nell'ambito dell'accordo quadro del 16 luglio 2013. Per il completamento delle opere concernenti il processo di bonifica e la messa in sicurezza dello stesso sito, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attinge prioritariamente alle disponibilità del Fondo di cui al comma 3, in ragione degli importi derivanti dai contratti transattivi stipulati con i soggetti economici responsabili della compromissione delle diverse matrici ambientali, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e di riparazione ambientale».

5.90
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, capoverso 1-quater, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati 3 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

5.91
CUOMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziate e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica nazionale.»

5.92
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate almeno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 a favore di interventi di ripristino e di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013».

5.93
CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 4, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti.»

5.94
ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 1 2 e 3 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.».

5.95
CANDIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. al comma 3, art. 45, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "permesso di costruire" sono inserite le seguenti: "e la spontanea demolizione dei manufatti e strutture previste dall'art. 3 comma 1 lettera e 5)"».

5.96
DE PETRIS, STEFANO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.
(Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali, nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economicofinanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) imposta erariale sui voti dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente."».

5.0.1
CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, è aggiunto il seguente:

"n-quinquies. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi, entro il limite di 200 milioni di euro"».

Conseguentemente,

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

5.0.2
CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, è aggiunto il seguente:

"n-quinquies. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi"».

Conseguentemente,

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

5.0.3
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali)

1. I contratti di assicurazione di nuova stipulazione e quelli in essere alla data di entrata in vigore delIa presente legge, che garantiscono contro l'incendio unità immobiliari private a qualunque uso destinate, prevedono l'estensione automatica della garanzia contro le calamità naturali previo adeguamento del premio.
2. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, di nuova costruzione ovvero oggetto di ampliamento, di demolizione e ricostruzione nonché di interventi che comunque riguardino parti strutturali, sono assoggettate ad assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali.
3. Non sono assicurabili le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
4. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero di quelle di cui al comma 2 se non assicurate.
5. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle normative di settore per la prevenzione antincendi e delle calamità naturali ed al principio di mutualità.
6. L'assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per la mancata effettuazione dei controlli previsti dalle normative di settore per la prevenzione degli incendi e delle calamità naturali, limitatamente alle unità immobiliari di cui al comma 2.
7. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio di coriassicurazione .per i rischi derivanti da calamità naturali.
8. Lo Stato interviene in qualità di riassicuratore di ultima istanza per la parte di danno eooedente la capacità annua complessiva del sistema assicurativo e riassicurativo privato.
9. Al fine di consentire lavvio di un regime assicurativo obbligatorio per la copertura dei rischi derivanti da incendio e da calamità naturali, il Fondo di garanzia, istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, affidato alla gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) è rifmanziato, per l'anno 2014 con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, e a decorrere dal 2015 con i premi incassati dallo Stato per l'attività di riassicurazione e, per il residuo, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.
10. Le eventuali eccedenze derivanti, all'esito di un congruo periodo di accumulo, dalla gestione del fondo di cui al comma 8 sono destinate all'adeguamento delle infrastrutture e alle attività di prevenzione delle calamità naturali.
11. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 e 2 sono esenti da imposta sulla parte di premio relativa al rischio derivante dalle calamità naturali. I premi assicurativi corrisposti dagli assicurati, per la parte relativa al rischio derivante dalle calamità naturali, sono detraibili secondo un'aliquota media pari al 19 per cento. Le imprese di assicurazione sono obbligate a costituire, in regime di esenzione fiscale, riserve di perequazione per i rischi derivanti da calamità naturali».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13 le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente alla Tabella C voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2015: – 50 milioni;
anno 2016: – 50 milioni.

5.0.4
RAZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Caratterizzazione Ambientale degli Stabilimenti e delle Concessioni Balneari Italiane)

1. Le concessioni balneari ricadenti nelle Aree Marine Protette Italiane ai sensi della Legge 394/91 sono soggette ai correlati vincoli conservativi tesi a garantire la migliore tutela e conservazione dell'ambiente; sono quindi definite "a caratterizzazione ambientale".
2. In ragione di detta caratterizzazione, alle concessioni ed agli stabilimenti di cui al comma 1 non si applica la direttiva servizi 2006/123/UE, ne l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraie-2010, n. 25.
3. Al fine di evidenziare e valorizzare la caratterizzazione ambientale delle concessioni balneari nelle aree protette, i concessionari sottoscrivono specifiche convenzioni, sulla base di un modello predisposto da Federparchi, con i soggetti gestori delle Aree Marine Protette.
4. Nelle convenzioni da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari si impegnano a:

a) fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile;
b) stabilire specifiche intese con l'AMP in ordine ai mezzi meno impattanti per la pulizia delle spiagge ed allo smaltimento differenziato dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dal mare;
c) assicurare specifiche forme di tutela delle aree dunali e delle pinete nonché delle specie animali e vegetali protette;
d) prevedere interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente utilizzando sistemi di bioedilizia e di recupero energetico;
e) prevedere specifici corsi di educazione ambientale per i turisti con personale qualificato dell'AMP;
f) impegnarsi a promuovere e valorizzare i prodotti tipici dei Parchi, quali i prodotti dell'agricoltura biologica e a chilometro zero con particolare riferimento alla pesca artigianale;
g) prevedere specifiche intese con l'AMP ed i Comuni per la migliore tutela delle spiagge libere nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della natura;
h) promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla sostenibilità ambientale delle attività turistiche ricadenti nelle aree demaniali.

5. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il controllo e la rispondenza alle finalità di conservazione e valorizzazione degli ambienti-naturali.
6. La disciplina degli stabilimenti e delle concessioni balneari a "caratterizzazione ambientale", di cui ai precedenti articoli, può essere estesa alle aree contigue delle AMP così come definite dalle Regioni ai sensi dell'art. 32 L. n. 394/91, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La disciplina della caratterizzazione ambientale può essere ulteriormente estesa alle concessioni ricadenti in altri Comuni previa specifica intesa tra gli stessi Comuni, i concessionari ed i soggetti gestori delle Aree Marine Protette finalizzata ad assicurare gli evidenti interessi pubblici che informano le convenzioni di Caratterizzazione Ambientale di cui all'art. 3.
8. Le intese sono trasmesse entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Ambiente. Nei successivi trenta giorni il Ministero può formulare prescrizioni, integrazioni e modificazioni alle intese.
9. Entro i trenta giorni successivi le parti sottoscrivono in via definitiva l'intesa che dovrà necessariamente contenere gli elementi di caratterizzazione ambientale di cui al comma 4».

5.0.5
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55)

1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-Iegge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
2. In considerazione di quanto previsto al precedente comma è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975».

6.1
SACCONI, CHIAVAROLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i-titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.
1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui, rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.
1-quinquies. L'articolo 1, comma 482; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».

6.2
SACCONI, CHIAVAROLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.
1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da-emanare entro i131 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui;-rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.
1-quinquies. L'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».

6.3
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo .parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni. dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.4
CERONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. - (Riduzione consumi intermedi). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.5
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adattarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. - (Riduzione consumi intermedi). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.6
RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, FEDELI, GATTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, alla lettera a) le parole: "1.840 euro" sono sostituire dalle seguenti: "1.885";

b) alla lettera a), sostituire i capoversi «b» e «c» con i seguenti:

«b) 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35;000;
c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro;»;

c) sopprimere la lettera b).

6.7
BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) 1.720 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; là detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

1-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.8
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

6.9
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del decreto del Presidente della-Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; percepiti nell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituitedalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014"».

