GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
289ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CASSON
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.
La seduta inizia alle ore 12,20.
IN SEDE REFERENTE
(2067)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena
, approvato dalla Camera dei deputati
(2032)
Deputato MOLTENI ed altri.
-
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato
, approvato dalla Camera dei deputati
(176)
SCILIPOTI ISGRO'.
-
Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209)
TORRISI.
-
Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena
(286)
MANCONI ed altri.
-
Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena
(299)
COMPAGNA.
-
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381)
BARANI.
-
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382)
BARANI.
-
Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384)
BARANI.
-
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385)
BARANI.
-
Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive
(386)
BARANI.
-
Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387)
BARANI.
-
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389)
BARANI.
-
Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468)
MARINELLO ed altri.
-
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581)
COMPAGNA.
-
Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo
(597)
CARDIELLO ed altri.
-
Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609)
CARDIELLO ed altri.
-
Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614)
CARDIELLO ed altri.
-
Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
(700)
BARANI.
-
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette
(1008)
LO GIUDICE ed altri.
-
Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1456)
LUMIA ed altri.
-
Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587)
LO GIUDICE ed altri.
-
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681)
GIARRUSSO ed altri.
-
Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(1682)
GIARRUSSO ed altri.
-
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
(1683)
GIARRUSSO ed altri.
-
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684)
GIARRUSSO ed altri.
-
Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1905)
BARANI.
-
Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
(1921)
Maria MUSSINI ed altri.
-
Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
(2295)
Nadia GINETTI.
-
Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Interviene il senatore GIARRUSSO (
M5S
) il quale richiama l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di legge n. 2067, che interviene sul reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'articolo 416-
ter
del codice penale. Osserva come la legge n. 62 del 2014 che ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso abbia finito col favorire il reo, restringendo sotto certi profili la gamma dei fatti punibili e riducendo la cornice sanzionatoria; ciò è stato evidenziato dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione, ma ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva paventato tale rischio già nel corso dei lavori parlamentari della citata legge sullo scambio elettorale politico-mafioso. Per altro verso evidenzia che, in ordine al reato
de qua
nella sua nuova formulazione, è molto difficile l'acquisizione delle prove, in quanto in concreto è quasi impossibile collegare ogni singolo voto con il metodo mafioso di volta in volta impiegato. Auspica pertanto che sulla previsione relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso, volta ad inasprire il quadro sanzionatorio, la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento nel senso di riscrivere il testo dell'articolo 416-
ter
del codice penale, come proposto da tempo dal Movimento 5 Stelle.
L'oratore si sofferma poi in modo molto critico sulle previsioni volte a trasformare le forze di polizia in forze di polizia penitenziaria ausiliarie, osservando che tali disposizioni comportano un rischio gravissimo dal punto di vista della lotta alla criminalità, in quanto con il distogliere le forze di polizia dai loro compiti operativi finiscono per ridurre l'efficacia della loro azione a tutela della sicurezza pubblica.
Infine ritiene lesivo dei principi costituzionali e del principio di democrazia che il Governo sia delegato in bianco a riscrivere intere fattispecie penalistiche. Preannuncia quindi che il Movimento 5 Stelle su quest'ultimo tema e gli altri sopra citati farà una dura opposizione in Commissione.
Il presidente CASSON dichiara chiusa la discussione generale.
La Commissione dà poi mandato ai correlatori di presentare, già nella giornata di martedì prossimo, un testo base in riferimento al quale potrà essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.
Il presidente CASSON ricorda quindi che l'ultimo Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato lo svolgimento delle audizioni di alcuni procuratori della Repubblica in tema di intercettazioni, la disciplina delle quali è oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067.
Il senatore PALMA (
FI-PdL XVII
) osserva che sarebbe opportuno che i correlatori presentassero il testo base dopo che si saranno svolte le predette audizioni.
Il presidente CASSON, in qualità di correlatore sui disegni di legge in esame, osserva, a sua volta, che nella materia delle intercettazioni i correlatori presenteranno lo stesso testo approvato dalla Camera dei deputati con il disegno di legge n. 2067.
Interviene il senatore LUMIA (
PD
) il quale, a nome del proprio Gruppo, esprime contrarietà rispetto alla proposta del senatore Palma in quanto - alla luce di quanto appena detto - i correlatori presenteranno un testo base che prescinde dalle audizioni in materia di intercettazioni.
