AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
310ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 20,40.


IN SEDE REFERENTE

(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

LA PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577-B



G/1577-B/1/1
D'ASCOLA, LO MORO

Il Senato,

premesso che,

il miglioramento della qualità delle attività di valutazione è un importante tassello della riforma della Pubblica Amministrazione. Tale miglioramento richiede un insieme di misure tra loro coordinate che possano determinare concreti risultati positivi che superino le carenze che si sono fin qui registrate e che fanno finora della valutazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici una occasione utilizzata in misura assai limitata,

impegna il Governo,

in particolare in sede di attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento, a tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) ridefinizione della disciplina di partecipazione ad organismi di valutazione in modo da garantire nei componenti il possesso di una adeguata qualità professionale, scoraggiando il fenomeno per cui una parte rilevante dei componenti degli organismi di valutazione è costituita da dipendenti di altre PA, spesso realizzando anche forme di «scambio» tra enti;
b) scelta delle persone giuridiche e/o fisiche componenti degli organismi di valutazione sulla base di una selezione pubblica e con criteri comparativi;
c) previsione di forme di gestione associata e di regole specifiche per gli enti di più ridotte dimensioni, semplificando le procedure e prevedendo meccanismi di valutazione legati soprattutto al miglioramento dello svolgimento delle attività ordinarie;
d) rafforzamento del peso della performance organizzativa, intesa come somma degli obiettivi strategici, del miglioramento della gestione ordinaria e del concorso degli utenti nelle istruttorie che portano alla valutazione;
e) assegnazione agli organismi di valutazione, così fortemente qualificati, di compiti ulteriori di supporto alle amministrazioni nei controlli di gestione, strategico e sulla qualità dei servizi, nonché alla gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ed alla prevenzione della corruzione;
f) semplificazione e snellimento dell'impianto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, semplificando gli adempi menti e rafforzando il nucleo essenziale dei compiti assegnati agli organismi di valutazione attraverso la unificazione dei documenti di programmazione (negli enti locali si ricordano: Programma Esecutivo di Gestione, Documento Unico di Programmazione, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano delle performance, bilancio di mandato, relazione previsionale e programmatica) e di verifica (relazione sulle performance, esiti delle valutazioni, rendiconto di mandato etc).

Art. 1

1.1
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nonché al fine» inserire le seguenti: «di assicurare al cittadino tempi certi nell'erogazione dei servizi e».

1.2
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi alla persona» inserire le seguenti: «e in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.3
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «uffici pubblici» inserire le seguenti: «, nonché di pervenire all'erogazione dei servizi in tempi certi e garantiti».

1.4
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui princìpi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie».

1.5
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «individuare» con le seguenti: «identificare tutti gli».

1.6
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «, attraverso la pianificazione di un quadro di obiettivi misurabili a scadenze certe,».

1.7
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «strumenti» inserire le seguenti: «idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui princìpi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie e».

1.8
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sicurezza» con la seguente: «tranquillità».

1.9
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «a tal fine».

1.10
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo Soluzioni già disciplinate a livello regionale».

1.11
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché sanzioni disciplinari specifiche a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni inadempienti».

1.12
MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.13
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «anche attribuendo carattere» fino alla fine della lettera con le seguenti: «garantire l'accesso e il riutilizzo gratuiti di tutte le informazioni prodotte e in possesso delle amministrazioni pubbliche in formato aperto, provvedendo anche ad inserire tali informazioni in un archivio digitale unico accessibile da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea, operando sistematicamente contro l'analfabetismo funzionale e digitale; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche favorendo la collaborazione dei cittadini oltre che la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».

1.14
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in formato aperto» inserire le seguenti: «, provvedendo anche ad inserire tali informazioni in un archivio digitale unico accessibile da parte di tutte le pubbliche amministrazioni».

1.15
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso libero e gratuito ai dati e alle informazioni detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti ad esse equiparate o comunque tenuti al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori».

1.16
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis.) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

1.17
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «semplificare le condizioni» con le seguenti: «facilitare le circostanze».

1.18
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «interesse dei cittadini» inserire le seguenti: «, prevedere a carico delle amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado l'obbligo di garantire presso i propri uffici e strutture l'accesso ai cittadini alla rete internet attraverso la predisposizione di punti di accesso Wi-Fi liberi e gratuiti, stabilendo adeguate sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni inadempienti».

1.19
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera h) sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «garantire».

1.20
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «e collaborazione,» aggiungere le seguenti: «delle strutture deputate alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali, includendovi anche l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette «in-house» come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID, e».

1.21
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera i) sostituire la parola: «favorendo» con la seguente: «promuovendo».

1.22
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «soluzioni disponibili» con le seguenti: «definizioni utilizzabili».

1.23
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «carattere» con la seguente: «natura».

1.24
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «di carattere generale,» aggiungere le seguenti: «e prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi».

1.25
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera n) dopo la parola: «realizzazione» aggiungere la seguente: «e all'attuazione».

1.26
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera o) sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «conformare».

1.27
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «conformare».

1.28
ZIZZA

Al comma 1 sopprimere la lettera q).

1.29
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera q) sostituire la parola: «qualsiasi» con la seguente: «qualsivoglia».

1.30
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) previsione di sanzioni amministrative nei confronti dei dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi in caso di mancata osservanza delle norme relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

Art. 2

2.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «anche telematica» inserire le seguenti: «del pubblico e».

2.2
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «degli interessati» fino a: «della legge 7 agosto 1990, n. 241» con le seguenti: «del pubblico al procedimento nei casi di adozione di provvedimenti di interesse generale e di quelli per i quali la legge preveda la partecipazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.3
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli interessati» con le seguenti: «del pubblico».

Conseguentemente. alla medesima lettera, sopprimere le parole: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

2.4
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «limitatamente alle ipotesi» fino a: «legge 8 agosto 1990, n. 241, e» con le seguenti: «nonché per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio,».

2.5
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.6
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto».

2.7
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; chiarire che, su motivata richiesta dell'interessato riguardante progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la Conferenza di servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori».

2.8
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una procedura di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli, studi preliminari alla loro conclusione, e che garantisca altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche».

2.9
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze y qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di procedure rafforzate di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, come previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale».

2.10
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «chiedere» con la seguente: «domandare».

2.11
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una procedura di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantisca altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche».

2.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una procedura di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti che, in base ad una- valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantisca altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche».

G/1577-B/2/1
MONTEVECCHI, CRIMI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto è intitolato al Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
in particolare viene novellato l'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 24, con l'aggiunta dell'articolo 17-bis, secondo il quale – laddove sia prevista acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche – le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente;
tale termine può essere procrastinato di ulteriori trenta giorni, qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso;
tuttavia, una volta decorsi i termini, anche senza che sia stato comunicato formalmente assenso o nulla osta, per il principio del silenzio-assenso lo stesso si intende acquisito;

considerato che:
il comma 3 dell'articolo 3 estende – sia pure ampliando il termine a 90 giorni – il silenzio-assenso ai casi in cui sia prevista «l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche»;

valutato che:

è giusto e opportuno cercare di rimuovere talune secche burocratiche e accelerare la possibilità di intervenire: contro ogni idea, difensiva e maniche a, da «fortino assediato», in cui si finisce solo per rimpiangere il bel tempo andato e, tuttavia, non attraverso misure come il silenzio-assenso, cominciando se mai dal rafforzamento degli organici delle Soprintendenze;
il Consiglio superiore dei beni culturali ritiene tale misura «rozza e pericolosa», dacché una norma così concepita, attraverso un chiaro ridimensionamento e una svalutazione del ruolo delle Soprintendenze, non solo penalizza il patrimonio culturale e il paesaggio ma può agevolmente trasformarsi in un incentivo alla corruzione;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché siano adottati al più presto – com'è avvenuto finora solo per la Puglia e la Toscana – i Piani Paesaggistici in tutte le Regioni, primo passo essenziale per una valorizzazione reale del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale; nonché la realizzazione di sistemi informativi e banche dati aperte, fondamentali per il sostegno sociale, in modo da alimentare fiducia e credibilità nei confronti dei cittadini;
ad adottare ogni disposizione utile al cambiamento, di concerto con la riforma del MIBACT del ministro Franceschini e con la partecipazione delle regioni, degli Enti locali e della società civile, affinché, attraverso il potenziamento dell'organico e l'utilizzo di risorse e di personale indispensabili, si possa provvedere e operare nei modi più opportuni entro un'unica prospettiva nella quale convergano – rispetto all'ambiente, al paesaggio e al patrimonio artistico culturale – manutenzione, conservazione, promozione, valorizzazione e comunicazione.

Art. 3

3.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «e di gestori di beni o servizi pubblici», nonché le seguenti: «o i gestori»;

b) al secondo periodo sopprimere le parole: «o il gestore ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo e del capoverso sopprimere le parole: «e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici».

3.2
ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «relativa documentazione» inserire le seguenti: «o dalla richiesta di espressione di parere».

3.3
MONTEVECCHI, CRIMI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 2».

3.4
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

G/1577-B/3/1
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, comma, 10-bis, ha disposto la trasformazione delle liste speciali, costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n. 638, in liste speciali ad esaurimento;

considerato che:

la rubrica del citato articolo 4, («Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego») sottintende ad un percorso di stabilizzazione e al superamento di quelle forme atipiche che hanno caratterizzato alcuni rapporti nelle Pubbliche Amministrazioni, tra cui quello riconosciuto ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, convenzionati con l'INPS;

tenuto conto che:

nel corso dell'audizione riguardante «l'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia», condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014, il Sottosegretario di Stato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha riferito che: «Con riferimento alla natura giuridica del rapporto, si potrebbe valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo i canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali»;
visto l'ordine del giorno accolto dal Governo G12.101 al disegno di legge n. 1577 con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità, in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, di assicurare la ridefinizione, secondo criteri che garantiscano la stabilità, della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite dall'INPS;

impegna il Governo:

attenendosi alle indicazioni di cui alla lettera I) dell'articolo 17 del disegno di legge in esame per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia e per eventuali altri compiti istituzionali, a ricorrere ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento già costituite dall'INPS attraverso la definizione di un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra l'INPS ed i medici iscritti nelle liste speciali.

Art. 4

4.1
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Sopprimere l'articolo.

4.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

4.3
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari,».

4.4
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere da b) a f).

4.5
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «a rilevanti insediamenti produttivi,».

4.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «e seguenti» con le seguenti: «ad esclusione di quei procedimenti amministrativi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o della pubblica incolumità».

Conseguentemente sopprimere le lettere d) , e) ed f) e alla lettera b) sopprimere le parole: «e seguenti».

4.7
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere le lettere d), e) e f).

4.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «in concreto» fino a: «deliberazione» con le seguenti: «da parte»;

b) sopprimere le parole: «e seguenti».

Conseguentemente sopprimere le lettere d) , e) ed f) e alla lettera a) sopprimere le parole: «e seguenti».

4.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «in concreto» fino a: «deliberazione» con le seguenti: «da parte»;

b) sopprimere le parole: «e seguenti».

Conseguentemente, sopprimere le lettere d) , e) ed f).

4.10
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Presidente del».

4.11
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con positivi effetti» inserire iungere le seguenti: «sull'ambiente, sulla salute,».

4.12
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «termini, ridotti» con le seguenti: «termini perentori, ridotti o, nel caso di procedimenti inerenti ad opere e attività complesse, aumentati».

4.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1 sopprimere le lettere d) , e) ed f).

4.14
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere le lettere e) ed f).

4.15
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

4.16
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.17
PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Esonero, con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi dalla richiesta al cittadino, di auto dichiarazioni, qualora le caratteristiche e gli status da dichiarare siano ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

4.0.1
CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
2. Tutte le auto vetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeri ali e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

4.0.2
CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

4.0.3
CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni, e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

4.0.4
CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

4.0.5
CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».
Art. 5

5.1
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli,» inserire le seguenti: «confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti riguardanti materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute è alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».

5.2
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui al presente articolo devono comunque garantire i livelli di garanzie e tutele attualmente vigenti in ambito ambientale, urbanistico, culturale e sanitario».

5.3
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui al presente articolo, devono comunque garantire i livelli di garanzie e tutele attualmente vigenti in ambito ambientale, urbanistico, culturale e sanitario».

5.4
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui al primo periodo sono altresì volti all'introduzione di penalità certe ed effettive per l'ufficio che non fornisce la risposta entro il termine previsto dalla legge».

5.5
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

5.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire la parola: « trenta», con la seguente: «quarantacinque».

Art. 6

6.1
MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

G/1577-B/4/1
ORELLANA, DE PIETRO, BIGNAMI, SIMEONI, VACCIANO, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1577-b, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.», all'articolo 1, comma 1, istituisce l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
ai sensi del succitato articolo 1, precipuo compito dell'ANAC è quello di svolgere un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 49 e 50, della già citata legge 6 novembre 2012, n. 190;
il compito di vigilare sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni contenute dal summenzionato decreto legislativo spetta, ai sensi del Capo VII del decreto stesso, all'Autorità nazionale anticorruzione;
tuttavia, la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 ha fatto riscontrare numerose criticità in sede di interpretazione e di applicazione, con particolare riferimento alla lacunosa definizione di alcuni imprescindibili concetti, alla presenza di numerose aporie normative, nonché al mancato coordinamento con le disposizioni previgenti;

considerato che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame mira, nell'ottica di una complessiva riforma della Pubblica amministrazione, ad una revisione e ad una semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
la delega al Governo contenuta nel citato articolo rappresenta una rara opportunità di proporre e attuare una revisione organica della disciplina dettata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, anche al fine di rafforzare e rendere omogenei i poteri di regolazione, vigilanza, ordine e sanzione in capo all'ANAC;
tramite l'atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015, l'Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato una serie di proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi;
l'integrazione dei criteri di delega, previsti dal citato articolo 7, con le osservazioni elaborate dall'ANAC, contribuirebbe ad un celere quanto concreto adegua mento della normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione;
giova ricordare che la revisione organica della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità dei funzionari pubblici costituisce, per il nostro Paese, un impegno assunto in modo vincolante con l'adesione alle convenzioni penale e civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, ratificate rispettivamente con la legge 28 giugno 2012, n. 110 e con la legge 28 giugno 2012, n. 112;
l'adempimento dell'impegno assunto in sede di convenzioni internazionali sarà oggetto, a partire dal 2016, del IV Ciclo di peer review nell'ambito del Consiglio d'Europa (GRECO), che si occuperà di «Prevenzione della corruzione dei membri del Parlamento, di giudici e pubblici ministeri, con particolare riguardo a: principi etici e regole di condotta, conflitti di interesse e applicazione effettiva delle norme in materia, divieto di limitazioni di alcune attività, dichiarazioni patrimoniali/redditi/ responsabilità/ interessi, sensibilizzazione sul tema», rendendo urgente un adegua mento della disciplina vigente;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di recepire le proposte di revisione, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, nonché in merito ai poteri di vigilanza, ordine e sanzione dell'ANAC, con particolare riferimento alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, contenute nell'atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 7

7.1
FUCKSIA, CRIMI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», inserire le seguenti: «e del decreto-legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente»;
b) al comma 1, dopo le parole: «da parte delle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico»;
c) al comma 1, sostituire le parole: «princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35», con le seguenti: «princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50»;
d) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, alfine di prevedere che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare nazionale o europeo, non possono essere conferiti:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
2) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
3) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in contro o pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
4) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;».

7.2
ORELLANA, DE PIETRO, BIGNAMI, SIMEONI, VACCIANO, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Revisione, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, con particolare riferimento alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, attraverso:

1) la puntualizzazione dei rapporti normativi intercorrenti tra inconferibilità e incompatibilità;
2) l'estensione della disciplina di inconferibilità e incompatibilità agli incarichi politici, con specifico riferimento alle cariche-politiche conferite per nomina;
3) l'inserimento di una diversa e più ampia definizione di incarichi dirigenziali ricomprendendo in particolare componenti di organi consultivi e tecnici, le cui decisioni hanno una incidenza diretta e significativa sulla decisione amministrativa, nonché i responsabili degli uffici di diretta collaborazione;
4) l'adozione di una più precisa definizione degli «enti di diritto privati regolati o finanziati», chiarendo che, per rendere inconferibile un incarico amministrativo, è sufficiente che un ente privato sia o solo regolato o solo finanziato dall'amministrazione pubblica che conferisce l'incarico;
5) l'adozione di un criterio coerente per la definizione di «amministratore» negli enti pubblici, siano essi economici che non economici, e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, prevedendo, ai fini dell'inconferibilità, tutte le posizioni negli organi di governo, ivi compresi i componenti di organi collegiali;
6) la previsione, ai fini dello specifico inserimento del divieto di assumere incarichi in enti privati postmandato, che i titolari di uffici cui sono attribuite, a qualsiasi titolo, funzioni di regolazione e finanziamento di enti di diritto privato nonché i dipendenti assegnati ai medesimi uffici, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari delle suddette funzioni;
7) il coordinamento delle ipotesi di inconferibilità per condanna, anche non definitiva, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, con le ipotesi di sospensione dalla carica politica di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012;
8) la razionalizzazione dei poteri di vigilanza, accertamento, sospensione e sanzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di inconferibilità e incompatibilità».

7.3
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente;».

7.4
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un pagamento in forma di canone annuo forfetario;».

7.5
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

«4-bis) gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
4-ter) le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
4-quater) la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

7.6
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) eliminazione della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del corrispettivo per i supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale;».

7.7
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) abolizione della remunerazione prevista, in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei, in favore dei gestori di reti telefoniche con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale;».

7.8
PERRONE, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.9
MARIO MAURO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «precisazione» con la seguente: «fissazione».

7.10
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «efficacia» con la seguente: «proficuità».

7.11
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «performance» con la seguente: «prestazioni».

7.12
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
d-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
d-quinquies) previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;
d-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sue successive modificazioni».

7.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

7.14
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «precisazione» con la seguente: «specificazione».

7.15
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «svolgimento» con la seguente: «sviluppo».

7.16
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «violazione» con la seguente: «infrazione».

7.17
MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7.18
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;
h-ter) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
h-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
h-quinquies) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni».

7.19
SIMEONI, CAMPANELLA, VACCIANO, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introduzione di una modalità di identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001, omogenea su tutto il territorio nazionale, tale da rendere immediato il riconoscimento del ruolo professionale da parte del cittadino.».

7.20
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

7.21
MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti: «entro e non oltre i quattro mesi».

7.22
MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la parola: «anteriormente» con la seguente: «antecedentemente».

7.23
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

7.24
CALDEROLI, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
3-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3-quater. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei conti;
b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;
d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni .già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.

7.25
MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire la parola:« quarantacinque» con la seguente: «trenta».

7.26
MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «quaranta».

7.27
MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quaranta».

7.28
MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cinquanta».

7.29
MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

7.30
MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «sette».

G/1577-B/5/1
PAOLO ROMANI, PELINO, BERNINI, PICCOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577-B approvato dal Senato il 30 aprile 2015, modificato dalla Camera il l7 luglio 2015, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 8 comma 1 lettera a) del provvedimento in esame reca, tra i principi e criteri direttivi per la riorganizzazione del1'amministrazione dello Stato:

«riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;»;

nonché al punto 2:

«in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma».
il Corpo forestale dello Stato è stato da soli 10 anni riorganizzato, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, con funzioni e compiti specifici nel settore della tutela ambientale e agroalimentare. con la legge n. 36 del 2004; specificità ribadita anche dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia»;
il Corpo forestale dello Stato ha una specifica professionalità nei settori della lotta ai crimini ambientali del presidio costante del territorio; della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed alimentare del Paese; dell'efficace prevenzione e contrasto al traffico e smalti mento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli animali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffazioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel settore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle tipicità alimentari, della mozzarella campana, del settore oleario e della tracciabilità delle carni (tutela del Made in Italy e dei marchi D.O.P .-I.G.P .-S.T.G.-Bio);
il Corpo forestale dello Stato rappresenta oggi il più qualificato baluardo, sia in termini di efficacia ed efficienza che di professionalità, a difesa dell'ambiente e del territorio, così come dimostrano le esperienze delle emergenze ambientali a carattere nazionale quali quella della «Terra dei fuochi» della Regione Campania, della Xylella fastidiosa della Regione Puglia e dell'azione di controllo svolta nei riguardi degli OGM;
proprio il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere quel ruolo di sapiente cura del rapporto cittadino/ambiente, soprattutto attraverso quell'azione continua «di prossimità» che quotidianamente svolge nelle località più marginali e periferiche del nostro territorio, anche partecipando ad azioni di formazione e divulgazione culturali e didattiche nelle scuole, volte a promuovere la legalità ambientale;
dall'articolato in esame potrebbe derivare, nell'ambito del riordino delle funzioni specifiche attualmente svolte dal Corpo forestale e finalizzate alla tutela agroambientale e forestale sull'intero territorio nazionale, una frammentazione delle stesse e una dispersione delle professionalità esistenti in fase di loro attribuzione ad altre Forze di polizia;
gli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio potranno essere garantiti solo attraverso il mantenimento unitario dello svolgimento delle molteplici attività di carattere tecnico-specialistico afferenti ai settori della tutela degli eco sistemi naturali, della difesa idrogeologica e del suolo, della prevenzione degli incendi boschivi e dei relativi rilievi funzionai i alla redazione del catasto incendi, della vigilanza e tutela delle aree protette internazionali, nazionali e regionali, della gestione delle riserve naturali dello Stato, anche attraverso l'impiego di operai forestali assunti ai sensi della legge n. 124 del 1985, del controllo e della conservazione della biodiversità e delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione (Convenzione C.I.T.E.S.), del monitoraggio ambientale e dello stato di consistenza del patrimonio forestale nazionale anche ai fini della verifica del rispetto degli accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici, dell'educazione ambientale, degli adempimenti in ordine al riconoscimento e censimento degli alberi monumentali nazionali;

considerato che:

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di ciascuna delle cinque Forze di polizia previste dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, deve garantire la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze anche attraverso la gestione associata dei servizi strumentali;
l'eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, debba necessariamente tenere conto della attuale distribuzione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, al fine di evitare sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel Disegno di legge in esame e garantire il mantenimento della territorialità dello stesso CFS;
la distribuzione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato coincide essenzialmente con l'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri essendo tali presidi dislocati in ambiti extraurbani e rurali;
l'iniziativa di riorganizzazione del Corpo, anche alla luce del delineando nuovo riassetto dei comparti di specialità, si rende necessaria al fine di garantire il miglior assolvimento della mission istituzionale delle Forze di polizia dello Stato ed evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni;
alcune delle funzioni e compiti attualmente svolti dal Corpo dello Stato nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare vengono altresì svolti da Reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri anche in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006;

impegna il Governo,

a voler individuare, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'Arma dei Carabinieri la Forza di polizia in cui eventualmente far transitare il Corpo forestale dello Stato in quanto le funzioni da essa esercitate attraverso i propri reparti specializzati nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare, nonché la relativa dislocazione territoriale dei presidi, rappresentano il miglior modello organizzativo e funzionale che consente il raggiungimento delle finalità contenute nella delega, anche nell'ottica del miglioramento delle forme di collaborazione tra le strutture centrali e periferiche dello Stato nel segno dell'efficienza e dell'economicità.

G/1577-B/17/1
GASPARRI

Il Senato,

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 277 del 3 giugno 1991, ha espressamente affermato il principio di equiordinazione, sostenendo l'esigenza di realizzare l'uniformità di progressione economica tra il personale delle Forze di polizia, sia ad ordinamento militare sia ad ordinamento civile, sulla base della sostanziale corrispondenza delle funzioni e dei compiti assolti dal personale ad esso appartenenti;
conseguentemente, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, la legge 6 marzo 1992, n. 216, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici», aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale appartenente alle Forze di polizia anche di ordinamento militare, alle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti e dei direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
in attuazione dell'articolo 3 della succitata legge erano stati emanati i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, in relazione alla necessità di conferire una disciplina uniforme per il personale delle varie componenti del Comparto Sicurezza e Difesa; in aderenza, appunto, al principio di equi ordinazione summenzionato;
non si comprenderebbe ora, dunque, una così immotivata volontà di introdurre surrettiziamente, nel testo di legge delega in esame, una occulta suddivisione di un Comparto che, per propria intrinseca natura, non può che essere disciplinato unitariamente,

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle forze di polizia che delle forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà.

G/1577-B/6/1
MARINELLO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577-B recante «Deleghe al Governo In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

premesso che:

l'articolo 8 comma 1 lettera a) del provvedimento in esame reca, tra i princìpi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato:

«riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;».
Si prevede inoltre al punto 2 che: «in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un 'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie.».
il Corpo forestale dello Stato è stato da soli 10 anni riorganizzato, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, con funzioni e compiti specifici nel settore della tutela ambientale e agro alimentare, con la legge n. 36 del 2004; specificità ribadita anche dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia»;
il Corpo forestale dello Stato ha una specifica professionalità nei settori della lotta ai crimini ambientali; del presidio costante del territorio; della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed alimentare del Paese; dell'efficace prevenzione e contrasto al traffico e smaltimento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli animali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffazioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel settore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle tipicità alimentari, della mozzarella campana, del settore oleario e della tracciabilità delle carni (tutela del Made in Italy e dei marchi D.O.P.-I.G.P.-S.T.G.-Bio);
il Corpo forestale dello Stato rappresenta oggi il più qualificato baluardo, sia in termini di efficacia ed efficienza che di professionalità, a difesa dell'ambiente e del territorio, così come dimostrano le esperienze delle emergenze ambientali a carattere nazionale quali quella della «Terra dei fuochi» della Regione Campania, della Xylella fastidiosa della Regione Puglia e dell'azione di controllo svolta nei riguardi degli OGM;
proprio il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere quel ruolo di sapiente cura del rapporto cittadino/ambiente, soprattutto attraverso quell'azione continua «di prossimità» che quotidianamente svolge nelle località più marginali e periferiche del nostro territorio, anche partecipando ad azioni di formazione e divulgazione culturali e didattiche nelle scuole, volte a promuovere la legalità ambientale;
dall'articolato in esame potrebbe derivare, nell'ambito del riordino delle funzioni specifiche attualmente svolte dal Corpo forestale e finalizzate alla tutela agroambientale e forestale sull'intero territorio nazionale, una frammentazione delle stesse e una dispersione delle professionalità esistenti in fase di loro attribuzione ad altre Forze di polizia;
gli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio potranno essere garantiti solo attraverso il mantenimento unitario dello svolgimento delle molteplici attività di carattere tecnicospecialistico afferenti ai settori della tutela degli eco sistemi naturali, della difesa idrogeologica e del suolo, della prevenzione degli incendi boschivi e dei relativi rilievi funzionali alla redazione del catasto incendi, della vigilanza e tutela delle aree protette internazionali, nazionali e regionali, della gestione delle riserve naturali dello Stato, anche attraverso l'impiego di operai forestali assunti ai sensi della legge n. 124 del 1985, del controllo e della conservazione della biodiversità e delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione (Convenzione C.I.T.E.S.), del monitoraggio ambientale e dello stato di consistenza del patrimonio forestale nazionale anche ai fini della verifica del rispetto degli accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici, dell'educazione ambientale, degli adempimenti in ordine al riconoscimento e censimento degli alberi monumentali nazionali;

considerato che:

