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BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 4 APRILE 2017
722ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI
Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota di risposta alle osservazioni del relatore e dal Servizio del bilancio riguardanti in particolare gli articoli 7, 9 e 25.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre il parere sul testo, sulla scorta delle note del Governo.

Il relatore SANTINI (PD) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81, già espresso in fase di prima lettura del disegno di legge, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7 (limitatamente alla lettera d), 11.3, 12.4 e 20.4. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 7.1, 9.1 e 9.2. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2 e 17.1. Occorre, infine, valutare le proposte 5.6, 5.8, 5.10, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3, 17.2 e 20.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire chiarimenti sugli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (n. 392)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera d) e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, è finalizzato a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il quale mira a conseguire una riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati sulla proprietà e sulla circolazione dei veicoli e, conseguentemente, significativi risparmi per l'utenza. Attualmente i dati relativi ai veicoli sono contenuti in due archivi gestiti separatamente da due soggetti - l'Automobile Club Italiano (ACI), attraverso il Pubblico registro automobilistico (PRA), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), attraverso gli uffici centrali e periferici della Motorizzazione civile (UMC). Nelle intenzioni della legge delega, i risparmi potrebbero essere conseguiti mediante l'unificazione dei due archivi finalizzata al rilascio di un documento unico contenente sia i dati sulla circolazione dei veicoli che quelli sulla proprietà. Tale unificazione potrebbe avvenire, sempre secondo la legge delega, attraverso il trasferimento al MIT delle funzioni svolte dagli uffici del PRA, ovvero attraverso l'istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del MIT. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo schema di decreto propone, invece, di attuare la delega attribuendo al MIT la competenza del rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ferma restando la responsabilità in capo a ciascuna Amministrazione (MIT e ACI) dei dati in esso contenuti. La relazione tecnica sostiene che l'accentramento su un unico soggetto (il MIT) della gestione del procedimento di rilascio del documento unico costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e può realizzare risparmi per l'utenza attraverso l'introduzione di una tariffa unica che sarà determinata sulla base dei costi dei servizi e che comunque non potrà superare l'importo risultante dalla somma delle due tariffe attuali. L'importo dell'imposta di bollo unificato da applicare alla nuova formalità sarà inoltre tale da garantire l'invarianza degli effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatto negativo sul bilancio pubblico. Occorre innanzitutto rilevare che la soluzione adottata dallo schema di decreto non dà corso alle più incisive modalità attuative prospettate dalla legge delega. Si limita infatti a disporre una nuova modalità organizzativa, funzionale al rilascio del documento unico, fondata sulla cooperazione tra le due Amministrazioni interessate (MIT e ACI) e sul conseguente mantenimento dei due rispettivi archivi. La relazione tecnica, oltre a non recare una analisi della sostenibilità organizzativa ed economica della modalità di rilascio del documento unico, non provvede a quantificare gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione di costi organizzativi associata alla nuova procedura. Quanto alla nuova tariffa unica, inoltre, l'articolato garantirebbe l'assenza di maggiori oneri per l'utenza ma non assicurerebbe l'ottenimento di quei "significativi risparmi" posti come obiettivo della riorganizzazione, al pari della riduzione dei costi di gestione dei dati, che pertanto costituirebbero una mera eventualità. La relazione illustrativa motiva la scelta organizzativa compiuta, che appare non corrispondere a nessuna delle alternative prospettate dalla delega, con la necessità di evitare la perdita della principale fonte di finanziamento per l'ACI, con possibile disequilibrio finanziario o comunque necessità di una profonda riorganizzazione delle proprie società. Si rammenta che nel 2013, 2014 e 2015 la gestione del PRA ha assicurato circa il 70 per cento dei ricavi totali dell'ACI. A tal proposito, appare utile segnalare che rispetto agli altri Club europei assimilabili (Gran Bretagna, Germania, Olanda e Spagna), l'ACI è l'unico a svolgere un ruolo pubblico in aggiunta a quello dell'associazionismo automobilistico. I Club degli altri paesi si sostengono esclusivamente con le risorse provenienti dalle sole attività connesse all'associazionismo. Segnala, altresì, che sulla coesistenza e la gestione separata di due banche dati dei veicoli è recentemente intervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Oltre a sottolineare l'inefficienza del sistema vigente, basato sulla coesistenza di due archivi separati, l'Autorità ha evidenziato l'esistenza di conflitti di interesse in capo all'ACI, il quale, contestualmente alla gestione del PRA svolge anche servizi in concorrenza che richiedono l'accesso al PRA stesso o l'utilizzo delle informazioni ivi contenute, definendone anche aspetti rilevanti delle condizioni di accesso e utilizzo da parte di operatori concorrenti. L'Autorità rileva inoltre che la commistione, in seno all'ACI e ai club federati provinciali, tra le attività di gestione del PRA, le attività istituzionali nel settore dell'automobilismo e una serie di attività commerciali soggette a concorrenza e non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non appare ammissibile nel contesto dei principi introdotti con il decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Da ultimo fa presente che i lavori sulla Revisione della spesa hanno stimato che dal passaggio alla Motorizzazione civile delle responsabilità per l'aggiornamento del PRA, e quindi dall'unificazione degli archivi, si possono ricavare risparmi pari a circa 60-80 milioni di euro all'anno, anche al netto dei costi di gestione relativi all'attribuzione di nuove funzioni alla Motorizzazione civile medesima. Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 167 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che i principali problemi sollevati dal relatore sono riconducibili a un vizio della legge delega da lui già segnalato in molte precedenti occasioni. La cosiddetta "legge Madia", infatti, contiene una serie di deleghe per la riforma della pubblica amministrazione da cui si ritiene possano derivare dei risparmi che, tuttavia, non sono stati quantificati al momento della delega stessa. Il decreto legislativo delegato, pertanto, non è eccepibile in merito ai risparmi non conseguiti e quindi in base all'articolo 81 della Costituzione. Condivide tuttavia il senso generale della relazione, ritenendo la soluzione adottata dallo schema di decreto deludente rispetto alle opzioni prospettate dalla legge delega. Si riferisce in particolare al mantenimento in vita di due strutture che svolgono sostanzialmente attività sovrapponibili. Condivide altresì l'osservazione riguardante i profili di tutela della concorrenza nel mercato i quali, pur non riconducibili alla garanzia Costituzionale contenuta nell'articolo 81, possono tuttavia essere ricompresi nella competenza più ampia in merito alla programmazione economica della Commissione bilancio. In particolare, reputa opportuno eccepire che lo svolgimento di un'attività in condizioni di monopolio attribuisca all'ACI una posizione dominante nel mercato nello svolgimento comunque delle altre attività di tipo associazionistico.
Si riserva di fornire ulteriori approfondimenti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) suggerisce di evidenziare nel parere quanto osservato dal relatore in merito alla mancata attuazione, da parte dello schema di decreto, delle opzioni prospettate dalla legge delega, in quanto ciò si riflette direttamente sulla reale possibilità di conseguire risparmi di gestione rilevanti e quindi significative riduzioni delle tariffe per gli utenti.

Il vice ministro MORANDO, pur riconoscendo che il meccanismo di attuazione sembra essere in contrasto con le intenzioni della legge delega, ritiene di non soffermarsi su questo punto in quanto attiene più specificamente al merito.

Il presidente TONINI osserva che, in assenza di uno strumento cogente contenuto nella legge delega, lo spirito di conservazione delle strutture burocratiche tende a prevalere.

Il vice ministro MORANDO riferisce che tale soluzione è stata adottata sulla spinta delle pressioni per la conservazione dei posti di lavoro del personale dell'ACI impegnato nella gestione del pubblico registro automobilistico. Si sarebbe potuto superare tale resistenza prevedendo un adeguato regime di transizione che consentisse di ridurre il personale impiegato nel corso degli anni.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 4 e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, comma 1, al fine di apprezzare la reale capacità degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) di fronteggiare i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili, segnala che la relazione tecnica andrebbe integrata con informazioni sulla attuale dotazione organica e strumentale degli OIV medesimi. Quanto all'articolo 11, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di assicurare la corretta istituzione e composizione degli OIV, osserva che la neutralità finanziaria di nuove disposizioni andrebbe inserita in norma e non essere semplicemente certificata dalla relazione tecnica, che dovrebbe invece recare i dati e gli elementi idonei ad assicurarne la sostenibilità. Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 2, laddove prevede che le amministrazioni pubbliche adottino sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini favorendo ogni forma di collaborazione e partecipazione, fa presente che andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano effettivamente sufficienti a supplire a questa nuova funzione. Occorre anche considerare che la disposizione, riguardando ogni amministrazione pubblica, dovrebbe riportare, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, la previsione dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci. In relazione, infine, alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, recata dall'articolo 19, rammenta che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, introdotto in occasione della riforma del 2016, ha specificato che per tali clausole la relazione tecnica deve riportare gli effetti derivanti dal provvedimento e gli elementi informativi necessari a suffragarne la sostenibilità attraverso l'indicazione delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le nuove finalità, anche attraverso la loro riprogrammazione. Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, rinvia, infine, alla Nota di lettura n. 168 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che, sulle questioni riguardanti gli aspetti organizzativi oggetto degli articoli 4 e 11, si è in attesa di approfondimenti richiesti al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Alle altre questioni sollevate dal relatore la Ragioneria generale dello Stato ha risposto con una nota che mette a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, accertato che non vi sono senatori che intendono illustrare gli ordini del giorno, invita il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui medesimi.

