BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
770ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI
Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) fa presente che la Commissione sanità ha approvato una serie di emendamenti privi del parere della Commissione bilancio. Stigmatizza tale circostanza auspicando che non si ripeta quanto già avvenuto in altre circostanze, quando sono approdati in Assemblea emendamenti su cui non si era precedentemente espressa la Commissione. Ricorda che la Commissione bilancio aveva concluso l'esame degli emendamenti al decreto-legge lo scorso giovedì e che le ulteriori proposte emendative presentate successivamente non hanno avuto alcun vaglio preventivo per quanto concerne gli aspetti finanziari.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa presente che non sono stati comunque votati da parte della 12a Commissione emendamenti su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario; si è avuto piuttosto il caso di emendamenti approvati su cui si era espresso un parere di semplice contrarietà, oppure non esaminati dalla Commissione bilancio.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) segnala come, nelle Commissioni di merito, sussista una persistente difficoltà a comprendere le modalità con cui la Commissione bilancio svolge la propria attività. La Commissione, infatti, come varie volte ha avuto occasione di sottolineare, non esprime i propri pareri in base a preferenze di carattere politico, bensì avendo come unico punto di riferimento considerazioni di carattere economico e finanziario legate all'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice PADUA (PD) ritiene che, se vi è stata qualche incomprensione riguardo all'operato della Commissione bilancio, ciò ha riguardato singoli senatori della Commissione di merito, la quale nel suo complesso ha certamente ben presente le modalità con cui opera la 5a Commissione.

Il presidente TONINI ricorda che le analisi svolte dalla Commissione bilancio rivestono un contenuto specificamente tecnico, connesso al mantenimento all'equilibrio di bilancio dei conti pubblici, che rappresenta un valore comune e condiviso da tutte le parti politiche.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti ripresentati all'Assemblea, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, 1.92, 1.104, 1.106, 1.156, 1.157, 1.158, 1.161, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 7.1, 7.2 e 7.3. Occorre altresì ribadire il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 1.98, 1.310 (identico al precedente), 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7. Occorre inoltre ribadire la semplice contrarietà sull'emendamento 3.47. In relazione alle nuove proposte presentate all'Assemblea, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.307, 1.308, 1.311 e 4.0.300 (identico al 4.0.8). Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.300. Occorre altresì valutare le proposte 1.301, 1.302, 1.303, 1.313, 1.315, 2.300, 3.300 e 4.0.301. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, 1.92, 1.104, 1.106, 1.156, 1.157, 1.158, 1.161, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 7.1, 7.2 e 7.3. Concorda altresì con la necessità di condizionare il parere non ostativo all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 1.98, 1.310, 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7. Concorda inoltre sulla necessità di ribadire la semplice contrarietà sull'emendamento 3.47, nonché sulla maggiore onerosità degli emendamenti 1.307, 1.308, 1.311, 4.0.300 e 4.0.8.
Sulla proposta 1.300 ritiene necessario acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla proposta 1.301, che prevede una serie di vaccinazioni obbligatorie per i soggetti di età compresa tra 0 e 27 anni e gli operatori addetti all'assistenza sanitaria, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto prevede oneri non coperti. Svolge analoga considerazione con riferimento agli emendamenti 1.302 e 1.303. Anche sulla proposta 1.313, che prevede lo svolgimento di corsi di sensibilizzazione per i genitori dei minori sul tema della sanità pubblica, propone l'espressione di un parere contrario, in quanto non è chiaro il soggetto organizzatore di tali corsi né sono fornite informazioni dirette a chiarirne l'eventuale onerosità. Anche sulla proposta 1.315 il parere è contrario, ai sensi della medesima norma Costituzionale, in quanto vengono introdotti oneri non coperti a carico delle regioni. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.300, che prevede la costruzione di una banca dati per la quale si renderebbe necessaria una continua attività di implementazione e di aggiornamento delle informazioni. Sulla proposta 3.300, che pone a carico del dirigente scolastico l'onere di convocare i genitori o i tutori del minore non vaccinato presso la struttura scolastica, propone l'espressione di un parere non ostativo dal momento che tale attività, ancorché non prevista a legislazione vigente, non appare onerosa riguardando una casistica assolutamente limitata. Per quanto concerne infine l'emendamento 4.0.301 propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto fa riferimento a un'anagrafe non prevista a legislazione vigente. Ricorda, in conclusione, che rimangono da esaminare gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, segnalando, peraltro, che sull'emendamento 1.0.1000, approvato da detta Commissione, sussiste una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ribadisce che sull'emendamento 3.47, su cui è stato ribadito il parere di semplice contrarietà, andrebbe viceversa espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto questo prevede per il personale addirittura un passaggio di due categorie dirigenziali non giustificabile nell'ambito del decreto-legge in esame. Tale proposta emendativa presenta peraltro dubbi anche riguardo alla sua costituzionalità.

Il PRESIDENTE ricorda che il parere di semplice contrarietà già espresso dalla Commissione bilancio ha comunque costretto la 12a Commissione ad un tentativo di modifica dei contenuti della proposta 3.47, proprio per superare le obiezioni di carattere finanziario formulate da questa Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, 1.92, 1.104, 1.106, 1.156, 1.157, 1.158, 1.161, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 7.1, 7.2, 7.3, 1.307, 1.308, 1.311, 4.0.300, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.313, 1.315, 2.300 e 4.0.301. Esprime, altresì, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 1.98, 1.310, 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 3.47. Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte emendative, ad eccezione di quelle approvate dalla Commissione di merito, sulle quale il parere rimane sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Fa presente che non è ancora disponibile l'elenco delle proposte emendative considerate inammissibili; segnala infine che, qualora il Governo intendesse presentare ulteriori emendamenti sarà certamente concesso ai senatori tutto il tempo necessario per subemendarli.

Il ministro DE VINCENTI non scioglie la riserva sulla possibile presentazione di nuovi emendamenti da parte del Governo, in quanto sarà prima necessario verificare nel dettaglio il contenuto di tutte le proposte presentate.

La senatrice BULGARELLI (M5S) presenta gli emendamenti 10.0.15 (testo 2) e 10.0.23 (testo 2), nonché l'ordine del giorno n. G/2860/11/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE invita i presentatori a illustrare gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1.

Il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) illustra l'emendamento 1.9, nonché le altre proposte emendative riferite all'articolo 1, dirette, tra l'altro, ad ampliare il novero dei soggetti interessati dalla misura denominata "Resto al Sud", ad aumentare la misura del plafond finanziario di cui i giovani imprenditori possono beneficiare, a estendere la misura anche alle attività del settore turistico, con particolare riferimento a quelle del settore balneare.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 1.19, diretto a superare le difficoltà per i giovani residenti all'estero che intendono trasferire la propria residenza.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 1.20, nonché le altre proposte emendative riferite all'articolo 1, dirette, nel loro complesso, a chiarire alcuni aspetti della disciplina prevista in favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno, specificando, tra l'altro, che le attività da promuovere debbono essere svolte da nuove società. Ulteriori emendamenti sono connessi alle azioni che debbono essere svolte da Invitalia, nonché alle attività che possono usufruire dei benefici previsti dalla norma.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 1.28, diretto a chiarire il significato della norma attraverso la soppressione della parola "anche".

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI)) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1 e successivi, segnalando, in particolare, le proposte concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES). Al riguardo, poiché nel decreto-legge vengono individuate soltanto due aree in cui ne è possibile l'insediamento, propone di ampliare tale novero anche ad altre zone. Ulteriori emendamenti prevedono, tra gli altri, di ampliare la tipologia di imprese che possono usufruire delle iniziative agevolative previste dal testo in esame. Dichiara, poi, di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.0.7.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 1.42 e gli altri, dello stesso tenore, diretti ad ampliare l'entità del finanziamento a cui possono accedere i nuovi imprenditori del Mezzogiorno.

Il senatore LAI (PD) illustra le proposte 1.44, diretta ad ampliare da 40 mila a 50 mila euro il finanziamento ottenibile dai giovani imprenditori meridionali, 1.67, che estende le attività finanziabili anche alle imprese del settore dei servizi, 1.90, dedicato ai progetti imprenditoriali rimasti esclusi dai finanziamenti a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, e 1.0.2, che prevede diverse modalità di finanziamento per i liberi professionisti che propongono iniziative aventi carattere innovativo.

La senatrice PEZZOPANE (PD) illustra l'emendamento 1.51, finalizzato a consentire ai giovani imprenditori meridionali di restituire le somme finanziate in un arco di tempo più lungo (15 anni anziché 8).

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 1.60, che estende la possibilità di accedere ai finanziamenti agevolati anche alle attività imprenditoriali nei settori dell'artigianato, dell'industria e del turismo.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 1.71, che intende superare l'esclusione dalla misura "Resto al Sud" delle attività svolte nel settore del turismo, del commercio e della libera professione.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 1.86, diretto a modificare la norma del decreto-legge in quanto questa risulterebbe ultronea, nonché la proposta 1.95, diretta a contrastare i rischi legati all'infiltrazione della criminalità organizzata nei progetti presentati a Invitalia.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 1.0.1, che propone di destinare risorse per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione nelle regioni del Mezzogiorno.

Il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) illustra l'emendamento 1.0.4, che prevede incentivi in favore di società sportive dilettantistiche sempre nell'ottica dello sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 2.7, diretto a favorire, fra i soggetti che ricevono interventi finanziari nel settore dell'agricoltura, quelli che producono con certificazione biologica o filiera corta.

Il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) illustra l'emendamento 2.8, diretto a estendere gli interventi in favore dell'imprenditoria giovanile anche a coloro che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 2.11, che reca un'interpretazione autentica della definizione di imprenditore agricolo diretta, in sostanza, ad ampliare il concetto di cooperativa agricola ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 2.19, diretto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, in quanto non appare condivisibile prevedere un trattamento preferenziale in favore delle società che partecipano ai consorzi agrari.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 2.29 che, nell'ambito delle misure previste per la promozione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, amplia il novero dei beni strumentali che possono essere ricompresi nell'ambito dell'agevolazione.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 2.34, che prevede un intervento agevolativo dedicato alle imprese agricole ubicate nelle province interamente montane che si trovano in una situazione di particolare disagio. Illustra poi l'emendamento 2.0.1, che rifinanzia il fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, nonché l'emendamento 2.0.2, che incrementa i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

La senatrice PADUA (PD) illustra l'emendamento 2.13, che prevede interventi urgenti in favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero xylosandrus compactus che sta infestando le coltivazioni dei carrubi in diverse zone del Mezzogiorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 3.4, diretto ad escludere dalla procedura di valorizzazione di terreni o immobili abbandonati quelli che presentano carattere abusivo.

Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 3.7 ed altri dello stesso tenore, che estendono la portata della norma anche alle aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 3.9 che considera, tra i beni immobili oggetto di valorizzazione e riuso, anche i locali commerciali e artigianali in stato di abbandono da almeno 15 anni.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 3.14, che esclude dal novero dei beni oggetto di valorizzazione e riuso quelli che siano stati oggetto a vario titolo di inquinamento ambientale, salvo il caso di avvenuta bonifica.

La senatrice PEZZOPANE (PD) illustra l'emendamento 3.18, che estende da 3 a 6 mesi il periodo entro cui i comuni debbono provvedere a definire l'elenco dei beni immobili da destinare alle attività previste dalla norma in esame.

Il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) illustra l'emendamento 3.20, che amplia la platea dei soggetti pubblici che possono concedere i beni immobili oggetto della norma in esame.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 3.22, finalizzato ad attivare, d'intesa con l'ANCI, l'Agenzia per la coesione territoriale per la realizzazione di un piano di supporto al programma operativo Governance e azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.31, diretto a superare alcune problematiche derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria attraverso l'eliminazione della possibilità di rinnovo delle concessioni. Pone, inoltre, all'attenzione del Governo l'eventualità di sostituire alla concessione prevista dal testo del decreto-legge la fattispecie dell'affitto.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l'emendamento 3.36, che aggiunge tra le priorità che debbono essere valutate dai comuni anche interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggior pregio storico, architettonico ed artistico. Illustra, poi, gli emendamenti 3.42 e 3.44, che aggiungono alle attività che possono essere svolte all'interno degli immobili interessati dalla norma in esame anche quelle di carattere culturale, evidenziando in tal modo l'importanza, per i giovani, di disporre di spazi per lo svolgimento di attività culturali all'interno dei propri territori. Illustra, poi, l'emendamento 3.45, diretto a creare un legame più stretto tra le attività produttive previste nell'ambito della norma e il rispetto della tradizione del territorio.

I senatori AZZOLLINI (FI-PdL XVII) e MANDELLI (FI-PdL XVII) aggiungono la propria firma all'emendamento 3.61, concernente la cedolare secca sui canoni di locazione relativi a contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra poi l'emendamento 3.0.7, concernente una proposta di cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività, nonché l'emendamento 3.0.9.

Il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) segnala ed illustra la propria proposta 3.0.8, avente lo stesso oggetto.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, la senatrice LEZZI (M5S) propone che i Gruppi indichino gli emendamenti a cui annettono una particolare rilevanza e che il Governo possa così approfondire.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) dichiara di condividere la proposta avanzata, sottolineando come questo potrebbe accelerare i tempi di esame sia del Governo che, conseguentemente, della Commissione, limitando gli approfondimenti, relativi anche alla copertura finanziaria, soltanto ad alcuni temi.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta avanzata, invita i rappresentanti dei Gruppi a indicare, nella seduta notturna, già convocata per stasera alle ore 20, gli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860


G/2860/1/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la situazione ormai emergenziale di molte province, non consente la chiusura dei bilanci di previsione, bloccando di fatto l'erogazione di tutti quei contributi statali per le fruizioni fondamentali che nelle ultime manovre finanziarie sono state stanziate per compensare l'incasso, da parte dello Stato, dei tributi propri provinciali;
essendo venuta meno l'autonomia tributaria delle province ed essendosi innescato un processo che vede gli enti dipendere dall'erogazione dei fondi statali;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di sospendere, per l'anno 2017 il blocco all'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti erariali a qualunque titolo.

G/2860/2/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

ci sono territori confinanti con Stati non appartenenti all'UE che a causa del perdurare della crisi economica continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di posti di lavoro;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere la creazione in queste aree di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziarie amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere.

G/2860/3/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il meccanismo del «saldo mobile» permette l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali nel rispetto dei saldi di finanza pubblica previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 243 del 2012;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere un diverso quadro normativo, che consenta l'individuazione di disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni.

G/2860/4/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno e spesso la loro attuazione ha un iter burocratico complesso;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di valorizzare il ruolo dell'Organismo strutturale per gli interventi europei previsto dalla legge n. 208 del 2015, con lo scopo di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse.

G/2860/5/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le PMI rappresentano secondo i dati Istat, il 95per cento del totale delle unità produttive e impiegano circa 7,8 milioni di addetti (il 47 per cento contro il 29 per cento nella media europea);
apporterebbe un aiuto economico alle imprese in contabilità semplificata portare in deduzione le perdite dai relativi redditi di impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dei redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi di imposta successivi;

impegna il Governo a,

a valutare la possibilità di prevedere una misura che consenta alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi di impresa.

G/2860/6/5
COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;
in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;
l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;
il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 1º giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermedi azione anche telematica;
l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;
il governo ha accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il governo,

ad adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche perla tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.

G/2860/7/5
DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2011j n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),

premesso che:
il capo I dei decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;
in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;
con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;
come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive saranno concessi attraversa un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;
tuttavia, come denunciato dai cittadini interessati, l'azione amministrativi a beneficio delle popolazioni colpite è stata caratterizzata, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;
in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla-relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime disgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014.

G/2860/8/5
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

l'articolo 5 riconosce benefici fiscali e agevolazioni alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES;
nello specifico, il comma 1 prevede che le imprese così individuate possano usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente;
in particolare al comma 1, lettera b) dell'articolo 5 del provvedimento in esame, è previsto che tali le imprese possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare a quali disposizioni della legge n. 84 del 1994 l'articolo 5, comma1, lettera b) faccia riferimento;
a valutare la congruità del riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo n. 169 del 2016 che, contenendo una novella alla legge n. 84 del 1994, potrebbe essere già ricompreso nel riferimento alla legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni;
a chiarire l'effettiva portata normativa dell'obbligo, riferito al Comitato di indirizzo individuato all'articolo 4 del presente provvedimento, di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni.

G/2860/9/5
COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede di investire 25 milioni di euro nel 2018, 31 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni eli euro nel 2020, al fine di istituire zone economiche speciali in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale;
le aziende operanti nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni (benefici fiscali e semplificazioni), in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, ossia: possibilità di beneficiare di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge n. 84 del 1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del decreto legislativo n. 169 del 2016;
a causa del perdurare della crisi economica, le zone di confine continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di posti di lavoro;
si rende necessario, quindi, costituire delle ZES anche in territori italiani confinanti con Stati non appartenenti all'UE, al fine di creare in queste aree condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere;

impegna il governo:

al fine di incentivare ulteriormente la ripresa economica, a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per attivare zone economiche esclusive anche in altre aree del Paese, soprattutto nelle zone di confine, che continuano a soffrire della delocalizzazione delle attività produttive, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

G/2860/10/5
COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como; nonché il comune di Campione d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;
la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in .atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;
l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, al fine proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;
l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

G/2860/11/5 (testo 2)
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

considerato che:

secondo l'ultima stima della Banca d'Italia, compiuta per il 2015, le aziende private, a fronte di forniture, manutenzioni o lavori fatturati alle amministrazioni pubbliche, vanterebbero crediti per 65 miliardi di euro dei quali, 31 sarebbero di natura fisiologica (importi non ancora liquidati perché dalla data di emissione della fattura non sono ancora trascorsi 30-60 giorni stabiliti dalla Direttiva) e 34 da imputare ai ritardi nei pagamenti;

come denunciato dalle associazioni di categoria tali dati, oltre che obsoleti appaiono sicuramente sottodimensionati. Un numero sempre maggiore di imprese è posta in difficoltà dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

le prime vittime sono i lavoratori delle imprese in crisi cui spesso i datori di lavoro non sono in grado a pagare gli stipendi e i contributi;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere la possibilità che qualora un'impresa vanti un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e a causa di ciò non riesca ad ottenere il documento di regolarità contributiva, essa possa richiedere che la corresponsione delle retribuzioni dei propri lavoratori siano effettuati direttamente dall'Inps, previa convenzione tra l'Inps stesso e la pubblica amministrazione debitrice, fino a concorrenza dell'importo del credito.

G/2860/11/5
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

considerato che:

secondo l'ultima stima della Banca d'Italia, compiuta per il 2015, le aziende private, a fronte di forniture, manutenzioni o lavori fatturati alle amministrazioni pubbliche, vanterebbero crediti per 65 miliardi di euro dei quali, 31 sarebbero di natura fisiologica (importi non ancora liquidati perché dalla data di emissione della fattura non sono ancora trascorsi 30-60 giorni stabiliti dalla Direttiva) e 34 da imputare ai ritardi nei pagamenti;
come denunciato dalle associazioni di categoria tali dati, oltre che obsoleti appaiono sicuramente sottodimensionati. Un numero sempre maggiore di imprese è posta in difficoltà dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
le prime vittime sono i lavoratori delle imprese in crisi cui spesso i datori di lavoro non sono in grado a pagare gli stipendi e i contributi;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativa volti a prevedere la possibilità che qualora un'impresa vanti un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e a causa di ciò non riesca ad ottenere il documento di regolarità contributiva, essa possa richiedere che la corresponsione delle retribuzioni e dei contributi dei propri lavoratori siano effettuati direttamente dall'Inps previa convenzione tra l'Inps stesso e la pubblica amministrazione debitrice, fino a concorrenza dell'importo del credito.

G/2860/12/5
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, LEZZI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita-economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 13 del decreto in esame reca disposizioni in materia di risana mento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA;

considerato che:

il polo siderurgico di Piombino (Li) costituisce un'area industriale importante, tra le più rilevanti dell'industria siderurgica italiana insieme all'ILVA di Taranto, tra produzioni di Fette ed indotto;
le acciaierie di Piombino hanno avuto, negli ultimi anni, una serie di passaggi di proprietà: dalla famiglia Lucchi dalla società russa Severstal fino ad arrivare, dopo il commissariamento, all'aquisizione del gruppo algerino Cevital, che, per gestire gli impianti toscani, ha costituito la società Acciaierie e ferriere di Piombino SpA (AFERPI), a socio unico;
l'accordo sottoscritto ad aprile 2014 tra i vertici della Cevital e il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino avrebbe dovuto essere la premessa per il rilancio dell'area industriale, dopo la chiusura dell'altoforno, e l'attrazione di nuovi investimenti;
al contrario, come denunciato anche dalle organizzazioni sindacali, dopo tre anni:
negli stabilimenti risulta in funzione il solo treno rotaie (il treno barre e vergella sono fermi già da oltre 5 mesi) e non risultano in arrivo semiprodotti per la lavorazione;
non sono state portate a compimento le bonifiche più volte annunciate;
non si conosce a che punto siano davvero i progetti della logistica e della agroindustria che sono settori fondamentali per garantire la piena occupazione e il futuro sociale del comprensorio;
numerosi e risalenti nel tempo sono stati gli atti di sindacato ispettivo con i quali è stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di far conoscere al Parlamento i documenti relativi all'accordo firmato nel 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, (che) e al successivo sviluppo della vicenda;
in particolare, al di là dei ripetuti comunicati in merito rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, appare prioritaria una compiuta informazione sull'andamento della ricerca del partner siderurgico, fermo restando la necessità che tale soggetto, qualora effettivamente ci fosse, abbia come priorità l'obiettivo di tornare a produrre acciaio a Piombino, sia perché solo ciò può garantire la ricollocazione dei molti lavoratori interessati, sia perché, in caso contrario, si verificherebbe la fine della siderurgia nel territorio con conseguenti gravi ricadute occupazionali per lo stabilimento ex Lucchini di Piombino e per l'indotto;
la continuità produttiva e dell'attività lavorativa costituisce peraltro la garanzia per il mantenimento degli ammortizzatori sociali attualmente previsti;
a tal proposito in base all'articolo 4 del decreto interministeriale 23 giugno 2017, la prosecuzione dei contratti di solidarietà (ai sensi dell'articolo 42, camma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) è stata autorizzata fino alla data del 31 dicembre 2018;

impegna il Governo:

ad informare tempestivamente ed in modo completo il Parlamento sugli esiti e gli sviluppi delle trattative con il gruppo Cevital ed i relativi accordi riguardanti il polo siderurgico di Piombino portando altresì a conoscenza del Parlamento stesso la relativa documentazione;
ad operare concretamente affinché sia finalmente presentata un concreto piano industriale relativo al polo. siderurgico di Piombino che assicuri tempi certi per la ripresa piena della produzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'indotto;
a porre in essere appositi provvedimenti normativi, individuando le risorse necessarie, al fine di assicurare il riconoscimento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2019.

G/2860/13/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

la legge 56 del 2014, tra le funzioni fondamentali delle Province, prevede all'articolo 1 comma 82, lettera d), la ''raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali'';

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di riconsiderare la suddetta norma, inerente alla ''raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali'' con la previsione di concedere un momento di concertazione e condivisione con Province e Città Metropolitane.

G/2860/14/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i divieti che interessano le forme flessibili di lavoro rappresentano una iniqua e illegittima disparità tra enti locali costituzionalmente equiparati, ma soprattutto stanno pregiudicando la capacità organizzativa e amministrativa degli enti;

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di ripristinare le ordinarie procedure di autonoma: determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale entro i limiti della propria dotazione organica come ridefinita ai sensi della legge n. 56/1.

G/2860/15/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le risorse individuate dal decreto-legge n. 50 del 2017, appena convertito, non risultano sufficienti a garantire il conseguimento degli equilibri di parte corrente di tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario;
occorre uno stanziamento ulteriore per l'anno in corso, la cui copertura potrebbe rinvenirsi a valere sul fondo per gli interventi strutturali (c.d. ''fondo fispe'') per l'anno in corso;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità in un diverso quadro normativo, di incrementare il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017.

G/2860/16/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante ''disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'',

premesso che:

l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi;
si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'articolo 93, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare articolo 9, comma 2-bis, decreto-legge n. 78 del 2010; poi articolo 1, comma 236, legge n. 208 del 2015, infine articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 75 del 2017);
a fronte del disposto del comma 236 citato, che a decorrere nel 2016 ha congelato in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2015, con l'ulteriore obbligo di ridurre tale consistenza in proporzione al personale cessato, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi tecnici, entrata in vigore proprio nell'anno 2016, sarebbe di fatto inapplicabile, ove tali incentivi non venissero esclusi, come era in precedenza rispetto agli incentivi per la progettazione interna, dal tetto ai trattamenti accessori;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di considerare la continuità dell'erogazione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dal personale interno.

