FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
342ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(2298)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana.
Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la Commissione procederà alla trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al testo del decreto-legge n. 18, dando per illustrati gli emendamenti presentati a tutti gli articoli ad eccezione di quelli sui quali i gruppi ritengono di intervenire.
Ha quindi la parola il senatore VACCIANO (
Misto
), il quale illustra l'emendamento 1.83, volto a garantire che le determinazioni delle società capogruppo riguardanti gli organi delle singole banche di credito cooperativo siano debitamente motivate.
Il senatore TOSATO (
LN-Aut
) rinuncia a illustrare le proposte emendative a propria firma, facendo presente l'atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti di qualsiasi ipotesi di modifica del provvedimento in esame. Si riserva peraltro di svolgere gli opportuni approfondimenti nel corso della discussione in Assemblea. Sottoscrive infine gli emendamenti 1.7 e 1.71.
Il senatore CARRARO (
FI-PdL XVII
) rinuncia a sua volta a illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, facendo proprie le motivazioni espresse dal senatore Tosato. Aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 1.48, 1.54, 1.72, 1.77 e 1.91.
Il relatore MOSCARDELLI (
PD
) esprime parre contrario su tutti gli emendamenti riferiti al'articolo 1.
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme, osservando, per quanto riguarda l'emendamento 1.83, come questo non rechi alcuna modifica sostanziale dal punto di vista normativo.
Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, vengono poste in votazione le proposte emendative in esame.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.19, 1.20, 1.22, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.48, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.83, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100 e 1.101.
Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.36, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.55, 1.65, 1.66, 1.75, 1.76, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.94, 1.96 e 1.97 sono dichiarati decaduti per assenza dei firmatari.
Il relatore MOSCARDELLI (
PD
) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2.
Il vice ministro MORANDO si esprime conformemente.
Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.11, 2.14, 2.16, 2.17 e 2.18, in esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.6, 2.13, 2.15, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.
Sono quindi dichiarate decadute per assenza dei proponenti le proposte emendative 2-
bis
.1, 2-
bis
.0.1 e 2-
bis
.0.2.
Il relatore MOSCARDELLI (
PD
) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.
La Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20, mentre, rilevata l'assenza dei rispettivi proponenti, decadono le proposte emendative 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.
Dopo che il relatore MOSCARDELLI (
PD
) e il vice ministro MORANDO si sono espressi in senso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4 vengono dichiarate decadute, in ragione dell'assenza dei presentatori, le proposte emendative 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11 e 4.12.
Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.9.
Sugli emendamenti all'articolo 5 esprimono parere contrario il relatore MOSCARDELLI (
PD
) e il vice ministro MORANDO.
Dopo che sono stati dichiarati decaduti gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 in ragione dell'assenza dei firmatari, sono posti successivamente in votazione e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.
Il senatore VACCIANO (
Misto
) ritira gli emendamenti 8.1, 9.2, 10.1, 11.2, 12.1 e 13.2.
Constatata l'assenza dei proponenti, vengono dichiarate decadute le proposte emendative 6.1 e 7.1.
Sugli emendamenti all'articolo 8 il relatore MOSCARDELLI (
PD
) esprime parere contrario.
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.
In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.6, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei firmatari gli emendamenti 8.2 e 8.4.
Il parere del relatore MOSCARDELLI (
PD
) sugli emendamenti all'articolo 9 è contrario.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.
Dichiarato decaduto l'emendamento 9.1 per assenza dei firmatari, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 9.3.
Dopo che le proposte 10.2, 11.1, 11.3, 11.4 e 12.2 sono dichiarate decadute per assenza dei firmatari, il relatore MOSCARDELLI (
PD
) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sugli emendamenti all'articolo 13.
L'emendamento 13.1 decade per assenza dei proponenti.
La Commissione respinge con successive votazioni le proposte emendative 13.3, 13.4 e 13.5.
L'emendamento 13-
bis
.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Sull'emendamento 13-
bis
.0.1 esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.
Posto ai voti, l'emendamento 13-
bis
.0.1 risulta respinto.
L'emendamento 14.1 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, così come gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.3 e 15.0.4.
Con il parere contrario del relatore MOSCARDELLI (
PD
) e del vice ministro MORANDO, vengono posti distintamente in votazione, risultando respinti, gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.5.
Il relatore MOSCARDELLI (
PD
) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.
Il parere del vice ministro MORANDO è conforme.
Gli emendamenti 16.1, 16.8, 16.9, 16.10 e 16.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.0.2 e 16.0.3, i quali risultano respinti.
Il parere del relatore MOSCARDELLI (
PD
) sugli emendamenti riferiti all'articolo 17 è contrario.
Il vice ministro MORANDO si esprime conformemente.
Dopo che l'emendamento 17.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti viene posto in votazione e respinto l'emendamento 17.2.
In relazione all'articolo 17-
bis
interviene il senatore TOSATO (
LN-Aut
), il quale menziona il parere trasmesso dalla 10ª Commissione e una specifica comunicazione dell'ANCE, domandando chiarimenti al Governo circa la portata normativa della disposizione riguardo al tema dell'anatocismo.
Il vice ministro MORANDO dà conto dei contenuti dell'articolo 17-
bis
, che ricorda essere stato introdotto dalla Camera dei deputati in conseguenza di un'ampia convergenza delle forze politiche nei confronti di uno specifico emendamento di iniziativa parlamentare presentato in Commissione. Sottolinea quindi come la disposizione in esame possa contribuire a migliorare sensibilmente un quadro tuttora confuso e caratterizzato da una giurisprudenza oscillante.
La senatrice GUERRA (
PD
) ritiene che quanto disposto dall'articolo 17-
bis
sia sostanzialmente estraneo alla materia dell'anatocismo.
Il senatore VACCIANO (
Misto
) illustra l'emendamento 17-
bis
.3, rilevando che le previsioni ivi recate costituiscono una soluzione normativa complessivamente preferibile rispetto all'articolo 17-
bis,
riproducendo in buona sostanza una proposta già presentata e posta in pubblica consultazione dalla Banca d'Italia. In altri termini, la propria proposta ha il pregio di un conforto tecnico, con l'obiettivo di superare definitivamente il lungo e ondivago orientamento giurisprudenziale.
Sugli emendamenti all'articolo 17-
bis
il relatore MOSCARDELLI (
PD
) esprime parere contrario.
Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, motivato dalle considerazioni espresse in precedenza.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 17-
bis
.1, 17-
bis
.3 e 17-
bis
.19, mentre, constatata l'assenza dei rispettivi firmatari, vengono dichiarate decadute le proposte emendative 17-
bis
.2, 17-
bis
.4, 17-
bis
.5, 17-
bis
.6, 17-
bis
.7, 17-
bis
.8, 17-
bis
.9, 17-
bis
.10, 17-
bis.
11, 17-
bis
.12, 17-
bis
.13, 17-
bis
.14, 17-
bis.
15, 17-
bis
.16, 17-
bis
.17, 17-
bis.
18, 17-
bis
.0.1, 17-
bis
.0.2, 17-
bis
.0.3, 17-
bis
.0.4, 17-
bis
.0.5, 17-
bis
.0.6, 17-
bis
.0.7, 17-
bis.
0.8, 17-
bis
.0.9, 17-
bis
.0.10, 17-
bis
.0.11, 17-
bis
.0.12, 17-
bis
.0.13, 17-
bis
.0.14, 17-
bis
.0.15, 17-
bis
.0.16 e 17-
bis
.0.17.
Analogamente gli emendamenti 17-
ter
.1, 17-
quater
.1, 17-
quinquies
.1, 17-
quinquies
.0.1 e 18.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.
Il vice ministro MORANDO propone di riformulare gli ordini del giorno G/2298/1/6, G/2298/2/6, G/2298/3/6 e G/2298/14/6, nel senso di espungere le premesse e i riferimenti, contenuti nella parte dispositiva, al corso dell'
iter
del provvedimento in esame. Con specifico riferimento agli ordini del giorno G/2298/3/6 e G/2298/14/6, suggerisce inoltre una riformulazione volta a trasformare l'impegno rivolto al Governo in un invito a valutare l'opportunità dell'iniziativa proposta.
Il senatore TOSATO (
LN-Aut
) accetta di riformulare gli ordini del giorno nel senso proposto.
Gli ordini del giorno G/2298/1/6 (testo 2), G/2298/2/6 (testo 2), G/2298/3/6 (testo 2) - ai quali hanno aggiunto le rispettive firme il senatore CARRARO (
FI-PdL XVII
) e la senatrice BONFRISCO (
CoR
) - e G/2298/14/6 (testo 2) sono quindi accolti dal rappresentante del GOVERNO, il quale propone altresì una riformulazione dell'ordine del giorno G/2298/22/6, consistente nella soppressione delle premesse.
Il senatore VACCIANO (
Misto
) accetta di modificare l'ordine del giorno nel senso proposto.
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2298/22/6 (testo 2). Esprime inoltre parere contrario su tutti i rimanenti ordini del giorno.
Il senatore TOSATO (
LN-Aut
) ritira gli ordini del giorno G/2298/4/6, G/2298/5/6, G/2298/6/6, G/2298/7/6 e G/2298/8/6, mentre insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2298/9/6 e G/2298/10/6.
La Commissione respinge quindi con distinte votazioni gli ordini del giorno G/2298/9/6 e G/2298/10/6.
Il senatore TOSATO (
LN-Aut
) ritira gli ordini del giorno G/2298/11/6, G/2298/12/6, G/2298/13/6, G/2298/15/6, G/2298/16/6 e G/2298/17/6.
Il senatore VACCIANO (
Misto
) ritira gli ordini del giorno G/2298/18/6, G/2298/19/6, G/2298/20/6 e G/2298/21/6.
L'ordine del giorno G/2298/23/6 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 18, senza modifiche rispetto a quelle accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore
16,40.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N.
2298
G/2298/1/6 testo 2
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
impegna il Governo:
a prevedere una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.
G/2298/1/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla. legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito», il decreto Ministeriale, così come stabilito del decreto legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;
la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-
bis
del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-
bis
prevedeva anche l'emanazione entro il 1º febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;
suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali ed transnazionali effettuate nei paesi dell'UE;
in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;
infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;
secondo il regolamento (UE) n. 751/2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni interbancarie pari al 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate,
considerato, inoltre che:
il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;
la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;
tali disposizioni, quindi, costituiscono, ancora una volta, un
favor
alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;
al contrario, il Governo, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;
se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate è negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,
considerato infine che:
nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre limasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;
questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4-
bis
dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante,
impegna il Governo:
a prevedere, nel corso dell'
iter
di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.
G/2298/2/6 testo 2
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n: 2298 di conversione m legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, il. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
impegna il Governo:
a prevedere una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in
home banking.
G/2298/2/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione m legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, il. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
al
mare magnum
delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in
home banking
che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli», che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche
preater legem
,
considerato, inoltre che:
incurante di ciò, l'attuale Governo persevera nel sostenere i poteri economici del Paese, alla luce di questo decreto legge, ma anche dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, indifferente alle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, perfino di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;
il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione e la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;
le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un
favor
alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;
se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;
impegna il Governo:
a prevedere, nel corso dell'
iter
di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in
home banking.
G/2298/3/6 testo 2
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre una modifica del limite di 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in S.p.A., adottando la soglia di 30 miliardi, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», per i fini di equità tra banche popolari e banche cooperative come sopra esposto.
G/2298/3/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
la riforma del credito bancario cooperativo contenuto in questo disegno di legge di conversione si connette con la riforma delle banche popolari attuata lo scorso anno attraverso il decreto legge n. 3 del 2015;
fin dalla loro nascita, le banche popolari, come quelle di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;
la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicanti inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;
la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava, il
welfare
e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di
austerity.
Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro, mentre le cooperative, secondo le stime effettuate dal
Fiscal Sustainability Report 2015,
vantano un credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi della banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;
premesso inoltre che:
già l'obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi è suonato come un disincentivo per questi istituti che, invece di essere premiati per la buona gestione, sono stati obbligati a cambiare forma giuridica con il pericolo, ancora esistente, di far entrare nella compagine sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;
con questo decreto si prevede, inoltre, che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni di euro possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;
dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;
seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria – che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto – non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;
questo, infatti, oltre a contrastare con il richiamato articolo 41 della Costituzione, viola anche il principio della tutela e promozione della cooperazione di cui all'articolo 45 della Carta e fa nascere forti dubbi sulla disparità di trattamento tra le due forme bancarie: è infatti consentito il passaggio da banca di credito cooperativo, ossia da una banca a mutualità prevalente, ad ordinaria società commerciale con relativa possibilità di affrancamento, ma è esclusa invece tale possibilità se la società risultante è costituita in forma di banca popolare, banca sempre cooperativa, a mutualità non prevalente;
nel testo del decreto, infatti, sembrerebbe opportuno prevedere anche una modifica al limite degli 8 miliardi oltre le quali la banca popolare deve trasformarsi in spa, prevedendo, più coerentemente, di adottare la soglia di 30 miliardi che è quella utilizzata ai fini della quantificazione delle banche come «significative» dell'art. 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi,
impegna il Governo:
a prevedere, nel corso del l'
iter
di conversione del decreto legge in oggetto, una modifica del limite di 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in spa, adottando la soglia di 30 miliardi, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», per i fini di equità tra banche popolari e banche cooperative come sopra esposto.
G/2298/4/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
fin dalla loro nascita, le banche di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;
la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;
la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il
welfare
e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di
austerity
;
nonostante le ragioni di riforma avanzate dal Governo in tema di instabilità del credito cooperativo, individuate nelle loro supposte «debolezze strutturali» derivanti «dal modello di attività (focalizzato sulla tradizionale attività di vendita al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento), dagli ''assetti organizzativi'' e dalla ''dimensione ridotta'', le banche di credito cooperativo vantano 364 unità, con il 14,8 per cento degli sportelli bancari italiani, una quota di mercato della raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni) del 7,7 per cento e impieghi economici pari 134 miliardi di euro, di cui impieghi economici erogati alle imprese pari a 84,3 miliardi (compreso il credito cooperativo)»;
le cooperative, inoltre, secondo le stime effettuate dal
Fiscal Sustainability Report 2015,
vantano credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi della banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;
dallo stesso documento, inoltre, emerge che, nelle banche minori, le sofferenze bancarie siano del 9,5 per cento, contro il 10,8 per cento dei cinque maggiori gruppi; che i crediti deteriorati nelle banche minori sono pari al 18,1 per cento, mentre sono del 18,4 per cento nelle prime cinque banche e, ugualmente, che il tasso di copertura sui crediti deteriorati diversi dalla sofferenze sia del 20,9 per cento nelle banche minori, rispetto al 27,6 per cento delle prime cinque;
tutto ciò sembra dimostrare come le ridotte dimensioni non impediscano affatto una vigilanza esaustiva ed adeguata e che, sopra tutto, la supposta dipendenza delle banche di credito cooperativo dall'economia reale non sia affatto una possibile causa di fragilità del sistema, considerando che le ultime crisi economiche, e sopra tutto l'ultima del 2007 con i suoi effetti devastanti, hanno avuto origini di natura finanziaria;
impegna il Governo:
ad adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche cooperative non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e utilità sociale e che continuino a favorire l'accesso al credito per le famiglie e le PMI, così come è stato fino ad oggi, senza divenire mere esecutrici delle disposizioni centrali provenienti dalla capogruppo che, costituita in forma di s.p.a., sarà prevalentemente assoggettata alle logiche del mercato finanziario globale.
G/2298/5/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
il decreto legge in oggetto prevede un'estensione delle deroghe già previste per i soci finanziatori, aggiungendo anche la deroga all'obbligo di assegnazione del voto capitario;
simile deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, era già prevista in passato, ma per i possessori di strumenti finanziari, i quali potevano vedersi attribuiti anche più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei voti spettanti o rappresentati in assemblea;
a questa si è aggiunta la possibilità, in deroga non solo ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, ma anche all'articolo 34, comma 3 del Testo unico bancario, che i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori siano stabiliti dallo statuto e che ad essi spetti comunque «il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo»;
con una deroga così forte si rischia di snaturare la caratteristica mutualistica delle banche di credito cooperativo, tale che potrebbero non risultare tutelate le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi a queste banche scegliendo di investire in istituti di credito che ora verranno coattivamente obbligati a modificare le proprie forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà,
impegna il Governo:
a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, una minore estensione alla deroga del principio al voto capitario, consentendo che le eccezioni all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, siano consentite soltanto ove i soci finanziatori detengano il 50 per cento del capitale sociale.
G/2298/6/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
con questo decreto si prevede che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;
dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;
seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria – che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto – non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;
sembra infatti, che la soglia dei 200 milioni di CN è stata determinata in modo del tutto arbitrario, in funzione della consistenza delle Banche di credito cooperativo toscane, vicine all'attuale primo ministro e ad altri membri del Governo, insieme a esponenti della nuova maggioranza, che si volevano, evidentemente, salvaguardare, assolvendole dall'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo,
considerato inoltre che:
l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;
nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;
dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale
iter
legislativo, ma sembrerebbe anche che la presenza all'interno della compagine di Governo, di un membro molto vicino agli ambienti interessati dai due provvedimenti, potrebbe far profilare la mancata osservanza del disposto della legge 215/2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove violazioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;
ad esempio, per il caso della Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), Giuseppe Vegas, in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;
anche volendo ammettere che il legame parentale fra la Ministra Boschi e il consigliere Boschi (dal 2011 nel consiglio di amministrazione e da maggio 2013, tre mesi dopo che sua figlia entrasse nel Governo, vicepresidente della Banca Etruria) non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente private per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare il coinvolgimento personale di un membro del Governo nella vicende legate alla Banca Etruria,
considerato infine che:
il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;
la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;
le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un
favor
alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese,
impegna il Governo:
ad agire nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla consequenzialità tra gli interessi personali dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.
G/2298/7/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull'economia reale ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;
il problema della ricapitalizzazione delle banche si è così proposto anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l'introduzione del principio del
bail-in
, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che si in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti,
premesso inoltre che:
a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;
la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;
in realtà la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
sembrerebbe quindi ugualmente necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio;
l'effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l'economia reale e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti questi anni di crisi,
considerato infine che:
se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il
credit crunch
che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie;
da ultimo, si sarebbero potute anche evitare le procedure di risoluzione che hanno interessato le quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, i cui oneri sono ricaduti pesantemente anche sui risparmiatori, tra cui pensionati e fasce economicamente meno agiate, che hanno visto svanire i loro piccolo capitale accumulato con enorme fatica,
impegna il Governo,
a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese, come specificato in premessa.
G/2298/8/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
è noto come l'attuale la crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui
sub-prime
nell'estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune banche d'affari, tra cui la celeberrima Lehman Brothers, si sia poi riversata sull'economia reale del mondo intero, e in particolare, in Europa, del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazionali, sull'attività delle imprese, sopratutto delle piccole e medie, e sullo stato di salute dei bilanci pubblici;
la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte di un investimento minimo di capitale;
tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, in maniera slegata rispetto all'andamento delle Borse Mondiali;
la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;
in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l'elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di
default
l'intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, cosi come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;
la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato che stanzia i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo in caso di perdita;
l'Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni pubbliche gravanti sui cittadini, si è risolta all'introduzione, nell'ambito dell'opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del
bail-in
nella risoluzione delle crisi bancarie, che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;
a questo proposito, sembrerebbe altresì necessaria la previsione di ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti prudenziali al fine di contenere l'abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull'economia reale, come anche sui debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese,
considerato che:
il compito dello Stato, sopratutto in una fase di congiuntura economica così grave, è quello di porre in essere una politica economica espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di salvaguardare lo
status
qua di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;
in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli enti della pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l'intervento della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) nella parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;
tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di
cross-currency swap
e di
interest rate swap
, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l'arrivo della crisi il
trend
si è invertito;
in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo, Pisa, Benevento e Pistoia, così come le regioni del Lazio, del Piemonte e della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;
già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche alla luce dei debiti accumulati dai diversi enti della pubblica Amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari,
considerato infine che:
a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;
la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;
in realtà, la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli,
impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti al fine di:
a)
escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare d'appalto bandite dalla pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi bancari e finanziari;
b)
estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.
G/2298/9/6
TOSATO
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
in tema di imposta di bollo l'articolo 13, 2-
ter
, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, nell'attuale formulazione introdotta con effetto dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, siano soggette ad imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;
la disposizione prevede, nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, che l'imposta di bollo sia applicata sul valore effettivo dei titoli presenti nel deposito del contribuente al 31 dicembre di ogni anno, facendo esplicito riferimento al valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;
nel caso di depositi titoli relativi ad azioni Banche Popolare di Vicenza, l'applicazione dell'imposta di bollo non pare essere stata effettuata sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 13, 2-
ter
, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972: ad oggi, infatti, i titoli azionari della BPVI non sono quotati in alcun mercato regolamentato e sono iscritti nel deposito titoli degli azionisti al valore di 48 euro, che corrisponde ad una valorizzazione presuntiva assegnata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, secondo un meccanismo tipico delle banche popolari non quotate;
tale importo non può in alcun caso essere considerato un «valore di mercato» funzionale all'applicazione dell'imposta di bollo al 31 dicembre 2015, perché, innanzitutto, è necessario evidenziare che tale valore non è stato fissato dal mercato e dunque non può, di principio, essere definito quale «valore di mercato» del titolo;
inoltre, le azioni della Banca Popolare di Vicenza non sono in concreto negoziabili, neppure a valori significativamente più bassi dell'importo di 48 euro, peraltro determinato sulla base di valori di bilancio non solo riferiti al 31 dicembre 2014 (e dunque non alla data di riferimento per il conteggio dell'imposta di bollo), ma integralmente disconosciuti del bilancio semestrale di Banca Popolare di Vicenza al 30 giugno 2015, che riporto una perdita di esercizio di oltre un miliardo di euro, ed ancor più dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che, dalla comunicazione rilasciate dalla Banca, risulta in perdita per oltre 1,4 miliardi di euro;
appare evidente che il valore di 48 euro per azione non può essere considerato «di mercato» per i titoli della Banca Popolare di Vicenza non essendo determinato in un ottica di mercato, non rappresentando in nessun caso un valore realizzabile dall'azionista ed, inoltre, non tenendo conto di perdite per oltre 1,4 miliardi di euro maturate dalla Banca nel corso del 2015;
la valorizzazione dei titoli di cui trattasi nella comunicazioni periodiche degli istituti di credito depositari di cui all'articolo 13, 2-
ter
, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, deve dunque basarsi sul valore nominale di rimborso;
il valore nominale delle azioni della Banca Popolare di Vicenza è pari ad euro 3,75, mentre il valore di rimborso può essere individuato in un ammontare pari al valore di recesso stabilito in euro 6,3 dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2015;
a fronte di una applicazione che si ritiene manifestamente errata dell'imposta di bollo sui depositi titoli in cui sono depositate le circa 100.100.000 azioni della Banca Popolare di Vicenza si può stimare – in assenza di disponibilità di dati in merito alla precisa tipologia dei soci della Banca – un onere fiscale non dovuto per i soci della Banca popolare di Vicenza di oltre 8 milioni di euro (stimato nell'importo del 2 per mille sul differenziale fra 48 euro ed il valore di recesso di 6,3 euro);
è di tutta evidenza che tale prelievo di natura fiscale – che se confermato risulterebbe verosimilmente contrario anche al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione ha ulteriormente aggravato la posizione di numerosissimi piccoli risparmiatori;
considerato inoltre che:
il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza, nelle banche italiane, di crediti in sofferenza. Simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incoraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;
nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;
considerato infine che:
stante gli elementi sopra esposti, appare necessario che si proceda ad una correzione del calcolo dell'imposta di bollo erroneamente effettuato dagli istituti di credito secondo una non condivisibile interpretazione della norma in esame;
impegna il Governo:
ad inserire all'interno del provvedimento in esame, a fini di equità, una norma di interpretazione relativa agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli, al fine di rendere valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-
ter
della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.
G/2298/10/6
TOSATO
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo Presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;
la perdita di 1,05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di –55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;
a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BCE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;
tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 Per quasi l miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi 'persuasivi' ai limiti del vero e proprio 'ricatto';
ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,500 per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a «prezzo pieno» azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portandole al valore unitario di 48 euro (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni);
considerato inoltre che:
con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'
iter
di trasformazione della popolare Veneto Banca in S.p.a.;
attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi, indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;
il valore più realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18,45 e i 21,21 euro;
gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella «banca del territorio»;
ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischiosità dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;
considerato infine che:
il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza nelle banche italiane, di crediti in sofferenza, simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incorraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;
nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;
si rende necessario l'affrancamento contabile delle azioni emesse dalle banche sottoposte da ultimo a procedura di risoluzione e dalle due banche in evidente stato di difficoltà a causa, anche, di npl presenti nel loro patrimonio;
impegna il Governo:
ad inserire all'interno del provvedimento in esame, una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile, per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.
G/2298/11/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
il provvedimento in oggetto prevede una riforma complessiva delle banche di credito cooperativo secondo un nuovo modello in cui è consentito svolgere attività bancaria soltanto se facenti parte di un gruppo bancario cooperativo;
la disciplina prevede inoltre che il gruppo bancario debba essere guidato da una capogruppo;
in particolare, la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente potere di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, deve detenere un patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro;
in questo modo si rischia di annullare la valenza territoriale del sistema mutualistico, postulando necessariamente la creazione di un'unica grande
holding
nazionale, governata in modo verticistico, con l'ovvia conseguenza di forte condizionamento da parte del gruppo sulla libertà di azione e sull'autonomia delle BCC in sede locale;
anche gli stessi promotori della riforma sostengono infatti che si debbano comunque preservare le identità e le autonomie di specifici territori, al fine di tutelarne le «particolari forme di coesione ed organizzazione a livello territoriale»;
in sede di esame referente in commissione VI, l'unica territorialità riconosciuta e che resta dunque protetta è stata quella delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali, si consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale in queste province di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima province autonome, tra cui la corrispondente banca capogruppo, il cui limite patrimoniale sarà stabilito dalla Banca d'Italia;
in questo modo, però, si ignorano le altre peculiarità, linguistiche, socioeconomiche, culturali, che rappresentano, invece, un importante valore aggiunto dell'intero Paese: seppur riconosciuta la necessità di salvaguardare specificità culturali e linguistiche, non si comprende perché le stesse non debbano essere riconosciute a tutti le regioni e provincie italiane;
impegna il Governo:
a diminuire, nel corso dell'
iter
di esame del provvedimento in oggetto, il limite di 1 miliardo di euro per il patrimonio netto che la società bancaria deve detenere per costituirsi quale capogruppo del gruppo bancario cooperativo, in modo che più banche di credito cooperativo possano avere la possibilità di candidarsi come capogruppo, difendendo in questo modo la territorialità del sistema mutualistico, come specificato in premessa.
G/2298/12/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
nella parte relativa alla riforma del credito cooperativo, il provvedimento in esame prevede l'innalzamento del numero minimo di soci da 200 a 500 e del valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro a 100.000 euro;
una simile previsione snatura di gran lunga la caratteristica territoriale e localistica intrinseca nel sistema mutualistico delle cooperative: la prima misura, infatti, impedisce che restino in vita le piccole banche di credito cooperativo territoriali; la seconda, al netto delle necessità di ricapitalizzazione degli istituti in difficoltà, si rende suscettibile di pregiudicare fortemente la partecipazione di coloro che sono già soci;
le disposizioni, quindi, potrebbero non tutelate le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi alle banche di credito cooperativo scegliendo di investire in istituti di credito che ora potrebbero modificare la propria forma giuridica e le relative forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà;
impegna il Governo:
a rivedere in ribasso, nel corso dell'
iter
di esame del provvedimento in oggetto, l'innalzamento del numero minimo di soci e del. valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio, al fine di tutelare la territorialità delle banche di credito cooperativo, come esposto in premessa.
G/2298/13/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,
premesso che:
la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni (pena l'imposta dovuta nella misura ordinaria del 9 per cento e una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora);
le disposizioni contenute nel disegno di legge, costituiscono, ancora una volta, un
favor
alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese, nonostante, in sede referente sia stato chiarito che tale agevolazione è emessa a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa e, dopo le forti proteste delle opposizioni (anche contestuali allo schema di decreto legislativo riguardante il patto commissorio sui mutui ipotecari), sia stato inserito il comma 2-
bis
, ai sensi del quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale «prima casa»;
suddetta disciplina, se sommata infatti all'atto del Governo n. 265, non fa altro che avvantaggiare in maniera del tutto sproporzionata e ingiusta il sistema bancario;
nonostante la manifestata intenzione di modifica del noto articolo 120-
quinquiesdecies
dello schema di decreto, si continua a prevedere che, in caso di ritardato pagamento del rateo, lo snellimento e l'abbreviazione delle procedure nel caso di inadempimento del debitore si attuino attraverso l'espunzione dell'obbligo al ricorso alla procedure esecutive giudiziali;
poco cambierà, infatti, se il numero delle rate ritardate che daranno il via libera alla banche di prendere il pieno possesso dell'immobile posto in garanzia del mutuo saranno 18 e non più 7, quando si elimina l'unico mezzo di tutela del risparmiatore, ossia quello giudiziale, di fronte ad una parte contrattuale così forte;
il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;
se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
impegna il Governo:
a rivedere, nel corso dell'
iter
di esame del provvedimento in oggetto, l'agevolazione in misura fissa a 200 euro per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, in modo che possa riguardare l'intera platea di potenziali acquirenti, siano essi anche semplici cittadini, spinti presumibilmente da bisogni primari quali l'acquisto di un'abitazione, per sé o per i propri familiari, piuttosto che da intenti speculativi, come specificato in premessa.
G/2298/14/6 testo 2
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n, 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere il divieto della vendita di titoli
junior
o
mezzanine
anche agli investitori non istituzionali.
G/2298/14/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n, 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
premesso che:
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,
Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella «forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a Carica del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;
in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;
molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
premesso infine che:
l'articolo 8, comma 3 del provvedimento in esame, prevede il divieto di acquisto di titoli
junior o mezzanine
allo Stato, alle amministrazioni pubbliche e alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche;
impegna il Governo:
a prevedere, nel corso dell'iter di esame del provvedimento in oggetto, che sia vietata la vendita di titoli
junior
o
mezzanine
anche agli investitori non istituzionali.
G/2298/15/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla Cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
premesso che:
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,
Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;
in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;
molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo Il del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.
la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi; se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare 'il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventa te e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
impegna il Governo:
a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito
internet
della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.
G/2298/16/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
premesso che:
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti,
Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al
baiI-in
, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;
in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;
molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo il del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.
la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;
se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
impegna il Governo:
a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito
internet
della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.
G/2298/17/6
TOSATO, COMAROLI
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
premesso che:
da un recente studio di Confedilizia emerge che i proprietari di immobili, per il quarto anno consecutivo, hanno subito, nel 2015 un livello di imposizione tributaria insostenibile: infatti, fra il 2012 ed il 2014 la proprietà immobiliare ha versato complessivamente circa 69 miliardi di euro di imposte di natura patrimoniale e il carico fiscale sugli immobili del 2014, con l'attuale governo, dato da IMU e TASI, è stato di oltre 1 miliardo superiore rispetto a quello IMU 2012;
nonostante il taglio previsto dall'ultima legge di stabilità alla tassazione sulla prima casa, restano comunque insostenibili gli oneri tributari sostenuti dai contribuenti e il nostro Paese resta uno fra quelli europei con la più alta tassazione;
a ciò si aggiunge una difficoltà sempre maggiore dei cittadini ad acquistare un immobile di proprietà: se la disoccupazione e le condizioni precarie dei contratti di lavoro a termine hanno impedito, e impediscono ancora, un facile accesso al mutuo bancario, il
credit crunch
, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria, hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i risparmiatori;
negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adusbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8%, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 % rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;
sembrerebbe opportuno prevedere che le banche contribuiscano, in solido, al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, in maniera proporzionale e decrescente rispetto al rimborso del capitale da parte del mutuando; infatti, parrebbe logico ritenere gli istituti di credito proprietari in solido dell'immobile per cui è stato richiesto il mutuo, prevedendo, la normativa, l'acquisizione della proprietà da patte delle banche in caso di mancato rimborso del mutuo;
sarebbe altresì opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo;
premesso inoltre che:
a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi, ma non affronta anche la tutela dei risparmiatori in difficoltà su cui, invece, normalmente sono scaricati i costi di malegestioni e negligenze dei vertici del sistema bancario;
impegna il Governo:
a)
ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai
leasing
immobiliare per imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalla banche e dagli istituti finanziari, e in particolare:
1) prevedere, per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i
leasing
immobiliari accordati alle imprese, un tasso di interesse non superiore a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;
2) prevedere, per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento, un tasso di interesse non superiore a quattro punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;
b)
ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di stabilire norme per la partecipazione delle banche e degli istituti di credito all'imposizione contributiva locale sugli immobili legata al titolo di proprietà, in modo da prevedere un meccanismo contributivo al fine di individuare le banche e gli istituti di credito quali soggetti passivi al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, qualora la banca o l'istituto di credito abbia accordato un mutuo ipotecario fondiario o edilizio per l'acquisto o la costruzione delle stesso immobile;
c)
a prevedere un tavolo di concertazione tra il governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e all'esecuzioni immobiliari volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente domicilio, di cui riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.
G/2298/18/6
MUSSINI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PETRIS, FUCKSIA, BIGNAMI, DE PIETRO
Il Senato,
premesso che:
le MAG, diffuse su tutto il territorio nazionale, sono attualmente cinque (Mag Firenze, Mag2 Finance Milano, Mag4 Piemonte, Mag6 Reggio Emilia, Mag Venezia) – altre due (Reggio Calabria, Roma) sono in fase di formazione – e svolgono da più di trent'anni un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento; ciò non solo per le migliaia di soci compartecipi e di finanziamenti effettuati, ma anche sotto il profilo della formazione e della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di enti
non profit
(Cooperative, Mutue, Associazioni,
Onlus
, Fondazioni di Servizi Sociali). Le MAG (Mutue di Auto Gestione) sono cooperative a mutualità prevalente, attualmente sono intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
il 16 dicembre 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 ottobre 2014 n. 176, che disciplina l'attività di microcredito in Italia e il ruolo degli operatori di Finanza Mutualistica e Solidale in attuazione dell'art. 111 del Testo Unico Bancario come modificato dal decreto legislativo 141/10 e dal decreto legislativo 169/12;
entro il 12 febbraio 2016 i soggetti già operanti, come le Mag, saranno costretti ad esprimersi sul proprio futuro, purtroppo problematico a seguito della nuova normativa;
considerato che:
durante il percorso di riforma del Testo Unico Bancario le commissioni Bilancio e Finanze della Camera sia nel 2010 che nel 2012 hanno riconosciuto il valore sociale della finanza mutualistica e solidale;
la commissione bilancio della camera, il 19 luglio 2012 ha dato parere positivo sullo schema di modifica al testo unico bancario suggerendo però che «si valuti l'opportunità di prevedere un comma aggiuntivo all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possano svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia»;
nello stesso modo si è espressa la Commissione Finanze il 1 agosto 2012;
il testo da ultimo approvato non ha però recepito nella normativa primaria i pareri delle commissioni;
successivamente, tuttavia, il citato regolamento di attuazione dell'art. 111 TUB ha previsto un riconoscimento (art.16) della finanza mutualistica e solidale e ha permesso alle cooperative di elevare gli importi previsti per il microcredito di tre volte (ovvero da 25.000 a 75.000 euro), senza però modificare i requisiti dimensionali dei soggetti finanziati;
all'innalzamento degli importi dei finanziamenti concedibili (75.000 euro) non ha contraddittoriamente, e forse inavvertitamente, corrisposto un conseguente ampliamento dei soggetti finanziabiIi;
infatti, i limiti previsti dall'art. 1 comma 2 lettera
d)
del regolamento MEF n. 176 relativi all'indebitamento (100.000 euro) ed alle dimensioni aziendali (fatturato 200.000 euro e attivo patrimoniale 300.000 euro) sono eccessivamente restrittivi e tali anche da non consentire di concedere finanziamenti ad imprese in grado di sostenere un prestito di 75.000 euro;
tali limiti nei parametri bilancistici sono anche in contraddizione con l'apertura dimensionale che l'art. 1 comma 2 lettera
c)
del regolamento MEF lascia invece alle cooperative finanziabili per quanto riguarda il numero dei dipendenti (numero illimitato di dipendenti soci e numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità). Ciò non permette in definitiva alla finanza mutualistica e solidale, in continuità con l'esistente, interventi nei confronti di realtà che debbono effettuare investimenti significativi in immobilizzazioni e/o gravemente penalizzate dalla crisi e dal fabbisogno di liquidità;
considerato inoltre che:
le norme previste per i finanziamenti destinati a persone fisiche stabiliscono una diversa costruzione dei tassi imponendo di computare i servizi ausiliari nell'onerosità del prestito e contemporaneamente indicando un limite percentuale al tasso effettivo globale a cui obbligatoriamente riferirsi, questo pregiudica fortemente la sostenibilità economica di tali finanziamenti. Ulteriore restrizione è l'imposizione, apparentemente arbitraria, del limite del 49% per i finanziamenti a persone fisiche, rispetto al totale dei finanziamenti;
ciò, oltre ad altri limiti posti per tutti gli operatori di microcredito (es. impossibilità di effettuare finanziamenti per estinzione di debiti pregressi o per esigenze di liquidità, durata massima di 10 anni, cadenza massimo trimestrale della restituzione) rende l'attività della finanza mutualistica e solidale quasi impossibile;
non sono inoltre previste semplificazioni, agevolazioni, ma solo ulteriori limiti rispetto alla realtà attuale, già difficile sotto il profilo operativo. Infatti, com'è noto, in Italia i soggetti non bancari che svolgono attività di microcredito sono un numero davvero esiguo (poche unità). Imporre nuovi obblighi e limiti ad un panorama tanto ristretto pone a serio rischio l'operatività;
la Finanza Mutualistica e Solidale è una realtà viva come lo dimostrano nuovi soggetti che intendono praticarla come la neonata MAG Firenze e i procedimenti di costituzione di nuove MAG a Roma e in Calabria;
con la nuova normativa circa il 50% degli attuali finanziamenti delle MAG sarebbe irrealizzabile;
questo, oltre a determinare la mancata concessione di finanziamento a soggetti meritevoli renderebbe quasi impossibile la sostenibilità economica dell'attività per soggetti che non siano di derivazione bancaria;
attualmente tutte le strutture di Finanza Mutualistica e Solidale sono cooperative iscritte come intermediari finanziari
ex
art. 106 e le singole basi sociali hanno deliberato di non iscriversi al nuovo albo unico intermediari finanziari
ex
art. 106 poiché vi sarebbe un aggravio pesante dal punto di vista operativo ed economico non sostenibile per le strutture;
verrebbero inoltre snaturata completamente l'operatività e la gestione caratteristica delle MAG dato che si diverrebbe sempre più simili ad una banca vera e propria;
impegna il governo:
a intervenire tempestivamente al fine di sopprimere la lettera
d)
del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di restituire coerenza a un disegno complessivo che non chiuda a quelle tante realtà del terzo settore oggi soffocate dalla restrizione del credito bancario tradizionale e che trovano da sempre nel mondo Mag un interlocutore attento e privilegiato.
G/2298/19/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,
premesso che:
due fra i più rilevanti problemi che, sul piano economico e sociale, il nostro Paese è chiamato a risolvere sono rappresentati da un lato dalla condizione dei crediti detenuti dal sistema bancario, che ha visto fino ad oggi il progressivo e costante aumento dei
non-performing loan
, che lascia prefigurare soluzioni di sistema che debbano coinvolgere le pubbliche istituzioni, e, dall'altro, lo stato del mercato immobiliare e, in particolare, l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni così come all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico;
una soluzione che garantirebbe la contestuale liberazione del sistema bancario da crediti in sofferenza e l'aumento a favore dei ceti meno abbienti dell'offerta residenziale pubblica, è rappresentata dalla istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio. Lo stesso Fondo offrirebbe al debitore ceduto una rinegoziazione del proprio debito, con scadenza rideterminata fino a un massimo di venti anni ed a un tasso pari a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai mutui agli enti locali di pari durata, aumentato di 50 punti base;
a seguito della suddetta rinegoziazione, il debitore dovrebbe rinunciare per tutta la durata del contratto ad ogni diritto sull'immobile, che resterebbe nella piena disponibilità del fondo per essere affittato, secondo criteri dettati dal comune di ubicazione dello stesso, a canone agevolato a soggetti bisognosi;
le relative entrate derivanti dai canoni della suddetta locazione sarebbero destinate a garantire la corretta manutenzione dell'immobile e, per la parte eccedente, alla ricapitalizzazione del fondo. Al termine dei venti anni, in caso di regolare rispetto del piano di ammortamento, il bene sarebbe destinato a tornare nella piena disponibilità del proprietario, mentre, in caso contrario, verrebbe escussa l'ipoteca con diritto di prelazione da parte del Fondo sull'immobile gravato;
é evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza, condizione, quest'ultima, particolarmente acuta nella fase attuale;
inoltre, anche il debitore vedrebbe realizzato il suo interesse a rinegoziare a tassi e in tempi vantaggiosi un debito verso cui ha già dimostrata la difficoltà di rientro;
impegna il governo:
a risolvere il problema esposto in premessa, anche al fine di garantire la tenuta sociale e finanziaria del nostro Paese, attraverso l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari in sofferenza assistiti da ipoteca di primo grado, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, secondo le modalità e le condizioni di operatività esposte in premessa.
G/2298/20/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,
premesso che:
il primo «Piano di Chicago» di Henry Simons negli anni '30 portò alla famosa legge «Glass-Steagall Act» che separò le banche commerciali da quelle di investimento, finché con la Presidenza Clinton negli anni '90 tale separazione fu abolita. Fu Bill Clinton nel 1999, come ultimo atto formale prima di lasciare la Casa Bianca, a promulgare la legge Gramm-Leach-Bliley Act con cui abrogò le disposizioni della Legge Glass-Steagall;
l'abrogazione ha permesso la costituzione di gruppi bancari che al loro interno hanno consentito di esercitare sia l'attività bancaria tradizionale sia l'attività di banca d'investimento e assicurativa;
in Italia riuscimmo ad anticipare gli USA con il Testo unico bancario del 1993 che ha, di fatto, rimesso in piedi una pericolosa commistione fra banche commerciali e banche d'affari, abolendo la Legge bancaria del 1936 con cui fu introdotto in Italia lo
standard
americano della Legge Glass-Steagall;
attualmente la finanza privata crea oltre il 90 per cento della moneta circolante. Come è noto agli economisti, contrariamente al senso comune, la stragrande maggioranza del denaro in circolo viene creato dal nulla – perché lo Stato glielo consente – dalle banche private nel momento in cui concedono prestiti, accreditando l'ammontare sul deposito del richiedente. Si potrebbe aggiungere che oltre ai trilioni di dollari, sterline ed euro creati dal nulla dalle banche sotto forma di depositi, circolano nel mondo, al di fuori delle piattaforme regolamentate, centinaia di trilioni di derivati dalle innumerevoli denominazioni (ABCP, ABS, CDO, CLO, CDS, MBS ... ), pure essi creati dalle banche private;
una riforma finanziaria la quale in qualche modo riduca drasticamente il potere delle banche private di creare denaro è la maggiore riforma politica di cui ci si dovrebbe occupare per salvare l'Unione e i paesi europei. Le riforme bancarie di cui si parla nella Commissione (il rapporto Liikanen), nell'Ecofin (l'Unione Bancaria), in alcuni parlamenti (Regno Unito, Francia, Germania), sono al di sotto delle misure minime da porre in essere per evitare il ripresentarsi di crisi finanziarie come quella – se non peggiore – che abbiamo conosciuto nel 2008. Soltanto una forte riduzione del potere «creativo» delle banche può fare uscire i governi UE dal ruolo subalterno al potere finanziario che attualmente svolgono;
ad 8 anni dall'inizio della crisi i governi, infatti, si sono limitati a raccomandare, esaminare e riflettere in tema di riforma del sistema finanziario. Sul tavolo di Bruxelles è arrivato il 2 di ottobre del 2012 il rapporto elaborato da un gruppo di esperti guidati da Edili Liikanen (presidente della banca centrale della Finlandia). Il mandato era stato affidato dalla stessa Commissione nel novembre 2011 per valutare l'opportunità di riforme strutturali del sistema bancario europeo alla luce dell'acceso dibattito già sviluppatosi anche negli USA e nel Regno Unito (si pensi alla Volcker rule, al Dodd-Frank Act e al report della Independent Commission on Banking o «Vickers Report»);
il rapporto Liikanen si pone qui come una terza via tra la ricetta Usa e quella inglese rivedendo l'architettura delle banche attraverso cinque raccomandazioni principali:
1) la separazione legale dalle attività della banca del
trading
proprietario e di altre attività di
trading
significative sopra una certa soglia;
2) la necessità che le banche disegnino e mantengano in funzione realistici ed efficaci piani di
resolution
(interventi per la gestione delle crisi e la riorganizzazione degli
asset
bancari ndr), come proposto dalla Direttiva sulla risoluzione e sul risanamento delle banche elaborata dalla Commissione Europea (Brr);
3) il deciso sostegno all'uso di strumenti di
bail-in
. Le banche dovrebbero costruire un ammontare di debito che può confluire nel
bail-in
sufficientemente largo e chiaramente definito. Questo debito dovrebbe essere detenuto al di fuori del sistema bancario e aumenterebbe la capacità complessiva di assorbimento delle perdite, diminuirebbe gli incentivi a prendere rischi e aumenterebbe la trasparenza e la percezione del rischio;
4) l'applicazione di maggiori pesi per il rischio nella determinazione del capitale minimo e modelli interni di trattamento dei rischi più coerenti tra le banche europee;
5) la necessità di aumentare le riforme esistenti sulla
corporate governance
con misure specifiche in tema di: rafforzamento del
board
e del
management
; promuovere la funzione di
risk management
; tenere sotto stretto controllo i compensi del
management
e dei dipendenti delle banche; aumentare la
disclosure
sui rischi; rafforzare i poteri sanzionatori;
ben poco del Rapporto è stato poi effettivamente raccolto dagli organismi europei. Anzi, ora si punta al «Capital market union» (CMU), un ulteriore liberalizzazione di tale mercato. La Capital Markets Union ha lo scopo di sviluppare ulteriormente il finanziamento
market-based
(chiamato anche «sistema bancario ombra») in Europa. È però improbabile che la CMU crei posti di lavoro e crescita sostenibile. Essa si concentra sull'aumento dell'offerta di credito e non affronta le cause della mancanza di domanda aggregata;
le nuove regole sulla vigilanza prudenziale (Mifid) hanno obbligato le banche a detenere maggiori scorte di capitale, maggiore liquidità e un grado più basso di leva finanziaria, ponendo vincoli più stringenti alle banche a maggiore rischio sistemico, la cui crisi può minare la stabilità complessiva del sistema finanziario, un ulteriore sforzo richiesto appositamente per attivare quei meccanismi anticiclici a salvaguardia dell'intero sistema economico nelle fasi recessive. Ma la fragilità del sistema bancario e la sua intrinseca pericolosità permangono;
negli anni passati, prima della crisi finanziaria globale, ma anche dopo, per mancanza di una seria riforma e di regole più stringenti, l'intero sistema bancario ha giocato con la speculazione. Sono stati inventati innumerevoli strumenti finanziari tra i più «esotici» che hanno messo, e mettono, a rischio l'intero sistema bancario ed anche quello economico e produttivo. Il problema più grave è stato il coinvolgimento delle banche di deposito, che hanno «giocato» anche con i soldi dei risparmiatori partecipando ad operazioni finanziarie tra le più rischiose;
inoltre, uno dei problemi più pericolosi per le banche è quello del
leverage
, cioè della capacità di ottenere credito o di creare debito in rapporto al proprio capitale. Ad esempio, se le
corporation
economiche più grandi hanno un rapporto 50 a 50 tra il capitale proprio e il debito sottoscritto, per il sistema bancario il tasso è di 5 a 95, senza contare i debiti fatti e tenuti fuori bilancio;
la conseguenza dell'abrogazione del principio di Glass-Steagall ha portato dritti alla catastrofe odierna, dal momento che l'esplosione della bolla dei derivati (gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi) ha determinato il rischio del fallimento delle grandi banche, conseguentemente governi e banche centrali hanno pensato di coprire i problemi con una serie di salvataggi emergenziali, anziché intervenire con nuova regolazione. Pertanto, mancando l'impegno politico a riformare il sistema finanziario, oggi assistiamo all'emissione di fiumi di denaro a tassi irrisori a favore delle banche, anche se queste poi non si impegnano a sostenere l'economia reale di aziende e famiglie.
