BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2013
127ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI
Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Baretta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.
La seduta inizia alle ore 22,20
.
IN SEDE REFERENTE
(1121)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
(Seguito dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1120/189/5, G/1120/190/5, G/1120/191/5, G/1120/192/5 e G/1120/193/5, pubblicati in allegato.
Sono pubblicati in allegato: i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.7000; l'emendamento 9.9000; i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.1000; i subemendamenti riferiti all'emendamento 13.1000; i subemendamenti riferiti all'emendamento 17.0.1000 (testo 2), anche quelli precedentemente riferiti al testo originario: l'emendamento 18.58 (testo 2) e relativi subemendamenti; l'emendamento 18.2000 e i relativi subemendamenti; l'emendamento 19.0.1000 e i relativi subemendamenti.
Sono altresì pubblicati in allegato i seguenti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1121 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016): 2.1, 8.1, 1.Tab.1.1.5, 1.Tab.1.2.5, 1.Tab.1.3.5, 2.Tab.2.36.5.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) critica la tecnica redazionale di alcuni degli emendamenti recentemente presentati dai relatori e dal Governo, che ha reso meno agevole la comprensione del testo e la predisposizione dei subemendamenti.
Il senatore MANDELLI (
FI-PdL XVII
) chiede informazioni sull'organizzazione dei lavori della seduta.
Il presidente AZZOLLINI precisa che la Commissione riprenderà i lavori con l’esame degli emendamenti, precedentemente accantonati, dei relatori e del Governo. Tratterà, poi, le ulteriori proposte emendative, anch'esse presentate oggi dai relatori e dal Governo, nonchè i relativi subemendamenti. Infine, saranno esaminati tutti i restanti emendamenti ancora accantonati. Si riserva comunque di assumere ulteriori determinazioni in relazione all’andamento dei lavori.
Il senatore VOLPI (
LN-Aut
) osserva che molti emendamenti presentati dai relatori sono in realtà chiaramente ispirati dal Governo. Tale prassi appare censurabile, anche perché spesso è finalizzata ad aggirare l’obbligo della relazione tecnica. A suo avviso, vi è il rischio che siano approvate norme prive di copertura finanziaria.
Inoltre, poiché il sottosegretario Legnini ha preannunciato la presentazione di un maxiemendamento del Governo al disegno di legge di stabilità, sul quale si intenderebbe porre la questione di fiducia, chiede chiarimenti circa gli effetti che questo annuncio potrà avere sui lavori della Commissione.
Il presidente AZZOLLINI precisa che anche gli emendamenti dei relatori sono sempre corredati di relazione tecnica, che ne verifica la corretta copertura finanziaria. Il Governo si è comunque impegnato a presentare, a conclusione delle votazioni, un emendamento volto ad assicurare la necessaria copertura finanziaria del disegno di legge di stabilità nel testo definito dalla Commissione.
Se il Governo confermerà l’intenzione di porre la questione di fiducia, assicura il proprio impegno affinché il lavoro svolto dalla Commissione sia tenuto in adeguata considerazione e affinchè il maxiemendamento, come del resto avvenuto, recepisca le modifiche apportate dalla Commissione.
Il sottosegretario LEGNINI assicura, a nome del Governo, che, qualora si decida di presentare un maxiemendamento al disegno di legge di stabilità, sul quale porre la questione di fiducia, il testo sul quale l'Assemblea sarà chiamata a votare recepirà le modifiche approvate nel corso dell’esame in Commissione. Il maxiemendamento sarà inoltre corredato da relazione tecnica, a garanzia delle copertura di tutti gli oneri recati dal provvedimento.
Ad una richiesta della senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) sul seguito dei lavori, risponde il presidente AZZOLLINI, avvertendo che si riprenderà l’esame dalla proposta emendativa del Governo 4.2000 e dai relativi subemendamenti, precedentemente accantonati.
Il relatore SANTINI (
PD
) esprime parere contrario sul subemendamento 4.2000/51, in quanto sprovvisto di idonea copertura finanziaria. Invita conseguentemente al ritiro della proposta.
Il vice ministro FASSINA esprime parere conforme al relatore.
La senatrice LANZILLOTTA (
SCpI
) chiede chiarimenti sui pareri espressi dai relatori e dal Governo.
Il senatore MILO (
FI-PdL XVII
) si dichiara perplesso circa i profili di copertura finanziaria evidenziati dal relatore Santini. In proposito osserva che, se l'emendamento in esame avesse presentato rilevanti criticità di compatibilità finanziaria, sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Il senatore VOLPI (
LN-Aut
) avanza riserve sui pareri espressi dai relatori e dal Governo e chiede ulteriori chiarimenti sui profili di copertura finanziaria relativi l’emendamento in sede di valutazione della relativa ammissibilità.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che la verifica della sussistenza della copertura finanziaria ai fini della dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti è di esclusiva competenza del Presidente della Commissione, che ha compiuto un sindacato rigoroso su tutte le proposte emendative.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) chiede l'accantonamento del subemendamento 4.2000/51.
Il presidente AZZOLLINI non accoglie la richiesta, dal momento che la Commissione, in ragione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, deve concludere i propri lavori.
Il senatore VERDUCCI (
PD
), in qualità di primo firmatario dell’emendamento 4/2000/51, si dichiara disponibile al ritiro.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) insiste però per la sua votazione.
Posto ai voti, l’emendamento 4.2000/51 è infine respinto.
Il senatore SPOSETTI (
PD
), pur rispettando l’esito della votazione e confermando il proprio sostegno al Governo, ritiene non condivisibile la dichiarazione circa la copertura finanziaria dell’emendamento 4.2000/51. Ricorda che una norma analoga è contenuta in un disegno di legge già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Pertanto, se l'emendamento avesse una copertura finanziaria inadeguata, sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Il presidente AZZOLLINI chiarisce che l’emendamento era provvisto di una copertura finanziaria corretta e, come tale, è stato ritenuto ammissibile. Le valutazioni dei relatori e del Governo circa la copertura non attengono al profilo tecnico, ma sono di ordine politico.
Il vice ministro FASSINA conferma che la valutazione critica espressa circa la copertura dell’emendamento è di natura politica e attiene alla finalizzazione delle risorse utilizzate per la copertura stessa.
Si passa quindi all’esame del subemendamento 4.2000/24.
Il relatore SANTINI (
PD
) esprime parere favorevole, a condizione che la proposta sia riformulata in modo tale da assicurare anche ai lavoratori socialmente utili della Regione Calabria l’accesso alle risorse stanziate dall’articolo 7 del disegno di legge di stabilità, per un importo complessivo che passa da 100 a 110 milioni di euro.
Il vice ministro FASSINA esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore Santini, sottolineando che la stessa assicura comunque adeguata attenzione al problema dei lavoratori calabresi.
Il senatore SPOSETTI (
PD
), in qualità di primo firmatario dell’emendamento 4.2000/24, accetta l’indicazione del relatore e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
), pur apprezzando l’attenzione concretamente riservata al problema occupazionale dei lavoratori socialmente utili della Regione Calabria, osserva la necessità di specificare la quota dei 110 milioni di euro effettivamente destinata a tali lavoratori o, in alternativa, i criteri di riparto del fondo.
Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) sugli effetti finanziari della proposta così riformulata, risponde il relatore SANTINI (
PD
).
Il senatore MILO (
FI-PdL XVII
) chiede, a sua volta, chiarimenti sull'emendamento 4.2000/24 (testo 2). Poiché i 100 milioni di euro originariamente stanziati dall’articolo 7 del disegno di legge finanziaria erano destinati ai lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo, ritiene opportuno il mantenimento di quelle risorse.
Il senatore MARINELLO (
NCD
) sottolinea che i 100 milioni di euro previsti in origine per i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo erano comunque insufficienti rispetto al relativo fabbisogno. Poiché al riparto della cifra, pur elevata a 110 milioni di euro, concorrono anche i lavoratori socialmente utili della Regione Calabria, sollecita il Governo a precisare quale sia la quota ad essi realmente spettante.
Il senatore BITONCI (
LN-Aut
) osserva che, con l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari, le risorse stanziate dall’emendamento divengono palesemente insufficienti. Censura, quindi, tale modo di procedere, lamentando che lo strumento dei lavori socialmente utili sembra ispirato a logiche assistenzialiste e clientelari. Ritiene, infatti, che gli effettivi beneficiari siano esclusivamente i cittadini residenti nelle Regioni del Sud, con una penalizzazione dei cittadini delle Regioni del Nord, privi di analoghi strumenti di tutela.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) si dichiara contraria al subemendamento 4.2000/24 (testo 2), non per ragioni localistiche. A suo avviso, lo stesso strumento del lavoro socialmente utile avrebbe perso la sua originaria finalità, divenendo ormai un istituto meramente assistenziale, non più idoneo a favorire i lavoratori realmente bisognosi di aiuto. Esso appare, inoltre, un istituto insostenibile nell'attuale congiuntura economica.
Il senatore MILO (
FI-PdL XVII
) insiste affinché il Governo chiarisca la quota di risorse effettivamente destinata ai lavoratori socialmente utili della Regione Calabria.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare sul subemendamento 4.2000/24 (testo 2). Tale proposta viene incontro alle sollecitazioni rivolte dal suo Gruppo in ordine all’emergenza occupazionale dei lavoratori socialmente utili della Regione Calabria. Pur essendo le risorse stanziate ancora troppo limitate, si tratta di un segnale di attenzione da valutare positivamente.
Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, richiesta dalla senatrice COMAROLI (
LN-Aut
), il subemendamento 4.2000/24 (testo 2), posto in votazione, è approvato.
Il relatore SANTINI (
PD
) e il vice ministro FASSINA esprimono parere favorevole sul subemendamento 4.2000/59.
I senatori DE PETRIS (
Misto-SEL
) e URAS (
Misto-SEL
) dichiarano di sottoscrivere la proposta 4.2000/59.
Il subemendamento 4.2000/59 è quindi posto in votazione e approvato.
Si passa quindi all’esame dell’emendamento 4.2000 del Governo, nel testo risultante dall’approvazione dei subemendamenti 4.2000/24 (testo 2) e 4.2000/59.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) preannuncia il voto contrario sull’emendamento 4.2000. Pur apprezzando alcune misure in esso contenute, come quelle di sostegno al settore dell’autotrasporto e al fondo per la non autosufficienza, critica le altre disposizioni, in particolare quelle che introducono ulteriori tasse e oneri a carico dei cittadini, come pure la riduzione dei contributi a favore dei distretti industriali.
La senatrice BONFRISCO (
FI-PdL XVII
) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 4.2000. Contesta in particolare la riduzione dei contributi a favore dei distretti industriali, che stanno attraversando una fase particolarmente critica e che avrebbero invece bisogno di un forte sostegno ai fini del loro rilancio.
L’emendamento 4.2000, come modificato dalle proposte 4.2000/24 (testo 2) e 4.2000/59, messo ai voti, risulta quindi approvato.
Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 9.1000 e dei relativi subemendamenti.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che ciascun Senatore potrà intervenire per dieci minuti al fine di illustrare il complesso delle proposte emendative avanzate dal rispettivo Gruppo di appartenenza.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) illustra il subemendamento 9.1000/21, che introduce disposizioni di sostegno all'attività delle testate giornalistiche. Ricorda che i contributi in favore dell'editoria non si risolvono soltanto in forme di tutela del pluralismo informativo ma, nell'attuale contesto di contrazione delle sovvenzioni economiche per la stampa, garantiscono la sopravvivenza di un settore che versa in tali condizioni di crisi da non riuscire più ad investire in tecnologia. Infatti, il complesso delle testate giornalistiche affronta notevoli difficoltà nel mantenere i livelli di occupazione e nel garantire la sufficienza degli ammortizzatori sociali volti a fronteggiare la crescente contrazione della forza lavoro occupata. La proposta emendativa 9.1000/21 è dunque finalizzata ad assicurare la necessaria continuità al complessivo ammontare degli interventi a sostegno dell'editoria, per un complesso di centoventi milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Il senatore CROSIO (
LN-Aut
) illustra il subemendamento 9.1000/2 che prevede un contributo annuale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, ad integrazione degli stanziamenti garantiti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il subemendamento si propone anche di stabilire un tetto minimo ai contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali, che viene commisurato a un ammontare non inferiore al due per cento del fatturato per ciascuna emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale. La proposta emendativa è finalizzata a rendere chiarezza sulle prospettive di intervento nel settore e contribuirebbe, se approvato, a scandire tempi e priorità di stanziamenti in un ambito, quello delle emittenti radiotelevisive, in cui critica l'ambivalenza delle posizioni a vario titolo espresse, in questo primo scorcio di legislatura, dagli esponenti del Governo. A quanto consta, sino ad ora, il Governo si è dibattuto tra dichiarazioni ondivaghe e propositi contraddittori. Si è via via rilevata l'opportunità di privilegiare la tutela delle emittenti televisive locali, talvolta si è accennato alla necessità di favorire gli investimenti per la banda larga, talaltra si è concentrata l'attenzione sull'agenda digitale europea, infine si è annunciato il supporto agli investimenti in nuove tecnologie al fine di colmare il deficit di dimensionamento industriale. L'indeterminatezza dell'indirizzo politico di settore da parte dell'Esecutivo denota gravi incertezze e una certa miopia in un settore strategico. Il subemendamento 9.1000/2 apporterebbe quantomeno un minimo di chiarezza sulle priorità da perseguire nel prossimo futuro.
Il senatore CANDIANI (
LN-Aut
) illustra il subemendamento 9.1000/3, di cui sottolinea il valore simbolico. La riduzione dell'impegno di spesa per l'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e del
Summit
Asia - Europa, che avranno luogo in territorio nazionale nel 2014, rappresenta un segnale di moralizzazione nella destinazione della spesa pubblica. In un momento di forte contrazione delle risorse disponibili, il proprio Gruppo ritiene si debba puntare al massimo grado sulla concretezza e la riqualificazione della spesa, in modo da soddisfare le esigenze primarie dell'attività statale e l'effettività del sostegno alle categorie di lavoratori che maggiormente avvertono il prolungarsi degli effetti di una recessione senza precedenti.
Nell'illustrare il subemendamento 9.10000/5, il senatore SCAVONE (
GAL
) ne sottolinea la finalità di attribuire al Comune di Comiso la facoltà di impiegare le strutture della base americana dismessa per accogliere gli immigrati che richiedono asilo e protezione umanitaria. L'impegno di spesa di 5 milioni di euro è destinato direttamente all'amministrazione comunale e consentirà di far fronte a situazioni emergenziali che si ripropongono con particolare frequenza in un momento storico in cui il flusso migratorio dalla sponda sud del Mediterraneo va incrementandosi a causa dell'instabilità geopolitica di quell'area.
