BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013
108ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.
La seduta inizia alle ore 21,35.
IN SEDE REFERENTE
(1121)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
-
(Tab. 1
) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
-
(Tab. 2)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.
Il senatore SCAVONE (
GAL
) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 4.114.
La senatrice FUCKSIA (
M5S
) dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.13, 7.210 e 10.189.
Con riferimento agli articoli 12, 13 e 14, i cui emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto, il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per materia gli emendamenti 12.25, 12.0.3 e 13.72, nonché, per ragioni di copertura, gli emendamenti: 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.26, 12.30, 12.31, 12.32, 12.57, 12.68, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.79, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.86, 12.87, 12.0.2, 12.0.4, 12.0.5, 13.1, 13.9, 13.20, 13.25, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.33, 13.37, 13.49, 13.50, 13.55, 13.56, 13.57, 13.61, 13.64, 13.65, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 14.1, 14.9, 14.10, 14.20, 14.40, 14.41, 14.43, 14.54, 14.60, 14.65, 14.68, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.81, 14.82, 14.85, 14.87, 14.88 e 14.89. Revoca altresì l'inammissibilità precedentemente dichiarata in ordine all'emendamento 11.19.
Comunica quindi che è stato presentato dai firmatari un testo 2 dell'emendamento 5.16, per una mera correzione di un errore materiale contenuto nella originaria stesura; detta riformulazione, unitamente ad altri emendamenti e a ordini del giorno testé presentati, è pubblicata in allegato al resoconto.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
La senatrice BONFRISCO (
PdL
) illustra brevemente l'emendamento 12.65 e dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 12.69.
Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 12.0.5, il senatore MILO (
PdL
) fa presente che la Commissione aveva in passato approvato un ordine del giorno di analogo tenore.
Il presidente AZZOLLINI conferma la dichiarazione di inammissibilità motivata da esigenze di copertura, che peraltro non si pongono nel caso di presentazione di un ordine del giorno, anche laddove si tratti di una riduzione di tassazione già prevista.
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 12 si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
Il senatore ZELLER (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) richiama la delicatezza della materia trattata dagli emendamenti 13.34, 13.35 e 13.36, concernenti le competenze delle province autonome, tutelate dalla previsione costituzionale, segnalando come le proposte siano finalizzate anche ad evitare possibili impugnazioni dinanzi alla Corte costituzionale.
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 13 si intendono illustrati.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Il senatore Luigi MARINO (
SCpI
) chiede al Presidente di riconsiderare l'inammissibilità dichiarata in ordine all'emendamento 14.9, eventualmente a seguito di una verifica della consistenza dei fondi.
Il presidente AZZOLLINI, anche sulla scorta di un'ulteriore valutazione, conferma che gli oneri previsti per il 2014 non risultano coperti e conferma la dichiarazione di inammissibilità.
Il senatore CERONI (
PdL
) illustra brevemente l'emendamento 14.33, che mira a creare le condizioni per assicurare nuova occupazione.
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 si intendono illustrati.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 14 novembre, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 12.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 22,05.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N.
1120
G/1120/130/5
LANZILLOTTA
Il Senato,
premesso che:
lo sviluppo dell' agenda digitale ha carattere strategico per l'economia italiana;
una ricerca dell'Osservatorio ICT della School of management del Politecnico di Milano del 2013 ha stimato che una spinta all'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione può produrre benefici pari fino a 35 miliardi di euro al Bilancio dello Stato in termini di maggiore qualità a costi minori;
nel dettaglio, è possibile stimare 5 miliardi di risparmi per saving negoziali aumentando dall'attuale 5% al 30% la diffusione dell'eProcurement nella PA; 15 miliardi di euro di risparmi per saving di processo in virtù della riduzione dei costi del personale del 10% grazie alla digitalizzazione dei processi; 10 miliardi di euro di recupero da evasione fiscale nell'ipotesi che tutte le imprese adottino la conservazione sostitutiva di documenti fiscali, che raddoppia la produttività dei controlli dell'Agenzia delle Entrate; altri 5 miliardi di euro di recupero da evasione fiscale, nell'ipotesi di aumento dal 20 al 30% della penetrazione dei pagamenti elettronici consumer;
l'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione può inoltre portare benefici alle imprese per un totale di 25 miliardi di euro grazie a una semplificazione nella relazione tra imprese e PA in virtù della digitalizzazione dei processi e della diffusione di pagamenti elettronici delle PA (con minori oneri per le imprese);
l'economia digitale può creare nuova occupazione in settori innovativi per i quali vanno apprestati i necessari percorsi formativi;
il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare), con l'articolo 13 è intervenuto in materia di governance dell'agenda digitale italiana con l'istituzione di una cabina di regia, opportunamente presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale di un Tavolo permanente di esperti presieduto da un commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale, carica alla quale è stato chiamato Francesco Caio;
Francesco Caio e il suo gruppo di lavoro hanno iniziato a delineare una visione integrata e di medio periodo per lo sviluppo dell' agenda digitale nei diversi settori della vita economica nell'ottica di una transizione al digitale dell'intera economia italiana, dell'impresa, dei servizi, della vita sociale;
solo una visione strategica di cui siano chiari l'orizzonte, gli obiettivi e i percorsi possono coinvolgere attivamente il sistema pubblico ai vari livelli e il sistema delle imprese;
la nuova
governance
deve essere funzionale ad un approccio integrato in materia di Agenda digitale, che coniughi gli investimenti infrastrutturali (sviluppo della "banda larga", consolidamento ed efficientamento dei Data Center della Pubblica Amministrazione, utilizzo delle possibilità offerte dal Cloud computing) e lo sviluppo di nuovi servizi al cittadino e alle imprese (Carta d'identità elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico, fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione);
allo stesso tempo, è indispensabile intervenire sui processi di gestione IT della Pubblica Amministrazione e sulla revisione dei modelli organizzativi degli uffici amministrativi coinvolti;
impegna il Governo
a formulare un piano di intervento sugli aspetti precedentemente menzionati al fine di cogliere tutti i benefici che possono derivare dal completo sviluppo dell'economia digitale nel nostro paese;
a dedicare una seduta del Consiglio dei Ministri a discutere le linee guida al fine di condividere con i Ministri obiettivi e tempi dell'azione delineata, coinvolgendoli attivamente;
ad operare affinché siano identificate rapidamente te soluzioni di assetto societario e di regolazione che garantiscano necessari interventi per lo sviluppo su tutto il territorio della rete fissa a banda larga e ultra larga, indispensabile per lo sviluppo dell'economia digitale;
ad informare il Parlamento di tali iniziative e del monitoraggio relativo all'attuazione delle diverse fasi dell'Agenda.
G/1120/131/5
LANZILLOTTA, MARGIOTTA, GIANNINI, GIANLUCA ROSSI, GAMBARO, MIRABELLI, FEDELI, PUPPATO, PEZZOPANE, SOLLO, ICHINO, LIUZZI, CUOMO
Il Senato,
premesso che:
1) nel 2019 l'Italia avrà di nuovo l'occasione di esprimere la Capitale Europea della Cultura, e che, quindi, dopo Firenze, Bologna e Genova, un'altra città potrà testimoniare a livello internazionale quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato la culla;
2) questo evento si colloca in linea di ideale continuità rispetto a Expo 2015, insieme al quale può tradursi in una straordinaria opportunità per il rilancio dell'economia e dello sviluppo dell'intero Paese;
3) molte città italiane hanno presentato la propria candidatura al bando, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'individuazione della Capitale europea della cultura 2019 e, in particolare: Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, L'Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Erice, Cagliari;
4) che le città candidate hanno compiuto uno sforzo di portata non ordinaria per migliorare se stesse, non solo nell'ammodernamento del sistema culturale e turistico, ma anche avviando trasformazioni sul piano infrastrutturale, urbanistico e architettonico, attraverso forme di progettazione partecipata con uno straordinario coinvolgimento di migliaia di cittadini, associazioni, enti, e che il livello della competizione e i requisiti richiesti dal bando portano a ritenere che la qualità progettuale dei
dossier
sia piuttosto buona;
5) che la possibilità per l'Italia - che si trova spesso a rinunciare all'uso di risorse europee, anche per mancanza o debolezza di capacità progettuali - di poter disporre di una banca-progetti, e a un livello di definizione economico-finanziaria piuttosto avanzato, rappresenta certamente una rilevante opportunità in vista dell'attività programmatoria dei prossimi anni;
6) che, quindi, appare opportuno - senza interferire nel processo che porterà alla individuazione della Città Capitale Europea della Cultura 2019 - stabilire forme di collaborazione tra i vari attori istituzionali al fine di consentire di valorizzare appieno la capacità progettuale delle città candidate, anche mediante il ricorso alle risorse previste con il nuovo ciclo di programmazione 2014/2020 e i programmi comunitari come
Creative Europe
o
Cultural Heritage
;
7) che, per questa via, il "Programma
Italia 2019
" potrà effettivamente consentire di realizzare nel Paese un sistema di crescita economica e civile che faccia perno su infrastrutture materiali e immateriali in grado di favorire la rinascita delle città medie italiane, lo sviluppo della produzione culturale e la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa anche alla conservazione del patrimonio culturale e risultando determinante ai fini del miglioramento del benessere dei cittadini e dello sviluppo del turismo di qualità;
8) che, in tale contesto, la città che sarà scelta come Capitale europea della cultura 2019 potrà porsi come "capofila" di una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito intemazionale il ruolo centrale dell'intero Paese nel contesto della cultura europea;
9) che il "Programma Italia 2019" può essere una esperienza esemplare anche per l'Europa.
impegna il Governo
ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014/2020, al fine di sostenere, attraverso il concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, il "Programma Italia 2019", quale rilevante opportunità per la valorizzazione della progettualità espressa dalle città candidate a Capitale europea della cultura e quale occasione fondamentale per sostenere la ripresa economica, sociale e culturale del Paese.
G/1120/132/5
LANZILLOTTA
Il Senato,
premesso che:
i dati economici continuano ad essere preoccupanti;
in base alle stime diffuse dall'lstat il 4 Novembre, nel 2014 vi sarà un aumento del prodotto interno lordo italiano pari allo 0,7% in termini reali, inferiore all''1,1% stimato dal Governo, che seguirebbe alla contrazione dell'1,8% attesa per il 2013;
nell'anno in corso la spesa delle famiglie segnerebbe una contrazione del 2,4%;
il tasso di disoccupazione, in crescita sostenuta nella prima parte dell'anno, raggiungerebbe quota 12,1% nel 2013; nel 2014, pur stabilizzandosi, proseguirebbe ad aumentare a causa del ritardo con il quale il mercato del lavoro segue le evoluzioni dell'economia (+ 12,4%);
nei prossimi anni la crescita rischia di essere ancora frenata dall'alto livello del debito pubblico e dalla bassa produttività, parametri che si sono aggravati rispetto a dieci anni fa e per i quali non prevedibile un'inversione di tendenza a breve;
rilevato che ad oggi non è ancora stata presentata la legge annuale per la concorrenza;
considerata la necessità di continuare la politica di liberalizzazioni e di riforme intrapresa dal precedente Governo;
impegna il Governo
ad adottare, sia nell'ambito dei collegati alla legge di stabilità che al di fuori di essi, riforme strutturali nel campo del lavoro e degli ammortizzatori sociali e un piano di liberalizzazioni nei settori dei servizi e delle professioni.