la
ratio
dell'introduzione di una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento prevista dalla legge Glass-Steagall era quella di evitare che il fallimento dell'intermediario comportasse altresì il fallimento della banca tradizionale: in questo modo, si impediva, di fatto, che l'economia reale fosse direttamente esposta al pericolo di eventi negativi prettamente finanziari. Per via della sua successiva abrogazione nel 1999, nella crisi del 2007 è accaduto proprio questo, quando l'insolvenza nel mercato dei mutui
subprime
, iniziata nel 2006, ha scatenato una crisi di liquidità che si è trasmessa immediatamente all'attività bancaria tradizionale, in quanto quest'ultima è in commistione con l'attività di investimento, in questo caso immobiliare;
nel 1999 il Congresso, a maggioranza repubblicana, approvò una nuova legge bancaria promossa dal Rappresentante Jim Leach e dal Senatore Phil Gramm, promulgata il 12 novembre 1999 dal Presidente Bill Clinton, nota con il nome di Gramm-Leach-Bliley Act. La nuova legge ha abrogato le disposizioni del Glass-Steagall Act del 1933 che prevedevano la separazione tra attività bancaria tradizionale e
investment banking
;
anche importanti istituzioni finanziarie come la Consob, preposta all'attività di controllo sulla trasparenza in borsa, sono intervenute a favore della separazione bancaria. Durante un'audizione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il presidente Giuseppe Vegas ha ribadito che «la risposta più efficace alla persistente finanziarizzazione dell'economia e alla prevenzione dei rischi sistemici è quella di implementare con convinzione un modello di separazione tra i diversi comparti dell'attività di intermediazione finanziaria, impedendo commistioni tra l'attività di banca commerciale e quella di banca d'investimento». Per la Consob «ciò ridurrebbe gli effetti di contagio, legati ad una eccessiva assunzione di rischi, verso il settore bancario tradizionale, preservandone la capacità di trasferire risparmio all'economia reale e di sostenere la crescita delle imprese»;
la separazione bancaria infatti dovrebbe favorire le condotte più orientate al mercato e sollecitare maggiore creazione di credito bancario a favore del sistema produttivo. Dovrebbe anche impegnare le banche di deposito ad aumentare il volume del credito erogato a favore del sistema produttivo, anche incentivando l'apertura del mercato dei capitali alle media e piccole imprese e favorendo nel contempo lo sviluppo di nuovi strumenti di credito produttivo, quali i mini
bond
e altri fondi di investimento;
le banche commerciali devono concentrare le loro attività verso il credito a imprese e famiglie, mentre le banche d'affari potranno svolgere la vendita dei prodotti finanziari. Per le banche commerciali vanno stabiliti dei limiti qualitativi e quantitativi per gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati;
va sancito il divieto di detenere partecipazioni, da parte delle banche commerciali, in banche d'investimento, società d'intermediazione mobiliare e, in generale, in tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico oltre a non detenere partecipazioni industriali. Così come va stabilito il divieto di coprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali, da parte dei rappresentanti, dei direttori, dei soci di riferimento e degli impiegati delle banche d'affari;
occorre separare una volta per tutte le attività di
trading
da quelle di credito. Questa divisione dovrebbe riguardare l'attività di compravendita in proprio, i derivati, prestito ed esposizione non garantite verso gli
hedge fund
, investimenti strutturati e in
private equity
;
impegna il Governo:
a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
G/2298/21/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,
premesso che:
la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie ed imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze, e quindi di procedure coatte di esecuzione su immobili intraprese dal sistema bancario e dagli agenti della riscossione, prima fra tutti Equitalia, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata, le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;
il sistema bancario, dal canto suo, sentitosi spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cc.dd.
non-performing loans
, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle somme prestate, alcune delle quali contenute anche nel provvedimento all'esame dell'Aula;
la suddetta crisi economica è sconfinata in una forma di disagio che ha aggravato, a sua volta, quell'emergenza abitativa già presente da tempo nel nostro Paese, con picchi rilevanti nelle grandi aree urbane;
aumentano le famiglie e le fasce di popolazione che non riescono ad accedere al bene casa. Negli ultimi 10 anni infatti il numero di dette famiglie è cresciuto ad un tasso tre volte superiore alla crescita della popolazione;
come evidenziato da un'indagine realizzata da Nomisma in collaborazione con Federcasa, solo 700 mila famiglie italiane, cioè circa un terzo di quelle che si trovano in condizione di disagio abitativo, ha accesso a una casa popolare. Al di fuori dell'edilizia residenziale pubblica esiste un disagio economico che ha coinvolto nel 2014, ben 1,7 milioni di nuclei familiari in affitto. Famiglie che, versando oggi in una condizione di disagio abitativo, e che corrono un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale. A fronte della portata del problema le risposte pubbliche, evidenziano gli analisti di Nomisma e Federcasa, «sono state fino qui complessivamente inadeguate»;
anche a fronte di questa situazione si confermano del tutto insufficienti le risorse stanziate dal decreto legge 47/2014 a favore del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica;
come ha confermato il sottosegretario rispondendo il 29 ottobre 2015, ad una interrogazione del Gruppo SI-SEL della Camera, «i fondi attualmente disponibili renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse»;
il governo peraltro, nonostante l'emergenza abitativa, e le categorie di cittadini coinvolti, che sono le più deboli ed esposte, ha deciso di non rifinanziare il Fondo locazioni, né di prorogare il blocco degli sfratti, né di aumentare le risorse a favore del Fondo morosità incolpevole e provvedendo a superare le criticità legate all'utilizzo di questo fondo;
il Governo ha deciso di non rifinanziare più da quest'anno il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dalla legge n. 431/1998), uno degli strumenti più importanti a favore degli enti locali per sostenere le famiglie più svantaggiate e per contrastare il disagio abitativo;
ricordiamo che detto Fondo, consente una integrazione economica per quelle famiglie con redditi bassi. Attraverso questo fondo, i comuni erogano i contributi direttamente alle famiglie disagiate per poter pagare canoni spesso incompatibili con il reddito percepito;
peraltro, oltre ad essere stato azzerato, questo Fondo ha mostrato in questi anni delle difficoltà di utilizzo delle risorse assegnate;
il 21 gennaio 2016, in risposta in Commissione Ambiente all'interrogazione 5-07463 a prima firma Zaratti, il sottosegretario alle Infrastrutture ha risposto, riguardo proprio al Fondo locazioni, che «al 30 aprile 2015, il monitoraggio mostra che sulla disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015, pari ad oltre 324 milioni di euro (di cui 200 statali), le risorse assegnate dalle regioni ai comuni ammontano a 93,7 milioni di euro e quelle effettivamente trasferite dalle stesse a circa 75 milioni», evidenziando cosi delle forti criticità nell'effettiva capacità di utilizzo del medesimo Fondo;
impegna il governo:
a destinare i maggiori introiti derivanti al bilancio dello Stato dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-
ter
del decreto-legge in esame al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge n. 431/1998, attualmente azzerato; al «Fondo per la morosità incolpevole», per sostenere quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche; ad interventi volti alla manutenzione ed al recupero di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica.
G/2298/22/6 testo 2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,
impegna il governo:
a prevedere in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento che dal contratto di coesione venga garantita alle banche che debbano o che decidano di aderire al gruppo unico cooperativo la massima autonomia di gestione.
G/2298/22/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula opera una riforma del settore del credito cooperativo introducendo nell'attuale sistema giuridico l'obbligo, per quelle BCC che non rispondono a determinati requisiti patrimoniali, di fare parte di un unico gruppo cooperativo;
l'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-
bis
, comma 3, nello specifico, detta quelle previsioni, quelle condizioni e quei criteri di adesione al suddetto gruppo che deve contenere il contratto di coesione che, a sua volta, è chiamato a disciplinare la direzione ed il coordinamento da parte della banca capogruppo, senza però fare alcun riferimento a quali dovranno essere le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo;
il medesimo articolo al comma 5, capoverso Art. 37-
bis
, ai commi 7 e 7-
bis
, delega il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, a dettare le disposizioni di attuazione con riferimento al numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; alla soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa a quella indicata nel decreto ovvero anche inferiore al 51%, ai requisiti minimi organizzativi ed operativi della capogruppo, al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi;
in sede di esame referente presso la commissione Finanze è stata introdotta una previsione che permette alla
holding
di commissariare i livelli di governo delle singole BCC non più in casi motivati ed eccezionali, come previsto in origine dal testo presentato dal governo, ma semplicemente adducendo una motivazione, senza però prevedere, come contrappeso, che il contratto di coesione garantisse alle banche aderenti al gruppo un grado elastico di autonomia rapportato alla capacità di ognuna di esse di mantenere solida la propria situazione patrimoniale e redditizia, la propria attività corrente, facendo in tal modo perdere loro progressivamente autonomia nel caso in cui non vi siano strategie gestionali condivise;
tale meccanismo può nella realtà generare un sistema che trasformerà le BCC aderenti al gruppo cooperativo in filiali di una banca unica;
impegna il governo:
a prevedere in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento che dal contratto di coesione venga garantita alle banche che debbano o che decidano di aderire al gruppo unico cooperativo la massima autonomia di gestione.
G/2298/23/6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,
premesso che:
al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti), i commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), istituiscono un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione di 100 milioni di euro che opererà, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, soltanto nel limite di spesa della stessa. Le stesse disposizioni, poi, rimandano a provvedimenti di rango secondario (DPCM e decreti ministeriali) la definizione delle modalità di gestione del Fondo e delle condizioni di accesso al rimborso, tenendo conto della vulnerabilità socio economica dei danneggiati, dei rendimenti ottenuti nel tempo e del tasso dei prodotti sottoscritti;
la dotazione del Fondo, pur essendo di per sé considerevole, è comunque pari a meno di un terzo delle totale delle perdite subite dai sottoscrittori dei
bond
subordinati: infatti secondo stime presentate in Parlamento il valore azzerato nel settore
retail
sfiora i 350 milioni di euro così distribuiti: 150 milioni di euro in capo ai 4.700 obbligazionisti di Banca Etruria, per un importo medio pro-capite di 31.900 euro; 49 milioni di euro in capo ai 4.150 obbligazionisti di Carife, per un importo medio pro-capite di 11.800 euro; 26 milioni di euro in capo ai 718 obbligazionisti di Carichieti, per un importo pro-capite di 36,200, infine 105 milioni di euro in capo a 930 obbligazionisti di Banca Marche, per un importo medio pro-capite pari a 112.900 euro;
il 21 gennaio 2016 il Sottosegretario all'Economia e Finanze, Enrico Zanetti, rispondendo ad un
question-time
in commissione Finanze, ha dichiarato che: «qualora dovesse emergere che la stima delle perdite sia stata effettuata in termini eccessivamente prudenziali ed emergessero plusvalenze finali ulteriori rispetto all'impegno finanziario sostenuto dal Fondo di risoluzione, il Governo si impegna, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, a intraprendere ogni utile iniziativa affinché le eventuali plusvalenze possano essere destinate a coprire in parte le obbligazioni subordinate, ed in caso di ulteriore
surplus
, a soddisfare anche gli azionisti». Nella medesima occasione il Sottosegretario, interrogato sul motivo per il quale il Governo si fosse rifiutato di inserire in una norma di rango primario, cioè in sede di esame della legge di stabilità 2016, una disposizione che avesse stabilito con chiarezza quanto si era appena impegnato a fare attraverso un atto normativo di rango secondario, ha ritenuto sufficiente richiamare il principio generale stabilito dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il quale afferma che, nel caso di applicazione di una procedura di risoluzione di banche, agli azionisti e agli obbligazionisti non si può applicare un trattamento peggiorativo rispetto a quello che sarebbe spettato loro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca interessata;
non è possibile con norme di rango secondario, quali sono i decreti ministeriali o i DPCM, aumentare i livelli di rimborso già stabiliti da una norma di rango primario, nella fattispecie dalle disposizioni di cui ai citati commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n, 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo il principio di legalità, infatti, essi devono essere pienamente conformi alla legge dalla quale discendono;
il governo aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di inserire la definizione più puntuale delle modalità di rimborso e della composizione del collegio arbitrale proprio nel decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (AC 3606-A) il quale si limita solo a prevedere solo un particolare trattamento fiscale ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente bancario sottoposto a risoluzione ad un ente ponte, trattamento che viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni;
persisterebbe pertanto la volontà del governo di non elevare i livelli di rimborso, limitandone il
quantum
alle sole risorse, pari ai 100 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, quale dotazione del Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, stanziamento del tutto inadeguato a soddisfare l'intera platea dei danneggiati;
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza un provvedimento normativo al fine di:
1. far confluire nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma;
2. riconoscere agli investitori di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 del medesimo articolo, la facoltà di richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, l'emissione di
warrant
che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.
EMENDAMENTI
Art. 1
1.8
TOSATO, COMAROLI
Sopprimere il Capo I.
1.9
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.
1.1
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-
bis
è sostituito dal seguente:
''2-
bis.
L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''».
Conseguentemente, allo stesso comma, lettera
a)
, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-
quater.
L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1.2
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
premettere il seguente:
«01. All'articolo 29 del decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385, il comma 2-
bis
è sostituito dal seguente:
''2-
bis.
L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''».
b)
alla lettera
a)
, dopo il comma 1-
ter
, aggiungere il seguente:
«1-
quater
. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1.3
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-
bis
è sostituito dal seguente:
''2-
bis.
L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''».
1.4
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 29, comma 2-
bis
, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole ''8 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''20 miliardi''».
Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-
quater.
L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1.5
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente comma:
«01. All'articolo 29, comma 2-
bis
, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: ''8 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''20 miliardi''»;
b) alla lettera
a)
, dopo il comma 1-
ter
, aggiungere il seguente:
«1-
quater.
L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1.6
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 29, comma 2-
bis
, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: ''8 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''20 miliardi''».
1.7
DIVINA
All'articolo 1, al comma 1-
bis
premettere il seguente:
«01-
bis.
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
1.10
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, sopprimere la lettera
a).
1.11
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
a)
, sopprimere il capoverso 1-
bis.
1.12
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso 1-
bis
, dopo la parola:
«condizione»
aggiungere le seguenti:
«facoltativa non vincolante;».
Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-
ter:
a) sopprimere la parola:
«Non»;
b) sostituire le parole:
«se non consti l'autorizzazione»
con le seguenti:
anche in assenza dell'autorizzazione».
1.13
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso 1-
bis
, dopo la parola:
«condizione»
aggiungere le seguenti:
«facoltativa non vincolante».
1.14
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso 1-
bis
, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Restano in ogni caso fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1.15
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso 1-
ter
, sopprimere la parola:
«Non».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole:
«se non consti l'autorizzazione»
con le seguenti:
«anche in assenza dell'autorizzazione».
1.16
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
b)
, sostituire il capoverso 3 con il seguente:
«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali e il loro mandato non è rinnovabile».
1.17
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
b)
, capoverso 3, sopprimere le parole:
«fatte salve le previsioni degli articoli 150-
ter
e 37-
bis
, comma 3».
Conseguentemente, al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis.
»:
– al comma 1, lettera
a)
sostituire le parole:
«in misura maggioritaria»
con le seguenti:
«esclusivamente»;
–
al comma 3, lettera
b)
, sopprimere il numero 2);
–
sopprimere il comma 7.
1.18
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
b)
, capoverso 3, sopprimere le parole:
«fatte salve le previsioni degli articoli 150-
ter
e 37-
bis
, comma 3».
1.19
TOSATO, COMAROLI
Al comma 2, sopprimere le lettere
a)
e
b).
1.20
TOSATO, COMAROLI
Al comma 2, sopprimere la lettera
a).
1.21
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 2, lettera
a),
sostituire la parola:
«cinquecento»
con la seguente:
«duecentocinquanta».
1.22
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 2, sopprimere la lettera
b).
1.23
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 2, lettera
b),
sostituire la parola:
«centomila»
con la seguente:
«sessantamila».
1.24
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1.25
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 2, lettera
c),
capoverso 4-
bis,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il valore della soglia minima di azioni non può essere in ogni caso superiore a mille euro».
1.26
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere il comma 4.
1.27
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 4 sopprimere le lettere
b)
e
c).
1.28
TOSATO, COMAROLI
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4), apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere la lettera
b);
2) alla lettera
c),
capoverso 1-
bis
, dopo le parole:
«in società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«o in banca popolare»;
b)
al comma 6, lettera
b)
, capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«di società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«o di banca popolare».
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi 3-
bis,
3-
ter
1.29
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sopprimere la lettera
b);
b)
alla lettera
c),
capoverso 1-
bis
, dopo le parole:
«in società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«o in banca popolare»;
Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, capoverso, comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«o di banca popolare».
1.30
CARRARO, MALAN
Al comma 4, sopprimere la lettera
b).
Conseguentemente, al comma 6, lettera
b)
, capoverso comma 5, dopo le parole:
«costituita in forma di società per azioni»
inserire le seguenti:
«o una banca popolare».
1.31
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 4, sopprimere la lettera
b).
Conseguentemente, al comma 6, lettera
b)
, capoverso comma 5, dopo le parole:
«costituita in forma di società per azioni»
inserire le seguenti:
«o una banca popolare».
1.32
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, sopprimere la lettera
b).
Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera
b),
capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«di società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«o di banca popolare».
1.33
TOSATO, COMAROLI
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4, sopprimere la lettera
b);
al comma 6, alla lettera
b),
dopo le parole:
«costituita in forma di società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«o una banca popolare».
1.34
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 4, sopprimere la lettera
b).
1.35
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS
Al comma 4, sopprimere la lettera
b).
1.36
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 4, lettera
b),
sostituire le parole:
«banche popolari o»
con le seguenti:
«o banche costituite in società per azioni».
1.37
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO
Al comma 4, lettera
c),
capoverso comma 1-bis)
,
sopprimere le parole:
«recesso o».
Conseguentemente, al comma 5, capoverso 37-
bis:
–
al comma 3, lettera
d),
sopprimere le parole:
«e di recesso dal contratto»;
–
al comma 5, sopprimere le parole:
«il recesso».
1.38
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 4, lettera
c)
capoverso comma 1-
bis
, dopo le parole:
«entro il termine»
aggiungere le seguenti:
«di novanta giorni».
1.39
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, lettera
c),
capoverso 1-
bis)
, dopo le parole:
«in società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«o in banca popolare».
Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera
b)
, capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«di società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«o di banca popolare».
1.40
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 4, lettera
c)
capoverso comma 1-
bis
, sostituire le parole:
«in società per azioni»
, con le seguenti:
«in banca popolare».
1.41
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 4, lettera
c)
, capoverso 1-
bis
, sostituire le parole:
«può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione»
con le seguenti:
«può continuare ad esercitare l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo».
1.42
CASTALDI, BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 4, lettera
c)
, al paragrafo 1-
bis
, al secondo periodo, sostituire, in fine, la parola:
«liquidazione»
con le seguenti:
«rinuncia all'attività bancaria».
1.43
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere il comma 5.
1.44
BOTTICI, PETROCELLI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è introdotto il seguente:
''Art. 37-
bis.
(Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo)
1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo è composto dalle Banche di credito cooperativo aventi sede legale nella Regione di riferimento, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le Banche di credito cooperativo sono obbligate ad aderire al Consorzio Regionale e la loro permanenza è obbligatoria fino al raggiungimento della stabilità sistemica del credito cooperativo ed è disposta con delibera della Banca di Italia che determina anche lo scioglimento del medesimo Consorzio.
3. Gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio Regionale sono costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.
4. Il Consorzio Regionale indica gli atti che le Banche di credito cooperativo sono tenute ad adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.
5. Al fine di assicurare la risoluzione delle crisi di singole Banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio quest'ultimo provvede a costituire un Fondo costituito da una quota
pro-capite
pari al 10 per cento del patrimonio netto di ogni singola Banca aderente. La Banca d'Italia può stabilite una diversa percentuale di conferimento al fine di assicurare la stabilità delle banche di credito cooperativo aderente al Consorzio Regionale. Il Fondo è preposto a concedere finanziamenti nei confronti delle Banche in difficoltà aderenti al Consorzio. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte della Banca al Consorzio Regionale di un piano economico e finanziario finalizzato ad assicurare la risoluzione della crisi della medesima Banca e la stabilità sistemica del credito cooperativo''».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2. –
(Disposizioni attuative). – 1
. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo di cui al precedente articolo 1 è costituito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2
. Nel caso in cui le risorse conferite al Consorzio Regionale non siano sufficienti a garantire la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio, la Banca d'Italia è autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti nei limiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia adatta il proprio Statuto, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente norma».
1.45
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«costituita in forma di società per azioni»
con le seguenti:
«costituita in forma di consorzio di banche cooperative».
1.46
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, dopo le parole:
«società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«ovvero di società cooperativa».
Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire le parole:
«in misura maggioritaria»
con la seguente:
«esclusivamente»;
sostituire le parole:
«un miliardo di euro»
con le seguenti:
«trecento milioni di euro».
1.47
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, dopo le parole:
«società per azioni»
aggiungere le seguenti:
«ovvero di società cooperativa».
Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire le parole:
«in misura maggioritaria»
con la seguente:
«esclusivamente»;
sostituire le parole:
«un miliardo di euro»
con le seguenti:
«cinquecento milioni di euro».
1.48
EVA LONGO
Al comma 1, lettera
a)
, la parola:
«maggioritaria»
è sostituita con la seguente:
«prevalente».
1.49
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«in misura maggioritaria»
con la seguente:
«esclusivamente».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere la lettera
c).
1.50
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«in misura maggioritaria»
con le seguenti:
«esclusivamente».
1.51
BONFRISCO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«patrimonio netto»,
con la seguente:
«capitale».
1.52
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«un miliardo di euro»
con le seguenti:
«dieci milioni di euro».
1.53
TOSATO, COMAROLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, secondo periodo, sostituire le parole:
«un miliardo di euro»
con le seguenti:
«trecento milioni di euro».
1.55
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, al comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
con le seguenti:
«pari o superiore a cinquecento milioni di euro».
1.54
EVA LONGO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, le parole di:
«un miliardo»
sono sostituite con le parole:
«cinquecento milioni».
1.56
TOSATO, COMAROLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, secondo periodo, sostituire le parole:
«un miliardo di euro»
con le seguenti:
«cinquecento milioni di euro».
1.57
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»,
con le seguenti:
«pari a 500.000.000 di euro».
1.58
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
con le seguenti:
«pari a 600.000.000 di euro».
1.59
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
con le seguenti:
«pari a 650.000.000 di euro».
1.60
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
, con le seguenti:
«pari a 700.000.000 di euro».
1.61
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
, con le seguenti:
«pari a 750.000.000 di euro».
1.62
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
, con le seguenti:
«pari a 800.000.000 di euro».
1.63
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
, con le seguenti:
«pari a 850.000.000 di euro».
1.64
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«di un miliardo di euro»
, con le seguenti:
«pari a 900.000.000 di euro».
1.65
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, dopo la lettera
a)
aggiungere la seguente:
«
a-bis)
l'attività bancaria della capo gruppo può essere esercitata esclusivamente per il tramite delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».
1.66
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1, sopprimere la lettera
c)
.
1.67
CARRARO, MALAN
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, sopprimere il comma 1-
bis
.
1.68
VACCIANO, MUSSINI, MOLINARI, SIMEONI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, sopprimere il comma 1-
bis
.
1.69
CARRARO, MALAN
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 1-
bis
, dopo le parole:
«aventi sede legale»
, inserire le seguenti:
«nelle regioni a statuto speciale e».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole:
«nella medesima provincia autonoma»
con le seguenti:
«nei medesimi ambiti territoriali».
1.70
CARRARO, MALAN
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 1-
bis
, sostituire le parole:
«dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-
bis
»
, con le seguenti:
«dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ai sensi del comma 7».
1.71
DIVINA
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
al comma 1-
bis
sostituire le parole da:
«è stabilito»
fino alla fine con le seguenti:
«è pari o superiore a cinquecento milioni di euro. Nelle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 150-
bis
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, da cui risulti una banca costituita in forma dì società per azioni avente sede in una delle Regioni a Statuto Speciale, gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua tali operazioni ha un patrimonio netto superiore a cento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza».
1.72
EVA LONGO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
al comma 2, dopo la parola:
«indica»
sono inserite le seguenti:
«, secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea, ».
1.73
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo di cui al presente articolo».
1.74
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».
1.75
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».
1.76
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».
1.77
EVA LONGO
Al comma 3, lettera
b)
, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratios prudenziali».
1.78
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 3, lettera
b)
, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:
«; per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratio prudenziali».
1.79
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 3, lettera
b)
, sopprimere il numero 2.
1.80
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 3, lettera
b)
, sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali, previsti dallo statuto, e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo, la capo gruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».
1.81
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 3, lettera
b)
, sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo la capo gruppo può revocare uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».
1.82
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 3, lettera
b)
, numero 2), dopo le parole:
«comunque motivati»
aggiungere le seguenti:
«ed eccezionali, stabiliti nel contratto di coesione».
1.83
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, al comma 3, numero 2), dopo la parola:
«comunque»
inserire la seguente:
«debitamente».
1.84
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 3, lettera
b)
, numero 3), dopo le parole:
«gravi violazioni»
aggiungere le seguenti:
«previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze».
1.85
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 3, lettera
b)
, numero 3), dopo le parole:
«gravi violazioni»
aggiungere le seguenti:
«previa autorizzazione della Banca d'Italia».
1.86
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, sopprimere il comma 7.
1.87
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 7, dopo le parole:
«con proprio decreto»
inserire le seguenti:
«, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1.88
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»
, comma 7, lettera
a)
, aggiungere, in fine, le parole:
«tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale».
1.89
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 5, capoverso
«Art. 37
-bis
»,
comma 7, lettera
a),
aggiungere, in fine, le parole:
«tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento del rischio».
1.90
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 5, capoverso
«Art. 37
-bis
»,
comma 7, sopprimere la lettera
b).
1.91
EVA LONGO
Al comma 7, lettera
c),
dopo la parola:
«cooperativo»
sono aggiunte le seguenti:
«, tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale,».
1.92
CARRARO, MALAN
Al comma 5, capoverso
«Art. 37-
bis
»,
comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-
bis)
i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera
c)
per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-
bis,
di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a)
».
1.93
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO
Al comma 6, sopprimere la lettera
b).
1.94
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 6, capoverso
«Art. 37-
ter
»,
al comma 6, lettera
b),
capoverso comma 5, dopo le parole:
«gli effetti»
aggiungere la seguente:
«giuridici».
1.95
CARRARO, MALAN
Al comma 6, lettera
b),
capoverso
«5»,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
1.96
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere il comma 7.
1.97
BONFRISCO
Al comma 7, lettera
f),
capoverso, comma 4-
bis,
sostituire le parole:
«si applicano i commi 3 e 4»,
con le seguenti:
«si applicano i commi 2, 3 e 4»;
1.98
CARRARO, MALAN
Al comma 7, lettera
f),
capoverso
«4-
bis
»
sostituire le parole:
«si applicano i commi 3 e 4»,
con le seguenti:
«si applicano i commi 2, 3 e 4».
1.99
TOSATO, COMAROLI
Al comma 7, lettera
d),
capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole:
«in deroga»
aggiungere le seguenti:
«, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,»;
b)
sopprime le parole:
«e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».
1.100
TOSATO, COMAROLI
Al comma 7, lettera
d)
, capoverso comma 3, dopo le parole:
«in deroga»
aggiungere le seguenti:
«, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,».
1.101
TOSATO, COMAROLI
Al comma 7, lettera
d)
, capoverso comma 3, sopprime le parole:
«e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».
Art. 2
2.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
2.2
GIOVANNI MAURO, PEPE, CARIDI
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-
bis
, comma 7, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-
bis
, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria».
2.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO
Sopprimere i commi 3-
bis,
3-
ter
e 3-
quater.
2.4
TOSATO, COMAROLI
Sopprimere i commi 3-
bis,
3-
ter
e 3
-quater.
2.5
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere i commi 3-
bis,
3-
ter
e 3-
quater.
2.6
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS
Al comma 3-
bis
, sostituire la parola:
«sessanta»
con la seguente:
«centoventi».
2.7
CASTALDI, PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 3-
bis
, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«centottanta giorni».
2.8
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 3-
bis
, dopo le parole:
«, anche di nuova costituzione,»
aggiungere le seguenti:
«che preveda nello statuto il divieto di distribuzione delle riserve e dei dividendi ai soci,».
2.9
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 3-
bis
, sostituire le parole:
«patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro»
con le seguenti:
«valore degli attivi superiore a 10 miliardi di euro».
2.10
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 3-
bis
, sostituire le parole:
«patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro»
con le seguenti:
«valore degli attivi superiore a 8 miliardi di euro».
2.12
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 3-
bis
, sostituire le parole:
«duecento milioni di euro»
con le seguenti:
«500 milioni di euro».
2.11
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 3-
bis
, sostituire le parole:
«duecento milioni di euro»
con le seguenti:
«300 milioni di euro».
2.13
TOSATO, COMAROLI
All'articolo 2, comma 3-
bis
, sostituire le parole:
«duecento milioni»
con le seguenti:
«dieci milioni».
2.14
GIOVANNI MAURO, PEPE, CARIDI
Al comma 3-
bis
dopo le parole:
«un giudizio senza rilievi»
, aggiungere le seguenti:
«ed asseverato dal controllo della Banca d'Italia che dovrà pronunciarsi non oltre i 60 giorni dalla data della richiesta».
2.15
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO
Sopprimere il comma 3-
ter.
2.16
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 3-
ter
, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera
a)
, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
2.17
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 3-
ter
, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».
2.18
GIOVANNI MAURO, PEPE, CARIDI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
2.0.1
TOSATO, COMAROLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di
default
con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
b)
definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;
c)
l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
d)
definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
e)
prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri diretti vi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.
4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed. inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;
b)
l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;
c)
l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul
sito
istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».
2.0.2
TOSATO, COMAROLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Separazione dei modelli bancari)
1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negozi azione di valori mobiliari in genere.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri difettivi:
a)
prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
b)
prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
c)
prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
d)
prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
e)
prevedere un diverso, trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».
2.0.3
CARRARO, MALAN
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 2.1.
(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)
1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del tenitorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
a)
compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
b)
poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.
2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-
bis
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative nonne di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».
Art. 2-
bis
2-bis.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
2-bis.0.1
BONFRISCO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 2-
ter.
(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)
1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
a)
compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
b)
poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.
2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-
bis
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».
2-bis.0.2
BONFRISCO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«Art. 2-
ter.
(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)
1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'asticolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, offrono assistenza e curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano in particolare:
a)
compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
b)
poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.
2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».
Art. 3
3.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.
3.2
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
3.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 3. –
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza). – 1
. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti S.p.A. il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
2
. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
3
. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4
. Le entrate derivanti, dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
5
. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
6
. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
7
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
8
. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
9
. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b)
, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera
a)
, del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli da 4 a 13
;
sostituire il titolo del Capo, con il seguente:
«Capo II. FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE».
3.4
CARRARO, MALAN
Al comma 1, sostituire la parola:
«diciotto»,
con la seguente:
«ventiquattro».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola:
«diciotto»,
con la seguente:
«ventiquattro».
3.5
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma l, sostituire le parole:
«è autorizzato a»
con le seguenti:
«ha il divieto assoluto di».
3.6
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, sostituire le parole:
«concedere la garanzia dello Stato sulle»
con le seguenti:
«promuovere, mediante attività informativa, la possibilità per le imprese finanziarie ed assicurative di prestare una garanzia privata a prezzi concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 4, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 5, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 6, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 7, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 8, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 9, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 10, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata»;
all'articolo 11, sostituire le parole: «garanzia dello Stato»
ovunque ricorrano con le seguenti:
«garanzia privata».
3.7
BONFRISCO
Al comma l, dopo le parole:
«banche»,
sono inserite le seguenti:
«, veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge».
3.8
CARRARO, MALAN
Al comma 1, dopo la parola:
«banche»,
aggiungere le seguenti:
«o raggruppamenti di banche».
3.9
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, sopprimere le parole:
«e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 di seguito denominati ''società cedenti''».
3.10
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole:
«iscritti»
aggiungere le seguenti:
«da almeno 20 anni».
3.11
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma l, sostituire le parole:
«di cui all'articolo 106»
con le seguenti:
«di cui all'articolo 111».
3.12
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole:
«società cedenti»
aggiungere le seguenti:
«i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385».
3.13
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, dopo le parole:
«società cedenti»
aggiungere le seguenti:
«limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale».
3.14
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole:
«società cedenti»
aggiungere le seguenti:
«limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie».
3.15
PETROCELLI
Al comma 1, dopo le parole:
«società cedenti»
aggiungere le seguenti:
«limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro».
3.16
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 1, dopo le parole:
«di crediti pecuniari»
aggiungere le seguenti:
«o di veicoli cessionari di crediti non
performing
acquistati da banche, società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e da fondi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a)
».
3.17
CARRARO, MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data i entrata in vigore del presente decreto.».
3.18
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, DE PETRIS
Sopprimere il comma 2.
3.19
CARRARO, MALAN
Al comma 2, sostituire le parole:
«diciotto mesi»,
con le seguenti:
«trentasei mesi».
3.20
CARRARO, MALAN
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«per il monitoraggio»,
aggiungere le seguenti:
«e per il controllo».
Art. 4
4.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
4.2
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, sopprimere lettera
a).
4.3
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
Al fine di massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario così come concordato dal Governo con la Commissione europea, i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria al miglior prezzo realizzabile dalla banca che entro 30 giorni provvede ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate permettendo il calcolo del conguaglio fiscale di eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4.4
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
a)
, dopo le parole:
«sono trasferiti»
aggiungere le seguenti:
«nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio».
4.5
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione»
con le seguenti:
«al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4.6
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile».
4.7
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
a)
, sostituire la parola:
«superiore»
con la seguente:
«inferiore».
4.8
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
a)
, sostituire le parole:
«valore contabile netto alla data della cessione»
con le seguenti:
«valore di mercato».
4.9
TOSATO, COMAROLI
Al comma 1, lettera
a)
aggiungere in fine, le seguenti parole:
«i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non inferiore al suo valore di mercato alla data della cessione qualora il loro valore contabile netto alla medesima data (valore lordo al netto delle rettifiche) sia di valore inferiore, altrimenti sono trasferiti per un importo non inferiore al medesimo valore contabile netto;».
4.10
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
a)
, aggiungere, in fine, le parole:
«mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio».
4.11
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«emissione di titoli (i ''Titoli'')»
aggiungere le seguenti:
«in nessun caso destinati al mercato
retail
ovvero ad investitori privati non professionisti, ma destinati esclusivamente a investitori istituzionali non interessati alla cessione delle sofferenze».
4.12
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
f)
, dopo le parole:
«linea di credito»
aggiungere le seguenti:
«con banche diverse dalla cedente e prive di collegamenti, diretti e indiretti, con quest'ultima».
Art. 5
5.5
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
5.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
«rilascio della garanzia dello Stato»
con le seguenti:
«successivo collocamento».
5.2
CARRARO, MALAN
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola:
«assegnato»,
aggiungere le seguenti:
«, secondo specifici parametri appositamente individuati con decreto ministeriale di cui all'articolo 13,».
5.3
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere il comma 2.
5.6
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
«società cedente»
con le seguenti:
«banca cedente».
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole:
«società cedente»
con le seguenti:
«banca cedente».
5.7
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Le società di
rating
non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto».
5.8
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La società che effettua il
rating
deve essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea allo gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».
5.9
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La società che effettua il
rating
deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».
5.4
CARRARO, MALAN
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis.
Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono indicati i requisiti delle agenzie esterne di cui al comma 1, nonché i parametri da cui le società incaricate di dare il
rating
devono partire per poter effettuare la valutazione».
Art. 6
6.1
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.
Art. 7
7.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
Art. 8
8.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.
8.2
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.
8.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 1, dopo le parole:
«è onerosa»
aggiungere le seguenti:
«, con costi composti direttamente dalla società cedente, e».
8.4
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«società cedente»
con le seguenti:
«banca cedente».
8.5
TOSATO, COMAROLI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«; i medesimi soggetti non possono altresì acquistare obbligazioni subordinate, strumenti finanziari derivati e qualsiasi altro titolo rischioso».
8.6
TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-
bis
. È vietata la vendita di Titoli
junior
e
mezzanine
e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali».
Art. 9
9.1
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.
9.2
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.
9.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-
bis
. In caso di estensione da parte della BCE della rifinanziabilità agli ABS con sottostanti crediti non
performing
e di mantenimento del limite minimo di
rating
alla A singola, il costo della garanzia è commisurato al rischio connesso al
rating
effettivo dell'emissione anziché al
rating
Paese».
Art. 10
10.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.
10.2
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
Art. 11
11.1
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.
11.2
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.
11.3
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 2, dopo le parole:
«Titolo
senior
»
, inserire le seguenti:
«, solo dopo avere svolto le dovute istruttorie di verifica».
11.4
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 2, dopo le parole:
«Titolo
senior
»
, inserire le seguenti:
«in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi».
Art. 12
12.1
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere l'articolo.
12.2
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
Art. 13
13.1
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.
13.2
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA
Sopprimere il comma 1.
13.3
CARRARO, MALAN
Al comma 2, dopo le parole:
«del presente decreto»
, inserire le seguenti:
«previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
13.4
CARRARO, MALAN
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis.
Con il decreto ministeriale di attuazione verranno indicati i parametri da cui le società incaricate di dare il
rating
, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dovranno partire per poter effettuare la valutazione delle obbligazioni
senior
».
13.5
CARRARO, MALAN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
In ogni caso, il Governo riferisce annualmente al Parlamento in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni di attuazione del presente Capo».
Art. 13-
bis
13-bis.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
13-bis.0.1
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Dopo l'
articolo 13
, aggiungere il seguente:
«Capo II-
bis.
FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARlE
Art. 13-
ter.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti
bancari in condizione di sofferenza)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8. del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b)
, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera
a)
, del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto settoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».
Art. 14
14.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
Art. 15
15.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
15.2
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi:
«La valutazione, ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze di cui al primo periodo, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».
15.3
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi:
«La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi diiendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».
15.4
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«previa valutazione analitica in ordine al valore della perdita eseguita da un professionista indipendente nominato dal Tribunale competente».
15.0.1
TOSATO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«15-
bis.
(Proroga delle disposizioni in materia
di affrancamento di titoli deteriorati)
1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».
15.0.2
TOSATO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«15-
bis.
(Proroga delle disposizioni in materia
di affrancamento di titoli deteriorati)
1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».
15.0.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)
1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, cosi come stabilite all'art 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (IUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni
nonprofit
o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.
2. Sono operatori bancari difinanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:
a)
svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
b)
dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via
web
, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
c)
dedicano ad organizzazioni
nonprofit
o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;
d)
non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
e)
sono caratterizzati da
governance
a forte orientamento democratico e partecipativo;
f)
hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».
15.0.4
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 15-
bis.
(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)
1. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:
a)
svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
b)
dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via
web
, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
c)
dedicano ad organizzazioni
nonprofit
o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;
d)
non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
e)
sono caratterizzati da
governance
a forte orientamento democratico e partecipativo;
f)
hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».
15.0.5
TOSATO
Dopo l'
articolo
, inserire il seguente:
«15-
bis.
(Norma di interpretazione autentica in tema di imposta
di bollo sul valore delle azioni)
1. A decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-
ter
della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilavato nel bilancio al 31.12.2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto».
Art. 16
16.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
16.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO
Sopprimere l'articolo.
16.3
TOSATO, COMAROLI
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sopprimere le parole da:
«emessi nell'ambito»
fino a
«16 marzo 1942, n. 267»
e sopprimere dalle parole:
«a condizione che»
fino alla fine
;
b)
sopprimere i commi 2 e 2-
bis.
Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4, sostituire le parole:
«220 milioni»
con le seguenti:
«1,5 miliardi»,;
b)
al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede:
a)
quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-
septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b)
quanto a 190 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b)
quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c)
quanto a 500 milioni di euro mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.»
d)
quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera
b)
, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
16.4
TOSATO, COMAROLI
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sopprimere le parole da:
«emessi nell'ambito»
fino a
«16marzo 1942, n. 267»
e sopprimere dalle parole:
«a condizione che»
fino a fine
;
b)
sopprimere i commi 2 e 2-
bis.
Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modifìcazioni:
a)
al comma 4, sostituire le parole:
«220 milioni»
con le seguenti:
«1,5 miliardi»;
b)
al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera
b)
, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
16.5
TOSATO, COMAROLI
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sopprimere le parole da:
«emessi nell'ambito»
fino a
«16 marzo 1942, n. 267»
e sopprimere dalle parole:
«a condizione che»
fino a fine
;
b)
sopprimere i commi 2 e 2-
bis.
Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4, sostituire le parole:
«220 milioni»
con le seguenti:
«1, 5 miliardi»;
b)
al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Ai restanti oneri, pari a l ,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni ministeriali di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo Il, comma 3, lettera
d)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
16.6
CARRARO, MALAN
Al comma 1, sostituire le parole:
«a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa»,
con le seguenti:
«a favore di tutti i soggetti interessati».
16.7
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 1, sostituire le parole:
«, a favore di soggetti che svolgono un'attività d'impresa»,
con le seguenti:
«, a favore di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività».
Conseguentemente,
al medesimo comma, sostituire le parole:
«intende trasferirli entro due anni
con le seguenti:
intende adibirli a casa di abitazione»;
al comma 2, sostituire le parole:
«Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento»,
con le seguenti:
«Ove non si realizzi la condizione di destinazione di cui al precedente comma».
16.8
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, dopo le parole:
«che svolgono attività d'impresa»
aggiungere le seguenti:
«e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge».
16.9
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, sostituire le parole:
«200 euro»
con le seguenti:
«300 euro».
Conseguentemente, al comma 2-
bis
sostituire le parole:
«200 euro»
con le seguenti:
«100 euro».
16.10
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 2-
bis,
primo periodo, sostituire le parole:
«200 euro»
con le seguenti:
«100 euro».
Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole:
«2.320 milioni di euro»
con le seguenti:
«2.420 milioni di euro».
16.0.1
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo 16
, aggiungere il seguente:
«Art. 16-
bis.
(Modifica disposizioni relative alle procedure di crisi)
1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: ''da un esperto indipendente'' sono aggiunte le seguenti: ''nominato dal tribunale''».
16.0.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:
«CAPO III-
bis.
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
Art. 16-
bis
.
(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli investitori di cui al comma 842 del medesimo articolo, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, remissione di
warrant
che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.
2. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni devono comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere».
3. Dopo il comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente:
842-
bis.
1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 842 non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-
ter
, comma 1, lettera
d)
, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma».
16.0.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:
«CAPO III-
bis
.
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
Art. 16-
bis
.
(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione prevista dal medesimo comma».
Art. 17
17.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
17.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO
Al comma 1, dopo la lettera
a)
, aggiungere la seguente:
«
a-bis)
all'articolo 42, comma 3, la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
''
a)
individua le informazioni da fornire alla clientela nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere divulgate, tenendo conto che qualora la stessa commercializzazione sia rivolta ad un pubblico di consumatori a questi deve essere garantita la massima trasparenza in merito alla rischiosità dell'investimento''».
Art. 17-
bis
17-bis.1
CARRARO, MALAN
Sopprimere l'articolo.
17-bis.2
PETROCELLI, BOTTICI
Sopprimere l'articolo.
17-bis.3
VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17-
bis – 1
. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato ''testo unico bancario'', è sostituito dal seguente:
''2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi, nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente titolo, prevedendo in ogni caso che:
a)
nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento, nonché nel finanziamenti a valere su carte di credito sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno nel conteggio degli interessi;
b)
gli interessi maturati siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;
c)
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi maturati sia effettuato il 31 dicembre;
d)
gli interessi maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e non possano produrre interessi ulteriori;
e)
il saldo periodico della sorte capitale produca interessi nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente;
f)
gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del cliente, dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-
quater
, comma 1, lettera
b)
, del TUB e che il contratto possa prevedere termini diversi, se a favore del cliente;
g)
i contratti possano stabilire che, dal momento in cui gli interessi siano esigibili, i fondi accreditati sui conti degli intermediari e destinati ad affluire sui conti dei clienti sui quali sono regolati i finanziamenti siano impiegati per estinguere il debito da interessi;
h)
in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito e quanto dovuto a titolo di interessi non possa produrre ulteriori interessi.
2. Il CICR emana la delibera prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al precedente comma, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 22 febbraio 2000, recante Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario entro 90 giorni dalla medesima data, con l'introduzione di clausole conformi a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge''».
17-bis.4
BOTTICI, PETROCELLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17-
bis. – (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi). – 1
. All'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-
bis
. È nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al comma 2''».
17-bis.5
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».
17-bis.6
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
con la seguente:
«
b)
gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».
17-bis.7
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«gli interessi debitori maturati»
aggiungere le seguenti:
«e gli interessi periodicamente capitalizzati».
17-bis.8
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Al comma 1, lettera
b)
, dopo le parole:
«su carte di credito»
, aggiungere le seguenti:
«su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, sugli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da:
«per le aperture di credito regolare in conto corrente e in conto di pagamento»
fino alla fine della lettera.
17-bis.9
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«sulla sorte capitale»
aggiungere le seguenti:
«gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».
17-bis.10
FISSORE, MUCCHETTI
Al comma 1, lettera
b)
è eliminato il numero 2).
17-bis.11
FISSORE, MUCCHETTI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare, anche preventiva mente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in ogni caso l'autorizzazione deve essere oggetto di specifica trattativa con il cliente; incombe sulla banca e sull'intermediario finanziario l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dai medesimi unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il cliente».
17-bis.12
FISSORE, MUCCHETTI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in ogni caso l'autorizzazione deve essere oggetto di specifica trattativa con il cliente; incombe sulla banca e sull'intermediario finanziario l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dai medesimi unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il cliente».
17-bis.13
FISSORE, MUCCHETTI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
17-bis.14
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere le parole da:
«2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente,»
fino alla fine della lettera.
17-bis.15
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole da:
«il cliente può autorizzare, anche preventivamente,»
fino alla fine della lettera con le seguenti:
«è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui alla presente lettera».
17-bis.16
FISSORE, MUCCHETTI
Al comma 1, lettera
b),
numero 2) sono eliminate le parole:
«anche preventivamente».
17-bis.17
PETROCELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«è considerata sorte capitale»
aggiungere le seguenti:
«gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».
17-bis.18
BOTTICI, PETROCELLI
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«è considerata sorte capitale»
aggiungere le seguenti:
«; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».
17-bis.19
TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
.1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:
''1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
a)
un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i
leasing
immobiliari accordati alle imprese;
b)
un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.
2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.''».
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura».
17-bis.0.1
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito ''Fondo''). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:
a)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89 per cento'';
b)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento''».
17-bis.0.2
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede:
a)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89 per cento'';
b)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento''».
17-bis.0.3
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo lnterbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:
a)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89 per cento'';
b)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento''».
17-bis.0.4
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del Regolamento (UE) N. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma si provvede:
a)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89 per cento'';
b)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento''».
17-bis.0.5
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-
bis
e 43-
ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
a)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 90 per cento'';
b)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 90 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 90 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 90 per cento''».
17-bis.0.6
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-
bis
e 43-
ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
a)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 91 per cento'';
b)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 91 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 91 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 91 per cento''».
17-bis.0.7
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-
bis
e 43-
ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
a)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 92 per cento'';
b)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 92 per cento''».
17-bis.0.8
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Tutela dei risparmiatori)
Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-
bis
e 43-
ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
a)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 93 per cento'';
b)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
17-bis.0.9
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Tutela dei risparmiatori)
1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-
bis
e 43-
ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
a)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 94 per cento'';
b)
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94 per cento''».
17-bis.0.10
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo 17
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
a)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-
bis
, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89 per cento'';
b)
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'89 per cento''».
17-bis.0.11
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito ''Fondo''). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.
2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».
17-bis.0.12
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro i1limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo lnterbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali».
17-bis.0.13
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono alienati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta
due diligence
comprendente l'analisi del valore e quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato, fino al valore degli indennizzi effettuati ai sensi del presente comma, con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».
17-bis.0.14
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».
17-bis.0.15
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis.
1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono quantificate e alienate tramite asta pubblica i soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».
17-bis.0.16
PETROCELLI, BOTTICI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della
bad bank
che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita».
17-bis.0.17
BOTTICI, PETROCELLI
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art.17-
bis
.1.
(Tutela dei risparmiatori)
1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, partecipano alla distribuzione dei dividendi della
bad bank
che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita».
Art. 17-
ter
17-ter.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
Art. 17-
quater
17-quater.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
Art. 17-
quinquies
17-quinquies.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.
17-quinquies.0.1
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS
Dopo l'
articolo
, aggiungere il seguente:
«Art. 17-
sexies.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)
1. Dopo l'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente:
''Art. 111-
bis.
(Finanza etica)
1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:
a)
svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
b)
dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via
web
, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
c)
dedicano ad organizzazioni
non profit
o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
d)
non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
e)
sono caratterizzati da
governance
a forte orientamento democratico e partecipativo;
f)
hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica di cui al precedente comma 1, la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio''».
Art. 18
18.1
BOTTICI, PETROCELLI
Sopprimere l'articolo.