6.10
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti: Art. 10-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter. – 1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»

6.11
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2014, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito per cui l'imposta netta sia pari a zero, è erogata una somma pari a euro 150. L'erogazione è riconosciuta a:

a) percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato;
b) percettori di reddito da pensione;
c) lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:« 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.12
VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dal 2014, le percentuali degli acconti Irpef e lrap dei contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e di impresa per una cifra inferiore a 20.000 euro, sono stabilite nella misura del 95 per cento in luogo dell'attuale percentuale, per la parte di reddito relativa alle predette due categorie di reddito».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: « 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

6.13
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, cosi come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

6.15
CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alle associazioni sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Art. 10-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.16
CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Articolo 10-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per, consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti al sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.17
CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "in favore delle società sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite,"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Art. 10-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizI. La Conslp S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.»

6.18
CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "millecinquecento euro", con le seguenti: "cinquemila euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere Il seguente: «Art. 10-bis. – A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai. produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché del dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano plani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

6.19
GALIMBERTI, BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5, articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.

6.20
LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis Le maggiori risorse derivanti dalla cancellazione degli stanziamenti iscritti in bilancio come da comma 1-ter, sono destinate alle misure di cui al comma 1.
1-ter articolo 41, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; articolo 1, comma 368, lettera a), legge 3 dicembre 2005, n. 266; articolo 3, commi da 1 a 4, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 articolo 5, legge 21 dicembre 1997, n. 449; articolo 40, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

6.21
GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAlL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6.22
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

6.23
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL ed in proporzione ai contributi per premi versati al bilancio dell'Istituto, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, seno rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30:000;
2016: – 30.000.

6.24
COMAROLI, BITONCI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6.25
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «luoghi di lavoro,» sono inserite le seguenti: «con particolare riguardo all'impresa agricola,».

6.26
BIANCONI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
2) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
3) all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».

6.27
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
2) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
3) all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.28
PALERMO, BERGER, FRAVEZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
b) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
c) all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».

6.29
PAGANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente».

al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi».

all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».

6.30
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui, all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».

6.31
BRUNI, LIUZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».

6.32
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».

6.33
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».

6.34
CERONI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».

6.35
BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».

6.36
BIANCONI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».

6.37
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2014, 1.100 milioni per l'anno 2015 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «importo pari a 1.200 milioni per l'anno 2014, 1.300 milioni per l'anno 2015 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Sono, altresì, corrispondentemente modificate gli importi indicati nel secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n 92, istituti va del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati cori apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

6.38
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente spetta per il triennio 2014-2016, nel limite massimo annuo di 800 milioni di euro, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 20 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.39
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione a beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed il primo periodo del comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 2016».

6.40
LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, RITA GHEDINI, MATTESINI, ANGIONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai soggetti titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a); c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.
L'ulteriore detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 200 euro per figlio se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici non supera 25.000 euro;
b) ISO euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro;
c) 100 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 50.000 euro e inferiore a 75.000 euro.

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1, lettera a), nonché quello spettante nell'anno come credito d'imposta per le detrazioni per figli a carico vigenti, è corrisposto integralmente sotto forma di assegno, in una o più soluzioni».


2-ter. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.41
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.42
CERONI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera a) ai numeri 2), 3) e 4) seno soppresse le parole "delle poste";
b) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera a), dopo la parola "trafori", sono aggiunte le seguenti: "e di gestione del servizio postale universale".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 515 della legge 24 dicembre 2012 n. 228».

6.43
FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:

"14-ter. A partire dal 1 ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tirocinio, stage o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati rilasciati dagli Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi"».

6.44
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis). Dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: "p) un rappresentante dell'ANCI».

6.45
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis) all'articolo 6 del decreto legislativo 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera:

"p) un rappresentante dell'ANCI"».

6.46
BARANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori della acciai speciali Terni ILVA Laminati Piani. I lavoratori della Azienda "acciai speciali Terni" con sito produttivo in Terni devono intendersi ricompresi negli atti di indirizzo n. 471 dell'8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001 già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.47
COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in via sperimentale per un triennio, al fine di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, sulle nuove assunzioni di tali soggetti con contratto a tempo indeterminato è prevista una riduzione di otto punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore e fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1º per l'anno 2014.»

6.48
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, premettere il seguente capoverso:

«Oa) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: "pari a 7.500 euro" sono sostituite da: "pari a 15.000 euro" e le parole: "aumentato a 13.500 euro" sono sostituite da: "aumentato a 20.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elqborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regionie degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»

6.49
FLORIS

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-bis, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono. interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

6.50
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 3, lettera a), con il seguente:

«a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è deducibile il costo del predetto personale nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione continua ad applicarsi a condizione, e nei limiti in cui, nel periodi di imposta successivi, permanga l'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita"».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate, al fine di assicurare maggiori entrate, per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

6.51
ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3 lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:

«1) al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".
2) Al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzuione decade" fino alle parole: "a quello dell'impresa sostituita"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

6.52
CERONI

Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti";
2) Al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzione decade" alle parole: "a quello dell'impresa sostituita".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

6.53
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sostituire le parole da: "che Incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a: "periodo di imposta precedente" con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".
2) Al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzione decade" alle parole: "a quello dell'impresa sostituita".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

6.54
D'ALÌ, MANDELLI, SACCONI

Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»

6.55
COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e per i due successivi periodi di imposta» con le seguenti: «e per i quattro successivi periodi di imposta».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e quantificabili in 215 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede come segue:

Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 215 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 211 comma 5, lettera b), della legge 195/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

6.56
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, lettera c), capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentatati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti articoli:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.58
RUSSO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Il diritto ai benefici economici, di cui alla lettera a) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

6.59
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c bis) Il diritto ai benefici economici di cui alla lettera a) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

6.60
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-bis. L'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente: "2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 7.500 euro e il 30 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro ovvero al 60 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 15.000 euro ed il 60 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato 21.000 euro ovvero al 100 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni";
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente decorrono dall'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2013. Per i periodi di imposta successivi le predette percentuali sono fissate nelle seguenti misure:

a) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: 40 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 65 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: 50 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 70 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
c) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: 60 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 75,2 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

Conseguentemente:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

6.61
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilanci».

6.62
MOSCARDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500,00 euro" e "13.500,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro".
3-ter. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000,00 euro" e "36.000,00 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».

6.63
ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri 51 provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014 – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.64
FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o ia contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014 – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.65
ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. la deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione, la deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014 – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.66
PALERMO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro.17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.67
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di accompagnamento è soggetta a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano per gli aventi diritto, una eventuale riduzione parziale del beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.
3-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 giugno 2013. n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».

6.68
RUVOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore agricolo, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».

6.69
BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.500 euro"»;

Conseguentemente, al maggior onere si provvede:

a) quanto a 4 miliardi di euro a decorrere dal 2014, mediante definizione dei costi standard regionali della sanità secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.
b) quanto ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2014 mediante maggiori entrate assicurare da riduzione, eliminazione o riforma delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, contenute in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014».

6.70
BOCCA, VILLARI, MANDELLI, MARIN, MINZOLINI, CONTE, FLORIS, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».

6.71
BOCCA, PELINO, VILLARI, MANDELLI, MARIN, FLORIS, CARIDI, PICCOLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, CONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore.»

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 31, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».

6.72
BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.73
AZZOLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti privati e il finanziamento alle imprese, la tassazione delle rendite finanziarie per le obbligazioni emesse in base all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dalle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, a far data dal 1º gennaio 2014, viene fissata nella misura del 12,50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.

6.74
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.75
PAGANO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi-derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.76
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

6.77
BOCCA, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI, CONTE, PICCOLI, MINZOLINI, MANDELLI, VILLARI, FLORIS, MARIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150», con la parola: «500».