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di ciascuna delle cinque Forze di polizia previste dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agro alimentare, deve garantire la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze anche attraverso la gestione associata dei servizi strumentali;
l'eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, debba necessariamente tenere conto della attuale distribuzione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, al fine di evitare sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel Disegno di legge in esame e garantire il mantenimento della territorialità dello stesso CFS;
la distribuzione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato coincide essenzialmente con l'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri essendo tali presidi dislocati in ambiti extraurbani e rurali;
l'iniziativa di riorganizzazione del Corpo, anche alla luce del delineando nuovo riassetto dei comparti di specialità, si rende necessaria al fine di garantire il miglior assolvimento della mission istituzionale delle Forze di polizia dello Stato ed evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni;
alcune delle funzioni e compiti attualmente svolti dal Corpo forestale dello Stato nei settori della tutela ambientai e della sicurezza agroalimentare vengono altresì svolti da Reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri anche in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'Arma dei Carabinieri la Forza di polizia in cui eventualmente far transitare il Corpo forestale dello Stato in quanto le funzioni da essa esercitate attraverso i propri reparti specializzati nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agro alimentare, nonché la relativa dislocazione territoriale dei presidi, rappresentano il miglior modello organizzativo e funzionale che consente il raggiungimento delle finalità contenute nella delega anche nell'ottica del miglioramento delle forme di collaborazione tra le strutture centrali e periferiche dello Stato nel segno dell'efficienza e dell'economicità.

G/1577-B/7/1
LAI, SOLLO, ASTORRE, BROGLIA, CALEO, CUCCA, DI GIORGI, FORNARO, LO MORO, PEZZOPANE, TOMASELLI, VACCARI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge AS l577-B, recante «Deleghe al Governo m materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede all'articolo 8, comma 1, lettera d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l'eventuale trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'eventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;
l'eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori del conto consolidato della pubblica amministrazione, così come determinerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e complessi, dovendo si al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non funzionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da lilla amministrazione all'altra per continuare a gestire le medesime attività; per queste ragioni, il criterio di delega prevede prudenzialmente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la realizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizzativa ed economica;
appare necessario, per la portata ed l'incisività degli interventi ipotizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti pertinenti e rilevanti e ricomprenda, quindi, sia la verifica comparativa degli attuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni competenti, nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispettivamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del «digital first» di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l'analisi dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, organizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i principi della sussidiari età amministrativa e della collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;
analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costituzione di una nuova Agenzia o struttura di settore;

impegna il Governo:

ad attivare, ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) del disegno di legge in esame, un'ampia e completa verifica di tutti i parametri e criteri rilevanti quale condizione per procedere all'eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strutture e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritariamente soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico che possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di efficientamento complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura significativa.

G/1577-B/8/1
BRUNI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B recante deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 8, comma 1, lettera d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l'eventuale trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'eventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;
l'eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori del conto consolidato della pubblica amministrazione, così come determinerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e complessi, dovendosi al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non funzionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da una amministrazione all'altra per continuare a gestire le medesime attività;
in ragione di quanto sopra, il criterio di delega prevede prudenzialmente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la realizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizzativa ed economica;
appare necessario, per la portata ed incisività degli interventi ipotizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti pertinenti e rilevanti e ricomprenda quindi sia la verifica comparativa degli attuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni competenti nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispettivamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del «digital first» di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l'analisi dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, organizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i principi della sussidiarietà amministrativa e della collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;
analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costituzione di una nuova Agenzia o struttura di settore;

impegna il Governo:

ad attivare, ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, un'ampia e completa verifica di tutti i parametri e criteri rilevanti quale condizione per procedere all'eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strutture e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritariamente soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico che possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di efficientamento complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura significativa.

G/1577-B/9/1
LO MORO

Il Senato,

premesso che:

nel disegno di legge delega «Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione» è stato inserito all'articolo 8 comma primo lettera d), il seguente articolato «con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;»;
oltre 6000 persone e le loro famiglie vivono e lavorano nelle attività inerenti alla mobilità terrestre e pertanto sono oggetto dell'emendamento citato con evidenti rischi per il mantenimento del posto di lavoro;
circa 500 lavoratrici e lavoratori dipendenti di ACI Informatica progettano, sviluppano e gestiscono il sistema integrato delle telecomunicazioni e dell'informatica della mobilità terrestre; lavoratori che svolgono con professionalità e competenza tali attività garantendo un alto livello del servizio offerto al cittadino automobilista in termini di efficienza, di celerità e di economicità,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione delle strutture e società collegate conseguenti all'unificazione degli archivi, una fase di ampia consultazione, che consenta un confronto anche con le rappresentanze sindacali e aziendali al fine di concordare il percorso di ridefinizione dei compiti e delle funzioni in modo da evitare che dall'applicazione della norma possano derivare ricadute negative in termini occupazionali o delle attuali condizioni lavorative.

G/1577-B/10/1
MAZZONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B recante deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 8, comma 1, lettera d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l'eventuale trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'eventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;
l'eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori del conto consolidato della pubblica amministrazione, così come determinerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e complessi, dovendosi al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non funzionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da una amministrazione all'altra per continuare a gestire le medesime attività;
in ragione di quanto sopra, il criterio di delega prevede prudenzialmente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la realizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizzati va ed economica;
appare necessario, per la portata ed incisività degli interventi ipotizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti pertinenti e rilevanti e ricomprenda quindi sia la verifica comparativa degli attuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni competenti nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispettivamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del «digital first» di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l'analisi dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, organizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i principi della sussidiarietà amministrativa e della collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;
analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costituzione di una nuova Agenzia o struttura di settore,

impegna il Governo:

ad attivare, ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, un'ampia e completa verifica di tutti i parametri e criteri rilevanti, quale condizione per procedere all'eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strutture e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritariamente soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico che possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di efficientamento complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura significativa.

G/1577-B/18/1
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1577- B recante deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 8, comma 1, lettera d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l'eventuale trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'eventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;

l'eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori del conto consolidato della pubblica amministrazione, così come determinerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e complessi, dovendosi al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non funzionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da una amministrazione all'altra per continuare a gestire le medesime attività;

in ragione di quanto sopra, il criterio di delega prevede prudenzialmente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la realizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizzativa ed economica;

appare necessario, per la portata ed incisività degli interventi ipotizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti pertinenti e rilevanti e ricomprenda quindi sia la verifica comparativa degli attuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni competenti nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispettivamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del "digital first" di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l'analisi dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, organizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i principi della sussidiarietà amministrativa e della collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;

analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costituzione di una nuova Agenzia o struttura di settore;

impegna il Governo

ad attivare, ai fini dell'attuazione della delega di cui all'art. 8 comma 1 lett d) del provvedimento in esame, un'ampia e completa verifica di tutti i parametri e criteri rilevanti quale condizione per procedere all'eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strutture e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritariamente soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico che possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di efficientamento complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura significativa.

Art. 8

8.1
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di reinternalizzazione di servizi,» inserire le seguenti: «ovvero implementazione delle procedure informatiche».

8.2
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai cittadini e alle imprese» inserire le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

8.3
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «accorpamento» con la parola: «unione».

8.4
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sovrapposizioni» con la parola: «interferenze».

8.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale in servizio».

8.6
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello stesso decreto legge 90 del 2014», aggiungere le seguenti: «con salvaguardia dei livelli occupazionali e».

8.7
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e riduzione degli organi» inserie le seguenti: aggiungere le seguenti: «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».

8.8
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «anche attraverso il divieto all'utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministratavi che devono essere svolti dal personale civile».

8.9
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «svolte dal corpo della Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri».

8.10
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole comprese tra: «istituzione del numero unico» e: «decreto-legislativo 1º agosto 2003, n. 259».

8.11
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, NUGNES, MORONESE, FATTORI, BLUNDO, DONNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e».

8.12
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) anteporre alle parole: «fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale» le seguenti: «ad ordinamento civile»;
2) dopo le parole: «agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «ad ordinamento civile».

8.13
PICCOLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse», inserire le seguenti: «umane e strumentali».

8.14
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:

1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;
2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;
3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;».

8.15
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da attribuire, assicurando», con le parole: «del Corpo medesimo, nonché la sua presenza sul territorio, garantendo».

8.16
RUTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale» con le seguenti: «attribuite».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i numeri 2) e 3).

8.17
DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale» inserire le seguenti: «prevedendo altresì, oltre al livellamento delle retribuzioni tra tutti i corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza ambientale e pubblica, anche un livellamento di tutti gli istituti economici pensionabili;».

8.18
DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale» inserire le seguenti: «ovvero eventuale creazione di un unico Corpo di Polizia Ambientale, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali nel Corpo forestale dello Stato e l'unificazione dei Corpi forestali regionali al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di migliore efficacia ed efficienza;».

8.19
DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale» inserire le seguenti: «ovvero eventuale creazione di un unico Corpo di Polizia Ambientale, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali nel Corpo forestale dello Stato, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di migliore efficacia ed efficienza;».

8.20
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «connesse risorse e» inserire la seguente: «almeno»;
b) sopprimere le seguenti parole: «da attribuire»;
c) dopo le parole: «e il transito del relativo personale» inserire le seguenti: «da assegnare a quelle funzioni»;
d) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche,»;
e) sostituire le parole: «escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia» con le seguenti: «prevedendo la confluenza degli agenti ed ufficiali di polizia provinciale nelle forze di polizia che svolgono funzioni di tutela ambientale nell'ottica di un rafforzamento delle suddette funzioni».

8.21
ZIZZA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire» inserire le seguenti: «attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare».

8.22
GASPARRI

All'articolo 8, comma 1, lettera a), inserire le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge lº aprile 1981, n. 121» inserire le seguenti: «e del personale delle Forze Armate»;
b) dopo le parole: «comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia» inserire le seguenti: «e di ciascuna forza armata»;
c) dopo le parole: «nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «e del personale delle Forze Armate».

8.23
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

8.24
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

8.25
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) la riduzione del numero delle Forze di polizia a carattere generale,».

8.26
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «le facoltà assunzionali previste alla medesima data» inserire le seguenti: «, le dotazioni organiche complessive e l'articolazione degli uffici attualmente esistenti».

8.27
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) Ai sensi dell'articolo, 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il trasferimento alle Regioni delle funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui alla presente disposizione è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.28
MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

8.29
MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

8.30
MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, attraverso l'accorpamento presso il predetto Corpo Forestale dello Stato di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

8.31
MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare».

8.32
MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in una nuova direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo che le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, vengano assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di seguire le predette funzioni».

8.33
RUTA

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con il seguente:

«2) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti dall'attuazione della presente lettera, all'azione di riorganizzazione di compiti e funzioni di competenza del Corpo Forestale dello Stato, con conseguente razionalizzazione dei presidi sui territorio e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale a decorrere dal 1º gennaio 2016;».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia».

8.34
RUTA

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con il seguente:

«2) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti dall'attuazione della presente lettera, all'azione di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agro alimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale;»

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia».

8.35
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi,», inserire le seguenti: «il relativo personale transita nella Polizia di Stato, con costituzione di una nuova direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza, garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, delle professionalità e specificità esistenti, nonché dell'unitarietà delle stesse nella nuova direzione centrale. Le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal corpo forestale dello stato, verranno assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di continuare a seguire le predette funzioni».

Conseguentemente, sopprimere le parole da «il transito del personale nella relativa forza di polizia» sino a «con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie».

8.36
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole «ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».

8.37
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

8.38
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

8.39
GASPARRI

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco-con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionare istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».

8.40
DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».

8.41
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».

8.42
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del –Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), numero 4), valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

b) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8,» inserire le seguenti: «comma 1, lettera a),».

8.43
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e» inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente attraverso l'estensione al medesimo personale dell'assegno funzionale istituito con l'articolo 6 del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell'aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».

8.44
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che:

1) al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.448,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 2.949,83 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.392,30 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito;
2) al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.800,20 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.018,20 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.470,98 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito;
3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demento, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.829,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.070,50 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3531,03 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito;
4) al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 2.770,90 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 5.144,10 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 5.915,67 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito. AI personale appartenente alla qualifica di Direttore vice dirigente è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 3.122,70.
L'assegno funzionale di cui ai numeri precedenti ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico previsto dall'articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall'articolo 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle forze di polizia, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali. Ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti dai numeri da 1 a 4, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, ivi compreso quello di leva. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall'articolo 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle forze di polizia. Il trattamento economico derivante al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di quanto disposto dai precedenti periodi, è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Dalla data di entrata in vigore dei presente articolo sono abrogati, l'articolo 64 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 relativo alla maggiorazione dell'indennità di rischio al compimento dei 22 e 28 anni di effettivo servizio, e l'articolo 79, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217 relativo alla scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti al compimento dei 16 e 26 anni di effettivo servizio.«.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), numeri 1), 2) 3) e 4), valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

b) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8,» inserire le seguenti: «comma 1, lettera a),».

8.45
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applichi l'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera al valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8», inserire le seguenti: «comma 1 lettera a)».

8.46
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che vengano autorizzate, nel limite delle unità previste dal decreto legge n. 90 del 2014, articolo 3 comma3, le assunzione del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del supera mento del corso di formazione, prestato servizio a qualsiasi titolo nel CNWF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8,» inserire le seguenti: «comma 1, lettera a),».

8.47
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «organizzative».

8.48
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «anche mediante» a: «gestione associata».

8.49
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con rafforzamento del coordinamento», inserire le parole: «, nell'ambito delle rispettive autonomie,».

8.50
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «integrazione» con: «fusione».

8.51
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «applicare» fino a: «nonché,».

8.52
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «princìpi e».

8.53
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), numero 6), dopo le parole: «e viceversa» inserire le seguenti: «e attribuzione a queste ultime di poteri ispettivi e sanzionatori effettivi e di adeguata dotazione organica».

8.54
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c) numero 6, sopprimere le parole da: «individuazione di criteri omogenei» fino alla fine del medesimo numero 6).

8.55
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire le parole da: «individuazione di criteri omogenei» fino alla fine del medesimo numero 6) con le seguenti: «individuazione di criteri omogenei volti a modificare l'attuale sistema di nomina politica nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti, mediante procedura ad evidenza pubblica escludendo in ogni caso i soggetti sottoposti anche indirettamente al controllo dell'autorità o che possano presentare potenziali profili anche potenziali di conflitto di interessi».

8.56
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire la parola: «criteri» con la seguente: «princìpi».

8.57
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c) numero 7), sostituire le parole da: «per consentire» fino a: «coordinamento» con le seguenti: «al fine di consentire la modifica dei modelli organizzativi, in relazione alle funzioni e alle esigenze di coordinamento, sulla base di fabbisogni e costi standard definiti».

8.58
MATTEOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «utenza» inserire le seguenti: «, attraverso l'interoperabilità delle banche dati esistenti o».

8.59
MATTEOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «anche mediante trasferimento» fino alle parole: «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», con le seguenti: «, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante riordino o trasferimento delle stesse, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,».

8.60
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «anche mediante,» fino alla fine della lettera con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

8.61
MATTEOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «o altra più funzionale soluzione di riordino delle attività delle amministrazioni competenti,».

8.62
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «da perseguire» fino a: «finanza pubblica».

8.63
BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «istituzione di un'agenzia» fino a: «finanza pubblica».

8.64
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

8.65
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

8.66
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «maggiori oneri per la finanza pubblica» inserire le seguenti: «attuazione della riorganizzazione e dell'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica, quali studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnicastradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli; rispetto nell'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quanto disposto dall'articolo l, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e-dall'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, garantendo in ogni caso gli attuali livelli occupazionali previo accordo con le organizzazioni sindacali;».

8.67
MATTEOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «legislazione vigente» aggiungere, in fine: «, salvaguardando i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti degli Enti e delle strutture coinvolti».

8.68
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «eventualmente prevedendo l'attribuzione dello stesso di poteri sostitutivi» fino a: «e di controllo».

8.69
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «eventualmente prevedendo» fino a: «e di controllo».

8.70
MONTEVECCHI, CRIMI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «poteri sostitutivi,» inserire le seguenti: «fatte salve le Soprintendenze per i beni archeologici, storico-artistici, librari e archivistici, architettonici e paesaggistici nelle loro competenze tecnico-scientifiche, e».

8.71
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali» fino alla fine della lettera.

8.72
CIOFFI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione» fino alla fine della lettera.

8.73
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «riorganizzazione, razionalizzazione» fino alla fine della lettera.

8.74
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a «e alla» con le seguenti: «revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, con particolare riguardo ai criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, prevedendo che questi ultimi vengano nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza a seguito di un'apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel bando devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza delle autorità portuali e del settore marittimo;
- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento delle autorità portuali;
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie del settore portuale e marittimo sulle imprese, la pubblica amministrazione e gli enti locali;
- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
- competenze direttive necessarie per gestire il personale alle dipendenze dell'Autorità, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
- capacità di agire con la necessaria indipendenza;
- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

Le designazioni del Ministro sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, previa pubblicazione del curriculum vitae ed audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito».

8.75
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a «sistema» con le seguenti: «revisione, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento alle procedure di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché-per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione,».

8.76
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a «e alla» con le seguenti: «revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, modificare i criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, anche attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, nonché di procedere ad una».

8.77
CIOFFI, CRIMI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «riferimento al numero» inserire le seguenti: «alla procedura di nomina dei presidenti delle medesime autorità, prevedendo una selezione pubblica che garantisca la massima trasparenza e la qualità delle designazioni,».

8.78
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «Autorità di sistema» inserire le seguenti: «, in coerenza con gli orientamenti e le priorità della rete transeuropea dei trasporti (TENT) di cui al Regolamento (U.E.) n. 1315/2013».

8.79
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «alla governanceinserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sul principio della legislazione concorrente tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali e nello spirito di leale collaborazione tra gli stessi».

8.80
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma dei dispositivi di revoca del mandato di presidente e lo scioglimento dei comitato portuale nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 84/94;
2) introduzione di norme stringenti per i criteri di nomina dei presidenti delle Autorità portuali riguardanti le ipotesi di incompatibilità, di esclusione e di decadenza, prevedendo, in particolare; tra queste l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colpo sì puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, inoltre, si proceda alla predisposizione di una gradualità degli emolumenti spettanti in relazione all'impegno degli stessi a tempo pieno o a tempo parziale;
3) conferma e/o implementazione dell'autonomia finanziaria delle autorità fermi restando i necessari controlli come previsti dalla legge 84/94 e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione le procedure di nomina dei presidenti da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la previsione della partecipazione attiva delle regioni e degli enti locali interessati nello spirito di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, garantendo l'espressione sulle nomine da parte delle competenti commissioni parlamentari;
5) individuazione delle Autorità effettuata in base a criteri oggettivi di cui il rispetto della programmazione comunitaria con particolare riferimento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN –Te alla rete dei porti della rete care definiti dall'Unione Europea; la previsione di un'autorità in ogni regione marittimo portuale, con la possibilità di accorpare le autorità esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; per eventuali accorpamenti di autorità esistenti, collocate in regioni diverse, la necessità di una preventiva intesa delle regioni interessate e comunque evitando di accorpare Autorità esistenti ove collocate su diversi corridoi plurimodali europei;
6) con apposita disciplina, da definire sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei porti e l'Associazione dei porti italiani, l'emanazione, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore del decreto delegato, le misure relative al collocamento del personale dipendente dalle preesistenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e i posti di lavoro, anche con il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni periferiche dello Stato a partire dalle strutture decentrate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
7) negli organismi di governo del porto la garanzia della presenza dell'Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nel rispetto degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e per lo Stato, dei rappresentanti delle forze sociali, dell'utenza portuale e dei servizi di sicurezza marittimo portuale di interesse generale;».

8.81
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire nei processi di riorganizzazione di cui alle precedenti lettere c) e d) il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi».

Art. 9

9.1
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la seguente: «dieci» con la parola: «otto».

9.2
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».

Art. 10

10.1
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di due o più camere di commercio», inserire le seguenti: «sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;».

10.2
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la seguente: «120.000».

10.3
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la seguente: «100.000».

10.4
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la seguente: «80.000».

10.5
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la seguente: «60.000».

10.6
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «specificità geo-economiche dei terrritorii» inserire le seguenti: «, del numero delle imprese».

10.7
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «territoriali di confine» inserire le seguenti: «, della contiguità territoriale e dell'efficienza gestionale,».

10.8
MARIO MAURO

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «mantenimento» con la seguente: «conservazione».

G/1577-B/11/1
SAGGESE, PAGANO, TORRISI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-B, recante «deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di« legge detta i princìpi e i criteri direttivi per una riforma organica della figura dei segretari comunali e provinciali;
sono previste, in particolare, l'abolizione delle figura del segretario e la conseguente previsione dell'obbligo per gli enti locali di nominare, in sua sostituzione, un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa;
resta ferma la possibilità, per le città metropolitane e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare un direttore generale in alternativa al dirigente apicale;
in tali ipotesi è previsto l'affidamento a un dirigente di ruolo della funzione di controllo della-legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante;

impegna il governo a disciplinare i rapporti tra Direttore generale e dirigente di ruolo in posizione equiordinata.

Art. 11

11.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «q)» inserire le seguenti: «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

11.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «q)» inserire le seguenti: «semplificazione e ampliamento, con riferimento alla mobilità della dirigenza, delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

11.3
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: «esclusione dallo stesso» premettere le seguenti: «garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico;».

11.4
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;» inserire le seguenti: «i dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione; e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima;».

11.5
PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

11.6
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali», inserire le seguenti: «nonché dei funzionari già incaricati di svolgere funzioni dirigenziali».

11.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti;».

11.8
NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «aventi i prescritti requisiti;» inserire le seguenti: «previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali;».

11.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), numero 4), alle parole: «previsione che gli incarichi» premettere le seguenti: «facoltà per gli iscritti al predetto albo, appartenenti a tutte le fasce professionali, di esercitare l'opzione del transito in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni;».

11.10
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le seguenti: «entro centoventi giorni».

11.11
AMORUSO, BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo;», con le seguenti: «dell'affidamento a questi delle relative funzioni;».

Conseguentemente dopo le parole: «nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «e previsione altresì, durante il predetto periodo di prima applicazione, dell'obbligo per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante ad uno dei predetti soggetti;».

11.12
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante ad un dirigente di ruolo;», con le seguenti: «dell'affidamento a questi delle relative funzioni;».

Conseguentemente, dopo le parole: «nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «e previsione altresì, durante il predetto periodo di prima applicazione, dell'obbligo per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità: dell'azione amministrativa e della funzione rogante ad uno dei predetti soggetti;».

11.13
AMORUSO, BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo», con le seguenti: «disciplinandone i relativi rapporti in posizione equiordinata;».

Conseguentemente, dopo le parole: «nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «e previsione altresì, durante il predetto periodo di prima applicazione, dell'obbligo per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante ad uno dei predetti soggetti;».

11.14
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell'obbligo di gestire», con le seguenti: «della facoltà di gestire».

11.15
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «n. 122, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre, ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale».

11.16
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «non superiore a tre anni», con le seguenti: «di cinque anni».

11.17
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «non superiore a tre anni», con le seguenti: «di tre anni».

11.18
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale».

11.19
AMORUSO, BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale».

11.20
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di conferire l'incarico di direzione» con le seguenti: «di nominare comunque un dirigente».

11.21
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000» inserire le seguenti: «con le procedure previste alla lettera g)».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: «e previsione, in tale ipotesi», fino a: «un dirigente di ruolo».

11.22
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3)», inserire le seguenti: «, nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: «previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;».

11.23
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: «puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale;».

11.24
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: «in sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi;».

11.25
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine, le parole: «previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

11.26
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tre anni» inserire le seguenti: «presso la Scuola nazionale dell'amministrazione».

11.27
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «attribuito l'incarico iniziale» inserire le seguenti: «e inquadramento nella qualifica di funzionario in caso di mancato superamento della valutazione; formazione di una graduatoria nell'ambito di ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

11.28
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità per gli enti locali di bandire concorsi per titoli e colloquio riservato al personale che abbia già svolto incarichi dirigenziali presso lo stesso ente».

11.29
BRUNI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «natura giuridica», inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

11.30
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «previsione» fino a «richiesto» il con le seguenti: «prevedere l'esclusione del».

11.31
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «non»

11.32
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «possibilità di conferire» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e nella relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti-, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

11.33
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), premettere alle parole: «, con conseguente eventuale revisione» le seguenti: «la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.34
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali» con le seguenti: «adeguando le analoghe discipline e le relative percentuali»

Conseguentemente, sopprimere le parole: «definite in modo sostenibile».

11.35
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «con conseguente eventuale revisione» fino a: «sostenibile» con le seguenti: «con conseguente equiparazione delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali;».

11.36
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «eventuale» fino a «sostenibile» con le seguenti: «adeguamento delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali».

11.37
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere, in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, da cui emergono rilevanti profili di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, che il titolare di funzioni dirigenziali, se soggetto esterno o appartenente ad altra qualifica o ruolo, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, sia rimosso dall'incarico ed escluso dal conferimento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due anni;».

11.38
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni sindacali del personale interessato, rappresentativo sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;».

11.39
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuare le figure di incarichi di personale negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico con funzioni di raccordo con l'amministrazione attiva, limitandone drasticamente il numero; prevedere le modalità, i requisiti curriculari e i titoli, le incompatibilità e i criteri di scelta degli incarichi di personale di diretta collaborazione dell'organo politico;».

11.40
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere l'abrogazione del comma 10, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001;».

11.41
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «la durata degli incarichi conferiti dai ministri ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001., n. 165, non può superare la scadenza del mandato del ministro che conferisce l'incarico, In caso di decadenza o dimissioni del Governo, gli incarichi conferiti dai ministri nei trenta giorni precedenti decadono;».

11.42
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «in ogni caso è fatto divieto di conferire incarichi o attribuire funzioni o responsabilità dirigenziali a consulenti o soggetti esterni la cui attività di consulenza o specialista è sempre acquisita ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 o, laddove ne sussistano gli estremi, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero con procedure ad evidenza pubblica, selettive e comparative;».

11.43
PERRONE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di: incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

11.44
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «i dirigenti collocati in disponibilità» inserire le seguenti: «e ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni».

11.45
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «eliminazione della possibilità prevista dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi su richiesta degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni».

11.46
ZIZZA

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati» inserire le seguenti: «semplificazione dell'attuale sistema e introduzione di valutazioni oggettive, meritocratiche e collegate all'impegno profuso; definizione dell'assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi prefissati».

11.47
FUCKSIA, CRIMI

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni» inserire le seguenti: «comprensiva di tre rappresentanti delle associazioni dirigenziali delle aziende sanitarie».

11.48
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, TAVERNA

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e l'azienda ospedaliera di riferimento».

11.49
TAVERNA, CRIMI

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni» con le seguenti: «costituita da coloro che sono iscritti nell'elenco nazionale, previo avviso pubblico e colloquio».

11.50
FUCKSIA, CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) esclusione dell'intermediazione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano l'iscrizione ad albi professionali ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta; esclusione dall'applicazione della normativa prevista dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ''Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'' per gli incarichi professionali di prestazione di carattere intellettuale che richiedano l'iscrizione ad albi professionali; utilizzo, da parte del dirigente dell'amministrazione responsabile, per il conferimento diretto dell'incarico per le suddette prestazioni professionali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quella che tiene in maggior conto la qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere».

11.51
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) soppressione di uffici, organismi, enti pubblici ed enti partecipati, vigilati e controllati dalla pubblica amministrazione e susseguente incorporazione con enti, uffici e organismi analoghi o reinternalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche centrali qualora non sia garantita una responsabilità dirigenziale e qualora non sia garantita una dotazione organica di personale che sia almeno in numero doppio al numero dei componenti degli organi d'indirizzo politico-amministrativo o di vertice;».

11.52
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, TAVERNA

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) istituzione, sentite le rappresentanze sindacali e di categoria previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del ruolo unico della dirigenza medica per le cure primarie».

11.53
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) previsione dell'obbligo di sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dall'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in capo a funzionari e a dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento».

11.54
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) in via preventiva, previsione dell'obbligo di destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con l'esclusione dei settori più sensibili ed esposti al rischio di corruzione, del personale condannato, anche in via non definitiva, dalla Corte dei Conti per condotte dolose».

Art. 12

12.1
MARIO MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «sei anni».

12.2
MARIO MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni».

12.3
MARIO MAURO

Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «sedici mesi».

12.4
MARIO MAURO

Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

12.5
MARIO MAURO

Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

12.6
MARIO MAURO

A comma 3, «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

12.0.1
MILO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento e di contrasto alle frodi, ai dipendenti delle Agenzie fiscali cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento economico».

G/1577-B/12/1
BOCCHINO

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1577-B,

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, come modificato alla Camera, afferma che « .... Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca; ... »;

visto che:

la delega al Governo relativa alla sola «semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca» pur rappresentando un significativo passo in avanti per la ricerca pubblica, recepisce solo in parte le proposte innovative contenute nella Risoluzione della VII Commissione Senato sull'affare Enti di Ricerca approvata il 7 ottobre 2014 e rischia, paradossalmente, di introdurre ulteriori distorsioni nel sistema ricerca, ampliando la «libertà di manovra» dei vertici degli Enti, fortemente condizionabili dalle contingenze e «sganciati» dalle comunità scientifiche interne che non hanno alcun ruolo nell'effettivo governo dell'Ente;
la delega, inoltre, non esplicita con sufficiente chiarezza i principi e i criteri direttivi per la definizione del ruolo dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR come invece fortemente richiesto ed auspicato dal mondo della Ricerca;

tenuto conto inoltre che:

ancora permangono posizioni miopi e conservatrici, cui torna utile relegare Ricercatori e Tecnologi degli EPR a ruoli meramente esecutivi, riproponendo schemi ormai desunti e anacronistici per lo svolgimento della loro attività e che i richiami all'attuazione della Carta europea dei ricercatori rimangono mere enunciazioni di principio;
le comunità scientifiche degli EPR hanno dimostrato piena maturità e capacità di governo dell'attività scientifica degli Enti;

impegna il governo:

a definire il ruolo di ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico con particolare riferimento a:

– il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;
– lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;
– lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;
– le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;
– la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;
– l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;
– la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;
– la fruizione di periodi sabbatici.

Art. 13

13.1
BOCCHINO

Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13. – (Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca) – 1. Al fine di favorite e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e là terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la ''portabilità'' dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamento essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai princìpi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;
2) lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;
3) lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;
4) le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;
5) la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti. della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento dì specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;
6) l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;
7) la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra Pente di appartenenza e l'istituzione interessata;
8) la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delie aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi collegiali di governo e di programmazione e consulenza scientifica degli EPR e delle regole di condotta;
c) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestire la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
d) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
e) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo ''a budget'';
f) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali;
g) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 nel decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

13.2
FUCKSIA, CRIMI

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: «individuare modalità per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse, con particolare riferimento al finanziamento privato dei progetti di ricerca; prevedere obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca al fine di evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte; adottare, peri progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, specifici protocolli in conformità a quanto previsto dal documento. International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) e secondo la dichiarazione di interesse dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)/ nonché;».

13.3
BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « garantire», con le seguenti: «definizione dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli EPR garantendo».

Art. 14

14.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche al fine di tutelare le cure parentali», inserire le seguenti: «e di ridurre i disagi per i lavoratori fuori sede».

14.2
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica – ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione"».

G/1577-B/13/1
VATTUONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo m materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

l'articolo 15, introdotto alla Camera con emendamento, modifica, sostituendolo interamente, l'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2012, nel senso di prevedere l'applicazione anche per il personale delle Forze armate della disciplina prevista dall'articolo 55-ter del decreto legislativo in materia di rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale;
tale modificazione comporta il superamento del principio in base al quale se per il fatto di carattere disciplinare addebitato al militare è pendente un giudizio penale il procedimento disciplinare non può essere promosso e se già iniziato deve essere sospeso, attraverso l'estensione al citato personale della regola generale, valvole per il resto dei pubblici dipendenti, per la quale il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali sta procedendo l'autorità giudiziaria deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo che sussistano particolari difficoltà nell'istruttoria per l'accertamento dei fatti;
l'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, come riformulato dall'articolo 11-bis del presente disegno di legge, sostanziandosi in un mero rinvio alla disciplina di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, pone l'esigenza di una sua integrazione allo scopo di raccordare la nuova disciplina ivi prevista con le disposizioni recate dal menzionato codice, con riguardo alla determinazione delle tipologie di sanzioni disciplinari irrogabili al personale delle Forze armate e alla disciplina dei relativi procedimenti, ivi inclusa la definizione dell'autorità competente all'istaurazione del procedimento disciplinare e dei tempi di conclusione dei procedimenti. In particolare occorrerà:

a) definire cosa debba intendersi, nell'ambito dell'ordinamento militare, per infrazione di minore gravità, cui l'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010 riconnette l'obbligo assoluto di prosecuzione e conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale, senza che possa in alcun modo prevedersi una sospensione del procedimento disciplinare;
b) tenere conto della speciale disciplina dettata dal codice dell'ordinamento militare in materia di sospensione precauzionale dall'impiego;
c) chiarire quale sia l'autorità militare competente a stabilire l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare e a riaprire e riprendere il procedimento disciplinare, statuendo i relativi termini di conclusione dei procedimenti, in coerenza con gli ordinari termini di conclusione dei procedimenti disciplinari previsti dal codice dell'ordinamento militare;

la legge n. 244 del 2012, recante la delega per la revisione dello strumento militare nazionale, prevede tra i principi e criteri direttivi la revisione dello stato giuridico del personale militare e che il termine per l'adozione del decreto legislativo per apportare i correttivi al decreto legislativo n. 8 del 2014 con il quale è stata data attuazione alla citata legge di delega scade il 26 febbraio 2016;

impegna il Governo:

a modificare, nel senso indicato in premessa, l'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, come riformulato dall'articolo 15 del presente disegno di legge, con il primo veicolo normativa utile e possibilmente attraverso l'inserimento di apposita disposizione nell'ambito del previsto decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 8 del 2014.

Art. 15

15.1
MARIO MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 1393», comma 1, sopprimere le parole: «, in tutto o in parte,».

Art. 16

16.1
MARIO MAURO

Sopprimere il comma 5.

16.2
MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino a: «comma 5,».

G/1577-B/14/1
ROMANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS l577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

si fa riferimento precisamente all’articolo 17, comma 1, lettera l) del disegno di legge in oggetto;
il decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all’articolo 4, comma 10-bis, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5, comma 12, legge n. 638 del 1983, in liste speciali ad esaurimento;

considerato che:

ad oggi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ha ancora emanato il decreto interministeriale previsto dall’articolo 5, comma 13, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per recepire, nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo e l’INPS, la normativa sopra citata e dettare disposizioni all’Istituto per la compilazione delle liste ad esaurimento;

impegna il Governo:

ad emanare rapidamente il decreto interministeriale previsto dall’articolo 5, comma 13, della legge 11 novembre 1983, n. 638, al fine di recepire nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo iscritti nelle liste speciali e l’INPS e stabilire le modalità di compilazione delle liste ad esaurimento, le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

G/1577-B/15/1
DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 17, comma 1, lettera l)

premesso che:

il decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 – recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, all'articolo 4, comma, 10-bis, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, legge 638/83, in liste speciali ad esaurimento;

considerato che:

ad oggi, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali non ha ancora emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 13, legge 11 novembre 1983, n.638, per recepire nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo e l'INPS, la normativa sopra citata e dettare disposizioni all'Istituto per la compilazione delle liste ad esaurimento;

impegna il Governo:

ad emanare rapidamente il decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 13, legge 11 novembre 1983, n.638, al fine di recepire nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo iscritti nelle liste speciali e l'INPS le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 10-bis,decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 e stabilire le modalità di compilazione delle liste ad esaurimento.

G/1577-B/16/1
CIAMPOLILLO, CRIMI

La Commissione Affari Costituzionali,

premesso che:

l'atto senato in titolo, all'articolo 17 – modificato durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati – reca delega per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito di importanti modificazioni, in vigore dal 25 giugno 2015, reca all'articolo 1, comma 34 –36, disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Dette disposizioni, rinviano ad accordo da siglarsi entro 180 giorni – tra il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – per la definizione di linee-guida condivise in materia;
a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui innanzi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), ha «deciso di sospendere momentaneamente l'operatività del proprio programma di tirocini, come atto dovuto di correttezza istituzionale nei confronti degli organi incaricati dell'attuazione della legge, nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative della riforma della disciplina dei tirocini»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, al fine di siglare nel più breve tempo possibile, nelle citate sedi, gli opportuni accordi volti alla definizione delle linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, così da permettere al MAECI di poter riattivare prontamente il programma di tirocini sospeso, con grave nocumento per i tirocinanti e per la pubblica amministrazione.

Art. 17

17.1
ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) riconoscimento, in prima applicazione, del ruolo dirigenziale a chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno un triennio, con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva;».

17.2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione di norme transitorie, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge».

17.3
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere, a decorrere dall'anno 2016 una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

17.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «in forma centralizzata», fino a: «funzioni equivalenti» con le seguenti: «o con l'unificazione a livello nazionale e territoriale dei concorsi pubblici per profili professionali comuni;»

Conseguentemente,

1) alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con previsione nei CCNL di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;
2) dopo la lettera o) inserire le seguenti:

«o-bis) favorire il rinnovamento occupazionale nelle pubbliche amministrazioni, anche mediante incentivi di carattere previdenziale per il personale in uscita;
o-ter) revisione della disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del perseguimento della convergenza fra lavoro pubblico e lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali, e riequilibrando conseguentemente il rapporto fra legge e contratto collettivo; affidamento alla contrattazione collettiva nazionale della definizione di un rinnovato sistema di relazioni sindacali, e di ambiti di intervento; promozione, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla retribuzione accessoria dei dipendenti, di sistemi premiali per le amministrazioni che si impegnino nella realizzazione di progetti di innovazione di servizi»;

3) alla lettera r), dopo le parole: «sistemi di valutazione», inserire le seguenti: «attraverso appositi atti di indirizzo per la contrattazione;»

17.4
ZIZZA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «altresì, adozione di misure che garantiscano la validità e la continuità delle graduatorie relative ai concorsi già espletati, tenendo conto delle restrizioni dettate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della possibilità di snellimento delle procedure ivi previste».

17.6
MONTEVECCHI, CRIMI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.7
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo le modalità stabilite dal Ministero per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

17.8
PERRONE, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre un piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello Inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

17.9
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

17.10
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) prevedere che, con riguardo ai ''Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro'' di cui all'articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale integrata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto, sia estesa anche alle organizzazioni ''rappresentative''».

17.11
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

17.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla disciplina generale applicabile al lavoro privato».

17.13
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «valutazione delle politiche» aggiungere le seguenti: «valorizzare il merito, incentivate la produttività e migliorare la prestazione lavorativa, dei dipendenti, attraverso soluzioni alternative alla retribuzione in denaro delle prestazione accessorie, prevedendo corrispondenti forme di benefit consistenti in erogazioni di beni e servizi da determinarsi annualmente dai singoli enti pubblici aderenti, incentivanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi made in Italy, nonché lo sviluppo del turismo a livello regionale».

17.14
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera r), aggiungere, infine, le seguenti parole: «; ampliamento dei termini di prescrizione dell'accertamento della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedendo un termine minimo di prescrizione non inferiore a 10 anni».

17.15
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema di valutazione delle performance e dei risultati dei dipendenti pubblici in cui possano partecipare i cittadini attraverso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;».

17.16
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 3, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

17.17
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: »Ai Comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per cento delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità.«».

17.18
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

17.19
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

17.20
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti d titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

17.21
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, sostituire le parole: ''per una durata non superiore ad un anno'' con le seguenti: ''per una durata non superiore a tre anni''».

Art. 18

18.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), alle parole: «alla misura» premettere le seguenti: «alle modalità di affidamento dei servizi,».

18.2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblica dell'affidamento» inserire le seguenti: «al tipo di controllo svolto dall'ente pubblico che usufruisce dei servizi».

18.3
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e riduzione» con le seguenti: «del sistema».

18.4
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «controllo delle società,» inserire le seguenti: «previsione, del divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo di controllo societari».

18.5
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle società» inserire le seguenti: «prevedendo, a tal fine, la pubblicazione e l'aggiornamento dei curricula e del certificato penale».

18.6
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione del divieto di conferimento di incarichi nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, statali e degli enti territoriali, a soggetti in quiescenza;».

18.7
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «previsione che i risultati» fino alla fine della lettera con le seguenti: «impedendo l'erogazione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile, in favore degli amministratori delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, in caso di risultati economici negativi e di riduzione dei livelli occupazionali».

18.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché».

18.9
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire le parole: «che comportino obblighi di liquidazione delle società,» con le seguenti: «con l'esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici essenziali,».

18.10
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «delle società,» inserire le seguenti: «e con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2011».

18.11
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera m), numero 4), dopo le parole: «interessati,» inserire le seguenti: «della pianta organica del personale assunto,».

18.12
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).

18.13
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del referendum svolto si nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.

18.14
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 267 e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

Art. 19

19.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione del servizio idrico».

19.2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

19.3
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, adottando modelli di amministrazione e di gestione diretta da parte degli enti pubblici».

19.4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011».

19.5
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici».

19.6
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in particolare, che tali contratti tipo siano tempestivamente pubblicati sui siti internet degli enti coinvolti».

Art. 20

20.1
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

20.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;
2) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e per un periodo massimo di due anni»;
3) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante» con le seguenti: «esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria»;
4) al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «acquisita anche d'ufficio»;
5) al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedere l'istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti»;
6) al comma 2, lettera g), dopo il numero 6), aggiungere il seguente: «6-bis) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;

7) al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri per la Corte dei conti»;
8) al comma 2, lettera l), numero 2), dopo le parole: «credito erariale», inserire le seguenti: «estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate» e, in fine, aggiungere le seguenti: «con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza»;
9) al comma 2, lettera l), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: «2-bis) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili»;

10) al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente: «o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo Il del codice civile»;

11) al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le .sentenze irrevocabili di condanna»;
12) al comma 2, sopprimere la lettera p);
13) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio-dinamico alla disciplina del processo civile»;
14) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.

3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudizi ali e dei relativi prospetti contabili;
c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.

3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principio e criteri direttivi:

a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal PM nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 e s.m.i.;
c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza».

15) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale».

20.3
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole: «alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;
2) alla lettera d), sopprimere le parole: «e per un periodo massimo di due anni»;
3) alla lettera f), sostituire le parole: «esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante» con le seguenti: «esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria»;
4) alla lettera g), numero 1), aggiungere, infine, le parole: «acquisita anche d'ufficio»;
5) alla lettera g), numero 4), aggiungere, infine, le parole: «e previsione dell'istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti»;
6) alla lettera g), dopo il numero 6) inserire il seguente: «6-bis) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché q mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;

7) alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;
8) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: «credito erariale» aggiungere le seguenti: «estendendola anche alla concessione di misure atipiche»;
9) alla lettera o), sostituire le parole da: «definitive di condanna» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile»;
10) dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna»;
11) sopprimere la lettera p).

20.4
CALIENDO, BERNINI

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno pronunciate dalla Corte dei conti, intestando al pubblico ministero contabile la titolarità dell'esecuzione e di agire e di resistere innanzi al giudice contabile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo II, capo II, del codice civile. A tal fine la giurisdizione in materia è attribuita alla Corte dei conti;».

20.5
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.

3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.

3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1º luglio 20-09, n. 78 e s.m.i.;
c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio dì buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza».

20.6
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale».