SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


*516ª seduta: giovedì 20 luglio 2017, ore 8,30


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni interrogazioni svolte

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016
(Parere alla 5a Commissione)

(2874)
2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017
(Parere alla 5a Commissione)
(2875)Seguito dell'esame congiunto e rinvio
- Relatore alla Commissione SUSTA


ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 850 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 851 definitivo)
3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 852 definitivo)
4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 853 definitivo)
5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 854 definitivo)
6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 856 definitivo)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)
2. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società - Relatrice alla Commissione GUERRA
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 683 definitivo)
3. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società - Relatrice alla Commissione GUERRA
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 685 definitivo)
IN SEDE REFERENTE


I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. MIRABELLI ed altri. - Disposizioni in materia di riordino dei giochi - Relatore alla Commissione MIRABELLI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2000)
2. Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento - Relatore alla Commissione MOSCARDELLI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione)
(2236)
3. Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2263)
4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (Approvato dalla Camera dei deputati)- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 10ª, della 13ª, della 14ª Commissione)
(2879)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1473)
2. ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(22)
3. ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 14ª Commissione)
(25)
4. ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(33)
5. Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(153)
6. Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 12ª Commissione)
(167)
7. DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(341)
8. BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(569)
9. Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(773)
10. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
(Pareri della 1a, della 2ª, della 5a, della 7ª, della 8ª e della 10a Commissione)
(924)
11. Raffaela BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1161)
12. D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1198)
13. SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2066)
- Relatore alla Commissione MOSCARDELLI

III. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(212)
2. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 12a Commissione)
(220)
3. MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(1542)
4. Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 12a Commissione)
(1742)
- Relatore alla Commissione GIACOBBE

BOTTICI, DONNO, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, MORONESE, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

il comma 8 prevede, altresì, che possano accedere alla definizione agevolata anche i debitori che avevano già in corso una dilazione, purché risultino pagati i versamenti con scadenza compresa tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016: "La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016";

considerato che:

da quanto risulta agli interroganti e riportato anche da diverse testate specialistiche del settore fiscale ("Eutekne"), molti contribuenti si sono visti negare da Equitalia la richiesta di definizione agevolata dei debiti sulla base del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016;

a parere degli interroganti, l'agente di riscossione Equitalia avrebbe negato la facoltà di definizione agevolata dei debiti prevista sulla base di un'interpretazione non solo più restrittiva ma che, addirittura, sembra travalicare la prescrizione normativa contenuta nel comma 8 dell'articolo 6,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti i cittadini la possibilità di definire in modo agevolato i debiti fiscali, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, affinché non si vedano costretti a impugnare il diniego di definizione agevolata davanti alla giurisdizione tributaria o a diversa giurisdizione competente.


(3-03837)
PAGLIARI- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

la norma di cui al n. 41-bis) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, prevedeva che si applicasse l'aliquota del 4 per cento alle "prestazioni sociosanitarie, educative comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche se coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale";

tale norma, dapprima abrogata dall'art. 1, comma 488, lett. a), della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) è stata poi implicitamente ripristinata dal medesimo comma 488, così come sostituito dall'art. 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), applicabile ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, che disponeva la non applicabilità della stessa esclusivamente alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (ovvero quelli "sociali");

l'art. 1, comma 960, lett. b) e c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha poi sostituito la menzionata norma, per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 1° gennaio 2016, con la norma di cui al n. 1) della Tabella A, parte II bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce che si applichi l'aliquota del 5 per cento alle "prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27 ter) dell'art. 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27 ter) da cooperative sociali e loro consorzi";

in particolare, il n. 21) riguarda "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie", mentre il numero 27-ter) le "prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in comunità e simili", in favore dei soggetti già menzionati nel previgente n. 41 bis) con l'aggiunta di "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, di donne vittime di tratte a scopo sessuale e lavorativo";

in sostanza, le norme menzionate sono finalizzate ad agevolare, dal punto di vista IVA, le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, svolte da cooperative e da loro consorzi indipendentemente dal soggetto destinatario della fatturazione; per i contratti stipulati, prorogati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2013, l'agevolazione è esclusivamente applicabile alle cooperative sociali ed ai loro consorzi;

tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative e/o dai loro consorzi, oltre che direttamente, sulla base di convenzioni, concessioni, appalti od altre forme contrattuali, che possono variare a seconda della specifica normativa regionale, per la gestione, ad esempio, di R.S.A. o C.R.A., stipulati successivamente all'aggiudicazione in procedure competitive, con le amministrazioni appaltanti o concedenti; pertanto, in tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito, circoscritto e dettagliato a priori dalle "stazioni appaltanti" o direttamente da protocolli regionali che spesso fanno riferimento a linee guida nazionali; peraltro, le normative regionali prevedono rette omnicomprensive di tutti i servizi erogati come parte di un processo unitario; spesso, per l'esecuzione dei menzionati accordi, le cooperative utilizzano consorzi esistenti o ad hoc costituiti con funzione "passante" e, quindi, le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative;

in particolare, i contratti hanno come oggetto una prestazione unitaria, fondata sul modello bio-psico-sociale, finalizzata alla cura globale dei "soggetti deboli" destinatari del servizio, che comprende, integratamente alle prestazioni sanitarie vere e proprie, l'erogazione dei pasti, la pulizia e sanificazione degli ambienti, il servizio di guardaroba e lavanolo, la manutenzione dei presidi ed altre attività rivolte al paziente oltre che attività amministrative e di coordinamento; il modello è finalizzato alla presa in carico integrata e globale dei bisogni, in un concetto olistico di seniors care fondato su un progetto assistenziale individualizzato (PAI);

coerentemente, ad esempio, il servizio di ristorazione prevede il rispetto delle "Linee Guida Nazionali per la ristorazione in ambito ospedaliero ed assistenziale"; il menu di struttura è vidimato dal SIAN AUSL, in accordo con la direzione della SVET, con recepimento nel PAI delle prescrizioni ospedaliere; i pasti vengono erogati attraverso schemi-pasti, con individuazione delle caratteristiche fisiche e temporali della dieta individuale o l'eventuale introduzione dell'alimentazione artificiale / enterale, indipendentemente dalle scelte individuali del paziente; sussiste all'uopo un Ufficio sistemi integrati, per autocontrollo igienico sanitario e redazione menu con figura di dietista interno per monitoraggio dei regimi dietetici; le pulizie e sanificazioni sono erogate in seguito alla valutazione delle necessità assistenziali formalizzate nel PAI e rientrano nelle azioni messe in atto dagli operatori socio-sanitari, al fine di assolvere alle disposizioni in materia di igiene e profilassi, considerata anche la presenza di ospiti immunodepressi in stretta applicazione di specifiche istruzioni, procedure e piani di lavoro; per quanto riguarda, poi, la gestione della lavanderia e guardaroba, dal momento che l'abbigliamento e la vestizione costituiscono bisogni primari, questi sono individuati dal PAI come interventi di cura dell'ospite di competenza degli operatori socio-sanitari, attività formalizzata in apposito diario con obiettivi di rieducazione e conservazione dell'autonomia del paziente: valutate in continuum le condizioni fisiche e psichiche dell'ospite, viene aggiornata degli operatori socio-sanitari costantemente la tipologia di vestiario, cercando di salvaguardare i gusti individuali nel monitoraggio del corredo nell'armadio personale; anche l'attività di lavanolo e di cura dell'unità abitativa rientra nei compiti dell'operatore socio-sanitario in collaborazione con gli infermieri, definiti nei piani di lavoro condizionando favorevolmente gli aspetti bio-psico-sociali, con pedissequo perseguimento delle indicazioni sanitarie nel rifacimento del letto occupato;

dal contesto descritto, consegue che, anche dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA, tutte le prestazioni preposte, in ultima analisi, al conseguimento delle finalità perseguite dalle norme richiamate, comprese quelle amministrative ed organizzative, debbano essere considerate indissolubili, unitarie e globali ed assoggettate complessivamente all'aliquota speciale, indipendentemente dai soggetti destinatari della fattura, soggetti che, ai sensi delle norme in oggetto, non contribuiscono a qualificare le prestazioni agevolate;

infatti, laddove viene prestato un servizio sociosanitario o socioassistenziale, questo è unico e globale e le varie prestazioni, erogate in modo inscindibile ed integrato, debbono, a tutto concedere, considerarsi accessorie a quella principale socio-assistenziale e/o socio-sanitaria ai sensi dell'art. 10, n. 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ma, più in generale, dall'art. 12 della medesima legge e, prima ancora, dell'art. 78, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, per cui i corrispettivi delle prestazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile delle prestazioni principali condividendone, così, il regime e l'aliquota;

il concetto di accessorietà ai fini IVA, infatti, è già stato definito da numerose risoluzioni ministeriali, in senso conforme a quello proposto (risoluzioni: 150/98; 205/2001; 2016/E/2002; 230/E/2002; 120/2003; 14/2006; 229/E/2007, eccetera) che hanno evidenziato la sussistenza dell'accessorietà in caso di "dipendenza funzionale" tra prestazioni accessorie e quelle principali e quando le prime hanno lo scopo di "integrare, completare, rendere possibile la prestazione cui fa riferimento", mentre, per la Corte di giustizia europea (sentenza 11 gennaio 2001 causa C-76/99, sentenza 22 ottobre 1998 causa C-308/96 e C-94/97) "una prestazione deve essere considerata accessoria ed una principale quando costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale";

nello specifico, in casi analoghi a quello in oggetto, risultano diverse interpretazioni "ufficiali" (risoluzioni: 16/2005; 322651/1986; 345266/1987; 188/E/2002, eccetera) che stabiliscono che il trattamento di favore va garantito alle prestazioni con cui "si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che, per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura" come il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie unitariamente fatturate; sulla stessa linea, si esprime la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, 3 settembre 2001, n. 11353) che di merito (CTR Friuli-Venezia Giulia 25 settembre 2013 n. 57 e, recentissimamente CTR Umbria, 2 maggio 2017, n. 143, ove si sostiene che le prestazioni rese globalmente da una cooperativa ad un consorzio costituito per la gestione di alcune R.S.A. costituiscono "prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili specificamente previste nella normativa di riferimento… nel cui ambito devono necessariamente ricomprendersi le attività di reception, pulizia e manutenzione generale. Infatti l'assistenza sanitaria resa nelle R.S.A. comprende, non solo l'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, ma necessariamente anche i servizi di tipo alberghiero (alloggio e vitto) e quindi non si possono escludere dal novero delle prestazioni accessorie i servizi generali di gestione della struttura");

un'interpretazione differente, per cui la prestazione contrattuale venisse "scomposta" in diverse prestazioni autonome, alcune delle quali assoggettabili all'aliquota ordinaria, oltre che confliggere con l'effettiva natura dei servizi prestati, sarebbero potenzialmente devastanti per lo svolgimento dei servizi i cui corrispettivi, originariamente fissati, "IVA esclusa", dalle gare di evidenza pubblica, vengono poi previsti "IVA compresa" dai sistemi tariffari regionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire un chiarimento ed un'interpretazione definitiva sulla portata dell'applicazione delle aliquote previste, prima, dal n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, e, successivamente dal n. 1) della Tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in particolare in merito alla natura unitaria delle prestazioni globali rese da cooperative e loro consorzi per perseguire le finalità di cui alle citate norme ed, in ogni caso, alla natura accessoria delle componenti di prestazioni citate in premessa e, comunque, funzionali all'erogazione del servizio ed alla gestione delle relative strutture, con conseguente applicazione delle aliquote speciali all'intero corrispettivo omnicomprensivo, indipendentemente dalla natura del soggetto tenuto alla corresponsione dei corrispettivi.


(3-03879)