6.78
GIBIINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa, pari alla misura dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.
3-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma 3-bis devono essere effettuate, alternativamente o cumulativa mente, attraverso mezzi di comunicazione di massa nonché iniziative pubbliche con la medesima finalità, esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante pubblicità esterna, pubbliche affissioni e circuiti cinematografici.
3-quater. L'attestazione delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 3-bis. è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 60 milioni di euro per l'anno 2016.

6.79
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. 1 risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio«.

6.80
BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. 1 risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio«.

6.81
MOLINARI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I lavoratori assunti con l'agevolazione di cui al comma 3 non concorreranno, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo costo, al conteggio dei dati contabili ed extracontabili, ai fini del meccanismo degli Studi di Settore.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«l. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio def Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'Amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia-e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

b) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.
14-ter. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comnma3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali", e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

c) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila"
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superi0fe all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

16-ter. L'erogazione della somma di sui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».

6.82
LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con effetto dal lº gennaio 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio-annuo non superiore a 2 milioni di euro».

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "lº gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti; "lº gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3) , le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino a131 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal l o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "lº gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo lº aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal lº gennaio 2014.
7-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni," è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

6.83
CERONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31-dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.84
BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2014 vengono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014».

6.85
CERONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A titolo sperimentale per l'anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro.
Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi.
In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell'INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
Al termine dell'anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasfonnare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie.
Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore.
Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP.
I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolaziene».

6.86
BIANCONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.87
PERRONE, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, BONFRISCO, TARQUINIO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013";
b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.88
PERRONE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013";
b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31, marzo 2014"».

«3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.89
GIROTTO, SANTANGELO, CASTALDI, PETROCELLI, BERTOROTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

6.90
FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

6.91
BERTUZZI, RITA GHEDINI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».

6.92
BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (lRAP)».

6.93
BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.94
BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2013 vengono stanziati 40 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: "80" con le seguenti: "160".

6.95
SACCONI, PAGANO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimmento dell'obbligo di istruzione, è deteata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

6.96
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell'accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura qel prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

6.97
RITA GHEDINI, BERTUZZI, PARENTE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

Conseguentemente:

« ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, sono soppresse";
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: "2 per mille" con le seguenti: "2,1 per mille";
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"».

6.98
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti: "20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi".
"20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis;"».

Conseguentemente:

ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

6.99
BERTUZZI, RITA GHEDINI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;
b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 500;
2015: – 500;
2016: – 500.

6.100
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite con le parole: "per l'anno 2014"».

Conseguentemente:

a) All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

6.101
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre. 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le-amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.102
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "II contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

6.103
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente coroma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

6.104
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come-individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può .essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi in bilancio».

6.105
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso».

6.106
URAS, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "trentasei";
b) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Quanto all'onere derivante dall'estensione del periodo di fruizione del credito d'imposta, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti.dal comma 4-bis, determinati nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze».

6.107
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"e) ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuove iniziative, progetti o aperture in aziende aventi una percentuale di rapporti di lavoro a tempo indeterminato almeno pari all'80 per cento rispetto al totale dei rapporti di lavoro subordinato mediamente in essere nei due anni precedenti alla data di attivazione di detti contratti a termine"».

6.108
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

6.109
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

6.110
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei .rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi».

6.111
PAGANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell 'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

6.112
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: «b- bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «38,5 milioni».

6.113
RUSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis). All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».

6.114
RUSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

6.115
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo di cui all'articolo 2, comma 10 bis, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato del cinquanta per cento».

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articola 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

6.116
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche ai soggetti che usufruiscono di trattamento mini aspi»

Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».
2) dopo lo lettera b), aggiungere lo seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

6.117
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.»

6.118
CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dallo gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.119
CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta-la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate. dopo il 31 dicembre 2012.»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni»con le seguenti: «200 milioni».

6.120
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito da.ua legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle .assunzioni a tempo indeterminato e a tempo-determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

6.121
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durativi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

6.122
PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultime, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a .. tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

6.123
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

6.124
CERONI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.»

All'onere di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.

6.125
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette-somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci».

6.126
BROGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, le parole: »ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma«, sono sostitute dalle seguenti: "dividendo per due il valore venale del bene"».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.

6.127
RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per favorire la riduzione del costo di produzione dei produttori agricoli, per il periodo: 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassiti e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».

6.128
RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per favorire la riduzione dei costi di produzione dei produttori agricoli, per il periodo 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassitari e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».

Conseguentemente, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti alla Tabella C.

6.129
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.

3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento cosi come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».

6.130
CERONI

Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;
b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;
c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;
d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

Al finanziamento delle disposizioni introdotte con la presente proposta, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza.

6.131
BONFRISCO, CERONI, MILO

Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;
b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;
c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;
d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.132
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;
b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;
c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;
d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.134
SCALIA

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 14, commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48. della legge 13 dicembre 2010 n.220 e successive modificazioni si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento alle spese contenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016;

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007. n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

6.135
CERONI

Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agIr articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016;

3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento cosl come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».

6.136
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso 1, lettera b), la parola: "50", è sostituita con la parola: "60";
b) al capoverso 2, lettera b) la parola: "50", è sostituita con la parola: "60"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

6.137
CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso 1, lettera b), le parole: "dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015", sono sostitute con le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2015"
b) al capoverso 2, lettera b), le parole: "dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016", sono sostituite con le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2015"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.138
SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso "1", lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al capoverso "2", lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

«1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

E conseguentemente ancora, al medesimo articolo 6, dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. AI commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". AI comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

6.139
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) 45 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020»;

b) al capoverso «2», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) 45 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2016 al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.141
GALIMBERTI

Al comma 7, lettera a), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano anche per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scalda acqua a condensazione».

6.142
PAGLIARI

Al comma 7, lettera a), dopo il capoverso «2» inserire il seguente:

«2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

6.143
PICCOLI

Al comma 7, lettera a), capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro generazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini quali interventi di innovazione definiti ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile».

6.144
ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera b), le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

6.145
BISINELLA, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-bis). Le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge si applicano anche in favore delle piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

6.146
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera b);
al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.147
CERONI

Al comma 7, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera b);
al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente;

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.148
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

al punto 1), sostituire lo lettera a) con la seguente:

«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera b);
al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente;

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.149
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera c), al capoverso 1, lettera b), la parola: «40» è sostituita dalla seguente: «45».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

6.150
CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Al comma 7, lettera c), le parole: «dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015», ovunque ricorrano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.151
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, CIOFFI, LEZZI

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.152
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.153
D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 7, lettera c), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1-bis per le spese sostenute per interventi di allaccio alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o inserite nella pianificazione delle opere contenute nel Piano di Azione dell'Energia Sostenibile del Comune di appartenenza dell'immobile sono escluse dall'ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare di cui al comma 1;
2-ter. l'ammontare di cui al precedente punto 2-bis. non può comunque superare l'importo complessivo di 150.000 euro».

Conseguentemente sopprimere all'articolo 9, il comma 13.

6.154
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis. dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. La detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e 1-bis si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

6.155
GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e nel limite di spesa di 96.000 euro, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

6.156
CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera c), capoverso 3), dopo le parole: «per l'acquisto di mobili», sono inserite le seguenti: «prodotti da aziende artigianali della filiera del "made in ltaly"».

6.157
ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Al comma 7, lettera c), capoverso 3), le parole: «al 31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

6.158
VACCARI, CALEO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1º gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».

