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FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
438ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BARETTA, ha la parola per fornire alcuni dati in risposta a dubbi sollevati nel corso del dibattito. Riferisce in particolare che il valore delle obbligazioni senior emesse dal sistema bancario italiano in scadenza nel 2017 è pari a 101 miliardi; tale valore sale a 112 miliardi se vengono sommate le obbligazioni subordinate. Stando alle stime dalla Banca d'Italia le garanzie che sarebbero attivate nel caso teorico di un default generale sarebbero inferiori a 800 milioni. La dotazione recata dal decreto-legge in esame risulta quindi più che sufficiente rispetto allo scenario più pessimistico.

La Commissione passa quindi alla trattazione degli emendamenti all'articolo 16.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.2.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) specifica che gli emendamenti 16.1 e 16.2 risultano funzionali rispetto alla necessità di approntare un sistema di deterrenza efficace nei confronti dei comportamenti scorretti degli amministratori delle banche.

Il senatore AIROLA (M5S) si associa circa l'opportunità di un intervento rispetto alle responsabilità degli amministratori delle banche.

Messi distintamente ai voti, gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

L'emendamento 17.1 viene accantonato.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione l'emendamento 17.2, che la Commissione respinge.

Su richiesta del sottosegretario BARETTA è disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 18 e 19, compresi gli aggiuntivi.

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 20.

Vengono accantonati gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.8 e 20.11 (testo 2).

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 20.6, 20.7, 20.9 e 20.10.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

L'emendamento 20.6 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive l'emendamento 20.7 e lo ritira.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.9, volto a salvaguardare la finanza pubblica a fronte di possibili diminuzioni del valore dei titoli azionari.

L'emendamento 20.9 è posto quindi in votazione e respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 20.10.

L'emendamento 20.12 decade per assenza dei firmatari.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14 e 21.15.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) presenta l'emendamento 21.20 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene accantonato, volto a rendere più precisa la portata dell'emendamento, in merito al quale RELATORE e GOVERNO esprimono un assenso di massima.

Sono altresì accantonati gli emendamenti 21.16, 21.17, 21.18, 21.19 e 21.0.1.

Gli emendamenti 21.1, 21.3, 21.7, 21.8, 21.13 e 21.14 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 21.2, 21.5 e 21.15.

La senatrice Eva LONGO (ALA-SCCLP) ritira l'emendamento 21.4 e 21.6.

L'emendamento 21.9 viene posto in votazione risultando respinto.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) sottoscrive gli emendamenti 21.10, 21.11 e 21.12, che, posti distintamente in votazione, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.4 e 22.0.5.

Gli emendamenti 22.2, 22.3 e 22.0.3 sono accantonati.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 22.1, che risulta respinto.

L'emendamento 22.0.1 decade per assenza della proponente.

La Commissione respinge l'emendamento 22.0.2, nonché, con una successiva votazione, l'emendamento 22.0.4.

Per assenza della firmataria è dichiarato decaduto l'emendamento 22.0.5.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 23.2, 23.1 e 23.3.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 23.4, 23.7 e 23.9.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Viene posto in votazione l'emendamento 23.4, che risulta respinto.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) interviene riguardo alla materia oggetto degli emendamenti 23.5 e seguenti, richiamando l'attenzione sulla necessità che il meccanismo di conversione del valore delle passività non causi un ingiustificato guadagno a beneficio di operatori, i quali potrebbero avere sfruttato la possibilità di ottenere informazioni riservate.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) condivide la preoccupazione del senatore D'Alì.

Il senatore FORNARO (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 23.10 e 23.11, mettendo in evidenza come l'eventuale verificarsi di guadagni ingiustificati sarebbe lesiva della credibilità delle istituzioni.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) osserva che i valori di conversione devono essere funzionali a coprire il mero costo dell'investimento originario.

Il senatore VACCIANO (Misto) invita a mettere a punto disposizioni idonee, intervenendo sulla fase a monte, oggetto dell'articolo 19 o a valle, in riferimento all'articolo 23, al fine di evitare arricchimenti a spese della finanza pubblica.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) auspica l'orientamento unanime della Commissione sulla materia.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) ribadisce la propria piena sintonia rispetto alle posizioni emerse.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 23.5, 23.6 (testo 2), 23.8, 23.10, 23.11, 23.12 e 23.0.1.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritira l'emendamento 23.7.

La Commissione respinge l'emendamento 23.9.

Dopo che l'emendamento 24.0.2 (testo 2) è stato accantonato, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 25.1, 25.0.2 e 25.0.4.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 25.0.1 e 25.0.3.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La Commissione respinge l'emendamento 25.0.1.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritira l'emendamento 25.0.3.

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

La senatrice BERTUZZI (PD) presenta gli emendamenti 26.0.29 (testo 2) e 26.0.39 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore TURANO (PD) presenta l'emendamento 26.0.58 (testo 2).

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 26.0.58 riformulato dal senatore Turano, è identico all'emendamento 26.0.59, presentato dalla senatrice Bonfrisco, la quale ha pertanto la possibilità di sottoscrivere la proposta 26.0.58 (testo 2).

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 26.1, 26.2, 26.0.6, 26.0.7, 26.0.8, 26.0.10, 26.0.16, 26.0.19, 26.0.24, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.30, 26.0.31, 26.0.33, 26.0.34, 26.0.35, 26.0.36, 26.0.37, 26.0.38, 26.0.50, 26.0.51 e 26.0.59.

Viene posto in votazione l'emendamento 26.1, che risulta respinto.

Il senatore TURANO (PD) ritira l'emendamento 26.2.

Gli emendamenti 26.0.3, 26.0.4 e 26.0.5 vengono accantonati.

Con successive distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 26.0.6, 26.0.7, 26.0.8 e 26.0.10.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 26.0.9 e 26.0.11, la senatrice Eva LONGO (ALA-SCCLP) ritira l'emendamento 26.0.12.

Gli emendamenti 26.0.13, 26.0.14 e 26.0.15 vengono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento 26.0.16.

Viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 26.0.17 e 26.0.18.

I senatori D'ALI' (FI-PdL XVII) e CARRARO (FI-PdL XVII) sottoscrivono l'emendamento 26.0.19, che, messo ai voti, è respinto.

Sono successivamente accantonati gli emendamenti 26.0.20, 26.0.22 e 26.0.23.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.0.24 e lo ritira.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento delle proposte emendative 26.0.25 e 26.0.26 il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 26.0.27, il quale, posto in votazione, risulta respinto.

In esito a una votazione successiva risulta respinto l'emendamento 26.0.28.

L'emendamento 26.0.29 (testo 2) è accantonato.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene sugli emendamenti 26.0.30 e 26.0.31, di cui specifica la finalità in relazione all'opportunità di disporre di definizioni accurate, quale quella di investitore azionista.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) rileva l'incompatibilità delle disposizioni proposte con il quadro normativo della BRRD.

La senatrice BOTTICI (M5S) insiste per la votazione.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 26.0.30 e 26.0.31.

L'emendamento 26.0.32 è accantonato.

La senatrice BERTUZZI (PD) ritira gli emendamenti 26.0.33 e 26.0.34.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge la firma all'emendamento 26.0.35, che viene messo in votazione, risultando respinto.

La senatrice BERTUZZI (PD) ritira gli emendamenti 26.0.36, 26.0.37 e 26.0.38.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 26.0.39 (testo 2), 26.0.40, 26.0.41, 26.0.42, 26.0.43, 26.0.44, 26.0.45, 26.0.46, 26.0.47, 26.0.48 e 26.0.49.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 26.0.50.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge la firma all'emendamento 26.0.51, che ritira.

L'emendamento 26.0.58 (testo 2) è accantonato.

L'emendamento 26.0.59 è dichiarato decaduto per assenza della firmataria.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 27.1 e 27.0.1.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 27.100.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 27.1.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 27.100.

È disposto l'accantonamento degli emendamenti 27.2, 27.3 e 27.4.

La senatrice Eva LONGO (ALA-SCCLP) ritira l'emendamento 27.0.1.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

L'emendamento 28.0.1 è accantonato.

La senatrice Eva LONGO (ALA-SCCLP) ritira l'emendamento 28.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2629
Art. 21


21.20 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''nella medesima provincia autonoma,'', sono inserite le seguenti: ''e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe,''».

Art. 26

26.0.29 (testo 2)
MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il primo grado in possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), a seguito di trasferimento con atto tra vivi,».

26.0.39 (testo 2)
BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. In presenza di coniuge, di convivente more uxorio, di parenti entro il primo grado in possesso, a seguito di successione, degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), le condizioni di patrimonio mobiliare o di reddito cui fare riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si intendono riferite al 'de cuius' al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto degli strumenti medesimi''».