GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
347ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), in via preliminare, osserva che lo schema di decreto in esame contiene delle incongruenze e lacune normative derivanti dall'ambiguità di fondo della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che, di fatto, crea un istituto giuridico molto simile al matrimonio pur attribuendo ad esso un nome diverso. Quindi condivide i rilievi critici già espressi dal senatore Caliendo nella seduta di ieri in ordine agli atti del Governo nn. 344 e 345. Intende invece soffermarsi più nel dettaglio sui contenuti dell'atto del Governo n. 346 che, come noto, reca disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare, osserva che il nuovo articolo 574-ter, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema in esame, esula dalle previsioni della legge delega; peraltro, quest'ultima, all'articolo 1, comma 20, contiene un principio generale per cui tutte le disposizioni normative che si riferiscono al matrimonio o che contengano le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si applicano ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone delle stesso sesso; pertanto appare inutile la previsione di cui al primo comma del predetto nuovo articolo 574-ter, secondo la quale "agli effetti delle legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Non vi è chi non veda che un principio generale della delega non può costituire oggetto del provvedimento normativo delegato. Ricorda quindi che, nel corso dell'iter di approvazione della legge sulle unioni civili al Senato, la maggioranza ostinatamente non aveva voluto tener conto dei contributi migliorativi proposti dai Gruppi di opposizione e, in particolare, dal gruppo di Forza Italia che non mostrava, allora, un'ostilità di principio alla legge de qua, ma ne prospettava le possibili difficoltà applicative se non opportunamente corretta. Ora, come un anno fa, il problema della concreta applicabilità della legge emerge dalle lacune dei testi degli schemi di decreti attuativi. Passando, poi, ad esaminare il secondo comma del medesimo articolo 574-ter, che sancisce che, quando la legge penale considera la qualità del coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare ancora più evidente l'inutilità del predetto primo comma della nuova disposizione richiamata. Ancora, appare lacunosa la modifica contenuta nella lettera c) del medesimo secondo comma, che modifica l'articolo 649 del codice penale, nel senso di prevedere la non punibilità di chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in costanza di coabitazione, come per il coniuge non legalmente separato. Per altro verso ritiene che sarebbe necessario interrogarsi sulla necessità di un intervento di coordinamento anche con riferimento alle cause di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale. Ricorda altresì che il testo del disegno di legge alternativo sulle unioni civili, proposto in questa Commissione circa un anno fa dal Gruppo di Forza Italia, prima della conclusione dell'esame del disegno di legge cosiddetto "Cirinna", prevedeva espressamente e, in modo esaustivo, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In definitiva, auspica che la relatrice Cirinnà e gli altri componenti della Commissione siano propensi ad apportare le modifiche necessarie al provvedimento in titolo nel senso sopra indicato.

Dopo che il senatore LO GIUDICE (PD) ha chiesto un chiarimento al senatore Palma sulla portata delle modifiche all'articolo 307, quarto comma, del codice penale, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, il presidente D'ASCOLA fa alcune precisazione sul punto.

Il senatore CASSON (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è correttamente formulato in quanto prevede dei correttivi di armonizzazione delle norme penali con la legge sulle unioni civili. A suo avviso, sono opportunamente richiamate le norme di cui agli articoli 307 e 649 senza evidenti lacune come pure si è detto. Parimenti l'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 199 del codice di procedura penale nel senso sopradetto.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ribadisce ancora una volta che tutti gli schemi di decreti attuativi della legge sulle unioni civili all'esame della Commissione accentuano la confusione tra istituti quali contratti di convivenza, unioni civili registrate eccetera.

La relatrice CIRINNA' (PD) evidenzia che il contratto di convivenza è completamente estraneo all'ambito di applicazione della disciplina sulle unioni civili.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), conviene con le osservazioni critiche del senatore Palma, rilevando l'esigenza di soffermarsi anche sui profili di coordinamento relativi agli articoli 570 e 577 del codice penale.

Sul punto fa una breve precisazione il presidente D'ASCOLA.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene necessario che lo schema di decreto in titolo sia caratterizzato dalla massima chiarezza al fine di evitare pericolosi elementi di indeterminatezza e ambiguità anche applicative su una materia così delicata.

Il senatore CASSON (PD), pur ritenendo opportuna qualsiasi proposta migliorativa del testo all'esame, non reputa che sussistano i problemi interpretativi sollevati dal senatore Palma con riferimento alle modifiche recate all'articolo 649, primo comma del codice penale dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in titolo, in quanto le disposizioni modificate in materia di non punibilità della persona offesa per fatto commesso a danno dei congiunti non vanno ad incidere in termini contraddittori sulla previsione di cui all'articolo 307, quarto comma del codice penale - a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in titolo - mantenendo le due previsioni una loro netta distinzione quanto ad ambito di applicazione.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) osserva che le modifiche recate alla definizione di prossimi congiunti di cui all'articolo 307 del codice penale - ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in titolo - rendono irrilevante apportare analoghe modifiche all'articolo 384 del codice penale. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui dispone la non punibilità, nei casi ivi previsti, di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, opera un rinvio formale alla definizione di prossimo congiunto di cui al citato articolo 307, quarto comma, del codice penale e pertanto non può che recepire l'estensione della definizione di prossimo congiunto anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso operata dal citato articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in titolo.
Reputa poi non condivisibili anche le considerazioni critiche testé svolte dal senatore Palma con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 574-ter, commi primo e secondo - così come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in titolo - ritenendo al contrario utili le stesse.
Pone infine all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta di considerare anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'ambito della nozione di nucleo familiare valevole ai fini delle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 115 del 2002.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(148) DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato
(740) STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie
(836) D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione
(1096) BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato
(1184) CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.
(1374) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali
(2135) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 2 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.



(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Dopo un breve intervento del relatore CUCCA (PD), che sottolinea che l'esame del disegno di legge in titolo deve coordinarsi con il contenuto dello schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sarà a breve esaminato in sede consultiva dalla Commissione (Atto Governo n. 354), i presentatori rinunciano ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.



(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
(2370) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione del disegno di legge n. 2370 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Su proposta del RELATORE viene disposta la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2291 a prima firma del senatore Palma, dall'esame del disegno di legge n. 2370 a prima firma del senatore Buemi.

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD), che dichiara di condividere l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in titolo e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio
(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) preannuncia che, a breve, verrà presentato un testo unificato, che terrà conto del dibattito finora svolto sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.