6.159
BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle cooperative a proprietà indivisa in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento al propri soci, comprese le parti comuni, al fini delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata In vigore della presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua di 60 milioni per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 80 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1390 milioni di euro».

6.160
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro I valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, la facoltà per l'impresa che risulta dall'operazione di concentrazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

6.161
AMATI, MORGONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In via eccezionale e al fine di favorire l'efficientamento del parco bombole, per le spese documentate, sostenute, entro il 31 dicembre 2014, dai produttori per la rottamazione delle bombole costruite da più di 25 anni, spetta una detrazione dall'imposta pari al 65 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data eli entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di certificazione dell'effettivo ritiro e rottamazione delle bombole sostituite. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 50 milioni di euro annu nel 2014, nel 2015 e nel 2016.
7-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 7-bis; fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione dell'agevolazione prevista dal medesimo comma, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dell'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche-economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni».

6.162
DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, ELENA FERRARA, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministero».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.163
DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, MARCUCCI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, ELENA FERRARA, FISSORE, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2 comma 1, della legge Il agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 200, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore».

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «160 milioni»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.164
VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano altresì nel caso le spese siano sostenute per interventi effettuati su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-Iegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Le agevolazioni di cui alla presente lettera non possono essere cumulate con quelle di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

6.165
RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione. anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 9.000;
2015:
2016:

6.166
RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai tini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni dieuro per I'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi, nella misura del 25 per cento e in settantadue mesi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 9.000;
2015:
2016:

6.167
STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

6.168
FAVERO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

6.169
MIRABELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2.014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

6.170
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni e proroghe;
b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.
La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entratain vigore della presente legge».

6.171
RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.172
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

6.173
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione owero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.174
GIANLUCA ROSSI

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.175
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;
b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.
La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.176
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

6.177
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

6.178
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.179
MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».

6.180
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.181
MALAN

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

6.182
RUSSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento oi propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;
b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.183
GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

6.184
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
7-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione di quelle riferite alla Scuola all'Università, alla ricerca e all'ambiente».

6.185
MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con l'intento di incrementare l'efficienza energetica degli edifici e conseguentemente ottenere il relativo risparmio, la possibilità di effettuare le spese indicate all'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, conni 344 e seguenti, è estesa anche alle opere relative al "piano casa" indicate all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008».

6.186
CERONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.187
SCAVONE, BIANCONI, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1135 del codice civile, sostituire il punto 4) con il seguente:

"4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni , costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari alla metà dell'ammontare dei lavori"».

6.188
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"».

6.189
BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per i1 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.190
URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

6.191
DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle fma1ità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1º gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6.192
DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 61, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.

6.193
DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, devono intendersi esclusi dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.

6.194
DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

6.195
DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal lº gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

6.196
DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1º gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.197
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.198
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI

Sopprimere i commi da 8 a 15.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

6.199
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

All'articolo 6, comma 11, sostituire, rispettivamente, le parole: «sedici» e «dodici», con le parole: «dodici» e «sei».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro;», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni;»;
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni;», con le seguenti: «200 milioni;» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo;» sono soppresse;
All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici –usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni .penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».
All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille;» con le seguenti:«2,5 per mille;»;
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».
All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;».
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011; n. 148, le parole: «20 per cento;» sono sostituite dal seguente: «22 per cento;»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

6.200
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BERTOROTTA

Al comma 14, dopo le parole: «degli articoli 11, 13» sopprimere la parola: «14», nonché sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo lo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

6.201
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

6.202
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: "L'imposta sostitutiva è pari: a) al 4 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; all'8 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 agosto del 2014; al 12 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 31 dicembre. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro i 15 giorni antecedenti il versamento dell'imposta sostitutiva"».

6.203
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi da 16 a 18.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

6.204
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi da 19 a 22.

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrati di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente per l'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente camma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente camma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito del1 verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

6.205
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire i commi 19 e 20 con il seguente:

«19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
"7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "a1 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano, effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

6.206
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del'95-per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera-b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fine al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al prima periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. Nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, camma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67) comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fine alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per un quota pari al 90,91, sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2093, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

6.207
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni;

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b-ter) all'articolo 11, comma 4-bis.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000," sono soppresse;
2) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.850"».

6.208
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 15 e 16.

6.209
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998; è incrementato di ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016».

6.210
BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, sopprimere le parole da: «per la sola parte normativa», fino alla fine del comma.

6.211
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 19.

6.212
STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
19-ter. Per l'anno 2014 le risorse del Fondo di cui al comma 19-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo-oleario e dal piano d'intervento per le carni bovine».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

6.213
STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«25-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2014».

6.214
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
19-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

19-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione».

6.215
MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, MAURO MARIA MARINO, PELINO, CONSIGLIO

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dai diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, purché superiore al 15 percento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.
1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una 'partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.
1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 percento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.
1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario.
1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.
1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca"».

6.216
MARINELLO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

2) all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila".».

6.217
MARINELLO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".

2) l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".».

6.218
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20-bis. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie, le disposizioni di cui al comma 19 si applicano previo accordo tra l'Associazione bancaria italiana e le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti, al fine di prevedere come una parte dei vantaggi fiscali derivanti da tali disposizioni sia messa a disposizione delle imprese, allo scopo di favorirne l'accesso al credito.

6.219
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».

6.220
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».

6.221
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli eventuali risparmi fiscali conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 19 e 20 sono accantonati ad una riserva non distribuibile e finalizzata all'alleggerimento del credit crunch, a favore delle imprese».

6.222
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies), è aggiunta la seguente:

i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

6.223
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-ter), le parole: »in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,«, sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».

Conseguentemente,
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

6.224
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 21, alla lettera a), dopo le parole: «dell'articolo 106,» sono aggiunte le seguenti: «, al terzo periodo, sono sostituite le parole: "in ogni caso" con la seguente: "anche"» e dopo le parole: «credito stesso.» sono aggiunte le seguenti: «In tal caso è facoltà dell'impresa dedurre la relativa perdita o in alternativa continuare ad applicare le disposizioni generali contenute nel presente comma».

6.225
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 21, lettera b), punto 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il controvalore del 30 per cento del rispannio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese».

6.226
STEFANI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

6.227
CHIAVAROLI, BIANCONI

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) all'articolo 111, comma 3, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "cinque"»;

al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» sono inserite le seguenti: «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articoio 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente ettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

6.228
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 21, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 2,5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.

6.229
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 149, comma 4, le parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche.", sono sostituite dalle seguenti: ", alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

6.230
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 22 dopo le parole: «31 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «, per gli enti creditizi, a condizione che risulti incrementato di almeno il 3 per cento l'ammontare complessivo degli affidamenti alla clientela privata ed alle imprese raggiunto nel 2013».

6.231
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, lo deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.
22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";
b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6334 per cento
Note:

per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".

22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".
22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.232
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è sueeessiva al 31 dicembre 2013.
22-quater. Alla cessione da parte dell'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, anche da costruire, si applica l'aliquota prevista all'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sul corrispettivo convenuto tra il cedente ed il cessionario.
22-quinques. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: "e le cessioni, effettuate dall'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, anche da costruire, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".
22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.233
SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di tasso di interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il momento della promessa o convenzione è da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni"».

6.234
SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali" sono sostituire con le seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali"».

6.235
SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per la determinazione del tasso di interesse usurano, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».

6.236
SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"».

6.237
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica anche ai crediti che abbiano maturato i requisiti richiesti negli esercizi precedenti a quello in corso al 12 agosto 2012, mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo. L'opzione comporta la deduzione di tali perdite in cinque esercizi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, per la parte eccedente l'ammontare complessivo del fondo dedotto ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esistente alla fine del periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione».

6.238
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 22, è aggiunto, in fine, il seguente:

«22-bis. Al fine di disporre di quanto previsto dal comma 21, l'Associazione bancaria italiana, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, concorda con le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti un accordo di programma finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

6.239
FAVERO

Al comma 23, capoverso «488», sostituire le parole: «non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381», con le seguenti: «si applica alle cooperative onlus e alle società cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «173 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.240
COMAROLI, BITONCI

Al comma 23, dopo le parole: «legge 8 novembre 1991, n. 381» aggiungere le seguenti: «nonché alle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e quantificati in 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.241
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Al comma 23, capoverso «488» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle cooperative agricole disciplinate dal comma 2 dell'articolo 2522 del codice civile».

6.242
BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
23-ter. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le-società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
23-quater. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni» con le seguenti: «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».

6.243
GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 23, non si applicano ai servizi, di cui al numero 41-bis della tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il l'affidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al medesimo numero 41-bis, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 23, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.244
ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

6.245
CHIAVAROLI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai datori di lavoro che successivamente, alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018 stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato, stagionali o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi con giovani di età inferiore, al momento dell'assunzione, a 35 anni, che prevedano una retribuzione lorda annua di importo unitario non superiore a euro 35.000, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della disciplina vigente per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo del 10 per cento del numero medio degli occupati alle dipendenza di ciascun datore di lavoro nell'anno precedente l'assunzione. L'agevolazione non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014";
d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

6.246
MUCCHETTI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "e successive modificazioni" inserire le seguenti: "e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto".
23-ter. All'onere di cui al comma 23-bis, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 8.000;
2015: – 8.000;
2016: – 8.000.

6.247
LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicato per la metà».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

6.248
SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. L'articolo 10, primo comma, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nei senso che sono esenti da imposta le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti da tutti i soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge».

6.249
VERDUCCI, SPOSETTI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e s.m. e i, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto"».

6.250
COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, agli affittuari che gestiscono tali immobili da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, la concessione al gestore acquirente di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge. Alle medesime agevolazioni possono accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.
24-ter. L'agevolazione di cui al comma 24-bis è revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa alberghiera prima della scadenza del quindicesimo anno a decorrere dalla concessione del mutuo, formalizzata mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia delle entrate. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente comma. È consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
24-quater. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo 24-bis sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.
24-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei beni culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative dei commi da 24-bis a 24-quater.
24-sexies. È autorizzata a decorrere dal 2014 la spesa di euro 50 milioni per il finanziamento delle agevolazioni all'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto di cui al comma 25-bis. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, leparole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"».

6.251
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 24-ter, 24-quater e 24-quinquies del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.252
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100; lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200.milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il .patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dallultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.253
PAGANO

Dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 39 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.254
BRUNI

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.255
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 24, aggiungere-i seguenti;

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni-di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte-dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.256
BIANCONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia-a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), .della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni. volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposiziòni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento ,sono i Confidi di cui all'articolo .1, comma 13; del decreto-legge 30 settembre 2003., n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerdali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.257
CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese-industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese-artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.258
BIANCONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.259
COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, ARRIGONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 203/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.260
MOSCARDELLI

Dopo il coroma 24, aggiungere i seguenti;

«24-bis. AL fine di promuovere la crescita economica, ridurre la disoccupazione giovanile e promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile, i comuni e le unioni comunali possono approvare un piano denominato "Piano di Sviluppo Economico Locale" nel rispetto dei criteri e delle regole definite nel comma 24-ter".
24-ter. Il Piano di Sviluppo Economico Locale deve essere approvato entro il 28 febbraio di ciascuna annualità con delibera di consiglio comunale e rispettare le indicazione e le regole defunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di concerto con il Ministero degli Affari Regionali, delle Autonomie e Sport, previo parere del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro.
24-quater. Nei comuni dove è approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale ai soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni che decidono di dar vita ad una piccola e micro impresa, come individuata dalla raccomandazione 2003/136/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi, ad eccezione dell'addizionale comunale Irpef di cui al Decreto Legislativo 360/1998, per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 50 per cento, per il sesto e settimo al 20 per cento e per l'ottavo e nono al 10 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

24-quinquies. Ai fini dell'addizionale comunale Irpef in deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di imposta è pari al 1,5 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 4.
24-sexies. Le agevolazioni di cui al comma precedente spettano a partire dal periodo di imposta 2014 e soltanto nei comuni e nelle unioni comunali che hanno approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale di cui al comma 24-quater.
24-septies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 24-bis a 24-sexies.
24-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 24-bis a 24-sexies è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

6.261
PALERMO, BERGER

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale parla 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies.Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.».

6.262
DE PIN, ANITORI, GAMBARO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2,3,4 e 5 del presente articolo. 24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese' industriali, commerciali, turistiche e di-servizi, da imprese .artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.».

6.263
CERONI, ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.
24-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.
24-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

6.264
DELLA VEDOVA

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:

24-bis. Le disposizioni di cui alle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.
24-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d): le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con ferme di abbonamento annuale al servizio dì 'trasporto pubblico locale»; b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola :«volontariamente»,'

Conseguentemente
all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80,4»;
all'articolò 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» con le seguenti: «22 milioni di euro per il 2015, 16, milioni per il 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

6.266
ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, ELENA FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, RITA GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 22.700;
2015: – 4.400;
2016: – 4.400.

6.265
ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, ELENA FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, RITA GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


6.267
COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6.268
CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le-seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».
Copertura mediante riduzione consumi intermedi.

6.269
MOSCARDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. All'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».
24-ter. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»

Conseguentemente:
all'articolo 10 sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2014, 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016»; al comma 7, dell'articolo 17, le parole: «2 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono eliminate le seguenti parole: "il contributo di solidarietà è deducibile, dal reddito complessivo"».

6.270
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
24-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere»'; semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a 50 posti letto».

6.271
MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo e le imprese abbiano avuto accesso agli stessi ridotti in misura proporzionale e nell'ipotesi in cui sia conclamato lo stato di oggettiva difficoltà dell'impresa, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte e delle tasse. Lo stato di difficoltà dovrà essere attestato, per i singoli esercizi di riferimento per i quali viene richiesto l'accesso allo strumento previsto dal presente articolo, e, pertanto, dal 2010, dalla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia.
24-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, attraverso la contestuale riduzione del pagamento alle Poste Italiane S.p.A. delle rate del mutuo di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

6.272
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione 'rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
c) effettui gli ulteriori adempi menti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

6.273
RUVOLO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.
24-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalla seguenti: "30 giugno 2014"».

6.274
GASPARRI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti –nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.275
GASPARRI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dal 1 o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.276
BONFRISCO, CERONI, MILO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis: A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.277
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.278
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle le seguenti: "euro duemilacinquecento";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».

6.279
CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila"».

6.280
CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro quattromila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro quattromila"».

6.281
ALBERTI CASELLATI, SCOMA, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila"».

6.282
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 20 Il, n. III e successive modificazioni, è abrogato».
24-ter. All'onere derivante da1l'attuazione del comma 24-bis, valutato in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21. comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.283
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativa ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.
24-ter. Le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alle imprese che esercitano la attività di pesca».

6.284
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto dal 1º gennaio 2014 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 20l del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell 'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spendìng revìew, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.285
RUSSO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aI numero 2) le parole da: "in ogni caso" a: "fondo comune" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune";
b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da: "una situazione patrimoniale" a: "luogo ove ha sede" sono sostituite dalle seguenti: "un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico";
2) le parole: "a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico";
3) le parole: "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune"».