Il senatore ARRIGONI (
LN-Aut
) illustra il subemendamento 9.1000/6 con il quale si intende introdurre il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema del piano degli interventi strategici per rafforzare la capacità di fronteggiare la complessa situazione economica e sociale in cui versa l'isola di Lampedusa a causa dello straordinario afflusso di immigrati provenienti dai paesi del mare Mediterraneo. Aggiunge che il controllo parlamentare sulla proposta di piano strategico, oltre a ribadire anche la centralità del ruolo parlamentare, potrebbe garantire un'efficace collaborazione delle Camere alla definizione di interventi volti ad alleviare la sofferenza dei cittadini dell'isola di Lampedusa.
Il senatore MILO (
FI-PdL XVII
) rileva che il subemendamento 9.10000/8, a firma del senatore Marinello, risulta identico all' emendamento 4.171, a sua propria firma. Poichè quest'ultima proposta è stata accantonata, chiede che anche il subemendamento 9.10000/8 sia accantonato, anche al fine, se del caso, di ridefinire la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste.
Dopo un breve intervento del relatore D'ALI' (
NCD
), la proposta 9.1000/8 viene accantonata.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) interviene per illustrare il complesso dei subemendamenti a propria firma riferiti all'emendamento 9.1000. Mentre le sue proposte 9.1000/14 e 9.1000/15 offrono un sostegno in favore delle emittenti radiotelevisive locali anche in ragione delle esigenze prospettate da alcuni atti di indirizzo accolti dal Governo nel corso dell'esame in Assemblea di un altro provvedimento legislativo, un terzo subemendamento, il 9.1000/16, riguarda l'attività dei medici che effettuano gli accertamenti medico-legali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia dal servizio. Ricorda che le prime due proposte emendative sono state dichiarate inammissibili, del che si rammarica, mentre la terza, se approvata, potrebbe offrire garanzie ai medici fiscali inseriti in liste speciali costituite in base ad una disciplina ormai risalente e consentirebbe di garantire una modalità di effettivo contrasto all'assenteismo, evitando al contempo strumentalità e odiose discriminazioni nei riguardi dei dipendenti assenti dal servizio per malattia.
Il senatore SCAVONE (
GAL
) dichiara di voler aggiungere la propria firma al subemendamento 9.1000/16.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra brevemente i subemendamenti 9.1000/23, 9.1000/12 e 9.1000/18, di cui è firmatario, sottolineando l'importanza di quest'ultimo emendamento, che propone l'utilizzo dei prezzi indicati da CONSIP come riferimento per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, interviene il sottosegretario LEGNINI per assicurare che l'orientamento del Governo è in linea con le attese del proponente.
Si passa all'espressione dei pareri e dunque alle votazioni.
Il relatore SANTINI (
PD
) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario al subemendamento 9.1000/1.
Interviene in dichiarazione di voto la senatrice COMAROLI (
LN-Aut
), preannunziando il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e precisando che l'interesse del suo Gruppo, come risulta dal subemendamento 9.1000/21, è comunque quello di assicurare all'editoria il necessario sostegno, anche alla luce della contrazione della raccolta pubblicitaria.
Il sottosegretario LEGNINI precisa che la lettera
a)
dell'emendamento 9.1000 è stata introdotta dal Governo proprio al fine di evitare che gli aiuti siano orientati principalmente alle grandi testate giornalistiche.
Sulla base del chiarimento fornito dal Governo, la senatrice BULGARELLI (
M5S
) ritira il subemendamento 9.1000/1.
Con le stesse motivazioni, la senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) ritira il subemendamento 9.1000/21.
Il senatore CROSIO (
LN-Aut
) ritira, a sua volta, il subemendamento 9.1000/2. Analogamente viene ritirato dal senatore SPOSETTI (
PD
) il subemendamento 9.1000/22.
Si passa al subemendamento 9.1000/3, su cui il relatore SANTINI (
PD
) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario.
Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/3 è respinto.
Il presidente SANGALLI dichiara inammissibile il subemendamento 9.1000/4 per difetto di copertura.
Si passa al subemendamento 9.1000/5, su cui il relatore SANTINI (
PD
) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario.
Il senatore DIVINA (
LN-Aut
) osserva in proposito che i centri di accoglienza dovrebbero essere realizzati non in prossimità dei luoghi di sbarco, quanto piuttosto nei Paesi di partenza degli stranieri, secondo i recenti orientamenti emersi in seno agli organi internazionali. Ribadisce che la Lega Nord è contraria a un ulteriore finanziamento per 75 milioni a favore di strutture per l'accoglienza dei richiedenti asilo.
Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/5 è respinto.
Si passa al subemendamento 9.1000/6, su cui il relatore D'ALI' (
NCD
) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario.
Il senatore ARRIGONI (
LN-Aut
) ricorda che l'emendamento è diretto a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui piani degli interventi strategici che verranno predisposti dal comune di Lampedusa.
Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/6 è respinto.
Previo parere favorevole del relatore SANTINI (
PD
) e del vice ministro FASSINA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/7 è approvato.
Previo parere favorevole del relatore SANTINI (
PD
) e del vice ministro FASSINA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/8 è approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.171.
Si passa al subemendamento 9.1000/23, su cui il relatore SANTINI (
PD
) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario.
La senatrice BELLOT (
LN-Aut
) osserva che si tratta di un intervento a favore dei commissari straordinari che garantiscono una corretta gestione delle amministrazioni provinciali sottoposte a commissariamento.
Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/23 è respinto.
Si passa al subemendamento 9.1000/9 su cui il relatore D'ALI' (
NCD
) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario.
Il senatore VOLPI (
LN-Aut
) conferma l'attenzione del gruppo Lega Nord al tema delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nelle quali è rilevante e decisiva la partecipazione dei privati. Osserva, al riguardo, che le misure legate al processo di
spending review
non devono mortificare le iniziative di quelle fondazioni che si distinguono per la loro storia.
Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/9 è respinto.
Previo parere favorevole del relatore SANTINI (
PD
) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/10 è approvato.
Si passa al subemendamento 9.1000/11, su cui il relatore SANTINI (
PD
) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) interviene in dichiarazione di voto a sostegno dell'emendamento.
Il sottosegretario LEGNINI osserva che la norma recata dal capoverso 27-
nonies
mira sostanzialmente a rendere più efficiente un trasferimento di risorse già previsto.
Posto ai voti, è respinto il subemendamento 9.1000/11.
Previo parere contrario del relatore SANTINI (
PD
) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/12 è respinto.
Si passa al subemendamento 9.1000/13, su cui il relatore SANTINI (
PD
) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario.
Sulla base del chiarimento fornito dal sottosegretario LEGNINI sul tema dell'editoria, la senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) annuncia il ritiro dell'emendamento: le ragioni dell'emendamento risiedevano sostanzialmente nella contrarietà del Gruppo Lega Nord ad erogazioni di contributi alla stampa estera superiori a quelle già determinate.
Il sottosegretario LEGNINI ricorda che i contributi alla stampa estera sono bloccati da anni e quindi necessitano di un adeguamento. Tuttavia assicura l'attenzione del Governo all'emittenza e all'editoria locali.
Il presidente SANGALLI, dichiara inammissibili, per difetto di copertura, i subemendamenti 9.1000/14 e 9.1000/15.
Il senatore URAS (
Misto-SEL
) annuncia il ritiro del subemendamento 9.1000/16.
Si passa al subemendamento 9.1000/24 di cui il relatore SANTINI (
PD
) chiede il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno.
Il sottosegretario BARETTA esprime un parere conforme, considerando meritevole di approfondimenti la questione sollevata dall'emendamento.
La senatrice CHIAVAROLI (
NCD
) ritira quindi il subemendamento 9.1000/24 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/194/5 (pubblicato in allegato), che è accolto dal Governo.
Si passa al subemendamento 9.1000/17, di cui il relatore SANTINI (
PD
) chiede ai presentatori il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.
Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno.
Il senatore BIANCO (
PD
) accoglie l'invito e ritira l'emendamento per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1120/195/5 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.
Previo parere contrario del relatore SANTINI (
PD
) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/18 è respinto.
Il subemendamento 9.1000/25 è ritirato dalla senatrice LANZILLOTTA (
SCpI
).
Previo parere contrario del relatore SANTINI (
PD
) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/19 è respinto.
Si passa al subemendamento 9.1000/20, su cui il relatore SANTINI (
PD
) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario.
Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice COMAROLI (
LN-Aut
): l'avviso del gruppo della Lega Nord è per una limitazione delle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/20 è respinto.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore SANTINI (
PD
), è approvato l'emendamento 9.1000 del Governo, nel testo modificato.
Si passa all'esame dell'emendamento 10.1000, presentato dal Governo e dei relativi subemendamenti.
Il presidente AZZOLLINI, dichiara inammissibili, per ragioni di copertura finanziaria, i subemendamenti 10.1000/1 e 10.1000/2.
La senatrice COMAROLI (
LN-Aut
) chiarisce la portata del subemendamento 10.1000/3, diretto a conferire maggiore certezza alle procedure di consegna delle schede elettorali ai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo il voto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
) illustra il subemendamento 10.1000/4, identico al 10.1000/5, precisando che esso intende dare certezza al servizio di recapito delle schede elettorali da parte del fornitore del servizio postale.
Dopo che il relatore SANTINI (
PD
) e il sottosegretario BARETTA si sono pronunciati contro il subemendamento 10.1000/3, il senatore DIVINA (
LN-Aut
) richiama le opacità che caratterizzano il voto espresso dagli italiani residenti all'estero, a causa di procedure che non offrono certezze. Ritiene, al riguardo, che l'emendamento potrebbe fornire un valido contributo a ricondurre in condizione di legalità una procedura al momento imperfetta.
Posto ai voti, il subemendamento 10.1000/3 è respinto.
Con il parere contrario del relatore SANTINI (
PD
) e del sottosegretario BARETTA, posti ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 10.1000/4 e 10.1000/5.
Si passa all'emendamento 10.1000 del Governo, su cui il relatore SANTINI (
PD
) esprime parere favorevole.
Interviene in dichiarazione di voto il senatore CERONI (
FI-PdL XVII
), contrario alla riduzione a un solo giorno delle fasi necessarie all'espressione del voto nel caso di consultazioni elettorali. Ritiene che altre dovrebbero essere le misure da adottare per contenere la spesa pubblica, a partire da un'analisi delle spese che ricadono sotto la responsabilità dei sindaci, senza per questo mortificare la partecipazione al voto da parte degli elettori.
Posto ai voti, l'emendamento 10.1000 del Governo è approvato.
Si passa all'esame dell'emendamento 13.1000 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.
Il subemendamento 13.1000/1 è dichiarato inammissibile per difetto di copertura finanziaria.
Il senatore DIVINA (
LN-Aut
) interviene sul subemendamento 13.1000/3, al quale dichiara di aggiungere la propria firma.
I subemendamenti 13.1000/2, 13.1000/4, 13.1000/5, 13.1000/6, 13.1000/7, 13.1000/8 e 13.1000/9 sono dati per illustrati.
Il subemendamento 13.1000/2 è ritirato dai proponenti.
Il relatore SANTINI (
PD
) esprime parere favorevole sul subemendamento 13.1000/3.
Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, a condizione che il testo sia riformulato nel senso di inserire il Ministero dell'economia e delle finanze tra i titolari dell'intesa ai fini della gestione delle risorse.
Il subemendamento 13.1000/3 è quindi accolto in un testo riformulato secondo la richiesta del rappresentante del Governo (13.1000/3 testo 2), pubblicato in allegato.
Il relatore SANTINI (
PD
) esprime parere favorevole sul subemendamento 13.1000/5, a condizione che sia riformulata la parte riguardante l'acquisizione al bilancio dello Stato di una quota del gettito IMU.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.
Il subemendamento 13.1000/5 è approvato nel testo risultante dalla riformulazione testé richiesta (13.1000/5 testo 2), pubblicato in allegato. È dichiarato il conseguente assorbimento dei subemendamenti 13.1000/4, 13.1000/6, 13.1000/7, 13.1000/8 e 13.1000/9.
Previo parere favorevole dei relatori, è quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 13.1000 del Governo, come modificato.
Si passa all'esame dell'emendamento 15.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti.
Il subemendamento 15.1000/18 è dichiarato inammissibile.
Intervengono, in sede di illustrazione: la senatrice Rita GHEDINI (
PD
), che si sofferma sul subemendamento 15.1000/23; la senatrice LANZILLOTTA (
SCpI
), sui subemendamenti 15.1000/5, 15.1000/8 e 15.1000/11; il senatore MILO (
FI-PdL XVII
), che dà conto del subemendamento 15.1000/9; il senatore ARRIGONI (
LN-Aut
), che illustra i subemendamenti 15.1000/24 15.1000/25 e 15.1000/26; la senatrice COMAROLI (
LN-Aut
), che si sofferma sul subemendamento 15.1000/21.
Sono ritirati dai rispettivi proponenti i subemendamenti 15.1000/23, 15.1000/3, 15.1000/6, 15.1000/7, 15.1000/8, 15.1000/16, 15.1000/17, e 15.1000/22.
Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 15.1000/1, 15.1000/2, 15.1000/4, 15.1000/5, 15.1000/9, 15.1000/24, 15.1000/25, 15.1000/10, 15.1000/26, 15.1000/11, 15.1000/27, 15.1000/28, 15.1000/29, 15.1000/19, 15.10000/20 e 15.1000/21.
Posto in votazione con il parere favorevole dei relatori, è quindi approvato l'emendamento 15.1000 del Governo.
Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'ingente numero di emendamenti tuttora da esaminare, e delle determinazioni già assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, esprime l'avviso che non vi siano le condizioni per completare la procedura in corso in tempo utile. Pertanto si farà carico, in qualità di Presidente della Commissione, di riferire all'Assemblea sullo stato dei lavori in sede referente.
La Commissione prende atto.
Il presidente AZZOLLINI soggiunge, in risposta al senatore Divina, che l'esame dell'Assemblea verterà sul testo del disegno di legge di stabilità come presentato al Senato dal Governo, dal momento che l'esame in sede referente non ha prodotto un testo della Commissione.
Il senatore SPOSETTI (
PD
) esprime apprezzamento per il lavoro pregevole svolto dai relatori e dalla Presidenza della Commissione, cui certamente non può essere addebitata la responsabilità per la mancata conclusione dell'esame. Tiene a far rilevare che i lavori della Commissione sono stati caratterizzati da un confronto franco ma sempre conforme a canoni di correttezza.
Il senatore BITONCI (
LN-Aut
), pur associandosi alle espressioni di apprezzamento nei riguardi della Presidenza e dei relatori, sostiene che la mancata conclusione dell'esame è il frutto di una oggettiva difficoltà dei partiti di maggioranza, che non hanno saputo garantire un produttivo andamento dei lavori della Commissione. Nè potrebbe essere addebitata ai Gruppi di opposizione una condotta diversa da quella propria, e doverosa, di ogni minoranza parlamentare.
Il senatore MALAN (
FI-PdL XVII
) si unisce ai ringraziamenti alla Presidenza e ai relatori e osserva che l'impossibilità di concludere l'esame in Commissione non è dovuta alla condotta dei Gruppi parlamentari, ma a una congerie di fattori, non trascurabile quello di una sostanziale incertezza del Governo, che hanno determinato una dilatazione dei tempi. Ritiene che, sebbene non si sia stato definito un testo della Commissione, in conformità alla prassi e agli indirizzi istituzionali più autorevoli, l'emendamento su cui il Governo chiederà la fiducia non potrà contenere disposizioni, aggiunte al disegno di legge o in modifica di questo, che non siano state oggetto di approvazione in sede referente.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia tutti i senatori intervenuti e i rappresentati del Governo per la correttezza degli atteggiamenti e la qualità del lavoro svolto in un contesto di oggettiva difficoltà.
La seduta termina alle ore 2,45.
ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
N.
1120
G/1120/189/5
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a verificare le condizioni di attuazione del subemendamento 14.1000/11.
considerato che è necessario incremntare l'impegno dell'Agenda digitale italiana per raggiungere l'nnovazione digitale nella P.A.;
valutata l'importanza delle Infrastrutture abilitanti per la digitalizzazione;
preso atto del percorso già intrapreso che conduce al domicilio digitale per cittadini e imprese, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, alla Sanità digitale (ricette digitali, fascicolo sanitario elettronico, cartelle cliniche digitali);
esaminato il percorso già intrapreso verso la PA digitale (pagamenti elettronici verso la PA, comunicazione telematica degli eventi di nascita e di morte,
switch off
dei documenti cartacei);
impegna il Governo:
ad istituire il comitato per la Certificazione Digitale che:
provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
ratifica la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonchè di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni;
a definire la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonchè la fattispecie sanzionatorie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministarzione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
G/1120/190/5
BONFRISCO
La 5a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a precisare che il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, stabilito all'articolo 3, comma 8-
bis
, è riferito all'intera finalità del citato Fondo, riguardante anche l'internazionalizzazione del sistema produttivo.
G/1120/191/5
BONFRISCO
La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
l'intervenuto incremento di risorse relative al Fondo per le non autosufficienze;
l'urgenza di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare per le persone con disabilità gravi e gravissime oltreché l'assistenza domiciliare indiretta;
impegna il governo
a provvedere alla ripartizione delle risorse in questione alle regioni entro e non oltre il 31 gennaio 2014;
a vincolare le suddette risorse, tramite accordo nell'ambito della conferenza stato-regioni-comuni, al potenziamento della domiciliarietà indiretta, ivi inclusi il riconoscimento e la retribuzione del lavoro di cura del
caregiver
, nel pieno rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità;
a istituire entro il 15 dicembre 2013 un tavolo interministeriale, allargato a regioni ed associazioni, sul potenziamento dell'assistenza domiciliare indiretta nell'ambito di un piano nazionale per le non autosufficienze, da varare entro il 30 giugno 2014, ciò al fine di permettere che su tutto il territorio nazionale sia garantita la libertà di scelta e la copertura economica degli interventi di assistenza che ne conseguono, creando così un'omogeneità da Trieste a Siracusa.
G/1120/192/5
VERDUCCI
La 5a Commissione permanente del Senato
,
premesso che:
i tagli lineari che negli ultimi anni hanno ripetutamente falciato il fondo per l'editoria hanno messo sull'orlo della chiusura un centinaio di testate, tra quotidiani e periodici, alcune delle quali hanno già chiuso, altre hanno annunciato la cessazione della pubblicazione nelle prossime settimane;
ricordato che, più volte, il Senato – in piena sintonia con l'altro ramo del Parlamento e nella piena convinzione che la qualità, il pluralismo e la completezza dell'informazione costituiscono la misura effettiva della qualità e dello spessore della democrazia – ha sollecitato una maggiore finalizzazione delle risorse pubbliche stanziate a sostegno dell'editoria;
ricordato, inoltre, che in tutti i paesi europei è previsto un sostegno all'editoria indipendente;
tenuto conto dell'assoluta urgenza con la quale occorre operare per evitare la scomparsa di tale e tanta offerta informativa che produrrebbe la cancellazione di oltre 500.000 copie giornaliere, la perdita di oltre 4.000 posti di lavoro tra giornalisti, poligrafici e lavoratori dell'indotto, un colpo durissimo al pluralismo dell'informazione ed una limitazione del diritto dei cittadini ad essere pienamente e correttamente informati;
presa contezza del pesante malessere che, più complessivamente, si registra all'interno del settore e della grande preoccupazione per i rischi della caduta del pluralismo dell'informazione manifestata dalle fasce più accorte della popolazione e dalle massime autorità dello Stato;
per far fronte alla situazione di grave emergenza,
impegna il Governo:
a incrementare le risorse finanziarie da destinare al Fondo editoria per i contributi diretti del fabbisogno necessario alla stabilizzazione del fondo e consentire alle imprese di programmare investimenti e riorganizzazioni.
G/1120/193/5
VACCARI, PANIZZA, BERGER, PALERMO, ZELLER, BONFRISCO, FRAVEZZI, SANGALLI, LANIECE, TONINI, COMAROLI, DIVINA
La 5a Commissione permanente del Senato,
al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni europee, nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero e territori contigui, nel rispetto delle normative europee in materia;
accogliendo le preoccupazioni e le istanze avanzate dai senatori e senatrici firmatari dell'emendamento 4.0.7, espressione di molteplici forze politiche, nonché dalle istituzioni locali coinvolte, e in considerazione del superiore interesse nazionale a mantenere la
governance
di un corridoio strategico per i collegamenti europei e a garantire il finanziamento e la realizzazione degli investimenti programmati;
impegna il Governo:
1) a valutare gli effetti della costituzione di un unico soggetto concessionario per le reti autostradali in concessione (A22, A4, Autostrada regionale Cispadana, raccordo autostradali FE-Porto Garibaldi, collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo) che, attraverso la stipula di una conversione unitaria tra il MIT, le regioni interessate, i diversi concessionari, e la preventiva verifica della compatibilità della stessa con le norme vincolanti dell'Unione europea, possa divenire punto di riferimento di un processo di aggregazione e razionalizzazione delle concessioni autostradali insistenti nel corridoio del Brennero ed eventualmente in territori contigui;
2) in caso di esito positivo del percorso di valutazione, ad intraprendere tempestivamente le iniziative legislative conseguenti
.
G/1120/194/5
CHIAVAROLI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.1000/24
.
G/1120/195/5
BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, PADUA, MATTESINI, SILVESTRO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.1000/17.
4.2000/24
(testo 2)
SPOSETTI, LO MORO, URAS
All'articolo 7, lettera b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-
bis.
Nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Calabria previste dal comma 6 la Regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori".
6.4000
(testo corretto)
I RELATORI
All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
9.6000 testo 2/1
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.6000 (testo 2), dopo le parole:
«al comma 5»
inserire le seguenti:
«sostituire le parole: ''220 milioni'' con le seguenti: ''20 milioni''
e sopprimere le parole da:
''aggiungere in fine i seguenti periodi'' fino a: ''è ridotto di 100 milioni per l'anno 2014''».
9.6000 testo 2/2
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 9.6000 (testo 2), al secondo periodo, sostituire le parole:
«100 milioni»
con le seguenti:
«220 milioni.»
Conseguentemente all'ultimo periodo, le parole:
«di 100 milioni»
sono sostituite con le seguenti:
«di 220 milioni».
9.6000 testo 2/3
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 9.6000 (testo 2), sostituire le parole ovunque ricorrano:
«100 milioni»
con le seguenti:
«220 milioni».
9.6000 testo 2/4
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano:
«100 milioni»
con le seguenti:
«200 milioni».
9.6000 testo 2/5
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano:
«100 milioni»
con le seguenti:
«150 milioni».
9.6000 testo 2/6
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano:
«100 milioni»
con le seguenti:
«120 milioni».
9.6000 testo 2/7
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI
All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano:
«milioni di».
9.6000 testo 2/8
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 9.6000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:
«150 milioni di euro a decorrere dal 2014»
con le seguenti:
«285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
9.6000
(testo 2)
I RELATORI
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo di compensazione degli effetti fInanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2t del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.».
9.7000/1
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole:
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
aggiungere le seguenti:
«destinandoli priotitariamente a società od associazioni sportive che non perseguano fini di lucro,».
9.7000/2
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole:
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
aggiungere le seguenti:
«destinandoli per una quota pari ad almeno l'80 per cento a società od associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano fini di lucro,».
9.7000/3
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole:
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
aggiungere le seguenti:
«ottenuto il parere vincolante della conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città;».
9.7000/4
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole:
«dell'esigenza di,»,
aggiungere le seguenti:
«garantire una equa ripartizione dei fondi su base regionale e».
9.7000/5
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.7000, dopo le parole:
«impianti sportivi»
inserire le seguenti:
«pubblici o convenzionati con enti pubblici».
9.7000/6
NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso
«21»,
nel secondo periodo, sopprimere le parole da:
«e la loro fruibilità»
fino alla fine del comma.
9.7000/7
BIGNAMI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso
«21»,
nel secondo periodo, sostituire le parole da:
«, nonché per il loro sviluppo»
fino alla fine del comma con le seguenti:
«nonché per il loro ammodernamento, anche in termini di risparmio energetico e riduzione degli impatti ambientali».
9.7000/8
BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso
«21»,
nel secondo periodo, sostituire le parole da:
«, nonché per il loro sviluppo»
fino alla fine del comma, con le seguenti:
«e privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di nuovo suolo non edificato».
9.7000/9
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.7000 sopprimere le parole:
«sviluppo e».
9.7000/10
BIGNAMI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso
«21»,
nel secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti».
9.7000/11
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, aggiungere, in fine, le parole:
«destinando a ciascun impianto e a ciascun beneficiario una quota non superiore al 2 per cento della dotazione annuale della gestione separata di cui al secondo periodo del presente comma».
9.7000/12
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, aggiungere, in fine, le parole:
«, assicurando inoltre che tali interventi non possano in nessun caso configurarsi come contributi a fondo perduto a società od associazioni che perseguano fini di lucro».
9.7000/13
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.7000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Una percentuale non inferiore al 20 per cento è destinata agli impianti sportivi di attività promozione di base».
9.7000/14
BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI, GIBIINO
All'emendamento 9.7000, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-
bis.
Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, è incrementato, per ciascuno degli anni 2014-2016, di euro 2.000.000.
21-
ter.
Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ''di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Iegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».
9.9000
I RELATORI
All'articolo 9, premettere il seguente comma:
Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004, è incrementato di 285 milioni di euro per l'anno 2014
Conseguentemente all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sostituire le parole: "765 milioni di euro per l'anno 2014.", con le seguenti: "715 milioni di euro per l'anno 2014.".
al comma 9, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2014" con le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014".
al comma 14, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2014" con le parole: "15 milioni di euro per l'anno 2014".
al comma 15 sostituire le parole: "di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015" con le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015";
aggiungere, in fine, il seguente comma: "27-
bis
. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 di 39 milioni di euro".
Conseguentemente,
all'articolo 10, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
@#@#20-
bis
. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.
20-
ter
. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, recante "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228", nel medesimo comma 481 le parole "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "305 milioni."§§§§;
Conseguentemente:
all'articolo 17, comma 4, alla lettera a), le parole "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "540 milioni" e alla lettera
b)
le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "240 milioni";
Conseguentemente:
dopo l'articolo 18, inserire il seguente: "Art. 18-
bis
. (
Riattribuzione delle concessioni di gioco
).
Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concesion di gioco per la raccolta dle Bingo, il tendenziale allineamento temproale di talic oncessionim relativamente a quete concessioni in scadenza engli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel coorso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del giorno del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000,00 la soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione:
durata delle concessioni pari a sei anni;
versamento della somma di euro 2.800,00, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400,00 per ogni frazione di mese infeiroe ai quidnici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazinoe di mese di proroga del rapporto concessorio scaudto e comunque fino alla data di sottoscrizxione della nuova concessione riattributia;
versamento della somma di cui alla lettera
a)
in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrrenti;
determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000,00 l'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.
Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenzionale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.
Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 1, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri diretti di cui al predetto comma 1.".
Conseguentemente all'articolo 24, comma 25, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro confluisce nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307.
9.0.1000/1
CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN
All'emendamento 9.0.1000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, sostituire le parole: ''26,5 milioni di euro'' con le seguenti: ''30 milioni di euro'';
b)
al comma 2, lettera
a)
sostituire le parole: ''1,5 milioni di euro'' con le seguenti: ''3 milioni di euro'', dopo la parola: ''nonché'' inserire le seguenti: ''dei Comuni e delle Provincie'';
c)
al comma 2, lettera
b)
sostituire le parole: ''20 milioni di euro'' con le seguenti: ''22 milioni di euro'' e dopo la parola: ''nonché'' inserire le seguenti: ''dei Comuni e delle Provincie''».
Conseguentemente al maggior onere, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce
Ministero degli Affari esteri.
9.0.1000/2
MILO, BONFRISCO, MANDELLI, MALAN, CERONI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «26,5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro»;
b)
al comma 2, dopo la lettera
c),
inserire la seguente:
«
c-
bis) per la messa in sicurezza dell'area Monti Lattari sono destinati 8,5 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente al maggior onere, valutato in 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce
Ministero degli Affari esteri.
9.0.1000/3
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN
All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «26,5 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;
b)
al comma 2, alla lettera
c),
in fine, inserire la seguente frase: «nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, perii finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi del luglio 2013 nella provincia di Rovigo».
Conseguentemente al maggior onere, valutato in 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce
Ministero degli Affari esteri.
9.0.1000/4
CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN
All'emendamento 9.0.1000, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «26,5 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;
b)
al comma 2, lettera
a)
sostituire le parole: «l'1,5 milioni di euro» con le seguenti: «milioni di euro»;
c)
al comma 2, lettera
b)
sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «22 milioni di euro».
Conseguentemente al maggior onere, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce
Ministero degli Affari esteri.
9.0.1000/5
FINOCCHIARO, TOMASELLI
All'emendamento 9.0.1000, capoverso
«Art. 9-
bis
»,
al comma 2, lettera
b),
dopo le parole:
«alcuni Comuni delle province di»
inserire le seguenti:
«Taranto e Lecce nei giorni del 6 e 7 ottobre 2013, nonché delle province di».
Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole:
«Regioni Marche»
inserire la seguente:
«Puglia».
9.0.1000/6
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, BRUNO, PERRONE, IURLARO, ZIZZA, LIUZZI, MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 2 lettera
b)
primo periodo dopo le parole:
«Comuni delle Province di»
aggiungere le seguenti:
«Taranto del 7 e 8 ottobre 2013» e dopo le parole: «10 e l'11 novembre 2013» aggiungere le seguenti: «e la provincia di Lecce il 20 novembre 2013».
Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole:
«e Toscana»
con le seguenti:
«Toscana e Puglia».
9.0.1000/7
VACCARI
All'emendamento 9.0.1000, capoverso
«Art. 9-
bis
»,
al comma 2, lettera
b),
dopo le parole:
«Massa Carrara»
inserire la seguente:
«Siena,».
9.0.1000/8
BITONCI, COMAROLI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 2, lettera
b),
dopo le parole:
«novembre 2013»,
aggiungere le parole:
«nonché della regione Veneto nei giorni tra il 31 ottobre ed il 5 novembre 2010».
9.0.1000/9
CARIDI, GENTILE, D'ASCOLA, AIELLO, BILARDI, CHIAVAROLI
All'emendamento 9.0.1000, alla lettera
b)
del comma 2 dopo le parole:
«della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013»
aggiungere le seguenti parole:
«e della regione Calabria nei giorni 15, 16, 18 e 19 novembre 2013».
9.0.1000/10
LANZILLOTTA
All'emendamento 9.0.1000, al comma 2, dopo la lettera
c),
aggiungere la seguente:
«
c-
bis) per un importo di 10 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria».
9.0.1000/11
CHIAVAROLI
All'emendamento 9.0.1000, apportare le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis.
Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-
quinquies,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. e successive modificazioni, è incrementato per l'anno 2014 di 32 milioni di euro»;
b)
al comma 5 premettere le seguenti parole: «A valere sul Fondo di cui al comma 2-
bis.»;
c)
al comma 6, premettere le seguenti parole: «A valere sul Fondo di cui al comma 2-
bis
»;
d)
sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera
n-quinquies
) aggiungere le seguenti:
n-sexies
) delle spese effettuate dalla regione Molise per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 nel limite di 5 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014;
n-septies
) dei trasferimenti effettuati dalla Regione Emilia Romagna a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014.».
e)
sopprimere il comma 9;
f)
sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, resta iscritta per il medesimo anno sull'apposito fondo del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
g)
al comma 26, sostituire le parole: «commi da 7 a 9» con le seguenti: «commi 7 e 8».
9.0.1000/12
PELINO, BONFRISCO, MALAN, MILO, MANDELLI, GIBIINO
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Per l'anno 2014 è assegnata la somma di 600.000 euro in favore dei comuni fuori del cratere della provincia de L'Aquila, per la ristrutturazione di edifici seriamente danneggiati dal sisma dell'aprile 2009».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole:
«100 milioni di euro»
con le seguenti:
«99 milioni e 400 mila euro».
9.0.1000/13
PEZZOPANE
All'emendamento 9.0.1000, capoverso
«Art. 9-
bis
»,
dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-
bis.
Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, per gli interventi di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a),
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, possono essere utilizzate anche per la ricostruzione o riparazione di immobili pubblici danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sede istituzionali, così come individuati dalle OPCM».
9.0.1000/14
BITONCI, COMAROLI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: «per la Regione Molise», aggiungere le seguenti: «e per le Regioni Veneto e Lombardia»;
b)
dopo le parole: «e del novembre 2012», aggiungere le seguenti: «e degli eventi del 20 e 29 Maggio 2012 nei Comuni di Lombardia e Veneto, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».
9.0.1000/15
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, BRUNO, PERRONE, IURLARO, ZIZZA, LIUZZI, MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, dopo le parole:
«Regione Molise»
aggiungere le seguenti:
«la regione Puglia».
Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole:
«e Molise»
con le seguenti:
«Molise e Puglia».
9.0.1000/16
RUTA
All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, sostituire le parole:
«5 milioni di euro»
con le seguenti:
«10 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
9.0.1000/17
RUTA
All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, sostituire le parole:
«5 milioni di euro»
con le seguenti:
«10 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole:
«40,5 milioni di euro»
con le seguenti:
«45,5 milioni di euro».
9.0.1000/18
RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-
bis
. Al fine di concludere la riparazione dei danni conseguenti gli eventi calamitosi degli anni 2002-2003 le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per i l triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei minist i del 12 marzo 2003, n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».
Conseguentemente, al comma 25, sostituire le parole
«60,5 milioni»
con le seguenti
«67,5 milioni»,
dopo le parole
«da 1 a 6»
inserire le seguenti
«e 7-
bis
»,
sostituire le parole
«7.129.845 euro»
con le seguenti
«129.845».
9.0.1000/19
SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA
All'emendamento 9.0.1000, dopo il coma 7, inserire il seguente:
«7-
bis
. Al fine di concludere la riparazione dei danni conseguenti gli eventi calamitosi dell'anno 2002 la regione Sicilia provvede a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».
Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole
«60,5 milioni»
con le seguenti
«61,5 milioni»,
dopo le parole
«da 1 a 6»
inserire le seguenti
«e 7-
bis
»,
sostituire le parole
«7.129.845 euro»
con le seguenti «6.129.845».
9.0.1000/20
BITONCI, COMAROLI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 8, sostituire le parole
«e di 2,5 milioni di euro»
con le parole
«e di 7,5 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole
«40,5 milioni»
con le parole
«45,5».
9.0.1000/21
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-
bis
. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo dopo le parole ''dai certificati di conto consuntivo'' aggiungere le parole ''ed al netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza emanate a decorrere dal 31 ottobre 2010. La disposizione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016''».
Conseguentemente, alla tabella B, allegata alla presente legge, apportare le seguenti modifiche:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
9.0.1000/22
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 8, aggiungere il seguente:
«8-
bis
. È sospeso, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino al 31 dicembre 2014 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 e così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi».
9.0.1000/23
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 8, aggiungere il seguente:
«8-
bis
. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».
9.0.1000/24
COMAROLI, MUNERATO, ARRIGONI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 9, capoverso lettera
p)
, sostituire le parole:
«dalla Regione Emilia-Romagna»
con le seguenti:
«dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto».
9.0.1000/25
GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, l'alinea seguente:
«All'articolo 11:
a)
al comma 10 sopprimere le parole: '', con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza'';
b)
dopo il comma 10, inserire il seguente:
''10-
bis
. Oltre a quanto previsto dal comma 10, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, allo scopo di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo volgimento dell'Expo Milano 2015. Per tale contingente è stabilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.'';
c)
al comma 11, le parole: ''le assunzioni di cui al comma 10'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-
bis
''».
Conseguentemente:
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 38 del 2011 è ridotta, a partire dal 2014, di cinque milioni di euro;
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2015.
9.0.100/26
BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI
All'emendamento dei relatori 9.0.1000, sopprimere il comma 15.
9.0.1000/27
GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, l'alinea seguente:
«All'articolo 11, dopo il comma 15, inserire il seguente:
''15-
bis
. Le Forze di polizia e le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei propri sistemi informatici per il pagamento delle competenze fisse e accessorie qualora, al 1º gennaio 2015, dimostrino che gli stessi assicurano risparmi di spesa rispetto al costi indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario''».
9.0.1000/28
BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
All'emendamento 9.0.1000, capoverso
«Art. 9-
bis
»,
dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-
bis
. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-
bis
, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale
».
9.0.1000/29
BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
All'emendamento 9.0.1000, capoverso
«Art. 9-
bis
», dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-
bis
. All'articolo 67-
septies
, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché, ed esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.''».
9.0.1000/30
COMAROLI, MUNERATO, ARRIGONI
All'emendamento 9.0.1000, al comma 18, dopo le parole:
«Emilia Romagna»
inserire le seguenti:
«, Lombardia e Veneto».
9.0.1000/31
BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis
. Le somme dovute al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a)
,
f)
,
g)
,
h)
ed
i)
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono in ogni caso essere pignorate.».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, il 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
9.0.1000/32
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 25 inserire il seguente:
«25-
bis
. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ''finalizzando le prioritariamente ad interventi di riduzione dei rischi idraulici e idrogeologici'' e sostituire le parole: ''30 milioni di euro per l'anno 2014'' con le seguenti: ''70 milioni di euro per l'anno 2014''».
Conseguentemente al comma 26 sostituire la parole:
«40,5»
con la seguente:
«80,5».
9.0.1000/33
URAS
All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:
«26-
bis
. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2014-2016, al patto di stabilità interno».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il, comma 37 aggiungere il seguente:
«37-
bis
. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente all'articolo 18 aggiungere i seguenti commi:
«24-
bis
. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n.188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014.
24-
ter
. Al comma 5, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: ''e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso''».
9.0.1000/34
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:
«26-
bis
. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 denominato Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera' al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzando prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree Costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
Conseguentemente all'articolo 18 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«24-
bis
. Al comma. 5, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: ''e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso''».
9.0.1000/35
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:
«26-
bis
. Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e. nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera
e
.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 10 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti. dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».
9.0.1000/36
CHIAVAROLI
All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:
«26-
bis
. Una somma pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Confidi ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando lilla quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 25 milioni di euro per l'anno 2014, di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 125 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, secondo criteri definiti con decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, alla patrimonializzazione di Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero di Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».
9.0.1000/37
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:
«26-
bis
. All'articolo 5, comma 1, primo periodo aggiungere infine le parole: ''finalizzandole in via prioritaria ad interventi di riduzione dei rischi alluvionali, alla pulizia e alla manutenzione dei bacini idrogeologici e alla messa in sicurezza dei territori franosi'' e sostituire le parole: ''30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016'' con le seguenti: ''80 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni a decorrere dal 2017''».
Conseguentemente all'articolo 18 aggiungere infine il comma:
«24-
bis
. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n. 188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014».
9.0.1000/38
BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-
bis
. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani foresta li regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».
9.0.1000/39
PICCOLI, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, MILO
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-
bis
. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».
9.0.1000/40
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-
bis
. All'articolo 5, comma 1 sostituire le parole: ''30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016'' con le seguenti: ''80 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni a decorrere dal 2017».
Conseguentemente all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«24-
bis.
Al comma 5, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: ''e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso''».
9.0.1000/41
FLORIS, BONFRISCO, MALAN, GIBIINO, MANDELLI, CERONI
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-
bis
. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole:
«30 milioni di euro»
con le seguenti:
«25 milioni di euro».
9.0.1000/42
BRUNI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-
bis
. Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».
9.0.1000/43
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-
bis
. All'articolo 14, comma 4, capoverso 9-
bis,
primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ''esclusivamente per gli interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio nonché di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici''».
9.0.1000/44
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-
bis
. All'articolo 14, comma 4, capoverso 9-
bis,
primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ''prioritariamente per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici''».
9.0.1000/45
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 9.0.1000 aggiungere il seguente comma:
«26-
bis.
All'articolo 14, comma 4, capoverso 9-
bis,
primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prioritariamente per gli interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio».
13.1000/3
(testo 2)
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA
Dopo il comma 11-
bis
, inserire il seguente:
"11-
bis
. 1 all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"117. Ciascuna delle due Province autonome assicura annulamente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale";
dopo il comma 117, è inserito il seguente:
"117-
bis
. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni Lombardia e Veneto, il Ministero per gli affari regionali e il Ministero dell'economia e delle finanze vengono definiti:
i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziaemnti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dell'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse";
i commi da 118 a 121 sono soppressi".
Conseguentemente, al comma 11-
ter,
sostituire le parole "di cui al comma 11-
bis",
con le seguenti "di cui ai commi 11-
bis
e 11-
bis
.1"
13.1000/5
(testo 2)
I RELATORI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-
ter
con il seguente: ''Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.'';
b) sostituire il capoverso 11-
quater
con il seguente: «11-
quater
. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota
standard,
di cui all'articolo 1, comma 380, lettera
g),
della legge24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dalla presente legge''».
17.0.1000/1
DEL BARBA
All'emendamento 17.0.1000, sopprimere il comma 1.
17.0.1000/2
BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 17.0.1000, sostituire il capoverso
«Art. 17-
bis
»
con il seguente:
«Art. 17-
bis.
(Disposizioni in tema di estinzione
e portabilità del conto corrente bancario)
1. All'articolo 120-
bis
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
''1-
bis
. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma. non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
1-
ter
. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio dì portabilità del conto corrente.
1-
quater
. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003''».
17.0.1000/3
DEL BARBA
All'emendamento 17.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE ''relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento'', i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente''».
17.0.1000/4
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 17.0.1000, al primo periodo, sostituire le parole:
«senza spese aggiuntive purché le banche aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani»
con le parole:
«senza alcun onere a carico del correntista».
17.0.1000 testo 2/5
DEL BARBA, VACCIANO, CRIMI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI
All'emendamento 17.0.1000, sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
«1. Al fine di garantire la trasferibilità gratuita dei rapporti di conto il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto stesso, senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestato re di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestato re di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere».
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, di cui il primo da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, nel rispetto degli indirizzi comunitari, i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente, nonché gli indennizzi in favore del cliente.».
Conseguentemente, inserire la seguente Rubrica:
«(Portabilità gratuita dei rapporti di conto».
17.0.1000 testo 2/6
MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN
All'emendamento 17.0.1000, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
«spese aggiuntive»,
inserire le seguenti: «o commissioni aggiuntive»
b)
aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni previste dal comma precedente per trasferimento dei servizi di pagamento si applicano anche alla richiesta di trasferimento del solo rapporto di conto corrente».
17.0.1000 testo 2/7
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 17.0.1000 al comma 2, dopo le parole:
«comma precedente»,
inserire le seguenti:
«nonché recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere».
18.58 testo 2/1
GRANAIOLA
All'emendamento 18.58 (Testo 2) dei Relatori:
a) Sopprimere il comma 24-
bis
;
b) al comma 24-
ter
premettere il seguente periodo «
24-
ter
. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire i criteri di rideterminazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera
b)
, punto 2.1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,»
c) dopo il comma 24-
quater
aggiungere il seguente:
«24-
quinquies
. Resta fermo che i concessionari che hanno regolarmente effettuato il pagamento di quanto richiesto dall'erario statale usufruiscono delle medesime agevolazioni di cui al comma 24-
ter
».
18.58 testo 2/2
CANDIANI, COMAROLI
All'emendamento 15.58 (testo 2) dei Relatori, sopprimere l'articolo 24-
bis
.
18.58 testo 2/3
CHIAVAROLI, BIANCONI
All'emendamento 15.58 (testo 2) dei Relatori, sopprimere il comma 24-
bis
.
18.58 testo 2/4
GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 18.58 (testo 2), sostituire i commi da 24
-bis
a 24
-quater
con i seguenti:
«24
-bis
. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
24
-ter
. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
24-
quater.
Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le-aree individuate ai sensi del comma 24
-bis
sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 24
-quinquies
, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turisticoricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
24
-quinquies
. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
24
-sexies
. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
24
-septies
. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
24
-octies
. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 24
-bis
confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».
18.58 testo 2/5
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 18.58 (testo 2), sostituire il comma 24
-bis
con il seguente:
«24
-bis
. all'articolo 11 della legge n. 217 del 15 dicembre 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
Al comma 2 sostituire le parole ''entro 15 mesi'' con le parole ''entro 30 mesi''
b)
Sostituire il comma 6 con il seguente:
''6. Si intendono quali imprese turisticobalneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere
b)
,
c)
,
d)
ed
e)
, del decreto-legge n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 4 dicembre 1993, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. AI fine di promuovere il rilancio delle attività turisticobalneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2
-quinquies
, del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici ,e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge n. 447 del 26 ottobre 1995''».
18.58 testo 2/6
LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
All'emendamento 18.52 (testo 2), capoverso
«24-bis
», sostituire le parole:
«quindici mesi»
, con le seguenti:
«diciotto mesi».
18.58 testo 2/7
TOMASELLI, FABBRI
All'emendamento 18.58 (testo 2), al comma 24
-bis
, sopprimere le parole da:
« e dopo la lettera
g)
»
fino alla fine del comma.
18.58 testo 2/8
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 18.58 (testo 2), al comma 24
-bis
sopprimere le parole da:
«e, dopo la lettera
g)
»,
fino alla fine del capoverso.
18.58 testo 2/9
GASPARRI, BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
All'emendamento 18.58 (testo 2), al comma 24
-bis
, sopprimere da:
«e dopo la lettera
g)
»,
fino alla fine del comma.
18.58 testo 2/10
GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 18.58 (testo 2), all'alinea 24
-bis
sostituire la parola:
«la lettera»
con la seguente:
«le lettere»
e sostituire la lettera
«g-bis
» con le seguenti:
«
h)
individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;
i)
individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;
l)
prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione».
18.58 testo 2/11
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 18.58 (testo 2), dopo il comma 24
bis,
aggiungere il seguente:
«24-
bis
1 ''Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera
e
.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 10 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa''».
18.58 testo 2/12
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 18.58 (testo 2), dopo il comma 24-
bis,
aggiungere il seguente:
«24-
bis
1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera
e
.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 5 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».
18.58 testo 2/13
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 18.58 (testo 2), dopo il comma 24-
bis,
aggiungere il seguente:
«24-
bis
1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera
e
.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».
18.58 testo 2/14
SCIBONA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 18.52 (testo 2), capoverso
«24-
ter
»,
apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera
a)
, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;
2) alla lettera
b)
, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «150 per cento».
18.58 testo 2/15
CANDIANI, COMAROLI
All'emendamento 18.58 (testo 2), all'articolo 24-
ter
paragrafo
a)
sostituire le parole:
«30 per cento»
con le parole:
«50 per cento».
18.58 testo 2/16
CANDIANI, COMAROLI
All'emendamento 18.58 (testo 2), all'articolo 24-
ter,
paragrafo
b)
sostituire le parole:
«9 rate annuali»
con le parole:
«3 rate annuali».
18.58 testo 2/17
CANDIANI, COMAROLI
All'emendamento 18.58 (testo 2), all'articolo 24-
ter,
paragrafo
b)
sostituire le parole:
«70 per cento»,
con le parole:
«80 per cento».
18.58 testo 2/18
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI
All'emendamento 18.58 (testo 2), sopprimere il comma
24-ter.
Conseguentemente, sopprimere il comma
24-quater.
18.58
(testo 2)
I RELATORI
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24
-bis
. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 217 del 15 dicembre 2011, le parole ''entro quindici mesi'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro trenta mesi'', e, dopo la lettera
g)
, è aggiunta la seguente:
''
g
-bis
)
prevedere, tra i criteri è le modalità di affidamento, la disponibilità ad offrire canoni in misura superiore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
24
-ter
. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definite a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a)
diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute;
b)
rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.
24
-quater
. La domanda di definizione, ai sensi del comma 24
-ter
, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera
a)
o di quelle di cui alla lettera
b)
del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.».
18.2000/1
DIVINA, COMAROLI, BITONCI, CANDIANI
Al comma 24-
bis
sostituire le parole:
«31 ottobre 20013»
, con le seguenti:
«fino alla data di entrata in vigore della presente legge».
18.2000/2
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 18.2000, capoverso 24-
bis,
dopo le parole:
«senza corrispondere interessi»
inserire le seguenti:
«e more».
18.2000/3
DIVINA, COMAROLI, BITONCI
Al comma 24-
bis,
alla lettera
a),
dopo le parole:
«iscritto a ruolo»,
inserire le seguenti:
«al netto delle sanzioni».
18.2000/4
MOLINARI, BULGARELLI, VACCIANO, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA
All'emendamento 18.2000, al comma 24-
bis,
sopprimere la lettera
b)
.
Conseguentemente, dopo il comma 24-
sexies,
aggiungere il seguente:
«24-
septies.
Al comma 4, dell'articolo 3-
quinques
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiungere in fine il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale''».
18.2000/5
MOLINARI, BULGARELLI, VACCIANO, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA
All'emendamento 18.2000, al comma 24-
bis,
sopprimere la lettera
b)
.
Conseguentemente, dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:
«24-
ter.
Quota parte delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 24-
bis
, sono destinate al pagamento delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
18.2000/6
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 18.2000, capoverso 24-
bis
sopprimere la lettera
b).
18.2000/7
MOLINARI, VACCIANO, CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA
All'emendamento 18.2000, dopo il comma 24-
bis,
inserire il seguente:
«24-
ter.
Non possono estinguere il debito ai sensi del comma 24-
bis
, i soggetti che abbiano riportato condanna definitiva per reati fiscali o tributari».
18.2000/8
SACCONI, CHIAVAROLI
All'emendamento 18.2000, aggiungere in fine:
«conseguentemente: ''Il contributo di cui alrarticolo 33, comma 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMll.. Onlus, nella misura di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
Ai maggiori oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a)
, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)''».
18.2000
I RELATORI
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«24
-bis
. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 3l ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento:
a)
di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo;
b)
delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
24
-ter
. Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori di cui al comma 24
-bis
che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 24
-bis
, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 24
-bis
. il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014.
24
-quater
. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere
a)
e
b)
, della decisione del Consiglio n. 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
24
-quinquies
. La definizione di cui al comma 24-
bis
si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 24
-bis
e 24
-ter
. In tal caso, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato delle somme residue e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote discaricate.
24
-sexies
. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 24
-ter
e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi.».
19.0.1000/126a
I RELATORI
All'articolo 23, comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo:
"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 5 è elevata al 30 per cento".
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 27, aggiungere il seguente: "27-
bis
. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.
19.0.1000/1
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, sopprimere gli articoli 19, 20, 21 e 22, nonché all'articolo 24, comma 1, lettera
c),
numero 4), le parole:
«e dell'istituzione della TASI».
19.0.1000/2
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 19, comma 1, sopprimere le parole:
«di natura patrimoniale».
19.0.1000/3
COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA
All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 19, è infine aggiunto il seguente comma:
«2-
bis.
Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato».
Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue:
«Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della RepUbblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis)
a
c-quinquies)
del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
19.0.1000/4
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI
All'emendamento 19.0.1000, capoverso
«Art. 20», apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti urbani'';
b)
al comma 2 il primo periodo è sostituito con il seguente: ''La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani'';
c)
al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
d)
al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale'';
e)
al comma 4, primo periodo sostituire le parole: ''i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclnsive ai singoli possessori o detentori'' con le seguenti: ''da quantità di rifiuti urbani prodotta e destinata allo smaltimento finale'';
f)
sopprimere il comma 5;
g)
al comma 6, primo periodo le parole: ''superfici dichiarate o» sono sostituite dalle seguenti: ''quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale'';
h)
al comma 6, secoudo periodo, sostituire la parola: ''superficie'' con la seguente: ''quantità'' e sopprimere dalle parole: ''pari'' a: ''catastale'' incluse;
i)
al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: ''pari'' a: ''catastale'';
j)
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ''23 marzo 1998, n. 138,'' con le seguenti: ''27 aprile 1999, n. 158,'';
k)
sopprimere il comma 7;
l)
al comma 8 parola: ''superficie'' è sostituita con la seguente: ''quantità'' e la parola: ''calpestabile'' con le seguenti: ''effettivamente prodotte o desumibili dalle quantità medie dei rifiuti indifferenziati prodotte a livello comunale'';
m)
al comma 9 la parola: ''superficie'' è sostituita dalla seguente: ''quantità'';
n)
al comma 9 le parole: ''di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei'';
o)
al comma 11 le parole: ''tiene conto dei'' sono sostituite dalle seguenti: ''applicano i'' e, in fine, aggiungere le parole: ''in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6'';
p)
al comma 12 al primo periodo sostituire le parole: ''prodotti per unità di superficie'' con le seguenti: ''dedotti dai quantitativi medi prodotti a livello comunale'';
q)
al comma 12, al secondo periodo sostituire la parola: ''superficie'' con la seguente: ''peso'';
r)
il comma 16 è sostituito dal seguente: ''16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta si applica quanto disposto al comma 15.'';
s)
al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: ''con o senza autorizzazione'';
t)
al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: ''183 giorni'' con le seguenti: ''60 giorni'';
u)
al comma 22, dopo la parola: ''tariffaria'' aggiungere le seguenti: ''di cui al precedente comma 21'' e dopo la parola: ''annuale'' aggiungere la seguente: ''media'';
v)
dopo il comma 22, inserire i seguenti:
''22-
bis.
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico per periodi superiori a 183 giorni i comuni applicano una TARI determinata in base alla tariffa annuale maggiorata almeno del 100 per cento.
22-
ter.
Il comune può decidere di non applicare la maggiorazione di cui al comma 21-
bis
nel caso in cui le attività svolte siano riconosciute di utilità sociale.'';
aa)
al comma 25, secondo periodo, le parole: ''alla superficie dei locali ed aree'' sono sostituite dalle seguenti: ''quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale'';
bb)
al comma 26 le parole: ''sono stabiliti'' vengono sostituite dalle parole: ''sono aggiornati'' e dopo la parola: ''criteri'' vengono aggiunte le seguenti: ''le modalità, e le tecnologie'';
cc)
il comma 27 è soppresso».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il sguente:
«7-
bis.
Il comma 1 dell'articolo 3-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando uu'aliquota pari al 15 per cento''».
19.0.1000/5
BERTOROTTA, MOLINARI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 ivi richiamato, al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole:
«aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative,»
aggiungere le seguenti:
«anche se servite da autonomi servizi di fognatura, di energia elettrica o di gas,».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'università, alla ricerca e all'ambiente».
19.0.1000/6
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Nel quadro della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014 per costituire a livello comunale, di concerto con l'Agenzia delle entrate,
task force
antievasione per l'accertamento e il recupero di tributi locali evasi».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
''37-
bis.
Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».
19.0.1000/7
NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 19.0.1000, capoverso
«Art. 20»
, sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da:
«in alternativa»
fino a:
«comma 11 e»,
e sostituire la parola:
«può»
con la seguente:
«deve».
19.0.1000/8
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«purché i contribuenti si trovino al di sopra di una prefissata soglia di reddito equivalente ISEE».
19.0.1000/9
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato DPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30%. Il comune valuta autonomamente la possibilità di applicare o meno i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1».
19.0.1000/10
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni standard da utilizzare ai fini dell'applicazione della TARl. I comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo
standard
come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TARI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013».
19.0.1000/11
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 13, sostituire la parola:
«2016»
con la parola:
«2015».
19.0.1000/12
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1 000, all'articolo 20, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-
bis
. I comuni che sono in corso di adeguamento dell'appalto rifiuti, calcolano la TARI per l'annualità 2014 commisurando il costo all'appalto in essere».
19.0.1000/13
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, sostituire il comma 18 con il seguente:
«18. Al fine di incentivare la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nei comuni in cui tale raccolta è superiore al 70 per cento la Tari è dovuta in misura massima del 20 per cento della tariffa, in alternativa il contribuente potrà utilizzare l'importo pagato ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR senza alcuna franchigia».
19.0.1000/14
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, comma 18, sostituire le parole:
«riferibili alle utenze domestiche»
con le seguenti:
«per tutte le utenze».
19.0.1000/15
I RELATORI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, alla lettera
d),
dopo le parole:
«all'estero»
aggiungere le seguenti:
«o iscritti all'AIRE».
Conseguentemente:
all'articolo 21, comma 9, alla lettera
d),
dopo lo parola:
«all'estero»
aggiungere le seguenti:
«o iscritti all'AIRE»;
all'articolo 24, comma 1, alla lettera
a),
dopo le parole:
«abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare»
inserire le seguenti:
«o iscritti all'AIRE».
19.0.1000/16
VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 ivi richiamato, al comma 19, dopo la lettera
d),
aggiungere le seguenti:
«
d-
bis) abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;
d-
ter) abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;«.
Conseguentemente, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
«19-
bis
. All'onere derivante dalle lettere
d-
bis) e
d-
ter) del comma 19, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 28
-bis
. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni. di bilancio».
Conseguentemente ancora, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-
bis.
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
''7-
bis
. Il comma 1, dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
'1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota pari al 15 per cento''§§§§.
19.0.1000/17
STEFANO, DE PETRIS, URAS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, lettera
e)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché destinati all'agriturismo».
19.0.1000/18
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«
g)
unità immobiliare posseduta da coppia di coniugi con età anagrafica di entrambi superiore ai 70 anni, ed ISEE non superiore a 20.000 euro annui».
19.0.1000/19
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«
g)
abitazione principale posseduta da disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui».
19.0.1000/20
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«
g)
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
19.0.1000/21
BITONCI, COMAROLI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Con il medesimo regolamento, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare lo raccolta differenziata».
19.0.1000/22
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere il seguente periodo:
@#@#Le modalità di applicazione di tale riduzione sono stabilite dal regolamento comunale della Tari».
19.0.1000/23
NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 19.0.1000, capoverso
@#@#Art. 20§§§§,
sopprimere il comma 23.
19.0.1000/24
COMAROLI, BITONCI, DIVINA, ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, BELLOT
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
«26-
bis
. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonchè le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
26-
ter.
Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti rcla1ivi ad annualità. precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
26-
quater
. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
26-
quinquies.
Le disposizioni dei commi 25-
bis
, 25-
ter
e 25-
quater
si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».
19.0.1000/25
ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 27, sostituire le parole:
«sentita la»
con le parole:
«d'intesa con la».
19.0.1000/26
NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 19.0.1000, capoverso, articolo 20, al comma 27, dopo la parola:
«criteri»
inserire la seguente:
«uniformi».
19.0.1000/27
NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 19.0.1000, capoverso, articolo 20, sostituire il comma 28 con il seguente:
«28. I comuni devono adeguarsi entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla tariffa puntuale definita secondo i criteri uniformi stabiliti dal regolamento di cui al comma 27».
19.0.1000/28
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, aggiungere in fine il seguente comma:
«28-
bis
. I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicurano la presenza, negli organi amministrativi di gestione della TARI, di una adeguata rappresentanza della proprietà edilizia e dei conduttori».
19.0.1000/29
CROSIO, COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 2, dopo le parole:
«detenute o occupate in via esclusiva»
aggiungere le seguenti parole:
«nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
c)
,
d)
ed
f)
, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tate destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le Rimanenze', ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile».
Conseguentemente,
alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli imparo relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
19.0.1000/30
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MANDELLI, MALAN, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 2, dopo le parole:
«detenute o occupate in via esclusiva»
aggiungere te seguenti parole:
«, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
c)
,
d)
ed
f)
, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le ''Rimanenze'', ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile».
19.0.1000/32
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ridotta del venti per cento».
19.0.1000/33
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 al comma 7, le parole:
«è pari all'un per mille»
sono sostituite dalle seguenti:
«è definita tenendo conto dei costi e dei fabbisogni standard dei servizi indivisibili sulla base di quanto stabilità al comma 10-
bis
».
Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-
bis
: entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni standard da utilizzare ai fini dell'applicazione della TASI. I Comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo standard come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TASI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013».
19.0.1000/34
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 7, sostituire le parole:
«è pari all'1 per mille»
con le seguenti:
«è a discrezione dei Comuni che, con deliberazione del Consiglio comunale, possono scegliere in un intervallo tra lo 0 e il 3 per mille a cui va aggiunta una. detrazione di 100 euro a unità immobiliare ai quali si aggiungono 50 euro per ogni figlio residente al di sotto dei 26 anni inserito nel nucleo familiare».
19.0.1000/35
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Per ciò che concerne le abitazioni principali, è prevista una detrazione di euro 200 a unità immobiliare purché il reddito ISEE equivalente del nucleo familiare in cui è inserito il possessore o il detentore del fabbricato sia inferiore a 10.000 mila euro».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-
bis
».
All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:
«del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti:
«del 25 per cento».
19.0.1000/36
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 8, sostituire le parole:
«consentire»
fino a:
«10.6 per mille»
con le seguenti:
«fissata al 9,6 per mille».
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
19.0.1000/37
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:
«2,5 per mille»
con le seguenti:
«1 per mille».
Conseguentemente,
sopprimere l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19.0.1000/38
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 9, alinea, sostituire le parole:
«può prevedere»
con la seguente:
«prevede».
19.0.1000/39
VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 ivi richiamato, al comma 9, sostituire le parole:
«può prevedere»
con la seguente:
«prevede».
19.0.1000/40
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'articolo 21, comma 9, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
abitazioni nelle quali risiedano famiglie composte da genitori italiani o comunitari che abbiano 3 o più figli minori conviventi».
19.0.1000/41
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'articolo 21, comma 9, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
abitazioni nelle quali risiedano famiglie con un componente affetto da disabilità».
19.0.1000/42
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'articolo 21, comma 9, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
abitazioni nelle quali risiedano famiglie con almeno un componente con più di 70 anni di età».
19.0.1000/43
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'articolo 21, comma 9, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
abitazioni nelle quali risiedano giovani coppie sposate di cui almeno un componente sia cittadino italiano o comunitario con meno di 25 anni di età».
19.0.1000/44
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'articolo 21, comma 9, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
abitazioni che costituiscano l'unico immobile di proprietà di soggetti soggiornanti in case di cura o di riposo».
19.0.1000/45
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) premettere la seguente:
«
0a)
abitazioni nella quale risieda una persona non autosufficiente».
19.0.1000/46
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'articolo 21, comma 9, alla lettera
a)
premettere la seguente:
«
0a)
abitazioni concesse in comodalo d'uso gratuito a familiari fino al primo grado di parentela e da questi utilizzata a titolo di abitazione principale».
19.0.1000/47
VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 ivi richiamato, al comma 9, dopo la lettera
d),
aggiungere le seguenti:
«d-
bis
.) abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;
d-
ter
) abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;».
Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-
bis
. All'onere derivante dalle lettere d-
bis
) e d-
ter
) del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 10-
ter).
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
10-
ter
. All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
19.0.1000/48
GAETTI, DONNO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 ivi richiamato, al comma 9, dopo la lettera
f)
aggiungere la seguente:
«f-
bis)
terreni agricoli».
Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-
bis
. All'onere derivante dalle lettere d-
bis) e d-ter)
del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 10-
ter
. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
10-
ter
. All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
19.0.1000/49
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 9, aggiungere infine la seguente lettera:
«
g)
unità immobiliare posseduta da coppia di coniugi con età anagrafica di entrambi superiore ai 70 anni, ed ISEE non superiore a 20.000 euro annui».
19.0.1000/50
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 9, aggiungere infine la seguente lettera:
«
g)
abitazione principale posseduta da disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui».
19.0.1000/51
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 21, al comma 9, aggiungere infine la seguente lettera:
«
g)
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono fa residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
19.0.1000/52
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000 all'articolo 21, sopprimere il comma 10.
19.0.1000/53
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
All'emendamento 19.0.1000, sostituire il comma 10 dell'articolo 21 con il seguente:
«10. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili in solido al pagamento della TASI. Al pagamento provvede il titolare del diritto reale, che si rivale sull'occupante per la parte da questi dovuta. n comune stabilisce nel proprio regolamento la parte della TASI dovuta dall'occupante, compresa fra il 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8».
19.0.1000/54
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, articolo 21, comma 10 sostituire le parole
: «l'occupante versa la TASI nella misura, stabilità dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare»
con le seguenti
: «L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare
».
19.0.1000/55
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino al 15.000 euro annui o da un solo reddito. di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore».
19.0.1000/56
ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-
bis
. Dal tributo sui servizi indivisibili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'anno 2014, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a venti sei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,. nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, la disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2014§§§§.
Conseguentemente, è soppressa la lettera
a)
del comma 1 dell'articolo 24.
19.0.1000/57
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10
-bis
. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari:
a. 150 euro a unità immobiliare;
b. 50 euro ogni figlio residente di età inferiore al 26 anni;
c. 100 euro per ogni portatore di handicap convivente».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:
«7
-bis
. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: ''del 20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''».
19.0.1000/58
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10
-bis
Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari a:
a. 150 euro a unità immobiliare;
b. 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
Non sono dovute imposte inferiori ai 50 euro.§§§§.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:
«7
-bis
. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: ''del 20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''».
19.0.1000/59
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10
-bis
È prevista una detrazione di 200 euro per unità immobiliare ai nuclei familiari i cui componenti non abbiano ulteriori proprietà immobiliari».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:
«7
-bis
. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 14 settembre 2011, le parole: ''del 20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''».
19.0.1000/60
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, dopo l'
articolo 21
, aggiungere il seguente:
«Art. 21-
bis.
Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando, a luogo della deliberazione del consiglio comunale in merito alle tariffe TARI e TASI. un monte finanziario complessivo pari al gettito 2013 previsto dall'ente per IMU e IUC».
19.0.1000/61
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, dopo l'
articolo 21
, aggiungere il seguente:
«Art. 21-
bis
.
Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando al bilancio soltanto il saldo complessivo della TRISE e riservandosi di deliberare in Consiglio comunale in merito alle tariffe non oltre il 31 maggio 2014§§§§.
19.0.1000/62
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA
All'emendamento dei relatori 19.0.1000, all'articolo 22 ivi richiamato, al comma 1, lettera
a)
, al numero 4) sopprimere la parola:
«eventuali».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'Università, alla Ricerca e all'ambiente».
19.0.1000/63
COMAROLI, BITONCI
All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 22, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera
a)
, numero 4), le parole:
«tengano conto»
, sono sostituite dalle seguenti:
«possano considerare»;
alla lettera
b)
, numero 1), le parole:
«tengano conto»
, sono sostituite dalle seguenti:
«possano considerare».
19.0.1000/64
MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 al comma 1 lettera
a)
, numero 4 alla fine del periodo aggiungere il seguente:
«È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a 12.000 euro annui».
Conseguentemente alla lettera
b)
numero 2 alla fine del periodo aggiungere il seguente:
«È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a 12.000 euro annui».
19.0.1000/65
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 al comma 1 lettera
a)
numero 4 alla fine del periodo aggiungere il seguente:
«È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a 12.000 euro annui».
Conseguentemente alla lettera
b)
numero 2 alla fine del periodo aggiungere il seguente:
«È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a 12.000 euro annui».
19.0.1000/66
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 1, lettera
a)
, dopo il punto 5 aggiungere il seguente:
«5
-bis)
l'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quali non sia dovuto il tributo».
19.0.1000/67
COMAROLI, BITONCI
All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 22 al comma 1, lett
b)
, sopprimere il punto 2).
Conseguentemente all'articolo 22 al comma 2 le parole da
«in conformità»
fino a
«del comma 1 e»,
sono sostituite con le seguenti:
«che».
19.0.1000/68
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 1, lettera
b)
dopo il punto 2 aggiungere il seguente:
«2-
bis)
l'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quale non sia dovuto il tributo».
19.0.1000/69
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1
-bis
. I comuni che nel 2013 hanno applicato aliquote massime IMU, aliquota base del 10,6 per mille e 6 per mille per l'abitazione principale, sono obbligati, contestualmente all'approvazione del regolamento TASI alla rimodulazione al ribasso di un punto delle aliquote IMU».
19.0.1000/70
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole:
«le tariffe della TARI»
con le seguenti:
«il monte finanziario complessivo del tributo TARI».
19.0.1000/71
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi».
19.0.1000/72
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 4, dopo le parole:
«redatta su modello messo a disposizione dal comune»
aggiungere le seguenti
: «o attraverso una procedura di autoliquidazione».
19.0.1000/73
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis.
Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e IUC già in possesso dell'ente».
19.0.1000/74
CERONI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, comma 7, primo periodo, dopo la parola:
«interbancari»
aggiungere le seguenti:
«e postali».
19.0.1000/75
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, comma 7, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti:
«Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Taci e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».
19.0.1000/76
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 7, sostituire le parole:
«in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre».
19.0.1000/77
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
Sopprimere il comma 8.
19.0.1000/78
BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 22, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-
bis.
L'aliquota base della IUC di cui al comma precedente è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili;
9-
ter.
La disposizione di cui alla lettera precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:
a.
della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b.
della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
c.
degli immobili strumentali.
9-
quater.
Le disposizioni di cui ai commi 9-
bis
e 9-
ter
integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.
»
.
19.0.1000/79
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 22, sostituire il comma 10 con i seguenti:
«10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
10
-bis.
La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-
quater
, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI».
19.0.1000/80
COMAROLI, BITONCI, BELLOT
All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 22, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per lo durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato».
19.0.1000/81
ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 10, dopo le parole:
«riscossione della IUC»,
aggiungere le seguenti:
«per la sola componente della TARI».
19.0.1000/82
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 ivi richiamato, al comma 12 dopo le parole:
«questionari al contribuente»
aggiungere le seguenti:
«con modalità che ne accertino la ricezione».
19.0.1000/83
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 ivi richiamato, al comma 17, dopo le parole:
«sessanta giorni dalla notifica dello stesso»
aggiungere le seguenti:
«ove sia provata l'avvenuta ricezione della sua notifica con raccomandata A/r o a mezzo messo comunale o posta certificata,».
19.0.1000/84
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«25-
bis.
È istituito, a decorrere dal 2015, in sostituzione della Tasi, un tributo suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento fissati regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 o comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447».
19.0.1000/85
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: ''fino al 2014'' sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
b)
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
''6-
bis.
A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.'';
c)
dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
''7-
bis.
Sono equiparati all'abitazione principale:
1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota o di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4) la casa coniugale, assegna al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del dDecreto Ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;
6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
d)
il comma 9-
bis,
è sostituito dal seguente:
''9-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legati nel frattempo maturati.'';
e)
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ''per l'unità immobiliare'' sono aggiunte le seguenti: '', ad ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,'';
f)
al comma 10, primo periodo, le parole: ''euro 200'', sono sostituite dalle seguenti: ''euro 400'';
g)
al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».
Conseguentemente, al comma 7, la lettera
b)
è sostituita dalla seguente:
«
b)
all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Fermo restando quanto previsto dai. periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
19.0.1000/86
DE PETRIS, URAS, STEFANO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera
b),
punto 2), aggiungere, dopo le parole:
''detrazione di cui al comma 10''
le seguenti:
«e ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-
bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».
Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
19.0.1000/87
BELLOT
All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, capoverso 3, lettera
a),
dopo le parole:
«dei soci assegnatari»,
aggiungere le seguenti:
«nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli iItaliani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-
bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
19.0.1000/88
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
al comma 1, lettera
a)
punto 3) in fine aggiungere: ''anche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico'';
b)
al comma 1, lettera
a)
sopprimere il punto 5);
c)
al comma 5 sostituire le parole: ''superfici dichiarate o'' con la parola: ''quantità'';
d)
al comma 5, sopprimere le parole da: ''di cui'' fino alle parole: ''TARES'';
e)
al comma 8, secondo periodo, sopprimere dalla parola: ''Nel'' fino a: ''TARI'';
f)
al comma 9, sopprimere le parole da: ''corrispettiva'' fino alla parola: ''articolo 20'';
g)
al comma 10 sopprimere dalla parola: ''anche'' fino alla parola: ''articolo 20''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis.
Il comma 1 dell'articolo 30-
bis
del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è detemlinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
19.0.1000/89
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, alla lettera
b),
numero 2, in fondo, dopo le parole:
«, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»
sono sostituite dalle seguenti:
«per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6.»
e la lettera
c)
è soppressa.
19.0.1000/90
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, alla lettera
b)
paragrafo 2), aggiungere in fine le seguenti parole:
«per gli immobili per i quali è previsto il pagamento dell'Imposta Municipale, Iaddove su di essi gravi un mutuo ipotecario, l'lmposta è ripartita tra l'intestatario del mutuo e l'istituto erogante in percentuali variabili nel tempo in ragione del progressivo estinguersi del mutuo e dunque dell'effettivo passaggio della proprietà piena e reale dell'immobile all'acquirente dello stesso».
19.0.1000/91
DI BIAGIO, MICHELONI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, lettera
b)
, n. 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) dopo le parole: ''in fine sono aggiunti i seguenti periodi:'' aggiungere il seguente periodo: ''Le unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale.'';
b)
sopprimere le seguenti parole: ''l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata'';
c)
sostituire le parole: ''la predetta agevolazione può essere applicata'' con le seguenti: ''le predette agevolazioni possono essere applicate''».
Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-
bis.
Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''».
19.0.1000/92
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera
b),
al numero 3, sopprimere le parole da:
«, prevedendo»
sino a:
«immobiliare».
19.0.1000/93
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera
b),
al numero 3, sopprimere le parole da:
«, prevedendo»
sino a:
«immobiliare».
19.0.1000/94
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera b),
punto 3) sostituire le parole da
: «prevedendo che l'agevolazione»
fino a:
«15.000 euro annui»
con le seguenti:
«applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
19.0.1000/95
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera
b)
, punto 3) alla lettera
a)
anteporre la seguente:
«
0a)
ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-
bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e terreni agricoli».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
19.0.1000/96
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera
b),
numero 3), lettera
b),
dopo le parole:
«
Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24 giugno 2008»
aggiungere le seguenti:
«nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Conseguentemente al comma 1, lettera
c),
l'ultimo periodo è soppresso.
19.0.1000/97
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera
b),
punto 3) sub lettera
b),
aggiungere in fine le seguenti parole:
«, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi perle case popalari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fmalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616»,
al comma 1, lettera
c),
sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-
bis.
Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
19.0.1000/98
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera
b),
al numero 3, lettera
b),
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità degli IACP, in attuazione dell'articolo 93, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
19.0.1000/99
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera
b),
al numero 3, dopo la lettera
b),
aggiungere la seguente:
«b-
bis
. agli immobili adibiti ad qualsiasi attività produttiva».
19.0.1000/100
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000. all'articolo 23, al comma 1, lettera
b),
numero 3), lettera
d),
dopo le parole:
«e non concesso in locazione,»
aggiungere le seguenti:
«da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario,».
Conseguentemente,
all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 15 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante le maggiori entrate afferenti dalla seguente disposizione al medesimo articolo.
Al comma 1, alla lettera
b)
, numero 2, in fondo, dopo le parole: «, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6».
19.0.1000/101
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera
b),
punto
3), sub lettera d)
dopo le parole:
«vigili del fuoco»
sono aggiunte le seguenti:
«e dal personale di cui all'articolo 1, comma 51, lettera
b)
della legge 27 ottobre 1988 n. 470,».
19.0.1000/102
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, capoverso 3, alla lettera
d),
sopprimere le parole:
«dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sana richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».
19.0.1000/103
CHIAVAROLI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera
b),
aggiungere la seguente:
«b-
bis
) al comma 5:
1)
al primo periodo, le parole: ''pari a 135'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 125'';
2)
ai secondo periodo, le parole: ''pari a 110'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 58'';
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-
bis
. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-
bis)
, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1-
ter.
1-
ter
. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: ''5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''».
19.0.1000/104
I RELATORI
All'emendamento 19.0.1000, dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:
«Art. 23-
bis
.
(Erronei versamenti relativi all'imposta municipale propria
e conseguenti regolazioni contabili)
1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune ''competente'' delle ''somme indebitamente'' percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera
b)
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. A decorrere dall'anno eli imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erano che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato comune, si applica la procedura di cui al terzo periodo del successivo comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 3 e 0, lettera
b)
, della legge n. 228 del 2012.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. Sempre a partire dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo eli imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un'istanza di rimborso o una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttori, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erano. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera
b)
, della legge n. 228 del 2012.
Art. 24.
Al comma:
a)
nel capoverso
b)
, dopo le parole: ''comprensivi di 943 milioni di euro per l'anno 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera
g)
'' inserire le seguenti: ''Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI di cui all'articolo 21, a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la cfonferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente''.
b)
nel capoverso
c)
, sostituire le parole: ''tenendo anche conto'' fino a: ''per i singoli comuni:'' con le seguenti: ''tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni
standard
approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I predetti criteri di formazione e di riparto tengono conto altresì, per i singoli comuni: ''.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
''21-
bis
. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 deI2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014''.
All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: ''765 milioni di euro per l'anno 2014'', con le parole: ''665 milioni di euro per l'anno 2014''».
19.0.1000/105
RUTA
All'emendamento 19.0.1000, articolo 23, comma 1, dopo la lettera
b),
aggiungere la seguente:
«b-
bis
) al comma 5:
1)
al primo periodo, le parole: ''pari a 135'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari- a 125'';
2)
al secondo periodo, le parole: ''pari a 110'' sono sostituire dalle seguenti: ''pari a 58'';
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-
bis
. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h-
bis
), pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1-
ter
.
1-
ter
. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: ''5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''».
19.0.1000/106
BERTUZZI, PIGNEDOLI
All'emendamento 19.0.1000, al capoverso
«Art. 23»,
apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera
b)
inserire le seguenti:
«b-
bis
) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 145. Per i terreni agricoli utilizzati nello svolgimento delle attività, agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile il moltiplicatore è pari a 130. Per i terreni agricoli anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. il moltiplicatore è pari a 100''.
b-
ter
) al comma 8, i primi due periodi sono abrogati;
b-
quater
) il comma 8-
bis
è sostituito dai seguenti:
''8-
bis
. L'aliquota sui terreni agricoli è pari allo 0.5 per cento. Per i terreni utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I comuni possono ridurre le aliquote e per i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e possono prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'imposta''.
''8-
ter
. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente. alla parte di valore eccedente euro 20.000 e con le seguenti riduzioni:
a)
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 20.000 e fino a euro 40.000;
b)
del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 40.000 e fino a euro 80.000;
c)
del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 80.000 e fino a euro 130.000''.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
''5-
bis
. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Si applicano, inoltre, le esenzioni previste- dall'articolo 7, comma 1, lettere
b)
,
e)
,
d)
,
e)
,
f)
, ed
i)
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-
bis
del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 indipendentemente dalla classificazione catastale'''».
19.0.1000/107
CERONI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«
b-
bis
)
al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: ''pari a 135'', sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 125'';
2) al secondo periodo, le parole: ''pari a 110'', sono sostituite dalle seguenti: «pari a 58»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1
-bis
. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
h
-bis
)
, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1
-ter
.
1
-ter
. All'articolo 1, comma 517, della legge n. 214 del 24 dicembre 2012, al primo periodo, le parole: ''5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''».
19.0.1000/108
DE PETRIS, URAS, STEFANO
All'emendamento dei relatori 19.0.1000, articolo 23, comma 1, dopo lo lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«b
-bis)
al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «pari a 135» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 125»;
2) al secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 58»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1
-bis
. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b
-bis)
, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1
-ter
.
1
-ter
. All'articolo 1, comma 517, della legge n. 214 del 24 dicembre 2012, al primo periodo, le parole: ''5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''».
19.0.1000/109
DE PETRIS, URAS, STEFANO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«
b
-bis
)
al comma 5, le parole: ''pari a 135'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 165'' e le parole ''pari a 110'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 75''; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni il moltiplicatore è pari a 110''».
19.0.1000/110
DE PETRIS, STEFANO, URAS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«
b
-bis
)
al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base''».
19.0.1000/111
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sopprimere il primo e secondo periodo della lettera
c)
, del comma 1.
Conseguentemente al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 n. 214 del dicembre 2011, sostituire le parole:
«fino a 0,3 punti percentuali»,
con le seguenti:
«fino a 0,2 punti percentuali».
19.0.1000/112
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera
c)
, sostituire le parole:
«euro 200»,
con le seguenti:
«euro 400».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il secondo periodo è soppresso.
19.0.1000/113
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera
c)
, sostituire le parole:
«euro 200»,
con le seguenti:
«euro 400».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il secondo periodo è soppresso.
19.0.1000/114
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera
c)
, inserire la seguente:
«
c-
bis
)
All'articolo 13, comma 9
-bis
del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, alla fine del periodo aggiungere il seguente: »L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».
Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014».
19.0.1000/115
MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI
All'emendamento dei relatori 19.0.1000, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera
c)
, introdurre le seguenti:
«
d)
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
''6
-bis)
l'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile in possesso oltre il terzo, e relative pertinenze'';
e)
dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
''7
-bis)
L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3''».
Conseguentemente, All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'Università, alla Ricerca e all'ambiente».
19.0.1000/116
ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:
«A decorrere dall'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera
d)
del comma 4 dell'articolo 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014».
19.0.1000/117
ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:
«1
-bis
. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, al comma 4, capoverso b
-bis
, sostituire le parole: ''80'', con le seguenti: «160».
19.0.1000/118
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:
«5. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.
5
-bis
. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
''1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della» determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
5
-ter
. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 27 luglio 2000, le disposizioni del comma 1
-ter
, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».
19.0.1000/119
CROSIO, COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, VOLPI, BELLOT, DIVINA, CANDIANI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, è sostituito dal seguente:
''1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del trenta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C. sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
19.0.1000/120
CROSIO, COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
''1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
19.0.1000/121
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole:
«determinazione del reddito di impresa»
aggiungere le seguenti:
«e dell'imposta regionale sulle attività produttive»,
nonché, sostituire le parole:
«venti per cento»
con le seguenti:
«cento per cento».
Indi, al comma 6, dopo le parole:
«dell'imposta sui redditi»
aggiungere le seguenti:
«e dell'IRAP».
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-
bis
. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5. si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 6-
ter
. TI Ministro dell'economia. e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
6-
ter
. All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-
bis
. Il comma l dell'articolo 30-
bis
del decreto-legge 29 novembre 2008., n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
19.0.1000/122
COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 5, capoverso 1), sostituire le parole:
«20 per cento»
con le parole:
«50 per cento».
Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione e stimabili in 300 milioni di euro per l'anno 2013, 1.300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue.
Dopo l'
articolo 10
aggiungere il seguente:
«
Art. 10-
bis
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b)
, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
19.0.1000/123
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA
All'emendamento 19.0.1000, al comma 5, sostituire le parole:
«venti per cento»
con le seguenti:
«cinquanta per cento
»
.
Conseguentemente, al comma 7, la lettera
b)
, è sostituita dalla seguente:
«
b
) all'articolo 9, comma 9, dopo il-secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lett.
a)
,
b)
,
c)
e
d)
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone-fisiche e delle relative addizionali».
19.0.1000/124
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, al comma 5, sopprimere le seguenti parole:
«nella misura del venti per cento».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
19.0.1000/125
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola:
«indeducibile»
con la seguente:
«deducibile».
Conseguentemente, all'articolo l, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
19.0.1000/126
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola:
«indeducibile»
con la seguente:
«deducibile».
19.0.1000/127
BONFRISCO, CERONI, MILO, MALAN, MANDELLI, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo l, comma 137, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19.0.1000/128
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296.
19.0.1000/129
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 7, la lettera
b)
è sostituita dalla seguente:
"
b)
all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo o diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
19.0.1000/130
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 7, dopo la lettera
b),
aggiungere la seguente:
«
b-bis)
La norma non si applica agli edifici di proprietà di anziani e di disabili finche acquisiscano lo residenza in istituti di ricovero, purché questi non risultino locati. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per ['anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
19.0.1000/131
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23 dopo il comma 8-
quater
inserire il seguente:
«8-
quinques
. Dall'attuazione del presente articolo deve essere garantito un gettito complessivo non superiore a quello registrato nell'anno 2012 al netto della quota relativa all'abitazione principale».
19.0.1000/132
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater
, aggiungere il seguente:
«8-
quater
-1. II pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.»214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro. La predetta esenzione opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».
19.0.1000/133
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater
aggiungere il seguente:
«8-
quinquies.
Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
i)
, del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera
a)
della legge n. 222 del 1985, le parole: '', all'educazione cristiana'' sono soppresse, ed al comma 4,. dell'articolo 149, del DPR n. 917 del 1986, le parole: ''agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed'' sono soppresse».
19.0.1000/134
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater aggiungere i seguenti:
«8-
quinquies
. Al comma 3 dell'articolo 91-
bis
del decreto legislativo 24.1.2012 n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012. n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: »Con successivo decreto« fino alle parole: ''come svolte con modalità non commerciali'' è sostituito dal seguente: ''Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo –7 del decreto legislativo 30-dicembre 1992, n. 504, come svo1te con modalità non commerciali''
«8-
sexies
. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:
a)
le prestazioni di servizi di cui all'art. 143, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei1imiti ivi richiamati;
b)
le attività di cui all'articolo 143, comma 3, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere
a)
e
b)
;
c)
le attività di cui all'art. 148, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
d)
le attività di cui all'art. 148, commi 3, 5, 6,7, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
e)
le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'art. 150, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L 7.12.2000, n. 383; L 11.8.1991 n. 266; L 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L 13.5.1999 n. 133».
«8-
septies
II rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-
bis
del D.L. n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».
«8-
octies
. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200»
«8-
nonies
All'art. 13, comma 7, del D.l. 6.12.2011 n. 201, dopo le parole ne per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali peri quali si realizzano i presupposti di .imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-
bis
. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014».
19.0.1000/135
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-
quinquies.
All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il seguente comma:
''4-
quinquies.
In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-
bis
e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno''».
19.0.1000/136
BITONCI, COMAROLI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater,
aggiungere il seguente:
«8-
quinquies.
All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: ''per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento o decorrere dall'anno 2014'' con le seguenti: ''o decorrere dall'anno 2012''».
19.0.1000/137
BITONCI, BELLOT, COMAROLI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater
, aggiungere il seguente:
«8-
quinquies.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6
-bis.
L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento''.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso
b-
bis, sostituire le parole: ''80'' con le seguenti: ''160''».
19.0.1000/138
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater,
aggiungere il seguente:
«8-
quinquies.
A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui allo lettera
d)
del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».
Conseguentemente:
all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014;
all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-
bis
. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
19.0.1000/139
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater,
aggiungere il seguente:
«8-
quinquies.
È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera
d)
del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».
All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
.
19.0.1000/140
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater,
aggiungere il seguente:
«8-
quinquies.
All'articolo 8, al comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2013, sostituire le parole: ''9 Dicembre'' con le seguenti: ''4 Dicembre''».
19.0.1000/141
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, aggiungere in fine il seguente comma:
«8-
quinquies.
Al comma 169 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: ''e le aliquote'' sono sostituite dalle seguenti: ''le aliquote e le detrazioni'';
b)
alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: ''In caso di modificazioni delle aliquote delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo- periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso''».
La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.
19.0.1000/142
BELLOT, COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater,
aggiungere i seguenti:
«8-
quinquies.
L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli.
8-
sexies.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-
bis
è abrogato.
8-
septies.
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 9-
bis
si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».
19.0.1000/143
COMAROLI, BITONCI, BELLOT
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sono, in fine, aggiunti i seguenti commi:
«8-
quinquies.
A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8-
sexies.
la disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
19.0.1000/144
BELLOT, BITONCI, COMAROLI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sono in fine aggiunti i seguenti commi:
«8-
quinquies.
A partire dal 1º Gennaio 2014, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.
8-
sexies.
La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
''ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
19.0.1000/145
COMAROLI, BITONCI, BISINELLA
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater,
è in fine aggiunto il seguente:
«8-
quinquies.
All'articolo 23, dopo il comma 8-
quater
, è infine aggiunto il seguente comma.
8-
quinquies.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; al comma 4, capoverso
b-
bis, sostituire la parola: «80»
con la seguente:
«160».
19.0.1000/146
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-
quater,
aggiungere il seguente:
«8-
quinquies.
A decorrere dall'anno 2014, e nel limite massimo di uno stanziamento annuo di 500 milioni di euro, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.
Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione, si provvede come segue:
Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.
19.0.1000/147
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, dopo l'
articolo 23,
aggiungere il seguente:
«Art. 23-
bis.
1. L'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296, è soppresso. ».
19.0.1000/148
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'emendamento 19.0.1000, dopo l'
articolo 23,
aggiungere il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)
1. Al comma 4-
bis
, dell'articolo 37, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
19.0.1000/149
BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO
All'mendamento 19.0.1000, dopo l'
articolo 23
aggiungere il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Trasferimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi di bonifica)
1. Le funzioni pubbliche dei Consorzi di bonifica sono trasferite ai comuni».
19.0.1000/150
BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, aggiungere infine il seguente comma:
«8-
quinquies.
In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni, posti a carico del bilancio dello Stato».
19.0.1000/151
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23-
bis,
al comma 4, sopprimere le parole:
«anche su comunicazione del contribuente».
19.0.1000/152
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23-
bis,
al comma 1, sopprimere le parole:
«anche a seguito di comunicazione del contribuente».
Conseguentemente, è altresì soppresso l'ultimo periodo del medesimo comma.
19.0.1000/153
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23-
bis,
al comma 4, sopprimere le parole:
«o una comunicazione nell'ipotesi in cui vi siano somme da restituire».
19.0.1000/154
ZANONI
All'emendamento 19.0.1000, dopo l'
articolo 23-
bis, aggiungere il seguente:
«Art. 23-
ter.
1. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è apportata la seguente modificazione:
a)
al comma 8 la lettera
c)
è sostituita dalla seguente:
''
c)
a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comuqne il canone stabilito dalle parti''».
19.0.1000/155
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera
a),
sostituire la parola:
«sentita»
con la seguente:
«d'intesa».
19.0.1000/156
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera
b),
sostituire la parola:
«prioritariamente»
con la seguente
: «inderogabilmente».
19.0.1000/157
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera
b),
sostituire le parole:
«almeno al 10 per cento»
con le seguenti:
«almeno al 30 per cento».
19.0.1000/158
COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera
b),
sostituire le parole:
«almeno al 10 per cento»
con le seguenti:
«almeno al 20 per cento».
19.0.1000/159
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-
bis.
Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.
1-
ter.
La somma dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 dei comuni di ciascuna regine non può essere inferio al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-
bis,
della medesima regione.
1-
quater.
In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hamio evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.
1-
quinquies.
In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».
19.0.1000/160
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000 all'articolo 24, aggiungere infine il seguente comma:
«1-
bis.
L'articolo 6, comma 5-
quater
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».
19.0.1000/161
COMAROLI, BITONCI
All'emenedamento 19.0.1000, all'articolo 24, aggiungere infine il seguente comma:
«1-
bis.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla «base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
19.0.1000/162
COMAROLI, BITONCI, BISINELLA
All'emenedamento 19.0.1000, all'articolo 24, aggiungere infine il seguente comma:
«1-
bis.
All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è infine aggiunto il seguente periodo: ''La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articola 149-
bis
del codice di procedura civile''».
19.0.1000/163
COMAROLI, BITONCI
All'emenedamento 19.0.1000, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-
bis.
Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci e a seguito di intesa presso Conferenza Sato-città, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, evidenziando altresì chiaramente la distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
1-
ter.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali, in considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui al comma precedente.
1-
quater.
In consegeguenza delle variazioni di cui al comma 1-
ter,
i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, tali somme, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».
19.0.1000/164
COMAROLI, BITONCI, BELLOT
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, dopo il comma 1, è in fine aggiunto il seguente:
«1-
bis.
L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo all'esercizio 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».
19.0.1000/165
AZZOLLINI
All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.0.1000/166
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 19.0.1000, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-
bis.
1. Il rimborso dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui agli articoli 13, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 380, lettera
f)
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è accertato con provvedimento emesso e notificato dal comune, anche contestualmente alla determinazione del rimborso IMU complessivamente dovuto.
2. Il provvedimento di rimborso accerta l'esistenza di un credito nei confronti dello Stato che il contribuente può compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il contribuente non abbia importi da portare in compensazione il rimborso accertato può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche secondo le modalità di cui all'articolo 51-
bis,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Gli importi relativi all'iInposta municipale propria di spettanza del comune e dello Stato che siano stati oggetto di compensazione all'intemo della medesima annualità d'imposta sono oggetto di certificazi.one da inviare telematicamente mediante modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie. Gli importi a debito del comune, così come risultanti dalla predetta certificazione, vengono trattenuti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della certificazione. Entro la medesima data è versato al comune rimporto in caso di certificazione con credito comunale.
4. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è infine aggiunta la seguente lettera:
''
h-sexies)
ai rimborsi dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, comma 380, lettera
f),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228''.
5. I comuni provvedono, senza applicazioni di sanzioni e interessi a carico del contribuente, a restituire le somme erroneamente percepite a titolo di IMU al comune di effettiva spettanza a seguito di errori nella compilazione del codice identificativo dell'ente impositore. Restano ferme le procedure di ristorno mediante correzione dei modelli di pagamento a seguito di errori compiuti dagli intermediari del pagamento.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di regolazione delle. somme da trasferire in applicazione del comma 5, comprensive delle modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti di regolazione adottati dai comuni».
19.0.1000
I RELATORI
Sostituire gli articoli da 19 a 23 con i seguenti:
«Art. 19.
(Riordino della tassazione immobiliare comunale)
1. È istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro, natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 21».
«Art. 20.
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI)
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 , la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio ''chi inquina paga'', sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
13. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 13, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard
.
14. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-
bis
, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
16. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
17. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
18. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
19. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a)
abitazioni con unico occupante;
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e)
fabbricati rurali ad uso abitativo;
f)
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
20. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da
a)
ad
e)
del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
21. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
22. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
23. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
24. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
25. Per tutto quanto non previsto dai commi da 22 a 24 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
26. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
27. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
28. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».
«Art. 21.
(Tributo sui servizi indivisibili)
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. In caso di detenzione temporanea di durata. non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata ''IMU''.
7. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazioni alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
9. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni del caso di:
a)
abitazioni con unico occupante;
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e)
fabbricati rurali ad uso abitativo;
f)
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
10. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».
«Art. 22.
(Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)
1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a)
per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b)
per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera
b)
, numero 2), del comma l e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. I soggetti, passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA l) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
7. Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino con testualmente gli importi relativi alla TARI e alla TASI e che le somme relative alla TARI siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.
9. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell'articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa, di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
14. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
21. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
22. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
23. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
24. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
25. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo l, comma 145, della legge 26 dicembre 2001, n. 296, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
«Art. 23.
(Disposizioni in materia di IMU)
1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma l, le parole: ''fino al 2014'' sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
b)
al comma 2:
1) al primo periodo sono soppresse le parole: ''ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa'';
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.'';
3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: ''I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità. immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a)
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b)
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24 giugno 2008;
c)
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d)
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze annate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.'';
c)
il comma 10 è sostituito dal seguente
''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616''.
2. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole: ''a decorrere dall'anno 2014'' sono soppresse;
b)
i commi da 3 a 7 sono abrogati.
4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 7, comma 1, le parole: ''a decorrere dall'anno 2014'' sono soppresse;
b)
all'articolo 11, comma 1, le parole: ''a decorrere dall'anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2015''.
5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.''.
6. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: ''l'imposta comunale sugli immobili'' sono inserite le seguenti: ''fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo'';
b)
all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.''.
8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
8-
bis.
Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 91-
bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
8-
ter.
Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-
ter
, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 8-
bis.
8-
quater.
Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Dopo l'
articolo 23
, inserire il seguente:
«Art. 23-
bis.
(Erronei versamenti relativi all 'imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili)
1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera
b)
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato comune, si applica la procedura di cui al terzo periodo del successivo comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera
b)
, della legge n. 228 del 2012.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. Sempre a partire dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un'istanza di rimborso o una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012».
Art. 24.
Al comma 1:
a)
nel capoverso
b),
dopo le parole: «comprensivi di 943 milioni di euro per l'anno 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera
g)
.» inserire le seguenti: «Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI di cui all'articolo 21, a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente.»;
b)
nel capoverso
c)
, sostituire le parole da: «tenendo anche conto» fino a: «per i singoli comuni:» con le seguenti: «tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni
standard
approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I predetti criteri di formazione e di riparto tengono conto altresì, per i singoli comuni:».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 21, aggiungere il seguente
«21-
bis.
Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014».
All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole:
«765 milioni di euro per l'anno 2014.»,
con le seguenti:
«665 milioni di euro per l'anno 2014».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N.
1121
2.1
AZZOLLINI
All'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-
bis
. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata "Particoli e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo" in liquidazione coatta amministrativa».
8.1
IL GOVERNO
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:
«14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno ''Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa'' e ''Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali'', in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».
1.Tab.1.1.5
IL GOVERNO
Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
Missione 24 -
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
programma 7 -
Sostegno alla famiglia U.d.V. 17.3:
2014:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2015:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2016:
CP: –
CS: –
Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare la seguente variazione:
Missione 19 -
Casa e assetto urbanistico,
programma 2 -
Politiche abitative e territoriali U.d.V. 3.1:
2014:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2015:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2016:
CP: –
CS: –
Alla tabella 4, stato di previsione del
ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare la seguente variazione:
Missione 26 -
Politiche per il lavoro,
programma 6 -
Politiche attive e passive del lavoro U.d.V. 1.3:
2014:
CP: – 23.000.000;
CS: – 23.000.000.
2015:
CP: – 17.000.000;
CS: – 17.000.000.
2016:
CP: – 9.000.000;
CS: – 9.000.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella 4, Stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare la seguente variazione:
Missione 25 -
Politiche previdenziali,
programma 3 -
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali U.d.V. 2.2:
2014:
CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.
2015:
CP: + 17.000.000;
CS: + 17.000.000.
2016:
CP: + 9.000.000;
CS: + 9.000.000.
Alla tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:
Titolo 1- Tributarie, natura 1.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 1.1.1 - Imposta sul reddito delle persone fisiche:
2014:
CP: –
CS: –
2015:
CP: – 64.900.000;
CS: – 64.900.000.
2016:
CP: – 37.000.000;
CS: – 37.000.000.
Titolo 1 - Tributarie, natura 1.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 1.1.2 - Imposta sul reddito delle persone fisiche:
2014:
CP: –
CS: –
2015:
CP: + 45.500.000;
CS: + 45.500.000.
2016:
CP: + 26.000.000;
CS: + 26.000.000.
Alla tabella 2, Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
Missione 3 -
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali,
Programma 4 -
Federalismo U.d.V. 2.2::
2014:
CP: –
CS: –
2015:
CP: – 16.600.000;
CS: – 16.600.000.
2016:
CP: – 12.600.000;
CS: – 12.600.000.
Alla tabella 8, Stato di previsione del
Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
Missione 3 -
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali,
Programma 3 -
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa U.d.V. 2.3:
2014:
CP: –
CS: –
2015:
CP: – 3.100.000;
CS: – 3.100.000.
2016:
CP: – 2.400.000;
CS: – 2.400.000.
1.Tab.1.2.5
IL GOVERNO
Alla tabella 4, Stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare la seguente variazione:
Missione 25 -
Politiche previdenziali,
Programma 3
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali U.d.V. 2.2:
2014:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2015:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2016:
CP: + 12.700.000;
CS: + 12.700.000.
Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:
Missione 29 -
Politiche economico finanziarie e di bilancio –
Programma 7 -
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.7:
2014:
CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
2015:
CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000.
2016:
CP: – 3.500.000;
CS: – 3.500.000.
Missione 33 -
Fondi da ripartire,
Programma 2 -
Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 25.2:
2014:
CP: –
CS: –
2015:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000.
2016:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000.
Missioine 33 -
Fondi da ripartire,
Programma 1 -
Fondi da assegnare U.d.V. 25.1:
2014:
CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.
2015:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
2016:
CP: – 8.700.000;
CS: – 8.700.000.
Alla tabella 6, Stato di previsione del
Ministero degli affari esteri,
apportare la seguente variazione:
Missione 4 -
L'Italia in Europa e nel mondo,
Programma 13 -
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, U.d.V. 1.9:
2014:
CP: – 3.300.000;
CS: – 3.300.000.
2015:
CP: – 3.300.000;
CS: – 3.300.000.
2016:
CP: 3.300.000;
CS: 3.300.000.
Alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:
Titolo 1 - Tributarie, natura 1.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 1.1.1 - Imposta sul reddito delle persone fisiche:
2014:
CP: 1.500.000;
CS: 1.500.000.
2015:
CP: 1.500.000;
CS: 1.500.000.
2016:
CP: 1.500.000;
CS: 1.500.000.
1.Tab.1.3.5
IL GOVERNO
Alla tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:
Titolo
2 Extra-tributarie, natura 2.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 2.1.1. - Proventi speciali:
2014:
CP: – 2.300.000;
CS: – 2.300.000.
2015:
CP: – 2.300.000;
CS: – 2.300.000.
2016:
CP: – 2.300.000;
CS: – 2.300.000.
Conseguentemente alla tabella 7, Stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
apportare la seguente variazione:
Missione
23 Istruzione universitaria,
Programma
3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, U.d.V. 2.3.:
2014:
CP: – 2.300.000;
CS: – 2.300.000.
2015:
CP: – 2.300.000;
CS: – 2.300.000.
2016:
CP: – 2.300.000;
CS: – 2.300.000.
2.Tab.2.36.5
IL GOVERNO
Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Missione
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri,
Programma
1 Organi costituzionali U.d.V. 21.1.:
2016:
CP: – 49.640.000;
CS: – 49.640.000.
Missione
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio,
Programma
7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio U.d.V. 1.7.:
2014:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2015:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2016:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.
Conseguentemente alla medesima tabella 2, Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Missione
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri,
programma
3 Presidenza del Consiglio dei ministri, U.d.V. 21.3.:
2014:
CP: – 300.000;
CS: – 300.000.
2015:
CP: – 300.000;
CS: – 300.000.
2016:
CP: 200.000;
CS: 200.000.
Missione
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali,
Programma
4 Federalismo U.d.V. 2.2.:
2014:
CP: + 40.467.450;
CS: + 40.467.450.
2015:
CP: + 40.467.450;
CS: + 40.467.450.
2016:
CP: + 40.467.450;
CS: + 40.467.450.
Conseguentemente alla medesima tabella 2, stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Missione
13 Diritto alla mobilità,
programma
8 Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 9.1.:
2014:
CP: – 40.467.450;
CS: – 40.467.450.
2015:
CP: – 40.467.450;
CS: – 40.467.450.
2016:
CP: – 40.467.450;
CS: – 40.467.450.
Missione
6 Giustizia,
Programma
5 Giustizia tributaria, U.d.V. 27.1.:
2014:
CP: + 560.000;
CS: + 560.000.
2015:
CP: + 560.000;
CS: + 560.000.
2016:
CP: + 560.000;
CS: + 560.000.
Conseguentemente alla medesima tabella 2, stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
Missione
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio,
Programma
1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, U.d.V. 1.1.:
2014:
CP: – 560.000;
CS: – 560.000.
2015:
CP: – 560.000;
CS: – 560.000.
2016:
CP: – 560.000;
CS: – 560.000.