G/2860/17/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione di conversione del decreto-legge Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190 del 2014. Di conseguenza nel periodo indicato non è stato possibile procedere ad assunzioni di personale, protraendosi di fatto un blocco già imposto alle Province dal 2012 (decreto-legge n. 90 del 2012);
tale situazione ha determinato una forte contrazione degli organici e anche l'impossibilità di procedere alla sostituzione di figure professionali fondamentali ed infungibili;
a decorrere dal 2017 le Città Metropolitane superano formalmente il regime di blocco assunzionale e devono dare piena attuazione alla legge n. 56 del 2014;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, riconsiderare il piano di assunzioni di personale, dirigenziale e non, nei limiti di spesa imposti, per le Città metropolitane.

G/2860/18/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia imputata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente;
il meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, credito, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale, in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

G/2860/19/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i Comuni di minore dimensione demografica, sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di fronteggiare l'esigenza, specifica nei comuni di minore dimensione demografica, di ampliamento della percentuale di turn-over.

G/2860/20/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

in relazione alle disposizioni relative al Sistema nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma AS 2860 nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti;
in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di considerare la sospensione delle suddette sanzioni.

G/2860/21/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 1017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo strumenti nel settore della progettazione degli interventi co-finanziati da fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione, ma ad oggi non si registrano significativi avanzamenti;
per i Comuni persiste il grave problema di approvvigionarsi di risorse per progetti d'investimento territoriali;

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di istitutre un fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati a sostegno della progettazione degli interventi co-finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione.

G/2860/22/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che;

la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione contribuisce ad accelerare la realizzazione degli interventi e qualificare la spesa pubblica;

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di un apposito Programma per migliorare la capacità amministrativa e rafforzare l'azione amministrativa nelle zone del Mezzogiorno.

G/2860/23/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede che le persone con età compresa fra i 18 e i 40 previa presentazione di un progetto di valorizzazione, possano richiedere ai Comuni delle Regini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'assegnazione di terreni abbandonati, aree edificate o altri immobili che risultino abbandonati;
i Comuni provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili in oggetto;

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di stabilire un piano di sopporto e accompagnamento ai Comuni per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'attuazione della norma in oggetto.

G/2860/24/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato soprattutto dei fondi strutturali e comunitari per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;
al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di sviluppare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, prevedendo la possibilità di sbloccare spazi finanziari a favore degli EE.LL.

G/2860/25/5
COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del presente provvedimento, in materia di Patti per lo sviluppo, dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, atte stante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;
si rende necessario sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato, soprattutto dei fondi strutturali e comunitari, per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;
si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2015 per le regioni del Mezzogiorno;
è opportuno, riproponendo un meccanismo mutuato dalle passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli enti locali, consentendo alle regioni di utilizzare, nel limite del doppio degli spazi sbloccati, parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito;

impegna il governo,

al fine di favorire gli investimenti e destinare le risorse svincolate alla riduzione del debito, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di autorizzare lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, anche sottoponendo tale facoltà alla condizione che non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero che queste non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali deve rimanere l'obbligo, a carico della regione, di farvi fronte.

G/2860/26/5
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2860 «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»
tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0» della molteplicità, sul punto, dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

Impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo de quo;
Per tale finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale(RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I
R.I.S.I, svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai finì del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con- le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

G/2860/27/5
LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-Iegge-20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860)

premesso che:

l'articolo 1 individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;

considerato che:
il comma 3 identifica, quale amministrazione titolare, la-Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia-Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;
nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi;

impegna il Governo:

a prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;
a potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

G/2860/28/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'equiparazione di attività artigianali e di grande valore artistico quali sono quelle di orafo/gioielliere e argentiere di cui alla Legge 7 gennaio 2000, n. 7, ad una attività meramente commerciale quale quella di «compro oro», snatura di senso, valore e qualità l'attività stessa ignorando la secolare tradizione italiana della lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;
la distinzione tra chi ha come unica finalità commerciale l'acquisto di oro usato e chi ha come attività principale quella di artigiano orafo, alla quale affianca in via secondaria un marginale esercizio di acquisto di oro usato sta nella natura stessa dell'attività. Per definirsi artigiano l'imprenditore deve «svolgere la propria attività personalmente ed in qualità di titolare all'interno dell'azienda, assumendone la piena responsabilità (. . .) svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. (art. 2, L. 443/1985).»;
i limiti dimensionali imposti per legge affinché un'impresa possa definirsi «artigiana» ed i conseguenti obblighi amministrativi come l'obbligo d'iscrizione, previo esame dei requisiti, all'Albo Imprese Artigiane, il quale comporta l'annotazione nel Registro Imprese e l'iscrizione negli elenchi assistenziali e previdenziali.

Impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere l'esclusione dall'applicazione della normativa che disciplina l'attività di compro oro (d.lgs 25 maggio 2017 n.92) delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;
intervenire con norme volte a contrastare eventuali attività criminali e di riciclaggio con meccanismi di controllo sulla provenienza della merce.

G/2860/29/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina dell'attività dell'autoriparazione stabilita con la legge n. 122 del 1992 e aggiornata, anche in funzione del progresso tecnologico, dalla legge n. 224 del 1912, che ha unificato nella nuova sezione della «meccatronica» due sezioni («meccanica e motorista» ed «elettrauto») delle quattro precedentemente previste («meccanica e motorista», «elettrauto», «carrozzeria» e «gommista»), presenta alcune criticità che, oggettivamente; ostacolano l'adeguamento dei requisiti professionali e l'acquisizione dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori, con gravi conseguenze per la sopravvivenza ed il futuro delle imprese del settore;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

introdurre criteri di maggiore flessibilità e superare le problematiche che si verificano sia per quanto concerne gli autoriparatori già operanti sia in relazione ai soggetti che intendono acquisire i requisiti di meccatronica, partendo dall'esperienza di elettrauto o di meccanico motoristico;
estendere l'arco temporale entro il quale le imprese possono dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale sulla base dell'esperienza professionale maturata in azienda.

G/2860/30/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonato incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
l'ltalia è un Paese con un riconosciuto reticolo produttivo di carattere turistico oltre che artigianale, un tessuto edilizio esistente e un bacino occupazionale in crescita;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere possibili incentivi per la realizzazione di attività terziari e di carattere turistico ricettive con lo scopo di valorizzare le idee imprenditoriali dei giovani e dare priorità allo sviluppo di piccole e medie imprese che valorizzino il carattere dell'artigianalità tipico del nostro Paese.

G/2860/31/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
l'Italia è un Paese con un ampio patrimonio immobiliare di tipo industriale, commerciale e turistico ricettivo in abbandono;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di predispone un possibile progetto di riordino, valorizzazione e riuso delle unità immobiliari artigianali e commerciali in stato di abbandono.

G/2860/32/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n, 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la misura denominata «Resto al Sud», evidenzia l'esclusione di una parte importante del sistema economiche meridionale, cioè il turismo, il commercio ed i liberi professionisti;
relativamente al commercio, il comma 10 dell'articolo 1 include esclusivamente le attività di vendita diretta del produttore ed esclude le altre forme di attività commerciali;
i limiti presenti relativi all'importo massimo di aiuto a 40.000 euro nonché all'età massima di 35 anni, indirizzano naturalmente la misura verso la costituzione di micro imprese giovanili a basso costo di investimento, Tali tipologie di imprese si riscontrano maggiormente proprio nei settori esclusi dal provvedimento, cioè turismo, commercio e attività libero-professionali;
il provvedimento si applica in territori particolarmente rilevanti dal punto di vista turistico- commerciale;
una macro area che ha importantissime risorse naturali, paesaggistiche e culturali da valorizzare, ed un sistema di accoglienza, dal ricettivo ai servizi, da potenziare ed innovare, rendendolo sempre più moderno ed attento alle esigenze di turisti e consumatori grazie proprio alle idee ed alle energie giovanili;

impegna il Governo;

a valutare la possibilità di prevedere un piano di incentivi al comparto produttivo turistico commerciale del Mezzogiorno, con particolare attenzione al principio europeo della orizzontalità degli aiuti di Stato, per agevolare uno sviluppo economico il più integrato possibile tra i settori.

G/2860/33/5
CATALFO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 10 reca misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno;

considerato che:

per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, il programma Garanzia Giovani ha previsto delle specifiche agevolazioni per le imprese che operano assunzioni stabilendo diminuzioni dei costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, al fine di supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro;
il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2016 n. 394, rettificato dal successivo decreto direttoriale dei 19 dicembre 2016 n. 454, disciplina l'attuazione dell'Incentivo Occupazione Giovani: grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano un contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi) o un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o un apprendistato professionalizzante. L'incentivo è invece escluso per il contratto di apprendistato di primo e terzo tipo, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile;
il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale 2 dicembre 2016 n. 394 stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1º gennaio 2017 al31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prorogare l'Incentivo Occupazione Giovani fino al 31 dicembre 2020, individuando altresì le necessarie risorse.

G/2860/34/5
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2860, recante Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita del mezzogiorno, premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in esame riafferma il parametro del costo standard per studente in corso, introdotto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tramite delega al Governo finalizzata a disciplinare la percentuale di risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da attribuire sulla base dei costi standard come già attuata tramite la programmazione triennale degli Atenei ai fini della ripartizione per gli armi 2014, 2015 e 2016;

considerato che:

in via preliminare, appare inadeguato l'utilizzo della decretazione d'urgenza per disciplinare la materia in oggetto senza una preventiva, adeguata concertazione corri soggetti interessati;
l'articolo 12 sopra citato viene introdotto senza un'approfondita stima delle conseguenze e degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 dell'11 maggio 2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in merito all'esercizio della delega, e che nel provvedimento in esame non viene tenuta nella opportuna considerazione;

valutato, inoltre, che:

nonostante le numerose criticità riscontrate sul parametro del costo standard, l'articolo 12 del provvedimento in esame riafferma i medesimi criteri di calcolo, escludendo nuovamente gli studenti fuori corso che pagano regolarmente le tasse, utilizzando un mero principio quantitativo per l'accreditamento dei corsi quale parametro del costo standard senza tenere in considerazione le peculiarità dei corsi di studio;
inoltre non vengono coinvolti soggetti fondamentali per le Università, come il Consiglio Universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti Universitari (CNSU);

valutato infine che:

i meccanismi di assegnazione e di valutazione degli Atenei stanno danneggiando le Università del Sud Italia che faticano a raggiungere, nella maggior parte dei casi, i risultati degli altri Atenei;
fra Nord e sud continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di Hub di industria 4.0, diversi Atenei del Sud rischino la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, finalizzate a rinnovare e disciplinare i criteri e i parametri sulla base dei quali poter rimodulare le quote parte di finanziamento ordinario da attribuire ai singoli Atenei, coinvolgendo preventivamente tutte le categorie rappresentative dei soggetti che operano all'interno delle Università.

G/2860/35/5
COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge-recante «Conversione in legge del decreto-legge 20-giugno 2017, n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;
la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;
è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni,

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.

G/2860/36/5
COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'';

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perdute e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;
dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;
la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia del1'efficacia dell'iniziativa stessa; in tal senso –appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;
il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica,

impegna il Governo,

ad adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, anche quelle relative alla vendita di beni e fornitura dei servizi nei settori del commercio e del turismo.

G/2860/37/5
COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'';

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;
sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;
questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;
è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, di natura economica e fiscale, affinché le imprese giovanili ubicate nel Mezzogiorno che beneficiano di contributi pubblici per l'avvio di nuove attività imprenditoriali siano obbligate alla loro restituzione, nel caso in cui delocalizzino la produzione nel territorio di un altro Stato; anche appartenente all'Unione europea, e riducano il Personale locale impiegato.

G/2860/38/5
COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
valutato, in particolare, le finalità dell'articolo 10 del provvedimento; che destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;
gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Naspi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;
tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;

impegna il Governo,

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.

G/2860/39/5
COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
valutate, in particolare, le misure di cui all'articolo 10 dei provvedimento, volte a promuovere la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali, attraverso la destinazione di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 all'Anpal, al fine di realizzare, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;
preso atto, come evidenziato anche da Rete imprese in sede di audizione, che fondi interprofessionali per la formazione continua sono diretti al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte ai detti Fondi e pertanto non dovrebbero essere chiamati a finanziare programmi di riqualificazione professionale e di ricollocazione per i disoccupati;
i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, sono istituiti per legge con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato;

impegna il Governo,

ad esplicitare le finalità della norma di cui in premessa, chiarendo le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali e la tipologia delle aziende che dovrebbero destinare le proprie risorse ai predetti piani, al fine di evitare improprie solidarietà.

G/2860/40/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'uso del pick up come bene strumentale d'impresa rappresenta uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di business nel settore agricolo, settore che vede la sua massima concentrazione nel Mezzogiorno d'Italia;
al Sud ed in particolare in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia si concentra un alto numero di aziende agricole pari al 48 per cento del totale nazionale (dati ultimo ''Censimento Atlante agricoltura italiana 2016''); caratteristica principale di tali aziende è la dimensione piccola e familiare e la necessità di aprirsi a nuovi modelli di business e customer experience. Il pick up è un mezzo sempre più utilizzato per la sua versatilità sia dalle aziende agricole, sia dai clienti delle stesse, quali piccoli commercianti e artigiani. L'uso del pick up consente la diffusione di una nuova modalità di acquisto, detta ''pick up your own'', già fortemente diffusa nei paesi anglosassoni (acquisto dei prodotti direttamente presso la farm) che potrebbe affiancarsi alle modalità classiche di acquisto come i punti vendita aziendali, le botteghe, i farmer's market;
il pick up può svolgere questa funzione a patto che si consenta allo stesso di trasportare a bordo veicolo anche persone non addette all'attività lavorativa, togliendo il vincolo ad oggi esistente nel nostro Codice della Strada (che ha disciplinato in maniera restrittiva la normativa europea che prevede per gli autocarri il trasporto prioritario ma non esclusivo delle merci);
in Italia i veicoli commerciali leggeri (categoria autocarri, omologazione N1) non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose in base alla definizione data dall'articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992);
le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se la loro presenza è in funzione del trasporto delle merci o del loro uso;
per tali motivi risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia, nonché un pieno utilizzo a fini professionali. In caso di controllo si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 1.697 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi;
il legislatore europeo (Reg. UE n. 678 del 2011) invece definisce i veicoli della macro categoria N come quei veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente ma non esclusivamente per il trasporto di merci, non prevedendo dunque alcun vincolo di contestualità tra la presenza delle persone a bordo del veicolo e le merci trasportate;
simili veicoli sono caratterizzati generalmente da 4 o più posti, e vengono acquistati da una clientela che utilizza il veicolo anche per scopi turistici e di svago o comunque scollegati dall'attività professionale o commerciale;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere una nuova fattispecie di veicolo con vano di carico aperto, destinato al trasporto di cose e di persone, che possa rappresentare anche uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di business nel settore agricolo e artigianale del Mezzogiorno in Italia.

G/2860/41/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che ''Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno''. Il comma 2 stabilisce che ''in caso di mancata intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il Trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali'';
la sentenza della Corte Costituzionale 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014);

impegna il governo a,

valutare la possibilità di prendere in considerazione che l'applicazione della norma sia subordinata agli adempimenti da parte dello Stato della sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati ''agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali'' (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014).

G/2860/42/5
COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo. 39 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (cosiddetta manovra correttiva), prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;
l'applicazione della norma dovrebbe essere subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati ''agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali'' (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014);
se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;
la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali;
la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il governo non ha accolto, l'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. G/2853/65/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il governo,

a valutare la possibilità di adottare tempestivamente ulteriori-iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

G/2860/43/5
PADUA, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2860, recante conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

premesso che:

il carrubo (Ceratonia siliqua) è una pianta monumentale originaria del bacino meridionale del Mediterraneo, motto diffusa con Spagna, Marocco Italia, ed annoverabile tra i simboli dell'identità territoriale iblea;
il nostro Paese è il secondo dopo quello iberico per la produzione di carrube, che sono utilizzate principalmente per alimentazione animale e scopi industrali;
l'importanza del carrubo è legata anche al fatto che in aree marginali esso può essere coltivato per le sue caratteristiche di rusticità come unica coltura arborea possibile, arricchendo e migliorando la struttura di alcuni tipi di terreni e, quindi, contribuendo alla salvaguardia ed alla tutela del territorio;
a partire dal 2016, in vari carrubeti della provincia di Ragusa, in primo luogo nei comuni di Scicli e Modica, sono stati osservati diffusi disseccamenti di rami e parti della chioma di piante di carrubo, a causa dell'azione del coleottero dello Xylosandrus compactus;
per tale ragione, si stanno producendo pesanti ripercussioni sul piano paesaggistico oltreché su quello economico;
c'è, quindi, necessità di prevenire e contrastare i danni dovuti ai fori creati del coleottero durante l'ovideposizione e alle gallerie all'interno delle quali si sviluppa la popolazione. I danni sono particolarmente gravi nelle giovani piante ornamentali e nei vivai, poiché ne provocano la morte ed i carrubi adulti e/o secolari subiscono pesanti menomazioni dovute ai consistenti disseccamenti che inducono ad intervenire con tagli drastici;
per tale ragione è prioritario incentivare l'attività di ricerca e sperimentazione, al fine di studiare preliminarmente la bioetologia del coleottero nelle condizioni di campo e in relazione alla particolare configurazione bioagronomica del carrubo in Sicilia, per individuare strategie ecocompatibili di profilassi e terapia volte al contenimento delle infestazioni;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile e con atto di natura anche non legislativa, lo stanziamento di fondi per la ricerca in materia di contrasto alla diffusione del coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riguardo alla tutela e alla salvaguardia dei carrubeti nella Regione Siciliana, in ragione delle pesanti ripercussioni economiche ed ambientali dovute alla sua diffusione.

G/2860/44/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il Comitato per la valutazione dei progetti per il Fondo di attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» ha ritenuto ammissibili 870 progetti presentati da altrettanti comuni sono risultati ammissibili a finanziamento circa 451 progetti per un fabbisogno di finanziamento che supera di più di tre volte la dotazione iniziale del fondo, che ammontava a circa 200 milioni di euro;
il fondo in questione, peraltro, per effetto di successivi interventi risulta ridotto a 78,5 milioni di euro e non è in grado di coprire il fabbisogno;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una revisione della copertura del Fondo, a sostegno della riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane.

G/2860/45/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il commercio e l'artigianato costituiscono due preziose risorse del nostro Paese e vengono garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito i frutti del loro lavoro nell'acquisto di locali commerciali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre, in via sperimentale per le aree del Mezzogiorno, misure volte ad agevolare la riqualificazione delle città.

G/2860/46/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, così come articolato presenta aspetti di crescita, infatti, nel caso dei terreni agricoli, i «terreni abbandonati», la cui, nozione viene definita in modo generico ed approssimativo dal Reg. CEE 1307/2013, vanno inclusi in un elenco, predisposto dal Comune, che legittima la concessione del fondo per un periodo di nove anni a favore dei giovani agricoltori, sulla base di un progetto, volto alla valorizzazione ed utilizzazione del bene;
nei casi di terreni privati considerati abbandonati (commi da 7 a 15), il progetto presentato dall'utilizzatore mostra una procedura complessa;
la procedura prevista tende a privilegiare interventi di tipo fondiario, ignorando quelli di stampo aziendale, diretti a favorire l'espansione delle superfici aziendali;
la disposizione, con riferimento ai terreni privati, non prevede garanzie tecniche e finanziarie da parte dei soggetti richiedenti tali da permettere l'attuazione dei progetti e non assicura un contraddittorio adeguato tra il richiedente, il comune e il proprietario del fondo, volto ad accertare effettivamente lo stato di abbandono o di terreno incolto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disciplinare la materia di cui all'articolo 3, in riferimento ai terreni privati, in un diverso quadro normativo mediante interventi di carattere strutturale per il settore dei terreni agricoli.

G/2860/47/5
COMAROLI

Il Senato

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano finito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;
con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;
sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;
al contempo è importante valorizzare il ruolo il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di perfezionare la normativa in oggetto al fine di:

a) garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali, preservando l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei, già previsto dalla legge n. 208 del 2015, conferendo gli anche la possibilità di gestire le risorse del cosiddetto "overbooking", al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente;
c) prevedere che, in fase di «start up», per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge n. 232 del 2016;
d) limitare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016 ai soli programmi di cooperazione territoriale, con la possibilità di utilizzo delle partite di giro.

G/2860/48/5
DONNO, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A52860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;
in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

come reso noto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima quella trascorsa «è stata la seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +1.9ºC rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000, preceduta solo dalla primavera 2007 (+2.2ºC) [...] Maggio è stato l'ennesimo mese che ha fatto registrare precipitazioni al di sotto della media, portando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal 1800 ad oggi, con un deficit di quasi il 50 per cento rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000.» Ciò non fa che aggravare una situazione siccitosa che si protrae ormai dall'inizio dell'inverno;
a giugno nel sud Italia le precipitazioni sono risultate in calo del 40 per cento e le temperature massime superiori di 1,7 gradi la media di riferimento creando una situazione di criticità diffusa sul territorio dell'Italia meridionale dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna;
le precipitazioni nel Mezzogiorno erano risultate scarse anche a maggio (-53 per cento), a aprile (-43 per cento), a marzo (-64 per cento) e febbraio (-39 per cento) con il risultato di un abbassamento del livello di acqua negli invasi ed una aridità diffusa nei campi;
il crollo dei raccolti nelle campagne meridionali, dal grano al pomodoro fino alle olive, per la prolungata siccità mette a rischio gli investimenti avviati per l'annata agraria con una diminuzione del livello occupazionale per il calo delle giornate lavorative offerte dall'agricoltura;
in Puglia nei 4 invasi foggiani di Occhito, Capacciotti, Capaccio, Osento a metà giugno il livello di metri cubi d'acqua era pari a 230 milioni di metri cubi d'acqua, contro i 267 dello stesso periodo del 2016, con un calo di 36,9 milioni) secondo l'elaborazione di Coldiretti dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. Nelle campagne della provincia di Bari si registrano danni ingenti soprattutto sull'altopiano della Murgia dove è stata chiesta la dichiarazione di stato di calamità per un crollo dal 30 per cento minimo con punte fino al 70 per cento della produzione di grano. Difficoltà si registrano gli agrumeti a Taranto, i vigneti di uva da tavola e da vino in tutte le province, il pomodoro a Foggia.
in Calabria nel crotonese rischia di non esserci più acqua sufficiente negli invasi silani per poter garantire l'irrigazione utile ad avviare le coltivazioni invernali di ortaggi ma è già in sofferenza l'olivicoltura regionale;
in Campania è stato chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per la siccità che ha colpito il territorio che sta provocando notevoli danni alla produzione agricola regionale, che hanno superato la soglia del 30 per cento;
in Sardegna l'assenza di piogge sta condizionando tutti i settori agricoli, con perdite nella produzione di oltre il 40 per cento;
con il prolungarsi dell'assenza di pioggia al sud l'allarme siccità si è ormai esteso ad oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando praticamente tutta la Penisola con danni alle campagne che nel 2017 hanno superato a livello nazionale il miliardo di euro, tra crisi idrica e maltempo;
inoltre, secondo quanto precisato dal Wwf, «oggi circa un quinto del territorio nazionale italiano viene ritenuto a rischio desertificazione: quasi il 21 per cento del territorio del quale almeno il 41 per cento si trova nelle regioni dell'Italia meridionale, come Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma sono coinvolte anche aree in altre regioni come l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo»,

impegna il Governo:

a predisporre idonee misure economiche a sostegno degli operatori agricoli che hanno subito ingenti perdite di produzione;
a predisporre urgentemente un piano di azioni volto a individuare immediate soluzioni per il contenimento del rischio connesso ai cambiamenti climatici registrati, a soddisfare il fabbisogno idrico nelle aree rurali colpite nonché a promuovere una virtuosa politica gestionale delle acque e lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto, in un'ottica di tutela e garanzia della competitività del settore agroalimentare italiano.

G/2860/49/5
COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

premesso che:

l'articolo 3 «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati» prevede, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;
l'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo) prevede che presso ISMEA venga istituita una "Banca delle terre agricole" con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività o di prepensionamenti;
richiamando la legge n. 440 del 1978 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» diverse regioni, anche del Mezzogiorno, hanno previsto l'istituzione delle cosiddette «Banche della terra» ovvero banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che ne fanno richiesta;

impegna il Governo:

a prevedere un coordinamento tra le misure nazionali e regionali a legislazione vigente, implementandole, con quelle agevolative contenute nel presente provvedimento finalizzate al recupero dell'utilizzo agricolo dei terreni altrimenti incolti anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

G/2860/50/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locale dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», prevede la possibilità per le Regioni di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa»; le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;
occorrerebbe facilitare l'affidamento dei servizi di tesoreria ed evitare un significativo spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo le modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che la misura delle provviste che anche sono tenute ad accantonare sia calcolata sulla base dell'anticipazione prevista del contratto di tesoreria.

G/2860/51/5
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno (as. 2860);

premesso che:

l'articolo 1 l'articolo contempla forme di incentivazione per i giovani del mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
in particolare il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, per la concessione dei finanziamenti;
tali finanziamenti sono erogati per il 35 per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento (comma 8);
secondo quanto previsto dal comma 14 Invitalia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per definire le modalità di corresponsione dei contributi nonchè le condizioni tipo dei mutui;

impegna il governo:

ad adottare misure al fine di prevedere un tetto massimo per la definizione del tasso di interesse dei mutui di cui al comma 8 al quale la convenzione che sarà stipulata tra ABI e Invitalia deve attenersi.

G/2860/52/5
COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;
in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;
l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;
il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durate inderogabilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;
l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non son in grado di corrispondere ai locatori canoni rapportati alle imposte ed alla lunga durata;
allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;

impegna il governo,

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di prevedere che, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 decreto legislativo n. 114 del 1998, che la locazione sia disciplinata dal codice civile, escludendo la disciplina delle locazioni non abitative che impone una durata del contratto troppo lunga.

G/2860/53/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno,

premesso che:

il programma servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC) si concluderà il 30 giugno 2018, ma molte amministrazioni locali, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, già ora hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi avviati;

impegna il governo a:

valutare la possibilità di prevedere, in ur:1 diverse quadro normativo, che vengano assicurati i servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di welfare e contrasto al disagio sociale.

G/2860/54/5
COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

in alcune città italiane sono stati avviati progetti finalizzati all'interscambio generazionale tra anziani residenti in case di riposo e bambini frequentanti la scuola per l'infanzia;
l'ottimo risultato di questo tipo di progetto educativo è arrivato finalmente anche in Italia, negli Stati Uniti è infatti ormai collaudato, e in particolare nelle città di Piacenza e di Padova, dove sono nati i primi asili nido proprio all'interno di case di riposo per la terza età;
è importante finanziare progetti mirati a costruire un welfare innovativo capace di attivare la partecipazione solidale tra generazioni al fine di migliorare la qualità della vita di ogni componente della comunità cittadina;

impegna il governo,

a valutare la possibilità di destinare risorse al potenziamento dei progetti già in essere, nonché alla realizzazione di nuovi, finalizzati all'inter-scambio generazionale, sviluppati tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e le scuole dell'infanzia che attivano, congiuntamente, programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni.

G/2860/55/5
PETROCELLI, DONNO, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;
in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in-agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

l'annuario dell'agricoltura italiana – 2015 del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) indica che nell'annata agraria 2012/2013, in Italia, erano presenti circa 1.470.000 aziende agricole con una Sau (superficie agricola utilizzata) complessiva pari al 12,4 milioni di ettari. Nonostante una diminuzione delle unità produttive più piccole nel settore agricolo, vi è un'elevata presenza di aziende con piccole dimensioni (il 62 per cento ha meno di 8.000 euro di Ps-programmi di sostegno ed occupa il 13,4 per cento della Sau complessiva). Solamente il 5 per cento delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 euro di Ps). Le aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti rappresentano il 53 per cento delle aziende complessive e il 77 per cento di queste, ha un'estensione inferiore ai 5 ettari;
nel 2015, gli occupati in agricoltura sono stati 843.000 («l'agricoltura italiana, conta 2016», a cura del CREA);
dai dati pubblicati dall'ISTAT si evince che i prezzi dei prodotti agricoli venduti nel 2015 risultano in calo del 3,4 per cento;
dalla lettura dei dati pubblicati dall'lsmea (Istituto di servizi per il mercato, agricolo alimentare) nel gennaio 2017 sui prezzi degli ortaggi e della frutta, sì evince che le quotazioni dell'anno 2016 hanno subito una riduzione del 5,2 per cento rispetto al 2015. In particolare, si sono avute flessioni nell'ordine del 6,7 per cento per il gruppo delle produzioni vegetali e del 3,1 per cento per i prodotti zootecnici;
L'impatto deflattivo, analizzato con un maggiore dettaglio, è prevalentemente riconducibile alla dinamica negativa dei prezzi dei cereali (-11,6 per cento nella media annua) e ai significativi ribassi rilevati da Ismea sui mercati degli oli di oliva (-18,5 per cento), della frutta (-4,9 per cento) e degli ortaggi (-3,9 per cento);
i dati forniti da Ismea per la campagna ortofrutticola in corso nel 2017 presentano un'ulteriore e drastica riduzione dei prezzi. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine della frutta rispetto a quelli dello scorso anno, per le albicocche hanno subito una variazione pari a un calo del 41,2 per cento, per le pesche pari a –36,9 per cento, per le ciliegie pari a –43,7 per cento, per le nettarine pari a –44,1 per cento. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine degli ortaggi rispetto a quelli dello scorso anno per le patate novelle hanno subito una variazione pari a –42,1 per cento, per i fagiolini sotto serra pari a –57,1 per cento e le melanzane sotto serra pari a –21,3 percento;
secondo i dati Ismea, negli ultimi 5 anni la produzione nazionale ortofrutticola è stata di circa 26 milioni di tonnellate, con un valore della produzione commercializzata nel 2016 di circa 6 miliardi di euro;

considerato inoltre che:

la speculazione dei prezzi ortofrutticoli sta mettendo a rischio decine di migliaia di piccole e medie aziende agricole, che a stento arrivano a coprire i costi di produzione. Negli ultimi mesi si è verificato un vero tracollo dei prezzi all'origine senza però che questo abbia almeno-significato un risparmio per il consumatore, che compra a costi invariati;
particolarmente colpito da tali operazioni speculative appare il mercato delle produzioni drupacee, (soprattutto pesche, susine e albicocche) il cui drastico calo dei prezzi ha mandato in crisi intere regioni, specialmente nel mezzogiorno;
a pagare il conto delle speculazioni sono ì cittadini, le imprese e i lavoratori agricoli italiani, che sono un terzo di tutti i lavoratori agricoli d'Europa, una forza lavoro specializzata, preziosa e numerosa;
l'Italia da sola, rappresenta un quarto della produzione agricola europea ma le sue aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono minacciati da giochi finanziari che poco hanno a che vedere con lo sviluppo di un settore trainante per il nostro paese;
l'agricoltura è un'eccellenza da difendere anche perché non significa più solo campi e mercati ma è elemento di sviluppo locale e rurale, sempre più legata ad attività turistiche, ambientali, paesaggistiche, di accoglienza, gusto e buona tavola, della trasformazione e della tutela del territorio tutto in chiave di promozione culturale in senso ampio;
le aziende agricole possono fare tanto per le amministrazioni locali, rendendosi naturali gestori e controllori di quelle terre secondo il principio della multifunzionalità agricola;
difendere questa idea di agricoltura significa difendere le buone pratiche di tutela della nostra terra, fonte di storia, cultura e volano economico per il futuro nonchè promuovere lo sviluppo tecnologico legato ai sistemi di produzione e distribuzione più sostenibili: e-commerce e creazione di gruppi di acquisto solidali, più sostenibili e moderni rispetto alle pratiche energivore e speculative della grande distribuzione;

impegna il governo:

a porre in essere con urgenza interventi normativi volti a:
– tutelare le aziende agricole danneggiate dalla crisi determinata dalla forte riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;
– porre al riparo i produttori agricoli dalle pratiche speculative che interessano i prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;
porre urgentemente in essere azioni concrete, in ambito comunitario ed verso i paesi extracomunitari, a contrasto delle pratiche di concorrenza sleale e in difesa del comparto agroalimentare italiano.

G/2860/56/5
CAPACCHIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2680, Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di ricollocare il personale dipendente dei consorzi agrari, previa una loro riqualificazione professionale, presso le Regioni individuando le più idonee modalità e procedure per tali finalità.

G/2860/57/5
COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'';

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede un regime agevolato a favore dei consorzi agrari. Si prevede, infatti, che le attività esercitate dalle società partecipate dai consorzi agrari a favore dei soci degli stessi consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, ''hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge'';
in tal modo una società a responsabilità limitata partecipata dai consorzi agrari, pur configurandosi come tipica organizzazione collettiva a scopo di lucro, acquista natura mutualistica, contraddicendo con ciò lo schema giuridico naturale adottato. In sostanza, si attua una sorta di confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico con tutte le implicazioni sul piano della operatività della società stessa;
non va, inoltre, trascurato il fatto che le altre società di capitali che non vedono la partecipazione dei consorzi agrari, non beneficiano di questa particolare condizione che li avvantaggerebbe sul piano fiscale e delle possibili agevolazioni creditizie, ledendo, quindi, il principio della libera concorrenza;
il consorzio agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa. Il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative invece hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato;
la norma introdotta, stante il differente trattamento normativo che si riserva a soggetti aventi la stessa configurazione e natura giuridica, con conseguente destrutturazione del sistema dell'organizzazione societaria dell'attività di impresa, risulta così essere ingiustificata, discriminatoria ed amplia eccessivamente il trattamento agevolativo dei consorzi agrari;
inoltre, si evidenzia un contrasto anche dal punto di vista costituzionale in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che ''La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata'';

impegna il Governo,

a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento, la soppressione della suddetta disposizione in quanto si introduce un regime agevolato a favore dei consorzi agrari che non trova alcuna giustificazione sia nel testo del decreto-legge all'esame che sotto il profilo costituzionale, in quanto l'articolo 45 della Costituzione, infatti, esclude il carattere della mutualità per le società costituite sotto forma di società di capitali o equiparate che perseguono lo scopo di lucro.

G/2860/58/5
COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'' che all'articolo 16, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni ''di particolare degrado'', in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di ''cittadini stranieri'';
rilevato che tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, specificate al successivo comma 2 dell'articolo 16, vi è ''anche'' la graduale integrazione dei ''cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati'', dizione quest'ultima, oltre che al quanto generica riguardo allo status giuridico dei beneficiari degli interventi, differente rispetto a quella del precedente comma;
preso atto che, conseguentemente all'aumento degli arrivi sulle coste italiane del Mezzogiorno di cittadini stranieri e alla situazione del sistema di accoglienza ormai al collasso, alla luce dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46 del 2017, le situazioni di degrado sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità, tanto che recentemente è stata approvata anche la legge 96 del 2017, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

impegna il Governo,

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 16 gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente; nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

G/2860/59/5
COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'' che all'articolo 16, commi 4 e 5, prevede una forma di premialità per gli enti locali impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;
rilevato, in particolare, che il comma 4 dispone la destinazione di ulteriori 150 mila euro al Fondo di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, quale contributo economico dello Stato a favore degli enti locali che prestano accoglienza fino ad esaurimento dello stanziamento, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'' (legge di stabilità 2015);
preso atto che attualmente nei Centri di Permanenza per i Rimpatri risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari in attesa di rimpatrio, mentre, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'Interno, degli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 risultano 10.969 quelli non rimpatriati;

impegna il Governo,

a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G/2860/60/5
COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'' che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani d'intervento volti a risanare situazioni ''di particolare degrado'', in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri'';
rilevato che la norma non specifica lo status giuridico dei cittadini stranieri, di cui viene indicata una ''massiva'' concentrazione nelle aree individuate al comma 1, ove si registrano ''situazioni di particolare degrado'', né individua precisamente tutte le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari se non la graduale integrazione dei ''cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati'';
preso atto che, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 sono stati 21.436, di cui solo 10.467, comprensivi dei 6.882 respinti alla frontiera, risulterebbero rimpatriati;
preso atto infine dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 286/98, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, ove risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari e in attesa di rimpatrio;

impegna il Governo,

ad adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e di garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


1.1
FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» con le seguenti: «in cui il tasso di disoccupazione sia superiore nella misura del 10 per cento alla media nazionale».

1.2
FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «Campania», inserire la seguente: «Marche,».

1.3
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.».

1.4
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» inserire le seguenti: «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22-giugno-2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «fino a 1.250 milioni di euro» con le seguenti: «fin a 1.350-milioni di euro» e sostituire le parole: «36 milioni»; «280-milioni»; «462 milioni»; «308,5 milioni» rispettivamente con le seguenti: «66 milioni»; «310 milioni»; «482 milioni»; «328,5 milioni».

1.5
SPILABOTTE, SCALIA, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, BENCINI, GINETTI, URAS, MANCUSO

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.6
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» inserire le seguenti: «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,».

1.7
FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ricompresi nella regione Abruzzo.».

1.8
SPILABOTTE, SCALIA

Al comma1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni del basso Lazio rientranti nel territorio della provincia di Frosinone».

1.9
GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» aggiungere le seguenti: «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i liberi professionisti sono finanziati gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, al fine di migliorare la loro offerta» sopprimere le seguenti parole: «libero professionali e».

1.10
GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» aggiungere le seguenti: «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».

1.11
GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» aggiungere le seguenti: «e giovani libero professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «sono finanziate» inserire le seguenti: «le attività libero professionali e» al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «libero professionali e».

1.12
BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» con la seguente: «maggiorenni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a favore degli imprenditori nel Mezzogiorno denominata ''Resto nel Sud''».

1.13
GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «i 18 ed i 35» con le seguenti: «tra i 18 e i 40».

1.14
STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni», con le seguenti: «40 anni».

1.15
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».

1.16
GUALDANI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» aggiungere le seguenti: «ed ai professionisti iscritti in ordini o collegi, di età compresa tri i 25 ed i 45 anni»;
al comma 6, dopo le parole: «le società cooperative» inserire le seguenti: «, nonché società tra professionisti o società tra avvocati; c) società tra professionisti o di cui alla legge n. 183/2013 o società tra avvocati di cui al decreto legislativo n. 96/2001 iscritte negli Albi professionali tenuti dai rispettivi ordini o Collegi»;
al comma 10, dopo le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle finalizzate all'acquisto di immobili non residenziali ad uso ufficio di nuova costruzione, ed in regola con le normative di sicurezza previste dalla legge, da utilizzare per l'attività professionale».

1.17
CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «o vi trasferiscano» fino alla fine della medesima lettera.

1.18
GATTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «vi trasferiscano» con le seguenti: «vi ritrasferiscano».

1.19
LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, PEGORER

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine: «o entro centoventi giorni se residenti all'estero;».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» aggiungere le seguenti: «, o entro centoventi giorni in casa di residenza all'estero,».

1.20
SANTINI, LAI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «non risultino già» aggiungere le seguenti: «titolari d'impresa alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o».

1.21
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.22
GUALDANI

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.23
GUALDANI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

Al primo periodo, sopprimere le parole: «, e le Università»;

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «In aggiunta alle attività di cui al precedente periodo, le Università, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 e a titolo gratuito, possono effettuare studi e analisi del contesto di mercato e dell'ambiente economico-sociale di riferimento, nonché ogni altra ricerca utile ai fini dell'individuazione dei settori economicamente più favorevoli per l'iniziativa economica giovanile di cui al presente articolo».

1.24
GUALDANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere, previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3 e a titolo oneroso, i medesimi servizi di cui al periodo precedente».

1.25
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «anche».

1.26
GUALDANI

Al comma 4 secondo periodo eliminare la parola: «anche».

1.27
GUALDANI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».

1.28
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola «anche».

1.29
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo,qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di consulenza in materia di finanziamenti. All'onore sostenuto da tali soggetti si provvede nel limite massimo del 1 per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera a)».

1.30
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo, qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento ai servizi di consulenza in materia di finanziamenti».

1.31
CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «società» con le seguenti: «società di persone»;
b) al comma 13, sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.32
CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, lettera b), sostituire la parala: «società» con le seguenti: «società di persone».

1.33
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.34
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le porole: «per tutta la durata del finanziamento», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti; «e per gli otto anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.35
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e per i cinque anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.36
GUALDANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Una quota non inferiore del 5 per cento delle istanze approvate deve essere riservata ai soggetti di cui al comma 2, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

1.37
GUALDANI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il richiedente riceve un finanziamento fino ad un importo massimo di 150 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 20 mila euro per ciascun socio aggiuntivo, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis».

1.38
GIOVANNI MAURO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 80 mila euro, a valere sulle risorse di cui al comma 16 fino ad esaurimento delle medesime. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis.».

1.39
GUALDANI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I programmi di spesa riferiti alle istanze di cui al comma 3 sono ammissibili fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascuno dei soggetti di cui al comma 2. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del programma di spesa ammissibile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2».

1.40
SANTINI, LAI

Al comma 7, sostituire le parole: «Ciascun richiedente» con le seguenti: «Ciascuna impresa individuale richiedente» e le parole: «da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria» con le seguenti: «da società costituite da più soci a seguito dell'entrata in vigore del presente- decreto-legge, purché non costituite da parenti entro il secondo grado ed affini e nelle quali nessuno dei soci ne detenga la maggioranza delle quote,».

1.41
BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 7, sostituire le parole: «40 mila euro», ovunque presenti, con le seguenti: «80 mila euro».

1.42
AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila», con le seguenti: «60 mila», e al secondo periodo, sostituire le parole: «200 mila», con le seguenti: «300 mila».

1.43
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro», con le seguenti: «50 mila euro».

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro», con le seguenti: «50 mila euro».

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.44
LAI

Al comma 7, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 40.000 euro», con le seguenti: «fino ad un massimo di 50.000 euro».

1.45
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.46
BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 7, sostituire le parole: «200 mila euro», con le seguenti: «300 mila euro».

1.47
LAI, SANTINI

Al comma 7, dopo le parole: «200 mila euro», aggiungere le seguenti: «. I finanziamenti di cui al comma 8 sono concessi».

Conseguentemente:

a) al comma 9, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino all'ottanta per cento del finanziamento, ovvero dell'importo del finanziamento garantito dal confidi o altro fondo di garanzia. L'accesso alla predetta garanzia avviene con modalità semplificate, sulla base della valutazione tecnica, economica e finanziaria del progetto e del soggetto richiedente, di cui al comma 5, effettuata da Invitalia, i cui esiti sono comunicati dalla medesima Agenzia al gestore del Fondo di garanzia»;
b) al comma 13, sopprimere il primo periodo;
c) al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia»;
d) al comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: «mutui», con la seguente: «finanziamenti»;
e) al comma 15, sostituire le parole: «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accredita mento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme», con le seguenti: «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità ai finanziamenti di cui al comma 8, le modalità di loro concessione, controllo e monitoraggio, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4».

1.48
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

1.49
GUALDANI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsata entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente:

al comma 6, secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «finanziamento», con la seguente «prestito»;
al comma 10 primo periodo, sostituire la parola: «finanziate», con la parola: «agevolate» e al secondo periodo sostituire le parole: «dal finanziamento», con le seguenti: «dall'agevolazione»;
al comma 11 primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati», con le seguenti: «Le agevolazioni di cui al comma 8 non possono essere utilizzate»;
al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti» con le seguenti: «alle agevolazioni»;
al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti», con le seguenti: «delle agevolazioni» e le parole: «il finanziamento» con le seguenti: «il prestito».

1.50
GUALDANI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «45 per cento»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «65 per cento», con le seguenti: «55 per cento».

A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni per il periodo 2017-2021 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 110 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni per il 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

1.51
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «entro otto anni», con le seguenti: «entro 15 anni».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «1.250 milioni», con le seguenti: «1.350 milioni», e dopo le parole: « per l'anno 2025», aggiungere le seguenti: «; 100 milioni per gli anni 2026-2032».

1.52
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Ai comma 8, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

1.53
GUALDANI

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) in alternativa alle modalità di cui alle lettere a) e b), i finanziamenti possono essere concessi per la loro totalità, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis, sotto forma di prestito a tasso zero, calcolato in equivalente sovvenzione lorda ESL. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole: «Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia», con le seguenti: «I prestiti di cui alle lettere b)e c) del comma 8 beneficiano».

1.54
SANTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a), qualora versata dai soci a titolo di capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.55
BONFRISCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 8, se versata dai soci a titolo di capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.56
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le parole da: «corrisposto», fino a: «finanziamento»;
alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «da parte del soggetto gestore».

1.57
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, alla lettera a), sopprimere le parole: «,corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento».

1.58
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, al primo periodo della lettera b), sostituire le parole: «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore», con le seguenti: «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito».

1.59
GUALDANI

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «da parte del soggetto gestore».

1.60
GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni e servizi nei settori dell'artigianato, dell'industria e del turismo».

1.61
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «finanziate» con la seguente: «agevolate».

1.62
GUALDANI

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le seguenti: «di tipo turistico e commerciale, nonché quelle».

1.63
GUALDANI

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le seguenti: «di tipo turistico ricettive o turistico balneari, nonché quelle,».

1.64
COMAROLI

Al comma 10, dopo le parole: «nei settori dell'artigianato» inserire le seguenti: «del commercio, del turismo», e sopprimere le parole da: «e del commercio» fino alla fine del periodo.

1.65
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, dopo le parole: «dell'artigianato» inserire le seguenti: «, del commercio, dell'industria agroalimentare».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

1.66
GIOVANNI MAURO

Al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» inserire le seguenti: «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Sono escluse dal finanziamento» fino alle parole: «di impresa».

1.67
LAI

Al comma 10, sostituire le parole: «relativi alla fornitura di servizi» con le seguenti: «le attività di impresa nel settore della fornitura dei servizi».

1.68
GUALDANI

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative».

1.69
SANTINI, LAI

Al comma 10, al primo periodo, sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative».

1.70
GALIMBERTI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 10, dopo le parole: ''fornitura di servizi'' inserire le parole: '', nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali'';
b) al comma 10, le parole: ''Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita del beni prodotti nell'attività di impresa.'' sono soppresse.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.71
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» inserire le parole: «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;
b) al comma 10, le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» sono soppresse.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.72
GUALDANI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fornitura di servizi» inserire le parole: «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;
b) le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» sono soppresse.

1.73
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «fornitura di servizi» inserire le seguenti: «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali» e sopprimere il secondo periodo.

1.74
STEFANO, URAS

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.75
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle, attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.76
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «servizi» aggiungere le seguenti: «e del turismo».

1.77
GUALDANI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività imprenditoriali che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193 o che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a quello del finanziamento di cui al comma 8, lavoratori detenuti o internati, nonché quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.78
GUALDANI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al due per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività professionali di giovani abilitati all'esercizio della professione forense, con età pari o inferiore ai 35 anni, che sono regolarmente iscritti presso il relativo ordine professionale, e che intendono esercitare la professione in una delle Regioni di cui al comma 1. Le risorse possono essere utilizzate per l'apertura e l'avviamento di uno studio professionale autonomo, anche attraverso la costituzione di una società di capitali.».

1.79
DE POLI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis) Nelle regioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo, le relative disposizioni si applicano anche per le iniziative di realizzazione e gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Qualora la regione abbia adottato il programma operativo in prosieguo del piano di rientro, anche in deroga ad altre disposizioni e ad invarianza di spesa, può procedere a modifiche ed integrazioni del programma operativo prevedendo eventuali aggiornamenti e rettifiche dei fabbisogni assistenziali previsti, delle dotazioni esistenti e di quelle accreditabili».

1.80
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti», con le seguenti: «Le agevolazioni».

1.81
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti», con le seguenti: «alle agevolazioni».

1.82
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 13, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dei finanziamenti», con le seguenti: «delle agevolazioni»;
b) sopprimere le parole: «dal comma 6», fino alla fine del periodo.

1.83
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 13, sopprimere le parole da: «e al conferimento», fino alla fine del periodo.

1.84
GUALDANI

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «e il conferimento», fino alla fine del periodo.

1.85
GUALDANI

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».

1.86
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».

1.87
COMAROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. I soggetti riceventi i finanziamenti di cui al comma 8, che delocalizzano, per tutto il periodo di durata dell'incentivo, la propria produzione nel territorio di un altro Stato, anche appartenente all'Unione europea, o qualora la delocalizzazione abbia come effetto la riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio del contributo a fondo perduto e della garanzia statale sui finanziamenti concessi a tasso zero e hanno l'obbligo della loro restituzione».

1.88
SANTINI, LAI

Al comma 15, dopo le parole: «le modalità di attuazione della stessa», aggiungere le seguenti: «, i costi ammissibili al finanziamento di cui al comma 7 e le modalità di rendicontazione delle spese».

1.89
COMAROLI

Al comma 15, dopo le parole: «e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante», inserire le seguenti: «anche in relazione alla rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.90
LAI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «Ciascuna Regione di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo approvati ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili».

1.91
COMAROLI

Dopo il comm 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che indichi gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutaziene della rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.92
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 16, dopo le parole: «, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE,» inserire le seguenti: «con l'esclusione delle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 in favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia,».

1.93
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16 primo periodo, dopo le parole: «da ripartire» inserire le seguenti: «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».

1.94
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Sul sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elench-i dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concessionari. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza massima trimestrale».

1.95
GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

1.0.1
SANTINI, LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Con decreto del Ministro dello sviiuppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, da emanarsi entro 31 dicembre 2017, è definita la quota delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente comma, da destinare, per l'anno 2018, alla costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»

1.0.2
LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 destinano un massimo del 15 % per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della libera professione ed al reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.0.3
GUALDANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane del Mezzogiorno)

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura, per le Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con legge 22 gennaio 2016 n. 9, è prorogata per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro nel triennio, di cui 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.0.4
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Incentivi per la costituzione di società sportive dilettantistiche)

1. È autorizzata la costituzione di società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro da parte di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le società di cui al presente articolo sono società di capitali costituite mediante atto pubblico, secondo le disposizioni del codice civile.
2. Gli statuti delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro devono contenere:

a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro»;
b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute, nonché alla predisposizione di attività volte a favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità;
c) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

3. I ricavi provenienti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di erri al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il 50 per cento del loro ammontare.
4. Le società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno consegnito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 50.000 euro, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) e all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Le agevolazioni di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9, 11-bis e 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società di cui al presente articolo che sono in posesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive mooificazioni.
7. Le agevolazioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano esclusivamente al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni:

a) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un medico specialista in cardiologia e un medico nutrizionista dietologo. All'atto di iscrizione tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica presso le società di cui al comma 1 sono sottoposti gratuitamente ad uno screening cardiologico e ad una visita nutrizionale per un corretto svolgimento delle pratiche sportive. l contenuti delle visite specialistiche di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto del Ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo screening cardiologico deve essere effettuato obbligatoriamente una volta ogni tre anni;
b) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare con le scuole secondarie di seconde grado convenzioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve provvedere all'organizzazione di attività motorie-espressive rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali, per favorirne l'inclusione sociale.

8. Al comma 6 del decreto legge-25-novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Nel caso di mancanza di progetti presentati dai soggetti di cui al primo periodo, gli enti locali possono valutare i progetti presentati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; in tal caso, la gestione dell'impianto da parte della società sportiva non può essere inferiore ai dieci anni ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo che tenga conto del valore dell'intervento effettuato. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI''.
9. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche già costituite al 31 dicembre 2016 in una delle forme previste al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono richiedere entro il 30 settembre 2017 la trasformazione in società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro a decorrere dal l o gennaio 2018, mediante le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni l'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, stimati in 3,5 milioni di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.1
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) sestituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternaiiva ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.'';
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca.''»;

b) al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

2.2
STEFANO, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesse, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.'';
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca.'';

b) al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

2.3
SAGGESE, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «alle imprese agricole» inserire le seguenti: «e del settore ittico» e dopo le parole: «ai medesimi soggetti» inserire le seguenti: «nonché alle imprese del settore ittico»;

b) al comma 2 dopo le parole: «imprese agricole» inserire le seguenti: «e del settore ittico».

2.4
BONFRISCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Resto al sud alle imprese agricole» aggiungere le seguenti: «ed ittiche»;
b) al comma 2, dopo le parole: «in favore delle imprese agricole» aggiungere le seguenti: «ed ittiche».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e pesca e di promozione delle filiere del Mezzogiorno».

2.5
LAI

Al comma 1 dopo le parole: «alle imprese agricole» inserire le seguenti: «e della pesca».

2.6
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonchè le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.»

Conseguentemente, al comma 2 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

2.7
GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo i soggetti che producono con certificazione biologica e/o a filiera corta.»

2.8
GUALDANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono estese ai soggetti, alle imprese individuali e alle società che svolgono attività di pesca e acquacoltura, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo articolo 1».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole» inserire le seguenti: «e di pesca ed acquacoltura» e sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

2.9
BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni».

2.10
BONFRISCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.11
SANTINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivaziene del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.12
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.13
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse previste dal comma 2 sono assegnate alla Regione Puglia per promuovere interventi a favore delle imprese lecalizzate nelle aree colpite dal batterio Xylella Fastidiosa.».

2.14
VACCARI, CALEO

Sopprimere il comma 3.

2.15
BONFRISCO

Sopprimere il comma 3.

2.16
COMAROLI, CANDIANI

Sopprimere il comma 3.

2.17
DONNO, GIROTTO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Sopprimere il comma 3.

2.18
RUTA

Sopprimere il comma 3.

2.19
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Sopprimere il comma 3.

2.20
GUALDANI

Al comma 3, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «svolte dai consorzi agrari», inserire le seguenti: «,con sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,».

2.21
RUTA

Al comma 3, capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.

2.22
VACCARI, CALEO

Al comma 3, capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.

2.23
COMAROLI, CANDIANI

Al comma 3, capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.

2.24
GUALDANI

Al comma 3, capoverso «2-bis» sopprimere il secondo periodo.

2.25
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Al comma 3, capoverso «2-bis» sopprimere il secondo periodo.

2.26
NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine dice stendere la misura Resto al Sud per la valorizzazione del compost bene comune da utilizzare per la produzione blu e di qualità, per le bonifiche e contro la desertificazione dei territori agricoli interni, alle imprese agricole presenti nelle Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia è concesso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti di compostaggio anaerobici. Al prodotto finale ottenuto dal processo anaerobico, il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa verifica delle agenzie regionali dell'ambiente, appone un bollino verde che certifica il compost di qualità, al fine di favorirne la vendita, la distribuzione e l'utilizzo.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di dettaglio per la fruizione del contributo di cui al comma 3-bis nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì ì casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.27
CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ''d-bis) Furgoni con vano di carico aperto veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 kg e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.28
ZANONI, SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 dell decreto legislative 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

''d-bis) furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.29
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.30
PELINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 Kg e in cui posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.31
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.32
AMIDEI, PICCOLI, LIUZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

''d-bis) furgoni con vano di carico aperto: veicoli, con vano di carico aperto, destinati al trasporte di cose e di persone, aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t in cui i posti e il vano di carico non sono situati in un unico vano''».

2.33
LAI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria da considerarsi per fini statistici e riepilogativi denominata «Artigianale Regionale». Alla categoria di cui al comma precedente è riservato l'aumento annuale previsto dalla UE della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea. La categoria verrà suddivisa in quote regionali seconde il peso percentuale che ogni regione ha sul totale ltalia di numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dai MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21esima Sessione. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali: i nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

2.34
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche alle imprese agricole ubicate nelle province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

2.35
GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

2.36
MIRABELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale di cui all'articolo 5, comma 6 della legge n. 410/1999 è ricollocato con effetto immediato, anche previa riqualificazione professionale, presso le Regioni di appartenenza indipendentemente dalle previsioni della pianta organica e del patto di stabilità. La presente previsione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

2.37
GUALDANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il passaggio generazionale sulle navi adibite all'esercizio della pesca marittima sono adottate le seguenti disposizioni:

a) al Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui all'allegato del decreto del Presiedente della Repubblica 15 febbraio 1952 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 254, comma 1, numero 4 le parole: ''effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;'' sono sostituite dalle seguenti: ''aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca'';
2) all'articolo 257, comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ''nella zona compresa fra il 6º ed il 20º meridiano'';

b) all'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marittimo addetto alla guardia al timone, purché in tale circostanza l'unità sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante''».

2.0.1
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n.190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel ''Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate'' è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

2.0.2
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di curi all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni-identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del ''Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti'' istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del ''Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti'' istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monito raggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

2.0.3
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a ''Industria 4.0'' per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, nonché il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico ( C.I.S.E.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle infrastrutture immateriali per lo sviluppo Industriale (RIISI).
3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.
4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini-del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciale'', della missione ''fondi da ripartire'', dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze».

2.0.4
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: ''copertura dei rischi,'' sono inserite le seguenti: ''e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014''».

2.0.5
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: ''nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017'', aggiungere le seguenti: ''le imprese agricole che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrytis cinerea''».

2.0.6
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: ''copertura dei rischi,'', sono inserite le seguenti: ''e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dai 1 al 6 settembre 2014''».

2.0.7
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della botrytis cinerea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.
3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.8
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla costruzione di grandi infrastrutture)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella provincia di Lecce che hanno subito danni in conseguenza delle opere di costruzione della Trans adriatic pipeline è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino dei beni danneggiati.
3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanzia menti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.9
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole
danneggiate dalla xylella fastidiosa)

1. Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.
3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.10
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il-seguente:

«Art. 2-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.
3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.11
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Microcredito per le imprese agricole e della pesca)

1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176».

2.0.12
GUALDANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione sperimentale di riduzione compensata degli oneri di
trasporto delle merci e delle persone in favore delle imprese
insediate nel Mezzogiorno)

1. In favore delle imprese manifatturiere ed agricole insediate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sulle risorse del Fondo per 10 sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel limite di spesa 150 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2818, 2019 e 2020, è introdotto in via sperimentale un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi, come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetto a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività d'impresa.
2. L'attuazione della misura sperimentale di cui al comma 1 è demandata ad un con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.13
PADUA, BERTUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare
la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus)

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione Siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 mila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Art. 3.

3.1
MORONESE, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di reddito dei giovani», aggiungere le seguenti: «e contrastare il disagio abitativo».

3.2
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

3.3
MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «in via sperimentale».

3.4
GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «in stato di abbandono» aggiungere le seguenti: «purché realizzati nel rispetto della legge».

3.5
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta altresì la decadenza per il beneficiario trasgressore di presentare nuovi progetti volti alla valorizzazione e all'utilizzo di beni non utilizzati».

3.6
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «oggetto di rimboschimento artificiale o».

3.7
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.8
GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni».

3.9
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.10
GIOVANNI MAURO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le aree edificate ad uso industriale, atiigianale, commerciale, turistico ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.11
BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo» aggiungere la parola: «, abitativo».

3.12
GUALDANI

Al comma 2 alla lettera c) sostituire le parole: «che risultino in stato di abbandono» con le seguenti: «sulle quali non risultino più operative aziende o società, secondo i criteri da stabilire con decreto del Ministero dello Sviluppo economico,».

3.13
BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni» aggiungere le seguenti: «ovvero che risultino sprovvisti di contratto di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica dal medesimo periodo temporale».

3.14
GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «in stato di abbandono» aggiungere, in fine: «, che. non siano stati oggetto a vario titolo di inquinamento ambientale salvo il caso di avvenuta bonifica;».

3.15
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

3.16
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«d) gli immobili di pregio culturale in stato di abbandono e degrado;».

3.17
CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità degli elementi che concorrono ad individuare lo stato di abbandono delle aree di cui al comma 2, lettera c), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta linee guida recanti criteri ed indicazioni ai fini della individuazione delle medesime aree».

3.18
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro tre mesi» con le seguenti: «Entro 6 mesi».

3.19
BOTTICI, PUGLIA, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 3 sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

3.20
GUALDANI

Al comma 3, sostituire le parole: «delle regioni di cui al comma 1» con le seguenti: «e le province ricompresi nel territorio delle regioni di curai comma 1, nonché le regioni stesse, i soggetti pubblici, o privati, se partecipati dai predetti enti territoriali,».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 3 pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sua volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine i soggetti di cui al comma 3, pubblicano periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I soggetti di cui al comma 3 assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria; introducono altre si criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica».;

al comma 7 sostituire ovunque ricorrano le parole: «al Comune» con le seguenti: «al Comune o ad altro soggetto di cui al comma 3»;
al comma 8, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «o altro soggetto di cui al comma 3,»;
al comma 9, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «o altro soggetto di cui al comma 3,»;
al comma 13, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «o altro soggetto di cui ai comma 3,»;
sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune, o ad altro soggetto di cui al comma 3, un canone d'uso indicizzato, determinato dal soggetto stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune, o altro soggetto di cui al comma 3, non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e n costo della perizia tecnica è a carico del proponente,»;
al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: «del comune» inserire le seguenti: «o di uno dei soggetti di cui al comma 3,»;
sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. I comuni e gli altri enti di cui al comma 3 trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.».

3.21
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il mancato espletamento di quanto previsto al precedente periodo entro il termine ivi stabilito costituisce, a carico dei dirigenti delle strutture comunali preposte, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale».

3.22
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.23
GIOVANNI MAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.24
SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con l'ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.25
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.26
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, decorsi i termini di cui al primo periodo, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti previsti, i cittadini possono indicare di propria iniziativa, mediante segnalazione al competente ufficio, i beni immobili pubblici che rientrano nella definizione di cui al comma 2 al fine del loro inserimento nell'elenco di cui al presente comma.»

3.27
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali di proprietà statale, la ricognizione viene effettuata dall'Agenzia del demanio, d'intesa con gli Enti locali sui quali insistono gli immobili, e di concerto con le Regioni e gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.28
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali la ricognizione viene effettuata dagli Enti locali di concerto con le Regioni e gli organi periferici deI Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.29
GIOVANNI MAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione.».

3.30
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati come segue:

a) per i terreni agricoli devono essere indicati:

1) i dati catastall identificativi;
2) la superficie complessiva;
3) lo stato del terreno, specificando se esso sia incolto o insufficientemente collegato nonchè l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di strade di accesso;

b) per i fabbricati devono essere indicati:

1) i dati catastali identificativi;
2) l'anno di costruzione;
3) lo stato d'uso del fabbricato e delle pertinenze;
4) numero dei vani e la superficie complessiva;
5) il livello di rischio sismico dell'area nel quale si trova il fabbricato;
6) la certificazione di agibilità;».

3.31
GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «rinnovabile una sola volta».

3.32
NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 5, primo periodo, si apportano le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «previa presentazione di un progetto» aggiungere le seguenti: «con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica»;
b) dopo la parola: «volto» aggiungere le seguenti parole: «al contenimento di consumo di suolo non edificato nonché».

3.33
BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» con le parole: «risultino aver compiuto i 18 anni di età».

3.34
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Ai fini della valutazione dei progetti e della successiva redazione della graduatoria, i comuni si avvalgono di soggetti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.35
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 5, sostituire le parole: «I comuni introducono criteri» con le seguenti: «Per i terreni di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono ammessi a valutazione i progetti che prevedano cambi di destinazione d'uso o consumo di ulteriore suolo non edificato. Per le aree di cui al comma 1, lettera c), i comuni introducono criteri».

3.36
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «suolo non edificato,» aggiungere le seguenti: «agli interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggiore pregio storico, architettonico e artistico,».

3.37
GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ultimo periodo, le parole: «qualità architettonica e paesaggistica», sono sostituite dalle seguenti: «qualità architettonica, paesaggistica e produttiva»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti di cui al comma 7 notificano, entro 30 giorni, al proprietario del fondo e all'avente diritto il progetto di valorizzazione del bene o dei beni presentato al comune»;

c) al comma 8, dopo ti primo periodo, è inserito il seguente: «Il proprietario o l'avente diritto, entro 60 giorni, possono presentare opposizione al progetto o alla determinazione del canone, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.»;
d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune assicura un contraddittorio adeguato con il proprietario o l'avente diritto in tutte le fasi del procedimento»;
e) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata presentazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto»;
f) al comma 13 sono soppresse le parole da: «nelle more dell'approvazione» sino alla fine.

3.38
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5 sostituire le parole: «elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica» con le seguenti: «elevati standard di qualità storico artistica; architettonica e/o paesaggistico ambientali».

3.39
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il progetto di cui al primo periodo dei comma 5 deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;
b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno delle proprietà chimico-biologiche;
c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
d) le attività che si intendono realizzare nel periodo di concessione».

3.40
MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi ai fini di utilità sociale, i cittadini sostituiti in gruppi di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti formulano all'ente territoriale competente proposte operative e supportano l'ente nelle attività di monitoraggio».

3.41
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.42
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «artigianali,» aggiungere la seguente: «culturali,».

3.43
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che sui terreni a destinazione agricola sono consentite esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprensive delle attività connesse;».

3.44
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi predisposti alla formazione e incubatori di start-up innovative».

3.45
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «legate e nel rispetto della tradizione del territorio, anche in virtù di procedimenti di innovazione creativa e rinnovamento».

3.46
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «che devono essere svolte senza ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo».

3.47
MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di utilità socio-educativa;».

3.48
AMIDEI, D'ALÌ, MANDELLI, PICCOLI

Sopprimere i commi da 7 a 15.

3.49
BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 7, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» con le seguenti: «risultino aver compiute i 18 anni di età».

3.50
BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante apposito certificato redatta da un natale» con le seguenti: «mediante apposito certificato catastale estratto dai registri catastali del comune in cui l'immobile è situato».

3.51
CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per il rilascio del certificato di cui al presente comma sono dovuti esclusivamente i costi effettivamente sostenuti, senza onorari notarili».

3.52
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il progetto di valorizzazione del bene deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;
b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;
c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
d) le attività che si intendono realizzare nel periodo contrattuale».

Conseguentemente:

a) al comma 8, sostituire le parole: «il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7», con le seguenti: «il progetto di valorizzazione del bene di cui ai commi 7 e 7-bis»;
b) al comma 13, sostituire le parole: «il progetto di cui al comma 7», con le seguenti: «il progetto di cui ai commi 7 e 7-bis».

3.53
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il Comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al camma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto, nonché l'intera documentazione allegata e la relazione peritale ad esso connessa. Il Comune invia all'indirizzo di posta certificata fornito dal presentatore del progetto, una comunicazione alla quale è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7».

3.54
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) Sopprimere le seguenti parole: «valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7;
b) Sostituire le parole: «il progetto ricevuto» con le seguenti: «tutti i progetti ricevuti».

3.55
BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione» con le parole: «sulla base delle risultanze dell'idonea documentazione di cui a1 comma 7».

3.56
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora l'avente diritto sul bene non intenda dare il consenso al contratto di affitto, nel termine di un anno dalla comunicazione del comune, il medesimo soggette, ove non sia previsto dai regolamenti comunali, è tenuto a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza del medesimo immobile. In caso di inerzia, il Comune, può prevedere specifiche sanzioni».

3.57
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 10, dopo le parole: «attività in Qggetto» aggiungere le seguenti: «pena la restituzione dei benefici goduti».

3.58
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente articolo i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) si trovino in stato di interdizione, inabilità o fallimento o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
c) risultino morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste;
d) non risultino in regola con gli obblighi contributivi».

Conseguentemente:

a) al comma 5, dopo le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», con le seguenti: «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis»;
b) al comma 7, dopo le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», con le seguenti: «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis».

3.59
STEFANO, URAS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I contratti di concessione o affitto, stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale».

3.60
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I contratti di concessione o affitto; stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale».

3.61
D'ALÌ

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale, è dovuta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.62
MANGILI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Sopprimere il comma 13.

3.63
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Nel periodo di durata della concessione o del contratto di affitto non possono essere adottare modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti relativamente ai beni cui ai commi precedenti».

3.64
GIOVANNI MAURO

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».

3.65
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 13, dopo le parole: «artigiana», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».

3.66
GUALDANI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».

3.67
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».

3.68
GALIMBERTI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».

3.69
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, sostituire la parola: «adotta», con le seguenti: «può adattare».

3.70
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, dopo le parole: «del bene;», aggiungere le seguenti: «sono in ogni caso fatte salve la disciplina vigente nei centri storici, nelle aree urbane a essi equiparate, nonché quella relativa agli immobili e alle aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le specifiche disposizioni di maggior tutela di cui ai Piani paesaggistici regionali».

3.71
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 13, dopo le parole «dall'assegnazione del bene», inserire le seguenti: «, nel rispetto degli eventuali vincoli vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3.72
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 13, dopo le parole: «dall'assegnazione del bene», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle eventuali misure di salvaguardia e delle destinazioni previste dai piani delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.73
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «nelle more», fino alla fine del comma.

3.74
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo contrattuale, il beneficiario è tenuto a restituire il bene con l'incremento di valore conseguito a seguito degli interventi di valorizzazione realizzati ai sensi del presente articolo».

3.75
BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 15, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla restituzione» con le parole: «nel termine temperale di un anno dalla restituzione».

3.76
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo stabilito dall'avente diritto dovrà tenere conto del valore di mercato del bene oggetto del trasferimento».

3.77
MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 16, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le seguenti: «provvedono, con la partecipazione dei cittadini, al monitoraggio periodico dei progetti di valorizzazione di cui al comma 7, e».

3.78
GUALDANI

Al comma 16, dopo la parola: «trasmettono» inserire la seguente: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

3.79
MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 16, sostituire: «censiti e assegnati» con le seguenti: «specificando quali sono stati censiti e quali assegnati».

3.80
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) al comma 4, dopo le parole: ''aprile 2017'' sono aggiunte le seguenti: ''e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017'';
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 2017''».

3.81
LAI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adattati in assenza del rispetto delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo, industriale approvati in attuazione del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito con il D.P.R 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti, a tutti gli effetti dal regime dei terreni ad uso civico con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853».

3.82
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1; lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.83
DONNO, PUGLIA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono».

3.0.1
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020; le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

3.0.2
BERTOROTTA, DONNO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Autorecupero del patrimonio immobiliare)

1. Al fine di far fronte al disagio abitativo, di garantire il diritto ad un alloggia adeguato e salubre ai soggetti che non hanno adeguate garanzie bancarie per accedere al mercato degli immobili ad uso abitativo, di prevenire e ridurre il consumo di suolo, di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nonché di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità, il presente articolo definisce i criteri e le condizioni per incentivare interventi di recupero e riqualificazione di aree e di beni immobili inutilizzati, attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero, nel rispetto o della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico ambientale e dei beni culturali.
2. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 1, lo Stato favorisce politiche di incentivo alla rigenerazione urbana, mirate al recupero del patrimonio, alla rifunzionalizzazione dei centri storici delle periferie, delle aree dismesse, nonché, al ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritari amente a interventi di recupero.
3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) immobile abbandonato: gli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, non uti1izzati a fini residenziali da almeno quindici anni che versino in evidente stato di degrado o incuria;
b) fabbricato incompiuto: l'unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano la cui completa realizzazione non sia avvenuta entro il termine di dieci anni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori;
c) alloggio sociale: l'unità immobiliare ad uso residenziale da concedere in comodato d'uso, destinata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato;
d) gruppo di autorecupero: i cittadini costituiti in cooperative, consorzi o associazioni per il recupero e la riqualificazione di beni immobili inutilizzati che intervengono direttamente nella realizzazione di opere, mettendo a disposizione un monte ore lavorativo, e che prevedono nell'atto costitutivo l'autorecupero come unica finalità, e nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari recuperate ai singoli componenti, nonché le modalità di scioglimento alla data di assegnazione dell'immobile;
e) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio.

5. Per la migliore definizione dei programmi di intervento relativi al patrimonio immobiliare, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili e delle aree di proprietà pubblica e privata presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla prestazione energetica, nonché alla presenza di unità immobiliari inutiIizzate.
6. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.
7. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 5 e 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono e aggiornano, ove esistenti, i programmi di recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato e abbandonato. I medesimi programma al fine di destinare gli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, possono prevedere la partecipazione di gruppi di autorecupero fermati da cittadini residenti sul territorio italiano che-non sono proprietari di altri immobili o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, entro un anno dalla data di presentazione della relazione di fine lavori, vi trasferiscono la residenza;
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono che gli atti di pianificazione e gli altri strumenti di Governo del territorio comprendano le modalità e i criteri per l'avvio dei programmi di cui al comma 7, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati in attuazione dei medesimi programmi.
9. I dati risultanti dal censimento di cui al comma 5 sono utilizzati anche al fine di conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione immobiliare mediante il trasferimento di uffici negli edifici pubblici a destinazione non residenziale idonei ma non utilizzati.
10. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, valutato in 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 3017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzate ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. A seguito del censimento di cui ai commi da 5 a 9, al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero, gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380, il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i groppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia biocompatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.
12. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
13. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondarie modalità definite ai sensi del comma 12, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.
14. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 12 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero, l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 17, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui al comma 27, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano alloro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.
15. La realizzazione degli interventi di cui al comma 12 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.
16. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni dì degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza umana, il comune attiva prioritariamente procedure negoziati con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.
17. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di auterecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono .sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.
18. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuare, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
19. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. Il direttore dei lavori del gruppo di autorecupero è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di competenza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e alle modalità di messa in opera. Dal momento della presentazione della relazione attestante la fine dei lavori ad opera del direttore dei lavori nominato dal gruppo di autorecupero, i soggetti assegnatari dell'immobile sono direttamente responsabili del pagamento di tutti gli oneri e delle spese accessorie relativi all'immobile stesso. È fatto obbligo al soggetto assegnatario, allo scadere del termine di cui al comma 14, di restituire l'immobile in buono stato.
21. Sono di competenza del comune ove è localizzato l'immobile gli interventi di recupero primario inerenti le parti comuni e strutturali degli edifici all'interno del quale il medesimo immobile risulta eventualmente collocato, con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza statica e alla riduzione della vulnerabilità sismica
22. Sono di competenza dei gruppi di autorecupero tutte le opere interne agli alloggi, comprese quelle relative agli impianti interni e alla loro messa a nonna, e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. I gruppi possono ricorrere, al fine di realizzare la parte dei lavori cui non possono provvedere direttamente, a ditte o professionisti esterni, con particolare riferimento alle piccole imprese e artigiani presenti nel territorio.
23. Gli oneri per i costi di progettazione, delle procedure di gara ed affidamento dei lavori, dei materiali e delle certificazioni ed ogni altro onere aggiuntivo, relativa ai lavori di competenza dei comuni e dei gruppi di autorecupero, sono a carico del Fondo di cui al comma 27.
24. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità e condizioni per la scelta e l'utilizzo di materiali che garantiscano la riduzione dell'impatto energetico ed ambientale dei manufatti e che, in ogni caso, non inficino la salubrità degli ambienti e non deturpino il paesaggio anche a fine vita.
25. Il gruppo assicura negli interventi di recupero il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, relative all'efficienza energetica, relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
26. Per gli interventi di recupero primario di cui al comma 21, è ammesso il ricorso, previa approvazione del magistrato di sorveglianza, alle procedure di cui all'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
27. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli interventi di autorecupero di immobili abbandonati e di fabbricati incompiuti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 380 milioni nel 2018. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che ne fanno richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di autorecupero che consentono l'accesso ai contributi.
28. Il comune provvede al monitoraggio dei programmi di recupero di cui al presente articolo e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
29. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 380 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31.
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: ''di 3,5 punti percentuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 4,5 punti percentuale'';
b) al comma 67, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 93 per cento''.

31. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».

3.0.3
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività
di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

''g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione'';

b) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

''a-bis) prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;
a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico'';

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. A tutela delle strutture di cui alla lettera o-ter) del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento''.

2. Per i terreni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a-bis) e o-ter), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, introdotte dal comma 1 del presente articolo, al fine di attestare la salubrità, a qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi, le agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, competenti per territorio, producono, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7, un attestato di qualità della terra (AQT).
3. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione.
4. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale.
5. Nel caso di vendita o di affitto dei terreni di cui al comma 1, l'AQT deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.
6. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di affitto di terreni di cui al comma 2 è inserita apposita clausola con fa quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto.
7. In attuazione di quanto previsto dal commi da 2 a 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabiliti:

a) la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno al fine di consentire ai cittadini e agli operatori di valutare e confrontare terreni diversi e più in generale ad acquisire tutti gli elementi generali chimico-fisici per conoscere la capacità a sostenere una o più tipologie di coltura con il costo minore e al minore impatto ambientale. Tra tali dati sono obbligatori:
1) tipologia e classe catastale;
2) scheletro, tessitura della coltre e percentuale di sostanza organica;
3) proprietà fisiche del suolo:

3.1) conducibilità elettrica;
3.2) elementi chimici caratterizzanti;
3.3) limiti e contenuto totale di metalli pesanti;
3.4) acidità del suolo;
3.5) profondità media del substrato;

4) indici biologici;
5) distanza da fattori inquinanti certi, classificata sulla base della tabella di cui all'allegato A alla presente legge;
6) numero di prelievi e carotaggi effettuati per ettaro a fini di analisi. Il numero di prelievi e carotaggi deve essere di almeno sei per ettaro e proporzionato alla presenza di uno o più terreni confinanti contaminati;
7) interventi di bonifica già effettuati;
8) colture già effettuate sul medesimo terreno;
9) eventuali precedenti destinazioni del terreno a fini diversi dall'agricoltura;
10) analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, siano esse di captazione presso falda acquifera, provenienti da impianto acquedotto ovvero di provenienza depurazione reflui;

b) le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo In particolare la mappatura delle stazioni di campionamento».

3.0.4
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività
di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

''g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione'';

b) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

''a-bis) prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;
a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico'';

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. A tutela delle strutture di cui alla lettera o-ter) del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento''».

3.0.5
BERTUZZI, DALLA TOR, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate
dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nei limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

3.0.6
PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Cluster Tecnologi Nazionali e valutazione di programmi
e progetti di ricerca)

1. I Cluster Tecnologici-Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, secondo indirizzi definiti con linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottate con decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1 i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'Istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrati-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 le parole: ''all'uno per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''al cinque per cento''.
4. All'esito della approvazione di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun cm può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.
5. A ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità previste dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2017, secondo le modalità del medesimo decreto.
6. Con riferimento ai quattro Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze-pubbliche».

3.0.7
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 20172020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare-secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.8
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuovi contratti)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone della locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio delle persone di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 20142020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1».

3.0.9
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastate C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente; può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento, Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro annui per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.10
RUTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Rimborso delle quote all'TFR per le aziende in procedura concorsuale ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Le aziende, sottoposte a procedura concorsuale, ammesse al trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il rimborso alla Cassa integrazione guadagni delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, corrisposte agli interessati, limitatamente alle quote maturate durante il periodo predetto.».

3.0.11
GIOVANNI MAURO, LIUZZI

Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel ''Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate'' è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.».

3.0.12
RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non interiore a 700 metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotti per un ammontare complessivo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, per ciascun Ministero, gli importi indicati nell'elenco allegato, in termini di competenza e cassa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.».

Allegato al comma 3

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

MinisteroRiduzioni a decorrere dall'anno 2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE17.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO6.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI1.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA3.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE1.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA6.000
MINISTERO DELL'INTERNO4.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE1.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI8.000
MINISTERO DELLA DIFESA3.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI1.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO3.000
MINISTERO DELLA SALUTE1.000
TOTALE55.000

3.0.13
RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. All'articolo 44, comma 11-bis, prime periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: ''sino al limite massimo di 12 mesi'', sono inserite le seguenti: ''per ciascun anno di riferimento''».

4.1
QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Sostituire gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 4. – (Istituzione delle Zone economiche speciali nella macroregione del mezzogiorno). – 1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (da ora ''Zes'') nelle aree depresse e a rischio spopolamento delle Regioni della macroregione del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).
2. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini, fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 5. – (Ambito di applicazione) 1. Nella Zes sono espressamente vietate:

a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
c) la fabbricazione di armi;
d) la produzione di tabacco;
e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

2. All'interno delle Zes non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
3. Le nuove imprese che si insedieranno nelle Zes operano in piena armonia con le normative nazionali e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della Zes. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della Zes sono registrate come imprese della lese possono usufruire; nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, di un regime agevolato differenziato.
4. L'amministrazione e la gestione della Zes, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle Regioni, le quali sono chiamate a:

a) definire il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa;
b) operare la semplificazione delle procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con gli operatori economici in regime di Zes;
verificare i requisiti amministrativi e tecnici, stabiliti con apposita legge regionale, necessari per la registrazione di un'impresa nella Zes;
c) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della Zes.

Art. 6. – (Agevolazioni Zes). – 1. Le nuove imprese che abbiano una nuova attività economica nelle Zes nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti dette risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

2. Per le imprese già presenti nella Zes, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e d), con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.
3. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7. – (Requisiti minimi per l'elezione a Zes). – 1. Ciascuna regione, a sensi dell'articolo 2 comma 4 della presente legge, definisce il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa, verificando che ciascun territorio selezionato risponda contemporaneamente ad almeno due dei seguenti requisiti:

a) il valore aggiunto pro-capite medio minore o uguale a 13:000 euro;
b) tasso di disoccupazione maggiore o uguale al 14%;
c) zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1305/2013;
d) numero di imprese attive su scala provinciale inferiore a 45.000;
e) aree a rischio spopolamento (che rientrano in una lista stilata con specifica delibera regionale);

2. Il territorio complessivo della Zes, selezionato ai sensi del comma 1, non potrà in ogni caso superare il 65 per cento della estensione geografica della Regione medesima.

Art. 8. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 si provvede mediante tramite le risorse di cui al comma 703, dell'articolo 1, della legge 23/12/2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – (Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno). – 1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.
2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.
3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.
4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.
6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

a) operazioni di importazione;
b) operazioni di deposito;
c) operazioni di confezionamento;
d) operazioni di trasformazione;
e) operazioni di assemblaggio;
f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di anni, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità; sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
e) la lottizzazione dei terreni;
f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle per le persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse.; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40-per cento del fatturato di-ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.
14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla- Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: a) imprese insediate; b) occupazione creata; c) volume di affari; d) entità consuntivata dei benefici.
16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.
17. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 de11986 (TUIR) è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcune aree del Paese» aggiungere: «e specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».
2. Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione», aggiungere le seguenti parole: «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientrati nell'Area,».

4.4
STEFANO, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcune aree del Paese» aggiungere le seguenti: «e, specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».
2. Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientranti nel area».

4.5
BUEMI

Al comma 1, dopo le parole: «aree del Paese», aggiungere le seguenti: «con priorità per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.6
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, dopo le parole: «l'insediamento di nuove imprese» aggiungere le seguenti: «e l'incremento dell'occupazione» e dopo le parole: «alla natura incrementale degli investimenti» aggiungere le seguenti: « , dell'occupazione».

4.7
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona in ritardo di sviluppo o non ancora in grado di sfruttare pienamente le proprie potenzialità di sviluppo, situata entro i confini dello Stato, geograficamente delimitata e chiaramente identificata in un'area specifica, anche di livello sub-comunale, o che può essere costituita dall'aggregazione di aree territorialmente adiacenti o anche non adiacenti, purché presentino evidenti nessi economico funzionali e infrastrutturali statisticamente misurati e fisicamente rilevati, comprendente o facente riferimento ad almeno un'infrastruttura di trasporto marittimo dotata delle caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e inserita nell'elenco dei nodi dei porti marittimi delle reti centrale e globale di cui all'Allegato II, parte seconda, del suddetto Regolamento».

Conseguentemente:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i relativi criteri che» aggiungere le seguenti: «ne delimitano e ne identificano l'estensione, ai sensi del precedente comma 2, e»;
b) al comma 4, sostituire le parole da: «meno sviluppate» fino a: «dall'articolo 107» con le seguenti: «individuate come meno sviluppate e in transizione dalla normativa europea, e comprendono aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c),»;
c) al comma 6:

1) sostituire il secondo periodo con il seguente: «il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante della regione e da un rappresentante per ciascuno degli enti locali il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, nella ZES.»;
2) al terzo periodo, sostituire le parole:: «dell'Autorità» con le seguenti: «dell'Autorità di sistema»;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente» inserire le seguenti: «degli enti locali e della regione interessati dalla ZES».

d) al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «dell'Autorità» con le seguenti: «dell'Autorità di sistema»;

4.8
BUEMI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, Situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda o un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), oppure rientri tra i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.9
DEL BARBA

Al comma 2, dopo le parole: «non territorialmente adiacenti» aggiungere le seguenti: «, anche infraregionali,».

4.10
AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno un'area portuale con» con le seguenti: «una o più aree portuali che, nell'insieme, abbiano».

4.11
GUALDANI

All'articolo, apportare le seguenti. modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «collegata» aggiungere le seguenti: «o in corso di collegamento»;
2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della portualità nella regione Abruzzo, i limiti previsti regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo si intendono come obiettivi A tale scopo la proposta regionale è funzionale e coordinata in termini di obiettivi di sviluppo con quanto previsto all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la costituzione della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia».

4.12
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o almeno un'area industriale dismessa o soggetta a fenomeni di delocalizzazione».

4.13
FASIOLO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ferme restando le caratteristiche di cui al primo periodo, le ZES possono essere altresì istituite in aree territoriali che subiscono, anche in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico-produttivo».

4.14
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono essere istituite ZES anche in aree cumulate da crisi industriali con programmi di rilancio, nelle aree di crisi complesse e non complesse».

4.15
GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: «di cui all'articolo 5», aggiungere le seguenti: «nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo»;
b) al comma 3 sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata« con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»,
c) Sostituire il comma 5 col seguente: «Le regioni formulano la proposta di istituzione delle ZES, specificando le caratteristiche dell'aree identificate. Le proposte sono corredata da un piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
d) Al comma 6 sopprimete le parole: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificandole caratteristiche dell'area identificata.».

4.16
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare,».

4.17
TARQUINIO

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

4.18
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «L'accesso alle ZES è consentito alle aziende che svolgono attività di natura industriale, logistico distributiva e di servizi in genere. Nella Zes sono consentite operazioni di importazione, di deposito merce, confezionamento, trasformazione, assemblaggio e riesportazione di merci. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorazione sia io contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.».

4.19
LAI, SANTINI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Costituiscono criteri preferenziali per l'accesso e la piena operatività delle aziende nelle ZES: a) la tutela dell'ambiente; b il valore economico delle attività; b) l'utilizzo delle più moderne tecnologie; c) lo sviluppo della ricerca tecnologica; d) l'impatto occupazionale incrementale».

4.20
GUALDANI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al termine della fase istitutiva della ZES, il contenuto degli accordi di programma, accordi-quadro, pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla sua costituzione sono recepiti in una norma di rango primario».

4.21
SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto al fine di promuovere la riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, soggette a diffuso o totale abbandono produttivo; sono altresì individuati i criteri volti a favorire l'istituzione di ZES nelle medesime aree, individuate e riconosciute dalle regioni».

4.22
GUALDANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di redazione del DPCM, di cui al primo periodo, si tiene conto di quanto previsto nei ''Patti per il SUD'' di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016».

4.23
TARQUINIO

Al comma 4, anteporre le seguenti parole: «In sede di prima applicazione sono istituite le ZES nel territorio della provincia di Napoli, Brindisi, Taranto, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari. Successivamente».

4.24
FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che rispettano i requisiti di cui al comma 2.».

4.25
RUTA

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «; se una delle predette regioni presenta una sola proposta di istituzione di ZES questa può essere ammessa anche in mancanza delle caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché ricomprenda comunque un'area portuale».

4.26
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro nel 2018; 45 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4.27
ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto del presente decreto»;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» inserire le seguenti: «dai Sindaci del comuni rientranti nella ZES».

4.28
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge»;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «da un rappresentante della regione», aggiungere le seguenti: «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.29
GIOVANNI MAURO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.30
RUTA

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.31
URAS, STEFANO

Al comma 4, dopo il punto aggiungere il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.32
GUALDANI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In ogni caso, è istituita almeno una ZES in ognuna delle Regioni di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto».

4.33
DEL BARBA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 3 deve comunque assicurare la possibilità di presentare, ai sensi del comma 6, la proposta di istituire almeno una ZES in ciascuna delle regioni di cui al presente comma anche in deroga ai requisiti stabiliti al comma 2, purché comprenda almeno un'area portuale sita nel territorio della medesima regione».

4.34
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Al fine di promuovere l'inserimento occupazionale, in particolare di giovani, le imprese che si insediano nelle ZES possono aderire al programma Garanzia giovani ed usufruire, nel limite delle risorse annuali disponibili, delle agevolazioni per il reclutamento di personale dipendente.».

4.35
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità all'insediamento di aziende che impiegano, in via prevalente o esclusiva, energie rinnovabili e individua gli interventi che consentono il miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese già operanti».

4.36
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità al riuso degli edifici delle aree urbanizzate e parzialmente urbanizzate già esistenti e limita il consumo di suolo, con particolare riferimento ai terreni con destinazione agricola».

4.37
SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di sviluppo strategico deve altresì prevedere azioni ed interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree ricadenti nella ZES e alla riconversione delle eventuali aree e industriali dismesse presenti nel territorio della medesima ZES».

4.38
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
5-ter. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrastg con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio».

4.39
LAI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, conformemente agli impegni del patto per lo sviluppo sottoscritto, specificando le caratteriche dell'area identificata e tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato attraverso distretti, parchi, aree produttive e zone franche.» e al secondo periodo dopo le parole: «da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «da un rappresentate dei Consorzi di sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES,».

4.40
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 6 dopo le parole: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES,» aggiungere le seguenti: «sentiti i rappresentanti degli enti locali e le parti economiche e sociali,».

4.41
LAI

Al comma 6, dopo le parole; «dell'area identificata» aggiungere le seguenti: «individuandola anche fra quelle inserite nei Piani Regolatori ASI di cui all'articolo-51 del DPR- 6 marzo 1978 N. 218 e comunque di competenza o di interesse dei Consorzi per lo sviluppo industriale».

4.41-bis.
GUALDANI

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che può anche essere ricompresa fra quelle inserite nei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, purché tali aree siano contigue o presentino un nesso economico funzionale con l'area portuale o retroportuale».

4.42
MANGILI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, e seguenti sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Autorità portuale» con le seguenti: «Autorità di sistema portuale».

4.43
GIOVANNI MAURO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.44
COMAROLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti parole: «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.45
URAS, STEFANO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci dei comuni rientranti nell'Area».

4.46
RUTA

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci del comuni rientranti nell'Area».

4.47
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «o rimborsi per spese di missione» con le seguenti: «. Le spese di missione restano a carico dell'ente rappresentato.».

4.48
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 6, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: «Il soggetto per l'amministrazione è affiancato da un Comitato per la programmazione e verifica composto dal medesimo soggetto per l'amministrazione, dai rappresentati degli Enti Locali ricadenti nell'area della ZES e dalle parti economiche e sociali. La partecipazione al Comitato per la programmazione e verifica è gratuita».

4.49
SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In relazione alla Sardegna, su proposta della Regione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministrazione e la gestione delle ZES può essere affidata ai consorzi industriali, ove costituiti, previa intesa tra la Regione Sardegna, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i Comuni interessati.»;

b) dopo le parole: «Autorità portuale» inserire le seguenti: «, o il responsabile di altro ente gestore,»;
c) sostituire la parola: «può» con la seguente: «possono».

4.50
LAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Comitato di indirizzo per l'amministrazione dell'area ZES si avvale anche dei Consorzi per lo sviluppo industriale costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e del comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che mantengono la natura giuridica di Consorzi di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2001. Un rappresentante dei Consorzi per lo sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES partecipa al comitato di indirizzo.».

4.51
SANTINI, LAI

Al comma 7, alla lettera a), dopo le parole: «gli strumenti che garantiscano» aggiungere le seguenti: «l'insediamento e» e dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
c-ter) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria e di ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES».

4.52
GUALDANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il soggetto per l'amministrazione si può avvalere dell'assistenza e della consulenza, a titolo gratuito, dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, qualora costituiti nell'area della ZES o in prossimità di essa».

4.53
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 8, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «dei vigenti contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e».

4.54
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis: In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4, le nuove imprese, che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinate solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraversò le ZES.
9. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 8. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9 valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.55
COMAROLI

Aggiungere, in fine, seguente commi:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.
10. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

11. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati c quindi esportati attraverso le ZES.
12. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 11. Per quanto riguarda l 'IRAP, l 'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
13. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 11 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
14. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorre dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma.6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.56
COMAROLI

Aggiungere infine seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

4.0.1
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 4-bis.

''1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano-organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;
b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.
I progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati-riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;
2) delle aree interessate da esercitazioni militari;
3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;
c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;
d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;
e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;
f) l'assetto idrogeologico;
g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano del sistema costiero e del paesaggio rurale;
h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;
i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali ed internazionali di atti a garantire la qualità ambientale delle sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dal ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi- annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.
6. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.
7. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.
8. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee alloro superamento. In ordine ai profili finanziari la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2018-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2018. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
10. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo delle stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.
11. La regione autonoma dalla Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

4.0.2
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;
b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;
c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.'', sono sostituite dalle seguenti: ''è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate''».

4.0.3
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 – Statuto speciale per la Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.
2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.
3. Il piano dove contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;
b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;
c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

4. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.
5. A tal fine sono stanziati euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2018-2019-2020.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.4
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate de paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;
b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.'', sono sostituite dalle seguenti: ''è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate''».

4.0.5
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dei rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo con testuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;
b) quanto a 50 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.6
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro nel 2017 ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari 500 mila euro nel 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.7
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di-degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari 50 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione deI Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.8
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In ragione della specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, il Consiglio dei Ministri provvede, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo ''status di regione insulare'' ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

5.1
CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «accelerazione dei termini procedimentali ed».

5.2
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «sulla base di criteri derogatori» fino alla fine del periodo con le seguenti: «senza alcuna deroga alle previsioni dei piani urbanistici territoriali».

5.3
CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «criteri derogatori e».

5.4
CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «su proposta» fino a: «se nominato» con le seguenti: «su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato».

5.5
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «se nominato» inserire le seguenti: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui a l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e».

5.6
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in materia» inserire le seguenti: «ambientale, sanitaria, di demanio marittimo e».

5.7
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: «di sicurezza» aggiungere le seguenti: «di sicurezza ambientale».

5.8
GUALDANI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungete la seguente:

«b-bis) accesso ad un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetta a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività imprenditoriale.».

5.9
SANTINI, LAI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la competitività della ZES, ciascuna regione interessata, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili, può istituire ulteriori forme di incentivazione e semplificazione a sostegno delle imprese insediate nella ZES, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Le forme di incentivazione sono da individuare nelle categorie di aiuto disciplinate dal regolamento (UE) n. 651/2014 e possono essere fruiti, previa valutazione ex ante della Commissione europea, dall'impresa fino alla concorrenza del valore massimo consentito concesso dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.».

5.10
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai contratti di locazione di beni immobili entro le ZES si applica la disciplina della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

5.11
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «quindici anni».

5.12
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «almeno cinque anni», con le seguenti: «almeno dieci anni».

5.13
LAI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «dieci anni».

5.14
CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «dieci anni».

5.15
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «cinque anni» con: «sette anni».

5.16
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «concessi e» aggiungere le seguenti: «la restituzione dei crediti di imposta».

5.17
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «goduti» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escutibili per tramite di apposita fidejussione bancaria a garanzia assoluta».

5.18
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le imprese beneficiarie devono utilizzare prevalentemente beni provenienti dalle filiere del territorio;».

5.19
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le imprese beneficiarie devono utilizzare beni strumentali prodotti per almeno il 40 per cento nelle regioni del Mezzogiorno;».

5.20
CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a bis) almeno il 90 per cento del personale dell'impresa beneficiaria deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;».

5.21
D'AMBROSIO LETTIERI

Al cammo 3, lettera b), dopo la parola: «scioglimento» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in regola con gli adempimenti legislativi in materia di lavoro subordinato ivi compresa la regolarità contributiva».

5.22
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le imprese beneficiarie devono rispettare le norme in materia di salute e sicurezza e garantire il mantenimento delle proprie attività per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni della base occupazionale».

5.23
D'ALÌ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale in area ZES, sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.24
BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 5, sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro», sostituire le parole: «31,25 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro», sostituire le parole: «150,2 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

5.25
LAI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'area ZES sono di norma esercite infrastrutture anche di imprese nuove o già esistenti che operino come luoghi per depositi doganali, accise e iva. Le nuove imprese e quelle già esistenti del comma 1 possono optare per la tassazione unitaria di distretto prevista dall'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e/o l'esercizio in comune di una o più attività economica rientranti nei rispettivi oggetti sociali attraverso il contratto di rete, conseguendo i relativi benefici fiscali vigenti, compresi la costituzione del gruppo iva di cui al Titolo V-Bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5-ter. Le imprese nuove o già esistenti del comma 1 possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalIa legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato e modificato.».

5.26
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «incentivi concessi» inserire le seguenti: «, nonché l'efficacia delle misure di semplificazione previste, al fine di un loro eventuale potenziamento».

5.27
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, dopo le parole: «al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,» inserire le seguenti: «nonché alle Camere,».

5.28
CASTALDI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, sostituire le parole da: «sull'andamento» fino a: «concesse» con le seguenti: «sull'andamento delle attività, con particolare riferimento al numero di imprese insediate nelle ZES, al livello di occupazione creata, al volume di affari, e sull'efficacia e l'entità delle misure di incentivazione concesse».

5.29
GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire un efficientamento delle aree portuali incluse nelle zone economiche speciali (ZES), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 56 milioni di euro per le operazioni di dragaggio nelle medesime aree.
6-ter. Ai fini della suddivisione delle risorse e al finanziamento degli interventi, entro il 1º novembre 2017 gli enti interessati trasmettono i progetti relativi agli interventi di cui al comma 6-bis alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. Lo stanziamento è ripartito tra i diversi progetti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 6-bis saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.».

5.0.1
SANTINI, BROGLIA, LAI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento al programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2011, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017, sono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.
2. Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo di cui al comma 1 ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è data evidenza ai risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.

5.0.2
ORRÙ, VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Istituzione zona franca comuni di Pantelleria e Lampedusa)

1. I comuni di Lampedusa e PantelIeria, a decorrere dall'anno 2018 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono destinati a zone franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data d entrata in vigme della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle zone franche di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. AI relativo onere si provvede a vaiere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: ''6 per cento'' con le parole: ''6,3 per cento''».

5.0.3
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale di cui all'art 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia delle Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsione della legge 12 luglio 2011, n. 106.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.
3. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.4
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 11 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

''13-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: 'violano gli obblighi' con le seguenti: 'ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi."».

5.0.5
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 11, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''a seguito di rinvio'', aggiungere le seguenti: ''nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento."»

5.0.6
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Gli Enti Locali possono procedere all'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di ogni attività accessoria, comprensiva delle funzioni e attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate tributarie comunali, nel rispetto dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, unicamente ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Dalla disposizione di cui al comma precedente non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.7
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: ''edilizia'' aggiungere le seguenti: ''e per gli immobili ad uso non residenziale».

5.0.8
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 903 aggiungere il seguente:

''903-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 1º gennaio 2018 per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo.''».

5.0.9
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al fine di evitare che risorse del Mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i principi nazionali e comunitari di destinazione territoriale.»

5.0.10
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 2 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

''2-ter. Alla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43."

2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».

6.1
CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e la regolarità» con le seguenti: «la conformità e la regolarità».

6.2
CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «il 50 per cento del costo» fino a: «il restante 50 per cento del costo realizzato» con le seguenti: «il 50 per cento dell'intervento realizzato, accertata la conformità e la regolarità dei costi sostenuti, risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stesse e il restante 50 per cento dell'intervento realizzato».

6.3
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coerenza dell'importo» con le seguenti: «conformità e regolarità».

6.4
GUALDANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le regioni e le città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma »Azioni di Sistema« di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62, assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE.».

6.5
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma ''Azioni di Sistema'' di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62, assegna all'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE».

6.6
BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi.».

6.0.1
AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 2, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 2.
2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2017 e il 31 dicembre 2018, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al presente comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 2. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.2
MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: ''all'organismo di tutti'' a: ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo'':

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.3
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articol0 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4
MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei'' sono sostituite con le seguenti: ''avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR''.
2. All'articolo l, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: ''all'organismo di tutti'' a: ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo'':

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
f) di tutti i debiti esigibili di effettive avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466, fino alla concorrenza di 100 milioni di euro.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

6.0.5
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei'' sono sostituite con le seguenti: ''avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR''.
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: ''all'organismo di tutti'' a: ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo'':

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n.232 del 2016, comma 466.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.6
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 193, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: ''all'organismo di tutti'' a: ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo'':

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.7
FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: ''all'organismo di tutti'' a: ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo'':

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. la medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.8
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.
(Disposizioni per agevolare le intese regionali
a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, per gli anni 2011-2019; è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppia degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 469, articolo l, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.9
COMAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratteovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le guali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

6.0.10
FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni per agevolare le intese regianali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.
2. Con decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rappsrti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

6.0.11
COLUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da ''all'organismo di tutti'' a ''nei confronti dell'organismo regionale'' sono sostituite dalle seguenti ''all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.»

6.0.12
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 183/1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014.
3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.13
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEIRS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 83/1981 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera e) della legge n. 10, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnicoeconomica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.
2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014.
3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.14
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, AZZOLLINI, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure per il completamento delle infrastrutture)

1. Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4, dell'allegato 4.2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 le parole: ''«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono neIla quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, entro il termine di fine lavori''».

6.0.15
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 per gli interventi bloccati da provvedimenti amministrativi che, alla data del 31 dicembre 2017, risultino realizzati in misura non inferiore al 60 per cento degli investimenti ammessi a condizione che gli stessi siano completati entro il 31 dicembre 2018».

7.1
CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «interventi tra loro funzionalmente» con le seguenti: «interventi tra loro funzionalmente» con le seguenti: interventi funzionali tra loro».

7.2
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata,».

7.3
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'approvazione di piani programmi e interventi comunque denominati, previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, coni termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi, la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-ter. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del-decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia s.p.a. – società in house a tutte le amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.
1-quater. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia s.p.a è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.
1-quinquies. Al fine di migliorare l'efficacia-e la qualità della spesa pubblica e di rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;
c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.
Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui al periodo precedente sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo possono confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.
1-sexies. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.4
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'approvazione di piani programmi e interventi, comunque denominati previsti CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzano Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-ter; legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione; approvazione e realizzazione d interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-ter. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S:p.A. – Invitalia-S:p.A., società in house a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.
1-quater. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.
1-quinques. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il «Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione» attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;
c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.
Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.
1-sexies. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.5
GUALDANI

Dopo il comma 1 aggiungere i-seguenti:

«1-bis. Per l'approvazione di piani, programmi e interventi, comunque denominati previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-ter, legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nei CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104.
1-ter. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. –, società in house a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.
1-quater. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.
1-quinques. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il ''Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione'' attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;
c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.
Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.
1-sexies. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione; stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.6
BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tutti gli interventi di particolare complessità finalizzati nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2017 che alla data del 31 dicembre 2017 non abbiano raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolati sono attuati nell'ambito di appositi CIS stipulati tra le amministrazioni centrali e regionali competenti.
1-ter. Per tutti gli interventi di cui al comma precedente e inseriti nei CIS le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS».

7.0.1
MATURANI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Patto per il Sud – Progettazione esecutiva e cantierabile)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno progetti di opere pubbliche inseriti in piani di programmazione europea nazionale o regionale, già finanziata previa autorizzazione del dipartimento regionale che dovrà erogare il finanziamento, possono espletare le procedure di gara pubblica, di negoziazione o di affidamento diretto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 56 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, per l'adeguamento della progettazione alle predette nuove norme sugli appalti nonché per la trasformazione in esecutivi e cantierabili di detti progetti.
2. La spesa di progettazione, a valere sul programma di finanziamento. Dell'ente erogante, non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'ente e non si computa per la determinazione degli equilibri di bilancio di parte corrente».

7.0.2
MATURANI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possano prevedere nei propri bilanci di previsione un fondo di rotazione per la progettazione. In detto fondo affluiscono le risorse già previste nelle opere finalizzate e rese esecutive e realizzate.
2. In prima applicazione il fondo è alimentato attraverso la partecipazione atta dotazione finanziaria per un ammontare pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di competenza dello Stato, la cui ripartizione è determinata in sede di Conferenza Stato regione/Stato città».

7.0.3
LAI, ANGIONI, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti presentate per l'anno di imposta 2016 dalle strutture produttive ubicate nelle zone assistite della regione Sardegna non ammesse alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, sono da ritenersi a tutti gli effetti valide a partire dall'anno di imposta 2017».

8.1
CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

8.2
STEFANO ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, introdotto dall'articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA».

8.3
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».

8.4
COMAROLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 percento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

3. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.
4. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
5. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
6. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 201 3, n. 147».

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.»

8.0.1
BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. AIl'rticolo 2, comma 1, del decreta legislativo 3 marzo 2811 n. 28, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

r) a tutti gli effetti di legge per soggetti auto-produttori si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e la consumano totalmente o in parte, cedendo l'eccedenza alla rete, compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

8.0.2
SANTINI, BERTUZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:

''q-undecies) 'soggetti auto-produttori': a tutti gli effetti di legge si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte, con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci."».

8.0.3
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato nel Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

8.0.4
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/l, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» inserire le seguenti: «ed ulteriori interventi per la semplificazione».

8.0.5
ZELLER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)

1. All'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Ai fini del presente articolo, non si considerano enti strumentali i Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché le relative unioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.''».

9.1
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

9.2
GUALDANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: ''1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE, nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre2014 e nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.''».

9.3
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1 dopo le parole: «disposizioni contenute» aggiungere le seguenti: «nel Regolamento (UE) n. 997/2017 dell'8 giugno 2017».

9.4
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1 dopo le parole: «del 18 dicembre 2014, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il produttore è comunque tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica ove siano riportate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti''».

9.5
DI BIAGIO

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali ifilm per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione;
b) al comma 13, le parole: Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)' sono soppresse''.

1-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «classificazione» è aggiunta la seguente: «e gestione».

9.6
VACCARI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE senza fini di lucro i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono destinati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta.».

9.7
COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la nota 1 è inserita la seguente:

''1-bis. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo H 14 Ecotossico' i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, come modificato dal Regolamento (CE) 8 giugno 2017, n. 2017/997 UE''».

9.0.1
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accettate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.2
FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.
2. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma:
''9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario''.
3. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

''L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205''».

9.0.3
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni; le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo».

9.0.4
SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1 comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni; frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti''.

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.
2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.
3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici.''».

9.0.5
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti''.

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.
2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.
3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica , motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autacertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici.''».

9.0.6
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti''.

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.
2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.
3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici''».

9.0.7
NACCARATO, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Potenziamento della rete stradale della regione Calabria)

1. Al fine di sostenere l'accessibilità ai territori della regione Calabria e la loro connessione con il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (Snit) le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relative all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato.
3. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: ''Lavori di ammodernamento'' fino a: ''Laureana di Borrello'', sono soppresse».

9.0.8
ORELLANA, LANIECE, BENCINI, ROMANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali)

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessiva di 350 milioni di euro per il 2017. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 350 milioni di euro per il 2017, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.9
STEFANO ESPOSITO, MATTEOLI, FILIPPI, LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 48 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

''e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti; applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della Direttiva 2001/23/CE. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente''.

b) al comma 12, dopo la parola: ''accertatori'' sono aggiunte le seguenti: ''previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo''».

9.0.10
RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Semplificazione e perequazione trattamento impositivo IPT Autotrosporti)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: ''senza conducente,'' inserire le seguenti: ''e tra imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte nel relativo albo''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120.000 euro per l'anno 2018, 74.000 euro per l'anno 2019 ed a 94.200 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.11
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Introduzione del divieto di attività e opere nelle aree protette)

1. Nelle aree protette sono vietate tutte quelle attività e opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare si vietano:

a) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti nonché l'asportazione di minerali;
b) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici anche a terra;
c) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv.».

9.0.12
MATTEOLI, STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di riposo dei conducenti addetti al trasporto di merci)

1. All'articolo 174, del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguente modificazioni:

a) dopo il comma 7 è introdotto il seguente:

''7-bis. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.'';

b) al comma 14, dopo le parole: ''regolamento (CE) n. 561/2006'', sono inserite le seguenti: ''ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,''».

9.0.13
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di attività ''Compro oro'')

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;''».

9.0.14
SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di attività di ''Compro Oro'')

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;».

9.0.15
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di attività di ''Compro Oro'')

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;''.».

9.0.16
COLUCCI, GUALDANI, MANCUSO, FORMIGONI, ALBERTINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5
del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui a1l'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.17
COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5
del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.18
MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica articolo 5
del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 26 luglio 2000.».

9.0.19
COMAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane
per funzioni conferite)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.''».

9.0.20
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 è aggiunto il seguente:

''1-quater. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del giudice agli iscritti in apposito albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunati ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle sezioni specializzate''».

9.0.21
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di autotutela amministrativa)

1. Al comma 2-bis, dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1996, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato di cui al precedente periodo, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possono essere annullati, anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, pure in assenza della sentenza passata in giudicato.''».

9.0.22
MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente:

''9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario''».

9.0.23
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

''9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.''».

9.0.24
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Le risorse rinvenienti dalla project review di interventi relativi alla rete stradale di interesse nazionale già specificatamente finanziati sono utilizzate, previa verifica del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del contratto di programma tra lo Stato e Anas S.p.A. per opere nuove o per opere di messa in sicurezza di tratti viari esistenti.».

9.0.25
STEFANO ESPOSITO, MATTEOLI, FILIPPI, LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 27 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12 quinquies è abrogato».

010.1
STEFANO, URAS

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 010.
(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 – 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del disegno di legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n.18 del 2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato ''Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale''.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

010.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 010.
(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 – 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del disegno di legge n. 43 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2017, e in applicazione dei criteri dì riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato ''Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale''.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare ì criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

10.1
GUALDANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno) – 1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro possono predisporre, anche in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori in caso di situazioni di crisi aziendale o settoriale.
2. L'Agenzia Razionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n, 150, valuta, entro 60 giorni dalla ricezione, la fattibilità dei programmi predisposti ai sensi del comma 1 e dispone l'implementazione del programma più idoneo alle finalità di cui al presente articolo in relazione alla situazione di crisi verificatasi. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro assegna all'agenzia per il lavoro una quota di remunerazione con misurata al grado di effettiva riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per la conclusione dell'istruttoria, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro viene esautorata da ogni altra competenza relativamente alla gestione della crisi aziendale in oggetto.
4. AI fine di consentire la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei programmi delle agenzie private di cui al comma i, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, con cadenza trimestrale, di un elenco contenente i dati relativi alle crisi aziendali o settoriali in atto nelle regioni di cui al comma 1. L'agenzia redige altresì una relazione annuale sull'attività svolta ai sensi del presente articolo, che trasmette alle competenti commissioni parlamentari.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n, 189».

10.1-bis
COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Allo scopo di facilitare la ricollocazione» e fino a: «a favore dell'ANPAL» con le seguenti: «Allo scopo di incentivare l'autoimprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, relativamente e all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo 01, del Titolo I, del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente:

Al titolo, sopprimere le parole: «nel Mezzogiorno».

10.2
COMAROLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

Conseguentemente, lo rubrica è così modificata: «Ulteriori misure in favore dell'occupazione».

10.3
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo lo parola: «espulsi», aggiungere le seguenti: «o a rischio espulsione»;
b) aggiungere; in fine, le seguenti parole: «o beneficiari trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà».

10.4
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

10.5
COMAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, utilizzando anche i servizi offerti con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

10.6
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 338», aggiungere le seguenti: «previo svolgimento da parte della stessa ANPAL di un'apposita ricognizione circa il numero e la tipologia dei settori, delle imprese e dei lavoratori interessati,».

10.7
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale», aggiungere le seguenti: «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.8
STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.», aggiungere le seguenti: «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.9
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», con le seguenti: «A tal fine è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.10
STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», con le seguenti: «A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.11
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per tali programmi e attività, comprese quelle svolte dai fondi interprofessionali per la formazione continua, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. A taI fine l'ANPAL stipulerà specifiche convenzioni con i fondi interprofessionali per la formazione continua».

10.12
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «25 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

10.13
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1º agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-ter, 1-quater,1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
1-ter. AIl'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare''.
1-quater. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-sexies. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-ter e 1-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.14
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1º agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
1-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggett indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare''.
1-quater. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modlficazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 10-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-sexies. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-ter e 1-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.»

10.15
RUTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile l'Incentivo Occupazione SUD, di cui al Decreto Dirett. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 novembre 0016 n. 367; è riconosciuto per due anni a decorrere dalla data di assunzione.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a euro 530.000.000, si provvede a valere sulle disposizioni di cui al comma 1-quater.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del comma 1-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo pari a 530 milioni di euro, previa eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.16
CARDINALI, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare l'occupazione nelle regioni di cui al comma precedente, al comma 615 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: ''Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese''. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di ai sensi del comma 2, lettera g) relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».


10.18
ORRÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

''d-bis) i lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
d-ter) lavoratori addetti all'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d-quater) gli educatori assistenti socio sanitari;
d-quinquies) i lavoratori marittimi».

10.19
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulla riprogrammazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ed in particolare del Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON-SPAO) è prorogato al 2018 l'incentivo occupazione Sud di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 16 novembre 2016».

10.20
GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, all'ANPAL sono affidati adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale».

10.21
AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

10.22
SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''crisi industriale complessa;'' aggiungere le seguenti: ''e non complessa''».

10.0.1
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.
(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 10 milioni di euro annui, per l'assunzione di personale il tempo indeterminato da impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.2
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.
(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14 settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 5 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.3
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.4
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella f1nanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità. assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale dì ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.6
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.8
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: ''tra 1.000 e 3.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra 1.000 e 5.000''.
2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.9
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: ''tra 1.000 e 3.000'' sono sostituite, dalle seguenti: ''tra 1.000 e 5.000''».

10.0.10
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: ''tra 1.000 e 3.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra 1.000 e 5.000''».

10.0.11
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

''Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale; anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

10.0.12
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

''Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

10.0.13
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. La locuzione ''lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche'' contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.14
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78)

1. La locuzione lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.15 (testo 2)
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1998, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00 e la cui attività ha sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare''.

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.15
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1998, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.
2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.
2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.
2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.
2-sexies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare''.
4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.16
MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Interventi prioritari per l'ottimizzazione della risorsa idrica a supporto dello sviluppo del Mezzogiorno)

1. Al fine di rendere pienamente fruibili le grandi infrastrutture idriche, realizzate dal soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno e di mitigare gli effetti dei frequenti periodi di siccità, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) darà priorità, nell'assegnazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, agli interventi di completamento degli schemi idrici relativi alle interconnessioni tra bacini aventi valenza anche interregionale ed intersettoriale ed al riefficientamento e ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo, prevedendo altresì adeguate misure di contenimento degli sprechi nell'utilizzo di valle. Analogo criterio di priorità verrà assegnato per l'utilizzo delle risorse disponibili sulla materia presso i competenti ministeri. Allo scopo è nominato un, commissario ad acta presso la presidenza del consiglio dei ministri che coordinerà l'attività e presenterà al CIPE un piano di interventi entro il 31 dicembre 2017. Non sono previsti compensi per l'attività del commissario ad acta».

10.0.17
MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. Per il triennio 2018-2020 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno, di seguito denominato ''Programma'', finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti nei seguenti settori:

a) completamento degli schemi idrici con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;
b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;
c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso nei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 30 novembre 2017 gli enti interessati trasmettono le proposte di intervento di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 30 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la valutazione dei progetti, che può avvalersi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare alle proposte di intervento e il relativo cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Cabina di regia, in coerenza con le finalità del Programma.

4. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Cabina di regia seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli interventi da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori degli interventi medesimi. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi del programma, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia attuativa, prevedendo altresì poteri sostitutivi.
5. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, per il triennio 2018-2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato ''Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno'', da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019.
6. Per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per l'armo 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma, sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1. Sono altresì destinate al medesimo scopo i residui disponibili dei programmi infrastrutturali nel settore idrico in corso di attuazione da parte delle amministrazioni competenti, accertati alla data del 31 settembre 2017».

10.0.18
MARINELLO, GUALDANI, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate
dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore agricolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

10.0.19
GUALDANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Ulteriori risorse per la riqualificazione delle aree urbane degradate)

1. Per la realizzazione dei progetti di riqualificazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia relativi al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni da far confluire nel Fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della medesima legge.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

10.0.20
GUALDANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà per il sostegno all'attività degli avvocati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
3. Le modalità di accesso e riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica-economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.21
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.
(Centri per l'impiego)

1. Al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai-soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare''.
4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-ter e 1-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.22
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del trekking nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989 n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le parole: ''La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989 n. 6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna'';
b) al comma 2, le parole: ''in una zona o regione determinata'' sono sostituite dalle seguenti: ''senza limitazioni territoriali'';
c) al comma 2, le parole: ''delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso della corda, piccozza e ramponi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche''.».

10.0.23 (testo 2)
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Giovani artigiani)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui progetto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al la gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio di ciascun anno;

c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera b), mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

d) quinto anno: è a carico del datare di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera b). Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa alla retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;

b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto dei licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'lNAlL anche in modalità e-learning, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAlL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità e-Iearning.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.

12. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile delia-predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare''.

13. Al decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';

b) all'articolo 6,comma 9; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.23
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Giovani artigiani)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui progetto finale viene totalmente lavorato nel territorio dello Stato italiano e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.
2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.
3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al la gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;
b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio di ciascun anno;
c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera b), mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;
d) quinto anno: è a carico del datare di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera b). Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa alla retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.
6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;
b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto dei licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.
10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'lNAlL anche in modalità e-learning, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAlL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità e-Iearning.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.
12. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile delia-predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare''.
13. Al decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6,comma 9; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.24
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente comma:

''5-bis. Nel caso di imprese con sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di stabilire la base del criterio delle offerta economicamente più vantaggiosa dal costo e/o dal prezzo è sottratto il costo del trattamento di fine rapporto e l'1,5 per cento della retribuzione globale di fatto per ogni lavoratore con un'anzianità superiore a tre anni presso l'impresa. Tale 1,5 per cento è moltiplicato:

a) per due per le anzianità superiori a tre anni;
b) per tre per anzianità superiori a sei anni;
c) per quattro per anzianità superiori a nove anni;
d) per cinque per anzianità superiori a dodici anni;
e) per sei per anzianità superiori a quindici anni;
f) per sette per anzianità superiori a diciotto anni;
g) per otto per anzianità superiori a ventuno anni''».

10.0.25
MATURANI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Potenziamento del Servizio di assistenza sociale nei comuni)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010; convertito dalla legge n. 122 del 2010 possono assumere a tempo determinato fino ad un massimo di due unità, di cui una con il profilo di assistente sociali ed una con il profilo di psicologo. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017».

10.0.26
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 10-bis.

1. Le Aziende del servizio sanitario nazionale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del cinquanta per cento, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».

10.0.27
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Stabilizzazione del personale Anpal)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, adotta un programma per una progressiva stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale impiegato presso Anpal Servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione. Per favorire tale processo sono inoltre prorogati i contratti in scadenza nel 2017.
2. Per attuare le disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.
3. Il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 prevede un'adeguata valorizzazione delle esperienze e delle professionalità presenti in Anpal Servizi tale da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 31 maggio 2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, entro il 31 dicembre 2017, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, un regolamento di selezione del personale.
4. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.'', sono sostituite dalle seguenti: ''è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate''».

10.0.28
GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Sospensione dei pagamenti con Invitalia)

1. I soggetti, beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 (Titolo I) e successive modificazioni, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2017 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 30 giugno 2027. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA Spa la risoluzione ovvero la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate ed anche nell'ipotesi in cui sia pendente procedura esecutiva volta al recupero coattivo dei crediti dell'impresa o sia stata già iniziata l'esecuzione forzata sui beni del debitore. INVITALIA Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al medesimo tasso e con rate semestrali posticipate.
2. In alternativa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari entro il medesimo termine indicato al comma 1.
3. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi di impresa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mera, avanzate dalle imprese beneficiarie o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano ai soggetti con pagamenti regolari in corso alla data del 30 giugno 2017.
5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

10.0.29
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

«1. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo, pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio 2018-2020, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio Regionale sardo».

11.1
BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituita l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica, che individua le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, nonché acquisisce, monitora ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale.
1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, individua – con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree di esclusione sociale, caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata».

Conseguentemente al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dall'adozione del decreto», inserire le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
b) dopo le parole: «e della ricerca», inserire le seguenti: «d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica,».

11.2
BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma l, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «volti al contrasto della povertà educativa minorile e» con le seguenti: «volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto»;
b) sostituire le parole: «caratterizzate da povertà educativa minorile» con le seguenti: «caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile».

11.3
SERRA, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «povertà educativa» con le seguenti: «difficoltà educativo-formativa».

Conseguentemente, nella rubrica dell'Articolo 11 sostituire le parole: «povertà educativa minorile» con le seguenti: «difficoltà educativo-formativa minorile».

11.4
BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «povertà educativa» fino alla fine del comma, con le seguenti: «carenza educativa».

11.5
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono individuate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «vengono individuate tutte le aree in cui sono presenti istituzioni scolastiche per elaborare un percorso di inclusione sociale».

11.6
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale,» con le seguenti: «progetti, di durata biennale, recanti la realizzazione di interventi educativi».

11.7
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «interventi educativi», inserire le seguenti: «, interni al gruppo classe e».

11.8
BLUNDO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca affida all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIUR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di ''Didattica specializzata'' rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che include anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4».

11.9
SANTINI, RUSSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca affiderà all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIOR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di ''Didattica specializzata'' rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle Scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che includerà anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, saranno, messi a disposizione 500.000 euro per l'anno 2017 altrettanti per l'anno 2018, secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».

11.10
COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua, altresì, le strutture esistenti nei territori delle regioni dove sono già attivi progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 alle strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e alle scuole dell'infanzia che attivano programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

11.11
BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito in via sperimentale, per gli anni 2017 e 2018, il ''pedagogista scolastico'', come figura di coordinamento e prevenzione da assegnare alle istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti di durata biennale di cui al comma 2. Tale figura è prioritariamente impiegata per qualificare l'offerta educativa, adeguare gli interventi alle specifiche difficoltà dei ragazzi, potenziare l'inclusione e contribuire alla prevenzione di eventuali comportamenti a rischio dell'infanzia e dell'adolescenza, in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono sfociare in manifestazioni di bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione.
2-ter. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2-bis, sono altresì definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «pedagogista scolastico», nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.
2-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.12
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, entro gli ambiti territoriali e le aree di esclusione sociale di cui al comma 1, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche, prioritariamente impiegati per i progetti di durata biennale di cui al comma 2.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.13
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3 dopo la parola: «scolastiche» aggiungere Ie seguenti: «pubbliche e private di ogni ordine e grado».

11.14
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale», con le seguenti: «quale centro propulsore d'integrazione per il coordinamento e la realizzazione degli interventi educativi».

11.15
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, dopo le parole «partenariati con enti locali,» inserire le seguenti: «Università, istituzioni culturaIi e Istituti per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM)».

11.16
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 dopo la parola: «locali» aggiungere le seguenti: «enti e Istituzioni culturali».

11.17
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole «soggetti del terzo settore», con le seguenti: «consultori familiari, educatori di strada specializzati, progetti di biblioteche itineranti ''Bibliobus'' e di educazione alla lettura, interventi per la conservazione e la cura del verde pubblico, nonché con le».