Il termine per la presentazione da parte dei relatori del testo base viene infine fissato a mercoledì prossimo, entro le ore 12.
Il senatore CAPPELLETTI (
M5S
), a nome del Movimento 5 Stelle, richiede di integrare le audizioni già programmate con l'audizione del procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri.
Il senatore PALMA (
FI-PdL XVII
) osserva che le audizioni sono state deliberate in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, che resta l'organo deputato a valutare l'estensione delle audizioni.
Il presidente CASSON conviene con tale rilievo, demandando al prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione la valutazione della richiesta del senatore Cappelletti.
Il senatore PALMA (
FI-PdL XVII
) chiede che il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione valuti anche in ordine alla possibilità di audire i procuratori della Repubblica delle città di Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(
Doc.
LVII, n. 4)
Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5
a
Commissione. Esame e rinvio)
Prende la parola il relatore ALBERTINI (
AP (NCD-UDC)
) per svolgere la relazione.
Ricorda che la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal Documento di economia e finanza (DEF), a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (ad esempio, la riforma della giustizia civile). La giustizia rientra infatti tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici: l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0,2 per cento nel 2025. Nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento.
La strategia di riforma in materia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei.
Gli ambiti affrontati sono i seguenti:giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali.
Nel DEF 2016, per ogni ambito sono individuate alcune azioni, per ciascuna delle quali sono specificate descrizione, finalità e tempi di realizzazione.
Con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto in primo luogo dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito "il clima di investimento", funzionale alla crescita economica del Paese. Tali significativi passi avanti sono stati colti, tuttavia, solo parzialmente dagli ultimi aggiornamenti degli indicatori internazionali di clima d'investimento, in ragione del fisiologico ritardo temporale fra interventi legislativi e manifestarsi degli effetti attesi. Le indagini sul clima d'affari dell'Italia continuano a sottolineare come uno dei maggiori ostacoli all'investimento si concentri proprio nella lentezza della giustizia.
Fra gli interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile realizzati nell'ultimo biennio si segnalano espressamente: l'introduzione del processo telematico; l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato. Tali misure hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato.
L'analisi svolta nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia - concentrata su circa 2 milioni di cause complesse - ha dimostrato che, anche se in lieve miglioramento, la performance complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai riferimenti europei. Nell'ultimo anno si sono osservati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti (-14 per cento di cause contenziose ultra-triennali rispetto al 2014) sia nella durata media nazionale (-5 per cento). Anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato (-8,2 per cento). La variabilità della performance tra i 140 tribunali italiani è molto alta e conferma un Nord del Paese allineato ai
benchmark
europei e un Sud molto distante. Nel 2015 in un solo anno l'arretrato delle cause civili si è ridotto da 5,6 a 4,2 milioni. Inoltre, sono state iscritte 200.000 cause in meno rispetto all'anno precedente. In questo senso, si cominciano a riscontrare gli effetti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e anche un diverso approccio ad alcune materie. Ad esempio l'intera materia famiglia ha visto nel 2015 una riduzione di 35.000 procedimenti iscritti in Tribunale (-9 per cento rispetto all'anno precedente).
Per quanto riguarda il Tribunale delle Imprese, la percentuale di cause definite entro un anno è arrivata all'80 per cento, rispetto al 46 per cento di fine 2013.
In continuità con le misure adottate, per il superamento delle criticità ancora presenti, le azioni per il 2016 interessano l'ampia e organica riforma del processo civile (il disegno di legge delega, collegato alla legge di stabilità 2016, approvato dalla Camera (Atto Camera n. 2953), è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2284).
Il provvedimento in particolare reca un'ampia delega al Governo per la riforma organica del processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione, e muovendosi sostanzialmente lungo tre linee direttrici: la specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); l'accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.
Parallelamente alla riforma del processo civile il Governo intende perseguire la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega proprio per la riforma della suddetta disciplina.
