GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2013
29ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE DELIBERANTE
(948)
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri
(200)
DE PETRIS ed altri.
-
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 , del Regolamento
(688)
FRAVEZZI ed altri.
-
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso
(864)
Rita GHEDINI ed altri.
-
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
(887)
GIARRUSSO ed altri.
-
Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
(957)
LUMIA ed altri.
-
Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 864 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 957. Esame del disegno di legge n . 957 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e rinvio)
Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente PALMA comunica che i presentatori hanno ritirato il disegno di legge n. 864, e che pertanto questo sarà disgiunto dalla discussione.
E' invece stato assegnato il disegno di legge n. 957, del senatore Lumia ed altri, di cui egli propone la congiunzione.
La Commissione concorda.
Il presidente PALMA comunica che i senatori Casson e Lumia gli hanno formalmente richiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.
Il Presidente osserva che l'assegnazione in sede deliberante era stata conferita sul presupposto che la grandissima maggioranza del Senato convenisse sull'idea di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche.
Nel momento in cui si chiede la riapertura del termine di emendamenti con l'intenzione evidentemente di rimettere in discussione il testo sulla base peraltro di criticità che in discussione generale sono state condivise da più parti, egli ritiene che non possa essere esclusa la possibilità che, nei termini previsti dall'articolo 35 del Regolamento venga decisa la remissione all'Assemblea e dunque l'esame in Commissione in sede referente.
Egli invita pertanto i Capigruppo a valutare l'opportunità della proposta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti per il prossimo martedì.
Il senatore LUMIA (
PD
) fa presente che nel corso della discussione generale il suo Gruppo, come pure gli altri Gruppi di maggioranza, il Gruppo del Movimento 5 Stelle e il rappresentante del Gruppo Misto SEL, avevano espresso forti perplessità sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur accedendo all'idea di approvarlo comunque, in modo da onorare un impegno assunto con i cittadini a modificare rapidamente la formulazione dell'articolo 416-
ter
del codice penale in modo da renderla più aderente agli effettivi meccanismi del reato di scambio elettorale politico mafioso in modo da consentire l'effettivo perseguimento del reato stesso.
Ad una più attenta riflessione si è però ritenuto che non si dovesse abdicare al ruolo di legislatori per rinunciare a modificare quelle parti del testo approvato dalla Camera dei deputati che apparivano peggiorative del testo attualmente vigente.
A suo parere però tale scelta, soprattutto se vi è un consenso di tutte le forze politiche sulla possibilità di migliorare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non implica necessariamente l'abbandono della sede deliberante, nella quale possono essere approvate le modifiche migliorative necessarie, consentendo alla Camera dei deputati, magari anch'essa attraverso la procedura in Commissione in sede legislativa, di approvarlo definitivamente prima dell'estate.
La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.
IN SEDE CONSULTIVA
(
Doc.
XXII, n. 10)
LO MORO, RICCHIUTI
-
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
(Parere alla 1
a
Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore ALBERTINI (
SCpI
), preso atto delle perplessità emerse nella discussione generale di ieri, dà lettura dei un parere favorevole, nel quale si raccomanda però di circoscrivere con precisione l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, in modo da evitare sovrapposizioni con la Commissione antimafia.
Lo schema di parere, posto ai voti, è approvato.
IN SEDE REFERENTE
(580)
FALANGA ed altri.
-
Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.
Il presidente PALMA prende atto che i presentatori danno per illustrati i loro emendamenti.
Il relatore CALIENDO (
PdL
) illustra l'emendamento 1.100 con il quale egli intende dare seguito ad una mediazione in sede politica raggiunta intorno al problema dell'esecuzione degli abbattimenti di immobili abusivi derivante da una condanna penale - questione che costituisce l'oggetto del disegno di legge n. 580 - attraverso una strada diversa da quella proposta dal disegno di legge, e cioè attraverso l'individuazione di criteri di priorità per l'esecuzione di demolizioni.
In questo senso erano stati presentati due emendamenti, uno dalla senatrice Capacchione e da altri senatori, e l'altro dal presentatore del disegno di legge, il senatore Falanga, entrambi però presentanti alcune criticità, anche sotto il profilo della loro collocazione sistematica.