Il relatore LAI (PD), in merito agli ordini del giorno G/2756/1/5 e G/2756/2/5 esprime parere favorevole, proponendo una riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo a cui si dichiara favorevole il sottosegretario Paola DE MICHELI.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta di riformulare gli ordini del giorno nel senso indicato.

La rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere gli ordini del giorno G/2756/1/5 (testo 2) e G/2756/2/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Quanto all'ordine del giorno G/2756/3/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario in coerenza coi pareri espressi alla Camera dei deputati su ordini del giorno di analogo tenore.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) insiste per la votazione dell'ordine del giorno il quale, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/4/5 che viene accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/5/5, G/2756/6/5 e G/2756/7/5, purché riformulati prevedendo l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) fa propri gli ordini del giorno e ne accetta la riformulazione proposta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/5/5 (testo 2), G/2756/6/5 (testo 2) e G/2756/7/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE si dichiara contrario all'ordine del giorno G/2756/8/5 che, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'ordine del giorno è respinto.

Quanto all'ordine del giorno G/2756/9/5, il RELATORE, con il parere conforme del Governo, si dichiara favorevole all'accoglimento, previa riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2756/9/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE, sull'ordine del giorno G/2756/10/5, si rimette alle valutazioni del sottosegretario Paola DE MICHELI, che esprime parere contrario, in quanto si tratta di un credito d'imposta non cedibile poiché non associato alla posizione fiscale del beneficiario.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira quindi l'ordine del giorno G/2756/10/5, pur ribadendo la necessità di affrontare il problema da esso segnalato.

Il RELATORE si dichiara quindi favorevole, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, sugli ordini del giorno G/2756/11/5, G/2756/12/5, G/2756/13/5, G/2756/14/5, G/2756/15/5 e G/2756/16/5, subordinatamente a una riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

I firmatari accettano la riformulazione proposta e la rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/11/5 (testo 2), G/2756/12/5 (testo 2), G/2756/13/5 (testo 2), G/2756/14/5 (testo 2), G/2756/15/5 (testo 2) e G/2756/16/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/17/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Quanto agli ordini del giorno G/2756/18/5, G/2756/19/5 e G/2756/20/5, il RELATORE esprime parere favorevole previa riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/18/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/19/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Analogamente, la senatrice MANGILI (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G/2756/20/5.

La rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere gli ordini del giorno G/2756/18/5 (testo 2), G/2756/19/5 (testo 2) e G/2756/20/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sull'ordine del giorno G/2756/21/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario in quanto la proposta impedirebbe alla regione Abruzzo di rispettare il piano sanitario.

Posto ai voti, su richiesta dei presentatori l'ordine del giorno G/2756/21/5 è pertanto respinto.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, sugli ordini del giorno G/2756/22/5, G/2756/23/5, G/2756/24/5, G/2756/25/5 e G/2756/26/5, previa riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo, mentre si dichiara favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/27/5.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni proposte.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/22/5 (testo 2), G/2756/23/5 (testo 2), G/2756/24/5 (testo 2), G/2756/25/5 (testo 2) e G/2756/26/5 (testo 2), pubblicati in allegato, e G/2756/27/5.

Il RELATORE si dichiara quindi favorevole, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, all'ordine del giorno G/2756/28/5, purché riformulato nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la riformulazione proposta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2756/28/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO si dichiarano quindi contrari all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/29/5, in quanto ipotizza una modalità alternativa di concessione di finanziamenti che appare più farraginosa di quella esistente.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira quindi l'ordine del giorno G/2756/29/5.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/30/5, purché riformulato nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la riformulazione proposta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2756/30/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE si rimette quindi alla valutazione del Governo in merito all'ordine del giorno G/2756/31/5.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario in quanto la proposta determinerebbe un appesantimento della procedura attuale impedendo il raggiungimento dell'obiettivo di esaurire le attività previste entro il mese di luglio del 2017.

Posto ai voti, su richiesta dei presentatori l'ordine del giorno G/2756/31/5 è quindi respinto.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole, con parere conforme della rappresentante del GOVERNO, all'accoglimento degli ordini del giorno G/2756/32/5 e G/2756/33/5, se riformulati prevedendo l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni proposte e la rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2756/32/5 (testo 2) e G/2756/33/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Quanto all'ordine del giorno G/2756/34/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni della rappresentante del GOVERNO, che esprime parere contrario.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'ordine del giorno G/2756/34/5.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo anche in merito all'ordine del giorno G/2756/35/5.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) evidenzia che la proposta mira a tutelare i beni immobili che presentano carattere storico e architettonico di pregio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno purché si specifichi che si tratta degli immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi della normativa vigente.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione proposta, G/2756/35/5 (testo 2), pubblicata in allegato, e la rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo in merito all'ordine del giorno G/2756/36/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2756/36/5 è respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/37/5, che la rappresentante del GOVERNO accoglie.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/38/5, G/2756/39/5, G/2756/40/5, G/2756/41/5, G/2756/42/5, G/2756/43/5, G/2756/44/5 e G/2756/45/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e MANGILI (M5S) accettano le riformulazioni proposte così come il senatore CERONI (FI-PdL XVII), dopo aver fatto propri gli ordini del giorno G/2756/40/5 e G/2756/41/5.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/38/5 (testo 2), G/2756/39/5 (testo 2), G/2756/40/5 (testo 2), G/2756/41/5 (testo 2), G/2756/42/5 (testo 2), G/2756/43/5 (testo 2), G/2756/44/5 (testo 2) e G/2756/45/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e il sottosegretario Paola DE MICHELI esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2756/46/5, il quale viene fatto proprio dal senatore SPOSETTI (PD) e ritirato.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/47/5, G/2756/48/5, G/2756/49/5 e G/2756/50/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

I senatori Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), Raffaela BELLOT (Misto-Fare!) e Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut) accettano le riformulazioni proposte, così come il senatore CERONI (FI-PdL XVII), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno G/2756/49/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/47/5 (testo 2), G/2756/48/5 (testo 2), G/2756/49/5 (testo 2) e G/2756/50/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2756/51/5 e G/2756/52/5 che, posti separatamente ai voti su richiesta dei proponenti, sono respinti.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/53/5, e G/2756/54/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/53/5 (testo 2) e G/2756/54/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sull'ordine del giorno G/2756/55/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni della rappresentante del GOVERNO, la quale esprime parere contrario in quanto l'unica possibilità di eliminare le macerie in maniera efficace consiste nell'attribuire le competenze alle Regioni.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira quindi l'ordine del giorno G/2756/55/5.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/56/5, e G/2756/57/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/56/5 (testo 2) e G/2756/57/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/58/5 che è quindi posto ai voti e respinto.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/59/5, e G/2756/60/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/59/5 (testo 2) e G/2756/60/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/61/5, G/2756/62/5 e G/2756/63/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2756/64/5 e G/2756/65/5, che la senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira.

Il RELATORE esprime parere favorevole gli ordini del giorno G/2756/66/5 e G/2756/67/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, propone quindi di accogliere gli ordini del giorno G/2756/68/5 e G/2756/69/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/68/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/69/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/68/5 (testo 2) e G/2756/69/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo sull'ordine del giorno G/2756/70/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/2756/70/5.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/71/5, G/2756/72/5, G/2756/73/5, G/2756/74/5, G/2756/75/5, G/2756/76/5, G/2756/77/5 e G/2756/78/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice MANGILI (M5S) e il senatore URAS (Misto) accolgono rispettivamente le riformulazioni proposte.

Il senatore BROGLIA (PD) fa propri gli ordini del giorno G/2756/76/5, G/2756/77/5 e G/2756/78/5 e ne accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/71/5 (testo 2), G/2756/72/5 (testo 2), G/2756/73/5 (testo 2), G/2756/74/5 (testo 2), G/2756/75/5 (testo 2), G/2756/76/5 (testo 2), G/2756/77/5 (testo 2) e G/2756/78/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/79/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del proprio Gruppo sul provvedimento, in quanto pur provvedendo a molte delle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, esso lascia aperti molti altri problemi che andranno con il tempo affrontati. Si dichiara inoltre perplessa su alcuni aspetti specifici riguardanti l'assunzione di nuovo personale presso le amministrazioni pubbliche, la creazione di un nuovo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che si sovrappone a quello già esistente della protezione civile e per l'assenza di norme quadro che consentano di affrontare gli effetti delle calamità naturali riducendo la frammentazione degli interventi, compatibilmente con la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ritenendo il decreto una buona risposta alle esigenze delle popolazioni terremotate.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) lamenta la mancata gestione di molti dei problemi delle popolazioni colpite dal terremoto, soprattutto per quanto riguarda la ripresa delle attività economiche. Il proprio Gruppo ha provato, con i propri emendamenti, ad affrontare tali problemi trovandosi di fronte all'indisponibilità da parte del Governo ad accoglierli. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice MANGILI (M5S) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore SANTINI (PD) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo con l'auspicio che si continui nella medesima direzione di intervento. Pur riconoscendo che si procede per piccoli passi, ritiene che non si possa fare a meno di ravvisare una linea di condotta coerentemente volta a rispondere adeguatamente alle esigenze delle popolazioni colpite dal terremoto.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO

N. 2756


G/2756/1/5 (testo 2)
PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 7-ter del decreto legge in oggetto, inserito durante l'esame alla Camera, estende al 2017 le disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto legge 189/2016 – recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016 – che escludono, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente;
le aree coinvolte dal sisma vengono per la gran parte assorbite dall'Ente Parco che potrebbe essere il propulsore di una zona economica speciale (ZES);
le zone economiche speciali, volute fortemente dalla Comunità Europea, mirano ad avere una propria legislazione di vantaggio riferita alle fiscalità locali, in modo da attrarre maggiori investimenti stranieri e quindi arginare il fenomeno dello spopolamento e della vivibilità nei territori montani o aree svantaggiate, come le aree fortemente danneggiate dalle azioni sismiche nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una zona economica speciale (ZES) con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

G/2756/2/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a seguito di precedenti calamità naturali (eventi sismici in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012), sono state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
in riferimento ai prolungati eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio si ritiene necessaria l'istituzione di Zone franche urbane nei comuni del cosiddetto cratere delle medesime regioni, con la finalità di garantire alle micro e piccole imprese le condizioni di base per il riavvio dell'attività economica, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti;
il riconoscimento dello status di zona franca prevede:

a) l'esenzione dalle imposte sui redditi (fino ad un massimo di 100.000' di reddito) prodotti nella ZFU;
b) l'esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000' del valore della produzione netta;
c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
gli aiuti previsti nelle ZFU sono concessi in regime de minimis, per un periodo di 5 anni, alle micro e piccole imprese già costituite alla data del primo evento sismico e che svolgono attività all'interno della stessa ZFU,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere l'istituzione di ZFU anche nei citati comuni, secondo le modalità già adottate per il sisma dell'Emilia Romagna.

G/2756/5/5 (testo 2)
FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche nell'ambito delle quali un'Autorità governativa offre incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali ed attualmente sono circa 91 le ZES operanti nel territorio doganale della Unione europea;
le ZES, presenti principalmente in paesi in via di sviluppo, hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di soggetti stranieri, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso stimoli alla crescita industriale e all'innovazione;
in molti casi la dottrina e i policy makers parlano delle ZES come «poli di crescita» (growth poles), in quanto si tratta di aree in cui tariffe, quote, dazi, imposte, essendo diversi dal resto del territorio nazionale, offrono un maggiore appeal agli investitori e migliori possibilità di sviluppo;
in base al quadro normativo comunitario, la creazione di una ZEA esula dalle prerogative riservate in autonomia ai singoli stati nazionali in quanto l'introduzione a favore di determinate imprese di misure quali contributi agli investimenti, esenzione dal pagamento (totale o parziale) di dazi, imposte e/o oneri sociali, infatti, può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve essere valutata alla luce della specifica disciplina in materia;
la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che, al paragrafo 1, stabilisce la generale impossibilità di fare ricorso ad agevolazioni che «incidano sugli scambi tra Stati Membri» a meno che, come chiarito dal successivo paragrafo 2, detti aiuti di stato siano «destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»,

considerato che:

gli eventi sismici del 2016 e del 2017, colpendo i territori individuati dagli allegati del decreto legge decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno ulteriormente aggravato la preesistente situazione di crisi economica, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese presenti nel cosiddetto cratere sismico;
detti eventi calamitosi ed il conseguente spopolamento del territorio costituiscono uno dei motivi che rendono legittima l'adozione interventi a carattere temporaneo finalizzati a limitare fenomeni di delocalizzazione e a sostenere le attività economiche locali presenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e quindi l'istituzione di Zone Economiche Speciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire le Zone Economiche Speciali sui territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuando le modalità attuative delle misure con un successivo DPCM, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avente quali finalità sia il mantenimento delle attività economiche già esistenti che l'attrazione di nuovi investimenti e prevedere, per le micro, piccole e medie imprese 'che abbiano la propria sede operativa o il proprio domicilio fiscale nel territorio delle ZES o che intendano insediarvisi, agevolazioni consistenti in contributi a fondo perduto per l'acquisto di immobili da destinare a finalità produttive.

G/2756/6/5 (testo 2)
FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito oltre 130 Comuni nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno causato danni ingentissimi, stimati in oltre 23 miliardi di euro;
al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché moltissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, consentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio;
impegna il governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica.

G/2756/7/5 (testo 2)
FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno colpito in parti colar modo i Comuni nelle Regione Marche, poiché è la Regione che ha subito i maggiori danni tra le quattro coinvolte dagli eventi sismici;
al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché moltissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, consentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio;
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori nella Regioni, Marche.


G/2756/9/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 18-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei Deputati, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n.189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;
si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);
sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-bis, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe necessario concedere a questi contribuenti l'esenzione dal pagamento dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in modo da dare loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;
la sospensione sarebbe invece necessaria per i comuni delle regioni Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno colpito le medesime regioni, aggravando ulteriormente la già drammatica situazione in cui versavano le zone colpite dallo sciame sismico. Questi comuni, pur non essendo in tutto coincidenti con quelli ricompresi nei crateri, sono sicuramente interessati dalla generale situazione di difficoltà economica che inevitabilmente travalica i confini delle zone terremotate per interessare l'intera economia regionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere l'esenzione dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, in luogo della sospensione, per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e de118 gennaio 2017, ossia dei comuni dell'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché dei comuni inseriti nell'allegato 2-bis del decreto-Iegge n. 189 del 2016, e prevedere invece la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi, almeno per i120 17, per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni delle regioni Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbri, indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

G/2756/11/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, prevedendo limitate proroghe della sospensione dei versamenti tributari e disciplinando la restituzione dei versamenti sospesi da parte di cittadini e imprese, attraverso la stipula di mutui coperti da garanzia dello Stato;
inoltre, l'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016 al30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;
gli stessi articoli prevedono sospensioni e esenzioni dei termini di pagamento delle fatture delle utenze e del canone TV;
è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione e la soluzione dei mutui non ha dato i risultati sperati nell'analoga emergenza del terremoto dell'Emilia Romagna, comportando un enorme dispendio di risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, attraverso l'autorità di regolazione delle utenze, a garantire l'esenzione dal pagamento delle fatture, fino al ripristino della funzionalità e dell'impiego di tutte le utenze.

G/2756/12/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;
in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di prorogare ulteriormente, almeno fino al30 novembre 2018, la sospensione dei termini e degli adempimenti tributari e contributivi previdenziali e assistenziali.

G/2756/13/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;
in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;
sarebbe inoltre opportuno prevedere una rateizzazione estesa almeno a 18 rate dei tributi sospesi, in luogo dell'accensione di mutui per il loro pagamento, come invece attualmente previsto dai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 11; il caso delle zone terremotate dell'Emilia nel 2012, dove questa modalità ha creato un'ingente somma di interessi a carico dello Stato, fornisce un buon esempio dell'esigenza di questo intervento;
una simile previsione genererebbe, inoltre, un beneficio per il bilancio statale, oltre che un considerevole aiuto diretto a cittadini in così gravi difficoltà economiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di prevedere la possibilità di una rateizzazione estesa dei versamenti tributari e contributivi oggetto di sospensione, in luogo dell'accensione dei mutui, con lo scopo di garantire un'ordinata ripresa dei pagamenti e concedere ai contribuenti, alla scadenza della sospensione, un maggiore lasso di tempo per riallinearsi con i versamenti.

G/2756/14/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo Il reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;
in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;
l'articolo 18-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;
si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);
sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-bis, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ma non è ben chiarito che a questi comuni si applichino anche le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente provamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice natura interpretativa, al fine di chiarire che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e le relative disposizioni di cui all'articolo Il del presente provvedimento e dell'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché quelle contenute nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relative a proroghe di adempimenti tributari nelle zone in oggetto, siano da intendersi estese anche ai Comuni dell'allegato 2-bis del presente decreto-legge a partire dalla data del 18 gennaio 2017.

G/2756/15/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione alle aree colpite dal terremoto:

a) recano proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari (attraverso modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016);
b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante;
c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini;
d) attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese;
e) recano proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;
f) provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;

i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, che richiedono al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute IRPEF, nonché delle relative addizionali e imposte sostitutive relative all'anno 2017, sarebbero chiamati al versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2017, senza peraltro la possibilità di rateizzare sino a 18 rate il versamento dei tributi sospesi, avendo il decreto legge in discussione eliminato, nell'articolo 48, comma 11, decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, il richiamo all'articolo 9, comma 2-bis legge 27 luglio 2012, n. 212,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che anche per i titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilato sia concessa la possibilità di ricorrere al finanziamento agevolato, al fine di evitare disparità di trattamento fra contribuenti.