Sempre in materia civile, con riguardo agli strumenti di conciliazione (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) i primi riscontri riguardanti il 2015 dell'introduzione di nuove forme negoziali per la risoluzione delle controversie, indicano un
trend
positivo: i dati su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita, con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni (essi rappresentano da soli il 75 per cento di tutti gli Accordi di negoziazione conclusi con successo). Per incoraggiare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sono proseguiti gli interventi di agevolazione, in particolare con misure di incentivazione fiscale sia della negoziazione assistita sia dell'arbitrato. La constatazione dei limiti legati alla eterogeneità degli strumenti negoziali di risoluzione alternativa della controversie, ha indotto il Governo a procedere alla istituzione di un'apposita Commissione di studio. L'obiettivo della Commissione è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. La Commissione è chiamata ad elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, nella premessa si rileva come al fine di migliorare l'efficienza della giustizia così da agevolare le decisioni di investimento delle imprese si sia proceduto, fra le altre misure, anche alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali. Sempre in relazione alle riforme ordinamentali le azioni individuate riguardano sostanzialmente la riforma organica della magistratura onoraria. Il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672).
Per quanto concerne le misure di tipo organizzativo si segnala lo spostamento, dagli enti di area vasta, di un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici Nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari.
Agli interventi di carattere organizzativo, devono essere altresì ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro - strettamente connesso alla riforma del processo civile - il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione. In prospettiva si rileva la necessità di assicurare nuovi criteri di accesso alla magistratura, onde favorire l'ingresso di neo laureati e innovare complessivamente la disciplina dei tirocini per le professioni legali. Relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.
Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato.
Per completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria particolare importanza riveste il disegno di legge - Atto Senato n. 1949 recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.
Le misure organizzative e gli investimenti digitali che hanno interessato l'intero settore della giustizia sono destinati a trovare progressiva applicazione anche con riguardo al processo penale.
Tra gli interventi a sostegno dei procedimenti penali si segnalano anche i provvedimenti previsti nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame parlamentare per il prescritto parere, (Atto del Governo n. 288) volto a semplificare, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. Con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le norme in questione prevedono l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili nelle ipotesi di depenalizzazione.
Fra le azioni in materia penale si segnala inoltre la riforma dell'istituto della prescrizione. Il disegno di legge Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato: determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione; stabilisce che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal raggiungimento della maggiore età della vittima; introduce nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, tra cui quelle conseguenti a conclama non definitiva; precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria determina l'interruzione del corso della prescrizione; stabilisce che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale ha poi interessato la disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015). Infine, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale, si inserisce il disegno di legge per il contrasto al terrorismo che, approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio 2014, è attualmente all'esame delle Commissioni 2
a
e 3
a
riunite del Senato, ed è stato approvato dalla Camera dei deputati a fine gennaio 2016 (Atto Senato n. 2223). A questo si affianca il decreto del Presidente della Repubblica, di recente approvazione, concernente il regolamento sull'istituzione, le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia.
Altre modifiche alla legislazione penale sono state apportate, anche tramite emendamenti inseriti in diversi disegni di legge. Rientrano tra queste: la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69 e legge n. 62 del 2014 con riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso).
Fra le riforme ancora da attuare si inserisce la modifica della disciplina relativa al procedimento di prevenzione patrimoniale. È attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera il quale reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo, fra le altre, anche sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Per quanto concerne proprio la questione relativa alla gestione dei beni confiscati l'azione si sostanzia nel rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale. Il processo di valorizzazione implica uno stretto coordinamento tra le amministrazioni interessate per garantire un forte presidio sia nella fase di definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione operativa degli interventi, sia nella cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati. La fase propedeutica, avviata nel 2015 e da completare nel 2016, è quella della definizione della strategia nazionale per la valorizzazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che indicherà le linee direttrici su cui si svilupperà l'azione. Definita la componente strategica, l'azione sarà concentrata, nel corso del 2016, sulla pianificazione degli interventi operativi, attraverso la predisposizione di specifiche proposte progettuali. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rafforzamento, figura quello del potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
I citati interventi di potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale, coerenti con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma già contenuto nel DEF 2015, sono stati anticipati dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Una ulteriore misura prevista dallo stesso disegno di legge Atto Senato n. 2134, e già in vigore con la legge di stabilità 2016, ha istituito un fondo (10 milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018) per la continuità del credito bancario alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale. In tale contesto si inserisce in primo luogo il disegno di legge Atto Senato n. 2208 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 concernente la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. L'azione del Governo in materia di criminalità economica si sostanzia altresì nella istituzione di una Commissione di studio per la modifica del decreto legislativo recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (decreto legislativo n. 231 del 2001), con l'obiettivo di effettuare una ricognizione, a quindici anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, per contrastare e prevenire la criminalità economica, considerata importante elemento di distorsione dei mercati e di freno della crescita. La Commissione ha il compito di formulare proposte di modifica normativa e, più in generale, di rilanciare le politiche di prevenzione.
Si apre quindi la discussione generale.
Il senatore PALMA (
FI-PdL XVII
) avverte che egli non è in grado di intervenire immediatamente in discussione generale, anche per le contraddittorietà che sembrano emergere dalla relazione illustrativa. Ritiene ragionevole che l'esame sia procrastinato alla prossima settimana affinché tutti possano esaminare attentamente le problematiche in esame.
Il senatore GIOVANARDI (
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)
) concorda con tale richiesta, pur osservando che dalla relazione illustrativa emerge un mero catalogo dei provvedimenti in materia di giustizia e non già i profili economici che possono riguardare il Documento di economia e finanza.
Il senatore BUCCARELLA (
M5S
) osserva che la riduzione dei giudizi civili citata nella relazione costituisce anche la conseguenza dell'aumento dei costi del contributo unificato cui, tuttavia, il relatore non ha fatto alcun cenno.
Dopo una precisazione del senatore CAPPELLETTI (
M5S
), il senatore PALMA (
FI-PdL XVII
) insiste nella richiesta di poter svolgere il proprio intervento in una prossima seduta.
Il senatore LUMIA (
PD
), dopo aver preliminarmente espresso il proprio disappunto per come sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, lamentando nei confronti della Presidenza che i componenti della Commissione non sono stati messi in grado di studiare il testo in tempo utile, ritiene che, nonostante tutto, l'esame debba concludersi con un parere alla Commissione bilancio nella seduta di oggi, dal momento che la medesima Commissione bilancio dovrà concludere i propri lavori nella giornata di martedì prossimo.
Il presidente CASSON quindi propone alla Commissione di decidere se votare subito, oppure tra un'ora, oppure nella seduta di martedì.
Dopo un breve dibattito - nel quale il senatore LUMIA (
PD
) ribadisce il proprio disappunto sul modo in cui sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, chiedendo alla Presidenza di verificare la responsabilità di quanto accaduto - il presidente CASSON decide di procrastinare l'esame e il parere sul provvedimento in esame a martedì prossimo, alle ore 13.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato
IN SEDE REFERENTE
(54-B)
Silvana AMATI ed altri.
-
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.
Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI chiede che la Commissione rinvii alla prima seduta utile della prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo, precisando al riguardo che è in corso un'ulteriore riflessione per pervenire ad una soluzione condivisa sui profili sottesi agli emendamenti accantonati nella seduta del 19 aprile
.
Dopo che la relatrice CAPACCHIONE (
PD
), il senatore LUMIA (
PD
) e il senatore ALBERTINI (
AP (NCD-UDC)
) si sono dichiarati a favore della richiesta avanzata dal rappresentante del GOVERNO, il presidente CASSON rinvia il seguito dell'esame.
(1627)
Deputato BOLOGNESI ed altri.
-
Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio
, approvato dalla Camera dei deputati
(984)
LO GIUDICE ed altri.
-
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Interviene il senatore GIOVANARDI (
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)
) che, nel rinnovare le perplessità da lui già espresse sull'improprietà dell'utilizzazione del termine "depistaggio" nel contesto normativo in esame, coglie altresì l'occasione per chiedere alla Commissione di associarsi alla richiesta che venga rimosso il segreto di Stato ancora esistente su documenti relativi a tragiche vicende della storia italiana, risalenti in taluni casi anche più di trenta anni fa.
Tale richiesta appare ancor di più necessaria a fronte di un'iniziativa legislativa come quella in esame, essendo la possibilità di accertare la verità storica il modo più efficace, se non l'unico, per evitare il sorgere di vere e proprie leggende in merito a ipotetici depistaggi.
Il senatore LUMIA (
PD
) si associa alla richiesta in ordine alla rimozione del segreto di Stato ancora esistente relativamente ai documenti ai quali ha fatto riferimento il senatore Giovanardi.
Il presidente CASSON rileva che, sulla richiesta di rimuovere il segreto di Stato nei termini indicati dal senatore Giovanardi, vi è in Commissione un accordo generale.
Viene quindi adottato come testo base per il prosieguo dell'esame lo schema di testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato.
Dopo interventi del senatore PALMA (
FI-PdL XVII
) - che chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì della settimana successiva alla prossima - e del senatore CAPPELLETTI (
M5S
), il presidente CASSON fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 2 maggio, alle ore 12.
Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.
(2134)
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(456)
Silvana AMATI ed altri.
-
Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
(799)
CARDIELLO ed altri.
-
Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(1180)
GASPARRI.
-
Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione
(1210)
Lucrezia RICCHIUTI ed altri.
-
Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata
(1225)
Anna FINOCCHIARO.
-
Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(1366)
Lucrezia RICCHIUTI ed altri.
-
Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione
(1431)
FALANGA ed altri.
-
Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa
(1957)
DAVICO.
-
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
(2060)
Alessandra BENCINI ed altri.
-
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
(2089)
CAMPANELLA ed altri.
-
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente
CASSON
ricorda che il disegno di legge n. 2134, già approvato dall’altro ramo del Parlamento, reca numerose modifiche al libro I del codice antimafia (nel prosieguo codice), di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti. Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 Capi. Il correlatore Lumia riferirà sui primi due Capi, mentre il correlatore Pagliari sulla restante parte del disegno di legge.
Il correlatore
LUMIA
(
PD
)
si sofferma innanzi tutto sul Capo I (articoli 1-4) che modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.
Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 del codice inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ai sensi del rinvio mobile contenuto nell’articolo 16, comma 1 del codice) anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica Amministrazione
.
L'articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali
.
La disposizione interviene, in primo luogo sull’articolo 5 del codice prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario (nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetti a questi) comunichi la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale e che la proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni istituite dal successivo articolo 28 del disegno di legge)
.
L’articolo in esame
modifica poi l'articolo 6 del codice, prevedendo che il divieto di soggiorno
possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province). Sono apportate inoltre, numerose modifiche all’articolo 7 del codice che disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i 30 giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal "deposito" della proposta; che l’avviso di fissazione dell’udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità, in casi particolari, di sentire col collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sono, poi, aggiunti sempre all'articolo 7, nuovi commi che recano un’articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.
Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica competente (anche se è diverso l’organo proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti.
Da stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. Quando il tribunale accoglie l’eccezione d’incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2000)
.
. Sempre con riguardo all’articolo 7 del codice la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell’udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell’articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto. L'articolo 3
interviene sull'articolo 10 del codice, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione
anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato). L'articolo 4
apporta modifiche all'articolo 14 del codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Si prevede in primo luogo che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale (anche d’ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato. E' opportuno osservare come le modifiche testé illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice antimafia nella parte “in cui non prevedono che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura”.
Il Capo II
del provvedimento (articoli da 5 a 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.
L’articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale
esplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA); precisando i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al pubblico ministero del tribunale del distretto o del tribunale del circondario e consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (pubblico ministero circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate (articolo 19 del codice). La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie è estesa
ex lege
a tutti i beni aziendali. Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro (articolo 21 del codice), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'uf
ficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, se il bene immobile sequestrato è occupato abusivamente, spetta al giudice delegato chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile. Il provvedimento aggi
unge, poi, sempre all'articolo 21 del codice, nuove disposizioni che oltre a prevedere il possibile differimento dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di contratti di locazione o concessione in comodato dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva); impongono all'occupante di corrispondere un'indennità e di provvedere a sue spese agli oneri fiscali inerenti il bene immobile. L'articolo impone poi l'obbligo di sgombero nel caso in cui l'immobile sia occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto possa comunque usufruire). Anche in tal caso, lo sgombero può essere differito (col limite della confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore conservazione del bene. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza e sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) davanti allo stesso tribunale che ha adottato la misura. L’articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di sequestro d'urgenza (articolo 22 del c
odice) stabilendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30
giorni (attualmente, entro 10 giorni). La disposizione prevede inoltre che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (in base alla formulazione vigente dell’articolo 23 del c
odice l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene). In relazione alla
confisca (articolo 24 del codice), l’articolo 5 dell'Atto Senato, sancendo in via legislativa quanto già ritenuto dalla giurisprudenza dominante, dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-
bis
(controllo giudiziario dell'azienda). Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si estende
ex lege
a tutti i beni aziendali. Viene precisato che deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando il tribunale n
on deposita nel termine (un anno e sei mesi dal sequestro) il decreto di confisca del bene; alla dichiarata improcedibilità non cons
egue, tuttavia, l'impossibilità di chiedere una nuova misura di prevenzione patrimoniale. Sono previsti, infine, ulteriori casi in cui - ai fini del computo del limite temporale indicato - il termine può essere sospeso (per il tempo necessario alla decisione sull'istanza di ricusazione del giudice nonché, in caso di morte del proposto, durante il procedimento; per il tempo necessario ad identificare e citare gli eredi; durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento). Da ultimo l’articolo 5 del disegno di legge, recependo in larga parte i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli, interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del c
odice), prevedendo che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procede
re al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. L’articolo 6
interviene sull’articolo 27 del codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Più nel dettaglio, la disposizione integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati "senza indugio" al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. Si tratta di una modifica di indubbio rilievo, la quale interviene su una questione (quella della appellabilità del decreto del Tribunale di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro) oggetto a legislazione vigente di un ampio e articolato contrasto giurisprudenziale. La disposizione inserisce nel citato articolo 27 tre ulteriori commi
al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l’introduzione delle nuove norme in materia di questioni di competenza territoriale (articoli 10-
bis
e seguenti già citati). L’articolo 6 del disegno di legge, poi, contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d’appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). La disposizione in esame introduce, ancora, un nuovo comma 4-
bis
nel citato articolo 27 del codice, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell’ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Da ultimo si prevede l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Anche qui, l'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta. L’articolo 7 interviene sull’articolo 28 del codice prevedendo, da un lato, in linea con l’orientamento giurisprudenziale dominante, che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e, dall’altro, attribuendo alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell’articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al tribunale. L'articolo 8 disciplina le ipotesi in cui la confisca o il sequestro di prevenzione siano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come avviene a legislazione vigente) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione; una ulteriore modifica prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione). L’articolo 9 modifica l'articolo 31 del codice in materia di cauzione
.
La disposizione, recependo la prassi giurisprudenziale, prevede che il Tribunale possa disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione il pagamento in rate mensili della cauzione. L’articolo 10 del disegno di legge reca significative modifiche all'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
di cui all’articolo 34 del codice. Tale intervento si sostanzia, in linea generale, nella razionalizzazione dei presupposti applicativi, nella eliminazione della fase delle ulteriori indagini disposte dal tribunale; in una migliore disciplina della fase dell’amministrazione e infine nella soppressione della misura del “controllo giudiziario” prevista dall’attuale comma 8 applicabile all’esito del procedimento (divenendo il controllo giudiziario un’autonoma misura prevista dal nuovo articolo 34-
bis
). Più nel dettaglio l'articolo 34, come riscritto prevede che l'istituto della amministrazione giudiziaria possa trovare applicazione anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, abbiano in corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica A
mministrazione. L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali è disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misur
e di prevenzione, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. La proposta segue le ordinarie indagini di cui all’articolo 19 o gli accertamenti compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero (innovativamente)
ex
articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) dall'Autorità nazionale anticorruzione. La norma prevede, inoltre: il raddoppio della durata massima dell'amministrazione giudiziaria (un anno), nonché la possibile proroga della misura per sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (attualmente il rinnovo non può complessivamente superare i dodici mesi). Oltre alla possibilità che la misura possa essere assunta anche d'ufficio dal tribunale la disposizione prevede che l'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa). La norma disciplina poi dettagliatamente l’esecuzione della misura che avviene "sui beni aziendali con l'immissione dell’amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri". Le autorità proponenti possono anche richiedere al Tribunale il sequestro dei beni, come avviene attualmente, «Quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati». Infine entro la data di scadenza (oggi 15 giorni prima della scadenza) dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale (se non dispone la proroga nei limiti consentiti) delibera: la revoca della misura disposta ed eventualmente (innovativamente) la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-
bis
, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. L’articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice, al nuovo articolo 34-
bis
, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione “risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L’articolo indica poi in modo puntuale i contenuti del provvedimento del tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici. Al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. E' poi disciplinata la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del codice.
L’articolo 12
del disegno di legge introduce il capo V-
bis
nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-
ter
, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della Magistratura (CSM). Il dirigente dell'Ufficio deve comunicare annualmente al CSM e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il Ministro della giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia, deve riferire in merito. L’articolo 12 integra, poi, l'articolo 146-
bis
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.
Il correlatore PAGLIARI (
PD
) illustra il Capo III
del provvedimento (articoli 13-19) che modifica la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
L’articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. La disposizione prevede in primo luogo che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale possa nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente. Ad un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. La norma, poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Ancora, la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuzione, precisando inoltre che i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'articolo 13 del disegno di legge introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-
bis
, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della pubblica Amministrazione. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile l'amministratore giudiziario per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro; gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica Amministrazione interessata, sentito il giudice delegato; al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.
Ancora, l’articolo 13 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice sulla relazione dell'amministratore giudiziario. Più nel dettaglio: si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni. Attraverso una modifica all'articolo 37 del codice relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, si demanda poi ad un successivo decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. L’articolo 13 interviene, poi, sull'articolo 38 del codice, relativo ai compiti dell'Agenzia, stabilendo che: fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; l'Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari; con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione de beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'inserimento di un comma all'articolo 39 del codice, sull'assistenza legale alla procedura, infine, determina che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltri richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui spetta - in base alla normativa vigente - la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.
L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio il disegno di legge interviene sull’articolo 40 del codice con modifiche volte a consentire l’utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell’esecuzione, con l’ausilio dell’Agenzia nazionale. Si introduce, all’uopo, un’articolata disciplina diretta a “guidare” l’attività del Tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune prassi virtuose.
In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece nel caso di immobili liberi ovvero liberati l’amministratore giudiziario, con l’autorizzazione scritta del giudice delegato, può in via prioritaria (anche su proposta dell’Agenzia) concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva , con cessazione alla data della confisca definitiva ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi da ultimo esposti (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
Per i beni mobili l’articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo degli atti dell’amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.
L’articolo 14 riscrive, poi, l’articolo 41 del codice nel tentativo di affrontare e risolvere le numerose criticità riscontrate nella prassi - e segnalate peraltro in uno studio della Banca d’Italia, intitolato “Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario”- con l’obiettivo di valorizzare il provvedimento di prosecuzione o cessazione dell’attività imprenditoriale. Oltre ad estendere la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla gestione delle partecipazioni societarie, si prevede che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa. La disposizione disciplina poi analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi dalla nomina; in particolare, egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati; si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.
L’articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice l’articolo 41-
bis,
il quale introduce gli strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi “illeciti”.
I commi da 1 a 7 dell’articolo 41-
bis
riprendono, quasi testualmente, le disposizioni contenute nei commi da 192 a 198 dell’articolo 1 della legge di stabilità del 2016.
Il comma 1 prevede che l'Agenzia nazionale promuova azioni per assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 2 reca la copertura finanziaria di tali azioni. Per le sole aziende sequestrate e confiscate ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-
bis
, del codice di procedura penale, sono previsti appositi stanziamenti per la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono costituiti, in attuazione del comma 3, due Fondi (comma 4): un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate; un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.
L’accesso ai Fondi è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa adottata dal Tribunale (comma 5). In caso di revoca del sequestro l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 (comma 7) per i quali è previsto apposito privilegio attraverso un complesso meccanismo (commi da 8 a 10). Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti. Il comma 11 stabilisce che col decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
Ai sensi del comma 13 dell’articolo 41-
bis
, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
Il nuovo articolo 41-
bis
prevede, poi, norme “speciali” per l’amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall’Agenzia nazionale.
L'articolo 16 inserisce nel Codice il nuovo articolo 41-
ter
con il quale si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai qual
i sono chiamati a partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione, Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire
la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-
quater
il quale dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini.
L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del codice, relativi al rendiconto di gestione - che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca - e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.
L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati modificando alcune disposizioni del codice antimafia. In particolare, la disposizione: inserisce nel codice l'articolo 45-
bis
, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca definitiva, sia ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e dei suoi familiari; modifica l'articolo 46 del codice confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del codice), l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.
In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 del c
odice, l'articolo 18 del disegno di legge: prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni
immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione oltre ad introdurre più puntuali misure (l'inserimento nel sito internet istituzionale dell'ente) dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, prevede l’assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
L’articolo 19, introducendo nel codice l’articolo 48-
bis
, prevede la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 20
modifica l'articolo 51 del codice, sul regime fiscale
dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.
Il correlatore Pagliari passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge (articoli 21-24), che modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.
In particolare, l'articolo 21 modifica i seguenti articoli del codice: l’articolo 52, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l’articolo 53 per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite del 60 per cento del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l’articolo 55 per disporre la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva; l’articolo 56, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. L'articolo 21 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice l'articolo 54-
bis
(pagamento di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività.
L'articolo 22 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da 90 a 60 giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica, poi, l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive, prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del codice, il disegno di legge interviene opportunamente sulla fase della vendita e liquidazione dei beni (articolo 60 del codice) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti (articolo 61 del codice) che inizia dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di competenza dell'Agenzia.
L'articolo 23 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali: modificando gli articoli 63 e 64 del codice, al fine di ovviare a talune incongruenze rilevate a livello dottrinale e in sede applicativa. E' appena il caso di ricordare che è attualmente in corso di elaborazione da parte della commissione istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015, presieduta dal dottor Renato Rordorf un'ampia riforma proprio delle procedure concorsuali. Tornando al merito delle modifiche il disegno di legge interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l’amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale presentare al tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti legge fallimentare, presentare domanda per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-
bis
legge fallimentare, predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al Tribunale di proporre la richiesta di fallimento. L'articolo 23 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.
L’articolo 24 modifica l’articolo 84 del codice attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato.
Il Capo V
del provvedimento (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli 110-113), prevedendo come sede principale dell'Agenzia Roma, e come sede secondaria Reggio Calabria; ponendo l’Agenzia sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (oggi Ministro dell'Interno) e ridefinendo i compiti attribuiti all'Agenzia stessa.
Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
L’articolo 26 reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti al fine di “potenziare” il contrasto al cosiddetto caporalato, sanzionato dall’articolo 603-
bis
del codice penale. In primo luogo la disposizione inserisce nel codice penale l’articolo 603-
quater.
La nuova disposizione codicistica impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-
bis
del codice penale). La confisca obbligatoria, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere disposta anche in relazione a beni diversi del reo (confisca per equivalente) scatta a seguito della sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro: è consentita anche la confisca allargata; è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
La stessa disposizione novella, a fini di coordinamento, gli articoli 104-
bis
e 132-
bis
delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
L’articolo 27, attraverso modifiche all'articolo 12-
sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.
Più nel dettaglio la disposizione estende, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, - intervenendo su una questione largamente dibattuta a livello giurisprudenziale e discostandosi dall'orientamento assunto dalla Suprema Corte a SU (Sentenza 30.07.2014, n. 33451) - esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.
La disposizione inoltre, prevede che le norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell’articolo 51, comma 3-
bis
, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.
La norma in esame prevede poi che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.
Da ultimo, la disposizione disciplina il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.
L’articolo 28 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-
bis
del regio decreto sull'ordinamento giudiziario prevedendo l’istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto - nonché presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere - e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale e dettando ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura di tali sezioni o collegi e particolari modalità di composizione.
In secondo luogo l’articolo delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo - la cui procedura di adozione, che prevede anche un rafforzato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, è puntualmente dettata dal disegno di legge - recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell’amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.
L’articolo 29 reca una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea.
Il capo VII (articoli 30-32) reca, infine disposizioni di attuazione e transitorie.
Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.
La seduta termina alle ore 13,15.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N.
1627, 984
NT
LA COMMISSIONE
Introduzione nel codice penale del reato di false dichiarazioni e depistaggio e del reato di frode in processo penale e depistaggio
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 372-
bis
. - (
False dichiarazioni e depistaggio
) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-
bis
, 276, 280, 280-
bis
, 283, 284, 285, 289-
bis
, 306, 416-
bis
, 416-
ter
e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-
bis
, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
Art. 2.
1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. -
(Frode processuale e depistaggio)
. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;
3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.
Nei casi previsti dal primo comma:
1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-
bis
, 276, 280, 280-
bis
, 283, 284, 285, 289-
bis
, 306, 416-
bis
, 416-
ter
e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-
bis
, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».
2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-
bis. - (Circostanze aggravanti).
– Nei casi previsti dagli articoli 371-
bis,
371-
ter
, 372, 372-
bis
, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-
bis
, 375, secondo comma, numero 2».
6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-
bis
» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».