L'emendamento da lui presentato intende quindi sostanzialmente unificarli, inserendo un articolo 44-
bis
nel codice edilizio, recante la rubrica "Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione", che impone al pubblico ministero di eseguire le procedure di demolizione esposte con sentenza di condanna osservando alcuni criteri di priorità.
In particolare, si ritiene di dare la priorità assoluta agli immobili, anche abitati o utilizzati, che costituiscano un pericolo accertato per la pubblica e privata incolumità, seguiti da quelli in corso di costruzione, da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, da quelli nella disponibilità di soggetti condannati per crimini di mafia o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabile, da quelli di rilevante impatto ambientale o costruiti in aree demaniali o sottoposti a vincolo ambientale e paesaggistico, idrogeologico o archeologico, da quelli facenti parte di complessi turistici o oggetto di lottizzazione abusiva, da quelli non stabilmente abitati, da quelli adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale, da quelli abitati da soggetti che dispongano di altra soluzione abitativa e infine da quelli rimanenti, eccettuati gli immobili abitati la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altre soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 114
Il presidente PALMA ricorda che la Commissione ha concluso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in relazione al disegno di legge n. 114, recante misure per il contrasto della tensione detentiva.
La Commissione aveva però deciso di accantonarne l'esame, in attesa dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, al quale erano stati presentati emendamenti analoghi a quelli che riguardavano il disegno di legge n. 114, in particolare, in tema di poteri del commissario straordinario del Governo in materia di valorizzazioni e dismissioni degli immobili della proprietà carceraria e di permute di immobili di nuova costruzione.
Tale emendamento ha incontrato difficoltà in ordine alle compatibilità di bilanci che indubbiamente si ripresenterebbero per il disegno di legge n. 114, cosicché su questa materia appare più opportuno intervenire in sede di sessione di bilancio.
Egli propone dunque di non proseguire con l'esame del provvedimento.
La Commissione concorda.
IN SEDE REFERENTE
(134)
MALAN ed altri.
-
Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie
(642)
CASSON ed altri.
-
Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.
Il presidente PALMA ricorda che nella seduta del 22 maggio la Commissione aveva adottato un testo unificato e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 28 dello stesso mese.
Successivamente la Commissione non ha proceduto con l'esame degli emendamenti stessi a fronte di un impegno del Governo a valutare, attraverso confronti informali con gli esponenti in particolare della maggioranza, la possibilità di emanare decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 155 del 2012 - che, egli ricorda, il Governo è autorizzato dalla legge delega ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso - in modo da correggere gli aspetti più controversi del riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, peraltro a suo tempo rilevati dai pareri delle competenti Commissioni parlamentari che il Governo pro tempore non aveva tenuto conto.
L'Ufficio di Presidenza della Commissione, avendo preso atto del fatto che oltre un mese e mezzo è inutilmente trascorso senza che il Governo presentasse proposte concrete, ha deciso di riprendere l'esame laddove esso era stato interrotto.
Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli emendamenti.
Il senatore CASSON (
PD
) illustra l'emendamento 1.1, che ha carattere meramente tecnico, in quanto diretto a una formulazione più chiara del testo riformulato, nonché l'emendamento Tit.1 che modifica il testo di conseguenza.
La senatrice STEFANI (
LN-Aut
) illustra l'emendamento aggiuntivo 1.0.7, che intende ampliare il termine entro il quale, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, i comuni del mandamento interessato possono consorziarsi per il mantenimento di un ufficio di giudice di pace soppresso.
Il relatore LUMIA (
PD
) nel sottolineare la necessità di approvare il testo unificato dei disegni di legge in titolo prima della data di definitiva entrata in vigore delle principali disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, invita tutti i colleghi a ritirare gli emendamenti, esprimendo parere favorevole solo su quelli di carattere strettamente relazionale presentati dal senatore Casson.
Il sottosegretario BERRETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti nonché sul testo unificato, invitando la Commissione a scegliere invece la strada di una interlocuzione con il Governo diretta ad individuare qualche spazio di correzione e miglioramento del decreto legislativo n. 155 del 2012, e a favorire la sua definitiva entrata a regime.
Il presidente PALMA invita i colleghi a rinviare la votazione degli emendamenti e del testo unificato al prossimo martedì, al fine di dare la possibilità al Governo di presentare proposte alternative per migliorare la riforma della geografia giudiziaria prima della sua definitiva entrata in vigore.
Il senatore CASSON (
PD
) ritiene inutile aspettare ancora, e rileva di essersi sentito preso in giro dal Governo, che per settimane ha promesso la presentazione di un decreto correttivo di cui non vi è traccia.
Concorda il senatore GIARRUSSO (
M5S
).
Il senatore CALIENDO (
PdL
) propone di passare alla votazione degli emendamenti e di rinviare a martedì il voto finale.
Concorda il presidente PALMA su quanto detto dal senatore Caliendo e, scusandosi con la Commissione, lascia la seduta per improrogabili impegni personali.
Assume la presidenza il vice presidente CASSON.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.
Su invito del senatore CALIENDO (
PdL
), il senatore CASSON (
PD
) lo riformula, sopprimendo la lettera
b
).
L'emendamento, posto ai voti, è approvato.
Poiché tutti gli altri emendamenti e ordini del giorno sono ritirati o decaduti per assenza del presentatore, l'emendamento Tit.1, posto ai voti, è approvato.
Il presidente CASSON ricorda che vi è una proposta di rinviare a martedì la votazione finale.
Si dichiara d'accordo con la proposta il senatore BARANI (
GAL
).
Il senatore CALIENDO (
PdL
) deplora l'atteggiamento del Governo, che nelle scorse settimane non ha fatto alcun concreto sforzo per trovare una soluzione alle numerose criticità che sono state riscontrate nella formulazione del decreto legislativo n. 155: il Governo ad esempio è stato inflessibile sulla totale soppressione delle sezioni distaccate, che non era ciò che aveva richiesto la legge delega, e ciò senza tenere conto che alcune di queste hanno un carico di lavoro molto superiore a quello di diversi tribunali non soppressi.
Allo stesso modo, non si è tenuto conto delle diseconomie gravissime che si determinano ogni qualvolta viene soppressa un tribunale allocato nei pressi di importanti strutture carcerarie, si pensi all'enorme aumento dei costi per le traduzioni dei detenuti - una delle voci più onerose in assoluto del bilancio della giustizia - come nel caso della soppressione del tribunale di Sanremo.
Non si è tenuto conto infine dell'impossibilità di talune sedi accorpanti di far fronte con le loro strutture alla allocazione degli operatori provenienti dalla sede accorpata.
Di fatto, quello che è stato immaginato e voluto per essere un provvedimento di risparmio, finirà per determinare spese perfino maggiori, e sarà una ben magra consolazione se queste non saranno a carico della giustizia ma di altri comparti del bilancio dello Stato.
Pur dunque accedendo all'idea di ritardare la votazione finale per consentire al Governo ancora uno spazio di confronto e di proposta, egli ritiene che si debba comunque procedere alla proroga, e preannuncia per il prossimo mese di settembre, se perdurerà l'inerzia del Governo che molto più rapidamente potrebbe agire in sede di decreto correttivo, la presentazione di un disegno di legge diretto a modificare la riforma.
Dopo un intervento della senatrice CIRINNA' (
PD
), che si dichiara favorevole a procedere immediatamente alla votazione finale, il senatore FALANGA (
PdL
) concorda con l'idea di rinviare a martedì l'approvazione finale. Egli osserva che l a proroga proposta dal disegno di legge non è fine a se stessa, ma a consentire una modifica del decreto legislativo n. 155, vuoi per via legislativa a seguito di iniziativa parlamentare, vuoi - e ciò sarebbe preferibile - attraverso un decreto correttivo del Governo.
Il rinvio di qualche giorno potrebbe consentire un'interlocuzione con l'Esecutivo e con le forze politiche, in modo che in Assemblea possa essere presentato un ordine del giorno unitario diretto a indirizzare il Governo sulle principali modifiche da adottare con decreto correttivo
Il senatore TORRISI (
PdL
), nel concordare con le osservazioni del senatore Caliendo, rileva che la riforma è stata realizzata senza tenere in alcun conto l'impatto sociale ed economico e i costi che essa produce sugli utenti del sistema giustizia. Proprio per questo egli ritiene che sia opportuno procedere immediatamente al voto.
Il senatore GIARRUSSO (
M5S
) concorda con le valutazioni del senatore Caliendo e del senatore Torrisi in ordine agli enormi problemi che l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 155 rischia di creare, e proprio per ciò ritiene che la Commissione debba procedere all'approvazione del disegno di legge, pena il rischio che questa arrivi troppo tardi per impedire che vada a regime una riforma che il Governo ha dimostrato anche troppo chiaramente di non essere intenzionato a modificare con decreto correttivo, e che pertanto va corretta per iniziativa del Parlamento attraverso l'approvazione di una legge.
Concorda la senatrice STEFANI (
LN-Aut
).
Il relatore LUMIA (
PD
) rileva che il dibattito in Commissione ha messo in luce una sostanziale unità all'interno della maggioranza e con le forze di opposizione, che nel merito coinvolge anche in buona parte la Scelta Civica per l'Italia che pure ha ritenuto di dover dare la precedenza al rapporto con il Governo.
L'intera Commissione cioè ha mostrato nel corso del dibattito, e anche nelle interlocuzioni informali avute con il Governo, un comune intento di valorizzare il servizio giustizia anche attraverso una razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.
Nessuno cioè ha assunto un atteggiamento conservatore, di difesa di una geografia giudiziaria ereditata dall'Ottocento e nessuno in questa sede ha assunto posizioni di tipo campanilistico; anzi, è proprio l'attenzione eccessiva a interessi campanilistici che ha determinato le condizioni per l'emanazione di un decreto legislativo che non risolve ma aggrava i problemi del servizio giustizia.
Egli pertanto concorda con l'idea di passare subito alla votazione finale.
Il sottosegretario BERRETTA invita la Commissione a non approvare la proroga.
Egli ritiene infatti che vi siano spazi per una riflessione diretta all'adozione di decreti correttivi, anche se in proposito è in primo luogo necessario che i commissari chiariscano la loro posizione: non si può infatti da un lato sostenere che la riforma si appresti a sconvolgere il servizio giustizia come una sorta di calamità e dall'altro dire che si chiedono solo poche e limitate riforme.
La Commissione concorda quindi sulla proposta di passare immediatamente alla votazione finale e, di conseguenza, conferisce il mandato al relatore a riferire in Assemblea.
La seduta termina alle ore 15,55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO XXII, N. 10
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, nella consapevolezza della rilevanza sociale dell'oggetto dell'inchiesta parlamentare proposta, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando però che l'oggetto dell'inchiesta parlamentare sia accuratamente precisato e circoscritto in maniera da evitare sovrapposizioni delle attività dell'istituenda Commissione con quella della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N.
580
Art. 1
1.1
LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Sopprimere l'articolo.
1.2
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA
Sopprimere l'articolo.
1.3
DE CRISTOFARO
Sopprimere l'articolo.
1.4
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
1.100
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito l'articolo 44-
bis
"
Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione
".
1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:
a) immobili che, per le condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;
b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;
c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;
d) immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-
bis
del codice penale e per quellli aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 (immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia), e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero vincolo idrogeologico ovvero a vincolo archeologico;
f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, eccetera);
h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;
i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei famigliari che dispongano di altra soluzione abitativa;
j) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera che segue;
k) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei famigliari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.
2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e dell'ordine cronologico (della data di accertamento del reato).
1.5
CAPACCHIONE, CUOMO, SAGGESE, SOLLO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Il comma 9 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dai seguenti:
''9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita qualora da accertamento di conformità di cui all'articolo 36 sia emerso che l'intervento oltre a non risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, risulti non conforme anche alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'accertamento di conformità.
9-
bis
. La demolizione non è ordinata qualora da accertamento di conformità sia risultato comprovato che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro il 31 marzo 2003 e non abbia comportato, così come disposto dall'articolo 32, comma 25, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni, un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi ovvero, qualora relativo a nuove costruzioni residenziali, non sia superiore a 750 metri cubi a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Sono fatti salvi qualora sussistenti, gli eventuali criteri e limiti volumetrici più restrittivi determinati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
9
-ter
. Nei casi di cui al comma 9
-bis
la demolizione è sempre ordinata ed eseguita qualora, pur nei limiti volumetrici ivi indicati, ricorrano le condizioni di esclusione di cui all'articolo 32, comma 27, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni nonché nei seguenti casi:
a)
immobili che minacciano rovina e costituiscono, pertanto, un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato;
b)
immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;
c)
immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali:
d)
immobili che risultino nella disponibilità, ancorché non da essi realizzati, di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 416
-bis
del codice penale o per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misura di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 qualsiasi ne sia il valore o dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia nucleare, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
e)
immobili non stabilmente abitati quali seconde case, case di vacanza, complessi turistici ed immobili singoli inseriti in villaggi turistici, o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
f)
gli edifici adibiti ad attività commerciali industriali».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1.6
FALANGA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Tutti i soggetti istituzionali titolari a qualsiasi titolo delle competenze in ordine alla esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivamente realizzati, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispongono un piano degli abbattimenti da porre in essere nei dodici mesi successivi, ove sono individuati gli immobili da demolire secondo il seguente ordine di priorità:
1) immobili per i quali è stato accertato il pericolo di crollo;
2) immobili la cui titolarità è riconducibile anche in via mediata ad esponenti della criminalità organizzata;
3) immobili che ricadono in aree classificate ad elevato rischio dai piani di bacino per l'assetto idrogeologico;
4) immobili destinati ad utilizzi diversi da quello abitativo e nei quali non viene esercitata alcuna attività produttiva;
5) immobili che, indipendentemente dalla destinazione funzionale, non risultano ancora ultimati;
6) immobili per i quali la competente autorità amministrativa ha riscontrato un rilevante e comprovato impatto ambientale, anche sotto il profilo paesaggistico;
7) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;
8) immobili aventi destinazione residenziale, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongono di altra soluzione abitativa;
9) immobili aventi destinazione residenziale la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongono di altra soluzione abitativa.
Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole da
''dispone la trasmissione''
fino alla fine, con le seguenti
''dispone che gli abbattimenti vengano eseguiti secondo le priorità indicate nell'articolo 1''».
1.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa, all'ordine di demolizione per il reato di cui all'articolo 44 impartito dal prefetto per effetto della sentenza di condanna, non sospende l'esecuzione della demolizione».
1.0.1
FALANGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. L'articolo 39, comma 16, della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera
m)
della legge 23 dicembre 1996, n. 602, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 dell'articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'ablazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva e, comunque, diversa da quella residenziale».
Art. 2
2.100
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
2.1
LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Sopprimere l'articolo.
2.2
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA
Sopprimere l'articolo.
2.3
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
2.4
DE CRISTOFARO
Sopprimere l'articolo.
2.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, dopo la parola:
«trasmissione»
inserire le seguenti::
«a fini meramente informativi».
Conseguentemente, aggiungere in fine le parole:
«il quale ne prende atto senza possibilità alcuna di differire, sospendere o escludere l'ordine di demolizione».
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N.
134, 642
G/134-642NT/1/2
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Il Senato
,
premesso che:
il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, presenta problemi di conformità alla delega stessa, ridefinendo l'assetto degli uffici giudiziari secondo criteri che, in molti casi, ben lungi dal tenere conto delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori nella ridefinizione della geografia giudiziaria, hanno penalizzato, a vantaggio invece di altre, alcune regioni sul territorio nazionale;
questo taglio indiscriminato e poco omogeneo, seppur in linea di principio del tutto condivisibile relativamente allo scopo, quello cioè di realizzare risparmi di spesa, comporta delle conseguenze non di poco conto in particolari territori, come quello della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove la geografia giudiziaria esistente è pensata per rispondere alle esigenze di chi vive in quei territori, con particolare riferimento alle condizioni climatiche e alla peculiarità dei territori montani che, in quanto definiti montani "
ex lege
", avrebbero dovuto essere in qualche modo tutelati o, quanto meno sentiti, prima che si ponesse in essere una qualsiasi forma di riorganizzazione o di accorpamento degli uffici ivi esistenti;
il combinato disposto dei decreti di delega relativi agli uffici giudiziari e ai giudici di pace prevede la soppressione di ben nove degli uffici attualmente esistenti, di cui quattro sezioni distaccate del tribunale di Bolzano (Bressanone, Brunico, Merano e Silandro), e il conseguente accorpamento all'ufficio di Bolzano, non essendo così chiaro come dall'attuazione delle deleghe in questione, soprattutto in quanto basate sull'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, potrà sicuramente derivare un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari;
con particolare riferimento alle competenze della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di giudici di pace, è la regione stessa a poter chiedere il mantenimento degli uffici eventualmente oggetto di soppressione facendosi carico delle relative spese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le norme di attuazione dello statuto di autonomia;
anche il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, relativamente agli uffici del giudice di pace prevede, all'articolo 3, comma 2 che, gli enti locali interessati possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi;
la peculiarità normativa del Distretto di Corte d'Appello di Trento e di Bolzano concernente il sistema del Libro Fondiario comporta che ogni ufficio sia, di fatto, competente alla conservazione dei Libri fondiari degli immobili situati nella rispettiva circoscrizione per cui sopprimere gli uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Bolzano, così come per Trento, significherebbe concentrare presso il tribunale centrale tutto il lavoro che le sedi distaccate svolgevano anche come giudici tavolari;
l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dispone che quando sussistano specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi:-
impegna il Governo
ad estendere la facoltà delle regioni e delle province autonome, già prevista con riferimento agli uffici del giudice di pace dal decreto legislativo n. 267 del 1992 di attuazione dello statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, per gli enti locali, dal decreto legislativo n. 156 del 2012, di poter chiedere il mantenimento, facendosi carico delle relative spese, di taluni uffici giudiziari oggetto di soppressione o accorpamento, salvaguardando comunque il principio generale di razionalizzazione della spesa, nell'ambito di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, anche utilizzando gli immobili di proprietà dello stato o dei comuni adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, ai sensi dell'articolo 8 sopra richiamato, per il tempo necessario e anche oltre il limite massimo previsto di cinque anni.
Art. 1
1.1
CASSON
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole
"dodici"
con le seguenti
"dodici mesi"
e
le parole "ventiquattro"
con le seguenti
"ventiquattro mesi";
sostituire il comma 2 con il seguente
: " I termini di cui all'articolo 5, commi 4 e 8, del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 sono differiti al 31 dicembre 2013.".
1.1
(testo 2)
CASSON
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole
"dodici"
con le seguenti
"dodici mesi"
e
le parole "ventiquattro"
con le seguenti
"ventiquattro mesi".
1.2
SUSTA, ALBERTINI
All'articolo apportare le seguenti modificazioni
:
Al comma 1 sostituire la parola:
"ventiquattro"
con la seguente:
"diciotto":
Al comma 2 sostituire le parole:
"fino al 31 dicembre 2013"
con le seguenti:
"fino al 30 giugno 2013.
1.3
FALANGA
Al comma 1 sostituire la parola: "
ventiquattro
" con la seguente: "
trenta
".
1.4
GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 2 sostituire le parole:
"fino al 31 dicembre 2013"
con le seguenti:
"fino al 13 settembre 2014":
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente::
"2-
bis.
Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti anche a domanda, sono rassegnati d'ufficio al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza".
1.5
ANITORI
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 2 sostituire le parole:
"fino al 31 dicembre 2013"
con le seguenti:
"fino al 13 settembre 2014":
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente::
"2-
bis.
Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti possono ottenere, a richiesta, la rassegnazione al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza".
1.6
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, ANITORI
Al comma 2 sostituire le parole: "
fino al 31 dicembre 2013
" con le seguenti: "
fino al 13 settembre 2014":
1.0.7
STEFANI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 1-
bis
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156)
All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, le parola: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
Tit.1
CASSON
Sostituire il titolo con il seguente: "
Proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero".