INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
344ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.


IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD), facendo riferimento agli elementi emersi in occasione dell'ultima seduta e in particolare ai quesiti posti dalla senatrice Granaiola, fornisce alcuni chiarimenti che auspica possano essere utili per fugare i dubbi e consentire il rapido prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.
Per quanto concerne l'articolo 1, ricorda che il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al provvedimento in esame siano applicate soltanto al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana; pertanto risultano esclusi quei prodotti che, in ragione di una specificità o di una caratteristica, rientrino in un sistema di tutela della qualità riconosciuto nell'Unione europea.
Ai sensi del successivo comma 3, la disciplina non si applica ulteriormente ai prodotti destinati al mercato estero dove le dinamiche di immissione e di gestione in mercato di un prodotto esportato sono vincolate alla disciplina comunitaria qualora si tratti di esportazione in Paese UE o in caso di Paese terzo, alle disposizioni vigenti in materia di commercializzazione e sicurezza alimentare vigenti nel medesimo Paese o alle disposizioni previste da eventuali accordi bilaterali sussistenti. La norma corrisponde, quasi testualmente, al principio dettato dalla legge delega in attuazione della quale il provvedimento in esame è adottato: l'articolo 31, comma 1, lettera h) della legge n. 154 del 2016.
Per quanto riguarda l'esportazione in altri Stati membri dell'UE, evidenzia che il Regolamento UE 1308/2013 sull’OCM unica (Organizzazione comune del mercato unica) detta la disciplina europea del mercato comune del riso; in particolare, nel Regolamento sono fissate le definizioni nel settore del riso mentre alla Commissione UE è demandato il compito di adottare atti delegati nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.
Per quanto riguarda l'esportazione in Paesi non appartenenti all'UE, ricorda che il regolamento che disciplina il rilascio dei titoli di esportazione per il settore del riso è il Regolamento (CE) 28 luglio 2003, n. 1342 della Commissione, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso. Inoltre, ai sensi dell’articolo 182 del Regolamento UE n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano, anche per il riso, un dazio addizionale all’importazione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'UE conseguenti a tali importazioni in dati casi.
Per quanto concerne invece il quesito afferente all'articolo 13, vale a dire la competenza dei controlli circa la corretta applicazione di quanto sancito dal medesimo articolo, che disciplina il periodo transitorio di un anno, durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 325 del 1958, e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte, evidenzia che l'esercizio del controllo sull'applicazione delle procedure delle disposizione del decreto è affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché all'Ente nazionale risi.
Rinnova pertanto l'invito, in assenza di ulteriori perplessità o dubbi, a esprimersi subito sullo schema in titolo, dato il carattere strategico delle disposizioni e il loro fondamentale valore aggiunto per la valorizzazione produttiva e commerciale dell'intero comparto. Conclude quindi proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore di esprimersi in senso favorevole sull'atto del Governo n. 425 è posta ai voti e approvata.


(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, soffermandosi in particolare sulle parti di più stretta competenza della 10a Commissione.
In particolare, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle Regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all’articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014-2020 - per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.
Più specificatamente, il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti - Invitalia, mentre il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione ad Invitalia, così come le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.
Le istanze di agevolazioni (comma 6) possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai giovani destinatari della misura già costituiti (o da costituire), in forma di impresa individuale o società, quest’ultima anche in forma cooperativa. In alcuni limitati casi le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 35 anni.
Qualora l’istanza, presentata dai richiedenti, abbia ricevuto un giudizio positivo, il comma 7 prevede l’erogazione di un finanziamento nella misura massima di 40.000 euro per singolo richiedente già costituito (o da costituire) in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino a un massimo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis, per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.
Sono in tal modo finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa (comma 10). I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
L’articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni agricoli o oggetto di rimboschimento artificiale e aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. A tal fine i Comuni provvedono a una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
I Comuni danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Viene assegnata priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. Con l'assegnazione del bene, si consente al beneficiario l’immissione nel possesso con l’obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato; il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.
Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione catastale e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (comma 7). Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto e comunica al proprietario dell’interesse manifestato (comma 8), allegando una proposta irrevocabile di contratto di affitto (comma 9). In caso di assenso, il Comune dà il via libera all’esecuzione del progetto, la quale non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto.
L’articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l’istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un’area portuale, di Zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall’attribuzione di benefici, indicati all’articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Si precisa che le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
Si segnala in particolare che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Inoltre, viene ampliato, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016.
Tra le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni, le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014/2020.
Si sofferma poi sull’articolo 5, che prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.
L'articolo 6 è finalizzato a semplificare e accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 assegnate dalle amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.
L’articolo 8 prevede l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali che la legislazione vigente richiede per l'ammissione alla procedura speciale: 500 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro (articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 347 del 2003). Resta ferma la necessaria sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.
Richiama quindi il contenuto dell’articolo 13, che contiene norme attuative di quelle che regolano la destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.
Qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell’ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso a ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.
L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento: si tratta, come è noto, di un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.
L'attuale disciplina riconosce tale beneficio agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 - ed è questa data che slitta al 31 luglio 2018 - a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Cita poi sinteticamente le restanti disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.
L’articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l’utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee.
Ricorda infine sinteticamente l'articolo 9 in materia di classificazione dei rifiuti, l'articolo 10 in materia di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 11 recante interventi rivolti a reti di scuole, l’articolo 12 sul calcolo del costo standard per studente universitario, l'articolo 15 concernente la facoltà per gli enti locali di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture, nonché l'articolo 16 recante misure volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) ritiene che il provvedimento, pur varato con qualche anno di ritardo, abbia una portata rilevante e potrà dare risultati positivi in un futuro a medio termine, a condizione tuttavia che la sua attuazione non venga condizionata da clientelismo, corruzione, infiltrazioni criminali e inerzia burocratica.
Lamenta come nell'articolo 1, che elenca le attività imprenditoriali che potranno godere di forme di incentivazione, manchi un riferimento alle attività turistiche o alle relative filiere, come quelle legate all'agroalimentare, alla cultura e all'ambiente, che pure potrebbero rappresentare importanti settori di crescita. Inoltre evidenzia l'assenza di una previsione puntuale degli strumenti di verifica, nelle varie fasi di attuazione degli interventi, necessari a contrastare eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità, oppure scelte clientelari, ed evitare così lo sperpero delle risorse stanziate. Stessa osservazione si sente di fare con riferimento al settore agricolo, rinnovata fonte di lavoro e di ricchezza, anche sotto il profilo dell'apparato sanzionatorio.
Con riferimento all'articolo 4, che disciplina le procedure e le condizioni per l’istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un’area portuale, di Zone economiche speciali (ZES), considera riduttiva e poco ampia la visione che il provvedimento dà delle stesse, giudicandola quasi al limite degli aiuti di Stato. A suo parere, infatti, è esclusa ogni progettualità strutturale di sviluppo che riguardi, ad esempio, stato dei porti, viabilità e servizi avanzati, digitali e di sostegno al lavoro.
Si sofferma infine sulle misure previste dagli articoli 10 e 11. Quanto all'articolo 10, che prevede uno stanziamento per corsi di riqualificazione professionale a favore di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, evidenzia l'assenza di strumenti di verifica e di premialità. Quanto invece all'articolo 11, che interviene in materia di contrasto alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica nel Mezzogiorno, ritiene che i finanziamenti siano vaghi e che manchino verifiche sui risultati raggiunti.
In conclusione, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, confermandone tuttavia alcune lacune quanto al sistema dei controlli, nelle varie fasi, e delle verifiche.

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ricordato le numerose iniziative legislative presentate in Senato, anche da Consigli Regionali, volti alla creazione di Zone economiche speciali (ZES), ricorda brevemente le finalità di tale istituto e la sua importanza per la nascita di nuove imprese e il rafforzamento di quelle già esistenti.
Il decreto-legge n. 91, all'articolo 4, precisa che le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate per territori che comprendano almeno un’area portuale, condizioni che escludono dai benefici previsti aree del Nord di confine che pure soffrono della concorrenza di altri Paesi dell'Unione europea, come Austria, Svizzera e Francia, che offrono condizioni migliori per l'insediamento di imprese. Pur consapevole che il provvedimento è destinato alla crescita economica del Mezzogiorno, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a consentire l'istituzione di ZES nei territori di confine cui ha accennato, magari a valere su fondi regionali.

Il relatore ASTORRE (PD), proprio in ragione della natura e delle finalità del provvedimento e pur dichiarandosi disponibile a una riflessione in proposito, manifesta perplessità sulla proposta del Presidente. In proposito invita a valutare la possibile predisposizione di un ordine del giorno, che solleciti l'inserimento di tale misura in un altro provvedimento, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
Si dichiara infine disponibile a inserire nella proposta di parere la previsione di nuove attività di monitoraggio, o il rafforzamento di quelle già previste, con riferimento al rischio di infiltrazione della criminalità.

La senatrice FISSORE (PD), riservandosi di approfondire nel dettaglio tutte le misure contenute nel provvedimento, invita a una riflessione sull'impiego delle risorse stanziate, sia dal punto di vista dei controlli sia dal punto di vista dell'efficienza della spesa, nel Mezzogiorno. In proposito riterrebbe opportuno prevedere, anche sulla base dell'esperienza del Piemonte, forme di affiancamento tecnico delle Regioni del Sud.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), richiamando quanto già detto nel corso del suo intervento, concorda con la senatrice Fissore.

La senatrice PEZZOPANE (PD) sottolinea la grande importanza del provvedimento in esame per le Regioni del Mezzogiorno, che si trovano in una difficile situazione economica.
Riconosce poi l'effettiva esistenza del problema delle verifiche, sollevato in precedenza, anche se da diversi punti di vista, dalle senatrici Granaiola e Fissore, tuttavia ritiene che le norme sulla semplificazione amministrativa potranno rappresentare un valido ostacolo ai tentativi di infiltrazione da parte della criminalità.
Con riferimento all'intervento del Presidente, ritiene che l'oggetto del provvedimento, ossia la crescita del Mezzogiorno, non consenta di prevedere in questo decreto-legge l'istituzione delle Zone economiche speciali anche per le aree del Nord che si trovano al confine con altri Paesi dell'Unione europea. Invita tuttavia a riproporre il tema in futuro, anche basandosi sull'esperienza dell'istituto delle Zone franche urbane, previsto, per i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, dal decreto-legge n. 50 del 2017.


Il relatore ASTORRE (PD) si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla votazione della Commissione nella seduta di domani, sollecitando a tal fine la segnalazione di eventuali rilievi.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 15,05.