G/2756/16/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

i territori colpiti dal sisma stanno vivendo una difficile fase dovuta sia ai problemi connessi con la ricostruzione privata, sia alla caduta del mercato economico locale che si sosteneva soprattutto sui settori del turismo, del commercio e dell'agro alimentare;
al fine di aumentare la domanda turistica in questi territori, sarebbe opportuno incentivare le Imprese, le Associazioni e gli Enti che hanno sede in qualsiasi comune d'Italia, ad organizzare i propri eventi presso le idonee strutture presenti nei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere il riconoscimento di un credito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute per l'evento, al fine di favorire la ripresa dell'economia locale grazie a tutto quell'indotto economico che il cosiddetta «turismo congressuale» riesce a generare, dalle strutture alberghiere ai ristoranti, pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali.

G/2756/18/5 (testo 2)
GINETTI, CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, MORGONI, PEZZOPANE, LANZILLOTTA, VERDUCCI, AMATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (A.S.2756);

premesso che:

gli eventi sismici che si sono verificati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno prodotto danni ingentissimi al patrimonio culturale delle aree interessate;
i danni stimati riguardano più di 5.000 edifici di valore culturale e i tempi previsti per la loro ricostruzione sono lunghi anche in ragione della complessità degli interventi e dell'alta professionalità richiesta nel recupero di tali beni;
i suddetti danni, oltre a rappresentare un grave depauperamento del patrimonio culturale nei territori colpiti, hanno fatto venir meno uno dei primari fattori di attrazione turistica, contribuendo negativamente alla forte contrazione delle presenze turistiche nelle regioni interessate, con gravissimo danno economico per tutto l'indotto del settore turistico;
i più recenti dati evidenziano un rilevantissimo calo di prenotazioni turistiche, al momento superiori al 50 per cento rispetto all'anno precedente, coinvolgendo non solo le aree direttamente colpite ma anche quelle d'interesse turistico delle regioni coinvolte;

considerato che:

nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici operano numerose guide turistiche che, in conseguenza degli eventi sismici e del calo del flusso turistico, hanno subito un forte rallentamento della loro attività;
a titolo esemplificativo, solo nella regione Umbria le guide turistiche sono almeno 200. Si tratta di persone che hanno conseguito l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività turistica a seguito del supera mento di un esame abilitante. Di queste almeno settanta svolgono l'attività di guida turistica in modo continuativo traendo dalla stessa l'unica o la principale fonte di reddito. La diminuzione del lavoro per le guide turistiche della sola regione Umbria si attesta al 70 per cento rispetto a marzo 2016 e riguarda non soltanto le aree direttamente interessate dal sisma ma l'intera Regione Umbria;
le guide turistiche che operano nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria stanno pertanto subendo un evidente danno indiretto prodotto dagli eventi sismici che sta producendo una forte riduzione del reddito a loro disposizione;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in ragione del danno indiretto prodotto dagli eventi sismici, l'estensione delle misure di agevolazione previste per le imprese turistiche e dei servizi connessi in favore delle guide turistiche operanti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abilitate all'esercizio professionale dell'attività e riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico come attività della filiera turistica culturale a cui è attribuito uno specifico codice Ateco.

G/2756/19/5 (testo 2)
QUAGLIARIELLO

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno causato ingenti danni al patrimonio immobiliare residenziale e produttivo di un'ampia zona delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
è ancora attivo uno sciame sismico che sta mettendo a dura prova le popolazioni del centro Italia;
il decreto in oggetto all'articolo 7-bis è finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese turistiche e agrituristiche;

considerato che:

a seguito degli eventi sismici si sta verificando un esodo preoccupante che interessa sia la popolazione residente che le presenze turistiche;
le strutture ricettive e le attività produttive sono costrette alla ricerca di nuove sistemazioni sia per i danni subiti dagli Immobili, sia per l'impoverimento economico che non consente un'agevole sopravvivenza delle attività nelle zone interessate;
la richiesta di immobili in locazione, sproporzionata rispetto all'offerta, sta generando un aumento incontrollato dei canoni di locazione;
che l'incontrollato aumento dei canoni anche per le unità non residenziali costituisce un ulteriore deterrente alla continuazione delle attività esistenti e all'insediamento di nuove, con gravosa limitazione di ripresa del tessuto economico;

impegna il governo, in successivi e tempestivi provvedimenti normativi, a:

a valutare l'opportunità di estendere il regime agevolato di cedolare secca, già previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n.431 per i contratti di locazione ad uso abitativo, anche al contratti di locazione ad uso commerciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per finalità turistiche stipulati nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
prevedere l'esenzione dei suddetti contratti dall'Imposta di bollo e di registro.

G/2756/20/5 (testo 2)
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018;
si rendono necessarie misure economiche per agevolare anche il comparto scuola e, in particolare, gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici al fine di incentivare le iscrizioni nei relativi atenei e garantire la ripresa dei territori oggetto del presente provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure per garantire l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione per tutti gli tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

G/2756/22/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 2017;

premesso che:

l'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, disciplina la proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti di versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi;
i gravi eventi sismici che si sono verificati a decorrere dal 24 agosto 2016 hanno determinato la perdita di gettito nei Comuni interessati, di rilevanti quote dei tributi locali, tra cui l'imposta unica comunale (IUC), comprensiva del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
particolare rilevanza per garantire la sicurezza abitativa e la salute pubblica, assume la Ta.Ri., ma il provvedimento in esame non affronta la materia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di adottare misure volte a prevedere una compensazione per la perdita di gettito TARI finalizzata a sopperire alla perdita di gettito registrata dai Comuni seriamente danneggiati dagli eventi sismici.

G/2756/23/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a causa dei numerosi eventi sismici che si protraggono dal mese di agosto scorso nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, numerose aziende continuano l'attività, pur in presenza di notevoli difficoltà connesse alla diminuzione della domanda le quali, per ovvi motivi, non possono delocalizzarsi in quanto radicate nel territorio di cui sono importante espressione, al di fuori del quale non avrebbero possibilità di permanere nel mercato;
l'agevolazione sul versante contributivo contribuirebbe a stabilizzare l'occupazione di settori economici basati essenzialmente sul fattore umano;
in tal modo, infatti, si incentiverebbe un percorso virtuoso di rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal terremoto, evitando processi di desertificazione dei comuni, con le connesse riduzioni di personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere misure finalizzate ad agevolare i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione consistente del proprio volume di affari a causa del sisma, prevedendo un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3,250 euro su base annua.

G/2756/24/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;
in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione alle aree colpite dal terremoto: a) recano proroghe alle sospensioni di termini per adempi menti e versamenti tributari (attraverso modifiche al D.L. 189/2016); b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante; c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; d) attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; e) recano proroghe alla c.d. rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici; f) provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;
l'articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, al comma 13 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel peri odo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017;
l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8 in esame, concerne la sola sospensione dei termini dei versamenti tributari;
per consentire alle imprese di usufruire di un termine maggiormente congruo per la ripresa degli obblighi ordinari di contribuzione agli enti, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del termine del 30 novembre 2017 anche in relazione agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in coerenza con le ragioni sotto stanti alle difficoltà di accesso al credito delle imprese delle zone coinvolte dal sisma, di assumere iniziative volte a prevedere anche per il versamento dei contributi e premi sospesi, l'applicazione del finanziamento agevolato previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per il solo pagamento dei tributi.

G/2756/25/5 (testo 2)
PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

i comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità della gestione emergenziale;
anche la priorità di assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale (articolo 1, comma 492, legge n. 232 del 2016) può non risultare adeguata a fronteggiare compiutamente gli eccezionali eventi sismici, in quanto finalizzata a sostenere le sole spese di investimento, dovendo si altresì disporre del progetto esecutivo vali dato in conformità della normativa vigente (elemento di difficile realizzazione nel contesto dato),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, per l'anno 2016, dalle disposizioni della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

G/2756/26/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ha disposto l'esclusione dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, per l'anno 2016, dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 709-713, 716-734 della legge n. 208/2015);
tali comuni, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità e la sostenibilità della gestione emergenziale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere misure finalizzate all'esonero dai vincoli di finanza anche per gli anni 2017 e 2018 e ad estendere il periodo di sospensione per i comuni di cui all'allegato 1 e 2 del succitato decreto legge n. 189 del 2016, dei termini per adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL almeno per tutto il 2017 e il primo trimestre del 2018;
di prevedere la eliminazione delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno per i predetti comuni che nell'anno 2015 non hanno rispettato i vincoli imposti;
di prevedere che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, non trovino applicazione e, qualora già applicate, ne vengano meno gli effetti, nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

G/2756/28/5 (testo 2)
PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 20 17»;

premesso che:

gli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificati si a far data dal 24 agosto 2016, hanno creato gravi danni a tutto il sistema produttivo dei territori medesimi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo per le attività di impresa o di lavoro autonomo, ricadenti nei territori di cui in premessa, che abbiano subito un danno economico, desunto dalla perdita di reddito registrata a seguito del verificarsi dei diversi eventi sismici.

G/2756/30/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge reca Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;
sarebbe opportuno attribuire ai Comuni, indicati negli allegati 1 e 2, il potere di individuare entro il 31 maggio 2017 le aree da destinare a deposito dei rifiuti derivanti dai crolli, in attesa del loro successivo trasferimento agli impianti di recupero o di smaltimento;
sarebbe, altresì, necessario introdurre alcune semplificazioni per la gestione dei rifiuti derivanti dai crolli degli edifici a seguito degli eventi sismici, accelerare la fase di individuazione di queste aree in modo da agevolare le operazioni rimozione dei rifiuti e di conseguenza anche l'avvio delle opere di ricostruzione e delineare un procedimento semplificato per l'utilizzo degli impianti mobili di campagna;
l'attuale disciplina, infatti, non agevola tale impiego, ma anzi risulta ancora più restrittiva della procedura ordinaria delineata dall'articolo 208 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che prescrive: una autorizzazione di carattere generale rilasciata dalla Regione, nella quale ha la sede legale l'impresa titolare dell'impianto; una comunicazione alla Regione nella quale si intende utilizzare l'impianto stesso;
il decreto-legge n. 189 del 2016, così come integrato e modificato dal decreto-legge in esame, sembra prevedere due distinte autorizzazioni oltre a quella generale, imposta dalla procedura ordinaria, anche una successiva da parte del Presidente della Regione, prima dell'effettivo impiego dell'impianto mobile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a garantire l'applicazione della procedura ordinaria per l'utilizzo degli impianti mobili, adeguando la alla peculiarità della situazione contingente che si è creata nei territori colpiti dagli eventi sismici.

G/2756/32/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

relativamente all'emergenza sismica del 2009, registratasi in Abruzzo e, in particolare, nei territori de L'Aquila, occorre accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati in quella Regione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire misure specifiche volte a prevedere che le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», siano applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato.

G/2756/33/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge in esame reca disposizioni per la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito;
in particolare, l'articolo prevede che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta dell'erogazione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori impossibilitati a prestare la loro opera per motivazioni comunque riconducibili agli eventi sismici), fermo restando quanto previsto dal decreto stesso ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la proroga, anche nel 2018, della concessione dall'indennizzo una tantum previsto per i lavoratori autonomi costretti a sospendere l'attività a causa del sisma.

G/2756/35/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-: legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, che interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modifica in più punti l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016;
il capoverso 13-bis, introdotto dalla lettera b), dispone che tutte le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai comuni fuori cratere;
tuttavia, il comma 5 dell'articolo 6 prevede un contributo del 100 per cento del danno per gli interventi su immobili diversi da abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, che ricadono all'interno di centri storici e borghi caratteristici dei Comuni limitrofi a quelli terremotati;
per le seconde case, a disposizione del proprietario, site all'esterno di centri storici o borghi di comuni diversi a quelli del cratere, come inseriti negli elenchi allegati al decreto, il citato comma 5 prevede un contributo del solo 50 per cento del danno subito;
la norma crea discriminazioni tra proprietari per immobili situati magari a pochi metri l'uno dall'altro;
le zone terremotate e i comuni limitrofi, anche essi interessati dalle continue scosse sismiche sono noti come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;
occorre comunque tenere conto dell'impellente necessità di riparare e ricostruire gli edifici con peculiari caratteristiche storico architettoniche, anche se isolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo:

a ritenere compresi nei contributi del 100 per cento del danno subito qualora si dimostri il nesso di causalità con il terremoto, anche gli edifici isolati, esterni di centri storici e borghi caratteristici, ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche accertate secondo la legislazione vigente

G/2756/38/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 18-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-Iegge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;
si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);
sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-bis, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
i commi da 1 e 5 dell'articolo 10 del presente provvedimento stabiliscono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;
per soggetti residenti, ai sensi del comma 2, si intendono i cittadini residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato l alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;
si rende invero necessario specificare che le presenti disposizioni sono valide anche per i residenti o stabilmente dimoranti dei comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice natura interpretati va, al fine di chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 10, indirizzate al sostegno economico e sociale delle fasce più deboli della popolazione che versano in condizioni di maggior disagio economico, siano da intendersi estese anche ai cittadini residenti o stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni dell'allegato 2-bis del decreto legge in oggetto alla data del 18 gennaio 2017.

G/2756/39/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

i commi da 1 e 5 dell'articolo 10 del presente provvedimento stabiliscono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;
ai sensi del comma 2, si dispone che l'accesso al beneficio sia riconosciuto ai soggetti in condizione di disagio economico identificati in base alla residenza e all'ISSE in base ai seguenti criteri: residenza o dimora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016; valore dell'ISEE o ISEE corrente (calcolato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi), pari o inferiore a 6.000 euro;
ai fini del conteggio dell'ISSE, l'articolo 10 stabilisce che il calcolo deve essere effettuato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio e i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie;
si specifica, infine, che ai fini del calcolo devono invece essere computati le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali: il contributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;
si renderebbe necessario, innanzitutto, aumentare la disponibilità dei fondi per il SIA anche in modo da escludere, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici, dovute, ovviamente, in seguito a situazioni di necessità provenienti da situazioni calamitose impreviste, e aumentare il livello stabilito a 6.000 euro per l'accesso alla misura di sostegno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di aumentare il limite di 6.000 euro attualmente previsto per l'accesso alle misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione previste dall'articolo 10 del presente provvedimento, o, almeno, escludere dal computo previsto al comma 4 del medesimo articolo, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali il contributo di autonoma sistemazione, le indennità di sostegno del reddito dei lavoratoti e i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

G/2756/40/5 (testo 2)
FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

il principio ed i criteri di sostegno a favore di situazioni di particolare gravità sono contenuti nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, in particolare all'articolo 50 del Regolamento (VE) della Commissione n. 651/2014, che riconosce tra i costi ammissibili non solo quelli materiali, quali immobili, attrezzature, macchinari o scorte, ma anche quelli economici, quali ad esempio la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività economica;
i provvedimenti in materia di interventi a sostegno delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 hanno stratificato una serie di disposizioni riguardanti la ricostruzione delle micro, piccole e medie imprese oltre che la ripresa economica delle aree terremotate,

considerato che:

gli eventi sismici hanno compromesso la realtà economica delle regioni colpite, con un evidente aggravio delle precedenti e preesistenti condizioni di crisi economica ed hanno prodotto impatti negativi sulla complessiva offerta economica localizzata sul territorio, penalizzata non solo dai danni subiti dalle reti infrastrutturali di comunicazione e di servizio, ma anche dal contesto sfavorevole generato dagli eventi sismici;
il settore, ad esempio, del turismo, che nel complesso delle Province interessate avrebbe registrato tra agosto 2016 e gennaio 2017 una riduzione delle presenze superiore al 40 per cento rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti, subirà un impatto stimato di perdita di fatturato variabile tra il 45-50 per cento;
l'effetto del combinato disposto tra una preesistente situazione di crisi e gli effetti degli eventi sismici sta mettendo gravemente a rischio la tenuta e la sopravvivenza delle attività economiche e, conseguentemente, la complessiva vita civile delle comunità locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un ristoro del danno economico per le imprese operanti nei Comuni gravemente danneggiati e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano subito danni materiali o che non li abbiano subiti, a patto che abbiano inevitabilmente risentito degli effetti prodotti sull'area colpita dal sisma, calcolandone l'entità sui sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento sismico.

G/2756/41/5 (testo 2)
FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ha previsto una definizione agevolata dei debiti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, prevedendo pertanto il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate delle somme dovute;
la disposizione in premessa, nata originariamente per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente, oltre che per la necessità di ottimizzare l'attività di riscossione, è un valido strumento atto a consentire ai contribuenti, nel rispetto del principio di legalità, di provvedere al versamento cosiddetto agevolato delle somme dovute all'erario,

considerando che:

lo strumento disposto dal decreto è parimenti idoneo ad assicurare alle popolazioni colpite dal sisma di provvedere e che, nello specifico, risulta essere, anche ad avviso del Governo che ha previsto nel presente decreto dilazioni dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, mezzo assolutamente legittimo per consentire una dilazione dei pagamenti dovuti all'erario;
lo stato di massima urgenza che caratterizza le zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 richiede la necessaria applicazione della norma riportata in premessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una ulteriore dilazione di termini rispetto a quelli attualmente previsti che non sia comunque superiore a 8 mesi, al fine di assicurarne la copertura finanziaria, e non inferiore ad ulteriori 5 mesi.

G/2756/42/5 (testo 2)
MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determinati requisiti;
gli eventi sismici hanno duramente colpito anche – e soprattutto – le microimprese e le piccole imprese, non ricomprese nel novero dell'articolo in oggetto;
l'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 consente alle microimprese di richiedere finanziamenti nel rispetto di limiti e condizioni individuate dalla normativa stessa;
tali condizioni allo stato costituiscono un ostacolo per l'accesso ai finanziamenti da parte di numerose microimprese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure per consentire alle microimprese e alle piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 di beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.

G/2756/43/5 (testo 2)
BLUNDO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determinati requisiti;
il comma 4 dell'articolo 7-bis prevede, a copertura della disposizione in oggetto, una somma pari a 23 milioni, somma che appare insufficiente ad agevolare nonché a garantire la ripresa produttiva;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare in maniera considerevole lo stanziamento dei fondi da destinare alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici al fine di garantire una reale ripresa dell'attività produttiva.

G/2756/44/5 (testo 2)
CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, prevedendo un aumento della percentuale massima di tale contributo rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
appare necessario precisare che gli importi utilizzati in tal modo dagli Enti Locali costituiscono investimenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a garantire che la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili sia considerata investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

G/2756/45/5 (testo 2)
MANGILI, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, CASTALDI, LUCIDI, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 10 reca interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione e a tal fine autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

incrementare adeguatamente le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di consentire un reale sostegno alle fasce deboli delle popolazioni, ed in particolare migliorando le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto;
specificare che qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro, prevedendo altresì che il beneficio venga gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento;
considerare che, per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

G/2756/47/5 (testo 2)
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2756 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, si è provveduto, per dare la massima funzionalità alle attività di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, attraverso tecnologie scientifiche innovative, in relazione all'articolo 2, comma 329, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le quale si dava attuazione alla ricerca, è stata ritenuta indispensabile per sostenere le azioni di prevenzione e la individuazione di sistemi di controllo del territorio lungo la dorsale appenninica, è stata rifinanziata nel febbraio del 2010 con la legge n. 26 si è provveduto al rifinanziamento di quanto disposto all'articolo 2, comma 329 della legge n. 244 del 2007;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 del febbraio 2010.

G/2756/48/5 (testo 2)
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,

considerato che:

Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale nei mesi scorsi, come purtroppo tutti gli altri eventi cala mito si, ha segnato profondamente il nostro Paese. L'entità del fenomeno e le conseguenze disastrose che ne sono scaturite hanno imposto più interventi legislativi connotati da esigenze di urgenza e necessità al fine di favorire la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite;
le popolazioni colpite sono state costrette ad allontanarsi rapidamente dai luoghi a loro cari senza avere neanche la possibilità di mettere al sicuro i propri averi e molto spesso, oltre alle ferite fisiche, alla paura ed al disagio hanno dovuto fare i conti con l'azione meschina di soggetti che, come la cronaca, non solo recente, ci insegna, approfittando della tragedia hanno portato a compimento furti e depredazioni;
lo «sciacallaggio» è un fenomeno, purtroppo, tristemente connesso ad eventi tragici come quelli avvenuti recentemente nel nostro Paese. Il grande disvalore di tali comportamenti necessita di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento che sia il più possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi per l'introduzione del reato di sciacallaggio nel codice penale, prevedendo pene e sanzioni adeguate.

G/2756/49/5 (testo 2)
FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito numerosi Comuni nelle Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, hanno pesantemente danneggiato, naturalmente, anche le infrastrutture scolastiche;
ciò ha causato l'inagibilità di gran parte degli istituti, a cui se ne aggiungono molti altri che, pur se non lesionati gravemente, necessitano di interventi di ripristino;
la situazione preoccupa la popolazione, i dirigenti scolastici, il personale e i genitori. Molti studenti, per la maggior parte tra i 3 e i 13 anni, sono costretti a estenuanti viaggi in bus dagli alberghi della costa ai Comuni di residenza dove sono state allestite tensostrutture o container;
ciò non facilità l'opera auspicata e in parte realizzata di salvaguardare dell'unità e dell'identità delle comunità già molto provate dal terremoto, e non aiuta l'opera di insegnamento e di apprendimento che è necessario garantire;
nonostante le criticità sopra descritte, anche quest'anno, nel mese di maggio si terranno le prove del Sistema Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (Invalsi), cioè i test standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti, che vengono somministrati nelle classi seconde e quinte delle primarie, prime e terze delle secondarie di primo grado e in tutte le secondarie di secondo grado;
i test preparati dall'Invalsi servono a valutare il livello di preparazione degli alunni italiani, in italiano e matematica;
se è vero che le prove forniscono alla cittadinanza, e ai decisori politici, i dati generali sul funzionamento della scuola, in particolare il grado di competenze raggiunto dagli studenti in due grandi aree, la comprensione di un testo e la padronanza della matematica in situazioni concrete, a cui si aggiungono informazioni utili alle scuole e ai fruitori del servizio scolastico perché dal risultato delle prove emergono informazioni che rendono possibili valutazioni sul piano didattico, confronti e migliorie, da un altro punto di vista esse rappresentano un gravame che, nella situazione di eccezionalità ed emergenza, comporta più oneri che benefici;
la situazione di particolare eccezionalità è dimostrata dal fatto che nelle scuole dei comuni colpiti dal sisma l'anno scolastico sarà valido anche con meno di 200 giorni di attività didattiche effettivamente svolte, come meritoriamente previsto dal testo sottoposto al nostro esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche primarie, secondarie di primo e di secondo grado mediante lo svolgimento delle prove Invalsi, per all'anno scolastico 2016/2017, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.

G/2756/50/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 18 del presente provvedimento detta disposizioni specifiche in materia di personale, modificando in più parti il testo del decreto-legge n. 189/2016;
in particolare, al comma 5, lettera c), si prevede, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, la facoltà per i comuni interessati, di sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, sono stipulati, nell'ambito delle risorse previste e per un numero massimo di n. 350 unità;
le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, riservando alle province una quota delle risorse (pari al 10 per cento e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere;
a questo riguardo sarebbe stato necessario introdurre l'obbligo, per le Province interessate, della verifica della possibilità di rientro del personale trasferito ai sensi della Legge Demo del 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, di carattere legislativo o anche amministrativo, al fine di prevedere, per le Province interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 autorizzate a procedere a nuove assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, l'obbligo della previa verifica della possibilità di reintegro del personale trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

G/2756/53/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli articoli 18 e 19 del decreto-legge in oggetto recano, rispettivamente, disposizioni per il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma e l'emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio, di un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile;
tali disposizioni sono adottate in considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnicoamministrative e operative;
circa 50 unità del personale del ruolo speciale della protezione civile di area «A», sono state penalizzate dalla presenza nel proprio stipendio di un assegno riassorbibile derivante dalla differenza fra il maturato economico accumulato e la nuova qualifica di appartenenza, generatosi per il sovrapporsi di ritardi attuativi nello svolgimento e nella conclusione della procedura di progressione verticale prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2008; tali ritardi hanno impedito ai suddetti dipendenti di accedere a una successiva progressione economica orizzontale come «già riqualificati» in categoria «A», costringendoli ad un mero slittamento ulteriore in categoria «B» che ha determinato il formarsi del maturato economico eccedente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzati va e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, di adottare disposizioni volte ad attivare la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 (conciliazione e arbitrato) della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».

G/2756/54/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica;
in particolare, il comma 1 del predetto articolo, alla lettera b) prevede l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, necessari per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, attraverso procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara. L'invito è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza di un numero sufficiente, ad almeno cinque operatori presenti nelle white list prefettizie e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;
al momento, all'Anagrafe risultano iscritte circa 400 imprese e la possibilità di iscriversi alle liste prefettizie riguarda solo le imprese che operano in una delle attività a rischio di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012;
l'articolo 8 del decreto-legge in esame permette la partecipazione agli affidamenti per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;
sarebbe necessario consentire al maggior numero possibile di imprese di partecipare alle procedure di affidamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che gli inviti a partecipare alla procedura negoziata siano rivolti alle imprese che hanno trasmesso istanza di iscrizione all'Anagrafe.

G/2756/56/5 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli interventi di cui al decreto-legge in esame si propongono di andare incontro alle necessità dei soggetti che negli ultimi mesi sono stati ripetutamente e drammaticamente colpiti da questi devastanti e, purtroppo, imprevedibili eventi (nelle date 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e l'ultimo, il 18 gennaio 2017), e cioè le famiglie, le imprese e i cittadini tutti, per consentire loro una normale, quanto possibile ripresa delle attività quotidiane;
i contenuti del provvedimento intervengono su territori particolarmente colpiti, negli ultimi anni, da eventi catastrofici che ne hanno pesantemente vulnerato le caratteristiche economiche e sociali;
tuttavia, occorre sottolineare che il decreto-legge reca diverse tipologie di interventi che, seppur finalizzate ad un unico fondamentale obiettivo, a causa dell'urgenza si palesano come un coacervo di norme farraginose e di difficile applicazione;
ancora una volta, gli interventi non sembrano accompagnati da incisive misure preventive, delle cui caratteristiche e fondamenta questo provvedimento è ancora carente o non sufficientemente provvisto;
è improcrastinabile l'impegno da parte di tutte le istituzioni, per adottare un piano della prevenzione e sicurezza del suolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di varare un piano serio di interventi per la messa in sicurezza del Paese, che si fondi sulla logica della prevenzione dei rischi, attraverso una costante e più incisiva cura dell'intero territorio, con particolare attenzione alle zone più sensibili, con il coinvolgimento, in primis, degli enti territoriali e degli amministratori locali, che più di altri conoscono le criticità dei propri territori;
di adottare un unico atto normativo, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari, che raccolga, razionalizzi e sostituisca il copioso corpus normativo in materia di calamità naturali, al fine di consentire interventi più razionali e appropriati da parte dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nell'emergenza e nella ricostruzione.

G/2756/57/5 (testo 2)
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

negli ultimi mesi, numerosi eventi tellurici hanno tragicamente colpito le Regioni del Centro Italia, determinando numerose morti e producendo danni gravissimi su tutto il territorio, con la lesione di molti edifici destinati ad abitazioni ovvero a luoghi di lavoro;
la maggior parte dei cittadini si è così trovata costretta ad abbandonare la propria casa e a trasferirsi nei posti allestiti dalla Protezione Civile nazionale;
tali drammatici eventi hanno inevitabilmente determinato, tra le altre conseguenze, un sensibile mutamento nella distribuzione della popolazione sul territorio, atteso che i centri cittadini si sono, in toto o in parte, spopolati e la popolazione si è concentrata prevalentemente nelle zone in cui la Protezione Civile ha allestito centri di accoglienza provvisori;

considerato che:

risulta di palese evidenza la necessità di introdurre misure che consentano di adattare le modalità di erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla nuova situazione determinatasi a seguito dei terremoti, al fine di evitare che i cittadini delle zone colpite, già cosi gravemente provati, debbano anche sopportare l'ulteriore disagio di reperire con difficoltà i medicinali;
è di fondamentale importanza, anche sotto il profilo psicologico ed emotivo, poter contare su un'assistenza farmaceutica che sia restituita ai suoi abituali standard di capillarità, efficienza e servizio, per realizzare un passo in avanti in quel percorso di «ritorno alla normalità» al quale le popolazioni coinvolte giustamente aspirano, attraverso la graduale ripresa delle ordinarie attività lavorative e il rifiorire di tutte le strutture sociali imprescindibili per la vita di ogni comunità;
è, quindi, improcrastinabile ovviare a tale situazione, garantendo in tempi brevissimi una razionalizzazione della dislocazione sul territorio delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile iniziativa per ricostituire in tempi brevissimi una rete capillare sul territorio di distribuzione dei medicinali e a restituire ai cittadini la certezza di un servizio reso dai professionisti di riferimento, con i quali molto spesso si ha una lunga consuetudine di rapporto e una relazione su base fiduciaria.

G/2756/59/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 15, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agro alimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disponendo anticipazioni da parte di Agea di circa 23 milioni di euro per il mancato reddito per le imprese zootecniche delle zone terremotate e una priorità per l'accesso al credito Ismea per giovani imprenditori terremotati;
è stato approvato dall'Assemblea un emendamento della Commissione che prevede, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di gennaio 2017 un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti da proroghe delle rate delle operazioni di credito agrario;
le imprese agricole dell'Abruzzo si sono trovate a fare i conti con un inverno pesantissimo, con precipitazioni nevose che hanno raggiunto i tre metri di neve in sole 24 ore, con parti del territorio coperte anche da quattro metri di neve;
accanto ad imprese agricole, agroalimentari e zootecniche situate nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, come integrati dal presente decreto-legge, che, pertanto, ricevono tutte le provvidenze già previste per le imprese terremotate, si trovano imprese agricole, agro alimentari e zootecniche che non rientrano nelle stesse provvidenze, nonostante abbiano subito gli stessi danni o anche danni in quantità superiore a causa dell'emergenza neve;
si è creata pertanto una discriminazione tra imprese, distanti pochissimo l'una dall'altra, sulla base della posizione della propria sede e della tipologia dell'evento calamitoso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a garantire anche alle imprese agricole «del centro Italia, colpite dalle precipitazioni nevose di straordinaria intensità del gennaio scorso e non rientranti nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1,2 e 2-bis, le medesime provvidenze previste dal decreto-legge 189 del 2016, come integrate dal presente decreto-legge.

G/2756/60/5 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità e lacune nel nostro sistema di gestione dell'emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità;
ancora non è stata conclusa l'attività della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, gli sfollati ancora attendono le case di prima sistemazione, le infrastrutture pubbliche, inadeguate, impediscono lo svolgimento delle attività economiche, gli albergatori della costa chiedono la liberazione delle stanze occupate dagli sfollati per l'inizio della stagione estiva, e non si sa dove verrà sistemata la gente, lo stesso Commissario straordinario Errani ammette la fatica della macchina organizzativa;
recentemente è stata approvata dal Parlamento la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'attuazione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, di tenere conto dell'esperienza specifica e puntuale degli ultimi eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.

G/2756/68/5 (testo 2)
FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito i Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 hanno pesantemente danneggiato le infrastrutture stradali e ferroviarie delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
il danneggiamento subito si unisce ad una già complessa situazione della viabilità di questi territori che, anche per ragione geografiche, sono percorsi da itinerari accidentati;
la disponibilità di una adeguata infrastruttura di trasporti è fondamentale per rispondere alla necessità di rimozione delle macerie che deve essere effettuata celermente al fine di consentire una rapida analisi e progettazione degli interventi di ricostruzione,

considerato che:

le Regioni colpite dagli eventi sismici sono caratterizzate storicamente da una cronica carenza delle linee ferroviarie, situazione che attualmente si associa al dissesto dei collegamenti stradali dovuto agli effetti delle recenti scosse;
a dimostrazione di quanto sopra considerato si segnala che in alcuni Comuni colpiti dal sisma, quali ad esempio Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, vengono mediamente trasportate ogni giorno circa 200 tonnellate di macerie con l'esclusivo utilizzo di veicoli su gomma, a scapito della tutela ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre ed approvare, unitamente alle singole Regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle tratte ferroviarie regionali, anche al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche.

G/2756/69/5 (testo 2)
CARDINALI, GINETTI, GIANLUCA ROSSI, AMATI, MORGONI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (AS.2756);

premesso che,

i fenomeni tellurici del 26 e 30 ottobre 2016 hanno distrutto o danneggiato il patrimonio abitativo, produttivo e culturale di 4 regioni dell'Italia centrale, tra l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo, aggravando ulteriormente i danni già catastrofici arrecati dal terremoto del 24 agosto 2016 nelle medesime zone;
a seguito di tali eventi restano gravi le condizioni in cui versa buona parte della rete viaria nelle zone colpite, che allo stato attuale non consente una adeguata mobilità per i cittadini e le imprese;
in taluni casi, risultano particolarmente drammatiche le condizioni in cui versano le infrastrutture vi arie comprese nella zona al confine tra l'Umbria e le Marche, dove insistono competenze di enti diversi, tanto che alcune realtà risultano completamente isolate e raggiungibili solo grazie all'intervento del Soccorso alpino o del Corpo dei vigili del fuoco;
la situazione rimane particolarmente difficile sulla strada statale 209, tratto Preci-Visso, sulla strada statale 685 Norcia-Arquata del Tronto, sulla strada provinciale Norcia-Castelluccio e sulla strada provinciale Visso-Castelluccio di Norcia (strada per Forca Canapine-Castelluccio innesto strada statale 685);

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, in collaborazione con Anas, tutti gli interventi ritenuti necessari al fine di garantire ai cittadini e alle imprese che vivono e operano in tali territori la rapida riapertura e la percorribilità in sicurezza dei tratti stradali richiamati in premessa.

G/2756/71/5 (testo 2)
BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», all'articolo 3 regola la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo;
tale disposizione consente, alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di richiedere contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale o, in alternativa, per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
l'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta – per espressa previsione di legge – il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta;
l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1-decies, interviene nel merito della citata disposizione, precisando che l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, è consentita solo all'interno dello stesso Comune, escludendo quindi la sua applicabilità – come finora consentito – su tutto il territorio nazionale;

premesso altresì che:

la lungaggine e la farraginosità delle procedure per la riparazione degli immobili, hanno portato molti cittadini aquilani ad optare per la soluzione dell'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione distrutta;
il Comune de L'Aquila si trova, pertanto, ad oggi, nella proprietà di un numero rilevante di abitazioni, le cui modalità di gestione non sembrano essere state chiarite. Il sistema dell'acquisto equivalente vede lo Stato stanziare e spendere fondi per la ricostruzione per ben due volte: una con riferimento all'inserimento nel piano di ricostruzione con fondi pubblici delle abitazioni distrutte o lesionate, che vengono poi acquisite al patrimonio comunale, l'altra con il valore dell'immobile corrisposto al proprietario, sempre con fondi statali destinati alla ricostruzione, per l'acquisto di altra abitazione di valore equivalente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a regolare l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con l'obiettivo di ridurre progressivamente fino alla totale eliminazione, la possibilità di ricorrere a tale opzione;
e di emanare linee guida per gli Enti Locali al fine di indirizzare e vigilare sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare di cui il Comune entra in possesso a seguito della cessione da parte dei privati che hanno optato per una nuova abitazione.

G/2756/72/5 (testo 2)
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 20-bis reca disposizioni in materia di interventi per le verifiche di vulnerabilità sismica de gli edifici scolastici;
la sicurezza degli istituti scolatici deve essere considerata una delle priorità nel piano di ricostruzione e negli interventi posti in essere dal Governo per garantire la ripresa delle attività scolastiche nei territori colpiti dagli eventi sismici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, di individuare misure per verificare che ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana, venga dichiarato inagibile.

G/2756/73/5 (testo 2)
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 20-bis reca disposizioni in materia di interventi per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;
nel piano di ricostruzione non può non considerarsi come prioritaria la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici e negli atenei;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la massima sicurezza per gli studenti, in presenza della dichiarazione di inagibilità degli istituti scolastici, anche in seguito alla verifica sui documenti che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana, di disporre con proprio provvedimento il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero a predisporre la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.

G/2756/74/5 (testo 2)
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, complessivamente finalizzato ad una accelerazione dei procedimenti di ricostruzione, dispone che i soggetti attuatori oppure comuni, province, unioni dei comuni e unioni montane interessati, possono procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea (previste all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale;

considerato che:

il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto l'avvio di un processo di professionalizzazione delle stazioni appaltanti e di responsabilizzazione dei soggetti preposti agli acquisti, stabilendo meccanismi di incentivo e garanzia per un adeguato livello qualitativo di tutte le attività ricomprese nel processo di spesa, ivi inclusa la fase progettazione;
in particolare, l'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede l'istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. La definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per ottenere la qualificazione (e quindi l'iscrizione nell'elenco) è demandata ad un apposito D.P.C.M. da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Tra i requisiti dì base figurano il sistema di formazione ed aggiornamento del personale e la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze;
è di tutta evidenza che un tale percorso di riforme, calibrato sull'obiettivo di far crescere la professionalità e la qualità, deve essere adeguatamente sostenuto ed incentivato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare urgentemente il provvedimento di cui all'articolo 38, comma 2, per la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione del criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione;
di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad accrescere la professionalità e la qualità dei dipendenti delle stazioni appaltanti, al fine di dotarli di specifiche competenze in rapporto alle attività di programmazione e progettazione, verifica sull'esecuzione e sui controlli.

G/2756/75/5 (testo 2)
URAS

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recate nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Premesso che:

periodicamente il nostro Paese è interessato da calamità naturali di varia natura alle quali il Parlamento e il Governo hanno l'obbligo di far fronte assicurando tempestivamente un intervento efficace nei territori colpiti per ridurre al massimo le vittime e i danni a persone e cose;
nello specifico, circa il 10 per cento del territorio italiano è a rischio di frana, con l'80 per cento dei comuni interessati da almeno un'area a «rischio elevato», e negli ultimi 50 anni si contano ben 4103 vittime a causa di eventi franosi (di cui 1917 per il solo Vajont);
per quanto concerne gli eventi sismici, nel territorio italiano sono state ricostruite dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ben 36 diverse zone sismogenetiche. A causa di questi eventi, dal 1968 ad oggi si contano purtroppo 5000 morti, 500.000 senza tetto, e 150 miliardi di euro spesi in soli 40 anni per la post-emergenza Di contro, in prevenzione sismica, lo Stato ha investito 300 milioni di euro dal 1986 al 2003, e 750 milioni dal 2003 al 2010;
funzione imprescindibile delle Istituzioni è concentrare il massimo impegno nell'approntamento di attività preventive che riducano al massimo i rischi di conseguenze negative derivanti dagli eventi disastrosi, sia attraverso interventi strutturali, sia attraverso interventi non strutturali, come quelli per la gestione del territorio o la gestione delle emergenze: in quest'ultimo caso, sono fondamentali la predisposizione del sistema di allertamento, la stesura dei piani di emergenza, la realizzazione di un efficiente sistema di coordinamento delle attività previste nei piani stessi. Allo stesso modo è di fondamentale importanza la dotazione di un efficiente sistema di allertamento basato su modelli di previsione collegati ad una rete di monitoraggio al fine di allertare gli organi istituzionali presenti sul territorio con il maggior anticipo possibile e ridurre l'esposizione delle persone agli eventi nonché limitare i danni al territorio attraverso l'attuazione di misure di prevenzione in tempo reale;
in occasione di eventi di tal fatta, fino ad oggi è valsa la prassi secondo la quale il Governo e il Parlamento hanno emanato con la massima urgenza provvedimenti ad hoc finalizzati alla risoluzione delle emergenze derivanti dal singolo evento calamitoso occorso, e che tali provvedimenti hanno caratteristiche e contenuti del tutto analoghi a quello oggi in discussione;
analizzando tali provvedimenti nel merito delle misure predisposte, si registra spesso una disparità nel modello di intervento, con differenze sostanziali derivanti in primo luogo dalla dimensione dell'evento, ma anche dal clamore mediatico suscitato volta per volta dalla singola vicenda disastrosa;
ciò comporta prima di tutto un'inaccettabile disparità di trattamento fra situazioni in gran parte omogenee; e in secondo luogo conduce inevitabilmente ad una dilazione dei tempi di intervento causati dal fisiologico lasso di tempo indispensabile per provvedere alla stesura, all'approvazione ed alla entrata in vigore dei provvedimenti suddetti;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un disegno di legge quadro sugli eventi calamitosi che provveda alla ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di calamità naturali e che disponga in merito ai criteri generali attraverso i quali intervenire nell'ambito delle emergenze in modo equo e omogeneo sia con misure urgenti di sostegno e di prima necessità, sia con misure successive quali quelle atte a definire la perimetrazione dall'aerea interessata, l'individuazione delle amministrazioni locali competenti e le modalità di gestione delle attività di ricostruzione, anche attraverso l'eventuale nomina di commissari straordinari, nonché tutte le altre misure occorrenti in materia di risarcimento danni, fiscalità, sostegno al reddito di privati, imprese e enti locali.

G/2756/76/5 (testo 2)
DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento, tra le altre cose, dispone la disciplina, mediante apposita ordinanza commissariale, delle modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali;
il riconoscimento del ruolo determinante della partecipazione dei cittadini anche attraverso il ruolo e le progettualità dell'associazionismo potrebbe rappresentare un valore aggiunto nelle dinamiche di valorizzazione e di rilancio dei territori colpiti;
sarebbe auspicabile garantire formule di coinvolgimento sociale anche per iniziative che afferiscono a progetti di «infrastruttura sociale» con interventi socio-comunitari e di sostegno alle famiglie e ai profili vulnerabili;
la partecipazione ed il coinvolgimento della società civile e delle realtà afferenti il terzo settore potrebbe garantire anche quegli obiettivi di trasparenza e legalità che si intende perseguire con il provvedimento e che soltanto attraverso un meccanismo di concertazione multilivello e di monitoraggio dell'azione pubblica e privata nelle dinamiche di intervento e ricostruzione, potrebbero essere garantiti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento dell'Associazionismo e delle realtà del terzo settore nelle scelte e nelle iniziative di pianificazione e sviluppo territoriale non soltanto per quanto attiene agli strumenti urbanistici ma anche nelle operazioni di auspicato rilancio di infrastrutture sociali nelle aree colpite.

G/2756/77/5 (testo 2)
DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 20 17,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza;
una delle maggiori criticità correlate agli eventi calamitosi è rappresentata dall'indisponibilità degli immobili destinati ad abitazioni o funzionali ad attività economiche, in ragione del danno causato dai medesimi eventi;
sarebbe auspicabile consentire ai cittadini e soprattutto agli operatori economici i cui locali aziendali e funzionali all'attività siano compromessi dagli esiti delle calamità, la possibilità di accedere a strutture di emergenza temporanea, eventualmente removibili, al fine di garantire il prosieguo delle attività economiche, sia su aree di diretta proprietà dell'interessato sia eventualmente su aree demaniali concesse, in maniera temporanea, per l'espletamento delle attività economiche altrimenti compromesse;
attualmente le dinamiche di delocalizzazione delle strutture aziendali, di cui alle Ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione, sono condizionate da molteplici vincoli burocratici e rallentamenti amministrativi tali da condizionare e inficiare la sopravvivenza operativa di agricoltori, allevatori ed operatori del turismo enogastronomico nelle aree colpite, fortemente legati alla stagionalità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare formule di garanzia della sopravvivenza delle attività produttive di cui in premessa, in particolare del comparto agricolo, zootecnico ed enogastronomico, le cui aziende e strutture operative sono state colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi dall'aprile del 2009 nei territori di cui al provvedimento in esame, anche attraverso facilitazioni all'installazione di strutture temporanee a basso impatto ambientale, funzionali alle attività aziendali, anche – eventualmente – su terreni demaniali concessi a titolo temporaneo dall'autorità competente.

G/2756/78/5 (testo 2)
DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento in esame, dispone tra le altre cose specifiche disposizione per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, particolarmente colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi tra l'agosto 2016 ed il gennaio 2017;
la mancata attuazione o il rallentamento dell'attuazione di talune disposizioni previste dalle ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in particolare la n. 5 «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili», la n. 8 «De terminazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e la n.13 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», rendono di fatto più complesso da attuare realmente il piano di sostegno al comparto agricolo e zootecnico di cui alla mission del provvedimento in esame;
nella fattispecie, anche alla luce di quanto evidenziato dai produttori e operatori economici del comparto, risultano essere vistosi e limitanti gli adempi menti burocratici correlati all'espletamento delle procedure di cui alle suddette ordinanze, tali da inficiarne paradossalmente gli effetti,
sussistono molteplici vincoli burocratici che stanno mettendo letteralmente in ginocchio gli operatori e che riguardano, ad esempio, l'accesso a moduli provvisori di delocalizzazione delle strutture entro cui svolgere le attività peculiari in ragione dei danni e della inagibilità di quelle appartenenti alle aziende e ai singoli operatori, cosi come si potrebbero superare talune impasse burocratico-amministrative nella prospettiva di un reale e proficuo sostegno al compatto, attraverso la concessione, pluriennale e temporanea, di aree demaniali ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale compromessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il superamento dei vincoli burocratici che al momento rappresentano il principale rallentamento per la reale attuazione della missione di sostegno e sviluppo dei comparti economico produttivi delle aree colpite di cui al presente provvedimento.