11.18
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare ex-post la qualità dei risultati conseguiti».

11.19
DE POLI

Dopo il comma 3 aggiuugere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2011, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, con l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. ColI. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso.
Al termine del corso, i candidati sesterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.20
MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ''con l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno'', considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2.000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. Coll. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.21
PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: ''Per l'anno scolastico 2015/2016'' con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018'' e dopo le parole: ''primaria e secondaria'' sono inserite le seguenti: ''nonché presso la scuola dell'infanzia,'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale''.

4-ter. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il ''Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico'', di seguito denominato ''Fondo'', al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-quater e 4-quinquies, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 4-bis.
4-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4-quinquies. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

11.22
GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute- negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.
4-ter. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;
b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata».

11.23
GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.
4-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.24
GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.
4-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli ulteriori 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.25
RUTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 del medesimo articolo, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 ed hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al suddetto concorso, ovvero con riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva d'esame del medesimo concorso e che hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al medesimo concorso. Al termine del corso i canditati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1º gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.26
RUSSO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n; 297, recante il testo unico in materia di istruzione, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi Istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2011 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno-2018.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.27
ORRÙ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. AI fine di creare le condizioni per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa per almeno un triennio delle scuole prive di dirigente titolare, il MIUR adotta un provvedimento urgente per assegnare le stesse ai soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie: i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2016/2017; i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR; i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Tali soggetti nell'ordine sopra indicato svolgono le funzioni di dirigente scolastico nell'anno scolastico 2017/2018. Alla fine dell'anno scolastico, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.28
PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.29
SCAVONE, LANGELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.1
MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale non che per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del nostro Paese, per realizzare gli interventi previsti nei ''Piani dello sviluppo'' che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno, per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno, per realizzare, altresì, l'obiettivo del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui ai commi 392, 395 dell''articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione ''La Scuola al Centro'' e la costituzione di reti tra Scuole, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, nelle more dell'espletamento delle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei Dirigenti Scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.
2. Per le finalità al comma 1, oltre che per quelle connesse alla eliminazione delle reggenze e alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite dal personale nella partecipazione a procedure riservate di formazione, promosse e gestite dalla stessa amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché per risolvere il contenzioso ancora in essere, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto volto all'immissione nei moli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 2 riguardano nell'ordine seguente:

a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;
b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indette dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti, per la durata di almeno 70 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

4. A conclusione dell'anno scolastico, i soggetti destinatari del provvedimento dico immissione in ruolo di cui al presente articolo sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata e, all'esito positivo della prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
5. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

11.0.2
LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. AI fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scotastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei «Piani dello sviluppo» che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile» di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione «La Scuola al centro» e Ia costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.
2. AI fine di contrastare la criminalità minorile, sottrarre giovani «drop out» alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione dellecompetenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e. di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.
3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sula base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigentt scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scoiastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondtente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza.».

11.0.3
SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziario erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto Iegislativo 1º settembre 1993, n. 385, nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, commi 7-bis e 8-ter introdotti dall'articolo 6, comma1, lettere a) e b), del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: ''mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari'' sono sostituite dalle seguenti: ''mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria'';
b) al terzo periodo, dopo la parola: ''mutuatario'' sono inserite le seguenti: ''o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria''.

3. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''lettera a)'' sono sostituite dalle seguenti: ''lettera c)''».

11.0.4
DEL BARBA, SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziaria erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, commi 7-bis e 8-ter introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari'' sono sostituite dalle seguenti: ''mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria'';
b) al terzo periodo, dopo la parola: ''mutuatario'' sono inserite le seguenti: ''o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria'';

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole ''lettera a)'' sono sostituite dalle seguenti: ''lettera c)''».

11.0.5
PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Dopo l'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Per le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti a risparmi di spesa, nonché ad esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero a specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.6
PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Per le regioni di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.7
COMPAGNONE, LANGELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di rendere efficaci le misuire per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastiea, per tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con Decreto Miur n. 499/2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 Luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al DM Miur n. 499/2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.
2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta finale relativa alla procedura di cui al D.M. 499/2015, con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.
4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'art.17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.8
PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Ulteriori interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile, della dispersione scolastica e misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di rendere efficaci le misure per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, per tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definire le modalità di svolgimento di un tirocini e formativo che ha come destinatari i soggetti partercipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto-Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.
2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal direttore o dal coordinatore dell'ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta formale relativa alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.
4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.9
PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari:

a) i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale;
b) i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) i soggetti, non rientranti nelle fattispecie precedenti, che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, e alla relativa prova finale, indetto con decreto Miur n. 499 del 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015; oppure i soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 20 Il, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un dirigente scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.
2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, con priorità per i soggetti di cui alla lettera a). I soggetti di cui alla lettera c) del comma precedente, a conclusione del periodo di tirocinio formativo (accompagnato dal parere espresso dal dirigente scolastico tutor) sostengono una prova scritta. All'esito positivo di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017 sui posti già autorizzati ed ancora disponibili dopo le nomine dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo- inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del Contratto integrativo nazionale per il personale dell'Area V.
4. I soggetti che eventualmente esclusi per carenza. di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.10
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 in Abruzzo e nelle altre Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: ''2016-2017'' aggiungere le seguenti: ''nonché per l'anno scolastico 2017-2018'';
b) al comma 2, le parole: ''15 milioni nell'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018'';
c) al comma 5, alinea, le parole: ''15 milioni nell'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018'';
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: ''5 milioni nel 2016'' aggiungere le seguenti: ''ed euro 5 milioni nel 2018'';
e) al comma 5, lettera b), le parole: ''15 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni''».

11.0.11
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna-istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in possesso – alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 11,47 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 22,93 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.12
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di-istruzione scolastico e universitario.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero«;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.13
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica in Sardegna, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in possesso – alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. 2. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2017 ed a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.14
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica in Puglia, previa intesa con la regione Ruglia, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente: in possesso – alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite.
2. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 ed a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.15
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.0.16
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

11.0.17
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 7 milioni di euro milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni,nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.18
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Rifinanziamento del Programma –Servizi di cura all'infanzia
e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del ''Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti'' istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del ''Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti'' istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

12.1
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

12.2
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale dei corsi di studio».

12.3
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «professore di I» aggiungere le seguenti: «e di II».

12.4
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole da: «compreso» a: «100 per cento».

12.5
GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine: «detto valore è ridotto del 50 per cento negli atenei con meno di 10.000 studenti regolari iscritti per tener conto dei costi fissi connessi con la piccola scala;».

12.6
ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale minima del 60 per cento può essere ulteriormente ridotta fino al raggiungimento di una soglia numerica standard minima di studenti iscritti al primo anno, comunque non inferiore a 20, nel caso di classi di laurea di interesse nazionale caratterizzate da una bassa domanda di formazione».

12.7
LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, parametrato ai valori dei bacini di utenza potenziali di ciascuna università, ovvero della quota dei diplomati nella fascia di età compresa tra 18 e 24 anni della regione in cui ha sede l'ateneo che proseguono gli studi universitari sul totale dei giovani tra i 18 e i 24 anni;».

12.8
TOCCI, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2018 il costo standard della docenza di ruolo di cui al comma 2, lettera a), è determinato in modo che rimanga costante quando il numero di studenti iscritti sia compreso tra le numerosità minime e massime standard per ogni corso di studio, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR, la CRUI e il CUN. Col medesimo decreto sono stabilite le norme di determinazione del costo standard e le procedure di accreditamento nei casi in cui un corso di studio abbia un numero di studenti iscritti inferiore alla numerosità minima o superiore alla numerosità massima. Nel secondo caso l'adeguamento da parte degli atenei della dotazione standard di docenza ai fini dell'accreditamento è effettuato anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

12.9
GUALDANI

Sopprimere il comma 3.

12.10
GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «differenti contesti», aggiungere le seguenti: «economici, territoriali e infrastrutturali»;
b) sostituire le parole: «ad operare, al costo», con le seguenti: «ad operare, il costo»;
c) sostituire le parole da: «può essere», fino a: «ha sede l'ateneo», con le seguenti: «è determinato in considerazione dell'articolo n. 119 della Costituzione, comma quinto, dell'articolo 16, comma c) della relativa legge attuativa 5 maggio 2009, n. 42 e delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla condizione socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori. A tal fine viene aggiunto un importo di natura perequativa, compreso tra il 16 e il 24 per cento rispetto al costo standard medio nazionale determinato. In prima applicazione e per i primi due anni, l'importo perequativo è determinato tenendo conto, in via più semplificata, del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo e della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «integrati di un ulteriore importo», fino a: «10 per cento».

12.11
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere aggiunto», con le seguenti: «è aggiunto».

12.12
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 3, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

12.13
PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Al comma 3, dopo le parole: «ripartizione territoriale», sono inserite le seguenti: «, di norma a livello regionale,».

12.14
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3».

12.15
LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 5, sostituire le parole: «entro l'intervallo tra il 19 e il 22 per cento», con le seguenti: «nel 19 per cento».

12.16
LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso al termine della ripartizione nessuna università potrà perdere più dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente; a tal fine il riferimento è alla somma del FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo».

12.17
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.18
GUALDANI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dal 2018 si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri di Crui e Anvur. La rideterminazione del modello di calcolo del costo standard deve avvenire sulla base dei parametri previsti al comma 1 dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.

12.19
SANTINI, BROGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.20
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

12.21
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6 dopo la parola: «CRUI» aggiungere le seguenti: «CNSU, CUN, delle Commissioni parlamentari competenti».

12.22
LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale ulteriore importo è parametrato proporzionalmente ai reali tempi, frequenze e costi dei collegamenti regionali e interregionali al comune sede di ogni università, in modo tale che la differenza tra il valore massimo e minimo dell'importo così attribuito sia non inferiore al 15 per cento del costo standard medio nazionale».

12.23
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, incrementata» fino alla fine del comma.

12.24
LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 7, sostituire le parole: «incrementata tra il 2 e il 5 per cento» con le seguenti: «incrementata del 2 per cento».

12.25
ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso che abbiano acquisito nell'anno di riferimento almeno 10 crediti formativi».

12.26
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale del corso di studi».

12.27
TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI, LIUZZI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il criterio del costo standard per studente è altresì utilizzato per definire il fabbisogno del sistema universitario da considerare nella quantificazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato che, in aggiunta ai fondi attribuiti con finalità premiali, assicurino la copertura delle spese fisse e di funzionamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.»

12.28
TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogate le seguenti parole: ''e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.''».

12.29
GUALDANI

Dopo il comna 8, inserire il seguente:

«8-bis. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al periodo precedente. Al relativo onere si provvede quanto a euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.30
LANZILLOTTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti del docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al comma precedente. AI relativo onere si provvede quanto a Euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a Euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.31
PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.»

12.32
PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.»

12.0.1
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Interventi per la incentivazione dell'attività di ricerca sociale nel Mezzogiorno)

1. AI fine di incentivare l'attività di studio e ricerca negli ambiti relativi all'inclusione e all'assistenza sociale nel sud del Paese, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi, occupazionali e di inclusione sociale nel Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a finanziarie, per l'anno 2017, un piano straordinario di assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera a della legge 20 dicembre 2010, n. 240, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, aventi sede operativa nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo nazionale o internazionale o altri enti o imprese. Tali progetti devono avere come scopo principale la realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio.
2, Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati i crteri e le modalità di realizzazione del piano straordinario di cui al comma 1, ivi compreso il numero dei posti di ricercatori da assegnare, sulla base dei progetti presentati dagli atenei. In ogni caso, in presenza dei relativi progetti, una quota minima corrispondente al 40% dei posti è comunque assegnata alle Università che operano in convenzione, per i corsi di laurea in ambito sociale, con le scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n. 200, e i cui studenti frequentino presso le sedi delle predette scuole.
3. Con riguardo alla valorizzazione degli studi in ambito sociale, visto l'eminente ruolo educativo svolto dalle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n, 200, è stanziata una ulteriore somma pari a 250.000 euro, per il finanziamento di assegni di ricerca, a far data dall'anno 2018, finalizzati alla realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio, da concedersi agli atenei operanti in convenzione con i predetti enti, a condizione che le attività di ricerca siano svolte, in maniera esclusiva, presso le predette scuole.
4. Per la finalità di cui ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.451.731,65 euro. Al relativo onere si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare negli anni 2017 e 2018, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, nello specifico: euro 733.910,55 per il 2017, euro 1.717.821,1 per il 2018».

12.0.2
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Misure per il riequilibrio territoriale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, del dl n. 243/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 18/2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato «Riequilibrio- territoriale della spesa ordinaria in conto capitale''.
2. Annualmente, entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

12.0.3
PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Contratti di collaborazione delle Università)

1. AI fine di garantire la continuità delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali università alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.0.4
PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Contratti di collaborazione delle Università)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla ricerca».

13.1
COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento ai crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma».

13.2
CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il risanamento ambientate nell'area dell'ILVA di Taranto e di assicurare la tutela della salute degli addetti nella medesima attività e della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, nonché di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, è costituito presso il Ministero dell''ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetti Ministeri, un Osservatorio sull'incidenza delle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici in relazione agli accadimenti che interessano la salute dei cittadini, anche prevedendo modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio conduce studi epidemiologici tesi ad effettuare verifiche in merito a:

a) la stima della prevalenza ed Incidenza di specifiche malattie nella popolazione lavorativa e in quella residente;
b) la verifica della possibile associazione tra incremento dei valori di PM10 e comparsa di tumori del tratto respiratorio;
c) la verifica di possibili effetti sulla salute riproduttiva a seguito della costante esposizione;
d) monitoraggio delle esposizioni ad agenti nocivi e valutazione dell'efficacia degli interventi di risanamento ambientale. All'Osservatorio partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente, uno del Ministero della salute e un rappresentante della Regione Puglia. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. L'Osservatorio può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccedenze accademiche e scientifiche, anche internazionali. Ai medesimi esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere a uditi nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei lavoratori, dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni ambientaliste e agricole.

1-ter. I risultati delle verifiche dell'Osservatorio vengono semestralmente trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute e resi pubblici sui siti istituzionali delle predette amministrazioni, nonché sul sito istituzionale della regione Puglia».

13.3
CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di monitorare e analizzare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle popolazioni residenti nelle aree urbane, con particolare riferimento alla situazione dei Comuni di Taranto e Statte, nonché di verificare i rischi per la salute dell'uomo associati alle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici, è autorizzata a favore del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione del progetto EpiAir.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.1
DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole della Puglia danneggiate dall'inquinamento di siti industriali)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che abbiano subito danni in conseguenza dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto e dalla centrale elettrica Enel di Cerano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la bonifica dei terreni ed il ripristino o sostituzione delle coltivazioni danneggiate.
3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge –29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.2
DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 218; e tenuto conto della necessità ed urgenza di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e di avviare i lavori di cui alla detta legge, è sospeso l'obbligo del Concessionario di versare ad ANAS S:p.a. le rate del canone della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni dal 2015 al 2030, per l'importo complessivo in linea capitale di euro 564.510.310,00. La predetta somma è destinata all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza urgente (cosiddetto MISU) fino a capienza dell'importo complessivo di questi; come approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per la parte residua sono destinati all'avvio dei lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 da approvare unitamente al nuovo Piano Economico Finanziario previa stipula di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione. In caso di mancata approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario, la suddetta parte residua sarà corrisposta dal Concessionario al Ministero delle Infrastrutture, in dieci rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento.
2. L'importo complessivo e onnicomprensivo di quanto il Concessionario deve corrispondere ad ANAS per la Concessione è rideterminato in euro 428.841.494,54 e sarà corrisposto in n. 10 rate annuali consecutive, ciascuna dell'importo di euro 42.484.149,46 di cui la prima al 31 dicembre 2022 e l'ultima al 31 dicembre 2031. L'importo di ciascuna rata è maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento maturandi nel periodo dalla data dell'1º gennaio 2015 alla data di effettivo pagamento.
3. AI fine di annullare gli effetti dell'incremento tariffario conseguente ai lavori ed interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde al Concessionario la somma di euro 424.841.494,54 (oltre interessi) su un conto dedicato destinato al pagamento delle rate dovute ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 2. Tale somma è corrisposta in rate d'importo costante in linea capitale al 30 novembre di ciascun anno, di cui la prima al 30 novembre 2022 e l'ultima al 30 novembre 2031. Limitatamente al predetto importo non trova applicazione l'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3 si provvede con la riduzione degli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 nella misura di euro 200 milioni e con l'utilizzo delle risorse disponibili, a partire dal 2022, sui fondi per le politiche di sviluppo e coesione».

14.1
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.2
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro i1 31 luglio 2018» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: ''nel periodo indicato al comma 8,'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,'';

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

''3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2019, in 144 milioni di euro per l'anno 2020, in 102 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 16 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni da1 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d) quanto a 7 milioni di euro nel 2019, a 52 milioni di euro nel 2020, a 17 milioni di euro dal 2021 fino al 2023 e a 10 milioni di euro nel 2024, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', programma ''politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione'';
e) quanto a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater;
f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

''3-bis. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''prodotti semilavorati,'' è inserita la seguente: ''entrambi'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso''.

3-ter. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole ''Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma''.
3-quater. Le modifiche recate dai commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2018''».

14.3
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il 31 luglio 2018» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

''1-bis. All'articolo l, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: ''nel periodo indicato al comma 8,'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,''»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

''3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 34,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 52,2 milioni di euro per l'anno 2020, in 38,8 milioni nel 2021, in 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 12024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, a 28 milioni di euro per l'anno 2020, a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e 2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante riduzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la missione ''politiche economico finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica'', programma ''accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari'';
e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo».

14.4
LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 luglio 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma l, lettera b), si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

14.5
GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree della Regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici degli anni 2010 e 2017, le disposizioni del comma 3-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano ai soggetti, anche privati, insistenti nell'aree individuate negli allegati 1), 2) e 2-bis), annessi al decreto 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificati dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a condizione che l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, rilasciata entro i termini di vigenza del decreto legislativo medesimo, sia stata rinnovata e sia valida alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

14.6
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma l, le parole: ''derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle'' sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3, sono sostituiti dal seguente periodo: ''Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi'';

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: '', considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse'' sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: ''proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella proporzione stabilita dall'articolo 5'';

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: ''complessivo'' è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: ''nei successivi cinque periodi di imposta'' sono soppresse;
e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: ''del primo e terzo periodo'' sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo''.

4-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» aggiungere le seguenti: «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.7
GALIMBERTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. AI testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: ''derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle'' sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate In diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e perla differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi'';

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: '', considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse'' sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: ''proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili sono sostituite dalle seguenti: ''nella proporzione stabilita dall'articolo 5'';

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: ''complessivo'' è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: ''nei successivi cinque periodi di imposta'' sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole; ''del primo e terzo periodo'' sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo''.

4-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-bis, le perdite derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che si trova capienza In essi.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» aggiungere le seguenti; «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.8
GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: ''derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle'' sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sestituiti dal seguente periodo: ''Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi''.

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: '', considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse'' sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: ''proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella proporzione stabilita dall'articolo 5'';

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: ''complessivo'' è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: ''nei successivi cinque periodi di imposta'' sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: ''del primo e terzo periodo'' sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo''.

4-ter In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» aggiungere le seguenti: «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

14.9
LAI, SANTINI

Dopo il comma 4, apportate le seguenti modifiche:

1) Nella rubrica, dopo le parole: ''legge 11 dicembre 2016, n. 232'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché misure urgenti per ridurre i prezzi del gas nel Mezzogiorno''.

2) Dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:

«5. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

''5-bis. In attuazione dei comma 5, al fine di aumentare la liquidità del mercato del gas naturale e ridurre i prezzi all'ingrosso del gas per i consumatori civili e industriali nel Mezzogiorno, accrescendo altresì la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, individua il soggetto regolato, di seguito indicato Gestore, responsabile dell'offerta di servizi integrati di trasporto dagli hub liquidi del nord Europa, in particolare attraverso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, fino al punto di scambio virtuale della rete di trasporto italiana, acquisendo a tal fine capacità di trasporto o diritti di utilizzo della medesima. L'offerta di servizi integrati di trasporto è effettuata a condizioni di mercato; a decorrere dal 2018, con data di avvio e durata stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Per tale servizio l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, con proprio provvedimento, individua gli hub, i criteri, anche economici, sia di offerta dei servizi integrati, con l'obiettivo di promuovere l'uso efficiente e concorrenziale della capacità di trasporto acquisita, sia di acquisizione delle capacità di trasporto o dei diritti di loro utilizzo. La copertura degli oneri sostenuti dal Gestore, inclusa la remunerazione dei costi del servizio, è assicurata dalla stessa Autorità a valere sui corrispettivi variabili applicati ai punti di riconsegna della rete italiana. La stessa Autorità, anche in considerazione della misura di cui al presente comma, nell'ambito delle proprie competenze in materia di accesso alle infrastrutture ed in ambito tariffario, introduce la facoltà di rimodulazione, sia temporale che tra i diversi punti della rete di trasporto nazionale, delle capacità annuali contrattualizzate ai punti di compressione della rete di trasporto nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e promuove l'utilizzo efficiente delle infrastrutture di approvvigionamento di gas da stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso un aumento della quota parte dei corrispettivi applicati ai punti di riconsegna.
5-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono definite le misure da adottare a carico dei soggetti importatori che detengono quote superiori al 20 per cento della capacità tecnica dei gasdotti esteri utilizzati per l'approvvigionamento di cui al comma 5-bis e che, non avendo ceduto al Gestore, ai sensi delle procedure avviate ai sensi del comma 5-bis, le capacità dagli stessi detenute, non le utilizzino pienamente senza adeguata giustificazione. Dette misure devono essere finalizzate a produrre sul mercato italiano effetti analoghi a quelli che le disposizioni del comma 5-bis ha l'obiettivo di realizzare.».

14.0.1
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per-il biennio 2018-2020, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca; sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2018-2020, si provvede mediante:

a) quanto a 120 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro per l'anno 2018 e 46 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 47 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro ciascuno degli anni 2018 e 2019;
b) quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

Conseguentemente, nel titolo; dopo le parole: «nel Mezzogiorno» inserire le seguenti: «ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.2
COMAROLI, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2018-2021, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della-cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relatrice addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» inserire le seguenti: «ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.3
COMAROLI, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti e locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma l nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.4
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifiche al Credito d'imposta, investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

''Art. 18-quater. – (Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). – 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni-strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».

14.0.5
FABBRI, AMATI, MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifiche al Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

''Art. 18-quater. – (Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). – 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''».

14.0.6
ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Istituzione del Fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione istituto con legge 16 aprile 1987 n. 183 ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo l, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della citata Cabina di Regia.
3. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.»

14.0.7
STEFANO, URAS, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.8
DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 14-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. l90 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istrutteria svolta incoerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.9
LAI, SANTINI, LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Disposizioni per potenziare l'offerta turistico-cultuale nel Mezzogiorno)

1. Al fine di potenziare l'offerta turistico culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali, ferroviari e marittimi. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; migliorandone la fruizione turistica. A tal fine, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.
2. Per sostenere la competitività del sistema turismo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 3, fino all'importo massimo complessivo di 10.000 euro nei suddetti periodi di imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3. Il credito di imposta di cui al comma 2 è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla predisposizione di impianti wi-fi ad accesso gratuito per la clientela, con velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabitfs in download, alla realizzazione di siti web ottimizzati per la prenotazione on-line, per l'interoperabilità con siti e portali di promozione e di prenotazione turistica, pubblici e privati, e fruibili anche con il sistema mobile.
4. Gli esercizi di cui al comma 2 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1º gennaio 2019.
5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 6, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. L'incentivo fiscale di cui al comma 2 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascune dei periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dicui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30».

14.0.10
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

a) In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività-sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree lndustriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favoriita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
b) Per le finalità di cui al precedente punto a), la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) -compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).
c) RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.
d) Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a); b) e c), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017 –2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia. e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

14.0.11
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire ii seguente:

«Art. 14-bis.
(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali sardi dismessi nella regione Sardegna)

1.Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato–Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.
2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:

1. Al trasferimento al patrimonio del Comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;
2. Alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;
3. Alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della Difesa. Per le finalità della seguente norma è destinato un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. All'onere derivante dal comma l, nel limite di 2 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

14.0.12
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 104 della Legge 28 dicembre 2015, n 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''II credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni.''».

14.0.13
VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dell'utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per le strette finalità connesse alla gestiene dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della consegnente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 201, n. 135».

15.1
BRUNI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

15.2
COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

15.3
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

15.4
COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole da: «le Prefetture» fino a: «affidati.» con le seguenti: «Invitalia, in base al Programma definito dal CIPE di cui al comma successivo e a richiesta dei Comuni e delle Città metropolitane, fornisce agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, anche nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati».
2) dopo il comma, inserire i seguenti:

«1-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario al fine di migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, di sostenere nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, della diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché della creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
1-ter. Il Programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica.»;

b) al comma 3 inserire infine le seguenti parole: «e di informativa presso le Commissioni competenti delle Camere».

15.5
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, dopo le parole: «le Prefetture – Uffici territoriali di Governo,» aggiungere le seguenti: «avvalendosi dell'apporto dell'Agenzia INVITALIA, con la quale stipulano apposite convenzioni,».

15.6
DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» con le seguenti: «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.7
STEFANO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» con le seguenti: «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.8
SANTINI, BROGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 85, lettera d), e 88,», aggiungere le seguenti: «e all'articolo 1, comma 44, lettera c),».

15.9
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.10
GIOVANNI MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.11
DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.12
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con province e Città Metropolitane e».

15.13
STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.14
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare azioni di accompagnamento e di-assistenza tecnica, nei piccoli e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, possono essere realizzati progetti specifici di formazione e di assistenza tecnica, con il coinvolgimento dell'Agenzia INVITALIA, per l'utilizzo delle risorse di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e per la conoscenza delle procedure del codice degli appalti. Nei piccole e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, in deroga alle norme sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, possono essere autorizzate assunzioni di personale qualificato nella gestione dei fondi comunitari. Tali procedure sono finanziate nell'ambito delle risorse del programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, approvato con Delibera CIPE n. 47 del 10 Agosto 2016».

15.15
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nelle regioni di cui al comma 1, le province di cui ai commi da 51 a 53 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quali enti con funzioni di area vasta, sono soppresse. Nelle medesime regioni le Prefetture — Uffici territoriali del Governo, 1 subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle province.
2-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione dell'interno per assicurare il funzionamento delle attività di cui al presente articolo».

15.16
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il supporto tecnico e amministrativo di cui al comma 1 può essere disposto dal Prefetto, anche su istanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti amministrativi di competenza degli enti locali del territorio di riferimento».

15.17
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

15.18
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «A conclusione di tale periodo» con le seguenti: «Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto».

15.19
SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione; anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.
3-ter. Il Programma di cui al comma 3-bis sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi; nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.20
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.
3-ter. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.».

15.21
COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita 1'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città-Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.
3-ter. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.22
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.
3-ter. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.23
GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.
3-ter. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.24
COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su preposta del Ministro per la coesione territoriale ed i1 Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.
3-ter. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
3-quater. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 3 del presente articolo».

15.25
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

15.26
LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'Ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva"».

15.27
LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 7-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la disposizione di cui sopra non pone vincoli agli enti locali rispetto alla sua validità temporale e si intende applicata anche al periodo intercorrente tra l'anno 2010 e l'anno 2015"».

15.28
SANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

15.29
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.30
LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, PEGORER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le parole da: "non escluse" fino a: "n. 190"».

15.31
COMAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma precedente».

15.0.1
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto-ordinario che alla data del 30 giugno-2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» con le parole: «è fissata a 7 per cento».

15.0.2
SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinarie che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertite con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» con le parole: «è fissata al 7 per cento».

15.0.3
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.
2. AI riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» con le parole: «è fissata a 7 per cento».

15.0.4
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato-lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» con le parole: «è fissata nel 7 per cento».

15.0.5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente perle-funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.
4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.6
SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2011 non hanno adottato le schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.
4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.7
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000; è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017;
2. AI riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali;
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.
4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, corvertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati-ai commi 1 e 3».

15.0.8
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure argenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.
4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.9
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.
3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.
4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.10
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.11
SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni; utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.12
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.13
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge3 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.14
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.15
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.16
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.17
DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.18
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.19
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.20
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favare delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al camma 420, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.21
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 dei Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.22
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.23
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.24
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favare delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.0.25
DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali"».

15.0.26
LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ORELLANA, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dai seguente:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva, anche attraverso audizioni dì rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali".

15.0.27
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo disviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.
Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge«.

15.0.28
FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e sociale e la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Agli interventi realizzati prima degli eventi sismici in parziale difformità dai permesso di costruire o in parziale difformità della segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica l'articolo 34, comma 2, dello stesso decreto, pur in assenza della condizione prevista dal medesimo comma 2, qualora i soggetti interessati, individuato ai sensi dell'articolo 6, ne facciano richiesta, anche contestualmente alla domanda di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
3-ter. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatori a resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016".

b) all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

1) aumento della popolazione insediabile, calcolata in base alla volumetria degli edifici esistenti alla data degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile;
2) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
3) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza;

c) all'articolo 11, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi strumenti attuativi costituiscono, altresì, quanto al territorio in essi ricompreso, piani o regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), eventualmente interessate, a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente in seno alla Conferenza permanente".
d) all'articolo 14, comma 1, dopo lo lettera a-bis) è inserita lo seguente:

"a-ter) degli immobili di proprietà pubblica ad uso abitativo, agibili e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 o ai decreti ministeriali successivamente adottati in materia, che necessitano di interventi di adeguamento di pronta e immediata realizzazione per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in alternativa alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza e al contributo per l'autonoma sistemazione".

e) all'articolo 16, comma li dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta".
f) all'articolo 50, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidente del Consiglio dei Ministri".

g) all'articolo 50, comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "alle amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per i personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinari o provvede al rimborso delle sole somme eccedenti importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza";
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";
h) all'articolo 50, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";
2) alla lettera c) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;
3) dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

i) all'articolo 50, comma 7-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";
2) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli dì contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. Al secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "regioni" sono inserite le seguenti parole: "o da privati nel caso di donazioni o atti di liberalità finalizzati agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016".
3. L'indennità una tantum prevista dall'articolo 45, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, può essere erogata dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, anche per le sospensioni dell'attività economica effettuate nell'anno 2017 a causa degli eventi sismici avvenuti a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento all'ambito territoriale previsto dall'articolo comma 1 del predetto decreto-legge n.189 del 2016, qualora siano ancora disponibili le risorse concesse con la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria».

15.0.29
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Sanzioni ISTAT peri Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione del le rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fine al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

15.0.30
PEZZOPANE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge Il dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "nei confronti" sono inserite le seguenti parole: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché.
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti parole: "7 per cento"».

15.0.31
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.32
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertilo dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

1. La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito alle amministrazioni pubbliche", contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

15.0.33
LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n.166 convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1982, n. 246 provvede altresì alla determinazione della quota parte delle risorse da destinare alla gestione, secondo la normativa vigente, dei contenziosi relativi agli interventi inseriti nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. l66.
2. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei contenziosi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi».

15.0.34
LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(turn over nei piccoli comuni)

1. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo del decreto legge 24 aprile Z017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.35
SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis
(Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo Il del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titoli di sanzione».

15.0.36
PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, le successioni ereditarie delle persone decedute, a causa degli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, di registro, nonché da ogni altra tassa o diritto comunque denominato. Non si procede alla ripetizione di quanto già versato in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto legge.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.37
LAI, ANGIONI, CUCCA

Dopo, l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nel caso di dismissione o trasferimento di immobili pubblici anche a seguito di successione nella titolarità dei beni demaniali e patrimoniali, in favore delle Regioni o dei Comuni, è applicabile l'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e non si applicano le condizioni di nullità di cui al secondo comma dell'articolo 40 della stessa legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. In assenza di idoneo e sufficiente stato di consistenza la domanda di cui al succitato articolo 31 può essere presentata all'accertamento delle condizioni di fatto e di diritto degli immobili effettuato dall'ente subentrato nella titolarità, anche nell'ipotesi in cui il subentro sia intervenuto in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate ai sensi delle leggi vigenti all'epoca di ultimazione dei lavori».

15.0.38
MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera al, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, che quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b)».

15.0.39
MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

15.0.40
PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per garantire la regolarità delle attività scolastiche
nelle aree terremotate)

1. Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018";
b) al comma 2, le parole: "euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10,5 milioni nell'anno 2017 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2018";
c) al comma 5, lettera a), le parole: "5 milioni nel 2016" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni nel 2016 ed euro 4,5 milioni nel 2018";
d) al comma 5 lettera b), le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10,5 milioni";
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, lettera a) è incrementata di euro 4,5 milioni per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5, lettera b)".

2. L'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le necessità aggiuntive ivi previste si riferiscono sia a quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 18-bis, comma 1, sia a quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b)"».

15.0.41
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dal medesimo anno 2014, la detrazione dell'imposta lorda di cui al comma 2 spetta anche per le erogazioni in denaro, diverse dai contributi associativi, effettuate da un soggetto che ricopre una carica pubblica in conformità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4";
b) nel comma 2, le parole: "delle erogazioni liberali" sono sostituite dalle seguenti: "delle erogazioni".

2. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere di liberalità dell'erogazione».

15.0.42
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Fondo di Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".
2. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

15.0.43
BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2017, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

15.0.44
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali
nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2, dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate", inserire le seguenti: "d'intesa con Province e Città Metropolitane e"».

16.1
COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

16.2
COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta», con le seguenti: «, in particolare periferiche, dei comuni del territorio nazionale».

16.3
GIOVANNI MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «Manfredonia in Provincia di Foggia», aggiungere le seguenti: «Pozzallo in Provincia di Ragusa,».

16.4
MIRABELLI

Al comma 1 dopo le parole: «una massiva concentrazione di cittadini stranieri», aggiungere le seguenti: «regolari e non regolari»;

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: «Per i cittadini stranieri non regolari il piano può prevedere, anche attraverso risorse del Programma Operativo Nazionale, un censimento degli stranieri non regolari e successivi interventi di graduale emersione ed inserimenti in altre realtà locali nei limiti stabiliti dalle attuali norme in vigore»;
b) Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: «3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è attribuito un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 ai comuni di cui al comma 1 da riparatrice secondo parametri demografici e territoriali stabiliti da successivo decreto del ministero dell'interno».
c) Al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «150 milioni di euro», con le seguenti: «120 milioni di euro»;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «150 milioni di euro», con le seguenti: «120 milioni di euro»;
3) all'ultimo periodo sostituire le parole: «presente comma», con le seguenti: «presente articolo».

16.5
COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «prefetti, anche in quiescenza» con le seguenti: «sindaci in carica».

16.6
COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» sostituire le parole da: «favorire» a «minori» con le seguenti: «individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

16.7
COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» sostituire le parole da: «favorire» a «minori» con le seguenti: «garantire lo sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica».

16.8
COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» sostituire le parole da: «favorire» a «minori» con le seguenti: «attuare progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine».

16.9
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per l'attivazione dei commi 1 e 2 è autorizzato, per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo pari a 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. Agli oneri recati dal presente comma, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-bis.
3-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

16.10
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 1.000 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 700 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monito raggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante quota parte del gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5-bis»;

e, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

16.11
COMAROLI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.12
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» con le seguenti: «che accolgono migranti».

16.13
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

16.17
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: «2017».

16.18
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. Al comma5, sostituire le parole: «i comuni di cui al comma 4», con le seguenti: «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-bis che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» e dopo le parole: «nei rispettivi bilanci», aggiungere le seguenti: «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "pari al 6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 8 per cento".

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

16.19
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. Al comma 5, sostituire le parole: «i comuni di cui al comma 4», con le seguenti: «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-bis che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» e dopo le parole: «nei rispettivi bilanci», aggiungere le seguenti: «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017, e 800 milioni per l'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

16.20
COMAROLI

Il comma 5 è soppresso.

16.21
SANTINI, BROGLIA

Al comma 5 dopo le parole: «Negli anni 2018 e 2019, i comuni», inserire le seguenti: «percettori del contributo».

16.22
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «i comuni di cui al comma 4» con le seguenti: «tutti i comuni che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri», e dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «inclusa una quota parte delle risorse; stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

16.23
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «nel rispettivi bilanci», aggiungere le seguenti: «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

16.0.1
MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 418 della legge
23 dicembre 2014, n. 190)

«1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo-è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.»;
b) al quarto periodo, le parole: "15 ottobre 2014", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";
c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del'82 per cento del loro ammontare".
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
b) all'articolo 6, comma 9) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2016».

16.0.2
QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, si dispone la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. A tale scopo viene utilizzato il sistema già realizzato denominato Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).
2. Al fine di coprire il relativo investimento, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il MIT, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri relativi di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2 comma 244 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, di 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 dicembre 2012 n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.4
DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali si dispone la realizzazione di un sistema automatico prototipale per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. A tale scopo viene utilizzato il sistema già realizzato denominata Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN). Al fine di coprire il relativo investimento, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.5
SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per il terrorismo e la sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici derivante alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, si dispone la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane utilizzando la Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo del fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente programma, pari a 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.6
MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per il monitoraggio del rischio sismico nel mezzogiorno)

Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità del monitoraggio del rischio sismico nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2,5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010; n 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo" di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

16.0.7
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione
degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex legge 16 aprile 1987, n. 187, ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.
Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

16.0.8
GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione
degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex legge 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'al cui al comma 703, lettera c), della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo perla progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.
Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.
Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

16.0.9
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate")

1. Il fondo istituito dal comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge citata legge 190 del 2104.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.10
ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento del Fonde per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della citata legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione o del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.11
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale perla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilità dal medesimo comma 6».

16.0.12
LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«16-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 di cembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 123 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.13
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.14
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati, sull'intero territorio nazionale, dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.15
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e a gli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, e incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Autorità di gestione ,del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.16
SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1.Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto dei programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, sentite le regioni interessate e l'ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale e attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monito raggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il citato Programma supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.17
COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domicili ari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
6. Nell'ambito dello stesso programma di cui al comma 1 è attivato, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota nei Comuni della regione Lombardia, in cui sono già esistenti sperimentazioni innovative di interscambio intergenerazionale, avviando un programma di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e le scuole dell'infanzia. A tale finalità, per ciascuno degli anni 2017-2020, sono destinati 10 milioni di euro a valere sulla quota parte destinata alle Regioni del Nord del mondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.18
STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. l6-bis.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e
agli anziani non auto sufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera ClPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2050 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.19
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«16-bis.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e
agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosuficienti", istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Prograrmma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.20
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e
agli anziani non autosufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti Il istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. N elle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.21
MATTEOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-bis. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.22
DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; è sostituito dal seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 132 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-bis. Entro il 30 ottobre 2017, i1Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.23
STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n, 96, i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
2-bis. All'articolo l, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sano validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12-bis. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo dì lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.24
DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con m8dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, è sostituito dal seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dai seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.
12-bis. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali dì competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo da lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in al meno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.25
ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: 2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".
12-bis. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.26
CARDINALI, PEZZOPANE, MATURANI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Ulteriori disposizione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 8, camma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parale: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2018".
2. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sana appartate le seguenti modificazioni:

a) al camma 1, dopa la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) realizzazione degli interventi di consolidamento dei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi ubicati in aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica, qualora ne venga riconosciuta la necessità e compatibilmente con i costi di disponibilità dei finanziamenti a tali assegnati.";
b) al comma 8, le parale: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sona sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2018".

3. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita, can modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sona apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parale: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";
c) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

"3-septies. Al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, sì provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto";

d) il comma 11 è soppresso.

4. All'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

a-bis) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

5. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.
(Centrali di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di apposite centrali di committenza individuate presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..
2. Nelle more dell'istituzione delle centrali di committenza regionali di cui al comma 1 e della loro qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituite dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi di cui al comma 1 ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere.
3. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra ii soggetti attuatori e la predetta centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto legge. Con ordinanza commissariale, adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, viene disciplinata l'entità e le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse necessarie.
6. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4, I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Alla concessione delle agevolazioni provvedono, ciascuno limitatamente ai territori di propri competenza, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Commissari-straordinari del governo.
7. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13, è sostituito dal seguente "13. Ad esclusione degli interventiche sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, adottata d'intesa con il Commissario Straordinario, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002".
8. All'articolo 32, comma 1, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "degli interventi di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di cui all'articolo 14".
9. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;
b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal precedente comma 7-bis si applicano esclusivamente con riguardo alle successioni di persone che alla data degli eventi sismici:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili nei modi e nelle forme previste dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata".

7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato a ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore all'entrata vigore della presente legge. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del precedente periodo non sono dovuti interessi.
10. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore";
b) al comma 3-bis:

1) le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";
c) al comma 7, lettera b), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle parole: "del 30 per cento", le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite delle parole: "del 20 per cento";
d) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;
e) al comma 7-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al predetto personale è altresì riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui al quarto ed al sesto periodo del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

16.0.27
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Proroga dei termini per la richiesta di interventi di immediata esecuzione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell'2016 e 2017, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni";
b) le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.28
VERDUCCI, PEZZOPANE, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Utilizzo avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione/, sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche a valere sugli avanzi di amministrazione"».

16.0.29
GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, i Comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 possono assumere con contratti a tempo determinato ulteriore unità di personale con professionalità di tipo tecnico-amministrativo per un periodo di due anni, esclusivamente al fine di sopperire alle esigenze degli uffici tecnici».

16.0.30
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Attività didattiche in zone colpite da eventi sismici)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, in considerazione del perdurare delle criticità generate dai recenti eventi sismici ed atmosferici, per l'anno scolastico 2017-2018 l'organico complessivo del personale docente della Regione Abruzzo è incrementato di n. 69 unità.
2. All'onere derivante dal comma precedente, pari ad euro 2.070.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

16.0.31
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Mobilità docenti)

1. Al fine di favorire la mobilità dei docenti in tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per le procedure di mobilità riguardanti i tre anni scolastici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa l'efficacia di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca può trasferire agli USR delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017-2018, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare di cattedra fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e sui posti in deroga sul sostegno».

16.0.32
GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di intervento sia strutturale che di manutenzione di cui al comma 3 necessario per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e spazi assegnati in uso e non concerne locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"».

16.0.33
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a: carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-bis";
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis";

d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

"9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

16.0.34
AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI, VALENTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di favorire la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, nonché di garantire l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, ove necessario, previa modifica dello Statuto regionale, ampliare di una unità la composizione delle rispettive giunte regionali per un periodo massimo pari alla durata in carica di ciascuna giunta».

16.0.35
PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 67-ter, comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il personale assunto dai Comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-ter, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, transita nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione con disponibilità di ruoli. Sulla base di intese sottoscritte tra gli enti interessati gli Uffici speciali e le organizzazioni sindacali di categoria, da perfezionare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata l'assegnazione temporanea di dette unità agli stessi Uffici speciali"».

16.0.36
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria, consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione».

16.0.37
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" aggiungere le seguenti parole: "dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché"».

16.0.38
PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni relative al rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. Al fine di porre termine ai contenziosi in materia in corso in materia di rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, inclusi i dipendenti delle amministrazioni statali che hanno subito ritenute alla fonte dirette, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";
b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un 'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate";
c) il quarto periodo è soppresso».

16.0.39
SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comunale agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento, in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.40
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Allo scopo di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione del centro storico del Comune di Ariano Irpino l'importo di euro 3.985.382,91 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3547 del 20 novembre 2006 è rideterminato in euro 2.084.662,60 a decorrere dalla data di pubblicazione della detta ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

16.0.41
SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

16.0.42
SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisse anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proposte del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.43
SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catasta le C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 percento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.44
GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al fine ai permettere lo svolgimento delle attività di rifacimento delle Strade Provinciali 8 e 10 nel tratto di collegamento tra Penne e Farindola a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017 nel territorio della Regione Abruzzo è stanziata la somma di 1 milione di euro a favore della Provincia di Pescara».

16.0.45
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per le istituzioni con sede nelle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2017. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2017. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.46
SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2017".
2. All'articolo 16, comma 1, alinea del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 come modificato dal comma 150, lettera a), numero 2, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento del suo ammontare per i lavoratori, dieci per cento del suo ammontare per le lavoratrici e, per i lavoratori o le lavoratrici che trasferiscono la loro residenza e producono il loro reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, limitatamente al dieci per cento"».

16.0.47
SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

«1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2017"».

16.0.48
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 il credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 103 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotto nella misura del cinquanta per cento».

16.0.49
PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Adeguamento dei termini per la richiesta di contributo)

1. All'articolo 8, comma 4; del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.50
LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

16.0.51
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che hanno effettuato gli interventi" sono inserite le seguenti: ", ad istituti di credito e ad intermediari finanziari,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"».

16.0.52
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205"».

16.0.53
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Risorse integrative correnti per le Città-metropolitane)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti-modificazioni:

a) comma 1-bis) primo periodo, le parole: "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro";
b) la rubrica è sostituita con la seguente: "Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario";

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.54
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-ter. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri-per la-finanza pubblica».

16.0.55
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rievazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 Milioni di euro annui per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.56
SPOSETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.57
SPOSETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al fine di consentire io svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondere riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

16.0.58
ORRÙ, FILIPPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente: "91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società digestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte all'attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture in euro a 4.815.995,10 euro rimangono nelle disponibilità della società di gestione".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.815.995,10 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5O, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,2 per cento"».

16.0.59
ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dai Regolamento UE 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017, nonché dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 2015 e dal Decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 aprile 2017, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta provvedimento idoneo ad includere la Tonnara fissa dell'isola di Favignana nella ripartizione delle quote tonno assegnata all'Italia per l'anno 2017».

16.0.60
ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Ai fini della ripartizione delle quote di tonno rosso per l'anno 2018, con apposito Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si provvede ad includere nella ripartizione delle quote tonno previste per l'Italia la Tonnara fissa dell'isola di Favignana».

16.0.61
GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 novembre 917, successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) b) e c):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di auto consumo ex articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a) numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato, Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 35.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 8.000,00 euro per i motocicli, 4.000,00 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 7.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 1.500,00 euro per i motocicli, 800,00 euro per i ciclomotori.
Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impianti verificatesi nell'anno precedente con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.
c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

16.0.62
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Decontribuzione assunzioni vittime di violenza domestica)

1. Al fine di promuovere l'indipendenza economica e la reintegrazione sociale delle donne vittime di violenza domestica, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, resonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3500 euro su base annua. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne che, negli ultimi tre anni, siano state riconosciute vittime dei reati di cui agli articoli 572, 583, 583-bis, 609, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 612-bis del codice penale, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. Il medesimo sgravio contributivo è riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne, nel caso in cui i rispettivi figli minorenni o minori ad esse affidati legalmente siano stati riconosciuti vittime dei reati di cui al periodo precedente, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine Cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.63
GUALDANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"1-bis. Una lavoratrice, dipendente di datori di lavoro pubblici o privati, che ha sporto querela o denuncia verso il coniuge o verso la persona con cui ha costituito un'unione civile o una convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, per i reati di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583 (Circostanze aggravanti di lesioni gravi o gravissime), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609 (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti della violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 612-bis (Stalking) del codice penale, perpetrati nei suoi confronti o verso i figli minorenni o in danno di minori legalmente affidati alle sue cure, ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi. Il permesso di cui al periodo precedente spetta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui risulta essere stata sporta la querela o la denuncia e non è cumulabile con altre forme di astensione giustificata e retribuita dal lavoro, né con periodi di assenza per malattia. In caso di ritiro della querela o della denuncia o in caso di assoluzione dell'imputato per i delitti di cui al primo periodo, la lavoratrice che ha usufruito del permesso retribuito è tenuta al rimborso delle somme corrispondenti ai giorni goduti, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle richieste pervenute e dei relativi oneri, inviando delle relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

16.0.64
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nei limiti posti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

16.0.65
MICHELONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE e loro eredi, e da ex lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti- dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.
2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero ex iscritti all'AIRE, e da ex lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia dì collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto dì eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

16.0.66
MICHELONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.
2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate dì cui al comma 4.
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento", con le parole: "6,5 per cento"».

16.0.67
CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 31 della legge 6 giugno 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

– la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati, che lo esercitano o da loro acquistati, con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza risultino lavoratori dipendenti anche di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati,";
– alla lettera c), dopo le parole: "enti privati o pubblici" sono inserite le seguenti: ", o ad imprese che siano parte di una rete di imprese, con o senza soggettività giuridica, a cui le stesse persone o enti privati partecipino,»".

16.0.68
CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al secondo capoverso, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o di una impresa partecipante alla rete della quale sia parte l'impresa avente in disponibilità il veicolo a motore".
– all'ottavo capoverso, dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "e le reti di imprese"».

16.0.69
URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.
(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie – ANSF)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.
Art. 16-ter.
(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento del sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

16.0.70
GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali)

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.
2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole «30 giugno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017"».

16.0.71
GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Assunzione atleti disabili nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre
del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.
2. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132.
3. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

16.0.72
SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'Allegato 1, Parte III, alla Parte Quinta dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252, il numero (7) Forni per lo produzione di vetro è sostituito dal seguente: "Per i metalli, in caso di forni di produzione di vetro rientranti nella categoria delle installazioni soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, i relativi valori limite sono individuati sulla base delle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono i livelli di emissione raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) settoriali"».