12.1
SACCONI, CHIAVAROLI
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a)
nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b)
nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo lNPS;
c)
nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;
d)
nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;
e)
nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei-trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.
1-
bis
. Per le nuove pensioni a decorrere dallo gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.
Fascia retribuzione annua pensionabileAliquota di riferimento
(in percentuale)
Quota AQuota BFino a euro 45.530,002,002,00Oltre euro 45.530,00 e fino a euro 60.554,901,501,60Oltre euro 60.554,90 e fino a euro 75.579,801,251,35Oltre euro 75.579,80 e fino a euro 86.507,001,001,10Oltre euro 86.507,00 e fino a euro 200.0001,000,90Oltre euro 200.000 e fino a euro 300.0000,900,80Oltre euro 300.000 e fino a euro 400.0000,800,70Oltre euro 400.0000,700,60».
Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis
. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 6 è sostituto dal seguente:
''6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis)
a
c-quinquies)
del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento'';
b)
ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti; ''1º gennaio 2014'';
c)
al comma 13, lettera
a)
, numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
d)
al comma 24, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'';
e)
al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';
f)
al comma 27:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'';
2) nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi''.
7-
ter
. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-
quater
. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-
quinquies
. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti, modificazioni:
a)
al comma 491, le parole: ''aliquota dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''aliquota dello 0,4 per cento'';
b)
al comma 495, le parole: ''un'aliquota dello 0,02 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''un'aliquota dello 0,04 per cento'';
c)
al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: ''l'imposta di cui al commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014'';
d)
alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.
7-
sexies
. All'articolo 1, comma 2-
bis
, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
a)
per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
b)
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento''».
12.2
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 69, coma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nelle seguenti misure:
– nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
– nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
– nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;
– nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;
– nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.
1-
bis
. Se il pensionato ha un'età superiore ai settanta anni, a partire dalla fascia del 75 per cento la rivalutazione viene aumentata del 10 per cento.
1-ter. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.
Tabella
(Articolo 12, comma 1)
Fascia retribuzione annua pensionabileAliquota di riferimento
(in percentuale)
Quota AQuota BFino a euro 45.530,002,002,00Oltre euro 45.530,00 e fino a euro 60.554,901,501,60Oltre euro 60.554,90 e fino a euro 75.579,801,251,35Oltre euro 75.579,80 e fino a euro 88.507,001,001,10Oltre euro 86.507,00 e fino a euro 200.0001,000,90Oltre euro 200.000 e fino a euro 300.0000,900,80Oltre euro 300.000 e fino a euro 400.0000,800,70Oltre euro 400.0000,700,60».
12.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo il meccanismo a fasce e in termini orizzontali con le seguenti modalità:
1) 100 per cento fino a 3 volte il trattamento minimo;
2) 90 per cento per la parte eccedente 3 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo;
3) 75 per cento per la parte eccedente fino a 6 volte il trattamento minimo».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-
bis
. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla- pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».
E conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-
bis
. È istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro.
7-
ter
. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''»;
Conseguentemente dopo l'
articolo 17
, aggiungere il seguente;
«Art. 17-
bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria'';
b)
al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato'' con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione'', e sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente aquello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';
c)
dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,'', '', che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oche comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma'' e sostituire le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le parole: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione'';
d)
dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
''499-
bis
. Nella nota 3-
ter
all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valere nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro''';
e)
al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente-deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari''.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».
12.4
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448:
a)
è riconosciuta nella misura del 120 per cento per j trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS: Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b)
è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c)
è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'
import
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d)
è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e)
non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: ''Per le medesime finalità''.
1-
bis
. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a)
è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere
a)
e
b)
del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917;
b)
è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39. comma 13. del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
12.5
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a)
, sostituire il primo periodo con il seguente:
«nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS.»;
b) alla lettera
b)
, sostituire il primo periodo con il seguente:
«nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS»;
c) alla lettera
c)
, sostituire il primo periodo con il seguente:
«nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS»;
d) alla lettera
d)
, sostituire le parole:
«nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi»
con le seguenti:
«nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente in euro 2,20 e in euro 17,50»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
b)
la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12.6
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera
a)
sostituire le parole:
«tre volte»
con le seguenti:
«cinque volte»;
alla lettera
b)
, ovunque ricorra, sostituire la parola:
«quattro»
con la seguente:
«sei»;
alla lettera
c)
, ovunque ricorra, sostituire la parola:
«cinque»
con la seguente:
«sette»;
alla lettera
d)
sostituire la parola:
«cinque»
con
«sette»
e la parola:
«sei»
con la seguente:
«otto».
Conseguentemente, dopo l'
articolo 10
, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-
bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori
market
sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la
spending review
, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
10-
ter.
Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da
c-bis)
a
c-quinquies)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative»;
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
12.7
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera
d)
con la seguente:
«
d)
nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. A decorrere dall'anno 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Con riferimento alle medesime fasce di importo, non è altresì riconosciuta la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Il comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.».
12.8
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Al comma 1, lettera
d),
sostituire le parole:
«50 per cento»
con le seguenti:
«10 per cento»
e aggiungere in fine il seguente periodo:
«I risparmi di spesa derivanti dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
12.9
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Alla lettera
d)
del comma 1 sostituire le parole:
«e per il solo 2014»
con le parole:
«per il triennio 2014-2016».
12.10
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Al comma 1, lettera
d)
, sostituire le parole:
«per il solo anno 2014»
con le seguenti:
«a decorrere dall'anno 2014»
e aggiungere in fine il seguente periodo:
«I risparmi di spesa derivanti dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
12.11
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Al comma 1, lettera
d)
, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.».
12.12
CHIAVAROLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b)
e
c)
non si applicano per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ai titolari di trattamenti pensionistici in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari o inferiore a 30.000 euro o comunque alla soglia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 850 milioni annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 491, le parole: ''aliquota dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''aliquota dello 0,4 percento'';
b)
al comma 495, le parole: ''un'aliquota dello 0,02 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''un'aliquota dello 0,04 per cento'';
c)
al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: ''L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014.'';
d)
alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».
12.13
BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 5, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase: ''anche se esenti da imposizione fiscale'' è aggiunto il seguente periodo '', ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo, ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.''».
12.14
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. L'articolo 1, comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
''109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità,
handicap
e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.''».
12.15
URAS, DE PETRIS
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-
bis
. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''».
12.16
BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.''».
12.17
LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.''».
12.18
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE, MILO, TARQUINIO, MANDELLI, IURLARO
Sopprimere il comma 2.
12.19
BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
''2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, toro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi''.
3. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
''7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta
una tantum
comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
a)
in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
b)
in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;
c)
in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
d)
in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo.''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.''».
12.20
CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 2, lettera
a)
, dopo le parole:
«, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»
inserire le seguenti:
«dopo le parole: ''a vario titolo dall'impiego'' inserire le seguenti: '', ivi compreso il mandato parlamentare'' e».
12.21
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, BERTOROTTA
Al comma 2, lettera a)
, sostituire le parole: «50.000 euro»
con le seguenti:
«60.000 euro»
e le parole:
«60.000 euro»
con le seguenti:
«40.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.''».
12.22
BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 2, sopprimere la lettera
b).
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, camma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a)
13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b)
12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c)
11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d)
9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e)
8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
12.23
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, BULGARELLI
Al comma 2, sopprimere la lettera
b).
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
12.24
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«
b-bis)
all'articolo 12, comma 7, lettera
c)
, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Laddove tale residuo fosse pari o superiore a 200.000 euro, si procede ad una sua suddivisione in sei quote fra loro uguali, ciascuna delle quali da corrispondere a sei mesi di distanza l'una dall'altra''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
12.25
LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, MATTESINI, RITA GHEDINI, ANGIONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. L'assegno di fine mandato spettante al parlamentare è erogato seguendo i criteri del pubblico impiego».
12.26
GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis
. Il personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 22 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31 maggio 2010, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza».
12.27
ALBERTI CASELLATI, CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.
12.28
D'ALÌ, MANDELLI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, sino al compimento del 67º anno di età, corrisposti da enti gestori pubblici di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 60.000 netti annui ed inferiori a 90.000/110.000 euro netti annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 5 per cento, al 10 per cento per importi superiori a 100.000/110.000 euro netti annui, e al 15 per cento per importi superiori a 110.000 netti annui. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge.».
Conseguentemente, dopo l'
articolo 17
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
''Art. 12. -
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi). –
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:
a)
di una somma pari all'80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo;
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando con testualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-
bis
. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-
ter
. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 10 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando con testualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria di parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.''».
12.29
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:
a)
al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
b)
al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
c)
al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
d)
al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
e)
al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
f)
al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g)
al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h)
al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.
Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'Inps, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle componenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge».
12.31
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dallo gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori: ''di forme di previdenza obbligatoria, è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a)
da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b)
da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
c)
da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
d)
da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
e)
da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
f)
da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
g)
da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
h)
da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
i)
oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento;
Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al fine di aumentare il trattamento di pensione minima''».
12.30
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI
Al comma 4, sostituire le parole:
«A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per. un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro.»
, con le seguenti:
«A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento dell'intero importo. È garantito, a chi ne ha titolo per un importo superiore, un importo del trattamento pensionistico non inferiore a 100.000 euro lordi annui».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 4 sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento».
12.33
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, FEDELI, SPILABOTTE
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo lNPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.»
, e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo»
, sono soppresse.
12.34
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 4, sostituire le parole da:
«150.000 euro»
, fino a:
«250.000 euro»
, con le seguenti:
«100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 20 per cento per la parte eccedente 250.000 euro».
12.35
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Nel caso in cui il titolare di reddito pensionistico disponga di euro da lavoro superiore a euro 28.000, le predette soglie sono ridotte di importo pari al reddito da lavoro e comunque non oltre il 50 per cento di ciascuna delle soglie stesse e l'aliquota del contributo è incrementata del 100 per cento».
12.36
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Il predetto contributo di solidarietà è incrementato nella misura del 100 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
12.37
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Il predetto contributo di solidarietà è incrementato nella misura del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
12.38
RITA GHEDINI, FEDELI, GATTI
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-
bis.
Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui all'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005.
4-
ter.
I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'Inps provvede ai relativi riconoscimenti entro 120 giorni dalla dichiarazione di estinzione».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
, con le seguenti:
«154 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
12.39
BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:
«4-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2014, in considerazione del peculiare contesto dell'attuale situazione economica e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie, ai titolari di trattamenti pensionistici con anzianità di servizio pari o inferiore a venticinque anni ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, esercenti attività libero-professionale o consulenza ovvero di impresa, che produce reddito superiore a cinquantamila euro netti annui, il trattamento medesimo è sospeso.
4-
ter.
La sospensione è valida per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. A decorrere da tale data è ripresa l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati».
12.40
MUNERATO, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-
bis.
Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
4-
ter.
Qualora il trattamento di cui al comma 11-
bis
sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
12.41
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 23-
bis
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-
bis
è sostituito dal seguente:
''5-
bis.
Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente''».
12.42
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
A decorrere dal 2014, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 5 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma.
I risparmi di spesa del presente comma sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento».
12.43
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai sogetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.».
12.44
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, VERDUCCI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 2, comma 57, della legge le parole: '', in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, per l'anno 2013 e per l'anno 2014''».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, dopo le parole:
«in misura non inferiore a»
inserire le seguenti:
«50 milioni di euro per l'anno 2014».
12.46
COMAROLI, BITONCI, MUNERATO
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
12.47
RAZZI
Sopprimere il comma 5.
12.48
D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, TARQUINIO, CASSANO, GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI, MILO, MANDELLI, IURLARO
Sopprimere il comma 5.
12.49
ALBERTINI, LUIGI MARINO
Sopprimere il comma 5.
12.45
PARENTE, RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis.
Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5-
ter
. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 5-
bis
, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''».
12.50
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 10 in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
5-
ter
. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 6 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 6 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 6, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
5-
quater.
Qualora i soggetti di cui al comma 6 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 6, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
5-
quinquies.
La somma aggiuntiva di cui al comma 6 non costituisce reddito ai fini fiscali.
5-
sexies
. Con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 10 e ai commi da 7-
bis
a 7-
sexies
dell'articolo 17, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 6 a 9 del presente articolo».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-
bis
. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per l'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-
bis
. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-
ter
. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-
bis
si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-
quater
. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-
bis
, primo periodo, le parole ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
7-
quinquies
. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 6, comma 8, le parole ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
b)
all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
c)
all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
7-
sexies
. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-
quater
e 7-
quinquies
, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».
12.52
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.
5-
ter
. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.
5-
quater
. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
12.53
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
''10-
bis
. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
a)
risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
b)
maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto''.
5-
ter
. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato
C-bis
al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati''».
12.54
DI GIORGI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. Al comma 2-
quater
dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.''.
5-
ter
. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-
bis
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
12.55
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. A decorrere dall'anno 2014, le pensioni integrate al minimo sono soggette a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l'esclusione dal beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.
5-
ter
. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 5-
bis
, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».
12.56
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. A decorrere dall'anno 2014, le pensioni sociali e gli assegni sociali sono soggetti a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l'esclusione dal beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.
5-
ter
. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 5-
bis
, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2608, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 201, 3 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».
12.57
PARENTE, RITA GHEDINI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito, si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5-
ter
. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 5-
bis
, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».
12.58
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. A decorrere dall'anno 2014, alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono portate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''70 per cento'';
b)
le parole: ''60 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''55 per cento'';
c)
le parole: ''50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''45 per cento''.
5-
ter
. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 5-
bis
sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento».
15.59
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. I soggetti espulsi dal sistema produttivo, senza tutele per disoccupazione o mobilità e con almeno sessantadue anni di età e trentacinque di contribuzione, possono accedere al trattamento pensionistico senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, di attuazione del presente comma.».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
« 200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
12.60
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«15-
bis
. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e''»;
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«10 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
, le parole:
«il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo»
sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,l per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
« 22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
, le parole:
« 20 per cento»
sono sostituite dal seguente:
«22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
12.61
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. I soggetti autorizzati a presentare istanza di accesso alla contribuzione volontaria ai fini del trattamento pensionistico possono accedere allo stesso senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione del presente comma.».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. li Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
, le parole:
«20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti:
«22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
12.62
RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: ''239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità. e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.''.»
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
, le parole:
«il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo»
sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
, le parole:
«20 per cento»
sono sostituite dal seguente:
«22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
12.63
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Le prestazioni di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche, all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, all'articolo 1 commi 788 e 791 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, sono dovute ai collaboratori a progetto e categorie assimilate anche quando il committente o l'associante non ha versato regolarmente i contributi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995.».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-
bis
. All'articolo 23-
bis
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-
bis
è sostituito dal seguente: ''5-
bis
. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e egolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.''.
24-
ter
. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.''».
12.32
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
Le prestazioni indicate all'articolo 2114 codice civile sono dovute ai collaboratori a progetto e categorie assimilate anche quando il committente o l'associante non ha versato regolarmente i contributi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.»,
e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo»,
sono soppresse.
12.64
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 2, della legge n. 92 del 2012 sostituire il comma 57 con il seguente:
''57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: ‘e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010' sono sostituite dalle seguenti: ‘, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 28 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2019' e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016'''».
Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2014,100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 9, comma 14, nonché, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, sostituendo all'articolo 10, comma 37, le parole:
«150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»
con le seguenti:
«180 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»
, rimodulando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.
12.65
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 sostituire il comma 57 con il seguente: ''57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: ‘e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010' sono sostituite dalle sguenti: ‘, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 28 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2019' e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016'.''».
Conseguentemente, al maggior onere, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 14, nonché, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, sostituendo all'articolo 10, comma 37, le parole
«150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»
con le seguenti:
«180 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»,
rimodulando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.
12.66
RITA GHEDINI, FAVERO, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 6, comma 2-
quater
, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«153 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
12.67
SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-
ter
del presente decreto''».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''21 per cento''».
12.68
BARANI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è sostituito dal seguente: ''20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni già rilasciate dall'Istituto. nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL) esclusivamente ai lavoratori direttamente dipendenti delle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che abbiano presentato domanda al predetto istituto entro il 15 giugno 2005. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali sono considerati utili esclusivamente i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003''».
Conseguentemente è abrogato il comma 9-
bis
dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
12.69
LUIGI MARINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-
bis
. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».
Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.
12.70
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».
12.71
PAGANO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».
12.72
RUSSO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».
12.73
BISINELLA, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 6, comma 2-
quater
, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole ''guadagni ordinaria'', sono aggiunte le seguenti: ''i permessi per la cura di familiari a carico con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
12.74
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, VERDUCCI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-
bis
. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, dopo le parole:
«in misura non inferiore a»
inserire le seguenti:
«26 milioni di euro per l'anno 2014,».
12.75
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 1, comma 231, lettera
c)
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''30 giugno 2012'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012''».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«152 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
12.76
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 6, comma 2-
quater
, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
– 2014: – 1.000;
2015: – 1.500;
2016: – 2.000.
12.77
GATTI
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Il personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dall'ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31 maggio 2010, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza».
Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
– 2014: – 150;
2015: – 150;
2016: – 150.
12.78
GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 19-
ter
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016'' e le parole: ''31 gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2017'';
b)
al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
c)
al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011''».
12.79
GASPARRI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
''20-
bis
. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimanedi contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni''».
12.80
CALEO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo la lettera
b)
è aggiunta la seguente:
''
b-bis)
i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società''».
12.81
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 24, comma 15-
bis
del decreto-legge 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo le parole: ''per i lavoratori dipendenti'' eliminare le parole: ''del settore privato''».
12.82
CERONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
All'articolo 24, comma 15-
bis
del decreto-legge 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo le parole: ''per i lavoratori dipendenti'' eliminare le parole: ''del settore privato''».
12.83
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:
«5-
bis
. All'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sostituire la parola: ''articolo'' con la seguente ''comma''».
12.84
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-
bis
. All'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sostituire la parola: ''articolo'', con la seguente: ''comma''».
12.85
RITA GHEDINI, FEDELI, ANGIONI
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, le parole: '', da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''e da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni''».
12.86
BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:
«5-
bis
. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato».
12.87
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-
bis.
A decorrere dall'anno 2014 la quota contributiva a carico dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 non può superare la quota percentuale prevista a carico dei lavoratori dipendenti».
12.88
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».
12.89
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:
«5-
bis
. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».
12.90
RUSSO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».
12.91
BIANCONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».
12.0.1
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo l'
articolo 12
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato)
1. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
a)
abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
b)
, della legge 21 novembre 1988, n. 508;
b)
all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;
c)
alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;
d)
i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.
2. Nel caso di handicap congenito o di
handicap
che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera
b)
, del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.
3. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro cinque anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.
4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.
5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.
6 Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a)
certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
b)
ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;
c)
autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
d)
certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-
bis)
, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a)
, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
a)
abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con
handicap
grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;
b)
abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli arti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
b)
, della legge 21 novembre 1988, n. 508;
c)
i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;
d)
alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.
10. Nel caso di
handicap
congenito o di
handicap
che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera
b)
, del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
12. All'articolo 6, comma 2-
quater
, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '',nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151''».
Conseguentemente,
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per tentò della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», sono soppresse;
b)
la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12.0.2
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo l'
articolo 12
inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori della libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori espulsi
dal mercato del lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e purché siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, o titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia. di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Tabella A
(Articolo 1, comma 2)
Età di pensionamento effettivoAnni di contribuzione35363738394062–8--7,7–7,3–6,9–6–363–6–5,7–5,3–4,9–4–264–4–3,7–3,3–2,9–2–165–2–1,7–1,3–0,9–0,5–0,366 0 0 0 0 0 067 2 2 2 2 2 268 4 4 4 4 4 469 6 6 6 6 6 670 8 8 8 8 8 8».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;
b)
la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
12.0.3
GIUSEPPE ESPOSITO
Dopo l'
articolo 12
, aggiungere il seguente:
«Art. 12-
bis.
1. Gli Istituti Pubblici di Educazione con personalità giuridica propria che all'entrata invigore della presente legge non hanno più i requisiti per esercitare le attività del proprio oggetto sociale devono essere commissariate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La nomina del commissario, avviene con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che vi procede con il provvedimento che ordina la liquidazione.
3. Al commissario compete l'attività di liquidazione.
4. Il commissario liquidatore degli Istituti Pubblici di Educazione viene nominato Presidente uscente».
12.0.4
MANDELLI
Dopo l'
articolo 12
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2013'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'';
2) Al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014'';
3) Al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''».
Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 13.
12.0.5
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA
Dopo l'
articolo 12
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'';
2) Al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014'';
3) Al terzo, periodo, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''».
13.1
COMAROLI, BITONCI
AI comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«all'importo di 19.390 milioni»
con le seguenti:
«all'importo di 19.540 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 8, sostituire dalle parole:
«triennio 2014-2016»
fino alla fine del periodo con le seguenti:
«biennio 2015-2016».
Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 3 e al comma 6, sostituire le parole: «100 milioni»
con le seguenti:
«90 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere i commi 12,13, 14 e 15.
13.2
COMAROLI, BITONCI
All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente: ''
b)
: al secondo periodo, la parola '2016' è sostituita con la seguente: '2017''';
b)
al comma 1, sopprimere la lettera
c)
;
c)
sopprimere il comma 2;
d)
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, la parola: ''2016'' è sostituita con la seguente: ''2017'';
e)
sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Per l'anno 2014 le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo di 560 milioni di euro.
f)
sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'ammontare del concorso in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna regione è determinato mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2014.
g)
sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Le somme di cui al comma 13 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del Patto di stabilità interno».
13.3
COMAROLI, BITONCI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:
''449-
bis.
L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato a seguito dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Lo scostamento dell'ammontare di ciascun obiettivo come sopra determinato, calcolato in termini di obiettivo pro-capite, non potrà comunque superare, in valore assoluto, il 10 per cento dell'ammontare dell'obiettivo pro-capite complessivo delle regioni a statuto ordinario.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione a statuto ordinario, alla fine del terzultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT''».
13.4
COMAROLI, BITONCI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:
''449-
bis.
L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del terzultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT''».
13.5
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo:
«Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno».
13.6
TOMASELLI
Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo:
«Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno».
13.7
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Al comma 2, dopo la tabella aggiungere il seguente periodo:
«Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
13.8
TOMASELLI
Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo:
«Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
13.9
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, RITA GHEDINI
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-
bis.
Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle Regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
Conseguentemente alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 6.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.
13.10
TOMASELLI
Sopprimere il comma 6.
13.11
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Sopprimere il comma 6.
13.12
BITONCI, COMAROLI
Sopprimere il comma 6.
13.13
TOMASELLI
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono soppresse:
a)
le lettere
b)
e
c)
dell'articolo 1, comma 463, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b)
lettere
b)
e
c)
dell'articolo 32, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Conseguentemente: alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
13.14
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Sono abrogate, a decorrere dal 2014, le disposizioni di cui alle lettere
b)
e
c)
del comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni di cui alle lettere
b)
e
c)
del comma 24 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183».
13.15
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-
bis
. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, le parole: ''del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno'' sono soppresse e dopo le parole: ''gli equilibri economico finanziari degli Enti e'' sono aggiunte le seguenti: ''per la verifica con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno''.
6-
ter
. AI comma 167 dell'articolo 1 delle legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo le parole: ''del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno'' sono aggiunte le parole: ''con riferimento al rendiconto''».
13.16
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, le quote di anticipazione attribuite alle regioni, ma non richieste da queste ultime, restano nella disponibilità delle medesime per il completa mento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013».
13.17
TOMASELLI
Sopprimere il comma 7.
13.18
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Sopprimere il comma 7.
13.19
BITONCI, COMAROLI
Sopprimere il comma 7.
13.20
BITONCI, COMAROLI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:
''
n-quinquies)
delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;
n-sexies)
delle spese destinate alle borse di studio universitarie riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera
a)
, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.''».
13.21
BROGLIA, ZANONI, LAI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:
''
n-quinquies)
delle spese per i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte capitale.''».
Conseguentemente:
–
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
–
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
–
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,1 per mille»;
–
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
–
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
–
alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
13.22
RUTA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 183, del 12 novembre 2011, dopo la lettera
n-quater)
è aggiunta la seguente:
''
n-quinquies)
per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sul fondi stanziati dalla delibera CIPE n. 62 del 2011, per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, secondo i seguenti tetti massimi annuali: 100,2 milioni di euro per l'anno 2014, 110 milioni di euro per l'anno 2015 e 136 milioni di euro per l'anno 2016''».
Conseguentemente:
–
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
–
alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 30.200;
2015: – 10.000;
2016: – 36.000.
13.23
RUTA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 183, del 12 novembre 2011, dopo la lettera
n-quater)
è aggiunta la seguente:
''
n-quinquies)
per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalla regione Molise, a valere sul fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011, per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, secondo i seguenti tetti massimi annuali: 100,2 milioni di euro per l'anno 2014, 110 milioni di euro per l'anno 2015 e 136 milioni di euro per l'anno 2016''».
Conseguentemente:
–
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«40 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno2015 e 1.370 milioni»;
–
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
–
alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.200;
2015: – 30.000;
2016: – 26.000.
13.24
RUTA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Al comma 4, articolo 32, della legge 12 novembre 2011 n. 183 dopo la lettera
n-quater)
è aggiunta la seguente:
''
n-quinquies)
per gli anni 2014, 2015 e 2016 delle spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».
13.25
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, dopo la lettera
n-quater)
è aggiunta la seguente:
''
n-quinquies)
per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici''».
13.26
BITONCI, COMAROLI
Aggiungere i seguenti commi:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:
''
n-quinquies)
delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».
7-
ter
. La disposizione di cui al comma precedente opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
13.27
BITONCI, COMAROLI
Aggiungere il seguente comma:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:
''
n-quinquies)
delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali''».
13.28
COMAROLI, BITONCI, BISINELLA
Aggiungere il seguente comma:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:
''
n-quinquies)
delle spese per i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte capitale''».
13.29
COMAROLI, BITONCI
Aggiungere il seguente comma:
«7-
bis
. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:
''
n-quinquies)
per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226''».
13.30
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. L'articolo 1, il comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole ''per l'anno 2013'' sono aggiunte: ''e 2014''. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».
13.31
COMAROLI, BITONCI, BISINELLA
Aggiunto il seguente comma 7-bis
:
«L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato, dopo le parole: ''per l'anno 2013'' sono aggiunte: ''e 2014''».
Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.
13.32
LAI, CUCCA, ANGIONI
Al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo:
«Detto maggior gettito sarà dato dalla differenza fra l'importo delle entrate erariali conseguenti all'applicazione delle nuove aliquote e l'importo quello che si sarebbe ottenuto, a parità di spesa, finale per il contribuente, continuando ad applicare le precedenti aliquote».
13.33
LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER
Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
13.34
ZELLER, PALERMO, BERGER
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole:
«entro il 30 aprile 2014»,
con le seguenti:
«entro il 30 giugno 2014».
13.35
ZELLER, BERGER, PALERMO
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
«10-
bis
. Mediante intesa tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio. L'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con il predetto accordo, lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli
standard
minimi di servizio e di attività che lo Stato si impegna a garantire sul territorio provinciale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Con apposite norme di attuazione avviene il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa».
13.36
ZELLER, BERGER, PALERMO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-
bis
. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
''117. Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale'';
b)
dopo il comma 117, è inserito il seguente:
''117-
bis
. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto, sentito il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:
1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanzia menti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117, secondo il principio-dei fabbisogni di cassa;
3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse'';
c)
i commi da 118 a 121 sono soppressi».
13.37
BARANI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-
bis
. Nelle Regioni sottoposte a Piani di Rientro e/o a limitazioni di assunzioni, gli Enti del S.S.N. possono coprire posti dirigenziali in area amministrativa con incarichi a tempo determinato, in presenza di posto vacante in dotazione organica, nel rispetto dei principi e delle regole del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, ricorrendo a dipendenti della stessa Azienda o Ente, appartenenti al comparto, in possesso dei requisiti di legge di accesso alla dirigenza e che abbiano maturato significativa e specifica esperienza nei settori interessati. I posti lasciati liberi da tali dipendenti sono indisponibili per tutta la durata degli incarichi dirigenziali».
13.38
COMAROLI, BITONCI
Al comma 12, sostituire le parole:
«secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente»
con le seguenti:
«mediante accordo da sancire, entro il 30 Novembre 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni».
13.39
RANUCCI, SANGALLI
Al comma 15, sostituire le parole:
«escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale»
con le seguenti:
«escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, del trasporto pubblico locale e al pagamento dei debiti per le infrastrutture».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b)
La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
13.40
RITA GHEDINI, GATTI, VERDUCCI
Al comma 15, dopo le parole:
«del Servizio sanitario nazionale»
aggiungere le seguenti:
«delle politiche sociali e per le non autosufficienze, secondo quanto già previsto dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''».
13.41
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Al comma 15 le parole:
«e del trasporto pubblico locale»
sono sostituite dalle seguenti:
«, del trasporto pubblico locale e del settore agricolo».
13.42
CROSIO, COMAROLI
Al comma 15, sostituire le parole:
«e del trasporto pubblico locale»
con le seguenti:
«, del trasporto pubblico locale e dell'evento Expo 2015».
13.43
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA
Al comma 15 dopo le parole:
«escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale»
è aggiunta la seguente:
«e le risorse per le politiche sociali e per le non autosufficienze».
Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
13.44
RUTA
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
13.45
FLORIS
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-
bis.
Al comma 3, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, al terzo periodo, dopo la parola ''SIOPE'', aggiungere le seguenti: ''e a decorrere dall'anno 2014, in proporzione al valore del PIL annuo risultante dalle ultime rilevazioni disponibili Istat''».
13.46
BERGER, LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-
bis.
Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 16 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione, degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
13.47
ZELLER, PALERMO, BERGER
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-
bis.
A partire dal 2014, il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 16 è altresì applicato, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sugli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».
13.48
TOMASELLI
Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
«17-
bis.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 24, lettere
b)
e
c)
della legge 12 novembre 2011, n. 183».
13.49
TOMASELLI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-
bis
. All'articolo 7, comma 1, lettera
a)
, ultimo periodo, della legge 6 settembre 2011, n. 149, l'anno 2011 è sostituito con l'anno 2007».
13.50
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
«17-
bis.
All'articolo 7, comma 1, lettera
a)
, ultimo periodo della legge 6 settembre 2011, n. 149, l'anno 2011 è sostituito con l'anno 2007».
13.51
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
«17-
bis.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 24, lettere
b)
e
c)
della legge 12 novembre 2011, n. 183».
13.52
MANDELLI
Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-
bis.
Il Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella ''Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari'' dell'importo di 560 milioni di euro.
18-
ter.
È istituito il ''Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario'' con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.
18-
quater.
All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 18-
bis
pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».
13.53
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-
bis.
Il Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella ''Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari'' dell'importo di 560 milioni di euro.
18-
ter
. È istituito il ''Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario'' con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.
18-
quater
. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 19 pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».
13.54
MARTINI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-
bis
. Non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia, di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
13.55
CALEO
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-
bis
. All'articolo 5, comma 4-
ter
, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A seguito della cessazione dello stato di emergenza, lo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, individua le idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione delle opere strutturali ed infrastrutturali necessarie a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dall'emergenza. tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2, lettera
c)
, e dei piani di intervento e ricostruzione adottati. Le spese effettuate dalle Regioni ai fini di cui al periodo precedente sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno''.
18-
ter
. All'articolo 32, comma 4, lettera
h)
, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole ''legge 24 febbraio 1992, n. 225'' sono inserite le seguenti ''e di quelle per la ricostruzione delle opere strutturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4-
ter
, della medesima legge,''».
13.56
MAURO MARIA MARINO, FAVERO
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-
bis
. All'articolo 5, comma 4-
ter
, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito, in fine, il seguente periodo: ''A seguito della cessazione dello stato di emergenza, lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individua le idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione delle opere strutturali ed infrastrutturali necessarie a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dall'emergenza, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2, lettera
c)
e dei piani di intervento e ricostruzione adottati. Tali fondi sono esclusi dal patto di stabilità''.
18-
ter
. All'articolo 32, comma 4, lettera
h)
, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole ''legge 24 febbraio 1992, n. 225'' sono inserite le seguenti ''e di quelle per la ricostruzione delle opere strutturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4-
ter
della medesima legge''».
13.57
RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO, LAI
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-
bis
. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali delle regioni e province autonome soggette ai limiti del patto di stabilità interno, le spese per la realizzazione degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui alla legge n. 289 del 2002, articoli 60 e 61, e ciò in misura corrispondente alle spese annualmente previste dello Stato per il finanziamento dei medesimi interventi.
18-
ter
. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, è quantificato l'importo dell'esclusione di cui al comma 18-
bis
ed è ripartito tra regioni e province autonome in proporzione al fabbisogno di ciascun ente in base ai criteri definiti nel medesimo decreta».
13.58
BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-
bis
. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i trasferimenti assegnati a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012 della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, sono esclusi dal patto di stabilità interno della Regione stessa nella misura complessiva massima di 60 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''20,8 per cento''».
13.59
PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-
bis
. I finanziamenti stanziati dalle Regioni con fondi propri e gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 21, 22, 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».
Conseguentemente,
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle. singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''».
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
b)
la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
13.60
LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-
bis
. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno della Regione autonoma della Sardegna, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
13.61
MARINELLO
Dopo il conuna 18 aggiungere il seguente:
«18-
bis.
In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico regionale, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento».
Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-
bis.
In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energerica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico degli enti locali in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento».
13.62
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-
bis.
Dopo la lettera n-bis)
del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:
''
n-ter)
per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
13.63
BITONCI, COMAROLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-
bis.
Al comma 1, lettera
h)
, dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: '', fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'lRAP,'' sono soppresse».
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso l'ultimo periodo.
13.64
BITONCI, BELLOT, COMAROLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-
bis.
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 254 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno'';
b)
al comma 271 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno'';
c)
al comma 272 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 te somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno'';
d)
al comma 273 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno''».
13.65
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-
bis
. All'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la lettera
n-bis)
è sostituita dalla seguente:
''
n-bis)
delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di azione e coesione. Per le regioni ricomprese nell'obiettivo convergenza e nel regime di
phasing
in nell'obiettivo competitività, di cui al Regolamento del consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di azione coesione del 15 novembre 2011''».
13.66
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-
bis
. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, anche nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni e le città metropolitane che non abbiano ancora costituito una propria centrale di committenza possono stipulare con Consip Spa apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni sottoposte, sulla base della normativa vigente, ai piani di rientro dai
deficit
sanitari sono tenute a procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero ai sensi del precedente periodo».
13.67
BITONCI, COMAROLI
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-
bis
. Per l'anno 2013 è attribuito a regione Lombardia un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese in conto capitale per la realizzazione di EXPO 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è computato ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della ''Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari'' e per i minori interessi attivi derivanti, pari a 850.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».
13.68
PEGORER, SONEGO, DE MONTE, RUSSO, LAI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-
bis
. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante: ''Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria'', all'articolo 49, primo comma, numero 7, dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: ''nove decimi'' sono sostituite con le parole: ''9,19 decimi''».
13.69
DE MONTE, PEGORER, RUSSO, SONEGO, LAI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-
bis
. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».
13.70
PERRONE
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-
bis
. Le Regioni applicano il principio dell'irretroattività dei giudizi di illegittimità costituzionale resi dalla Corte costituzionale su leggi regionali di stabilizzazione ai rapporti di lavoro consolidati nei Servizi sanitari regionali con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli operatori sanitari de-stabilizzati».
13.71
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-
bis
. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 321, dopo le parole: ''della citata Tabella 2'', sono inserite le seguenti parole: ''fino all'anno d'imposta 2011''.
13.72
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
«18-
bis
. Il comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato».
13.73
MANASSERO
Dopo il comma 18 inserire il seguente:
«18-
bis
. All'articolo 14, comma 31-
ter,
lettera
b)
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015''».
13.0.1
BITONCI, COMAROLI
Dopo l'
articolo 13
, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-
bis.
1. A partire dal 1º gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici.
2. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:
a)
hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b)
non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
c)
non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionomento di tipo mafioso.
3. La dotazione del Fondo opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
14.1
CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI
All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: ''a decorrere dall'anno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il solo anno'';
2) al comma 19, sostituire le parole: ''e a decorrere dal 2013'' con le seguenti: ''per il solo 2013'';
3) sopprimere ogni altra disposizione in contrasto con quelle di cui alle precedenti lettere.
b)
al comma 1, lettera
c)
, sopprimere la frase che va dalle parole: '', a 14,07'' fino alle parole: ''al 2017'';
c)
al comma 3, lettera
c)
, sopprimere le frase che va dalle parole: '', a 15,07'' fino alle parole: ''e 2017''».
Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 1.000 milioni per ciascuno degli anni del periodo del quadriennio 2014-2017, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi indicati nella Tabella richiamata al comma 2, dell'articolo 13.
14.2
ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con le seguenti:
c)
le parole:
«e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»,
sono sostituite dalle seguenti:
«, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;
d)
le parole:
«e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016»,
sono sostituite dalle seguenti:
«e a 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le lettere
b)
e
c)
dalle seguenti:
b) al comma 6 lettera
b)
le parole:
«e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016»,
sono sostituite dalle seguenti:
«a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 a12017»;
c)
al comma 6 lettera
c)
le parole:
«a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016»,
sono sostituite dalle seguenti:
«a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;
al comma 32 dell'articolo 10 sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»,
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»,
con le seguenti:
«200 milioni»,
e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»,
con le seguenti:
«2,2 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
, le parole:
«20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti:
«22 per cento»;
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.3
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con le seguenti:
c)
le parole: «e al 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi», sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;
d)
le parole: «e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «e 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».
Al comma 3, sostituire le lettere
b)
e
c)
con le seguenti:
b)
al comma 6, lettera
b),
le parole: «e al 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «al 15,8 per cento per l'anno 2013, al 15,07 per cento per l'anno 2014, a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;
c)
al comma 6, lettera
c),
le parole: «e al 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «al 13 per cento per l'anno 2013 e 15,07 per cento per l'anno 2014 e al 13,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;
Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 10, sopprimere l'ultimo periodo;
Conseguentemente ancora, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269.convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
14.4
COMAROLI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le lettere
c)
e
d)
con le seguenti:
c) le parole:
«e al 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»,
sono sostituite dalle seguenti:
«, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;
d) le parole:
«e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016»,
sono sostituite dalle seguenti:
«e 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».
14.5
LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:
''16-
bis
. Per l'anno 2014, l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2, è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. Con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono rideterminate per ciascun Comune le percentuali massime di cui al comma 6, lettere
b)
e
c)
, incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
14.6
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo:
Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota .sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero».
14.7
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 1, inserire il seguente 1-
bis:
«1-
bis.
All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo:
''Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero''».
14.8
BLUNDO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA
Dopo il comma 2, inserire e il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
''2-
quater
. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto dei 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. A decorrere dallo gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a)
13,1 per cento, tino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b)
12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c)
11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d)
9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e)
8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella der2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
14.9
LUIGI MARINO, LANZILLOTTA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-
ter
aggiungere il seguente:
''2-
quater
– Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».
14.10
ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:
''2-
bis
. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti.
Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».
14.11
BROGLIA, ZANONI, LAI, PEZZOPANE, CUOMO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis.
All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-
quinquies
Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».
Conseguentemente,
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
–
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
–
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»;
–
all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
–
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,1 per mille»;
–
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis.
Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento'';
–
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.12
ZANONI, BROGLIA, LAI, CALEO, BORIOLI, CUOMO
Dopo il comma 1, inserire seguente:
«1-
bis.
All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, aggiungere il seguente comma:
''Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.
Con lo stesso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono rideterminate per ciascun Comune le percentuali massime di cui al comma 6 lettere
b)
e
c)
, incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti1».
Conseguentemente,
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
–
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
–
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
–
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.13
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere il seguente comma:
''26-
bis.
In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26.
Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».
Conseguentemente,
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
–
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
–
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
–
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.14
COMAROLI, BITONCI
Al comma 3, sostituire le lettere
b)
e
c)
con le seguenti:
«
b)
al comma 6 lettera
b)
le parole: ''e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017'';
c)
al comma 6 lettera
c)
le parole: ''a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».
Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 10 l'ultimo periodo è abrogato.
14.15
URAS, DE PETRIS
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
capoverso 9-
bis
, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Per il triennio 2014-2016 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 3.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni'';
b)
capoverso 9-
quater
, primo periodo, sostituire dalle parole: ''Gli enti locali'' fino alle parole: ''degli spazi concessi'' con le seguenti: ''Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato entro il primo esercizio finanziario di riferimento del triennio, pagamenti per almeno il 60 per cento degli spazi concessi''».
14.16
URAS, DE PETRIS
Al comma 4, capoverso 9-
bis
, apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
sostituire le parole: ''per l'anno 2014'' con le seguenti: ''Al fine di consentire la creazione di nuova e qualificata occupazione, per il triennio 2014-2016'';
b)
sostituire le parole: ''per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro'', con le seguenti: ''per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascun anno del triennio'';
c)
dopo le parole: ''sostenuti dalle province e dai comuni'', aggiungere le seguenti: ''per gli investimenti in riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo ragionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili''».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-
bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in l'arte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-
bis.
Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-
bis
All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''.
14.17
URAS, DE PETRIS
Al comma 4, capoverso 9-
bis
, sostituire le parole:
«Per l'anno 2014»
, con le seguenti:
«Per le annualità 2014, 2015 e 2016»
e sostituire le parole:
«1.000 milioni di euro»
, con le seguenti:
«2.000 milioni per il 2014 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-
bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in l'arte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-
bis.
All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento'';
7-
ter
. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro».
14.18
URAS, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 4, capoverso 9-
bis,
apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire le parole da: «per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale, di cui 1.000 milioni di euro sostenuti dalle province e dai comuni e 500 milioni di euro sostenuti dai comuni per interventi di edilizia scolastica nelle zone a rischio sismico».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«7-
bis.
All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''»;
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-
bis.
All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''»
14.19
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Al comma 4, capoverso
«9-
bis
»,
dopo le parole:
«i pagamenti in conto capitale»,
inserire le seguenti:
«sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica».
Al comma 12 le parole:
«enti territoriali»
sono sostituite dalle seguenti:
«comuni e province».
Al comma 12, lettera
a),
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 12, lettera
b),
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 12, lettera
c)
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 13, sostituire le parole:
«tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni»
con le seguenti:
«tra i singoli enti locali».
Al comma 14, sopprimere l'ultimo capoverso.
14.20
CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI
Al comma 4, sostituire le parole:
«1000 milioni»
con le seguenti:
«2000 milioni».
Al comma 4, capoverso
«9-
bis
»,
dopo le parole:
«i pagamenti in conto capitale»,
inserire le seguenti:
«sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica».
Al comma 12, le parole:
«500 milioni»
sono sostituite dalle seguenti:
«1000 milioni».
Al comma 12, le parole:
«enti territoriali»
sono sostituite dalle seguenti:
«comuni e province».
Al comma 12, lettera
a),
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 12, lettera
b),
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 12, lettera
c)
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 13, le parole:
«tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni»
sono sostituite dalle seguenti:
«tra province e comuni».
Al comma 14, sopprimere l'ultimo capoverso.
14.21
ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA
Al comma 4, capoverso
«9-
bis
»,
dopo le parole:
«i pagamenti in conto capitale»,
inserire le seguenti:
«sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica».
Al comma 12 le parole:
«enti territoriali»
sono sostituite dalle seguenti:
«comuni e province».
Al comma 12, lettera
a),
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 12, lettera
b),
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 12, lettera
c)
sostituire le parole:
«31 dicembre 2012»
con le seguenti:
«31 dicembre 2013».
Al comma 13, le parole:
«tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni»
sono sostituite dalle seguenti:
«tra i singoli enti locali».
Al comma 14, sopprimere l'ultimo capoverso.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-
bis.
Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
24-
ter.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
14.22
BROGLIA, LAI, CUOMO
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
Al capoverso 9-
bis
sostituire le parole:
«dalle province e dai comuni» con le seguenti: «dai comuni»;
al capoverso 9-
bis
l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:
«Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli comuni è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 fino a concorrenza del predetto importo'';
Sopprimere il capoverso 9-ter.
14.23
BRUNI, MARINELLO
Al comma 4, capoverso
«9-
bis
»,
dopo le parole:
«pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni»
inserire le seguenti:
«per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
14.24
URAS, DE PETRIS
Al comma 4, capoverso 9-
bis
, primo periodo, aggiungere infine le parole:
«per gli investimenti in riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo ragionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili».
14.25
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA
Al comma 4, capoverso 9-
bis
, dopo le parole:
«pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni»
inserire le seguenti:
«per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
14.26
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA
Al comma 4, capoverso 9-
bis
, dopo le parole:
«pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni»
inserire le seguenti:
«per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
14.27
COMAROLI, BITONCI
Al comma 4, capoverso 9-
bis
, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli comuni è assegnato a ciascun ente che abbia rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi tre esercizi uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 fino a concorrenza del predetto importo».
14.28
COMAROLI, BITONCI
Al comma 4), capoverso 9-
bis
, dopo le parole:
«si considerano solo»
aggiungere le seguenti:
«gli enti che abbiano rispettato il Patto di Stabilità negli anni 2010, 2011 e 2012».
14.29
LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER
All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, capoverso 9-
bis
, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
''Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato''.
b) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
''Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle Province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato''».
14.30
URAS, DE PETRIS
Al comma 4, capoverso 9-
ter
sostituire le parole:
«entro il 28 febbraio 2014»
, con le seguenti:
«entro il 1 febbraio 2014».
14.31
CROSIO, COMAROLI
Al comma 4, capoverso 9-
quater
, dopo le parole:
«90 per cento degli spazi concessi»
aggiungere le parole:
«o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».
14.32
LANZILLOTTA, MAURO MARIA MARINO
Al comma 4, capoverso 9-
quater
, dopo le parole:
«90 per cento degli spazi concessi»
aggiungere le seguenti:
«o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».
14.33
CERONI
All'articolo 4, capoverso 9-
quater
, dopo le parole:
«90 per cento degli spazi concessi»
inserire le parole:
«o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».
14.34
RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO
Al comma 4, capoverso 9-
quater
, dopo le parole:
«90 per cento degli spazi concessi»
inserire le seguenti:
«o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».
14.35
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
Al comma 4 capoverso 9-
quater
, dopo le parole:
«90 per cento degli spazi concessi»
aggiungere le parole:
«o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».
14.36
GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS
Al comma 4, capoverso 9-
quater
, dopo le parole:
«90 per cento degli spazi concessi»
aggiungere le parole:
«o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».
14.37
COMAROLI, BITONCI
Al comma 4, dopo il capoverso 9-
quater
, aggiungere il seguente:
«9-
quinquies.
Al fine di garantire che il riparto del
plafond
complessivo avvenga tra Comuni ''equivalenti'' in termini di dimensione finanziaria, si suddividono i Comuni in tre fasce omogenee determinate in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2013, secondo dati ISTAT».
A ciascuna fascia viene riservata una quota percentuale del
plafond
complessivo parametrata al numero di Comuni appartenenti alla stessa come dalla seguente tabella:
Classe di popolazionePercentuale
Plafond
1.001-15.00050 per cento15.001-50.00030 per cento50.001-100.00010 per cento5 100.00010 per cento In caso di sovra dimensionamento di uno dei sotto-
plafond
da distribuire rispetto alle richieste pervenute, il surplus verrà ripartito ai plafond sottodimensionati secondo il criterio sopra definito».
14.38
D'ADDA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2015, sono escluse dal computo del Patto di stabilità interno le risorse impiegate dagli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di Expo 2015, con oneri a valere sulle risorse a disposizione per rallentamento del Patto di stabilità degli enti locali»
Conseguentemente,
-
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
-
- alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
14.39
PIZZETTI, AUGELLO
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, inserire il seguente comma:
''14-
bis
. A decorrere dall'esercizio 2014, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese a carico del Comune di Campione d'Italia elencate nel Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera nei limiti della spesa media relativa al triennio di riferimento per la fissazione dell'obiettivo di patto, delle spese sostenute per le medesime finalità.''».
Conseguentemente:
-
- alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
14.40
FISSORE
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e alle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, non sono considerate nel saldo finanziario di competenza mista del patto di stabilità anche le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, regionali e comunali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni.»
14.41
FISSORE
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. Le spese per investimenti sono escluse dal computo del patto di stabilità se finanziate con entrate straordinarie di parte corrente derivanti da lasciti, donazioni, contenziosi, arbitrati, erogazioni liberali e premi assicurativi».
14.42
BERTUZZI
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-
bis
. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012, recante Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi, le parole: ''30 settembre dell'anno di costituzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre dell'anno di costituzione''».
14.43
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Al comma 10, inserire, in fine, il seguente periodo:
«Il peggioramento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell'ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 5 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo».
14.44
URAS, DE PETRIS
Al comma 12, sostituire le parole da:
«per un importo complessivo di 500 milioni»,
con le seguenti:
«per un importo complessivo di un miliardo».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-
bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014».
14.45
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
All'articolo 14 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 12, sostituire le parole:
«500 milioni»
con le seguenti:
«1 miliardo»;
dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«L'esclusione di cui al presente comma riguarda anche il pagamento dei debiti delle società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge.»;
b) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-
bis
. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse della predetta Sezione già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva e, in deroga ai divieti di trasferimento di risorse previsti dalla normativa vigente, i debiti delle società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge. A tal fine, alle predette società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. In fase di prima applicazione della presente disposizione, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge sono tenute a effettuare la ricognizione dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 entro e non oltre il 31 gennaio 2014.».
Conseguentemente:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011; n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,5 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;
– alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.46
ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO
Al comma 12 sostituire le parole:
«dagli enti territoriali» con le seguenti: «dai Comuni e dalla Province».
Conseguentemente,
– al comma 13 sostituire le parole da:
«tra i singoli enti territoriali»
fino a:
«le Regioni»
con le seguenti:
«i Comuni e le Province»;
– al comma 14 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:
«Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi di cui al comma 12, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la parte residuale è attribuita ai Comuni e alle Province mediante la corrispondente riduzione degli obiettivi di patto di stabilità interno per l'anno 2014».
14.47
COMAROLI, BITONCI
Al comma 12, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«2012»
con la parola:
«2013».
14.48
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
b) alla lettera
b)
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
c) alla lettera
c)
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
14.49
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
b) alla lettera
b)
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
c) alla lettera
c)
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
14.50
BRUNI, MARINELLO
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera
a)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
b)
alla lettera
b)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
c)
alla lettera
c)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
14.51
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
. Al fine di incrementare le risorse da destinare ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale, nonché per consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2014».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere
a)
e
b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 60 milioni di euro dal 2014».
14.52
BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo l, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-
septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, premettere alle parole:
«600 milioni nell'anno 2015»
le seguenti:
«60 milioni di euro per l'anno 2014».
14.53
PEZZOPANE
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici dell'aprile 2009, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la regione Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto».
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
14.54
LUMIA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-
bis
. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi di parte capitale sostenuti dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1 commi 704 e 707 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.
14.55
URAS, DE PETRIS
Al comma 13, sostituire le parole da:
«entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014»,
con le seguenti:
«entro il termine perentorio del 17 gennaio 2014».
14.57
STEFANO, URAS, DE PETRIS
Sostituire il comma 14, con il seguente:
«14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno».
14.58
TOMASELLI
Sostituire il comma 14, con il seguente:
«Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno».
14.56
URAS, DE PETRIS
Al comma 14, sostituire le parole da:
«entro il 28 febbraio 2014»,
con le seguenti:
«entro il 1º febbraio 2014».
14.59
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,1 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24
-bis.
Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''21 per cento''»;
alla Tabella A,
voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.60
CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-
bis
. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15-
ter
. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-
bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98.
15-
quater
. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n.228 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.
15-
quinquies
. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: «da indicare nel predetto modello» aggiungere le seguenti: «che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica.
15-
sexties
. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è così riformulato:
''443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso''».
14.61
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:
«15-
bis
. Ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».
14.62
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:
«15
-bis
. Ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a)
,
b)
,
c)
e
d)
del decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».
14.63
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15
-bis
. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interne».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7
-bis
. Il comma 1 dell'articolo 30
-bis
del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertite, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unica di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successive modificaziani, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al l5 per cento''».
14.64
ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15
-bis
. Per l'anno 2014, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22
-bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24
-bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
Alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.65
BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15
-bis
. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».
14.66
ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:
«15
-bis
. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009. sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.
15
-ter
. Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, sono neutralizzate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22
-bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24
-bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
Alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.67
ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15
-bis
. Per il solo anno 2014 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 441, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
15
-ter
. Il comma 11 dell'articolo 56
-bis
del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in legge n. 98 del 9 agosto 2013 è soppresso.
15
-quater
. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.
15
-quinquies
. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo le parole: ''da indicare nel predetto modello'' inserire le seguenti: ''che sono messi a disposizione delle province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica''.
15-
sexties
. Il comma 443, articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sostituito dal seguente:
''443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 167 del 18 agosto 2000, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso''».
Conseguentemente,
all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24
-bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 168 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
24
-ter
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
14.68
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15
-bis.
Per il solo anno 2014 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 441, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
15
-ter
. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56
-bis
del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in legge n. 98 del 9 agosto 2013.
15
-quater
. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dilla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.
15
-quinquies
. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo le parole: «da indicare nel predetto modello», aggiungere le seguenti: «che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica».
15-
sexties
. Il comma 443, articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è così riformulato:
''443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste l'estinzione anticipata del debito stesso''».
14.69
BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15
-bis
. Per l'anno 2014, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22
-bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24
-bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
Alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
14.70
BITONCI, COMAROLI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15
-bis
. Per l'anno 2014, nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. La disposizione opera nel limite complessivo di 100 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole:
«500 milioni di euro»,
con le seguenti:
«400 milioni di euro».
14.71
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-
bis
. Nel 2014, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni di Comuni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato e ricompreso all'interno del patto di stabilità regionale.
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
«34-
bis
Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»
14.72
BROGLIA, ZANONI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori e, in ogni caso, entro la fine dell'esercizio finanziario, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune.
15-
ter
. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 15-
bis
del presente articolo, da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».
14.73
RUSSO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis
. Le spese per investimenti sono escluse dal computo del patto di stabilità se finanziate con entrate straordinarie di parte corrente derivanti da lasciti, donazioni, contenziosi, arbitrati, erogazioni liberali e premi assicurativi».
14.74
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:
«15-
bis
. All'articolo 31 comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: ''L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.'' sono sostituite con le seguenti: ''L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali''».
14.75
ZANONI, BROGLIA
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis
. All'articolo 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, le parole: ''L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.''».
14.76
COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
«15-
bis
. Per l'anno 2014, l'obbiettivo del Patto di Stabilità di cui al comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è ridotto di un importo complessivo di 500 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2014: – 500.000.0000
14.77
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis
. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite ali 'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da l a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.
14.78
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 15, aggingere il seguente:
«15-
bis
Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-
bis
. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014».
14.79
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
«15-
bis
. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tale spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.
15-
ter
. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 15-
bis
, pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 15-
quater.
15-
quater
. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-
bis
. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
14.80
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis
. Le associazioni degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono stipulare, per conto dei propri associati, con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza realizzando forme di aggregazione della domanda degli enti associati richiedenti».
14.81
BITONCI, BELLOT, COMAROLI, BISINELLA
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis
. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016».
Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.000 milioni per il 2015 e di 1.000 milioni per il 2016.
14.82
BISINELLA, BELLOT, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis
. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014, non sono considerate le spese di investimento relative ad opere di restauro, conservazione, messa in sicurezza e adeguamento strutturale di edifici e beni architettonici. La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014».
14.83
RUSSO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
Al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, i comuni beneficiari dei trasferimenti possono escludere le relative risorse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014».
Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014».
14.84
RUSSO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
Al fine di superare la grave situazione di pericolo per l'incolumità pubblica all'interno del centro storico di Agrigento e di Favara, è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2014; 2015; 2016 per interventi di messa in sicurezza e di recupero degli immobili che versano in stato di degrado, ovvero sono a rischio di crollo. Le risorse di cui al periodo precedente sono suddivise in euro 1.000.000 per il comune di Favara ed euro 1.000.000 per il comune di Agrigento».
Alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.
14.85
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
Al termine del comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: ''Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16
-bis
del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise''».
14.86
COMAROLI, BITONCI, BELLOT
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: ''certi, liquidi ed esigibili'' sopprimere le seguenti: ''al 31 dicembre 2012'' e dopo le parole: ''richiesta equivalente di pagamento'' sopprimere le altre: ''entro il predetto termine''; dopo le parole ''prioritariamente per il pagamento di'' sostituire: ''residui'' con: ''debiti''».
14.87
BITONCI, COMAROLI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, sono abrogate le seguenti parole: ''che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118''».
14.88
COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
Per gli anni 2013 e 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
2.3 (testo 2)
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-
bis
. «Sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dall'anno 2014, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-
bis
del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione sono destinati al Fondo indennizzi dell'INPS».
3.18 (testo 2)
RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI
Al comma 6,
dopo le parole
: "agricoli"
aggiungere le seguenti
: "ed ittici".
Conseguentemente, al comma 10, dopo la parola
: "agricoli"
aggiungere le seguenti
: "ed ittici".
4.10 (testo 2)
BITONCI, COMAROLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.
bis
Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
''23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dal corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base al criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
23-
bis
. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
23-
ter
. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.
23-
quater
. Le disposizioni di cui ai commi 23-
bis
e 23-
ter
operano fino ad limite massimo di 500 milioni di euro l'anno.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-
bis
. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dall'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
4.61 (testo 2)
DE PETRIS, URAS, CERVELLINI
Dopo il comma 7 aggiungere:
«7-
bis
. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della prima tratta ferroviaria, Roma-Avezzano, della linea nazionale Roma-Pescara, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, nel 2014».
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole:
«200 milioni»,
con le seguenti:
«50 milioni».
4.84 (testo 2)
CANTINI
Dopo il comma 8 , inserire il seguente:
«8-
bis
. All'articolo 1 comma 452 della 1.24 dicembre 2012 n. 228 sopprimere la lettera
b)
e all'articolo 32 comma 4 lettera
l)
della legge del 12 novembre 2013 n.183 sopprimere le parole: ''di cui all'articolo 21, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''».
Conseguentemente,
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»,
con le seguenti:
«60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.115 (testo 2)
LANZILLOTTA, CHIAVAROLI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-
bis
. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti: ''211-
bis
. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-
bis
della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli armi 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207».
«9-
ter
. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».
Conseguentemente, ridurre l'importo di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015 e il 2016 dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A.
4.128 (testo 2)
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-
bis
. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole:
"765 milioni"
con le seguenti:
"764,99 milioni".
4.0.8 (testo 2)
ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MAURO MARIA MARINO
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente
:
«Art. 4-
bis.
1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione
:
2014: - 13.000;
2015: - 0;
2016: - 0.
5.16 (testo 2)
ARRIGONI, COMAROLI
Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole:
«30 milioni»
con le seguenti:
«129 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».
6.169 (testo 2)
MIRABELLI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.»
Conseguentemente,
- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: « 60 milioni di euro per l'anno 2014,700 milioni nell'anno 2015 e 1410
milioni»;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 21 per cento»;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014 - 20.000;
2015 - 20.000;
2016 - 20.000.
6.183 (testo 3)
GIROTTO, CASTALDI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis
. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituita dalle seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012; l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».
6.215 (testo 2)
MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, BITONCI, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, CALDEROLI, MAURO MARIA MARINO, PELINO, CONSIGLIO, TOMASELLI, FILIPPI, GALIMBERTI
Dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«20-
bis
. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
''1-
bis
. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiore al 15 per cento. Per il ‘controllo di fatto' si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.
1-
ter
. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-
bis
. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.
1-
quater
. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-
bis
. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.
1-
quinquies
. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-
bis
, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario.
1-
sexies
. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-
bis
è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.
1-
septies
. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-
sexies
sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca''».
Conseguentemente, all'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole:
«la partecipazione indicata nel comma 1»
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:
«la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-
bis
».
6.231 (testo 2)
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-
bis
. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, lo deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".
22-
ter
. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.
22-
quater
. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";
b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:
"Art. 8-
bis
.
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
4 per cento
Note:
per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".
22-
quinques
. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".
22-
sexies
. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 37, sostuituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti:«2,1 per mille»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni dalla legge 14 seettembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente «21 per cento»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: -30.000;
2015: -30.000;
2016: - 30.000.
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.247 (testo 2)
LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
«23-
bis
. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
6.279 (testo 2)
CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI, ALBERTI CASELLATI
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
«24-
bis
. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: ''euro mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro tremila'';
b)
al comma l-
bis
le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''3.000 euro''.
24-
ter
. All'articolo 12, comma l, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''euro mille'' sono sostituite con le seguenti: ''euro tremila'';
24-
quater
Nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il diffondersi della ludopatia e ad assicurare il corretto versamento delle imposte dovute per la vendita dei generi di monopolio, il pagamento dei corrispettivi per l'effettuazione dei giochi di Stato e l'acquisto dei generi di monopolio non può comunque avvenire mediante carte di credito, di debito o prepagate».
6.286 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-
bis
, comma 1, sostituire la lettera i-
ter
) con la seguente:
"i-
ter
) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-
septies
) aggiungere la seguente:
"i-
septies
-
bis
) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkoriche e culturali legalmente costituite";
c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.287 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-
bis
, comma 1, sostituire la lettera i-
ter
) con la seguente:
"i-
ter
) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-
septies
) aggiungere la seguente:
"i-
septies-bis
) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite";
c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.288 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 13-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-
ter
) con la seguente:
"i-
ter
) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle socie delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.289 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 13-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-
ter
) con la seguente:
"i-
ter
) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.301 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-
septies
aggiungere la seguente:
"i-
septies-bis
) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.302 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-
septies
aggiungere la seguente:
"i-
septies-bis
) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite."».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.303 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.304 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.305 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 13-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-
ter
, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.306 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 13-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-
ter
, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.307 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento"; alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 10 per cento"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.45 (testo 2)
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-
bis
. Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente comma:
''2-bis. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge n. 460 del 1998''
».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 37, sostuituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti:«2,1 per mille»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni dalla legge 14 seettembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente «21 per cento»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.163 (testo 2)
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-
bis
. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: ''Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS»
e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «
All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214''».
7.164 (testo 2)
RITA GHEDINI, MUSSOLINI, GATTI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-
bis
. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS»
e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»
;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«
24-
bis
. All'articolo 23-
bis
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-
bis
è sostituito dal seguente:
«5-
bis
. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente».
24-
ter
. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«100 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1.510 milioni»;
-
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti
: «250 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singoli voci sono incrementati in misura proporzionale;
-
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo»
sono soppresse
;
-
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui comsumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
-
all'articolo 17
,
comma 7, sostituire le parole
: «2 per mille»
con le seguenti
: «3,5 per mille»;
-
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessante giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
-
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente
: «22-
bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,40 e in euro 19,50.»
-
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente
: «24-
bis
. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole
: «20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti:
«23 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7.165a (testo 2)
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-
bis
. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: ''150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014'' con le seguenti: ''285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''».
7.240 (testo 2)
DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-
bis
. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
9.26 (testo corretto)
MARTINI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-
bis.
Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.
3-
ter.
Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»,
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»,
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille», con le seguenti: «2,2 per mille»;
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b)
la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».
9.30 (testo 2)
MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE, FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis.
Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 25.000;
2015: – ;
2016: – .
9.50 (testo 2)
BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-
bis.
Al fine di contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di cui aIl'articolo 6, comma 5, del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
9.84 (testo 2)
PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».
Conseguentemente:
a)
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»
con le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:
«2 per mille»
con le seguenti:
«2,1 per mille»;
b)
la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».
9.114 (testo 2)
MUCCHETTI, GALIMBERTI
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-
bis
. Alle imprese che negli anni 2014 e 2015 effettuino spese pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale pari al 30 per cento in tre anni nella misura del 10 per cento per ciascun anno. La deduzione fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella dell'anno precedente.
6-
ter
. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, per affissioni, sale cinematografiche esiti
internet
, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri.
6-
quater
. Le disposizioni, di cui al comma 6-
bis
, non si applicano alle imprese di consulenza e intermediazione pubblicitaria.
6-
quinquies
. Per usufruire dei benefici di cui al comma 6-
bis
, le imprese direttamente o indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute all'Agenzia delle entrate, con modalità individuate dall'Agenzia stessa in un'apposita circolare, indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella categoria di cui al comma 6-
ter
.
6-
sexies
. Le imprese controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione del bilancio annuale civilistico e, ove sia previsto, consolidato, danno conto in un'apposita relazione, da rendere immediatamente nota sul sito
on line
, le spese pubblicitarie sostenute dall'impresa e, ove esistano, dalle sue controllate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli importi erogati e delle loro variazioni annuali nonché con l'indicazione dei relativi destinatari rientranti nella categoria di cui al comma 6-
ter
.
6-
septies
. Le imprese, di cui al comma 6-
sexies
, rendono altresì pubbliche, nella relazione di cui al comma precedente le spese sostenute per il più ampio capitolo delle relazioni esterne. Nella relazione debbono essere specificate in particolare le spese sostenute dall'impresa e dai soggetti da questa controllati per promozioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con l'indicazione dei rispettivi destinatari.
6-
octies
. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante una rideterminazione, a decorrere dall'anno 2014, della spesa per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate da1l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni.».
9.126 (testo 2)
TONINI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-
bis.
Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014–2020, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali. indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento reaIizzate nell'esercizio precedente».
9.141 (testo 2)
BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOLI, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, PEGORER, GATTI, RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-
bis.
L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:
''Art. 2195. - Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.
9.214 (testo 2)
RUTA
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-
bis.
Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono attribuite all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – .
9.230 (testo 2)
MANDELLI
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19
-bis
. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio
Xylella fastidiosa
e al potenzia mento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 12 della legge n. 190 del 27 ottobre 1966 che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
9.244 (testo 2)
LO GIUDICE, BROGLIA, RITA GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI
Dopo il comma 20, inserire il seguente:
«20
-bis
. Alla legge n. 206 del 3 agosto 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
All'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:
''1
-bis
. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 75% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.
1
-ter
. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il beneficio del 7,5% si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui ai comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25%, come determinato rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma: 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004''.
b)
All'articolo 3, dopo il comma 1
-bis
, è aggiunto il seguente:
''1
-ter
. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi''.
c)
All'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3
-bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 Euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500 Euro, di cui all'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998 e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresi al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, dagli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita. I vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualui1que causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dell'invalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3.
d)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
''Art. 7 – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio, l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25%, come'determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se rinvalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1º gennaio 2007.
2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al- beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresi un'ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal 1 settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costituitesi successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione''.
20
-ter
. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 206 del 3 agosto 2004, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del-diritto al beneficio che ne consegue.
20
-quater
. Agli effetti del comma 2
-bis
dell'articolo 4 della legge n. 206 3 agosto 2004, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le una tantum, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.
20
-quinquies
. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 206 3 agosto 2004, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.
20
-sexies
. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004 sono aggiunti i seguenti:
''8
-bis
. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge n. 206 del 3 agosto 2004 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di Polizia.
8
-ter
. I soggetti di cui al comma 8
-bis
possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 5.244;
2015: – 4.446;
2016: – 4.533.
9.266 (testo 2)
LANZILLOTTA
All'allegato 4 di cui all'articolo 10 camma 36, alla riga recante:
«Sviluppo economico – Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni»,
eliminare le riduzioni previste per gli anni 2014 e 2015.
Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.
9.349 (testo 2)
CHIAVAROLI, BIANCONI
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
«27
-bis
: Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante ''Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'' convertito con modificazioni della legge n. 111 del 15 luglio 2011, dopo le parole: ''per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per'', sostituire le parole: ''i quattro'', con le seguenti: ''gli otto''».
Conseguentemente ridurre di 5 milioni di Euro l'importo dell'allegata Tabella A, rubrica del MEF.
9.351 (testo 2)
CHIAVAROLI, BIANCONI
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27
-bis
: All'articolo 61 del decreto legge n. 112 del 25 06 2008, convertito in legge n. 133 del 06 08 2008. Il comma 14 e le seguenti parole iniziali del comma 15 ''fermo quanto previsto dal comma 14'' sono abrogati».
Conseguentemente ridurre di Euro 500.000 l'importo dell'allegata Tabella A, rubrica del MEF.
10.45 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PALERMO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-
bis
. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-
bis
. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione».
Conseguentemente,
nella «Tabella A» – «Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente» – è ridotto di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2014, l'accantonamento di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.
10.52 (testo 2)
CERONI
Sopprimere i commi da 11 a 14.
Conseguentemente, al comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»
con le seguenti:
«250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
10.162 (testo 2 corretto)
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-
bis
. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30.12.2012 prestava servizio in un amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza».
10.302 (testo 2)
RUSSO
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40
-bis
. I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione odi poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica. Il presente comma trova app1tcazione a decorrere dal primo rinnovo –dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
11.106 (testo 2)
LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-
bis
. All'articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sostituire il comma 11 con il seguente:
''11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto. dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera
c)
, legge del n. 228 del 24 dicembre 2012, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».
Conseguentemente,
a)
all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»
b)
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le segi1enti variazioni:
2014: – 20.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
11.107 (testo 2)
LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-
bis.
All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:
''11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 3 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù delllarticolo 1, comma 25, lettera
c)
, legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2014: – 15.500;
2015: – 0;
2016: – 0:
11.206 (testo 2)
GATTI, FILIPPI, FEDELI, RUSSO, MATTESINI
Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
«21-
bis.
L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano statilicenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto. del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Minister della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente nellimit3 di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«151».
12.31 (testo 2)
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a)
aliquota 0,1 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 4 volte il minimo e 6 volte il minimo;
b)
aliquota 0,5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 6 volte il minimo e 11 volte il minimo;
c)
aliquota 5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 11 volte il minimo e 15 volte il minimo;
d)
aliquota 10 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 15 volte il minimo e 20 volte il minimo;
e)
aliquota 15 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 20 volte il minimo e 25 volte il minimo;
f)
aliquota 20 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 25 volte il minimo e 31 volte il minimo;
g)
aliquota 25 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 31 volte il minimo e fino a 39 volte il minimo;
h)
aliquota 30 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 39 volte il minimo e fino a 50 volte il minimo;
i)
aliquota 32 per cento per la fascia di trattamento oltre 50 volte il minimo;
Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al fine di aumentare il trattamento di pensione minima».
12.0.2 (testo corretto)
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo l'
articolo 12
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro della libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico)
1. A decorrere dallo gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali diappartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e purché siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7 della lgge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, otitolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore dicui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
2. Ai fini della determinaziene dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in relaziene all'età di pensionamento effettivo e agli. anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni inmateria di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
4. In via transitoria, finoo al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articol0 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
Tabella A
(Articolo 1, comma 2)
Età di pensionamento effettivo
Anni di contribuzione
35
36
37
38
39
40
62
–8
–7,7
–7,3
–6,9
–6
–3
63
–6
–5,7
–5,3
–4,9
–4
–2
64
–4
–3,7
–3,3
–2,9
–2
–1
65
–2
–1,7
–1,3
–0,9
–0,5
–0,3
66
0
0
0
0
0
0
67
2
2
2
2
2
2
68
4
4
4
4
4
4
69
6
6
6
6
6
6
70
8
8
8
8
8
8
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
13.9 (testo 2)
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, RITA GHEDINI
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-
bis.
Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle Regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 6.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.
14.25 (testo 2)
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA
Al comma 4, capoverso
«9-
bis
»,
dopo le parole:
«pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni»
inserire le seguenti:
«per interventidi messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a),
aggiungere in fine le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
b) alla lettera
b)
aggiungere in fine le seguenti parole:
«, con, priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;
c) alla lettera
c)
aggiungere in fine le seguenti parole:
«, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».
14.89
MALAN
Dopo il camma 15, aggiungere il seguente:
«15-
bis.
All'articolo 14, comma 31-
ter,
lettera
b)
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015''».
15.58 (testo 2)
D'ADDA
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-
bis.
All'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2, le parole: ''con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento'' sono sostituite con le seguenti: ''con popolazione superiore a 30.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli''».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 1.000.
17.26 (testo 2)
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, SCALIA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis.
Alle imprese agricole, singole o associate, esercenti attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito prodotto che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, effettuano nuovi investimenti su »tutto il territorio nazionale, è attribuito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, un contributo nella forma di credito di imposta in termini di saldo netto da finanziare pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera
a)
del comma 4 del presente articolo e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera
b)
, comma 4. Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».
18.94 (testo corretto)
LAI, DIRINDIN, GUERRIERI PALEOTTI, SILVESTRO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti».
18.0.1 (testo 2)
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO
Dopo l'
articolo 18,
è inserito il seguente:
«Art. 18-
bis.
(Modifiche alla normativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. I commi dal 491 al comma 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituiti dai seguenti:
''491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione; l'imposta non si applica ai titoli di Stato. L'imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-
bis
, lettere
c)
e
d)
, del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi
warrants, covered warrants
e
certificates,
sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto
standard
(lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto
standard
(letto) nel trimestre precedente.
Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1
-bis
, lettere
c)
e
d)
, del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi
warrants, covered warrants
e
certificates,
sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle controparti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia.
L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni.
Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
a)
ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera
k),
del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b)
ai soggetti che effettuano; per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.
495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al legge del 24 dicembre 2012 n. 228, medesimo comma Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.
497. L'imposta di cui ai commi 491,492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 è versata entro il 16 del mese successivo.
498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché, per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.
499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi».
25.1 (testo 2)
VERDUCCI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnata ai Fondi rischi dei Confidi finalizzati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzione.
25.Tab.C.11 (testo 2)
FATTORINI
Alla tabella c, missione:
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici,
programma
: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo,
voce:
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671),
apportare le seguenti variazioni:
2014:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.
Conseguentemente,
a)
all'articolo 10, comma 37, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 151 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge»;
b)
le riduzioni di spesa di cui all'allegato 5 sono di conseguenza ulteriormente incrementate, per l'anno 2014, di un importo pari ad un milione di euro con la seguente ripartizione:
RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI
2014
2015
2016
(Milioni di Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
48,2
48,1
48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
0,8
0,8
0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
1,1
1,1
1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
15,4
15,4
16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
7,4
7,4
6,9
MINISTERO DELL'INTERNO
21,8
22,7
23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
1,0
1,0
1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
8,0
7,9
7,8
MINISTERO DELLA DIFESA
41,5
39,6
39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
2,8
3,0
2,8
MINISTERO DELLA SALUTE
3,0
3,0
2,9
151,0
150,0
150,0