N. 2629 Art. 21
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''nella medesima provincia autonoma,'', sono inserite le seguenti: ''e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe,''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
26.0.39 (testo 2) BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI
''2-bis. In presenza di coniuge, di convivente more uxorio, di parenti entro il primo grado in possesso, a seguito di successione, degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), le condizioni di patrimonio mobiliare o di reddito cui fare riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si intendono riferite al 'de cuius' al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto degli strumenti medesimi''».