6.286
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-septies) aggiungere la seguente:

"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkoriche e culturali legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.287
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-septies) aggiungere la seguente:

"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui ali 'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.288
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle socie delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.289
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-216, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.290
D'ALÌ

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Il primo comma dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera e) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, nella parte in cui recita: "sono assimilate alle cessioni all'esportazioni, se non comprese nell'articolo 8", si interpreta, con valore retroattivo, nel senso che si considerano cessioni all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26/10/1972:

a) le cessioni di provviste di bordo di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 254 e per gli effetti del successivo articolo 255 dello stesso TULD, sempreché le cessioni in parola siano poste in essere con la clausola FOB e siano dirette all'armatore;
b) le dotazioni di bordo di cui all'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 269 del TULD».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.291
BERTOROTTA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici obbligatori;"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

6.292
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Ai fini della determinazione dei redditi da assoggettare all'IRPEF, le attività ricettive a conduzione familiare bed and breakfast di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, non rientrano tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, bensì sono assoggettate ad una imposta sostitutiva unica del 20 per cento comprensiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

6.293
FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 24 aggiungere il sguente:

«24-bis. All'articolo 10, del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente voce:

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater)...................................................... Euro 200

b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "e della nota II-quater);
c) al comma 2, dopo la parola: "imposta" inserire la seguente: "proporzionale";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 22 del D.lgs. n. 460/97 e dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 266/91"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «95 milioni di euro».

6.294
ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Alla Tabella A del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis";
c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.295
CERONI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis";
c) AI punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.296
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. l'Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale, l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "le per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria;" dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis".
c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.297
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro a decorrere dal 2014».

6.298
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

6.299
LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

"o-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della cessione, pari al 30 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all'uno per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «15 milioni» e «50 milioni» con «48 milioni».

6.300
TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese e le start up, tali costi sono deducibili al 100 per cento; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deduci bili in misura non superiore ad un decimo del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese start up sono deducibili in misura di un quinto del costo"».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «210 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

6.301
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:

"i- septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.302
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:
"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite."».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.303
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.304
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.305
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.306
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.307
PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento"; alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 10 per cento"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.308
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";
b) al comma 2-bis, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».

6.309
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 149 del testo unicoI.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

6.310
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 24-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dell'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «157 milioni».

6.311
ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, ad esclusione di qualunque atto relativo ai procedimenti di separazione e divorzio a favore del coniuge o della prole o di entrambi».

Conseguentemente, alla Tab A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.

6.312
D'ALÌ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.313
D'ALÌ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.314
D'ALÌ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.315
SACCONI, PAGANO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del Lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».

6.316
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».

6.317
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di Euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di Euro, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata auto certifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

6.318
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

6.319
COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

6.320
CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non sono richiesti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, legati al fatturato globale, all'espletamento di lavori, allo svolgimento di servizi e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi anni.».

6.321
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.322
CERONI

Dopo il cormna 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9,8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-bis si provvede mediante riduzione consumi intermedi.

6.323
CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, s'interpreta nel senso che le fondazioni non sono soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1 del medesimo decreto».

6.324
BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione"».

6.325
COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:

«24-bis. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed in dipendenza delle misure previste dal presente articolo, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome».

6.326
MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:

"1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 'confidi', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per 'attività di garanzia collettiva dei fidi', l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorime il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per 'confidi di secondo grado', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o èooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per 'piccole e medie imprese', le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per 'testo unico bancario', il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per 'elenco speciale' l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per 'riforma delle società', il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni"».

6.327
PUPPATO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.328
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 15 del testo unicolR., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) inserire la seguente:

"i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

6.329
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 13-bis del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sostituire la lettera i-ter), con la seguente:

"i-ter) le erogazioni Iiberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a cinquemila euro;' in favore delle società sportive dilettantistiche e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, owero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle-finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

6.330
CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delIe regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

6.331
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente;

«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "le da un rappresentante designato dalla associazione maggiormente rappresentativa delle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

6.332
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere in seguente:

«24-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 giugno 2013 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2014, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

6.333
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica eurepea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

6.334
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche amministrazioni.

6.335
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. 1. A partire dal 1º gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 0.

6.336
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Il tardivo pagamento di tre rate diverse dalla prima entro il. termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».

6.337
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. le disposizioni contenute nell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si applicano anche a favore delle persone fisiche che hanno prestato fideiussione nei confronti di aziende bancarie e/o assicurative.

6.338
ICHINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, ridurre l'importo di 1.5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.

6.339
MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale a parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno dieci società editrici di quotidiani».

6.340
MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. AI comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: "2. bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta. per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;".».

6.341
RITA GHEDINI, ANGIONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000».

6.342
MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla regge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "Il 30 per cento" con le parole "Il 50 per cento".».

6.343
SANGALLI, BROGLIA

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6-sexties) è aggiunto il seguente:
«6-septies) alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizioni si applica anche alle società di cui alla lettera 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo l della legge 24 dicembre 212, n. 228.»

6.344
LUIGI MARINO

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«24-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016».

6.345
CERONI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«2-bis. 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

6.346
CERONI

«All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"»,

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla .presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.347
CERONI

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

6.348
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionate rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"».

6.349
RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-bis. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

6.350
RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-bis. Quando un incarico di progettazione di opere edili e strutture sia destinato ad essere espletato da professionisti iscritti in più albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, gli stessi sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di sottoscrizione dell'incarico o comunque prima che ciascuno espleti la prestazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Restano salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di modalità di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione di contratti di progettazione di lavori. Il professionista, comunque iscritto in uno degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assume un incarico di progettazione di opere edili e strutture e non sia competente per l'espletamento di tutte le prestazioni che vi sono comprese, opera in collaborazione con altri professionisti abilitati in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali cui è richiesta la competenza, nel rispetto delle modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».

6.351
RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "e professionali" sono soppresse».

6.352
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10. comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.353
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla. locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».

6.354
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

6.355
PICCOLI

Dopo comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, produttrici di energia da fonti rinnovabili, la deduzione di cui al precedente periodo è incrementata del dieci per cento per l'anno 2014"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche; per l'importo complessivo di 150 milioni di euro l'anno 2014.

6.356
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la", le parole: "metà della" sono soppresse;
b) al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la", le parole "metà della" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.357
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.358
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.";
b) il comma 1-bis è abrogato».

6.359
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

6.360
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il comma 35, dell'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

6.361
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un 'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

6.362
PUPPATO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: –10.000;
2015: –10.000;
2016: –10.000.

6.363
PUPPATO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni non si applica alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, limitatamente alle parole "a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro",».

6.364
TOMASELLI, LAI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto"».

6.365
MATURANI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Le prestazioni professionali di assistenza sociale rese nell'ambito degli interventi per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84, sono soggetti al medesimo regime d'imposta dei professionisti in campo sanitario».

Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, – con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.";
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.0.1
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Credito di imposta ricerca e innovazione)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo».

10.Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, camma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.".

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30:000;
2016: – 30.000.

6.0.2
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani)

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 del presente articolo.
2. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:

a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;
b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master, in Italia e all'estero;
c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

3. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.
4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro.
5. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
6. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sotto stante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile.
7. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Le convenzioni di cui al comma 7 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 10, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 2.
9. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie».

Conseguentemente, a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento»".

6.0.3
SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CIRINNÀ, D'AMBROSIO LETTIERI, DEL BARBA, FAVERO, FEDELI, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Riqualificazione della spesa sanitaria a favore della non autosufficienza)
1. Ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, tramite gare indette dalla stessa regione o provincia autonoma o da una azienda sanitaria a tal fine incaricata o da altra centrale di acquisto, medicinali equivalenti appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private, previ accordi con le relative associazioni sindacali. A decorrere dal 2014, le procedure di cui al precedente periodo del presente comma devono riguardare una quota di medicinali sufficiente ad assicurare, tenuto conto dell'incidenza dei dati di spesa di ciascuna regione o provincia autonoma sulla spesa registrata a livello nazionale, un risparmio complessivo annuo, al netto degli oneri per la fornitura dei medicinali agli assistiti, pari ad almeno 300 milioni di euro rispetto alla spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2012, certificata dall'AIFA.
2. I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del comma 1 restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. A tal fine le risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare sono incrementate con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota pari a 150 milioni del Fondo è destinata ad aumentare la quota ordinariamente riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria integrata».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
l'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.0.4
VERDUCCI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.
(Norme per favorire l'internalizzazione del Paese)

1. Nei limiti ed alle condizioni previste dai regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.
2. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5.
3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo l, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stessa è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. All'onere di attuazione del presente articolo si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 4, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n.–1778 Agenzia delle entrate – fondi di bilancio".
6. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilitele modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 5.

7. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
8. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".
9. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la parola: "agricole";
b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole: "e successive modificazioni";
c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime al fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria del prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

10. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio».

Conseguentemente: a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

6.0.5
LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure per agevolare l'accesso al credito)

1. Al fine di una valutazione unifonne delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario. Le maggiori entrate fiscali derivanti dalle predette operazioni di rivalutazione patrimoniaie e dovute dalle banche socie sono destinate alle finalità di cui ai commi successivi.
2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario per il sostegno dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 2 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro di cui 100 milioni dieuro derivanti dai diritti annuali pagati dalle imprese alle Camere di Commercio in base all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 100 milioni di euro derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione del capitale di Banca d'Italia.
4. I beneficiari dell'intervento di cui ai commi 2 e 3 sono i Confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero, che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale, interregionale o nazionale sottoposti a vigilanza dalla Banca d'Italia.
5. li Fondo straordinario di cui al comma 2 eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.
6. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i seguenti Fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante;
b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

7. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 6 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera a), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera b), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

10. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 6 lettere a) e b)».

6.0.6
PAGLIARI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Interventi a favore del mantenimento dei cimiteri e per combattere
l'evasione fiscale nel settore funebre e cimiteriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 50 per cento di quelle sostenute. dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2016 anche a:

a) spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere;
b) spese per la fornitura e posa in opera di lapidi e copri tomba cimiteriali, nonché per i relativi arredi funebri.

2. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "a 3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "al cinquanta per cento degli importi pagati fino a un totale di 5.000 euro per ogni singolo funerale".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è soppresso;
b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-duodevicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

5. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti dell'esercente l'attività funebre nonché ad un servizio per persone a vita sola, è consentito avvalersi della previdenza funeraria, attraverso polizza assicurativa, per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.
6. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti in occasione di un funerale, da parte di un esercente l'attività funebre o altri soggetti in funzione della cerimonia prescelta, individuato in vita dal defunto o da un suo familiare o da componenti di nuclei di stabile convivenza costituiti dal almeno due anni di cui sia parte il defunto, previa contrazione di una polizza assicurativa di importo prefissato.
7. Compete alla società assicuratrice curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.
8. I premi corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari al cinquanta per cento di 5.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi della polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui al comma 3.
9. Il comune destina una quota del gettito annuale della TASI per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico cimiteriali previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), numero 2) della presente legge».

6.0.7
CHIAVAROLI

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.
(Rilevazione nazionale dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei nuclei familiari residenti)

1. L'Agenzia delle entrate effettua, entro il 1º maggio 2014, la rilevazione nazionale del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) di ciascun nucleo familiare residente nel territorio nazionale, applicando, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le modalità di calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia delle entrate organizza le operazioni di rilevazione avvalendosi della collaborazione dell'INPS, dei Comuni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di rispettiva competenza, nonché dell'ISTAT. La rilevazione ha luogo, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, mediante l'invio nel luogo di residenza di ciascun nucleo familiare di un modulo recante il valore presuntivo dell'ISEE quale risultante dai dati desunti dal sistema informativo ISEE e ove necessario, tratti dalle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti la tipologia e il formato dei dati e delle informazioni integrative che i cittadini sono tenuti eventualmente a fornire ai fini della rilevazione, nonché definite specifiche modalità di presentazione, mediante apposita comunicazione in via telematica al sito internet dell'Agenzia dell'entrate o compilazione presso la rete degli sportelli delle Poste Italiane SpA, previa stipula di una apposita convenzione con la predetta società, della dichiarazione sostitutiva unica recante le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Coloro che non forniscano i dati richiesti ai fini della rilevazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che è applicata dall'Agenzia dell'entrate secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo. In caso di dichiarazioni di informazioni scientemente errate o incomplete ai fini del calcolo del valore dell'ISEE si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 14 febbraio 2014, possono essere riviste le modalità di determinazione del valore dell'ISEE, anche con specifico riferimento al suo utilizzo ai fini dell'applicazione di misure di natura fiscale disposte ai sensi della presente legge, nel rispetto dei criteri di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto possono altresì essere introdotte ulteriori disposizioni per il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE. Ai fini delle attività di verifica e controllo delle dichiarazioni relative all'lSEE utilizzate ai fini fiscali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 9, comma 13.
Art. 6-ter.
(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)

1. Ferme restando le detrazioni di cui agli articoli 12 e 15, comma 1, lettera b) e 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la detrazione di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 2.000 milioni annui, in favore dei soggetti in possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, di valore non superiore a euro 50.000 o comunque alla soglia definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2014, nel rispetto del predetto limite di spesa annua, sono riconosciute:

a) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di importo pari a euro 200 euro per ciascun figlio ulteriore al primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età inferiore a diciotto anni;
b) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui;
c) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio ospitato negli stessi, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito e sono riconosciute esclusivamente a saldo dell'imposta dovuta dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 e le altre disposizioni di attuazione del medesimo comma nel rispetto del limite massimo di spesa ivi previsto.
3. In attuazione dei principi di promozione della formazione e di tutela della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e di tutela della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 31 della Costituzione, nonché di quanto previsto in materia di prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza dall'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, a decorrere dal 1º gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 850 milioni per l'anno 2014 e a euro 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, destinato all'attuazione, da parte delle regioni in collaborazione con i comuni, di un programma di interventi straordinari per il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico, la promozione del tasso di natalità e la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza.
4. Il fondo di cui al comma 3 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la popolazione residente in ciascuna regione;
b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati ufficiali dell'Istituto Nazionale ai Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;
c) il numero di persone di sesso femminile in cerca di occupazione nella regione risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quelio della devoluzione.

4. Ogni Regione, con deliberazione della Giunta, definisce i criteri per l'attuazione del programma e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 sulla base dei seguenti principi:

a) attribuzione ai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ovvero, tramite apposite convenzioni, ai centri di aiuto alla vita o ad altre formazioni sociali di base e associazioni del volontariato operanti nel settore della tutela della maternità, della facoltà di concedere, in favore delle gestanti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, residenti in Italia in via continuativa da almeno tre anni, la cui richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata prevalentemente dall'incidenza di condizioni economiche disagiate, debitamente attestate e verificate anche sulla base del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui e che manifestano la volontà di non interromperla, un contributo monetario mensile, esente da imposizione fiscale, di importo non superiore a euro 250 mensili e per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, destinato al sostegno sia della fase di gestazione, sia della prima fase di vita del bambino;
b) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita sin dal concepimento. anche con riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita;
c) attribuzione ai nuclei familiari residenti nella regione composti da almeno un figlio di età inferiore a cinque anni e che risultino in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di una family card, del valore non superiore a euro 1.000 annui, valida per l'acquisto presso esercizi convenzionati con la regione di prodotti destinati alla prima infanzia, nonché ai fini dell'eventuale pagamento delle prestazioni sanitarie e della retta presso asili nido comunali o privati convenzionati;
d) concessione, in favore dei nuclei familiari composti da giovani di età inferiore a 35 anni e in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di un bonus famiglia per ciascun nuovo nato di importo non superiore a euro 1.000 annui, da attribuire per un periodo massimo di tre annualità consecutive, cumulabile con le provvidenze di cui alle lettere bl e cl del presente comma.

5. In attesa della complessiva revisione degli istituti di sostegno alla famiglia e della loro eventuale integrazione nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti dei risparmi derivanti dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2014, gli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari sono rideterminati in aumento a favore dei nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE pari o inferiore a euro 20.000 annui. A decorrere dal mese successivo a quello in corso alla data di adozione del predetto decreto cessano di essere corrisposti gli assegIi.f familiari ai nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE superiore, al netto degli assegni medesimi, a euro 90.0000 annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma anche in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazioni sostitutiva-unica relativa al valore dell'ISEE per la fruizione degli assegni familiari».

Conseguentemente:

a) all'articolo 10, sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.
35-bis. Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
35-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2014 sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono individuate le agevolazioni fiscali e i regimi di esenzione e favore fiscale concernenti le persone fisiche, le agevolazioni tariffarie, le provvidenze e i sussidi di natura previdenziale e assistenziale, nonché le prestazioni di natura socio-sanitaria vigenti che a decorrere dall'anno 2015 non possono essere in tutto o in parte più riconosciute ovvero erogate a titolo gratuito, ai soggetti in possesso di un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 100.000 euro annui o comunque alla soglia individuata dai decreti stessi al fine di assicurare maggiori entrate o minori spese non inferiori complessivamente a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
35-quater. La quota di risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza eventualmente eccedente gli importi di cui al comma precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini del contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la definizione, d'intesa con la predetta Conferenza unificata, di interventi in materia sociale e assistenziale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di coneerto con il Ministro del lavoro e delle, politiche sociali, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede a determinare le modalità di tale rassegnazione e le percentuali di riparto delle risorse per l'attuazione di interventi di riduzione della pressione fiscale e di rafforzamento delle politiche sociali»;

b) all'articolo 17:

1) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 90.000, le detrazioni dall'imposta lorda per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aI decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano per la parte che eccede euro 300. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter), e i-septies), al comma 1.1 e al comma 1-quater del citato articolo 15.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, a decorrere dal periodo- d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 120.000 possono detrarre dall'imposta lorda gli oneli indicati nell'articolo 15 del citato-testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a euro 5.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), 1.1 e 1-quater, del citato testo unico.
3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 150.000, le deduzioni dal reddito complessivo degli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), d), e-bis), e-ter), f), h) l-ter) e comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e le.detrazioni di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico-delle imposte suiredditi, si applicano per ciascuna deduzione o detrazione per la parte che eccede euro 300.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2014, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 3-bis. Sulla base delle risultanze della rilevazione di cui all'articolo 6-bis, con il predetto decreto gli importi delle soglie di ISEE di cui ai medesimi commi possono essere rideterminati in aumento o in diminuzione al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491,492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";
d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

6.0.8
MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
3. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
4. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».

6.0.9
RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(IVA agevolata Pesca)

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1- sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";
b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8 è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento».

Conseguentemente ridurre del 50 per cento gli stanziamenti della allegata Tabella A.

6.0.10
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.
(Estensione delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli immobili strumentali utilizzati, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale)

1. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
"Art. 16-ter.

1. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.
3. Le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport,. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del-decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233.
5. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto"».

6.0.11
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il entro il 30 aprile 2014, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è disposta una ricognizione della normativa in materia di videosorveglianza che contenga:

a) limitazioni alle finalità di videosorveglianza e impegni di riservatezza, in linea con le disposizioni stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e dei successivi provvedimenti del Garante;
b) modalità di accesso alle informazioni e alle registrazioni;
c) modalità di controllo e di richiesta di cancellazione delle registrazioni;
d) distinzione tra rilevazione del movimento e/o della figura intera;
e) modalità di utilizzo delle web-cam ai fini di sicurezza;
f) criteri di trasparenza sulla conservazione e distruzione delle registrazioni;
g) criteri di qualificazione e formazione del personale addetto;
h) modalità di accreditamento delle strutture di prova e di certificazione dei sistemi;
i) introduzione di dispositivi elettronici di registrazione dei dati e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblici».

6.0.12
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Detassazione del salario di produttività)

1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della cempetitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.090 euro, al lordo delle somme –assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.
3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-bis, 136 e 139 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivati dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 – Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 28, decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».

6.0.13
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali
a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis.
(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono- integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzavano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

6.0.14
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2013, il costo del personale classificabile nell'articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, del codice civile è deducibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione, eliminazione o riforma di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente del consiglio dei Ministri adotta entro il 30 giugno 2014, uno o più decreti in cui sono definiti altresì le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 non siano adottati entro il termine ivi previsto, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del comma 4, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico prededeterminato.
7. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammontare dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

6.0.15
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014. deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.
2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto. si applica un'imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assogettati all'imposta sostitutiva di cui al comma-2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale del beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'Imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

6.0.16
D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. – (Disposizioni in materia di erogazioni liberali in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione). – 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

g-bis) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
g-ter) le spese sostenute per l'acquisto di biglietti o abbonamenti per la partecipazione ad eventi organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione"'.

2. L'articolo 25 del decreto legislativo-29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. – (Disposizioni tributari). – 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei teatri di tradizione non ora il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera m), e dall'articolo 147 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.
2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte e non versate. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
3. I corrispettivi dei contratti di sostegno alla produzione incassati dalle fondazioni regolate dal presente articolo, e dai teatri di tradizione sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista".
3. I proventi di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91; convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo della copertura già prevista per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La rimanente somma riaffluisce al fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono esenti dai meccanismi di rilevazione forfettaria del reddito».

6.0.17
CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali
a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali). – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente. sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun armo, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

6.0.18
DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Riapertura dei termini dello scioglimento agevolato
delle Società «di comodo»)

1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.
2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.
L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

6.0.19
COMPAGNA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

– all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto in fine il seguente punto:

"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";

– all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "10 per cento" sono sostituite con le parole: "15 per cento";
– all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: "5 per cento" sono sostituite con le parole: "10 per cento";
– all'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole: "un contratto servizio energia 'Plus' ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;
– all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa;
– all'articolo 6, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita"».

6.0.20
COMPAGNA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società- di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale"».

6.0.21
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono soppresse le seguenti: "metà della". Inoltre, al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono soppresse le altre: "metà della"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.0.22
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara".
2) Il comma 1-bis è soppresso».

6.0.23
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")

1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

6.0.24
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ottimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

6.0.25
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno già ottenuto il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile.
2-ter. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2-bis, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
2-quater. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2-ter e concede l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile. In assenza. dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16".

2. Il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.26
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti parole: "il cinquanta per cento delle province";
b) all'articolo 3, comma 2, le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta percento delle province";
c) all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge".

2. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.27
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 6, aggiungere in seguente:

«Art. 6-bis.
(Limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento".
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».

6.0.28
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti».