L. 15 luglio 2022, n. 106
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 2, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2025), uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 maggio 2023), è stato dapprima stabilito in 24 mesi (entro il 18 agosto 2024) dall’art. 1, comma 6 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e, successivamente, in 36 mesi (entro il 18 agosto 2025) dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 119.
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Art. 2, co. 4 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2025), un decreto legislativo in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 maggio 2023), è stato dapprima stabilito in 24 mesi (entro il 18 agosto 2024) dall’art. 1, comma 6 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e, successivamente, in 36 mesi (entro il 18 agosto 2025) dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 119.
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Art. 2, co. 5 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2025), un decreto legislativo in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 maggio 2023), è stato dapprima stabilito in 24 mesi (entro il 18 agosto 2024) dall’art. 1, comma 6 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e, successivamente, in 36 mesi (entro il 18 agosto 2025) dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 119.
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Art. 2, co. 6 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2025), un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità dei lavoratori dello spettacolo[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 maggio 2023), è stato dapprima stabilito in 24 mesi (entro il 18 agosto 2024) dall’art. 1, comma 6 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e, successivamente, in 36 mesi (entro il 18 agosto 2025) dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 119.
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D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175
Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. |